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Decisione

38.2013.53

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 gennaio 2014Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

904.85 fr. Io ero in buona fede verso i confronti della mia collocatrice con la

quale ho sempre avuto ottimo rapporto e che si era sempre fatta vedere

comprensiva verso la mia situazione (che ribadisco era molto complicata).

Per concludere, quando ho

fatto i pagamenti e li ho usati io non ho pensato che me li avrebbero

richiesti, sennò sicuramente non li avrei usati e avrei accumulato anche quelle

fatture. Dopo quel periodo mi sono indebitata con i miei e con i genitori del

mio compagno, e quindi vorrei puntualizzare che se avessi saputo che avrei

dovuto restituirli non li avrei usati, perché avrei saputo perfettamente di non

essere in grado di restituirli.” (Doc. I)

1.8. Nella sua

risposta del 3 ottobre 2013 la Sezione del lavoro propone di respingere l’impugnativa

con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto

(cfr. doc. III).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H

180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA

H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00

del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26

ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione o

meno negato a RI 1 il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di

indennità giornaliere percepite il 23 maggio 2012 indebitamente nel mese di

maggio 2012 a seguito dell’emissione, il 30 maggio 2012, della sospensione di

nove giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione ai sensi dell’art. 30

cpv. 1 lett. d.

2.3. Preliminarmente

è utile rilevare che, come indicato nei fatti, il 19 agosto 2013 la Cassa di

disoccupazione __________ ha emesso un nuovo provvedimento di restituzione nel

quale ha indicato che lo stesso annullava e sostituiva la decisione del 1°

giugno 2012 e con cui ha ridotto l’importo da rimborsare da fr. 1'161.95 a fr. 904.85 (cfr. doc. 3, consid. 1.5.).

La Cassa

ha proceduto a una riconsiderazione della decisione del 1° giugno 2012

conformemente all’art. 53 cpv. 2 LPGA, secondo cui l'assicuratore può tornare

sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica

ha una notevole importanza.

La

Sezione del lavoro, che risulta essere stata a conoscenza di tale provvedimento

avendolo menzionato nella decisione su opposizione del 20 agosto 2012 (cfr.

doc. A), avrebbe dovuto dunque attendere, prima di emanare la decisione su

opposizione riguardante il condono, fino alla crescita in giudicato dell’ordine

di restituzione del 19 agosto 2012.

In

effetti per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una

decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della

decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è

stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF

8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).

In ogni

caso nella presente fattispecie va considerato, da una parte, che l’assicurata,

nello scritto del 10 settembre 2013 denominato “opposizione” contro la decisione

di restituzione del 19 agosto 2013, in buona sostanza ha comunque soltanto fatto

valere di nuovamente opporsi al rifiuto del condono (cfr. doc. 1).

Dall’altra,

che il 10 settembre 2013 l’insorgente ha interposto ricorso al TCA contro la

decisione su opposizione del 20 agosto 2013 con cui la Sezione del lavoro ha

confermato il diniego del condono, ribadendo di chiedere il condono della somma

chiestale in restituzione, specificandone l’entità di fr. 904.85.

La

medesima ha, perciò, chiesto il condono della somma definita dalla Cassa nella

nuova decisione del 19 agosto 2013 (cfr. doc. I).

Del resto

la ricorrente nella propria impugnativa inoltrata a questa Corte ha pure asserito

che “Io non sto dicendo che non ho commesso un errore a consegnare i

certificati in ritardo”, sostenendo la propria buona fede al momento di

aver ricevuto le indennità di disoccupazione (cfr. doc. I).

L’assicurata,

pertanto, non ha sollevato alcuna censura contro l’ordine di restituzione in

quanto tale, limitandosi ad affermare di avere percepito il denaro

corrispondente alle indennità giornaliere di maggio 2012 in buona fede, senza sapere che avrebbe dovuto restituire la somma (cfr. doc. I).

In simili

condizioni, il TCA ritiene di potersi esimere dall’annullare la decisione su

opposizione del 20 agosto 2013 ed entra nel merito della vertenza.

2.4. L'art. 95

LADI regola la restituzione di prestazioni.

Secondo

il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la

domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui

all'articolo 55 e 59c cpv. 4.

L'art. 25

cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere

restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in

buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

La

giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio

art. 95 LADI conserva tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore

dell’art. 25 LPGA (cfr. STFA C 174/04 del 27 aprile 2005; U. Kieser, ATSG

Kommentar, Schulthess 2003, ad art 25, n. 45).

L'art. 4

OPGA regola il condono.

Se il

beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore

rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni

indebitamente concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante

per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione

di restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il

condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei

necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in

cui la decisione è passata in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul

condono è pronunciata una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5

OPGA definisce cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1 La grave difficoltà ai sensi dell’articolo 25

capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge

federale del 19 marzo 1965 sulle

prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e

l’invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i

redditi determinanti secondo la LPC.

2 Per il calcolo delle spese

riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

1. quale

importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo

secondo le categorie di cui all’articolo 3b

capoverso 1 lettera a LPC,

Considerandi

2.

quale

pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui

all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per le

persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali, 4800

franchi l’anno;

c. per tutti,

quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la

versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui

premi medi cantonali dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie per il

calcolo delle prestazioni complementari.

3.

La franchigia per gli

immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c LPC ammonta a 75

000.

franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari di una rendita

di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC)

ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è computato solo

il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è tenuto conto di

un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno in un istituto.

4.

Sono computati come spese

supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per gli

orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

Secondo

la legge, dunque, perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione,

è necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la

restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi,

qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere

accordato.

2.5

La buona

fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente.

Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata

da sua negligenza.

Per quel

che concerne la buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa,

intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che

hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di

annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza

grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del 27

gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa

C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N.

38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N.

14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V

97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag.

180).

2.6

Con

l'entrata in vigore della LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che

regolava l'obbligo di informare e di annunciare, è stato abrogato.

L'art. 28

LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli

assicurati e il loro datore di lavoro devono collaborare gratuitamente

all’esecuzione delle varie leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1

LPGA).

Colui che rivendica prestazioni assicurative deve fornire

gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e

per stabilire le prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente il datore di

lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo

caso tutte le informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il

diritto a prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le

informazioni (cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31

LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle

condizioni".

L’avente

diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono

tenuti a notificare all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo

esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni

determinanti per l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle

assicurazioni sociali ha l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che

le condizioni determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto

modifiche (cfr. art. 31 cpv. 2 LPGA).

Il dovere

di informare deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di

prestazioni.

Devono

essere fornite, di conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare

l'adempimento delle condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità

(cfr. STFA C 104/01 del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).

Secondo

la giurisprudenza federale è peraltro irrilevante se le informazioni

inveritiere o incomplete sono causali per l'erogazione delle prestazioni

assicurative o del relativo calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA

1993/1994 N. 3 pag. 21).

2.7

In

una sentenza C 292/02 del 15 marzo 2004 – decisione resa dopo che il TFA aveva

già confermato il giudizio con il quale questo Tribunale ha concluso che

l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile al 50% e ha

rinviato gli atti all’amministrazione per il nuovo computo dell’importo da restituire

– l’Alta Corte ha confermato anche il giudizio con il quale il TCA ha negato

all’assicurata il condono dell’importo chiestole in restituzione in quanto la

stessa non era in buona fede.

In quell’occasione il TFA

ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:

" (…)

2.3

Per quanto concerne la nozione di buona fede,

giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito dell'art. 47 cpv.

1.

LAVS - sempre nella versione determinante in concreto, in vigore fino al 31

dicembre 2002 - vale per analogia anche in materia di assicurazione contro la

disoccupazione (DLA 1998 no. 14 pag. 73 consid. 4a; SVR 1998 ALV no. 14 pag. 41

consid. 3 e sentenze ivi citate). Di conseguenza, il solo fatto che

l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta

per ammetterne la buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria

per il condono, è esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di

restituzione (per es. una violazione dell'obbligo di annunciare o di informare)

sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza. Per

contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o

l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per es. una lieve

violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 no 14 pag.

73.

consid. 4a, 1992 no. 7 pag. 103 consid. 2b; cfr. pure DTF 112 V 103 consid.

2c, 110 V 180 consid. 3c). In questo ordine di idee, occorre differenziare tra

la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità

("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato,

facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui,

avrebbe potuto e dovuto riconoscere il vizio giuridico esistente. La consapevolezza

o meno dell'illiceità dell'atto o dell'omissione è una questione di fatto, in

merito alla quale il potere d'esame del Tribunale federale delle assicurazioni

è limitato (art. 105 cpv. 2 OG). Per contro, il tema di sapere se una persona

abbia fatto prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, è una questione di

diritto, che il Tribunale esamina liberamente (DTF 122 V 223 consid. 3 e

riferimenti; DLA 1998 no. 41 pag. 237 consid. 3).

3.

Nell'ambito della precedente procedura, statuendo

in maniera definitiva sull'idoneità al collocamento e sulla perdita di lavoro

computabile di P.________, questa Corte ha già avuto modo di rilevare che le

considerazioni specifiche di diritto penale, segnatamente quelle fondate sul

principio "in dubio pro reo", che nel caso di specie hanno dato luogo

alla pronuncia di condanna dell'interessata limitatamente all'attività

lavorativa svolta durante il mese di giugno 1997, non necessariamente sono

vincolanti e tornano applicabili nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF

125.

V 242 consid. 6a, 111 V 177 consid. 5a e sentenze ivi citate), dove il

giudice, dopo un'analisi e una valutazione oggettiva delle prove, deve seguire

quella rappresentazione fattuale che ritiene essere la più verosimile tra i

vari scenari possibili (DTF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti). Facendo quindi notare come la ricorrente fosse stata regolarmente

presente in ditta per 6-7 ore al giorno ed avesse seguitato ad utilizzare la

vettura aziendale anche dopo essere stata licenziata, il Tribunale federale

delle assicurazioni - dopo avere parimenti evidenziato la continuata

collaborazione tra la ditta Y.________, di cui si occupava l'interessata, e

l'ex datrice di lavoro fino agli inizi del 1998 - ha in quella sede accertato

che in realtà, dal profilo della probabilità preponderante valida in materia,

l'assicurata aveva continuato a lavorare, come in precedenza, anche dopo il suo

licenziamento. Questa Corte ha per contro definito speciose le motivazioni

addotte dalla ricorrente, che, a giustificazione del proprio comportamento,

aveva dichiarato di impiegare le (molte) ore trascorse in ditta per la

preparazione e consumazione del pranzo nonché per la gestione della

corrispondenza e della contabilità private.

4.

4.1

Non sussistendo - in assenza di nuovi

elementi suscettibili di sovvertirne la valutazione - motivo per scostarsi

dagli accertamenti così messi in atto dal Tribunale federale delle

assicurazioni, si tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo

continuato a lavorare presso la società dell'allora marito e ad avere

sottaciuto tale circostanza all'amministrazione, possa avere riscosso in buona

fede le indennità di disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.

4.2

In una sentenza

pubblicata in DLA 1998 no. 14 pag. 70, questa Corte ha già avuto modo di

stabilire che costituisce una grave negligenza - escludente di conseguenza il

riconoscimento della buona fede - il fatto di lavorare - seppur a titolo

gratuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un anno per conto della ditta

del proprio figlio senza informare la cassa di disoccupazione.

4.3

La presente fattispecie - così come accertata

da questo Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi

giudicata. Ne consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il condono

dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, già

solo per questo motivo merita di essere disatteso.

(…)"

In

un’altra una sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009 il Tribunale federale,

pronunciandosi relativamente a un caso in cui a un assicurato, il quale con

decisione del 20 febbraio 2004 della Sezione del lavoro, confermata con

decisione su opposizione del 12 luglio 2004, era stato ritenuto inidoneo al

collocamento dal settembre 2003 per avere intrapreso una formazione triennale

di tecnico di radiologia a tempo pieno che gli avrebbe impedito di garantire la

sufficiente disponibilità sul mercato del lavoro – decisione impugnata senza

successo fino all’Alta Corte –, era stato rifiutato il condono di fr. 23'274.75

percepiti indebitamente a titolo di indennità di disoccupazione dal settembre 2003, ha osservato che:

"

(…)

6.

6.1

Premesso quindi come determinante sia la buona fede e non la

dimostrazione di un particolare comportamento doloso o fraudolento o la sola

ignoranza dell'assicurato sul diritto ai contributi (cfr. sentenza 8C_315/2007

del 2 aprile 2008 consid. 3.2.2 con riferimenti), nel caso di specie, come

hanno considerato rettamente i giudici cantonali, non si può concludere che il

ricorrente abbia fatto prova dell'attenzione da lui ragionevolmente esigibile.

Egli tenta invano di dedurre dalla sua condizione soggettiva (non giurista con

situazione personale difficile, avendo i figli agli studi e una moglie

gravemente malata) la sua buona fede. Sin dall'inizio, avendo affermato il 4

dicembre 2003 che sarebbe stato disponibile a lasciare la scuola solo se il

lavoro proposto sarebbe stato econonomicamente vantaggioso rispetto al

possibile salario futuro derivante dalla formazione che avrebbe compiuto

(sentenza citata C 126/05 consid. 2), l'assicurato, rappresentato peraltro da

un consulente giuridico, non poteva non ignorare la sua inidoneità al

collocamento e quindi il non adempimento delle condizioni legali a cui soggiace

l'erogazione di un'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f

LADI). Con tale conclusione, fatta propria dal Tribunale cantonale delle

assicurazioni, il ricorrente nemmeno si confronta. In simili circostanze non vi

sono ragioni per scostarsi dal giudizio impugnato, che sotto questo profilo merita

di essere confermato."

2.8

Chiamata a

pronunciarsi in merito alla presente fattispecie, questa Corte ritiene utile

dapprima rilevare che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_269/2009 del 13

novembre 2009, pubblicata in SVR 2010 ALV Nr. 2 pag. 3 segg., ha deciso che la

questione di sapere se una persona assicurata è in buona fede, deve essere

verificato in ogni caso di specie. La comminatoria di sanzione non è di per sé

suscettibile per non ammettere la buona fede dell’assicurato.

Nel caso

in cui sia adempiuto un caso di sospensione, non è possibile automaticamente

negare la buona fede di un assicurato, poiché anche qualora i presupposti per

una sanzione siano ossequiati, l’assicurato può far valere dei validi motivi

che escludono un comportamento colpevole.

Nemmeno

nell’ipotesi in cui una decisione di sospensione sia cresciuta in giudicato la

buona fede può essere negata senza un esame delle circostanze specifiche del

caso di specie.

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_330/2013 del 2 settembre 2013.

2.9

Dalla

documentazione agli atti emerge che l’assicurata, il 26 marzo 2012, è stata

convocata per un colloquio di consulenza il 2 maggio 2012 alle ore 15:30 (cfr.

doc. 22).

Non

essendosi presentata e non avendo comunicato in anticipo la sua assenza, il 2

maggio 2012 la consulente del personale le ha inviato una richiesta di

giustificazione, con la quale, dopo aver precisato che tale comportato poteva

portare a una sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione giusta

l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI, l’ha invitata a formulare le proprie

giustificazioni, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle sue

dichiarazioni, entro il 12 maggio 2012, rendendola attenta che i documenti,

rispettivamente le giustificazioni che sarebbero pervenute dopo la scadenza del

termine, non avrebbero potuto essere considerate e la valutazione sarebbe

avvenuta in base agli atti in loro possesso (cfr. doc. 21).

L’11

maggio 2012 l’assicurata ha risposto di non aver presenziato al colloquio,

poiché era stata male a causa della gravidanza e di essersi recata due volte

all’ospedale, una delle quali sarebbe stata ricoverata. La medesima ha inoltre

indicato alla collocatrice di farle sapere se occorreva un certificato medico

(cfr. doc. 20).

La

consulente del personale, il 14 maggio 2012, ha chiesto per iscritto alla ricorrente di trasmetterle entro il 21 maggio 2012 un certificato medico che

giustificasse l’assenza al colloquio del 2 maggio 2012 ore 15:30.

Contestualmente

è stato inoltre specificato:

"

(…)

In assenza di quanto

richiesto, entro il termine prestabilito, dovrò procedere con la valutazione in

base agli atti in mio possesso (art. 43 LPGA) e se del caso emanare una

decisione di sanzione.” (Doc. 19)

Inoltre

sempre il 14 maggio 2012 l’insorgente è stata riconvocata a un colloquio di

consulenza per il 21 maggio 2012 alle ore 11:30 (cfr. doc. 18).

Con un

messaggio di posta elettronica del 21 maggio 2012 ore 8:02 l’assicurata ha

comunicato alla consulente di non poter presenziare all’appuntamento di quel

giorno, in quanto ha avuto di nuovo problemi connessi alla gravidanza e

all’ospedale le hanno detto di restare a riposo assoluto per almeno due giorni

e di valutare in seguito con la sua ginecologa.

La stessa

ha aggiunto che le avevano già redatto un certificato e che l’avrebbe allegato

al resto della documentazione.

Infine la

ricorrente si è scusata per la mancata presenza (cfr. doc. 17).

In

risposta la collocatrice, tramite un messaggio di posta elettronica di medesima

data, le ha ricordato di spedirle o portarle la documentazione in quel giorno,

visto che il termine per la consegna scadeva il 21 maggio (cfr. doc. 17).

L’assicurata,

il 23 maggio 2012, ha informato la collocatrice di aver letto in quel momento

il suo messaggio, poiché si è potuta alzare dal letto in quel giorno. La

medesima ha osservato che, se fosse stata in grado di andare quaranta minuti

avanti e indietro per andare in posta, avrebbe potuto anche presentarsi al

colloquio. L’insorgente ha aggiunto che il giorno seguente l’avrebbe condotta

suo papà all’URC per consegnare i fogli richiesti (cfr. doc. 16).

Il 23

maggio 2012 la Cassa di disoccupazione __________ ha versato alla ricorrente le

indennità giornaliere spettantile per il mese di maggio 2012 (cfr. doc. 7; A;

III).

La

consulente del personale, il 30 maggio 2012, ha chiesto alla Cassa di disoccupazione __________ se per caso avevano ricevuto da parte dell’assicurata un

certificato medico per il periodo a decorrere dal 2 maggio 2012 (cfr. doc. 15).

La Cassa,

lo stesso giorno, ha risposto di non aver ricevuto alcun attestato medico (cfr.

doc. 15).

Il 30

maggio 2012 l’URC ha conseguentemente emesso una decisione di sanzione con cui

ha sospeso l’assicurata per nove giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione

a causa della sua assenza non giustificata presso l’amministrazione (cfr. doc.

14; consid. 1.1.).

Il 5

giugno 2012 all’URC sono pervenuti due certificati medici, il primo rilasciato

dall’Ospedale __________ il 20 maggio 2012 attestante esclusivamente, senza

particolari precisazioni, un’incapacità lavorativa del 100% dal 21 al 22 maggio

2012.

(cfr. doc. 13), il secondo redatto il 31 maggio 2012 dalla Dr. med. __________

in cui è indicato che la ricorrente era in gravidanza e che la data del parto era

per il 20 ottobre 2012 (cfr. doc. 13).

2.10

Attentamente

valutate le risultanze esposte al considerando precedente, questa Corte ritiene

che l’assicurata, allorché il 23 maggio 2012 le sono state corrisposte le

indennità giornaliere relative al mese di maggio 2012, prestando alla

situazione contingente l’attenzione da lei ragionevolmente esigibile, avrebbe

potuto e dovuto rendersi conto, da un lato, che il versamento delle prestazioni

LADI per il mese di maggio 2012 aveva luogo indebitamente, in quanto era

altamente verosimile che nei suoi confronti potesse essere emessa una

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per non essersi

presentata al colloquio del 2 maggio 2012.

Dall’altro,

che conseguentemente era molto probabile che le sarebbe stata richiesta la

restituzione delle stesse.

In primo

luogo, infatti, l’assicurata era ben al corrente del fatto che un’assenza da un

colloquio non giustificata da validi motivi debitamente comprovati costituisce

un comportamento colpevole, soggetto a una sospensione del diritto

all’indennità di disoccupazione.

L’insorgente,

il 4 gennaio 2012, era stata già sanzionata con un giorno di sospensione per

non essersi presentata al colloquio di consulenza del 21 dicembre 2011 previsto

alle ore 15:30 presso l’URC, senza aver giustificato l’assenza, né prodotto

alcun mezzo di prova (cfr. doc. 23).

Inoltre la

sua consulente del personale l’ha di nuovo chiaramente informata, sia

inviandole la richiesta di giustificazione del 2 maggio 2012 (cfr. doc. 21),

che in seguito con il messaggio di posta elettronica del 14 maggio 2012 (cfr.

doc. 19), che se non avesse giustificato, documentando debitamente, l’assenza

del 2 maggio 2012 sarebbe stata valutata sulla base degli atti in suo possesso

e se del caso sarebbe stata emessa una sanzione.

Decisivo,

in concreto, in applicazione della giurisprudenza citata al consid. 2.8., è il

fatto che l’assicurata poteva e doveva prendere in conto che il suo

atteggiamento, non presentandosi al colloquio del 2 maggio 2012 senza avvisare

anticipatamente, senza fornire successivamente valide e specifiche motivazioni,

ad eccezione di un generico riferimento a problemi connessi alla sua gravidanza,

e senza produrre valida documentazione (al riguardo giova rilevare che i

certificati medici dell’Ospedale Civico di __________ e della Dr. med. __________,

prodotti peraltro nel mese di giugno 2012, sono assai generici. E’ attestato

soltanto il suo stato di gravidanza e che dal 21 al 22 maggio 2012 è stata

inabile al lavoro al 100%, senza indicazioni più precise in merito alla causa;

cfr. doc. 13), era contrario all’obbligo a cui doveva attenersi in quanto

disoccupata di osservare le prescrizioni di controllo indicatele

dall’amministrazione (cfr. art. 17 LADI; 21 OADI; 30 cpv. 1 lett. d LADI).

Tale

comportamento, soprattutto considerando che un modo di agire analogo aveva già

avuto luogo nel mese di dicembre 2011, configura una negligenza grave.

In

secondo luogo, dal conteggio del 23 maggio 2012 emesso dalla Cassa di

disoccupazione relativamente al mese di maggio 2012 si evince nel mese di

maggio 2012 la ricorrente aveva esaurito il diritto massimo di 200 indennità

giornaliere, visto che è chiaramente indicato che il numero di indennità

giornaliere riscosse corrisponde a 200 (cfr. doc. 4).

Ne

discende che l’assicurata, il 23 maggio 2012, quando le sono state corrisposte

le prestazioni LADI per maggio 2012, era nelle condizioni di poter realizzare

che, ritenuta la mancata giustificazione con documentazione pertinente della

sua assenza al colloquio del 2 maggio 2012, avrebbe potuto incorrere, oltre che

in una sanzione, in una richiesta di rimborso, avendo esaurito il numero

massimo di indennità giornaliere.

Va

d’altronde sottolineato che l’insorgente non ha impugnato la decisione di

sospensione del 30 maggio 2012, né l’ordine di restituzione del 1° giugno 2012.

In simili

condizioni, occorre concludere che la buona fede dell’assicurata non può essere

ammessa.

2.11

In

esito alle considerazioni di cui sopra, venendo a mancare il

primo presupposto necessario al fine di poter ottenere il condono delle

prestazioni, ovvero la buona fede, è, quindi, a ragione che la Sezione del

lavoro ha respinto la relativa istanza.

La

decisione su opposizione del 20 agosto 2013 emessa dalla Sezione del

lavoro deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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