38.2013.60
Negato sussidi per soggiornante settim.,visto che nel nuovo lavoro le spese sono che x recarsi presso nuovo DL e contrib.x vitto esterno + x spese alloggio est.sono identici nel vecchio e nel nuovo la
12 febbraio 2014Italiano26 min
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Numero d'incarto:
38.2013.60
Data decisione, Autorità:
12.02.2014, TCA
Titolo:
Negato sussidi per soggiornante settim.,visto che nel nuovo lavoro le spese sono < a quelle nell'attiv.preced.Infatti spese di viaggio con il treno x recarsi presso ultimo DL > che x recarsi presso nuovo DL e contrib.x vitto esterno + x spese alloggio est.sono identici nel vecchio e nel nuovo lavoro
SUSSIDIO PER GLI ASSICURATI PENDOLARI
art. 68 LADI
art. 91 OADI
art. 94 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.60
dc/sc
Lugano
12 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2013
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 20
settembre 2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 20 settembre 2013 la CO 1 (in seguito: CO 1) ha
confermato la decisione del 5 luglio 2013 (cfr. doc. 5) con la quale ha negato
a RI 1 il diritto al sussidio per soggiornante settimanale in quanto le spese dell'assicurata
sostenute nell’impiego precedente sono superiori a quelle provocate nella nuova
occupazione.
L’amministrazione
si è in particolare così espressa:
"
(…)
7. Il conteggio si riassume così come segue:
- Tragitto luogo di domicilio/luogo di lavoro precedente
l'iscrizione in disoccupazione:
__________/__________.
- Tragitto luogo di domicilio/nuovo
luogo di lavoro:
__________/__________
Guadagno assicurato: fr. 9'552.--
./. spese di viaggio – mezzo pubblico: fr. 453.65
./. contributo vitto esterno: fr. 759.50 *
./. contributo alloggio: fr. 1'513.15 fr. 300.00 *
Guadagno assicurato fr. 8'038.85
=========
Guadagno soggetto all'AVS: fr. 7'041.65
./. spese di viaggio: fr. 284.80
./. contributo vitto esterno: fr. 759.50 *
./. contributo spese alloggio
Esterno fr. 300.-- * fr. 1'344.30
Guadagno verificato dal
Reddito dell'occupazione
Esterna: fr. 5'697.35
=========
*Importi stabiliti
dal Dipartimento Federale dell'Economia (art. 3 dell'Ordinanza DFE del 18
giugno 2003 concernente le tariffe di rimborso delle spese).
8.
Al riguardo delle considerazioni esposte nell'opposizione l'CO 1 osserva:
- nell'opposizione è fatto riferimento all'Abbonamento generale
FFS, mentre nella lettera del 14 settembre 2013 a carte giornaliere.
- Di non poter tenere in considerazione gli importi
indicati nei giustificativi in quanto per il calcolo della perdita finanziaria
viene tenuto in considerazione il costo più economico e cioè: le spese di
viaggio andata/ritorno del biglietto FFS di 2.a classe, aggiuntivo della quota
Abbonamento ½ prezzo, calcolato
per rientro settimanale al domicilio (al mese circa 4.33 viaggi).
Nella fattispecie: __________/__________:
fr. 453.65; __________/__________: fr. 284.80.
- Non entrano pure in considerazione i costi effettivi di
vitto e alloggio, ma unicamente un contributo, importo fissato del DFE.
*Importi stabiliti
dal Dipartimento Federale dell'Economia (art. 3 dell'Ordinanza DFE del 18
giugno 2003 concernente le tariffe di rimborso delle spese). (…)" (Doc. A)
1.2. Contro la
decisione su opposizione l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
nel quale chiede di beneficiare del sussidio richiesto sulla base del seguente
calcolo:
"
(…)
Attività precedente (stato 2011):
Guadagno assicurato Fr.
9'552.--
./. spese di viaggio
(abbonamento generale FFS) Fr.
258.30
./. vitto esterno Fr.
759.50
./. contributo alloggio Fr.
300.--
Fr.
1'317.80
Guadagno verificato Fr.
8'234.20
Attività attuale (stato 2013)
Guadagno assicurato Fr.
7'041.65
./. spese di viaggio
(abbonamento generale FFS) Fr.
291.70
./. vitto esterno Fr.
759.50
./. contributo alloggio Fr.
300.--
Fr.
1'351.20
Guadagno verificato Fr.
5'690.45
Visto quanto sopra, ovvero la presa in
considerazione di importi prestabiliti e l'utilizzo di mezzi pubblici, si
tratta quindi di un calcolo basato su importi forfetari. Dal 2011 al 2013 vi
sono stati degli adeguamenti alle tariffe per il prezzo di un abbonamento
generale delle FFS, per cui risulta un importo maggiore." (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta dell’ 8 novembre 2013 (cfr. Doc. III) e in uno scritto del 12 novembre
2013 (cfr. doc. V) l'CO 1 propone di respingere il ricorso.
1.4. Il 17
novembre 2013 l’ assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
"
… ritengo che le spese di pendolare, in
particolare quelle di soggiornante settimanale, sono state definite dalla legge
"spese necessarie e comprovate per un viaggio settimanale andata e ritorno
fra luogo di domicilio e il luogo di lavoro". Visto che per tali spese
entra in considerazione la variante tramite mezzo pubblico, in questo caso la
via ferroviaria, le spese attuali per un abbonamento generale FFS si situano a
CHF 3'550.- annui.
Ritengo soddisfare tutte le condizioni per poter
usufruire del sussidio, dato che sussistono non solo una perdita finanziaria,
ma anche costi maggiori.
Chiedo quindi che mi venga accordato il
sussidio." (Doc. VII)
L'CO 1
non ha formulato osservazioni (cfr. doc. VIII)
1.5. Il 15
gennaio 2014 il presidente del TCA ha chiesto all’CO 1 di fornire il calcolo
dettagliato delle spese di viaggio (cfr. doc. IX).
L’CO 1 ha
così risposto il 17 gennaio 2014:
" (…)
Tragitto __________/__________ costo
biglietto FFS a/r ½
prezzo per 4.33 settimane;
per
sei mesi: 60.-- x 4.33
x
6 mesi fr. 1'558.80
Costo
abbonamento
½
prezzo fr. 150.—
fr.
1'708.80
=========
Fr.
1'708.80: 6 mesi fr. 284.80
=======
Tragitto __________/__________
costo biglietto FFS a/r ½
prezzo per 4.33 settimane;
per
sei mesi: 99.-- x 4.33
x
6 fr. 2'572.--
Costo
abbonamento
½
prezzo fr. 150.--
fr.
2'722.--
=========
Fr.
2'722.-- : 6 mesi fr. 453.65
=======
(Doc. X)
Il 26
gennaio 2014 l’assicurata ha comunicato di ribadire quanto esposto nelle
precedenti lettere. Ella ritiene di soddisfare tutte le condizioni per vedere
accordato il sussidio (cfr. doc. XII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Questo
Tribunale è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’CO 1 ha negato a RI
1 il diritto ai sussidi per soggiornante settimanale.
Il 1°
luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo
2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002
pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972):
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente
migliorata. (…)"
Per quel
che riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. D.
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage".
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Meno 1992 pag. 119-120 e pag. 486-511; A Leu, "Die Abeitsmarktlichen
Massnahmen". Ed. Schultess Juristische Medien AG. Zurigo. Basilea.
Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; B. Rubin, "Assurance-chômage". Ed
Schultess Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea.
Ginevra, 2006 pag. 644 seg.), inseriti nella Sezione 4 ("Provvedimenti
speciali") del Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro") della LADI la terza revisione della legge ha modificato l'art. 68
LADI.
Questa
disposizione legale ha attualmente il seguente tenore:
"
Sussidi per gli assicurati pendolari e
soggiornanti settimanali; presupposti del diritto.
1L'assicurazione
accorda agli assicurati sussidi speciali se:
a. non
è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di
domicilio; e
b. hanno
adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.
2Gli
assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per
complessivamente sei mesi al massimo
3Essi ricevono
sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite
finanziarie rispetto alla loro ultima attività."
Il
Consiglio federale, nel Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001 (cfr. FF 2001 p. 1967 seg.), si è
al riguardo così espresso:
"
Tutti i presupposti del diritto sono riuniti in
un unico articolo. Per questo motivo gli articoli 68 e 71 sono fusi in un solo
articolo.
La nuova lettera b del capoverso 1 sostituisce il
capoverso 2. I sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale
possono essere versati solo nella misura in cui, a cagione del lavoro esterno,
l'assicurato subisca perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività. La
definizione di «ultima attività» va quindi intesa ai
sensi dell'articolo 23 capoverso 1. Il guadagno assicurato di riferimento è
pertanto quello conseguito grazie a una prestazione lavorativa prima di entrare
in disoccupazione.
Le persone esonerate dall'adempimento del periodo
di contribuzione non hanno quindi diritto a questi sussidi.
Fatti
I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo
71" (p. 2014)
La terza
revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per
gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza
di quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e
372-385), le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non
hanno diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007).
L'art. 91
OADI, nella versione in vigore dal 1° aprile 2011, stabilisce che:
"
il luogo di lavoro si
trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora:
a. esista
tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un
mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km; oppure
b. l'assicurato
può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora, mediante un veicolo privato
di cui può disporre."
L'art. 94
OADI, emanato dall'esecutivo in applicazione dell'art. 68 cpv. 3 LADI, nella
versione in vigore dal 1° aprile 2011 prevede che:
"
l'assicurato subisce una perdita finanziaria
qualora, nella sua nuova attività:
a. il
guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio,
di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della
disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e
b. le
spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate
delle spese corrispondenti prima della disoccupazione."
(sul tema
cfr. DTF 111 V 278 e D. Cattaneo "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage. Prévention du chômage et
aide à la formation en droit suisse, international et européen". Faculté de Droit de Genève. Helbing & Lichtenhahn. Basel/Frankfurt
am Main 1992, pag. 496-501)
In una
sentenza C 246/02 e C 268/02 del 5 giugno 2003 pubblicata nella DLA 2004 pag.
60 seg. l'Alta Corte ha stabilito che, secondo l'articolo 68 capoverso 3 LADI (vecchio art. 71 cpv. 2 LADI), i sussidi per gli
assicurati pendolari vengono versati soltanto nella misura in cui, a causa del
lavoro esterno, essi subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima
attività. Tra il lavoro esterno, da un lato, e la perdita finanziaria subita
dalla persona assicurata, dall'altro, deve esistere un nesso di causalità.
Allorché la perdita
finanziaria è dovuta ad una diminuzione di salario derivante da un abbassamento
del tasso di disoccupazione, viene meno il nesso di causalità, ragione per cui
le prestazioni secondo l'art. 68 LADI non possono essere versate.
In una
sentenza pubblicata in DTF 139 V 532 il Tribunale federale ha ribadito che
occorre che sia dato un rapporto causale tra la disoccupazione e l'assunzione
di un posto esterno (consid. 3.2.2.1) ed ha stabilito che per il mantenimento
del posto esterno, rispettivamente dello statuto di soggiornante settimanale,
al di là del periodo di sei mesi non si possono riconoscere ulteriori sussidi
nell'ambito di un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione, se
simili sussidi erano già stati erogati durante sei mesi nell'ambito del
precedente termine quadro (consid. 3.2.2.2.).
2.3. Nella "Circolare sui
provvedimenti inerenti al mercato di lavoro (PML)", la Segreteria di Stato
dell'economia (SECO) ha in particolare stabilito che:
" OBIETTIVO
L1 Questo provvedimento intende
favorire la mobilità geografica degli assicurati che non hanno trovato
un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e che, per uscire dalla
disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori di questa regione.
PERDITE FINANZIARIE
L2 Conformemente all'articolo 68
capoverso 3 LADI, gli SPSS possono essere versati soltanto se gli assicurati, a
causa del lavoro esterno, subiscono perdite finanziare rispetto alla loro
ultima attività.
L3 Secondo l'articolo 94 OADI,
l'assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività,
il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (nel limite
stabilito dall'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese
causate dalla frequentazione di corsi organizzati nell'ambito
dell'assicurazione contro la disoccupazione, RS 837.056.2), il guadagno
assicurato ottenuto prima della disoccupazione (salario determinante ai sensi
della legislazione sull'AVS; art. 23 cpv. 1 LADI). La perdita finanziaria non è
calcolata mensilmente, ma soltanto all'inizio del lavoro esterno.
Definizioni
L4 Il sussidio per le spese di
pendolare copre, all'interno del Paese, le spese comprovate necessarie per
lo spostamento giornaliero fra il luogo di domicilio e il nuovo luogo di lavoro
(art. 69 LADI), per un periodo massimo di sei mesi. Le spese di vitto non sono
computabili anche se sono prese in considerazione nel calcolo della perdita
finanziaria subita.
L5 Il sussidio per le spese di soggiornante
settimanale copre, per un periodo massimo di sei mesi, le spese
dell'assicurato che non può rientrare quotidianamente al suo domicilio. Esso si
compone di un'indennità globale per l'alloggio infrasettimanale e per le spese
supplementari di vitto, nonché del rimborso delle spese necessarie e comprovate
per un viaggio settimanale andata e ritorno fra il luogo di domicilio e il
luogo di lavoro (all'interno del Paese) (art. 70 LADI).
(…)
DESTINATARI
L6 La nozione di "ultima
attività" di cui all'articolo 68 capoverso 3 LADI va intesa ai sensi
dell'articolo 23 capoverso 1 LADI. L'articolo 94 OADI si riferisce pertanto al
guadagno assicurato conseguito mediante l'attività lucrativa (prima della disoccupazione).
Gli assicurati
esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno perciò
diritto agli SPSS.
(…)
PRESTAZIONI
Importo
L12 L'importo mensile calcolato dal
servizio competente vale per tutto il periodo durante il quale sono versati gli
SPSS, a condizione che non intervengano modifiche sostanziali dei dati sui
quali si basa il versamento di tali sussidi (ad esempio una modifica del
contratto di lavoro ma nessun adeguamento del salario al rincaro o una modifica
delle tariffe delle imprese di trasporto).
L13 Conformemente all'articolo 23
capoverso 1 LADI, il guadagno ottenuto prima della disoccupazione può essere
preso in considerazione per il calcolo della perdita finanziaria soltanto fino
a concorrenza di fr. 10'500.- al mese o di fr. 126'000.- all'anno.
Spese computabili
L14 Di norma, il criterio determinante
per la concessione di un sussidio per gli assicurati pendolari o per i
soggiornanti settimanali è quello del costo, in altri termini si tratta di
accordare il provvedimento più a buon mercato. Tuttavia, in virtù del principio
di proporzionalità non va tenuto conto unicamente del costo del provvedimento;
occorre invece valutare anche l'adeguatezza dell'attività in questione qualora
l'assicurato sia costretto a fare viaggi lunghi di due ore per l'andata ed il
rispettivo ritorno. Bisogna dunque prendere in considerazione l'insieme delle
circostanze riguardanti l'assicurato per stabilire quale è la prestazione
giusta per conseguire l'obiettivo prefissato.
L15 Viene concesso un sussidio per le
spese relative all'uso di un mezzo di trasporto privato soltanto se,
considerate tutte le circostanze, l'uso di un mezzo di trasporto pubblico non
risulta ragionevole (nessun mezzo di trasporto pubblico a disposizione, incompatibilità
degli orari di lavoro e di trasporto, ecc.). In caso contrario, verrà
rimborsato soltanto il prezzo del biglietto o dell'abbonamento di 2a
classe, anche se l'assicurato ricorre a un mezzo di trasporto privato. La cassa
di disoccupazione rimborsa il prezzo di questi biglietti basandosi sulla
decisione del servizio competente.
L16 I sussidi per le spese di pendolare
o per le spese di soggiornante settimanale sono calcolati applicando per
analogia le prescrizioni che disciplinano il rimborso delle spese per la
frequentazione dei provvedimenti di formazione (cfr. art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b
OADI e l'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese
causate dalla frequentazione di corsi).
Spese di viaggio giornaliere e
settimanali
L17 Il luogo di lavoro si trova al di
fuori della regione di domicilio dell'assicurato se tra il luogo di lavoro e il
luogo di domicilio esiste un collegamento mediante un mezzo di trasporto
pubblico (treno, bus, ecc.) per un tragitto superiore ai 30 km tariffali, oppure se l'assicurato non può raggiungerlo dal luogo di domicilio in mezz'ora
mediante un veicolo privato (cfr. art. 91 OADI a contrario), a condizione che
l'assicurato ne possegga uno.
L18 Se i chilometri tariffali non
possono essere determinati, sebbene vi sia un mezzo di trasporto pubblico a
disposizione, occorre basarsi sulla durata effettiva del tragitto, in analogia
con l'articolo 91 lettera b OADI.
L19 In caso di utilizzazione di un
veicolo privato, la durata del tragitto è calcolata stimando la durata media
del percorso. La durata del percorso e la distanza possono essere determinate
utilizzando un programma informatico come Twixroute.
L20 In applicazione dell'articolo 85
capoverso 3 lettera b OADI, il Dipartimento federale dell'economia ha fissato
le seguenti tariffe per chilometro di viaggio in caso di utilizzazione di un
veicolo privato (art. 3 dell'ordinanza del DFE concernente le tariffe di
rimborso delle spese causate dalla frequentazione di corsi):
· 50 centesimi/km per le autovetture;
· 25 centesimi/km per le motociclette;
· 10 centesimi/km per i ciclomotori.
Sussidio per le spese di soggiornante
settimanale.
L21 Il sussidio previsto all'articolo
70 LADI copre soltanto parzialmente le spese occasionate dal soggiorno settimanale
dell'assicurato sul luogo di lavoro. Esso si compone di un'indennità globale
per l'alloggio infrasettimanale e per le spese supplementari di vitto (art. 93
OADI) e copre le spese di viaggio effettive.
L22 In applicazione dell'articolo 93
capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 85 capoverso 3 lettera a OADI,
il DFE ha stabilito le seguenti tariffe per le spese di vitto e alloggio (art.
1 e 2 dell'ordinanza del DFE concernente le tariffe di rimborso delle spese
causate dalla frequentazione di corsi):
L23 Spese di
vitto:
· fr. 5.- per la prima colazione consumata all'esterno;
· fr. 15.- per il pasto principale consumato all'esterno o;
· fr. 10.- per un pasto principale consumato al prezzo di costo
in una mensa
aziendale o in uno stabilimento analogo.
L24 Spese di
alloggio : fr. 300.- al mese.
L25 Dette tariffe sono ugualmente
utilizzate per calcolare le eventuali spese di vitto e di alloggio sostenute
dall'assicurato per la sua ultima attività.
(…)
ESEMPI DI
CALCOLO
L36 Questi due esempi si fondano sulle
nuove funzioni COLSTA/SIPAD che fungono da base per le decisioni relative
all'assegnazione dei sussidi per le spese di pendolare o di soggiornante
settimanale.
Þ Spese di pendolare:
Calcolo
della perdita finanziaria (tutti i dati sono mensili):
Guadagno
assicurato fr. 5'416.-
./.
Spese di viaggio fr.
./.
Alloggio all'esterno fr.
./.
Vitto all'esterno fr. fr.
-------------- ------------------
Guadagno
depurato dell'ultimo reddito fr. 5'416.-
(1)
Salario
soggetto all'AVS (compresa
la
tredicesima o la gratifica) fr. 6'200.-
./.
Spese di viaggio fr. 976.- (2)
./.
