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Decisione

38.2013.52

Sosp.dal dt ind.disocc. x aver rifiutato un'occup.assegnata da URC. Partendo x le vacanze invece di partecipare al coll.in vista dell'assunz., ass.ha di fatto rifiutato occup. di durata indet. e adegu

19 febbraio 2014Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative

giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione

tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare

adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del

guadagno assicurato."

(Per un

commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht

[SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p. 93-98; G. Gerhards,

Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna

1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione:

fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in

RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung,

Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122

V 41).

Nella DTF

124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza

elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente

escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un

commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e

Alcuni compiti …, p. 60).

Tale

giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere

combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi

eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

Il TFA

ha, al riguardo, rilevato:

"

(…)

Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im

Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.

Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ

ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass

einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten

(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik

(abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG;

BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten

Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits

eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin

zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden

Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes

unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen

Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und

gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft nun

aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen

Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung

der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte

Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was

dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit

des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht

anerkannt werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004 nella

causa S., C 137/03, consid. 4.2.)

Per

completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato

modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967

segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

2.5. Il Tribunale

federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di

assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli

non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la

controparte non è d'accordo con la richiesta.

Al

riguardo, in una sentenza C 218/06 del 22 febbraio 2007, l'Alta Corte si è così espressa:

"

Dem Versicherten ist insoweit beizupflichten,

als über die Gründe, welche für den Misserfolg der Stellenzuweisung vom 12.

November 2004 verantwortlich waren, nicht ausführlich Beweis erhoben,

insbesondere von einer protokollierten Einvernahme - in Anwesenheit der

Beteiligten - abgesehen wurde, was für die Aufklärung umstrittener Sachverhalte

der zu beurteilenden Art mitunter geboten oder nützlich sein kann. Auch kann

keine Rede davon sein, dass eine arbeitslose Person im Rahmen eines

Vorstellungsgespräches nicht über den Lohn mit dem potentiellen Arbeitgeber

verhandeln dürfte. Nur darf sie damit nicht die Chance der angebotenen Anstellung

vereiteln, wenn ersichtlich wird, dass die Gegenseite damit nicht einverstanden

ist."

In una sentenza 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale

ha approvato l'operato del TCA che aveva confermato una sanzione inflitta dalla

Sezione del lavoro ad un assicurato, dopo avere constatato che il salario

offerto era adeguato (cfr. STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12 in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli presso X,

l'assicurato era tenuto, di principio, ad accettarla senza indugio. (…)").

La nostra

Massima Istanza ha in particolare sottolineato che:

" (…)

Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il ricorrente. Il fatto

di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli anni di esperienza

per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio, unico argomento sul

quale insiste il ricorrente, non giustifica il comportamento di quest'ultimo

che ha contestato lo stipendio offerto senza un valido motivo. (…)"

Su questo argomento B.

Rubin ("in Assurance-chômage". Ed. Schulthess 2006 pag. 405-406) ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

Une attitude hésitante est en principe déjà

fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre

l'emploi proposé.

Un désintérét manifeste pour le poste proposé l'est

à plus forte raison.

De même, le Tribunal fédéral des assurances a considéré

qu'au vu de la situation régnant sur le marché de l'emploi, il était tout à fait

raisonnable de prononcer une suspension à l'égard d'un assuré qui, lors d'une prise

de contact avec un employeur potentiel, déclare préférer un engagement de durée

indéterminée à un engagement de durée déterminée. La même conclusion s'impose en cas de prétentions

salariales exagérées de la part de l'employé, si ces prétentions ont conduit

l'employeur à refuser de conclure le contrat

de travail. Il faut cependant que les prétentions soient supérieures au salaire offert

Considerandi

aux employés de la même entreprise pour des compétences et une expérience

identiques.

Le refus d'un emploi convenable comprend en

définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison

d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire,

retard è l'entretien d'embauche, présentations élevées, motivation

insuffisante, etc.). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit donc exister

une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien

d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte,

il convient de déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur,

avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la

conclusion du contrat. Le seules conceptions ou interprétations subjectives de

l'employeur ne permettent pas de justifier une

sanction. Par exemple, il

arrive parfois que l'employeur demande à l'assuré qui se présente d'indiquer son

précédent salaire. La réponse de l'assuré à cette question précise ne doit pas

forcément être interprétée comme si elle correspondait à ses prétentions salariales. Or, en réalité,

il n'est pas rare que les employeurs fassent cette interprétation et que, pour

cette raison, ils mettent un terme aux pourparlers."

2.6

Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è

determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di

sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,

a 25 giorni.

La

sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,

da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

50).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.7

Nella

presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurata, nata nel

1984, si è riscritta in disoccupazione il 31 ottobre 2011 cercando un impiego a

tempo pieno dal 1° novembre 2011 come cameriera senza AFC e barista oppure come

commessa di vendita (cfr. doc. 20 e 21).

A quel

momento l'assicurata aveva aperto il terzo termine quadro per la riscossione

(dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2013) e il guadagno assicurato ammontava a

fr. 3'621.-- (cfr. doc. 22).

Il 17

agosto 2012 l'URC di __________ le ha assegnato un'occupazione a tempo pieno di

durata indeterminata quale cameriera senza AFC presso il __________ di __________

(cfr. doc. 18).

Questa

possibilità d'impiego non si è concretizzata.

Dai

documenti dell'incarto emergono delle divergenze tra le parti circa la data e

l'orario in cui avrebbe dovuto avere luogo il colloquio d'assunzione, in

particolare su chi ha fissato l'appuntamento e quando (cfr. doc. 12, doc. 14,

doc. 10, doc. 5).

Convergenza

vi è invece sul fatto che l'assicurata non avrebbe potuto iniziare

immediatamente l'attività lavorativa in quanto doveva assentarsi per una breve

vacanza (cfr. doc. 10: "È vero invece che poi sono partita per le vacanze

e quindi non potevo impegnarmi da subito per il lavoro", cfr. doc. 10 e

doc. 5).

Questa

circostanza è decisiva.

Chiamato

ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene infatti che partendo per le

vacanze (peraltro non preannunciate all'URC di __________) anziché partecipare

al colloquio in vista dell'assunzione, l'assicurata ha di fatto rifiutato

un'occupazione (cfr. STCA 38.2008.54 del 14 gennaio 2009).

L'impiego

offertole era peraltro nella professione ricevuta e di durata indeterminata.

Esso era dunque adeguato e rispettava in particolare anche il criterio

dell'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI (cfr. le considerazioni dell'amministrazione riprodotte

al consid. 1.1).

Avendo

l'assicurata rifiutato un'occupazione adeguata, ella deve essere sospesa dal

diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 31 cpv. 1 lett. d

LADI.

Anche la

durata della sanzione (31 giorni di penalità) è conforme alla gravità della

colpa (cfr. consid. 2.6).

In

particolare va sottolineato il fatto che l'assicurata si trova nel terzo

termine quadro per la riscossione delle prestazioni e che il rifiuto

dell'impiego ha avuto luogo in piena stagione turistica.

Su

quest'ultimo aspetto, nella già citata STCA 38.2008.54 del 14 gennaio 2009 il

TCA si è così espresso:

"

Da quanto appena esposto risulta con evidenza

che la motivazione per cui non si è perfezionato il contratto di lavoro è la

richiesta dell'assicurata di poter beneficiare di un periodo di vacanze nel

corso del mese di luglio.

Secondo questo Tribunale, con questa richiesta di

vacanze nel pieno della stagione turistica, la ricorrente si è di fatto messa

in condizione di non essere assunta.

D'altra parte le motivazioni addotte dalla

ricorrente per giustificare tale assenza (partecipare ad un rito religioso in

memoria della mamma, deceduta nel corso del mese di febbraio 2008) non erano

pertinenti. L'assicurata avrebbe infatti potuto pianificare tale assenza alla

conclusione della stagione, così da dare la priorità alla ripresa di

un'attività lucrativa.

Di conseguenza, avendo l'assicurata con il

proprio comportamento impedito il concretizzarsi di una possibile attività

lucrativa, in un'occupazione che si rivela per il resto adeguata (cfr. consid.

2.

), ella deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione.

Anche l'entità della sanzione è proporzionata

alla gravità della colpa ragione per cui la decisione su opposizione impugnata

deve essere confermata.

In particolare una riduzione della sanzione di 31

giorni non entra qui in considerazione in quanto, con la richiesta di un

periodo di vacanze nel pieno della stagione turistica, l'assicurata ha spinto

il datore di lavoro a dubitare della sua volontà di accettare l'impiego

proposto e a scartare la sua candidatura, senza ulteriori formalità (cfr. STF

8C_200/2008 del 15 settembre 2008).

In una sentenza 8C_108/2008 del 3 dicembre 2008

il Tribunale federale ha del resto stabilito che non esistevano circostanze

particolari suscettibili di giustificare una sanzione di durata inferiore ai 31

giorni nel caso di un assicurato che aveva rifiutato una proposta di lavoro

"adducendo ingiustificati motivi attinenti alla retribuzione e, in un

secondo tempo, allo stato di salute".

Alla luce di quanto appena esposto può restare

aperta la questione di sapere se l'assicurata non è stata assunta anche a causa

di pretese salariali eccessive (su questo aspetto cfr. tuttavia le sentenze del

Tribunale federale riprodotta al consid. 2.5 e la STCA 38.2008.48 del 22

ottobre 2008)."

La

decisione su opposizione del 27 luglio 2013 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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