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Decisione

38.2013.68

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 febbraio 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

1.8. Il

patrocinatore dell’assicurata si è nuovamente espresso in merito alla

fattispecie con scritto del 30 dicembre 2013 (cfr. doc. VII).

1.9. La Cassa ha

preso posizione al riguardo il 13 gennaio 2014 (cfr. doc. IX).

1.10. Il 27 gennaio

2014 l’avv. RA 1 ha sottolineato che la sua assistita era costretta a

consultare un avvocato, in quanto non è in grado di capire un testo giuridico

complesso in italiano e, pur parlando abbastanza bene il tedesco, non può

intrattenere una corrispondenza difficile in tale lingua.

Il legale

ha, inoltre, fatto valere che la situazione giuridica del caso di specie non

era facile.

Infine

egli ha evidenziato che il signor __________ per l’assicurata, anche rendendosi

conto che non era un impiegato della Cassa (bensì dell’URC), era una persona di

fiducia sulla cui correttezza delle informazioni poteva contare (cfr. doc. XI).

1.11. La Cassa, il

7 febbraio 2014, ha formulato delle osservazioni in relazione allo scritto del

27 gennaio 2014 della parte ricorrente e ha trasmesso, in particolare, il

proprio provvedimento emesso il 6 febbraio 2014 con cui ha respinto la

richiesta di gratuito patrocinio dell’assicurata (cfr. doc. XIII; 30).

1.12. Il doc. XIII

e i relativi allegati sono stati inviati per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr.

doc. XIV).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Le decisioni

possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il

servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su opposizione e

quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante

ricorso (art. 56 LPGA).

L’art. 58

LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone

dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso

(cpv. 1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il

tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo

ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna

di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del

Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2). L’autorità che si considera

incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle

assicurazioni (cpv. 3).

Secondo

l’art. 58 cpv. 1 LPGA, quindi, la data decisiva per stabilire la competenza ratione

loci del tribunale delle assicurazioni è quella dell’inoltro del ricorso e

non quella dell’emanazione della decisione impugnata (cfr. STF 8C_466/2011,

8C_565/2011,8C_832/2011 del 10 maggio 2012 consid. 4.1.; U. KIESER,

ATSG-Kommentar, 2e ed., 2009, n° 9 ad art. 58).

Considerandi

2.3

L’art. 100

cpv. 3 LADI enuncia, poi, che il Consiglio federale può disciplinare la

competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga

all’art. 58 capoversi 1 e 2 LPGA.

Giusta l’art.

128.

cpv. 1 OADI la competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per

giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia

con l’articolo 119 dell’Ordinanza.

L’art.

119.

OADI, relativo alla competenza locale, prevede che:

" 1 La competenza locale del servizio cantonale è

determinata:

a. secondo il

luogo in cui l’assicurato adempie l’obbligo di controllo, riguardo

all’indennità di disoccupazione e al controllo in caso di lavoro ridotto (art.

40.

LADI) e perdita di lavoro dovuta ad intemperie (art. 49 LADI);

b. secondo il

luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per lavoro ridotto;

c. secondo il luogo

di lavoro, riguardo all’indennità per intemperie in Svizzera; secondo il luogo

dell’azienda, se il luogo di lavoro si trova all’estero;

d. secondo il

luogo dell’ufficio d’esecuzione e di fallimento competente, riguardo

all’indennità per insolvenza. Se il datore di lavoro non sottostà

all’esecuzione forzata in Svizzera, la competenza è determinata secondo il

precedente luogo di lavoro dell’assicurato;

e. secondo la

sede dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di

riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione

temporanea;

f. per le

persone giusta l’articolo 20a,

secondo il Cantone nel quale la persona in cerca di lavoro deve adempiere le

prescrizioni di controllo;

g. secondo il luogo di domicilio dell’assicurato, in tutti gli

altri casi.

2.

Determinante è il momento

in cui è presa la decisione.

3.

Competente a decidere su

una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui l’assicurato

era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la decisione di

restituzione.

4.

Un servizio, se ha dubbi

riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio che potrebbe essere

parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servizi si rivolgono

all’ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente.”

2.4

Nel caso in

esame, alla luce degli art. 128 cpv. 1 e 119 cpv. 1 lett. g e cpv. 2 OADI,

determinante per stabilire la competenza territoriale del tribunale delle

assicurazioni è, dunque, il luogo di domicilio dell’assicurata al momento in

cui è stata emanata la decisione su opposizione del 10 ottobre 2013 contestata

per quanto attiene al rifiuto di ripetibili e al diniego di giustizia in merito

alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata con opposizione del 12

settembre 2012 (cfr. doc. 20).

RI 1 risulta

essere partita dal Ticino il 2 marzo 2012 (cfr. sistema informatico relativo

alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino). La stessa, perlomeno

dall’inizio di luglio 2012 (cfr. doc. 13), è domiciliata a __________ (__________),

come del resto risulta anche dalla decisione su opposizione del 10 ottobre 2013

(cfr. doc. A pag. 1).

Pertanto

la ricorrente già al momento dell’emissione della decisione su opposizione

impugnata non era più domiciliata in Ticino, bensì nel Cantone __________.

Competente

a trattare la causa che vede l’assicurata opposta alla Cassa è, pertanto, il Tribunale

delle assicurazioni del Cantone __________.

Il

ricorso in esame si rivela, di conseguenza, irricevibile per mancanza di

competenza ratione loci (cfr. STCA 38.2010.71 del 8 aprile 2011).

Gli atti

vanno trasmessi al Tribunale delle assicurazioni del Canton __________ per

ragione di competenza (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA).

Il

termine di ricorso è in ogni caso salvaguardato in applicazione del principio

della buona fede, visto che la Cassa nella decisione su opposizione del 10

ottobre 2013 ha erroneamente indicato quale rimedio di diritto la facoltà di

inoltrare un ricorso davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del

Cantone Ticino (cfr. STF 8C_184/2010 del 27 aprile 2010 consid. 3.2.; STCA

38.2010.71

del 8 aprile 2011; STCA 42.2010.41 del 23 febbraio 2011 consid.

2.3

).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è irricevibile.

§ Gli

atti sono trasmessi, per competenza, al Tribunale delle assicurazioni del

Canton __________, __________, __________.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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