38.2013.52
Sosp.dal dt ind.disocc. x aver rifiutato un'occup.assegnata da URC. Partendo x le vacanze invece di partecipare al coll.in vista dell'assunz., ass.ha di fatto rifiutato occup. di durata indet. e adegu
19 febbraio 2014Italiano23 min
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Numero d'incarto:
38.2013.52
Data decisione, Autorità:
19.02.2014, TCA
Titolo:
Sosp.dal dt ind.disocc. x aver rifiutato un'occup.assegnata da URC. Partendo x le vacanze invece di partecipare al coll.in vista dell'assunz., ass.ha di fatto rifiutato occup. di durata indet. e adeguata. Sanzione di 31 gg confermata,visto che ass. al 3°TQ e rifiuto in piena stagione turistica
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
OCCUPAZIONE ADEGUATA
RIFIUTO DELL'OCCUPAZIONE
SANZIONE
art. 16 cpv. 1 e 2 LADI
art. 17 cpv. 2 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.52
DC/sc
Lugano
19 febbraio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 13 settembre 2013
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17 luglio
2013 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 17 luglio 2013 la Sezione del lavoro ha confermato
la decisione dell'8 gennaio 2013 (cfr. Doc. 11) con la quale ha sospeso RI 1
per 31 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato
un'occupazione presso il __________ di __________.
L’amministrazione
si è in particolare così espressa:
"
(…)
Nel caso concreto, dalla documentazione agli atti
e dagli accertamenti effettuati, va anzitutto rilevato che malgrado la distanza
tra il luogo di domicilio dell'opponente (__________) e il luogo di lavoro (__________),
l'impiego offerto deve essere considerato adeguato ed in principio compreso
nell'obbligo d'accettazione.
Benché in linea di massima il tempo di trasferta
per percorrere il tragitto casa-lavoro non debba superare le 2 ore per tratta
con i mezzi pubblici (art. 16 cpv. 1 lett. f LADI), l'esigibilità dell'uso del
mezzo privato non è escluso in assoluto (DTF C 386/00 del 16 maggio 2001). Nel
caso di specie, tenuto conto del periodo di disoccupazione trascorso al momento
dell'offerta d'impiego (iscrizione in disoccupazione il 1 ° novembre 2011,
offerta d'impiego del 17 agosto 2012), delle spese relativamente contenute che
l'interessata avrebbe dovuto sostenere per percorrere il tragitto __________
(costo stimabile in ca. 20 franchi; cfr. calcolatore d'itinerari stradali TCS, http://www.tcs.ch),
del tipo d'impiego offerto e che il problema della trasferta è sorto solo in
relazione al colloquio d'assunzione e non per l'eventuale periodo di lavoro successivo,
l'uso del veicolo privato per la trasferta casa-lavoro era certamente esigibile
nell'ottica dell'obbligo generale della riduzione del danno.
Per quanto attiene al mancato colloquio
d'assunzione, l'assicurata avrebbe fin da subito dovuto mostrare esplicitamente
e correttamente maggior interesse verso l'occupazione in oggetto, rendendosi
chiaramente disponibile ad organizzare a breve termine un colloquio lavorativo,
nonché ad accettare l'impiego offerto. Ella avrebbe se del caso dovuto
posticipare la propria partenza per le vacanze o per esempio tentare di
procurarsi un veicolo sostitutivo per poter svolgere il colloquio d'assunzione
come proposto dal datore di lavoro. Oltretutto, l'assicurata non si è nemmeno
attivata dopo il rientro in Svizzera, per verificare se la posizione offertale
era ancora disponibile.
Nonostante le divergenze d'opinioni tra
l'assicurata e la potenziale datrice di lavoro circa i contenuti del colloquio
telefonico, segnatamente l'assenza per le vacanze, circostanza che ha impedito
di fissare il colloquio lavorativo, va ritenuto - in virtù del principio della
verosimiglianza preponderante - che ciò abbia concorso in modo determinate al
fallimento della trattativa presso il __________, compromettendo di fatto la
possibilità per l'assicurata di essere assunta.
Va sottolineato che una possibilità d'impiego di
durata indeterminata nel proprio settore d'attività, ha la precedenza rispetto
al godimento di alcuni giorni di ferie decisi all'ultimo momento e senza
nemmeno rispettare l'obbligo d'avviso nei confronti dell'amministrazione (art.
27 cpv. 3 OADI). Va pure rilevato che oltre ad avere omesso di rispettare il
termine di preannuncio di 14 giorni, l'assicurata ha comunicato al proprio
consulente del personale la sua assenza via e-mail il 27 agosto 2012 solo dopo
la sua partenza per l'estero. (…)" (Doc. A)
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale nega di avere rifiutato in modo ingiustificato un posto di lavoro e chiede
la revoca della sanzione, rilevando:
"
(…)
Come più volte affermato (e giustificato) nelle
precedenti istanze il fatto che non mi sono presentata al colloquio con la
potenziale datrice di lavoro (sig.a __________ del __________ di __________)
non è da imputare solo al fatto che sono partita per le vacanze in
quanto, impossibilitata (per i motivi esposti e giustificati nel corso di
questi procedimenti) a presentarmi la sera fissata per tale colloquio, avevo
proposto quale alternativa la data del giorno successivo poiché dopo sarei
partita per un periodo di ferie all'estero (approfittando di un'occasione
presentatami all'ultimo momento). Fu la stessa sig.a __________, quindi,
che non lasciò altra possibilità di potermi presentare ed accettare la sua
offerta per un lavoro. Insisto pure sul fatto che la suddetta sig.a __________
mi disse al telefono che se avesse avuto ancora bisogno mi avrebbe
richiamata al ritorno delle vacanze. Non avendo ricevuto ulteriori
comunicazioni (e considerato anche che la sig.a __________ si dimostrò alquanto poco disponibile durante il colloquio
telefonico) ho accettato il posto presso l'__________ a __________. Posto che
occupo tuttora." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 3 ottobre 2013 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso (cfr. Doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurata deve essere sospesa oppure no dal diritto
alle indennità di disoccupazione per avere rifiutato l’occupazione assegnatale
dall’URC di __________ presso il __________ a __________ (cfr. Doc. 18).
In virtù
dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione
adeguata propostagli.
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto
all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni
del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata
oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o
ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso
o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".
La terza
revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non
ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal
diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche
l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che
precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della
lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di
lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido
motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato
con effetto dal 1° luglio 2003).
Al
riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato
sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:
"
(…)
1.2.3.11 Inasprimento della
definizione di adeguatezza
La commissione peritale valuta
essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale,
risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella
legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte
delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia
essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione
di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di
compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi
al Tribunale federale delle assicurazioni.
(…)
Art 30 Sospensione del diritto all’indennità
Capoverso 1: prevede che il
diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego
adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro.
Visto che in futuro saranno
soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la
lettera g.
La modifica di cui al
capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.
Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)
Questa disposizione si è
rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che
l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è
quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15
(cfr. commento
dell’art. 15). (…)."
(cfr. FF N. 23 del 12 giugno
2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)
2.3. La costante
giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il
comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e
correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare
l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro,
l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di
concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA
del 29 novembre 2005 nella causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38;
DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).
In una
sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di
ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha
osservato che tale principio:
"
(…) è violato non soltanto quando l'assicurato
compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta
un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il
futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad
accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità
(DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le
situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono
essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta
adeguata (DTF 124 V 62).
(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella
causa M.-B., C 83/02)
Allo
stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa
dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).
Questo
principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3
maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:
"
Les éléments constitutifs d'un refus de travail
convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine
d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément,
lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon
les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b
et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch.
704)."
In
una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa
giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con
un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.
Su queste questioni, vedi
in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz
(AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U.
Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30,
p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla
luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3,
Pregassona 2000, p. 71 segg..
La nostra
Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N.
30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione,
ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione,
l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme
agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una
sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la
giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N.
168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).
2.4. L’art 16
cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è
tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".
L'art. 16
cpv. 2 LADI stabilisce poi che:
" non
è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione
un'occupazione che:
a. non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle
condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività
precedente dell'assicurato;
c. non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di
salute dell'assicurato;
d. compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella
sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi
ragionevoli;
e. è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di
un conflitto collettivo di lavoro;
f. necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto
di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio
conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende
notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i
familiari da parte dell'assicurato;
g. implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a
disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di
procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente
più sfavorevoli;
Fatti
i. procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative
giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione
tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare
adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del
guadagno assicurato."
(Per un
commento, cfr.: Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 234-250, p. 93-98; G. Gerhards,
Grundriss des neuen Arbeitslosenversicherungsrechts, Berna-Stoccarda-Vienna
1996, p. 113-114, n° 92f; D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione:
fra obblighi dell'assicurato e diritti fondamentali del cittadino, in
RDAT II-2000, p. 505ss.; KIGA des Kantons Aargau, Arbeitslosenversicherung,
Aarau 1996, p. 25-27, vedi pure: DLA 2000, p. 48; 124 V 62 consid. 3b e DTF 122
V 41).
Nella DTF
124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza
elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente
escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un
commento, D. Cattaneo, Assicurazione contro la disoccupazione: …, p. 506 e
Alcuni compiti …, p. 60).
Tale
giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere
combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi
eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.
Il TFA
ha, al riguardo, rilevato:
"
(…)
Dass die zugewiesene Arbeitsstelle als solche im
Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG unzumutbar sei, lässt sich nicht sagen.
Nun müssen die Unzumutbarkeitstatbestände in Art. 16 Abs. 2 AVIG kumulativ
ausgeschlossen sein, damit die Annahmepflicht entfällt. Es reicht aus, dass
einer der Tatbestände erfüllt ist, um eine Arbeit als unzumutbar zu bewerten
(BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen). Aufgrund der gewählten Systematik
(abschliessende Aufzählung der Ausnahmen zum Grundsatz in Art. 16 Abs. 1 AVIG;
BGE 124 V 63 Erw. 3b mit Hinweisen; Botschaft des Bundesrates zur zweiten
Teilrevision des AVIG vom 29. November 1993; BBl 1994 I 357) ist andererseits
eine getrennte Betrachtung vorzunehmen. Die Tatbestände sind einzeln daraufhin
zu prüfen, ob die angebotene Arbeit den jeweils in Frage stehenden
Unzumutbarkeitsgrund erfüllt. Mit Wortlaut und Systematik des Gesetzestextes
unvereinbar ist dagegen eine Betrachtungsweise, welche die einzelnen
Tatbestände in der Weise kombiniert, dass der eine auf den anderen bezogen und
gewürdigt wird. Die Argumentation in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde läuft nun
aber gerade darauf hinaus, die in lit. f enthaltene Regelung über den maximalen
Zeitaufwand für den Arbeitsweg mit der in lit. c enthaltenen Berücksichtigung
der persönlichen Verhältnisse zu verbinden. Durch eine solche kombinierte
Betrachtung könnten im Ergebnis neue Ausnahmetatbestände geschaffen werden, was
dem Gesetz zuwiderläuft. Demzufolge kann die geltend gemachte Unzumutbarkeit
des Arbeitsweges in Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse nicht
anerkannt werden. (…)" (STFA del 5 aprile 2004 nella
causa S., C 137/03, consid. 4.2.)
Per
completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato
modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967
segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).
2.5. Il Tribunale
federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di
assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli
non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la
controparte non è d'accordo con la richiesta.
Al
riguardo, in una sentenza C 218/06 del 22 febbraio 2007, l'Alta Corte si è così espressa:
"
Dem Versicherten ist insoweit beizupflichten,
als über die Gründe, welche für den Misserfolg der Stellenzuweisung vom 12.
November 2004 verantwortlich waren, nicht ausführlich Beweis erhoben,
insbesondere von einer protokollierten Einvernahme - in Anwesenheit der
Beteiligten - abgesehen wurde, was für die Aufklärung umstrittener Sachverhalte
der zu beurteilenden Art mitunter geboten oder nützlich sein kann. Auch kann
keine Rede davon sein, dass eine arbeitslose Person im Rahmen eines
Vorstellungsgespräches nicht über den Lohn mit dem potentiellen Arbeitgeber
verhandeln dürfte. Nur darf sie damit nicht die Chance der angebotenen Anstellung
vereiteln, wenn ersichtlich wird, dass die Gegenseite damit nicht einverstanden
ist."
In una sentenza 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale
ha approvato l'operato del TCA che aveva confermato una sanzione inflitta dalla
Sezione del lavoro ad un assicurato, dopo avere constatato che il salario
offerto era adeguato (cfr. STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12 in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli presso X,
l'assicurato era tenuto, di principio, ad accettarla senza indugio. (…)").
La nostra
Massima Istanza ha in particolare sottolineato che:
" (…)
Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il ricorrente. Il fatto
di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli anni di esperienza
per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio, unico argomento sul
quale insiste il ricorrente, non giustifica il comportamento di quest'ultimo
che ha contestato lo stipendio offerto senza un valido motivo. (…)"
Su questo argomento B.
Rubin ("in Assurance-chômage". Ed. Schulthess 2006 pag. 405-406) ha
sviluppato le seguenti considerazioni:
"
Une attitude hésitante est en principe déjà
fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle volonté du chômeur de prendre
l'emploi proposé.
Un désintérét manifeste pour le poste proposé l'est
à plus forte raison.
De même, le Tribunal fédéral des assurances a considéré
qu'au vu de la situation régnant sur le marché de l'emploi, il était tout à fait
raisonnable de prononcer une suspension à l'égard d'un assuré qui, lors d'une prise
de contact avec un employeur potentiel, déclare préférer un engagement de durée
indéterminée à un engagement de durée déterminée. La même conclusion s'impose en cas de prétentions
salariales exagérées de la part de l'employé, si ces prétentions ont conduit
l'employeur à refuser de conclure le contrat
de travail. Il faut cependant que les prétentions soient supérieures au salaire offert
Considerandi
aux employés de la même entreprise pour des compétences et une expérience
identiques.
Le refus d'un emploi convenable comprend en
définitive toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison
d'un comportement inadéquat de l'assuré (manifestation de volonté pas claire,
retard è l'entretien d'embauche, présentations élevées, motivation
insuffisante, etc.). Pour qu'une sanction soit justifiée, il doit donc exister
une relation de causalité entre le comportement du chômeur lors de l'entretien
d'embauche et l'absence de conclusion du contrat de travail. Dans ce contexte,
il convient de déterminer si l'employeur, au vu du comportement du chômeur,
avait des raisons objectives de mettre un terme aux pourparlers en vue de la
conclusion du contrat. Le seules conceptions ou interprétations subjectives de
l'employeur ne permettent pas de justifier une
sanction. Par exemple, il
arrive parfois que l'employeur demande à l'assuré qui se présente d'indiquer son
précédent salaire. La réponse de l'assuré à cette question précise ne doit pas
forcément être interprétée comme si elle correspondait à ses prétentions salariales. Or, en réalité,
il n'est pas rare que les employeurs fassent cette interprétation et que, pour
cette raison, ils mettent un terme aux pourparlers."
2.6
Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è
determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di
sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g,
a 25 giorni.
La
sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve,
da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
50).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.7
Nella
presente fattispecie risulta dagli atti dell'incarto che l'assicurata, nata nel
1984, si è riscritta in disoccupazione il 31 ottobre 2011 cercando un impiego a
tempo pieno dal 1° novembre 2011 come cameriera senza AFC e barista oppure come
commessa di vendita (cfr. doc. 20 e 21).
A quel
momento l'assicurata aveva aperto il terzo termine quadro per la riscossione
(dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2013) e il guadagno assicurato ammontava a
fr. 3'621.-- (cfr. doc. 22).
Il 17
agosto 2012 l'URC di __________ le ha assegnato un'occupazione a tempo pieno di
durata indeterminata quale cameriera senza AFC presso il __________ di __________
(cfr. doc. 18).
Questa
possibilità d'impiego non si è concretizzata.
Dai
documenti dell'incarto emergono delle divergenze tra le parti circa la data e
l'orario in cui avrebbe dovuto avere luogo il colloquio d'assunzione, in
particolare su chi ha fissato l'appuntamento e quando (cfr. doc. 12, doc. 14,
doc. 10, doc. 5).
Convergenza
vi è invece sul fatto che l'assicurata non avrebbe potuto iniziare
immediatamente l'attività lavorativa in quanto doveva assentarsi per una breve
vacanza (cfr. doc. 10: "È vero invece che poi sono partita per le vacanze
e quindi non potevo impegnarmi da subito per il lavoro", cfr. doc. 10 e
doc. 5).
Questa
circostanza è decisiva.
Chiamato
ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene infatti che partendo per le
vacanze (peraltro non preannunciate all'URC di __________) anziché partecipare
al colloquio in vista dell'assunzione, l'assicurata ha di fatto rifiutato
un'occupazione (cfr. STCA 38.2008.54 del 14 gennaio 2009).
L'impiego
offertole era peraltro nella professione ricevuta e di durata indeterminata.
Esso era dunque adeguato e rispettava in particolare anche il criterio
dell'art. 16 cpv. 2 lett. f LADI (cfr. le considerazioni dell'amministrazione riprodotte
al consid. 1.1).
Avendo
l'assicurata rifiutato un'occupazione adeguata, ella deve essere sospesa dal
diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 31 cpv. 1 lett. d
LADI.
Anche la
durata della sanzione (31 giorni di penalità) è conforme alla gravità della
colpa (cfr. consid. 2.6).
In
particolare va sottolineato il fatto che l'assicurata si trova nel terzo
termine quadro per la riscossione delle prestazioni e che il rifiuto
dell'impiego ha avuto luogo in piena stagione turistica.
Su
quest'ultimo aspetto, nella già citata STCA 38.2008.54 del 14 gennaio 2009 il
TCA si è così espresso:
"
Da quanto appena esposto risulta con evidenza
che la motivazione per cui non si è perfezionato il contratto di lavoro è la
richiesta dell'assicurata di poter beneficiare di un periodo di vacanze nel
corso del mese di luglio.
Secondo questo Tribunale, con questa richiesta di
vacanze nel pieno della stagione turistica, la ricorrente si è di fatto messa
in condizione di non essere assunta.
D'altra parte le motivazioni addotte dalla
ricorrente per giustificare tale assenza (partecipare ad un rito religioso in
memoria della mamma, deceduta nel corso del mese di febbraio 2008) non erano
pertinenti. L'assicurata avrebbe infatti potuto pianificare tale assenza alla
conclusione della stagione, così da dare la priorità alla ripresa di
un'attività lucrativa.
Di conseguenza, avendo l'assicurata con il
proprio comportamento impedito il concretizzarsi di una possibile attività
lucrativa, in un'occupazione che si rivela per il resto adeguata (cfr. consid.
2.
), ella deve essere sospesa dal diritto all'indennità di disoccupazione.
Anche l'entità della sanzione è proporzionata
alla gravità della colpa ragione per cui la decisione su opposizione impugnata
deve essere confermata.
In particolare una riduzione della sanzione di 31
giorni non entra qui in considerazione in quanto, con la richiesta di un
periodo di vacanze nel pieno della stagione turistica, l'assicurata ha spinto
il datore di lavoro a dubitare della sua volontà di accettare l'impiego
proposto e a scartare la sua candidatura, senza ulteriori formalità (cfr. STF
8C_200/2008 del 15 settembre 2008).
In una sentenza 8C_108/2008 del 3 dicembre 2008
il Tribunale federale ha del resto stabilito che non esistevano circostanze
particolari suscettibili di giustificare una sanzione di durata inferiore ai 31
giorni nel caso di un assicurato che aveva rifiutato una proposta di lavoro
"adducendo ingiustificati motivi attinenti alla retribuzione e, in un
secondo tempo, allo stato di salute".
Alla luce di quanto appena esposto può restare
aperta la questione di sapere se l'assicurata non è stata assunta anche a causa
di pretese salariali eccessive (su questo aspetto cfr. tuttavia le sentenze del
Tribunale federale riprodotta al consid. 2.5 e la STCA 38.2008.48 del 22
ottobre 2008)."
La
decisione su opposizione del 27 luglio 2013 deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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