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38.2013.42

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 ottobre 2013Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori soggetti all'obbligo di

contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una

procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno

diritto all'indennità per insolvenza, se:

a. il

loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento

vantano crediti salariali oppure

b, il

fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto

indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le

spese o

c. hanno

presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per

crediti salariali."

Il cpv. 2

di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per

insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente

dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle

decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,

nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.

Il

contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3

lett. c LADI.

In una

decisione del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett.

c LADI è applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui

all’art. 51 LADI.

2.3. Secondo

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro

ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un

organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare

risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi

occupati nell'azienda.

Questa

normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una

situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si

sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su

l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per

insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die

Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche

Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).

In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA

(dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF) ha avuto modo di precisare che,

contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c

OADI, si deve riconoscere che il diritto è escluso per le persone menzionate

dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

In una

sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha

stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di

un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone

effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la

nostra massima istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad

un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta

con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato

ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due

vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori

tecnici.

Le

sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta

Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA

1996/1997, Nr. 23, pag. 130.

Nelle

sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.

23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente

membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art.

716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai

sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un

membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto

escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le

responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05

del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

Questa

giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010

nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…)

Il primo giudice ha infine correttamente

precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso

considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art.

51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli

disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non

essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è

ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori

esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una

procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di

commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le

prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di

firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in

modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.

3b e riferimenti).

Da questa regola la giurisprudenza ha escluso

solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per

il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in

parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in

modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma

della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione

(art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio

d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta

l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,

quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori

accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con

riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid.

3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).

3.

Come già rilevato dal primo giudice, nella

fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre

2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione

della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv.

2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a

ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di

diniego. (…)"

In una

sentenza 8C-838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un consiglio di amministrazione, l’Alta Corte si è così espressa:

"

Considerandi

Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non

si può negare la qualità di organi dirigenziali al presidente e,

rispettivamente, all'altro membro del consiglio di amministrazione della

P._________ SA, sulla sola ragione che la gestione di fatto sia stata affidata

ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei

compiti e le modalità di organizzazione interna alla società, esse non riducono

le prerogative di cui beneficia un amministratore né le attribuzioni che la

legge gli affida e la responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg.

e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile

giustificare il mancato rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità

psico-fisica dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando

nella società in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione

dispongono della firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die

Schlechtwetterentschädigung im neuen Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo senso, C.________ e D.________,

nella loro posizione di amministratori con diritto di firma individuale,

avrebbero dovuto esercitare le loro prerogative, revocare la delega di gestione

a B.________ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e

dovere, sulla situazione e l'andamento della ditta, occupandosi direttamente

delle incombenze aziendali nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal

senso, ma anzi hanno omesso di prendere le misure necessarie all'inoltro

dell'annuncio di perdita di lavoro per intemperie. Di conseguenza, non

esistendo motivi validi per rendere scusabile il ritardo, a ragione le

richieste di indennità per intemperie sono state respinte."

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9

pag. 177.

Secondo

la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è

equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA

(cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA

C 71/01 del 30 agosto 2001) e lo è pure quella di amministratore di una

cooperativa (cfr. STF 8C-171/2012 dell’11 aprile 2013).

Il

Tribunale federale è giunto alla medesima conclusione pure per quel che riguarda

i membri della direzione di un’associazione. In una sentenza 8C_515 /2007 dell’

8.

aprile 2008 la nostra Massima istanza si è ad esempio così espressa:

"

3.2

Le point de vue des premiers juges est bien

fondé. L'art. 69 CC dispose en effet que la direction a

le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la

représenter en conformité des statuts. En vertu de cette disposition, la

direction assume la gestion des affaires de l'association, dans la mesure où un

autre organe, comme l'assemblée générale (cf. art. 65 al. 1 CC), n'en a pas la

compétence (Anton Heini/Urs Scherrer, in : Basler Kommentar, ZGB I, n. 17 ad

art. 69). A ce titre, la direction de l'association occupe donc une position

comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (art. 716

à 716b CO), en ce sens que les membres de la direction disposent ex lege du

pouvoir de fixer les décisions que l'association est amenée à prendre comme

employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de

l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Aussi, leur droit à l'indemnité de chômage peut-il

être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement - comme

le voudrait le recourant - les responsabilités qu'ils exercent au sein de

l'association.

3.3

Le recourant allègue toutefois que son

inscription au registre du commerce en qualité de vice-président du comité de

l'association est encore nécessaire aux fins de faire valoir ses droits de

salarié. Selon lui, la radiation de son inscription aurait pour effet d'entraîner

la dissolution immédiate de l'association - qui ne compte que deux membres -

et, partant, la radiation de la procédure en recouvrement de salaire qu'il a

introduite devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte.

Ce point de vue est mal fondé. Selon l'art. 58

CC, applicable à la liquidation des associations (Anton Heini/Urs Scherrer, op.

cit., n. 2 ad art. 79), les biens des personnes morales sont liquidés en

conformité des règles applicables aux sociétés coopératives. De son côté la

réglementation relative à la société coopérative renvoie (art. 913 al. 1 CO)

aux dispositions sur la dissolution des sociétés anonymes (art. 736 ss CO).

Selon l'art. 739 al. 1 CO, aussi longtemps que la répartition entre

actionnaires n'est pas terminée - ce qui suppose notamment le paiement des

dettes de la société (art. 745 al. 1 CO), après un appel aux créanciers (art.

742.

al. 2 CO), la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa

raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots "en liquidation". Cela étant, même si le recourant perdait non seulement sa qualité de

membre de la direction, mais encore celle de membre de l'association, il n'y a

pas de risque que celle-ci perde la personnalité juridique tant que les

créanciers n'ont pas été invités à faire valoir leur créance et, partant, que

s'éteigne sa qualité de défenderesse au procès en recouvrement de salaire

intenté par le recourant (voir aussi Jean-François Perrin, Droit de

l'association, 2004, p. 218 sv.)."

2.4

Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge

che RI 1, impiegato come cuoco dall’__________ dal 1° luglio 2012 al 15 febbraio

2013.

(cfr. doc.18 e doc.24) è stato iscritto a Registro di commercio quale

membro del Comitato con firma collettiva a due con la presidente nel periodo dal

14.

gennaio al 20 febbraio 2013 (cfr. doc. 2, doc. 3, doc. 17, doc.11, doc.12).

Il 30

gennaio 2013 l’assicurato ha inviato all’Ufficio del registro di commercio uno

scritto del seguente tenore:

"

Chiedo con la presente la cancellazione dal

Registro di Commercio, come peraltro già chiesto alla stessa Associazione,

unitamente alle mie dimissioni dal consiglio di amministrazione e di

Rappresentante della Scuola, a cui però non ho ancora visto dar seguito.

Allego alla presente copia di alcune raccomandate

a testimonianza di quanto sopra descritto.

Nella speranza possiate presto dar seguito alla

mia Istanza, invio con la presente i miei distinti saluti." (Doc. 13)

Alla luce

della giurisprudenza federale riprodotta al considerando precedente questo

Tribunale non può che confermare la decisone della Cassa relativamente al

periodo in cui RI 1 è stato membro del comitato dell’Associazione e ciò indipendentemente

dal fatto che egli svolgesse la professione di cuoco.

Secondo

l'Alta Corte sono infatti decisivi gli obblighi e i diritti che spettano ex

lege al membro della direzione di un’associazione, la cui posizione è

equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA. In

questo caso il diritto a prestazioni va negato senza che sia necessario

determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate in seno alla

società (cfr. consid. 2.3. e, in un altro contesto, la STFA H 66/96 del 30 dicembre 1997, a proposito della responsabilità secondo l’art. 52 LAVS di

un operaio entrato in un consiglio di amministrazione e la STFA H 218+219/97 del 29 settembre 1998 relativa ad un architetto membro del consiglio di

amministrazione).

A nulla

di diverso può portare la circostanza che l’assicurato è entrato nel comitato,

per un breve periodo ed in modo provvisorio, su richiesta dell’allora

presidente nella speranza di ottenere i salari che gli spettavano (cfr. consid.

1.

).

2.5

Questo

Tribunale non condivide invece la conclusione dell’amministrazione per quel che

riguarda i crediti salariali scoperti per il periodo precedente l’entrata del

ricorrente nel comitato, rispettivamente quelli per il periodo successivo alle

sue dimissioni.

In quei

periodi infatti egli non poteva influenzare in modo risolutivo le decisioni del

datore di lavoro.

Al

riguardo il TCA ricorda che in una decisione pubblicata in DTF 126 V 134 la

nostra Massima Istanza ha stabilito che per determinare il momento dell’uscita

dal consiglio di amministrazione di una società anonima decisiva, in linea di

principio, è la data, per analogia con la giurisprudenza relativa all’art. 52

LAVS (cfr. STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3), delle effettive

dimissioni o della revoca dal consiglio di amministrazione, e non quella della

pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (in proposito cfr.

pure STF 8C_820/2009 del 28 ottobre 2010; STFA C 358/01 del 17 settembre 2003;

STCA 31.2012.5 del 18 febbraio 2013 confermata dal Tribunale federale nella

sentenza 9C_212/2013 del 12 giugno 2013).

D’altra

parte, sempre in materia di art. 52 LAVS, di regola l’amministratore di una

società anonima è responsabile del danno provocato alla cassa a partire dal

momento della sua entrata effettiva nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla data d'iscrizione nel registro di commercio

(cfr. DTF 123 V 172; STF 9C _841/2010 del 22 settembre 2011).

La

decisione su opposizione del 18 luglio 2013 va dunque modificata nel senso che

l’assicurato ha per principio diritto all’indennità per insolvenza, ad

esclusione di quella concernente le pretese salariali relative al periodo 14 –

30.

gennaio 2013.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

2. La

decisone su opposizione del 18 luglio 2013 va modificata nel senso che

l’assicurato ha diritto all’indennità per insolvenza, ad esclusione del periodo

14 – 30 gennaio 2013.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1

verserà al ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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