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Decisione

38.2013.57

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 febbraio 2014Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I

medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una

seduta informativa.

Le

principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.

Nella decisione

C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una

sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione

inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito

che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha

osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non

per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha

dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato.

Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato

puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.

In una

successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha

nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano

certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la

dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza

federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non

presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli

non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi

più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.

In

quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione,

poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era

intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma

immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio

di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre

avuto un atteggiamento corretto e puntuale.

Per

contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la

sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato

l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato

subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa

richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.

Considerandi

in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si

trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la

penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse

giustificata.

In

un'altra sentenza C 327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha

annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una

sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di

consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli

appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza

a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una

penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in

questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver

presenziato ad un appuntamento.

Nella

sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA

2000.

pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul

caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di

controllo fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i

precedenti appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese

tra le ore 18.00 e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di

dicembre, a causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì

17.

L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata

brevi manu una comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del

consulente del personale, non era stato adeguatamente informato circa la data

dell'appuntamento.

Il TFA ha

accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal

diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione,

egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul

serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti

oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre

adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine

quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la

circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver

rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.

Il TFA,

in una sentenza C 206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a

un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato

per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua

discolpa, relativa al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse

in X, lo avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche

della sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in

quanto egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio

di collocamento in merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di

presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato

inviato per posta A un ulteriore avviso riguardante il colloquio del 13

febbraio 2003.

In una

sentenza C 123/04 del 18 luglio 2005 l'Alta Corte nel caso di un assicurato che

non si era presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza,

ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità

non era giustificata.

Infatti,

nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato

avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione,

il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione

all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il

giorno seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua

assenza.

In una

sentenza C 241/06 dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha confermato la

propria giurisprudenza e si è così espresso:

"

2.2

Wohl kommt den Beratungs- und

Kontrollgesprächen eine wichtige Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab,

ob und wie ein Fristversäumnis allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu

Art. 30; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung,

Diss. Zürich 1998, S. 87 und 146).

Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer

Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein

Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn

ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit

nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine

Pflichten als Arbeitsloser

und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000

Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."

In

quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di penalità

inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata ad un nuovo appuntamento

fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente scusata.

In una sentenza

8C_469/2010 del 9 febbraio 2011 l'Alta Corte ha annullato la sospensione

inflitta ad un'assicurata che è arrivata in ritardo ad un colloquio di

consulenza avvertendo in anticipo telefonicamente il suo consulente ed ha

rilevato:

"

2.2

Selon la jurisprudence, l'assuré qui a

oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut

être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par

ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au

sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses

obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant

cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en

considération (arrêt 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p.

271).

2.3

Selon les constatations cantonales,

l'après-midi du 12 février 2009, l'intimée a appelé l'ORP à 15 heures 10 pour

annoncer qu'elle se présenterait avec dix minutes de retard. Or elle est

arrivée sur place à 15 heures 30, moment auquel le conseiller devait recevoir

une autre personne, de sorte que l'entretien n'a pas pu avoir lieu. L'assurée a

expliqué avoir pris du retard lors de son rendez-vous à l'Association

X.________, lequel avait été fixé au début du même après-midi. On doit

admettre, contrairement à ce qu'allègue l'office recourant que la situation de

l'intimée est comparable à celle d'un assuré qui a oublié de se rendre à un

entretien. L'intimée a pris la peine de prévenir par téléphone l'ORP du fait

qu'elle arriverait avec un certain retard. Certes le retard en question a fait

échouer l'entretien avec son conseiller de l'ORP. Cet échec résulte d'une

mauvaise planification de ses activités, dès lors qu'elle a agendé deux

rendez-vous en début d'après-midi le même jour. Comme l'expose l'office

recourant, rien n'aurait empêché l'intéressée d'abréger sa visite à

l'Association X.________ pour se rendre à temps à l'ORP, quitte à y revenir

plus tard pour terminer son entretien. Cependant, la situation de l'intimée ne

saurait être appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui oublie

de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément (cf arrêt

265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.2). Par ailleurs, le seul manquement connu

de l'assurée remonte au 16 août 2007 (cf. décision sur opposition du 28 août

2009, p. 3 avant dernier paragraphe). L'office recourant indique que l'assurée

a été également sanctionnée pour insuffisance de recherches d'emploi au mois de

janvier 2009. Il s'agit là d'un fait nouveau au sens de l'art. 99 al. 1 LTF qui

ne peut être présenté dès lors qu'il ne résulte pas du jugement de la Cour des

assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Dans la

mesure où le manquement à retenir remonte à plus d'une année, il découle des

principes exposés ci-dessus, qu'aucune sanction ne saurait être infligée à

l'intimée pour l'échec de l'entretien de conseil du 12 février 2009."

Su questo tema cfr. pure

la STCA 38.2010.59 del 10 gennaio 2011.

In una sentenza 8C_697/2012

del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185 seg., il Tribunale

federale ha stabilito che secondo la giurisprudenza il fatto di non presentarsi

a un colloquio di consulenza e di controllo senza giustificazione non

costituisce di per sé un comportamento passibile di sospensione se l'assicurato

nei dodici mesi precedenti a tale inadempimento ha rispettato i propri obblighi

di disoccupato e a posteriori si è scusato spontaneamente per l'assenza. Nella

fattispecie, tuttavia, nel corso dell'anno che ha preceduto la mancata presenza

al colloquio di consulenza e di controllo, per due volte l'assicurato non aveva

soddisfatto i propri obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni.

In una sentenza

8C_125/2013 del 29 agosto 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 350 seg., il

Tribunale federale ha stabilito che se nel quadro dei provvedimenti inerenti al

mondo del lavoro l’URC iscrive il disoccupato a un corso di lingua tedesca e

fissa un colloquio di consulenza e controllo nell'orario del corso, al

disoccupato non può essere imputata la violazione degli obblighi poiché era

inevitabile che una delle due misure previste non potesse essere assolta. Se

l'assicurato adduce un valido motivo per l'assenza al colloquio di consulenza,

non sussiste una violazione degli obblighi ai sensi dell'articolo 30 capoverso

1.

lettera d LADI.

L'Alta Corte ha così annullato

la sanzione inflitta ad un'assicurata che non si è presentata ad un

appuntamento di consulenza in quanto doveva partecipare a un corso di tedesco. Inoltre,

secondo il Tribunale federale, visto che l'assicurata aveva inviato al

consulente del personale un messaggio di posta elettronica a tale proposito,

non era necessario che gli telefonasse.

2.4

Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La

sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua

durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),

soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V

150).

In virtù

dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal

diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della

prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

L'art. 45

cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato

senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha

rifiutato un lavoro idoneo.

2.5

Riguardo

alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le

direttive dell'UFSEL (oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da

applicare per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr.

D. Cattaneo, op. cit., pag. 53-54).

In una

sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, l'Alta Corte ha in

particolare rilevato:

"

(…)

Aus dem Umstand, dass die

Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund

alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten

RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist.

Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die

Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art.

30.

Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des

theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen.

Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht

bundesrechtskonform."

(STFA C 268/98 Hm del 22

dicembre 1998)

Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza

nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata

in DLA 2000 pag. 101 e segg.

2.6

Va

riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato

dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo

hanno una grande importanza (cfr. STFA C 268/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 327/98

del 22 dicembre 1998; STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998).

Infatti,

la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per

reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare

l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per

ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.

f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per

questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle

date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.

La

giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare

(mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del

7.

agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).

Il

compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una

corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con

i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti

abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità

al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla

Sezione del lavoro (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).

Infine,

ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano

"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola

volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di

questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale

della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la

LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa

la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di

consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare

questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi

dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente

effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.3.).

2.7

Nell'evenienza

concreta risulta dagli atti dell'incarto che RI 1 il 6 maggio 2013 è stata

convocata per un colloquio di consulenza per il lunedì 24 giugno 2013 alle ore

9:00 (cfr. Doc. 1).

L'assicurata

non si è presentata al colloquio di consulenza in quanto, essendo stata assunta

il 17 giugno 2013 da un datore di lavoro a partire da metà luglio al 40% e da

settembre all'80% (cfr. doc. A3) e avendo subito informato al riguardo la Cassa

di disoccupazione, riteneva che ulteriori colloqui di consulenza non fossero

più necessari.

Chiamato

ora a pronunciarsi il TCA non può che confermare la decisione dell'URC di __________.

Il fatto che l'assicurata abbia reperito un'occupazione, oltretutto a tempo

parziale e per un periodo successivo, non la esentava dal presentarsi

regolarmente al colloquio di consulenza.

Soprattutto

ciò non esentava l'assicurata dal prendere contatto con il consulente del

personale per concordare il modo di procedere.

Al

riguardo il TCA rileva che sul foglio di convocazione figura esplicitamente

l'indicazione secondo cui eventuali impedimenti devono essere comunicati con

almeno 24 ore di anticipo e figura pure l'avvertenza secondo cui l'assicurato è

sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o

le istruzioni dell'ufficio regionale di collocamento (cfr. Doc. 1).

La

decisione su opposizione del 24 settembre 2013 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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