38.2013.47
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
13 marzo 2014Italiano34 min
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Numero d'incarto:
38.2013.47
Data decisione, Autorità:
13.03.2014, TCA
Titolo:
Inid.al colloc.da 5/13. Ass.creato propria società continuando attiv.dell'ex DL.Unica socia con quota fr. 20'000+gerente con dt di firma indiv.Ult.investim.di fr.15'000.Da 7/13 assunto 1 dipend.Da subito intenz.di aumentare grado di occup.dal 50% al 100%.Attest.GI:att.già aumento sensibile da 6-7/13
ATTIVITÀ LUCRATIVA INDIPENDENTE
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
art. 8 cpv. 1 let. f LADI
art. 15 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.47
rs
Lugano
13 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 settembre 2013
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 26 agosto
2013 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 16 aprile 2013 la Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1 inidonea al
collocamento a far tempo dal 1° maggio 2013, in quanto non poteva essere ritenuta disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da
un datore di lavoro.
L’amministrazione
ha argomentato il proprio provvedimento osservando che l’assicurata aveva
costituito una società per l’avvio di un’attività nel settore delle ricerche di
mercato, servizi marketing e di commercio con prodotti destinati all’uso
casalingo da maggio 2013. La Sezione del lavoro ha inoltre evidenziato che RI 1 ha effettuato un investimento (circa fr. 15'000.--) per l’avvio dell’attività in proprio e che la
medesima sarebbe stata impegnata con l’acquisizione di ordini, di collaboratori
e del loro insegnamento (cfr. doc. 9).
1.2. Il 26 agosto
2013 la Sezione del lavoro ha emanato una decisione su opposizione con la quale
ha parzialmente accolto l’opposizione interposta dall’assicurata il 19 aprile
2013 (cfr. doc. 8), stabilendo che quest’ultima era inidonea al collocamento
dal 1° giugno 2013.
In
particolare l’amministrazione ha rilevato che:
"
(…)
L’assicurata, almeno dal
mese di novembre 2012, si sta concretamente impegnando per avviare l’attività
indipendente in oggetto. Questo impegno è confermato dalle ripetute
dichiarazioni dell’interessata (cfr. verbale di audizione 25 ottobre 2012, 23
gennaio e 7 marzo 2013), dall’iscrizione della società __________ a Registro di
Commercio il __________, dall’affiliazione alla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG dal 1.aprile 2013, dall’assunzione a far tempo dal 1.
luglio 2013 di un dipendente (cfr. verbale di audizione 20 giugno 2013), dai mandati
ottenuti dalla __________ (in data 27 maggio 2013) e dalle relative fatture
emesse a nome della società __________ (il 17 giugno 2013) a titolo di
retribuzione per i servizi effettuati. Ancora nel mese di giugno 2013
l’assicurata ha chiaramente confermato la sua volontà di non abbandonare il
progetto d’attività indipendente da poco avviato e di estenderlo (cfr. verbale
d’audizione 20 giugno 2013).
Inoltre, anche
l’importanza dei costi sostenuti per l’avvio dell’attività indipendente in
oggetto, che l’interessata ha quantificato in circa CHF 15'000.- impiegati per
attrezzature d’ufficio (pc, stampante, mobilio) e la costituzione della
società, comprovano la determinazione della stessa a mantenere e sviluppare la
sua nuova attività.
Giova evidenziare, inoltre,
che dai formulari “Attestati di guadagno intermedio” relativi ai mesi di
giugno e luglio 2013, allestiti dall’assicurata, a nome della __________,
emerge che per il mese di giugno 2013 l’impegno giornaliero indicato
dall’assicurata alla cassa di disoccupazione è superiore ed è dunque in
contraddizione con quanto dichiarato dalla stessa in occasione dell’audizione
personale presso lo scrivente ufficio, dove affermava di dedicare circa due ore
giornaliere all’attività in proprio e che la stessa non l’impegnava molto (cfr.
verbale d’audizione 20 giugno2’013).
Per quanto riguarda gli sforzi
personali intrapresi dall’assicurata per trovare un impiego, occorre precisare
quanto segue. In primo luogo, dall’accordo sugli obiettivi del 18
novembre 2012, sottoscritto dall’assicurata, emerge che inizialmente la ricerca
di un nuovo lavoro avrebbe dovuto orientarsi verso l’ultima professione esercitata
(segretaria coordinatrice ed elaborazione dati), dal 5° mese successivo
all’iscrizione in disoccupazione includere professioni affini (segretaria, in particolare
per posizione la cui conoscenza del tedesco fosse necessaria), mentre dal 9°
mese avrebbe dovuto includere qualsiasi lavoro che l’interessata fosse in grado
di svolgere, dall’aiuto pulizia a lavori semplici (tenendo conto della limitata
conoscenza della lingua italiana).
Dall’esame delle ricerche
di lavoro presentate all’amministrazione per il periodo dall’iscrizione ad
oggi, si rileva che il maggior numero delle candidature sono state effettuate
presentandosi personalmente e spontaneamente presso dei datori di lavoro
(ricerche comprovate tramite timbro apposto dall’impresa sul formulario
ufficiale), che parte di ricerche sono state ripetute presso i medesimi datori
di lavoro (anche se in differenti periodi), che parte delle domande di lavoro
non corrispondono all’ultima professione esercitata e che non risultano essere
mirate (nessuna candidatura in risposta ad offerte concrete di lavoro). Nel
caso concreto tale modo di effettuare le ricerche di lavoro (qualitativamente
insufficiente), depone a sfavore di una seria volontà di ricercare un impiego
dipendente.
(…)” (Doc. A1)
1.3. Contro la
decisione su opposizione RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel
quale ha chiesto di ritenerla idonea al collocamento fino alla fine del termine
quadro (31 ottobre 2013).
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’assicurata ha addotto:
"
(…)
2. Guardando
Fatti
i conteggi dei mesi di giugno, luglio e agosto si può constatare che nel giugno
ho guadagnato frs. 1950.-, nel luglio erano frs.3460.- (che corrisponde alla
cifra che prendevo dalla cassa di disoccupazione), nell’agosto non avevo nessun
ordine.
Considerandi
3.
I
lavori che facevo in giugno e luglio potevo anche fare nel tempo libero, vuol
dire che potevo anche lavorare come dipendente al 100%.
4.
Prevedo
che solo dall’inizio del 2014 potrò guadagnare abbastanza come dipendente della
ditta __________.
Dispositivo
Per questi motivi mi
ritengo idonea al collocamento, almeno fino al termine quadro, perché io sono
disponibile al 100% per un lavoro giornaliero.
(…)” (Doc. I)
1.4. In risposta
la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc.
III).
1.5. Il 23
ottobre 2013 la parte resistente ha trasmesso per conoscenza copia della
documentazione inviatale dalla Cassa cantonale di disoccupazione (cfr. doc. V;
23-25), fra cui un verbale di audizione dell’assicurata del 24 settembre 2013
(cfr. doc. 25) e una decisione del 14 ottobre 2013 con cui la Cassa dal 26
novembre 2012 ha considerato quale guadagno intermedio in relazione
all’attività svolta per la __________ l’importo di fr. 3'450.-, siccome
l’attività non risultava controllabile (cfr. doc. 24).
1.6. I doc. V e
23-25 sono stati sottoposti all’insorgente per osservazioni (cfr. doc. VI).
La
ricorrente è, tuttavia, rimasta silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se l’assicurata sia o meno idonea al
collocamento a decorrere dal 1° giugno 2013.
Fondamentale
presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1
lett. f LADI).
A norma
dell’art. 15 cpv. 1 LADI, il disoccupato è idoneo al collocamento se è
disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a
partecipare a provvedimenti di reintegrazione.
L'idoneità
al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA
1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173,
DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3
pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die
Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,
pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente
la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di
essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la
disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai
sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di
collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre
ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010
del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio
2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998
consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51,
consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con
riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag.
123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V
137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il
vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979
n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente
disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo
all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro
in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11
giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è
invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi
personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa
come normalmente lo pretende un datore di lavoro.
Assicurati
che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,
vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di
ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto
molto condizionatamente.
Quando
l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere
molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare
l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di
lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008
consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio
2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995
pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V
217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V
275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità
al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato
rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.
53-56).
Riguardo
a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non
beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza,
il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001
ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA
1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217,
pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",
Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
Il TFA ha
pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel
senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità
al collocamento (idoneità parziale).
O la
persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un
lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure
non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).
E' dal
profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre
esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di
assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,
pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58
e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).
L'Alta
Corte ha pure confermato la propria giurisprudenza secondo la quale la
questione dell'idoneità al collocamento non si giudica esclusivamente in base
alla disponibilità per quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le
circostanze del singolo caso. Tanto maggiore è la domanda sul mercato del
lavoro che entra in considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minori sono,
di regola, le esigenze poste alla disponibilità quanto al tempo per l'esercizio
di un'occupazione.
In una
sentenza C 149/03 dell'8 marzo 2004, la nostra Massima Istanza ha infatti, tra
l'altro, rilevato che:
"
(…)
3.1 Per quanto riguarda la disponibilità, da un
punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi
familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta
la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato
idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel
caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali
particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante
determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori
dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti
considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di
lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di
trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con
riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag.
141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare
un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente,
tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori
circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3
pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3). (…)"
(cfr. STFA C 149/03 dell'8 marzo 2004)
2.3. Secondo la
giurisprudenza federale l’idoneità al collocamento non è data, quando l’assicurato
non è pronto o non è in condizione di assumere un’attività dipendente perché
egli ne ha intrapresa o intende intraprenderne una indipendente e nella misura
in cui egli non può essere collocato quale lavoratore dipendente in particolare
non potendo o non volendo egli impiegare la sua capacità lavorativa come
pretende solitamente un datore di lavoro (cfr. STF8C_679/2011 del 16 agosto
2012 consid. 4.2.; STF 8C_721/2009 del 27 aprile 2010 consid. 3; STFA C 3/03 del
21 agosto 2003; STCA 38.2003.60 del 16 marzo 2004; STCA 38.2002.278 del 23
luglio 2003; STCA 38.2002.244 del 29 aprile 2003; STCA 38.2002.180 del 3 aprile
2003; STCA 38.2002.77 del 25 novembre 2002 e STCA 38.2001.195 del 6 agosto
2002).
In una
sentenza pubblicata in DLA 2002 N. 5 pag. 54 seg., il TFA ha stabilito che
l'assicurato che esercita un'attività indipendente durante la propria
disoccupazione è idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al
di fuori dell'orario di lavoro normale.
Il fatto
che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è di per sé
conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se intraprende sforzi
sufficienti per trovare un impiego salariato; in caso contrario, vi è
inidoneità al collocamento.
Il TFA si
è riconfermato nella propria giurisprudenza in una sentenza C 88/02 del 17
dicembre 2002.
In
quell'occasione la nostra Massima Istanza ha ammesso l'idoneità al collocamento
di un'assicurata che aveva intrapreso un'attività indipendente ma che comunque
poteva strutturare la propria attività in modo tale da poter esercitare un
lavoro salariato a metà tempo (che ha poi effettivamente reperito).
In una
sentenza C 166/02 del 2 aprile 2003, chiamata a pronunciarsi sull'idoneità al
collocamento di un assicurato, disponibile all'80% ma alla ricerca
prevalentemente di un lavoro fisso a tempo pieno, che, dopo aver perso il
lavoro all'80%, in un primo tempo ha continuato la sua attività indipendente
intrapresa nella misura del 20% per completare il suo grado di occupazione e,
in seguito, ha costituito una Sagl con la quale ha concluso un contratto di
servizio con terzi impegnandosi a fornire una determinata prestazione entro un
tempo di nove mesi in ragione di 72 giornate al massimo, la nostra Massima
Istanza ha accolto parzialmente il ricorso inoltrato dal Segretariato di
Stato dell'economia (SECO). L’Alta Corte ha quindi annullato le precedenti
decisioni e ha dichiarato l'assicurato inidoneo al collocamento dal 1° ottobre
2001.
In una
sentenza C 87/02 del 7 giugno 2004, il TFA ha riconosciuto l'idoneità al
collocamento di un assicurato che esercitava un'attività indipendente e si è
così espresso:
"
(…)
6.2 Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di
vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o
personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la
disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato
idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel
caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi
o circostanze personali particolari, un assicurato desidera
svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o
della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge.
Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al
collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata
da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216
consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag.
20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141).
Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di
trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il
richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le
ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA
1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3).
6.3 Il lavoratore in posizione professionale analoga a
quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta
l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale
segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente
e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire
in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui
egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe
sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327
consid. 1 a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1; DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere
considerato idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della
ditta o come amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando
la propria attività quale acquisizione di clienti, tutti compiti suscettibili
di mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1 a e sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C 341/98, consid. 2; cfr. pure DTF
123 V 236 consid. 7).
6.4 Se, per contro, l'interessato può esercitare tale
attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al collocamento.
II fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è infatti
di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se egli intraprende
sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali attività indipendenti
intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di natura transitorie,
limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi (DLA 2002 no. 5 pag. 55
consid. 2b e dottrina citata). (…)"
Con
sentenza C 283/05 del 15 marzo 2006, l’Alta Corte ha confermato l’inidoneità al
collocamento di un assicurato a decorrere dal mese di gennaio 2004 allorché lo
stesso ha deciso di mettersi in proprio. L’assicurato, infatti, da un lato, a
fare tempo da tale data aveva preso in locazione un locale commerciale, si era
iscritto alla Cassa di compensazione AVS quale indipendente e aveva fatto
iscrivere la nuova ditta a RC. Inoltre egli aveva allestito un business plan e
progettava numerosi contatti all’estero. Dall’altro, aveva svolto delle
ricerche di impiego qualitativamente insufficienti, in particolare poiché si
limitavano al settore nel quale voleva rendersi indipendente. Il TFA ha così
concluso che le pratiche di avvio della propria attività erano talmente
avanzate che l’assicurato non era più disponibile a essere collocato.
In una sentenza 8C_130/2010 del 20 settembre 2010, il Tribunale
federale ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione, prima, e i
giudici cantonali, poi, hanno giudicato un assicurato, socio gerente di una
società Sagl con firma individuale, inidoneo al collocamento, considerando
inverosimile che egli fosse realmente intenzionato ad accettare un impiego
salariato dipendente e ritenendo che le ricerche di lavoro da lui svolte
rendessero illusorie per non dire nulle le possibilità di conseguire
un’attività dipendente.
L’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.3 Les premiers juges ont accordé, à juste titre,
plus de poids à un certain nombre de faits objectifs (accomplissement dès
février 2008 des démarches nécessaires à la création de la société Y.________
Sàrl destinée à exploiter un bar-discothèque, signature d'un contrat de bail
prévoyant un loyer mensuel de 10'000 fr., inscription au registre du commerce
en qualité d'associé gérant avec signature individuelle, investissement
important de l'ordre de 50'000 fr. pour la mise sur pied d'une étude acoustique
et pour des frais d'architecte ainsi que de 20'000 fr. pour les parts sociales)
qu'aux simples déclarations contraires de l'assuré. Peu importe à cet égard que
les effets du contrat de bail aient été soumis à des conditions cumulatives
(dépôt de la demande d'autorisation d'exploitation de type discothèque dans un
certain délai, obtention de la patente pour l'exploitation d'un tel
établissement public). Sur la base de ces faits qui lient le Tribunal fédéral,
les premiers juges pouvaient admettre que l'assuré n'était pas prêt à
abandonner ses projets d'activité indépendante au profit d'un emploi salarié.
Ainsi, le grief du recourant lié à une appréciation
arbitraire des faits est infondé.
5.
Il reste à examiner si l'aptitude au placement du
recourant peut être reconnue pour la période se situant entre la fin de son
activité dépendante et la prise de son activité indépendante (du 1er avril au
28 octobre 2008).
5.1 L'appréciation de
l'aptitude au placement d'un assuré dont la disponibilité est restreinte dans
le temps doit se baser à la fois sur le genre d'activité qu'il convoite et ses
chances réelles d'être engagé dans la branche économique où il effectue ses
recherches d'emploi. Il peut en effet se présenter des cas dans lesquels
certaines entreprises s'efforcent précisément de trouver en priorité des
employés disposés à travailler durant une brève période. Plus la demande est
forte sur le marché de l'emploi à prendre en considération, plus les exigences
relatives à la disponibilité dans le temps sont réduites. Les circonstances
locales peuvent également jouer un rôle à cet égard. Dans certaines régions en
effet, les possibilités d'être engagé durant une brève période sont assez
nombreuses, spécialement en période de haute saison (BORIS RUBIN,
Assurance-chômage, 2ème édition, no 3.9.8.9.2, p. 232).
5.2 En l'espèce, il ressort des constatations du
jugement attaqué que l'assuré a limité ses recherches d'emploi à des postes de
gérant d'établissements publics. Cette limitation rendait illusoires pour ne
pas dire nulles, ses chances d'être engagé en cette qualité par un employeur
pour une période de sept mois au maximum. Les chances d'un engagement étaient
d'autant plus réduites que c'est la durée de disponibilité prévisible au moment
de la demande de prestations qui est déterminante (BORIS RUBIN, op. cit., no
3.9.8.9.5, p. 236). Or, dans le présent cas, le recourant était dans l'attente
d'une autorisation d'exploiter son établissement public, de sorte que la durée
prévisible du chômage n'était pas déterminable d'emblée. Cette incertitude
était de nature à dissuader un employeur potentiel à engager le recourant pour
faire le pont entre la fin de son dernier emploi et le début de son activité
indépendante. Comme l'ont retenu les premiers juges, l'aptitude au placement du
recourant doit également être niée sous l'angle de la prise d'un emploi
temporaire.”
2.4. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge
che l’assicurata, la quale ha lavorato dall’aprile 1992 all’ottobre 2011 presso
la __________ di __________ (cfr. doc. 25; 1), si è iscritta in disoccupazione
il 24 ottobre 2011 ricercando un impiego al 100% quale coordinatrice
elaborazione dati (cfr. doc. 16; 9, 25) e aprendo un primo termine quadro per
la riscossione delle prestazioni dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2013 con un
guadagno assicurato di fr. 4'860.-- (cfr. doc. 9; A1).
Da un verbale
relativo a un colloquio di consulenza con l’URC del 25 ottobre 2012 risulta,
poi, che l’insorgente ha dichiarato che stava valutando di riprendere il
precedente lavoro su base indipendente (cfr. doc. 13).
In
occasione del colloquio di consulenza del 23 gennaio 2013 la medesima ha
asserito “(…) di aver aperto la sua società individuale con la quale
continua l’attività dell’ex datore di lavoro. Sarà effettiva a partire dal
01.04.2013, inizierà ad effettuare del guadagno intermedio già dal prossimo mese,
avendo ricevuto un mandato. (…)” (cfr. doc. 13).
In
effetti il __________ a Registro di commercio è stata iscritta la __________ il
cui capitale sociale di fr. 20'000.-- (200 x fr. 100.--) è interamente detenuto
dalla ricorrente.
Scopo
della società a garanzia limitata è l’esecuzione di rilievi sulla ricerca di mercato,
servizi marketing e commercio con prodotti destinati all’uso casalingo. La
società può costituire succursali e filiali in Svizzera e all’estero e può
partecipare ad altre imprese in svizzera e all’estero, rispettivamente eseguire
tutte le attività che sono direttamente o indirettamente in relazione con lo
scopo societario.
Socia e
gerente con diritto di firma individuale della ditta iscritta a RC dal __________
risulta essere l’assicurata (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).
Durante
il colloquio di consulenza del 7 marzo 2013 la consulente del personale ha
indicato all’assicurata che avrebbe sottoposto il suo caso all’ufficio giuridico
della Sezione del lavoro, visto che aveva un’azienda dalla fine del mese di
novembre 2012 (cfr. doc. 13).
La
Sezione del lavoro, dopo che l’URC le ha sottoposto il caso della ricorrente per
verificare la sua idoneità al collocamento, il 14 marzo 2013 ha posto alla ricorrente alcuni quesiti, e meglio:
1. con quale scopo ha costituito la __________?
2. quando ha iniziato l’attività presso la Società menzionata?
3. di cosa si occupa concretamente?
4. quando è occupata per la società? (dettagliare)
5. è stato sottoscritto un contratto di lavoro? (trasmettere ev.
contratto)
6. quanti dipendenti ha la società?
7. a quale Cassa di compensazione AVS è affiliata la società?
8. quali investimenti ha effettuato per l’avvio dell’attività?
(dettagliare)
9. dove svolge l’attività?
10. conferma
che dal 6 agosto 2012 lavora presso l’__________ di __________? Durante quali
giorni e orari è occupata?
11. a
quali condizioni è disposta ad assumere un impiego? In quale misura?” (Doc. 11)
Il 1°
aprile 2013 l’insorgente ha risposto:
"
1. lo scopo della ditta __________ è di fare
delle
inchieste sull’ordine di ditte o società.
2. L’inizio dell’attività è previsto per il mese di maggio 2013.
3. Acquisizioni di ordini, di collaboratori e del loro insegnamento.
4. Al momento 0%, da maggio ca. 50% e dal 2014 spero 100%.
5. Non ancora, verrà fatto in maggio 2013.
6. Ancora nessuno.
7. La società verrà affiliata alla cassa cantonale AVS a Bellinzona per
l’inizio dell’attività.
8. Ca. frs. 15'000.-- per PC con stampante, per mobilio e l’avvocato
per la costituzione della Sagl.
9. Un ufficio nella casa propria a __________.
10. Ero
occupata dal 6 agosto al 31 ottobre 2012 per 3 ore al giorno = 60 ore/mensili
con un guadagno lordo totale di frs. 3'591.-- per i tre mesi.
11. Sono
disposta ad assumere un impiego al 100%. All’inizio dell’attività della mia
ditta posso anche lavorare di sera per questa.” (Doc. 10)
Con
decisione del 16 aprile 2013 la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurata
inidonea al collocamento a decorrere dal 1° maggio 2013, in quanto non poteva essere ritenuta disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni
normalmente richieste da un datore di lavoro. L’amministrazione ha motivato il
proprio provvedimento, rilevando che la medesima aveva costituito una società
per l’avvio di un’attività nel settore delle ricerche di mercato, servizi
marketing e di commercio con prodotti destinati all’uso casalingo, aveva
effettuato un investimento di circa fr. 15'000.-- per l’avvio dell’attività in
proprio e sarebbe stata impegnata con l’acquisizione di ordini, di
collaboratori e del loro insegnamento, (cfr. doc. 9, consid. 1.1.).
A seguito
dell’opposizione interposta dall’insorgente in cui ha in buona sostanza
asserito di essere disponibile al 100% per un lavoro giornaliero, poiché poteva
svolgere l’attività connessa alla __________ alla sera o nel tempo libero (cfr.
doc. 8), la Sezione del lavoro, il 20 giugno 2013, ha sentito personalmente l’assicurata.
Dal
relativo verbale di audizione emerge quanto segue:
"
(…)
L’attività indipendente
che svolgo consiste nella coordinazione di interviste di mercato (che vengono
svolte di persona/ face-to-face). Ricevo mandato dalla ditta __________ di __________
(che si occupa di ricerche di mercato) e ho una persona (mio dipendente) per la
Svizzera tedesca che ha il compito di procedere al reperimento delle persone da
intervistare (face-to-face). Ho il compito di ccoordinare tale attività e una
volta raccolte le interviste, provvedo a preparare un rapporto per la ditta __________.
Attualmente lavoro solamente su mandato della ditta __________, ma ho avuto
altri contatti per incrementare l’attività con altre ditte che si occupano di
ricerche di mercato. Le domande vengono preparate dalla __________. La ditta __________
è per il momento il mio unico cliente.
La mia dipendente si
chiama __________, che vive a __________. Inizierà l’attività dipendente dal 1.
luglio 2013.
L’attività in concreto è
iniziata dal 1. giugno 2013. Fino ad ora mi sono occupata dei lavori di
preparazione e di avviamento, in particolare contatti con ditte che si occupano
di ricerche di mercato al fine di promuovere l’attività specifica. Per il
momento ho contatti unicamente con la Svizzera tedesca. Ho iniziato a
effettuare i preparativi per questa attività da novembre 2012. La ditta __________,
a fine del conferimento dei mandati, mi ha richiesto la costituzione di una
società a registro di commercio.
Attualmente dedico circa
due ore giornaliere a tale attività indipendente (dal lunedì al venerdì), non
c’è regolarità degli orari di lavoro. Ricevo le richieste da parte della ditta __________
prevalentemente via e-mail e raramente, salvo precisazioni od informazioni, ci
sentiamo telefonicamente.
Se l’URC mi offrisse un
impiego, sarei disponibile ad organizzare la mia attività indipendente durante
il tempo libero (sabato o domenica o di sera). Non interromperei questa mia
attività indipendente, considerato che ancora non mi impegna molto, visto che
ho ancora un solo cliente. Sarei quindi disponibile a esercitare un’attività
salariata in ogni giorno settimanale.
Svolgo la mia attività
presso la mia abitazione, in via __________ a __________. Necessito di un PC,
telefono e una stampante. Confermo di aver speso circa CHF 15'000.- per lo
sviluppo dell’attività in questione (acquisto PC, stampante, mobilio e spese
notarili per costituzione società).
Nel frattempo ho
provveduto all’affiliazione della società presso la Cassa cantonale di
compensazione AVS di Bellinzona.
Anche il mio contrato di
lavoro per la società __________ inizierà a far tempo dal 1. luglio 2013.
La mia intenzione è
estendere e ampliare in futuro questa mia attività indipendente.
Le fatture del 17 giugno
2013 che ho presentato alla ditta __________, che fornisco, sono relative
all’attività per la __________ e la __________ e le interviste sono state
svolte da alcuni pensionati per la Svizzera tedesca, poiché erano circa una
decina di persone da intervistare. La metà dell’importo fatturato è corrisposto
alla persona che si occupa dell’intervista. Il mio guadagno corrisponde alla
metà dell’importo indicato sulla fattura.
Non ho obblighi familiari
che mi impegnano, poiché ho tre figli in età adulta.
Nella mia ultima attività
lavorativa presso la ditta __________, lavoravo a tempo pieno, nello stesso
ambito lavorativo che svolgo attualmente.
(…)” (Doc. 2)
Le fatture
emesse il 17 giugno 2013 dalla __________ nei confronti della __________ di __________
sono due e ammontano l’una a fr. 2'700.-- (Progetto __________ 90 interviste x
fr. 30) e l’altra a fr. 1'200.-- (Progetto __________ 20 intreviste x fr. 60;
cfr. doc. 5).
Nei
formulari “Attestato di guadagno intermedio” relativi ai mesi di giugno e
luglio 2013 l’insorgente, per la __________, ha inoltre precisato di aver
esercitato un’attività “selbstständig organiesern” nel mese di giugno
2013 di quattro ore giornaliere, tranne il 28 giugno 2013 in cui ha indicato di aver lavorato due ore, e nel mese di luglio 2013 di cinque ore
giornaliere, ad eccezione dei giorni 29, 30 e 31 luglio 2013 in cui ha indicato di aver lavorato 6 ore al giorno (cfr. doc. 14; 15).
Il 26
agosto 2013 la Sezione del lavoro ha emesso una decisione su opposizione con
cui ha parzialmente accolto l’opposizione inoltrata dall’assicurata contro il
provvedimento del 16 aprile 2013, stabilendo che quest’ultima era inidonea al
collocamento dal 1° luglio 2013, in considerazione dell’attività indipendente
organizzata e avviata dalla medesima, degli investimenti fatti e della scarsa
qualità delle ricerche di lavoro svolte (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).
2.5. Chiamata a
pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, tutto ben considerato,
ritiene che l’operato della Sezione del lavoro che ha considerato l’assicurata
inidonea al collocamento dal 1° giugno 2013 debba essere tutelato.
Dapprima
è utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale
per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e
cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è
stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_921/2009 dell’11 dicembre 2009;
DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile
1993, non pubblicata, C 120/92).
Come
visto sopra, la ricorrente, che dal 1992 al 2011 ha lavorato alle dipendenze della __________ quale coordinatrice di elaborazione dati, nel
novembre 2012 ha costituito la __________ di cui possiede l’intera quota
sociale di fr. 20'000.-- e il cui scopo sociale è l’esecuzione di rilievi sulla
ricerca di mercato.
L’insorgente
è, inoltre, stata iscritta a Registro di commercio quale socia e gerente con
diritto di firma individuale della __________ (cfr. consid. 2.4.; estratto RC;
doc. 10).
L’assicurata
stessa, in occasione di un colloquio di consulenza nel gennaio 2013, ha affermato di aver aperto la propria società con la quale continuare l’attività dell’ex
datore di lavoro (cfr. consid. 1.4.; doc. 13).
L’insorgente,
a tal fine, oltre ad aver assunto l’intera quota sociale della __________ di
fr. 20'000.--, ha effettuato un investimento di fr. 15'000.-- per il materiale
(PC, mobilio) necessario all’espletamento dell’attività e per le spese notarili
relative alla costituzione della società (cfr. doc. 10; 25).
La
medesima ha pure assunto una dipendente dal 1° luglio 2013 (cfr. doc. 2).
Nel
settembre 2013 davanti alla Cassa di disoccupazione ha precisato che per la
società lavorano altre 5 persone che abitano in varie regioni della Svizzera
alle quali viene chiesto di effettuare interviste nella regione in cui il
cliente le domanda l’inchiesta e che vengono retribuite con un prezzo fisso
(cfr. doc. 25).
Dalle
carte processuale emerge, poi, che l’intenzione dell’assicurata è stata da
subito quella di aumentare, dopo un periodo iniziale di attività al 50% cominciato
il 1° giugno 2013 e successivo alla fase di allestimento e avviamento della
stessa, il grado di occupazione al 100% dal 2014 (cfr. doc. 2; doc. 10; doc.
25).
Davanti
alla Sezione del lavoro, il 20 giugno 2013, la ricorrente ha, infatti, dichiarato
che, benché in quel momento stesse lavorando solamente su mandato della ditta __________,
nei confronti della quale il 17 giugno 2013 ha emesso due fatture di fr. 2'700.-, rispettivamente fr. 1'200.-- per lo svolgimento di due progetti __________ e __________
(cfr. doc. 5), aveva ulteriori contatti per incrementare l’attività con altre
ditte che si occupano di ricerche di mercato (cfr. doc. 2).
Dagli
Attestati di guadagno intermedio di giugno e luglio 2013 si evince d’altronde
che l’attività è aumentata sensibilmente già in quei due mesi, ritenuto che
l’assicurata, nel mese di giugno 2013, ha lavorato in media 4 ore al giorno, nel mese di luglio 2013 5 ore al giorno e dal 29 luglio 2013 6 ore al giorno
(cfr. consid. 2.4.; doc. A3; A5).
Il numero
di ore attestato dalla ricorrente, in particolare per luglio 2013 di 5/6 ore
giornaliere, contraddice altresì quanto asserito dalla stessa circa il fatto
che avrebbe potuto svolgere il lavoro relativo alla sua società anche nel tempo
libero (cfr. doc. I).
Ne
discende, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità
preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF
9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; STF 8C_999/2010 del 15 marzo
2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°
marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), da un lato, che la
ricorrente dal mese di giugno 2013, contrariamente alle sue dichiarazioni
secondo cui sarebbe stata disposta ad assumere un’occupazione al 100% (cfr. doc.
10;2; I), non era disponibile a cercare e accettare un impiego in quanto
occupata ad ampliare l’esercizio della propria attività indipendente.
Dall’altro,
che, vista la chiara intenzione di incrementare l’attività fino a un grado del
100% dal 2014, le possibilità di un’assunzione per un’attività dipendente erano
in ogni caso ridotte a causa della breve durata di disponibilità prevedibile
(cfr. STF 8C_130/2010 del 20 settembre 2010 consid. 5.2.).
Tale
conclusione si giustifica a maggiore regione se si esaminano le ricerche di
lavoro svolte dall’assicurata nell’arco di tempo dal mese di novembre 2012
(quando la __________ è stata iscritta a RC) al mese di agosto 2013.
Le
stesse, infatti, come osservato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. A1; III), sono
state effettuate prevalentemente di persona in negozi, edicole, ed esercizi
pubblici quale impiegata, venditrice, commessa, cameriera, senza rispondere a
offerte concrete di impiego. Alcuni sforzi sono stati intrapresi presso i
medesimi potenziali datori di lavoro a distanza di poco tempo. Inoltre in
particolare le ricerche dei mesi da giugno ad agosto 2013 sono state svolte
quasi esclusivamente a __________, __________, __________, __________ e __________,
tranne cinque ricerche compiute a __________ e una a __________ nel giugno 2013
(cfr. doc. 19).
Analogamente
a quanto deciso dall’Alta Corte nella sentenza C 283/05 del 15 marzo 2006 e
nella STF 8C_130/2010 del 20 settembre 2010 sopra
esposte (cfr. consid. 2.3.), il TCA ritiene, pertanto, che anche nel caso di
specie le pratiche di avvio, nonché l’inizio effettivo dell’attività
indipendente dall’interessata siano talmente a uno stadio avanzato che la
stessa non sia più disponibile a essere collocata (iscrizione della Sagl a RC,
investimento di una somma importante di fr. 20'000.-, oltre a un ulteriore
investimento di fr. 15'000.-- per il materiale necessario per l’esercizio
dell’attività, mandati già ricevuti e svolti, ulteriori contatti già stabiliti
e, infine, ricerche di impiego qualitativamente insufficienti).
In simili
condizioni, la decisione su opposizione del 26 agosto 2013 deve essere
confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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