38.2013.45
Negato sussidio x le spese di soggiornante settimanale.Visto il guadagno assic.di fr. 4'054,non sono date le condiz.x permettere cumulo delle prest.x guad.intermedio(in casu fr.22.50/h x 10h/sett.)con
15 gennaio 2014Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2013.45
Data decisione, Autorità:
15.01.2014, TCA
Titolo:
Negato sussidio x le spese di soggiornante settimanale.Visto il guadagno assic.di fr. 4'054,non sono date le condiz.x permettere cumulo delle prest.x guad.intermedio(in casu fr.22.50/h x 10h/sett.)con i suss.x soggiorn.settim. Diverso sarebbe stato se il GI conseguito fosse stato di entità superiore
GUADAGNO ASSICURATO
GUADAGNO INTERMEDIO
SUSSIDIO PER GLI ASSICURATI PENDOLARI
art. 68 LADI
art. 91 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.45
dc/sc
Lugano
15 gennaio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 luglio
2013 emanata da
Sezione del lavoro Ufficio delle
misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 24 luglio 2013 la Sezione del lavoro Ufficio delle
misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 14 maggio 2013
(cfr. Doc. 6) ed ha respinto la richiesta di RI 1 di ottenere un sussidio per
le spese di soggiornante settimanale, in quanto l'assicurato percepisce delle
prestazioni LADI a titolo di guadagno intermedio (cfr. Doc. A).
1.2. Contro
questa decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso
al TCA nel quale ha chiesto il versamento del sussidio richiesto per il periodo
aprile-agosto 2013, sottolineando di avere inoltrato la domanda su suggerimento
del suo capo gruppo (cfr. doc. I; vedi pure:doc 7)
1.3. Nella sua
risposta dell’11 settembre 2013 (Doc. III) e in uno scritto del 19 settembre
2013 (cfr. Doc. V), l'UMA propone di respingere il ricorso.
in
diritto
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se RI 1 ha diritto oppure no ai sussidi per soggiornante
settimanale.
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo
2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002
pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972):
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente
migliorata. (…)"
Per quel
che riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. D.
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage". Ed. Helbing &
Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e pag. 486-511; A
Leu, "Die Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schultess Juristische
Medien AG. Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; B. Rubin,
"Assurance-chômage". Ed Schultess Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 644 seg.), inseriti nella Sezione 4
("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro") della LADI la terza revisione della legge ha
modificato l'art. 68 LADI.
Questa
disposizione legale ha attualmente il seguente tenore:
"
Sussidi per gli assicurati pendolari e
soggiornanti settimanali; presupposti del diritto.
1L'assicurazione
accorda agli assicurati sussidi speciali se:
a. non
è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di
domicilio; e
b. hanno
adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.
2Gli
assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per
complessivamente sei mesi al massimo
3Essi ricevono
sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite
finanziarie rispetto alla loro ultima attività."
Il
Consiglio federale, nel Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001 (cfr. FF 2001 p. 1967 seg.), si è
al riguardo così espresso:
"
Tutti i presupposti del diritto sono riuniti in
un unico articolo. Per questo motivo gli articoli 68 e 71 sono fusi in un solo
articolo.
La nuova lettera b del capoverso 1 sostituisce il
capoverso 2. I sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale
possono essere versati solo nella misura in cui, a cagione del lavoro esterno,
l'assicurato subisca perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività. La
definizione di «ultima attività» va quindi intesa ai
sensi dell'articolo 23 capoverso 1. Il guadagno assicurato di riferimento è
pertanto quello conseguito grazie a una prestazione lavorativa prima di entrare
in disoccupazione.
Le persone esonerate dall'adempimento del periodo
di contribuzione non hanno quindi diritto a questi sussidi.
Fatti
I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo
71" (p. 2014)
La terza
revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per
gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza
di quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e
372-385), le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non
hanno diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007).
L'art. 91
OADI, nella versione in vigore dal 1° aprile 2011, stabilisce che:
"
il luogo di lavoro si
trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora:
a. esista
tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un
mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km; oppure
b. l'assicurato
può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora, mediante un veicolo privato
di cui può disporre."
L'art. 94
OADI, emanato dall'esecutivo in applicazione dell'art. 68 cpv. 3 LADI nella
versione in vigore dal 1° aprile 2011, prevede che:
"
l'assicurato subisce una perdita finanziaria
qualora, nella sua nuova attività:
a. il
guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di
viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della
disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e
b. le
spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate
delle spese corrispondenti prima della disoccupazione."
(sul tema
cfr. DTF 111 V 278 e D. Cattaneo "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage. Prévention du chômage et
aide à la formation en droit suisse, international et européen". Faculté de Droit de Genève. Helbing & Lichtenhahn. Basel/Frankfurt
am Main 1992, pag. 496-501).
In una
sentenza C 246/02 e C 268/02 del 5 giugno 2003 pubblicata nella DLA 2004 pag.
60 seg. l'Alta Corte ha stabilito che, secondo l'articolo 68 capoverso 3 LADI (vecchio art. 71 cpv. 2 LADI), i sussidi per gli
assicurati pendolari vengono versati soltanto nella misura in cui, a causa del
lavoro esterno, essi subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima
attività. Tra il lavoro esterno, da un lato, e la perdita finanziaria subita
dalla persona assicurata, dall'altro, deve esistere un nesso di causalità.
Allorché la perdita
finanziaria è dovuta ad una diminuzione di salario derivante da un abbassamento
del tasso di disoccupazione, viene meno il nesso di causalità, ragione per cui
le prestazioni secondo l'art. 68 LADI non possono essere versate.
2.2. Nella "Circolare sui provvedimenti
inerenti al mercato di lavoro (PML)", in vigore dal 1° gennaio 2013, la
Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha in particolare stabilito che:
"
Combinazione con gli assegni per il periodo
di introduzione (art. 65-66 LADI; art. 90 OADI)
L30 È possibile combinare gli SPSS con
gli assegni per il periodo di introduzione. Per determinare la perdita
finanziaria occorre tenere conto dell'intero guadagno realizzato (salario e
assegni per il periodo di introduzione).
Combinazione
con un programma di occupazione temporanea, un periodo di pratica professionale
o un semestre di motivazione (art. 64a cpv. 1 LADI)
L31 Non è possibile combinare uno di
questi provvedimenti con gli SPSS. I provvedimenti summenzionati prevedono il
versamento di un'indennità giornaliera; non essendoci un salario, non può
quindi esservi una perdita finanziaria.
Combinazione
con gli assegni di formazione (art. 66a nonché 66c segg. LADI; art. 90a OADI)
L32 Non è possibile combinare gli SPSS
con gli assegni di formazione.
Combinazione con il GI (art. 24 LADI)
Considerandi
L34 Di regola non è possibile combinare
gli SPSS con il GI. Infatti, a differenza del GI, gli SPSS sono rivolti a
persone che escono dalla disoccupazione. Tuttavia, questa combinazione può
essere prevista se il GI rappresenta una reale e rara opportunità di
reinserimento per le persone di una certa età o il cui collocamento risulta
difficile. Va precisato che il GI deve essere rilevante e stabile, ossia deve
essere almeno superiore agli SPSS e il numero di ore non deve variare ogni
mese.
Combinazione
con i test d'idoneità professionale (art. 25 lett. c OADI).
L35 Non è possibile combinare i sussidi
con i test d'idoneità professionale; questi ultimi prevedono il versamento di
un'indennità giornaliera; non essendoci un salario, quindi, non può esservi
alcuna perdita finanziaria.
Combinazione
con un'occupazione a tempo parziale.
L36 È possibile accordare SPSS in
relazione a un'occupazione a tempo parziale."
2.3
In una
sentenza 38.2012.50 del 13 marzo 2013 il TCA ha citato uno scritto nel quale la
Segreteria di Stato per l'economia (SECO) si è così espressa:
" È
importante ricordare che i provvedimenti speciali hanno come obiettivo di
uscire la persona direttamente e completamente dalla disoccupazione. È
specialmente il caso in materia di sussidi per le spese di pendolare perché
questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati
che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e
che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori
di questa regione. Di conseguenza, nel caso specifico lo scopo dei sussidi per
le spese di pendolare non è raggiunto visto che in particolare l'assicurato
rimane in guadagno intermedio."
Al
riguardo, nella sua sentenza, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte
ha formulato le seguenti considerazioni:
"
(…)
A proposito delle ulteriori osservazioni della
SECO il TCA si limita a rilevare che né la legge né l'ordinanza e neppure la
stessa direttiva (cfr. punto L33: "di regola") escludono la
possibilità di attribuire gli assegni per pendolari agli assicurati che
conseguono un guadagno intermedio.
Al riguardo B. Rubin,
"Assurance-chômage". Ed. Schultess 2006 pag. 649-650:
" En ce qui concerne un éventuel cumul avec un emploi
procurant un gain intermédiaire (souvent un emploi à temps partiel), il
convient de remarquer que ni la loi ni l'ordonnance ne l'excluent expressément.
L'art. 68 al. LACI, let a LACI laisse entendre indirectement que seul un emploi
convenable mettant fin au chômage pourrait devoir justifier l'octroi des
contributions au sens des art. 68 ss LACI. Toutefois, seul le calcul du
désavantage financier, qui tient compte de valeurs absolues (et non de valeurs
ramenées aux taux d'occupation des activités respectives) permet de déterminer
si un cumul est envisageable (ch. 7.5.3.4, premier paragraphe). Il paraît
pourtant justifié de limiter les possibilités de cumul aux gains intermédiaires
fiables et d'une certaine importance en termes de rémunération. Les organes
d'exécution de la LADI du canton du Valais ont ainsi opportunément limité le
cumul précité aux activités (procurant un gain intermédiaire) de six mois au
moins et offrant une rémunération correspondant au moins à 50% du gain
assuré."
Nella presente fattispecie il rappresentante dell'assicurato ha
documentato che il contratto di lavoro tra il X e Y è stato prolungato fino al
30.
giugno 2013 con un aumento del salario di fr. 2'000.-- a fr. 3’000.--
mensili (cfr. Doc. H).
Secondo il TCA non vi è dunque nessuna ragione per ritenere che
l'UMA abbia riconosciuto a torto, nel suo principio, il diritto ai sussidi per
pendolari. (…)"
2.4
Nella presente fattispecie
l'assicurato, nato nel 1969, si è iscritto per il collocamento il 1° settembre
2012.
Egli ha poi lavorato dal novembre 2012 al 7 febbraio 2013 ed in seguito
si è nuovamente annunciato in disoccupazione.
L’assicurato dal 26 marzo 2013 ha iniziato un’attività lucrativa quale barman a __________.
Il salario concordato era
di 22.50 franchi lordi all’ora (cfr. doc. 2). Al ricorrente sono state
garantite 10 ore settimanali di lavoro (due ore serali per cinque giorni, cfr.
doc.1 e doc. 3).
Visto il guadagno
assicurato del ricorrente di fr. 4054 (cfr. doc. 5) non sono date, secondo il
TCA, le condizioni fissate dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa
(cfr. consid. 2.2. e 2.3) per permettere il cumulo delle prestazioni per
guadagno intermedio con i sussidi per soggiornante settimanale. Diversa sarebbe
stata la soluzione se l’assicurato, nei mesi in questione, avesse conseguito un
guadagno intermedio di entità superiore (cfr. STCA 38.2013.25 del 7 agosto
2013).
Infine, il TCA ricorda che
competente per pronunciarsi sulla domanda di sussidio per le spese di
soggiornante settimanale è l’UMA e non il consulente del personale.
La decisione su
opposizione del 24 luglio 2013 deve così essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster