38.2013.41
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12 settembre 2013Italiano17 min
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Numero d'incarto:
38.2013.41
Data decisione, Autorità:
12.09.2013, TCA
Titolo:
Negato dt a ID a causa mancato adempim. periodo di contribuzione. Tuttavia dalla risposta di causa sembra che Cassa ritenga ora ossequiato periodo di contrib. Accertam.spettano in 1° luogo all'ammin. Pertanto atti rinviati per emettere una nuova decisione
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
INDENNITÀ
PERIODO DI CONTRIBUZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 6 CEDU
art. 8 cpv. 1 let. e LADI
art. 13 LADI
art. 43 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.41
DC/sc
Lugano
12 settembre 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 25 luglio 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15 luglio
2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 15 luglio 2013 la CO 1 (in seguito: Cassa) ha
confermato la decisione del 21 marzo 2013 (cfr. Doc. 26) con la quale ha negato
a RI 1 il beneficio dell'indennità di disoccupazione in quanto egli non ha
adempiuto il periodo di contribuzione. L'amministrazione ha in particolare
rilevato:
"
(…)
1. Il Signor RI 1 si è annunciato presso la
nostra Cassa di disoccupazione rivendicando il diritto alle prestazioni
assicurative a decorrere dal 29 gennaio 2013 nella misura del 100%.
2. Nel termine quadro per il periodo di
contribuzione (29 gennaio 2011 - 28 gennaio 2013)
l'opponente ha svolto le seguenti attività:
Svizzera
· 02.10.2012 – 16.10.2012 – __________,
nessuna
retribuzione
· 01.12.2012 – 06.12.2012 – __________, Fr. 497.60
· 24.10.2012 – 23.01.2013 – __________, nessuna
retribuzione
· 18.01.2013 – in corso – __________, nessuna retribuzione.
3. Tramite
decisione di Cassa no. 166/13 del 21 marzo 2013 la nostra Cassa ha emanato una
decisione di non diritto in quanto l'assicurato non aveva un periodo
contributivo minimo nel termine quadro di contribuzione.
4.
Contro tale decisione il signor RI 1 ha interposto formale opposizione in
data 29 marzo 2013 comunicando in sostanza che, a suo parere, i periodi
contributivi sono maggiori in quanto aveva lavorato in precedenza anche in Italia.
In data 4 aprile 2013 consegna il formulario PDU1 debitamente compilato da
parte dell'Ufficio INPS di __________.
5.
II 9 aprile 2013 la Cassa ha convocato l'assicurato per chiarire la sua
situazione, in particolare di specificare tutti i periodi lavorativi avuti
negli ultimi due anni:
Svizzera
· 02.10.2012 – 16.10.2012 – __________,
nessuna
retribuzione
· 01.12.2012 – 06.12.2012 – __________, Fr. 497.60
· 24.10.2012 – 23.01.2013 – __________, nessuna
retribuzione
· 18.01.2013 – in corso – __________, nessuna retribuzione.
Italia
· 27.10.2010 – 28.10.2010 – __________
__________
· 22.01.2011 – 28.07.2011 – __________
· 05.10.2011 – 03.08.2012 __________
6. La
Cassa ha sottoposto il caso alla Segreteria di Stato dell'Economia SECO a Berna
per un parere giuridico.
La Segreteria di Stato dell'Economia SECO ci
indica quanto segue:
In merito riteniamo che i contratti
sottoscritti dall'assicurato in qualità di "consulente immobiliare"
non adempiono i criteri per essere considerati quali attività salariate, ma più
che altro quali attività indipendenti. Infatti, benché sia indicato che le
trattenute sociali sarebbero state dedotte dai compensi versati per gli affari
andati a buon fine, l'intento dei datori di lavoro non era di includere
l'assicurato nell'organico, ma di avvalersi della sua eventuale intermediazione
nella conclusione di affari ("contratto di collaborazione'). Oltretutto,
la mera esecuzione dell'attività, per quanto abbia avuto luogo, non conferisce
un diritto alla retribuzione. Il rischio appartiene quindi esclusivamente
all'assicurato, il quale deve sopportare l'eventualità di non essere affatto
retribuito, malgrado abbia fornito la sua prestazione. Siffatti contratti non
corrispondono alla definizione di un'attività salariata come intesa dalla
LADI)." (Doc. A1)
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale chiede di essere ascoltato personalmente e di rivalutare la sua
situazione, sulla base delle seguenti argomentazioni:
"
(…)
Sulla decisione presa dall'CO 1 in merito alla
mia domanda di indennità di disoccupazione del 29.01.2013 non vengono
menzionate le mie attività lavorative svolte in Svizzera (manovale nel settore
edilizia).
Fatti
I documenti relativi a queste attività sono già
in possesso della Sig.ra __________ che ha seguito la mia pratica sin
dall'inizio. Nonostante questi documenti siano già stati richiesti in fase di
contestazione - l'CO 1 pensava che io non rientrassi nei parametri di legge
sulla retribuzione minima - che mi dava il diritto a questa indennità di
disoccupazione. Invece, una delle ditte per cui avevo lavorato, non mi aveva
retribuito in modo completo ed era oggetto di una vertenza.
Risolta questa questione che mi avrebbe consenCO
1, di rientrare abbondantemente nei parametri e quindi ottenere il diritto alla
disoccupazione. Purtroppo, al momento in cui è stato sottoposto il mio caso
alla SECO di Berna, è stato omesso di trasmettere la documentazione completa e
quindi la SECO ha dato un parere giuridico negativo ed incompleto perché
sprovvista di tutti gli elementi per valutare correttamente il mio caso.
Vorrei anche sapere a cosa serve pagare una
assicurazione contro la disoccupazione, che mi viene richiesto di pagare
forzatamente in modo retroattivo e che ho già provveduto a pagare, se quando ho
bisogno di aiuto, mi vengono servite sono contestazioni ingiustificate. Inoltre
ho già ottenuto il diritto alla riduzione del premio LAMAL applicando la legge
forse con un diverso modo di valutazione del mio caso. (…)" (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 30 agosto 2013 la Cassa si è così espressa:
"
(…)
La Cassa ha proceduto ad emanare la decisione su
opposizione del 15 luglio 2013 respingendo il diritto alle prestazioni
dell'assicurazione contro la disoccupazione in quanto il sig. RI 1 non poteva
dimostrare un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi nei due anni
antecedenti l'iscrizione in disoccupazione. Più precisamente le attività
lavorative svolte presso la Spettabile __________ e __________ sono state
considerate attività indipendenti, come da parere giuridico dell'11.06.2013
della Spettabile Segreteria di Stato e dell'economia.
Ulteriori accertamenti effettuati dalla nostra
Cassa hanno rilevato che le summenzionate attività sono da considerarsi
attività dipendenti.
Preso atto degli ulteriori accertamenti esperiti
dalla Cassa, si ritiene giustificato il fatto che il Sig. RI 1 possa comprovare
un periodo di contribuzione pari a 12 mesi.
Il ricorrente ha iniziato a svolgere un'attività
lavorativa presso la Spettabile __________ dal 18 gennaio 2013 con una
retribuzione unicamente su provvigioni quale agente immobiliare. La Cassa non
dispone allo stato attuale di alcun documento per determinare la durata del
rapporto di lavoro, le ore prestate mensilmente e rispettivamente il reddito
conseguito, come tutti quegli elementi atti a verificare se l'attività
lavorativa è sufficientemente controllabile.
Siccome non disponiamo di tale elementi, non
siamo in grado di determinare se vi sia una perdita di guadagno e dunque poter
erogare un'eventuale compensazione salariale.
Chiediamo a codesto Lodevole TCA di sospendere la
causa in attesa degli accertamenti che la Cassa dovrà svolgere ai fini della
determinazione della perdita di guadagno." (Doc. III)
1.4. Il 9
settembre 2013 l'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
Io posso comprovare un periodo di contribuzione
superiore ai 12 mesi richiesti nei due anni antecedenti, senza dimenticare tutte
le attività da me svolte come dipendente delle varie agenzie immobiliari di __________.
Sia per le attività di
manovale e muratore nel settore edile in Svizzera; dove mi sembra di avere
dimostrato tutta la mia buona volontà di lavorare onestamente adattandomi a
fare anche lavori più umili quando si presentava la
possibilità.
Inoltre vorrei ricordare
che ho svolto anche attività come dipendente in Italia
per un periodo superiore a quello richiesto e che in riferimento agli accordi
bilaterali tra la Svizzera e l'Unione Europea del 01/6/2002 che valgono
ampiamente.
A forza di cercare pretesti infondati la mia
pratica sta slittando da 9 mesi ... e io mi trovo per questo in serie
difficoltà economiche.
Io spero che non sia richiesta la sospensione
della causa per cercarne ancora.
Tutta la documentazione era già stata da me
personalmente depositata alla CO 1 dal 29/01/2013.
Io sono pronto a fornire ancora le copie se
necessario." (Doc. V)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
2.2. Nella risposta di causa
l'amministrazione ha chiesto al TCA di "sospendere la causa in attesa
degli accertamenti che la Cassa dovrà svolgere ai fini della determinazione
della perdita di guadagno".
Per costante
giurisprudenza federale, la sospensione della procedura davanti al giudice
delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29
cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo eccezionalmente, e in particolare se si
tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di
statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone di un certo
margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo
restando però che nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri
interessi (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio
2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73
consid. 4.1 [B 143/05]).
La
richiesta di sospensione della causa diviene priva d'oggetto con l'emanazione
del presente giudizio (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010).
Nel
merito
2.3. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’assicurato abbia diritto o meno
all’apertura di un termine quadro per la riscossione di prestazioni a decorrere
dal 29 gennaio 2013.
L’art. 9
cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo
di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge
non disponga altrimenti.
In virtù
del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel
Considerandi
quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il
termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale
giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo
il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato
pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono
nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre
che la legge non disponga altrimenti.
Riguardo
all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_957/2011 del 22 novembre 2011, pubblicata in
DLA 2012 N. 10 pag. 284.
2.4
L'assicurato
ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è
liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.
1.
lett. e LADI).
Secondo
l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,
entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi
un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2
cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi
all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.
10.
LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per
il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre
1946.
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo
di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando
l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine
quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante
almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS
(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini
dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro,
quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito
alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA
1988.
N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.
27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum
Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.
29, pag. 174).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando
la propria giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di
contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di
disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale
obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta
in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque
essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato
un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato
costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una
attività dipendente.
Al
riguardo cfr. anche DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.
2.5
In una
sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, il Tribunale federale ha ricordato che
l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza
dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore
esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie
le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008
del 10 marzo 2008 consid. 3).
Fra gli
atti dell'incarto figura uno scritto del 12 agosto 2013 nel quale la Cassa ha
posto alcuni quesiti alla SECO (cfr. Doc. 2).
Il 15
agosto 2013 la SECO ha così risposto:
"
Ci riferiamo al suo scritto del 12 agosto
scorso, con il quale ci sottopone per la terza volta l'incarto dell'assicurato
citato a margine.
Dopo esame degli atti, rileviamo che l'incarto è
ormai di competenza del Tribunale cantonale.
Nondimeno, notiamo che la decisione su
opposizione della Cassa del 15 luglio 2013 contiene una motivazione invero incompleta.
Infatti, la Cassa si limita ad elencare i periodi contributivi effettuati in
Italia ed in Svizzera secondo l'assicurato, senza indicare perché non raggiungono
il minimo necessario per l'apertura del diritto alle indennità. Concretamente,
sarebbe stata necessaria la menzione del totale dei periodi contributivi
ritenuti dalla Cassa, nonché del motivo per cui parte dei rapporti di lavoro in
Svizzera non possono essere presi in considerazione. Trattasi di elemento
essenziale che avrebbe permesso all'assicurato di meglio capire la negazione
del suo diritto alle indennità e di fornire, se del caso in sede ricorsuale,
ulteriori mezzi di prova a sostegno dell'esercizio di una effettiva attività
salariata da considerare quale periodo contributivo supplementare.
Infine, considerato che spetta esclusivamente al
Tribunale pronunciarsi nel merito, alle sue domande verrà verosimilmente
risposto dalla succitata autorità nell'ambito di un eventuale rinvio degli atti
alla Cassa per nuova decisione." (Doc. 1)
2.6
Nella
presente fattispecie dalla risposta di causa della Cassa sembrerebbe che
l'amministrazione ritiene ora che l'assicurato ha effettivamente adempiuto il
periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI in relazione
con l'art. 13 LADI (cfr. consid. 2.4), senza tuttavia essere in grado di
determinare se vi sia oppure no una perdita di guadagno (cfr. consid. 1.3).
In simili
condizioni questo Tribunale non può che annullare la decisione su opposizione
del 15 luglio 2013 e rinviare gli atti all'amministrazione affinché emetta, il
più presto possibile (cfr. consid. 1.4), una nuova decisione motivata in modo
completo e comprensibile per l'assicurato (cfr. al riguardo le considerazioni
della SECO riprodotte al consid. 2.5).
2.7
L’assicurato,
ha chiesto di essere ascoltato personalmente.
Giusta
l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro
un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità
del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella
Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita
nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia
di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e
inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55
consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle
domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un
interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un
sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009
IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
Nella
concreta evenienza, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di
indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente chiesto di essere sentito
da questo Tribunale.
Per
costante giurisprudenza, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
Nel caso
presente, il TCA ha potuto decidere direttamente sulla base degli atti, per cui
rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è accolto ai sensi dei
considerandi e la decisione su opposizione del 15 luglio 2013 è annullata.
§ Gli
atti sono rinviati alla CO 1 per nuovi accertamenti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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