38.2013.53
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20 gennaio 2014Italiano30 min
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Numero d'incarto:
38.2013.53
Data decisione, Autorità:
20.01.2014, TCA
Titolo:
Negato condono della restit.ID già versate chiesta a seguito di sosp.x assenza a un colloquio. Negato BF:quando ricevuto ID con attenz.ragionev.esigib.doveva rendersi conto altam.veros.sosp.e quindi rest.Doveva prendere in conto che assenza al coll.senza produrre validi doc.contrario a suoi obblighi
BUONA FEDE
CONDONO
OBBLIGO DELL'ASSICURATO
RESTITUZIONE DI PRESTAZIONI
SANZIONE
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 95 LADI
art. 25 LPGA
art. 28 agg. 31 LPGA
art. 21 OADI
art. 4 agg. 5 OPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.53
rs
Lugano
20 gennaio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2013
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 agosto
2013 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 30 maggio 2012 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha
sospeso CO 1 per nove giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a
partire dal 3 maggio 2012 per non essersi presentata al colloquio di consulenza
del 2 maggio 2012, né al colloquio del 21 maggio 2012 al quale era stata
riconvocata (cfr. doc. 14).
1.2. Il 1° giugno
2012 la Cassa di disoccupazione __________ ha emesso nei confronti
dell’assicurata un ordine di restituzione della somma di fr. 1'161.95,
corrispondenti ai nove giorni di sospensione inflittile il 30 maggio 2012 (cfr.
doc. 12/2).
In
effetti alla medesima, che aveva aperto il termine quadro per la riscossione
delle prestazioni il 1° marzo 2011 e che ha esaurito il suo diritto massimo a
200 indennità giornaliere l’11 maggio 2012, il 23 maggio 2012 erano già state
versate da parte della Cassa nove indennità giornaliere per il mese di maggio
2012 (cfr. doc. 12/2; A).
1.3. Il 30
ottobre 2012 RI 1 ha postulato il condono della restituzione (cfr. doc. 12/11).
1.4. Con
decisione del 29 gennaio 2013 la Sezione del lavoro ha respinto la domanda di
condono, rilevando che “nel caso in esame la decisione di restituzione è
cresciuta in giudicato il 23 agosto 2012. La domanda di condono del 30 ottobre
2012 è quindi stata presentata oltre i termini previsti dall’art. 4 cpv. 2
(recte: cpv. 4) OPGA. Non vi sono inoltre motivi atti a giustificare la
restituzione dei termini” (cfr. doc. 7).
1.5. ll 19 agosto
2013 la Cassa di disoccupazione __________ ha emesso un nuovo provvedimento di
restituzione nel quale ha indicato che lo stesso annullava e sostituiva la
decisione del 1° giugno 2012 e con cui ha ridotto l’importo da rimborsare a fr.
904.85 (cfr. doc. 3).
1.6. La Sezione
del lavoro, il 20 agosto 2013, ha poi emanato una decisione su opposizione con
cui ha respinto l’opposizione interposta dall’assicurata contro il rifiuto del
condono del 29 gennaio 2013 (cfr. doc. 6).
L’amministrazione,
da una parte, è entrata nel merito della richiesta di condono presentata
dall’assicurata il 30 ottobre 2012, precisando che, siccome sulla base della
sentenza DTF 132 V 42 il termine di trenta giorni di cui all’art. 4 cpv. 4 OPGA
è una prescrizione d’ordine e non un termine di perenzione, anche se inoltrata
tardivamente, l’autorità è tenuta a esaminare nel merito la domanda di condono.
Dall’altra,
ha stabilito che non è adempiuto il presupposto della buona fede, osservando
che:
"
(…) l’assicurata, senza comunicare in anticipo
la sua assenza, non si è presentata all’URC per il colloquio di consulenza in
data 2 maggio 2012. Lo stesso giorno è stata invitata a presentare una
giustificazione entro il 12 maggio 2012. L’interessata ha risposto in data 11
maggio 2012, asserendo di essere stata “molto male per via della gravidanza”.
Il 14 maggio 2012 le è stato chiesto di trasmettere all’URC, entro e non oltre
lunedì 21 maggio 2012, un certificato medico giustificante l’assenza al
colloquio, con la comminatoria che in assenza di quanto richiesto entro il
termine stabilito, l’URC avrebbe proceduto in base agli atti in suo possesso e
se del caso emanato una decisione di sanzione. Lo stesso giorno, ovvero il 14
maggio 2012, l’assicurata è stata convocata a un altro colloquio indetto per
lunedì 21 maggio 2012. In tale data alle ore 8.02 la signora RI 1 ha scritto
una e-mail scusando la sua assenza al colloquio e prospettando di trasmettere
il certificato medico di cui sarebbe in possesso. La sua consulente di
riferimento le ha risposto, ricordandole il termine di invio che sarebbe
scaduto lo stesso giorno (21 maggio 2013 - recte: 2012). Il 23 maggio
2012 l’assicurata ha inviato nuovamente un messaggio elettronico alla
consulente prospettando di portare quanto richiesto direttamente all’URC il
giorno successivo, tuttavia senza ottemperarvi. Pertanto con la precitata
decisione 30 maggio 2012 è stata pronunciata la sospensione di 9 giorni dal
diritto alle indennità, peraltro in considerazione della precedente assenza
ingiustificata - al colloquio del 4 gennaio 2012 - che aveva comportato una
sospensione di 1 giorno. Del resto, i 2 certificati medici consegnati all’URC
il 5 giugno 2012 non riguardano l’assenza al colloquio del 2 maggio 2012.
Alla luce di quanto
precede, ritenute in particolare le chiare richieste della sua consulente del
personale, accompagnate dalla comminatoria di una sanzione in caso di
inadempimento, occorre concludere che l’assicurata, quando ha percepito le
indennità di disoccupazione relative al mese di maggio 2012, ovvero al più
presto il 24 maggio 2012, doveva prendere in considerazione il fatto di essere
sanzionata per il suo comportamento in relazione all’assenza ingiustificata al
colloquio di consulenza del 2 maggio 2013 (recte: 2012) e di
conseguenza, di essere stata indennizzata indebitamente. In simili condizioni
si ritiene che la sua buona fede debba essere esclusa.
(…)” (Doc. A)
1.7. Contro la
decisione su opposizione del 20 agosto 2013 RI 1 ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, facendo valere la propria buona fede.
Più
precisamente l'assicurata ha addotto quanto segue:
"
(…)
Nel 4 paragrafo quando
vengono rispiegati i fatti non sono corretti. Io avevo la giustificazione per
tutte le 2 assenze (in totale 3 certificati). La mia collocatrice sapeva
perfettamente in che situazione ero e che mi era difficile far avere i
documenti per tempo. Mi era stata diagnosticata una presunta placenta previa,
avevo perdite di sangue e mi hanno detto che rischiavo di perdere il bambino
adesso sinceramente trovo assurdo che “si ritenga che in simili condizioni la
buona fede debba essere esclusa”.
Ammetto che la mia
priorità in quel momento era NON mettere in pericolo la salute di mio figlio e,
in quanto ero in buona fede con la mia collocatrice alla quale avevo spiegato
esattamente l’accaduto mi sono sentita tranquilla perché avevo sempre comunque
avvisato. Appena il mio compagno ha potuto, è venuto ed è andato fino in
disoccupazione per consegnarli subito.
Io non sto dicendo che non
ho commesso un errore a consegnare i certificati in ritardo, ma non credo che
la mia situazione (che in quel momento era difficile sia da un puto di vista di
salute che di stress perché sarei rimasta incinta e senza un soldo) valga
Fatti
904.85 fr. Io ero in buona fede verso i confronti della mia collocatrice con la
quale ho sempre avuto ottimo rapporto e che si era sempre fatta vedere
comprensiva verso la mia situazione (che ribadisco era molto complicata).
Per concludere, quando ho
fatto i pagamenti e li ho usati io non ho pensato che me li avrebbero
richiesti, sennò sicuramente non li avrei usati e avrei accumulato anche quelle
fatture. Dopo quel periodo mi sono indebitata con i miei e con i genitori del
mio compagno, e quindi vorrei puntualizzare che se avessi saputo che avrei
dovuto restituirli non li avrei usati, perché avrei saputo perfettamente di non
essere in grado di restituirli.” (Doc. I)
1.8. Nella sua
risposta del 3 ottobre 2013 la Sezione del lavoro propone di respingere l’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H
180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA
H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00
del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26
ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione o
meno negato a RI 1 il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di
indennità giornaliere percepite il 23 maggio 2012 indebitamente nel mese di
maggio 2012 a seguito dell’emissione, il 30 maggio 2012, della sospensione di
nove giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 30
cpv. 1 lett. d.
2.3. Preliminarmente
è utile rilevare che, come indicato nei fatti, il 19 agosto 2013 la Cassa di
disoccupazione __________ ha emesso un nuovo provvedimento di restituzione nel
quale ha indicato che lo stesso annullava e sostituiva la decisione del 1°
giugno 2012 e con cui ha ridotto l’importo da rimborsare da fr. 1'161.95 a fr. 904.85 (cfr. doc. 3, consid. 1.5.).
La Cassa
ha proceduto a una riconsiderazione della decisione del 1° giugno 2012
conformemente all’art. 53 cpv. 2 LPGA, secondo cui l'assicuratore può tornare
sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in
giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica
ha una notevole importanza.
La
Sezione del lavoro, che risulta essere stata a conoscenza di tale provvedimento
avendolo menzionato nella decisione su opposizione del 20 agosto 2012 (cfr.
doc. A), avrebbe dovuto dunque attendere, prima di emanare la decisione su
opposizione riguardante il condono, fino alla crescita in giudicato dell’ordine
di restituzione del 19 agosto 2012.
In
effetti per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una
decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della
decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è
stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF
8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
In ogni
caso nella presente fattispecie va considerato, da una parte, che l’assicurata,
nello scritto del 10 settembre 2013 denominato “opposizione” contro la decisione
di restituzione del 19 agosto 2013, in buona sostanza ha comunque soltanto fatto
valere di nuovamente opporsi al rifiuto del condono (cfr. doc. 1).
Dall’altra,
che il 10 settembre 2013 l’insorgente ha interposto ricorso al TCA contro la
decisione su opposizione del 20 agosto 2013 con cui la Sezione del lavoro ha
confermato il diniego del condono, ribadendo di chiedere il condono della somma
chiestale in restituzione, specificandone l’entità di fr. 904.85.
La
medesima ha, perciò, chiesto il condono della somma definita dalla Cassa nella
nuova decisione del 19 agosto 2013 (cfr. doc. I).
Del resto
la ricorrente nella propria impugnativa inoltrata a questa Corte ha pure asserito
che “Io non sto dicendo che non ho commesso un errore a consegnare i
certificati in ritardo”, sostenendo la propria buona fede al momento di
aver ricevuto le indennità di disoccupazione (cfr. doc. I).
L’assicurata,
pertanto, non ha sollevato alcuna censura contro l’ordine di restituzione in
quanto tale, limitandosi ad affermare di avere percepito il denaro
corrispondente alle indennità giornaliere di maggio 2012 in buona fede, senza sapere che avrebbe dovuto restituire la somma (cfr. doc. I).
In simili
condizioni, il TCA ritiene di potersi esimere dall’annullare la decisione su
opposizione del 20 agosto 2013 ed entra nel merito della vertenza.
2.4. L'art. 95
LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo
il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la
domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui
all'articolo 55 e 59c cpv. 4.
L'art. 25
cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere
restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in
buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
La
giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio
art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore
dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA C 174/04 del 27 aprile 2005; U. Kieser, ATSG
Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).
L'art. 4
OPGA regola il condono.
Se il
beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore
rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni
indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante
per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione
di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il
condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei
necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in
cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul
condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5
OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25
capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge
federale del 19 marzo 1965 sulle
prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e
l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i
redditi determinanti secondo la LPC.
2 Per il calcolo delle spese
riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
1. quale
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo
secondo le categorie di cui all’articolo 3b
capoverso 1 lettera a LPC,
Considerandi
2.
quale
pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per le
persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800
franchi l’anno;
c. per tutti,
quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la
versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui
premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il
calcolo delle prestazioni complementari.
3.
La franchigia per gli
immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75
000.
franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita
di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)
ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo
il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di
un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.
4.
Sono computati come spese
supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per gli
orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, 4000 franchi per figlio.”
Secondo
la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,
è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la
restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi,
qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere
accordato.
2.5
La buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.
Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata
da sua negligenza.
Per quel
che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,
intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che
hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza
grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27
gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa
C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N.
38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N.
14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V
97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag.
180).
2.6
Con
l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che
regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28
LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli
assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente
all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1
LPGA).
Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e
per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di
lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo
caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il
diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le
informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31
LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle
condizioni".
L’avente
diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono
tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo
esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni
determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle
assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che
le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto
modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).
Il dovere
di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di
prestazioni.
Devono
essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare
l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità
(cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).
Secondo
la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni
inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni
assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA
1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.7
In
una sentenza C 292/02 del 15 marzo 2004 – decisione resa dopo che il TFA aveva
già confermato il giudizio con il quale questo Tribunale ha concluso che
l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile al 50% e ha
rinviato gli atti all’amministrazione per il nuovo computo dell’importo da restituire
– l’Alta Corte ha confermato anche il giudizio con il quale il TCA ha negato
all’assicurata il condono dell’importo chiestole in restituzione in quanto la
stessa non era in buona fede.
In quell’occasione il TFA
ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:
" (…)
2.3
Per quanto concerne la nozione di buona fede,
giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito dell'art. 47 cpv.
1.
LAVS - sempre nella versione determinante in concreto, in vigore fino al 31
dicembre 2002 - vale per analogia anche in materia di assicurazione contro la
disoccupazione (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41
consid. 3 e sentenze ivi citate). Di conseguenza, il solo fatto che
l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta
per ammetterne la buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria
per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di
restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)
sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per
contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o
l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve
violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no 14 pag.
73.
consid. 4a, 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 consid.
2c, 110 V 180 consid. 3c). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra
la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità
("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato,
facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui,
avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente. La consapevolezza
o meno dell'illiceità dell'atto o dell'omissione è una questione di fatto, in
merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni
è limitato (art. 105 cpv. 2 OG). Per contro, il tema di sapere se una persona
abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una questione di
diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 223 consid. 3 e
riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3).
3.
Nell'ambito della precedente procedura, statuendo
in maniera definitiva sull'idoneità al collocamento e sulla perdita di lavoro
computabile di P.________, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che le
considerazioni specifiche di diritto penale, segnatamente quelle fondate sul
principio "in dubio pro reo", che nel caso di specie hanno dato luogo
alla pronuncia di condanna dell'interessata limitatamente all'attività
lavorativa svolta durante il mese di giugno 1997, non necessariamente sono
vincolanti e tornano applicabili nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF
125.
V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove il
giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire
quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i
vari scenari possibili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti). Facendo quindi notare come la ricorrente fosse stata regolarmente
presente in ditta per 6-7 ore al giorno ed avesse seguitato ad utilizzare la
vettura aziendale anche dopo essere stata licenziata, il Tribunale federale
delle assicurazioni - dopo avere parimenti evidenziato la continuata
collaborazione tra la ditta Y.________, di cui si occupava l'interessata, e
l'ex datrice di lavoro fino agli inizi del 1998 - ha in quella sede accertato
che in realtà, dal profilo della probabilità preponderante valida in materia,
l'assicurata aveva continuato a lavorare, come in precedenza, anche dopo il suo
licenziamento. Questa Corte ha per contro definito speciose le motivazioni
addotte dalla ricorrente, che, a giustificazione del proprio comportamento,
aveva dichiarato di impiegare le (molte) ore trascorse in ditta per la
preparazione e consumazione del pranzo nonché per la gestione della
corrispondenza e della contabilità private.
4.
4.1
Non sussistendo - in assenza di nuovi
elementi suscettibili di sovvertirne la valutazione - motivo per scostarsi
dagli accertamenti così messi in atto dal Tribunale federale delle
assicurazioni, si tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo
continuato a lavorare presso la società dell'allora marito e ad avere
sottaciuto tale circostanza all'amministrazione, possa avere riscosso in buona
fede le indennità di disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.
4.2
In una sentenza
pubblicata in DLA 1998 no. 14 pag. 70, questa Corte ha già avuto modo di
stabilire che costituisce una grave negligenza - escludente di conseguenza il
riconoscimento della buona fede - il fatto di lavorare - seppur a titolo
gratuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un anno per conto della ditta
del proprio figlio senza informare la cassa di disoccupazione.
4.3
La presente fattispecie - così come accertata
da questo Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi
giudicata. Ne consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il condono
dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, già
solo per questo motivo merita di essere disatteso.
(…)"
In
un’altra una sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 il Tribunale federale,
pronunciandosi relativamente a un caso in cui a un assicurato, il quale con
decisione del 20 febbraio 2004 della Sezione del lavoro, confermata con
decisione su opposizione del 12 luglio 2004, era stato ritenuto inidoneo al
collocamento dal settembre 2003 per avere intrapreso una formazione triennale
di tecnico di radiologia a tempo pieno che gli avrebbe impedito di garantire la
sufficiente disponibilità sul mercato del lavoro – decisione impugnata senza
successo fino all’Alta Corte –, era stato rifiutato il condono di fr. 23'274.75
percepiti indebitamente a titolo di indennità di disoccupazione dal settembre 2003, ha osservato che:
"
(…)
6.
6.1
Premesso quindi come determinante sia la buona fede e non la
dimostrazione di un particolare comportamento doloso o fraudolento o la sola
ignoranza dell'assicurato sul diritto ai contributi (cfr. sentenza 8C_315/2007
del 2 aprile 2008 consid. 3.2.2 con riferimenti), nel caso di specie, come
hanno considerato rettamente i giudici cantonali, non si può concludere che il
ricorrente abbia fatto prova dell'attenzione da lui ragionevolmente esigibile.
Egli tenta invano di dedurre dalla sua condizione soggettiva (non giurista con
situazione personale difficile, avendo i figli agli studi e una moglie
gravemente malata) la sua buona fede. Sin dall'inizio, avendo affermato il 4
dicembre 2003 che sarebbe stato disponibile a lasciare la scuola solo se il
lavoro proposto sarebbe stato econonomicamente vantaggioso rispetto al
possibile salario futuro derivante dalla formazione che avrebbe compiuto
(sentenza citata C 126/05 consid. 2), l'assicurato, rappresentato peraltro da
un consulente giuridico, non poteva non ignorare la sua inidoneità al
collocamento e quindi il non adempimento delle condizioni legali a cui soggiace
l'erogazione di un'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f
LADI). Con tale conclusione, fatta propria dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni, il ricorrente nemmeno si confronta. In simili circostanze non vi
sono ragioni per scostarsi dal giudizio impugnato, che sotto questo profilo merita
di essere confermato."
2.8
Chiamata a
pronunciarsi in merito alla presente fattispecie, questa Corte ritiene utile
dapprima rilevare che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_269/2009 del 13
novembre 2009, pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 2 pag. 3 segg., ha deciso che la
questione di sapere se una persona assicurata è in buona fede, deve essere
verificato in ogni caso di specie. La comminatoria di sanzione non è di per sé
suscettibile per non ammettere la buona fede dell’assicurato.
Nel caso
in cui sia adempiuto un caso di sospensione, non è possibile automaticamente
negare la buona fede di un assicurato, poiché anche qualora i presupposti per
una sanzione siano ossequiati, l’assicurato può far valere dei validi motivi
che escludono un comportamento colpevole.
Nemmeno
nell’ipotesi in cui una decisione di sospensione sia cresciuta in giudicato la
buona fede può essere negata senza un esame delle circostanze specifiche del
caso di specie.
Al
riguardo cfr. pure STF 8C_330/2013 del 2 settembre 2013.
2.9
Dalla
documentazione agli atti emerge che l’assicurata, il 26 marzo 2012, è stata
convocata per un colloquio di consulenza il 2 maggio 2012 alle ore 15:30 (cfr.
doc. 22).
Non
essendosi presentata e non avendo comunicato in anticipo la sua assenza, il 2
maggio 2012 la consulente del personale le ha inviato una richiesta di
giustificazione, con la quale, dopo aver precisato che tale comportato poteva
portare a una sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione giusta
l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, l’ha invitata a formulare le proprie
giustificazioni, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle sue
dichiarazioni, entro il 12 maggio 2012, rendendola attenta che i documenti,
rispettivamente le giustificazioni che sarebbero pervenute dopo la scadenza del
termine, non avrebbero potuto essere considerate e la valutazione sarebbe
avvenuta in base agli atti in loro possesso (cfr. doc. 21).
L’11
maggio 2012 l’assicurata ha risposto di non aver presenziato al colloquio,
poiché era stata male a causa della gravidanza e di essersi recata due volte
all’ospedale, una delle quali sarebbe stata ricoverata. La medesima ha inoltre
indicato alla collocatrice di farle sapere se occorreva un certificato medico
(cfr. doc. 20).
La
consulente del personale, il 14 maggio 2012, ha chiesto per iscritto alla ricorrente di trasmetterle entro il 21 maggio 2012 un certificato medico che
giustificasse l’assenza al colloquio del 2 maggio 2012 ore 15:30.
Contestualmente
è stato inoltre specificato:
"
(…)
In assenza di quanto
richiesto, entro il termine prestabilito, dovrò procedere con la valutazione in
base agli atti in mio possesso (art. 43 LPGA) e se del caso emanare una
decisione di sanzione.” (Doc. 19)
Inoltre
sempre il 14 maggio 2012 l’insorgente è stata riconvocata a un colloquio di
consulenza per il 21 maggio 2012 alle ore 11:30 (cfr. doc. 18).
Con un
messaggio di posta elettronica del 21 maggio 2012 ore 8:02 l’assicurata ha
comunicato alla consulente di non poter presenziare all’appuntamento di quel
giorno, in quanto ha avuto di nuovo problemi connessi alla gravidanza e
all’ospedale le hanno detto di restare a riposo assoluto per almeno due giorni
e di valutare in seguito con la sua ginecologa.
La stessa
ha aggiunto che le avevano già redatto un certificato e che l’avrebbe allegato
al resto della documentazione.
Infine la
ricorrente si è scusata per la mancata presenza (cfr. doc. 17).
In
risposta la collocatrice, tramite un messaggio di posta elettronica di medesima
data, le ha ricordato di spedirle o portarle la documentazione in quel giorno,
visto che il termine per la consegna scadeva il 21 maggio (cfr. doc. 17).
L’assicurata,
il 23 maggio 2012, ha informato la collocatrice di aver letto in quel momento
il suo messaggio, poiché si è potuta alzare dal letto in quel giorno. La
medesima ha osservato che, se fosse stata in grado di andare quaranta minuti
avanti e indietro per andare in posta, avrebbe potuto anche presentarsi al
colloquio. L’insorgente ha aggiunto che il giorno seguente l’avrebbe condotta
suo papà all’URC per consegnare i fogli richiesti (cfr. doc. 16).
Il 23
maggio 2012 la Cassa di disoccupazione __________ ha versato alla ricorrente le
indennità giornaliere spettantile per il mese di maggio 2012 (cfr. doc. 7; A;
III).
La
consulente del personale, il 30 maggio 2012, ha chiesto alla Cassa di disoccupazione __________ se per caso avevano ricevuto da parte dell’assicurata un
certificato medico per il periodo a decorrere dal 2 maggio 2012 (cfr. doc. 15).
La Cassa,
lo stesso giorno, ha risposto di non aver ricevuto alcun attestato medico (cfr.
doc. 15).
Il 30
maggio 2012 l’URC ha conseguentemente emesso una decisione di sanzione con cui
ha sospeso l’assicurata per nove giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione
a causa della sua assenza non giustificata presso l’amministrazione (cfr. doc.
14; consid. 1.1.).
Il 5
giugno 2012 all’URC sono pervenuti due certificati medici, il primo rilasciato
dall’Ospedale __________ il 20 maggio 2012 attestante esclusivamente, senza
particolari precisazioni, un’incapacità lavorativa del 100% dal 21 al 22 maggio
2012.
(cfr. doc. 13), il secondo redatto il 31 maggio 2012 dalla Dr. med. __________
in cui è indicato che la ricorrente era in gravidanza e che la data del parto era
per il 20 ottobre 2012 (cfr. doc. 13).
2.10
Attentamente
valutate le risultanze esposte al considerando precedente, questa Corte ritiene
che l’assicurata, allorché il 23 maggio 2012 le sono state corrisposte le
indennità giornaliere relative al mese di maggio 2012, prestando alla
situazione contingente l’attenzione da lei ragionevolmente esigibile, avrebbe
potuto e dovuto rendersi conto, da un lato, che il versamento delle prestazioni
LADI per il mese di maggio 2012 aveva luogo indebitamente, in quanto era
altamente verosimile che nei suoi confronti potesse essere emessa una
sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per non essersi
presentata al colloquio del 2 maggio 2012.
