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Decisione

38.2013.60

Negato sussidi per soggiornante settim.,visto che nel nuovo lavoro le spese sono che x recarsi presso nuovo DL e contrib.x vitto esterno + x spese alloggio est.sono identici nel vecchio e nel nuovo la

12 febbraio 2014Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo

71" (p. 2014)

La terza

revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per

gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza

di quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e

372-385), le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non

hanno diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007).

L'art. 91

OADI, nella versione in vigore dal 1° aprile 2011, stabilisce che:

"

il luogo di lavoro si

trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora:

a. esista

tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un

mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km; oppure

b. l'assicurato

può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora, mediante un veicolo privato

di cui può disporre."

L'art. 94

OADI, emanato dall'esecutivo in applicazione dell'art. 68 cpv. 3 LADI, nella

versione in vigore dal 1° aprile 2011 prevede che:

"

l'assicurato subisce una perdita finanziaria

qualora, nella sua nuova attività:

a. il

guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio,

di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della

disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e

b. le

spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate

delle spese corrispondenti prima della disoccupazione."

(sul tema

cfr. DTF 111 V 278 e D. Cattaneo "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage. Prévention du chômage et

aide à la formation en droit suisse, international et européen". Faculté de Droit de Genève. Helbing & Lichtenhahn. Basel/Frankfurt

am Main 1992, pag. 496-501)

In una

sentenza C 246/02 e C 268/02 del 5 giugno 2003 pubblicata nella DLA 2004 pag.

60 seg. l'Alta Corte ha stabilito che, secondo l'articolo 68 capoverso 3 LADI (vecchio art. 71 cpv. 2 LADI), i sussidi per gli

assicurati pendola­ri vengono versati soltanto nella misura in cui, a causa del

lavoro esterno, essi subiscano perdite finan­ziarie rispetto alla loro ultima

attività. Tra il lavoro esterno, da un lato, e la perdita finanziaria subita

dalla persona assicurata, dall'altro, deve esistere un nesso di causalità.

Allorché la perdita

finanziaria è dovuta ad una diminuzione di salario derivante da un abbassamento

del tasso di disoccupazione, viene meno il nesso di causalità, ragione per cui

le prestazioni secondo l'art. 68 LADI non possono essere versate.

In una

sentenza pubblicata in DTF 139 V 532 il Tribunale federale ha ribadito che

occorre che sia dato un rapporto causale tra la disoccupazione e l'assunzione

di un posto esterno (consid. 3.2.2.1) ed ha stabilito che per il mantenimento

del posto esterno, rispettivamente dello statuto di soggiornante settimanale,

al di là del periodo di sei mesi non si possono riconoscere ulteriori sussidi

nell'ambito di un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione, se

simili sussidi erano già stati erogati durante sei mesi nell'ambito del

precedente termine quadro (consid. 3.2.2.2.).

2.3. Nella "Circolare sui

provvedimenti inerenti al mercato di lavoro (PML)", la Segreteria di Stato

dell'economia (SECO) ha in particolare stabilito che:

" OBIETTIVO

L1 Questo provvedimento intende

favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato

un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla

disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione.

PERDITE FINANZIARIE

L2 Conformemente all'articolo 68

capoverso 3 LADI, gli SPSS possono essere versati soltanto se gli assicurati, a

causa del lavoro esterno, subiscono perdite finanziare rispetto alla loro

ultima attività.

L3 Secondo l'articolo 94 OADI,

l'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività,

il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (nel limite

stabilito dall'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese

causate dalla frequentazione di corsi organizzati nell'ambito

dell'assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.056.2), il guadagno

assicurato ottenuto prima della disoccupazione (salario determinante ai sensi

della legislazione sull'AVS; art. 23 cpv. 1 LADI). La perdita finanziaria non è

calcolata mensilmente, ma soltanto all'inizio del lavoro esterno.

Definizioni

L4 Il sussidio per le spese di

pendolare copre, all'interno del Paese, le spese comprovate necessarie per

lo spostamento giornaliero fra il luogo di domicilio e il nuovo luogo di lavoro

(art. 69 LADI), per un periodo massimo di sei mesi. Le spese di vitto non sono

computabili anche se sono prese in considerazione nel calcolo della perdita

finanziaria subita.

L5 Il sussidio per le spese di soggiornante

settimanale copre, per un periodo massimo di sei mesi, le spese

dell'assicurato che non può rientrare quotidianamente al suo domicilio. Esso si

compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese

supplementari di vitto, nonché del rimborso delle spese necessarie e comprovate

per un viaggio settimanale andata e ritorno fra il luogo di domicilio e il

luogo di lavoro (all'interno del Paese) (art. 70 LADI).

(…)

DESTINATARI

L6 La nozione di "ultima

attività" di cui all'articolo 68 capoverso 3 LADI va intesa ai sensi

dell'articolo 23 capoverso 1 LADI. L'articolo 94 OADI si riferisce pertanto al

guadagno assicurato conseguito mediante l'attività lucrativa (prima della disoccupazione).

Gli assicurati

esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno perciò

diritto agli SPSS.

(…)

PRESTAZIONI

Importo

L12 L'importo mensile calcolato dal

servizio competente vale per tutto il periodo durante il quale sono versati gli

SPSS, a condizione che non intervengano modifiche sostanziali dei dati sui

quali si basa il versamento di tali sussidi (ad esempio una modifica del

contratto di lavoro ma nessun adeguamento del salario al rincaro o una modifica

delle tariffe delle imprese di trasporto).

L13 Conformemente all'articolo 23

capoverso 1 LADI, il guadagno ottenuto prima della disoccupazione può essere

preso in considerazione per il calcolo della perdita finanziaria soltanto fino

a concorrenza di fr. 10'500.- al mese o di fr. 126'000.- all'anno.

Spese computabili

L14 Di norma, il criterio determinante

per la concessione di un sussidio per gli assicurati pendolari o per i

soggiornanti settimanali è quello del costo, in altri termini si tratta di

accordare il provvedimento più a buon mercato. Tuttavia, in virtù del principio

di proporzionalità non va tenuto conto unicamente del costo del provvedimento;

occorre invece valutare anche l'adeguatezza dell'attività in questione qualora

l'assicurato sia costretto a fare viaggi lunghi di due ore per l'andata ed il

rispettivo ritorno. Bisogna dunque prendere in considerazione l'insieme delle

circostanze riguardanti l'assicurato per stabilire quale è la prestazione

giusta per conseguire l'obiettivo prefissato.

L15 Viene concesso un sussidio per le

spese relative all'uso di un mezzo di trasporto privato soltanto se,

considerate tutte le circostanze, l'uso di un mezzo di trasporto pubblico non

risulta ragionevole (nessun mezzo di trasporto pubblico a disposizione, incompatibilità

degli orari di lavoro e di trasporto, ecc.). In caso contrario, verrà

rimborsato soltanto il prezzo del biglietto o dell'abbonamento di 2a

classe, anche se l'assicurato ricorre a un mezzo di trasporto privato. La cassa

di disoccupazione rimborsa il prezzo di questi biglietti basandosi sulla

decisione del servizio competente.

L16 I sussidi per le spese di pendolare

o per le spese di soggiornante settimanale sono calcolati applicando per

analogia le prescrizioni che disciplinano il rimborso delle spese per la

frequentazione dei provvedimenti di formazione (cfr. art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b

OADI e l'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese

causate dalla frequentazione di corsi).

Spese di viaggio giornaliere e

settimanali

L17 Il luogo di lavoro si trova al di

fuori della regione di domicilio dell'assicurato se tra il luogo di lavoro e il

luogo di domicilio esiste un collegamento mediante un mezzo di trasporto

pubblico (treno, bus, ecc.) per un tragitto superiore ai 30 km tariffali, oppure se l'assicurato non può raggiungerlo dal luogo di domicilio in mezz'ora

mediante un veicolo privato (cfr. art. 91 OADI a contrario), a condizione che

l'assicurato ne possegga uno.

L18 Se i chilometri tariffali non

possono essere determinati, sebbene vi sia un mezzo di trasporto pubblico a

disposizione, occorre basarsi sulla durata effettiva del tragitto, in analogia

con l'articolo 91 lettera b OADI.

L19 In caso di utilizzazione di un

veicolo privato, la durata del tragitto è calcolata stimando la durata media

del percorso. La durata del percorso e la distanza possono essere determinate

utilizzando un programma informatico come Twixroute.

L20 In applicazione dell'articolo 85

capoverso 3 lettera b OADI, il Dipartimento federale dell'economia ha fissato

le seguenti tariffe per chilometro di viaggio in caso di utilizzazione di un

veicolo privato (art. 3 dell'ordinanza del DFE concernente le tariffe di

rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi):

· 50 centesimi/km per le autovetture;

· 25 centesimi/km per le motociclette;

· 10 centesimi/km per i ciclomotori.

Sussidio per le spese di soggiornante

settimanale.

