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Decisione

38.2013.47

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 marzo 2014Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i conteggi dei mesi di giugno, luglio e agosto si può constatare che nel giugno

ho guadagnato frs. 1950.-, nel luglio erano frs.3460.- (che corrisponde alla

cifra che prendevo dalla cassa di disoccupazione), nell’agosto non avevo nessun

ordine.

Considerandi

3.

I

lavori che facevo in giugno e luglio potevo anche fare nel tempo libero, vuol

dire che potevo anche lavorare come dipendente al 100%.

4.

Prevedo

che solo dall’inizio del 2014 potrò guadagnare abbastanza come dipendente della

ditta __________.

Dispositivo

Per questi motivi mi

ritengo idonea al collocamento, almeno fino al termine quadro, perché io sono

disponibile al 100% per un lavoro giornaliero.

(…)” (Doc. I)

1.4. In risposta

la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc.

III).

1.5. Il 23

ottobre 2013 la parte resistente ha trasmesso per conoscenza copia della

documentazione inviatale dalla Cassa cantonale di disoccupazione (cfr. doc. V;

23-25), fra cui un verbale di audizione dell’assicurata del 24 settembre 2013

(cfr. doc. 25) e una decisione del 14 ottobre 2013 con cui la Cassa dal 26

novembre 2012 ha considerato quale guadagno intermedio in relazione

all’attività svolta per la __________ l’importo di fr. 3'450.-, siccome

l’attività non risultava controllabile (cfr. doc. 24).

1.6. I doc. V e

23-25 sono stati sottoposti all’insorgente per osservazioni (cfr. doc. VI).

La

ricorrente è, tuttavia, rimasta silente.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se l’assicurata sia o meno idonea al

collocamento a decorrere dal 1° giugno 2013.

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f LADI).

A norma

dell’art. 15 cpv. 1 LADI, il disoccupato è idoneo al collocamento se è

disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a

partecipare a provvedimenti di reintegrazione.

L'idoneità

al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA

1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173,

DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3

pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die

Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,

pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010

del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio

2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998

consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51,

consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con

riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag.

123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V

137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il

vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979

n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente

disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo

all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro

in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11

giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è

invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi

personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa

come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008

consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio

2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995

pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V

217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V

275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.

53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza,

il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001

ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA

1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217,

pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",

Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

Il TFA ha

pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel

senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità

al collocamento (idoneità parziale).

O la

persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un

lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure

non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

E' dal

profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre

esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di

assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,

pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58

e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

L'Alta

Corte ha pure confermato la propria giurisprudenza secondo la quale la

questione dell'idoneità al collocamento non si giudica esclusivamente in base

alla disponibilità per quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le

circostanze del singolo caso. Tanto maggiore è la domanda sul mercato del

lavoro che entra in considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minori sono,

di regola, le esigenze poste alla disponibilità quanto al tempo per l'esercizio

di un'occupazione.

In una

sentenza C 149/03 dell'8 marzo 2004, la nostra Massima Istanza ha infatti, tra

l'altro, rilevato che:

"

(…)

3.1 Per quanto riguarda la disponibilità, da un

punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale

delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi

familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta

la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato

idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel

caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali

particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante

determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori

dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti

considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di

lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di

trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con

riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag.

141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare

un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente,

tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori

circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3

pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3). (…)"

(cfr. STFA C 149/03 dell'8 marzo 2004)

2.3. Secondo la

giurisprudenza federale l’idoneità al collocamento non è data, quando l’assicurato

non è pronto o non è in condizione di assumere un’attività dipendente perché

egli ne ha intrapresa o intende intraprenderne una indipendente e nella misura

in cui egli non può essere collocato quale lavoratore dipendente in particolare

non potendo o non volendo egli impiegare la sua capacità lavorativa come

pretende solitamente un datore di lavoro (cfr. STF8C_679/2011 del 16 agosto

2012 consid. 4.2.; STF 8C_721/2009 del 27 aprile 2010 consid. 3; STFA C 3/03 del

21 agosto 2003; STCA 38.2003.60 del 16 marzo 2004; STCA 38.2002.278 del 23

luglio 2003; STCA 38.2002.244 del 29 aprile 2003; STCA 38.2002.180 del 3 aprile

2003; STCA 38.2002.77 del 25 novembre 2002 e STCA 38.2001.195 del 6 agosto

2002).

In una

sentenza pubblicata in DLA 2002 N. 5 pag. 54 seg., il TFA ha stabilito che

l'assicurato che esercita un'attività indipendente durante la propria

disoccupazione è idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al

di fuori dell'orario di lavoro normale.

Il fatto

che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è di per sé

conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se intraprende sforzi

sufficienti per trovare un impiego salariato; in caso contrario, vi è

inidoneità al collocamento.

Il TFA si

è riconfermato nella propria giurisprudenza in una sentenza C 88/02 del 17

dicembre 2002.

In

quell'occasione la nostra Massima Istanza ha ammesso l'idoneità al collocamento

di un'assicurata che aveva intrapreso un'attività indipendente ma che comunque

poteva strutturare la propria attività in modo tale da poter esercitare un

lavoro salariato a metà tempo (che ha poi effettivamente reperito).

In una

sentenza C 166/02 del 2 aprile 2003, chiamata a pronunciarsi sull'idoneità al

collocamento di un assicurato, disponibile all'80% ma alla ricerca

prevalentemente di un lavoro fisso a tempo pieno, che, dopo aver perso il

lavoro all'80%, in un primo tempo ha continuato la sua attività indipendente

intrapresa nella misura del 20% per completare il suo grado di occupazione e,

in seguito, ha costituito una Sagl con la quale ha concluso un contratto di

servizio con terzi impegnandosi a fornire una determinata prestazione entro un

tempo di nove mesi in ragione di 72 giornate al massimo, la nostra Massima

Istanza ha accolto parzialmente il ricorso inoltrato dal Segretariato di

Stato dell'economia (SECO). L’Alta Corte ha quindi annullato le precedenti

decisioni e ha dichiarato l'assicurato inidoneo al collocamento dal 1° ottobre

2001.

In una

sentenza C 87/02 del 7 giugno 2004, il TFA ha riconosciuto l'idoneità al

collocamento di un assicurato che esercitava un'attività indipendente e si è

così espresso:

"

(…)

6.2 Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di

vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o

personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la

disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato

idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel

caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi

o circostanze personali particolari, un assicurato desidera

svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o

della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge.

Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al

collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata

da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216

consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag.

20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141).

Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di

trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il

richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le

ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA

1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3).

6.3 Il lavoratore in posizione professionale analoga a

quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta

l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale

segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente

e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire

in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui

egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe

sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327

consid. 1 a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1; DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere

considerato idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della

ditta o come amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando

la propria attività quale acquisizione di clienti, tutti compiti suscettibili

di mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1 a e sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C 341/98, consid. 2; cfr. pure DTF

123 V 236 consid. 7).

6.4 Se, per contro, l'interessato può esercitare tale

attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al collocamento.

II fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è infatti

di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se egli intraprende

sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali attività indipendenti

intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di natura transitorie,

limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi (DLA 2002 no. 5 pag. 55

consid. 2b e dottrina citata). (…)"

Con

sentenza C 283/05 del 15 marzo 2006, l’Alta Corte ha confermato l’inidoneità al

collocamento di un assicurato a decorrere dal mese di gennaio 2004 allorché lo

stesso ha deciso di mettersi in proprio. L’assicurato, infatti, da un lato, a

fare tempo da tale data aveva preso in locazione un locale commerciale, si era

iscritto alla Cassa di compensazione AVS quale indipendente e aveva fatto

iscrivere la nuova ditta a RC. Inoltre egli aveva allestito un business plan e

progettava numerosi contatti all’estero. Dall’altro, aveva svolto delle

ricerche di impiego qualitativamente insufficienti, in particolare poiché si

limitavano al settore nel quale voleva rendersi indipendente. Il TFA ha così

concluso che le pratiche di avvio della propria attività erano talmente

avanzate che l’assicurato non era più disponibile a essere collocato.

In una sentenza 8C_130/2010 del 20 settembre 2010, il Tribunale

federale ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione, prima, e i

giudici cantonali, poi, hanno giudicato un assicurato, socio gerente di una

società Sagl con firma individuale, inidoneo al collocamento, considerando

inverosimile che egli fosse realmente intenzionato ad accettare un impiego

salariato dipendente e ritenendo che le ricerche di lavoro da lui svolte

rendessero illusorie per non dire nulle le possibilità di conseguire

un’attività dipendente.

L’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

4.3 Les premiers juges ont accordé, à juste titre,

plus de poids à un certain nombre de faits objectifs (accomplissement dès

février 2008 des démarches nécessaires à la création de la société Y.________

Sàrl destinée à exploiter un bar-discothèque, signature d'un contrat de bail

prévoyant un loyer mensuel de 10'000 fr., inscription au registre du commerce

en qualité d'associé gérant avec signature individuelle, investissement

important de l'ordre de 50'000 fr. pour la mise sur pied d'une étude acoustique

et pour des frais d'architecte ainsi que de 20'000 fr. pour les parts sociales)

qu'aux simples déclarations contraires de l'assuré. Peu importe à cet égard que

les effets du contrat de bail aient été soumis à des conditions cumulatives

(dépôt de la demande d'autorisation d'exploitation de type discothèque dans un

certain délai, obtention de la patente pour l'exploitation d'un tel

établissement public). Sur la base de ces faits qui lient le Tribunal fédéral,

les premiers juges pouvaient admettre que l'assuré n'était pas prêt à

abandonner ses projets d'activité indépendante au profit d'un emploi salarié.

Ainsi, le grief du recourant lié à une appréciation

arbitraire des faits est infondé.

5.

Il reste à examiner si l'aptitude au placement du

recourant peut être reconnue pour la période se situant entre la fin de son

activité dépendante et la prise de son activité indépendante (du 1er avril au

28 octobre 2008).

5.1 L'appréciation de

l'aptitude au placement d'un assuré dont la disponibilité est restreinte dans

le temps doit se baser à la fois sur le genre d'activité qu'il convoite et ses

chances réelles d'être engagé dans la branche économique où il effectue ses

recherches d'emploi. Il peut en effet se présenter des cas dans lesquels

certaines entreprises s'efforcent précisément de trouver en priorité des

employés disposés à travailler durant une brève période. Plus la demande est

forte sur le marché de l'emploi à prendre en considération, plus les exigences

relatives à la disponibilité dans le temps sont réduites. Les circonstances

locales peuvent également jouer un rôle à cet égard. Dans certaines régions en

effet, les possibilités d'être engagé durant une brève période sont assez

nombreuses, spécialement en période de haute saison (BORIS RUBIN,

Assurance-chômage, 2ème édition, no 3.9.8.9.2, p. 232).

5.2 En l'espèce, il ressort des constatations du

jugement attaqué que l'assuré a limité ses recherches d'emploi à des postes de

gérant d'établissements publics. Cette limitation rendait illusoires pour ne

pas dire nulles, ses chances d'être engagé en cette qualité par un employeur

pour une période de sept mois au maximum. Les chances d'un engagement étaient

d'autant plus réduites que c'est la durée de disponibilité prévisible au moment

de la demande de prestations qui est déterminante (BORIS RUBIN, op. cit., no

3.9.8.9.5, p. 236). Or, dans le présent cas, le recourant était dans l'attente

d'une autorisation d'exploiter son établissement public, de sorte que la durée

prévisible du chômage n'était pas déterminable d'emblée. Cette incertitude

était de nature à dissuader un employeur potentiel à engager le recourant pour

faire le pont entre la fin de son dernier emploi et le début de son activité

indépendante. Comme l'ont retenu les premiers juges, l'aptitude au placement du

recourant doit également être niée sous l'angle de la prise d'un emploi

temporaire.”

2.4. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge

che l’assicurata, la quale ha lavorato dall’aprile 1992 all’ottobre 2011 presso

la __________ di __________ (cfr. doc. 25; 1), si è iscritta in disoccupazione

il 24 ottobre 2011 ricercando un impiego al 100% quale coordinatrice

elaborazione dati (cfr. doc. 16; 9, 25) e aprendo un primo termine quadro per

la riscossione delle prestazioni dal 1° novembre 2011 al 31 ottobre 2013 con un

guadagno assicurato di fr. 4'860.-- (cfr. doc. 9; A1).

Da un verbale

relativo a un colloquio di consulenza con l’URC del 25 ottobre 2012 risulta,

poi, che l’insorgente ha dichiarato che stava valutando di riprendere il

precedente lavoro su base indipendente (cfr. doc. 13).

In

occasione del colloquio di consulenza del 23 gennaio 2013 la medesima ha

asserito “(…) di aver aperto la sua società individuale con la quale

continua l’attività dell’ex datore di lavoro. Sarà effettiva a partire dal

01.04.2013, inizierà ad effettuare del guadagno intermedio già dal prossimo mese,

avendo ricevuto un mandato. (…)” (cfr. doc. 13).

In

effetti il __________ a Registro di commercio è stata iscritta la __________ il

cui capitale sociale di fr. 20'000.-- (200 x fr. 100.--) è interamente detenuto

dalla ricorrente.

Scopo

della società a garanzia limitata è l’esecuzione di rilievi sulla ricerca di mercato,

servizi marketing e commercio con prodotti destinati all’uso casalingo. La

società può costituire succursali e filiali in Svizzera e all’estero e può

partecipare ad altre imprese in svizzera e all’estero, rispettivamente eseguire

tutte le attività che sono direttamente o indirettamente in relazione con lo

scopo societario.

Socia e

gerente con diritto di firma individuale della ditta iscritta a RC dal __________

risulta essere l’assicurata (cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch).

Durante

il colloquio di consulenza del 7 marzo 2013 la consulente del personale ha

indicato all’assicurata che avrebbe sottoposto il suo caso all’ufficio giuridico

della Sezione del lavoro, visto che aveva un’azienda dalla fine del mese di

novembre 2012 (cfr. doc. 13).

La

Sezione del lavoro, dopo che l’URC le ha sottoposto il caso della ricorrente per

verificare la sua idoneità al collocamento, il 14 marzo 2013 ha posto alla ricorrente alcuni quesiti, e meglio:

1. con quale scopo ha costituito la __________?

2. quando ha iniziato l’attività presso la Società menzionata?

3. di cosa si occupa concretamente?

4. quando è occupata per la società? (dettagliare)

5. è stato sottoscritto un contratto di lavoro? (trasmettere ev.

contratto)

6. quanti dipendenti ha la società?

7. a quale Cassa di compensazione AVS è affiliata la società?

8. quali investimenti ha effettuato per l’avvio dell’attività?

(dettagliare)

9. dove svolge l’attività?

10. conferma

che dal 6 agosto 2012 lavora presso l’__________ di __________? Durante quali

giorni e orari è occupata?

11. a

quali condizioni è disposta ad assumere un impiego? In quale misura?” (Doc. 11)

Il 1°

aprile 2013 l’insorgente ha risposto:

"

1. lo scopo della ditta __________ è di fare

delle

inchieste sull’ordine di ditte o società.

2. L’inizio dell’attività è previsto per il mese di maggio 2013.

3. Acquisizioni di ordini, di collaboratori e del loro insegnamento.

4. Al momento 0%, da maggio ca. 50% e dal 2014 spero 100%.

5. Non ancora, verrà fatto in maggio 2013.

6. Ancora nessuno.

7. La società verrà affiliata alla cassa cantonale AVS a Bellinzona per

l’inizio dell’attività.

8. Ca. frs. 15'000.-- per PC con stampante, per mobilio e l’avvocato

per la costituzione della Sagl.

9. Un ufficio nella casa propria a __________.

10. Ero

occupata dal 6 agosto al 31 ottobre 2012 per 3 ore al giorno = 60 ore/mensili

con un guadagno lordo totale di frs. 3'591.-- per i tre mesi.

