38.2013.64
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
4 dicembre 2013Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2013.64
Data decisione, Autorità:
04.12.2013, TCA
Ricorso:
TF,8C_38/2014, 31.01.2014
Titolo:
Ricorso del 30 ottobre 2013 interposto contro una decisione su opposizione del 17 settembre 2013, notificata all'assicurato il 19 settembre 2013, è tardivo. Nel ricorso, inoltre, non emerge alcun motivo che possa giustificare la restituzione del termine di ricorso. Ricorso irricevibile
INTEMPESTIVITÀ
IRRICEVIBILITÀ
RESTITUZIONE DEI TERMINI
RICORSO
art. 38 LPGA
art. 39 LPGA
art. 40 LPGA
art. 41 LPGA
art. 60 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.64
dc/gm
Lugano
4 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2013
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 17
settembre 2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 17 settembre 2013 la CO 1 ha confermato la
precedente decisione del 16 maggio 2013 con la quale ha chiesto ad RI 1 la
restituzione di indennità percepite a torto per un ammontare di CHF 1'028.25
(cfr. doc. A).
1.2. Contro
la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un ricorso al TCA il 30
ottobre 2013 (cfr. doc. I).
1.3. Il
5 novembre 2013 il TCA ha invitato la Cassa ad accertare presso la Posta la
data esatta in cui RI 1 ha ricevuto la decisione impugnata, apparendo a prima
vista il gravame tardivo (cfr. doc. III).
1.4. Con
lettera del 7 novembre 2013 l’amministrazione ha così risposto:
" Facciamo
riferimento allo scritto del 5 novembre u.s. e con la presente trasmettiamo
l’estratto T&T della Posta.
In base
allo stesso, a mente della cassa, il ricorso inoltrato dall’assicurato appare
tardivo.” (cfr. doc. VI+1)
Copia
di tale scritto è stato trasmesso all’assicurato per osservazioni (cfr. doc.
VII). Egli è rimasto silente.
in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio
2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Questa
Corte deve verificare la tempestività del ricorso inoltrato dal
ricorrente.
Secondo
l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa.
Secondo
il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta
l'art. 40 cpv. 1 LPGA, il termine legale non può essere prorogato.
Secondo
l'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate
all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo
giorno del termine.
Se
la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine
è stato rispettato (cpv. 2).
L'art.
38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione.
Se
l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno
feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o
sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
Fatti
I
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono
dal settimo giorno precedente la pasqua al settimo giorno successivo alla
pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2
gennaio incluso (cpv. 4).
Dopo
l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in
relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della
decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo
giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del
2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische
Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
Se
il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso
tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110
V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr.
9, p. 479).
2.3. Nella
concreta evenienza la decisione su opposizione del 17 settembre 2013 (messa
alla Posta il 18 settembre 2013) è stata ritirata dall’assicurato il 19
settembre 2013 (cfr. Doc. VI1).
Il
termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere il 20 settembre 2013. Esso era
dunque ampiamente scaduto al momento dell'inoltro del ricorso il 30 ottobre
2013.
2.4. Occorre
ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
Ai
sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato
impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è
restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30
giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Prima
dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la
restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria
volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare
sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa
(cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 1996/1997 N. 13,
consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag.
128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per
"impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità
oggettiva o la forza maggiore, ma anche l'impossibilità che risulta da
circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono
comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve
potere essere rimproverata una negligenza (cfr. DTF 96 II 265 consid. 1a; STFA del 21 novembre 2001 nella causa Fondazione X., I 393/01;
U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schultess 2003, N. 4 ad art. 41, p. 417; U. Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 170s.;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo
1998, n. 151).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in
intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide
profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare
l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA
del 2 luglio 2003 nella causa D., K 34/03).
Il TCA constata che, nel ricorso dell’assicurato (cfr. doc. I), non
emerge alcun motivo che possa giustificare la restituzione del termine di
ricorso.
D’altra
parte RI 1 non ha formulato nessuna osservazione allo scritto della Cassa del 7
novembre 2013 (cfr. consid. 1.2.).
Il
ricorso è pertanto irricevibile, in quanto tardivo.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
Considerandi
2.
Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster