38.2013.4
Rettam.ass.sospeso 31gg x aver rifiutato un'occupaz.adeguata(conforme a capac.e att.prec.;salario conforme a usi prof.)assegnata 13.7.12 c/o una clinica quale inferm.psich.Decisivo che dopo prova non
21 agosto 2013Italiano46 min
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Numero d'incarto:
38.2013.4
Data decisione, Autorità:
21.08.2013, TCA
Titolo:
Rettam.ass.sospeso 31gg x aver rifiutato un'occupaz.adeguata(conforme a capac.e att.prec.;salario conforme a usi prof.)assegnata 13.7.12 c/o una clinica quale inferm.psich.Decisivo che dopo prova non chiesto delucid.manifestando dispon.ad accettare impiego.Irril.che già 7/8-2012 reperito occupazione
RIFIUTO DELL'OCCUPAZIONE
SANZIONE
art. 16 LADI
art. 17 cpv. 2 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.4
rs
Lugano
21 agosto
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 gennaio 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12
dicembre 2012 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 12 dicembre 2012 la Sezione del lavoro ha
confermato la precedente decisione del 20 settembre 2012 (cfr. doc. 3) con cui RI
1 è stato sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 31 giorni
per avere rifiutato un’occupazione adeguata assegnatagli dall’URC di __________
presso la Clinica __________ (doc. A).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato, rappresentato dall’RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della sospensione
inflittagli.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto, segnatamente:
"
(…)
In
primo luogo, come del resto già evidenziato in sede di opposizione, emerge
chiaramente che le posizioni delle parti sono completamente divergenti.
Il
nostro associato continua a ribadire fermamente di non poter accettare l’accusa
di aver rinunciato alla candidatura presso la __________ del Dr. med. __________.
Nel
modulo “assegnazione ad un posto di lavoro” inviato dall’Ufficio regionale di
collocamento di __________ il 13 luglio 2012, si fa riferimento a
un’occupazione al 50% per una persona con esperienza nel campo psichiatrico.
Ma
anche ammettendo che questa frase sia da intendere come “preferenza” e non come
“conditio sine qua non”, come sostenuto dalla Sezione del lavoro, RI 1
ribadisce quanto da lui discusso con la signora __________, ovvero la sua
disponibilità a iniziare l’attività alle dipendenze della Clinica __________,
previa conferma (telefonica o per iscritto).
Questa
sua esigenza faceva leva sul fatto che egli avrebbe dovuto in quel frangente
dare una regolare disdetta all’__________, datore di lavoro presso il quale era
occupato in quel periodo.
In tal
senso, egli precisa di non aver mai indicato di essere occupato al 100% presso __________!
L’Ufficio
regionale di collocamento era ben informato sui tempi di lavoro
dell’assicurato.
La
signora __________, a suo dire, gli aveva riferito che un altro dipendente
(infermiere) desiderava andare in ferie e pertanto ella aveva l’esigenza di
occupare un posto al 50% il mattino, poiché quest’ultimo voleva lavorare
unicamente il pomeriggio.
Sottolinea,
inoltre, che la signora __________ gli aveva accennato le condizioni salariali
di un altro infermiere che percepiva uno stipendio ammontante a circa fr.
5'000.00 al mese.
Dopo il
colloquio del 19 luglio, nessuno si è più fatto vivo per concretizzare un
possibile impiego!
Prima di
essere contattato dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro non ha avuto nessuna
risposta né dalla Clinica né dall’Ufficio regionale di collocamento.
Nessuno
lo avrebbe poi informato che i requisiti di questa attività erano divenuti d’un
tratto irrilevanti.
Non
appena ricevuta la segnalazione dell’Ufficio regionale di collocamento si è
subito attivato per chiedere un colloquio (signora __________, Clinica __________).
L’incontro
è avvenuto il 17 luglio e in quella circostanza l’assicurato ribadisce che era
sua intenzione conoscere il tipo di lavoro che si svolgeva all’interno della
Clinica.
Anche
per questo motivo aveva richiesto di svolgere alcune ore di lavoro in prova.
Alla
luce di queste considerazioni, pertanto, non crediamo si possa accusare l’assicurato
di aver rifiutato un lavoro idoneo.” (Doc. I)
1.3. La Sezione
del lavoro, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. V).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve essere sospeso oppure no dal diritto
alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione assegnatagli
dall’URC di __________ presso la Clinica __________.
Nel caso
in cui la sanzione vada confermata nel suo principio, andrà valutata la
correttezza dell’entità della stessa (31 giorni di sospensione dal diritto alle
indennità di disoccupazione).
2.3. In virtù
dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione
adeguata propostagli.
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto
all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni
del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata
oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o
ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso
o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La terza
revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non
ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal
diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche
l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che
precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della
lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di
lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido
motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato
con effetto dal 1° luglio 2003).
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato
sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
"
(…)
1.2.3.11 Inasprimento della
definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta
essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale,
risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella
legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte
delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia
essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di
sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di
compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi
al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il
diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno
soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la
lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è
rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15). (…)."
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno
2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
Al
riguardo è utile rilevare che il tenore dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI non è
stato modificato in occasione della quarta revisione della LADI, entrata in
vigore il 1° aprile 2011 (cfr. cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761
segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
2.4. La costante
giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il
comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA C
81/05 del 29 novembre 2005; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167;
DLA 1982 p. 43).
In una
sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), confermando che l'obbligo di
ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha
osservato che tale principio:
"
(…) è violato non soltanto quando l'assicurato
compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta
un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il
futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad
accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità
(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le
situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono
essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta
adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella
causa M.-B., C 83/02)
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questa giurisprudenza
è stata ancora confermata, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio
2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
"
Les éléments constitutifs d'un refus de travail
convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine
d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément,
lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon
les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b
et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.
704)."
In
una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa giurisprudenza
nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale
datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata, confermando la sospensione
di 36 giorni a causa del rifiuto di un’occupazione adeguata.
Su queste
questioni, vedi in particolare:
G.
Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e
Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie
“Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz
über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung,
Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg.
La nostra
Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N.
30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione,
ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione,
l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme
agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una
sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL
N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi
citata).
2.5. L’art 16
cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è
tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16
cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non
è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle
condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività
precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di
salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella
sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi
ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di
un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto
di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio
conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende
notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i
familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a
disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di
procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro
considerevolmente più sfavorevoli;
Fatti
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative
giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato."
(Per un
commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p.
93-98; G. Gerhards, Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts,
Berna-Stoccarda-Vienna 1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del
cittadino, in RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau,
Arbeitslosenversicherung, Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124
V 62 consid. 3b e DTF 122 V 41).
Nella DTF
124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza
elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente
escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un
commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e
Alcuni compiti …, p. 60).
Tale
giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere
combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi
eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.
Ad
esempio in quel caso di specie la durata di meno di due ore del tragitto
domicilio-posto di lavoro (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI) non poteva essere
considerata inadeguata in considerazione del fatto che si trattava di un’occupazione
al 50% e della situazione personale dell’assicurata (cfr. art. 16 cpv. 2 lett.
c LADI) madre di due ragazzi di 18 e 16 anni e il cui marito soffriva di
disturbi di salute.
Per
completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato
modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967
segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
La quarta
revisione della LADI, entrata in vigore il 1° aprile 2011, ha unicamente introdotto il capoverso 3bis, secondo cui il capoverso 2 lett. b dell’art. 16
LADI (non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di
accettazione un'occupazione che non tiene convenientemente conto delle capacità
e dell'attività precedente dell'assicurato) non si applica alle persone
minori di 30 anni (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761 segg.; RU N. 12
del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
2.6. Il Tribunale
federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di
assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli
non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la
controparte non è d'accordo con la richiesta (cfr. STF C 218/06 del 22 febbraio
2007).
Su questo argomento B.
Rubin ("in Assurance-chômage". Ed. Schulthess 2006 pag. 405-406) ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
Une attitude hésitante est en principe déjà
fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre
l'emploi proposé.
Un désintérêt manifeste pour le poste proposé l'est
à plus forte raison.
De même, le Tribunal fédéral des assurances a considéré
qu'au vu de la situation régnant sur le marché de l'emploi, il était tout à fait
raisonnable de prononcer une suspension à l'égard d'un assuré qui, lors d'une prise
de contact avec un employeur potentiel, déclare préférer un engagement de durée
indéterminée à un engagement de durée déterminée. La même conclusion s'impose en cas de prétentions
salariales exagérées de la part de l'employé, si ces prétentions ont conduit
l'employeur à refuser de conclure le contrat
de travail. Il faut cependant que les prétentions soient supérieures au salaire offert
aux employés de la même entreprise pour des compétences et une expérience
identiques.
Le refus d'un emploi convenable comprend en
définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison
d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire,
retard à l'entretien d'embauche, présentations élevées, motivation
insuffisante, etc.). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit donc exister
une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien
d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte,
il convient de déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur,
avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la
conclusion du contrat. Le seules conceptions ou interprétations subjectives de
l'employeur ne permettent pas de justifier une
sanction. Par exemple, il
arrive parfois que l'employeur demande à l'assuré qui se présente d'indiquer son
précédent salaire. La réponse de l'assuré à cette question précise ne doit pas
forcément être interprétée comme si elle correspondait à ses prétentions salariales. Or, en réalité,
il n'est pas rare que les employeurs fassent cette interprétation et que, pour
cette raison, ils mettent un terme aux pourparlers."
In
una sentenza 8C_231/2011 del 29 agosto 2011 il Tribunale federale ha approvato
l'operato del TCA, che aveva annullato una sanzione inflitta
dall'amministrazione, rilevando:
"
4.
4.1 Dando seguito alla pronuncia di rinvio del 6
maggio 2010, l'amministrazione ha completato gli accertamenti nel senso
stabilito dalla Corte cantonale, disponendo un'ulteriore audizione della
responsabile del Ristorante X.________, L.________. Le risultanze di questa
indagine completiva, messa in atto il 16 giugno 2010, non hanno fatto cambiare
l'opinione della Sezione del lavoro che, comunque, ha deciso di ridurre la
durata della sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione
dell'assicurato da 31 a 25 giorni. Statuendo su ulteriore ricorso
dell'interessato, il Tribunale cantonale ha confermato la sua precedente
valutazione del 6 maggio 2010 rilevando che neppure i complementi istruttori
compiuti gli permettevano di ritenere comprovata una colpa dell'assicurato per
il mancato reperimento di una nuova attività lavorativa. In sostanza, secondo
l'istanza precedente, non era ravvisabile una chiara volontà dell'assicurato di
non accettare l'occupazione assegnatagli dall'URC presso il Ristorante
X.________. Emergevano piuttosto dei fraintendimenti reciproci che hanno
rafforzato l'immagine negativa che la potenziale datrice di lavoro aveva
dell'interessato. Alla luce di queste premesse, sempre secondo l'istanza
precedente, la Sezione del lavoro non poteva sanzionare l'assicurato.
4.2 Tutto ben ponderato, pur permanendo, per la
verità, certi dubbi circa la credibilità preponderante delle dichiarazioni
dell'assicurato, il Tribunale federale ritiene di potere condividere le citate
conclusioni della Corte cantonale. Le stesse non appaiono in nessun modo lesive
del diritto federale. In concreto, il giudice di primo grado non è incorso
nell'arbitrio reputando che la responsabilità dell'assicurato per la mancata
assunzione presso il Ristorante X.________ non fosse sufficientemente
dimostrata dagli atti di causa. Egli ben poteva concludere che dagli stessi
atti non era possibile dedurre, con la dovuta chiarezza, se l'assicurato avesse
colpevolmente rifiutato l'impiego adeguato offerto (cfr. per analogia anche la
sentenza citata nella pronuncia impugnata 8C_878/2008 del 25 giugno 2009
consid. 4.3). A ciò nulla possono mutare le argomentazioni addotte in sede
ricorsuale. Ne segue che il gravame dell'amministrazione, inteso a ottenere il
ripristino della sanzione di 25 giorni di sospensione dal diritto alle
indennità di disoccupazione decretata nei confronti dell'opponente, dev'essere
respinto in quanto infondato."
2.7. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.8. Per quanto
concerne l'entità delle sanzioni da infliggere agli assicurati sulla base
dell'art. 30 cpv. 1 lett. d, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una
sentenza C 162/02 del 29 ottobre 2003, pubblicata in DTF 130 V 125,
pronunciandosi in merito a un ricorso inoltrato da un assicurato contro la
sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Zurigo che aveva ridotto
da 40 a 20 giorni la durata della sospensione inflittagli per non aver
accettato un'occupazione adeguata proposta ufficialmente, ha stabilito che in
presenza di validi motivi il rifiuto di un impiego ufficialmente assegnato non
deve essere necessariamente qualificato come colpa grave.
Pertanto
secondo l'Alta Corte, se nel caso di specie esistono dei motivi per cui la
colpa di un assicurato non deve essere considerata grave, bensì soltanto
mediamente grave o lieve, è possibile infliggere una sospensione dal diritto
alle indennità di disoccupazione inferiore a 31 giorni.
In quel
caso il TFA ha ritenuto che il posto offerto ufficialmente all'assicurato quale
operaio o aiuto operaio edile non era totalmente inadeguato e che dunque a
ragione l'assicurato era stato sanzionato, visto che in occasione di un
colloquio con il potenziale datore di lavoro aveva espresso la sua
indisponibilità a concludere un contratto di impiego. Tuttavia, alla luce dei
problemi di salute relativi all'ipersensibilità al materiale dei pannelli
isolanti di lana di vetro/roccia, si trattava di un caso limite, per cui la
colpa dell'assicurato doveva essere giudicata mediamente grave. La riduzione
effettuata dal Tribunale cantonale da 40 a 20 giorni non prestava il fianco a critiche ed è dunque stata confermata (cfr. DTF 130 V 125, consid. 3.6.).
In
un'altra sentenza C 58/03 del 9 dicembre 2003, la nostra Massima Istanza ha
ridotto da 38 a 25 giorni la sospensione inflitta a un'assicurata che,
contrariamente a quanto impartitole dall'amministrazione, non aveva contattato
un potenziale datore di lavoro entro 3 giorni dall'assegnazione ufficiale di un
impiego quale cassiera che le avrebbe permesso di ottenere un guadagno
intermedio, a causa della mancata spedizione della sua lettera di candidatura
da parte della figlia undicenne, alla quale l'aveva consegnata. Il TFA ha
deciso che nella fattispecie, nonostante il comportamento colpevole
dell'assicurata - la quale non aveva spedito personalmente la lettera o comunque
non aveva controllato che la figlia l'avesse effettivamente imbucata - che ha
impedito la realizzazione di un adeguato guadagno intermedio, la colpa
dell'assicurata, alla luce delle circostanze concrete del caso, doveva essere
ritenuta mediamente grave. Infatti essa, dopo essersi accorta che lo scritto
non era stato spedito, aveva reagito subito, annunciandosi lo stesso giorno
presso il posto di lavoro assegnatole. Inoltre da quando era in disoccupazione,
ad eccezione di una sanzione di 21 giorni inflittale per non aver effettuato
una misura inerente al mercato del lavoro agli inizi del mese in cui le è stato
proposto ufficialmente l'impiego in questione, non aveva mai dato occasione
agli organi che applicano la LADI di essere biasimata.
In una
sentenza C 213/03 del 6 gennaio 2004 il TFA ha poi esaminato il caso di
un'assicurata che era stata sospesa dal diritto alle indennità di
disoccupazione per 31 giorni per aver rifiutato un'occupazione adeguata non
assegnata ufficialmente della durata di circa 6 mesi.
L'Alta
Corte, pur ritenendo che l'assicurata nel caso in esame era stata sanzionata a
ragione, ha considerato quali circostanze attenuanti i motivi che l'hanno
indotta a rifiutare l'impiego temporaneo, ossia il fatto che essa ritenesse di
dover prioritariamente partecipare ad un programma di qualifica per promuovere
la collocabilità assegnatole in precedenza per lo stesso periodo in cui avrebbe
dovuto lavorare temporaneamente e la mancanza delle necessarie conoscenze
informatiche per svolgere l'impiego in questione.
Inoltre
la nostra Massima Istanza, dopo aver ribadito che anche un lavoro temporaneo è
preminente rispetto a delle misure di inserimento professionale, ha considerato
che esisteva una concolpa dell'amministrazione per non avere indicato
all'assicurata, al fine di evitare le conseguenze del tentativo di collocamento
fallito, che era tenuta ad accettare l'impiego offertole.
Di
conseguenza la sospensione è stata ridotta da 31 a 15 giorni.
Per altri
casi di applicazione di questa giurisprudenza cfr. sentenza C 70/02 del 12
dicembre 2003; sentenza C 130/03 del 6 febbraio 2004 e sentenza C 137/03 del 5
aprile 2004. Su questo tema cfr. D. Cattaneo, "Assicurazioni sociali:
Alcuni temi d'attualità" in RtiD I-2004 pag. 215 seg. (235-239).
Infine in
una sentenza C 134/06 del 19 settembre 2006, il TFA ha poi confermato la
sanzione di 20 giorni inflitta a un assicurato che aveva rifiutato un impiego
di durata indeterminata, in quanto ne aveva trovato un altro di durata
determinata, con però la possibilità di essere trasformato (ciò che è
effettivamente avvenuto) in un impiego di durata indeterminata.
2.9. Nella
presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 si è iscritto
in disoccupazione il 1° settembre 2011 (2° termine quadro: 1.9.2011 –
31.8.2013), ricercando un impiego a tempo pieno quale infermiere, aiuto
domiciliare (cfr. doc. 3; A).
Il 14
novembre 2011 egli ha concluso un contratto di collaborazione con la
Internursing SA concernente incarichi nell’ambito dell’aiuto domiciliare (cfr.
doc. 6/5), il cui svolgimento gli ha permesso di conseguire un guadagno
intermedio (cfr. doc. 9/8; 3 pag. 3).
L’URC di __________,
il 13 luglio 2012, ha assegnato all’assicurato un impiego quale infermiere al 50%,
a tempo indeterminato, libero da subito, presso la Clinica __________ (cfr.
doc. 9/4).
Il 17
luglio 2012 ha avuto luogo un colloquio tra l’assicurato e __________,
responsabile delle risorse umane della Clinica __________.
In
seguito il ricorrente ha effettuato una prova presso il potenziale datore di
lavoro (cfr. doc. 9/5; 9/6, 9/7).
Nel formulario
“Esito della candidatura” del 20 luglio 2012 la Clinica ha attestato che il
ricorrente non è stato assunto, motivando che “Dopo il colloquio del 17.07
dove gli è stato indicato che il posto vacante era al 50%, il signor RI 1 ha
mostrato interesse di fatti ha voluto fissare un giorno di prova. Questo è
stato il 18.07.2012 e il signor RI 1 ha indicato che cerca un posto al 100%.”
E’,
inoltre, stato risposto affermativamente alle due domande seguenti: “A
vostro parere il candidato ha dimostrato di saper affrontare il colloquio di
assunzione?” e “La persona in questione presenta un profilo interessante
per la vostra azienda per cui potrà essere presa in considerazione in futuro?”
(cfr. doc. 9/6).
In un
messaggio di posta elettronica del 24 luglio 2012 inviato all’amministrazione __________
ha, poi, precisato che dopo qualche ora di prova l’insorgente, che in un primo
tempo era entusiasta dell’opportunità lavorativa al 50%, ha negato loro la
possibilità di procedere all’eventuale risposta positiva presso l’URC, indicando
di essere unicamente interessato a un’attività lavorativa al 100% (cfr. doc.
9/7).
L’assicurato,
da parte sua, nel formulario “Esito dell’assegnazione” del 20 luglio 2012 pervenuto
all’URC il 23 luglio 2012 ha giustificato la mancata assunzione, adducendo, da
un lato, di non avere i requisiti richiesti come infermiere nel campo
psichiatrico, dall’altro, “altri motivi” non meglio specificati (cfr. doc.
9/5).
Il 6
agosto 2012 l’insorgente, rispondendo a uno scritto del 31 luglio 2012 con cui
la Sezione del lavoro, a seguito della Comunicazione relativa a una sanzione
del 24 luglio 2012 inviatale dall’URC di __________ in relazione
all’assegnazione presso la Clinica __________ (cfr. doc. 9/1), gli ha dato la
possibilità di presentare delle osservazioni (cfr. doc. 9), ha precisato che:
"
(…)
Il giorno 13.07.2012 ho
ricevuto una segnalazione di occupazione al 50% presso la clinica __________.
Il giorno 19.07.2012 (e
non il 18.07.2012) mi sono recato alla clinica per effettuare la prova. Ho
capito subito che si tratta di un lavoro diverso, mi manca la pratica come
infermiere psichiatrico e non mi sono sentito sicuro di poter espletare in
maniera corretta la mia attività.
Inoltre alla signora __________
ho comunicato che non avrei potuto iniziare l’attività immediatamente in quanto
dovevo inoltrare regolare disdetta presso __________.
A quel punto mi è parso di
capire che, se non avessi potuto iniziare subito l’attività, non sarei stato
preso in considerazione per un’eventuale candidatura.
(…)” (Doc. 7)
La
Sezione del lavoro, il 7 agosto 2012, ha inviato alla __________ il seguente messaggio di posta elettronica:
"
(…)
Considerato che il signor RI
1 è iscritto in disoccupazione e che il 13 luglio 2012 gli è stato offerto un
posto di lavoro, le chiediamo cortesemente di rispondere alle seguenti domande:
1) Il signor RI 1 vi ha chiesto se era possibile rescindere il
contratto di collaborazione con voi, senza rispettare i termini di disdetta?
(cfr. punto 20 del contratto)
2) In considerazione dell’offerta di lavoro fatta dall’URC di __________
al signor RI 1, in caso di assunzione, sareste stati disposti a rescindere il
contratto di collaborazione con voi senza esigere il rispetto dei termini di
disdetta? (p.f. dettagliare la risposta).” (Doc. 6/4)
Il
medesimo giorno __________ della __________ ha comunicato:
"
(…)
1) Il signor RI 1 non ci ha mai comunicato di aver ricevuto una
proposta di lavoro durante il mese di luglio e quindi di un’eventuale richiesta
di rescindere il contratto stipulato con noi.
2) Qualora questa situazione si fosse presentata, sarebbe stata nostra
premura trovare un compromesso sui termini di disdetta in modo da dare
l’opportunità al signor RI 1 di poter reperire un’altra occupazione.” (Doc.
6/4)
L’8
agosto 2012 la Sezione del lavoro ha posto a __________, responsabile risorse
umane della Clinica __________, i seguenti quesiti:
"
(…)
1). In quale giorno è avvenuta la prova di
lavoro?
2). Quale attività doveva svolgere l’assicurato?
(p.f. dettagliare la risposta)
3) L’assicurato aveva dimostrato interesse per
l’attività che gli avete offerto? (p.f. dettagliare la risposta)
4) A quanto ammontava il salario mensile lordo
che avreste offerto all’assicurato in caso di assunzione?
5) L’assicurato ha
dichiarato quanto segue: “(…) Ho capito subito che si tratta di un lavoro
diverso, mi manca la pratica come infermiere psichiatrico e non mi sono sentito
sicuro di poter espletare in maniera corretta la mia attività. Inoltre alla
signora __________ ho comunicato che non avrei potuto iniziare l’attività
immediatamente in quanto dovevo inoltrare regolare disdetta presso __________.
A quel punto mi è parso di capire che se non avessi potuto iniziare subito
l’attività non sarei stato preso in considerazione per un’eventuale candidatura
(…)”.
__________,
il 20 agosto 2012, ha risposto:
Considerandi
"
(…)
1) Prova avvenuta il 18.07.2012. Su richiesta del signor RI 1, con una
durata di 1 ora e 30 minuti di osservazione delle sue possibili funzioni nel
nostro Centro.
2) Attività legate al ruolo d’infermiere professionale in un Day
hospital psichiatrico (nursing infermieristico, preparazione farmacoterapie,
assistenza e collaborazione con il medico del Centro…).
3) Durante il colloquio conoscitivo avvenuto il 17.07.2012 al candidato
gli venne spiegata la nostra esigenza a rivestire il ruolo d’infermiere
impiegato al 50%, lo svolgimento nel dettaglio delle sue funzioni, nonché
l’organizzazione interna e il tipo di assistenza che fornisce il nostro centro.
Il sig. RI 1 si è dimostrato interessato facendo richiesta di una sua presenza
volontaria al fianco del nostro infermiere per poter meglio capire il nostro
ambiente.
4) Non abbiamo parlato di dettagli salariali, il candidato è stato
informato che il nostro centro non è sotto nessun contratto collettivo di
lavoro, ma è un centro privato sotto le leggi del codice delle obbligazioni.
5) Dopo la breve presenza a contatto diretto con l’attività del nostro
Centro in osservazione, il candidato ha espresso alla Sig.ra __________ che la
nostra offerta al 50% non poteva interessargli in quanto avrebbe dovuto dare
disdetta dal suo attuale impiego al 100%, la Sig.ra __________ apprendeva solo
in quel frangente che il candidato non è un disoccupato e non ha interesse a
una offerta d’impiego al 50%. Infatti, l’espressione della sig.ra __________ al
Sig. RI 1 è stata di sorpresa (giacché le informazioni durante il primo
colloquio erano state estremamente chiare), la Sig. ra __________ si è anche
espressa con il Sig. RI 1, dispiaciuta, per il tempo perso da entrambe le
parti.
Nessuno gli ha mai sindacato la sua non pratica in ambiente psichiatrico, nessuno
gli ha mai dato un limite di tempo del suo possibile inizio, nessuno gli
ha mai espresso che la sua candidatura non poteva essere presa in
considerazione. Non ha dato il tempo di valutazione del suo profilo e ha
rinunciato da solo alla candidatura, presso il nostro Centro con la sola
motivazione di non disposizione al tempo di impiego del 50%.” (Doc. 6/2)
Inoltre
la medesima, il 22 agosto 2012, ha completato la risposta n. 4), aggiungendo
che:
"
(…) possiamo comunicarle che il salario da noi
non discusso con il candidato ma di possibile offerta varia da una cifra di un
min. di CHF 2600 a un max di CHF 3500 lordi mensili per un’occupazione al 50%.”
(Doc. 6/1)
Il 14
settembre 2012 l’assicurato, tramite il proprio rappresentante, relativamente
agli accertamenti esperiti dalla Sezione del lavoro presso la __________ e la
Clinica __________ sottopostigli (cfr. doc. 6), ha asserito, in particolare,
che non avrebbe avuto alcuna difficoltà a intraprendere un’attività di
infermiere professionale presso un Day Hospital psichiatrico, fermo restando le
reali esigenze professionali manifestate dal potenziale datore di lavoro, ossia
un infermiere psichiatrico con esperienza che non corrisponde alle sue
qualifiche.
Egli ha
indicato di aver espresso a __________ la propria disponibilità a iniziare
l’attività presso la Clinica __________, previa conferma affinché potesse dare
regolare disdetta all’__________ __________ e di non aver mai detto di essere
occupato al 100% presso quest’ultima.
L’assicurato
ha poi affermato che la signora __________ gli avrebbe accennato le condizioni
salariali di un altro infermiere che percepiva circa fr. 5'000.-- al mese.
Il
medesimo ha, inoltre, osservato di non aver informato o discusso con la __________
di un’eventuale rescissione anticipata del rapporto di lavoro, poiché __________
non gli aveva comunque più fatto sapere alcunché riguardo a una possibile
assunzione.
Infine
l’insorgente ha evidenziato che non corrisponde al vero di aver rinunciato da
solo alla candidatura, ma piuttosto è vero il contrario nella misura in cui
dopo la prova nessuno l’ha più contattato per concretizzare l’assunzione (cfr. doc.
4).
Il 20
settembre 2012 la Sezione del lavoro ha sospeso RI 1 dal diritto alle indennità
di disoccupazione per 31 giorni per avere rifiutato un’occupazione adeguata
assegnatagli dall’URC di __________ presso la __________ di __________ (doc. 3;
consid. 1.1.).
Il
provvedimento del 20 settembre 2012 è stato confermato con decisione su
opposizione del 12 dicembre 2012 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).
2.10
Questa Corte,
chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, deve dapprima verificare se
l’occupazione proposta all’insorgente presso la Clinica __________ di __________
fosse o meno adeguata.
Infatti,
nel caso in cui tale impiego fosse stato inadeguato, l'assicurato non potrebbe
venire sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione in base all’art. 30
cpv. 1 lett. d LADI, in quanto non si poteva ragionevolmente esigere dal
medesimo di accettare l’occupazione assegnatagli ufficialmente (cfr. consid.
2.3
; 2.5.).
Ai sensi
dell'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. consid. 2.5.) non è considerata adeguata e di
conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che, in
particolare, non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività
precedente dell'assicurato (art. 16 cpv. 2 lett. b LADI) o che compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli (art.
16.
cpv. 2 lett. d LADI).
Come
appena esposto, giusta l'art. 16 cpv. 2 lett. b LADI, ad un assicurato non può
essere imposta un'occupazione che non tiene convenientemente conto delle sue
capacità o dell'attività precedentemente svolta.
Per
quanto concerne le capacità di un assicurato, va rilevato che esse non
riguardano le qualità professionali, nel senso di una protezione della
professione, bensì le capacità e abilità fisiche, mentali e tecniche, oltre che
le conoscenze. Se per svolgere l'occupazione assegnata sono necessarie capacità
inferiori a quelle che possiede l'assicurato, l'impiego è comunque adeguato,
mentre è inadeguato se il livello di abilità richieste è al di sopra di quelle
di cui dispone l'assicurato (cfr. STFA 65/06 del 27
aprile 2006 consid. 3.3.; SVR 2005 ALV Nr. 7 pag. 22
consid. 2.1.; STFA C 130/03 del 6 febbraio 2004 consid.
2.3
; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004 consid. 4.2.3.;
B. Rubin, Assurance-chômage, 2° edizione, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag.
412; G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, note 15-16, pag. 231-232; Th. Nussbaumer, op.cit., pag. 95, N°. 239).
Per
quanto attiene all'attività precedentemente svolta, questa disposizione
permette di attenuare la possibilità di assegnare impieghi al di fuori del
proprio lavoro. Ciò è soprattutto significativo per le persone altamente
qualificate, le quali devono praticare sempre la loro attività per mantenere le
proprie capacità e abilità professionali. La presa in considerazione della
precedente attività si realizza, tuttavia, permettendo al lavoratore
qualificato di trovare un'occupazione nel suo ramo di attività mediante il
compimento di ricerche di lavoro per un tempo determinato, secondo Gerhards, di
1-2 mesi (cfr. G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 18 segg., pag. 232-233).
Al
riguardo occorre sottolineare che il Parlamento nel 1995 non ha accettato il
cpv. 3 dell'art. 16 LADI, proposto dal Consiglio federale, che prevedeva che
"dopo 4 mesi di disoccupazione, il cpv. 2 let. b, non torna più
applicabile. Il Consiglio federale può in maniera generale o per alcune
categorie d'assicurati, prolungare o raccorciare questo termine" (cfr. Consiglio
federale, "Message à l'appui de la deuxième révision partielle de la loi
sur l'assurance-chômage del 29.11.93, ed.sep., pag.18; J.Chopard, "Die
Einstellung in der Anspruchsberechtigung", pag. 18 e pag. 150; Th.
Nussbaumer, op.cit., pag. 95 N° 240; D. Cattaneo, op. cit., pag. 63).
L'art. 16
cpv. 2 lett. d LADI, per contro, prevede che un'occupazione è inadeguata quando
compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua
professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi
ragionevoli. Questa disposizione consacra una protezione relativa della
professione (cfr.G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 32 segg., pag. 235
segg.; Th. Nussbaumer, op. cit., pag. 96, N° 242; D. Cattaneo, op. cit., pag.
63), infatti impedisce per un certo periodo delle assegnazioni precipitose di
impieghi in ambiti che non corrispondono a quelli dell'assicurato. Gerhards,
anche in questa ipotesi, indica un termine di tolleranza di 1-2 mesi per
reinserirsi nella propria professione (cfr. G. Gerhards, op. cit., ad art. 16,
nota 34, pag. 236).
Tale
disposto riveste comunque rilevanza pratica unicamente riguardo a persone
altamente specializzate, le quali vedendosi obbligate ad accettare
affrettatamente un'attività estranea alla propria professione, rischierebbero
di compromettere una loro rioccupazione nella professione appresa (cfr. STFA C
83/02 del 12 marzo 2003; G. Gerhards, op. cit., ad art. 16, nota 37 pag. 236).
L'art. 16
cpv. 1 lett. d si distingue dalla lett. b in quanto considera la precedente
attività e non la precedente professione, a differenza della lett. d.
Queste
due nozioni non sono identiche; una precedente attività è infatti possibile
anche senza una formazione professionale (cfr. G. Gerhards, op. cit., ad art.
16, nota 36, pag. 236).
2.11
Dalla
“Assegnazione di un posto di lavoro” del 13 luglio 2012 inviata all’assicurato si
evince che la Clinica __________ cercava un infermiere. Nelle osservazioni è
stato aggiunto “Occupazione al 50%. Durata d’impiego: a tempo indeterminato. Si
cerca persona con esperienza nel campo psichiatrico, svizzera/o o con permesso
valido” (cfr. doc. 9/4).
Il
ricorrente, nell’”Esito dell’assegnazione” del 20 luglio 2012 ha indicato, segnatamente, di non avere i requisiti richiesti come infermiere nel campo
psichiatrico (cfr. doc. 9/5).
Egli,
nello scritto del 6 agosto 2012, ha puntualizzato che, allorché ha effettuato
la prova di lavoro, ha capito subito che si trattava di un lavoro diverso, che
gli mancava la pratica come infermiere psichiatrico e non si è sentito sicuro
di poter espletare in maniera corretta tale attività (cfr. doc. 7).
Dall"Esito
della candidatura" emerge, tuttavia, che il potenziale datore di lavoro ha
risposto affermativamente alla domanda “La persona in questione presenta un
profilo interessante per la vostra azienda per cui potrà essere presa in
considerazione in futuro?” (cfr. doc. 9/6).
Inoltre
con scritto del 20 agosto 2012 __________, responsabile delle risorse umane
della Clinica __________, interpellata dalla Sezione del lavoro, ha affermato
che le mansioni che avrebbe dovuto svolgere l’assicurato erano quelle legate al
ruolo di infermiere professionale in un Day Hospital psichiatrico (nursing
infermieristico, preparazione farmacoterapie, assistenza e collaborazione con
il medico del Centro) e che nessuno aveva mai sindacato la non pratica in
ambiente psichiatrico del ricorrente (cfr. doc. 6/2).
Da quanto
appena esposto, ritenuto, da una parte, che l’assicurato cercava un’occupazione
quale infermiere, professione che aveva d’altronde esercitato prima della
disoccupazione e durante la stessa conseguendo un guadagno intermedio (cfr.
doc. 11; 9/8), dall’altra, che ad ogni modo, benché nell’”Assegnazione di un
posto di lavoro” fosse stato specificato che si cercava un infermiere con
esperienza nel campo psichiatrico (cfr. doc. 9/4), per la Clinica tale
condizione non risultava determinante per la scelta del personale (cfr. doc.
9/6; 6/2), risulta che l'impiego assegnato all'assicurato presso la Clinica __________
era conforme alle sue capacità e all'attività precedentemente svolta ai sensi
dell’art. 16 cpv. 2 lett. b LADI (cfr. consid. 2.10.).
L’insorgente
stesso, del resto, tramite il proprio rappresentante, il 14 settembre 2012, ha asserito che non avrebbe avuto alcuna difficoltà a intraprendere un’attività di infermiere
professionale presso un Day Hospital psichiatrico (cfr. doc. 4).
2.12
Per quanto
riguarda il salario, nulla emerge dall’”Esito della candidatura” e dall’”Esito
dell’assegnazione” (cfr. doc. 9/6; 9/5).
__________
della Clinica __________, rispondendo alla Sezione del lavoro, il 20 agosto 2012 ha indicato che non avevano parlato di dettagli salariali e che l’assicurato era stato informato
che il loro centro non è sottoposto ad alcun contratto collettivo di lavoro, ma
è un centro privato sotto le leggi del Codice delle obbligazioni (cfr. risposta
4.
doc. 6/2).
In ogni
caso la responsabile delle risorse umane, con un messaggio di posta elettronica
del 22 agosto 2012, ha aggiunto che lo stipendio che poteva essere offerto
all’insorgente per un’occupazione al 50% variava da una somma minima di fr.
2'600.-- a un massimo di fr. 3'500.-- (cfr. doc. 6/1).
L’assicurato,
tramite l’RA 1, il 14 settembre 2012 e nel ricorso, ha indicato che __________
gli avrebbe accennato le condizioni salariali di un altro infermiere che
percepiva circa fr. 5'000.-- al mese (cfr. doc. 4; I).
Il
Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli istituti
ospedalieri privati del Cantone Ticino che si applica a tutto il personale
delle cliniche dell’Associazione cliniche private ticinesi (ACPT) esclusi i
medici, il personale direttivo o con funzioni particolari con contratto
individuale, gli allievi delle Scuole sanitarie e gli apprendisti (cfr. art. 2
cfr. 1 CCL) prevede per il 2011 - i salari sono rimasti invariati anche nel
2013.
(cfr. www.ocst.ch) - che lo stipendio per un impiego a tempo pieno degli
infermieri CRS (classe 12), infermieri in cure generali CRS (classe 12) e
infermieri psichiatrici CRS (classe 12) varia da fr. 4'854.45, pari a fr.
2'417.20 per un posto al 50%, a fr. 6'873.85, corrispondenti a fr. 3'436.90 per
un’occupazione a metà tempo (cfr. www.gav-service.ch).
E’ vero
che, come visto, la Clinica __________ non è sottoposta ad alcun contratto
collettivo di lavoro (cfr. doc. 6/2).
Tuttavia,
facendo riferimento per analogia (trattandosi anche nel caso della Clinica __________
di una struttura sanitaria privata; cfr. doc. 6/2), ai salari contemplati dal
Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato negli istituti
ospedalieri privati del Cantone Ticino appena menzionati, gli importi indicati
dalla responsabile delle risorse umane della Clinica __________ di minimo fr.
2'600.-- e massimo fr. 3'500.-- per un’occupazione a metà tempo (cfr. doc. 6/1),
come pure il salario di fr. 5'000.-- che l’assicurato ha affermato essergli
stato accennato da __________ quale retribuzione di un altro infermiere (cfr.
doc. 4, I) - verosimilmente occupato a tempo pieno -, pari a fr. 2'500.-- per
un impiego al 50%, essendo più elevati delle somme previste dal CCL citato,
risultano conformi agli usi professionali ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. a
LADI.
In simili
condizioni occorre concludere che l’occupazione offerta al ricorrente presso la
Clinica __________ era adeguata giusta l’art. 16 cpv. 1 LADI.
In
effetti l’impiego di infermiere presso la Clinica __________ corrisponde alle
sue capacità e all'attività precedentemente svolta giusta l’art. 16 cpv. 2
lett. b LADI (cfr. consid. 2.11), non comprometteva, quindi, certamente la
rioccupazione nella sua professione secondo l’art. 16 cpv. 2 lett. d LADI e, come
appena visto, il salario offerto all’assicurato risulta conforme agli usi
professionali ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 lett. a LADI.
Il ricorrente,
d’altronde, mai ha contestato l’adeguatezza dell’impiego per quanto concerne la conformità alla sua età, alla sua situazione
personale e al suo stato di salute (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. c) o la durata
del tragitto dalla propria abitazione al posto di lavoro, peraltro entrambi
ubicati a __________ (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
2.13
Ritenuta
l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli presso la Clinica __________,
l'assicurato era tenuto, di principio, ad accettarla senza indugio (cfr.
art. 16 cpv. 1 LADI; consid. 2.5.).
Il
potenziale datore di lavoro, come visto sopra (cfr. consid. 2.9.), nell’”Esito
della candidatura” ha indicato che l’insorgente, dopo il colloquio in occasione
del quale gli è stato specificato che il posto vacante era al 50%, ha dapprima
manifestato interesse, volendo pure fissare un giorno di prova. In seguito l’assicurato
ha però espresso di cercare un impiego al 100% (cfr. doc. 9/6).
Il ricorrente,
nell’”Esito dell’assegnazione” ha motivato la mancata assunzione con il fatto
di non avere i requisiti richiesti come infermiere nel campo psichiatrico e con
“altri motivi” non ulteriormente precisati (cfr. doc. 9/5).
Egli,
inoltre, nello scritto del 6 agosto 2012, ha puntualizzato che, allorché ha effettuato la prova di lavoro, ha capito subito che si trattava di un lavoro
diverso, che gli mancava la pratica come infermiere psichiatrico e non si è
sentito sicuro di poter espletare in maniera corretta tale attività (cfr. doc.
7).
Nelle
proprie osservazioni del 14 settembre 2012 l’insorgente ha, pure evidenziato
che non corrisponde al vero di aver rinunciato da solo alla candidatura, ma che
piuttosto è vero il contrario nella misura in cui dopo la prova nessuno l’ha
più contattato per concretizzare l’assunzione (cfr. doc. 4; consid. 2.9.).
Innanzitutto
va rilevato che l’assicurato e la Clinica non sono concordi in merito alla data
precisa in cui si è svolta la prova di lavoro, se il 18 luglio 2012 (cfr. doc.
9/6; 6/2), come asserito dal potenziale datore di lavoro, o il 19 luglio 2012,
come sostenuto dal ricorrente (cfr. doc. 7; 4; 9/5).
Tale
questione non merita di ulteriori approfondimenti, in quanto la data precisa
della prova risulta irrilevante ai fini della soluzione della presente vertenza.
In
concreto l’assicurato, inizialmente, benché sull’”Assegnazione ad un posto di
lavoro” del 13 luglio 2012 fosse già indicato che si trattava di un’occupazione
libera da subito quale infermiere al 50% per la quale era auspicata esperienza
nel campo psichiatrico (cfr. doc. 9/4), ha effettuato una prova di lavoro (cfr.
doc. 9/6; 7), dimostrando quindi interesse nei confronti dell’impiego in
questione.
Egli ha
precisato di aver capito durante la prova che si trattava di un lavoro diverso
- infermiere psichiatrico - per il quale gli mancava la pratica e di aver
inoltre comunicato alla responsabile delle risorse umane che non avrebbe potuto
iniziare immediatamente, in quanto doveva dare regolare disdetta alla __________
(cfr. doc. 7; consid. 2.9.).
Da quanto
esposto risulta possibile che l’assicurato, svolgendo la prova di lavoro, nonostante
l’attività proposta fosse oggettivamente adeguata nella sostanza alle sue
capacità (cfr. consid. 2.11.), abbia provato di primo impatto qualche incertezza,
considerato che il contesto dei pazienti con disturbi psichiatrici della
Clinica poteva essere differente da quello a cui era normalmente abituato.
Inoltre è
corretto che il contratto con la __________ concluso nel novembre 2011 poteva
essere disdetto per la fine di un mese con preavviso di un mese (cfr. doc.
6/5).
Decisiva
per la soluzione del caso di specie è, tuttavia, la circostanza che dalla
documentazione agli atti non emerge che l’assicurato, durante o immediatamente
dopo la prova di lavoro presso la Clinica __________, abbia chiesto al
potenziale datore di lavoro il proprio parere ai fini dell’assunzione in merito
al fatto che non avesse esperienza quale infermiere psichiatrico,
rispettivamente delucidazioni circa un eventuale periodo di inserimento nel
nuovo ambiente lavorativo - peraltro in generale abituale presso un nuovo
datore di lavoro -, e circa l’inizio dell’attività lavorativa, manifestando
comunque esplicitamente la propria disponibilità in linea di principio ad
accettare l’impiego (cfr. al riguardo la giurisprudenza e la dottrina esposte
al consid. 2.6).
In
proposito giova ribadire che __________, responsabile delle risorse umane della
Clinica, il 20 agosto 2012 ha attestato che nessuno ha mai sindacato
all’assicurato la sua assenza di pratica in ambiente psichiatrico, che nessuno
gli ha mai imposto un limite di tempo del suo possibile inizio e che nessuno
gli ha mai espresso che la sua candidatura non poteva essere presa in
considerazione (cfr. doc. 6/2; consid. 2.9.).
Nemmeno
risulta che il ricorrente abbia preso tempo per contattare l’amministrazione al
fine di ricevere delle informazioni circa l’adeguatezza dell’occupazione
assegnatagli, nonché per interpellare l’ __________ in merito alla possibilità
di trovare un compromesso sui termini di disdetta - ipotesi peraltro concretizzabile
come dichiarato dalla SA alla Sezione del lavoro il 7 agosto 2012 (cfr. doc.
6/4) -, dichiarando in ogni caso alla Clinica __________ il suo serio interesse
ad essere assunto.
2.14
Alla luce di
tutto quanto esposto, questa Corte ritiene che con il suo comportamento
l’assicurato ha perso l’opportunità di ottenere un’occupazione, che risultava
adeguata da tutti i profili (cfr. consid. 2.11.; 2.12.) e ha indotto la sua
mancata assunzione.
Di
conseguenza, richiamata la giurisprudenza federale precedentemente illustrata
(cfr. consid. 2.4.; 2.6.), secondo cui il comportamento di un disoccupato che
non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria
disponibilità ad accettare l’impiego adeguato offerto è parificato a un rifiuto
di un’occupazione adeguata, a ragione, secondo questo Tribunale,
l’amministrazione ha inflitto al ricorrente una sospensione del diritto
all’indennità di disoccupazione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
Al
riguardo giova rilevare che con sentenza 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il TF
ha confermato il giudizio di questa Corte che aveva respinto il ricorso
inoltrato da un assicurato contro una decisione su opposizione con cui era
stato sospeso per 31 giorni per avere rifiutato un’occupazione adeguata quale
cuoco presso un ristorante assegnatagli dall’URC.
Da una
parte, l’impiego è stato considerato adeguato ai sensi dell’art. 16 LADI.
Dall’altro, il rifiuto dello stesso da parte dell’assicurato è risultato
ingiustificato. Infatti la circostanza di non essere stato a conoscenza delle
modalità di calcolo degli anni di esperienza per la determinazione
dell’adeguatezza dello stipendio, non giustificava il comportamento
dell’assicurato che ha contestato il salario offerto in assenza di un valido
motivo, senza chiedere delucidazioni al potenziale datore di lavoro, né prendere
tempo al fine di sentire gli organi competenti della LADI riguardo all’importo
dello stipendio, dopo aver comunque esplicitamente manifestato la propria disponibilità
in linea di principio ad accettare l’impiego.
2.15
L’amministrazione
ha inflitto all’assicurato 31 giorni di sospensione dal diritto all’indennità
di disoccupazione.
In casu è
vero, come rilevato sopra (cfr. consid. 2.13.), che l’”Assegnazione ad un posto
di lavoro” del 13 luglio 2012 precisava che l’occupazione quale infermiere era
libera da subito e che la Clinica cercava una persona con esperienza nel campo
psichiatrico (cfr. doc. 9/4).
E’
altrettanto vero, però, come già evidenziato (cfr. consid. 2.13.), che il
ricorrente, che ha comunque chiesto di poter effettuare una prova, ha ritenuto
(a torto) non adeguata l’occupazione senza discutere, durante o immediatamente
dopo la stessa, con il potenziale datore di lavoro e/o con l’amministrazione relativamente
al fatto che non avesse precedentemente lavorato nel settore psichiatrico e alla
data di inizio dell’attività.
Inoltre,
per quanto attiene al fatto che già da luglio/agosto 2012 l’assicurato abbia
reperito un’occupazione quale infermiere indipendente per circa 30 ore mensili
e ha conseguentemente disdetto il rapporto con la __________ il 30 luglio 2012
per la fine di agosto 2012 (cfr. doc. 4; 8; ), va osservato che ai sensi della
giurisprudenza federale (cfr. DLA 1999 pag. 184; STFA C 73/03 del 28 dicembre
2005.
consid. 3, pubblicata in DLA 2006 N. 11 pag. 145) la durata della
sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla
durata effettiva della disoccupazione, a meno che un assicurato al termine del
rapporto di impiego abbia atteso un certo lasso di tempo prima di annunciarsi
al collocamento e in questo periodo abbia ricercato una nuova occupazione con
la necessaria intensità.
Pertanto
nel caso di specie non vi sono validi motivi che permettano una riduzione della
sanzione (cfr. consid. 2.8.).
Tenuto,
poi, conto del margine di apprezzamento dall’amministrazione, che il giudice
non può mettere in discussione senza validi motivi (cfr. 137 V 75; STFA C
221/2002 del 4 agosto 2003), l’entità della sanzione si rivela proporzionata.
2.16
In
conclusione la Sezione del lavoro ha, dunque, giustamente inflitto
all’assicurato una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di
31.
giorni giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI.
La
decisione su opposizione del 12 dicembre 2012 deve, conseguentemente, essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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