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Decisione

38.2013.48

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 gennaio 2014Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

6.

En l'espèce, les rapports de travail ont

initialement pris fin le 30 novembre 2010 et ce, pour des motifs économiques.

L'assuré a cependant continué de travailler sans percevoir de salaire jusqu'au

31 janvier 2011. Le 7 février 2011, les parties ont signé une convention par

laquelle l'employeur s'est engagé à payer jusqu'au 30 juin 2011 les salaires

afférents aux mois de décembre 2010 et janvier 2011 ainsi que le 13

ème salaire de l'année 2010. Par lettre du 11 janvier 2012, le recourant a

mis son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire tels que

fixés dans la convention du 7 février 2011.

Il ressort de cet état de fait qu'entre le 30 juin

2011 et le 11 janvier 2012, le recourant est resté totalement inactif.

L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au

regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de

réduire le dommage. Le recourant allègue toutefois qu'au cours de cette

période, il a procédé à des réclamations orales. Supposées avérées, ces

interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire

le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre

2003, et C 367/01 du 12 avril 2002). Compte tenu de ce qui précède, la

juridiction cantonale n'a pas violé le droit en retenant que l'absence de

démarches de l'assuré pendant plus de six mois constituait une violation de

l'obligation de réduire le dommage et, partant, entraînait la perte du droit à

l'indemnité en cas d'insolvabilité.

Mal fondé, le recours doit être rejeté."

Infine,

in una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013 il Tribunale federale ha

considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno per avere

atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via

giudiziaria.

2.3. La

Segreteria di Stato per l’economia (in seguito: SECO), quale autorità di

sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del

diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00

dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA

C 260/99 dell’8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° p. 61),

sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:

"

Direttiva

Campo: IDI

Rubrica: Obbligo

di diminuire il danno

Articolo: 55

cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo

scioglimento del rapporto di lavoro

1. Secondo

l’art. 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di

pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi

diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di

averlo surrogato nella procedura.

Successivamente egli

deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

Considerandi

2.

Secondo

la giurisprudenza federale, l’insolvenza del datore di lavoro al momento dello

scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del

diritto all’IDI.

In merito alla

questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento del

rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro

insolvente per giustificare ancora un diritto all’IDI se viene avviata una

procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a

fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all’IDI

potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di

pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti

dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che

risultano da rapporti di lavoro previsti dall’articolo 128 cifra 3 CO

costituisce pertanto l’unico limite temporale del diritto all’indennità per

insolvenza.

3.

Per

contro, il versamento dell’IDI resta subordinato alla condizione che la

dichiarazione di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento

sia stata comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non

poteva avere alcun influsso. Questa condizione deriva dall’obbligo generale di

diminuire il danno che si concretizza nell’articolo 55 capoverso 1 LADI.

4.

Adempiere

il proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata

deve dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che

permettano alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di

rivendicare i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un

precetto esecutivo, ecc.).

5.

Di

conseguenza il diritto all’IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo

utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di

realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

6.

In

linea di massima l’assicurato è soggetto all’obbligo di diminuire il danno già

prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non

versa più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve

attendersi di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve

soddisfare l’obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata

sono meno elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione

dello stesso.

Occorre che la cassa

valuti nei singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura

è possibile attendersi che l’assicurato intraprenda i passi necessari per

realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto

di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi

crediti salariali per adempiere l’obbligo di diminuire il danno.

Dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l’assicurato

adempie l’obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al

criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più

giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di un

contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non

pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più

certezza di incassare i crediti salariali.

Dalla giurisprudenza

sviluppata finora risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del

rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell’obbligo di diminuire il

danno.”

2.4

Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che l'assicurato ha lavorato per

la dal 9 luglio al 30 settembre 2012 senza mai ricevere il salario (cfr. doc.

11).

RI 1 ha sollecitato il versamento del salario mediante invii raccomandati nei mesi di marzo e aprile

2013.

(cfr. Doc. 5 e Doc. 6).

In sede

ricorsuale l'assicurato ha prodotto delle raccomandate a mano di

"sollecito pagamento dello stipendio" datate 20 agosto 2012 (doc.

doc. A2), e 20 settembre 2012 (cfr. doc. A3), oltre ad uno scritto datato 5

novembre 2012, con la quale egli ha sollecitato una rapida soluzione e ha

preannunciato il ricorso a vie legali, se necessario (cfr. Doc. A4).

Chiamato

ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che gli sforzi compiuti

dall'assicurato per ottenere quanto dovuto siano manifestamente insufficienti,

anche in considerazione del fatto che durante tutta la sua attività lavorativa

egli non ha mai ricevuto il salario.

In

particolare dopo la lettera di novembre 2012, la quale non figura peraltro

nell'incarto della Cassa di disoccupazione, l'assicurato avrebbe dovuto

procedere con misure più incisive di carattere esecutivo e/o per via giudiziaria.

Non avendolo fatto egli ha gravemente violato l'obbligo previsto all'art. 55

cpv. 1 LADI.

2.5

L'assicurato

ha chiesto l'audizione di varie persone (cfr. consid. 1.2) e il richiamo

dell'incarto di un collega di lavoro.

Considerato

che i documenti già presenti all’inserto, come pure i principi legali e

giurisprudenziali vigenti per quanto concerne l’esclusione dal diritto alle

indennità per insolvenza nel caso di persone che prendono parte alle decisioni

del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole (cfr.

consid. 2.2.; 2.3.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo

Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe

mettere in luce nuovi elementi ai fini della risoluzione della vertenza.

Di

conseguenza la richiesta del ricorrente concernente l’audizione dei testi e il

richiamo dell'incarto di un collega di lavoro deve essere respinta.

A tale

proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF

8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.

5.3

; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5

marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio

2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001;

STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27

ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere

sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

particolare, per quel che riguarda l'incarto del collega di lavoro, il TCA

sottolinea che anche qualora, per pura ipotesi, fossero state attribuite

all'altro assicurato delle prestazioni non dovute, il ricorrente non potrebbe

ricavarne alcun vantaggio. Non sarebbero infatti comunque date le severe

condizioni per riconoscere il diritto alle prestazioni in applicazione del

principio sull' "uguaglianza nell'illegalità" (cfr. STF 8C_338/2007

del 4 agosto 2008:

"

(…)

3.

Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni

casi, bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia

a divedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il

cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità,

sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un'autorità

esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e

affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio

dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità,

fermo restando comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto

intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa

effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid.

3.7

pag. 20; 126 V 390 consid. 6a

pag. 392; 122 II 446 consid. 4a

pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).

4.

A motivazione della decisione di riconoscere alla

qui opponente il diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha

rilevato il fatto, incontestato, che cinque altri assicurati avevano

frequentato, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo

corso seguito dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta

tuttavia ancora per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti,

come già è stato ricordato al precedente considerando, la circostanza che la

legge non sia stata applicata o non sia stata applicata correttamente in un

singolo caso o in pochi singoli casi - circostanza questa comunque contestata

dall'amministrazione ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che

si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato

diversamente da quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio

cantonale, che riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato.

(…)"

2.6

Alla luce di

tutto quanto esposto, occorre concludere che il ricorrente non ha diritto alle

indennità per insolvenza postulate con richiesta del 17 maggio 2013.

La

decisione su opposizione del 25 luglio 2013 deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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