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Decisione

38.2013.49

Negato condono(chiesto 6.5.13)della restit.(18.4.13)di ID 1/07-12/11(v.redd.mai dichiar.).Scritto 31.7.13(sollevato perenz.restit.),se opp.a rest.,tardio.Non restit.term. Ammin.non tenuta a riconsid.

11 dicembre 2013Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I. La

CV 1 non entra nel merito alla domanda di riconsiderazione del 31 luglio 2013.

Considerandi

II. Nella

misura in cui lo scritto del 31 luglio 2013 può essere considerato una domanda

di revisione, la domanda viene respinta.

III. Non viene restituito il termine di

opposizione. (…)"

(Doc. A4, pag. 1)

La Cassa

ha così motivato il proprio provvedimento:

"

(...)

1.

Con

decisione del 18 aprile 2013 la cassa ha richiesto in restituzione CHF

39'984.70 dalla persona assicurata.

2.

Con

lettera del 31 luglio 2013 la persona assicurata (per il tramite del proprio

rappresentante legale) ha sollevato obbiezioni in merito all'operato della

cassa.

3.

L'art.

52.

LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate facendo opposizione

entro 30 giorni presso il servizio che le ha notificate.

4.

II

termine per interporre opposizione non è stato rispettato e per questo motivo

lo scritto del 31 luglio deve essere considerato come una domanda di

riconsiderazione.

5.

La cassa non entra nel merito alla domanda

di riconsiderazione.

6.

La cassa respinge la domanda di revisione in quanto non si intravedono né

vengono avanzati nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza.

7.

Le

condizioni dell'art. 41 LPGA non sono adempiute e non viene restituito il

termine d'opposizione." (Doc. A4, pag. 1-2)

1.6

Contro la

decisione su opposizione del 27 agosto 2013 l’assicurata, patrocinata dall’avv.

RA 1, dello RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha

chiesto:

"

1.1

(…) la decisione 27 agosto 2013 dell'CV 1

CV

1, è dichiarata nulla e in subordine annullata e l'incarto ritornato

all'Autorità inferiore per nuova decisione, rispettivamente pure la decisione

18.

aprile 2013 è dichiarata nulla (e in subordine annullata) almeno sicuramente

per quanto concerne la restituzione di prestazioni relative al 2007 e alla

prima metà del 2008 in quanto palesemente perente. Di conseguenza la ricorrente

non è tenuta a rimborsare

alcunché almeno per detto periodo, che a dipendenza delle risultanze (in

particolare da quanto agli atti, finora ignoto a questo Studio) ci si riserva

di modificare.

1.2

L'incarto

va ritornato all'Autorità inferiore con l'invito in primo luogo a mettere a

disposizione tutti gli atti alla ricorrente (e a questo Studio) e a emettere in

seguito una nuova decisione nel senso prospettato, tenendo presente che il

diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal

momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al

più tardi 5 anni dopo il versamento della prestazione." (Doc. I, pag. 4-5)

A

sostegno della pretesa ricorsuale dell’insorgente è stato segnatamente addotto

che:

"

(…)

2.

La

decisione querelata va dichiarata nulla e in subordine annullata e l'incarto

ritornato all'Autorità inferiore per nuova decisione, in quanto viola

arbitrariamente e crassamente il diritto di essere sentito della ricorrente,

che non ha nemmeno potuto prendere visione dell'incarto che la concerne, ciò

che è a dir poco scandaloso e non è degno di uno Stato di diritto.

3.

Inoltre, come già ricordato all'CV 1 con lo scritto di cui al doc. 3, per

l'art. 25 cpv. 2 LPGA il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un

anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto

conoscenza del fatto, ma al più tardi 5 anni dopo il versamento della

prestazione.

La conoscenza del

fatto, stante una lettura della decisione 18 aprile 2013 dell'CV 1 è avvenuta "dopo

la ricevuta del suo [n.d.r.: della qui ricorrente] estratto individuale

AVS". A questo Studio non è stato possibile visionare gli atti e

pertanto si ignora tuttora in che momento tale estratto sia stato ricevuto

dalla Cassa. A tal fine si ribadisce altresì la richiesta di accesso completo

all'incarto.

In ogni caso, il

diritto a chiedere la restituzione di prestazioni indebitamente percepite è

perento per l'anno 2007 e per almeno metà del 2008 (ci si potrà meglio

determinare soltanto dopo aver preso visione degli atti), ragione per la quale

per detto periodo la restituzione non poteva nemmeno essere chiesta e la

decisione 18 aprile 2013 in tal senso è illegale e perfettamente nulla,

circostanza rilevabile d'ufficio, in ogni stadio di procedura, da parte

dell'Autorità adita. In tal senso l'Autorità inferiore, dopo aver ricevuto le

lagnanze dell'avv. RA 1, avrebbe dovuto riconsiderare la sua decisione citata,

annullandola e sostituendola con una nuova che concernesse solamente il periodo

per cui poteva essere chiesta la restituzione.

Anche per questa

ragione la decisione querelata va pertanto dichiarata nulla e in subordine

annullata e l'incarto ritornato all'Autorità inferiore per nuova decisione

rispettivamente pure la decisione 18 aprile 2013 dichiarata nulla (e in

subordine annullata) almeno sicuramente per quanto concerne la restituzione di

prestazioni relative al 2007 e alla prima metà del 2008 in quanto palesemente perente. La ricorrente non deve restituire alcunché per detto periodo.

L'incarto deve essere retrocesso all'CV 1 affinché proceda come richiesto

dall'avv. RA 1, ricalcolando il periodo per il quale deve essere richiesta la

restituzione, non oggetto di perenzione del diritto e risponda alla richiesta

di dilazione di pagamento, tenuto conto delle gravi difficoltà finanziarie

della ricorrente (doc. 5).

6.

Da ultimo si ricorda che per l'art. 53 cpv. 2 LPGA l'assicuratore può tornare

sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica

ha una notevole importanza, circostanza che nel presente caso è palese.

(…)" (Doc. I, pag. 3-4)

1.7

La Cassa, in

risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.8

L’avv. RA 1,

per conto dell’assicurata, il 16 e il 18 ottobre 2013, dopo essersi fatta

trasmettere dal TCA alcuni specifici documenti di cui all’incarto inviato dalla

Cassa unitamente alla risposta di causa (cfr. doc. III), si è nuovamente

espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. IX; XII).

1.9

Il 18

ottobre 2012 la parte resistente ha comunicato di non avere osservazioni da

formulare riguardo al doc. IX (cfr. doc. XI).

1.10

Il doc. XI è

stato trasmesso per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc.

XIII).

1.11

Il 3

dicembre 2013 al TCA sono pervenuti da parte della Cassa il decreto d’accusa

del 21 novembre 2013 e la conferma del decreto d’accusa del 28 novembre 2013

emessi nei confronti di RI 1 dal Procuratore Pubblico __________ (cfr. doc. XV)

a seguito della segnalazione al Ministero Pubblico effettuata

il 26 agosto 2013 dalla parte resistente (cfr. doc. 33).

Con decreto d’accusa del

21.

novembre 2013 il Procuratore Pubblico, da un lato, ha ritenuto l’assicurata colpevole

di infrazione alla Legge federale contro la disoccupazione ai sensi dell’art.

105.

LADI per avere, nel periodo gennaio 2007 – dicembre 2011, ottenuto a torto,

omettendo di comunicare alla Cassa di aver prestato attività lavorativa

remunerata alle dipendenze della __________, il versamento di prestazioni

assicurative superiori a quanto di diritto, e meglio un indebito profitto di

fr. 39'984.70.

Dall’altro, ha proposto

nei suoi confronti una condanna di 20 aliquote giornaliere da fr. 100.--

cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'000.-- con sospensione condizionale

dell’esecuzione della pena per un periodo di prova di 2 anni, oltre a una multa

di fr. 300.-- con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento sarà sostituita

con una pena detentiva di 3 giorni (cfr. doc. XV2).

Il 28 novembre 2013 Il

Procuratore Pubblico, a seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata,

ha deciso di confermare il decreto d’accusa del 21 novembre 2013.

Di conseguenza gli atti

sono stati trasmessi alla competente autorità per procedere al dibattimento con

la precisazione che il decreto d’accusa giusta l’art. 356 cpv. 1 CPP sarà

considerato come atto d’accusa (cfr. doc. XV1)

1.12

I doc. XV;

XV1 e XV2 sono stati inviati per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc.

XVI).

in

diritto

In ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

Questa Corte

rileva innanzitutto che l’assicurata ha invocato la violazione del diritto di

essere sentita, in quanto la decisione su opposizione del 27 agosto 2013

sarebbe stata emanata senza che le fosse data la possibilità di prendere

visione dell’incarto (cfr. doc. I p.ti 2 e 8).

L'art. 29 cpv. 2 Cost. e

l'art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto d’essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto d’essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF 9C_971/2010 del 26 luglio

2011.

consid. 3.1.; DTF 129 II 497 consid. 2.2 con riferimenti; 126 V 130

consid. 2b con riferimenti).

Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale, la cui violazione

comporta l’annullamento della decisione impugnata, a prescindere delle

possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 127 V 437 consid. 3d/aa,

126.

V 132 consid. 2b e i riferimenti ivi citati).

Secondo la giurisprudenza,

la violazione del diritto di essere sentito - a condizione che non sia di una

particolare gravità - è sanata se la parte lesa ha la possibilità di esprimersi

dinanzi a un’autorità di ricorso che gode di un pieno potere cognitivo. La

riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via

eccezionale (cfr. STF 9C_469/2011 del 18 giugno 2012 consid. 4.2.; DTF 127 V

431.

consid. 3d/aa).

Nel caso

in esame dal verbale del 18 giugno 2013 relativo all’audizione dell’assicurata

davanti all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, firmato dalla stessa e

allegato dalla sua patrocinatrice allo scritto del 16 ottobre 2013 (cfr. doc.

IX; A6), si evince che la ricorrente ha confermato di aver preso visione in

quella occasione dell’incarto dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro e

di quello della Cassa riguardanti la sua persona.

In

concreto comunque anche volendo, per pure ipotesi, considerare violato il

diritto di essere sentito dell’insorgente, il TCA ritiene che la lesione

menzionata risulterebbe sanata.

Infatti

il TCA, che gode di un pieno potere cognitivo (cfr. STFA I 618/04 del 20

settembre 2006; STFA C 116/04 del 22 dicembre 2004; STFA C 34/02 del 22 ottobre

2002; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012 consid. 2.10.; STCA 38.2006.10 del 26

luglio 2006; STCA 38.2005.57 del 30 novembre 2005), il 2 ottobre 2013, ha comunque concesso all’assicurata, peraltro rappresentata da un avvocato, la possibilità di

visionare l’intera documentazione presso la propria cancelleria e di esprimersi

al riguardo (cfr. doc. IV; V; VI), facoltà di cui l’insorgente ha fatto uso

tramite la propria patrocinatrice, la quale, da un lato, ha chiesto copia di

alcuni documenti, e meglio dei doc. 10, 21, 22, 23, 24, 25 e 33 prodotti dalla

Cassa (cfr. doc. VII).

Gli atti

richiesti sono stati trasmessi da questo Tribunale all’avv. RA 1 il 9 ottobre

2013.

(cfr. doc. VIII).

Dall’altra,

il 16 ottobre 2013, ha presentato delle osservazioni, prendendo posizione anche

in merito alla documentazione visionata (cfr. doc. IX).

Va, del

resto, ricordato che per costante giurisprudenza è possibile prescindere da un

rinvio della causa all'amministrazione se - come nella presente evenienza - una

simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e

procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari

rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata

celermente (cfr. STF 9C_937/2011 del 9 luglio 2012 consid. 2.3.; DTF

132.

V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti).

2.3

Come visto

nei fatti, la Cassa, il 18 aprile 2013, ha emesso nei confronti di RI 1 un ordine di restituzione di fr. 39'984.70 corrispondenti a indennità di

disoccupazione percepite a torto dal gennaio 2007 a dicembre 2011, in quanto nell’ambito di una revisione interna avviata dopo aver ricevuto il

suo estratto individuale AVS sono emersi dei redditi conseguiti negli anni

2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 mai dichiarati alla parte resistente (cfr. doc.

A1=15).

Il 3

luglio 2013 l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha emanato una

decisione con cui ha respinto la domanda di condono interposta dall’assicurata

il 6 maggio 2013 (cfr. doc. 16; 17), non ritenendo adempiuto il presupposto

della buona fede.

Con

scritto del 31 luglio 2013 l’avv. RA 1 ha chiesto di ricalcolare il periodo per

il quale deve essere richiesta la restituzione non oggetto di perenzione del

diritto (cfr. doc. A3).

La Cassa,

con la decisione su opposizione del 27 agosto 2013 impugnata, ha stabilito, tra

l’altro, che non sono ossequiate le condizioni per restituire il termine di

opposizione (cfr. doc. A4, consid. 1.5.).

2.4

Ai sensi

dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA

possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza

che le ha notificate.

Giusta

l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Secondo

l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate

all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo

giorno del termine.

Se la

parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera

che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art. 38

cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve

essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Una

comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra

persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo

giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito (cpv. 2bis).

Se

l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo

riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno

feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o

sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

I termini

stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal

settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua

incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio

incluso (cpv. 4).

Dopo

l'entrata in vigore della LPGA, il 1° gennaio 2003, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso

di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a

decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V

305; STFA 2 novembre 2006 nella causa B. [I 643/06]; Pratique VSI 1998 p. 217,

Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).

Se

il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso

tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110

V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.

9, p. 479).

2.5

Nella

concreta evenienza l’ordine di restituzione del 18 aprile 2013, il quale

nell’indicazione del destinatario riporta la menzione “raccomandata” (cfr. doc.

A1=15), è stato senz’altro notificato all’assicurata, visto che la medesima il

6.

maggio 2013, con esplicito riferimento al rimborso della somma di fr.

39'984.70, ha postulato il condono di tale ammontare (cfr. doc. 16).

In

concreto non si rivelano necessari ulteriori accertamenti per determinare la

data precisa in cui l’insorgente ha ricevuto il provvedimento in questione.

Infatti, anche

considerando l’ipotesi più favorevole all’assicurata, ovvero che la decisione

del 18 aprile 2013 le sia stata notificata il giorno stesso dell’inoltro della

domanda di condono, ossia il 6 maggio 2013, tale provvedimento non risulta

essere stato impugnato in tempo utile.

Nel caso

di una notifica il 6 maggio 2013, il termine di 30 giorni per interporre

opposizione è iniziato a decorrere il 7 maggio 2013 ed è scaduto il 5 giugno

2013.

Entro

questa data, quindi, l’insorgente avrebbe dovuto consegnare l'opposizione contro

la decisione di restituzione alla Cassa, come peraltro indicato sul

provvedimento del 18 aprile 2013 stesso (cfr. doc. A1), o a un ufficio postale

svizzero (cfr. cfr. STCA 38.2007.102 del 31 gennaio 2008 consid. 2.3.; STCA

38.2005.10

del 13 aprile 2005 consid.2.4.).

L’assicurata

ha unicamente formulato una domanda di condono il 6 maggio 2013 (cfr. doc. 16).

La ricorrente

al riguardo mai ha, del resto, preteso di aver contestato pure l’ordine di

restituzione in quanto tale, unitamente alla domanda di condono.

Volendo ritenere,

senza particolari approfondimenti, che lo scritto del 31 luglio 2013 dell’avv. RA

1.

(cfr. doc. A3) costituisce un’opposizione contro la decisione del 18 aprile

2013, l’opposizione risulta tardiva.

2.6

Occorre ora

esaminare se l'assicurata può prevalersi della restituzione del termine.

Ai sensi

dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito,

sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla

cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.

La giurisprudenza

sviluppata in relazione alla restituzione di termini, che ha mantenuto la sua

validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio

2007.

consid. 2 in fine; STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.5.; STCA

38.2005.10

del 13 aprile 2005), prevede che per impedimento senza colpa

bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della

forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze

personali o all'errore scusabile (cfr. DTF

119.

II 86 consid. 2a pag. 87). L'assenza di colpa deve essere manifesta

(cfr. sentenza 1A.238/2006 del 14 dicembre 2006 con riferimento). Una grave

malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo e

può di conseguenza giustificare una domanda di restituzione dei termini se

l'interessato medesimo è stato impedito di agire entro il termine stabilito e

se inoltre egli non è stato in grado d'incaricare un terzo di compiere gli atti

di procedura necessari (cfr. DTF

119.

II 86 consid. 2a pag. 87; 112

V 255; cfr. inoltre sentenza 9C_209/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.1).

Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso

colpisce l'assicurato oppure il suo patrocinatore, quest'ultimo dovendosi

organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove

questa possibilità è ammessa (cfr. DTF

119.

II 86 consid. 2a pag. 87 con rinvii), in modo tale da garantire il

rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. DTF

99.

II 349 consid. 4 pag. 352).

Ad esempio,

in una sentenza 9C_749/2012 del 26 novembre 2012, il Tribunale federale ha

ritenuto che non esistessero validi motivi per restituire il termine nel caso

di un assicurato che aveva invocato la malattia del suo patrocinatore, un

sindacalista.

Non costituiscono,

per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del

diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova

norma legale (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113;

DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF

110.

V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

La

restituzione di un termine è, poi, pure giustificata allorquando occorre

tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un

determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità

competente (cfr. STFA C 189/04 del 28 novembre 2005 consid. 4.1.; DLA 2000 N. 6

pag. 27).

In

particolare, in una sentenza C 189/01 del 18 settembre 2001 consid. 3b, il TFA

ha, tra l'altro, osservato:

"

(…)

b) Resta ora da determinare se l'interessato

possa fare valere elementi idonei a giustificare la restituzione del termine

omesso, atteso come, secondo la giurisprudenza, un siffatto rimedio possa

trovare applicazione pure nell'ambito dell'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 114 V

123) e come un'eventuale restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una

violazione del principio della buona fede.

(…)."

2.7

Nell’evenienza

concreta l’assicurata, nello scritto del 31 luglio 2013 e nel ricorso, ha fatto

valere di aver contattato, dopo aver ricevuto la decisione del 18 aprile 2013, __________

della Cassa che ha firmato il provvedimento in questione (cfr. doc. A1), il

quale le avrebbe consigliato di presentare una domanda di condono dicendole che

in caso di ristrettezze economiche la stessa sarebbe stata accolta.

La ricorrente

ha precisato che fidandosi in buona fede di tale asserzione ha optato per la domanda

di condono e non ha presentato opposizione (cfr.- doc. A3; I p.to 1).

In una

nota interna del 24 settembre 2013 sottoscritta da __________ quest’ultimo ha dichiarato:

"

(…)

Dopo aver inviato la

decisione di restituzione in aprile 2013, la signora RI 1 mi ha chiamato per

chiedere informazioni ed ho effettivamente parlato di condono, ma dopo averle

detto, come di consueto, che se non fosse stata d’accordo con la nostra

decisione avrebbe dovuto interporre opposizione, facendo riferimento ai rimedi

giuridici indicati sulla decisione.

Mentre per il condono ho

riferito che il cantone valuta due fattori e cioè la buona fede e la difficoltà

finanziaria dell’assicurato.”(Doc. 22)

Il TCA non

ha validi motivi per dubitare delle affermazioni di __________, considerato

peraltro che i rimedi giuridici indicati nella decisione del 18 aprile 2013

sono chiari e prevedono:

"

Questa decisione può essere impugnata entro

trenta giorni dalla sua notificazione, facendo per iscritto opposizione.

L’opposizione deve essere redatta in lingua italiana e deve contenere una conclusione

e un motivazione. Essa deve essere corredata della decisione impugnata e degli

eventuali mezzi di prova. La procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non

son accordate ripetibili.

L’opposizione deve essere

inoltrata a:

CV 1, __________.” (Doc.

A1)

Il

provvedimento del 18 aprile 2013 contempla inoltre, quale ulteriore punto,

distinto dai rimedi giuridici, la facoltà di interporre domanda di condono,

specificando che la restituzione delle prestazioni ottenute in buona fede è, su

richiesta, condonata completamente o in parte, se il beneficiario verrebbe a

trovarsi in gravi difficoltà (cfr. doc. A1).

In simili

condizioni, questa Corte ritiene che nel caso di specie la ricorrente non abbia

ricevuto informazioni erronee riguardo alla possibilità di inoltrare

opposizione contro la decisione del 18 aprile 2013, rispettivamente una domanda

di condono.

In casu

è, pertanto, esclusa una restituzione del termine per interporre opposizione a tutela

della buona fede dell’assicurata.

La

ricorrente non ha poi invocato altri motivi atti a giustificare la restituzione

del termine.

Nel caso

di specie i presupposti di cui all’art. 41 LPGA per una restituzione del

termine non sono, perciò, adempiuti.

2.8

Ai sensi

dell’art. 53 cpv. 1 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione

formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se

l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o

nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

D’altro

canto, l’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su

opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano

manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv.

2).

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (cfr. DTF 133 V 50, consid. 4.1; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004 consid. 5.3 in fine, U 149/03 del 22 marzo 2004

consid. 1.2., I 133/04 dell’8 febbraio 2005 consid. 1.2.).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è

senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STFA I

512/05 del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti, confermata nella STF I

832/05 del 25 aprile 2007). Per giudicare se è ammissibile riconsiderare una

decisione per il motivo che essa è manifestamente errata, ci si deve fondare

sulla situazione giuridica esistente al momento in cui questa decisione è stata

emanata, tenuto conto della prassi in vigore a quel momento (cfr. DTF 125 V 383

consid. 3 con riferimenti).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione

iniziale del diritto, rispettivamente, un’errata constatazione derivante

dall’apprezzamento dei fatti. Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza

non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF

117.

V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente

errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche

sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non

sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF

9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Per

motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente le

condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità

deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza

manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di

condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento

riguardo a certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare

ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono

ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni

per procedere a una riconsiderazione non sono date (cfr.

STF 9C_457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1 con riferimento alla STF

9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).

2.9

Nella

presente evenienza l’assicurata, tramite l’avv. RA 1, con lo scritto del 31 luglio

2013, facendo riferimento all’art. 25 cpv. 2 LPGA (il diritto di esigere la

restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto

d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni

dopo il versamento della prestazione) e precisando che nella fattispecie il

diritto di richiedere il rimborso delle indennità di disoccupazione è perento perlomeno

per l’anno 2007, ha chiesto di ricalcolare il periodo - stabilito nella

decisione del 18 aprile 2013 cresciuta in giudicato - per il quale deve essere

domandata la restituzione non oggetto di perenzione, che scatena la nullità di

ogni decisione in merito (cfr. doc. A3 pag. 2).

Nella

decisione su opposizione del 27 agosto 2013 la Cassa si è esplicitamente

rifiutata di entrare nel merito di una domanda di riconsiderazione dell’ordine

di restituzione del 18 aprile 2013 ex art. 53 cpv. 2 LPGA (cfr. doc. A4;

consid. 1.5.).

Ora, per

costante giurisprudenza, l'amministrazione non può in ogni caso essere

obbligata nè dagli interessati, nè dai tribunali a effettuare una

riconsiderazione (cfr. STF 9C_99/2013 del 25 marzo 2013 consid. 2.1.; STF

8C_257/2011 del 14 giugno 2011 cosnid. 4.; STFA I 61/04 del 20 settembre 2004

consid. 4.1., pubblicata in DTF 133 V 50, U 17/05 del 27 ottobre 2006, I 206/06

del 13 marzo 2007).

Il TCA

deve, pertanto, esimersi dall’esaminare questo aspetto.

Non resta,

dunque, che da valutare l'eventualità di una revisione processuale (cfr. art.

53.

cpv. 1 LPGA).

2.10

L'amministrazione

è tenuta a procedere a una revisione processuale se si manifestano nuovi

elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica

differente (cfr. STFA C 227/03 del 23 marzo 2004, C 349/00 del 12 febbraio 2004, C 19/03 del 17 dicembre 2003, C 81/03 del 21 luglio 2003, C 354/01 del 7 marzo 2003; DTF 127 V 466, consid. 2c, p. 469 e la giurisprudenza ivi

citata; SVR 1997 ALV Nr. 101, p. 309 consid. 2a e riferimenti; DLA 1998 N. 15,

consid. 3b, p. 79 e 80).

Nuove, secondo costante

giurisprudenza federale, vanno considerate quelle circostanze che si sono

realizzate fino al momento in cui, nel procedimento principale, allegazioni di

fatto sarebbero ancora state lecite, ma che tuttavia, nonostante sufficiente

attenzione, erano sconosciute all’istante (cfr. STFA C 354/01 del 7 marzo 2003;

DLA 1995, p. 64 consid. 2b e riferimenti; DTF 122 V 134 e seg.).

Inoltre, i fatti nuovi

devono essere rilevanti, ovverosia essere idonei a modificare la base fattuale

della decisione e a condurre, attraverso un appropriato apprezzamento

giuridico, a una diversa decisione (DTF 110 V 141 consid. 2, 293

consid. 2a; RAMI 1991 K 855, p. 16; A. Grisel, Traité de droit administratif,

Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 942ss.; U. Kieser, ATSG

Kommentar, 2003, ad art. 53, n. 10).

In una sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 191, p. 145ss., il TFA ha

stabilito che la revisione processuale di decisioni amministrative è ammessa

soltanto entro i termini determinanti per la revisione di una decisione su

ricorso (art. 67 cpv. 1 e 2 PA): 90 giorni dalla scoperta del motivo di

revisione ma, al più tardi, entro 10 anni dalla notificazione della decisione

su ricorso (cfr., pure, A. Rumo-Jungo, Die Instrumente zur Korrektur der

Sozialversicherungsverfügung, in R. Schaffauser/F. Schlauri (Hrsg.),

Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, San Gallo 1996, p. 291).

I termini

citati sono applicabili anche successivamente all'entrata in vigore della LPGA.

Infatti, benché l'art. 53 LPGA non li preveda espressamente, resta determinante

quanto stabilito dall'art. 67 cpv. 1 e 2 PA, alla cui legge, del resto, rinvia

l'art. 55 LPGA per quanto concerne le regole particolari di procedura non

fissate in modo esaustivo nella LPGA o nelle singole leggi (cfr. STF

8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3.; STF 8C_302/2010 del 25

agosto 2010 consid. 4.1 e riferimenti ivi citati).

2.11

La Cassa, a

seguito dello scritto del 31 luglio 2013 della parte ricorrente (cfr. doc. A3,

consid. 1.4.), ha emesso la decisione su opposizione del 27 agosto 2013 in cui ha stabilito che, nella misura in cui il menzionato scritto può essere considerato una domanda

di revisione, la stessa viene respinta, in quanto non si intravedono né vengono

avanzati nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere

prodotti in precedenza (cfr. doc. A4; consid. 1.5.).

Questa Corte osserva

innanzitutto che la parte resistente, per quanto riguarda la

revisione processuale, invece di emanare una decisione su opposizione, avrebbe

dovuto emettere una decisione formale, la quale avrebbe potuto essere impugnata

con opposizione e la relativa decisione su opposizione con ricorso al TCA (cfr.

art. 49; 52, 56 LPGA; STF 8C_816/2007 dell’11 novembre 2008 consid. 5.2.).

Nella

presente fattispecie, tutto ben considerato, il rinvio degli atti alla Cassa

perché proceda conformemente a quanto appena esposto non sarebbe, tuttavia,

compatibile con il diritto delle parti a un trattamento celere della loro causa

in relazione al principio dell’economia processuale (cfr. STF 9C_975/2011 del

22.

febbraio 2012 consid. 3.2.).

In

effetti, da un lato, la ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha potuto

ampiamente esporre le proprie argomentazioni nel ricorso al TCA.

Alla

stessa, inoltre, contestualmente all’intimazione della risposta di causa, è

stata data la possibilità di presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr.

doc. IV) e, quindi, anche di nuovamente esprimersi riguardo alla fattispecie.

L’insorgente,

tramite la propria patrocinatrice, dopo aver ottenuto una proroga del termine ed

essersi fatta inviare alcuni documenti dell’incarto della Cassa (cfr. doc. V;

VI; VII; VIII), il 16 ottobre 2013 ha presentato delle osservazioni (cfr. doc.

IX).

Dall’altro,

il rinvio degli atti alla Cassa costituirebbe un atto senza alcuna portata,

poiché la posizione della parte resistente, per quanto concerne la richiesta di

considerare nulle, in subordine annullate la decisione su opposizione del 27 agosto

2013.

e la decisione del 18 aprile 2013 almeno per quanto attiene alla

restituzione delle prestazioni relative al 2007 e alla prima metà del 2008 in quanto perente (cfr. doc. I), è nota e non è cambiata dall’inizio della presente lite (cfr.

doc. IX).

Pertanto

la procedura di opposizione, che non è la semplice ripetizione della procedura

di emanazione della decisione formale, ma obbliga l’assicuratore a riesaminare

il proprio provvedimento al fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 9C_975/2011

del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V 188 consid. 1b e 1c), non

raggiungerebbe il suo scopo.

L’assicurata

non ha del resto censurato il modo di procedere della Cassa dal profilo

formale.

Limitandosi

a chiedere che questa Corte dichiari nulle e in subordine annullate la

decisione su opposizione del 27 agosto 2013 e la decisione del 18 aprile 2013,

ritornando l’incarto alla Cassa per una nuova decisone che consideri la

perenzione della restituzione delle prestazioni ricevute nel 2007 e nella prima

metà del 2008 (cfr. doc. I), l’insorgente ha, quindi, implicitamente rinunciato

al doppio grado di giurisdizione (cfr. STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012

consid. 3.2.;5P.45/2007 del 5 aprile consid. 5.2.).

Questo

Tribunale, dunque, per motivi di economia processuale esaminerà nel merito se a

ragione o meno la Cassa ha ritenuto non adempiuti i presupposti per procedere a

una revisione processuale giusta l’art. 53 cpv. 1 LPGA.

2.12

La

ricorrente, nello scritto del 31 luglio 2013 e nel ricorso, ha fatto valere in

buona sostanza che il diritto al rimborso delle indennità di disoccupazione

concernenti il 2007 e almeno parte del 2008, al momento della richiesta di

restituzione nell’aprile 2013, era perento, in quanto risultavano trascorsi più

di cinque anni dal relativo versamento (cfr. doc. A3; I).

In

concreto non è stato invocato alcun fatto o mezzo di prova nuovo ai sensi

dell’art. 53 cpv. 1 LPGA.

Il

riferimento all’estratto del conto individuale AVS da cui sono emersi i redditi

conseguiti dall’insorgente negli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 non

dichiarati all’amministrazione (cfr. doc. A3; I) e dalla cui conoscenza da

parte della Cassa decorre il termine di un anno afferente alla perenzione

relativa di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA non rappresenta certo un fatto nuovo

sconosciuto all’assicurata dal momento che tale estratto è stato espressamente

menzionato nell’ordine di restituzione del 18 aprile 2013 (cfr. doc. A1).

Pertanto, nella misura in

cui lo scritto del 31 luglio 2013 sia da intendersi quale domanda di revisione

processuale dell’ordine di restituzione del 18 aprile 2013 cresciuto in

giudicato, tale richiesta si appalesa priva di fondamento.

2.13

Il TCA

ritiene, in ogni caso, utile evidenziare che la perenzione di un diritto,

benché la stessa debba essere constatata d’ufficio, è una questione di merito

(cfr. STFA H 341/00 del 15 marzo 2001 consid. 3).

Pertanto,

visto che il TCA, a seguito della tardività dell’opposizione contro la

decisione del 18 aprile 2013 e dell’inadempimento dei presupposti relativi alla

revisione processuale, non entra in materia per quanto concerne l'ordine di

restituzione, nemmeno può pronunciarsi sulla relativa (parziale) perenzione.

Al

riguardo nella sentenza H 341/00 del 15 marzo 2001 l’Alta Corte, confermando

l’irricevibilità di un’azione di disconoscimento di debito, in quanto la

decisione della cassa di compensazione con cui era stato richiesto il pagamento

del danno subito ai sensi dell’art. 52 LAVS era passata in giudicato

incontestata e costituiva così un titolo di rigetto definitivo, ha precisato:

"

(…)

3.

- Le recourant soutient que les premiers juges

devaient, sans égard à la recevabilité de sa demande, constater d'office la

nullité de la décision de l'intimée du 20 janvier 1999, en raison de la péremption

de son droit à demander la réparation du dommage (art. 82 RAVS). Toutefois, la

péremption d'un droit, même si elle doit être constatée d'office, est une

question de fond. Comme la juridiction cantonale ne devait pas entrer en

matière sur l'action du recourant, elle n'avait pas à se prononcer sur la

péremption invoquée ni à déterminer si une telle péremption aurait, cas

échéant, constitué un motif de nullité de la décision de l'intimée du 20

janvier 1999. Sur ce point également, le recours doit être rejeté.”

E’, poi, utile segnalare che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007

del 15 luglio 2008, ha ricordato che:

"

(…)

Per prassi costante, una decisione amministrativa viziata è, di

regola, unicamente annullabile. Se, quindi, non viene impugnata

tempestivamente, essa diviene formalmente definitiva e non può più venire

contestata. Solo di rado una simile decisione è nulla, cioè non esplica effetto

alcuno (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii;

Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, volume I, pag. 421;

Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband,

Basilea/Francoforte 1990, n. 40 B I, pag. 118; Moor, Droit administratif, vol.

II, 2a ed., Berna 2002, pag. 310). Ciò è segnatamente il caso se il vizio è

particolarmente grave, è evidente o perlomeno facilmente riconoscibile e,

infine, l'accertamento della nullità non mette in serio pericolo la sicurezza

del diritto (sentenze 2A.18/2007 dell'8 agosto 2007, consid. 2.4 e 2.5, e

5P.178/2003 del 2 giugno 2003, consid. 3.2; DTF 116 Ia 215 consid. 2c pag. 219; 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii). Di norma,

vengono considerati vizi particolarmente gravi taluni errori di procedura,

quali l'incompetenza dell'autorità giudicante. Gli errori riguardanti il

contenuto invece causano raramente la nullità dell'atto (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii), e

meglio solo se sono eccezionalmente gravi; ciò si verifica, ad esempio, quando

l'atto diviene, in pratica, privo di effetto e meglio impossibile da eseguire,

insensato, immorale (sentenza 5P.178/2003 succitata, consid. 3.2;

Rhinow/Krähenmann, op. cit., n. 40 B V e, pag. 121) oppure in contrasto con un

divieto assoluto posto dalla Costituzione (si veda in proposito Moor, op. cit.,

pag. 321), ad esempio nel caso in cui una decisione non abbia alcuna base

legale (Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea/Francoforte 1991,

n. 1219; si confronti anche sentenza 2A.18/2007 succitata, consid. 2.4 e 2.5).

Del resto se così non fosse e meglio se ogni illegalità riguardante il merito

provocasse la nullità della decisione, l'organo esecutivo si sostituirebbe di

fatto all'autorità decisionale (sentenza 5P.178/2003 succitata; Imboden, Der

nichtige Staatsakt, Zurigo 1944, pag. 137).

Il Tribunale federale non ha per esempio ritenuto

nulla la decisione tendente a prelevare contributi di miglioria malgrado il

diritto di tassare fosse perento (RDAT 1996 I n. 49 pag. 138 consid. 5).

Secondo l'alta Corte trattandosi di un errore riguardante il contenuto si

doveva dar prova di grande riserbo nell'ammettere la nullità (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con

rinvii; Rhinow/Krähenmann, op. cit., n. 40 B V e, pag. 121; Moor, op. cit.,

pag. 321; Knapp, op. cit., n. 1219); inoltre in concreto i lavori erano stati

eseguiti e i proprietari dei fondi ne avevano beneficiato. Il solo fatto che

l'autorità comunale aveva disatteso un termine di perenzione, seppur grave, non

permetteva di ammettere la nullità della procedura d'imposizione. Pure il

Tribunale federale delle assicurazioni si era già espresso in tal senso al

consid. 4b della sentenza pubblicata in RCC 1988 pag. 260 (H 116/86), in cui,

non considerando un termine di perenzione, restituiva dei contributi ad un

assicurato (si confronti anche la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni

H 335/95 del 22 maggio 1997, secondo cui una decisione di fissazione dei

contributi non è nulla, ma soltanto annullabile, anche se emessa dopo la

scadenza del termine di perenzione).”

Nel caso

di specie, alla luce della giurisprudenza federale appena esposta, occorre

concludere che anche qualora il diritto di richiedere il rimborso delle

indennità di disoccupazione percepite dalla ricorrente dal 2007 al 2011 fosse

parzialmente perento, la decisione di restituzione del 18 aprile 2013, benché

viziata nel merito, non sarebbe nulla, ma annullabile.

Non

essendo stata impugnata tempestivamente, la stessa è, quindi, divenuta

definitiva.

Pertanto non

è possibile ora, difettando inoltre le condizioni per una revisione processuale,

esaminare la fondatezza o meno dell’eccezione di perenzione.

2.14

Alla luce di

tutto quanto sopra esposto, questa Corte non può che confermare la decisione su

opposizione del 27 agosto 2013 impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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