38.2013.43
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4 settembre 2013Italiano38 min
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Numero d'incarto:
38.2013.43
Data decisione, Autorità:
04.09.2013, TCA
Titolo:
Ind.x insolv.riconosciute x 12/12+1/13,ma non x 2+3/13.Dt fino a term.rapp.lavoro(licenziato x 31.1.13)benché coprono risarc.danno(DL non pagato premi ass.perd.di guadagno;infatti nell'ult.periodo di lavoro ILxmalattia,ma non percepito IG).Dopo fine contratto non dt a ind.xinsolv.Ass.può chiedere ID
INDENNITÀ
INDENNITÀ GIORNALIERA
INDENNITÀ PER INSOLVENZA
LICENZIAMENTO / DISDETTA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI INCAPACITÀ AL LAVORO
art. 51 agg. 52 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.43
dc/sc
Lugano
4 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 30 luglio 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 luglio
2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con decisione
su opposizione del 25 luglio 2013 la Cassa CO 1 ha confermato la sua precedente
decisione del 10 luglio 2013 (cfr. doc.10) con la quale ha accolto la richiesta
di indennità per insolvenza inoltrata da RI 1 soltanto per il periodo dicembre
2012 - gennaio 2013, argomentando:
"
(…)
Nel suo caso è indubbio che il suo ex datore di
lavoro con lettera del 25 gennaio 2013 abbia rescisso con effetto 31.01.2013 il
contratto di lavoro, pertanto da tale data non sussiste più la possibilità di
percepire l'indennità per insolvenza.
Se il diritto all'art. 29 LADI non può essere
fatto valere, in quanto mancano i presupposti di legge per riscuotere le
indennità di disoccupazione, la nostra Cassa non ha facoltà di erogare
indennità di insolvenza per coprire il periodo di disdetta non lavorato.
La Prassi SECO infatti specifica altresì che
"l'IDI non copre il diritto al salario relativo al termine di disdetta o
eventuali pretese di risarcimento a causa della disdetta con effetto immediato.
La persona assicurata ha invece diritto all'ID secondo l'articolo 29 capoverso
1 LADI nella misura in cui si annuncia al Servizio di collocamento, adempie le
prescrizioni di controllo e gli altri presupposti da cui dipende il diritto
all'indennità".
La sua opposizione del 19.07.2013 è pertanto
respinta e la nostra decisione del 10 luglio 2013 è confermata, il diritto alle
indennità per insolvenza sussiste per il periodo 01.12.2012-31.01.203, per un
totale di fr. 9'926.80. (…)" (Doc. A1)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA
nel quale il suo patrocinatore chiede il riconoscimento del diritto alle
indennità par insolvenza anche per i mesi di febbraio e marzo 2013 .
Il rappresentante
dall’assicurato sottolinea in particolare che RI 1 è stato licenziato il 25
gennaio 2013 per il 31 gennaio 2013 allorché era inabile la lavoro dal 16
luglio 2012 e che pertanto il licenziamento sarebbe nullo.
Egli
rileva inoltre che la rescissione del rapporto di lavoro sarebbe in realtà
avvenuta in quanto il datore di lavoro era in mora con il pagamento dei premi
assicurativi LCA, ragione per cui il contratto assicurativo è stato sospeso e
le indennità giornaliere di malattia non sono state pagate.
Il
patrocinatore dell’assicurato ritiene che, in simili particolari condizioni,
visto il perdurare dell’inabilità lavorativa dopo il 31 gennaio 2013 e di
conseguenza l’impossibilità di beneficiare delle indennità di disoccupazione in
mancanza del fondamentale presupposto dell’idoneità al collocamento, spetti all’indennità
per insolvenza coprire le pretese salariali, anche per i mesi di febbraio e
marzo 2013:
"
(…)
Come visto, da un canto, all'assicurato è negata
l'indennità insolvenza (IDI) giacché essa non copre le pretese derivanti da un
licenziamento con effetto immediato del lavoratore, né quelle dovute allo
scioglimento del rapporto di lavoro in tempo inopportuno e, dall'altro, ha
diritto all'ID se resta disoccupato, effettivamente o giuridicamente, in
seguito a un licenziamento con effetto immediato o a una disdetta in tempo
inopportuno: ciò significa che egli si annuncia al Servizio collocamento e che
è in grado di soddisfare le prescrizioni di controllo.
Orbene, come indicato con l'opposizione di data
19 luglio 2013, RI 1 per le gravi patologie di cui è portatore, non poteva
annunciarsi disoccupato nel Paese di residenza in quanto, inconfutabilmente, non
collocabile e quindi assolvere le prescrizioni di controllo.
Pertanto, appare fuori da ogni logica che egli
non possa beneficiare né dell'indennità insolvenza né della disoccupazione
ordinaria, ciò contrasta sia con il senso e lo scopo sociale di tale
assicurazione che con il sentimento di giustizia ed equità.
Nell'ambito del diritto l'equità è un giudizio
talvolta ammesso dalla legge. Essa consente al giudice o all'arbitratore,
una decisione svincolata dall'applicazione di una
norma astratta, ed elaborata invece nella sua
coscienza, nel cosiddetto giudizio secondo equità (ex aequo et bono)."
(Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 9 agosto 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
"
(…)
a) il
rapporto di lavoro tra il ricorrente e la Spettabile __________ __________ è
iniziato il 21 gennaio 1972 ed è terminato il 31 gennaio 2013;
b)
tramite lettera raccomandata del 25 gennaio 2013 il datore di lavoro rescinde
il contratto per il 31 gennaio 2013 a causa della forte diminuzione del lavoro
e rispettivamente dell'andamento negativo della società;
c)
il Sig. RI 1 sul formulario "Domanda d'indennità per insolvenza" ha
indicato di aver subito un periodo d'inabilità lavorativa dal 16 luglio 2012 al
31 marzo 2013 causa malattia. Lo stesso, rivendica alla Cassa gli stipendi per
il periodo dal 01.12.2012 al 31.03.2013;
d)
con decisione del 10 luglio 2013 la Cassa ha riconosciuto solo parzialmente le
prestazioni, più precisamente dal 01.12.2012 al 31.01.2013. In considerazione
del fatto che il rapporto di lavoro è stato disdetto con effetto 31.01.2013, le
prestazioni rivendicate dal Sig. RI 1 dal 01.02.2013 al 31.03.2013 non sono
state riconosciute;
e)
contro tale decisione il Sig. RI 1, per il tramite del proprio rappresentante
legale, ha interposto formale opposizione in data 19 luglio 2013;
f)
la Cassa ha respinto, tramite decisione su opposizione no. 60B.2013 del 25
luglio 2013, l'opposizione;
g)
in data 30 luglio 2013 il sig. RI 1 ha inoltrato ricorso presso il lodevole
Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Nel presente caso è indubbio che I'ex datore di
lavoro con lettera del 25 gennaio 2013 abbia rescisso con effetto al 31.01.2013
il contratto di lavoro, pertanto da tale data non sussiste più la possibilità
di percepire l'indennità per insolvenza.
L'indennità d'insolvenza ha infatti lo scopo di
coprire i crediti salariali che i lavoratori hanno nei confronti del loro
datore di lavoro per un'attività lavorativa effettivamente svolta, mentre
l'indennità di disoccupazione copre le perdite di salario dovute alla perdita
del lavoro.
Si rileva che i periodi durante i quali
l'assicurato è stato impedito di lavorare senza colpa propria per motivi
inerenti alla sua persona (per esempio malattia, come in casu, infortunio,
servizio militare, cfr. art. 324 CO) o durante i quali ha preso vacanze sono
equiparati ai periodi di lavoro effettivo e vengono pertanto indennizzati
mediante l'indennità per insolvenza.
La Prassi SECO specifica altresì che "I'IDI
non copre il diritto al salario relativo al termine di disdetta o eventuali
pretese di risarcimento a causa della disdetta con effetto immediato. La
persona assicurata ha invece diritto all'ID secondo l'articolo 29 capoverso 1
LADI nella misura in cui si annuncia al Servizio di collocamento, adempie le
prescrizioni di controllo e gli altri presupposti da cui dipende il diritto
all'indennità".
In conclusione gli ultimi 4 mesi di riferimento
ai fini dell'indennità per insolvenza sono quelli dal 01.10.2012 al 31.01.2013.
Poiché il salario è stato corrisposto fino al 30.11.2012, la Cassa ha potuto
riconoscere unicamente le mensilità di dicembre 2012 e gennaio 2013.
Infine, se il diritto all'art. 29 LADI non può
essere fatto valere, in quanto mancano i presupposti di legge per riscuotere le
indennità di disoccupazione, la nostra Cassa non ha la facoltà di erogare
indennità di insolvenza per coprire il periodo di disdetta non lavorato."
(Doc. III)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 51 cpv. 1 LADI i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione, al
servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura
d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto
all’indennità per insolvenza se:
a. il
loro datore di lavoro é stato dichiarato in fallimento e se a quel momento
vantano crediti salariali oppure
b. il
fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto
indebitamento del datore di lavoro nessun creditore é disposto ad anticipare le
spese o
c. hanno
presentato, contro il datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti
salariali.
Non hanno
diritto all'indennità per insolvenza le persone che, in qualità di soci, di
membri di un organo dirigente dell'azienda o finanziariamente partecipi della
società, prendono parte alle decisioni del datore di lavoro o possono
esercitarvi un influsso considerevole, nonché i loro coniugi che lavorano
nell'azienda (cfr. art. 51 cpv. 2 LADI).
Secondo
l’art. 52 cpv. 1 LADI l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali
concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della
dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le
prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni
mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso
2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.
Fatti
I contributi
legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati dall’indennità per
insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi prescritti con gli organi
competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei contributi da loro dovuta (cfr.
art. 52 cpv. 2 LADI).
2.3. In una
decisione pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese
determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro
né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il
lavoratore non ha prestato un lavoro.
In quel
caso, chiamata a pronunciarsi sul diritto all’indennità per insolvenza nel caso
di un’assicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993,
voleva riprendere l’attività il 6 ottobre 2003 ma il proprio datore di lavoro
glielo ha impedito e le ha sottoposto una convenzione, da lei rifiutata,
secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993
liberandola da tutti i suoi obblighi, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
2.- a) Selon la jurisprudence,
l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui
portent sur un travail réellement fourni et non pas sur des prétentions en
raison d'un congédiement immédiat et injustifié du travailleur (ATF 114 V 60 in fine, 111 V 270 consid. 1b, 110 V 30; MUNOZ, La fin du
contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de
l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 192). Cette jurisprudence se fonde
sur le texte même de la loi et sur l'intention clairement exprimée du
législateur (Message concernant une nouvelle loi fédérale sur
l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980
III 613).
b) Pour délimiter l'indemnité de chômage et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, il faut se demander si l'assuré, durant la
période en cause, était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait
se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI);
dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.
Ainsi, l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif - et
qui de ce fait ne travaille plus - est en principe apte au placement et son
droit aux prestations doit être examiné à la lumière des conditions mises à
l'allocation de l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI); il existe une
situation de chômage, qui est la condition première du droit à ladite indemnité
(art. 8 al. 1 let. a LACI; ATF 119 V 157 consid. 2a; MEYER-BLASER, Résiliation
abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la
matière et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale,
en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux
prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 183 sv.).
Certes, si l'assuré au chômage a encore des
droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité
pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte
de travail à prendre en considération (art. 11 al. 3 LACI) et il ne peut
prétendre l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. b LACI; ATF 119 V 46, 115 V
437; MEYER-BLASER, loc.cit., p. 184). Toutefois, en cas de doutes quant aux
droits découlant du contrat de travail, la caisse verse l'indemnité et se
subroge au chômeur dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à
concurrence de l'indemnité de chômage versée par elle, conformément à l'art. 29
al. 1 et 2 LACI. En application de cette disposition, des indemnités de chômage
peuvent être versées, plus particulièrement, lorsque la créance du travailleur
est certes incontestée, mais que son recouvrement est aléatoire en raison de
l'insolvabilité de l'employeur. Dans un tel cas, il existe, comme l'exprime la
loi, un doute quant à la satisfaction des prétentions du travailleur (art. 29
al. 1 in fine LACI; MUNOZ, loc.cit., p. 194).
3.- a) L'Autorité cantonale et de
recours est de l'avis que ces principes ne sont pas applicables lorsque le
congé donné par l'employeur est nul, parce qu'il a été signifié pendant une
période de protection légale (art. 336c CO). Si le travailleur offre ses
services à l'employeur, le contrat reste valable. L'autorité cantonale en
déduit que les rapports de travail n'ont pris fin, en l'espèce, qu'au moment de
l'ouverture de la faillite. Jusque-là, l'assurée n'était pas sans emploi et,
partant, n'était pas non plus apte au placement. Elle avait donc droit à
l'indemnité en cas d'insolvabilité.
La commission cantonale, pour l'essentiel,
s'est ralliée à cette thèse. Elle ajoute que l'intimée avait des raisons de
penser que l'actionnaire principal de G. SA (une société française) fournirait
des fonds à sa filiale genevoise. Elle était donc fondée à considérer que la
faillite de son employeur serait évitée et pouvait espérer demeurer au service
de cet employeur, ce qui la rendait inapte au placement.
b) Après le temps d'essai, l'employeur ne peut
pas résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui
suivent l'accouchement (art. 336c al. 1 let. c CO). Le congé donné pendant
cette période est nul (art. 336c al. 2 CO) et les rapports de travail sont
maintenus. Si l'employeur n'accepte pas que le travailleur reprenne son emploi,
il se trouve en demeure (art. 324 CO) et reste tenu au paiement du salaire
(WEBER, La protection des travailleurs contre les licenciements en temps
inopportun, étude de l'art. 336c CO, thèse Lausanne 1992, p. 137). A la
différence de l'art. 336c al. 2 CO, l'art. 337c al. 1 CO (relatif à la
résiliation immédiate injustifiée du contrat de travail) fait naître une
créance en dommages-intérêts; le contrat prend fin, en fait et en droit, et le
travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient
pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu
pour une durée indéterminée (ATF 120 II 245 consid. 3a).
Mais, sous l’angle de l’aptitude au placement,
la situation du travailleur congédié en temps inopportun, qui n'a plus à
effectuer son travail, ne diffère pas vraiment de celle du travailleur sans
emploi qui a été licencié avec effet immédiat et de manière injustifiée: dans
les deux cas l'intéressé présente une disponibilité suffisante pour accepter un
travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle.
Contrairement à l'opinion des autorités cantonales de recours, il n'y a donc
pas de raison d'opérer des distinctions entre ces deux situations du point de
vue du droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité.
c) Le maintien, en droit, des rapport de
travail n'est d'ailleurs pas non plus un critère déterminant pour juger du
droit à l'indemnité de chômage (ATF 119 V 157 consid. 2a). Les prétentions
visées par l'art. 29 LACI, pour lesquelles il peut exister des doutes (et qui
correspondent aux prétentions de salaire ou à des indemnités au sens de l'art.
11 al. 3 LACI) concernent toutes les prétentions de l'assuré qui ont le
caractère de salaires ou qui sont assimilables à un salaire; il s'agit, en
particulier, de prétentions du travailleur en cas de résiliation du contrat de
travail en temps inopportun, de licenciement immédiat injustifié et de
résiliation immédiate justifiée par le travailleur (MUNOZ, loc.cit. pp. 91-128;
SAVIAUX, Les rapports de travail en cas de difficultés économiques de
l'employeur et l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1993, p. 264).
d) C'est à tort, par ailleurs, que l'Autorité
cantonale et de recours invoque à l'appui de sa solution l'arrêt 111 V 269. En
effet, dans cette affaire, il s'agissait d'un travailleur qui ne pouvait plus
fournir de travail en raison de la demeure de l'employeur. A la différence des
circonstance de l'espèce, l'employeur n'avait pas donné le congé au
travailleur. Il lui avait au contraire fourni l'assurance qu'il obtiendrait du
travail à bref délai. Dans une telle situation, l'aptitude au placement de
l'assuré devait être niée, ce qui, logiquement, avait justifié le versement de
l'indemnité en cas d'insolvabilité après la faillite de l'employeur.