Dall’altro,
che conseguentemente era molto probabile che le sarebbe stata richiesta la
restituzione delle stesse.
In primo
luogo, infatti, l’assicurata era ben al corrente del fatto che un’assenza da un
colloquio non giustificata da validi motivi debitamente comprovati costituisce
un comportamento colpevole, soggetto a una sospensione del diritto
all’indennità di disoccupazione.
L’insorgente,
il 4 gennaio 2012, era stata già sanzionata con un giorno di sospensione per
non essersi presentata al colloquio di consulenza del 21 dicembre 2011 previsto
alle ore 15:30 presso l’URC, senza aver giustificato l’assenza, né prodotto
alcun mezzo di prova (cfr. doc. 23).
Inoltre la
sua consulente del personale l’ha di nuovo chiaramente informata, sia
inviandole la richiesta di giustificazione del 2 maggio 2012 (cfr. doc. 21),
che in seguito con il messaggio di posta elettronica del 14 maggio 2012 (cfr.
doc. 19), che se non avesse giustificato, documentando debitamente, l’assenza
del 2 maggio 2012 sarebbe stata valutata sulla base degli atti in suo possesso
e se del caso sarebbe stata emessa una sanzione.
Decisivo,
in concreto, in applicazione della giurisprudenza citata al consid. 2.8., è il
fatto che l’assicurata poteva e doveva prendere in conto che il suo
atteggiamento, non presentandosi al colloquio del 2 maggio 2012 senza avvisare
anticipatamente, senza fornire successivamente valide e specifiche motivazioni,
ad eccezione di un generico riferimento a problemi connessi alla sua gravidanza,
e senza produrre valida documentazione (al riguardo giova rilevare che i
certificati medici dell’Ospedale Civico di __________ e della Dr. med. __________,
prodotti peraltro nel mese di giugno 2012, sono assai generici. E’ attestato
soltanto il suo stato di gravidanza e che dal 21 al 22 maggio 2012 è stata
inabile al lavoro al 100%, senza indicazioni più precise in merito alla causa;
cfr. doc. 13), era contrario all’obbligo a cui doveva attenersi in quanto
disoccupata di osservare le prescrizioni di controllo indicatele
dall’amministrazione (cfr. art. 17 LADI; 21 OADI; 30 cpv. 1 lett. d LADI).
Tale
comportamento, soprattutto considerando che un modo di agire analogo aveva già
avuto luogo nel mese di dicembre 2011, configura una negligenza grave.
In
secondo luogo, dal conteggio del 23 maggio 2012 emesso dalla Cassa di
disoccupazione relativamente al mese di maggio 2012 si evince nel mese di
maggio 2012 la ricorrente aveva esaurito il diritto massimo di 200 indennità
giornaliere, visto che è chiaramente indicato che il numero di indennità
giornaliere riscosse corrisponde a 200 (cfr. doc. 4).
Ne
discende che l’assicurata, il 23 maggio 2012, quando le sono state corrisposte
le prestazioni LADI per maggio 2012, era nelle condizioni di poter realizzare
che, ritenuta la mancata giustificazione con documentazione pertinente della
sua assenza al colloquio del 2 maggio 2012, avrebbe potuto incorrere, oltre che
in una sanzione, in una richiesta di rimborso, avendo esaurito il numero
massimo di indennità giornaliere.
Va
d’altronde sottolineato che l’insorgente non ha impugnato la decisione di
sospensione del 30 maggio 2012, né l’ordine di restituzione del 1° giugno 2012.
In simili
condizioni, occorre concludere che la buona fede dell’assicurata non può essere
ammessa.
2.11
In
esito alle considerazioni di cui sopra, venendo a mancare il
primo presupposto necessario al fine di poter ottenere il condono delle
prestazioni, ovvero la buona fede, è, quindi, a ragione che la Sezione del
lavoro ha respinto la relativa istanza.
La
decisione su opposizione del 20 agosto 2013 emessa dalla Sezione del
lavoro deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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