38.2013.62
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
20 gennaio 2014Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2013.62
Data decisione, Autorità:
20.01.2014, TCA
Titolo:
Negato dt a ILR a ditta attiva nel sett.tessile.Crisi econ.x tale azienda che chiedeva spesso ILR non rappresentava+circost.imprevedib.,bensì norm.rischio aziend.Inoltre la forza del franco non costituisce+motivo straord.e impreved.,poiché tasso di cambio min.ormai da tempo fissato a fr.1.20 su euro
INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO
art. 31 LADI
art. 32 LADI
art. 33 LADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.62
DC/sc
Lugano
20 gennaio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2013
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21
ottobre 2013 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 19
settembre 2013 la ditta RI 1, che si occupa della produzione e fabbricazione di
cuscini per mobili da giardino, ha inoltrato una domanda di lavoro ridotto
(perdita di lavoro probabile del 40%) per i suoi 7 dipendenti nel periodo dal
1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 facendo valere la situazione economica
critica nel campo tessile e il cambio ancora sfavorevole.
La ditta
ha sottolineato di avere rilevato un leggero miglioramento della cifra d'affari
rispetto al periodo precedente e ha segnalato di continuare gli sforzi per
trovare nuovi sbocchi di mercato (cfr. doc. 4).
1.2. Con
decisione su opposizione del 21 ottobre 2013 la Sezione del lavoro, ha
confermato la decisione del 3 ottobre 2013 (cfr. Doc. 3) con la quale si era
opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto.
Secondo
l'amministrazione, visto che la crisi economica si è verificata nel 2009, a distanza di 4 anni la perdita di lavoro non può più essere considerata straordinaria e
imprevedibile. Inoltre, ritenuta la stabilizzazione del tasso di cambio all'1.20
effettuata dalla Banca Nazionale anche la forza del franco svizzero non può più
essere ritenuto un elemento straordinario.
1.3. Contro la
decisione su opposizione la ditta ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel
quale ha sottolineato che la crisi economica circa 3 anni fa le ha fatto
perdere un grosso cliente che è andato ad acquistare e confezionare la merce in
__________, mettendola in grave difficoltà. Inoltre il cambio le ha inoltre procurato
grossa perdita nei confronti di un altro grosso cliente in __________.
L'azienda
ha affermato di necessitare dell'aiuto richiesto, in caso contrario si rischierebbe
la chiusura (cfr. Doc. I).
1.4. Nella sua
risposta del 13 novembre 2013 la Sezione del lavoro propone di respingere il
ricorso (cfr. Doc. III).
1.5. Il 25
novembre 2013 la ditta ha chiesto al TCA di tenere in considerazione questa
ultima richiesta di aiuto (cfr. Doc. V).
Il 26 novembre
2013 la Sezione del lavoro ha richiamato quanto esposto nella risposta di causa
(cfr. Doc. VIII).
in
diritto
2.1. I
presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.
31 LADI.
Questa
disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni
materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse
negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le
condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i
lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è
integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono
soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione
e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione
nell'AVS;
b. la perdita di
lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di
lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di
lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la
diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di
lavoro."
Secondo
il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i
presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può
essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
Fatti
I
requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
Le
condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non
hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il
cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del
datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;
c. le persone che,
come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo
dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le
decisioni del datore di lavoro, come
anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.2. Secondo
l'art. 32 cpv. 1 LADI:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi
economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo
di conteggio è di almeno il 10 per cento delle
ore di lavoro
normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."
Per
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:
" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,
di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre
interruzioni dell'esercizio, usuali e
ricorrenti, oppure a circostanze
rientranti nella sfera normale del
rischio aziendale del datore di
lavoro;
b. se è usuale nel
ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da
oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;
c. in quanto cada in
giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere
soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o
vacanze aziendali;
d. se il lavoratore
non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il
contratto di lavoro;
e. in quanto
concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da
un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per
lavoro temporaneo oppure;
f. se è la
conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui
lavora l'assicurato."
Scopo
delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi
aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del
Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia
delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.
1628-1643).
2.3. Secondo
l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze
rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio
aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi
legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,
problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad
esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza
in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure
(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",
Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del
2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002
pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;
DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.
117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Infatti,
la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono
colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e
devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un
carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per
lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15
marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA
1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa),
pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).
Nella
citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, relativa ad una ditta attiva nel
settore delle materie plastiche, più precisamente nella produzione di lastre in
bicarbonato, che aveva introdotto il lavoro ridotto adducendo che la continua
fluttuazione dei prezzi, sia per quanto concerne la materia prima, come pure
per il prodotto finito, avrebbe indotto la clientela a procrastinare le
ordinazioni, l’Alta Corte ha confermato il rifiuto delle prestazioni, affermando:
"
(…)
Trattasi segnatamente di perdite di lavoro
abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono
colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali
evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con
opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere
eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità
per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,
1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,
pag. 426 segg., note 64-70).
(…)
Alla pronuncia cantonale deve essere prestata
adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla
società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione
dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla
giurisprudenza, nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili
dall'assicurazione contro la disoccupazione. (…)"
In
un’altra sentenza C 246/06 del 16 luglio 2007, il Tribunale federale ha
ricordato che:
"
(…)
Il concetto di normalità deve essere definito con
riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener
conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità
assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10
pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117). (…)"
Nel
settore dell’edilizia la costante giurisprudenza ha stabilito che differimenti
di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non
imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti
nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta
a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze
(STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STFA AD 214/87 del 12 ottobre
1988).
In una
sentenza pubblicata in DLA 1998 n. 50 pag. 290 seg. l'Alta Corte ha ricordato
che la perdita di lavoro dovuta alla congiuntura molto sfavorevole, che obbliga
un'impresa di costruzioni ad adeguarsi alla volontà dei diversi committenti
senza avere la possibilità di esercitare un influsso sull'inizio dei lavori,
rientra nella sfera normale del rischio aziendale.
A causa
delle difficoltà che attraversa notoriamente, già da parecchi anni, il settore
edilizio, la perdita di lavoro invocata può colpire allo stesso modo ogni
datore di lavoro di questo ramo economico. Tale perdita non assume pertanto un
carattere eccezionale nella congiuntura attuale.
In una
decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA (dal 1° gennaio 2007:
Tribunale federale, TF) ha sottolineato che è innegabile che nell'edilizia le
perdite di lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa
dell'insolvenza del committente, da un lato, e al ritardo di un progetto in
seguito ad una procedura d'opposizione pendente e alla forte concorrenza,
costituiscono rischi normali dell'azienda ed ha rilevato in particolare quanto
segue:
«En ce qui concerne les variations du taux d'occupation dues à une
situation concurrentielle tendue, la Cour de céans a jugé que la perte du travail qui en
résulte est susceptible de toucher chaque employeur d'une même branche économique (arrêt non publié M. du 29 juin 1989, C 25/89). Par ailleurs, il faut éviter que l'intervention de l'assurance-chômage entrave la concurrence par une redistribution des coûts et des revenus des entreprises
structurellement fortes à celles qui le sont moins (sur ces questions, cf. Brügger, Die Kurzarbeitsentschädig als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventivmassnahme, th. Berne 1993, p. 70). Or, en l'espèce, la recourante produit un
tableau comparatif de soumissions présentées par onze entreprises, relatives à la construction d'un trottoir. Certes, en
admettant que ce document soit
représentatif de la situation régnant sur l'ensemble du marché de la
construction dans la région concernée, on constate que l'offre la plus
avantageuse est sensiblement
inférieure à l'offre présentée par la recourante. Il n'en demeure pas moins que Ia proposition de cette dernière se situe parmi les quatre offres les
plus élevées présentées en l'occurrence, de sorte que la perte du marché en
cause ne saurait être attribuée à d'éventuelles manoeuvres de
«dumping» pratiquées par les entreprises concurrentes. On doit bien plutôt admettre que la diminution du taux
d'occupation subie par la recourante est due à une situation concurrentielle
tendue, dont l'assurance-chômage
n'a pas à répondre.»
Questa
giurisprudenza è stata confermata anche successivamente (cfr. STFA C 8/03 del 4
dicembre 2003; STFA C 248/03 del 19 dicembre 2003).
2.4. In
una direttiva dell'aprile 2009, pubblicata in Prassi LADI 2009 pag. 17, la SECO ha rilevato:
"
ILR E CRISI CONGIUNTURALE
A causa del previsto rallentamento congiunturale
occorre attendersi un aumento delle domande di indennità per lavoro ridotto. Le
disposizioni legali in vigore hanno mostrato, in occasione dei precedenti
periodi di indebolimento della congiuntura, tutta la loro utilità quale mezzo
per evitare brusche riduzioni del personale.
Sebbene le esperienze fatte finora siano
positive, rimane comunque evidente che, nella situazione attuale, il diritto
all'indennità debba essere esaminato alla luce delle condizioni stabilite dalla
legge e dall'ordinanza come pure secondo la Circolare ILR.
Di conseguenza le autorità preposte
all'esecuzione devono esaminare attentamente se le condizioni del diritto sono
soddisfatte. Il semplice riferimento all'esistenza di una crisi finanziaria non
è sufficiente per giustificare un diritto all'indennità per lavoro ridotto. Lo
stesso vale quando una diminuzione dei redditi non corrisponde a una perdita di
lavoro.
Per questo motivo occorre accordare un'attenzione
particolare ai motivi, previsti dalla legge, che escludono la computabilità
della perdita di lavoro, quali gli aspetti stagionali o il carattere usuale
della perdita di lavoro del ramo in questione, la professione o l'azienda."
In una
Direttiva denominata "Motivi congiunturali e strutturali per la perdita di
lavoro / rischio aziendale abituale e stagionalità "del 6 novembre 2009,
pubblicata nella Prassi LADI 2010 fogli 4-6, la SECO si è così espressa:
"
Alcuni rappresentanti dei settori economici si
sono rivolti a noi facendoci notare, da un lato, che le domande per
l'introduzione del lavoro ridotto verrebbero trattate in modo disuguale dai
Cantoni e che, dall'altro, ad alcuni rami del settore dei servizi e
dell'edilizia questo diritto verrebbe negato categoricamente.
Secondo l'attuale stato delle conoscenze, alcuni
Cantoni negano l'introduzione del lavoro ridotto, adducendo che
● sussistono
motivi strutturali e non congiunturali, o
● la perdita di lavoro è causata da motivi che rientrano nel rischio
aziendale abituale del datore di lavoro, o
● la perdita di
lavoro è causata da motivi stagionali.
1. Osservazioni di carattere giuridico
Secondo l'articolo
110 LADI, la SECO provvede, in quanto autorità di vigilanza, all'applicazione
uniforme del diritto. Essa tiene, pertanto, a ribadire i seguenti principi.
a.
Considerazioni generali
L'obiettivo principale
dell'indennità per lavoro ridotto è quello di evitare la disoccupazione tramite
il mantenimento di posti di lavoro (art. 31 cpv. 3 lett. d LADI; DTF 120 V
526). Lo scopo preventivo dell'indennità per lavoro ridotto influenza quindi in
maniera determinante l'interpretazione delle disposizioni riguardanti questo
tipo di prestazione (circolare ILR, n. marg. A2).
Lo strumento
dell'indennità per lavoro ridotto è a disposizione di tutti i settori economici
in modo equo.
b.
Perdita di lavoro dovuta a motivi
economici
Considerandi
II diritto all'indennità
per lavoro ridotto sussiste soltanto se la perdita di lavoro può essere ricondotta
a motivi economici (art. 31 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con art. 32
cpv. 1 lett. a LADI).
La LADI non precisa la nozione di «motivi
economici». Tuttavia, essa va intesa in senso lato, in modo conforme alla
prassi e alla giurisprudenza e in considerazione del carattere preventivo
dell'indennità per lavoro ridotto (cfr. suddetto punto
1a) e può comprendere motivi sia congiunturali che
strutturali (n. marg. C2 circolare ILR).
In generale, per motivo
economico s'intende una diminuzione della domanda dei beni o servizi
normalmente offerti da un'impresa. Ma anche i fattori che sono influenzati
direttamente dal mercato o che non si ripercuotono sulla posizione di un prodotto
sul mercato sono di natura economica.
Le restrizioni legali a
cui si accompagna I'IRL, ossia la durata provvisoria (art. 31 cpv. 1 lett. d
LADI), l'inevitabilità della perdita di lavoro (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI)
nonché la durata massima dell'indennità per lavoro ridotto (art. 35 LADI)
mirano a evitare che questo strumento serva a ritardare i necessari cambiamenti
strutturali. La giurisprudenza parte dal presupposto che la perdita di lavoro
sia presumibilmente temporanea e che grazie all'introduzione del lavoro ridotto
i posti di lavoro possano essere conservati, salvo che vi siano indizi concreti
che facciano supporre il contrario (DTF 111 V 385 f. consid. 2b).
ln base alle suddette
considerazioni, un rifiuto
motivato dal fatto che la perdita di lavoro sarebbe dovuta
a motivi strutturali è legittimo solamente se nei 12
mesi precedenti la richiesta è subentrata una modifica (diminuzione) duratura
della domanda (p. es. prolungamento dell'intervallo dì
servizio nell'industria automobilistica). In tal caso
la richiesta viene respinta anche perché la perdita di lavoro non è di natura
provvisoria.
c.
Rischio aziendale abituale, consuetudine settoriale, professionale o
aziendale, stagionalità
Secondo l'articolo 33
LADI, non sussiste il diritto all'indennità per lavoro ridotto tra l'altro
quando la perdita di lavoro è causata da circostanze che rientrano
nell'abituale rischio aziendale del datore di lavoro, se è usuale nel ramo,
nella professione o nell'azienda, o se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione.
I suddetti motivi di
esclusione dal diritto all'indennità sono strettamente legati tra di loro, per
cui non è possibile ed è persino inutile tentare di differenziarli (n. marg.
D10 circolare ILR).
Per rischio aziendale
abituale e consuetudine settoriale, professionale e aziendale si intendono le
perdite di lavoro «normali», ossia quelle che risaputamente si verificano a
scadenze regolari e in modo ripetuto e che quindi sono prevedibili e, in vari
modi, calcolabili. Un rischio «normale» non può, secondo la giurisprudenza,
essere determinato in base a un criterio applicabile a tutte le aziende, ma
deve essere stabilito nei singoli casi in base all'attività specifica
dell'azienda e alla situazione che la caratterizza (DTF 119 V 498; n. marg. D2
e D3 circolare ILR).
Questo vale anche per
le aziende di servizi e per le imprese del settore dell'edilizia e dei suoi
rami accessori, che non sono escluse a priori dal diritto all'indennità per
lavoro ridotto (cfr. punto 1a).
È vero che in entrambi i settori le fluttuazioni delle ordinazioni sono usuali
e non giustificano di regola una perdita
di lavoro computabile (n. marg.
direttiva ILR). Inoltre, nell'edilizia e nei suoi rami
accessori le oscillazioni di natura stagionale (in particolare il calo delle
ordinazioni d'inverno) sono considerate abituali, per cui le perdite di lavoro
che ne risultano non sono computabili (n. marg. D11 circolare ILR). Oltretutto succede spesso in questi settori che i
termini siano posticipati su richiesta del committente o per altre ragioni e
quindi, anche in questo caso un'eventuale perdita di lavoro risultante non può essere computata (n. marg. Circolare
ILR). Queste circostanze, tuttavia,
non comportano un'esclusione assoluta dal diritto all'indennità per lavoro ridotto per le imprese attive in tali settori. In caso di
oscillazioni stagionali del grado d'occupazione, il servizio cantonale formula
unicamente, in sede di autorizzazione, una riserva secondo cui le ore di lavoro
che vengono meno a causa di tali oscillazioni stagionali abituali non possono
essere indennizzate (n. marg. D12 circolare ILR). Inoltre, anche in questi
settori valgono i seguenti principi.
Se subentra una perdita
di lavoro, un crollo della domanda o una recessione economica che oltrepassa il
quadro abituale e normale previsto dalla legge, si tratta di circostanze
straordinarie che non possono più essere imputate al rischio aziendale
abituale. Tali circostanze legittimano la computabilità della perdita di lavoro
e danno quindi - in presenza delle ulteriori premesse - il diritto
all'indennità per lavoro ridotto (n. marg. D9 ultima frase, nonché n. marg. D11
circolare ILR).
2.
Conseguenze per la valutazione
di domande d'introduzione del lavoro ridotto
Per molte imprese,
l'attuale crisi economica comporta serie difficoltà che oltrepassano il carattere usuale e normale di
cui sopra. Il conseguente crollo della domanda può essere considerato
straordinario e quindi legittimare il computo delle perdite di lavoro."
In
un'altra direttiva del 1° settembre 2011 denominata "Lavoro ridotto –
franco forte" la SECO si è così espressa:
"
Ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a
LADI, le perdite di lavoro rientranti nella sfera normale del rischio aziendale
non sono computabili. Sono considerate "perdite di lavoro riconducibili
alla sfera normale del rischio aziendale" le perdite di lavoro usuali che
avvengono in modo regolare e ricorrente e che di conseguenza sono prevedibili e
possono essere calcolate in anticipo dall'azienda. Di conseguenza, sono
computabili solo nel caso in cui tali perdite assumono un carattere
eccezionale.
Mentre le variazioni del corso di cambio
valutario rientrano nella sfera normale del rischio aziendale, l'apprezzamento
del franco svizzero sull'euro e sul dollaro, registrato nel corso delle ultime
settimane, assume un carattere straordinario sia per la durata che per la sua
portata. Di conseguenza le perdite di lavoro che ne conseguono possono essere
prese in considerazione per la domanda di lavoro ridotto (ILR).
È opportuno considerare inoltre che un calo del
fatturato non accompagnato da perdite di lavoro non dà diritto a l'ILR.
D'altronde, se il valore del franco dovesse
stabilizzarsi a lungo termine a un livello elevato, tale circostanza non
potrebbe più essere considerata temporanea, tale da giustificare la concessione
dell'ILR (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI). In questo caso, la SECO procederebbe,
in tempi utili, con la pubblicazione di una nuova direttiva in merito.
Riteniamo tuttavia che il franco sia attualmente sopravvalutato e confidiamo
nel fatto che la Banca nazionale intraprenderà quanto necessario al fine di
riportarlo ad un livello più basso."
(033 Prassi LADI 2011/34)
Infine,
in un'altra direttiva dell'ottobre 2013 "IRL – Fine delle misure
speciali" la SECO si è così espressa:
"
1.
Franco forte
Le misure adottate
dalla Banca nazionale svizzera per limitare le oscillazioni del franco rispetto
all'euro, in particolare la fissazione di un tasso di cambio minimo di 1.20
CHF, hanno permesso alla nostra valuta di stabilizzarsi a lungo termine a un
livello elevato. È stato quindi deciso di abrogare la direttiva «Lavoro ridotto
- franco forte» (033-Prassi LADI 2011/34) a partire dal 31.12.2013 e di
sostituirla con la presente direttiva.
Le variazioni del
tasso di cambio rientreranno nuovamente nella sfera normale del rischio
aziendale ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI, secondo cui le perdite di
lavoro dovute a questi rischi non sono computabili. Sono considerate «perdite
di lavoro riconducibili alla sfera normale del rischio aziendale» le perdite di
lavoro usuali che avvengono in modo regolare e ricorrente e che di conseguenza
sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo dall'azienda. Di
conseguenza, sono computabili solo nel caso in cui tali perdite assumono un
carattere eccezionale (Circolare ILR D2 ss.).
2.
Mancato rinnovo del prolungamento della durata massima in caso
di ILR
Dal 31.12.2013 l'art.
57b OADI non sarà più in vigore. La durata massima in caso di ILR verrà dunque
riportata a 12 periodi di conteggio (art. 35 cpv. 1 LADI) a partire dal
1.1.2014
Per quanto riguarda
le domande di ILR, i Cantoni faranno in modo che, nell'ambito del termine
quadro in corso, dal 1.1.2014 il limite massimo di 12 periodi di conteggio non
sia superato.
3.
Periodo di attesa
Dal 1.1.2014, il
periodo di attesa verrà riportato al periodo di attesa normale ai sensi
dell'art. 50 cpv. 2 lett. a e b OADI, poiché l'art. 50 cpv. 3 OADI non trova
più applicazione proprio da questa data. Le imprese, quindi, dovranno
riprendere a carico 2 giorni di attesa per i primi sei periodi di conteggio e 3
giorni a partire dal settimo periodo." (033 Prassi LADI 2013/2)
Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa
H, C 124/06). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione
nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle
disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132
V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF
127.
V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve invece
scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.
DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.
5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,
pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4
consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures
applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:
"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5
Nella
presente fattispecie la ditta RI 1 ha fatto valere due motivi alla base della
richiesta di indennità per lavoro ridotto: la crisi economica e il franco
forte.
Per quel
che riguarda il primo motivo il TCA rileva che la ricorrente ha beneficiato durante
il termine quadro di riscossione dal 01.09.2009 al 31.08.2011 di complessivi 16
periodi di conteggio (doc. 14) e durante il termine quadro dal 01.10.2011 al
30.09.2013
di 9 periodi di conteggio (doc. 13).
Come
giustamente sottolineato dall'amministrazione, nel settembre 2013 la crisi
economica non costituiva più per la RI 1 una circostanza imprevedibile, bensì
rientrava nel suo normale rischio aziendale (cfr. sul tema STF (C_986/2012 del
19.
giugno 2013).
Riguardo
al secondo motivo addotto dalla ricorrente il TCA ha già stabilito che siccome il
tasso di cambio minimo è ormai da tempo fissato a fr. 1.20, la forza del franco
non costituisce più un motivo straordinario ed imprevedibile (cfr. STCA
38.2012.77
del 29 maggio 2013; STCA 38.2013.7 del 18 giugno 2013; su questo
argomento cfr. STF 8C_986/2012 del 19 giugno 2013, consid. 4.1 e 4.2).
Alla luce
di quanto appena esposto la decisione su opposizione del 21 ottobre 2013 deve
essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
é respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster