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Decisione

38.2013.58

Dopo complem.istr.ordinato da TCA(38.13.12)URC sospeso ass.x3ggxinsuff.ric.in 10/12 prima di AD.URC doveva emanare dec.form.e non dec.su opp.TCAx motivi di econ.proc.entra nel merito.11/12:da accert.r

14 novembre 2013Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation

de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e

Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

La

giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità

l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo

che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del

28 giugno 2010).

Per

costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione

deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una

sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato

che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la

disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è

ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati

non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a

intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in

disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad

esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal

momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova

occupazione (cfr. STF 8C_ 278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2.; STF

8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile

2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA

C 77/91 del 29 gennaio

1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici

regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti

sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi pure art.

45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre

gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere

sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che

precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML,

n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,

op. cit., pag. 17).

2.5. Per

stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare

un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la

qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76

consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel

che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un

numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La

giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e

non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo

vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte,

la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur

confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio

2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante

ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la

prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al

mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29

settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza

8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria

giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a

fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir

compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence

considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe

suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne

peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement

quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard

des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant

parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006

consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4.

Sulle modalità con le

quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che

secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo

impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente

le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv.

2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V

74).

La legge non prevede

nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire

effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi

datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla

fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio

competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del

29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).

Concretamente ciò

significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare

all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore

di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile

l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca

personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei

datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è

necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo

"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra

forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del

28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre

deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si

è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella

causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà

servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°

luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio

federale dello sviluppo economico e del lavoro).

In caso di rifiuto del

datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà

comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al

servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca

telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola,

confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva conferma per iscritto

(cfr. DLA 1988 p. 95).

In una

sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000

p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno

l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.6. Secondo

l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla

gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al

massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto

all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave

(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

La sua durata è

determinata secondo la gravità della colpa

(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della

proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv.

5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la

durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il

prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due

anni.

Nella già

citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha

ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des

circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être

mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses

Considerandi

démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas

suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi

amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel

periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i

parametri del SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali

aumenti per i periodi successivi (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre

2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

Queste

direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste

basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato

il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile

2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA

C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01

del 6 agosto 2002).

2.7

Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurato, ingegnere

civile STS, che aveva ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione anche

nel periodo dalla fine del 2011 alla primavera 2012, ha lavorato a tempo parziale per la __________, riattazione e manutenzione immobili, quale

ingegnere responsabile, dal marzo al settembre 2012 (cfr. STCA 38.2013.12 del 7

agosto 2013 consid. 2.6.).

Egli,

infatti, il 30 settembre 2012, ha dato le proprie dimissioni con effetto

immediato (cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.6.).

L’insorgente,

inoltre, da un lato, risulta iscritto, dal 1° gennaio 2006, alla Cassa __________

di compensazione AVS/AI/IPG come assicurato esercitante attività lucrativa

indipendente accessoria quale ingegnere civile e, d’altro lato, è al benefico

di una rendita di invalidità AI del 50% (cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013

consid. 2.6.).

Il

ricorrente si è nuovamente iscritto in disoccupazione il 5 dicembre 2012 (cfr. STCA

38.2013.12

del 7 agosto 2013 consid. 2.6., doc. 1.32.).

Con

decisione formale del 22 gennaio 2013 l’URC ha sospeso l’assicurato dal diritto

alle indennità di disoccupazione per sette giorni a causa di mancate e

insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e novembre 2012 precedenti

l’annuncio per il collocamento.

Con

decisione su opposizione del 8 febbraio 2013 l’amministrazione ha, poi, ridotto

la sanzione a sei giorni (cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 1.1.,

1.2

; 2.6.).

Più

specificatamente l’URC ha considerato che il ricorrente avesse effettuato una

ricerca di impiego nel mese di ottobre 2012 e due ricerche nel mese novembre

2012.

(cfr. STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 1.2.; 2.6.).

A seguito

della sentenza 38.2013.12 del 7 agosto 2013 con cui il TCA ha parzialmente

accolto ai sensi dei considerandi il ricorso dell’assicurato contro la decisione

su opposizione dell’8 febbraio 2013 e ha rinviato gli atti all’URC per

complemento istruttorio (cfr. consid. 1.1.), l’amministrazione ha esperito degli

accertamenti in merito a due ulteriori ricerche che l’insorgente, sul

formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” del 6

dicembre 2012, ha indicato di aver effettuato nei giorni del 5, rispettivamente

15.

novembre 2012 presso __________ e __________ (cfr. STCA 38.2013.12 del 7

agosto 2013 consid. 2.13.; 2.14.; doc. 3.6.).

L’amministrazione,

fondandosi sull’esito di tali indagini, ha considerato comprovati i due sforzi

menzionati relativi al mese di novembre 2012.

Per questo

mese, ritenute le due ricerche già riconosciute in precedenza (cfr. STCA

38.2013.12

del 7 agosto 2013 consid. 2.13.), la medesima ha perciò deciso che

l’assicurato, avendo svolto complessivamente quattro ricerche di impiego, aveva

compiuto degli sforzi sufficienti (cfr. doc. A1).

Alla luce

del fatto che comunque le ricerche concernenti il mese di ottobre 2012 erano e

restavano insufficienti, l’URC, con decisione su opposizione del 7 ottobre 2013, ha inflitto all’assicurato una sospensione di tre giorni per il mese di ottobre 2012 (cfr. doc.

A1; III, consid. 1.2.).

2.8

Come

esposto precedentemente (cfr. consid. 2.4.), gli assicurati devono compiere

delle ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione.

Al riguardo giova rilevare

che il Tribunale federale, in una sentenza 8C_ 278/2013 del 22 ottobre 2013

consid. 2.1.3., ha stabilito che gli assicurati professionalmente qualificati,

nel periodo antecedente l’annuncio per il collocamento, hanno il diritto di

limitare le ricerche di impiego dapprima al loro ambito professionale specifico.

Questa

Corte, con sentenza 38.2013.12 del 7 agosto 2013, ha stabilito che, per quanto attiene al mese di ottobre 2012, antecedente l’iscrizione in

disoccupazione, le ricerche di lavoro dell’insorgente risultavano insufficienti

quantitativamente avendo svolto un solo sforzo, consistente in una proposta di

collaborazione presso __________ del 19 ottobre 2012 e che quindi lo stesso

doveva essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta l’art.

30.

cpv. 1 LADI. (cfr. STCA38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.8.).

Il TCA ha

pure evidenziato che l’insorgente non poteva del resto essere esentato da una

sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per il fatto che allora

fossero in corso delle discussioni relative a due possibilità di assunzione.

Non

risultava, infatti, che al ricorrente fosse mai stato garantito un impiego. Era

piuttosto l’assicurato a sperare di poter concretizzare una nuova

collaborazione con un potenziale datore di lavoro.

Questo

Tribunale si è, pertanto, già pronunciato in merito al principio in sè della

sospensione relativamente al mese di ottobre 2012 con giudizio del 7 agosto

2013, peraltro rimasto incontestato.

Ora, con

la crescita (incontestata) in giudicato del giudizio 38.2013.12 del 7 agosto

2013.

emanato dal TCA la questione dell’insufficienza delle ricerche di lavoro

del mese di ottobre 2012 non può essere rimessa in discussione dalle parti.

Giova,

infatti, ricordare al ricorrente che l'istituto della forza di cosa giudicata

materiale ("materielle Rechtskraft") serve a garantire,

nell'interesse stesso delle parti, la sicurezza del diritto e osta pertanto

alla trattazione di una nuova causa riguardante la medesima pretesa e le

medesime parti e fondata sul medesimo complesso dei fatti se la precedente

decisione (finale) cresciuta in giudicato non risulta - ciò che peraltro non pretende

nemmeno l’insorgente - assolutamente nulla (cfr. STF 9C_840/2011 del 19 giugno

2012.

consid. 4.2.; Francesco Trezzini, in Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero [CPC], 2011, pag.

185.

segg.).

Il fatto

(nuovo) che a fine agosto 2013 l’assicurato abbia effettivamente concluso un

contratto di lavoro con la società di __________ (cfr. doc. I) è ininfluente,

visto che in ogni caso nel mese di ottobre 2012 - come stabilito nella STCA

38.2013.12

del 7 agosto 2013 - tale occupazione non risultava ancora garantita

(cfr. doc. I, p.to 4: “(…) solo per cause diverse, come il repentino

peggioramento della salute della madre del sig. __________ non mi avevano

permesso di sottoscrivere il contratto già nell’ottobre 2012.”; pure dal doc. A2, concernente uno scritto dell’assicurato del 26 settembre 2013, emerge che

nell’ottobre/novembre 2012 non era stato concluso alcun contratto con __________).

In

proposito è utile evidenziare che l’Alta Corte ha, infatti, stabilito che non

deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato

che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide

dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo,

riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla

disoccupazione in quanto gli è stato garantita un’occupazione. Si può parlare

di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso

espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non

bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa

di concludere il contratto (cfr. STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid.

4.1

; STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004; DLA 1992 pag. 153, DLA 1990 pag. 132).

2.9

Per quanto

concerne l’entità della penalità per le insufficienti ricerche di lavoro nel

mese di ottobre 2012 - in merito alla quale questa Corte, con STCA 38.2013.12

del 7 agosto 2013 consid. 2.14., ha impartito all’URC l’ordine di pronunciarsi

- l’amministrazione, con decisione su opposizione del 7 ottobre 2013, ha inflitto all’assicurato tre giorni di sospensione dal diritto alle indennità di

disoccupazione (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).

Normalmente,

in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in

caso di insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio per il

collocamento la sanzione corrisponde a un minimo di tre giorni di sospensione

(cfr. consid. 2.6.).

Tutto ben

considerato, la penalità di tre giorni di sospensione dal diritto all’indennità

di disoccupazione per insufficienti ricerche nel mese di ottobre 2012, in concreto, risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza, il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152

consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52 consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007

consid. 2.2).

Conseguentemente

la decisione su opposizione del 7 ottobre 2013 contestata deve essere

confermata.

2.10

L’assicurato

ha chiesto l’attribuzione di ripetibili quantificate in fr. 1'000.-- (cfr. doc.

I).

In

proposito va osservato che il ricorrente, essendo soccombente, non ha in ogni

caso diritto a ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA: “il ricorrente

che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto

stabilito dal tribunale delle assicurazioni”; art.

30.

cpv. 1 Lptca: “il ricorrente che vince la causa ha diritto

al rimborso delle ripetibili nella misura stabilita dal Tribunale”), senza che si riveli, quindi, necessario esaminare l’adempimento o

meno delle condizioni per attribuire eccezionalmente a una parte vittoriosa non

rappresentata un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

in quanto ricevibile, è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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