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Decisione

38.2013.56

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 dicembre 2013Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I lavoratori soggetti all’obbligo di

contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad

una procedura d’esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno

diritto all’indennità per insolvenza, se:

a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a

quel momento vantano crediti salariali oppure

b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a

manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad

anticipare le spese o

c. hanno presentato, contro il loro datore di

lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali."

L’art. 51

cpv. 1 lett. b è stato introdotto nella legge in occasione della prima

revisione della LADI del 5 ottobre 1990, in vigore dal 1° gennaio 1992. Su questa disposizione legale cfr. DTF 131 V 196 e DLA 2012 Nr. 18 pag.292..

L’art. 52

cpv. 1 LADI stabilsce che l’indennità per insolvenza copre i crediti salariali

concernenti gli ultimi quattro mesi del rapporto di lavoro prima della

dichiarazione di fallimento e gli eventuali crediti salariali per le

prestazioni lavorative dopo la dichiarazione di fallimento, tuttavia, per ogni

mese, fino a concorrenza dell’importo massimo di cui all’articolo 3 capoverso

2. Sono considerati salario anche gli assegni dovuti.

I

contributi legali alle assicurazioni sociali devono essere prelevati

dall’indennità per insolvenza. La cassa deve conteggiare i contributi

prescritti con gli organi competenti e dedurre ai lavoratori la parte dei

contributi da loro dovuta (cfr. art. 52 cpv. 2 LADI).

In una

decisione pubblicata in DTF 121 V 377 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA) ha stabilito che l’indennità per insolvenza non copre le pretese

determinate da un licenziamento immediato e ingiustificato del datore di lavoro

né quelle derivanti da un licenziamento in tempo inopportuno, quando il

lavoratore non ha prestato un lavoro.

In una

successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002 l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di insolvenza di un

assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai suoi obblighi

contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta (in casu: dal

24 al 30 luglio 1998). Il TFA ha confermato la decisione con la quale

l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità di

insolvenza solo fino al 23 luglio 2002 ultimo giorno in cui egli aveva

effettivamente lavorato.

La nostra

Massima Istanza, in una decisione del 2 settembre 2003 nella causa B. (C

55/03), si è confermata nella propria giurisprudenza e, nel caso di un

assicurato che ha offerto al datore di lavoro la sua disponibilità a continuare

l’attività solo dopo la regolazione delle sue pretese salariali pendenti, ha riconosciuto

al ricorrente il diritto alle indennità per insolvenza solo fino all’ultimo

giorno in cui ha effettivamente lavorato.

In una sentenza C 214/04

del 15 aprile 2005 nella causa N., pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 10, l'Alta Corte ha avuto occasione di riassumere la sua giurisprudenza ed ha ricordato che

l'indennità di insolvenza copre unicamente pretese salariali che si riferiscono

a del lavoro prestato, e non pretese risultanti dalla disdetta anticipata

(ingiustificata) del rapporto di lavoro. L'esistenza giuridica di un rapporto

lavorativo non rappresenta di per sè un valido criterio per rispondere alla

questione a sapere se sono fondate delle pretese per lavoro prestato.

Determinante per distinguere il diritto alle indennità di insolvenza da quello

alle indennità di disoccupazione, è sapere se la persona assicurata nel periodo

in questione era collocabile e se ha osservato le prescrizioni di controllo. Se

ciò è il caso, non vi è diritto alle indennità di insolvenza.

Su questi argomenti cfr. pure

la STCA 38. 2006. 80 del 7 febbraio 2007.

In una Direttiva

intitolata ”Criterio determinante di delimitazione tra l'IDI e l'ID”,

pubblicata in Prassi ML/AD 2004/1, la Segreteria di Stato

dell'economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per

garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni

generali (cfr. art. 110 LADI; STFA dell’8 aprile 2004 nella causa H., C 340/00,

consid. 4; STFA del 10 marzo 2003 nella causa C., C 176/00, consid. 3; STFA

dell'8 agosto 2001 nella causa K., C 260/99, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid.

3a pag. 61), ha richiamato la giurisprudenza federale in materia e ha osservato

che:

" Principio

1. L'IDI ha lo

scopo di coprire i crediti salariali che i lavoratori hanno nei confronti del

loro datore di lavoro per un'attività lavorativa effettivamente svolta, mentre

l'ID copre le perdite di salario dovute alla perdita del lavoro. In linea di

massima l'IDI interviene soltanto quando si tratta di pretese salariali in

seguito a un lavoro effettuato.

Considerandi

2.

È considerato

come criterio determinante per delimitare l'IDI dall'ID il fatto che la persona

assicurata si sia messa a disposizione del Servizio di collocamento durante il

periodo in questione e che essa abbia potuto soddisfare le prescrizioni di

controllo. L'assicurato ha diritto all'ID se resta disoccupato, effettivamente

o giuridicamente, in seguito a un licenziamento con effetto immediato o a una

disdetta in tempo inopportuno: ciò significa che egli si annuncia al Servizio

di collocamento e che è in grado di soddisfare le prescrizioni di controllo. Se

sussistono dubbi giustificati in merito al fatto di sapere se l'assicurato ha

diritto, durante il periodo in cui è disoccupato, al versamento, da parte del

suo ultimo datore di lavoro, del salario relativo al termine di disdetta o di

un risarcimento a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro con effetto

immediato oppure se tali pretese possono essere soddisfatte, occorre versargli

l'indennità di disoccupazione secondo l'articolo 29 capoverso 1 LADI. In tal

modo le pretese della persona assicurata, compreso il privilegio legale,

passano alla cassa.

3.

Di

conseguenza, se l'assicurato non ha effettuato alcun lavoro, l'IDI non copre le

pretese derivanti da un licenziamento con effetto immediato del lavoratore né

quelle dovute allo scioglimento del rapporto di lavoro in tempo inopportuno. A

tale proposito non è affatto importante sapere chi ha sciolto il rapporto di

lavoro. Inoltre è indifferente se lo scioglimento del rapporto di lavoro è giustificato

o ingiustificato, se ha effetto immediato, se il termine di disdetta è stato

rispettato o meno, oppure se la persona assicurata è stata esonerata dal

prestare lavoro.

Eccezioni

1.

In deroga al

principio secondo cui l'IDI interviene soltanto se l'assicurato ha effettuato

un lavoro, i periodi durante i quali l'assicurato è stato impedito di lavorare

senza colpa propria per motivi inerenti alla sua persona (p. es. malattia,

infortunio, servizio militare, cfr. art. 324 CO) o durante i quali ha preso

vacanze sono equiparati ai periodi di lavoro effettivo e vengono pertanto

indennizzati mediante l'IDI. La condizione è tuttavia che il datore di lavoro sia soggetto all'obbligo di

versare il salario e che la persona assicurata non percepisca altre compensazioni

legali o contrattuali del salario durante il periodo in questione.

2.

Basandosi sul

principio che l'IDI copre unicamente crediti salariali inerenti a un lavoro

effettuato, la giurisprudenza ha inoltre inserito in questa categoria i casi

nei quali il lavoratore non ha più potuto prestare il proprio lavoro unicamente

a causa del fatto che il datore di lavoro è in mora nell'accettazione dello

stesso (art. 324 cpv. 1 CO).

Se

ad esempio è assodato che il rapporto di lavoro non è stato sciolto, che il

lavoratore ha chiesto al datore di lavoro di dargli lavoro e che quest'ultimo

l'ha trattenuto con promesse di lavoro, le perdite di lavoro dell'assicurato

che sono imputabili alla mora del datore di lavoro sono equiparabili a un

lavoro fornito e vanno risarcite mediante l'IDI.

Queste due eccezioni al principio enunciato sono giustificate dal

fatto che le persone assicurate in tali casi sono ancora vincolate da un

rapporto di lavoro: ciò significa che esse non sono disoccupate né

giuridicamente né di fatto, per cui non sono neanche idonee al collocamento.

Esempi

- Un'impiegata

è stata licenziata con effetto immediato. Essendo giuridicamente ed

effettivamente disoccupata, essa si è annunciata all'ufficio di collocamento:

occorre pertanto esaminare se essa adempie le condizioni che danno diritto alle

prestazioni dell'AD, anche se ha ancora diritto a un'indennità a causa dello

scioglimento anticipato del rapporto di lavoro. Lo stesso vale anche quando il

rapporto di lavoro è disdetto in tempo inopportuno (art. 336c CO) e il datore

di lavoro viene a trovarsi in mora nell'accettazione del lavoro. La persona

assicurata non ha diritto all'IDI per il periodo durante il quale non ha

lavorato, vale a dire per il periodo successivo allo scioglimento del suo

contratto di lavoro. Dal punto di vista dell'idoneità al collocamento, questo

caso non differisce sostanzialmente da un caso di licenziamento con effetto

immediato.

Di

conseguenza l'IDI non copre il diritto al salario relativo al termine di

disdetta o eventuali pretese di risarcimento a causa della disdetta con effetto

immediato. La persona assicurata ha invece diritto all'ID secondo l'articolo 29

capoverso 1 LADI nella misura in cui si annuncia al Servizio di collocamento,

adempie le prescrizioni di controllo e gli altri presupposti da cui dipende il

diritto all'indennità.

- Un

lavoratore che, dopo la dichiarazione del fallimento, è stato costretto ad

abbandonare il lavoro a causa dello scioglimento anticipato del rapporto di

lavoro e che, in seguito alla mora del suo datore di lavoro, ha diritto al

salario relativo al termine di disdetta è in linea di massima idoneo al

collocamento. Il periodo durante il quale egli ha diritto a tale salario non è

coperto dall'IDI. La persona assicurata ha invece diritto all'ID secondo

l'articolo 29 capoverso 1 LADI nella misura in cui si annuncia al Servizio di

collocamento e adempie gli altri presupposti da cui dipende il diritto

all'indennità.

- Un'impiegata

liberata dagli obblighi contrattuali nell'ambito di una disdetta in tempo

inopportuno è in linea di massima idonea al collocamento. Il periodo

corrispondente al termine di disdetta non può essere coperto dall'IDI. La

persona assicurata ha invece diritto all'ID secondo l'articolo 29 capoverso 1

LADI nella misura in cui il salario relativo al termine di disdetta non le è

stato risarcito, se essa si annuncia al Servizio di collocamento e adempie gli

altri presupposti da cui dipende il diritto all'indennità.

- L'impiegato

non è stato licenziato ma, in seguito al fallimento del suo datore di lavoro,

il suo contratto di lavoro è stato rescisso dall'amministrazione del

fallimento. Prima dello scioglimento del suo contratto e fino alla

dichiarazione di fallimento, egli aveva chiesto a più riprese al suo datore di

lavoro di dargli lavoro e non aveva più potuto lavorare soltanto a causa della

mora del datore di lavoro. Inoltre l'impiegato è stato trattenuto con promesse

di lavoro dal datore di lavoro. Pertanto egli, fino al momento del fallimento,

era ancora vincolato da un rapporto di lavoro, per cui non era disoccupato ai

sensi dell'articolo 10 capoversi 1 e 2 LADI e quindi neanche idoneo al

collocamento. Di conseguenza egli non ha diritto all'ID per il periodo che

precede il fallimento, mentre il diritto all'IDI gli verrà riconosciuto eccezionalmente

per il lavoro che non ha effettuato prima dello scioglimento del suo rapporto

di lavoro. (…)." (cfr. Prassi ML/AD 2004/1, Foglio 10/1,

10/2 e 10/3)

Nella

Prassi ML/AD 2004/1 Foglio 12/2 p.to 3 la SECO ha ancora previsto quanto segue:

"

(…)

3.

Se

i datori di lavoro non adempiono i loro obblighi contrattuali o derivanti da un

contratto collettivo di lavoro nel settore dell’assicurazione per perdita di

guadagno in caso di malattia o d’infortunio (nessuna assicurazione, ritardi nel

pagamento dei premi dovuti o mancato pagamento, avviso tardivo, indennità

giornaliere non riversate alla persona assicurata), la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale delle assicurazioni non si

fonda sull’obbligo di continuare a pagare il salario secondo l’art. 324a

cpv. 1 CO, ma prevede che il datore di lavoro risponda nei confronti del suo impiegato del mancato rispetto degli obblighi contrattuali

nella misura del diritto alle prestazioni dell’assicurazione per perdita di guadagno a cui l’assicurato avrebbe diritto. Considerato il

fatto che in tali casi le persone assicurate non possono

far valere nei confronti del datore di lavoro un credito salariale, ma

una pretesa al risarcimento del danno, la prassi applicata finora si è adeguata

alla giurisprudenza federale per cui il diritto all’IDI è stato negato.

Modifica della prassi:

Per non perdere di vista il senso e lo scopo

dell’IDI, per motivi di parità di trattamento e per considerazioni di ordine

giuridico, invitiamo tutte le casse competenti ad approvare in futuro il

diritto di versare l’IDI in tali casi. Questa modifica della prassi è tanto più

giustificata in quanto i lavoratori, di regola, non possono agire con

sufficiente tempestività per opporsi al comportamento dei datori di lavoro che

violano le disposizioni contrattuali.”

2.3

Nella

presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto che l’assicurato ha

rivendicato l’indennità per insolvenza per crediti salariali riguardanti il

periodo 1° febbraio - 31 marzo 2008 (cfr. doc.16, punto 15).

Egli è

stato licenziato il 14 febbraio 2008 per il 29 febbraio 2008 e la Greentecno SA

l’ha immediatamente liberato dall’obbligo di lavorare nel periodo di disdetta

(cfr. doc. 18 e 18a)

Dalla sentenza 12.2011.90

della seconda Camera civile del Tribunale d’appello del 24 febbraio 2012 emerge

che il licenziamento ha esplicato in realtà i suoi effetti dal 30 marzo 2008

(cfr. doc. 11, punto 3).

In simili circostanze, alla

luce della chiara e costante giurisprudenza federale qui sopra esposta (cfr.

consid. 2.3), questo Tribunale deve concludere che l’indennità per insolvenza

può eventualmente essere riconosciuta all’assicurato soltanto fino al 14

febbraio 2008, ultimo giorno di lavoro effettuato da Ferdinando Bernasconi

(cfr. doc.16 punto 7).

2.4

L’art. 55

cpv. 1 LADI prevede che:

"

Il lavoratore, nella procedura di fallimento o

di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei

suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi

d’averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa,

in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

In una

sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. Il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha sottolineato che l’obbligo di ridurre il danno a carico

del lavoratore, menzionato all’art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello

scioglimento del rapporto di lavoro, quando il datore di lavoro non versa – o

non versa interamente – il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire

una perdita. L’obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o

dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal

singolo caso. Non si esige necessariamente che l’assicurato avvii senza indugio

un’esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un’azione contro

quest’ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo equivoco e

riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito

salariale.

Contravviene

al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all’indennità

per insolvenza, l’assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per

riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo

l’incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e

propria garanzia che il datore di lavoro sia i grado di adempiere, in futuro, i

suoi obblighi finanziari.

In una

sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l’Alta Corte ha stabilito che aveva

gravemente violato l’obbligo di ridurre il danno l’assicurato che aveva

rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di

lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo

intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese.

In una

sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2005, pubblicata in DLA 2007 p. 49 seg.,

l’Alta Corte ha stabilito che l’obbligo di diminuire il danno per la persona

assicurata, contemplato all’art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di

lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di

versare le prestazioni a causa del fatto che l’assicurato ha violato l’obbligo

di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:

occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se

l’assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti

necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni

caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza

del termine di pagamento di trenta giorni, l’assicurato non procede contro il

suo precedente datore di lavoro avviando una procedura d’esecuzione o

intentando un’azione legale contro di lui.

In

un’altra sentenza 8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2012 p. 46

seg., il Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni

motivato da una violazione dell’obbligo di ridurre il danno secondo l’art. 55

cpv. 1 LADI presuppone che si possa rimproverare all’assicurato una colpa

intenzionale o una grave negligenza. L’assicurato che fa valere soltanto

oralmente dei crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi

commette una grave negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il

danno. Il fatto che abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro

non cambia la situazione.