L21 Il sussidio previsto all'articolo

70 LADI copre soltanto parzialmente le spese occasionate dal soggiorno settimanale

dell'assicurato sul luogo di lavoro. Esso si compone di un'indennità globale

per l'alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto (art. 93

OADI) e copre le spese di viaggio effettive.

L22 In applicazione dell'articolo 93

capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 85 capoverso 3 lettera a OADI,

il DFE ha stabilito le seguenti tariffe per le spese di vitto e alloggio (art.

1 e 2 dell'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese

causate dalla frequentazione di corsi):

L23 Spese di

vitto:

· fr. 5.- per la prima colazione consumata all'esterno;

· fr. 15.- per il pasto principale consumato all'esterno o;

· fr. 10.- per un pasto principale consumato al prezzo di costo

in una mensa

aziendale o in uno stabilimento analogo.

L24 Spese di

alloggio : fr. 300.- al mese.

L25 Dette tariffe sono ugualmente

utilizzate per calcolare le eventuali spese di vitto e di alloggio sostenute

dall'assicurato per la sua ultima attività.

(…)

ESEMPI DI

CALCOLO

L36 Questi due esempi si fondano sulle

nuove funzioni COLSTA/SIPAD che fungono da base per le decisioni relative

all'assegnazione dei sussidi per le spese di pendolare o di soggiornante

settimanale.

Þ Spese di pendolare:

Calcolo

della perdita finanziaria (tutti i dati sono mensili):

Guadagno

assicurato fr. 5'416.-

./.

Spese di viaggio fr.

./.

Alloggio all'esterno fr.

./.

Vitto all'esterno fr. fr.

-------------- ------------------

Guadagno

depurato dell'ultimo reddito fr. 5'416.-

(1)

Salario

soggetto all'AVS (compresa

la

tredicesima o la gratifica) fr. 6'200.-

./.

Spese di viaggio fr. 976.- (2)

./.

Alloggio all'esterno fr.

./.

Vitto all'esterno10 fr.

217.- fr. 1'193.- (3)

------------------ -------------------

Guadagno

depurato del reddito esterno fr. 5'007.-

(4)

Perdita

finanziaria (1) – (4) fr.

409.- (5)

Sussidio

per le spese di pendolare:

importo

meno elevato fra (2) e (5) fr.

409.-

Þ Spese di soggiornante settimanale:

Calcolo

della perdita finanziaria (tutti i dati sono mensili):

Guadagno

assicurato fr. fr. 8'100.-

./.

Spese di viaggio fr. 248.-

./.

Alloggio all'esterno11 fr.

./.

Vitto all'esterno10 fr. fr.

248.- (6)

-------------- ------------------

Guadagno

depurato dell'ultimo reddito fr. 7'852.-

(1)

Salario

soggetto all'AVS (compresa la tredicesima, la gratifica

o

eventuali indennità compensative in GI) fr. 7'000.-

./.

Spese di viaggio fr. 332.- (2)

./.

Alloggio all'esterno fr. 300.-

./.

Vitto all'esterno fr. 542.50 fr.

1'174.50 (3)

------------------ -------------------

Guadagno

depurato del reddito esterno fr. 5'825.50 (4)

Perdita

finanziaria (1) – (4) fr.

2'026.50 (5)

Differenza

nelle spese di viaggio (3) – (6) fr. 926.50

(7)

Sussidi

per le spese di soggiornante settimanale:

importo

meno elevato fra (7) e (5) fr.

926.50 "

10 Non rimborsato.

11 Limite massimo secondo le tariffe di

rimborso delle spese causate dalla

frequentazione di

corsi (RS 837.056.2)

La

Direttiva LADI 2011, prevede quanto segue a proposito dei nuovi art. 91 cpv. 3

OADI e 94 lett. b OADI:

"

1. Regione di domicilio (art. 91 cpv. 3

OADI)

Per adattare questa

disposizione tenendo conto della mobilità attuale dei lavoratori è stata

aumentata la soglia per il diritto ai sussidi per le spese di pendolare e di

soggiornante settimanale (SPSS). All'art. 91 capoverso 3 OADI il numero di

chilometri è stato pertanto portato da 30 a 50. Inoltre, la distanza tra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro mediante un veicolo privato è stata

fissata a un'ora. Per maggiore semplicità non si parla più di «chilometri tariffali» ma semplicemente di «chilometri».

Agli assicurati il

cui contratto di lavoro è iniziato prima del 1° aprile 2011 si applica, per

tutta la durata del provvedimento, il diritto in vigore fino alla revisione

mentre per gli assicurati il cui rapporto di lavoro è iniziato dopo tale data

vale il nuovo diritto.

Considerandi

2.

Perdite finanziarie (art. 94 lett. b

OADI)

Per poter

beneficiare di SPSS devono essere adempiute due condizioni di base, ovvero da

un lato, il luogo di lavoro deve trovarsi al di fuori della regione di

domicilio e, dall'altro, l'assicurato deve subire una perdita finanziaria.

L'assicurato subisce una perdita finanziaria se il salario proveniente dalla

nuova attività, dopo deduzione delle spese necessarie, non raggiunge il

guadagno assicurato (dedotte le spese necessarie). Con il nuovo articolo 94

lettera b OADI i SPSS sono limitati all'importo della perdita finanziaria

subita se e nella misura in cui le spese sostenute nel nuovo luogo di lavoro

superano le spese corrispondenti del vecchio luogo di lavoro."

(cfr. Prassi LADI 2011 / R-49)

2.4

In una sentenza 38.2012.50

del 13 marzo 2013 il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" Il

10.

dicembre 2012 il Presidente del TCA ha inviato alla SECO uno scritto del

seguente tenore:

" Il TCA è chiamato a pronunciarsi su un caso

che concerne il sussidio per spese di pendolare (art. 68 LADI).

Al riguardo rilevo in via preliminare che l’art. 94 OADI è stato

modificato attraverso l’ordinanza dell’11 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.

Mi occorre in particolare sapere quale prassi adotta la SECO nel caso in

cui un assicurato accetta un impiego fuori dalla regione di domicilio dopo

averne perso un altro, pure situato fuori dalla regione di domicilio e per il

quale le spese venivano totalmente o parzialmente rimborsate dal datore di

lavoro.

Si tratta cioè di assicurati che, nell’attività precedente, non avevano

spese o ne avevano di un importo modesto perché ricevevano un rimborso spese

dall’ex datore di lavoro.

Nel caso che il TCA è chiamato a giudicare, l’__________ ha conteggiato

e confrontato le due spese sulla base dell’art. 85 cpv. 3 lett. b OADI (_________-_________,

precedente posto di lavoro fr. 866.-; _________-_________(recte: _________),

nuovo posto di lavoro fr. 1'428.90).

L’assicurato chiede invece che, a titolo di spese per l’attività

precedente, venga conteggiato l’importo di fr. 590.-, rimborsatogli ogni mese,

quale spesa di trasferta, dal suo ex datore di lavoro.

Nel primo calcolo il sussidio ammonterebbe a fr. 569.90, nel secondo a

fr. 838.90." (Doc. XX)

In data 19 dicembre 2012 il Presidente del TCA ha comunicato alla

SECO che il guadagno assicurato del ricorrente è di fr. 6'127.-e il guadagno

soggetto all'AVS nella nuova occupazione è di fr. 2'000.-- (cfr. Doc. XXII).

La SECO ha così risposto il 14 gennaio 2013:

" (…)

Lei ci

chiede nella Sua lettera quale prassi adotta la SECO nel caso in cui un

assicurato accetta un impiego fuori dalla regione di domicilio dopo avere perso

un altro, pure situato fuori dalla regione di domicilio e per il quale le spese

venivano totalmente o parzialmente rimborsate dal datore di lavoro.

Ipotese

1: "il guadagno soggetto

all'AVS nella nuova occupazione è inferiore o uguale al guadagno assicurato

dell'occupazione precedente"

Quando

il guadagno soggetto all'AVS nella nuova occupazione è inferiore o uguale al

guadagno assicurato dell'occupazione precedente il sussidio di pendolare

corrisponde alla differenza tra le spese di trasporto effettive dell'attività

precedente ai costi della nuova attività.

Calcolando

in quel modo, i sussidi per le spese di pendolare coprono una perdita

finanziaria dovuta a delle spese di viaggio e non prendono a carico un

abbassamento dello stipendio che può o che deve essere compensato con il

guadagno intermedio.

Nella

fattispecie, le spese di trasporto dell'attività precedente devono essere

calcolate basandosi sull'art. 85 cpv. 3 let. b OADI. Il Dipartimento federale

dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha fissato le tariffe

per chilometro di viaggio in caso di utilizzazione di un veicolo privato (art.

3.

dell'ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese

causate dalla frequentazione).

Ipotesi

2: "il guadagno assicurato

dell'attività precedente è inferiore al salario soggetto all'AVS per la nuova

occupazione"

Quando

il guadagno assicurato dell'attività precedente è inferiore al salario soggetto

all'AVS per la nuova occupazione, l'importo dei sussidi di pendolare

corrisponde all'importo meno elevato tra la perdita finanziaria (calcolo

illustrato nella cifra marginale L37 della circolare PML (1° esempio)), e la

differenza tra le spese anteriori effettive e le nuove spese (vedi cifra

marginale L37 circolare PML).

È

importante precisare che l'importo versato dall'ex datore di lavoro per le

spese di trasferta saranno prese in considerazione per il calcolo dei sussidi

unicamente nell'ipotesi 2. Di conseguenza, se l'importo non è incluso già nel

salario, sarà aggiunto al guadagno assicurato anteriore e le spese effettive di

viaggio saranno dedotte.

Tuttavia,

nel caso specifico, ci sono altri problemi, oltre che l'importo dei sussidi per

le spese di pendolare che devono essere esaminati. Infatti, si tratta nella

fattispecie di un guadagno intermedio con un contratto di lavoro di durata

determinata che non permette all'assicurato di uscire dalla disoccupazione.

Inoltre, La informiamo che abbiamo dei dubbi sull'idoneità al collocamento

dell'assicurato, per questa ragione trasmettiamo questo dossier al settore

competente della SECO.

È

importante ricordare che i provvedimenti speciali hanno come obiettivo di

uscire la persona direttamente e completamente dalla disoccupazione. E

specialmente il caso in materia di sussidi per le spese di pendolare perché

questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati

che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e

che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori

di questa regione. Di conseguenza, nel caso specifico lo scopo dei sussidi per

le spese di pendolare non è raggiunto visto che in particolare l'assicurato

rimane in guadagno intermedio.

Infine,

ci domandiamo in caso di professione nell'ambito dello sport o artistico se i

sussidi per le spese di pendolare sono una misura adeguata perché la scelta di

una tale professione richiama naturalmente una grande mobilità." (Doc.

XXIII)

Chiamato, ora a pronunciarsi, questo Tribunale,

preso atto anche delle precisazioni fornite dalla SECO ritiene che il calcolo

effettuato dall'_________ sia corretto.

Infatti, visto lo scopo dei provvedimenti a

favore degli assicurati pendolari è giustificato porre a carico della LADI

soltanto le spese di viaggio più elevate derivanti dalla maggiore distanza tra

il vecchio e il nuovo posto di lavoro e non anche le perdite o i vantaggi che

derivano agli assicurati dalle clausole stipulate con i diversi datori di

lavoro. Ciò che vale per le differenze degli stipendi (intervento

dell'assicurazione contro la disoccupazione solo in caso di perdita finanziaria

e non anche in caso di maggiori spese senza perdita finanziaria), deve valere

anche per le diverse modalità di rimborso delle spese, in particolare quelle di

trasferta.

Per arrivare ad un risultato realmente

paragonabile occorre dunque fissare le spese di trasferta per recarsi presso il

vecchio, rispettivamente presso il nuovo datore di lavoro, applicando il

medesimo criterio.

Nella presente fattispecie, si tratta

dell'Ordinanza del DFE concernenti le tariffe di rimborso delle spese causate

dalla frequentazioni di corsi e cioè di 50 centesimi al km per le autovetture

(cfr. consid. 2.3, Circolare della SECO punto L 20).

Visto che le spese di viaggio così calcolate

ammontavano a fr. 866.-- mensili allorché _________ lavora (recte: lavorava)

a _________ e ammontano a fr. 1428.90 da quando lavora a _________,

giustamente l'CO 1 gli ha riconosciuto il diritto a fr. 866.-- (cfr. Doc. XIV).

La decisione su opposizione del 22 agosto 2012

deve dunque essere confermata."

2.5

Nella

presente fattispecie dal calcolo dettagliato dell’amministrazione del 17

gennaio 2014, esposto al consid.1.5, emerge che le spese di viaggio mensili con

il treno per recarsi presso l’ultimo datore di lavoro a __________ erano

superiori rispetto a quelle per recarsi presso il nuovo datore di lavoro a __________

(fr. 453.65 contro fr. 284.80).

Il

contributo per il vitto esterno di fr. 759.50 e il contributo per le spese

dell’alloggio esterno di fr. 300, calcolati secondo i parametri fissati dal

Dipartimento federale dell’economia, sono identici nel vecchio e nel nuovo

lavoro.

Di

conseguenza, perché nella nuova attività le spese sono inferiori rispetto a

quelle nell’attività precedente, secondo il TCA non vi è la possibilità di

accordare all’assicurata sussidi per le spese di soggiornante settimanale.

La

decisione su opposizione del 20 settembre 2013 deve così essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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