4.- En l'espèce, l'assurée a été licenciée le 6
octobre 1993. A partir de cette date, elle a été effectivement sans travail,
après avoir mis vainement son employeur en demeure d'accepter ses services. Dès
le mois de novembre 1993, elle a entrepris des recherches en vue de trouver un
nouvel emploi, puis elle s'est annoncée à l'assurance-chômage le 15 janvier
1994, date à partir de laquelle elle a fait contrôler son chômage. On doit
ainsi admettre que durant les trois derniers mois qui ont précédé l'ouverture
de la faillite de l'employeur (2 février 1994), elle était apte au placement
selon l'art. 15 al. 1 LACI. C'est donc à tort que les premiers juges lui ont
reconnu le droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité pour cette période.
Le recours de droit administratif est bien
fondé. Mais il faut, bien entendu, réserver le droit de l'assurée à l'indemnité
de chômage, à partir du moment où toutes les conditions de ce droit ont été
remplies."
In una successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002 l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di insolvenza di un
assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai suoi obblighi
contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta (in casu: dal
24 al 30 luglio 1998). Il TFA ha confermato la decisione con la quale
l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità di
insolvenza solo fino al 23 luglio 2002 ultimo giorno in cui egli aveva
effettivamente lavorato.
In quel
caso il TFA si è così espresso:
"
(…)
2.- a) Les dispositions des art. 51 ss LACI ont
introduit une assurance perte de gain en cas d'insolvabilité de l'employeur,
destinée à combler une lacune dans le système de protection sociale. Pour le
législateur, le privilège conféré par la LP aux créances de salaire (art. 219
LP) ne donnait en effet pas une garantie suffisante au travailleur, si bien
qu'il était nécessaire de lui assurer la protection par le droit public, à tout
le moins pendant une période limitée et déterminée. Il s'est donc agi de
protéger les créances de salaire du travailleur pour lui assurer les moyens
d'existence et éviter que des pertes ne le touchent durement dans son existence
(Message du Conseil fédéral concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980
III 532 s.; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bâle, Genève et Munich 1998, n° 492).
b) Par "créances de salaire" au sens de
l'art. 52 LACI, on entend d'abord le salaire déterminant selon l'art. 5 al. 2
LAVS, auquel s'ajoutent les allocations (Nussbaumer, op. cit., n° 519). Par
cette référence à la LAVS se trouve ainsi délimité le cercle des bénéficiaires
de cette protection. Il reste que ces dispositions en matière d'assurance
sociale reposent en premier lieu sur le droit du contrat de travail en ce qui
concerne notamment les éléments contractuels, les obligations réciproques des
parties et les dispositions impératives dont il y a lieu ensuite de tirer des
conséquences juridiques en matière d'affiliation ou de prestations
(Meyer-Blaser, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles du
Code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le
domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture
d'assurance et le droit aux prestations, in : Droit du travail et droit des
assurances sociales, Questions choisies, Colloque de Lausanne [IRAL] 1994, p.
177).
Contrat synallagmatique, le contrat de travail
impose principalement le versement d'un salaire au regard de l'engagement de
fournir un travail régulier. La conséquence juridique, dans
l'assurance-chômage, est que la créance de salaire est principalement liée à la
fourniture d'un travail. Ainsi, selon la jurisprudence, l'indemnité en cas
d'insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un
travail réellement fourni; elle ne peut être octroyée pour des prétentions en
raison d'un congédiement immédiat et injustifié du travailleur, pour des
indemnités de vacances qui n'ont pas été prises ou pour des prétentions émanant
d'un travailleur, empêché de travailler pour cause de maladie et que son
employeur n'a pas assuré (ATF 125 V 494 consid. 3b et les arrêts et références
cités; Nussbaumer, op. cit., n° 519). Cette jurisprudence se fonde sur le texte
même de la loi et sur l'intention clairement exprimée du législateur (Message
du Conseil fédéral précité, p. 613; ATF 125 V 494 consid. 3b, 121 V 379 consid.
2a).
c) La fourniture d'un travail, énoncée comme
condition nécessaire en toutes hypothèses à l'application des art. 51 ss LACI,
ne reflète cependant pas exactement la jurisprudence rendue en la matière. En
effet, est assimilé à cette situation le cas où le travailleur n'a fourni aucun
travail en raison de la demeure de l'employeur au sens de l'art. 324 al. 1 CO.
Dans ce cas, tant que le contrat n'est pas résilié, le travailleur a une
créance de salaire qui peut justifier, le cas échéant, l'octroi de l'indemnité
en cas d'insolvabilité (ATF 111 V 269; SVR 1996 ALV no 59).
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence (ATF
125 V 493 consid. 3b, 121 V 379 consid. 2b), le critère de distinction qu'il
faut poser en la matière réside dans la délimitation entre indemnité pour
insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré
était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux
prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit
à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été
licencié avec effet immédiat et sans justes motifs (art. 337c CO) ou de celui
qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré
présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et
pour se soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage. Le maintien, en
droit, d'un contrat de travail n'apparaît donc pas comme un critère essentiel
dès lors que, dans le premier cas, le contrat a pris fin en fait et en droit,
alors que, dans le second, les rapports de travail sont maintenus. A la
différence, par exemple, de la situation découlant de la demeure de l'employeur
exposée plus haut, il s'avère ici que la signification d'un congé est déterminante.
3.- Il reste à déterminer les règles applicables
lorsque le travailleur a été libéré de l'obligation de fournir un travail
pendant le délai de résiliation du contrat.
a) Sous réserve du respect du délai de résiliation
légal ou contractuel, un contrat de travail de durée indéterminée peut en
principe être librement résilié par l'une ou l'autre partie (art. 335 CO). La
résiliation entraîne pour le travailleur la fin de l'obligation de travailler,
en règle générale au terme du délai de congé, et pour l'employeur la fin de
l'obligation de payer le salaire. Il arrive cependant que l'employeur libère
immédiatement son employé de l'obligation de travailler. Dans ce cas, le
travailleur n'a ni la possibilité, ni l'obligation de proposer sa prestation à
l'employeur. Renonciation volontaire et inconditionnelle à la prestation du
travailleur jusqu'à l'échéance des relations contractuelles, cette libération
ne correspond ni à une demeure de l'employeur ni à un licenciement immédiat.
Reste que le travailleur libéré de l'obligation de travailler jusqu'à la fin de
son contrat doit se laisser imputer sur son salaire le revenu tiré d'un nouvel
emploi, à moins que l'on puisse déduire des circonstances que les parties ont
voulu exclure l'imputation (ATF 118 II 139).
Sous l'angle de l'aptitude au placement, la
situation du travailleur qui n'a plus à effectuer son travail ne diffère pas
vraiment de celle du travailleur sans emploi qui a été licencié avec effet
immédiat et de manière injustifiée ou de celle du travailleur congédié en temps
inopportun : dans tous ces cas, l'intéressé présente une disponibilité
suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux
prescriptions de contrôle. Cette situation ne peut, en revanche, être
rapprochée du cas jugé en 1985 où l'employeur en demeure n'avait pas donné son
congé au travailleur et lui avait promis de lui fournir du travail à bref délai
(ATF 111 V 269). Certes, comme dans le cas du travailleur licencié en temps
inopportun, le contrat de travail prend fin seulement à son terme contractuel.
Mais, selon la jurisprudence, le maintien, en droit, d'un rapport de travail
n'est pas un critère déterminant pour juger du droit à l'indemnité de chômage
(ATF 119 V 157 consid. 2a).
Dès lors, à la différence du cas jugé en 1999 où
l'employé était empêché de travailler pour cause de maladie (ATF 125 V 492, en
particulier 497 consid. 4b), le critère de l'aptitude au placement et de la
disponibilité pour se soumettre aux contrôles joue, dans la situation du
travailleur libéré de son obligation de fournir un travail pendant le délai de
résiliation du contrat, un rôle essentiel pour délimiter l'indemnité de chômage
et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 125 V 495 consid. 3b, 121 V 381
consid. 2b). En revanche, le critère du travail fourni - ou de l'absence d'une
créance de salaire portant sur un travail réellement fourni - n'apparaît pas
déterminant (cf. ATF 121 V 379 consid. 2a). N'est pas non plus décisif le fait
que les prétentions de salaire ou d'indemnité pour résiliation anticipée des
rapports de travail ne constituent pas une perte de travail à prendre en
considération (art. 11 al. 3 LACI), puisque les prestations de
l'assurance-chômage prévues par la loi doivent être versées en cas de doutes
quant aux droits découlant du contrat de travail (art. 29 al. 1 et 2 LACI; ATF
121 V 379 consid. 2b).
b) Dans le cas particulier, l'assuré a été
licencié le 23 juillet 1998 pour la fin du mois et dispensé dès cette date de
l'obligation de fournir un travail. Sans emploi dès ce moment, il avait la
disponibilité nécessaire pour être apte au placement selon l'art. 15 al. 1
LACI. Cela suffit pour exclure le droit à l'indemnité d'insolvabilité.
(….)" (cfr. STFA del 28 gennaio 2002 nella causa A., C
164/01)
La nostra
Massima Istanza, in una decisione del 2 settembre 2003 nella causa B. (C
55/03), si è confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un
assicurato che ha offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare
l’attività solo dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha
riconosciuto al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza solo fino
all’ultimo giorno in cui ha effettivamente lavorato.
In quel
caso l’Alta Corte ha, in particolare, ribadito che:
"
(…)
2.2 Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der
Beschwerdeführer in der Tat am 1. März 1999 effektiv seine letzten
Arbeitsleistungen erbracht hat. Er verlangt somit die Auszahlung von
Insolvenzentschädigung für eine Zeitspanne, während welcher er keine Arbeit
verrichtet hat. Rechtsprechungsgemäss besteht aber kein Anspruch auf eine
solche Entschädigung, da diese nur den Lohnanspruch für tatsächlich geleistete
Arbeit abdeckt (BGE 125 V 494 Erw. 3b, 121 V 379 Erw. 2a; Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],
Basel, Genf und München 1998, Nr. 492 ff., 495 in fine). Dabei ist nicht entscheidend, ob das Arbeitsverhältnis rechtlich weiter bestanden hat
(BGE 121 V 381 Erw. 3c, 119 V 157 Erw. 2a). Deshalb braucht nicht geprüft zu
werden, ob und gegebenenfalls ab welchem Datum die Anstellung des Versicherten
als aufgelöst zu betrachten ist. Hinzu kommt, dass dem Beschwerdeführer,
nachdem er in der hier streitigen Zeitspanne nicht gearbeitet hat, hiefür auch
keine Lohnforderung zusteht. Solche Sachverhalte werden nicht durch die
Insolvenzentschädigung gedeckt, setzt doch diese Leistungsart eine
Lohnforderung des Versicherten gegenüber dem zahlungsunfähigen Arbeitgeber
voraus (BGE 125 V 497 Erw. 4b). Der Gesetzgeber beabsichtigte mit der
Insolvenzentschädigung keinen Rechtsschutz zu schaffen, der sich auf andere als
Lohnforderungen erstrecken würde. Davon abzuweichen besteht kein Anlass (BGE
125 V 497 Erw. 3b in fine). Ob dem Beschwerdeführer statt der Insolvenz-
allenfalls Arbeitslosenentschädigung zustände, ist im vorliegenden Verfahren
nicht zu prüfen.
(…)." (cfr. STFA del 2 settembre 2003 nella causa B., C
55/03)
In una sentenza C 214/04
del 15 aprile 2005 nella causa N., pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10, l'Alta Corte ha avuto occasione di riassumere la sua giurisprudenza ed ha ricordato che
l'indennità di insolvenza copre unicamente pretese salariali che si riferiscono
a del lavoro prestato, e non pretese risultanti dalla disdetta anticipata
(ingiustificata) del rapporto di lavoro. L'esistenza giuridica di un rapporto
lavorativo non rappresenta di per sè un valido criterio per rispondere alla
questione a sapere se sono fondate delle pretese per lavoro prestato.
Determinante per distinguere il diritto alle indennità di insolvenza da quello
alle indennità di disoccupazione, è sapere se la persona assicurata nel periodo
in questione era collocabile e se ha osservato le prescrizioni di controllo. Se
ciò è il caso, non vi è diritto alle indennità di insolvenza.
Su questi argomenti cfr.
pure la STCA 38. 2006. 80 del 7 febbraio 2007.
2.4. In una Direttiva intitolata ”Criterio
determinante di delimitazione tra l'IDI e l'ID”, pubblicata in Prassi ML/AD
2004/1, la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), quale
autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione
uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI;
STFA dell’8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00, consid. 4; STFA del 10 marzo
2003 nella causa C., C 176/00, consid. 3; STFA dell'8 agosto 2001 nella causa
K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), ha richiamato la
giurisprudenza federale in materia e ha osservato che:
" Principio
1. L'IDI ha lo
scopo di coprire i crediti salariali che i lavoratori hanno nei confronti del
loro datore di lavoro per un'attività lavorativa effettivamente svolta, mentre
l'ID copre le perdite di salario dovute alla perdita del lavoro. In linea di
massima l'IDI interviene soltanto quando si tratta di pretese salariali in
seguito a un lavoro effettuato.
Considerandi
2.
È considerato
come criterio determinante per delimitare l'IDI dall'ID il fatto che la persona
assicurata si sia messa a disposizione del Servizio di collocamento durante il
periodo in questione e che essa abbia potuto soddisfare le prescrizioni di controllo.
L'assicurato ha diritto all'ID se resta disoccupato, effettivamente o
giuridicamente, in seguito a un licenziamento con effetto immediato o a una
disdetta in tempo inopportuno: ciò significa che egli si annuncia al Servizio
di collocamento e che è in grado di soddisfare le prescrizioni di controllo. Se
sussistono dubbi giustificati in merito al fatto di sapere se l'assicurato ha
diritto, durante il periodo in cui è disoccupato, al versamento, da parte del
suo ultimo datore di lavoro, del salario relativo al termine di disdetta o di
un risarcimento a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro con effetto
immediato oppure se tali pretese possono essere soddisfatte, occorre versargli
l'indennità di disoccupazione secondo l'articolo 29 capoverso 1 LADI. In tal
modo le pretese della persona assicurata, compreso il privilegio legale,
passano alla cassa.
3.
Di
conseguenza, se l'assicurato non ha effettuato alcun lavoro, l'IDI non copre le
pretese derivanti da un licenziamento con effetto immediato del lavoratore né
quelle dovute allo scioglimento del rapporto di lavoro in tempo inopportuno. A
tale proposito non è affatto importante sapere chi ha sciolto il rapporto di
lavoro. Inoltre è indifferente se lo scioglimento del rapporto di lavoro è
giustificato o ingiustificato, se ha effetto immediato, se il termine di
disdetta è stato rispettato o meno, oppure se la persona assicurata è stata
esonerata dal prestare lavoro.
Eccezioni
1.
In deroga al
principio secondo cui l'IDI interviene soltanto se l'assicurato ha effettuato
un lavoro, i periodi durante i quali l'assicurato è stato impedito di lavorare
senza colpa propria per motivi inerenti alla sua persona (p. es. malattia,
infortunio, servizio militare, cfr. art. 324 CO) o durante i quali ha preso vacanze
sono equiparati ai periodi di lavoro effettivo e vengono pertanto indennizzati
mediante l'IDI. La condizione è tuttavia che il datore
di lavoro sia soggetto all'obbligo di versare il salario e che la persona
assicurata non percepisca altre compensazioni legali o contrattuali del salario
durante il periodo in questione.
2.
Basandosi sul
principio che l'IDI copre unicamente crediti salariali inerenti a un lavoro
effettuato, la giurisprudenza ha inoltre inserito in questa categoria i casi
nei quali il lavoratore non ha più potuto prestare il proprio lavoro unicamente
a causa del fatto che il datore di lavoro è in mora nell'accettazione dello
stesso (art. 324 cpv. 1 CO).
Se
ad esempio è assodato che il rapporto di lavoro non è stato sciolto, che il
lavoratore ha chiesto al datore di lavoro di dargli lavoro e che quest'ultimo
l'ha trattenuto con promesse di lavoro, le perdite di lavoro dell'assicurato
che sono imputabili alla mora del datore di lavoro sono equiparabili a un
lavoro fornito e vanno risarcite mediante l'IDI.
Queste due eccezioni al principio enunciato sono giustificate dal
fatto che le persone assicurate in tali casi sono ancora vincolate da un
rapporto di lavoro: ciò significa che esse non sono disoccupate né
giuridicamente né di fatto, per cui non sono neanche idonee al collocamento.
Esempi
- Un'impiegata
è stata licenziata con effetto immediato. Essendo giuridicamente ed
effettivamente disoccupata, essa si è annunciata all'ufficio di collocamento:
occorre pertanto esaminare se essa adempie le condizioni che danno diritto alle
prestazioni dell'AD, anche se ha ancora diritto a un'indennità a causa dello
scioglimento anticipato del rapporto di lavoro. Lo stesso vale anche quando il
rapporto di lavoro è disdetto in tempo inopportuno (art. 336c CO) e il datore
di lavoro viene a trovarsi in mora nell'accettazione del lavoro. La persona
assicurata non ha diritto all'IDI per il periodo durante il quale non ha
lavorato, vale a dire per il periodo successivo allo scioglimento del suo
contratto di lavoro. Dal punto di vista dell'idoneità al collocamento, questo
caso non differisce sostanzialmente da un caso di licenziamento con effetto
immediato.
Di
conseguenza l'IDI non copre il diritto al salario relativo al termine di
disdetta o eventuali pretese di risarcimento a causa della disdetta con effetto
immediato. La persona assicurata ha invece diritto all'ID secondo l'articolo 29
capoverso 1 LADI nella misura in cui si annuncia al Servizio di collocamento,
adempie le prescrizioni di controllo e gli altri presupposti da cui dipende il
diritto all'indennità.
- Un
lavoratore che, dopo la dichiarazione del fallimento, è stato costretto ad
abbandonare il lavoro a causa dello scioglimento anticipato del rapporto di
lavoro e che, in seguito alla mora del suo datore di lavoro, ha diritto al
salario relativo al termine di disdetta è in linea di massima idoneo al
collocamento. Il periodo durante il quale egli ha diritto a tale salario non è
coperto dall'IDI. La persona assicurata ha invece diritto all'ID secondo l'articolo
29.
capoverso 1 LADI nella misura in cui si annuncia al Servizio di collocamento
e adempie gli altri presupposti da cui dipende il diritto all'indennità.
- Un'impiegata
liberata dagli obblighi contrattuali nell'ambito di una disdetta in tempo inopportuno
è in linea di massima idonea al collocamento. Il periodo corrispondente al
termine di disdetta non può essere coperto dall'IDI. La persona assicurata ha
invece diritto all'ID secondo l'articolo 29 capoverso 1 LADI nella misura in
cui il salario relativo al termine di disdetta non le è stato risarcito, se
essa si annuncia al Servizio di collocamento e adempie gli altri presupposti da
cui dipende il diritto all'indennità.
- L'impiegato
non è stato licenziato ma, in seguito al fallimento del suo datore di lavoro,
il suo contratto di lavoro è stato rescisso dall'amministrazione del
fallimento. Prima dello scioglimento del suo contratto e fino alla
dichiarazione di fallimento, egli aveva chiesto a più riprese al suo datore di
lavoro di dargli lavoro e non aveva più potuto lavorare soltanto a causa della
mora del datore di lavoro. Inoltre l'impiegato è stato trattenuto con promesse
di lavoro dal datore di lavoro. Pertanto egli, fino al momento del fallimento,
era ancora vincolato da un rapporto di lavoro, per cui non era disoccupato ai
sensi dell'articolo 10 capoversi 1 e 2 LADI e quindi neanche idoneo al
collocamento. Di conseguenza egli non ha diritto all'ID per il periodo che
precede il fallimento, mentre il diritto all'IDI gli verrà riconosciuto eccezionalmente
per il lavoro che non ha effettuato prima dello scioglimento del suo rapporto
di lavoro.
(…)." (cfr.
Prassi ML/AD 2004/1, Foglio 10/1, 10/2 e 10/3)
2.5
Nella Prassi
ML/AD 2004/1 Foglio 12/2 p.to 3 la SECO ha ancora previsto quanto segue:
"
(…)
3.
Se
i datori di lavoro non adempiono i loro obblighi contrattuali o derivanti da un
contratto collettivo di lavoro nel settore dell’assicurazione per perdita di
guadagno in caso di malattia o d’infortunio (nessuna assicurazione, ritardi nel
pagamento dei premi dovuti o mancato pagamento, avviso tardivo, indennità
giornaliere non riversate alla persona assicurata), la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni non si
fonda sull’obbligo di continuare a pagare il salario secondo l’art. 324a
cpv. 1 CO, ma prevede che il datore di lavoro risponda nei confronti del suo impiegato del mancato rispetto degli obblighi contrattuali
nella misura del diritto alle prestazioni dell’assicurazione per perdita di guadagno a cui l’assicurato avrebbe diritto. Considerato il
fatto che in tali casi le persone assicurate non possono
far valere nei confronti del datore di lavoro un credito salariale, ma
una pretesa al risarcimento del danno, la prassi applicata finora si è adeguata
alla giurisprudenza federale per cui il diritto all’IDI è stato negato.
Modifica della prassi:
Per non perdere di vista il senso e lo scopo
dell’IDI, per motivi di parità di trattamento e per considerazioni di ordine
giuridico, invitiamo tutte le casse competenti ad approvare in futuro il
diritto di versare l’IDI in tali casi. Questa modifica della prassi è tanto più
giustificata in quanto i lavoratori, di regola, non possono agire con
sufficiente tempestività per opporsi al comportamento dei datori di lavoro che
violano le disposizioni contrattuali.”
A
proposito di questa modifica della prassi in una sentenza 38.2011.21 del 16
novembre 2011 il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni:
"
(…)
Il Presidente del TCA pendente causa ha,
conseguentemente, posto all’avv. __________, capo settore applicazione del
diritto della SECO, i seguenti quesiti:
" 1. Per quali motivi, a seguito della sentenza C 160/05 del 24 gennaio 2006 emanata dal
Tribunale federale delle assicurazioni che ha confermato la DTF 125 V 492, non avete modificato la vostra Direttiva pubblicata in Prassi ML/AD 2004/1
Foglio 12/1?
2.
Ritenuto il tenore del giudizio C 160/05 del 24 gennaio 2006
mantenete la “Modifica della prassi” da voi proposta nella Direttiva
pubblicata in Prassi ML/AD 2004/1 Foglio 12/1 oppure no?
3.
In caso di risposta affermativa alla domanda n. 2, vogliate indicarne i precisi motivi.” (Doc. X)
Il 17 ottobre 2011 l’avv. __________ ha risposto:
" (…)
Prima di tutto, occorre precisare che nella sua Prassi
ML/AD 2004/1 Foglio 12/2 (n.d.r.: la SECO) ha imposto in tutta
conoscenza di causa una prassi contraria a quella promossa dal Tribunale
federale. Con sentenze del 7 aprile 2005 (C38/05) e del 13 dicembre 2005 (C
28/05), il medesimo tribunale ha (indirettamente) ammesso la pratica della
SECO.
Con sentenza del 24 gennaio 2006 (C 160/05), il TF si
è limitato a citare la sua precedente prassi, senza pronunciarsi in alcun modo
sulla fondatezza della direttiva della SECO. Infatti, in casu, si trattava
della mancata retrocessione al lavoratore delle indennità giornaliere versate
dall’assicurazione perdita di guadagno. In siffatte circostanze, il TF non
escludeva che la pretesa del lavoratore possa essere considerata quale pretesa
salariale e non solo quale credito di risarcimento.
Pertanto, considerato che nella sentenza summenzionata
la fattispecie non concerne l’assenza di indennità giornaliere a causa della
mancanza di assicurazione o il mancato pagamento dei premi da parte del datore
di lavoro, la SECO non aveva alcun motivo di emanare un’ulteriore direttiva
(cfr. 110 – Prassi LADI 2007/23).”
(Doc.
XII)
Questa Corte, alla luce delle argomentazioni
esposte dalla SECO e considerato che le ragioni alla base della direttiva
pubblicata nella Prassi ML/AD 2004/1 Foglio 12/2, in particolare quella relativa
all’uguaglianza di trattamento, appaiono pertinenti, ritiene che non si debba
applicare nel caso concreto la ventilata motivazione sostitutiva concernente le
conseguenze sul diritto all’indennità per insolvenza della sospensione
dell’assicurazione per perdita di guadagno a causa di malattia nel caso in cui
il datore di lavoro non paghi i relativi premi (cfr. doc. V; consid. 1.4.;
2.7
).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si
considera che la prassi della SECO in vigore dal 2004 è stata, peraltro,
richiamata da entrambe le parti in causa (cfr. doc. VI; VII)."
2.6
Nella
presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che l’assicurato è stato
licenziato per il 31 gennaio 2013 e che egli durante l’ultimo periodo del
rapporto di lavoro, nel quale era inabile per ragioni di salute, non ha
beneficiato delle indennità giornaliere di malattia in quanto il datore di
lavoro non ha pagato i relativi premi.
Alla luce
della giurisprudenza e della prassi qui sopra esposte (cfr. consid.2.3 -2.5)
ciò significa concretamente che, da una parte, RI 1 ha diritto all’indennità
per insolvenza fino al termine del rapporto di lavoro anche se essa non copre
prestazioni salariali bensì una pretesa di risarcimento del danno in quanto il
datore di lavoro non ha rispettato l’obbligo di assicurare il dipendente e,
d’altra parte, che il ricorrente non ha più diritto a tale indennità dopo la
fine del contratto (cfr. STCA 38.2011.31 del25 maggio 2011), in quanto egli può
annunciarsi per il collocamento e richiedere la normale indennità di disoccupazione.
Riguardo
all'assenza del presupposto dell'idoneità al collocamento invocata dal
patrocinatore dell'assicurato il TCA si limita a richiamare l’art. 28 LADI che
permette il versamento dall’indennità giornaliera di disoccupazione per un
periodo limitato in caso di capacità lavorativa temporaneamente inesistente o
ridotta, agli assicurati residenti in Svizzera (cfr. B.Rubin, “Assurance-chômage”.
Ed. Schultess 2006, pag. 3.5.3, n. 4.10.5).
Non è
compito del TCA verificare se una disposizione analoga esista anche ,
paese di residenza dell’assicurato.
Infine, a
proposito della richiesta del patrocinatore dell'assicurato di decidere secondo
equità, questo Tribunale ricorda che l’ordinamento in materia è regolato da una
legge federale che vincola le autorità giudiziarie (cfr. art. 190 Cost. ; STF
9C-294/2011 del 24 febbraio 2012; STF 8C_63/2013 del 2 aprile 2013; STF
8C_1039/2012 del 18 aprile 2013).
Sta
semmai al legislatore, se lo riterrà opportuno, modificare la norma in
questione (cfr. DTF 137 V 82 consid.5.3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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