11. Sono

disposta ad assumere un impiego al 100%. All’inizio dell’attività della mia

ditta posso anche lavorare di sera per questa.” (Doc. 10)

Con

decisione del 16 aprile 2013 la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurata

inidonea al collocamento a decorrere dal 1° maggio 2013, in quanto non poteva essere ritenuta disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni

normalmente richieste da un datore di lavoro. L’amministrazione ha motivato il

proprio provvedimento, rilevando che la medesima aveva costituito una società

per l’avvio di un’attività nel settore delle ricerche di mercato, servizi

marketing e di commercio con prodotti destinati all’uso casalingo, aveva

effettuato un investimento di circa fr. 15'000.-- per l’avvio dell’attività in

proprio e sarebbe stata impegnata con l’acquisizione di ordini, di

collaboratori e del loro insegnamento, (cfr. doc. 9, consid. 1.1.).

A seguito

dell’opposizione interposta dall’insorgente in cui ha in buona sostanza

asserito di essere disponibile al 100% per un lavoro giornaliero, poiché poteva

svolgere l’attività connessa alla __________ alla sera o nel tempo libero (cfr.

doc. 8), la Sezione del lavoro, il 20 giugno 2013, ha sentito personalmente l’assicurata.

Dal

relativo verbale di audizione emerge quanto segue:

"

(…)

L’attività indipendente

che svolgo consiste nella coordinazione di interviste di mercato (che vengono

svolte di persona/ face-to-face). Ricevo mandato dalla ditta __________ di __________

(che si occupa di ricerche di mercato) e ho una persona (mio dipendente) per la

Svizzera tedesca che ha il compito di procedere al reperimento delle persone da

intervistare (face-to-face). Ho il compito di ccoordinare tale attività e una

volta raccolte le interviste, provvedo a preparare un rapporto per la ditta __________.

Attualmente lavoro solamente su mandato della ditta __________, ma ho avuto

altri contatti per incrementare l’attività con altre ditte che si occupano di

ricerche di mercato. Le domande vengono preparate dalla __________. La ditta __________

è per il momento il mio unico cliente.

La mia dipendente si

chiama __________, che vive a __________. Inizierà l’attività dipendente dal 1.

luglio 2013.

L’attività in concreto è

iniziata dal 1. giugno 2013. Fino ad ora mi sono occupata dei lavori di

preparazione e di avviamento, in particolare contatti con ditte che si occupano

di ricerche di mercato al fine di promuovere l’attività specifica. Per il

momento ho contatti unicamente con la Svizzera tedesca. Ho iniziato a

effettuare i preparativi per questa attività da novembre 2012. La ditta __________,

a fine del conferimento dei mandati, mi ha richiesto la costituzione di una

società a registro di commercio.

Attualmente dedico circa

due ore giornaliere a tale attività indipendente (dal lunedì al venerdì), non

c’è regolarità degli orari di lavoro. Ricevo le richieste da parte della ditta __________

prevalentemente via e-mail e raramente, salvo precisazioni od informazioni, ci

sentiamo telefonicamente.

Se l’URC mi offrisse un

impiego, sarei disponibile ad organizzare la mia attività indipendente durante

il tempo libero (sabato o domenica o di sera). Non interromperei questa mia

attività indipendente, considerato che ancora non mi impegna molto, visto che

ho ancora un solo cliente. Sarei quindi disponibile a esercitare un’attività

salariata in ogni giorno settimanale.

Svolgo la mia attività

presso la mia abitazione, in via __________ a __________. Necessito di un PC,

telefono e una stampante. Confermo di aver speso circa CHF 15'000.- per lo

sviluppo dell’attività in questione (acquisto PC, stampante, mobilio e spese

notarili per costituzione società).

Nel frattempo ho

provveduto all’affiliazione della società presso la Cassa cantonale di

compensazione AVS di Bellinzona.

Anche il mio contrato di

lavoro per la società __________ inizierà a far tempo dal 1. luglio 2013.

La mia intenzione è

estendere e ampliare in futuro questa mia attività indipendente.

Le fatture del 17 giugno

2013 che ho presentato alla ditta __________, che fornisco, sono relative

all’attività per la __________ e la __________ e le interviste sono state

svolte da alcuni pensionati per la Svizzera tedesca, poiché erano circa una

decina di persone da intervistare. La metà dell’importo fatturato è corrisposto

alla persona che si occupa dell’intervista. Il mio guadagno corrisponde alla

metà dell’importo indicato sulla fattura.

Non ho obblighi familiari

che mi impegnano, poiché ho tre figli in età adulta.

Nella mia ultima attività

lavorativa presso la ditta __________, lavoravo a tempo pieno, nello stesso

ambito lavorativo che svolgo attualmente.

(…)” (Doc. 2)

Le fatture

emesse il 17 giugno 2013 dalla __________ nei confronti della __________ di __________

sono due e ammontano l’una a fr. 2'700.-- (Progetto __________ 90 interviste x

fr. 30) e l’altra a fr. 1'200.-- (Progetto __________ 20 intreviste x fr. 60;

cfr. doc. 5).

Nei

formulari “Attestato di guadagno intermedio” relativi ai mesi di giugno e

luglio 2013 l’insorgente, per la __________, ha inoltre precisato di aver

esercitato un’attività “selbstständig organiesern” nel mese di giugno

2013 di quattro ore giornaliere, tranne il 28 giugno 2013 in cui ha indicato di aver lavorato due ore, e nel mese di luglio 2013 di cinque ore

giornaliere, ad eccezione dei giorni 29, 30 e 31 luglio 2013 in cui ha indicato di aver lavorato 6 ore al giorno (cfr. doc. 14; 15).

Il 26

agosto 2013 la Sezione del lavoro ha emesso una decisione su opposizione con

cui ha parzialmente accolto l’opposizione inoltrata dall’assicurata contro il

provvedimento del 16 aprile 2013, stabilendo che quest’ultima era inidonea al

collocamento dal 1° luglio 2013, in considerazione dell’attività indipendente

organizzata e avviata dalla medesima, degli investimenti fatti e della scarsa

qualità delle ricerche di lavoro svolte (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

2.5. Chiamata a

pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, tutto ben considerato,

ritiene che l’operato della Sezione del lavoro che ha considerato l’assicurata

inidonea al collocamento dal 1° giugno 2013 debba essere tutelato.

Dapprima

è utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale

per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e

cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è

stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_921/2009 dell’11 dicembre 2009;

DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25; STFA del 21 aprile

1993, non pubblicata, C 120/92).

Come

visto sopra, la ricorrente, che dal 1992 al 2011 ha lavorato alle dipendenze della __________ quale coordinatrice di elaborazione dati, nel

novembre 2012 ha costituito la __________ di cui possiede l’intera quota

sociale di fr. 20'000.-- e il cui scopo sociale è l’esecuzione di rilievi sulla

ricerca di mercato.

L’insorgente

è, inoltre, stata iscritta a Registro di commercio quale socia e gerente con

diritto di firma individuale della __________ (cfr. consid. 2.4.; estratto RC;

doc. 10).

L’assicurata

stessa, in occasione di un colloquio di consulenza nel gennaio 2013, ha affermato di aver aperto la propria società con la quale continuare l’attività dell’ex

datore di lavoro (cfr. consid. 1.4.; doc. 13).

L’insorgente,

a tal fine, oltre ad aver assunto l’intera quota sociale della __________ di

fr. 20'000.--, ha effettuato un investimento di fr. 15'000.-- per il materiale

(PC, mobilio) necessario all’espletamento dell’attività e per le spese notarili

relative alla costituzione della società (cfr. doc. 10; 25).

La

medesima ha pure assunto una dipendente dal 1° luglio 2013 (cfr. doc. 2).

Nel

settembre 2013 davanti alla Cassa di disoccupazione ha precisato che per la

società lavorano altre 5 persone che abitano in varie regioni della Svizzera

alle quali viene chiesto di effettuare interviste nella regione in cui il

cliente le domanda l’inchiesta e che vengono retribuite con un prezzo fisso

(cfr. doc. 25).

Dalle

carte processuale emerge, poi, che l’intenzione dell’assicurata è stata da

subito quella di aumentare, dopo un periodo iniziale di attività al 50% cominciato

il 1° giugno 2013 e successivo alla fase di allestimento e avviamento della

stessa, il grado di occupazione al 100% dal 2014 (cfr. doc. 2; doc. 10; doc.

25).

Davanti

alla Sezione del lavoro, il 20 giugno 2013, la ricorrente ha, infatti, dichiarato

che, benché in quel momento stesse lavorando solamente su mandato della ditta __________,

nei confronti della quale il 17 giugno 2013 ha emesso due fatture di fr. 2'700.-, rispettivamente fr. 1'200.-- per lo svolgimento di due progetti __________ e __________

(cfr. doc. 5), aveva ulteriori contatti per incrementare l’attività con altre

ditte che si occupano di ricerche di mercato (cfr. doc. 2).

Dagli

Attestati di guadagno intermedio di giugno e luglio 2013 si evince d’altronde

che l’attività è aumentata sensibilmente già in quei due mesi, ritenuto che

l’assicurata, nel mese di giugno 2013, ha lavorato in media 4 ore al giorno, nel mese di luglio 2013 5 ore al giorno e dal 29 luglio 2013 6 ore al giorno

(cfr. consid. 2.4.; doc. A3; A5).

Il numero

di ore attestato dalla ricorrente, in particolare per luglio 2013 di 5/6 ore

giornaliere, contraddice altresì quanto asserito dalla stessa circa il fatto

che avrebbe potuto svolgere il lavoro relativo alla sua società anche nel tempo

libero (cfr. doc. I).

Ne

discende, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF

9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), da un lato, che la

ricorrente dal mese di giugno 2013, contrariamente alle sue dichiarazioni

secondo cui sarebbe stata disposta ad assumere un’occupazione al 100% (cfr. doc.

10;2; I), non era disponibile a cercare e accettare un impiego in quanto

occupata ad ampliare l’esercizio della propria attività indipendente.

Dall’altro,

che, vista la chiara intenzione di incrementare l’attività fino a un grado del

100% dal 2014, le possibilità di un’assunzione per un’attività dipendente erano

in ogni caso ridotte a causa della breve durata di disponibilità prevedibile

(cfr. STF 8C_130/2010 del 20 settembre 2010 consid. 5.2.).

Tale

conclusione si giustifica a maggiore regione se si esaminano le ricerche di

lavoro svolte dall’assicurata nell’arco di tempo dal mese di novembre 2012

(quando la __________ è stata iscritta a RC) al mese di agosto 2013.

Le

stesse, infatti, come osservato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. A1; III), sono

state effettuate prevalentemente di persona in negozi, edicole, ed esercizi

pubblici quale impiegata, venditrice, commessa, cameriera, senza rispondere a

offerte concrete di impiego. Alcuni sforzi sono stati intrapresi presso i

medesimi potenziali datori di lavoro a distanza di poco tempo. Inoltre in

particolare le ricerche dei mesi da giugno ad agosto 2013 sono state svolte

quasi esclusivamente a __________, __________, __________, __________ e __________,

tranne cinque ricerche compiute a __________ e una a __________ nel giugno 2013

(cfr. doc. 19).

Analogamente

a quanto deciso dall’Alta Corte nella sentenza C 283/05 del 15 marzo 2006 e

nella STF 8C_130/2010 del 20 settembre 2010 sopra

esposte (cfr. consid. 2.3.), il TCA ritiene, pertanto, che anche nel caso di

specie le pratiche di avvio, nonché l’inizio effettivo dell’attività

indipendente dall’interessata siano talmente a uno stadio avanzato che la

stessa non sia più disponibile a essere collocata (iscrizione della Sagl a RC,

investimento di una somma importante di fr. 20'000.-, oltre a un ulteriore

investimento di fr. 15'000.-- per il materiale necessario per l’esercizio

dell’attività, mandati già ricevuti e svolti, ulteriori contatti già stabiliti

e, infine, ricerche di impiego qualitativamente insufficienti).

In simili

condizioni, la decisione su opposizione del 26 agosto 2013 deve essere

confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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