Lexipedia

Decisione

38.2013.41

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 settembre 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I documenti relativi a queste attività sono già

in possesso della Sig.ra __________ che ha seguito la mia pratica sin

dall'inizio. Nonostante questi documenti siano già stati richiesti in fase di

contestazione - l'CO 1 pensava che io non rientrassi nei parametri di legge

sulla retribuzione minima - che mi dava il diritto a questa indennità di

disoccupazione. Invece, una delle ditte per cui avevo lavorato, non mi aveva

retribuito in modo completo ed era oggetto di una vertenza.

Risolta questa questione che mi avrebbe consenCO

1, di rientrare abbondantemente nei parametri e quindi ottenere il diritto alla

disoccupazione. Purtroppo, al momento in cui è stato sottoposto il mio caso

alla SECO di Berna, è stato omesso di trasmettere la documentazione completa e

quindi la SECO ha dato un parere giuridico negativo ed incompleto perché

sprovvista di tutti gli elementi per valutare correttamente il mio caso.

Vorrei anche sapere a cosa serve pagare una

assicurazione contro la disoccupazione, che mi viene richiesto di pagare

forzatamente in modo retroattivo e che ho già provveduto a pagare, se quando ho

bisogno di aiuto, mi vengono servite sono contestazioni ingiustificate. Inoltre

ho già ottenuto il diritto alla riduzione del premio LAMAL applicando la legge

forse con un diverso modo di valutazione del mio caso. (…)" (Doc. I)

1.3. Nella sua

risposta del 30 agosto 2013 la Cassa si è così espressa:

"

(…)

La Cassa ha proceduto ad emanare la decisione su

opposizione del 15 luglio 2013 respingendo il diritto alle prestazioni

dell'assicurazione contro la disoccupazione in quanto il sig. RI 1 non poteva

dimostrare un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi nei due anni

antecedenti l'iscrizione in disoccupazione. Più precisamente le attività

lavorative svolte presso la Spettabile __________ e __________ sono state

considerate attività indipendenti, come da parere giuridico dell'11.06.2013

della Spettabile Segreteria di Stato e dell'economia.

Ulteriori accertamenti effettuati dalla nostra

Cassa hanno rilevato che le summenzionate attività sono da considerarsi

attività dipendenti.

Preso atto degli ulteriori accertamenti esperiti

dalla Cassa, si ritiene giustificato il fatto che il Sig. RI 1 possa comprovare

un periodo di contribuzione pari a 12 mesi.

Il ricorrente ha iniziato a svolgere un'attività

lavorativa presso la Spettabile __________ dal 18 gennaio 2013 con una

retribuzione unicamente su provvigioni quale agente immobiliare. La Cassa non

dispone allo stato attuale di alcun documento per determinare la durata del

rapporto di lavoro, le ore prestate mensilmente e rispettivamente il reddito

conseguito, come tutti quegli elementi atti a verificare se l'attività

lavorativa è sufficientemente controllabile.

Siccome non disponiamo di tale elementi, non

siamo in grado di determinare se vi sia una perdita di guadagno e dunque poter

erogare un'eventuale compensazione salariale.

Chiediamo a codesto Lodevole TCA di sospendere la

causa in attesa degli accertamenti che la Cassa dovrà svolgere ai fini della

determinazione della perdita di guadagno." (Doc. III)

1.4. Il 9

settembre 2013 l'assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:

"

Io posso comprovare un periodo di contribuzione

superiore ai 12 mesi richiesti nei due anni antecedenti, senza dimenticare tutte

le attività da me svolte come dipendente delle varie agenzie immobiliari di __________.

Sia per le attività di

manovale e muratore nel settore edile in Svizzera; dove mi sembra di avere

dimostrato tutta la mia buona volontà di lavorare onestamente adattandomi a

fare anche lavori più umili quando si presentava la

possibilità.

Inoltre vorrei ricordare

che ho svolto anche attività come dipendente in Italia

per un periodo superiore a quello richiesto e che in riferimento agli accordi

bilaterali tra la Svizzera e l'Unione Europea del 01/6/2002 che valgono

ampiamente.

A forza di cercare pretesti infondati la mia

pratica sta slittando da 9 mesi ... e io mi trovo per questo in serie

difficoltà economiche.

Io spero che non sia richiesta la sospensione

della causa per cercarne ancora.

Tutta la documentazione era già stata da me

personalmente depositata alla CO 1 dal 29/01/2013.

Io sono pronto a fornire ancora le copie se

necessario." (Doc. V)

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

2.2. Nella risposta di causa

l'amministrazione ha chiesto al TCA di "sospendere la causa in attesa

degli accertamenti che la Cassa dovrà svolgere ai fini della determinazione

della perdita di guadagno".

Per costante

giurisprudenza federale, la sospensione della procedura davanti al giudice

delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29

cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo eccezionalmente, e in particolare se si

tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di

statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone di un certo

margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo

restando però che nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri

interessi (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U 286/05 del 31 gennaio

2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386 consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73

consid. 4.1 [B 143/05]).

La

richiesta di sospensione della causa diviene priva d'oggetto con l'emanazione

del presente giudizio (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010).

Nel

merito

2.3. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l’assicurato abbia diritto o meno

all’apertura di un termine quadro per la riscossione di prestazioni a decorrere

dal 29 gennaio 2013.

L’art. 9

cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo

di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge

non disponga altrimenti.

In virtù

del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel

Considerandi

quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Il

termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale

giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).

Secondo

il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato

pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono

nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre

che la legge non disponga altrimenti.

Riguardo

all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_957/2011 del 22 novembre 2011, pubblicata in

DLA 2012 N. 10 pag. 284.

2.4

L'assicurato

ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è

liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv.

1.

lett. e LADI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,

entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi

un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art. 2

cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi

all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.

10.

LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per

il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre

1946.

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo

di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando

l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine

quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante

almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS

(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini

dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro,

quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito

alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA

1988.

N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.

27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.

29, pag. 174).

In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando

la propria giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di

contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di

disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale

obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta

in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve dunque

essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato

un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato

costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una

attività dipendente.

Al

riguardo cfr. anche DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.

2.5

In una

sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010, il Tribunale federale ha ricordato che

l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza

dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore

esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie

le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008

del 10 marzo 2008 consid. 3).

Fra gli

atti dell'incarto figura uno scritto del 12 agosto 2013 nel quale la Cassa ha

posto alcuni quesiti alla SECO (cfr. Doc. 2).

Il 15

agosto 2013 la SECO ha così risposto:

"

Ci riferiamo al suo scritto del 12 agosto

scorso, con il quale ci sottopone per la terza volta l'incarto dell'assicurato

citato a margine.

Dopo esame degli atti, rileviamo che l'incarto è

ormai di competenza del Tribunale cantonale.

Nondimeno, notiamo che la decisione su

opposizione della Cassa del 15 luglio 2013 contiene una motivazione invero incompleta.

Infatti, la Cassa si limita ad elencare i periodi contributivi effettuati in

Italia ed in Svizzera secondo l'assicurato, senza indicare perché non raggiungono

il minimo necessario per l'apertura del diritto alle indennità. Concretamente,

sarebbe stata necessaria la menzione del totale dei periodi contributivi

ritenuti dalla Cassa, nonché del motivo per cui parte dei rapporti di lavoro in

Svizzera non possono essere presi in considerazione. Trattasi di elemento

essenziale che avrebbe permesso all'assicurato di meglio capire la negazione

del suo diritto alle indennità e di fornire, se del caso in sede ricorsuale,

ulteriori mezzi di prova a sostegno dell'esercizio di una effettiva attività

salariata da considerare quale periodo contributivo supplementare.

Infine, considerato che spetta esclusivamente al

Tribunale pronunciarsi nel merito, alle sue domande verrà verosimilmente

risposto dalla succitata autorità nell'ambito di un eventuale rinvio degli atti

alla Cassa per nuova decisione." (Doc. 1)

2.6

Nella

presente fattispecie dalla risposta di causa della Cassa sembrerebbe che

l'amministrazione ritiene ora che l'assicurato ha effettivamente adempiuto il

periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI in relazione

con l'art. 13 LADI (cfr. consid. 2.4), senza tuttavia essere in grado di

determinare se vi sia oppure no una perdita di guadagno (cfr. consid. 1.3).

In simili

condizioni questo Tribunale non può che annullare la decisione su opposizione

del 15 luglio 2013 e rinviare gli atti all'amministrazione affinché emetta, il

più presto possibile (cfr. consid. 1.4), una nuova decisione motivata in modo

completo e comprensibile per l'assicurato (cfr. al riguardo le considerazioni

della SECO riprodotte al consid. 2.5).

2.7

L’assicurato,

ha chiesto di essere ascoltato personalmente.

Giusta

l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro

un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità

del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella

Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita

nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia

di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e

inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55

consid. 3a con riferimenti). Una semplice richiesta di prove, così come delle

domande tendenti alla comparizione oppure a un interrogatorio personale, a un

interrogatorio delle parti, a un’audizione testimoniale oppure a un

sopralluogo, non sono sufficienti per fondare un simile obbligo (cfr. SVR 2009

IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella

concreta evenienza, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di

indire un pubblico dibattimento, ma ha semplicemente chiesto di essere sentito

da questo Tribunale.

Per

costante giurisprudenza, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

Nel caso

presente, il TCA ha potuto decidere direttamente sulla base degli atti, per cui

rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei

considerandi e la decisione su opposizione del 15 luglio 2013 è annullata.

§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per nuovi accertamenti.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster