38.2013.55
A seguito riconosc.rend.AI del 100% chiesto rest.anticipo ID 6-9/06, in parte compensazione,in parte a carico del fondo di compens.AD. Rest.chiesta in 7/13 x ID versate nel 2006 non perenz.assoluta.Te
12 maggio 2014Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2013.55
rs
Lugano
12 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2013 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20 settembre 2013 emanata
da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 20 settembre 2013, la Cassa Disoccupazione CO 1 (in seguito: la Cassa) ha
confermato il provvedimento del 12 luglio 2013 (cfr. doc. 6) con il quale, a
seguito del riconoscimento a RI 1 da parte dell’assicurazione invalidità di una
rendita d’invalidità del 100% con effetto retroattivo da febbraio a settembre 2006, ha stabilito che le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione versate in troppo
all’assicurato per il periodo giugno-settembre 2006, corrispondenti a fr.
14'246.--, devono essergli chieste in restituzione, e meglio una parte delle
stesse pari a fr. 1'593.90 va restituita direttamente dall’interessato tramite
compensazione con le prestazioni dell’assicurazione invalidità e l’importo
restante di fr. 12'652.10 va messo a carico del fondo di compensazione
dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. A).
1.2. Contro la decisione su opposizione
del 20 settembre 2013 l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale, in buona sostanza, ha fatto valere di non essere stato malato da
giugno a settembre 2006 e ha chiesto di poter disporre del denaro preso dalla
Cassa CO 1, in quanto ne ha proprio bisogno (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta dell’11
ottobre 2013 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. Pendente causa il TCA ha
invitato la parte resistente a precisare - trasmettendo copia
dell’eventuale documentazione su cui si è fondata - per quale ragione e su
quale base, oltre ad aver compensato una parte delle indennità di
disoccupazione, pari a fr. 1'593.90, percepite dal signor RI 1 nel periodo
giugno – settembre 2006, il restante importo di fr. 12'652.10 è stato posto a
carico del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione
(cfr. doc. V).
La Cassa ha dato seguito
alla richiesta di questa Corte il 3 aprile 2014 (cfr. doc. VI + 10-20).
1.5. Il 15 aprile 2014 sono
pervenute a questo Tribunale delle osservazioni dell’assicurato alle quali il
medesimo ha allegato dei documenti (cfr. doc. VIII; B1-5).
1.6. I doc. VIII e B1-5 sono stati
inviati per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. IX).
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se la richiesta di restituzione delle indennità di
disoccupazione percepite da RI 1 da giugno a settembre 2006 per complessivi
fr. 14'246.-- – fr. 1'593.90 posti in compensazione con rendite AI e fr.
12'652.10 messi a carico del fondo di compensazione dell’assicurazione contro
la disoccupazione – emessa dalla Cassa a seguito dell’assegnazione
all’assicurato di una rendita intera dell’assicurazione invalidità retroattiva
da febbraio a settembre 2006 è corretta o meno.
2.2. Ai sensi dell’art. 15 cpv. 2
LADI gli impediti fisici o psichici sono considerati idonei al collocamento se,
in condizione equilibrate del mercato del lavoro e tenuto conto della loro
infermità, potrebbe essere loro assegnata un'occupazione adeguata. Il Consiglio
federale disciplina il coordinamento con l'assicurazione per l'invalidità.
L’art. 15 cpv. 3 OADI
enuncia che un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni
equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al
collocamento e si sia annunciato all'assicurazione-invalidità o a un'altra
assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino
alla decisione dell'altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto
sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al
lavoro o al guadagno.
L’art. 15 cpv. 3 OADI
prevede così che una persona, qualora non sia manifestamente inidonea al
collocamento e si annunci all’assicurazione invalidità, è considerata idonea al
collocamento fino a che quest’ultima assicurazione emette una decisione.
La presa a carico
provvisoria da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione di un
assicurato che si è annunciato all’assicurazione invalidità ha lo scopo di
evitare che il medesimo si trovi privato di prestazioni assicurative nel
periodo di carenza di un anno ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI e più in
generale durante il tempo necessario all’assicurazione invalidità per decidere
in merito alla domanda di prestazioni dell’assicurato (cfr. STF 8C_968/2012 del
18 novembre 2013 consid. 3.2.; DTF 127 V 484 consid. 2a).
In tal senso giusta l’art.
70 cpv. 1 e 2 lett. b LPGA l'avente diritto può chiedere di
riscuotere una prestazione anticipata se un evento assicurato fonda il diritto
a prestazioni delle assicurazioni sociali ma sussiste un dubbio quanto al debitore
delle suddette prestazioni (cpv. 1).
Sono tenute a versare prestazioni anticipate per le prestazioni la cui assunzione da parte dell'assicurazione contro
la disoccupazione, dell'assicurazione contro le malattie, dell'assicurazione
contro gli infortuni o dell'assicurazione per l'invalidità è contestata:
l'assicurazione contro la disoccupazione (cpv. 2 lett. b).
Al riguardo
cfr. STF 8C_187/2010
del 3 dicembre 2010 consid. 3.2.; STFA C 23/05 del 21 dicembre 2005 consid. 2.1.
Quando, in
seguito, l’altro assicuratore sociale eroga delle prestazioni, la correzione
interviene secondo gli art. 94 cpv. 2 LADI (compensazione) e 95 LADI
(restituzione di prestazioni).
L’assicurato
che riceve delle indennità di disoccupazione per un certo periodo e che
successivamente è posto al beneficio di una rendita dell’assicurazione
invalidità per il medesimo periodo è, di conseguenza, tenuto a restituire le
indennità percepite. Nel caso in cui l’assicurato, malgrado il versamento di
una rendita, disponesse di una capacità di guadagno residuale suscettibile di
essere messa a profitto, l’importo da restituire è proporzionale al grado di
incapacità di guadagno (cfr. STF 8C_968/2012 del 18 novembre 2013
consid. 3.2.; STFA C 23/05 del 21 dicembre 2005 consid. 2.2.; DTF
127 V486 consid. 2b).
2.3. L'art. 95 LADI regola la
restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di
questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad
eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis capoverso 4.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi
giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA
anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida
di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF
130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni
(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006
p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la
revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha
codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U
408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del
12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio
2005).
Analogamente alla revisione
delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere
alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono
scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una
conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06 del 25
giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466
consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.
4).
Inoltre, l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06
del 25 giugno 2007).
Questi principi si
applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una
decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore
presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello
dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA
C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA
2000 N. 40, pag. 208.
2.4. Giusta l’art. 95 cpv. 1bis LADI,
in vigore dal 1° luglio 2003, l’assicurato che ha ricevuto indennità di
disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o
indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità, della previdenza
professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di
perdita di guadagno, dell'assicurazione militare, dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro le malattie o
assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere
versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro la disoccupazione. In
deroga all'articolo 25 capoverso 1 LPGA, l'importo da restituire è limitato
alla somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni
summenzionate.
L’art. 94 cpv. 1 e 2 LADI
prevede poi che le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della
presente legge possono essere compensate reciprocamente così come con
restituzioni e rendite o indennità giornaliere esigibili dell'AVS,
dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della
legge del 25 settembre 1952 sulle
indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione militare,
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro
le malattie, nonché con prestazioni complementari dell'AVS/AI e con assegni
familiari previsti dalla legge (cpv. 1).
Se
una cassa ha annunciato la compensazione di una prestazione esigibile a
un'altra assicurazione sociale, quest'ultima non può più liberarsi versando le
prestazioni all'assicurato. Questa regola vale anche nel caso inverso (cpv. 2).
Per quanto attiene
all’art. 95 cpv. 1bis LADI dal Messaggio concernente la revisione della legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, in FF 2001 pag. 1967 segg., in cui è stato specificato che questo nuovo capoverso contribuisce
a semplificare il lavoro amministrativo e le relazioni tra l’assicurazione e
gli assicurati, emerge che:
" Art. 95 Restituzione di prestazioni
Capoverso 1bis (nuovo): secondo l’articolo 15 capoverso 3
OADI, l’assicurato che presenta una domanda all’assicurazione per l’invalidità
o a un’altra assicurazione sociale è considerato idoneo al collocamento sino
alla decisione di tale assicurazione.
Se l’AI riconosce retroattivamente un grado
d’invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione esigerà la restituzione
delle prestazioni conformemente al grado di invalidità riconosciuto. Se la
restituzione avviene mediante compensazione, non vi sono problemi. Per contro,
la regola attuale che consiste nel far rimborsare dall’assicurato la parte non
coperta dalla compensazione risulta non solo problematica ma a volte anche
traumatica. La nuova disposizione intende cambiare questa situazione.” (FF 2001
pag. 2026)
In una sentenza
8C_517/2009 del 25 maggio 2010, pubblicata in DTF 136 V 195, l’Alta Corte, in
un caso in cui ha stabilito che se l'assicurazione invalidità in caso di un
grado d'invalidità del 63% versa una rendita intera al posto di tre quarti di
rendita in conseguenza del contemporaneo diritto a una rendita per vedova o
vedovo dell'AVS, il tasso d'invalidità rimane elemento di riferimento per
l'adeguamento del guadagno assicurato e per la determinazione di un eventuale
diritto della cassa disoccupazione di chiedere la restituzione, ha precisato
che secondo il Messaggio del Consiglio federale l’introduzione dell’art. 95
cpv. 1bis LADI, in vigore dal luglio 2003, permette di evitare che un
assicurato debba essere tenuto al rimborso della parte concernente la pretesa
di restituzione non coperta dalla compensazione.
Ci si è così attenuti al
principio della congruenza temporale secondo cui la restituzione (art. 95 cpv.
1bis LADI) e la compensazione (art. 94 cpv. 1 LADI) vanno limitate alle
prestazioni che vengono erogate per lo
stesso periodo.
2.5. Nell’evenienza
concreta dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 si è iscritto in
disoccupazione con effetto dal 1° giugno 2006 percependo le relative indennità
fino a settembre 2007 (cfr. doc. 1).
Il 9
dicembre 2005 l’assicurato aveva inoltrato una domanda di prestazioni
all’assicurazione invalidità (cfr. doc. 2).
Con un
progetto d’assegnazione di rendita del 10 gennaio 2013, l’Ufficio AI ha
comunicato all’insorgente che gli sarebbe stata erogata una rendita AI intera
dal 1° febbraio al 30 settembre 2006 per un grado di invalidità del 100% (cfr.
doc. 2).
La rendita è
stata limitata nel tempo, in quanto successivamente al giugno 2006 il grado di
invalidità del ricorrente non raggiungeva più la misura pensionabile del 40%
(cfr. doc. 2; A14 inc. 32.2013.156).
Il 12 luglio
2013 la Cassa di disoccupazione ha richiesto alla Cassa di compensazione AVS __________
di compensare i pagamenti retroattivi dell’AI (da febbraio a settembre 2006 per
un totale di fr. 3'240.--) con le indennità di disoccupazione anticipate da
giugno a settembre 2006 per un totale di fr. 1'593.90 (cfr. doc. 3).
Con
decisione del 12 luglio 2013 la Cassa di disoccupazione ha
poi stabilito che le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione
versate in troppo all’assicurato per il periodo giugno-settembre 2006,
corrispondenti a fr. 14'246.--, dovevano essere chieste in restituzione, e
meglio una parte delle stesse pari a fr. 1'593.90 andava restituita
direttamente dall’interessato tramite compensazione con le prestazioni
dell’assicurazione invalidità e l’importo restante di fr. 12'652.10 sarebbe
stato messo a carico del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la
disoccupazione (cfr. doc. 6).
L’Ufficio
AI, con decisione del 23 luglio 2013, ha confermato integralmente il progetto d’assegnazione di rendita del 10 gennaio 2013 (grado di invalidità da
febbraio a settembre 2006 del 100% con incapacità lavorativa del 100%
nell’abituale attività di croupier e in attività adeguate, così come
nell’attività di ingegnere gestionale) e ha proceduto alla compensazione delle
rendite AI arretrate con le prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione fornite per il periodo giugno – settembre 2006 per fr. 1'593.90
(cfr. doc. A14 inc. 32.2013.156).
L’assicurato
ha impugnato il provvedimento emesso il 23 luglio 2013 dall’Ufficio AI davanti
al TCA, chiedendo in particolare che gli sia assegnata una rendita di
invalidità vita natural durante (cfr. doc. I inc. 32.2013.156).
Il ricorso è
tuttora pendente.
2.6. Chiamata
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che la Circolare concernente la restituzione, la compensazione, il condono e
l’incasso C-RCCI emessa dalla SECO nell’aprile 2008 al p.to B11 prevede che:
" (…)
Dopo aver preso atto delle risposte summenzionate (n.d.r.: cfr.
p.to B9: l’altra assicurazione comunica alla cassa di disoccupazione l’inizio e
l’estensione del diritto alle prestazioni), la cassa di disoccupazione
emana immediatamente una decisione di restituzione delle prestazioni nei
confronti dell’assicurato. La sua decisione si basa su una decisione dell'AI
che non è ancora passata in giudicato o che addirittura non è ancora stata
pronunciata. Questo fatto non è di per sé contestabile, ma potrebbe porre
qualche problema in caso di opposizione o di ricorso dell'assicurato contro la
decisione dell'AI e rimettere in questione la legittimità della decisione di
restituzione dell'AD. L'assicurato si opporrà in genere anche alla decisione
dell'AD. In tal caso la procedura di opposizione dovrà essere sospesa finché la
decisione dell'AI sarà passata in giudicato. Per contro, se l'assicurato non si
oppone alla decisione dell'AD, quest'ultima verrà riconsiderata d'ufficio
qualora una decisione dell’AI passata in giudicato dovesse modificare la
decisione iniziale di questa istituzione.”
Il tenore
del p.to B11 della Prassi LADI RCCI (Restituzione, compensazione, condono e
incasso) emanata dalla SECO nel gennaio 2014 che ha sostituito la C-RCCI è
sostanzialmente rimasto invariato rispetto al al p.to B11 della Circolare
valida dall’aprile 2008.
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.
125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007
consid. 4.3).
In concreto,
come visto sopra, la decisione dell’Ufficio AI del luglio 2013 con cui è stata
assegnata al ricorrente una rendita intera limitata nel tempo da febbraio a
settembre 2006 non è passata in giudicato, essendo pendente un ricorso dell’assicurato
al TCA (cfr. consid. 2.5.).
Nella
presente evenienza non si rivela tuttavia necessario sospendere la presente
causa in attesa della crescita in giudicato della decisione relativa alla
rendita intera retroattiva dell’AI.
In effetti
l’insorgente, nella sua impugnativa interposta contro il provvedimento del
luglio 2013 dell’ufficio AI, non ha sollevato obiezioni circa l’assegnazione di
una rendita intera per il periodo febbraio – settembre 2006 in quanto invalido al 100% (incapacità lavorativa del 100% nell’abituale attività di croupier e
in attività adeguate, così come nell’attività di ingegnere gestionale; cfr.
doc. I; A14 inc. 32.2013.156), bensì ha chiesto una rendita vita natural
durante (cfr. doc. I; A14 inc. 32.2013.156).
2.7. Nel caso di specie il
ricorrente si è effettivamente annunciato per il collocamento a decorrere dal 1°
giugno 2006, ossia successivamente all’inoltro, nel dicembre 2005, di una
domanda di prestazioni AI (cfr. consid. 2.5.).
Le indennità
di disoccupazione versate a far tempo dal giugno 2006 devono, pertanto, essere
considerate come degli anticipi da parte della Cassa di disoccupazione fino al
momento del riconoscimento del diritto a prestazioni AI.
Con progetto
di assegnazione di rendita del gennaio 2013, confermato con decisione del 23
luglio 2013, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera di
invalidità per un grado di invalidità del 100% dal febbraio al settembre 2006
(cfr. doc. 2; doc. A14 inc. 32.2013.156).
L’insorgente,
visto che è stato posto al beneficio di un rendita intera dell’AI per il
medesimo periodo in cui ha percepito delle indennità giornaliere di
disoccupazione, deve restituire queste ultime conformemente all’art. 95 cpv.
1bis LADI e alla relativa giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.; STFA C 137/04 del
9 maggio 2005 consid. 4).
L’assegnazione
di una rendita AI retroattiva per il lasso di tempo febbraio – settembre 2006
costituisce peraltro un fatto nuovo che giustifica una revisione processuale
delle decisioni (materiali) di erogazione delle indennità di disoccupazione
(cfr. consid. 2.3.).
Al riguardo
giova rilevare che in una sentenza C 53/02 del 14 novembre 2002 l’Alta Corte ha
accolto il ricorso di una cassa di disoccupazione, stabilendo che un assicurato
Considerandi
aveva percepito in troppo le indennità di disoccupazione dal maggio 1998 al
maggio 2000 a seguito dell’assegnazione, con progetto del 26 ottobre 2000
confermato dalla decisione del 3 aprile 2001, di una mezza rendita AI dal 2
settembre 1997.
Visto che il
riconoscimento di una mezza rendita AI era un fatto nuovo che configurava un
motivo di revisione del provvedimento con cui all’assicurato erano state
attribuite le indennità di disoccupazione, la decisione di restituzione di prestazioni
LADI emessa dalla cassa il 19 febbraio 2001 risultava corretta.
2.8
L’art.
25.
cpv. 2 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue
dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto
conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della
prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è
determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono
dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva
pertanto la sua validità (cfr. DTF 130 V 318).
L’art. 95 cpv. 4 vLADI, in
vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si prescrive in un anno
dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al
più tardi in cinque anni dopo il versamento.
A quest’ultimo riguardo in
una sentenza non pubblicata C 69/97 del 16 settembre 1997, il Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha
stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 LADI, contrariamente al tenore
letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF
122.
V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che
decorre nel momento in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere
conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.
L’art. 25
cpv. 2 LPGA corrisponde all’art. 95 cpv. 4 vLADI. Si tratta, quindi, di
un termine di perenzione. Ciò comporta che la giurisprudenza elaborata sotto
l’egida del vecchio diritto continui a trovare applicazione (U. Kieser, ATSG
Kommentar, 2003, ad art. 25, n. 26).
I termini di perenzione
non possono essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio
(cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T.
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli,
Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).
Il Tribunale federale, in
una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.
Al riguardo l’Alta Corte
si è così espressa:
" (…)
La perenzione provoca l'estinzione del diritto
(Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 9 all'art. 24; Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung
[MVG], Berna 2000, no. 31 all'art. 15 LAM, pag. 147), non
solo la possibilità di porlo in esecuzione. Essa va quindi esaminata d'ufficio,
indipendentemente da un'eventuale eccezione (DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181; 112 V 6 consid. 4c pag. 8; 111 V 135 consid. 3b pag. 136).“
In una sentenza C 17/03
del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 è stato, poi, ribadito
che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza” a
partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno
bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova
dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti
per una restituzione erano dati.
Cfr. pure STF 9C_795/2009
del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in
RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.
In una sentenza pubblicata
in DTF 110 V 304 il TFA, statuendo sull'art. 47 cpv. 2 vLAVS, i cui principi
valevano anche nell'ambito d'applicazione dell'art. 95 vLADI (cfr. SVR 1997 ALV
Nr. 84, consid. 2c, pag. 256), ha pure precisato che qualora la restituzione
sia addebitabile a un errore dell'amministrazione, l'anno di perenzione inizia
non il giorno in cui l'errore è stato commesso, bensì quello in cui la medesima
autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo, con l'attenzione da essa ragionevolmente
esigibile avuto riguardo alle circostanze, rendersi conto di tale errore (cfr.
DTF 110 V 304, consid. 2b, pag. 305-307; cfr. anche cfr. STF 8C_64/2011 del 7
novembre 2011 consid. 2.2.; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2.,
pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.;
DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306).
L’Alta Corte ha ribadito
tale principio in una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003, consid. 2.1., pubblicata
in RDAT II-2003 N. 72, relativa all’assicurazione contro la disoccupazione, in
cui ha precisato che:
" (…)
In proposito l'istanza precedente ha correttamente
precisato che in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di
una prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è stato
commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo
tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in
cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza
della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione
ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 383 consid. 1 e 385 consid. 2c)."
Al riguardo cfr. pure STCA
35.2005.83
del 13 giugno 2005, consid. 2.6.-2.7., massimata in RtiD I-2007 N.
44.
pag. 187.
Riguardo alle prestazioni
periodiche va osservato che la pretesa di restituzione di un'indennità periodica indebitamente versata non può
perimere fintanto che la prestazione non è stata versata (cfr. STF 9C_795/2009
del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in
RtiD I-2011 N. 47 pag. 212 segg.; DTF 122 V 270 = SVR 1997 ALV Nr. 82 pag. 247
= DLA 1996/1997, Nr. 23, pag. 130).
Nella decisione di questa
Corte 42.2011.31 del 20 giugno 2012 il TCA ha inoltre ricordato che, quando
l’amministrazione apprende una nuova circostanza che rende indebita la
riscossione di prestazioni da un’ulteriore decisione, il termine di perenzione
inizia a decorrere dal momento in cui la stessa è venuta a conoscenza del nuovo
provvedimento e non dalla sua crescita in giudicato.
Ad esempio, nel caso in
cui una cassa di disoccupazione venga a sapere che l’autorità cantonale ha
emanato una decisione di inidoneità al collocamento di un assicurato per un
periodo in cui questi ha già percepito delle indennità, il termine di
perenzione comincia a questo momento, indipendentemente dal fatto che il
provvedimento dell’autorità cantonale abbia o meno acquistato forza di cosa
giudicata (cfr. STCA 38.2008.34 del 5 novembre 2008).
Quando l'amministrazione
deve, con ulteriori accertamenti, completare le conoscenze necessarie per
fondare la pretesa di restituzione il termine annuale di perenzione inizia dal
momento in cui l’autorità, applicando l’impegno da essa esigibile, avrebbe
potuto completare le sue informazioni così da poter far valere la propria
pretesa di rimborso (cfr. STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 in cui l’Alta Corte ha indicato che di regola viene considerato adeguato un termine di 4 mesi per
le necessarie verifiche; STF 9C_503/2010 del 26 agosto 2011 con cui il TF ha confermato
il giudizio cantonale che ha ritenuto adeguato, per l’organo esecutivo
responsabile della protezione civile, un termine di due mesi per determinare la
somma delle indennità di perdita di guadagno – IPG; cfr. pure STF
9C_999/2009 del 7 giugno 2010 consid. 3.2.2.; STF 9C_534/2009 del 4 febbraio
2010; DTF 112 V 180).
2.9
Nella presente
fattispecie le indennità di disoccupazione chieste in restituzione si
riferiscono ai mesi da giugno a settembre 2006 e sono state corrisposte nel
2006.
(cfr. doc. 1).
Di
conseguenza questo Tribunale deve chiedersi se in concreto al momento
dell’emanazione della decisione di restituzione del 12 luglio 2013 sia o meno
intervenuta la perenzione assoluta di cinque anni del diritto
dell’amministrazione di richiedere il rimborso di tali prestazioni.
In effetti
l’art. 25 cpv. 2 LPGA sancisce che diritto di esigere la restituzione si
estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione
ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento
della prestazione (cfr. consid. 2.8.).
Nel caso in
cui la Cassa di disoccupazione versi a titolo d’anticipo indennità giornaliere
e l'assicurazione per l'invalidità riconosca in seguito all'assicurato, per lo
stesso periodo, una rendita con effetto retroattivo, tuttavia, il termine di
perenzione quinquennale del diritto dell’amministrazione di richiedere la
restituzione delle prestazioni LADI comincia a decorrere solo dalla crescita in
giudicato della decisione con cui l'assicurazione per l'invalidità ha accordato
la rendita (cfr. STFA C 67/01 del 23 novembre 2001, pubblicata in DTF 127 V
484).
Questa
giurisprudenza resta valida anche sotto l’egida della LPGA, entrata in vigore
il 1° gennaio 2003 (cfr. STF 8C_141/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 3).
Ne discende
che in casu, siccome la decisione di assegnazione di una rendita intera
limitata nel tempo dell’assicurazione invalidità non è ancora passata in
giudicato – essendo pendente un ricorso al TCA (cfr. consid. 2.5.) – il termine
di perenzione quinquennale non ha iniziato a decorrere.
Allorché
la Cassa ha emesso la decisione del 12 luglio 2013 il
diritto alla restituzione delle prestazioni LADI che il ricorrente ha percepito
da giugno a settembre 2006 non era, dunque, ancora perento.
2.10
Come visto
sopra, la Cassa, dopo aver indicato che, a seguito del riconoscimento di una
rendita di invalidità intera per un grado di invalidità del 100% da febbraio a
settembre 2006 da parte dell’assicurazione invalidità, risultava versata in
troppo la somma di fr. 14'246.-- a titolo di indennità di disoccupazione per i
mesi da giugno a settembre 2006, ha stabilito che da parte dell’assicurato deve
essere restituito l’importo di fr. 1'593.90, oggetto della compensazione
diretta con le rendite AI retroattive, mentre il restante ammontare di fr.
12'652.10 va posto a carico del fondo di compensazione dell’assicurazione
contro la disoccupazione (cfr. doc. A).
Al riguardo
va innanzitutto ribadito che giusta l’art. 95 cpv. 1 bis LADI quando un
assicurato che ha ricevuto indennità di disoccupazione e che
successivamente riceve per lo stesso periodo rendite o indennità giornaliere
dell'assicurazione invalidità è tenuto al rimborso delle
indennità giornaliere versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro
la disoccupazione, l'importo da restituire è limitato alla somma delle
prestazioni versate per lo stesso periodo dalle istituzioni summenzionate (cfr. consid. 2.4.).
In concreto, ritenuto, da
una parte, che l’importo sottoposto a restituzione deve essere proporzionale al
grado di incapacità di guadagno subito dall’assicurato (cfr. consid. 2.2.),
dall’altra, che il grado di invalidità del ricorrente nel periodo da giugno a
settembre 2006 – allorché ha percepito indennità di disoccupazione –
corrisponde al 100% (cfr. doc. 2; A14 inc. 32.2013.156), la Cassa ha stabilito
che l’insorgente ha percepito a torto l’intera somma delle indennità di
disoccupazione relative all’arco di tempo giugno-settembre 2006, ovvero fr. 14’246.--
(fr. 2'951.20 per giugno 2006 + fr. 3'663.-- per luglio 2006 + fr. 3'968.80 per
agosto 2006 + fr. 3'663.-- per settembre 2006; cfr. doc. 4; 6; 12; A).
A ragione, tuttavia,
la parte resistente, in applicazione dell’art. 95 cpv. 1bis LADI secondo cui l'importo di indennità di disoccupazione da
restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso
periodo dall’assicurazione invalidità, ha ordinato al ricorrente di rimborsare
la somma di fr. 1'593.-- (cfr. doc. 6; A), determinata come esposto qui di
seguito.
Siccome è
stata decretata direttamente la compensazione con le rendite AI retroattive,
l’ammontare di fr. 1'593.-- è stato fissato facendo riferimento alle rendite AI
percepite retroattivamente per i mesi da giugno a settembre 2006 di fr. 405.--
mensili (cfr. doc. 8; 12) e alla seguente formula che permette di determinare
l’importo da compensare:
Importo
rendita mensile AI x n. indennità giornaliere mensili AD
21,7
Al riguardo
cfr. doc. 12; Circolare concernente la restituzione, la compensazione, il
condono e l’incasso C-RCCI emessa dalla SECO nell’aprile 2008 p.to B14; Prassi
LADI RCCI (Restituzione, compensazione, condono e incasso) emanata dalla SECO
nel gennaio 2014 p.to B14; art. 40a OADI secondo cui il guadagno giornaliero è
determinato dividendo il guadagno mensile per 21,7.
Per il mese
di giugno 2006 si è così ottenuto l’importo di fr. 405.-. Applicando la formula
in questione il risultato è di fr. 410.59 [(fr. 405 x 22 IG) : 21,7; cfr. doc.
12] che va ridotto all’ammontare della rendita AI mensile del mese di fr.
405.
--, in quanto quest’ultimo è minore di fr. 410.59 (cfr. art. 95 cpv. 1bis
LADI).
