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Decisione

38.2013.67

Non dt a ID da 19.6.13 a gerente non socio con dt firma indiv.Sagl.Da elem.fattuali ruolo determ.Ininfl.che soc.(poco strutt.,senza gerarchia vertic.),non avesse+in gestione locale.Soc.esisteva e scop

28 marzo 2014Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I

disposti relativi all’indennità di disoccupazione (art. 8 segg. LADI) non

contemplano una norma corrispondente.

Ciò non

comporta, tuttavia, in caso di disoccupazione, il riconoscimento automatico del

diritto alle relative indennità al coniuge del datore di lavoro, alle persone

che hanno una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e ai loro

coniugi.

Con

decisione pubblicata in DTF 123 V 234 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA) ha infatti esteso l’applicabilità dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI

all’assegnazione dell’indennità di disoccupazione (cfr. STF C 292/05 del 16

febbraio 2007 consid. 3) e ha stabilito, in particolare, che il lavoratore in

posizione professionale analoga a quella di un datore di lavoro non ha diritto

all'indennità di disoccupazione se, dopo essere stato licenziato dalla società

anonima, continua ad essere l'azionista unico ed il solo amministratore della

ditta.

Nelle

sentenze pubblicate in SVR 1997 ALV Nr. 82, DTF 122 V 270 e DLA 1996/1997, Nr.

23, pag. 130, e in SVR 1997 ALV Nr. 101, il TFA ha, inoltre, deciso che un

dipendente membro del consiglio di amministrazione di un’azienda gode ex lege

(cfr. art. 716a-716b del Codice delle obbligazioni) di un notevole potere

decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI.

Per un

membro del consiglio di amministrazione il diritto alle prestazioni è pertanto

escluso senza che sia necessario determinare più concretamente le

responsabilità da lui esercitate all'interno della società (cfr. STFA C 160/05

del 24 gennaio 2006; STFA C 102/04 del 15 giugno 2005).

Sempre

secondo la giurisprudenza federale, la posizione di socio gerente di una Sagl è

equiparabile a quella di un membro del consiglio di amministrazione di una SA

(cfr. STFA C 270/04 del 4 luglio 2005; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002 e STFA

C 71/01 del 30 agosto 2001).

In una

sentenza pubblicata in DTF 120 V 521 e in SVR 1995 ALV Nr. 36, l’Alta Corte ha

stabilito che, per giudicare se un dipendente, membro di un organo dirigente di

un'impresa è escluso dal diritto all'indennità in virtù dell'art. 31 cpv. 3

lett. c LADI, bisogna determinare di quale potere decisionale egli dispone

effettivamente, in funzione della struttura interna dell'azienda. Secondo la

nostra Massima Istanza non è ammissibile rifiutare il diritto all'indennità ad

un dirigente per il solo motivo che egli è autorizzato a rappresentare la ditta

con la sua firma ed è iscritto al registro di commercio. Nel caso che era

chiamato ad esaminare il TFA ha così riconosciuto il diritto all'indennità a

due vicedirettori visto che le loro competenze erano limitate a certi settori

tecnici.

Le

sentenze sopra menzionate sono poi state ulteriormente confermate dal TFA in

una decisione pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 82 = DTF 122 V 270 = DLA

1996/1997, Nr. 23, pag. 130.

In

un’ulteriore sentenza pubblicata in SVR 1997 ALV Nr. 101, già citata sopra, il

TFA, sempre in merito all’esclusione delle persone elencate all’art. 31 cpv. 3

lett. c LADI dal diritto all’indennità per lavoro ridotto, ha stabilito che non

bisogna giudicare esclusivamente in base allo statuto formale di organo; va

invece stabilito, in virtù degli elementi concreti della fattispecie,

l’ampiezza del potere decisionale. Occorre, pertanto, applicare un concetto di

organo in senso materiale, poiché solo così vi è la garanzia che l’art. 31 cpv.

3 lett. c LADI, il quale intende scientemente combattere gli abusi, adempia il

suo scopo.

In una

sentenza 8C_1044/2008 del 13 febbraio 2009 l’Alta Corte ha poi contestualmente

precisato che:

"

(…)

En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer

quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de

décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports

internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de

décision en fonction des circonstances concrètes (arrêts C 42/97 du 21 mai 1997

consid. 1b et 2 [DTA 1996/1997 no 41 p. 224], C 102/96 du 26 mars 1997 consid.

5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral

concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege

(art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let.

c LACI (arrêt C 42/97 du 21 mai 1997 consid. 1b et les références). Pour les

membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu

sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités

qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270

consid. 3 p. 272 sv.; arrêt C 113/03 du 24 mars 2004 consid. 3.2 [DTA 2004 p.

196]). Dans ce contexte, le seul fait que l'assuré dispose d'une participation

au capital social de l'entreprise qui l'employait ne suffit pas, à lui seul, à

considérer qu'il se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur

(cf. arrêt C 45/04 du 27 janvier 2005); d'autre part, la seule démission

formelle du conseil d'administration n'exclut pas forcément que l'assuré

conserve un statut assimilable à celui d'un employeur au sein de cette société,

par exemple en conservant une participation importante au capital social (cf.

arrêt C 61/05 du 10 avril 2006). Le critère déterminant est celui de la

capacité de l'assuré à influencer concrètement et de manière importante les

décisions de la société.

3.2.2 En l'occurrence, l'intimé n'est, certes, plus

membre du conseil d'administration de la société S.________ depuis le 18 mars

2008; il en reste toutefois le principal actionnaire, avec 80 actions, soit 40

% du capital social. Les deux autres associés détiennent chacun 60 actions,

soit 30 % du capital-actions. L'intimé demeure par conséquent l'actionnaire le

plus influent, d'autant qu'il a été, quasiment depuis la fondation de la

société, directeur-administrateur, puis administrateur avec signature

individuelle. Comme le souligne la recourante - il convient sur ce point de

compléter les constatations de fait incomplètes auxquelles la juridiction

cantonale a procédé -, l'assemblée générale de la société peut valablement

délibérer en tout cas si le 70 % de l'actionnariat est présent ou représenté,

chaque action conférant une voix. Cela permet à l'intimé de s'accorder avec

l'un des deux autres actionnaires pour que l'assemblée générale délibère

valablement. Cela s'est d'ailleurs produit lors des assemblées générales des 23

novembre 2007 et 18 mars 2008, lors desquelles les actionnaires présents ou

représentés possédaient ensemble 70 % du capital-actions. L'intimé conserve

ainsi une influence déterminante sur les décisions de la société S.________,

qui justifie de considérer qu'il demeure dans une position assimilable à celle

d'un employeur malgré sa démission de son poste d'administrateur en mars 2008.

Comme il l'a exposé lui-même, la société a été «mise en sommeil» à défaut de

clients, mais pourrait reprendre ses activités. Le risque que l'art. 31 al. 3

let. c LACI soit détourné existe donc bel et bien. (…)."

2.2. Per quanto

concerne, in particolare, il ruolo di gerente di una Sagl sprovvisto della

qualità di socio, dalla legge - perlomeno dalle norme in materia di Sagl in

vigore fino alla fine del 2007 - non deriva direttamente che tale carica può

influire considerevolmente sulle decisioni del datore di lavoro.

In

effetti l’art. 812 cpv. 1 vCO, se da un lato enuncia che la gestione e la

rappresentanza della società può essere attribuita anche a persone che non sono

soci, dall’altro, prevede che i compiti e l’ambito di competenza di un gerente

non socio all’interno della ditta possono essere liberamente determinati dallo

statuto o da una deliberazione sociale senza che il medesimo abbia la possibilità

di influenzare tale decisione, analogamente al caso del direttore di una SA che

non è membro del consiglio di amministrazione.

Del resto

al gerente che non è socio – a differenza di un socio gerente – la facoltà di

gestione e di rappresentanza può essere revocata in ogni tempo mediante

deliberazione sociale (cfr. art. 814 cpv. 3 vCO).

Il

diniego del diritto all’indennità di disoccupazione semplicemente in virtù

della funzione di gerente è pertanto escluso. La possibilità di influire

considerevolmente deve per contro essere stabilita in base alle circostanze

concrete (cfr. STF 8C_84/2008 del 3 marzo 2009 consid. 2., pubblicata in DLA

2009 N. 9 pag. 177; STF 8C_252/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4.3.).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_587/2012 del 19 settembre 2012, ha poi lasciato insoluta la questione di sapere se con i nuovi disposti concernenti la gestione

e la rappresentanza in seno alla società a garanzia limitata (art. 809 segg.

CO) entrati in vigore il 1° gennaio 2008 è cambiato qualcosa da questo profilo.

In quel

caso, infatti, dalla situazione concreta risultava comunque che il gerente

apparteneva al più alto gremio decisionale dell’azienda.

Lo scopo della

giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 non è unicamente quello di

sanzionare il caso di abuso effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio

di un simile abuso che è insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in

favore di persone che rivestono una posizione professionale paragonabile a

quella di un datore di lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF

8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 4.3.; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007

consid. 3; DLA 2003 N. 22 pag. 240).

2.3. L'assicurato,

inoltre, ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha

compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione

(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo

l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che,

entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione

soggetta a contribuzione.

L'art. 2

cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi

all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.

10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per

il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre

1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo

di adempiere al periodo di contribuzione é dunque ossequiato quando

l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine

quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione e di aver percepito durante

almeno dodici mesi un salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS

(cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini

dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro,

quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito

alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA

1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre

Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag.

27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N.

29, pag. 174).

In una sentenza C 247/04 del 12 settembre 2005, pubblicata in DTF

131 V 444, l’Alta Corte, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito, in

primo luogo, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione

per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di

un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione.

La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne

sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò,

deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario

è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova

dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

In

secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di

aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici

periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il

diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in

applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito

che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.

In

un'altra sentenza 8C_168/2007 del 17

agosto 2007,

pubblicata in DTF 133 V 515, il Tribunale federale ha così riassunto la propria

giurisprudenza:

"

2.2 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage notamment s'il remplit les

conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI, en liaison avec les art. 13 et 14 LACI). Celui qui, dans les limites

du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à

cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI dans sa version en vigueur

depuis le 1er juillet 2003). En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir

en cas d'accord fictif entre l'employeur et un travailleur au sujet du salaire

que le premier s'engage contractuellement à verser au second, la jurisprudence

considère que la réalisation des conditions relatives à la période de

cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présuppose qu'un salaire a été

réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 228, C 329/00). Dans un arrêt récent (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral des assurances a précisé cette jurisprudence en

indiquant qu'en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du

droit à l'indemnité de chômage est, en principe, que l'assuré ait exercé une

activité soumise à cotisation durant la période minimale de cotisation. Aussi

bien la jurisprudence exposée au DTA 2001 p. 225 ss (et les arrêts postérieurs)

ne doit-elle pas être comprise en ce sens qu'un salaire doit en outre avoir été

effectivement versé; en revanche, la preuve qu'un salaire a bel et bien été

payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l'exercice

effectif de l'activité salariée (ATF 131 V 444 consid. 3 p. 449 ss).

2.3 L'exercice d'une activité salariée pendant douze mois au moins est

donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de

cotisation, tandis que le versement d'un salaire effectif n'est pas forcément

exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité. Le

versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas, à lui

seul, la présomption de fait qu'une activité salariée soumise à cotisation a

été exercée.

2.4 Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de

l'assuré destinée à l'obtention d'un revenu soumis à cotisation pendant la

durée d'un rapport de travail (GERHARD GERHARDS, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. I, n. 8 ad art.

13 LACI p. 170). Cela suppose l'exercice effectif d'une

activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 113 V 352; DTA 1999 n° 18 p. 101 consid. 2a, C 291/98; THOMAS NUSSBAUMER,

Arbeitslosenversicherung, in Ulrich Meyer [éd.], Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2e éd., n. 207 p. 2239; BORIS

RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales,

procédure, 2e éd., n. 3.8.4.2, pag. 179)." (DTF

133 V 520-521)

In una sentenza

8C_226/2007 del 16 maggio 2008 l'Alta Corte ha ribadito i medesimi concetti,

rilevando:

" (...)

7.1 Al consid. 3

della sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 il

Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di statuire che di

principio la sola condizione per ammettere l'esistenza di un periodo

contributivo è l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il

periodo minimo previsto, precisando che la giurisprudenza esposta in DLA 2001

no. 27 pag. 225 (e nelle sentenze successive) non va intesa nel senso che, a

titolo cumulativo, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la

prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio

importante ai fini della determinazione dell'esercizio effettivo di una

attività dipendente.

Considerandi

Il Tribunale ha altresì evidenziato che il testo

dell'art. 13 LADI è chiaro e che non vi sono validi motivi per scostarsene,

rinviando a quanto già statuito in DTF 113 V 352, secondo

cui non è necessario che l'obbligo contributivo, il cui adempimento non può

essere influenzato dal lavoratore, sia stato effettivamente rispettato. Da

detta giurisprudenza la Corte ha dedotto che il fatto che al momento

dell'insorgenza della disoccupazione non fossero ancora stati pagati dei salari

(si confronti anche art. 165 CC, DLA 1999 no. 21 pag. 113) non deve

svantaggiare il lavoratore, evidenziando che tale conclusione si deduce anche

dal tenore dell'art. 29 LADI e degli art. 51 segg. LADI. È per contro

ammissibile concludere diversamente nel caso in cui l'assicurato rinunci a

percepire indennità salariali soggette a contribuzioni (DLA 1999 no. 8 pag. 34

consid. 3b).

La Corte ha quindi concluso che il pagamento

effettivo del salario non può essere considerato quale presupposto indipendente

per l'ammissione del periodo di contribuzione, ma quale indizio significativo e

in casi limite determinante per l'ammissione dell'esercizio di un'attività

soggetta a contribuzione (DTF 131 V 444 consid. 3.3 in fine pag. 453). (...)"

Al riguardo

cfr. pure STCA 38.2012.58 del 6 maggio 2013 e D. Cattaneo, “Nouvautés en

matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social?. Ed. Stämpfli

SA, Berna 2009 pag. 76-78.

2.4

Nella presente fattispecie

dalle carte processuali emerge che RI 1 ha affermato di aver lavorato fino al febbraio 2011 presso la __________ di __________, gestita dalla __________

(cfr. doc. 2; 12).

Dall’estratto RC

reperibile al sito www.zefix.ch emerge, da un lato, che unico socio senza diritto

di firma di questa società è stato dall’ottobre 2008 al marzo 2013 __________,

la cui quota sociale di fr. 20'000.-- è stata ripresa da __________, socio

senza diritto di firma dal marzo 2013.

Dall’altro, che gerente

con firma individuale della Sagl sono state __________ dall’ottobre 2008 al

giugno 2012 e __________ dal dicembre 2012 al marzo 2013. Dal marzo 2013

gerente con firma individuale risulta essere l’assicurato.

Il ricorrente ha poi

dichiarato di aver lavorato, dal 1° marzo 2012 al 1° giugno 2013, quale

direttore del Ristorante __________ di __________, gestito dalla __________, il

cui scopo sociale è la gerenza, l’acquisto, la vendita e la locazione di

esercizi pubblici, la vendita, il commercio, l’importazione e l’esportazione di

ogni genere di bene destinato all’attività alberghiera e alla ristorazione,

l’attività di intermediazione e di tour operator, l’acquisizione di altre società

e la partecipazione ad imprese aventi scopo similare. Il salario mensile

indicato dall’assicurato ammontava a fr. 9'800.-- più tredicesima (cfr. doc. 2;

3; 6; 12; estratto RC).

Il contratto di impiego risulta

essere stato disdetto dal datore di lavoro il 29 marzo 2013 con effetto dal 1°

giugno 2013 a causa della chiusura del ristorante. Nella lettera di

licenziamento è stato precisato che al momento della riapertura di un nuovo

locale o esercizio pubblico il datore di lavoro sarebbe stato ben lieto di

contattare l’assicurato (cfr. doc. 5).

Dall’estratto RC della __________

si evince, da una parte, che unico socio con quota sciale di fr. 20'000.--

senza diritto di firma della ditta fondata nel dicembre 2010 è __________.

Dall’altra, che gerente

con diritto di firma individuale è stata dal dicembre 2010 al maggio 2012 __________.

Tale carica, sempre con diritto di firma individuale, è stata ripresa dall’agosto

2012.

fino alla relativa cancellazione dal RC, il 17 ottobre 2013, da RI 1.

L’insorgente si è

annunciato per il collocamento il 19 giugno 2013 postulando l’erogazione di

prestazioni LADI da quella data (cfr. doc. 1).

La Cassa, con decisione 2

settembre 2013, ha negato all’assicurato il diritto alle indennità di

disoccupazione a decorrere dal 19 giugno 2013 a causa della sua posizione analoga a quella di un datore di lavoro all’interno della __________ (cfr. doc. C3=17).

Tale provvedimento è stato

confermato con decisione su opposizione del 10 ottobre 2013 nella quale

l’amministrazione ha rilevato, oltre al ruolo analogo a quello

di un datore di lavoro dell’assicurato in seno alla Sagl ex datrice di lavoro, anche

il fatto che il medesimo non è stato in grado di giustificare l’accredito degli

stipendi ricevuti dalla Sagl (cfr. doc. A1).

2.5

Chiamata a pronunciarsi in

merito al caso di specie, questa Corte constata innanzitutto che l’assicurato

ha contestato il fatto che alla Cassa siano occorsi due mesi per decidere in

merito alla sua richiesta di indennità di disoccupazione (cfr. doc. I).

Al riguardo va osservato

che, se tale censura deve essere intesa quale istanza per ritardata giustizia

ai sensi dell’art. 56 cpv. 2 LPGA (cfr. STFA C 251/03 del 18 marzo 2005 consid.

4.

; DTF 124 V 130 consid. 4), quest’ultima risulta priva di oggetto, dal

momento che la Cassa ha comunque emanato il proprio provvedimento il 2

settembre 2013 (cfr. STF 9C_296/2012 del 6 giugno 2012).

Giova in ogni caso evidenziare

che la parte resistente nel lasso di tempo tra la domanda di prestazioni del

ricorrente e l’emissione della decisione del 2 settembre 2013 ha effettuato degli accertamenti. Più precisamente la Cassa ha chiesto all’assicurato di

trasmettere della documentazione, in particolare copia egli estratti conto

bancari e/o postali ( a suo nome) che comprovassero l’effettiva riscossione del

salario mensile, l’8 luglio 2013 (cfr. doc. 9) e il 31 luglio 2013 (cfr. doc.

13).

La raccomandata del 31

luglio 2013 non è, però, stata ritirata dall’insorgente ed è stata conseguentemente

ritornata alla Cassa (cfr. doc. 14).

Le ricevute dei versamenti

dei salari sono d’altronde pervenute alla parte resistente il 26 agosto 2013

(cfr. doc. 15) e lo statuto della società __________ il 2 settembre 2013 (cfr.

doc. 16).

In simili condizioni, la

tempistica con la quale la Cassa ha emesso il provvedimento del 2 settembre

2013.

non presta il fianco ad alcuna critica.

2.6

Come visto sopra (cfr.

consid. 2.2.), sulla base del diritto in materia di società a garanzia limitata

in vigore fino al 31 dicembre 2007 un gerente non socio di una Sagl non gode ex

lege di un notevole potere decisionale ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. c

LADI. Pertanto in tal caso non è possibile escludere il diritto alle

prestazioni senza verificare concretamente le responsabilità dal medesimo

esercitate in seno alla società (cfr. STF 8C_84/2008 del 3

marzo 2009 consid. 2., pubblicata in DLA 2009 N. 9 pag. 177; STF 8C_252/2011

del 14 giugno 2011 consid. 4.3.).

Per quanto riguarda il

nuovo diritto della Sagl, valido dal 1° gennaio 2008, il TF ha invece lasciato

aperta la questione di sapere se con i nuovi disposti (art.

809.

segg. CO) è cambiato qualcosa da questo profilo (cfr. STF 8C_587/2012 del

19.

settembre 2012).

Tutto ben considerato anche

questa Corte ritiene di potersi esimere nel caso di specie dall’approfondire la

problematica di determinare se con il nuovo diritto concernente la Sagl siano

oppure no sostanzialmente modificati i poteri conferiti ai gerenti non soci

rispetto alle norme in vigore fino al dicembre 2007 e se si possa o meno quindi

escludere il diritto a indennità di disoccupazione ex lege già solo in virtù

della carica ricoperta, analogamente a quanto si verifica per il socio gerente di

una Sagl e per il membro del consiglio di amministrazione di una SA (cfr.

consid. 2.1.).

Infatti da un esame degli

elementi fattuali concreti di cui alla documentazione agli atti risulta che il

ricorrente in seno alla __________ non svolgeva un ruolo subalterno. Egli aveva

invece un ruolo determinante con considerevole influenza sui processi

decisionali della società, come verrà più dettagliatamente esposto nei

considerandi seguenti.

2.7

E’ incontestato che

l’assicurato non possiede alcuna quota sociale nella __________.

Infatti il solo socio iscritto

a RC con una quota sociale di fr. 20'000.-- è __________ (cfr. consid. 2.4.;

estratto RC).

L’insorgente, tuttavia, dall’agosto

2012.

al 17 ottobre 2013 è stato iscritto a RC quale unico gerente con

diritto di firma individuale della ditta.

Il socio, invece, non ha

mai avuto diritto di firma (cfr. consid. 2.4.; estratto RC).

Nello statuto della Sagl

(cfr. doc. 16) è stato, inoltre, indicato che il ricorrente poteva compiere

tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento

dell’oggetto sociale.

E’ vero che è stato

precisato che per gli atti di straordinaria amministrazione (quali acquisto e/o

vendita di immobili o di beni mobili registrati, concessione di garanzie

fideiussorie, sottoscrizione di mutui e/o iscrizione ipotecarie, nomina di

procuratori generali e/o speciali, estinzioni o aperture di conti correnti

bancari o postali, richiesta di affidamenti bancari, emissioni o avvallo di

effetti, acquisto o cessioni di azienda o di rami di azienda) sarebbe occorsa

la firma congiunta di tutti i soci.

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che in quest’ultimo caso si tratta di atti non consueti e non

frequenti.

Dallo statuto discende,

perciò, che l’assicurato era comunque autorizzato, quale unico gerente della

Sagl e sola persona ad avere il diritto di firma (individuale), a espletare

ogni atto necessario per la conduzione dell’abituale e regolare attività della società.

L’insorgente

ha tra l’altro firmato, il 14 marzo 2013, la dichiarazione dei salari e degli

assegni familiari per i datori di lavoro affiliati alla Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG e alla Cassa cantonale per gli assegni familiari. salari per AVS

(cfr. doc. 12).

L’assicurato

sostiene di aver sottoscritto tale formulario, in quanto il socio era

all’estero per motivi di lavoro (cfr. doc. I).

In

proposito va però sottolineato che il ricorrente, se non avesse avuto potere

generale in tale senso, non avrebbe potuto sottoscrivere il documento in questione.

Tale

conclusione si giustifica a maggiore ragione se si pone mente al fatto che

l’assicurato mai ha prodotto, né ha perlomeno fatto valere di possedere una

procura specifica e puntuale del febbraio/marzo 2013 da parte del socio che

l’autorizzasse a firmare la dichiarazione degli stipendi 2012 per la Cassa cantonale

di compensazione AVS/AI/IPG.

Del resto

l’assicurato stesso ha affermato di aver sottoscritto il modulo proprio a nome

e per conto della società (cfr. doc. I).

Il fatto, poi, che __________,

socio unico della __________ e della __________, l’8 luglio 2013, abbia

dichiarato che l’insorgente non lavorava più per alcuna delle due società, in

quanto le medesime a quel momento non avevano in gestione alcun locale (cfr.

doc. 11) è ininfluente.

Secondo

la giurisprudenza, differentemente dal lavoratore con posizione professionale

paragonabile a quella di un datore di lavoro che, benché formalmente licenziato

da una società, continua a determinare le decisioni del datore di lavoro o a influenzarle

in maniera decisiva (cfr. SVR 2005 ALV Nr. 13 pag. 43), nel caso di un

salariato che, trovandosi in una posizione assimilabile a quella di un datore

di lavoro, lascia definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura non è

ravvisabile un comportamento volto ad eludere la legge. Lo stesso vale nel caso

in cui l'impresa continua ad esistere ma il salariato, a seguito della rottura

del contratto di lavoro, interrompe definitivamente tutti i legami con la

società. In entrambi i casi, l'assicurato può, in principio, pretendere

l'indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 87/02 del 7 giugno 2004; STFA C

275/04 del 10 novembre 2005 consid. 3.2., citata sopra).

La

giurisprudenza esclude, tuttavia, di considerare che un socio abbia lasciato

definitivamente l'impresa a causa della sua chiusura fino al momento in cui la

stessa non entri in liquidazione (cfr. STF 8C_1016/2012 del 19 agosto 2013

consid. 4.3.; STF 8C_481/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 4.2.; STF

8C_415/2008 del 23 gennaio 2009 consid. 3.2.; STFA C 37/02 del 22 novembre 2002;

STFA C 355/00 del 28 marzo 2001, pubblicata in DLA 2001 pag. 164).

In casu la __________

esiste tuttora, non risultando sciolta.

Inoltre la circostanza che

l’attività del Ristorante __________ fosse cessata non permette di concludere

che la società non potesse più perseguire la realizzazione del proprio scopo

sociale. Al contrario lo scopo sociale poteva ancora essere

realizzato mediante la gestione di un altro esercizio pubblico (cfr. STFA C

157/06 del 22 gennaio 2007; C 37/02 del 22 novembre 2002; STCA 38.2011.74 del

29.

marzo 2012).

Si tratta, d’altronde, di

una piccola azienda poco strutturata a livello di organizzazione interna e

senza una gerarchia verticale rigida.

In effetti la Sagl, fino

al 17 ottobre 2013 (cfr. estratto TC), era costituita solamente dal socio senza

diritto di firma e dall’assicurato, gerente con diritto di firma individuale.

2.8

Per quanto attiene alle

dimissioni dalla carica di gerente che l’assicurato sostiene di aver dato il 23

giugno 2013, va osservato che dagli atti risultano due scritti destinati all’Ufficio

del Registro di commercio del 23 giugno 2013 con i quali l’assicurato ha

inoltrato le proprie dimissioni quale gerente della __________ con effetto

immediato. Una copia è firmata soltanto dal ricorrente (cfr. doc. A2), l’altra è

anche controfirmata quale ricevuta da __________ (cfr. doc. A3).

I due scritti, però,

portano unicamente un timbro quale fotocopia certificata conforme apposto

dall’Ufficio del Registro di commercio il 22 ottobre 2013 (cfr. doc. A2; A3)

La radiazione dal RC della

carica di gerente è altresì avvenuta il 17 ottobre 2013 (cfr. estratto RC).

E’ vero che in una decisione pubblicata in DTF 126 V 134 la nostra Massima

Istanza ha stabilito che per determinare il momento dell’uscita dal consiglio

di amministrazione di una società anonima decisiva, in linea di principio, è la

data, per analogia con la giurisprudenza relativa all’art. 52 LAVS (cfr. STFA H

282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3), delle effettive dimissioni o della

revoca dal consiglio di amministrazione, e non quella della pubblicazione nel

Foglio ufficiale svizzero di commercio.

In proposito cfr. pure STF

8C_820/2009 del 28 ottobre 2010; STFA C 358/01 del 17 settembre 2003; STCA

38.2012.58

del 6 maggio 2013 consid. 2.7.; STCA 38.2005.70 del 30 novembre

2005.

E’ altrettanto vero,

tuttavia, che in casu l’assicurato è comunque rimasto iscritto a RC fino al 17

ottobre 2013.

Per di più, anche volendo

considerare le lettere del 23 giugno 2013 con le proprie dimissioni inviate

dall’insorgente all’Ufficio RC fino all’ottobre 2013, il ricorrente non si è

comunque attivato per sollecitare la cancellazione della sua iscrizione a RC

prima dell’ottobre 2013.

In simili

condizioni, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF

8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;

STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V

353.

consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),

occorre concludere che nel lasso di tempo a decorrere dal 19 giugno 2013

l’assicurato ha continuato, nella sua qualità di gerente con diritto di

firma individuale, a disporre della possibilità di determinare o comunque

influenzare risolutivamente ai sensi dell'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI le

decisioni della __________.

Ne

discende, ritenuto pure che la __________ poteva ancora perseguire lo

scopo sociale della società, che il ricorrente

rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di

lavoro all’interno della Sagl anche dopo il 19 giugno 2013.

Al riguardo va ribadito

che lo scopo della giurisprudenza sviluppata in DTF 123 V 234 (cfr. consid.

2.1

) non è, del resto, unicamente quello di sanzionare il caso di abuso

effettivo, ma anche quello di prevenire il rischio di un simile abuso che è

insito nel pagamento di indennità di disoccupazione in favore di persone che

rivestono una posizione professionale paragonabile a quella di un datore di

lavoro o in favore dei loro coniugi (cfr. STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008

consid. 4.3.; C 315/05 del 27 aprile 2007 consid. 4.4.; DLA 2003 N. 22 pag.

240).

Il ricorrente, pertanto,

sulla base di quanto risulta dai documenti relativi al presente incarto, non ha

diritto all’indennità di disoccupazione dal 19 giugno 2013.

Il diniego del diritto alle

prestazioni LADI si giustificherebbe a più forte ragione nel caso in cui dal

procedimento penale (cfr. consid. 1.6.) dovessero emergere elementi a sfavore

dell’assicurato divergenti rispetto alla situazione che appare dalle carte

processuali figuranti nel presente incarto.

2.9

Per quanto

attiene al periodo successivo allo stralcio del ruolo di gerente con diritto di

firma individuale dal Registro di commercio del 17 ottobre 2013, nella risposta

di causa la Cassa ha indicato che all’assicurato si potrà accordare un diritto

qualora sia in grado di giustificare l’effettiva ricezione del salario versato

mensilmente in contanti tramite estratti dei libri contabili e una

dichiarazione fiscale (cfr. doc. III pag. 4).

In

proposito il TCA, in primo luogo, rileva che tale questione esula dalla

presente vertenza.

Infatti il

potere cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della

legalità della decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti

intervenuti fino al momento in cui essa è stata emanata (cfr. DTF 132 V 215

consid. 3.1.1.; DTF 129 V 1; DTF 121 V 366; STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012

consid. 5; STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 4; STFA U

29/04 dell’8 novembre 2005).

Di conseguenza rilevante

ai fini della presente vertenza è lo stato di fatto come si presentava fino al

10.

ottobre 2013.

In secondo luogo, questa

Corte, alla luce degli elementi emergenti dall’incarto penale (cfr. doc. 22;

consid. 1.6.), non può esimersi dal sollevare forti dubbi circa il diritto

dell’assicurato a percepire indennità di disoccupazione anche posteriormente al

17.

ottobre 2013.

Spetterà comunque alla

Cassa approfondire tale questione e pronunciarsi al riguardo.

Alla luce di tutto quanto qui

sopra esposto, la decisione su opposizione del 10 ottobre 2013 deve essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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