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Decisione

38.2013.66

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 aprile 2014Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I collaboratori dell’Ufficio regionale

di collocamento hanno operato nell’ambito e nei limiti delle proprie competenze

(art. 30 cpv. 1 lett. c LADI) e l’interessato ha potuto fare valere i propri

interessi utilizzando gli ordinari mezzi di impugnazione (opposizione e

ricorso). Va poi pure rilevato che a proposito delle ricerche di lavoro

relative al mese di ottobre 2012 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha

confermato il principio della sospensione dal diritto alle indennità (STCA

38.2013.12, consid. 2.12 e 2.14).”

1.2. Contro la decisione del 4

novembre 2013 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha addotto:

" (…)

ritengo che con i miei tanti scritti dell’ultimo anno come pure con il mio

riassunto datato 23.10.2013 di avere ampliamente dimostrato con prove, sia la

grande mole di lavoro eseguita e che in parte dovevano fare i Signori dell’URC

e sia il concreto contributo da parte di alcuni collaboratori dell’URC al

peggioramento della mia salute psicofisica.

(…)

2. Il vero e concreto istoriato dell’intera

pratica lo si può leggere nei numerosi atti degli incarti n. 38.2013.12 e n.

38.2013.58 (…).

3. All’Onorevole Giudice mi permetto

chiedere di riconoscere al sottoscritto un minimo di risarcimenti per tutto

quanto mi ha provocato in generale (problemi finanziari vari, problemi di

salute, ecc.) il particolare e assai poco umano comportamento del Signor __________

nei confronti del sottoscritto (vedi mio scritto raccomandato datato 26

settembre 2013 con tanto di documenti prova allegati che mi sono permesso già

anticipare al Lodevole Tribunale).

(…)” (Doc. I)

1.3. Il 7 novembre 2013 l’URC ha

comunicato di non avere nuovi elementi da aggiungere a quanto già espresso

nella decisione in questione (cfr. doc. III).

1.4. Dopo l’assegnazione da parte

del TCA di un termine di quindici giorni per completare la risposta di causa

(cfr. doc. IV), il 14 novembre 2013 l’amministrazione ha trasmesso un

complemento della risposta di causa in cui ha postulato la reiezione

dell’impugnativa con argomenti di cui di dirà, per quanto occorra, nei

considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.5. L’assicurato si è nuovamente

pronunciato in merito alla fattispecie con scritto del 20 novembre 2013 (cfr.

doc. VII).

1.6. Il 29 novembre 2013 l’URC ha

precisato di non avere osservazioni particolari da formulare (cfr. doc. IX).

1.7. Il doc. IX è stato trasmesso

per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. X).

Considerandi

2.1

L'art. 78 LPGA

(Responsabilità) stabilisce al cpv. 1 che "gli enti di diritto pubblico,

gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in qualità

garanti dell'attività degli organi d'esecuzione delle assicurazioni sociali,

per i danni causati illecitamente a un assicurato o a terzi da parte degli

organi d'esecuzione o dei loro funzionari" e al cpv. 2 che

"l'autorità competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento".

Competenti a emanare

decisioni in materia di rivendicazioni di risarcimento danni da parte di

assicurati e terzi sono quelle autorità dalle quali viene preteso un indennizzo

(cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar". Ed. Schultess 2009, ad art. 78 n.

56.

pag. 998; FF 1999 pag. 4031, 4033).

In particolare l’art. 85h

LADI, concernente la responsabilità dei Cantoni nei confronti degli assicurati

e di terzi, prescrive al cpv. 1 "gli assicurati o i terzi devono

presentare le loro pretese di risarcimento secondo l’articolo 78 LPGA

all’autorità competente; quest’ultima statuisce sulle domande mediante formale

decisione" (cfr. FF 1999 pag. 4033, 4109; FF 2001 pag. 2021, 2082).

L'art. 85h cpv. 2 LADI

prevede che "la responsabilità si estingue se l’assicurato o il terzo leso

non presenta la sua domanda entro una anno dal giorno in cui conobbe il danno, ma

in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il

danno".

In materia di

responsabilità non entra in considerazione la procedura di opposizione secondo

l'art. 52 LPGA. Contro la decisione della Cassa di disoccupazione è dato dunque

ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. U. Kieser, op.

cit., n. 40 pag. 994; B. Rubin "Assurance-chômage", Ed. Schultess

2006.

pag. 698).

2.2

La SECO, nella

circolare “Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales

(LPGA) Application de la LPGA et de l’OPGA à l’assurance-chômage del dicembre

2002, relativamente alla responsabilità di cui all’art. 78 LPGA ha enunciato:

" L'art. 78 dispose que les corporations de droit public, les

organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité

de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des

dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes

d'exécution ou par leur personnel. L'autorité compétente rend une décision sur

les demandes en réparation. La responsabilité subsidiaire de la Confédération

pour les institutions indépendantes de l'administration ordinaire de la Confédération

est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (RS

170.

). Les dispositions de la LPGA s'appliquent à la procédure. Il n'y a pas

de procédure d'opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la

loi sur la responsabilité sont applicables par analogie. Les personnes

agissant en tant qu'organes ou agents d'un assureur, d'un organe de révision ou

de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois

spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des

autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal.

La disposition de l'art. 78 LPGA règle la

responsabilité envers les assurés et les tiers. Il s'agit en l'occurrence d'une

responsabilité causale par analogie à l'art. 3 de la loi sur la responsabilité.

Il suffit donc que l'action soit illicite; il n'est pas nécessaire qu'il y ait faute.

Les art. 82a, 85e (n.d.r.: dal 1° luglio 2003

corrisponde all’art. 85h LADI) et 89a LACI définissent les autorités responsables

pour rendre les décisions en matière de responsabilité et le délai imparti pour

exiger la réparation du dommage. Aux termes de l'art. 76 LACI, les employeurs

sont également chargés de l'application du régime de l'assurance. L'art. 88

LACI exclut cependant la responsabilité de l'employeur au sens de l'art. 78

LPGA. La responsabilité actuelle des employeurs envers la Confédération pour

les dommages causés soit intentionnellement soit par négligence grave est

maintenue.” (La sottolineatura è del redattore)

Sulla

portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag.

125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007

consid. 4.3).

Ai sensi dell’art. 3 della Legge federale sulla responsabilità della

Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali

(Legge sulla responsabilità, LResp):

" 1La Confederazione

risponde del danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario

nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa del funzionario.

2Quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti

legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della

Confederazione.

3Il danneggiato non ha azione contro il funzionario.

4Ove un terzo pretenda dalla Confederazione il risarcimento dei danni

essa ne informa immediatamente il funzionario contro il quale possa avere un

diritto di regresso.”

L’art. 6

LResp prevede che:

"

1Nel caso di morte di una persona o di lesione corporale, l'autorità

competente, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al

danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di

riparazione, in quanto il funzionario sia colpevole.1

2Chi è illecitamente leso nella sua personalità può chiedere, in caso di

colpa del funzionario, quando la gravità dell'offesa lo giustifichi e questa

non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di una somma a titolo di

riparazione morale.”

Secondo

l’art. 3 LResp. la responsabilità della Confederazione è data indipendentemente

da una colpa. E’ sufficiente che il danno sia stato causato da un comportamento

illecito di un funzionario nell’esercizio delle sue funzioni (cfr. STF

2C_38/2010 del 6 maggio 2010 consid. 4.1.).

A proposito dell'art. 78

LPGA e della nozione di illiceità, in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 76

(78) l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

3.2

Comme l'ont justement relevé les premiers juges, l'assureur social

répond du dommage causé illicitement à un tiers. L'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF (auquel renvoi l'art. 78 al. 4 LPGA et dont le contenu correspond

en substance à celui de l'art. 2 LREC)

suppose la violation par l'Etat au travers de ses organes ou agents d'une norme

protectrice des intérêts d'autrui en l'absence de motifs justificatifs

(consentement, intérêt public prépondérant, etc.). L'illicéité peut d'emblée

être réalisée si le fait dommageable découle de l'atteinte à un droit absolu

(vie, sant¿ou droit de propriété). Elle peut encore résulter de la violation

d'une norme de comportement tendant à protéger d'autres intérêts juridiques

(patrimoine) si le fait dommageable découle d'une atteinte à un de ces

intérêts, voire de la violation d'une prescription importante des devoirs de

fonction si l'atteinte procède d'un acte juridique (jugement) ou de la

violation de principes généraux du droit. Une omission peut constituer un acte

illicite uniquement s'il existe une disposition la sanctionnant ou imposant de

prendre la mesure omise. Ce chef de responsabilité suppose que l'Etat se trouve

dans une position de garant à l'égard du lésé et que les prescriptions

déterminant la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (outre les

arrêts invoqués dans le jugement cantonal, cf. ATF 133 V 14 consid. 8.1 p. 19 et les références; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Une

responsabilité objective nouvelle: la responsabilité de l'assureur social [art. 78 LPGA], REAS 2007 p. 180)."

Cfr. pure STF 2C_597/2013

del 28 ottobre 2013 consid. 4.2.

Giusta l’art. 6 LResp una

riparazione morale nel caso di una lesione corporale o di una illecita lesione

nella personalità presuppone, invece, anche una colpa da parte di un

funzionario (cfr. STF 2C_38/2010 del 6 maggio 2010 consid. 4.2.).

2.3

In una

sentenza I 361/06 del 18 ottobre 2006 l'Alta Corte ha sottolineato che:

" (...)

La responsabilité instituée par l'art. 78 LPGA est

subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée

ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire

ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme

spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales, comme par exemple

les art. 11 LAI, 6 al. 3 LAA ou encore 18 al. 6 LAM (voir Kieser,

ATSG-Kommentar, Zurich 2003, notes 3 et 4 ad art. 78). Elle suppose qu'une

personne assurée ou un tiers ait subi un dommage. La demande doit par ailleurs

être présentée aux autorités compétentes, qui se prononcent ensuite par une

décision. Il appartient aux lois spéciales de déterminer quelle autorité est

compétente et pour quelle assurance (rapport du 26 mars 1999 de la Commission

du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé [CSSS], FF 1999

4317). En matière d'assurance-invalidité, l'art. 59a LAI prévoit à cet effet

que les demandes en réparation doivent être adressées à l'office AI, qui statue

par voie de décision. (...)"

In una sentenza 38.2007.79

del 28 luglio 2009 il TCA, nel caso di un assicurato che aveva seguito per un

certo periodo un programma d'occupazione dopo avere esaurito il diritto delle

400.

indennità giornaliere di disoccupazione, ha riconosciuto il suo diritto ad

ulteriori indennità sulla base dell'art. 27 LPGA e quindi non applicando le

norme della LADI sulla responsabilità.

In quel caso la consulente

del personale aveva erroneamente garantito all'assicurato il diritto alle

indennità giornaliere durante lo svolgimento del programma di occupazione

sebbene l'assicurato avesse esaurito il suo diritto alle indennità.

In un sentenza 8C_26/2011

del 31 maggio 2011, pubblicata in SVR 2011 ALV Nr.13 e in DLA 2011 Nr.18

pag.311 il Tribunale federale ha stabilito che in quel caso di specie, in cui

il periodo di contribuzione minimo non era adempiuto, nonostante la carente

informazione da parte dell’amministrazione (non informato titolare di un

permesso di soggiorno di breve durata CE/AELS che secondo la situazione

giuridica vigente in quel momento non poteva rivendicare indennità di

disoccupazione in Svizzera ma i periodi contributi conseguiti in Svizzera

sarebbero stati computati in Germania), non era possibile riconoscere comunque

il diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 27 LPGA. In

tale ipotesi la Cassa di disoccupazione doveva invece risarcire il danno sulla

base dell’art. 78 LPGA.

Cfr. pure STCA 30.2009.27 del 26 aprile 2010, massimata in RtiD

II-2010 N. 45 pag. 210.

2.4

Nella presente

evenienza si tratta di stabilire se l’assicurato ha diritto o meno a un

risarcimento per responsabilità da parte dell’URC ai sensi dell’art. 78 LPGA.

Il ricorrente

sostiene, in buona sostanza, che le procedure relative alla sanzione

inflittagli il 22 gennaio 2013 per insufficienti ricerche di lavoro

precedentemente all’iscrizione in disoccupazione gli abbiano procurato un

peggioramento della sua sofferenza psicofisica, nonché problemi finanziari

(cfr. doc. I; VB).

Relativamente

alla sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione applicata

all’assicurato il TCA si è pronunciato nel merito in due occasioni.

Con sentenza 38.2013.12

del 7 agosto 2013 questa Corte ha parzialmente accolto ai sensi dei

considerandi il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione su opposizione

dell’8 febbraio 2013 con cui l’Ufficio regionale di collocamento di __________

(in seguito: URC) aveva ridotto a sei giorni la sospensione di sette giorni dal

diritto alle indennità di disoccupazione per mancate e insufficienti ricerche

di lavoro nei mesi di ottobre e novembre 2012 antecedenti l’annuncio per il

collocamento inflitta con decisione del 22 gennaio 2013.

Il TCA, da una parte, ha

ritenuto che in relazione al mese di ottobre 2012 l’assicurato, avendo questi

effettuato una sola ricerca di impiego, come pure non essendo stato violato il

diritto all’informazione e alla consulenza ex art. 27 LPGA e non costituendo

motivo di esenzione il fatto di aver atteso due mesi prima di annunciarsi al

collocamento, doveva essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione

giusta l’art. 30 cpv. 1 LADI.

D’altra parte, per quanto

concerne il mese di novembre 2012, il TCA ha stabilito che non poteva essere

escluso che, oltre alle due ricerche considerate dall’amministrazione,

l’assicurato avesse svolto due ulteriori sforzi - presso l’impresa __________ e

__________ - peraltro risultanti dalla “Prova degli sforzi personali intrapresi

per trovare lavoro” del 6 dicembre 2012.

Gli atti sono così stati

rinviati all’amministrazione per disporre accertamenti più approfonditi

riguardo al compimento o meno di tali due sforzi il 5, rispettivamente il 15

novembre 2012 ed emanare una nuova decisione.

Questa Corte ha precisato

che comunque soltanto nel caso in cui fossero risultate comprovate per il mese

di novembre 2012 entrambe le ricerche appena menzionate, l'assicurato,

considerati inoltre i due sforzi già riconosciuti dall'URC, avrebbe potuto

essere esentato, alla luce delle complessive quattro ricerche mensili, da una

penalità relativamente al mese di novembre 2012.

Inoltre con

giudizio 38.2013.58 del 14 novembre 2013 questo Tribunale ha respinto il

ricorso dell’assicurato contro la decisione su opposizione del 7 ottobre 2013

di sospensione per tre giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione per

insufficienti ricerche nel mese di ottobre 2012 emessa dall’URC dopo aver

esperito gli accertamenti indicati dal TCA nella sentenza 38.2013.12 per il

mese di novembre 2012, da cui sono risultati comprovati, oltre ai due già

riconosciuti, due ulteriori sforzi per il mese di novembre 2012.

L’amministrazione ha così ritenuto complessivamente valide le ricerche compiute

nel mese di novembre 2012.

2.5

Per quanto

attiene alla domanda di risarcimento formulata dall’assicurato per problemi

finanziari e di salute a cui sarebbe stato confrontato a seguito delle

procedure relative alla sanzione inflittagli a causa di insufficienti ricerche

di lavoro antecedenti l’iscrizione in disoccupazione del 5 dicembre 2012 (cfr.

doc. I), giova evidenziare che coloro che rivendicano il risarcimento di un

danno sopportano l’onere della prova per quel che concerne le condizioni della

responsabilità (cfr. consid. 2.3.).

Inoltre, relativamente al

presupposto dell’illiceità, è utile ribadire che è vero che l’illiceità risulta

automaticamente data se il fatto pregiudizievole deriva da una lesione a un

diritto assoluto come la vita, la salute o il diritto di proprietà (illiceità

tramite risultato), è altrettanto vero, tuttavia, che nel caso di lesione del

patrimonio l’illiceità presuppone che l’autore abbia violato una norma di

comportamento che ha lo scopo di proteggere il bene giuridico in questione

(illiceità tramite comportamento; cfr. consid. 2.2.; DTF 137 V 78; STF

2C_597/2013 del 28 ottobre 2013 consid. 4.2.).

Nel caso di decisioni

amministrative o giudiziarie non ogni provvedimento emesso in contrasto con la

legge va qualificato quale atto illecito. La responsabilità di un ente pubblico

a causa dell’illiceità di una decisione viene ammessa a delle condizioni

restrittive.

Il comportamento di un

magistrato o di un funzionario è illecito soltanto se viola un dovere

essenziale per l’esercizio della sua funzione o commette un errore grave e

manifesto che non avrebbe commesso un collega coscienzioso. Il solo fatto che

una decisione si rilevi a posteriori inesatta, contraria al diritto o anche

arbitraria non è sufficiente (cfr. STF 2C_275/2012 del 11 dicembre 2012 consid.

3.2

; DTF 132 II 449 consid. 3.3.; DTF 123 II 577 consid. 4d/dd).

2.6

In concreto, per quanto

concerne un eventuale danno finanziario - peraltro non esattamente dettagliato

-, va rilevato che la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2013 con cui

l’URC aveva sospeso l’assicurato per sei giorni dal diritto all’indennità di

disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di impiego nei mesi di ottobre

e novembre 2012 antecedenti l’annuncio per il collocamento, è effettivamente

risultata parzialmente non corretta, visto che per il mese di novembre 2012

andava accertato se, oltre alle due ricerche di lavoro ammesse

dall’amministrazione, l’insorgente avesse effettuato ulteriore due ricerche

indicate sul formulario “Prove degli sforzi personali intrapresi per trovare

lavoro”. Il TCA, con la sentenza 38.2013.12 del 7 agosto 2013, ha pertanto parzialmente accolto il ricorso ai sensi dei considerandi e rinviato gli atti all’URC

per complemento istruttorio (cfr. consid. 2.5.).

Il fatto che l’URC non

avesse, almeno parzialmente, correttamente indagato la fattispecie non può, però,

costituire una violazione essenziale di un dovere di ufficio, considerando che

in ogni caso per la relativa correzione era a disposizione dell’assicurato il

rimedio giuridico del ricorso al TCA (cfr. STF 2A.578/2003 del 10 maggio 2004

consid. 5.2), opportunità che del resto egli ha utilizzato.

L’insorgente non ha,

d’altronde, specificato quali ulteriori atteggiamenti, comportamenti assunti da

determinati funzionari dell’URC sarebbero stati illeciti. Egli si è, per

contro, limitato a indicare che il funzionario __________ avrebbe avuto un

comportamento poco umano (cfr. doc. I) e che questi si sarebbe comportato molto

male nei suoi confronti, in modo superficiale e assai prevaricatore (cfr. doc.

VII).

Allorché il 6 settembre

2013.

__________ ha chiesto in forma scritta al ricorrente di comprovare le

candidature effettuate nel novembre 2012 presso due imprese (cfr. doc. VA) ha

agito in esecuzione della sentenza 38.2013.12 del 7 agosto 2013 con cui questa

Corte aveva rinviato gli atti all’URC per esperire ulteriori accertamenti in

merito alle ricerche del mese di novembre 2012.

Il TCA, in proposito,

comprende le perplessità dell’assicurato quando scrive che aveva già indicato

il 14 agosto 2013 tramite un messaggio di posta elettronica alla signora __________

dell’URC i numeri di cellulare delle persone presso le quali aveva postulato un

impiego (cfr. doc. VB).

Occorre, tuttavia, sottolineare

che, nonostante la sollecitudine del ricorrente, ai fini della correttezza

della procedura e alla luce della sentenza di rinvio di questo Tribunale, per

l’URC era più opportuno formulare la richiesta formalmente per iscritto,

precisando che necessitava delle prove delle candidature effettuate.

In effetti questa Corte

nella sentenza 38.2013.12 consid. 2.13. aveva puntualizzato che l’URC era

tenuto a verificare se ulteriori due ricerche fossero state intraprese nel mese

di novembre 2012 con la collaborazione dell’assicurato.

Pertanto in relazione a un

eventuale pregiudizio riguardante il patrimonio già non è ossequiata la

condizione dell’illiceità (illiceità tramite comportamento, cfr. consid. 2.6.).

A prescindere da quanto

appena esposto, il TCA ritiene utile ribadire che la responsabilità istituita

dall’art. 78 LPGA è in ogni caso sussidiaria, nel senso che la stessa può

intervenire soltanto qualora la pretesa invocata da un assicurato non possa

essere ottenuta tramite le procedure amministrative e giudiziarie ordinarie in

materia di assicurazioni sociali (cfr. consid. 2.3.).

Ora nel caso concreto

l’assicurato ha adito in due occasioni il TCA contestando la sospensione a

causa di insufficienti ricerche di lavoro prima dell’iscrizione in

disoccupazione del 5 dicembre 2012 inflittagli dall’URC (cfr. consid. 2.4.;

STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 e STCA 38.2013.58 del 14

novembre 2013).

2.7

Per quanto attiene al preteso

peggioramento delle condizioni psicofisiche dell’assicurato (in caso di lesione

di un diritto assoluto, come la salute, l’illiceità è data automaticamente;

illiceità tramite risultato; cfr. consid. 2.6.), il TCA osserva che nella

presente evenienza non risulta, invece, adempiuto il presupposto del nesso di

causalità adeguata.

Un fatto è la causa

adeguata di un pregiudizio allorché, secondo il corso ordinario delle cose e

l’esperienza generale della vita, era idoneo a provocare e ha effettivamente

favorito (e non come danno riflesso) il risultato che si è prodotto (cfr. consid.

2.3

).

Infatti nel caso di un

peggioramento del suo stato psicofisico, visto che il ricorrente era comunque

affetto da disturbi di salute già da almeno sette anni (cfr. doc. VB; VII; STCA

35.2013.17

del 18 dicembre 2013 consid. 1.1.: il 29 luglio 2006 il ricorrente

ha subito un incidente con lo scooter, riportando un grave politrauma), la

causalità non risulta provata perlomeno secondo il criterio della

verosimiglianza preponderante valido nel settore delle

assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010

del 10 marzo 2011 consid. 3.2).

Al riguardo cfr. STF 2A.578/2003

del 10 maggio 2004 consid. 5.3.

In simili

condizioni, non avendo l’assicurato comprovato l’adempimento dei presupposti cumulativi

relativi alla responsabilità giusta l’art. 78 LPGA (cfr. consid. 2.3.), la sua

richiesta tendente all’ottenimento di un risarcimento (per quanto riguarda il

torto morale va ricordato che la responsabilità implica anche l’adempimento

della condizione della colpa - cfr. consid. 2.2. – che in casu non è stata

sostanziata) si rivela infondata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti