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Decisione

38.2013.59

Corretta la decisione di inidoneità al collocamento a decorrere da 10.4.2013 stabilita dall'amministrazione

20 febbraio 2014Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

1.4. In data 29

novembre 2013, il patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA le lettere

di candidatura presentate dall’assicurato nel periodo compreso fra giugno e

novembre 2013, oltre ad un prospetto del fatturato e del guadagno relativo ai

mesi gennaio-novembre 2013 (doc. VIII + B1-B61).

1.5. In data 10

dicembre 2013 l’amministrazione, dopo avere ribadito quanto già osservato in

sede di risposta di causa, ha evidenziato di nutrire “forti dubbi riguardo alle

modalità di presentazione ed attendibilità delle ricerche di lavoro prodotte”

dall’assicurato (doc. X).

1.6. Con scritto

del 19 dicembre 2013, il legale del ricorrente ha ribadito le richieste

ricorsuali, precisando che l’interessato ha presentato le sue candidature “sia

come consulente di viaggio, sia come titolare dell’agenzia di viaggi, allegando

anche una presentazione che potrebbe apparire di forma meramente pubblicitaria

ma che aveva come unico scopo quello di aumentare le possibilità di ottenimento

di un impiego o, in alternativa, quella di aumentare il lavoro dell’agenzia per

poi non avere più necessità dell’ausilio economico sociale, ergo la

disoccupazione” (doc. XII).

Queste

considerazioni del legale dell’assicurato sono state trasmesse

all’amministrazione (doc. XIII), per conoscenza.

in

diritto

In ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se l’assicurato sia o meno idoneo al

collocamento a decorrere dal 10 aprile 2013.

Fondamentale

presupposto per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

è, tra l'altro, che l'assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1

lett. f LADI).

A norma

dell’art. 15 cpv. 1 LADI, il disoccupato è idoneo al collocamento se è

disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a

partecipare a provvedimenti di reintegrazione.

L'idoneità

al collocamento deve essere valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146;

DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag.

173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214,

consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die

Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,

pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente

la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di

essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la

disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai

sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di

collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre

ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STFA C 119/04 del 3

gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102,

DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125

V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con

riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag.

123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V

137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il

vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979

n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità

al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di

un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di

assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986

n. 20).

Vi è

invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi

personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa

come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati

che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali,

vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di

ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto

molto condizionatamente.

Quando

l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere

molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare

l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di

lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008

consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio

2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995

pag. 59; DTF 120 V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V

217, DLA 1986 n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V

275 consid. 2; DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

L'idoneità

al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato

rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag.

53-56).

Riguardo

a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non

beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di

conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato

(cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V

395; DLA 1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale

217, pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",

Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

Il TFA ha

pure stabilito che l'idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel

senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l'idoneità al collocamento e

l'inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la

persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un

lavoro esigibile in ragione di almeno il 20% di n pensum normale, oppure

non lo è (cfr. DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

E' dal

profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre

esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di

assumere un'occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2,

pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58

e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

L'Alta

Corte ha pure confermato la propria giurisprudenza secondo la quale la

questione dell'idoneità al collocamento non si giudica esclusivamente in base

alla disponibilità per quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le

circostanze del singolo caso. Tanto maggiore è la domanda sul mercato del

lavoro che entra in considerazione per la ricerca d'impiego, tanto minori sono,

di regola, le esigenze poste alla disponibilità quanto al tempo per l'esercizio

di un'occupazione.

In una sentenza

C 149/03 dell'8 marzo 2004, la nostra Massima Istanza ha infatti, tra l'altro,

rilevato che:

"

(…)

3.1 Per quanto riguarda la disponibilità, da un

punto di vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale

delle assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi

familiari o personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta

la disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato

idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel

caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi o circostanze personali

particolari, un assicurato desidera svolgere un'attività lucrativa solo durante

determinate ore della giornata o della settimana rispettivamente all'infuori

dell'orario lavorativo del coniuge. Un disoccupato dev'essere infatti

considerato inidoneo al collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di

lavoro è talmente limitata da rendere alquanto incerta la possibilità di

trovare un impiego (DTF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con

riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag. 20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag.

141). Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare

un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente,

tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori

circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA 1991 no. 3

pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3). (…)"

(cfr. STFA C 149/03 dell'8 marzo 2004)

2.3. Secondo la

giurisprudenza federale l’idoneità al collocamento non è data, quando

l’assicurato non è pronto o non è in condizione di assumere un’attività

dipendente perché egli ne ha intrapresa o intende intraprenderne una

indipendente e nella misura in cui egli non può essere collocato quale

lavoratore dipendente in particolare non potendo o non volendo egli impiegare la

sua capacità lavorativa come pretende solitamente un datore di lavoro (cfr.

STFA C 3/03 del 21 agosto 2003; STCA 38.2003.60 del 16 marzo 2004; STCA 38.2002.278

del 23 luglio 2003; STCA 38.2002.244 del 29 aprile 2003; STCA 38.2002.180 del 3

aprile 2003; STCA 38.2002.77 del 25 novembre 2002 e STCA 38.2001.195 del 6

agosto 2002).

In una

sentenza pubblicata in DLA 2002 N. 5 pag. 54 seg., il TFA ha stabilito che

l'assicurato che esercita un'attività indipendente durante la propria

disoccupazione è idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al

di fuori dell'orario di lavoro normale.

Il fatto

che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è di per sé

conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se intraprende sforzi sufficienti

per trovare un impiego salariato; in caso contrario, vi è inidoneità al

collocamento.

Il TFA si

è riconfermato nella propria giurisprudenza in una sentenza C 88/02 del 17

dicembre 2002.

In

quell'occasione la nostra Massima Istanza ha ammesso l'idoneità al collocamento

di un'assicurata che aveva intrapreso un'attività indipendente ma che comunque

poteva strutturare la propria attività in modo tale da poter esercitare un

lavoro salariato a metà tempo (che ha poi effettivamente reperito).

In una sentenza

C 166/02 del 2 aprile 2003, chiamata a pronunciarsi sull'idoneità al

collocamento di un assicurato, disponibile all'80% ma alla ricerca

prevalentemente di un lavoro fisso a tempo pieno, che, dopo aver perso il

lavoro all'80%, in un primo tempo ha continuato la sua attività indipendente

intrapresa nella misura del 20% per completare il suo grado di occupazione e,

in seguito, ha costituito una Sagl con la quale ha concluso un contratto di

servizio con terzi impegnandosi a fornire una determinata prestazione entro un

tempo di nove mesi in ragione di 72 giornate al massimo, la nostra Massima

Istanza ha accolto parzialmente il ricorso inoltrato dal Segretariato di

Stato dell'economia (SECO). L’Alta Corte ha quindi annullato le precedenti

decisioni e ha dichiarato l'assicurato inidoneo al collocamento dal 1° ottobre

2001.

In una

sentenza C 87/02 del 7 giugno 2004, il TFA ha riconosciuto l'idoneità al

collocamento di un assicurato che esercitava un'attività indipendente e si è

così espresso:

"

(…)

6.2 Per quanto riguarda la disponibilità, da un punto di

vista temporale, a svolgere attività lavorativa, il Tribunale federale delle

assicurazioni ha già sentenziato che un assicurato che per motivi familiari o

personali non può o non vuole offrire ad un datore di lavoro tutta la

disponibilità normalmente esigibile non può di principio essere considerato

idoneo al collocamento. L'idoneità va pertanto ammessa con molto riserbo nel

caso in cui, a causa per esempio di altri obblighi

o circostanze personali particolari, un assicurato desidera

svolgere un'attività lucrativa solo durante determinate ore della giornata o

della settimana rispettivamente all'infuori dell'orario lavorativo del coniuge.

Un disoccupato dev'essere infatti considerato inidoneo al

collocamento nel caso in cui la scelta dei posti di lavoro è talmente limitata

da rendere alquanto incerta la possibilità di trovare un impiego (DTF 123 V 216

consid. 3, 120 V 388 consid. 3a con riferimenti; cfr. pure DLA 1991 no. 2 pag.

20 consid. 3a, 1977 no. 27 pag. 141).

Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di

trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il

richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le

ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (DLA

1991 no. 3 pag. 24 consid. 3a; cfr. pure sentenza del 2 settembre 2003 in re S., C 108/03, consid. 1.3).

6.3 Il lavoratore in posizione professionale analoga a

quella di un datore di lavoro non ha in via di massima diritto, ritenuta

l'inidoneità al collocamento, a indennità di disoccupazione. Ciò vale

segnatamente quando l'assicurato intende intraprendere un'attività indipendente

e se le pratiche per avviare simile attività sono talmente avanzate da impedire

in sostanza l'esercizio di ogni altro lavoro, rispettivamente nel caso in cui

egli ha potuto determinare personalmente fino a quale momento sarebbe

sussistito il rapporto di lavoro in qualità di dipendente (DTF 112 V 327

consid. 1 a e riferimenti; sentenza del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1; DLA 1993/1994 no. 30 pag. 216 consid. 3b). Neppure può essere

considerato idoneo al collocamento colui che, come amministratore unico della

ditta o come amministratore di fatto della stessa, assume, pur non qualificando

la propria attività quale acquisizione di clienti, tutti compiti suscettibili

di mantenere il buon funzionamento di un'impresa (cfr. DTF 112 V 327 consid. 1 a e sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 32 pag. 176 consid. 2; sentenze del 20 ottobre 2000 in re C., C 26/00, consid. 1 e del 23 dicembre 1999 in re F., C 341/98, consid. 2; cfr. pure DTF

123 V 236 consid. 7).

6.4 Se, per contro, l'interessato può esercitare tale

attività al di fuori dell'orario normale di lavoro, è idoneo al collocamento.

Considerandi

II fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è infatti

di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se egli intraprende

sforzi sufficienti per trovare un impiego. Quali attività indipendenti

intermedie entrano quindi in linea di conto quelle di natura transitorie,

limitate nel tempo e che comportano investimenti minimi (DLA 2002 no. 5 pag. 55

consid. 2b e dottrina citata). (…)"

Con

sentenza C 283/05 del 15 marzo 2006, l’Alta Corte ha confermato l’inidoneità al

collocamento di un assicurato a decorrere dal mese di gennaio 2004 allorché lo

stesso ha deciso di mettersi in proprio. L’assicurato, infatti, da un lato, a

fare tempo da tale data aveva preso in locazione un locale commerciale, si era

iscritto alla Cassa di compensazione AVS quale indipendente e aveva fatto

iscrivere la nuova ditta a RC. Inoltre egli aveva allestito un business plan e

progettava numerosi contatti all’estero. Dall’altro, aveva svolto delle

ricerche di impiego qualitativamente insufficienti, in particolare poiché si

limitavano al settore nel quale voleva rendersi indipendente. Il TFA ha così

concluso che le pratiche di avvio della propria attività erano talmente

avanzate che l’assicurato non era più disponibile a essere collocato.

In una sentenza 8C_130/2010 del 20 settembre 2010, il Tribunale

federale ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione, prima, e i

giudici cantonali, poi, hanno giudicato un assicurato, socio gerente di una

società Sagl con firma individuale, inidoneo al collocamento, considerando

inverosimile che egli fosse realmente intenzionato ad accettare un impiego

salariato dipendente e ritenendo che le ricerche di lavoro da lui svolte

rendessero illusorie per non dire nulle le possibilità di conseguire

un’attività dipendente.

L’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

4.3

Les premiers juges ont accordé, à juste titre,

plus de poids à un certain nombre de faits objectifs (accomplissement dès

février 2008 des démarches nécessaires à la création de la société Y.________

Sàrl destinée à exploiter un bar-discothèque, signature d'un contrat de bail

prévoyant un loyer mensuel de 10'000 fr., inscription au registre du commerce

en qualité d'associé gérant avec signature individuelle, investissement

important de l'ordre de 50'000 fr. pour la mise sur pied d'une étude acoustique

et pour des frais d'architecte ainsi que de 20'000 fr. pour les parts sociales)

qu'aux simples déclarations contraires de l'assuré. Peu importe à cet égard que

les effets du contrat de bail aient été soumis à des conditions cumulatives

(dépôt de la demande d'autorisation d'exploitation de type discothèque dans un

certain délai, obtention de la patente pour l'exploitation d'un tel

établissement public). Sur la base de ces faits qui lient le Tribunal fédéral,

les premiers juges pouvaient admettre que l'assuré n'était pas prêt à

abandonner ses projets d'activité indépendante au profit d'un emploi salarié.

Ainsi, le grief du recourant lié à une appréciation

arbitraire des faits est infondé.

5.

Il reste à examiner si l'aptitude au placement du

recourant peut être reconnue pour la période se situant entre la fin de son

activité dépendante et la prise de son activité indépendante (du 1er avril au

28.

octobre 2008).

5.1

L'appréciation de

l'aptitude au placement d'un assuré dont la disponibilité est restreinte dans

le temps doit se baser à la fois sur le genre d'activité qu'il convoite et ses

chances réelles d'être engagé dans la branche économique où il effectue ses

recherches d'emploi. Il peut en effet se présenter des cas dans lesquels

certaines entreprises s'efforcent précisément de trouver en priorité des

employés disposés à travailler durant une brève période. Plus la demande est

forte sur le marché de l'emploi à prendre en considération, plus les exigences

relatives à la disponibilité dans le temps sont réduites. Les circonstances

locales peuvent également jouer un rôle à cet égard. Dans certaines régions en

effet, les possibilités d'être engagé durant une brève période sont assez

nombreuses, spécialement en période de haute saison (BORIS RUBIN,

Assurance-chômage, 2ème édition, no 3.9.8.9.2, p. 232).

5.2

En l'espèce, il ressort des constatations du

jugement attaqué que l'assuré a limité ses recherches d'emploi à des postes de

gérant d'établissements publics. Cette limitation rendait illusoires pour ne

pas dire nulles, ses chances d'être engagé en cette qualité par un employeur

pour une période de sept mois au maximum. Les chances d'un engagement étaient

d'autant plus réduites que c'est la durée de disponibilité prévisible au moment

de la demande de prestations qui est déterminante (BORIS RUBIN, op. cit., no

3.9.8.9

, p. 236). Or, dans le présent cas, le recourant était dans l'attente

d'une autorisation d'exploiter son établissement public, de sorte que la durée

prévisible du chômage n'était pas déterminable d'emblée. Cette incertitude

était de nature à dissuader un employeur potentiel à engager le recourant pour

faire le pont entre la fin de son dernier emploi et le début de son activité

indépendante. Comme l'ont retenu les premiers juges, l'aptitude au placement du

recourant doit également être niée sous l'angle de la prise d'un emploi

temporaire.”

2.4

Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti

risulta che RI 1 ha aperto un termine quadro relativo alla riscossione delle

prestazioni dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2014, con un guadagno assicurato di

fr. 4'073.-- (cfr. doc. 16/20).

L’assicurato

era alla ricerca di un’occupazione all’80% quale agente di viaggio con

attestato professionale federale, impiegato di commercio, cassiere e aiuto

contabile (doc. 13).

A partire

dall’11 maggio 2012, egli è divenuto titolare con firma individuale della __________

di RI 1, con una partecipazione finanziaria di fr. 2'000.- e una remunerazione

di circa fr. 200.-/300.- mensili (cfr. doc. 13).

Con

decisione del 20 luglio 2012, la Sezione del lavoro aveva considerato

l’assicurato idoneo al collocamento per attività all’80%, rilevando che “dal 1°

luglio 2012 l’assicurato è occupato con un’attività indipendente quale agente di

viaggio, che non intende abbandonare. È tuttavia disponibile ad assumere

un’attività salariata nella misura dell’80%, sei ore al giorno. L’attività

indipendente la svolge durante il tempo rimanente (20%) e la gestirebbe a

dipendenza dell’impiego reperito, visto come la stessa è svolta al domicilio.

Visto l’esiguo investimento effettuato, considerato che l’attività in proprio è

svolta al domicilio tramite un portale internet, ritenuto che la stessa può

essere svolta parallelamente ad un’attività salariata nei settori e nella

misura ricercati dal signor RI 1, lo stesso deve essere ritenuto idoneo al

collocamento” (doc. 16).

In seguito,

e meglio in data 10 aprile 2013, l’assicurato ha cambiato lo statuto sociale

della propria ditta da individuale a società a garanzia limitata (iscrizione

nel Registro di commercio del Canton Ticino del 10.4.2013) (doc. 2/16).

Dopo

avere sentito personalmente l’assicurato, con decisione dell’11 giugno 2013, la

Sezione del lavoro ha ritenuto RI 1 inidoneo al collocamento a far stato dal 10

aprile 2013, con la seguente motivazione:

"

(…)

Nel caso in esame l’assicurato, dopo avere in un

primo momento aperto una propria agenzia di viaggio a titolo individuale, a

partire dal 10 aprile 2013 ha modificato lo statuto della stessa in società a

garanzia limitata portando il capitale a fr. 20'000.-. Il signor RI 1 ha

altresì dichiarato che la propria attività primaria, seppur disposto a

partecipare a misure attive proposte dal proprio consulente del personale, è

quella di proseguire con la propria agenzia di viaggio. Infatti avendo sempre

con sé il cellulare e il pc portatile, in qualsiasi momento è in grado di dar

seguito a eventuali ordini da parte di clienti come pure di essere reperibile

24.

ore su 24 e 7 giorni la settimana, come pure di essere l’unica persona ad

occuparsi dell’agenzia e come da marzo 2012 lavorando per mezze

giornate/giornate intere con azione porta a porta ha notevolmente incrementato

il proprio lavoro. Inoltre, l’assicurato nel corso del colloquio avuto presso lo

scrivente Ufficio ha pure dichiarato come la propria iscrizione in

disoccupazione non è tanto dovuta alla possibilità di reperire un posto di

lavoro, bensì per ottenere un’indennità in attesa di terminare i corsi

intrapresi presso la scuola __________ ed in seguito dedicarsi completamente

alla propria agenzia viaggi. Visto quanto precede, lo scrivente Ufficio ritiene

il signor RI 1 inidoneo al collocamento a far stato dal 10 aprile 2013.” (Doc. 3)

Questa decisione

è poi stata confermata dalla Sezione del lavoro con decisione su opposizione

del 18 settembre 2013, nella quale l’amministrazione ha ribadito che

l’interessato non può più essere considerato idoneo al collocamento, alla luce

dei seguenti elementi:

"

(...)

Ora, visto quanto precede, considerato in

particolare che:

- l’assicurato

ha trasformato nella primavera del 2013 la sua ditta individuale in una società

a garanzia limitata, di cui è unico socio e gerente,

- per

fare tale cambiamento ha dovuto reperire il necessario capitale sociale (CHF

20'000.-) facendo capo ad un prestito da parte dei propri genitori,

- egli

si rende reperibile costantemente per la propria clientela, senza particolari

limiti di tempo durante tutto l’arco della settimana (7 giorni su 7)

- nel

corso del tempo le ricerche di lavoro si modificano a tal punto da non

rappresentare più delle candidature per un’attività dipendente ma piuttosto

un’offerta del servizio proposto dalla __________ a dei potenziali clienti (in

particolare dal 10 aprile 2013 allega alle lettere di candidatura la Presentazione

Agenzia Viaggio __________)

- ancora

nel giugno 2013 ha confermato la sua volontà di portare a compimento il proprio

progetto imprenditoriale, di considerare la possibilità di svolgere un lavoro

salariato solo in funzione complementare all’attività indipendente e solo fino

al definitivo avvio della stessa,

non appare più possibile ritenere l’opponente

idoneo al collocamento. egli non offre la necessaria disponibilità ad un datore

di lavoro per assumere un impiego salariato a lungo termine, ma solo

complementare alla propria attività indipendente. Come detto le ricerche

presentate non costituiscono l’espressione della volontà di reperire un impiego

dipendente, ma sono gli sforzi per sviluppare l’attività della __________.

Anche gli sforzi economici messi in campo per rendere maggiormente interessante

l’offerta al pubblico, ossia la costituzione di una società a garanzia

limitata, come pure la continuità nel tempo nel perseguire e realizzare il

progetto, nonché la pressoché illimitata disponibilità offerta ai clienti,

rafforzano la conclusione che l’assicurato non sia più disponibile per

un’attività dipendente.

Riguardo a quest’ultimo aspetto è pure

significativa l’intervista rilasciata dall’opponente a __________ (pubblicato

in: __________). In occasione della domanda relativa al valore aggiunto dei

servizi forniti dalla sua agenzia, egli ha risposto: “la migliore assistenza

con le migliori condizioni: reperibilità, flessibilità, precisione, risparmio

sono senz’altro i valori principali della mia agenzia e del mio servizio.

Personalmente credo che il punto centrale sia il contatto personale con ogni

singolo cliente e passeggero. diversamente da tutte le agenzie tradizionali di

viaggio, sono reperibile 7 giorni su 7 a settimana, anche nei giorni festivi, senza nessuna spesa supplementare. In aggiunta le spese per dossier/pratica

e per l’emissione di biglietti sono le meno care possibili.” (Doc. A1)

Chiamato a pronunciarsi, il TCA concorda con le

considerazioni espresse dalla Sezione del lavoro e ritiene quindi corretta la

decisione di inidoneità al collocamento a partire dal 10 aprile 2013 emanata

dall’amministrazione.

Dalle dichiarazioni fornite dall’assicurato stesso

in occasione dell’audizione personale presso la Sezione del lavoro del 4 giugno

2013.

emerge, infatti, chiaramente che a partire dalla data indicata

dall’amministrazione egli non fosse più intenzionato a reperire un’attività

salariata dipendente, accanto alla sua attività indipendente, ma fosse solo

interessato a ricevere un’indennità di disoccupazione che gli consentisse di

far fronte ai propri bisogni, in attesa di poter intraprendere definitivamente

a tempo pieno la propria attività in proprio di agente di viaggio.

RI 1 ha

infatti fornito le seguenti informazioni:

"

(…)

Adr:

confermo che da come stanno andando gli affari

nel giro di pochi mesi dovrei poter uscire dalla disoccupazione

Adr:

confermo che la mia attività primaria è quella

di poter portare avanti il progetto di agenzia viaggi. Chiaramente al

momento visto che mi trovo ancora in una fase di lancio della stessa potrei

assumere un posto di lavoro che mi permetta di avere delle entrate per arrivare

a fine mese e questo come detto in attesa di partire a tempo pieno verso

settembre con la mia attività

Adr:

confermo che dal 10 aprile 2013 ho modificato

l’iscrizione della mia società a RC. Da ditta individuale a Società a garanzia

limitata con capitale sociale di fr. 20'000.-.

L’importo di fr. 20'000.- mi è stato prestato dai

genitori

Adr:

confermo che attualmente sto pure seguendo dei

corsi per adulti presso la scuola __________ a __________. Alla fine dei corsi

se supero gli esami finali potrò avere delle agevolazioni per quanto riguarda

AVS per due anni ed avere un consulente per un anno a mia disposizione da parte

di __________

Adr:

confermo che vorrei rimanere iscritto in

disoccupazione fino alla fine di questo corso e dal momento che supero

l’esame e con l’aiuto previsto da __________ chiudere il mio caso

Adr:

confermo che la mia iscrizione in

disoccupazione non è tanto dovuta ad una ricerca attiva di lavoro ma più che

altro alla possibilità di avere una indennità a fine mese che mi permetta di

vivere in attesa di terminare i corsi che sto seguendo e potere dedicarmi alla

mia attività di consulenza con l’aiuto da parte di __________. Ribadisco che

appena termino i corsi che sto seguendo voglio annullare la mia iscrizione in

disoccupazione

Osservazioni:

attualmente ho buone chance di portare a casa 3

buoni clienti con i quali ho intavolato delle trattative. Dovrebbero firmare i

relativi contratti per l’inizio del nuovo anno e questo dovrebbe potermi

permettere di vedere lanciata definitivamente l’attività.

Ribadisco che è mia ferma intenzione poter

lavorare da indipendente con la mia agenzia viaggi. Chiedo pertanto il

vostro aiuto, se possibile, in questo delicato momento di inizio attività

imprenditoriale.” (Doc. 7, sottolineatura della redattrice)

Alla luce di queste risposte e, in particolare,

dell’ammissione da parte dell’assicurato stesso di non essere alla ricerca di

un’occupazione salariata, il TCA non può che concludere, conformemente alla

giurisprudenza federale sopra esposta (cfr. consid. 2.3.), che l’idoneità al

collocamento non possa essere data, visto che l’interessato non è pronto ad assumere

un’attività dipendente, ma intende unicamente occuparsi a tempo pieno della sua

attività indipendente.

Nonostante quanto indicato dal patrocinatore del

ricorrente – a mente del quale, non essendo intervenuto alcun cambiamento

rispetto al passato, occorre dedurre che i requisiti di idoneità al

collocamento già accertati dall’amministrazione con la decisione positiva del

24.

luglio 2012 continuino a sussistere (doc. I) – a partire da aprile 2013

l’attività dell’assicurato, con il passaggio da ditta individuale a Sagl, ha

subito una considerevole modifica in termini di impegno e di energia spesi per

promuoverla, tanto da impegnarlo, come da lui stesso dichiarato

all’amministrazione in occasione del colloquio del 4 giugno 2013, “praticamente

durante tutta la giornata”, tramite ricerca telefonica dei potenziali clienti e

successivi incontri personali per illustrare i servizi offerti, permettendogli

così di iniziare “a vedere i primi frutti con la sottoscrizione di alcuni

contratti di lavoro. Al momento si tratta di piccole aziende sia in Ticino (ca

una decina tra cui delle scuole), Svizzera interna (1) e Italia (un paio)”

(doc. 7).

La situazione quindi è nettamente cambiata

rispetto alla precedente decisione di idoneità al collocamento emanata in data

20.

luglio 2012 dalla Sezione del lavoro, allorquando l’amministrazione aveva

concluso che l’esercizio dell’attività indipendente, nella misura del 20%, non

era d’ostacolo alla ricerca e all’assunzione di un’attività salariata nella

misura dell’80% (cfr. doc. 16, “dal 1° luglio 2012 l’assicurato è occupato con

un’attività indipendente quale agente di viaggio, che non intende abbandonare.

È tuttavia disponibile ad assumere un’attività salariata nella misura dell’80%,

sei ore al giorno. L’attività indipendente la svolge durante il tempo rimanente

(20%) e la gestirebbe a dipendenza dell’impiego reperito, visto come la stessa

è svolta al domicilio”).

Analogamente

a quanto deciso dall’Alta Corte nella sentenza C 283/05 del 15 marzo 2006 e

nella STF 8C_130/2010 del 20 settembre 2010 sopra

esposte (cfr. consid. 2.3.), il TCA ritiene che anche nel caso di specie le

pratiche di avvio dell’attività indipendente intraprese dall’interessato siano

talmente avanzate che egli non sia più disponibile a essere collocato

(iscrizione della Sagl a RC, investimento di una somma importante di fr.

20'000.-, allestimento di un business plan, numerosi contatti già stabiliti e

molti altri in progetto, anche con l’estero e, infine, ricerche di impiego

qualitativamente insufficienti, in particolare poiché si limitano al solo

settore nel quale egli vuole rendersi indipendente).

Quanto

alle ricerche di lavoro prodotte dall’assicurato a dimostrazione della sua

presunta volontà di accettare un’occupazione salariata, il TCA considera che il

fatto che esse siano state svolte esclusivamente nell’ambito di competenza

della sua attività indipendente (consulenza viaggi), oltretutto presentando e

promuovendo i servizi della __________, rendano vana la possibilità di

assunzione da parte di un datore di lavoro, oltretutto per un breve periodo,

visto che l’assicurato stesso, nel colloquio del 4 giugno 2013 con la Sezione

del lavoro, ha indicato la sua volontà di partire a tempo pieno con la propria

attività indipendente nel giro di pochi mesi (cfr. doc. 7, “in attesa di

partire a tempo pieno verso settembre con la mia attività”) (per un caso

analogo, cfr. STF 8C_130/2010 del 20 settembre 2010, sopra

esposta al consid. 2.3.).

La

conclusione che l’assicurato non sia più disponibile per un’attività

dipendente, del resto, come correttamente rilevato dall’amministrazione, è

rafforzata dal fatto che il ricorrente stesso, nell’intervista riportata nel

nr. __________ della rivista __________, ha presentato la sua “sfida personale”

consistente nel mettersi in proprio e delle difficoltà legate all’attività

indipendente, quali “il farsi conoscere, la pubblicità e la ricerca di nuovi

clienti”, come pure i problemi legati all’insicurezza finanziaria nei primi

tempi di attività (cfr. doc. 6).

Ne discende che a ragione

la Sezione del lavoro ha ritenuto l’insorgente inidoneo al collocamento dal 10 aprile 2013.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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