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Decisione

38.2013.4

Rettam.ass.sospeso 31gg x aver rifiutato un'occupaz.adeguata(conforme a capac.e att.prec.;salario conforme a usi prof.)assegnata 13.7.12 c/o una clinica quale inferm.psich.Decisivo che dopo prova non

21 agosto 2013Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative

giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione

tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare

adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato."

(Per un

commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.

93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,

Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del

cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,

Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124

V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).

Nella DTF

124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza

elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente

escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un

commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e

Alcuni compiti …, p. 60).

Tale

giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere

combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi

eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

Ad

esempio in quel caso di specie la durata di meno di due ore del tragitto

domicilio-posto di lavoro (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI) non poteva essere

considerata inadeguata in considerazione del fatto che si trattava di un’occupazione

al 50% e della situazione personale dell’assicurata (cfr. art. 16 cpv. 2 lett.

c LADI) madre di due ragazzi di 18 e 16 anni e il cui marito soffriva di

disturbi di salute.

Per

completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato

modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967

segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

La quarta

revisione della LADI, entrata in vigore il 1° aprile 2011, ha unicamente introdotto il capoverso 3bis, secondo cui il capoverso 2 lett. b dell’art. 16

LADI (non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di

accettazione un'occupazione che non tiene convenientemente conto delle capacità

e dell'attività precedente dell'assicurato) non si applica alle persone

minori di 30 anni (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12

del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).

2.6. Il Tribunale

federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di

assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli

non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la

controparte non è d'accordo con la richiesta (cfr. STF C 218/06 del 22 febbraio

2007).

Su questo argomento B.

Rubin ("in Assurance-chômage". Ed. Schulthess 2006 pag. 405-406) ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

Une attitude hésitante est en principe déjà

fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre

l'emploi proposé.

Un désintérêt manifeste pour le poste proposé l'est

à plus forte raison.

De même, le Tribunal fédéral des assurances a considéré

qu'au vu de la situation régnant sur le marché de l'emploi, il était tout à fait

raisonnable de prononcer une suspension à l'égard d'un assuré qui, lors d'une prise

de contact avec un employeur potentiel, déclare préférer un engagement de durée

indéterminée à un engagement de durée déterminée. La même conclusion s'impose en cas de prétentions

salariales exagérées de la part de l'employé, si ces prétentions ont conduit

l'employeur à refuser de conclure le contrat

de travail. Il faut cependant que les prétentions soient supérieures au salaire offert

aux employés de la même entreprise pour des compétences et une expérience

identiques.

Le refus d'un emploi convenable comprend en

définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison

d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire,

retard à l'entretien d'embauche, présentations élevées, motivation

insuffisante, etc.). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit donc exister

une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien

d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte,

il convient de déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur,

avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la

conclusion du contrat. Le seules conceptions ou interprétations subjectives de

l'employeur ne permettent pas de justifier une

sanction. Par exemple, il

arrive parfois que l'employeur demande à l'assuré qui se présente d'indiquer son

précédent salaire. La réponse de l'assuré à cette question précise ne doit pas

forcément être interprétée comme si elle correspondait à ses prétentions salariales. Or, en réalité,

il n'est pas rare que les employeurs fassent cette interprétation et que, pour

cette raison, ils mettent un terme aux pourparlers."

In

una sentenza 8C_231/2011 del 29 agosto 2011 il Tribunale federale ha approvato

l'operato del TCA, che aveva annullato una sanzione inflitta

dall'amministrazione, rilevando:

"

4.

4.1 Dando seguito alla pronuncia di rinvio del 6

maggio 2010, l'amministrazione ha completato gli accertamenti nel senso

stabilito dalla Corte cantonale, disponendo un'ulteriore audizione della

responsabile del Ristorante X.________, L.________. Le risultanze di questa

indagine completiva, messa in atto il 16 giugno 2010, non hanno fatto cambiare

l'opinione della Sezione del lavoro che, comunque, ha deciso di ridurre la

durata della sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione

dell'assicurato da 31 a 25 giorni. Statuendo su ulteriore ricorso

dell'interessato, il Tribunale cantonale ha confermato la sua precedente

valutazione del 6 maggio 2010 rilevando che neppure i complementi istruttori

compiuti gli permettevano di ritenere comprovata una colpa dell'assicurato per

il mancato reperimento di una nuova attività lavorativa. In sostanza, secondo

l'istanza precedente, non era ravvisabile una chiara volontà dell'assicurato di

non accettare l'occupazione assegnatagli dall'URC presso il Ristorante

X.________. Emergevano piuttosto dei fraintendimenti reciproci che hanno

rafforzato l'immagine negativa che la potenziale datrice di lavoro aveva

dell'interessato. Alla luce di queste premesse, sempre secondo l'istanza

precedente, la Sezione del lavoro non poteva sanzionare l'assicurato.

4.2 Tutto ben ponderato, pur permanendo, per la

verità, certi dubbi circa la credibilità preponderante delle dichiarazioni

dell'assicurato, il Tribunale federale ritiene di potere condividere le citate

conclusioni della Corte cantonale. Le stesse non appaiono in nessun modo lesive

del diritto federale. In concreto, il giudice di primo grado non è incorso

nell'arbitrio reputando che la responsabilità dell'assicurato per la mancata

assunzione presso il Ristorante X.________ non fosse sufficientemente

dimostrata dagli atti di causa. Egli ben poteva concludere che dagli stessi

atti non era possibile dedurre, con la dovuta chiarezza, se l'assicurato avesse

colpevolmente rifiutato l'impiego adeguato offerto (cfr. per analogia anche la

sentenza citata nella pronuncia impugnata 8C_878/2008 del 25 giugno 2009

consid. 4.3). A ciò nulla possono mutare le argomentazioni addotte in sede

ricorsuale. Ne segue che il gravame dell'amministrazione, inteso a ottenere il

ripristino della sanzione di 25 giorni di sospensione dal diritto alle

indennità di disoccupazione decretata nei confronti dell'opponente, dev'essere

respinto in quanto infondato."

2.7. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.8. Per quanto

concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base

dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una

sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125,

pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la

sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto

da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver

accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in

presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non

deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.

Pertanto

secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la

colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto

mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto

alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.

In quel

caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale

operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a

ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un

colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua

indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei

problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli

isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la

colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione

effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).

In

un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha

ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,

contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato

un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un

impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno

intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura

da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha

deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole

dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque

non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha

impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa

dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere

ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto

non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno

presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione,

ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato

una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato

proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione

agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.

In una

sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di

un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di

disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non

assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.

L'Alta

Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a

ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno

indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di

dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere

la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe

dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze

informatiche per svolgere l'impiego in questione.

Inoltre

la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è

preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato

che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato

all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento

fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.

Di

conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.

Per altri

casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12

dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5

aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:

Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).

Infine in

una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006, il TFA ha poi confermato la

sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego

di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata

determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è

effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.

2.9. Nella

presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 si è iscritto

in disoccupazione il 1° settembre 2011 (2° termine quadro: 1.9.2011 –

31.8.2013), ricercando un impiego a tempo pieno quale infermiere, aiuto

domiciliare (cfr. doc. 3; A).

Il 14

novembre 2011 egli ha concluso un contratto di collaborazione con la

Internursing SA concernente incarichi nell’ambito dell’aiuto domiciliare (cfr.

doc. 6/5), il cui svolgimento gli ha permesso di conseguire un guadagno

intermedio (cfr. doc. 9/8; 3 pag. 3).

L’URC di __________,

il 13 luglio 2012, ha assegnato all’assicurato un impiego quale infermiere al 50%,

a tempo indeterminato, libero da subito, presso la Clinica __________ (cfr.

doc. 9/4).

Il 17

luglio 2012 ha avuto luogo un colloquio tra l’assicurato e __________,

responsabile delle risorse umane della Clinica __________.

In

seguito il ricorrente ha effettuato una prova presso il potenziale datore di

lavoro (cfr. doc. 9/5; 9/6, 9/7).

Nel formulario

“Esito della candidatura” del 20 luglio 2012 la Clinica ha attestato che il

ricorrente non è stato assunto, motivando che “Dopo il colloquio del 17.07

dove gli è stato indicato che il posto vacante era al 50%, il signor RI 1 ha

mostrato interesse di fatti ha voluto fissare un giorno di prova. Questo è

stato il 18.07.2012 e il signor RI 1 ha indicato che cerca un posto al 100%.”

E’,

inoltre, stato risposto affermativamente alle due domande seguenti: “A

vostro parere il candidato ha dimostrato di saper affrontare il colloquio di

assunzione?” e “La persona in questione presenta un profilo interessante

per la vostra azienda per cui potrà essere presa in considerazione in futuro?”

(cfr. doc. 9/6).

In un

messaggio di posta elettronica del 24 luglio 2012 inviato all’amministrazione __________

ha, poi, precisato che dopo qualche ora di prova l’insorgente, che in un primo

tempo era entusiasta dell’opportunità lavorativa al 50%, ha negato loro la

possibilità di procedere all’eventuale risposta positiva presso l’URC, indicando

di essere unicamente interessato a un’attività lavorativa al 100% (cfr. doc.

9/7).

L’assicurato,

da parte sua, nel formulario “Esito dell’assegnazione” del 20 luglio 2012 pervenuto

all’URC il 23 luglio 2012 ha giustificato la mancata assunzione, adducendo, da

un lato, di non avere i requisiti richiesti come infermiere nel campo

psichiatrico, dall’altro, “altri motivi” non meglio specificati (cfr. doc.

9/5).

Il 6

agosto 2012 l’insorgente, rispondendo a uno scritto del 31 luglio 2012 con cui

la Sezione del lavoro, a seguito della Comunicazione relativa a una sanzione

del 24 luglio 2012 inviatale dall’URC di __________ in relazione

all’assegnazione presso la Clinica __________ (cfr. doc. 9/1), gli ha dato la

possibilità di presentare delle osservazioni (cfr. doc. 9), ha precisato che:

"

(…)

Il giorno 13.07.2012 ho

ricevuto una segnalazione di occupazione al 50% presso la clinica __________.

Il giorno 19.07.2012 (e

non il 18.07.2012) mi sono recato alla clinica per effettuare la prova. Ho

capito subito che si tratta di un lavoro diverso, mi manca la pratica come

infermiere psichiatrico e non mi sono sentito sicuro di poter espletare in

maniera corretta la mia attività.

Inoltre alla signora __________

ho comunicato che non avrei potuto iniziare l’attività immediatamente in quanto

dovevo inoltrare regolare disdetta presso __________.

A quel punto mi è parso di

capire che, se non avessi potuto iniziare subito l’attività, non sarei stato

preso in considerazione per un’eventuale candidatura.

(…)” (Doc. 7)

La

Sezione del lavoro, il 7 agosto 2012, ha inviato alla __________ il seguente messaggio di posta elettronica:

"

(…)

Considerato che il signor RI

1 è iscritto in disoccupazione e che il 13 luglio 2012 gli è stato offerto un

posto di lavoro, le chiediamo cortesemente di rispondere alle seguenti domande:

1) Il signor RI 1 vi ha chiesto se era possibile rescindere il

contratto di collaborazione con voi, senza rispettare i termini di disdetta?

(cfr. punto 20 del contratto)

2) In considerazione dell’offerta di lavoro fatta dall’URC di __________

al signor RI 1, in caso di assunzione, sareste stati disposti a rescindere il

contratto di collaborazione con voi senza esigere il rispetto dei termini di

disdetta? (p.f. dettagliare la risposta).” (Doc. 6/4)

Il

medesimo giorno __________ della __________ ha comunicato:

"

(…)

1) Il signor RI 1 non ci ha mai comunicato di aver ricevuto una

proposta di lavoro durante il mese di luglio e quindi di un’eventuale richiesta

di rescindere il contratto stipulato con noi.

2) Qualora questa situazione si fosse presentata, sarebbe stata nostra

premura trovare un compromesso sui termini di disdetta in modo da dare

l’opportunità al signor RI 1 di poter reperire un’altra occupazione.” (Doc.

6/4)

L’8

agosto 2012 la Sezione del lavoro ha posto a __________, responsabile risorse

umane della Clinica __________, i seguenti quesiti:

"

(…)

1). In quale giorno è avvenuta la prova di

lavoro?

2). Quale attività doveva svolgere l’assicurato?

(p.f. dettagliare la risposta)

3) L’assicurato aveva dimostrato interesse per

l’attività che gli avete offerto? (p.f. dettagliare la risposta)

4) A quanto ammontava il salario mensile lordo

che avreste offerto all’assicurato in caso di assunzione?

5) L’assicurato ha

dichiarato quanto segue: “(…) Ho capito subito che si tratta di un lavoro

diverso, mi manca la pratica come infermiere psichiatrico e non mi sono sentito

sicuro di poter espletare in maniera corretta la mia attività. Inoltre alla

signora __________ ho comunicato che non avrei potuto iniziare l’attività

immediatamente in quanto dovevo inoltrare regolare disdetta presso __________.

A quel punto mi è parso di capire che se non avessi potuto iniziare subito

l’attività non sarei stato preso in considerazione per un’eventuale candidatura

(…)”.

__________,

il 20 agosto 2012, ha risposto:

Considerandi

"

(…)

1) Prova avvenuta il 18.07.2012. Su richiesta del signor RI 1, con una

durata di 1 ora e 30 minuti di osservazione delle sue possibili funzioni nel

nostro Centro.

2) Attività legate al ruolo d’infermiere professionale in un Day

hospital psichiatrico (nursing infermieristico, preparazione farmacoterapie,

assistenza e collaborazione con il medico del Centro…).

3) Durante il colloquio conoscitivo avvenuto il 17.07.2012 al candidato

gli venne spiegata la nostra esigenza a rivestire il ruolo d’infermiere

impiegato al 50%, lo svolgimento nel dettaglio delle sue funzioni, nonché

l’organizzazione interna e il tipo di assistenza che fornisce il nostro centro.

Il sig. RI 1 si è dimostrato interessato facendo richiesta di una sua presenza

volontaria al fianco del nostro infermiere per poter meglio capire il nostro

ambiente.

4) Non abbiamo parlato di dettagli salariali, il candidato è stato

informato che il nostro centro non è sotto nessun contratto collettivo di

lavoro, ma è un centro privato sotto le leggi del codice delle obbligazioni.

5) Dopo la breve presenza a contatto diretto con l’attività del nostro

Centro in osservazione, il candidato ha espresso alla Sig.ra __________ che la

nostra offerta al 50% non poteva interessargli in quanto avrebbe dovuto dare

disdetta dal suo attuale impiego al 100%, la Sig.ra __________ apprendeva solo

in quel frangente che il candidato non è un disoccupato e non ha interesse a

una offerta d’impiego al 50%. Infatti, l’espressione della sig.ra __________ al

Sig. RI 1 è stata di sorpresa (giacché le informazioni durante il primo

colloquio erano state estremamente chiare), la Sig. ra __________ si è anche

espressa con il Sig. RI 1, dispiaciuta, per il tempo perso da entrambe le

parti.

Nessuno gli ha mai sindacato la sua non pratica in ambiente psichiatrico, nessuno

gli ha mai dato un limite di tempo del suo possibile inizio, nessuno gli

ha mai espresso che la sua candidatura non poteva essere presa in

considerazione. Non ha dato il tempo di valutazione del suo profilo e ha

rinunciato da solo alla candidatura, presso il nostro Centro con la sola

motivazione di non disposizione al tempo di impiego del 50%.” (Doc. 6/2)

Inoltre

la medesima, il 22 agosto 2012, ha completato la risposta n. 4), aggiungendo

che:

"

(…) possiamo comunicarle che il salario da noi

non discusso con il candidato ma di possibile offerta varia da una cifra di un

min. di CHF 2600 a un max di CHF 3500 lordi mensili per un’occupazione al 50%.”

(Doc. 6/1)

Il 14

settembre 2012 l’assicurato, tramite il proprio rappresentante, relativamente

agli accertamenti esperiti dalla Sezione del lavoro presso la __________ e la

Clinica __________ sottopostigli (cfr. doc. 6), ha asserito, in particolare,

che non avrebbe avuto alcuna difficoltà a intraprendere un’attività di

infermiere professionale presso un Day Hospital psichiatrico, fermo restando le

reali esigenze professionali manifestate dal potenziale datore di lavoro, ossia

un infermiere psichiatrico con esperienza che non corrisponde alle sue

qualifiche.

Egli ha

indicato di aver espresso a __________ la propria disponibilità a iniziare

l’attività presso la Clinica __________, previa conferma affinché potesse dare

regolare disdetta all’__________ __________ e di non aver mai detto di essere

occupato al 100% presso quest’ultima.

L’assicurato

ha poi affermato che la signora __________ gli avrebbe accennato le condizioni

salariali di un altro infermiere che percepiva circa fr. 5'000.-- al mese.

Il

medesimo ha, inoltre, osservato di non aver informato o discusso con la __________

di un’eventuale rescissione anticipata del rapporto di lavoro, poiché __________

non gli aveva comunque più fatto sapere alcunché riguardo a una possibile

assunzione.

Infine

l’insorgente ha evidenziato che non corrisponde al vero di aver rinunciato da

solo alla candidatura, ma piuttosto è vero il contrario nella misura in cui

dopo la prova nessuno l’ha più contattato per concretizzare l’assunzione (cfr. doc.

4).

Il 20

settembre 2012 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 dal diritto alle indennità

di disoccupazione per 31 giorni per avere rifiutato un’occupazione adeguata

assegnatagli dall’URC di __________ presso la __________ di __________ (doc. 3;

consid. 1.1.).

Il

provvedimento del 20 settembre 2012 è stato confermato con decisione su

opposizione del 12 dicembre 2012 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

2.10

Questa Corte,

chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, deve dapprima verificare se

l’occupazione proposta all’insorgente presso la Clinica __________ di __________

fosse o meno adeguata.

Infatti,

nel caso in cui tale impiego fosse stato inadeguato, l'assicurato non potrebbe

venire sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione in base all’art. 30

cpv. 1 lett. d LADI, in quanto non si poteva ragionevolmente esigere dal

medesimo di accettare l’occupazione assegnatagli ufficialmente (cfr. consid.

2.3

; 2.5.).

Ai sensi

dell'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. consid. 2.5.) non è considerata adeguata e di

conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che, in

particolare, non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività

precedente dell'assicurato (art. 16 cpv. 2 lett. b LADI) o che compromette

considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,

sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli (art.

16.

cpv. 2 lett. d LADI).

Come

appena esposto, giusta l'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI, ad un assicurato non può

essere imposta un'occupazione che non tiene convenientemente conto delle sue

capacità o dell'attività precedentemente svolta.

Per

quanto concerne le capacità di un assicurato, va rilevato che esse non

riguardano le qualità professionali, nel senso di una protezione della

professione, bensì le capacità e abilità fisiche, mentali e tecniche, oltre che

le conoscenze. Se per svolgere l'occupazione assegnata sono necessarie capacità

inferiori a quelle che possiede l'assicurato, l'impiego è comunque adeguato,

mentre è inadeguato se il livello di abilità richieste è al di sopra di quelle

di cui dispone l'assicurato (cfr. STFA 65/06 del 27

aprile 2006 consid. 3.3.; SVR 2005 ALV Nr. 7 pag. 22

consid. 2.1.; STFA C 130/03 del 6 febbraio 2004 consid.

2.3

; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004 consid. 4.2.3.;

B. Rubin, Assurance-chômage, 2° edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag.

412; G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, note 15-16, pag. 231-232; Th. Nussbaumer, op.cit., pag. 95, N°. 239).

Per

quanto attiene all'attività precedentemente svolta, questa disposizione

permette di attenuare la possibilità di assegnare impieghi al di fuori del

proprio lavoro. Ciò è soprattutto significativo per le persone altamente

qualificate, le quali devono praticare sempre la loro attività per mantenere le

proprie capacità e abilità professionali. La presa in considerazione della

precedente attività si realizza, tuttavia, permettendo al lavoratore

qualificato di trovare un'occupazione nel suo ramo di attività mediante il

compimento di ricerche di lavoro per un tempo determinato, secondo Gerhards, di

1-2 mesi (cfr. G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 18 segg., pag. 232-233).

Al

riguardo occorre sottolineare che il Parlamento nel 1995 non ha accettato il

cpv. 3 dell'art. 16 LADI, proposto dal Consiglio federale, che prevedeva che

"dopo 4 mesi di disoccupazione, il cpv. 2 let. b, non torna più

applicabile. Il Consiglio federale può in maniera generale o per alcune

categorie d'assicurati, prolungare o raccorciare questo termine" (cfr. Consiglio

federale, "Message à l'appui de la deuxième révision partielle de la loi

sur l'assurance-chômage del 29.11.93, ed.sep., pag.18; J.Chopard, "Die

Einstellung in der Anspruchsberechtigung", pag. 18 e pag. 150; Th.

Nussbaumer, op.cit., pag. 95 N° 240; D. Cattaneo, op. cit., pag. 63).

L'art. 16

cpv. 2 lett. d LADI, per contro, prevede che un'occupazione è inadeguata quando

compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua

professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi

ragionevoli. Questa disposizione consacra una protezione relativa della

professione (cfr.G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 32 segg., pag. 235

segg.; Th. Nussbaumer, op. cit., pag. 96, N° 242; D. Cattaneo, op. cit., pag.

63), infatti impedisce per un certo periodo delle assegnazioni precipitose di

impieghi in ambiti che non corrispondono a quelli dell'assicurato. Gerhards,

anche in questa ipotesi, indica un termine di tolleranza di 1-2 mesi per

reinserirsi nella propria professione (cfr. G. Gerhards, op. cit., ad art. 16,

nota 34, pag. 236).

Tale

disposto riveste comunque rilevanza pratica unicamente riguardo a persone

altamente specializzate, le quali vedendosi obbligate ad accettare

affrettatamente un'attività estranea alla propria professione, rischierebbero

di compromettere una loro rioccupazione nella professione appresa (cfr. STFA C

83/02 del 12 marzo 2003; G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 37 pag. 236).

L'art. 16

cpv. 1 lett. d si distingue dalla lett. b in quanto considera la precedente

attività e non la precedente professione, a differenza della lett. d.

Queste

due nozioni non sono identiche; una precedente attività è infatti possibile

anche senza una formazione professionale (cfr. G. Gerhards, op. cit., ad art.

16, nota 36, pag. 236).

2.11

Dalla

“Assegnazione di un posto di lavoro” del 13 luglio 2012 inviata all’assicurato si

evince che la Clinica __________ cercava un infermiere. Nelle osservazioni è

stato aggiunto “Occupazione al 50%. Durata d’impiego: a tempo indeterminato. Si

cerca persona con esperienza nel campo psichiatrico, svizzera/o o con permesso

valido” (cfr. doc. 9/4).

Il

ricorrente, nell’”Esito dell’assegnazione” del 20 luglio 2012 ha indicato, segnatamente, di non avere i requisiti richiesti come infermiere nel campo

psichiatrico (cfr. doc. 9/5).

Egli,

nello scritto del 6 agosto 2012, ha puntualizzato che, allorché ha effettuato

la prova di lavoro, ha capito subito che si trattava di un lavoro diverso, che

gli mancava la pratica come infermiere psichiatrico e non si è sentito sicuro

di poter espletare in maniera corretta tale attività (cfr. doc. 7).

Dall"Esito

della candidatura" emerge, tuttavia, che il potenziale datore di lavoro ha

risposto affermativamente alla domanda “La persona in questione presenta un

profilo interessante per la vostra azienda per cui potrà essere presa in

considerazione in futuro?” (cfr. doc. 9/6).

Inoltre

con scritto del 20 agosto 2012 __________, responsabile delle risorse umane

della Clinica __________, interpellata dalla Sezione del lavoro, ha affermato

che le mansioni che avrebbe dovuto svolgere l’assicurato erano quelle legate al

ruolo di infermiere professionale in un Day Hospital psichiatrico (nursing

infermieristico, preparazione farmacoterapie, assistenza e collaborazione con

il medico del Centro) e che nessuno aveva mai sindacato la non pratica in

ambiente psichiatrico del ricorrente (cfr. doc. 6/2).

Da quanto

appena esposto, ritenuto, da una parte, che l’assicurato cercava un’occupazione

quale infermiere, professione che aveva d’altronde esercitato prima della

disoccupazione e durante la stessa conseguendo un guadagno intermedio (cfr.

doc. 11; 9/8), dall’altra, che ad ogni modo, benché nell’”Assegnazione di un

posto di lavoro” fosse stato specificato che si cercava un infermiere con

esperienza nel campo psichiatrico (cfr. doc. 9/4), per la Clinica tale

condizione non risultava determinante per la scelta del personale (cfr. doc.

9/6; 6/2), risulta che l'impiego assegnato all'assicurato presso la Clinica __________

era conforme alle sue capacità e all'attività precedentemente svolta ai sensi

dell’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI (cfr. consid. 2.10.).

L’insorgente

stesso, del resto, tramite il proprio rappresentante, il 14 settembre 2012, ha asserito che non avrebbe avuto alcuna difficoltà a intraprendere un’attività di infermiere

professionale presso un Day Hospital psichiatrico (cfr. doc. 4).

2.12

Per quanto

riguarda il salario, nulla emerge dall’”Esito della candidatura” e dall’”Esito

dell’assegnazione” (cfr. doc. 9/6; 9/5).

__________

della Clinica __________, rispondendo alla Sezione del lavoro, il 20 agosto 2012 ha indicato che non avevano parlato di dettagli salariali e che l’assicurato era stato informato

che il loro centro non è sottoposto ad alcun contratto collettivo di lavoro, ma

è un centro privato sotto le leggi del Codice delle obbligazioni (cfr. risposta

4.

doc. 6/2).

In ogni

caso la responsabile delle risorse umane, con un messaggio di posta elettronica

del 22 agosto 2012, ha aggiunto che lo stipendio che poteva essere offerto

all’insorgente per un’occupazione al 50% variava da una somma minima di fr.

2'600.-- a un massimo di fr. 3'500.-- (cfr. doc. 6/1).

L’assicurato,

tramite l’RA 1, il 14 settembre 2012 e nel ricorso, ha indicato che __________

gli avrebbe accennato le condizioni salariali di un altro infermiere che

percepiva circa fr. 5'000.-- al mese (cfr. doc. 4; I).

Il

Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli istituti

ospedalieri privati del Cantone Ticino che si applica a tutto il personale

delle cliniche dell’Associazione cliniche private ticinesi (ACPT) esclusi i

medici, il personale direttivo o con funzioni particolari con contratto

individuale, gli allievi delle Scuole sanitarie e gli apprendisti (cfr. art. 2

cfr. 1 CCL) prevede per il 2011 - i salari sono rimasti invariati anche nel

2013.

(cfr. www.ocst.ch) - che lo stipendio per un impiego a tempo pieno degli

infermieri CRS (classe 12), infermieri in cure generali CRS (classe 12) e

infermieri psichiatrici CRS (classe 12) varia da fr. 4'854.45, pari a fr.

2'417.20 per un posto al 50%, a fr. 6'873.85, corrispondenti a fr. 3'436.90 per

un’occupazione a metà tempo (cfr. www.gav-service.ch).

E’ vero

che, come visto, la Clinica __________ non è sottoposta ad alcun contratto

collettivo di lavoro (cfr. doc. 6/2).

Tuttavia,

facendo riferimento per analogia (trattandosi anche nel caso della Clinica __________

di una struttura sanitaria privata; cfr. doc. 6/2), ai salari contemplati dal

Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli istituti

ospedalieri privati del Cantone Ticino appena menzionati, gli importi indicati

dalla responsabile delle risorse umane della Clinica __________ di minimo fr.

2'600.-- e massimo fr. 3'500.-- per un’occupazione a metà tempo (cfr. doc. 6/1),

come pure il salario di fr. 5'000.-- che l’assicurato ha affermato essergli

stato accennato da __________ quale retribuzione di un altro infermiere (cfr.

doc. 4, I) - verosimilmente occupato a tempo pieno -, pari a fr. 2'500.-- per

un impiego al 50%, essendo più elevati delle somme previste dal CCL citato,

risultano conformi agli usi professionali ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. a

LADI.

In simili

condizioni occorre concludere che l’occupazione offerta al ricorrente presso la

Clinica __________ era adeguata giusta l’art. 16 cpv. 1 LADI.

In

effetti l’impiego di infermiere presso la Clinica __________ corrisponde alle

sue capacità e all'attività precedentemente svolta giusta l’art. 16 cpv. 2

lett. b LADI (cfr. consid. 2.11), non comprometteva, quindi, certamente la

rioccupazione nella sua professione secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. d LADI e, come

appena visto, il salario offerto all’assicurato risulta conforme agli usi

professionali ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI.

Il ricorrente,

d’altronde, mai ha contestato l’adeguatezza dell’impiego per quanto concerne la conformità alla sua età, alla sua situazione

personale e al suo stato di salute (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c) o la durata

del tragitto dalla propria abitazione al posto di lavoro, peraltro entrambi

ubicati a __________ (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

2.13

Ritenuta

l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli presso la Clinica __________,

l'assicurato era tenuto, di principio, ad accettarla senza indugio (cfr.

art. 16 cpv. 1 LADI; consid. 2.5.).

Il

potenziale datore di lavoro, come visto sopra (cfr. consid. 2.9.), nell’”Esito

della candidatura” ha indicato che l’insorgente, dopo il colloquio in occasione

del quale gli è stato specificato che il posto vacante era al 50%, ha dapprima

manifestato interesse, volendo pure fissare un giorno di prova. In seguito l’assicurato

ha però espresso di cercare un impiego al 100% (cfr. doc. 9/6).

Il ricorrente,

nell’”Esito dell’assegnazione” ha motivato la mancata assunzione con il fatto

di non avere i requisiti richiesti come infermiere nel campo psichiatrico e con

“altri motivi” non ulteriormente precisati (cfr. doc. 9/5).

Egli,

inoltre, nello scritto del 6 agosto 2012, ha puntualizzato che, allorché ha effettuato la prova di lavoro, ha capito subito che si trattava di un lavoro

diverso, che gli mancava la pratica come infermiere psichiatrico e non si è

sentito sicuro di poter espletare in maniera corretta tale attività (cfr. doc.

7).

Nelle

proprie osservazioni del 14 settembre 2012 l’insorgente ha, pure evidenziato

che non corrisponde al vero di aver rinunciato da solo alla candidatura, ma che

piuttosto è vero il contrario nella misura in cui dopo la prova nessuno l’ha

più contattato per concretizzare l’assunzione (cfr. doc. 4; consid. 2.9.).

Innanzitutto

va rilevato che l’assicurato e la Clinica non sono concordi in merito alla data

precisa in cui si è svolta la prova di lavoro, se il 18 luglio 2012 (cfr. doc.

9/6; 6/2), come asserito dal potenziale datore di lavoro, o il 19 luglio 2012,

come sostenuto dal ricorrente (cfr. doc. 7; 4; 9/5).

Tale

questione non merita di ulteriori approfondimenti, in quanto la data precisa

della prova risulta irrilevante ai fini della soluzione della presente vertenza.

In

concreto l’assicurato, inizialmente, benché sull’”Assegnazione ad un posto di

lavoro” del 13 luglio 2012 fosse già indicato che si trattava di un’occupazione

libera da subito quale infermiere al 50% per la quale era auspicata esperienza

nel campo psichiatrico (cfr. doc. 9/4), ha effettuato una prova di lavoro (cfr.

doc. 9/6; 7), dimostrando quindi interesse nei confronti dell’impiego in

questione.

Egli ha

precisato di aver capito durante la prova che si trattava di un lavoro diverso

- infermiere psichiatrico - per il quale gli mancava la pratica e di aver

inoltre comunicato alla responsabile delle risorse umane che non avrebbe potuto

iniziare immediatamente, in quanto doveva dare regolare disdetta alla __________

(cfr. doc. 7; consid. 2.9.).

Da quanto

esposto risulta possibile che l’assicurato, svolgendo la prova di lavoro, nonostante

l’attività proposta fosse oggettivamente adeguata nella sostanza alle sue

capacità (cfr. consid. 2.11.), abbia provato di primo impatto qualche incertezza,

considerato che il contesto dei pazienti con disturbi psichiatrici della

Clinica poteva essere differente da quello a cui era normalmente abituato.

Inoltre è

corretto che il contratto con la __________ concluso nel novembre 2011 poteva

essere disdetto per la fine di un mese con preavviso di un mese (cfr. doc.

6/5).

Decisiva

per la soluzione del caso di specie è, tuttavia, la circostanza che dalla

documentazione agli atti non emerge che l’assicurato, durante o immediatamente

dopo la prova di lavoro presso la Clinica __________, abbia chiesto al

potenziale datore di lavoro il proprio parere ai fini dell’assunzione in merito

al fatto che non avesse esperienza quale infermiere psichiatrico,

rispettivamente delucidazioni circa un eventuale periodo di inserimento nel

nuovo ambiente lavorativo - peraltro in generale abituale presso un nuovo

datore di lavoro -, e circa l’inizio dell’attività lavorativa, manifestando

comunque esplicitamente la propria disponibilità in linea di principio ad

accettare l’impiego (cfr. al riguardo la giurisprudenza e la dottrina esposte

al consid. 2.6).

In

proposito giova ribadire che __________, responsabile delle risorse umane della

Clinica, il 20 agosto 2012 ha attestato che nessuno ha mai sindacato

all’assicurato la sua assenza di pratica in ambiente psichiatrico, che nessuno

gli ha mai imposto un limite di tempo del suo possibile inizio e che nessuno

gli ha mai espresso che la sua candidatura non poteva essere presa in

considerazione (cfr. doc. 6/2; consid. 2.9.).

Nemmeno

risulta che il ricorrente abbia preso tempo per contattare l’amministrazione al

fine di ricevere delle informazioni circa l’adeguatezza dell’occupazione

assegnatagli, nonché per interpellare l’ __________ in merito alla possibilità

di trovare un compromesso sui termini di disdetta - ipotesi peraltro concretizzabile

come dichiarato dalla SA alla Sezione del lavoro il 7 agosto 2012 (cfr. doc.

6/4) -, dichiarando in ogni caso alla Clinica __________ il suo serio interesse

ad essere assunto.

2.14

Alla luce di

tutto quanto esposto, questa Corte ritiene che con il suo comportamento

l’assicurato ha perso l’opportunità di ottenere un’occupazione, che risultava

adeguata da tutti i profili (cfr. consid. 2.11.; 2.12.) e ha indotto la sua

mancata assunzione.

Di

conseguenza, richiamata la giurisprudenza federale precedentemente illustrata

(cfr. consid. 2.4.; 2.6.), secondo cui il comportamento di un disoccupato che

non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria

disponibilità ad accettare l’impiego adeguato offerto è parificato a un rifiuto

di un’occupazione adeguata, a ragione, secondo questo Tribunale,

l’amministrazione ha inflitto al ricorrente una sospensione del diritto

all’indennità di disoccupazione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

Al

riguardo giova rilevare che con sentenza 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il TF

ha confermato il giudizio di questa Corte che aveva respinto il ricorso

inoltrato da un assicurato contro una decisione su opposizione con cui era

stato sospeso per 31 giorni per avere rifiutato un’occupazione adeguata quale

cuoco presso un ristorante assegnatagli dall’URC.

Da una

parte, l’impiego è stato considerato adeguato ai sensi dell’art. 16 LADI.

Dall’altro, il rifiuto dello stesso da parte dell’assicurato è risultato

ingiustificato. Infatti la circostanza di non essere stato a conoscenza delle

modalità di calcolo degli anni di esperienza per la determinazione

dell’adeguatezza dello stipendio, non giustificava il comportamento

dell’assicurato che ha contestato il salario offerto in assenza di un valido

motivo, senza chiedere delucidazioni al potenziale datore di lavoro, né prendere

tempo al fine di sentire gli organi competenti della LADI riguardo all’importo

dello stipendio, dopo aver comunque esplicitamente manifestato la propria disponibilità

in linea di principio ad accettare l’impiego.

2.15

L’amministrazione

ha inflitto all’assicurato 31 giorni di sospensione dal diritto all’indennità

di disoccupazione.

In casu è

vero, come rilevato sopra (cfr. consid. 2.13.), che l’”Assegnazione ad un posto

di lavoro” del 13 luglio 2012 precisava che l’occupazione quale infermiere era

libera da subito e che la Clinica cercava una persona con esperienza nel campo

psichiatrico (cfr. doc. 9/4).

E’

altrettanto vero, però, come già evidenziato (cfr. consid. 2.13.), che il

ricorrente, che ha comunque chiesto di poter effettuare una prova, ha ritenuto

(a torto) non adeguata l’occupazione senza discutere, durante o immediatamente

dopo la stessa, con il potenziale datore di lavoro e/o con l’amministrazione relativamente

al fatto che non avesse precedentemente lavorato nel settore psichiatrico e alla

data di inizio dell’attività.

Inoltre,

per quanto attiene al fatto che già da luglio/agosto 2012 l’assicurato abbia

reperito un’occupazione quale infermiere indipendente per circa 30 ore mensili

e ha conseguentemente disdetto il rapporto con la __________ il 30 luglio 2012

per la fine di agosto 2012 (cfr. doc. 4; 8; ), va osservato che ai sensi della

giurisprudenza federale (cfr. DLA 1999 pag. 184; STFA C 73/03 del 28 dicembre

2005.

consid. 3, pubblicata in DLA 2006 N. 11 pag. 145) la durata della

sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla

durata effettiva della disoccupazione, a meno che un assicurato al termine del

rapporto di impiego abbia atteso un certo lasso di tempo prima di annunciarsi

al collocamento e in questo periodo abbia ricercato una nuova occupazione con

la necessaria intensità.

Pertanto

nel caso di specie non vi sono validi motivi che permettano una riduzione della

sanzione (cfr. consid. 2.8.).

Tenuto,

poi, conto del margine di apprezzamento dall’amministrazione, che il giudice

non può mettere in discussione senza validi motivi (cfr. 137 V 75; STFA C

221/2002 del 4 agosto 2003), l’entità della sanzione si rivela proporzionata.

2.16

In

conclusione la Sezione del lavoro ha, dunque, giustamente inflitto

all’assicurato una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di

31.

giorni giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.

La

decisione su opposizione del 12 dicembre 2012 deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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