38.2013.66
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14 aprile 2014Italiano22 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2013.66
rs
Lugano
14 aprile 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 novembre 2013 di
RI 1
contro
la decisione del 4 novembre 2013 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 4 novembre
2013 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha
respinto la domanda di risarcimento morale di fr. 2'000.-- interposta da RI 1.
A sostegno del proprio
provvedimento l’amministrazione ha rilevato:
"
1. Il signor RI 1 formula la propria domanda di risarcimento in
relazione
all’iter concernente la contestazione della decisione di sospensione per le
ricerche di lavoro svolte prima dell’iscrizione in disoccupazione (decisone di
sospensione 22 gennaio 2013, decisione su opposizione 8 febbraio 2013, ricorso
19 febbraio 2013, sentenza 7 agosto 2013), in particolare indica di richiedere:
“(…) un onesto risarcimento di fr. 2'000.00 per l’evidente torto morale e
soprattutto per avermi maggiorato la sofferenza psicofisica che purtroppo vivo
da almeno 7 anni per tante altre brutte e tristi situazioni che io spero tanto
di chiudere al più presto (vedi invalidità al 50%, vedi problemi e cause con __________,
vedi ictus vissuto tra il 25 e 26 maggio 2013 e vedi operazione subita a __________
tra il 9 e il 15 settembre 2013)”.
2.1 L’assicurato o i terzi che
ritengono di avere subito un danno
causato
dagli organi d’esecuzione cantonale dell’assicurazione contro la disoccupazione
possono presentare una domanda di risarcimento ai sensi dell’art. 78 LPGA.
L’autorità all’origine del preteso danno statuisce sulla domanda con decisone
formale (art. 85h cpv. 1 LADI).
La
responsabilità dell’autorità è di natura causale, è sufficiente che l’atto che
ha causato il danno sia illecito, mentre non è necessario che vi sia colpa da
parte dell’autore.
Le
disposizioni riguardanti il risarcimento per torto morale (lesioni della
personalità) sono regolate (applicazione per analogia) dalle disposizioni della
Legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle
autorità federali e dei funzionari federali (LPGA – Application de la LPGA et
de l’OPGA à l’assurance-chômage, seco – dicembre 2002, pag. 51; U. KIESER,
ATSG-Kommentar, ad art. 78, cifra 42 e seguenti; art. 2 LResp/TI, RL 2.6.1.1).
Una riparazione del torto morale entra in considerazione per chi “(…) è
illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, in caso di colpa del
funzionario, quando la gravità dell’offesa lo giustifichi e questa non sia
stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di riparazione
morale” (art. 6 cpv. 2 LResp/CH, RS 170.32; TAF A5264/2013 del 22 aprile 2013,
consid. 3 e 3.1.1).
La
responsabilità dell’autorità d’esecuzione si estingue se l’assicurato o il
terzo non presenta la domanda di risarcimento entro un anno dal giorno in cui
conobbe il danno, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno
dell’atto che ha causato il danno (art. 85h cpv. 2 LADI).
3. Nel caso
concreto l’assicurato ha avuto la possibilità di fare valere, con successo
parziale, le proprie contestazioni riguardo alla decisione di sospensione per
le ricerche di lavoro nel periodo precedente la disoccupazione nelle sedi
opportune (cfr. in particolare sentenza TCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013), in
nessun caso è possibile parlare di colpa dei funzionari o di grave violazione
della personalità cosicché i presupposti per una richiesta di risarcimento di
torto morale non sono manifestamente dati e la pretesa appare infondata e ingiustificata.
Fatti
I collaboratori dell’Ufficio regionale
di collocamento hanno operato nell’ambito e nei limiti delle proprie competenze
(art. 30 cpv. 1 lett. c LADI) e l’interessato ha potuto fare valere i propri
interessi utilizzando gli ordinari mezzi di impugnazione (opposizione e
ricorso). Va poi pure rilevato che a proposito delle ricerche di lavoro
relative al mese di ottobre 2012 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
confermato il principio della sospensione dal diritto alle indennità (STCA
38.2013.12, consid. 2.12 e 2.14).”
1.2. Contro la decisione del 4
novembre 2013 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha addotto:
" (…)
ritengo che con i miei tanti scritti dell’ultimo anno come pure con il mio
riassunto datato 23.10.2013 di avere ampliamente dimostrato con prove, sia la
grande mole di lavoro eseguita e che in parte dovevano fare i Signori dell’URC
e sia il concreto contributo da parte di alcuni collaboratori dell’URC al
peggioramento della mia salute psicofisica.
(…)
2. Il vero e concreto istoriato dell’intera
pratica lo si può leggere nei numerosi atti degli incarti n. 38.2013.12 e n.
38.2013.58 (…).
3. All’Onorevole Giudice mi permetto
chiedere di riconoscere al sottoscritto un minimo di risarcimenti per tutto
quanto mi ha provocato in generale (problemi finanziari vari, problemi di
salute, ecc.) il particolare e assai poco umano comportamento del Signor __________
nei confronti del sottoscritto (vedi mio scritto raccomandato datato 26
settembre 2013 con tanto di documenti prova allegati che mi sono permesso già
anticipare al Lodevole Tribunale).
(…)” (Doc. I)
1.3. Il 7 novembre 2013 l’URC ha
comunicato di non avere nuovi elementi da aggiungere a quanto già espresso
nella decisione in questione (cfr. doc. III).
1.4. Dopo l’assegnazione da parte
del TCA di un termine di quindici giorni per completare la risposta di causa
(cfr. doc. IV), il 14 novembre 2013 l’amministrazione ha trasmesso un
complemento della risposta di causa in cui ha postulato la reiezione
dell’impugnativa con argomenti di cui di dirà, per quanto occorra, nei
considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. L’assicurato si è nuovamente
pronunciato in merito alla fattispecie con scritto del 20 novembre 2013 (cfr.
doc. VII).
1.6. Il 29 novembre 2013 l’URC ha
precisato di non avere osservazioni particolari da formulare (cfr. doc. IX).
1.7. Il doc. IX è stato trasmesso
per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. X).
Considerandi
2.1
L'art. 78 LPGA
(Responsabilità) stabilisce al cpv. 1 che "gli enti di diritto pubblico,
gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità
garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali,
per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli
organi d'esecuzione o dei loro funzionari" e al cpv. 2 che
"l'autorità competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento".
Competenti a emanare
decisioni in materia di rivendicazioni di risarcimento danni da parte di
assicurati e terzi sono quelle autorità dalle quali viene preteso un indennizzo
(cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar". Ed. Schultess 2009, ad art. 78 n.
56.
pag. 998; FF 1999 pag. 4031, 4033).
In particolare l’art. 85h
LADI, concernente la responsabilità dei Cantoni nei confronti degli assicurati
e di terzi, prescrive al cpv. 1 "gli assicurati o i terzi devono
presentare le loro pretese di risarcimento secondo l’articolo 78 LPGA
all’autorità competente; quest’ultima statuisce sulle domande mediante formale
decisione" (cfr. FF 1999 pag. 4033, 4109; FF 2001 pag. 2021, 2082).
L'art. 85h cpv. 2 LADI
prevede che "la responsabilità si estingue se l’assicurato o il terzo leso
non presenta la sua domanda entro una anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma
in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il
danno".
In materia di
responsabilità non entra in considerazione la procedura di opposizione secondo
l'art. 52 LPGA. Contro la decisione della Cassa di disoccupazione è dato dunque
ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. U. Kieser, op.
cit., n. 40 pag. 994; B. Rubin "Assurance-chômage", Ed. Schultess
2006.
pag. 698).
2.2
La SECO, nella
circolare “Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) Application de la LPGA et de l’OPGA à l’assurance-chômage del dicembre
2002, relativamente alla responsabilità di cui all’art. 78 LPGA ha enunciato:
" L'art. 78 dispose que les corporations de droit public, les
organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité
de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des
dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes
d'exécution ou par leur personnel. L'autorité compétente rend une décision sur
les demandes en réparation. La responsabilité subsidiaire de la Confédération
pour les institutions indépendantes de l'administration ordinaire de la Confédération
est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (RS
170.
). Les dispositions de la LPGA s'appliquent à la procédure. Il n'y a pas
de procédure d'opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la
loi sur la responsabilité sont applicables par analogie. Les personnes
agissant en tant qu'organes ou agents d'un assureur, d'un organe de révision ou
de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois
spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des
autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal.
La disposition de l'art. 78 LPGA règle la
responsabilité envers les assurés et les tiers. Il s'agit en l'occurrence d'une
responsabilité causale par analogie à l'art. 3 de la loi sur la responsabilité.
Il suffit donc que l'action soit illicite; il n'est pas nécessaire qu'il y ait faute.
Les art. 82a, 85e (n.d.r.: dal 1° luglio 2003
corrisponde all’art. 85h LADI) et 89a LACI définissent les autorités responsables
pour rendre les décisions en matière de responsabilité et le délai imparti pour
exiger la réparation du dommage. Aux termes de l'art. 76 LACI, les employeurs
sont également chargés de l'application du régime de l'assurance. L'art. 88
LACI exclut cependant la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 78
LPGA. La responsabilité actuelle des employeurs envers la Confédération pour
les dommages causés soit intentionnellement soit par négligence grave est
maintenue.” (La sottolineatura è del redattore)
Sulla
portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.
125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007
consid. 4.3).
Ai sensi dell’art. 3 della Legge federale sulla responsabilità della
Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali
(Legge sulla responsabilità, LResp):
" 1La Confederazione
risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario
nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario.
2Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti
legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della
Confederazione.
3Il danneggiato non ha azione contro il funzionario.
4Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni
essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un
diritto di regresso.”
L’art. 6
LResp prevede che:
"
1Nel caso di morte di una persona o di lesione corporale, l'autorità
competente, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al
danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di
riparazione, in quanto il funzionario sia colpevole.1
2Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, in caso di
colpa del funzionario, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa
non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di
riparazione morale.”
Secondo
l’art. 3 LResp. la responsabilità della Confederazione è data indipendentemente
da una colpa. E’ sufficiente che il danno sia stato causato da un comportamento
illecito di un funzionario nell’esercizio delle sue funzioni (cfr. STF
2C_38/2010 del 6 maggio 2010 consid. 4.1.).
A proposito dell'art. 78
LPGA e della nozione di illiceità, in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 76
(78) l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
3.2
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, l'assureur social
répond du dommage causé illicitement à un tiers. L'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF (auquel renvoi l'art. 78 al. 4 LPGA et dont le contenu correspond
en substance à celui de l'art. 2 LREC)
suppose la violation par l'Etat au travers de ses organes ou agents d'une norme
protectrice des intérêts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs
(consentement, intérêt public prépondérant, etc.). L'illicéité peut d'emblée
être réalisée si le fait dommageable découle de l'atteinte à un droit absolu
(vie, sant¿ou droit de propriété). Elle peut encore résulter de la violation
d'une norme de comportement tendant à protéger d'autres intérêts juridiques
(patrimoine) si le fait dommageable découle d'une atteinte à un de ces
intérêts, voire de la violation d'une prescription importante des devoirs de
fonction si l'atteinte procède d'un acte juridique (jugement) ou de la
violation de principes généraux du droit. Une omission peut constituer un acte
illicite uniquement s'il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de
prendre la mesure omise. Ce chef de responsabilité suppose que l'Etat se trouve
dans une position de garant à l'égard du lésé et que les prescriptions
déterminant la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (outre les
arrêts invoqués dans le jugement cantonal, cf. ATF 133 V 14 consid. 8.1 p. 19 et les références; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Une
responsabilité objective nouvelle: la responsabilité de l'assureur social [art. 78 LPGA], REAS 2007 p. 180)."
Cfr. pure STF 2C_597/2013
del 28 ottobre 2013 consid. 4.2.
Giusta l’art. 6 LResp una
riparazione morale nel caso di una lesione corporale o di una illecita lesione
nella personalità presuppone, invece, anche una colpa da parte di un
funzionario (cfr. STF 2C_38/2010 del 6 maggio 2010 consid. 4.2.).
2.3
In una
sentenza I 361/06 del 18 ottobre 2006 l'Alta Corte ha sottolineato che:
" (...)
La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est
subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée
ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire
ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme
spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple
les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir Kieser,
ATSG-Kommentar, Zurich 2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle suppose qu'une
personne assurée ou un tiers ait subi un dommage. La demande doit par ailleurs
être présentée aux autorités compétentes, qui se prononcent ensuite par une
décision. Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est
compétente et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission
du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999
4317). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 59a LAI prévoit à cet effet
que les demandes en réparation doivent être adressées à l'office AI, qui statue
par voie de décision. (...)"
In una sentenza 38.2007.79
del 28 luglio 2009 il TCA, nel caso di un assicurato che aveva seguito per un
certo periodo un programma d'occupazione dopo avere esaurito il diritto delle
400.
indennità giornaliere di disoccupazione, ha riconosciuto il suo diritto ad
ulteriori indennità sulla base dell'art. 27 LPGA e quindi non applicando le
norme della LADI sulla responsabilità.
In quel caso la consulente
del personale aveva erroneamente garantito all'assicurato il diritto alle
indennità giornaliere durante lo svolgimento del programma di occupazione
sebbene l'assicurato avesse esaurito il suo diritto alle indennità.
In un sentenza 8C_26/2011
del 31 maggio 2011, pubblicata in SVR 2011 ALV Nr.13 e in DLA 2011 Nr.18
pag.311 il Tribunale federale ha stabilito che in quel caso di specie, in cui
il periodo di contribuzione minimo non era adempiuto, nonostante la carente
informazione da parte dell’amministrazione (non informato titolare di un
permesso di soggiorno di breve durata CE/AELS che secondo la situazione
giuridica vigente in quel momento non poteva rivendicare indennità di
disoccupazione in Svizzera ma i periodi contributi conseguiti in Svizzera
sarebbero stati computati in Germania), non era possibile riconoscere comunque
il diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 27 LPGA. In
tale ipotesi la Cassa di disoccupazione doveva invece risarcire il danno sulla
base dell’art. 78 LPGA.
Cfr. pure STCA 30.2009.27 del 26 aprile 2010, massimata in RtiD
II-2010 N. 45 pag. 210.
2.4
Nella presente
evenienza si tratta di stabilire se l’assicurato ha diritto o meno a un
risarcimento per responsabilità da parte dell’URC ai sensi dell’art. 78 LPGA.
Il ricorrente
sostiene, in buona sostanza, che le procedure relative alla sanzione
inflittagli il 22 gennaio 2013 per insufficienti ricerche di lavoro
precedentemente all’iscrizione in disoccupazione gli abbiano procurato un
peggioramento della sua sofferenza psicofisica, nonché problemi finanziari
(cfr. doc. I; VB).
Relativamente
alla sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione applicata
all’assicurato il TCA si è pronunciato nel merito in due occasioni.
Con sentenza 38.2013.12
del 7 agosto 2013 questa Corte ha parzialmente accolto ai sensi dei
considerandi il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione su opposizione
dell’8 febbraio 2013 con cui l’Ufficio regionale di collocamento di __________
(in seguito: URC) aveva ridotto a sei giorni la sospensione di sette giorni dal
diritto alle indennità di disoccupazione per mancate e insufficienti ricerche
di lavoro nei mesi di ottobre e novembre 2012 antecedenti l’annuncio per il
collocamento inflitta con decisione del 22 gennaio 2013.
Il TCA, da una parte, ha
ritenuto che in relazione al mese di ottobre 2012 l’assicurato, avendo questi
effettuato una sola ricerca di impiego, come pure non essendo stato violato il
diritto all’informazione e alla consulenza ex art. 27 LPGA e non costituendo
motivo di esenzione il fatto di aver atteso due mesi prima di annunciarsi al
collocamento, doveva essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione
giusta l’art. 30 cpv. 1 LADI.
D’altra parte, per quanto
concerne il mese di novembre 2012, il TCA ha stabilito che non poteva essere
escluso che, oltre alle due ricerche considerate dall’amministrazione,
l’assicurato avesse svolto due ulteriori sforzi - presso l’impresa __________ e
__________ - peraltro risultanti dalla “Prova degli sforzi personali intrapresi
per trovare lavoro” del 6 dicembre 2012.
Gli atti sono così stati
rinviati all’amministrazione per disporre accertamenti più approfonditi
riguardo al compimento o meno di tali due sforzi il 5, rispettivamente il 15
novembre 2012 ed emanare una nuova decisione.
Questa Corte ha precisato
che comunque soltanto nel caso in cui fossero risultate comprovate per il mese
di novembre 2012 entrambe le ricerche appena menzionate, l'assicurato,
considerati inoltre i due sforzi già riconosciuti dall'URC, avrebbe potuto
essere esentato, alla luce delle complessive quattro ricerche mensili, da una
penalità relativamente al mese di novembre 2012.
Inoltre con
giudizio 38.2013.58 del 14 novembre 2013 questo Tribunale ha respinto il
ricorso dell’assicurato contro la decisione su opposizione del 7 ottobre 2013
di sospensione per tre giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per
insufficienti ricerche nel mese di ottobre 2012 emessa dall’URC dopo aver
esperito gli accertamenti indicati dal TCA nella sentenza 38.2013.12 per il
mese di novembre 2012, da cui sono risultati comprovati, oltre ai due già
riconosciuti, due ulteriori sforzi per il mese di novembre 2012.
L’amministrazione ha così ritenuto complessivamente valide le ricerche compiute
nel mese di novembre 2012.
2.5
Per quanto
attiene alla domanda di risarcimento formulata dall’assicurato per problemi
finanziari e di salute a cui sarebbe stato confrontato a seguito delle
procedure relative alla sanzione inflittagli a causa di insufficienti ricerche
di lavoro antecedenti l’iscrizione in disoccupazione del 5 dicembre 2012 (cfr.
doc. I), giova evidenziare che coloro che rivendicano il risarcimento di un
danno sopportano l’onere della prova per quel che concerne le condizioni della
responsabilità (cfr. consid. 2.3.).
Inoltre, relativamente al
presupposto dell’illiceità, è utile ribadire che è vero che l’illiceità risulta
automaticamente data se il fatto pregiudizievole deriva da una lesione a un
diritto assoluto come la vita, la salute o il diritto di proprietà (illiceità
tramite risultato), è altrettanto vero, tuttavia, che nel caso di lesione del
patrimonio l’illiceità presuppone che l’autore abbia violato una norma di
comportamento che ha lo scopo di proteggere il bene giuridico in questione
(illiceità tramite comportamento; cfr. consid. 2.2.; DTF 137 V 78; STF
2C_597/2013 del 28 ottobre 2013 consid. 4.2.).
Nel caso di decisioni
amministrative o giudiziarie non ogni provvedimento emesso in contrasto con la
legge va qualificato quale atto illecito. La responsabilità di un ente pubblico
a causa dell’illiceità di una decisione viene ammessa a delle condizioni
restrittive.
Il comportamento di un
magistrato o di un funzionario è illecito soltanto se viola un dovere
essenziale per l’esercizio della sua funzione o commette un errore grave e
manifesto che non avrebbe commesso un collega coscienzioso. Il solo fatto che
una decisione si rilevi a posteriori inesatta, contraria al diritto o anche
arbitraria non è sufficiente (cfr. STF 2C_275/2012 del 11 dicembre 2012 consid.
3.2
; DTF 132 II 449 consid. 3.3.; DTF 123 II 577 consid. 4d/dd).
2.6
In concreto, per quanto
concerne un eventuale danno finanziario - peraltro non esattamente dettagliato
-, va rilevato che la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 con cui
l’URC aveva sospeso l’assicurato per sei giorni dal diritto all’indennità di
disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di impiego nei mesi di ottobre
e novembre 2012 antecedenti l’annuncio per il collocamento, è effettivamente
risultata parzialmente non corretta, visto che per il mese di novembre 2012
andava accertato se, oltre alle due ricerche di lavoro ammesse
dall’amministrazione, l’insorgente avesse effettuato ulteriore due ricerche
indicate sul formulario “Prove degli sforzi personali intrapresi per trovare
lavoro”. Il TCA, con la sentenza 38.2013.12 del 7 agosto 2013, ha pertanto parzialmente accolto il ricorso ai sensi dei considerandi e rinviato gli atti all’URC
per complemento istruttorio (cfr. consid. 2.5.).
Il fatto che l’URC non
avesse, almeno parzialmente, correttamente indagato la fattispecie non può, però,
costituire una violazione essenziale di un dovere di ufficio, considerando che
in ogni caso per la relativa correzione era a disposizione dell’assicurato il
rimedio giuridico del ricorso al TCA (cfr. STF 2A.578/2003 del 10 maggio 2004
consid. 5.2), opportunità che del resto egli ha utilizzato.
L’insorgente non ha,
d’altronde, specificato quali ulteriori atteggiamenti, comportamenti assunti da
determinati funzionari dell’URC sarebbero stati illeciti. Egli si è, per
contro, limitato a indicare che il funzionario __________ avrebbe avuto un
comportamento poco umano (cfr. doc. I) e che questi si sarebbe comportato molto
male nei suoi confronti, in modo superficiale e assai prevaricatore (cfr. doc.
VII).
Allorché il 6 settembre
2013.
__________ ha chiesto in forma scritta al ricorrente di comprovare le
candidature effettuate nel novembre 2012 presso due imprese (cfr. doc. VA) ha
agito in esecuzione della sentenza 38.2013.12 del 7 agosto 2013 con cui questa
Corte aveva rinviato gli atti all’URC per esperire ulteriori accertamenti in
merito alle ricerche del mese di novembre 2012.
Il TCA, in proposito,
comprende le perplessità dell’assicurato quando scrive che aveva già indicato
il 14 agosto 2013 tramite un messaggio di posta elettronica alla signora __________
dell’URC i numeri di cellulare delle persone presso le quali aveva postulato un
impiego (cfr. doc. VB).
Occorre, tuttavia, sottolineare
che, nonostante la sollecitudine del ricorrente, ai fini della correttezza
della procedura e alla luce della sentenza di rinvio di questo Tribunale, per
l’URC era più opportuno formulare la richiesta formalmente per iscritto,
precisando che necessitava delle prove delle candidature effettuate.
In effetti questa Corte
nella sentenza 38.2013.12 consid. 2.13. aveva puntualizzato che l’URC era
tenuto a verificare se ulteriori due ricerche fossero state intraprese nel mese
di novembre 2012 con la collaborazione dell’assicurato.
Pertanto in relazione a un
eventuale pregiudizio riguardante il patrimonio già non è ossequiata la
condizione dell’illiceità (illiceità tramite comportamento, cfr. consid. 2.6.).
A prescindere da quanto
appena esposto, il TCA ritiene utile ribadire che la responsabilità istituita
dall’art. 78 LPGA è in ogni caso sussidiaria, nel senso che la stessa può
intervenire soltanto qualora la pretesa invocata da un assicurato non possa
essere ottenuta tramite le procedure amministrative e giudiziarie ordinarie in
materia di assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.3.).
Ora nel caso concreto
l’assicurato ha adito in due occasioni il TCA contestando la sospensione a
causa di insufficienti ricerche di lavoro prima dell’iscrizione in
disoccupazione del 5 dicembre 2012 inflittagli dall’URC (cfr. consid. 2.4.;
STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 e STCA 38.2013.58 del 14
novembre 2013).
2.7
Per quanto attiene al preteso
peggioramento delle condizioni psicofisiche dell’assicurato (in caso di lesione
di un diritto assoluto, come la salute, l’illiceità è data automaticamente;
illiceità tramite risultato; cfr. consid. 2.6.), il TCA osserva che nella
presente evenienza non risulta, invece, adempiuto il presupposto del nesso di
causalità adeguata.
Un fatto è la causa
adeguata di un pregiudizio allorché, secondo il corso ordinario delle cose e
l’esperienza generale della vita, era idoneo a provocare e ha effettivamente
favorito (e non come danno riflesso) il risultato che si è prodotto (cfr. consid.
2.3
).
Infatti nel caso di un
peggioramento del suo stato psicofisico, visto che il ricorrente era comunque
affetto da disturbi di salute già da almeno sette anni (cfr. doc. VB; VII; STCA
35.2013.17
del 18 dicembre 2013 consid. 1.1.: il 29 luglio 2006 il ricorrente
ha subito un incidente con lo scooter, riportando un grave politrauma), la
causalità non risulta provata perlomeno secondo il criterio della
verosimiglianza preponderante valido nel settore delle
assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010
del 10 marzo 2011 consid. 3.2).
Al riguardo cfr. STF 2A.578/2003
del 10 maggio 2004 consid. 5.3.
In simili
condizioni, non avendo l’assicurato comprovato l’adempimento dei presupposti cumulativi
relativi alla responsabilità giusta l’art. 78 LPGA (cfr. consid. 2.3.), la sua
richiesta tendente all’ottenimento di un risarcimento (per quanto riguarda il
torto morale va ricordato che la responsabilità implica anche l’adempimento
della condizione della colpa - cfr. consid. 2.2. – che in casu non è stata
sostanziata) si rivela infondata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti