38.2013.69
Respinto rich.di frequentare corso nell'ambito informat.Durata 3anni eccessiva + non corso estensivo(6h/g).Dubbi poi c.ca realizz.cond.coll.intralciato x motivi inerenti merc.del lavoro(attivo nella r
20 febbraio 2014Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2013.69
Data decisione, Autorità:
20.02.2014, TCA
Titolo:
Respinto rich.di frequentare corso nell'ambito informat.Durata 3anni eccessiva + non corso estensivo(6h/g).Dubbi poi c.ca realizz.cond.coll.intralciato x motivi inerenti merc.del lavoro(attivo nella ristor.)e rispetto princ.proporz. Corso nemmeno può essere svolto usufruendo di assegni di formazione
ASSEGNO DI FORMAZIONE
PROVVEDIMENTO DI FORMAZIONE
art. 59 agg. 60 LADI
art. 66a LADI
art. 90a OADI
Raccomandata
Incarto n.
38.2013.69
rs/DC
Lugano
20 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2013
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18
ottobre 2013 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione del 23 settembre 2013 l’Ufficio regionale di collocamento di __________
(di seguito URC) ha respinto la domanda di RI 1 (__________) di poter
frequentare, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il corso “__________”
presso la __________, osservando che
"
(…)
Nel presente caso il
signor RI 1 si è trasferito in Svizzera e ha lavorato prevalentemente nella
ristorazione come aiuto cucina (__________, __________ e __________), si
ritiene che lo stesso possa essere collocato in un tempo ragionevole in questa
professione. Il corso non è pertanto strettamente legato al mercato del lavoro
ma piuttosto a un diritto professionale diverso più legato a una volontà
dell’assicurato di migliorare la propria situazione.
Il corso è a tempo pieno e
ha una durata di 6 semestri (2013/2016); l’assunzione è garantita qualora
l’assicurato superasse gli esami finali. Data la durata del corso è da ritenere
una formazione base che non può essere presa a carico dell’assicurazione
disoccupazione. D’altronde, esistendo una buona possibilità che si ricollochi a
breve nella ristorazione, il rapporto fra tempo e mezzi finanziari è
sproporzionato.
In sintesi il corso non
migliora sostanzialmente l’idoneità al collocamento della persona assicurata il
cui collocamento non è inoltre intralciato per ragioni inerenti il mercato del
lavoro. (...)”
(Doc. 3)
1.2. A seguito
dell’opposizione interposta dall’assicurato, rappresentato da RA 1 (cfr. doc.
6), l’URC, il 18 ottobre 2013, ha emanato una decisione su opposizione con cui
ha confermato il proprio provvedimento del 23 settembre 2013 (cfr. doc. B).
1.3. L’assicurato,
sempre rappresentato da RA 1, il 19 novembre 2013 ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione del 18 ottobre 2013 davanti a questo
Tribunale, chiedendo in buona sostanza che l’assicurazione contro la
disoccupazione assuma i costi relativi al corso presso la __________, oltre a
un risarcimento morale di fr. 1.-- (cfr. doc. I).
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha segnatamente addotto di
aver inoltrato domanda di poter frequentare il corso di “__________” a carico
dell’assicurazione contro la disoccupazione, in quanto, da un lato, ha un
lavoro precario non al 100% presso due esercizi pubblici senza disporre di
alcuna formazione nel ramo della ristorazione, dall’altro, ha una formazione di
base in informatica acquisita nel suo Paese di origine, la __________, purtroppo
superata, poiché i sistemi di rete in Svizzera sono molto più all’avanguardia.
Egli ha,
poi, osservato che, visto che per costante giurisprudenza gli art. 59 e 60 LADI
privilegiano il conseguimento di un attestato federale di capacità e che in
Ticino, non esistendo una scuola di apprendisti per il ramo informatico, il
Cantone ha lasciato alla __________ il compito di formare gli informatici in
tutte le specializzazioni, la sua richiesta si inserisce perfettamente
nell’applicazione di questi articoli di legge.
L’assicurato
ha, inoltre, evidenziato di essere stato in disoccupazione parziale in piena
estate, ossia nella miglior stagione per trovare un lavoro nel settore
turistico e di non avere mai raggiunto, pur lavorando in due posti diversi, il
100% di occupazione.
A mente
del ricorrente ciò dovrebbe far riflettere sulla richiesta di riqualificazione
in un settore dove mancano informatici, quando invece nel settore alberghiero è
sempre più difficile trovare lavoro per personale non qualificato.
L’insorgente
ha contestato il fatto che l’URC non consideri quale punto di forza
l’esperienza pluriennale acquisita in __________ nell’ambito informatico.
L’assicurato
ritiene che il “__________” presso la __________ non costituisca una formazione
di base, come invece considerato dall’amministrazione, bensì una riqualifica
professionale, avendo già completato in __________ la sua formazione di base
dove aveva un impiego stabile.
In
proposito egli ha precisato che la sua entrata in Svizzera è dovuta a ragioni
sentimentali, siccome nel nostro Paese vive la sua fidanzata (cfr. doc. I).
1.4. Nella sua
risposta del 9 dicembre 2013 l’URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(cfr. doc. III).
1.5. L’assicurato,
tramite il proprio rappresentante, si è espresso nuovamente in merito alla
fattispecie il 18 dicembre 2013 (cfr. doc. V).
1.6. Il 23
dicembre 2013 l’URC ha comunicato di non avere alcunché da aggiungere a quanto
formulato in precedenza (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII
è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. Giova,
innanzitutto, segnalare che la giurisprudenza del Tribunale
federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha
stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed
il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF
8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388;
DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata;
SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella
presente fattispecie la decisione su opposizione del 18 ottobre 2013 riguarda
esclusivamente il rifiuto da parte dell’URC di finanziare il corso “__________”
presso la __________, contrariamente a quanto richiesto dall’assicurato (cfr.
doc. B).
Ogni
altra questione, in particolare concernente un eventuale risarcimento morale
(cfr. doc. I pag. 5), esula dalla presente causa.
Di
conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da
quella che attiene alla correttezza o meno del diniego di assumere i costi
connessi al corso presso la __________.
2.2. L'assicurato
ha iniziato a frequentare a tempo pieno il corso Bachelor per il quale ha
chiesto le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione il 16
settembre 2013 (cfr. doc. E pag. 4).
Questo
Tribunale entra, pertanto, nel merito del ricorso (cfr. STCA 38.2013.39 del 3
ottobre 2013 consid. 2.2.; STCA 38.2001.153 del 26 novembre 2001 consid. 2.1.,
confermata dalla STFA C 11/02 del 22 marzo 2004; per dei casi in cui il TCA ha
invece dichiarato irricevibili i ricorsi in quanto gli assicurati non avevano
seguito i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del
2 aprile 2004).
Nel
merito
2.3. Il 1° luglio
2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002,
accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag.
2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa
revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda
revisione della legge del 1995.
Questi
provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta
contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio
federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione
contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23
del 12 giugno 2001, pag. 1972):
"
(…)
In linea di massima, la presente revisione non
concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito
sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi
e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente
migliorata. (…)"
Anche la
quarta revisione della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011 non ha apportato sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro
Pertanto,
la giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre
2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA
C 56/04
del 10 gennaio 2005).
2.4. Fra gli
scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di
"prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e
di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per
realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI
(Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro.
Si tratta
di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di
riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di
esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art.
64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali,
semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni
per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli
assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del
promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
Il nuovo
art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro e prevede che:
"
1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i
provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione
(Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione
possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.
2 I
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la
reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi
inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una
disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire
esperienze professionali.
3 Possono
partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli
articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il
provvedimento in questione.
3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le
condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di
formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per
la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto
all’indennità di disoccupazione.
4 I servizi
competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella
reintegrazione dei disoccupati invalidi."
2.5. All'art.
59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il
diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti
al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro:
provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti
dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare
l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione
disoccupazione (cfr. STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005, consid.
2; STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, consid. 2; le STFA C 200/02 e C
201/02 del 5 agosto 2003, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il
Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
Il nuovo
art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di
formazione e stabilisce che:
"
1 Per
provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o
collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché
aziende di esercitazione e pratiche di formazione.
2 Per la
partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:
a. gli assicurati secondo l’articolo 59b
capoverso 1;
b. le
persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62
capoverso 2.
3 Chi intende
partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al
servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.
4 Nella misura
in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve
necessariamente essere idoneo al collocamento.
5 I
provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere
impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge
federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il
coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli
previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e
trasparente."
2.6. In
conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono
direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno
posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate
(cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA
1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94
Fatti
N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,
1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre
D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea
e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a
un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui
agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.
Innanzitutto deve
trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una
reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;
DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.
1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,
consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di
"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.
17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima
formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8
gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale
generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza
disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.
1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).
Non deve neppure trattarsi
di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di
nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.
pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR
1999 ALV Nr. 24, pag. 57).
Inoltre l'assicurato deve
essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;
cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione
adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile
1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).
L'assicurato deve poi
soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve
esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI
e l'eccezione dell'art. 59d LADI).
Ma, soprattutto, il corso
in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende
frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.
12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA
1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;
DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e
179).
Le spese derivanti dalla
frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di
reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la
frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv.
2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben
strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:
"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e
tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le
"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo
con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986
N. 16, pag. 60).
Infine le spese derivanti
dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse
appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la
frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre
possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura
l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA
1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,
Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.
125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).
L'accertamento dei
presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI
e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta
(cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag.
172).
2.7. A
titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle
prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di
reintegrazione.
Il
perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o
completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del
perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso
genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la
disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i
corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e
tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella
sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).
La
riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere
attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo,
op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA
1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39,
consid. 2, pag. 262-263).
In linea
di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché
l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche
soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare
un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).
Né una
formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere
finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.
Tali
formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione
soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,
consid. 1 e 2a, pag. 57-58).
La
delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e
riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le
caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante,
dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto
conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF
111 V 274-275).
In
una sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 al riguardo il Tribunale federale si
è così espresso:
"
3.2 Le droit aux prestations d'assurance pour la
reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la
situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne
doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par
l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de
prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui
consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à
l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003.
Toutefois, les principes jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 398 consid. 2b p.
400; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, C 48/05, et les arrêts cités) développés sous
l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail
- dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (DTA
2005 p. 280 consid. 1.1, précité).
En revanche, la formation de base et la promotion
générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à
l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le
perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le
perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part,
n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c p. 165 s.). Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures
permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de
mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative
spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant donné
qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces
deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude
également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont
décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du
cas particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c p. 274 s. et 398 consid. 2b p. 400, 108 V 163 consid. 2c p.
165 s. et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par
l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré
pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c p. 401 s.)."
Il diritto
alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è, dunque, escluso
se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale
indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28
pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les
circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours
litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par
une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure
requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du
travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était
impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto
2003).
2.8. Un criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere
finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso
(cfr. STF C 19/07 del 16 luglio 2007 consid. 2.2.). Infatti il Tribunale
federale ha precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta
quale perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una
durata limitata a un anno (cfr. SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D.
Cattaneo, op. cit., pag. 320-321 n°467).
In una
sentenza del 16 febbraio 2000, pubblicata in DLA 2001 pag. 87 seg., l'Alta
Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso può essere
riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di
reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:
"
In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass
nur Kurse von
beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung,
Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne
anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986
Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).
In una
sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 il TFA ha poi confermato il giudizio di
questo Tribunale che aveva ritenuto un corso biennale di formazione quale
massaggiatrice medica quale nuova formazione non finanziabile dalla LADI e non
un perfezionamento o una riqualificazione professionale.
In
quell'occasione l’Alta Corte ha in particolare stabilito che:
"
(…)
7.
Pure in discussione è la durata del corso, ritenuta eccessiva dai
primi giudici, in quanto pari a due anni e, meglio, al doppio del limite
annuale previsto dalla giurisprudenza in ambito di misure inerenti il mercato
del lavoro e, quindi, indicativa di una formazione di base.
7.1 In proposito va rilevato che questa Corte non ha riconosciuto
quale riqualificazione a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione,
bensì quale formazione di base, un corso di durata biennale in pedagogia
sociale (sentenza del 18 novembre 2003 in re K., C 280/02, consid. 2.2), ritenendo pure troppo elevata la durata della formazione quale consulente
psicologica individuale, pari a tre anni (DLA 1986 no. 17 pag. 66 consid. 3),
così come quella di architetto di durata superiore a tre anni (DTF 103 V 106 consid. 2).
Secondo giurisprudenza e dottrina, i provvedimenti di cui all'art.
59 LADI perseguono infatti lo scopo di ottenere un adeguamento rapido alle
necessità del mercato del lavoro (già citata sentenza del 18 novembre 2003 in re K. consid. 2.2; Gerhards, op. cit, no. 36 all'art. 59). Una misura di una certa durata
potrebbe pertanto rivelarsi superata al momento della sua concretizzazione, in
quanto il mercato potrebbe essersi nel frattempo di nuovo modificato. Di
conseguenza gli effetti positivi auspicati sull'idoneità al collocamento
verrebbero vanificati.
Comunque, come già evidenziato, la giurisprudenza prevede pure la
possibilità di eccezioni alla regola del limite annuale, in caso, ad esempio,
di corsi estensivi. A mente di questa Corte tuttavia nel caso concreto non ci
si trova confrontati con un corso di questo genere, bensì, eventualmente, con
una formazione avente carattere intensivo. Secondo la documentazione agli atti
la frequenza scolastica è pari a circa sei ore giornaliere; non si tratta
quindi di un corso a tempo parziale, come ad esempio un corso serale, bensì di
una formazione a tempo pieno.
7.2 Alla luce di quanto sopra esposto si deve concludere che già
soltanto per la sua durata e per la sua organizzazione il corso di
massaggiatrice medica intrapreso dall'assicurata non può essere considerato
quale provvedimento tendente ad una riqualifica professionale a carico
dell'assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI, bensì
quale nuova formazione, come indicato dalla Corte cantonale nel giudizio
impugnato.
(…)”
2.9. La
riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono
inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a
LADI).
Per poter essere
finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un
corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la
prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel
caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al
collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un
perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).
In diverse sentenze il TFA
ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso
l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle
di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo
il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004,
consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).
In
un’altra sentenza C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza,
chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva preteso delle
prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva seguire un
Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und
Multimedia", ha riassunto i criteri che permettono di stabilire quali tipi
di formazione possono essere assunti dall'assicurazione contro la
disoccupazione e ha, tra l'altro, ribadito che:
"
(…)
Ein bloss theoretisch möglicher, aber im
konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der
Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht.
Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die
Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel
absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem
Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,
je mit Hinweisen). (…)"
(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C
29/03, consid. 4.1)
Considerandi
B. Rubin (in
"Assurance-chômage"; Ed Schultess Juristische Media AG,
Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 601) ricorda che:
"
L'aptitude au placement dont il est question à
l'art. 59 al. 2 let. a LACI doit être comprise dans le sens de l'employabilité.
En vérité, l'amélioration de l'aptitude au
placement signifie l'augmentation des changes de retrouver un emploi, dans les
conditions du marché du travail entrant en considération dans le cas
particulier. La notion d'aptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI
se réfère quant à elle (implicitement) au marché du travail en général et a
donc un sens différent.
L'amélioration de l'aptitude au placement doit
pouvoir être constatée non seulement sur le plan subjectif (assimilation de
connaissances et de savoir-faire professionnels) mais également sur le plan
objectif, c'est-à-dire après avoir examiné la situation sur le marché de
l'emploi. Afin d'obtenir l'assentiment à une mesure qu'il sollicite, l'assuré
doit ainsi rendre vraisemblable que, par la fréquentation de la mesure
concernée son aptitude au placement sera notablement et effectivement développée."
2.10
Nella presente fattispecie l'amministrazione, con decisone del 23
settembre 2013 ha respinto la domanda dell'assicurato di poter frequentare il
corso “__________” presso la __________ a spese dell’assicurazione contro la
disoccupazione, con una serie di motivazioni, che possono essere così
sintetizzate: il corso non è strettamente legato al mercato del lavoro - poiché
l’assicurato può essere collocato in un tempo ragionevole come aiuto cucina -, bensì
piuttosto a un indirizzo professionale diverso più legato a una volontà del
ricorrente di migliorare la propria situazione; data la durata del corso di sei
semestri, lo stesso risulta essere una formazione di base; esistendo una buona
possibilità che l’assicurato si ricollochi a breve nel settore della
ristorazione, il rapporto fra tempo e mezzi è sproporzionato; infine il corso
non migliora sostanzialmente l’idoneità al collocamento che nel caso
dell’assicurato non è peraltro intralciato per ragioni inerenti il mercato del
lavoro (cfr. doc. 3).
Nella
decisione su opposizione del 18 ottobre 2013 l’amministrazione ha poi
principalmente sostenuto che il corso in questione è una formazione superiore
che ha come obiettivo il conseguimento di una vera e propria formazione di base.
L’URC ha aggiunto che le motivazioni addotte dall’insorgente circa le
difficoltà di reperire un posto di lavoro nell’ambito della ristorazione e/o in
altri ambiti generici non possono essere condivise, considerato che negli
ultimi mesi ha esercitato proprio questo tipo di lavoro per due datori di
lavoro distinti (cfr. doc. B).
L'assicurato,
entrato in Svizzera il __________ 2012 proveniente dalla __________ e in
possesso di un permesso di dimora UE/AELS (cfr. doc. 1), asserendo di essere
stato in disoccupazione parziale in piena estate, ossia nella miglior stagione
per trovare un lavoro nell’ambito turistico e di non avere mai raggiunto, pur
lavorando in due posti diversi nel settore della ristorazione, il 100% di
occupazione, sostiene, invece, implicitamente che il suo collocamento è
intralciato per ragioni inerenti al mercato del lavoro.
A mente
del ricorrente ciò dovrebbe far riflettere sulla richiesta di riqualificazione
in un settore dove mancano informatici, quando invece nel settore alberghiero è
sempre più difficile trovare lavoro per personale non qualificato.
L’insorgente
ritiene, inoltre, considerate la sua formazione in __________, nonché l’esperienza
pluriennale acquisita nel suo Paese di origine nel ramo informatico, che il “__________”
presso la __________ costituisca una riqualifica professionale e non una
formazione di base (cfr. doc. I).
2.11
Chiamato ora
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA rileva dapprima che
l’assicurato ha censurato il fatto che, mentre la sua domanda di poter frequentare
il corso presso la __________ è stata presentata il 13 giugno 2013, la decisione
di rifiuto dell’URC è stata emessa soltanto il 23 settembre 2013 (cfr. doc. I
pag. 2).
Dalla
documentazione agli atti emerge che, come rettamente fatto valere dall’amministrazione
(cfr. doc. III), la richiesta del corso è stata completata dall’assicurato il
29.
agosto 2013 (cfr. doc. 2).
Pertanto,
in ogni caso, non può essere mossa alcuna critica nei confronti dell’URC per
avere emanato la relativa decisione il 23 settembre 2013.
2.12
In merito al
finanziamento del corso richiesto dall'assicurato giusta l'art. 60 LADI, va
ribadito che i costi di una formazione di base non devono essere assunti
dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.6.; 2.7.).
La
delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e
riconversione, come visto, è fluttuante, siccome una medesima misura può
presentare le caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è
determinante, dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso
concreto, tenuto conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit.,
pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275).
Conformemente
a quanto esposto sopra (cfr. consid. 2.8.), un criterio importante per valutare
se un corso deve o meno essere finanziato dall'assicurazione contro la
disoccupazione è la durata dello stesso.
Infatti l’Alta
Corte ha precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale
perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata
limitata a un anno (cfr. STF C 19/07 del 16 luglio 2007 consid. 2.2.; STFA C
11/02 del 22 marzo 2004 consid. 3.3.; 7.1.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320-321
n°467).
In concreto il corso “__________” presso la __________ si estende dal settembre 2013 al settembre
2016.
(cfr. doc. 2), ossia su un totale di tre anni.
La durata
di tre anni corrisponde al triplo del limite annuale previsto dalla
giurisprudenza in ambito di misure inerenti il mercato del lavoro ed è quindi
indicativa di una formazione di base non finanziabile dall’assicurazione contro
la disoccupazione.
Al
riguardo va ricordato che l’Alta Corte, con sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 ha confermato il giudizio del TCA secondo cui la durata di due anni del corso di massaggiatrice
medica era eccessiva.
Analogamente
la nostra Massima Istanza, in una sentenza C 280/02 del 18 novembre 2003, ha considerato quale formazione di base un corso di durata biennale in pedagogia sociale.
Inoltre
nella DTF 103 V 106 il TFA ha ritenuto troppo elevata la durata della
formazione di architetto di tre anni presso la Scuola d’architettura
dell’Università di Ginevra nel caso di un assicurato che per parecchi anni
aveva svolto la sua professione di architetto-tecnico STS.
Secondo giurisprudenza e
dottrina i provvedimenti di cui all'art. 59 LADI perseguono, in effetti, lo
scopo di ottenere un adeguamento rapido alle necessità del mercato del lavoro.
Una misura di una certa durata potrebbe pertanto rivelarsi superata al momento
della sua concretizzazione, in quanto il mercato potrebbe essersi nel frattempo
di nuovo modificato. Di conseguenza gli effetti positivi auspicati
sull'idoneità al collocamento verrebbero vanificati (cfr. STFA C 11/02 del 22
marzo 2004 consid. 7.1.).
E’ vero che la
giurisprudenza prevede pure la possibilità di eccezioni alla regola del limite
annuale, in caso, ad esempio, di corsi estensivi (cfr. consid. 2.8.).
Nella presente evenienza,
tuttavia, non ci si trova confrontati con un corso di questo genere, bensì,
eventualmente, con una formazione avente carattere intensivo.
Dalle carte processuali si
evince, infatti, che la frequenza scolastica è pari a circa sei ore ogni giorno
dal lunedì al venerdì (cfr. doc. 2).
Non si tratta, pertanto, di
un corso a tempo parziale, come ad esempio un corso serale o un corso che si
svolge durante i fine settimana, ma di una formazione a tempo pieno.
Ne discende che già
soltanto per la sua durata e per la sua organizzazione il corso di “__________” intrapreso dall'assicurato non può essere
considerato quale provvedimento tendente ad un perfezionamento professionale o
a una riqualificazione a carico dell'assicurazione disoccupazione ai sensi
degli art. 59 segg. LADI, bensì quale nuova formazione (cfr. STF C 11/02 del 22
marzo 2004 consid. 7.1.).
Alla luce
della giurisprudenza federale citata questo Tribunale deve concludere che il
percorso formativo scelto dall'assicurato, non può andare a carico
dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.7. in fine).
2.13
Giova, inoltre,
comunque evidenziare che, nonostante il ricorrente abbia asserito di non avere
alcuna formazione nel ramo della ristorazione (cfr. doc. I), le ultime
occupazioni svolte dal medesimo concernono proprio tale ambito professionale.
Più
precisamente egli ha lavorato quale aiuto cucina presso il __________ di __________
dal 13 aprile al 30 giugno 2013 e presso __________, __________ di __________ dal
20.
maggio al 30 settembre 2013 quale __________ a ore, conseguendo guadagno
intermedio (cfr. doc. 1; B pag. 5; cfr. STFA C 280/02 del 18 novembre 2003
consid. 2.2.).
D’altra
parte, dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione entrano comunque
per lui in considerazione anche altre attività al di fuori del settore della
ristorazione (cfr. l'art. 16 cpv. 1 LADI secondo cui "al fine di ridurre
il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio
qualsiasi occupazione"; DTF 139 V 524) e anche a carattere stagionale
(cfr. D. Cattaneo, op.cit., pag. 357 e sentenze citate).
Nell'evenienza
concreta risulta, perciò, alquanto dubbia pure la realizzazione della
condizione secondo cui il collocamento deve essere intralciato per motivi
inerenti al mercato del lavoro (cfr. consid. 2.5 e 2.6).
2.14
Va, altresì,
osservato che è vero che il Bachelor presso la __________, come ogni misura
professionale, grazie alle conoscenze aggiuntive apporta vantaggi sul mercato
del lavoro (cfr. STFA C 280/02 del 18 novembre 2003 consid. 2.2.).
E’
altrettanto vero, però, che anche nel diritto delle assicurazioni sociali vige
il principio della proporzionalità, il quale presuppone che la misura preveda degli
adeguati mezzi rispetto al raggiungimento dello scopo e che tra lo scopo e i
mezzi esista un rapporto ragionevole, in particolare per quel che concerne il
rapporto costi-benefici (cfr. STFA C 280/02 del 18 novembre 2003 consid. 2.2.).
In
concreto, in primo luogo, il corso della durata di tre anni costa
complessivamente fr. 10'500.-- (cfr. doc. 2).
In
secondo luogo, agli atti risulta che, benché nella dichiarazione di intenti del
17.
luglio 2013 formulata dall’assicurato e dalla RA 1 - suo rappresentante - fosse
stato indicato che l’associazione RA 1 era disposta ad assumere il ricorrente
quale apprendista informatico e che la firma del contratto era subordinata
all’iscrizione dell’insorgente alla __________ (cfr. doc. H), al momento
dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro del 5 novembre 2013 non era
stato concluso alcun contratto.
Il
rappresentante dell’assicurato durante tale audizione ha motivato l’assenza di
un contratto con il fatto che l’associazione RA 1 non ha la competenza per
formare un apprendista informatico (cfr. doc. E pag 4).
Anche dal
ricorso si evince che nessun contratto di impiego è stato concluso a favore
dell’insorgente (cfr. doc. I pag. 5).
Il
finanziamento del corso presso la __________, dunque, nemmeno risulterebbe rispettoso
del principio della proporzionalità.
2.15
Infine il TCA
rileva che l’insorgente nella propria impugnativa ha addotto che, siccome per
costante giurisprudenza gli art. 59 e 60 LADI privilegiano il conseguimento di
un attestato federale di capacità e in Ticino, non esistendo una scuola di
apprendisti per il ramo informatico, il Cantone ha lasciato alla __________ il
compito di formare gli informatici in tutte le specializzazioni, la sua
richiesta si inserisce perfettamente nell’applicazione di questi articoli di
legge. Il rappresentante dell'assicurato ha peraltro esplicitamente richiamato
l'art. 90 a OADI (cfr. doc. I; consid. 1.3).
Come
visto al considerando precedente, inoltre, nella dichiarazione di intenti del
17.
luglio 2013 formulata dall’assicurato e dalla RA 1 – il rappresentante del
ricorrente ha indicato che l’associazione RA 1 era disposta ad assumere il
ricorrente quale apprendista informatico (cfr. doc. H).
A questo
proposito è utile ricordare che l’Alta Corte, nella sentenza C 11/02, già
citata sopra, nella quale ha stabilito che la durata di due anni del corso di
massaggiatrice medica è eccessiva dal profilo degli art. 59 e 60 LADI, ha tra
l’altro osservato che:
"
(…)
8.
La ricorrente sostiene tuttavia che pure la formazione quale aiuto
familiare ha durata biennale, ma ciò nonostante viene riconosciuta dall'URC.
8.1
Dagli atti emerge che il corso in questione sarebbe stato
riconosciuto in base a quanto previsto all'art. 66a cpv. 1 LADI, nel tenore
vigente sino al 1° luglio 2003, secondo cui l'assicurazione può concedere
assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:
a. adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 60 capoverso
1.
lettera b;
b. hanno almeno 30 anni e
c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno
notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione.
Per l'art. 66b LADI, nel frattempo abrogato mediante modifica del
22.
marzo 2002, entrata in vigore il 1° luglio 2003, gli assegni sono concessi
unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma
di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione (cpv.
1). La formazione deve corrispondere alle capacità dell'assicurato e
migliorarne l'idoneità al collocamento (cpv. 2).
Al riguardo va precisato che non vengono ammesse unicamente
formazioni riconosciute a livello federale dalla legge federale del 19 aprile
1978.
sulla formazione professionale (LFP), bensì tutte le formazioni assegnanti
un certificato di capacità federale oppure equivalente (DLA 1999 no. 37 pag.
217).
L'art. 66c cpv. 1 LADI prevede poi che il datore di lavoro paga al
lavoratore un salario pari almeno al corrispondente salario d'apprendista e che
tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale.
L'art. 90a cpv. 2 OADI precisa infine che il contratto di
formazione è concluso, conformemente alla LFP, in forma di contratto di
tirocinio. Secondo la giurisprudenza ciò significa unicamente che il contratto
di formazione deve rispettare le condizioni quadro definite da questa legge
(DLA 1999 no. 37 pag. 217).
8.2
Per quanto riguarda ora la formazione di massaggiatore medico,
contrariamente a quella di aiuto familiare, la Corte cantonale ha confermato
l'opinione dell'amministrazione, non essendo a suo dire possibile concludere un
contratto di tirocinio ed essendo unicamente prevista la partecipazione a due
stage, la cui remunerazione viene versata a titolo facoltativo.
9.
Alla luce della documentazione agli atti l'opinione dei primi
giudici può senz'altro essere condivisa.
In effetti dagli atti emerge da un lato che per frequentare la
formazione di aiuto familiare e, meglio, di operatore socio-assistenziale è
necessario concludere un contratto di tirocinio con la scuola competente ai
sensi della LFP.
Dall'altro lato, la formazione di massaggiatore medico - che si
compone di un primo anno, in cui si assimila la necessaria teoria e pratica
scolastica, e di un secondo, in cui, oltre a frequentare la scuola, vengono
eseguiti due stage della durata di quattro rispettivamente sei mesi -
presuppone la conclusione di un contratto di ammissione al biennio di
formazione professionale e due contratti con gli istituti in cui vengono
eseguiti gli stage. Non si può tuttavia affermare che venga concluso un
contratto di formazione in forma di contratto di tirocinio ai sensi della LFP:
non risulta infatti che esso venga approvato da un'autorità cantonale. Inoltre,
non è previsto che il datore di lavoro, presso cui l'interessato esegue gli
stage, rispettivamente la scuola presso cui acquisisce la propria formazione,
debbano versare una remunerazione ai sensi dell'art. 66c cpv. 1 LADI (si vedano
in proposito le sentenze del 18 novembre 2003 in re K., C 280/02, consid. 4 e dell'11 marzo 1999 in re S., C 418/98, consid. 2c−d).
Non è poi stato dimostrato, con il grado della verosimiglianza
valido nelle assicurazioni sociali, che l'attestato rilasciato dalla scuola sia
equivalente ad un attestato federale.
Infine risulta dagli atti che al momento della pronuncia della
decisione amministrativa l'assicurata non aveva ancora compiuto trent'anni, ai
sensi dell'art. 66a cpv. 1 lett. b LADI.
10.
In simili condizioni, si deve senz'altro concludere che nemmeno
sono adempiuti, in concreto, i presupposti per riconoscere, a favore
dell'assicurata, degli assegni di formazione alfine di frequentare il corso
quale massaggiatrice medica (…)”.
Il TCA
rileva che, contrariamente a quanto asserito dalla parte ricorrente, in Ticino esiste
la formazione professionale di informatico finalizzata al conseguimento
dell’attestato federale di capacità (AFC) di informatico.
Tale
formazione professionale di base (tirocinio) implica un primo anno a tempo
pieno alla __________ di __________, con attività presso il datore di lavoro
nei periodi di vacanze scolastiche. Dal secondo anno inizia regolarmente
l'attività presso il datore di lavoro e la frequenza della __________ di __________
(corsi a blocchi) e i corsi interaziendali presso il __________ (cfr. __________).
Tale formazione professionale di base quale informatico AFC non
corrisponde a quella seguita dall’assicurato in ambito informatico presso la __________
(cfr. __________), che risulta peraltro della durata di tre anni a tempo pieno
e non prevede la conclusione di alcun contratto di formazione in forma di
contratto di tirocinio (cfr. doc. 2).
Visto che
gli assegni di formazione sono un provvedimento inerente al mercato del lavoro
che presuppone, oltre all'adempimento di altre condizioni, che sia stato
concluso un contratto di tirocinio (cfr. art. 90a OADI), anche nell'ipotesi in
cui gli altri presupposti enunciati agli art. 66a segg. LADI fossero adempiuti,
la formazione “__________” non può in ogni caso essere svolta usufruendo degli
assegni di formazione.
2.16
Alla luce di
tutto quanto esposto, occorre concludere che a ragione l’URC ha negato di
finanziare il corso “__________” frequentato dall’assicurato presso la __________.
La
decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce
tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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