38.2013.42
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10 ottobre 2013Italiano20 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2013.42
Data decisione, Autorità:
10.10.2013, TCA
Titolo:
Rettamente negato indennità per insolvenza nel periodo,in cui assic.era membro del comitato di un'associazione,indip.dall'esercizio della prof. di cuoco alle dipend.della stessa. Dt a ind.perinsolv.nei periodi precedente all'entrata nel comitato e successivo alle sue dimissioni. Ric.parzialm.accolto
ASSOCIAZIONE
DIMISSIONE
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
art. 31 cpv. 3 let. c LADI
art. 51 cpv. 1 e 2 LADI
art. 52 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.42
DC/sc
Lugano
10 ottobre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 29 luglio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 luglio
2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione
su opposizione del 18 luglio 2013 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha
confermato la precedente decisione del 18 giugno 2013 (cfr. doc. 16) con la
quale ha respinto la domanda di indennità per insolvenza formulata da RI 1 il 6
giugno 2013 in quanto, quale “membro del Consiglio di amministrazione” dell’__________,
poteva influenzare la volontà del datore di lavoro (cfr. Doc. A5).
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurato, rappresentato dal sindacato RA 1, ha
inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di poter beneficiare
delle indennità per insolvenza per il periodo 15 ottobre 2012 – 15 febbraio
2013, subordinatamente per il periodo 15 ottobre 2012 – 13 gennaio 2013 e 1° – 15
febbraio 2013.
Al
riguardo la patrocinatrice dell’assicurato sottolinea che RI 1, occupato in
qualità di cuoco, è stato per un breve periodo membro del comitato
dell’associazione e ha rilevato:
"
(…)
All'inizio del mese di gennaio 2013, parte
ricorrente è stato invitato dalla signora __________ (ex presidente
dell'Associazione) a far parte della direzione, quale membro.
Tale richiesta trovava riscontro giacché le
competenti Autorità cantonali hanno informato l'Associazione che – per
riottenere le autorizzazioni necessarie all'esercizio delle scuole – avrebbe
dovuto proporre (tra le altre cose) dei nuovi membri di direzione.
In occasione di tale colloquio, la signora __________
ha promesso al signor RI 1 che nel giro di pochi giorni avrebbe ricevuto le –
già sollecitate – spettanze salariali maturate e non corrisposte.
Essa pure ha comunicato al ricorrente che – non
appena ottenute le necessarie autorizzazioni cantonali – avrebbe provveduto a
iscrivere a Registro di commercio una persona più adatta a tale ruolo.
Il ricorrente, sulla scorta di tale impegno, ha
aderito alla richiesta della sig.ra __________, la quale per l'esecuzione
dell'iscrizione a Registro non si è rivolta a degli Uffici qualificati,
ma ha svolto la pratica in modo autonomo. Parte ricorrente quindi non è stato
informato minimamente delle responsabilità derivanti da tale formale
iscrizione, cosicché è stata carpita la sua buona fede facendogli credere che
si sarebbe provveduto subito al pagamento delle spettanze salariali arretrate.
4
Sia come sia, l'iscrizione formale del signor RI
1 al Registro di commercio è avvenuta il 14 gennaio 2013.
Prove: Doc. III, estratto zefix.
5
Il ricorrente il 29 gennaio 2013 ha rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro non essendogli stati corrisposti gli assicurati
salari arretrati. Copia di tale scritto, in data 30 gennaio 2013, è stata
inviata al Registro di commercio allegando la richiesta di cancellazione della
sua qualità di membro.
Prove: Doc.
IV, disdetta del contratto di lavoro + richiesta di cancellazione.
6.
Il ricorrente, quindi è stato effettivo membro
dell'Associazione dal 14 gennaio al 30 gennaio 2013 (17 giorni).
La cancellazione formale ha avuto luogo solo il
20 febbraio 2013.
(…)
Essere membro del CdA di un SA non è per niente
equiparabile a essere membro di direzione di un'Associazione. Le attribuzioni
previste agli artt. 716 a CO ss. che spettano ai membri del CdA nulla hanno a
che vedere con i diritti e i doveri previsti dall'art. 69 CC per la direzione
di un'associazione ovvero
" La direzione ha il diritto e il dovere di curare gli
interessi
dell'associazione e di rappresentarla secondo le facoltà
concesse dagli statuti".
Per tale motivo è importante stabilire l'influsso
concreto, rispettivamente il potere decisionale all'interno dell'associazione,
senza limitarsi a valutare i criteri formali dell'iscrizione a Registro di
commercio.
9.
Come esposto in precedenza, il ricorrente
svolgeva la mansione di cuoco.
Per tale rapporto di subordinazione, si è visto
costretto ad aderire alla richiesta d'iscrizione a Registro di commercio quale
membro di direzione, siccome – come comunicatogli – tale atto era
indispensabile per la continuazione dell'attività finora svolta e,
parallelamente, per il versamento dei suoi salari (arretrati e futuri) nonché
quelli degli altri dipendenti dell'associazione.
Quand'anche per denegata ipotesi si voglia
riconoscere un ruolo rilevante spettante a un membro di direzione, è opportuno
sottolineare come – durante il brevissimo periodo d'iscrizione a Registro di
commercio – il ricorrente ha sempre e solo avuto un potere di firma collettiva
a due con la Presidente (cfr. doc. III), il che limita sensibilmente
qualsivoglia potere autonomo e dirigenziale dello stesso e non influenza in
alcun modo né l'Associazione stessa né tantomeno le decisioni del datore di
lavoro.
Dal ultimo si converrà che un periodo
d'iscrizione effettiva di 17 giorni di calendario non può e non deve avere
quale conseguenza il rifiuto in toto all'indennità per insolvenza, in
quanto costituirebbe un aggravio finanziario eccessivo per il qui ricorrente,
il quale ha dovuto contrarre dei grossi debiti per far fronte alle spese di
quotidiana necessità." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 27 agosto 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso
sottolineando che i membri della direzione di un’associazione devono essere
trattati analogamente ai membri del consiglio di amministrazione di una SA
(cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il
diritto all'indennità per insolvenza.
L'art. 51
cpv. 1 LADI prevede che:
"
Fatti
I lavoratori soggetti all'obbligo di
contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una
procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno
diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il
loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b, il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
Il cpv. 2
di questa disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per
insolvenza le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente
dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle
decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,
nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
Il
contenuto dell’art. 51 cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3
lett. c LADI.
In una
decisione del 21 maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107, ha, tra l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente all’art. 31 cpv. 3 lett.
c LADI è applicabile pure al diritto all’indennità per insolvenza di cui
all’art. 51 LADI.
2.3. Secondo
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
Questa
normativa è stata introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una
situazione particolare "in cui gli interessi in gioco si
sovrappongono" (cfr. Messaggio concernente una nuova legge federale su
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980, Ed. separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no. 43; Beatrice Brügger, Die
Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche
Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).
In una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA
(dal 1° gennaio 2007: tribunale federale, TF) ha avuto modo di precisare che,
contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c
OADI, si deve riconoscere che il diritto è escluso per le persone menzionate
dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una
sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha
stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di
un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3
lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone
effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la
nostra massima istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad
un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta
con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato
ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due
vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori
tecnici.
Le
sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta
Corte in una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA
1996/1997, Nr. 23, pag. 130.
Nelle
sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.
23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente
membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art.
716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai
sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un
membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto
escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le
responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05
del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010
nella quale il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
Il primo giudice ha infine correttamente
precisato che per stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso
considerevole ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art.
51 cpv. 2 LADI), deve essere esaminato di quali poteri decisionali egli
disponga concretamente sulla base della struttura aziendale interna, non
essendo per contro determinanti i soli criteri formali. Segnatamente, non è
ammissibile negare, in modo generico, il diritto alle indennità a lavoratori
esercitanti mansioni dirigenziali per il solo fatto che essi detengono una
procura o un altro mandato commerciale e sono iscritti nel registro di
commercio. D'altro canto però, possono di principio vedersi rifiutare le
prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente di un diritto di
firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà partecipano in
modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.
3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso
solo i membri del consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per
il motivo che la legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in
parte inalienabili, che per definizione comportano la facoltà di influire in
modo diretto sulle decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma
della suprema direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione
(art. 716-716b CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio
d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,
quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori
accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con
riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid.
3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella
fattispecie in esame è pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre
2007 al 6 maggio 2008, la carica di membro del consiglio di amministrazione
della A.________ SA. Ne discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv.
2 LADI e la giurisprudenza menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a
ragione la precedente istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di
diniego. (…)"
In una
sentenza 8C-838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un consiglio di amministrazione, l’Alta Corte si è così espressa:
"
Considerandi
Occorre tuttavia osservare che, in concreto, non
si può negare la qualità di organi dirigenziali al presidente e,
rispettivamente, all'altro membro del consiglio di amministrazione della
P._________ SA, sulla sola ragione che la gestione di fatto sia stata affidata
ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano l'estensione della delega dei
compiti e le modalità di organizzazione interna alla società, esse non riducono
le prerogative di cui beneficia un amministratore né le attribuzioni che la
legge gli affida e la responsabilità in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg.
e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52 consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile
giustificare il mancato rispetto del termine, in considerazione dell'incapacità
psico-fisica dell'amministratore delegato a svolgere le sue funzioni, quando
nella società in questione tutti i membri del consiglio d'amministrazione
dispongono della firma individuale (cfr. pure Karl Spühler, Die
Schlechtwetterentschädigung im neuen Arbeitslosenversicherungsrecht, in: RSAS 1985 pag. 287). In questo senso, C.________ e D.________,
nella loro posizione di amministratori con diritto di firma individuale,
avrebbero dovuto esercitare le loro prerogative, revocare la delega di gestione
a B.________ (art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e
dovere, sulla situazione e l'andamento della ditta, occupandosi direttamente
delle incombenze aziendali nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal
senso, ma anzi hanno omesso di prendere le misure necessarie all'inoltro
dell'annuncio di perdita di lavoro per intemperie. Di conseguenza, non
esistendo motivi validi per rendere scusabile il ritardo, a ragione le
richieste di indennità per intemperie sono state respinte."
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9
pag. 177.
Secondo
la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è
equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA
(cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA
C 71/01 del 30 agosto 2001) e lo è pure quella di amministratore di una
cooperativa (cfr. STF 8C-171/2012 dell’11 aprile 2013).
Il
Tribunale federale è giunto alla medesima conclusione pure per quel che riguarda
i membri della direzione di un’associazione. In una sentenza 8C_515 /2007 dell’
8.
aprile 2008 la nostra Massima istanza si è ad esempio così espressa:
"
3.2
Le point de vue des premiers juges est bien
fondé. L'art. 69 CC dispose en effet que la direction a
le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la
représenter en conformité des statuts. En vertu de cette disposition, la
direction assume la gestion des affaires de l'association, dans la mesure où un
autre organe, comme l'assemblée générale (cf. art. 65 al. 1 CC), n'en a pas la
compétence (Anton Heini/Urs Scherrer, in : Basler Kommentar, ZGB I, n. 17 ad
art. 69). A ce titre, la direction de l'association occupe donc une position
comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (art. 716
à 716b CO), en ce sens que les membres de la direction disposent ex lege du
pouvoir de fixer les décisions que l'association est amenée à prendre comme
employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de
l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Aussi, leur droit à l'indemnité de chômage peut-il
être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement - comme
le voudrait le recourant - les responsabilités qu'ils exercent au sein de
l'association.
3.3
Le recourant allègue toutefois que son
inscription au registre du commerce en qualité de vice-président du comité de
l'association est encore nécessaire aux fins de faire valoir ses droits de
salarié. Selon lui, la radiation de son inscription aurait pour effet d'entraîner
la dissolution immédiate de l'association - qui ne compte que deux membres -
et, partant, la radiation de la procédure en recouvrement de salaire qu'il a
introduite devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte.
Ce point de vue est mal fondé. Selon l'art. 58
CC, applicable à la liquidation des associations (Anton Heini/Urs Scherrer, op.
cit., n. 2 ad art. 79), les biens des personnes morales sont liquidés en
conformité des règles applicables aux sociétés coopératives. De son côté la
réglementation relative à la société coopérative renvoie (art. 913 al. 1 CO)
aux dispositions sur la dissolution des sociétés anonymes (art. 736 ss CO).
Selon l'art. 739 al. 1 CO, aussi longtemps que la répartition entre
actionnaires n'est pas terminée - ce qui suppose notamment le paiement des
dettes de la société (art. 745 al. 1 CO), après un appel aux créanciers (art.
742.
al. 2 CO), la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa
raison sociale, à laquelle s'ajoutent les mots "en liquidation". Cela étant, même si le recourant perdait non seulement sa qualité de
membre de la direction, mais encore celle de membre de l'association, il n'y a
pas de risque que celle-ci perde la personnalité juridique tant que les
créanciers n'ont pas été invités à faire valoir leur créance et, partant, que
s'éteigne sa qualité de défenderesse au procès en recouvrement de salaire
intenté par le recourant (voir aussi Jean-François Perrin, Droit de
l'association, 2004, p. 218 sv.)."
2.4
Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge
che RI 1, impiegato come cuoco dall’__________ dal 1° luglio 2012 al 15 febbraio
2013.
(cfr. doc.18 e doc.24) è stato iscritto a Registro di commercio quale
membro del Comitato con firma collettiva a due con la presidente nel periodo dal
14.
gennaio al 20 febbraio 2013 (cfr. doc. 2, doc. 3, doc. 17, doc.11, doc.12).
Il 30
gennaio 2013 l’assicurato ha inviato all’Ufficio del registro di commercio uno
scritto del seguente tenore:
"
Chiedo con la presente la cancellazione dal
Registro di Commercio, come peraltro già chiesto alla stessa Associazione,
unitamente alle mie dimissioni dal consiglio di amministrazione e di
Rappresentante della Scuola, a cui però non ho ancora visto dar seguito.
Allego alla presente copia di alcune raccomandate
a testimonianza di quanto sopra descritto.
Nella speranza possiate presto dar seguito alla
mia Istanza, invio con la presente i miei distinti saluti." (Doc. 13)
Alla luce
della giurisprudenza federale riprodotta al considerando precedente questo
Tribunale non può che confermare la decisone della Cassa relativamente al
periodo in cui RI 1 è stato membro del comitato dell’Associazione e ciò indipendentemente
dal fatto che egli svolgesse la professione di cuoco.
Secondo
l'Alta Corte sono infatti decisivi gli obblighi e i diritti che spettano ex
lege al membro della direzione di un’associazione, la cui posizione è
equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA. In
questo caso il diritto a prestazioni va negato senza che sia necessario
determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate in seno alla
società (cfr. consid. 2.3. e, in un altro contesto, la STFA H 66/96 del 30 dicembre 1997, a proposito della responsabilità secondo l’art. 52 LAVS di
un operaio entrato in un consiglio di amministrazione e la STFA H 218+219/97 del 29 settembre 1998 relativa ad un architetto membro del consiglio di
amministrazione).
A nulla
di diverso può portare la circostanza che l’assicurato è entrato nel comitato,
per un breve periodo ed in modo provvisorio, su richiesta dell’allora
presidente nella speranza di ottenere i salari che gli spettavano (cfr. consid.
1.
).
2.5
Questo
Tribunale non condivide invece la conclusione dell’amministrazione per quel che
riguarda i crediti salariali scoperti per il periodo precedente l’entrata del
ricorrente nel comitato, rispettivamente quelli per il periodo successivo alle
sue dimissioni.
In quei
periodi infatti egli non poteva influenzare in modo risolutivo le decisioni del
datore di lavoro.
Al
riguardo il TCA ricorda che in una decisione pubblicata in DTF 126 V 134 la
nostra Massima Istanza ha stabilito che per determinare il momento dell’uscita
dal consiglio di amministrazione di una società anonima decisiva, in linea di
principio, è la data, per analogia con la giurisprudenza relativa all’art. 52
LAVS (cfr. STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3), delle effettive
dimissioni o della revoca dal consiglio di amministrazione, e non quella della
pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (in proposito cfr.
pure STF 8C_820/2009 del 28 ottobre 2010; STFA C 358/01 del 17 settembre 2003;
STCA 31.2012.5 del 18 febbraio 2013 confermata dal Tribunale federale nella
sentenza 9C_212/2013 del 12 giugno 2013).
D’altra
parte, sempre in materia di art. 52 LAVS, di regola l’amministratore di una
società anonima è responsabile del danno provocato alla cassa a partire dal
momento della sua entrata effettiva nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla data d'iscrizione nel registro di commercio
(cfr. DTF 123 V 172; STF 9C _841/2010 del 22 settembre 2011).
La
decisione su opposizione del 18 luglio 2013 va dunque modificata nel senso che
l’assicurato ha per principio diritto all’indennità per insolvenza, ad
esclusione di quella concernente le pretese salariali relative al periodo 14 –
30.
gennaio 2013.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
2. La
decisone su opposizione del 18 luglio 2013 va modificata nel senso che
l’assicurato ha diritto all’indennità per insolvenza, ad esclusione del periodo
14 – 30 gennaio 2013.
3. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1
verserà al ricorrente fr. 800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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