Per il mese
di luglio 2006 è stato determinato l’importo di fr. 391.95.-- [(fr. 405 x 21
IG) : 21,7; cfr. doc. 12].
Per il mese
di agosto 2006 si è ottenuto l’importo di fr. 405.--. Applicando la formula in
questione il risultato è di fr. 429.25 [(fr. 405 x 23 IG) : 21,7; cfr. doc. 12]
che va ridotto all’ammontare della rendita AI mensile del mese di fr. 405.--,
in quanto quest’ultimo è minore di fr. 429.25 (cfr. art. 95 cpv. 1bis LADI).
Per il mese
di settembre 2006 è stato determinato l’importo di fr. 391.95.-- [(fr. 405 x 21
IG) : 21,7; cfr. doc. 12].
Sommando fr.
405.
-- + fr. 391.95 + fr. 405 + fr. 391.95 si è dunque ottenuto l’ammontare
complessivo di fr. 1'593.90.
La restante
somma di fr. 12'652.10 (fr. 14’246.-- - fr. 1'593.90), corrispondente alla
parte indennità di disoccupazione percepite a torto dall’assicurato essendo
stato posto al beneficio di una rendita intera da febbraio a settembre 2006 con
un grado di invalidità del 100% (inabilità lavorativa al 100% nell’attività
abituale di croupier, in attività adeguate e nell’attività di ingegnere
gestionale; cfr. doc. A14 inc. 32.2013.156) superiore alla somma delle
rendite intere AI retroattive da giugno a settembre 2006, è stata, in virtù
dell’art. 95 cpv. 1bis LADI, conseguentemente posta a carico del fondo di
compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 84 LADI).
2.11
In relazione
alla compensazione effettuata giova evidenziare che è vero che in linea
generale la compensazione con la rendita può essere operata solo nella misura
in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale
riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 136 V 286; DTF
131.
V 249; DTF 115 V 343 consid. 2c; STCA 32.2010.188 consid. 2.6.).
E’
altrettanto vero, tuttavia, che con sentenza 8C_14/2012 del 17 settembre 2012,
pubblicata in DTF 138 V 402 e SVR 2013 IV Nr. 5 pag. 9, la nostra Massima
istanza ha stabilito che, nel caso di pagamento retroattivo di rendite
per periodi precedenti, la salvaguardia del minimo esistenziale non dev'essere
presa in considerazione quale limite di compensazione laddove la rendita
assegnata a titolo retroattivo sostituisce semplicemente una rendita
riconosciuta per un periodo precedente e le due prestazioni si escludono
vicendevolmente.
Ne discende che nella
concreta fattispecie, in cui l’anticipo a titolo provvisorio di indennità di
disoccupazione da giugno a settembre 2006 in attesa di una decisione da parte dell’Ufficio AI in relazione alla domanda di prestazioni AI formulata dal
ricorrente il 9 dicembre 2005 (cfr. consid. 2.5.) è diventato indebito a
seguito dell’assegnazione al medesimo di una rendita intera AI con grado di
invalidità del 100% a titolo retroattivo per il periodo febbraio – settembre
2006.
(cfr. consid. 2.7.), rettamente la Cassa non ha esaminato se la compensazione
avrebbe intaccato oppure no il minimo vitale dell’assicurato.
Va, infine,
osservato che il Tribunale federale delle assicurazioni ha posto un
principio secondo cui il condono di un rimborso (cfr. art. 25 cpv. 1 LPGA;
consid. 2.3.) non può essere preso in considerazione ove le prestazioni chieste
in restituzione siano sostituite con delle prestazioni dello stesso valore,
dovute a un altro titolo durante il medesimo periodo di tempo e ove i due
importi possano essere l’oggetto di una compensazione. L'Alta Corte ha
sottolineato che si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_130/2008 dell’11 luglio 2008 consid. 3.2.;
STFA C 101/05 del 26 giugno 2006 consid. 2.2.; DLA 2000 N. 38
pag. 202; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA 1987,
Nr. 13, pag. 116).
2.12
Alla luce di
tutto quanto esposto, la decisione su opposizione del 20 settembre 2013 deve
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti