38.2013.51
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23 gennaio 2014Italiano17 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2013.51
dc/sc
Lugano
23 gennaio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 24 luglio 2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 24 luglio 2013 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la
precedente decisione del 18 giugno 2013 (cfr. doc. 7) con la quale ha respinto
la domanda di indennità per insolvenza inoltrata da RI 1 il 4 giugno 2013
in quanto, quale “gerente” della __________, poteva influenzare la volontà del
datore di lavoro (cfr. Doc. A).
1.2. Contro la decisione su opposizione
l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di
poter beneficiare delle indennità per insolvenza visto che tutte le decisioni venivano
prese dal proprietario della ditta.
1.3. Nella sua risposta del 2
ottobre 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso sottolineando che i gerenti
di una società a garanzia limitata devono essere trattati analogamente ai
membri del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. doc. III).
1.4. Il 16 ottobre 2013 il
ricorrente ha ribadito di non avere avuto in realtà alcun potere all'interno
della ditta, che apparteneva invece ad __________, socio e presidente della
gerenza (cfr. doc. V).
Il 23 ottobre 2013 la
Cassa ha sottolineato che la posizione occupata dall'assicurato gli dava ampio
potere decisionale (cfr. doc. VII).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato
a RI 1 il diritto all'indennità per insolvenza.
L'art. 51 cpv. 1 LADI
prevede che:
" I
lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro
che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che
occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza,
se:
a. il loro
datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano
crediti salariali oppure
b, il fallimento
non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del
datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno
presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per
crediti salariali."
Il cpv. 2 di questa
disposizione stabilisce poi che non hanno diritto all’indennità per insolvenza
le persone che, in qualità di soci, di membri di un organo dirigente
dell’azienda o finanziariamente partecipi della società, prendono parte alle
decisioni del datore di lavoro o possono esercitarvi un influsso considerevole,
nonché i loro coniugi che lavorano nell’azienda.
Il contenuto dell’art. 51
cpv. 2 LADI è identico a quello dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una decisione del 21
maggio 1997, pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 107,
ha, tra l’altro, affermato che la giurisprudenza emanata relativamente
all’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI è applicabile pure al diritto all’indennità per
insolvenza di cui all’art. 51 LADI.
2.3. Secondo
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro
ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un
organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare
risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi
occupati nell'azienda.
Questa normativa è stata
introdotta nella legge per ovviare a possibili abusi in una situazione
particolare "in cui gli interessi in gioco si sovrappongono" (cfr.
Messaggio concernente una nuova legge federale su l'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980, Ed.
separata p. 62, Gerhards, “Kommentar...” Vol. I, pag. 408 no.
43; Beatrice Brügger, Die Kurzarbeitsentschädigung als arbeitslosenversicherungsrechtliche
Präventivmassnahme, Berna 1993, p. 37).
In
una sentenza del 9 marzo 1987, pubblicata in DTF 113 V 74, il TFA (dal 1°
gennaio 2007: tribunale federale, TF) ha avuto modo di precisare che,
contrariamente alla giurisprudenza relativa al vecchio art. 31 cpv. 1 lett. c
OADI, si deve riconoscere che il diritto è escluso per le persone menzionate
dall'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
In una sentenza pubblicata
in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha stabilito che, per
giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di un'impresa è
escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI,
bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone effettivamente, in
funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la nostra massima
istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad un dirigente
per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta con la sua
firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era chiamato ad
esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a due
vicedirettori, visto che le loro competenze erano limitate a certi settori
tecnici.
Le sentenze sopra
menzionate sono poi state ulteriormente confermate dall’Alta Corte in una
decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.
23, pag. 130.
Nelle sentenze pubblicate
in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130, e in
SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha stabilito che un dipendente membro del
consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege (cfr. art. 716a-716b
del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere decisionale ai sensi
dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.
Per un membro del consiglio
di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto escluso senza che sia
necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate
all'interno della società (cfr. STFA C 160/05 del 24 gennaio 2006; STFA C
102/04 del 15 giugno 2005).
Questa giurisprudenza è
stata confermata in una sentenza 8C_279/2010 del 8 giugno 2010 nella quale il
Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
Il primo giudice ha infine correttamente precisato che per
stabilire se un impiegato possa esercitare un influsso considerevole ai sensi
dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (e, quindi, dell'art. 51 cpv. 2 LADI), deve
essere esaminato di quali poteri decisionali egli disponga concretamente sulla
base della struttura aziendale interna, non essendo per contro determinanti i
soli criteri formali. Segnatamente, non è ammissibile negare, in modo generico,
il diritto alle indennità a lavoratori esercitanti mansioni dirigenziali per il
solo fatto che essi detengono una procura o un altro mandato commerciale e sono
iscritti nel registro di commercio. D'altro canto però, possono di principio
vedersi rifiutare le prestazioni anche salariati che non fruiscono formalmente
di un diritto di firma e non figurano a registro di commercio, ma che in realtà
partecipano in modo decisivo alla formazione della volontà sociale (DTF 120 V 525 consid.
3b e riferimenti).
Da questa regola la giurisprudenza ha escluso solo i membri del
consiglio d'amministrazione che collaborano nell'azienda, per il motivo che la
legge conferisce a tale organo esecutivo attribuzioni, in parte inalienabili,
che per definizione comportano la facoltà di influire in modo diretto sulle
decisioni del datore di lavoro, foss'anche solo nella forma della suprema
direzione o dell'alta vigilanza sugli incaricati della gestione (art. 716-716b
CO). Di conseguenza, l'appartenenza di un salariato al consiglio
d'amministrazione è una circostanza che lo esclude automaticamente, giusta
l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, dal diritto all'indennità per lavoro ridotto (e,
quindi, anche d'insolvenza), senza che nemmeno occorra esperire ulteriori
accertamenti ai sensi della dianzi citata giurisprudenza in DTF 120 V 525 con
riferimento alla concreta posizione dell'interessato in seno all'azienda (DTF 122 V 273 consid.
3; DLA 2004 no. 21 pag. 198 consid. 3.2 [C 113/03]).
3.
Come già rilevato dal primo giudice, nella fattispecie in esame è
pacifico che la ricorrente ha ricoperto, dal 3 dicembre 2007 al 6 maggio 2008,
la carica di membro del consiglio di amministrazione della A.________ SA. Ne
discende che deve essere esclusa, giusta l'art. 51 cpv. 2 LADI e la giurisprudenza
menzionata, dalle chieste prestazioni, di modo che a ragione la precedente
istanza ha confermato il provvedimento amministrativo di diniego. (…)"
In una sentenza
8C-838/2008 del 3 febbraio 2009, a proposito di un membro di un consiglio di
amministrazione, l’Alta Corte si è così espressa:
" Occorre
tuttavia osservare che, in concreto, non si può negare la qualità di organi
dirigenziali al presidente e, rispettivamente, all'altro membro del consiglio
di amministrazione della P._________ SA, sulla sola ragione che la gestione di
fatto sia stata affidata ad un'unica persona. Infatti, qualsiasi siano
l'estensione della delega dei compiti e le modalità di organizzazione interna
alla società, esse non riducono le prerogative di cui beneficia un
amministratore né le attribuzioni che la legge gli affida e la responsabilità
in cui incorre (cfr. art. 715a, 716 segg. e 754 CO; DLA 1996 no. 10 pag. 52
consid. 3b). Inoltre, non è ammissibile giustificare il mancato rispetto del
termine, in considerazione dell'incapacità psico-fisica dell'amministratore
delegato a svolgere le sue funzioni, quando nella società in questione tutti i
membri del consiglio d'amministrazione dispongono della firma individuale (cfr.
pure Karl Spühler, Die Schlechtwetterentschädigung im neuen Arbeitslosenversicherungsrecht,
in: RSAS 1985 pag. 287). In questo senso, C.________ e D.________, nella loro
posizione di amministratori con diritto di firma individuale, avrebbero dovuto
esercitare le loro prerogative, revocare la delega di gestione a B.________
(art. 716a cpv. 1 cifra 4 CO) e informarsi, come è loro diritto e dovere, sulla
situazione e l'andamento della ditta, occupandosi direttamente delle incombenze
aziendali nell'interesse sociale. Essi non hanno agito in tal senso, ma anzi
hanno omesso di prendere le misure necessarie all'inoltro dell'annuncio di
perdita di lavoro per intemperie. Di conseguenza, non esistendo motivi validi
per rendere scusabile il ritardo, a ragione le richieste di indennità per
intemperie sono state respinte."
Al riguardo cfr. pure STF
8C_84/2008 del 3 marzo 2009, pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177.
Secondo la giurisprudenza
federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è equiparabile a quella di
un membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr. STFA C 270/04 del 4
luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA C 71/01 del 30 agosto
2001) e lo è pure quella di amministratore di una cooperativa (cfr. STF
8C-171/2012 dell’11 aprile 2013).
Il Tribunale federale è
giunto alla medesima conclusione pure per quel che riguarda i membri della
direzione di un’associazione. In una sentenza 8C_515 /2007 dell’ 8 aprile 2008
la nostra Massima istanza si è ad esempio così espressa:
" 3.2 Le point de vue des premiers juges est bien fondé. L'art. 69 CC dispose
en effet que la direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de
l'association et de la représenter en conformité des statuts. En vertu de cette
disposition, la direction assume la gestion des affaires de l'association, dans
la mesure où un autre organe, comme l'assemblée générale (cf. art. 65 al. 1
CC), n'en a pas la compétence (Anton Heini/Urs Scherrer, in : Basler Kommentar,
ZGB I, n. 17 ad art. 69). A ce titre, la direction de l'association occupe donc
une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société
anonyme (art. 716 à 716b CO), en ce sens que les membres de la direction
disposent ex lege du pouvoir de fixer les décisions que l'association est
amenée à prendre comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer
considérablement au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Aussi, leur droit à
l'indemnité de chômage peut-il être exclu sans qu'il soit nécessaire de
déterminer plus concrètement - comme le voudrait le recourant - les
responsabilités qu'ils exercent au sein de l'association.
3.3 Le recourant allègue toutefois que son
inscription au registre du commerce en qualité de vice-président du comité de
l'association est encore nécessaire aux fins de faire valoir ses droits de
salarié. Selon lui, la radiation de son inscription aurait pour effet
d'entraîner la dissolution immédiate de l'association - qui ne compte que deux
membres - et, partant, la radiation de la procédure en recouvrement de salaire
qu'il a introduite devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte.
Ce point de vue est mal fondé. Selon l'art. 58 CC,
applicable à la liquidation des associations (Anton Heini/Urs Scherrer, op.
cit., n. 2 ad art. 79), les biens des personnes morales sont liquidés en
conformité des règles applicables aux sociétés coopératives. De son côté la
réglementation relative à la société coopérative renvoie (art. 913 al. 1 CO)
aux dispositions sur la dissolution des sociétés anonymes (art. 736 ss CO).
Selon l'art. 739 al. 1 CO, aussi longtemps que la répartition entre actionnaires
n'est pas terminée - ce qui suppose notamment le paiement des dettes de la
société (art. 745 al. 1 CO), après un appel aux créanciers (art. 742 al. 2 CO),
la société en liquidation garde sa personnalité et conserve sa raison sociale,
à laquelle s'ajoutent les mots "en liquidation". Cela étant, même si
le recourant perdait non seulement sa qualité de membre de la direction, mais
encore celle de membre de l'association, il n'y a pas de risque que celle-ci
perde la personnalité juridique tant que les créanciers n'ont pas été invités à
faire valoir leur créance et, partant, que s'éteigne sa qualité de défenderesse
au procès en recouvrement de salaire intenté par le recourant (voir aussi
Jean-François Perrin, Droit de l'association, 2004, p. 218 sv.)."
2.4. In una sentenza
38.2012.78 del 13 maggio 2013 il TCA ha negato il diritto all'indennità per
insolvenza ad un assicurato, iscritto a Registro di commercio quale socio e
gerente con diritto di firma individuale, che deteneva una quota di fr.
110'000.-- su un capitale sociale di fr. 130'000.--, argomentando:
" (…)
Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza federale riprodotta
al consid. 2.3., egli non può beneficiare dell’indennità per insolvenza.
Secondo l'Alta Corte sono infatti decisivi gli oneri (obblighi e
prerogative) che spettano ex lege a un socio e gerente di una Sagl, la cui
posizione è equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione
di una SA, al quale il diritto a prestazioni va negato senza che sia necessario
determinare più concretamente le responsabilità da lui esercitate in seno alla
società (cfr. consid. 2.3. e, in un altro contesto, la
STFA H 66/96 del 30 dicembre 1997, a proposito della responsabilità secondo
l’art. 52 LAVS di un operaio entrato in un consiglio di amministrazione e la
STFA H 218+219/97 del 29 settembre 1998 relativa ad un architetto membro del
consiglio di amministrazione).
Il fatto che l’assicurato abbia addotto che la sua partecipazione
finanziaria nella Sagl, come pure il suo ruolo di socio e gerente siano
soltanto a titolo fiduciario (cfr. doc. I; consid. 1.2.), non è atto a
sovvertire l’esito della presente vertenza.
(…)
Pertanto, indipendentemente dalla circostanza che la
partecipazione finanziaria dell’assicurato nella Sagl sembra effettivamente aver
avuto luogo tramite il denaro affidatogli da _____ (va comunque osservato che
secondo il diritto civile svizzero colui che detiene beni a titolo fiduciario
deve essere considerato proprietario degli stessi a tutti gli effetti. Le
azioni di una società, ad esempio, in possesso di una persona a titolo
fiduciario appartengono giuridicamente a quest’ultima; cfr. STF 5A_629/2011 del
26 aprile 2012 consid. 5.1.; DTF 107 III 103), dal profilo della gestione della
società l’insorgente risulta rivestire funzioni di socio e gerente come da
iscrizione a RC senza riserve o limitazioni, come peraltro già deciso da questa
Corte con sentenza 38.2012.69 del 9 gennaio 2013 passata in giudicato
incontestata, con cui è stato confermato nei confronti dell’assicurato il diniego
del diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal mese di settembre 2012
a causa della sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro
all’interno della ______.
Per inciso giova rilevare che nell’ambito della responsabilità per
il mancato pagamento dei contributi sociali giusta l’art. 52 LAVS
l’amministratore non può validamente giustificarsi sostenendo di aver assunto
la carica soltanto a titolo fiduciario e di non avere avuto l’effettivo potere
di gestione della società (cfr. STF 9C_417/2010 del 21 ottobre 2010; STF
9C_289/2009,9C_292/2009,9C_295/2009,9C_297/2009,9C_299/2009 del 19 maggio
2010 consid. 6.2.; STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 consid. 3.1.).
E’, infine, utile evidenziare che l’Alta Corte, con sentenza C
224/06 del 3 ottobre 2007, ha accolto un ricorso della SECO inoltrato contro il
giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Vaud che aveva annullato la
decisione su opposizione con cui la Cassa aveva negato a un’assicurata il
diritto a indennità per insolvenza a causa del suo ruolo di membro del
consiglio di amministrazione della SA, sua ultima datrice di lavoro.
La nostra Massima Istanza ha stabilito che la richiesta di
indennità per insolvenza dell’assicurata andava rifiutata, poiché,
contrariamente a quanto deciso dal Tribunale cantonale (quest’ultimo aveva
considerato che l’assicurata non godesse di un reale potere decisionale in seno
alla SA, siccome dominata da un investitore che era il vero avente diritto
economico e proprietario delle azioni, mentre la stessa possedeva una sola
azione nominativa di fr. 1'000 a titolo fiduciario e disponeva unicamente della
firma collettiva a due), nel caso di un membro del consiglio di amministrazione
che dispone ex lege di un potere determinante - come nel caso di un socio gerente
di una Sagl (cfr. consid. 2.3.) - non è necessario esaminare oltre l’effettiva
estensione del suo potere decisionale. (…)"
2.5. Nella presente
fattispecie dagli atti dell'incarto emerge che l'assicurato, impiegato come
decoratore su porcellana presso la __________ dall'11 dicembre 2009 al 10
aprile 2013 (cfr. doc. 10 e doc. 17) è stato iscritto a Registro di commercio
quale gerente con diritto di firma individuale, mentre __________ è stato
iscritto come socio e detentore dell'intero capitale sociale di fr. 20'000.-- e
presidente della gerenza con diritto di firma individuale (cfr. doc. 8 e doc.
6).
Alla luce della
giurisprudenza federale e cantonale riprodotta ai considerandi precedenti (cfr.
consid. 2.4. e 2.5.) questo Tribunale non può che confermare la decisione della
Cassa vista la funzione di gerente della Sagl avuta da RI 1 e ciò
indipendentemente dal ruolo più importante assunto dal socio e presidente della
gerenza.
Secondo l'Alta Corte sono
infatti decisivi gli obblighi e i diritti che spettano ex lege al gerente di
una Sagl la cui posizione è equiparabile a quella di un membro del consiglio di
amministrazione di una SA. In questo caso il diritto a prestazioni va negato
senza che sia necessario determinare più concretamente le responsabilità da lui
esercitate in seno alla società (cfr. consid. 2.3. e, in un altro contesto, la
STFA H 66/96 del 30 dicembre 1997, a proposito della responsabilità secondo
l’art. 52 LAVS di un operaio entrato in un consiglio di amministrazione e la
STFA H 218+219/97 del 29 settembre 1998 relativa ad un architetto membro del
consiglio di amministrazione).
La decisione su
opposizione 24 luglio 2013 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Fatti
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
Considerandi
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti