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Decisione

38.2013.55

A seguito riconosc.rend.AI del 100% chiesto rest.anticipo ID 6-9/06, in parte compensazione,in parte a carico del fondo di compens.AD. Rest.chiesta in 7/13 x ID versate nel 2006 non perenz.assoluta.Te

12 maggio 2014Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA

anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida

di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF

130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni

(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006

p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la

revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha

codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U

408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del

12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio

2005).

Analogamente alla revisione

delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere

alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono

scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una

conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25

giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466

consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.

4).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore

presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello

dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA

C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA

2000 N. 40, pag. 208.

2.4. Giusta l’art. 95 cpv. 1bis LADI,

in vigore dal 1° luglio 2003, l’assicurato che ha ricevuto indennità di

disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o

indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità, della previdenza

professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di

perdita di guadagno, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie o

assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere

versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro la disoccupazione. In

deroga all'articolo 25 capoverso 1 LPGA, l'importo da restituire è limitato

alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni

summenzionate.

L’art. 94 cpv. 1 e 2 LADI

prevede poi che le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della

presente legge possono essere compensate reciprocamente così come con

restituzioni e rendite o indennità giornaliere esigibili dell'AVS,

dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della

legge del 25 settembre 1952 sulle

indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione militare,

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro

le malattie, nonché con prestazioni complementari dell'AVS/AI e con assegni

familiari previsti dalla legge (cpv. 1).

Se

una cassa ha annunciato la compensazione di una prestazione esigibile a

un'altra assicurazione sociale, quest'ultima non può più liberarsi versando le

prestazioni all'assicurato. Questa regola vale anche nel caso inverso (cpv. 2).

Per quanto attiene

all’art. 95 cpv. 1bis LADI dal Messaggio concernente la revisione della legge

sull’assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, in FF 2001 pag. 1967 segg., in cui è stato specificato che questo nuovo capoverso contribuisce

a semplificare il lavoro amministrativo e le relazioni tra l’assicurazione e

gli assicurati, emerge che:

" Art. 95 Restituzione di prestazioni

Capoverso 1bis (nuovo): secondo l’articolo 15 capoverso 3

OADI, l’assicurato che presenta una domanda all’assicurazione per l’invalidità

o a un’altra assicurazione sociale è considerato idoneo al collocamento sino

alla decisione di tale assicurazione.

Se l’AI riconosce retroattivamente un grado

d’invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione esigerà la restituzione

delle prestazioni conformemente al grado di invalidità riconosciuto. Se la

restituzione avviene mediante compensazione, non vi sono problemi. Per contro,

la regola attuale che consiste nel far rimborsare dall’assicurato la parte non

coperta dalla compensazione risulta non solo problematica ma a volte anche

traumatica. La nuova disposizione intende cambiare questa situazione.” (FF 2001

pag. 2026)

In una sentenza

8C_517/2009 del 25 maggio 2010, pubblicata in DTF 136 V 195, l’Alta Corte, in

un caso in cui ha stabilito che se l'assicurazione invalidità in caso di un

grado d'invalidità del 63% versa una rendita intera al posto di tre quarti di

rendita in conseguenza del contemporaneo diritto a una rendita per vedova o

vedovo dell'AVS, il tasso d'invalidità rimane elemento di riferimento per

l'adeguamento del guadagno assicurato e per la determinazione di un eventuale

diritto della cassa disoccupazione di chiedere la restituzione, ha precisato

che secondo il Messaggio del Consiglio federale l’introduzione dell’art. 95

cpv. 1bis LADI, in vigore dal luglio 2003, permette di evitare che un

assicurato debba essere tenuto al rimborso della parte concernente la pretesa

di restituzione non coperta dalla compensazione.

Ci si è così attenuti al

principio della congruenza temporale secondo cui la restituzione (art. 95 cpv.

1bis LADI) e la compensazione (art. 94 cpv. 1 LADI) vanno limitate alle

prestazioni che vengono erogate per lo

stesso periodo.

2.5. Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 si è iscritto in

disoccupazione con effetto dal 1° giugno 2006 percependo le relative indennità

fino a settembre 2007 (cfr. doc. 1).

Il 9

dicembre 2005 l’assicurato aveva inoltrato una domanda di prestazioni

all’assicurazione invalidità (cfr. doc. 2).

Con un

progetto d’assegnazione di rendita del 10 gennaio 2013, l’Ufficio AI ha

comunicato all’insorgente che gli sarebbe stata erogata una rendita AI intera

dal 1° febbraio al 30 settembre 2006 per un grado di invalidità del 100% (cfr.

doc. 2).

La rendita è

stata limitata nel tempo, in quanto successivamente al giugno 2006 il grado di

invalidità del ricorrente non raggiungeva più la misura pensionabile del 40%

(cfr. doc. 2; A14 inc. 32.2013.156).

Il 12 luglio

2013 la Cassa di disoccupazione ha richiesto alla Cassa di compensazione AVS __________

di compensare i pagamenti retroattivi dell’AI (da febbraio a settembre 2006 per

un totale di fr. 3'240.--) con le indennità di disoccupazione anticipate da

giugno a settembre 2006 per un totale di fr. 1'593.90 (cfr. doc. 3).

Con

decisione del 12 luglio 2013 la Cassa di disoccupazione ha

poi stabilito che le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione

versate in troppo all’assicurato per il periodo giugno-settembre 2006,

corrispondenti a fr. 14'246.--, dovevano essere chieste in restituzione, e

meglio una parte delle stesse pari a fr. 1'593.90 andava restituita

direttamente dall’interessato tramite compensazione con le prestazioni

dell’assicurazione invalidità e l’importo restante di fr. 12'652.10 sarebbe

stato messo a carico del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la

disoccupazione (cfr. doc. 6).

L’Ufficio

AI, con decisione del 23 luglio 2013, ha confermato integralmente il progetto d’assegnazione di rendita del 10 gennaio 2013 (grado di invalidità da

febbraio a settembre 2006 del 100% con incapacità lavorativa del 100%

nell’abituale attività di croupier e in attività adeguate, così come

nell’attività di ingegnere gestionale) e ha proceduto alla compensazione delle

rendite AI arretrate con le prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione fornite per il periodo giugno – settembre 2006 per fr. 1'593.90

(cfr. doc. A14 inc. 32.2013.156).

L’assicurato

ha impugnato il provvedimento emesso il 23 luglio 2013 dall’Ufficio AI davanti

al TCA, chiedendo in particolare che gli sia assegnata una rendita di

invalidità vita natural durante (cfr. doc. I inc. 32.2013.156).

Il ricorso è

tuttora pendente.

2.6. Chiamata

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che la Circolare concernente la restituzione, la compensazione, il condono e

l’incasso C-RCCI emessa dalla SECO nell’aprile 2008 al p.to B11 prevede che:

" (…)

Dopo aver preso atto delle risposte summenzionate (n.d.r.: cfr.

p.to B9: l’altra assicurazione comunica alla cassa di disoccupazione l’inizio e

l’estensione del diritto alle prestazioni), la cassa di disoccupazione

emana immediatamente una decisione di restituzione delle prestazioni nei

confronti dell’assicurato. La sua decisione si basa su una decisione dell'AI

che non è ancora passata in giudicato o che addirittura non è ancora stata

pronunciata. Questo fatto non è di per sé contestabile, ma potrebbe porre

qualche problema in caso di opposizione o di ricorso dell'assicurato contro la

decisione dell'AI e rimettere in questione la legittimità della decisione di

restituzione dell'AD. L'assicurato si opporrà in genere anche alla decisione

dell'AD. In tal caso la procedura di opposizione dovrà essere sospesa finché la

decisione dell'AI sarà passata in giudicato. Per contro, se l'assicurato non si

oppone alla decisione dell'AD, quest'ultima verrà riconsiderata d'ufficio

qualora una decisione dell’AI passata in giudicato dovesse modificare la

decisione iniziale di questa istituzione.”

Il tenore

del p.to B11 della Prassi LADI RCCI (Restituzione, compensazione, condono e

incasso) emanata dalla SECO nel gennaio 2014 che ha sostituito la C-RCCI è

sostanzialmente rimasto invariato rispetto al al p.to B11 della Circolare

valida dall’aprile 2008.

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.

125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007

consid. 4.3).

In concreto,

come visto sopra, la decisione dell’Ufficio AI del luglio 2013 con cui è stata

assegnata al ricorrente una rendita intera limitata nel tempo da febbraio a

settembre 2006 non è passata in giudicato, essendo pendente un ricorso dell’assicurato

al TCA (cfr. consid. 2.5.).

Nella

presente evenienza non si rivela tuttavia necessario sospendere la presente

causa in attesa della crescita in giudicato della decisione relativa alla

rendita intera retroattiva dell’AI.

In effetti

l’insorgente, nella sua impugnativa interposta contro il provvedimento del

luglio 2013 dell’ufficio AI, non ha sollevato obiezioni circa l’assegnazione di

una rendita intera per il periodo febbraio – settembre 2006 in quanto invalido al 100% (incapacità lavorativa del 100% nell’abituale attività di croupier e

in attività adeguate, così come nell’attività di ingegnere gestionale; cfr.

doc. I; A14 inc. 32.2013.156), bensì ha chiesto una rendita vita natural

durante (cfr. doc. I; A14 inc. 32.2013.156).

2.7. Nel caso di specie il

ricorrente si è effettivamente annunciato per il collocamento a decorrere dal 1°

giugno 2006, ossia successivamente all’inoltro, nel dicembre 2005, di una

domanda di prestazioni AI (cfr. consid. 2.5.).

Le indennità

di disoccupazione versate a far tempo dal giugno 2006 devono, pertanto, essere

considerate come degli anticipi da parte della Cassa di disoccupazione fino al

momento del riconoscimento del diritto a prestazioni AI.

Con progetto

di assegnazione di rendita del gennaio 2013, confermato con decisione del 23

luglio 2013, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di

invalidità per un grado di invalidità del 100% dal febbraio al settembre 2006

(cfr. doc. 2; doc. A14 inc. 32.2013.156).

L’insorgente,

visto che è stato posto al beneficio di un rendita intera dell’AI per il

medesimo periodo in cui ha percepito delle indennità giornaliere di

disoccupazione, deve restituire queste ultime conformemente all’art. 95 cpv.

1bis LADI e alla relativa giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.; STFA C 137/04 del

9 maggio 2005 consid. 4).

L’assegnazione

di una rendita AI retroattiva per il lasso di tempo febbraio – settembre 2006

costituisce peraltro un fatto nuovo che giustifica una revisione processuale

delle decisioni (materiali) di erogazione delle indennità di disoccupazione

(cfr. consid. 2.3.).

Al riguardo

giova rilevare che in una sentenza C 53/02 del 14 novembre 2002 l’Alta Corte ha

accolto il ricorso di una cassa di disoccupazione, stabilendo che un assicurato

Considerandi

aveva percepito in troppo le indennità di disoccupazione dal maggio 1998 al

maggio 2000 a seguito dell’assegnazione, con progetto del 26 ottobre 2000

confermato dalla decisione del 3 aprile 2001, di una mezza rendita AI dal 2

settembre 1997.

Visto che il

riconoscimento di una mezza rendita AI era un fatto nuovo che configurava un

motivo di revisione del provvedimento con cui all’assicurato erano state

attribuite le indennità di disoccupazione, la decisione di restituzione di prestazioni

LADI emessa dalla cassa il 19 febbraio 2001 risultava corretta.

2.8

L’art.

25.

cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue

dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto

conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della

prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono

dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva

pertanto la sua validità (cfr. DTF 130 V 318).

L’art. 95 cpv. 4 vLADI, in

vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si prescrive in un anno

dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al

più tardi in cinque anni dopo il versamento.

A quest’ultimo riguardo in

una sentenza non pubblicata C 69/97 del 16 settembre 1997, il Tribunale

federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha

stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 LADI, contrariamente al tenore

letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF

122.

V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che

decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere

conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

L’art. 25

cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si tratta, quindi, di

un termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza elaborata sotto

l’egida del vecchio diritto continui a trovare applicazione (U. Kieser, ATSG

Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 26).

I termini di perenzione

non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio

(cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T.

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,

Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Il Tribunale federale, in

una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.

Al riguardo l’Alta Corte

si è così espressa:

" (…)

La perenzione provoca l'estinzione del diritto

(Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 9 all'art. 24; Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung

[MVG], Berna 2000, no. 31 all'art. 15 LAM, pag. 147), non

solo la possibilità di porlo in esecuzione. Essa va quindi esaminata d'ufficio,

indipendentemente da un'eventuale eccezione (DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181; 112 V 6 consid. 4c pag. 8; 111 V 135 consid. 3b pag. 136).“

In una sentenza C 17/03

del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 è stato, poi, ribadito

che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza” a

partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno

bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova

dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti

per una restituzione erano dati.

Cfr. pure STF 9C_795/2009

del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in

RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.

In una sentenza pubblicata

in DTF 110 V 304 il TFA, statuendo sull'art. 47 cpv. 2 vLAVS, i cui principi

valevano anche nell'ambito d'applicazione dell'art. 95 vLADI (cfr. SVR 1997 ALV

Nr. 84, consid. 2c, pag. 256), ha pure precisato che qualora la restituzione

sia addebitabile a un errore dell'amministrazione, l'anno di perenzione inizia

non il giorno in cui l'errore è stato commesso, bensì quello in cui la medesima

autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo, con l'attenzione da essa ragionevolmente

esigibile avuto riguardo alle circostanze, rendersi conto di tale errore (cfr.

DTF 110 V 304, consid. 2b, pag. 305-307; cfr. anche cfr. STF 8C_64/2011 del 7

novembre 2011 consid. 2.2.; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2.,

pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.;

DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306).

L’Alta Corte ha ribadito

tale principio in una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003, consid. 2.1., pubblicata

in RDAT II-2003 N. 72, relativa all’assicurazione contro la disoccupazione, in

cui ha precisato che:

" (…)

In proposito l'istanza precedente ha correttamente

precisato che in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di

una prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è stato

commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo

tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in

cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza

della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione

ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 383 consid. 1 e 385 consid. 2c)."

Al riguardo cfr. pure STCA

35.2005.83

del 13 giugno 2005, consid. 2.6.-2.7., massimata in RtiD I-2007 N.

44.

pag. 187.

Riguardo alle prestazioni

periodiche va osservato che la pretesa di restituzione di un'indennità periodica indebitamente versata non può

perimere fintanto che la prestazione non è stata versata (cfr. STF 9C_795/2009

del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in

RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.; DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247

= DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130).

Nella decisione di questa

Corte 42.2011.31 del 20 giugno 2012 il TCA ha inoltre ricordato che, quando

l’amministrazione apprende una nuova circostanza che rende indebita la

riscossione di prestazioni da un’ulteriore decisione, il termine di perenzione

inizia a decorrere dal momento in cui la stessa è venuta a conoscenza del nuovo

provvedimento e non dalla sua crescita in giudicato.

Ad esempio, nel caso in

cui una cassa di disoccupazione venga a sapere che l’autorità cantonale ha

emanato una decisione di inidoneità al collocamento di un assicurato per un

periodo in cui questi ha già percepito delle indennità, il termine di

perenzione comincia a questo momento, indipendentemente dal fatto che il

provvedimento dell’autorità cantonale abbia o meno acquistato forza di cosa

giudicata (cfr. STCA 38.2008.34 del 5 novembre 2008).

Quando l'amministrazione

deve, con ulteriori accertamenti, completare le conoscenze necessarie per

fondare la pretesa di restituzione il termine annuale di perenzione inizia dal

momento in cui l’autorità, applicando l’impegno da essa esigibile, avrebbe

potuto completare le sue informazioni così da poter far valere la propria

pretesa di rimborso (cfr. STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 in cui l’Alta Corte ha indicato che di regola viene considerato adeguato un termine di 4 mesi per

le necessarie verifiche; STF 9C_503/2010 del 26 agosto 2011 con cui il TF ha confermato

il giudizio cantonale che ha ritenuto adeguato, per l’organo esecutivo

responsabile della protezione civile, un termine di due mesi per determinare la

somma delle indennità di perdita di guadagno – IPG; cfr. pure STF

9C_999/2009 del 7 giugno 2010 consid. 3.2.2.; STF 9C_534/2009 del 4 febbraio

2010; DTF 112 V 180).

2.9

Nella presente

fattispecie le indennità di disoccupazione chieste in restituzione si

riferiscono ai mesi da giugno a settembre 2006 e sono state corrisposte nel

2006.

(cfr. doc. 1).

Di

conseguenza questo Tribunale deve chiedersi se in concreto al momento

dell’emanazione della decisione di restituzione del 12 luglio 2013 sia o meno

intervenuta la perenzione assoluta di cinque anni del diritto

dell’amministrazione di richiedere il rimborso di tali prestazioni.

In effetti

l’art. 25 cpv. 2 LPGA sancisce che diritto di esigere la restituzione si

estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione

ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento

della prestazione (cfr. consid. 2.8.).

Nel caso in

cui la Cassa di disoccupazione versi a titolo d’anticipo indennità giornaliere

e l'assicurazione per l'invalidità riconosca in seguito all'assicurato, per lo

stesso periodo, una rendita con effetto retroattivo, tuttavia, il termine di

perenzione quinquennale del diritto dell’amministrazione di richiedere la

restituzione delle prestazioni LADI comincia a decorrere solo dalla crescita in

giudicato della decisione con cui l'assicurazione per l'invalidità ha accordato

la rendita (cfr. STFA C 67/01 del 23 novembre 2001, pubblicata in DTF 127 V

484).

Questa

giurisprudenza resta valida anche sotto l’egida della LPGA, entrata in vigore

il 1° gennaio 2003 (cfr. STF 8C_141/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 3).

Ne discende

che in casu, siccome la decisione di assegnazione di una rendita intera

limitata nel tempo dell’assicurazione invalidità non è ancora passata in

giudicato – essendo pendente un ricorso al TCA (cfr. consid. 2.5.) – il termine

di perenzione quinquennale non ha iniziato a decorrere.

Allorché

la Cassa ha emesso la decisione del 12 luglio 2013 il

diritto alla restituzione delle prestazioni LADI che il ricorrente ha percepito

da giugno a settembre 2006 non era, dunque, ancora perento.

2.10

Come visto

sopra, la Cassa, dopo aver indicato che, a seguito del riconoscimento di una

rendita di invalidità intera per un grado di invalidità del 100% da febbraio a

settembre 2006 da parte dell’assicurazione invalidità, risultava versata in

troppo la somma di fr. 14'246.-- a titolo di indennità di disoccupazione per i

mesi da giugno a settembre 2006, ha stabilito che da parte dell’assicurato deve

essere restituito l’importo di fr. 1'593.90, oggetto della compensazione

diretta con le rendite AI retroattive, mentre il restante ammontare di fr.

12'652.10 va posto a carico del fondo di compensazione dell’assicurazione

contro la disoccupazione (cfr. doc. A).

Al riguardo

va innanzitutto ribadito che giusta l’art. 95 cpv. 1 bis LADI quando un

assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che

successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere

dell'assicurazione invalidità è tenuto al rimborso delle

indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro

la disoccupazione, l'importo da restituire è limitato alla somma delle

prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate (cfr. consid. 2.4.).

In concreto, ritenuto, da

una parte, che l’importo sottoposto a restituzione deve essere proporzionale al

grado di incapacità di guadagno subito dall’assicurato (cfr. consid. 2.2.),

dall’altra, che il grado di invalidità del ricorrente nel periodo da giugno a

settembre 2006 – allorché ha percepito indennità di disoccupazione –

corrisponde al 100% (cfr. doc. 2; A14 inc. 32.2013.156), la Cassa ha stabilito

che l’insorgente ha percepito a torto l’intera somma delle indennità di

disoccupazione relative all’arco di tempo giugno-settembre 2006, ovvero fr. 14’246.--

(fr. 2'951.20 per giugno 2006 + fr. 3'663.-- per luglio 2006 + fr. 3'968.80 per

agosto 2006 + fr. 3'663.-- per settembre 2006; cfr. doc. 4; 6; 12; A).

A ragione, tuttavia,

la parte resistente, in applicazione dell’art. 95 cpv. 1bis LADI secondo cui l'importo di indennità di disoccupazione da

restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso

periodo dall’assicurazione invalidità, ha ordinato al ricorrente di rimborsare

la somma di fr. 1'593.-- (cfr. doc. 6; A), determinata come esposto qui di

seguito.

Siccome è

stata decretata direttamente la compensazione con le rendite AI retroattive,

l’ammontare di fr. 1'593.-- è stato fissato facendo riferimento alle rendite AI

percepite retroattivamente per i mesi da giugno a settembre 2006 di fr. 405.--

mensili (cfr. doc. 8; 12) e alla seguente formula che permette di determinare

l’importo da compensare:

Importo

rendita mensile AI x n. indennità giornaliere mensili AD

21,7

Al riguardo

cfr. doc. 12; Circolare concernente la restituzione, la compensazione, il

condono e l’incasso C-RCCI emessa dalla SECO nell’aprile 2008 p.to B14; Prassi

LADI RCCI (Restituzione, compensazione, condono e incasso) emanata dalla SECO

nel gennaio 2014 p.to B14; art. 40a OADI secondo cui il guadagno giornaliero è

determinato dividendo il guadagno mensile per 21,7.

Per il mese

di giugno 2006 si è così ottenuto l’importo di fr. 405.-. Applicando la formula

in questione il risultato è di fr. 410.59 [(fr. 405 x 22 IG) : 21,7; cfr. doc.

12] che va ridotto all’ammontare della rendita AI mensile del mese di fr.

405.

--, in quanto quest’ultimo è minore di fr. 410.59 (cfr. art. 95 cpv. 1bis

LADI).

Per il mese

di luglio 2006 è stato determinato l’importo di fr. 391.95.-- [(fr. 405 x 21

IG) : 21,7; cfr. doc. 12].

Per il mese

di agosto 2006 si è ottenuto l’importo di fr. 405.--. Applicando la formula in

questione il risultato è di fr. 429.25 [(fr. 405 x 23 IG) : 21,7; cfr. doc. 12]

che va ridotto all’ammontare della rendita AI mensile del mese di fr. 405.--,

in quanto quest’ultimo è minore di fr. 429.25 (cfr. art. 95 cpv. 1bis LADI).

Per il mese

di settembre 2006 è stato determinato l’importo di fr. 391.95.-- [(fr. 405 x 21

IG) : 21,7; cfr. doc. 12].

Sommando fr.

405.

-- + fr. 391.95 + fr. 405 + fr. 391.95 si è dunque ottenuto l’ammontare

complessivo di fr. 1'593.90.

La restante

somma di fr. 12'652.10 (fr. 14’246.-- - fr. 1'593.90), corrispondente alla

parte indennità di disoccupazione percepite a torto dall’assicurato essendo

stato posto al beneficio di una rendita intera da febbraio a settembre 2006 con

un grado di invalidità del 100% (inabilità lavorativa al 100% nell’attività

abituale di croupier, in attività adeguate e nell’attività di ingegnere

gestionale; cfr. doc. A14 inc. 32.2013.156) superiore alla somma delle

rendite intere AI retroattive da giugno a settembre 2006, è stata, in virtù

dell’art. 95 cpv. 1bis LADI, conseguentemente posta a carico del fondo di

compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 84 LADI).

2.11

In relazione

alla compensazione effettuata giova evidenziare che è vero che in linea

generale la compensazione con la rendita può essere operata solo nella misura

in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale

riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 136 V 286; DTF

131.

V 249; DTF 115 V 343 consid. 2c; STCA 32.2010.188 consid. 2.6.).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che con sentenza 8C_14/2012 del 17 settembre 2012,

pubblicata in DTF 138 V 402 e SVR 2013 IV Nr. 5 pag. 9, la nostra Massima

istanza ha stabilito che, nel caso di pagamento retroattivo di rendite

per periodi precedenti, la salvaguardia del minimo esistenziale non dev'essere

presa in considerazione quale limite di compensazione laddove la rendita

assegnata a titolo retroattivo sostituisce semplicemente una rendita

riconosciuta per un periodo precedente e le due prestazioni si escludono

vicendevolmente.

Ne discende che nella

concreta fattispecie, in cui l’anticipo a titolo provvisorio di indennità di

disoccupazione da giugno a settembre 2006 in attesa di una decisione da parte dell’Ufficio AI in relazione alla domanda di prestazioni AI formulata dal

ricorrente il 9 dicembre 2005 (cfr. consid. 2.5.) è diventato indebito a

seguito dell’assegnazione al medesimo di una rendita intera AI con grado di

invalidità del 100% a titolo retroattivo per il periodo febbraio – settembre

2006.

(cfr. consid. 2.7.), rettamente la Cassa non ha esaminato se la compensazione

avrebbe intaccato oppure no il minimo vitale dell’assicurato.

Va, infine,

osservato che il Tribunale federale delle assicurazioni ha posto un

principio secondo cui il condono di un rimborso (cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA;

consid. 2.3.) non può essere preso in considerazione ove le prestazioni chieste

in restituzione siano sostituite con delle prestazioni dello stesso valore,

dovute a un altro titolo durante il medesimo periodo di tempo e ove i due

importi possano essere l’oggetto di una compensazione. L'Alta Corte ha

sottolineato che si tratta di un principio generale del diritto federale delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_130/2008 dell’11 luglio 2008 consid. 3.2.;

STFA C 101/05 del 26 giugno 2006 consid. 2.2.; DLA 2000 N. 38

pag. 202; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA 1987,

Nr. 13, pag. 116).

2.12

Alla luce di

tutto quanto esposto, la decisione su opposizione del 20 settembre 2013 deve

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti