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Decisione

38.2013.44

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 febbraio 2014Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I 167 consid. 4.3)."

2.6. In

dottrina B. Rubin "Assurance-chômage". Ed. Schultess,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 pag. 161 e 166 rileva quanto segue:

"

Selon l'art. 9a al. 2 LACI, le délai-cadre de

cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher

d'indemnités journalières est prolongé de la durée de l'activité indépendante,

mais de deux ans au maximum. Ainsi, les droits acquis avant l'exercice de

l'activité indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est

d'éviter que l'assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé dans

son droit à l'indemnité du fait de l'exercice de son activité indépendante. Une

relation de causalité doit ainsi exister entre le défaut d'exercice d'une

activité soumise à cotisation et l'exercice d'une activité indépendante. L'art.

9a al. 2 LACI régit donc le cas où une prolongation du délai-cadre

d'indemnisation n'est pas possible car aucun délai-cadre d'indemnisation n'a

été ouvert.

C’est uniquement durant la

période où l’assuré a exercé son activité indépendante qu’il n’a pas été en

mesure de cotiser en vue d’ouvrir un droit à l’indemnité de chômage (causalité

entre l’exercice d’une activité indépendante et l’absence de période de

cotisation). Il est donc logique que la prolongation corresponde exactement à

cette période."

2.7. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti emerge che

l’assicurato nei mesi di maggio e giugno 2009, più precisamente dall'11 maggio

al 7 giugno 2009, ha lavorato a ore, quale autista patente B, presso la __________

di __________o (cfr. doc. 14).

Dal 2 al

26 aprile 2010 il ricorrente è poi stato alle dipendenze della __________ di __________

come manovale a tempo pieno (cfr. doc. 7).

Egli era

stato assunto dalla Sagl con un contratto di lavoro a tempo determinato dal 2

aprile al 30 giugno 2010 (cfr. doc. 8). Tuttavia nel periodo di prova di un

mese (cfr. doc. 8) è stato licenziato, poiché le attività svolte non hanno

soddisfatto il datore di lavoro (cfr. doc. 7).

Dal 17

maggio 2010 al 28 febbraio 2011 ha lavorato presso la __________ di __________

quale operaio, dal 17 maggio al 31 agosto 2010 in virtù di un contratto di lavoro con la __________ di __________ e dal 1° settembre 2010 al 28

febbraio 2011 sulla base di un contratto concluso direttamente con la __________

(cfr. doc. 3; 5, 6).

L'assicurato

ha disdetto il rapporto di impiego con la __________ con effetto dalla fine del

mese di febbraio 2011 (cfr. doc. 4).

Al

riguardo egli ha precisato, da un lato, che il motivo della disdetta era da

ricondurre al fatto di aver ricevuto un'offerta di lavoro molto interessante

che richiedeva la sua disponibilità da subito. Dall’altro, che purtroppo, però,

tale offerta non è andata a buon fine a causa di un imprevisto (cfr. doc. 2).

Dal 19 al

27 maggio 2011 il ricorrente ha effettuato dei "lavori sporadici quale

polimeccanico" alle dipendenze __________ di __________ (cfr. doc. 9).

L'insorgente,

dal 25 settembre al 1° ottobre 2011, ha lavorato quale massaggiatore presso il __________

in occasione del campo "__________" (cfr. doc. 11).

La

medesima attività per il Centro Sportivo di __________ è stata svolta dal 14 al

18 maggio 2012 (cfr. doc. 12).

Il 28 marzo

2013 l'assicurato si è annunciato per il collocamento dichiarando una

disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1).

Nella

Domanda d'indennità di disoccupazione sottoscritta il 2 aprile 2013 il

ricorrente ha indicato di percepire ancora un reddito da attività indipendente

quale massaggiatore dal 2013 e di svolgere tale professione a ore presso lo

Studio __________ (cfr. doc. 2).

Con

decisione del 26 aprile 2013 la Cassa ha respinto la domanda di prestazioni

LADI inoltrata dall'insorgente, poiché non poteva dimostrare un periodo

contributivo sufficiente durante il biennio 28.03.2011 - 27.03.2013 e non

presentava un motivo di esonero (cfr. doc. 15).

L'assicurato,

interponendo opposizione al provvedimento appena menzionato, ha chiesto che il

periodo contributivo di almeno dodici mesi venisse valutato considerando un

termine quadro di quattro anni, visto che dal marzo 2011 al marzo 2013 ha lavorato come indipendente (cfr. doc. 16).

Egli, a

tale proposito, ha prodotto una Conferma di affiliazione alla Cassa cantonale

di compensazione AVS/AI/IPG del 15 maggio 2013 da cui emerge che il medesimo è

stato affiliato dal 1° marzo 2011 nella categoria indipendente. A titolo di

osservazioni è stato specificato "Attività accessoria quale

indipendente svolta unicamente per il periodo dal 01.03.2011 al

31.03.2013." (cfr. doc. 17, 19).

Il 29

maggio 2013 l'insorgente ha inviato alla parte resistente copia della Notifica

di stralcio dal registro affiliati del 22 maggio 2013 in cui è stato indicato che con effetto al 31 marzo 2013 cessava il rapporto assicurativo quale

assicurato nella categoria indipendente e che il motivo era la cessata attività

indipendente accessoria (cfr. doc. 18).

La Cassa,

il 28 maggio 2013, ha interpellato la __________ AVS/AI/IPG, invitandola a

specificare cosa si intenda per attività accessoria nel caso dell'assicurato,

in particolare comunicando quale genere di attività quest'ultimo ha dichiarato

di svolgere come indipendente e per quale motivo è stato affiliato unicamente

come indipendente per attività accessoria (poteva svolgere nello stesso periodo

anche un lavoro dipendente?; cfr. doc. 19).

La Cassa __________

AVS/AI/IPG, il 4 giugno 2013, ha risposto:

"

(…) il signor RI 1 è stato iscritto presso la

nostra Cassa come indipendente attività accessoria per l'attività di

massaggiatore per il periodo dal 01.03.2011 al 31.03.2013.

L'attività è considerata accessoria, in quanto

per l'anno 2011 il signor RI 1 ha avuto anche due attività da salariato e il

salario lordo percepito (chf 12'955.-) ha superato il reddito conseguito

dall'attività indipendente (chf 3'900.-).

Per questo motivo la Cassa ha proceduto alla sua

iscrizione a titolo accessorio." (Doc. 20)

Dopo aver

dato all'assicurato la possibilità di presentare osservazioni in merito

all'accertamento effettuato presso la Cassa __________ di compensazione (cfr.

doc. 21) - il ricorrente si è espresso al riguardo con scritto del 6 giugno

2013 (cfr. doc. 22) -, la parte resistente, il 25 giugno 2013, ha emanato nei suoi confronti una decisione su opposizione con cui ha confermato il diniego a

indennità di disoccupazione dal 28 marzo 2013.

Tale

provvedimento è stato motivato, rilevando, da una parte, che il termine quadro

di contribuzione non può essere prolungato avendo l’insorgente intrapreso

un’attività lucrativa indipendente a titolo accessorio, dall’altra, che questi

non è in grado di giustificare almeno dodici mesi di contribuzione negli ultimi

due anni precedenti l’annuncio in disoccupazione (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

L'assicurato

ha contestato quanto deciso dalla Cassa, facendo valere di avere diritto al

prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione per ulteriori

due anni, visto che da marzo 2011 a marzo 2013 si è dedicato pienamente e

costantemente alla sua attività indipendente di massaggiatore. A mente del

Considerandi

ricorrente ciò è dimostrato anche dal fatto che ha lavorato come dipendente

soltanto nei primi due mesi del 2011 e in un periodo di tre settimane

successivamente.

Egli ha,

inoltre, aggiunto che la Cassa a torto non ha prolungato il suo termine quadro

fondandosi sul suo statuto di indipendente per un'attività accessoria, visto

che la Cassa __________ di compensazione ha determinato tale statuto in

funzione unicamente dei redditi conseguiti, allorché invece secondo la Prassi

LADI emessa dalla SECO si considera che un assicurato ha intrapreso un'attività

indipendente dal momento in cui la cassa di compensazione AVS gli riconosce lo

statuto d’indipendente prescindendo dal conseguimento o meno di un reddito dalla

sua attività indipendente e dal versamento di contributi alle assicurazioni

sociali (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

2.8

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, tutto

ben considerato, ritiene che l’operato della Cassa che ha negato all’assicurato

l’apertura di un termine quadro per la riscossione delle prestazioni LADI dal 28

marzo 2013 non sia censurabile.

Al riguardo giova

innanzitutto ribadire che il prolungamento del termine quadro

per il periodo di contribuzione giusta l’art. 9a LADI implica necessariamente

un nesso di causalità tra lo svolgimento di un’attività indipendente e il

mancato adempimento del periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.4.; 2.5.;

2.6

).

In

concreto il ricorrente nella Domanda di indennità di disoccupazione dell’aprile

2013.

ha precisato di esercitare un’attività indipendente quale massaggiatore

dal 2013 a ore (cfr. doc 2).

L’affiliazione

dell’assicurato alla Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG, che ha

peraltro avuto luogo retroattivamente nel maggio 2013, concerne poi il periodo

marzo 2011- marzo 2013 e ha comportato la determinazione dello statuto di

indipendente per un’attività accessoria (cfr. doc. 17; 20).

E’ utile

evidenziare che secondo la giurisprudenza federale la caratteristica di

lavoratore si determina nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione

facendo riferimento allo statuto di contribuente nell’AVS, a meno che tale

statuto risulti chiaramente errato (cfr. DTF 8C_925/2012 del 28 maggio 2013

consid. 3.3.; DTF 119 V 156).

Nel caso

di specie decisiva risulta la circostanza che l’insorgente non ha debitamente

sostanziato le proprie allegazioni circa lo svolgimento di un’attività

indipendente a titolo principale quale massaggiatore, nonostante ne abbia avuto

a più riprese la possibilità.

In

particolare nell’opposizione si è limitato a indicare di aver intrapreso

un’attività indipendente per due anni dal marzo 2011 al marzo 2013 (cfr. doc.

16).

Inoltre,

allorché ha avuto l’opportunità di esprimersi in merito all’accertamento

esperito dalla Cassa presso la Cassa __________ di compensazione circa i motivi

per i quali è stato affiliato quale indipendente per un’attività accessoria

(cfr. doc. 21; 19), l’assicurato non ha preso posizione specificatamente al

riguardo (cfr. doc. 22).

Infine

con il ricorso al TCA egli ha soltanto affermato di essersi dedicato, dal marzo

2011.

al marzo 2013, pienamente e costantemente alla sua attività principale di

massaggiatore indipendente, tant’è che non vi sono state altre attività

parallele e per la maggior parte del tempo si è dedicato totalmente alla sua

attività (cercando clientela e promuovendola con attività parallele, come in

occasione di manifestazioni particolari, idonee a pubblicizzare l’attività

principale che nel corso dei mesi e degli anni non è mai stata modificata, cfr.

doc. I; consid. 1.2.).

Il

ricorrente non ha fornito alcuna indicazione riguardo al tempo effettivamente

dedicato all’attività di massaggiatore indipendente, rispettivamente all’entità

dell’investimento finanziario nella sua impresa (cfr. DTF 8C_462/2012 del 10

settembre 2012; consid. 2.4.).

Egli non

ha del resto contestato le entrate relative al 2011 percepite dall’attività

indipendente di fr. 3'900.-- (cfr. doc. 20; consid. 2.7.), né ha fatto valere,

documentando, che i ricavi del 2011 sono stati ben superiori ma sono stati

decurtati a seguito di costi elevati connessi all’attività in questione.

Nulla ha asserito

circa le entrate concernenti l’anno 2012.

Al

contrario dalle carte processuali emerge che nel 2011 e nel 2012 l’assicurato

ha svolto delle attività lavorative dipendenti quale polimeccanico presso la __________

dal 19 al 27 maggio 2011 (cfr. doc. 9) e come massaggiatore presso il __________

dal 25 settembre al 1° ottobre 2011 e dal 14 al 18 maggio 2012 (cfr. doc. 11;

12).

In simili condizioni

risulta che l’insorgente non ha dimostrato di essere stato impossibilitato, dal

marzo 2011 al marzo 2013 a seguito dell’esercizio della sua attività

indipendente quale massaggiatore, ad assumere un’occupazione a titolo

dipendente soggetta a contribuzione.

Questa

Corte, pertanto, in applicazione dell’abituale criterio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.

STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid.

3.

; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF

126.

V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che nella

presente evenienza non sia dato un nesso causale tra lo svolgimento

dell’attività indipendente e il mancato adempimento del periodo di

contribuzione (cfr. STF 8C_462/2012 del 10 settembre 2012 consid. 4.2.2.;

consid. 2.4.).

Ne

discende che il ricorrente non può beneficiare del prolungamento del termine

quadro per il periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 9a LADI.

L’obiezione sollevata

dall’insorgente secondo cui a torto la Cassa non ha prolungato

il suo termine quadro fondandosi sul suo statuto di indipendente per

un'attività accessoria, visto che la Cassa __________ di compensazione ha

determinato tale statuto in funzione unicamente dei redditi conseguiti,

allorché invece secondo la Prassi LADI emessa dalla SECO si considera che un

assicurato ha intrapreso un'attività indipendente dal momento in cui la cassa

di compensazione AVS gli riconosce lo statuto d’indipendente, indipendentemente

dal fatto che abbia o meno conseguito un reddito dalla sua attività

indipendente o che abbia versato dei contributi alle assicurazioni sociali (cfr.

doc. I; consid. 1.2.; 2.7.), non è in ogni caso atta a sovvertire l’esito della

presente vertenza.

In primo

luogo, la Prassi LADI ID B62 menziona l’irrilevanza del conseguimento o meno di

un reddito dall’attività indipendente quando indica che dal profilo

dell’assicurazione contro la disoccupazione si considera che un assicurato ha

intrapreso un’attività indipendente dal momento in cui la cassa di

compensazione AVS gli riconosce lo statuto di indipendente (cfr. consid. 2.5.).

Al

riguardo va sottolineato che al p.to B66 la Prassi LADI precisa, tuttavia, che

un’attività indipendente svolta a titolo accessorio non comporta il

prolungamento dei termini quadro (cfr. consid. 2.5.).

L’entità

del reddito conseguito da un’attività indipendente non è, pertanto, un

impedimento al fine del prolungamento del termine quadro per il periodo di

contribuzione qualora la Cassa di compensazione AVS ritenga un assicurato quale

indipendente a titolo principale.

Secondo

la SECO, infatti, se un assicurato svolge un’attività indipendente accessoria,

il prolungamento dei termini è escluso a priori, indipendentemente dai redditi

ottenuti.

In

secondo luogo, come visto, per prolungare il termine quadro per il periodo di

contribuzione occorre in ogni caso una relazione di causalità tra il mancato

adempimento del periodo di contribuzione e lo svolgimento dell'attività indipendente.

Soltanto nel caso in cui sia dato un nesso causale, il fatto che i redditi

siano esigui o nulli è irrilevante per procedere a prolungare il termine quadro.

In casu,

siccome è escluso il prolungamento del termine quadro per il periodo di

contribuzione, poiché difetta un nesso di causalità, la questione dei redditi

non si pone.

2.9

L’insorgente,

non potendo comprovare nel termine quadro determinante di due anni (28 marzo

2011.

– 27 marzo 2013) un periodo di contribuzione minimo di dodici mesi giusta

l’art. 13 cpv. 1 LADI e non potendo essere esonerato dal

compimento del periodo di contribuzione ex art. 14 LADI (cfr. consid. 2.2.) -

circostanze queste che nemmeno l’assicurato ha contestato -, non ha diritto a

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione dal 28 marzo 2013.

Alla luce

di tutto quanto esposto, questo Tribunale non può che tutelare la decisione su

opposizione impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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