38.2013.50
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
28 marzo 2014Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2013.50
Data decisione, Autorità:
28.03.2014, TCA
Titolo:
Sosp.di 8 gg x manc./insuff.ricerche prima (31.12.12-31.3.13)dell'iscriz.in AD. Igienista dent.ricevuto disdetta x giust.motivi da un comune. Benché il relativo ric.al CdS avesse ES, vista la cogniz.limitat all'arbitrio di tale aut.,ass.doveva prendere in conto che la sua attiv.avrebbe avuto termine
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
OBBLIGO DI COLLABORARE
PUBBLICO IMPIEGO
SANZIONE
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 60v cpv. 1 LORD
art. 60v cpv. 3 LORD
art. 60v cpv. 3 let. c LORD
art. 43 cpv. 3 LPGA
art. 61 let. c LPGA
art. 26 OADI
accomandata
Incarto n.
38.2013.50
rs
Lugano
28 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 11 settembre 2013
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 luglio
2013 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 17 giugno 2013 l’Ufficio regionale di collocamento di __________
(in seguito: URC) ha sospeso Indire RI 1 per dodici giorni dal diritto alle
indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo
31 dicembre 2012 – 31 marzo 2013 precedente l’iscrizione in disoccupazione a
far tempo dal 1° aprile 2013 (cfr. doc. A3).
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurata (cfr. doc. A2), l’amministrazione,
il 18 luglio 2013, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la
sospensione inflittale a otto giorni, motivando come segue:
"
(…)
3. L’opposizione
della sig.ra RI 1 pervenuta al nostro ufficio in data 17.6.13 è considerata
tempestiva. Nella sua presa di posizione l’assicurata afferma che il motivo
della mancata attivazione è legato alla procedura di ricorso portata al
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato che avrebbe potuto portare eventualmente
all’annullamento della decisione di licenziamento effettuata in prima istanza
il 6.12.12 dal Comune di __________.
La
sig.ra RI 1, essendo consapevole che il ricorso avrebbe potuto avere anche
esito negativo, avrebbe comunque potuto e dovuto attivarsi contattando
preventivamente dei datori di lavoro già nei primi tre mesi dell’anno 2013 con
l’obiettivo di instaurare delle trattative, evidentemente concretizzabili
solamente una volta venuta a conoscenza dell’esito del ricorso. Osserviamo che
secondo quanto esposto nel testo della decisione del Consiglio di Stato, emerge
che il 12.3.13 è stato trovato un accordo extragiudiziale fra le parti in
causa. Da parte nostra, non risulta esserci pervenuta alcuna prova concreta
delle ricerche svolte neppure nel periodo fra il 12.3 e il 31.3.13.
In
conclusione, risulta opportuno da parte del nostro ufficio procedere a una
decisione di sanzione nei confronti dell’assicurata. E’ legittimo considerare
come attenuante la procedura di ricorso a quel momento in corso. Viene pertanto
deciso un ridimensionamento dell’entità della sospensione emanata in prima
istanza passando dai 12 giorni a 8 giorni.” (Doc. A1)
1.3. Contro la
decisione su opposizione del 18 luglio 2013 l’assicurata ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e
in via subordinata, tenendo conto del principio di proporzionalità della
sanzione, una diminuzione dell’entità della sospensione.
A
sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha, segnatamente,
addotto:
" (…)
Ho
lavorato presso la Clinica __________ dal 28.06.2008 in qualità di igienista
dentale. Con scritto del 6 dicembre mi è stata comunicata la disdetta del
rapporto di lavoro per la fine del mese di marzo con le motivazioni ritenute infondate
da me. In seguito ho preso contatto con il rappresentante del sindacato __________
per un consulto sfociato nella decisione di fare il ricorso contro tale
decisione al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato chiedendone
l’annullamento (allegato Ricorso contro la disdetta del rapporto di lavoro).
L’intero
iter del ricorso, che alla fine è risultato in un accordo extragiudiziale con
il cambio delle motivazioni di disdetta, è durato complessivamente fino al 20
marzo 2013. Nel frattempo ho fatto e mie ricerche per un impiego per quanto mi
è stato possibile seguendo i concorsi e dove era possibile concordare la data
di inizio della nuova attività visto che ero ancora legata al mio posto di
lavoro fino alla conclusione della procedura di ricorso (allegato ricerche di
lavoro febbraio e marzo, risposte alle ricerche di lavoro). Ho anche eseguito
diverse ricerche attraverso i contatti telefonici, delle quali purtroppo non
posso fornire prove concrete.
