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38.2013.50

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 marzo 2014Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno

2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C

208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art.

45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

2.4. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per

tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi

amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese

(cfr. consid. 2.4.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C

199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009

del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes

(cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata

in DTF 139 V 524.

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il

suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio

competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26

cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p.

95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 pag. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

pag. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45

cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle

sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.6. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata dalla fine

del mese di giugno 2008 ha svolto l’attività di igienista dentale presso la

Clinica __________ di __________ (cfr. doc. 19).

Il 6

dicembre 2012 il rapporto di impiego della ricorrente è stato disdetto per il

31 marzo 2013 dal Municipio di __________, facendo valere che erano date

circostanze oggettive e soggettive che non permettevano più di continuare il

rapporto di lavoro e meglio presunte cure igieniche superficiali malgrado le

indicazioni del dentista e il non rispetto degli orari di entrata e uscita dal

lavoro (cfr. doc. 3 pag. 3; 3B).

L’assicurata,

patrocinata dall’avv. __________, ha interposto ricorso al Consiglio di Stato

contro il provvedimento emesso dall’esecutivo di __________ il 6 dicembre 2012

(cfr. doc. 3).

Da un

estratto della risoluzione di Municipio di __________ del 4 marzo 2013 n. __________

risulta che presente il Municipio, in corpore, all’unanimità è stato deciso

che:

"

E’ approvato l’accordo di liquidazione allegato

e già sottoscritto dalla dipendente. Viene data delega al Sindaco e al

segretario Comunale di firmarlo per il Municipio. In tal modo è risolta la

vertenza con l’igienista. Con lo stralcio della procedura ricorsuale la

disdetta del 6 dicembre 2012 esplica definitivamente il proprio effetto

mettendo fine al rapporto di lavoro per la fine del mese di marzo 2013 e le

motivazioni si riducono transattivamente alla sola riorganizzazione della

posizione dell’igienista.” (Doc. 3A)

Il 20

marzo 2013 il Consiglio di Stato, a seguito dell’accordo extragiudiziale

concluso tra le parti, ha stralciato dai ruoli il ricorso dell’assicurata (cfr.

doc. 3B).

La

ricorrente si è iscritta in disoccupazione il 1° aprile 2013, rivendicando il

diritto alle prestazioni LADI da quella data e dichiarando la propria

disponibilità per un’occupazione al 100% (cfr. doc. 31).

Al

momento dell’annuncio per il collocamento l’insorgente, relativamente al

periodo precedente la disoccupazione, non ha comprovato valide ricerche di

lavoro per il lasso di tempo 31 dicembre 2012 – 31 marzo 2013.

La consulente

del personale, il 6 maggio 2013, le ha pertanto inviato una “Richiesta di

giustificazione” con cui l’ha invitata a motivare, entro il 16 maggio 2013, il

fatto di non avere intrapreso sufficienti sforzi al fine di reperire un nuovo

impiego nel periodo in questione, allegando l’eventuale documentazione a

sostegno delle proprie dichiarazioni.

La

collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità

cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando

espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la

sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per

ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 6).

L’assicurata

ha dato seguito alla richiesta dell’amministrazione il 14 maggio 2013,

osservando che:

"

Il 6 dicembre ho ricevuto la disdetta del

rapporto d’impiego dal mio datore di lavoro con le motivazioni che ho ritenuto

non valide. In seguito ho contestato tale decisione in termini legali

sospendendo la stessa. Nonostante la sospensione della disdetta ho fatto

diverse ricerche di lavoro rispondendo agli annunci e telefonicamente

contattando conoscenti. Non ho fatto ricerche formali / per iscritto in quanto

la procedura ricorsuale è stata conclusa soltanto nel corso del mese di marzo

con un accordo fra le parti. Non è stato possibile (purtroppo) cambiare la

decisione in quanto le autorità non hanno dimostrato la volontà di tornare sui

suoi passi. Per contro hanno cambiato le motivazioni della disdetta.

(…)” (Doc. 5)

Dal

profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere

sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42

LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione,

con decisione formale del 17 giugno 2013, ha sospeso l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione per dodici giorni (cfr. doc. A3; consid. 1.1.).

Con

decisione su opposizione del 18 luglio 2013 l’URC, considerando, da una parte,

l’assenza di sufficienti ricerche di lavoro per il periodo precedente

Considerandi

all’iscrizione in disoccupazione, dall’altra, l’attenuante della procedura di

ricorso contro il provvedimento di licenziamento, ha poi ridotto la sanzione a

otto giorni (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

2.7

Nel caso di

specie l’assicurata, il 6 dicembre 2012, ha ricevuto la disdetta del rapporto di impiego con il Comune di __________ per la fine di marzo 2013 facendo valere

che erano date circostanze oggettive e soggettive che non permettevano più di

continuare il rapporto di lavoro e meglio presunte cure igieniche superficiali

malgrado le indicazioni del dentista e il non rispetto degli orari di entrata e

uscita dal lavoro (cfr. consid. 2.6.).

E’ vero

che la ricorrente, il 21 dicembre 2012, ha impugnato il provvedimento di licenziamento davanti al Consiglio di Stato contestando i motivi della disdetta

(cfr. doc. 3).

Il

ricorso aveva effetto sospensivo (cfr. art. 47 Legge di procedura per le

cause amministrative - LPamm, in vigore fino al 28 febbraio

2014; art. 71 Legge sulla procedura amministrativa - LPAmm in vigore dal 1°

marzo 2014; art. 208 LOC e art. 57 Regolamento Comune __________ __________; __________).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che il contratto concluso nel maggio 2008

dall’assicurata prevede al p.to 13.2 che il Municipio può sciogliere il

rapporto d’impiego per la fine di un mese con il preavviso di tre mesi,

prevalendosi di giustificati motivi. Sono considerati giustificati

motivi qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva che, secondo le regole

della buona fede, rende inesigibile la continuazione del rapporto di servizio

(cfr. doc. 19).

L’art. 34

del Regolamento comunale del Comune di __________ __________, relativo ai

dipendenti del Comune, rinvia del resto agli art. 125 segg. LOC ed enuncia che

il Regolamento Organico dei Dipendenti del Comune di __________ definisce in

particolare le funzioni, i requisiti per la nomina, gli stipendi, gli obblighi

e i doveri di servizio dei dipendenti nominati per il servizio amministrativo e

per il servizio esterno comunale. La LOC definisce le modalità relative

a queste nomine.

Secondo

l’art. 1 del Regolamento organico per i dipendenti del Comune di __________

(ROD) le disposizioni del ROD si applicano, in quanto non sia diversamente

disposto, a tutti i dipendenti del Comune e delle Aziende municipalizzate.

Giusta l’art.

11.

cpv. 1 ROD il Municipio può in ogni tempo, per giustificati motivi,

disdire il rapporto di lavoro, rispettando i tempi di preavviso stabiliti

dall’art. 10.

L’art. 10

cpv. 1 ROD sancisce che il dipendente ha diritto di rassegnare le sue

dimissioni mediante disdetta scritta, per la fine di ogni mese, osservando i

seguenti termini

-

per il segretario comunale: con un preavviso di

almeno sei mesi;

-

per gli altri dipendenti; con preavviso di

almeno tre mesi.

Il

rapporto lavorativo con l’insorgente è, quindi, stato disdetto dall’esecutivo

di __________ il 6 dicembre 2012 (cfr. consid. 2.6.) sulla base di quanto

contemplato al p.to 13.2 del contratto di impiego e all’art. 11 ROD.

Il principio

secondo cui il Municipio può sciogliere il rapporto d’impiego per la fine di un

mese con il preavviso di tre mesi, prevalendosi di giustificati motivi corrisponde

a quanto contemplato dall’art. 60 cpv. 1 vLORD in vigore fino al 31 luglio 2012

(l'autorità di nomina può sciogliere il rapporto di impiego per la fine di un

mese con il preavviso di tre, rispettivamente sei mesi, prevalendosi di

giustificati motivi).

Al p.to

13.2

del contratto di impiego in questione è stato poi ripreso anche il tenore dell’art.

60.

cpv. 3 lett. c vLORD secondo cui sono considerati giustificati motivi qualsiasi

circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non si può pretendere in

buona fede che l'autorità di nomina possa continuare il rapporto di impiego

nella stessa funzione o in un'altra funzione adeguata e disponibile nell'ambito

dei posti vacanti.

Il 1°

agosto 2012 sono entrate in vigore delle modifiche dell’art. 60 LORD.

Tuttavia,

visto che in casu la disdetta da parte del Comune di __________ è stata formulata

sulla base di una norma del ROD (art. 11) che prevede, quale ragione del

licenziamento, giustificati motivi, analogamente all’art. 60 cpv. 1 e 3 lett. c

vLORD, per la risoluzione del caso di specie ci si può ispirare alla

giurisprudenza risultante dall'applicazione del menzionato disposto cantonale

valido fino al 31 luglio 2012 (cfr. STF 8C_411/2009 del 6 novembre 2009;

sentenza 52.2005.242 emessa dal Tribunale cantonale amministrativo il 1°

dicembre 2005, consid. 2.2.).

Secondo giurisprudenza e

dottrina lo scioglimento del rapporto di impiego in virtù dell’art. 60 cpv. 1 e

3.

lett. c vLORD non richiede una colpa specifica dei dipendenti

o una violazione puntuale dei doveri di servizio: determinante è infatti la

sola sussistenza di una situazione concreta e oggettiva che, secondo le regole

della buona fede, rende inesigibile la continuazione del rapporto di servizio.

Con questo sistema l'autorità di nomina fruisce di un potere di apprezzamento

particolarmente esteso, limitato in pratica soltanto dal divieto dell'arbitrio,

e può pronunciare la disdetta senza che una colpa sia imputabile al funzionario

licenziato (contrariamente al licenziamento per motivi disciplinari) e addirittura

per ragioni non legate al suo comportamento: basta infatti che il licenziamento sia giustificato nell'interesse

preminente del servizio pubblico (cfr. STF 8C_411/2009 del 6

novembre 2009; STF 1P.423/1999 del 17 maggio 2000 pubblicata in RDAT

II-2000 n. 11 consid. 3b e riferimenti).

In simili

condizioni, ritenuta la cognizione limitata all’arbitrio della autorità di

ricorso in ambito di disdetta amministrativa, la ricorrente, benché la sua impugnativa

davanti al Consiglio di Stato avesse effetto sospensivo, non poteva non

prendere in considerazione il fatto che il suo impiego presso la Clinica __________

di __________ avrebbe avuto termine come previsto dalla disdetta del 6 dicembre

2012.

Già a far

tempo dal 5 marzo 2013 le parti sono d’altronde addivenute a un accordo

extragiudiziale con il quale è stato confermato che il rapporto di lavoro

avrebbe preso definitivamente fine dal 31 marzo 2013 (cfr. doc. 3A).

Ne

discende che l’insorgente, durante il periodo di disdetta precedente

l’iscrizione in disoccupazione, era tenuta a intraprendere dei validi sforzi al

fine di reperire una nuova occupazione, perlomeno interpellando dei potenziali

datori di lavoro per valutare in che misura fossero interessati al suo profilo

professionale, rispettivamente ad assumerla.

Per

quanto concerne l’eventuale data di inizio da concordare (cfr. doc. I),

l’assicurata avrebbe potuto, nel caso in cui avesse trovato un adeguato nuovo

impiego, ritirare il ricorso pendente al Consiglio di Stato fino al relativo

stralcio del 20 marzo 2013 (cfr. doc. A7).

2.8

L’URC ha

indicato di non avere ricevuto alcuna prova concreta di ricerche svolte

dall’assicurata nemmeno nel periodo posteriore all’accordo extragiudiziale

(cfr. doc. A1).

L’insorgente,

dal canto suo, il 14 maggio 2013, rispondendo alla Richiesta di giustificazione

inviatale dalla consulente del personale, ha asserito di non avere effettuato

ricerche formali per iscritto, ma di avere risposto a degli annunci e di aver contattato

telefonicamente dei conoscenti (cfr. doc. 5, consid. 2.6.).

Al

riguardo giova preliminarmente

ribadire (cfr. consid. 2.4.) che in linea di principio le ricerche di lavoro,

se compiute unitamente ad ulteriori ricerche effettuate secondo altre modalità,

possono essere svolte anche per telefono. Il TFA ha, infatti, ritenuto che

viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che intraprende ricerche di

lavoro esclusivamente per telefono (cfr. DLA 2000 pag. 156 segg.).

Tuttavia

secondo la giurisprudenza federale, in caso di ricerca telefonica, l'assicurato

deve, di regola, attestare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma

per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95, vedi pure DTF 120 V 79; D. Cattaneo, op.

cit., pag. 38).

Va poi osservato

che le ricerche che la ricorrente ha preteso di aver effettuato in modo non

formale non solo non sono state comprovate - neppure è stata fornita alcuna

valida ragione per la quale l’assicurata sarebbe stata impossibilitata a

sostanziarle -, ma nemmeno sono state precisate.

In

effetti l’assicurata si è limitata ad affermare in modo vago e generico di aver

compiuto ulteriori sforzi rispondendo ad annunci e contattando telefonicamente

conoscenti, senza indicare le generalità dei potenziali datori di lavoro

interpellati.

2.9

Considerato che la ricorrente

ha avuto a più riprese (a seguito della richiesta di giustificazione da parte

dell’URC, in sede di opposizione e in sede ricorsuale) la possibilità di

elencare dettagliatamente le ricerche che avrebbe effettuato nel periodo

antecedente il 1° aprile 2013 (data dell’iscrizione in disoccupazione), come

pure di comprovarle, la sua omissione configura una violazione del dovere delle

parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del

principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni

sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti

di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art.

43.

cpv. 3 LPGA; 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; SVR 2001 KV N. 50 pag.

145; DLA 2001 N. 12 pag. 145, STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; STFA P 36/00 del

9.

maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005

consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).

In proposito va osservato

che l’Alta Corte, in una sentenza C 234/04 del 21 marzo 2005, ha accolto il ricorso dell’Ufficio del lavoro inoltrato contro una sentenza del Tribunale

cantonale con cui gli atti erano stati rinviati all’amministrazione per

effettuare ulteriori accertamenti in relazione a ricerche di lavoro che

l’assicurato aveva asserito di aver compiuto, ma in merito alle quali,

nonostante avesse avuto la possibilità prima della decisione formale di

sospensione, durante la procedura di opposizione e dinanzi al Tribunale

cantonale, di fornire indicazioni precise, era rimasto vago.

Contestualmente il TFA ha

rilevato:

"

(…)

4.2

Ob trotz vorgängiger behördlicher

Aufforderung erst einsprache- oder beschwerdeweise gemachte Angaben zu

erfolgten Arbeitsbemühungen überhaupt berücksichtigt werden dürften, muss nicht

näher geprüft werden. Denn der Versicherte hat es nach dem Gesagten auch noch

im Einsprache- und im kantonalen Verfahren bei vagen und in dieser Form nicht

überprüfbaren Hinweisen auf stattgefundene Kontakte mit möglichen Arbeitgebern

bewenden lassen. Damit ist er seiner gesetzlichen Obliegenheit, die geltend

gemachten Bemühungen um eine neue Stelle nachzuweisen, nicht nachgekommen und

hat die Folgen zu tragen (vgl. auch Art. 43 Abs. 3 ATSG). Wollte man unter

diesen Umständen von der Verwaltung verlangen, dem Leistungsansprecher nochmals

die Gelegenheit zur Auflistung stattgefundener Bemühungen in nachprüfbarer Form

einzuräumen, wie dies das kantonale Gericht im angefochtenen Entscheid getan

hat, hiesse das auch den von den Behörden zu beachtenden Untersuchungsgrundsatz

überstrapazieren."

(STFA del 21 marzo 2005 C 234/04 consid. 4.2)

L’assicurata deve, perciò,

sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo alle

asserite ricerche di lavoro che avrebbe compiuto nei mesi in questione in modo

informale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005

consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.; STCA 38.2011.5 del

22.

giugno 2011 consid. 2.8.; STCA 38.2009.34 del 27 luglio 2009 consid. 2.9.).

Le ricerche che l’insorgente

ha indicato di avere compiuto senza precisazione alcuna non vanno, quindi,

considerate valide ai fini della presente vertenza.

E’ peraltro utile

evidenziare che il TFA, in una sentenza C 6/05 del 6 marzo 2006, pubblicata in

DLA 2006 N. 18 pag. 220, relativa a un assicurato titolare di un diploma di

ingegnere elettrotecnico del Politecnico federale e di un diploma postgrado in

gestione d’impresa, ha stabilito che le ricerche di lavoro svolte secondo una

metodologia differente da quella ordinaria, consistente nel produrre perlomeno

dei giustificativi dei contatti intercorsi con potenziali datori di lavoro, non

possono essere considerate sufficienti nemmeno quando si tratta di un

assicurato che ha occupato una posizione di quadro superiore ed è alla ricerca

di un impiego qualificato e le stesse non sono a priori sprovviste di utilità.

In proposito cfr. STCA

38.2011.5

del 22 giugno2011; STCA 38.2007.15 del 7 maggio 2007.

2.10

Nei formulari

“Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro di febbraio e marzo

2013.

la ricorrente ha però indicato di aver svolto due ricerche scritte il 4 e

il 26 febbraio 2013 presso la Clinica __________ di __________ quale igienista

dentale, rispettivamente la __________ come ricercatrice e una ricerca il 4 marzo

2013.

presso la __________ di __________ quale direttrice (cfr. doc. A4).

Soltanto

in relazione alla ricerca presso la Clinica __________ di __________ risulta

una lettera del potenziale datore di lavoro, ossia del Municipio di __________

con cui il 23 luglio 2013 ha comunicato all’assicurata che la scelta era caduta

su un altro concorrente.

Tuttavia

da tale scritto non si evince quando precisamente l’insorgente abbia inoltrato

il relativo concorso (cfr. doc. A4).

Questa

Corte, in casu, ritiene di potersi esimere dall’approfondire la questione di

sapere se le tre ricerche appena menzionate sono state effettivamente compiute

nei mesi di febbraio e marzo 2013.

In

effetti, anche volendo considerare come realmente effettuate nei mesi di

riferimento le tre ricerche di lavoro indicate nei formulari “Prova degli

sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” di febbraio e marzo 2013, l’esito

della vertenza non sarebbe differente.

Lo

svolgimento di due ricerche nel mese di febbraio 2013 e di una ricerca nel mese

di marzo 2013 risulta in ogni caso insufficiente già dal profilo quantitativo

(cfr. consid. 2.4.).

In

proposito deve essere evidenziato, come del resto sottolineato dall’URC (cfr.

doc. A1; III), che l’insorgente non ha peraltro fatto valere alcuno sforzo

concreto finalizzato al reperimento di un’occupazione per il lasso di tempo dal

5.

al 31 marzo 2013, ovvero per il periodo successivo alla conclusione

dell’accordo extragiudiziale tra la medesima e il Comune di __________ con cui

veniva confermato il termine del rapporto di lavoro per la fine di marzo 2013

(cfr. doc. A6).

Non

risulta, inoltre, alcuna ricerca compiuta nel mese di gennaio 2013.

La ricorrente ha,

pertanto, violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge.

Ciò implica

una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione giusta l'art. 30

cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

Relativamente

all’art. 29 cpv. 1 LADI, secondo cui se sussistono dubbi giustificati circa

l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese

dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il

salario o il risarcimento ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3, oppure circa

il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l’indennità di disoccupazione

(l’art. 29 cpv. 2 LADI prevede che con il pagamento, le pretese dell’assicurato,

compreso il privilegio legale nel fallimento, passano alla cassa nel limite

dell’indennità giornaliera da essa versata), citato dall’insorgente nell’atto

ricorsuale (cfr. doc. I) giova precisare che, allorché si realizzano le

condizioni di cui all’art. 29 cpv. 1 LADI e quindi il requisito della perdita

di lavoro computabile risulti soddisfatto per legge in virtù di una presunzione

assoluta (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1), agli organi

della LADI competenti non è comunque vietato, prima del pagamento delle

indennità di disoccupazione, verificare se si giustifica una sospensione ai

sensi dell’art. 30 cpv. 1 LADI (cfr. STFA C 56/03 del 20 agosto 2003 consid.

3.4

).

2.11

Per quanto

concerne l'entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurata otto giorni

di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione.

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di mancate ricerche di lavoro nel periodo antecedente la disoccupazione

ammonta a un minimo di quattro giorni di sospensione al mese e di tre

giorni nel caso di insufficienti ricerche precedentemente all’annuncio per

il collocamento (cfr. consid. 2.5.).

Pertanto

a un assicurato, qualora nei tre mesi di disdetta avesse svolto insufficienti

ricerche durante due mesi e non avesse intrapreso alcuno sforzo nel terzo mese,

verrebbe inflitta una sanzione di dieci giorni (3 giorni di sospensione a causa

di insufficienti ricerche x 2 mesi + 4 giorni di sospensione a causa di mancate

ricerche).

In

concreto, pertanto, tutto ben considerato, la penalità di otto giorni inflitta

alla ricorrente dall’URC risulta conforme al principio della proporzionalità

(cfr. consid. 2.5.).

La

decisione su opposizione del 18 luglio 2013 va, conseguentemente, confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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