Alloggio all'esterno fr.
./.
Vitto all'esterno10 fr.
217.- fr. 1'193.- (3)
------------------ -------------------
Guadagno
depurato del reddito esterno fr. 5'007.-
(4)
Perdita
finanziaria (1) – (4) fr.
409.- (5)
Sussidio
per le spese di pendolare:
importo
meno elevato fra (2) e (5) fr.
409.-
Þ Spese di soggiornante settimanale:
Calcolo
della perdita finanziaria (tutti i dati sono mensili):
Guadagno
assicurato fr. fr. 8'100.-
./.
Spese di viaggio fr. 248.-
./.
Alloggio all'esterno11 fr.
./.
Vitto all'esterno10 fr. fr.
248.- (6)
-------------- ------------------
Guadagno
depurato dell'ultimo reddito fr. 7'852.-
(1)
Salario
soggetto all'AVS (compresa la tredicesima, la gratifica
o
eventuali indennità compensative in GI) fr. 7'000.-
./.
Spese di viaggio fr. 332.- (2)
./.
Alloggio all'esterno fr. 300.-
./.
Vitto all'esterno fr. 542.50 fr.
1'174.50 (3)
------------------ -------------------
Guadagno
depurato del reddito esterno fr. 5'825.50 (4)
Perdita
finanziaria (1) – (4) fr.
2'026.50 (5)
Differenza
nelle spese di viaggio (3) – (6) fr. 926.50
(7)
Sussidi
per le spese di soggiornante settimanale:
importo
meno elevato fra (7) e (5) fr.
926.50 "
10 Non rimborsato.
11 Limite massimo secondo le tariffe di
rimborso delle spese causate dalla
frequentazione di
corsi (RS 837.056.2)
La
Direttiva LADI 2011, prevede quanto segue a proposito dei nuovi art. 91 cpv. 3
OADI e 94 lett. b OADI:
"
1. Regione di domicilio (art. 91 cpv. 3
OADI)
Per adattare questa
disposizione tenendo conto della mobilità attuale dei lavoratori è stata
aumentata la soglia per il diritto ai sussidi per le spese di pendolare e di
soggiornante settimanale (SPSS). All'art. 91 capoverso 3 OADI il numero di
chilometri è stato pertanto portato da 30 a 50. Inoltre, la distanza tra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro mediante un veicolo privato è stata
fissata a un'ora. Per maggiore semplicità non si parla più di «chilometri tariffali» ma semplicemente di «chilometri».
Agli assicurati il
cui contratto di lavoro è iniziato prima del 1° aprile 2011 si applica, per
tutta la durata del provvedimento, il diritto in vigore fino alla revisione
mentre per gli assicurati il cui rapporto di lavoro è iniziato dopo tale data
vale il nuovo diritto.
Considerandi
2.
Perdite finanziarie (art. 94 lett. b
OADI)
Per poter
beneficiare di SPSS devono essere adempiute due condizioni di base, ovvero da
un lato, il luogo di lavoro deve trovarsi al di fuori della regione di
domicilio e, dall'altro, l'assicurato deve subire una perdita finanziaria.
L'assicurato subisce una perdita finanziaria se il salario proveniente dalla
nuova attività, dopo deduzione delle spese necessarie, non raggiunge il
guadagno assicurato (dedotte le spese necessarie). Con il nuovo articolo 94
lettera b OADI i SPSS sono limitati all'importo della perdita finanziaria
subita se e nella misura in cui le spese sostenute nel nuovo luogo di lavoro
superano le spese corrispondenti del vecchio luogo di lavoro."
(cfr. Prassi LADI 2011 / R-49)
2.4
In una sentenza 38.2012.50
del 13 marzo 2013 il TCA ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Il
10.
dicembre 2012 il Presidente del TCA ha inviato alla SECO uno scritto del
seguente tenore:
" Il TCA è chiamato a pronunciarsi su un caso
che concerne il sussidio per spese di pendolare (art. 68 LADI).
Al riguardo rilevo in via preliminare che l’art. 94 OADI è stato
modificato attraverso l’ordinanza dell’11 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011.
Mi occorre in particolare sapere quale prassi adotta la SECO nel caso in
cui un assicurato accetta un impiego fuori dalla regione di domicilio dopo
averne perso un altro, pure situato fuori dalla regione di domicilio e per il
quale le spese venivano totalmente o parzialmente rimborsate dal datore di
lavoro.
Si tratta cioè di assicurati che, nell’attività precedente, non avevano
spese o ne avevano di un importo modesto perché ricevevano un rimborso spese
dall’ex datore di lavoro.
Nel caso che il TCA è chiamato a giudicare, l’__________ ha conteggiato
e confrontato le due spese sulla base dell’art. 85 cpv. 3 lett. b OADI (_________-_________,
precedente posto di lavoro fr. 866.-; _________-_________(recte: _________),
nuovo posto di lavoro fr. 1'428.90).
L’assicurato chiede invece che, a titolo di spese per l’attività
precedente, venga conteggiato l’importo di fr. 590.-, rimborsatogli ogni mese,
quale spesa di trasferta, dal suo ex datore di lavoro.
Nel primo calcolo il sussidio ammonterebbe a fr. 569.90, nel secondo a
fr. 838.90." (Doc. XX)
In data 19 dicembre 2012 il Presidente del TCA ha comunicato alla
SECO che il guadagno assicurato del ricorrente è di fr. 6'127.-e il guadagno
soggetto all'AVS nella nuova occupazione è di fr. 2'000.-- (cfr. Doc. XXII).
La SECO ha così risposto il 14 gennaio 2013:
" (…)
Lei ci
chiede nella Sua lettera quale prassi adotta la SECO nel caso in cui un
assicurato accetta un impiego fuori dalla regione di domicilio dopo avere perso
un altro, pure situato fuori dalla regione di domicilio e per il quale le spese
venivano totalmente o parzialmente rimborsate dal datore di lavoro.
Ipotese
1: "il guadagno soggetto
all'AVS nella nuova occupazione è inferiore o uguale al guadagno assicurato
dell'occupazione precedente"
Quando
il guadagno soggetto all'AVS nella nuova occupazione è inferiore o uguale al
guadagno assicurato dell'occupazione precedente il sussidio di pendolare
corrisponde alla differenza tra le spese di trasporto effettive dell'attività
precedente ai costi della nuova attività.
Calcolando
in quel modo, i sussidi per le spese di pendolare coprono una perdita
finanziaria dovuta a delle spese di viaggio e non prendono a carico un
abbassamento dello stipendio che può o che deve essere compensato con il
guadagno intermedio.
Nella
fattispecie, le spese di trasporto dell'attività precedente devono essere
calcolate basandosi sull'art. 85 cpv. 3 let. b OADI. Il Dipartimento federale
dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha fissato le tariffe
per chilometro di viaggio in caso di utilizzazione di un veicolo privato (art.
3.
dell'ordinanza del DEFR concernente le tariffe di rimborso delle spese
causate dalla frequentazione).
Ipotesi
2: "il guadagno assicurato
dell'attività precedente è inferiore al salario soggetto all'AVS per la nuova
occupazione"
Quando
il guadagno assicurato dell'attività precedente è inferiore al salario soggetto
all'AVS per la nuova occupazione, l'importo dei sussidi di pendolare
corrisponde all'importo meno elevato tra la perdita finanziaria (calcolo
illustrato nella cifra marginale L37 della circolare PML (1° esempio)), e la
differenza tra le spese anteriori effettive e le nuove spese (vedi cifra
marginale L37 circolare PML).
È
importante precisare che l'importo versato dall'ex datore di lavoro per le
spese di trasferta saranno prese in considerazione per il calcolo dei sussidi
unicamente nell'ipotesi 2. Di conseguenza, se l'importo non è incluso già nel
salario, sarà aggiunto al guadagno assicurato anteriore e le spese effettive di
viaggio saranno dedotte.
Tuttavia,
nel caso specifico, ci sono altri problemi, oltre che l'importo dei sussidi per
le spese di pendolare che devono essere esaminati. Infatti, si tratta nella
fattispecie di un guadagno intermedio con un contratto di lavoro di durata
determinata che non permette all'assicurato di uscire dalla disoccupazione.
Inoltre, La informiamo che abbiamo dei dubbi sull'idoneità al collocamento
dell'assicurato, per questa ragione trasmettiamo questo dossier al settore
competente della SECO.
È
importante ricordare che i provvedimenti speciali hanno come obiettivo di
uscire la persona direttamente e completamente dalla disoccupazione. E
specialmente il caso in materia di sussidi per le spese di pendolare perché
questo provvedimento intende favorire la mobilità geografica degli assicurati
che non hanno trovato un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio e
che, per uscire dalla disoccupazione, hanno accettato di lavorare al di fuori
di questa regione. Di conseguenza, nel caso specifico lo scopo dei sussidi per
le spese di pendolare non è raggiunto visto che in particolare l'assicurato
rimane in guadagno intermedio.
Infine,
ci domandiamo in caso di professione nell'ambito dello sport o artistico se i
sussidi per le spese di pendolare sono una misura adeguata perché la scelta di
una tale professione richiama naturalmente una grande mobilità." (Doc.
XXIII)
Chiamato, ora a pronunciarsi, questo Tribunale,
preso atto anche delle precisazioni fornite dalla SECO ritiene che il calcolo
effettuato dall'_________ sia corretto.
Infatti, visto lo scopo dei provvedimenti a
favore degli assicurati pendolari è giustificato porre a carico della LADI
soltanto le spese di viaggio più elevate derivanti dalla maggiore distanza tra
il vecchio e il nuovo posto di lavoro e non anche le perdite o i vantaggi che
derivano agli assicurati dalle clausole stipulate con i diversi datori di
lavoro. Ciò che vale per le differenze degli stipendi (intervento
dell'assicurazione contro la disoccupazione solo in caso di perdita finanziaria
e non anche in caso di maggiori spese senza perdita finanziaria), deve valere
anche per le diverse modalità di rimborso delle spese, in particolare quelle di
trasferta.
Per arrivare ad un risultato realmente
paragonabile occorre dunque fissare le spese di trasferta per recarsi presso il
vecchio, rispettivamente presso il nuovo datore di lavoro, applicando il
medesimo criterio.
Nella presente fattispecie, si tratta
dell'Ordinanza del DFE concernenti le tariffe di rimborso delle spese causate
dalla frequentazioni di corsi e cioè di 50 centesimi al km per le autovetture
(cfr. consid. 2.3, Circolare della SECO punto L 20).
Visto che le spese di viaggio così calcolate
ammontavano a fr. 866.-- mensili allorché _________ lavora (recte: lavorava)
a _________ e ammontano a fr. 1428.90 da quando lavora a _________,
giustamente l'CO 1 gli ha riconosciuto il diritto a fr. 866.-- (cfr. Doc. XIV).
La decisione su opposizione del 22 agosto 2012
deve dunque essere confermata."
2.5
Nella
presente fattispecie dal calcolo dettagliato dell’amministrazione del 17
gennaio 2014, esposto al consid.1.5, emerge che le spese di viaggio mensili con
il treno per recarsi presso l’ultimo datore di lavoro a __________ erano
superiori rispetto a quelle per recarsi presso il nuovo datore di lavoro a __________
(fr. 453.65 contro fr. 284.80).
Il
contributo per il vitto esterno di fr. 759.50 e il contributo per le spese
dell’alloggio esterno di fr. 300, calcolati secondo i parametri fissati dal
Dipartimento federale dell’economia, sono identici nel vecchio e nel nuovo
lavoro.
Di
conseguenza, perché nella nuova attività le spese sono inferiori rispetto a
quelle nell’attività precedente, secondo il TCA non vi è la possibilità di
accordare all’assicurata sussidi per le spese di soggiornante settimanale.
La
decisione su opposizione del 20 settembre 2013 deve così essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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