Citando
l’art. 29 cpv. 1 della LADI Dubbi circa le pretese derivanti dal contratto di
lavoro
1. Se
sussistono dubbi giustificati circa l’esistenza, per il periodo della perdita
di lavoro, di pretese dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di
lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell’articolo 11
capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa
comunque l’indennità di disoccupazione.
(…)”
(Doc. 1)
1.4. L’URC, in
risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata deve o meno essere
sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione per l’assenza di valide
ricerche di lavoro nel periodo dalla fine di dicembre 2012 alla fine di marzo
2013 precedente l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra
gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione
adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato
modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della
professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo
di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio competente le prove
documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del
29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1
OADI:
"
L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di
regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI
prevede che:
"
L’assicurato deve inoltrare la prova
delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto
giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data.
Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di
lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
"
Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha, dunque,
previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per
evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato
messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr.
Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la
disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il
danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V
197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non adempie il suo
obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il
suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF
8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c
LADI è stato ritenuto dal TFA conforme alle disposizioni della Convenzione OIL
Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230;
Fatti
D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation
de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e
Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La
giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità
l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo
che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010).
Per
costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione
deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una
sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato
che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la
disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è
ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati
non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a
intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in
disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad
esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal
momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova
occupazione (cfr. STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno
2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C
208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA
C 77/91 del 29 gennaio
1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici
regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti
sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art.
45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre
gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere
sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che
precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,
n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.4. Per
stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare
un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la
qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76
consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel
che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un
numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur
confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio
2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante
ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi
amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese
(cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C
199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009
del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria
giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes
(cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata
in DTF 139 V 524.
Sulle modalità con le
quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che
secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il
suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio
competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26
cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.
95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede
nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire
effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi
datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla
fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente ciò
significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca
personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei
datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre
deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si
è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella
causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà
servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del
datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà
comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al
servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca
telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,
confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto
(cfr. DLA 1988 pag. 95).
In una
sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al
massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è
determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv.
5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la
durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il
prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due
anni.
Nella già
citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha
ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi
amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel
periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i
parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali
aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste
direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste
basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato
il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA
C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01
del 6 agosto 2002).
2.6. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata dalla fine
del mese di giugno 2008 ha svolto l’attività di igienista dentale presso la
Clinica __________ di __________ (cfr. doc. 19).
Il 6
dicembre 2012 il rapporto di impiego della ricorrente è stato disdetto per il
31 marzo 2013 dal Municipio di __________, facendo valere che erano date
circostanze oggettive e soggettive che non permettevano più di continuare il
rapporto di lavoro e meglio presunte cure igieniche superficiali malgrado le
indicazioni del dentista e il non rispetto degli orari di entrata e uscita dal
lavoro (cfr. doc. 3 pag. 3; 3B).
L’assicurata,
patrocinata dall’avv. __________, ha interposto ricorso al Consiglio di Stato
contro il provvedimento emesso dall’esecutivo di __________ il 6 dicembre 2012
(cfr. doc. 3).
Da un
estratto della risoluzione di Municipio di __________ del 4 marzo 2013 n. __________
risulta che presente il Municipio, in corpore, all’unanimità è stato deciso
che:
"
E’ approvato l’accordo di liquidazione allegato
e già sottoscritto dalla dipendente. Viene data delega al Sindaco e al
segretario Comunale di firmarlo per il Municipio. In tal modo è risolta la
vertenza con l’igienista. Con lo stralcio della procedura ricorsuale la
disdetta del 6 dicembre 2012 esplica definitivamente il proprio effetto
mettendo fine al rapporto di lavoro per la fine del mese di marzo 2013 e le
motivazioni si riducono transattivamente alla sola riorganizzazione della
posizione dell’igienista.” (Doc. 3A)
Il 20
marzo 2013 il Consiglio di Stato, a seguito dell’accordo extragiudiziale
concluso tra le parti, ha stralciato dai ruoli il ricorso dell’assicurata (cfr.
doc. 3B).
La
ricorrente si è iscritta in disoccupazione il 1° aprile 2013, rivendicando il
diritto alle prestazioni LADI da quella data e dichiarando la propria
disponibilità per un’occupazione al 100% (cfr. doc. 31).
Al
momento dell’annuncio per il collocamento l’insorgente, relativamente al
periodo precedente la disoccupazione, non ha comprovato valide ricerche di
lavoro per il lasso di tempo 31 dicembre 2012 – 31 marzo 2013.
La consulente
del personale, il 6 maggio 2013, le ha pertanto inviato una “Richiesta di
giustificazione” con cui l’ha invitata a motivare, entro il 16 maggio 2013, il
fatto di non avere intrapreso sufficienti sforzi al fine di reperire un nuovo
impiego nel periodo in questione, allegando l’eventuale documentazione a
sostegno delle proprie dichiarazioni.
La
collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità
cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando
espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la
sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per
ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 6).
L’assicurata
ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione il 14 maggio 2013,
osservando che:
"
Il 6 dicembre ho ricevuto la disdetta del
rapporto d’impiego dal mio datore di lavoro con le motivazioni che ho ritenuto
non valide. In seguito ho contestato tale decisione in termini legali
sospendendo la stessa. Nonostante la sospensione della disdetta ho fatto
diverse ricerche di lavoro rispondendo agli annunci e telefonicamente
contattando conoscenti. Non ho fatto ricerche formali / per iscritto in quanto
la procedura ricorsuale è stata conclusa soltanto nel corso del mese di marzo
con un accordo fra le parti. Non è stato possibile (purtroppo) cambiare la
decisione in quanto le autorità non hanno dimostrato la volontà di tornare sui
suoi passi. Per contro hanno cambiato le motivazioni della disdetta.
(…)” (Doc. 5)
Dal
profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere
sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42
LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione,
con decisione formale del 17 giugno 2013, ha sospeso l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. A3; consid. 1.1.).
Con
decisione su opposizione del 18 luglio 2013 l’URC, considerando, da una parte,
l’assenza di sufficienti ricerche di lavoro per il periodo precedente
Considerandi
all’iscrizione in disoccupazione, dall’altra, l’attenuante della procedura di
ricorso contro il provvedimento di licenziamento, ha poi ridotto la sanzione a
otto giorni (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).
2.7
Nel caso di
specie l’assicurata, il 6 dicembre 2012, ha ricevuto la disdetta del rapporto di impiego con il Comune di __________ per la fine di marzo 2013 facendo valere
che erano date circostanze oggettive e soggettive che non permettevano più di
continuare il rapporto di lavoro e meglio presunte cure igieniche superficiali
malgrado le indicazioni del dentista e il non rispetto degli orari di entrata e
uscita dal lavoro (cfr. consid. 2.6.).
E’ vero
che la ricorrente, il 21 dicembre 2012, ha impugnato il provvedimento di licenziamento davanti al Consiglio di Stato contestando i motivi della disdetta
(cfr. doc. 3).
Il
ricorso aveva effetto sospensivo (cfr. art. 47 Legge di procedura per le
cause amministrative - LPamm, in vigore fino al 28 febbraio
2014; art. 71 Legge sulla procedura amministrativa - LPAmm in vigore dal 1°
marzo 2014; art. 208 LOC e art. 57 Regolamento Comune __________ __________; __________).
E’
altrettanto vero, tuttavia, che il contratto concluso nel maggio 2008
dall’assicurata prevede al p.to 13.2 che il Municipio può sciogliere il
rapporto d’impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi,
prevalendosi di giustificati motivi. Sono considerati giustificati
motivi qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva che, secondo le regole
della buona fede, rende inesigibile la continuazione del rapporto di servizio
(cfr. doc. 19).
L’art. 34
del Regolamento comunale del Comune di __________ __________, relativo ai
dipendenti del Comune, rinvia del resto agli art. 125 segg. LOC ed enuncia che
il Regolamento Organico dei Dipendenti del Comune di __________ definisce in
particolare le funzioni, i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi
e i doveri di servizio dei dipendenti nominati per il servizio amministrativo e
per il servizio esterno comunale. La LOC definisce le modalità relative
a queste nomine.
Secondo
l’art. 1 del Regolamento organico per i dipendenti del Comune di __________
(ROD) le disposizioni del ROD si applicano, in quanto non sia diversamente
disposto, a tutti i dipendenti del Comune e delle Aziende municipalizzate.
Giusta l’art.
11.
cpv. 1 ROD il Municipio può in ogni tempo, per giustificati motivi,
disdire il rapporto di lavoro, rispettando i tempi di preavviso stabiliti
dall’art. 10.
L’art. 10
cpv. 1 ROD sancisce che il dipendente ha diritto di rassegnare le sue
dimissioni mediante disdetta scritta, per la fine di ogni mese, osservando i
seguenti termini
-
per il segretario comunale: con un preavviso di
almeno sei mesi;
-
per gli altri dipendenti; con preavviso di
almeno tre mesi.
Il
rapporto lavorativo con l’insorgente è, quindi, stato disdetto dall’esecutivo
di __________ il 6 dicembre 2012 (cfr. consid. 2.6.) sulla base di quanto
contemplato al p.to 13.2 del contratto di impiego e all’art. 11 ROD.
Il principio
secondo cui il Municipio può sciogliere il rapporto d’impiego per la fine di un
mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi di giustificati motivi corrisponde
a quanto contemplato dall’art. 60 cpv. 1 vLORD in vigore fino al 31 luglio 2012
(l'autorità di nomina può sciogliere il rapporto di impiego per la fine di un
mese con il preavviso di tre, rispettivamente sei mesi, prevalendosi di
giustificati motivi).
Al p.to
13.2
del contratto di impiego in questione è stato poi ripreso anche il tenore dell’art.
60.
cpv. 3 lett. c vLORD secondo cui sono considerati giustificati motivi qualsiasi
circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non si può pretendere in
buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto di impiego
nella stessa funzione o in un'altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito
dei posti vacanti.
Il 1°
agosto 2012 sono entrate in vigore delle modifiche dell’art. 60 LORD.
Tuttavia,
visto che in casu la disdetta da parte del Comune di __________ è stata formulata
sulla base di una norma del ROD (art. 11) che prevede, quale ragione del
licenziamento, giustificati motivi, analogamente all’art. 60 cpv. 1 e 3 lett. c
vLORD, per la risoluzione del caso di specie ci si può ispirare alla
giurisprudenza risultante dall'applicazione del menzionato disposto cantonale
valido fino al 31 luglio 2012 (cfr. STF 8C_411/2009 del 6 novembre 2009;
sentenza 52.2005.242 emessa dal Tribunale cantonale amministrativo il 1°
dicembre 2005, consid. 2.2.).
Secondo giurisprudenza e
dottrina lo scioglimento del rapporto di impiego in virtù dell’art. 60 cpv. 1 e
3.
lett. c vLORD non richiede una colpa specifica dei dipendenti
o una violazione puntuale dei doveri di servizio: determinante è infatti la
sola sussistenza di una situazione concreta e oggettiva che, secondo le regole
della buona fede, rende inesigibile la continuazione del rapporto di servizio.
Con questo sistema l'autorità di nomina fruisce di un potere di apprezzamento
particolarmente esteso, limitato in pratica soltanto dal divieto dell'arbitrio,
e può pronunciare la disdetta senza che una colpa sia imputabile al funzionario
licenziato (contrariamente al licenziamento per motivi disciplinari) e addirittura
per ragioni non legate al suo comportamento: basta infatti che il licenziamento sia giustificato nell'interesse
preminente del servizio pubblico (cfr. STF 8C_411/2009 del 6
novembre 2009; STF 1P.423/1999 del 17 maggio 2000 pubblicata in RDAT
II-2000 n. 11 consid. 3b e riferimenti).
In simili
condizioni, ritenuta la cognizione limitata all’arbitrio della autorità di
ricorso in ambito di disdetta amministrativa, la ricorrente, benché la sua impugnativa
davanti al Consiglio di Stato avesse effetto sospensivo, non poteva non
prendere in considerazione il fatto che il suo impiego presso la Clinica __________
di __________ avrebbe avuto termine come previsto dalla disdetta del 6 dicembre
2012.
Già a far
tempo dal 5 marzo 2013 le parti sono d’altronde addivenute a un accordo
extragiudiziale con il quale è stato confermato che il rapporto di lavoro
avrebbe preso definitivamente fine dal 31 marzo 2013 (cfr. doc. 3A).
Ne
discende che l’insorgente, durante il periodo di disdetta precedente
l’iscrizione in disoccupazione, era tenuta a intraprendere dei validi sforzi al
fine di reperire una nuova occupazione, perlomeno interpellando dei potenziali
datori di lavoro per valutare in che misura fossero interessati al suo profilo
professionale, rispettivamente ad assumerla.
Per
quanto concerne l’eventuale data di inizio da concordare (cfr. doc. I),
l’assicurata avrebbe potuto, nel caso in cui avesse trovato un adeguato nuovo
impiego, ritirare il ricorso pendente al Consiglio di Stato fino al relativo
stralcio del 20 marzo 2013 (cfr. doc. A7).
2.8
L’URC ha
indicato di non avere ricevuto alcuna prova concreta di ricerche svolte
dall’assicurata nemmeno nel periodo posteriore all’accordo extragiudiziale
(cfr. doc. A1).
L’insorgente,
dal canto suo, il 14 maggio 2013, rispondendo alla Richiesta di giustificazione
inviatale dalla consulente del personale, ha asserito di non avere effettuato
ricerche formali per iscritto, ma di avere risposto a degli annunci e di aver contattato
telefonicamente dei conoscenti (cfr. doc. 5, consid. 2.6.).
Al
riguardo giova preliminarmente
ribadire (cfr. consid. 2.4.) che in linea di principio le ricerche di lavoro,
se compiute unitamente ad ulteriori ricerche effettuate secondo altre modalità,
possono essere svolte anche per telefono. Il TFA ha, infatti, ritenuto che
viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che intraprende ricerche di
lavoro esclusivamente per telefono (cfr. DLA 2000 pag. 156 segg.).
Tuttavia
secondo la giurisprudenza federale, in caso di ricerca telefonica, l'assicurato
deve, di regola, attestare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma
per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, op.
cit., pag. 38).
Va poi osservato
che le ricerche che la ricorrente ha preteso di aver effettuato in modo non
formale non solo non sono state comprovate - neppure è stata fornita alcuna
valida ragione per la quale l’assicurata sarebbe stata impossibilitata a
sostanziarle -, ma nemmeno sono state precisate.
In
effetti l’assicurata si è limitata ad affermare in modo vago e generico di aver
compiuto ulteriori sforzi rispondendo ad annunci e contattando telefonicamente
conoscenti, senza indicare le generalità dei potenziali datori di lavoro
interpellati.
2.9
Considerato che la ricorrente
ha avuto a più riprese (a seguito della richiesta di giustificazione da parte
dell’URC, in sede di opposizione e in sede ricorsuale) la possibilità di
elencare dettagliatamente le ricerche che avrebbe effettuato nel periodo
antecedente il 1° aprile 2013 (data dell’iscrizione in disoccupazione), come
pure di comprovarle, la sua omissione configura una violazione del dovere delle
parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del
principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni
sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti
di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie,
avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art.
43.
cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag.
145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del
9.
maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005
consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).
In proposito va osservato
che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale
cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per
effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che
l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali,
nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di
sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale
cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.
Contestualmente il TFA ha
rilevato:
"
(…)
4.2
Ob trotz vorgängiger behördlicher
Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu
erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht
näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch
im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht
überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern
bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend
gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und
hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter
diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals
die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form
einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan
hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz
überstrapazieren."
(STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2)
L’assicurata deve, perciò,
sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle
asserite ricerche di lavoro che avrebbe compiuto nei mesi in questione in modo
informale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005
consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.; STCA 38.2011.5 del
22.
giugno 2011 consid. 2.8.; STCA 38.2009.34 del 27 luglio 2009 consid. 2.9.).
Le ricerche che l’insorgente
ha indicato di avere compiuto senza precisazione alcuna non vanno, quindi,
considerate valide ai fini della presente vertenza.
E’ peraltro utile
evidenziare che il TFA, in una sentenza C 6/05 del 6 marzo 2006, pubblicata in
DLA 2006 N. 18 pag. 220, relativa a un assicurato titolare di un diploma di
ingegnere elettrotecnico del Politecnico federale e di un diploma postgrado in
gestione d’impresa, ha stabilito che le ricerche di lavoro svolte secondo una
metodologia differente da quella ordinaria, consistente nel produrre perlomeno
dei giustificativi dei contatti intercorsi con potenziali datori di lavoro, non
possono essere considerate sufficienti nemmeno quando si tratta di un
assicurato che ha occupato una posizione di quadro superiore ed è alla ricerca
di un impiego qualificato e le stesse non sono a priori sprovviste di utilità.
In proposito cfr. STCA
38.2011.5
del 22 giugno2011; STCA 38.2007.15 del 7 maggio 2007.
2.10
Nei formulari
“Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro di febbraio e marzo
2013.
la ricorrente ha però indicato di aver svolto due ricerche scritte il 4 e
il 26 febbraio 2013 presso la Clinica __________ di __________ quale igienista
dentale, rispettivamente la __________ come ricercatrice e una ricerca il 4 marzo
2013.
presso la __________ di __________ quale direttrice (cfr. doc. A4).
Soltanto
in relazione alla ricerca presso la Clinica __________ di __________ risulta
una lettera del potenziale datore di lavoro, ossia del Municipio di __________
con cui il 23 luglio 2013 ha comunicato all’assicurata che la scelta era caduta
su un altro concorrente.
Tuttavia
da tale scritto non si evince quando precisamente l’insorgente abbia inoltrato
il relativo concorso (cfr. doc. A4).
Questa
Corte, in casu, ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione di
sapere se le tre ricerche appena menzionate sono state effettivamente compiute
nei mesi di febbraio e marzo 2013.
In
effetti, anche volendo considerare come realmente effettuate nei mesi di
riferimento le tre ricerche di lavoro indicate nei formulari “Prova degli
sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” di febbraio e marzo 2013, l’esito
della vertenza non sarebbe differente.
Lo
svolgimento di due ricerche nel mese di febbraio 2013 e di una ricerca nel mese
di marzo 2013 risulta in ogni caso insufficiente già dal profilo quantitativo
(cfr. consid. 2.4.).
In
proposito deve essere evidenziato, come del resto sottolineato dall’URC (cfr.
doc. A1; III), che l’insorgente non ha peraltro fatto valere alcuno sforzo
concreto finalizzato al reperimento di un’occupazione per il lasso di tempo dal
5.
al 31 marzo 2013, ovvero per il periodo successivo alla conclusione
dell’accordo extragiudiziale tra la medesima e il Comune di __________ con cui
veniva confermato il termine del rapporto di lavoro per la fine di marzo 2013
(cfr. doc. A6).
Non
risulta, inoltre, alcuna ricerca compiuta nel mese di gennaio 2013.
La ricorrente ha,
pertanto, violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.
Ciò implica
una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30
cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).
Relativamente
all’art. 29 cpv. 1 LADI, secondo cui se sussistono dubbi giustificati circa
l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese
dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il
salario o il risarcimento ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3, oppure circa
il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l’indennità di disoccupazione
(l’art. 29 cpv. 2 LADI prevede che con il pagamento, le pretese dell’assicurato,
compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla cassa nel limite
dell’indennità giornaliera da essa versata), citato dall’insorgente nell’atto
ricorsuale (cfr. doc. I) giova precisare che, allorché si realizzano le
condizioni di cui all’art. 29 cpv. 1 LADI e quindi il requisito della perdita
di lavoro computabile risulti soddisfatto per legge in virtù di una presunzione
assoluta (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1), agli organi
della LADI competenti non è comunque vietato, prima del pagamento delle
indennità di disoccupazione, verificare se si giustifica una sospensione ai
sensi dell’art. 30 cpv. 1 LADI (cfr. STFA C 56/03 del 20 agosto 2003 consid.
3.4
).
2.11
Per quanto
concerne l'entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurata otto giorni
di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.
Normalmente,
in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in
caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione
ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese e di tre
giorni nel caso di insufficienti ricerche precedentemente all’annuncio per
il collocamento (cfr. consid. 2.5.).
Pertanto
a un assicurato, qualora nei tre mesi di disdetta avesse svolto insufficienti
ricerche durante due mesi e non avesse intrapreso alcuno sforzo nel terzo mese,
verrebbe inflitta una sanzione di dieci giorni (3 giorni di sospensione a causa
di insufficienti ricerche x 2 mesi + 4 giorni di sospensione a causa di mancate
ricerche).
In
concreto, pertanto, tutto ben considerato, la penalità di otto giorni inflitta
alla ricorrente dall’URC risulta conforme al principio della proporzionalità
(cfr. consid. 2.5.).
La
decisione su opposizione del 18 luglio 2013 va, conseguentemente, confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster