38.2013.68
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20 febbraio 2014Italiano12 min
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Numero d'incarto:
38.2013.68
Data decisione, Autorità:
20.02.2014, TCA
Titolo:
Ricorso al TCA contro dec. su opp.emenata dalla Cassa irricevibile per mancanza di competenza ratione loci. Al momento dell'emissione della dec.su opp. l'assicurata non era più domiciliata in TI, bensì in un altro Cantone.Atti trasmessi a T delle assicurazioni competente
COMPETENZA TERRITORIALE
IRRICEVIBILITÀ
RICORSO
TRASMISSIONE ATTI
art. 100 cpv. 3 LADI
art. 58 cpv. 3 LPGA
art. 119 OADI
art. 119 cpv. 1 let. g OADI
art. 119 cpv. 2 OADI
art. 128 cpv. 1 OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.68
rs
Lugano
20 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10
ottobre 2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. La CO 1 (di
seguito la Cassa) con conteggio del 4 aprile 2012 ha stabilito che RI 1 non aveva diritto a indennità giornaliere indennizzabili per il
mese di febbraio 2012, in quanto, da un lato, il guadagno assicurato ammontava
a fr. 4'586.-- indennizzabile al 70%, dall’altro, il guadagno intermedio
calcolato facendo capo al salario conforme agli usi professionali e locali era
pari a fr. 3'360.-- (cfr. doc. 12).
1.2. A seguito
della contestazione del conteggio formulata dall’assicurata il 3 luglio 2012
(cfr. doc. 13), la Cassa, il 2 agosto 2012, ha emesso una decisione con cui ha confermato il calcolo del guadagno intermedio di febbraio 2012 e il relativo
conteggio del 4 aprile 2012.
La Cassa
ha in particolare rilevato che:
"
(…)
Nel suo
caso concreto, Lei stessa sul formulario “indicazioni della persona assicurata”
del mese di febbraio ha dichiarato di aver svolto una attività indipendente, alla
nostra richiesta di indicare il suo guadagno nello stesso mese lei ci ritornava
l’attestato sul guadagno intermedio con l’annotazione di nessun guadagno.
In base
alla giurisprudenza in vigore la cassa ha calcolato un guadagno fittizio così
come stabilito dal Tribunale federale nella sentenza sopracitata.
Ora lei
in sede di contestazione del conteggio afferma che al contrario le sarebbe
stato garantito il pagamento della disoccupazione e che in febbraio non ha
minimamente lavorato quindi una dichiarazione differente da quanto dichiarato
in data 29.02.2012 sul formulario “indicazioni della persona assicurata”. Dalla
documentazione in nostro possesso risulta che il consulente del personale non
le abbia confermato che avrebbe percepito le indennità sottoforma di guadagno
intermedio, in quanto questo calcolo è di esclusiva competenza della cassa. Non
ci risulta nemmeno che lei abbia richiesto informazioni alla cassa sul come
sarebbe stata trattata l’attività indipendente annunciata.
(…)”
(Doc. 19).
1.3. Con
decisione su opposizione del 10 ottobre 2013 la Cassa ha accolto parzialmente
l’opposizione interposta dall’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, contro il
provvedimento del 2 agosto 2012 (cfr. doc. 20), modificando quest’ultimo nel
senso che il guadagno intermedio conteggiato ammonta a fr. 2'260.--.
La Cassa ha motivato la
decisione su opposizione come segue:
"
(…)
Sulla base della
documentazione presente nell’incarto, in particolare l’attestato su guadagno
intermedio emerge chiaramente che l’assicurata ha formalmente dichiarato di
aver svolto un’attività lavorativa indipendente durante l’intero mese di
febbraio 2012. Viene altresì indicato che tale attività non ha prodotto alcun
reddito in quanto si è trattato di lavori preparatori per l’ufficio, creare i
testi per il sito, ricerche su internet e all’AVS ecc. ecc.
Queste attività devono
essere considerate come procedure di lavoro effettuate durante il tentativo di
apertura dell’attività indipendente e quindi devono comunque essere conteggiate
come salario anche se non ha prodotto un reddito da attività indipendente.
Partendo da un reddito
minimo nel settore (Frs. 3'360.--) dividendolo per le ore medie di un mese
(168) e moltiplicandolo per le ore dichiarate dall’assicurata (113) emerge un
salario fittizio di Frs. 2'260.-- che deve essere computato nel calcolo del
guadagno intermedio.
In considerazione di
quanto sopra, la Cassa accoglie quindi parzialmente l’opposizione presentata
dall’avv. RA 1 e quindi modifica la decisione emanata dalla Sezione di __________.
La Sezione dovrà quindi
rivedere il conteggio elaborato per l’assicurata del mese di febbraio 2012
inserendo il nuovo calcolo sopra elaborato. Scaturisce un versamento in favore
dell’assicurata ammontante a Frs. 1'523.90 lordi per il periodo di controllo
del mese di febbraio 2012 che dovranno essere versati alla Sig.ra RI 1.” (Doc. A)
1.4. RI 1,
sempre assistita dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato davanti al TCA in
lingua tedesca la decisione su opposizione (cfr. doc. I).
1.5. Il
Presidente del TCA, il 18 novembre 2013, ha assegnato alla parte ricorrente un termine di quindici giorni per presentare la traduzione dell’impugnativa in
lingua italiana con l’avvertenza che, trascorso infruttuoso il termine
concesso, il Tribunale non sarebbe entrato nel merito (cfr. doc. II).
1.6. La
traduzione in italiano del ricorso è pervenuta a questa Corte il 26 novembre
2013.
L’assicurata,
tramite il proprio patrocinatore, ha impugnato la decisione su opposizione del
10 ottobre 2013 limitatamente al mancato riconoscimento delle ripetibili, e
meglio la medesima ha chiesto a titolo di spese di patrocinio l’assegnazione dell’importo
di fr. 2'270.--. In via subordinata ha postulato il rinvio della causa alla
Cassa affinché esamini se le debba essere concessa l’assistenza giudiziaria
nella procedura di opposizione (cfr. doc. III pag. 2)
Al
riguardo l’insorgente, da una parte, ha evidenziato di essere di madrelingua
ungherese, di padroneggiare solo in parte la lingua italiana e soprattutto di
non essere in grado di capire un testo legale in lingua italiana.
Dall’altra,
ha asserito che, benché abbia spiegato al signor __________ di avere
l’intenzione di occuparsi della mediazione di posti di lavoro per cittadini
ungheresi, il medesimo non l’avrebbe resa attenta che per tale attività
necessitava di un’autorizzazione da parte della SECO.
L’assicurata
ha aggiunto che ciò ha reso i suoi preparativi inutili.
La stessa
ha, infine, osservato che la Cassa ha commesso un diniego di giustizia, in
quanto non si è pronunciata in merito alla sua richiesta di essere posta al
beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata con l’opposizione del 12
settembre 2012 (cfr. doc. III).
1.7. La Cassa, in
risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
Fatti
1.8. Il
patrocinatore dell’assicurata si è nuovamente espresso in merito alla
fattispecie con scritto del 30 dicembre 2013 (cfr. doc. VII).
1.9. La Cassa ha
preso posizione al riguardo il 13 gennaio 2014 (cfr. doc. IX).
1.10. Il 27 gennaio
2014 l’avv. RA 1 ha sottolineato che la sua assistita era costretta a
consultare un avvocato, in quanto non è in grado di capire un testo giuridico
complesso in italiano e, pur parlando abbastanza bene il tedesco, non può
intrattenere una corrispondenza difficile in tale lingua.
Il legale
ha, inoltre, fatto valere che la situazione giuridica del caso di specie non
era facile.
Infine
egli ha evidenziato che il signor __________ per l’assicurata, anche rendendosi
conto che non era un impiegato della Cassa (bensì dell’URC), era una persona di
fiducia sulla cui correttezza delle informazioni poteva contare (cfr. doc. XI).
1.11. La Cassa, il
7 febbraio 2014, ha formulato delle osservazioni in relazione allo scritto del
27 gennaio 2014 della parte ricorrente e ha trasmesso, in particolare, il
proprio provvedimento emesso il 6 febbraio 2014 con cui ha respinto la
richiesta di gratuito patrocinio dell’assicurata (cfr. doc. XIII; 30).
1.12. Il doc. XIII
e i relativi allegati sono stati inviati per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr.
doc. XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Le decisioni
possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il
servizio che le ha notificate (art. 52 LPGA); le decisioni su opposizione e
quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante
ricorso (art. 56 LPGA).
L’art. 58
LPGA stabilisce che competente è il tribunale delle assicurazioni del Cantone
dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso
(cpv. 1). Se l’assicurato o il terzo è domiciliato all’estero, è competente il
tribunale delle assicurazioni del Cantone dell’ultimo domicilio o in cui il suo
ultimo datore di lavoro aveva domicilio; se non è possibile determinare alcuna
di queste località, la competenza spetta al tribunale delle assicurazioni del
Cantone in cui ha sede l’organo d’esecuzione (cpv. 2). L’autorità che si considera
incompetente trasmette senza indugio il ricorso al competente tribunale delle
assicurazioni (cpv. 3).
Secondo
l’art. 58 cpv. 1 LPGA, quindi, la data decisiva per stabilire la competenza ratione
loci del tribunale delle assicurazioni è quella dell’inoltro del ricorso e
non quella dell’emanazione della decisione impugnata (cfr. STF 8C_466/2011,
8C_565/2011,8C_832/2011 del 10 maggio 2012 consid. 4.1.; U. KIESER,
ATSG-Kommentar, 2e ed., 2009, n° 9 ad art. 58).
Considerandi
2.3
L’art. 100
cpv. 3 LADI enuncia, poi, che il Consiglio federale può disciplinare la
competenza per territorio del tribunale cantonale delle assicurazioni in deroga
all’art. 58 capoversi 1 e 2 LPGA.
Giusta l’art.
128.
cpv. 1 OADI la competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per
giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse è disciplinata in analogia
con l’articolo 119 dell’Ordinanza.
L’art.
119.
OADI, relativo alla competenza locale, prevede che:
" 1 La competenza locale del servizio cantonale è
determinata:
a. secondo il
luogo in cui l’assicurato adempie l’obbligo di controllo, riguardo
all’indennità di disoccupazione e al controllo in caso di lavoro ridotto (art.
40.
LADI) e perdita di lavoro dovuta ad intemperie (art. 49 LADI);
b. secondo il
luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per lavoro ridotto;
c. secondo il luogo
di lavoro, riguardo all’indennità per intemperie in Svizzera; secondo il luogo
dell’azienda, se il luogo di lavoro si trova all’estero;
d. secondo il
luogo dell’ufficio d’esecuzione e di fallimento competente, riguardo
all’indennità per insolvenza. Se il datore di lavoro non sottostà
all’esecuzione forzata in Svizzera, la competenza è determinata secondo il
precedente luogo di lavoro dell’assicurato;
e. secondo la
sede dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di
riqualificazione e di perfezionamento o per i programmi di occupazione
temporanea;
f. per le
persone giusta l’articolo 20a,
secondo il Cantone nel quale la persona in cerca di lavoro deve adempiere le
prescrizioni di controllo;
g. secondo il luogo di domicilio dell’assicurato, in tutti gli
altri casi.
2.
Determinante è il momento
in cui è presa la decisione.
3.
Competente a decidere su
una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui l’assicurato
era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la decisione di
restituzione.
4.
Un servizio, se ha dubbi
riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio che potrebbe essere
parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servizi si rivolgono
all’ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente.”
2.4
Nel caso in
esame, alla luce degli art. 128 cpv. 1 e 119 cpv. 1 lett. g e cpv. 2 OADI,
determinante per stabilire la competenza territoriale del tribunale delle
assicurazioni è, dunque, il luogo di domicilio dell’assicurata al momento in
cui è stata emanata la decisione su opposizione del 10 ottobre 2013 contestata
per quanto attiene al rifiuto di ripetibili e al diniego di giustizia in merito
alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata con opposizione del 12
settembre 2012 (cfr. doc. 20).
RI 1 risulta
essere partita dal Ticino il 2 marzo 2012 (cfr. sistema informatico relativo
alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino). La stessa, perlomeno
dall’inizio di luglio 2012 (cfr. doc. 13), è domiciliata a __________ (__________),
come del resto risulta anche dalla decisione su opposizione del 10 ottobre 2013
(cfr. doc. A pag. 1).
Pertanto
la ricorrente già al momento dell’emissione della decisione su opposizione
impugnata non era più domiciliata in Ticino, bensì nel Cantone __________.
Competente
a trattare la causa che vede l’assicurata opposta alla Cassa è, pertanto, il Tribunale
delle assicurazioni del Cantone __________.
Il
ricorso in esame si rivela, di conseguenza, irricevibile per mancanza di
competenza ratione loci (cfr. STCA 38.2010.71 del 8 aprile 2011).
Gli atti
vanno trasmessi al Tribunale delle assicurazioni del Canton __________ per
ragione di competenza (cfr. art. 58 cpv. 3 LPGA).
Il
termine di ricorso è in ogni caso salvaguardato in applicazione del principio
della buona fede, visto che la Cassa nella decisione su opposizione del 10
ottobre 2013 ha erroneamente indicato quale rimedio di diritto la facoltà di
inoltrare un ricorso davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del
Cantone Ticino (cfr. STF 8C_184/2010 del 27 aprile 2010 consid. 3.2.; STCA
38.2010.71
del 8 aprile 2011; STCA 42.2010.41 del 23 febbraio 2011 consid.
2.3
).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi, per competenza, al Tribunale delle assicurazioni del
Canton __________, __________, __________.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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