In una

sentenza 8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il

rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato

trascorrere nove mesi prima di fare valere le sue pretese salariali.

In una sentenza 8C_364/2012

del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità di

rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto tutte

le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex

datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati:

"

In diesem Zusammenhang ist auf die offenkundige

Tatsache hinzuweisen, dass Schuldner oftmals erst unter dem Druck einer

schriftlichen Aufforderung, oder auch erst einer unmittelbar bevorstehenden

Konkurseröffnung, ihren Zahlungspflichten nachkommen. Entschiedeneres Handeln -

gemeint ist damit unter den vorliegenden Umständen namentlich die unverzügliche

Anhandnahme betreibungsrechtlicher Schritte - wäre somit in Nachachtung der

Schadenminderungspflicht bei dieser Entwicklung praxisgemäss notwendig gewesen,

weil die Wahrscheinlichkeit eines Lohnverlustes mit dem Zeitablauf stetig

zunahm (vgl. Urteil 8C_66/2011 vom 29. August 2011). Es lässt sich nämlich

nicht ausschliessen, dass die Arbeitgeberin zu Beginn der Lohnausstände und

vielleicht auch kurz vor der Konkurseröffnung noch über finanzielle Mittel

verfügte, welche sie aber dann zur Begleichung anderer Forderungen verwendete.

Dies ist in casu nicht bekannt und kann auch offenbleiben. Die Vorinstanz

konnte auf eine zusätzliche Befragung des Geschäftsführers der X.________ GmbH

verzichten (antizipierte Beweiswürdigung; BGE 136 I 229 E. 5.3 S. 236; 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 124 V 90 E. 4b S. 94). Selbst

wenn dieser seine schriftliche Aussage vom 23. November 2010, wonach der Lohn

beglichen worden wäre, wenn er die finanziellen Möglichkeiten gehabt hätte,

mündlich vor Gericht wiederholt hätte, liesse sich daraus nichts zu Gunsten des

Beschwerdeführers ableiten. Denn dies würde nicht ausschliessen, dass die

Gesellschaft zur Zeit der Entstehung des Lohnausstandes (Oktober bis Dezember

2009) noch über liquide Mittel verfügte, welche sie aber prioritär für andere

Zwecke verwendete. Für diese Annahme spricht jedenfalls die erst am 12. April

2010.

erfolgte Eröffnung des Konkurses über die Gesellschaft. Soweit sich schon

gegen Ende 2009 finanzielle Schwierigkeiten abzeichneten, war dies immerhin ein

zusätzlicher Hinweis darauf, dass der Lohnanspruch in höchstem Mass gefährdet

war und weiter reichende Schritte notwendig wurden, nachdem die Arbeitgeberin

durch standhafte Nichtbegleichung des Salärs unter Verweis auf finanzielle

Schwierigkeiten signalisiert hatte, dass sie zu weiteren Zahlungen nicht bereit

sei. Der Beschwerdeführer hatte demgemäss nach Kündigung des

Arbeitsverhältnisses durch die Arbeitgeberin vom 25. November 2009 per Ende

Dezember 2009 umso mehr Anlass, seine offenen Lohnforderungen unverzüglich und

konsequent auf dem Betreibungsweg und notwendigenfalls auch durch Einleitung

von gerichtlichen Schritten durchzusetzen. Selbst wenn die Überschuldung des

Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin offensichtlich erscheint, ist mit anderen

Worten keineswegs ausgeschlossen, dass die Lohnforderungen von Arbeitnehmern

kurz vor der Konkurseröffnung oder der Pfändung doch noch beglichen werden (BGE 131 V 196 E. 4.1.2 S. 198).

Bezüglich der vom Beschwerdeführer geltend gemachten, von ihm ausgesprochenen

Drohung versteht es sich von selbst, dass er sich nicht auf diese allenfalls

strafrechtlich relevante Handlung berufen kann. (…)”

In una

sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il

rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente

ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi

salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però

seguito un periodo di inattività di 13 mesi.

In una

sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno, rilevando:

"

5.

Le recourant invoque une appréciation arbitraire des

faits ainsi qu'une violation des art. 51 al. 1 et 55 al. 1 LACI. Il fait valoir

que sur la base des faits établis par la juridiction cantonale, à savoir la

conclusion d'une transaction extrajudiciaire le 7 février 2011 dans laquelle

l'employeur s'est engagé à régler les salaires impayés, une mise en demeure

écrite du 11 janvier 2012 par laquelle il a sommé l'employeur d'exécuter la

transaction dans les 10 jours et les réclamations orales entre la fin du mois

de juin 2011 et le mois de janvier 2012, il était arbitraire de considérer

qu'il n'avait pas rempli son obligation de réduire le dommage.

6.

En l'espèce, les rapports de travail ont

initialement pris fin le 30 novembre 2010 et ce, pour des motifs économiques.

L'assuré a cependant continué de travailler sans percevoir de salaire jusqu'au

31.

janvier 2011. Le 7 février 2011, les parties ont signé une convention par

laquelle l'employeur s'est engagé à payer jusqu'au 30 juin 2011 les salaires

afférents aux mois de décembre 2010 et janvier 2011 ainsi que le 13

ème salaire de l'année 2010. Par lettre du 11 janvier 2012, le recourant a

mis son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire tels que

fixés dans la convention du 7 février 2011.

Il ressort de cet état de fait qu'entre le 30 juin

2011.

et le 11 janvier 2012, le recourant est resté totalement inactif.

L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au

regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de

réduire le dommage. Le recourant allègue toutefois qu'au cours de cette

période, il a procédé à des réclamations orales. Supposées avérées, ces

interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire

le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre

2003, et C 367/01 du 12 avril 2002). Compte tenu de ce qui précède, la

juridiction cantonale n'a pas violé le droit en retenant que l'absence de

démarches de l'assuré pendant plus de six mois constituait une violation de

l'obligation de réduire le dommage et, partant, entraînait la perte du droit à

l'indemnité en cas d'insolvabilité.

Mal fondé, le recours doit être rejeté."

Infine,

in una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013 il Tribunale federale ha

considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno per avere

atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via

giudiziaria. Al riguardo l’Alta Corte ha affermato:

"

Der Schaden, auf dessen Verhinderung die Bemühungen

der versicherten Person hinzielen sollen, besteht in der definitiven Pflicht

der Arbeitslosenversicherung, Insolvenzentschädigung zu leisten. Die

Schadenshöhe entspricht somit der Höhe der Insolvenzentschädigung. Es trifft

folglich zu, dass ein Zuwarten mit Einforderungsschritten nach Beendigung des

Arbeitsverhältnisses den Schaden im Allgemeinen nicht zu vergrössern vermag.

Die Beschwerdeführerin übersieht bei ihrer Argumentation aber, dass eine

konsequente Durchsetzung der Lohnforderung geeignet ist, den Schaden zu

verhindern oder zu verkleinern. Darauf zielt die Schadenminderungspflicht nach

Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Ein Zusammenhang zwischen Schaden und

mangelnden Bemühungen einer versicherten Person kann entgegen der Ansicht der

Beschwerdeführerin nicht unter Hinweis auf fehlende Anhaltspunkte für eine

Verschlechterung der finanziellen Situation des Arbeitgebers verneint werden.

Es ist auf die Erfahrungstatsache abzustellen, dass die Wahrscheinlichkeit

eines Lohnverlustes mit dem Zeitablauf stetig zunimmt (vgl. Urteil 8C_66/2011

vom 29. August 2011) und auf die Evidenz, dass Schuldner oftmals erst unter dem

Druck einer schriftlichen Aufforderung oder einer unmittelbar bevorstehenden

Konkurseröffnung ihren Zahlungspflichten nachkommen. Auch vorliegend durfte das

kantonale Gericht von der Wahrscheinlichkeit ausgehen, dass der Arbeitgeber zur

Zeit der fristlosen Auflösung des Arbeitsverhältnisses noch über finanzielle

Mittel verfügte, welche er aber dann zur Begleichung anderer Forderungen

verwendete. Nachträgliche Abklärungen zur Entwicklung von Aktiven und Passiven

beim Arbeitgeber sind im Zusammenhang mit Insolvenzentschädigungsansprüchen

allerdings nicht zielführend, weil auch eine Überschuldung nicht ausschliessen

würde, dass ein Arbeitgeber zur Zeit der Entstehung der Lohnausstände noch über

liquide Mittel verfügte, welche er aber - mangels Druck seitens der

Arbeitnehmenden - prioritär für andere Zwecke verwendete (vgl. Urteil

8C_364/2012 vom 24. August 2012 E. 4.1). Relevant ist, welche Anstrengungen von

einer versicherten Person ex ante, also zur Zeit der Entstehung der Ausstände,

zur Geltendmachung ihrer Lohnansprüche gegenüber dem Arbeitgeber erwartet

werden können. Soweit sich für die Beschwerdeführerin als Assistentin der

Geschäftsleitung und mit Personal- und Buchhaltungsaufgaben betraute

Mitarbeiterin schon während der Dauer des Arbeitsverhältnisses finanzielle

Schwierigkeiten abzeichneten, war dies immerhin ein zusätzlicher Hinweis

darauf, dass der Lohnanspruch in höchstem Mass gefährdet war und weiter

reichende Schritte notwendig wurden, nachdem der Arbeitgeber auch nach ihrer

Androhung der fristlosen Kündigung zu weiteren Zahlungen nicht bereit war. Die

Versicherte hatte demgemäss nach Kündigung des Arbeitsverhältnisses umso mehr

Anlass, ihre offenen Lohnforderungen unverzüglich und konsequent auf dem

Betreibungsweg und notwendigenfalls auch durch Einleitung von gerichtlichen

Schritten durchzusetzen. Entgegen ihrem Einwand haben Vorinstanz und Verwaltung

nicht übersehen, dass sie sich um die Durchsetzung ihrer Forderungen bemüht

hatte. Allerdings liessen die Umstände im Zeitpunkt der fristlosen Kündigung

ein fünfmonatiges Zuwarten bis zum nächsten Schritt nicht zu. Diese

Untätigkeit, welche angesichts der seit Anbeginn des Arbeitsverhältnisses

entstandenen und im Zeitpunkt der fristlosen Kündigung zu beträchtlichem

Ausmass angewachsenen Lohnausstände vom kantonalen Gericht in pflichtgemässer

Würdigung der gesamten Aktenlage als grobfahrlässig qualifiziert wird, konnte

durch die späteren Bemühungen nicht kompensiert werden.“

2.5

La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito: SECO),

quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire

un’applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr.

art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del

10.

marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8 agosto 2001, consid. 6b e DTF

127.

V 57, consid. 3° p. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1 ha pubblicato una

direttiva del seguente tenore:

"

Direttiva

Campo: IDI

Rubrica: Obbligo

di diminuire il danno

Articolo: 55

cpv. 1 LADI

_______________________________________________________

Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo

scioglimento del rapporto di lavoro

1.

Secondo

l’art. 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di

pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi

diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di

averlo surrogato nella procedura.

Successivamente egli

deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

2.

Secondo

la giurisprudenza federale, l’insolvenza del datore di lavoro al momento dello

scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del

diritto all’IDI.

In merito alla

questione di sapere a quanto tempo possono risalire lo scioglimento del

rapporto di lavoro e i crediti salariali nei confronti del datore di lavoro

insolvente per giustificare ancora un diritto all’IDI se viene avviata una

procedura di esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a

fissare un termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all’IDI

potrebbe rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di

pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti

dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che

risultano da rapporti di lavoro previsti dall’articolo 128 cifra 3 CO

costituisce pertanto l’unico limite temporale del diritto all’indennità per

insolvenza.

3.

Per

contro, il versamento dell’IDI resta subordinato alla condizione che la

dichiarazione di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento

sia stata comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non

poteva avere alcun influsso. Questa condizione deriva dall’obbligo generale di

diminuire il danno che si concretizza nell’articolo 55 capoverso 1 LADI.

4.

Adempiere

il proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata

deve dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che

permettano alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di

rivendicare i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un

precetto esecutivo, ecc.).

5.

Di

conseguenza il diritto all’IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo

utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di

realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

6.

In

linea di massima l’assicurato è soggetto all’obbligo di diminuire il danno già

prima dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non

versa più il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve

attendersi di subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve

soddisfare l’obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata

sono meno elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la

risoluzione dello stesso.

Occorre che la cassa

valuti nei singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura

è possibile attendersi che l’assicurato intraprenda i passi necessari per

realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto

di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi

crediti salariali per adempiere l’obbligo di diminuire il danno.

Dopo lo scioglimento

del rapporto di lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se

l’assicurato adempie l’obbligo di diminuire il danno – soprattutto in

riferimento al criterio della rapidità di azione. Una valutazione più severa è

tanto più giustificata, in quanto la persona assicurata, non disponendo più di

un contratto di lavoro, non ha più alcun motivo di non rivendicare il salario

non pagato e, a questo momento, è definitivamente sicura che non esiste più

certezza di incassare i crediti salariali.

Dalla giurisprudenza

sviluppata finora risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del

rapporto di lavoro costituisce già una violazione dell’obbligo di diminuire il

danno.”

2.6

Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato, a differenza

di altri casi decisi dal Tribunale federale (cfr. consid. 2.6.), si è

immediatamente impegnato per incassare i suoi crediti salariali anche

attraverso la via giudiziaria (con un’istanza presso la Pretura della

giurisdizione di __________ del 4 aprile 2008, cfr. doc. 11) e,

successivamente, con la comminatoria di fallimento nei confronti della __________

con la richiesta di pagamento di fr. 10'000 più interessi, notificata alla

ditta il 19 ottobre 2012 (cfr. doc. 9).

È vero

che egli ha poi atteso fino al 10 giugno 2013 per inoltrare l’istanza di

fallimento, poi ritirata non avendo anticipato le spese per manifesto

indebitamento del debitore (cfr. doc. 7 e 8).

Non si può tuttavia

parlare nelle speciali circostanze del caso concreto di grave negligenza ma

semmai soltanto di negligenza lieve.

Infatti RI 1 si è impegnato intensamente e

per molto tempo per ottenere i salari arretrati, inoltre la società, negli

ultimi mesi del 2012 aveva una lunga lista di creditori, ben conosciuta dal

ricorrente in funzione dell’attività da lui svolta presso la ditta (cfr.

consid. 1.2.), circostanza peraltro non smentita dalla Cassa, ed infine, ma non

da ultimo, la procedura giudiziaria davanti al Pretore si è protratta diversi

anni per circostanze non imputabili all’assicurato (cfr. sentenza 12.2011.90

della seconda Camera civile del Tribunale d’appello del 24 febbraio 2012, doc.

11, punto E: “Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al

dibattimento finale. Con conclusioni scritte del 15 luglio 2009 l’istante ha

riconfermato le sue pretese. La convenuta, con memoriale del 14 luglio 2009, ha riconosciuto all’istante fr. 8'502.30 e aumentato la sua pretesa riconvenzionale a fr.

19'822.05. Essendo stata diretta dal Segretario assessore l’intera procedura,

in ragione dell’art. 25 LOG (Legge sull’organizzazione giudiziaria, RL 3.1.1.1)

e della sentenza del Tribunale federale 13 maggio 2008 (inc.4A_512/2007), le

parti sono state citate l’11 febbraio 2011 ad un nuovo dibattimento finale

dinnanzi al Pretore aggiunto, che avrebbe poi validamente emanato la sentenza.

In tale occasione hanno ribadito le rispettive posizioni.”).

Non avendo così violato

l’obbligo di ridurre il danno sancito all’art. 55 cpv. 1 LADI, l’assicurato ha

diritto all’indennità per insolvenza per i crediti salariali maturati nel

periodo 1° febbraio – 14 febbraio 2008.

La decisione su

opposizione del 27 agosto 2013 deve essere modificata in questo senso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione su

opposizione del 27 agosto 2013 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto

all’indennità per insolvenza nel periodo 1° febbraio – 14 febbraio 2008.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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