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Decisione

38.2013.46

Rettam.negato assegni di formaz.in una nuova professione.Colloc.non diffic.x motivi del merc.del lavoro.All'estero lunga esper.nella ristorazione+attest.aiuto cuoco.In CH dopo 10 mesi abbandonato occu

19 febbraio 2014Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I vostri motivi per assumermi come operaio __________:

· Sono iscritto per i corsi __________ e __________ in gennaio 2014

(primi corsi disponibili).

· Sono iscritto per il corso "__________" in febbraio 2014.

· Ho esperienza con i lavori __________: lavoro nei __________ fin da

piccolo (nel tempo libero).

· Sono molto motivato. Il mio obiettivo è il superamento dell'esame di

fine tirocinio dopo 3 anni di lavoro __________. Farò

di tutto per arrivarci.

· Sono affidabile e responsabile, so cosa significa lavorare duro,

anche in squadre.

· Sono cosciente a cosa vado incontro se scelgo di lavorare come __________.

Non temo freddo o pioggia, neve o sole, e nemmeno il lavoro fisicamente duro.

· Ho una profonda passione per la __________ e tutte le attività che

si svolgono all'aperto.

· Possiedo le patenti A e B e sono domiciliato a __________, con

permesso B.

· Godo di un ottimo stato di salute e

forma fisica.

· Secondo il sig. __________ della Sezione __________ posso già

iniziare a lavorare per conto di terzi, anche prima di aver compiuto i corsi __________

e __________. Ovviamente, dice, nei lavori di __________ è richiesta prudenza e

dovrò svolgere attività secondarie non pericolose. E già da febbraio 2014 potrò

fare tutto.

· Sono disponibile quasi da subito; datemi il tempo di licenziarmi dal

mio attuale posto di lavoro (1 mese), e arrivo.

Vi chiedo gentilmente di:

· Valutare le vostre possibilità di assumermi come operaio __________.

· In via subordinata, valutare se potete assumermi come apprendista.

· Comunicarmi se vedete una possibilità di integrarmi in una vostra

squadra.

Dubbi?

Ci tengo a sottolineare che la mia non è un'idea

nata in un momento di follia, ma una decisione maturata da anni. Sono davvero

convinto, e sono disposto a lasciare un posto di lavoro sicuro, con ottimi

orari e buona remunerazione: Non agisco per necessità, ma per un forte

desiderio di cambiare la mia professione e fare in modo che coincida con le mie

passioni. Farò di tutto perché non mi pentirò della mia decisione. In me

avreste trovato un collaboratore estremamente motivato e disposto a impegnarsi in questa nuova

realtà, resa possibile da voi."

Con la decisione su

opposizione qui impugnata l'UMA ha respinto la richiesta di assegni di

formazione in quanto non è data la condizione dell'indicazione relativa al

mercato del lavoro (cfr. doc. B1).

Chiamato ora a

pronunciarsi il TCA non può che approvare l'operato dell'amministrazione.

Al riguardo va

innanzitutto ricordato, che, per costante giurisprudenza, spetta ai consulenti degli URC di decidere di volta in volta quali sono i

provvedimenti più idonei per il singolo assicurato (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a

e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2012.54 del 15 maggio

2013; STCA 38.2009.72 del 22 febbraio 2010; STCA 38.2009.90 del 21 gennaio

2010; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007;

STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

Inoltre,

secondo l'art. 59 cpv. 2 LADI, i provvedimenti relativi al mercato del lavoro

sono volti a provvedere alla reintegrazione di assicurati il cui collocamento è

reso difficile da motivi inerenti al mercato di lavoro (cfr. consid. 2.3).

Ciò non è

manifestamente il caso dell'assicurato che dispone di una lunga esperienza nel

settore della ristorazione e che ha peraltro spontaneamente abbandonato

l'ultimo posto di lavoro per intraprendere una lunga formazione in un altro

settore professionale (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage". Ed Helbing Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992 pag. 338-379 e pag. 340-342), B. Rubin,

"Assurance-chômage. Ed Schultess SA, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006 pag. 640;

STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, STFA C 150/05 del 28 settembre 2006; DLA

1993/94 pag. 42 seg.; DLA 1993/94 pag. 167 seg.).

Si tratta

di una scelta del tutto legittima, atta a soddisfare un desiderio personale,

che non deve però andare a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione

(cfr. consid. 2.3).

Quanto

alla mancanza di sufficienti qualifiche professionali per lavorare come cuoco,

il TCA rileva, da una parte, che ciò è smentito dal fatto che, l'ultima

occupazione l'ha proprio svolta in quella professione, che, d'altra parte, dal

profilo dell'assicurazio-ne contro la disoccupazione, entrano comunque per lui

in considerazione anche altre attività nel settore della ristorazione e, se del

caso, anche al di fuori dello stesso (cfr. l'art. 16 cpv. 1 LADI secondo cui

"al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad

accettare senza indugio qualsiasi occupazione"; DTF 139 V 524; STFA A.B.

del 18 settembre 1988: "il fatto di non aver conseguito il diploma di

cuoco non rendeva però impossibile né considerevolmente intralciava il

collocamento di A.B.. Al riguardo le dichiarazioni degli esperti acquisite

all'inserto comprovano la circostanza che il concreto mercato del lavoro

ticinese consentiva anche al cuoco senza diploma il reperimento di un

impiego", riprodotta da D. Cattaneo op.cit pag. 356) e anche a carattere

stagionale (cfr. D. Cattaneo, op.cit., pag. 357 e sentenze citate).

Infine,

ma non da ultimo, va ricordato che l'assicurato ha conseguito in __________ un

attestato di qualifica professionale quale aiuto cuoco, che può fare valere

cercando un'occupazione anche nel mercato di lavoro del paese a noi vicino e

nel quale l'assicurato ha effettuato la gran parte della sua attività

professionale (12 anni in __________, poco più di 10 mesi in Svizzera).

A titolo

abbondanziale è quasi inutile aggiungere che, una misura così incisiva come

quella del sostegno, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, per un

nuovo apprendistato completo, non è certo stata concepita per delle giovani

persone (l'assicurato, al momento della domanda, non aveva ancora compiuto i 30

anni previsti dall'art. 66d lett. b LADI; sul tema cfr. art. 66a cpv. 2 LADI e

B Rubin op. cit. pag. 640 nota 1987) in possesso di una formazione professionale

(cfr. art. 66a cpv. 1 lett. c LADI) conseguita all'estero che viene in Svizzera

a lavorare per alcuni mesi e poi abbandona il proprio impiego e chiede di farsi

sovvenzionare un apprendistato completo in un'altra attività nel nostro paese.

Come

giustamente sottolineato dall'amministrazione (cfr. consid. 1.3) in tale

ipotesi, in caso di disoccupazione involontaria entrano semmai in

considerazione provvedimenti inerenti al mercato del lavoro di carattere meno

incisivo e costoso.

La

decisione su opposizione 18 luglio 2013 deve così essere confermata senza

Considerandi

dovere esaminare se l'apprendistato quale __________ migliora o meno l'idoneità

al collocamento dell'assicurato (cfr. STCA 38.2011.76 del 9 gennaio 2012).

2.7

L'assicurato ha chiesto di

non pubblicare questa sentenza su internet o di pubblicarla dopo averla resa

totalmente anonima (cfr. consid. 1.5).

L'art. 27 della legge

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 relativo alla

"Pubblicazione delle sentenze" stabilisce che "il Consiglio di

Stato può procedere alla pubblicazione depersonalizzata delle sentenze e delle

decisioni di concerto con le autorità giudiziarie e i magistrati che le hanno

emesse".

Nel rapporto 5307 del 22

gennaio 2003 della Commissione della Legislazione sul Messaggio del Consiglio

di Stato N° 5307 del 1° ottobre 2002 relativo alla Pubblicazione delle sentenze

e delle decisioni (modifica della legge organica giudiziaria civile e penale

del 24 novembre 1910 e della legge di procedura per le cause amministrative del

19.

aprile 1966) – Esperimento pilota in tema di "Digital Divide"

figurano in particolare le seguenti indicazioni:

"

(…)

La pubblicazione non commentata, previo

l'occultamento di tutti i dati riguardanti le parti e le persone coinvolte

nella procedura e degli altri dati sensibili a protezione della sfera pri­vata,

dovrebbe riguardare innanzitutto il testo integrale di tutte le pronunce

cresciute in giudicato emanate dalle Autorità giudiziarie del Cantone in veste

di ultima istanza cantonale (pronunce contro le quali non è data via di ricorso

ad altra autorità giudiziaria del Canto­ne), quindi quelle rese, in tale veste,

dal Tribunale di appello (con tutte le sue Sezioni e Camere), dal Tribunale

delle espropriazioni, dall'Ufficio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto e

dalla Pretura penale.

Tale pubblicazione avverrà mediante Internet,

sarà gratuita e farà capo alla piattaforma in­formatica AGITI, da tempo usata

dalla magistratura ticinese.

La proposta è motivata sia dall'attuazione

concreta del principio ricordato in ingresso, riconosciuto sia dalla

Costituzione federale che da accordi internazionali sottoscritti dalla

Svizzera, sia per uso interno della magistratura, soprattutto delle istanze

inferiori, le quali po­tranno farsi un'idea più completa della giurisprudenza

vigente presso l'ultimo grado di giudizio cantonale.

Preso atto del fatto che la riforma non necessita

di stanziamenti particolari di mezzi finanziari di competenza del Gran

Consiglio nonché delle rassicurazioni sui possibili conflitti tra la

pubblicazione depersonalizzata delle decisioni e delle sentenze e il diritto

sulla protezio­ne dei dati, rinviando per tutte le spiegazioni di dettaglio

all'esauriente messaggio governa­tivo, la Commissione approva senza riserve la

proposta, che si inserisce in un trend già ben affermato a livello federale e

cantonale, mettendo l'accento sul fatto che la pubblica­zione del testo

integrale di tutte le sentenze e di tutte le decisioni (anche quelle

ripetitive, di mera natura procedurale, che non stabiliscono novità

giurisprudenziali, ecc.), previa cancellazione dei dati personali delle parti

ecc., dovrà essere la regola e l'occultamento di parte di esso l'assoluta

eccezione. In altre parole l'occultamento di parte del testo della sentenza

dovrà essere chiaramente giustificato da un interesse individuale degno di

priori­tà sull'interesse generale di tutti i cittadini all'accesso alle

decisioni dell'autorità.

Per quanto riguarda il Tribunale di appello, la

Commissione è anzi del parere che debbano essere da subito oggetto di

pubblicazione, previa depersonalizzazione, anche le sentenze delle Assise correzionali e criminali:

quantunque passibili di ricorso per cassazione alla Corte di Cassazione e di

revisione penale, queste sentenze rivestono un interesse genera­le accresciuto,

la loro divulgazione risultando perciò perfettamente in linea con l'obiettivo

primo (concretizzazione del diritto di accesso alle decisioni) che la

pubblicazione in Internet persegue. Per lo stesso motivo, la Commissione

suggerisce che ad essere pubblicate, previo l'occultamento dei dati personali

sensibili, siano pure, già al momento dell'attivazio­ne del servizio, le

decisioni dell'Ufficio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto passibili di

ri­corso dinanzi alla Camera dei ricorsi penali.

La Commissione approva del resto senza riserve il

principio secondo cui debbano essere riprese da subito, quindi inserite nella

banca dati consultabile tramite Internet, le pronunce emanate negli ultimi

cinque anni.

Per l'importanza che riveste il diritto di

accesso alle sentenze e alle decisioni, la Commis­sione invita infine il

Consiglio di Stato a valutare la possibilità di procedere, in futuro, alla

pubblicazione in Internet di tutte le decisioni e di tutte le sentenze delle

Autorità giudiziarie ticinesi di ogni rango cresciute in giudicato. (…)"

Sull'apposito

sito internet (www.sentenze.ti.ch) nel

quale vengono pubblicate le sentenze figura un'avvertenza legale del seguente

tenore:

"Le sentenze

pubblicate sono, di principio, anonimizzate: la presenza

erronea di

antroponimi (nomi di persona) o toponimi (identificativi geografici) atti ad

individuare una o più persone fisiche o giuridiche legate al documento

pubblicato in Internet, deve essere notificata mediante un email a: di-sentenze@ti.ch, indicando il rispettivo

numero di incarto.

In virtù del principio della preponderanza della protezione della sfera privata

sul principio generale di libero accesso delle sentenze e decisioni pubblicate

e sul principio di trasparenza è fatto esplicito divieto di ripresa di

informazioni atte ad individualizzare una persona fisica o giuridica, sia

direttamente che indirettamente; più in generale, è fatto divieto di

divulgazione al di fuori della banca dati ufficiale aperta al pubblico di

qualsiasi dato atto ad individuare una o più persone fisiche o giuridiche

oggetto del documento pubblicato in Internet non esplicitamente e volutamente

citate."

La presente

sentenza, verrà dunque pubblicata, come prescritto dalla legge, secondo le

abituali modalità qui sopra indicate.

2.8

L'art. 29

cpv. 3 della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale

delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008, prevede, quale eccezione al

principio della gratuità della procedura (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca), che alla

parte che provoca la causa per leggerezza o per comportamento temerario sono

imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

L'esclusione

della gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari

o per leggerezza costituisce un principio processuale generale del diritto

federale delle assicurazioni sociali (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA; DTF 124

V 285; SZS 1998 p. 64; DTF 118 V 319).

Secondo

la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la

propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza.

La temerarietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un'opinione

palesemente illegale ed anche nel caso in cui questa violi un obbligo che le

compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un

determinato atto; DTF 112 V 335; per un'applicazione in materia di contributi

LPP cfr.: DTF 124 V 288 e 290 e STCA 34.2008.52 del 22 ottobre 2008; STCA

42.2009.12

del 5 agosto 2009).

Nella

presente fattispecie l'assicurato ha inoltrato un ricorso al TCA contro la

decisione su opposizione con la quale gli sono stati negati gli assegni di

formazione sebbene sapesse di avere abbandonato spontaneamente un posto di

lavoro (con relativa penalizzazione da parte della Cassa di disoccupazione) e,

soprattutto, dopo avere scritto nel febbraio 2013 "di essere disposto a

lasciare un posto di lavoro sicuro, con ottimi orari e buona reputazione",

in quanto aveva "un forte desiderio di cambiare la sua professione e farla

coincidere con le sue passioni".

In simili

condizioni occorre concludere che il ricorso è stato inoltrato, se non in modo

temerario, almeno per leggerezza del ricorrente (cfr. STFA B 57/05 del 3 luglio

2006; DTF 128 V 323; STCA 42.2008.11 del 6 novembre 2008; STCA 42.2009.12 del 5

agosto 2009).

Di

conseguenza le tasse e le spese di procedura per complessivi fr. 500.-- sono

poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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