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38.2013.40

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

15 gennaio 2014Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i termini stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione

adeguata. La cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le

autorità cantonali preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di

polizia degli stranieri.

L’autorizzazione

a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento

dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (Prassi LADI ID B230 segg.

e Circolare ID 883 E15).

Þ Giurisprudenza

8C_479/2011

del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in

Svizzera)

Residenza e reperibilità (cfr.

Prassi LADI ID B342) ê

B138 Un soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione

del diritto alle indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se

l’assicurato resta facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente

in Svizzera nel caso di un’assegnazione.

Valutazione

dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

B139 Si constata che la mobilità della popolazione si è al giorno

d’oggi notevolmente accresciuta e che l’attestato rilasciato dal Comune, come

pure l’esistenza di un permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono

più una garanzia di residenza effettiva in Svizzera. In caso di dubbio, spetta

alle autorità esecutive eseguire i controlli necessari in tal senso.

B140

Infatti, per essere considerati «residenti in

Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere una cassetta delle lettere o

pagare le imposte in una determinata località. Le autorità esecutive

presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:

● cambiamento dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al

momento del licenziamento o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

● indirizzo presso terzi;

● indicazione nella lettera di candidatura di un numero di telefono o

di un indirizzo all’estero come indirizzo di contatto.

B141 Se la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare

gli accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile

o provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a

sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).

Se

la cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la

residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della

polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza

amministrativa (art. 32 LPGA).

Þ Esempi

Un

assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro

delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi

per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o

per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è

determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie

altri obblighi civici.

Uno

straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera

unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo

rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di

disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una

possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni

personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il

fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.

Þ Giurisprudenza

-8C_791/2011 del 31.8.2012 (coppia

francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)

-8C_658/2012 del 15.2.2013 (residenza

accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un materasso sistemato nel salotto

di un appartamento di tre locali in cui vivevano i suoi genitori e sua sorella

e intrattenesse le sue relazioni personali altrove)

-8C_777/2010 del 20.6.2011 (soggiorno

in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato, nonostante trascorresse alcune

sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in Francia con i suoi figli, dove

questi ultimi erano anche scolarizzati)”

Nella Circolare relativa

alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull’assicurazione

contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1° aprile 2012, la SECO

ha invece stabilito che:

"

(…)

Momento di acquisizione e durata dello status di lavoratore

frontaliero

A34 Lo

status di lavoratore frontaliero deve essere acquisito prima dell’insorgere (di

fatto) della disoccupazione. Colui che, nel corso della sua ultima attività

subordinata, trasferisce la propria residenza in un altro Stato membro e in

seguito non rientra più nello Stato di occupazione per esercitarvi l’attività

iniziale, non è un lavoratore frontaliero.

Costituiscono

un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso

dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la

propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito

non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività;

essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è

giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito

uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono

stabiliti e in cui risiedono.

A35 Un

trasferimento durante un periodo di disoccupazione non conferisce lo status di

lavoratore frontaliero.

A36 La

durata dello status di lavoratore frontaliero o il pendolarismo tipico dei

lavoratori frontalieri è, in linea di principio, irrilevante. Vanno tuttavia

considerati con una certa attenzione i casi in cui un cambio

di residenza avviene poco prima dell’insorgere della disoccupazione: è

determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si tratta di una nuova

residenza o soltanto di una nuova dimora.

(…)

RESIDENZA

Art. 1 lett. j RB; Art.

11 RA

Definizione

A76 Per residenza si intende il luogo

in cui una persona risiede abitualmente.

A77 La nozione di residenza si

contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1 lettera k RB, intesa

come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere distinta da un

eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di lavoratori

frontalieri).

A78 Anche il concetto di residenza in

Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI presuppone la

residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel senso di domicilio

secondo il diritto civile.

Le nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB

e di «risiedere in Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI

corrispondono in larga misura.

Importanza della residenza

A79 La nozione di residenza è di

fondamentale importanza per la determinazione della legislazione applicabile

(capitolo D).

Per i disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da

quello competente (lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme

particolari che derogano dal principio della competenza dello Stato dell’ultima

attività. La determinazione della residenza e quindi la valutazione della

condizione di lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel

quadro della determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).

Presupposto: Stato di attività = Stato di

residenza

A80 Poiché la determinazione della

competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo 65 RB costituisce

un’eccezione al principio della competenza dello Stato dell’ultima attività,

tale eccezione non deve essere applicata, tramite un’interpretazione troppo

ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori migranti occupati in uno

Stato membro che continuano ad avere una famiglia che risiede in un altro Stato

membro 14.

A81 La decisione U2 stabilisce che non

sarebbe accettabile il fatto che, estendendo eccessivamente il concetto di

«residenza», il campo di applicazione dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino

a includervi tutte le persone che esercitano abbastanza stabilmente un’attività

subordinata o autonoma in uno Stato membro, lasciando le loro famiglie nel

Paese di origine.

A82 In generale si presuppone che i

disoccupati che non vengono contemplati nella decisione U2 e che al termine

dell’attività in un altro Stato membro rientrano in Svizzera, avevano quale

luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui lavoravano e, di

conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi lavoratori frontalieri

per rivendicare il diritto alle prestazioni.

A83 Vale il presupposto che i

lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego fisso.

Determinazione della residenza

A84 La determinazione della residenza

quale luogo di dimora abituale non avviene solamente in base a criteri formali

(certificato di domicilio, ecc.). La persona deve essere interrogata in merito

al luogo di residenza sulla base dei seguenti criteri: pendolarismo, rientro

settimanale, ecc. La determinazione della residenza compete alla cassa.

A85 Conformemente all’articolo 11 RA,

che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti fattori (lista non

esaustiva) vanno valutati complessivamente:

• durata e continuità della presenza nel territorio dello

Stato membro in oggetto: frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo

libero) oppure il mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso

un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per

constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante

un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività

autonoma;

• situazione della persona in oggetto,

inclusi

• il

tipo e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il

luogo ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la

durata di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la

durata dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma

intrapresa in un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in

Svizzera fosse pianificato.

Indicano

ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il

mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:

a) l’attività

all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale

o del miglioramento delle competenze linguistiche;

b) l’attività

all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio

accademico);

c) l’attività era limitata fin dall’inizio a un

determinato periodo.

• la

situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri

mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il

mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per

ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro

degli interessi vitali;

• lo svolgimento di un’attività non

remunerata;

• nel caso degli studenti, la fonte di

reddito;

• la

situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un

appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera

durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a

lungo nello stesso posto ed era ben integrata;

• lo

Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

Se l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è

determinante la volontà della persona in base a una valutazione della

situazione in generale, considerando anche i motivi che l’hanno indotta a

trasferirsi.

Þ Esempio

Un

lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in

un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza

principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad

essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività

subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la

Svizzera.

Mancato accordo fra Stati sul luogo di

residenza

A86 Per stabilire il luogo di residenza

di una persona gli Stati interessati devono collaborare e, in caso di

controversie, considerare tutti i criteri determinanti per trovare un

accordo17.

A87 Se gli Stati non riescono a trovare

un accordo in merito alla residenza e quindi in merito alla competenza per il

versamento delle prestazioni, si applica l’articolo 6 RA. Tale articolo, al

paragrafo 1, definisce le competenze per l’erogazione provvisoria di

prestazioni.”

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012

consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434

consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne

conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime

permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata

nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132

V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF

131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a;

STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e

riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c,

pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c,

pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece,

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68

consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr.

86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA

1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300;

DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992

pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233

consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a;

vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in

RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution

fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527;

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una sentenza

2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,

ha ricordato che:

"

Simili atti servono a favorire un'applicazione

uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno

forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né

vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non

significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste

ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del

testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono

un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza

amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di

legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata

prestazione (DTF

133 II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.4. Nella

presente fattispecie dagli atti dell’incarto emerge che l’assicurato, nato nel

1963, dopo avere prestato la propria attività lucrativa per datori di lavoro __________

in __________, dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2012 ha lavorato quale ricercatore di laboratorio per la ditta __________ di __________ (cfr. Doc.

4/2).

Egli era al beneficio di un

permesso di lavoro quale frontaliero (permesso G; cfr. Doc. 4/12).

Il 25 settembre 2012

l’azienda ha disdetto il contratto di lavoro per il 31 dicembre 2012.

Il 30 novembre 2012 RI 1 ha

inoltrato una richiesta al fine di ottenere un permesso di dimora (permesso B)

che gli è effettivamente stato rilasciato (cfr. Doc. 4/1).

Il 5 febbraio 2013

l’Ufficio della migrazione ha tuttavia revocato tale permesso in quanto esso

era stato rilasciato senza che l’assicurato avesse annunciato che, al momento

della domanda, il contratto di lavoro era già stato disdetto (cfr. Doc. 14).

Contro questa decisione

l’assicurato ha in seguito inoltrato un ricorso al Consiglio di Stato (cfr.

Doc. 9).

Chiamato

ora a pronunciarsi questo Tribunale, ritiene che, a ragione, in considerazione innanzitutto

delle modalità del tutto inabituali con le quali è stato inizialmente fatto

modificare lo statuto da lavoratore frontaliero a lavoratore dimorante, dopo il

licenziamento la Sezione del lavoro ha ritenuto che dal 1° gennaio 2013

l’assicurato non aveva trasferito la residenza in Svizzera secondo i criteri

posti dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.1.,

consid. 2.2, STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013).

Questa soluzione è

confermata dagli elementi raccolti dalla Sezione del lavoro, in particolare

dopo l’audizione dell’assicurato avvenuta il 14 febbraio 2013 (cfr. Doc. D), e

così riassunti nella decisione su opposizione:

"

(…)

- sua

moglie risiede con la figlia in __________ ad __________ (__________), nella

casa della di lei proprietà;

- sua

figlia, nata l’11 ottobre 2000, frequenta la seconda classe della scuola media

statale dello stesso comune;

- egli

è detentore di un veicolo immatricolato ed assicurato in responsabilità civile

in __________;

- egli non risultava iscritto all’AIRE al

momento della citata udienza;

- egli

risiedeva ad __________ (__________) durante il suo periodo lavorativo presso

la __________ e che ha cambiato residenza poco prima dell’insorgere della

disoccupazione;

- egli,

sebbene afferma di essere residente a __________, ha scelto la Cassa

disoccupazione __________ di __________, a suo dire per motivi pratici, avendo

lavorato vari anni nel __________ ed essendo le sue ricerche di lavoro

concentrate soprattutto in quella zona, sebbene egli dichiari altresì di

volersi trovare vicino a due potenziali posti lavoro nel Sopraceneri (__________,

__________), nel caso venisse assunto;

- egli

indica di vivere quale ospite a __________ (via __________) nell’appartamento

di 3 ½ locali della signora __________, titolare del relativo contratto di

affitto, alla quale non versa nessun affitto, in quanto ella sarebbe una sua

conoscente, avendo loro degli amici in comune;

- egli,

sebbene indichi quale suo indirizzo dalla fine di novembre 2012 l’appartamento

precitato, non ha apposto il suo nome sulla buca lettere sino ad inizio

febbraio 2013, ovvero solo dopo la surriferita comunicazione 21 gennaio 2013

dell’URC;

- egli

dichiara di non essere membro di società, o altri enti con o senza scopo di

lucro e di non essere abbonato a giornali o riviste (in Svizzera), né di avere

un collegamento internet a __________, in quanto avrebbe fatto ricorso a quelli

gratuiti (WI-FI) nei vari locali;

- secondo

il rapporto di Polizia __________ 5 marzo 2013, in occasione dei controlli effettuati dalla medesima specialmente la sera nella fascia oraria

tra le ore 20.15 e 21.15 nonché una domenica mattina, l’opponente non è mai

stato trovato nel surriferito appartamento, dove all’intero della sua camera da

letto sono stati notati pochissimi suoi effetti personali. (…)” (doc. A6)

Dal Rapporto

della Polizia comunale di __________ del 5 marzo 2013 emerge quanto segue:

"

Come richiestoci dall’Ufficio controllo abitanti

di __________, dal 18 gennaio 2013, data in cui sono stati richiesti dei

controlli per stabilire se il signor RI 1 vive stabilmente in via __________,

abbiamo eseguito alcuni controlli nell’appartamento, luogo in cui non è mai

stato trovato. Puntualmente la signora __________ ci riferiva che il signor RI

1 era assente per il fatto che stava cercando un posto di lavoro oppure era

assente perché appena uscito di casa.

Dalla verifica eseguita all’interno della camera

da letto abbiamo notato pochissimi effetti personali appartenenti al succitato.

I nostri controlli si sono concentrati

specialmente la sera, nella fascia oraria tra le ore 20.15/21.15. Si è pure

effettuato un controllo la mattina di domenica 3 febbraio 2013, presente

unicamente la signora __________ che ci riferiva che il signor RI 1 era uscito

presto.

Telefonicamente in due occasioni il signor RI 1

ci riferiva di trovarsi nel __________ alla ricerca di un posto di lavoro. Una

volta l’abbiamo chiamato noi, la seconda ci ha contattato lui.

Non siamo a conoscenza se possiede una vettura

per spostarsi comunque non risultano veicoli immatricolati con targhe svizzere

intestate suo nome.” (Doc. 8)

Nella sua

opposizione del 18 marzo 2013 l’assicurato ha in particolare sottolineato

quanto segue:

"

(…)

Negli ultimi anni ho trascorso, di fatto, molto

più tempo in Svizzera che in __________, compiendo tutte quelle pratiche

quotidiane quali acquisti, attività sportive, partecipazione ad eventi,

rapporti interpersonali, facendone insomma il centro attorno al quale gravano i

miei interessi personali e della mia famiglia. Famiglia che condivide il mio

desiderio di inserirmi pienamente in Svizzera e si è mostrata d’accordo con me

nella mia decisione di iniziare a trasferirmi a __________ al fine di agevolare

la mia intenzione di trovare una solida posizione lavorativa, tale da

permettermi di portarla qui con me. Abbiamo deciso di non spostarci subito

tutti insieme anche per permettere a nostra figlia di terminare agevolmente

l’anno scolastico in corso, ma lei stessa sta immaginando il suo futuro in

Ticino (vorremmo iscriverla alla scuola agraria di __________). I miei

interessi, dunque, sono più che mai centrati sulla Svizzera. (…)” (cfr. 7)

In simili

condizioni questo Tribunale, anche volendo ammettere che l’assicurato risieda

in Svizzera (e prevalentemente a __________ presso la signora __________, cfr.

doc. 4/5; su questo aspetto vedi tuttavia il Rapporto della Polizia comunale di

__________) e malgrado l’affiliazione del ricorrente ad una cassa malati

svizzera dal 1° dicembre 2012 (cfr. Doc. 2), deve concludere che a ragione

nella decisione su opposizione del 20 giugno 2013 la Sezione del lavoro ha

stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv.1 lett. c LADI in relazione con

l’art. 12 LADI, così come definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid.

Considerandi

2.

) e dalla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.2), non è in concreto

realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in

SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA

38.2013.37

dell’11 novembre 2013; STCA 38.2012.76 del 3 ottobre 2013, STCA

38.2012.51

del 30 settembre 2013; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013; STCA

38.2011.12

del 22 giugno 2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011).

Può così restare

aperta la questione relativa all’esistenza di una valida autorizzazione a

lavorare ai sensi dell’art. 8 cpv.1 lett. f LADI in relazione con l’art. 15

LADI (idoneità al collocamento, cfr. la direttiva B137 al consid. 2.2).

2.5

Deve ancora

essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 4).

In primo

luogo, va evidenziato che la procedura davanti al TCA in materia di

assicurazione contro la disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 29

cpv. 1 Lptca).

In

secondo luogo, secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa

d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio

d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2

della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del

15.

marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio

2011.

pag. 263-264) - prevede:

"

L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non

dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di

patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità

giudiziarie e amministrative.”

Inoltre

giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Occorre

qui ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale

che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr.

STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2

citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto

riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di

utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 =

SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

Non

essendo il ricorrente patrocinato da un avvocato, l’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio, va negata già per questo motivo.

Va peraltro sottolineato

che la richiesta avrebbe in caso dovuto essere respinta in quanto il

procedimento non aveva possibilità di esito favorevole ai sensi della

giurisprudenza (cfr. STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. L'istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è

respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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