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Decisione

38.2013.69

Respinto rich.di frequentare corso nell'ambito informat.Durata 3anni eccessiva + non corso estensivo(6h/g).Dubbi poi c.ca realizz.cond.coll.intralciato x motivi inerenti merc.del lavoro(attivo nella r

20 febbraio 2014Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid,

1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre

D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea

e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a

un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui

agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto deve

trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una

reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;

DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.

1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,

consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di

"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.

17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima

formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8

gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale

generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza

disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.

1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

Non deve neppure trattarsi

di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di

nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr.

pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR

1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre l'assicurato deve

essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1;

cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione

adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile

1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

L'assicurato deve poi

soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve

esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI

e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

Ma, soprattutto, il corso

in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende

frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N.

12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA

1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111;

DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e

179).

Le spese derivanti dalla

frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di

reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la

frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv.

2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben

strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI:

"... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e

tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le

"capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo

con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986

N. 16, pag. 60).

Infine le spese derivanti

dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse

appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la

frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre

possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura

l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA

1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P.,

Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag.

125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

L'accertamento dei

presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI

e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta

(cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag.

172).

2.7. A

titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle

prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di

reintegrazione.

Il

perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o

completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del

perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso

genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la

disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i

corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e

tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella

sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

La

riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere

attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo,

op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA

1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39,

consid. 2, pag. 262-263).

In linea

di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché

l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche

soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare

un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).

Né una

formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere

finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.

Tali

formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione

soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24,

consid. 1 e 2a, pag. 57-58).

La

delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e

riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le

caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante,

dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto

conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF

111 V 274-275).

In

una sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 al riguardo il Tribunale federale si

è così espresso:

"

3.2 Le droit aux prestations d'assurance pour la

reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la

situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne

doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par

l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de

prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui

consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à

l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003.

Toutefois, les principes jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 398 consid. 2b p.

400; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, C 48/05, et les arrêts cités) développés sous

l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail

- dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (DTA

2005 p. 280 consid. 1.1, précité).

En revanche, la formation de base et la promotion

générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à

l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le

perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le

perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part,

n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c p. 165 s.). Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures

permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de

mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative

spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant donné

qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces

deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude

également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont

décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du

cas particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c p. 274 s. et 398 consid. 2b p. 400, 108 V 163 consid. 2c p.

165 s. et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par

l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré

pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c p. 401 s.)."

Il diritto

alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è, dunque, escluso

se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale

indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28

pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les

circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours

litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par

une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure

requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du

travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était

impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto

2003).

2.8. Un criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere

finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso

(cfr. STF C 19/07 del 16 luglio 2007 consid. 2.2.). Infatti il Tribunale

federale ha precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta

quale perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una

durata limitata a un anno (cfr. SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D.

Cattaneo, op. cit., pag. 320-321 n°467).

In una

sentenza del 16 febbraio 2000, pubblicata in DLA 2001 pag. 87 seg., l'Alta

Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso può essere

riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di

reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno:

"

In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass

nur Kurse von

beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung,

Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne

anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986

Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88).

In una

sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 il TFA ha poi confermato il giudizio di

questo Tribunale che aveva ritenuto un corso biennale di formazione quale

massaggiatrice medica quale nuova formazione non finanziabile dalla LADI e non

un perfezionamento o una riqualificazione professionale.

In

quell'occasione l’Alta Corte ha in particolare stabilito che:

"

(…)

7.

Pure in discussione è la durata del corso, ritenuta eccessiva dai

primi giudici, in quanto pari a due anni e, meglio, al doppio del limite

annuale previsto dalla giurisprudenza in ambito di misure inerenti il mercato

del lavoro e, quindi, indicativa di una formazione di base.

7.1 In proposito va rilevato che questa Corte non ha riconosciuto

quale riqualificazione a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione,

bensì quale formazione di base, un corso di durata biennale in pedagogia

sociale (sentenza del 18 novembre 2003 in re K., C 280/02, consid. 2.2), ritenendo pure troppo elevata la durata della formazione quale consulente

psicologica individuale, pari a tre anni (DLA 1986 no. 17 pag. 66 consid. 3),

così come quella di architetto di durata superiore a tre anni (DTF 103 V 106 consid. 2).

Secondo giurisprudenza e dottrina, i provvedimenti di cui all'art.

59 LADI perseguono infatti lo scopo di ottenere un adeguamento rapido alle

necessità del mercato del lavoro (già citata sentenza del 18 novembre 2003 in re K. consid. 2.2; Gerhards, op. cit, no. 36 all'art. 59). Una misura di una certa durata

potrebbe pertanto rivelarsi superata al momento della sua concretizzazione, in

quanto il mercato potrebbe essersi nel frattempo di nuovo modificato. Di

conseguenza gli effetti positivi auspicati sull'idoneità al collocamento

verrebbero vanificati.

Comunque, come già evidenziato, la giurisprudenza prevede pure la

possibilità di eccezioni alla regola del limite annuale, in caso, ad esempio,

di corsi estensivi. A mente di questa Corte tuttavia nel caso concreto non ci

si trova confrontati con un corso di questo genere, bensì, eventualmente, con

una formazione avente carattere intensivo. Secondo la documentazione agli atti

la frequenza scolastica è pari a circa sei ore giornaliere; non si tratta

quindi di un corso a tempo parziale, come ad esempio un corso serale, bensì di

una formazione a tempo pieno.

7.2 Alla luce di quanto sopra esposto si deve concludere che già

soltanto per la sua durata e per la sua organizzazione il corso di

massaggiatrice medica intrapreso dall'assicurata non può essere considerato

quale provvedimento tendente ad una riqualifica professionale a carico

dell'assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI, bensì

quale nuova formazione, come indicato dalla Corte cantonale nel giudizio

impugnato.

(…)”

2.9. La

riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono

inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a

LADI).

Per poter essere

finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un

corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la

prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel

caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al

collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un

perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

In diverse sentenze il TFA

ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso

l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle

di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo

il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004,

consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38).

In

un’altra sentenza C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza,

chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva preteso delle

prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva seguire un

Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II - Crossmedia und

Multimedia", ha riassunto i criteri che permettono di stabilire quali tipi

di formazione possono essere assunti dall'assicurazione contro la

disoccupazione e ha, tra l'altro, ribadito che:

"

(…)

Ein bloss theoretisch möglicher, aber im

konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der

Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht.

Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die

Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel

absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem

Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c,

je mit Hinweisen). (…)"

(cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C

29/03, consid. 4.1)

Considerandi

B. Rubin (in

"Assurance-chômage"; Ed Schultess Juristische Media AG,

Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 601) ricorda che:

"

L'aptitude au placement dont il est question à

l'art. 59 al. 2 let. a LACI doit être comprise dans le sens de l'employabilité.

En vérité, l'amélioration de l'aptitude au

placement signifie l'augmentation des changes de retrouver un emploi, dans les

conditions du marché du travail entrant en considération dans le cas

particulier. La notion d'aptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI

se réfère quant à elle (implicitement) au marché du travail en général et a

donc un sens différent.

L'amélioration de l'aptitude au placement doit

pouvoir être constatée non seulement sur le plan subjectif (assimilation de

connaissances et de savoir-faire professionnels) mais également sur le plan

objectif, c'est-à-dire après avoir examiné la situation sur le marché de

l'emploi. Afin d'obtenir l'assentiment à une mesure qu'il sollicite, l'assuré

doit ainsi rendre vraisemblable que, par la fréquentation de la mesure

concernée son aptitude au placement sera notablement et effectivement développée."

2.10

Nella presente fattispecie l'amministrazione, con decisone del 23

settembre 2013 ha respinto la domanda dell'assicurato di poter frequentare il

corso “__________” presso la __________ a spese dell’assicurazione contro la

disoccupazione, con una serie di motivazioni, che possono essere così

sintetizzate: il corso non è strettamente legato al mercato del lavoro - poiché

l’assicurato può essere collocato in un tempo ragionevole come aiuto cucina -, bensì

piuttosto a un indirizzo professionale diverso più legato a una volontà del

ricorrente di migliorare la propria situazione; data la durata del corso di sei

semestri, lo stesso risulta essere una formazione di base; esistendo una buona

possibilità che l’assicurato si ricollochi a breve nel settore della

ristorazione, il rapporto fra tempo e mezzi è sproporzionato; infine il corso

non migliora sostanzialmente l’idoneità al collocamento che nel caso

dell’assicurato non è peraltro intralciato per ragioni inerenti il mercato del

lavoro (cfr. doc. 3).

Nella

decisione su opposizione del 18 ottobre 2013 l’amministrazione ha poi

principalmente sostenuto che il corso in questione è una formazione superiore

che ha come obiettivo il conseguimento di una vera e propria formazione di base.

L’URC ha aggiunto che le motivazioni addotte dall’insorgente circa le

difficoltà di reperire un posto di lavoro nell’ambito della ristorazione e/o in

altri ambiti generici non possono essere condivise, considerato che negli

ultimi mesi ha esercitato proprio questo tipo di lavoro per due datori di

lavoro distinti (cfr. doc. B).

L'assicurato,

entrato in Svizzera il __________ 2012 proveniente dalla __________ e in

possesso di un permesso di dimora UE/AELS (cfr. doc. 1), asserendo di essere

stato in disoccupazione parziale in piena estate, ossia nella miglior stagione

per trovare un lavoro nell’ambito turistico e di non avere mai raggiunto, pur

lavorando in due posti diversi nel settore della ristorazione, il 100% di

occupazione, sostiene, invece, implicitamente che il suo collocamento è

intralciato per ragioni inerenti al mercato del lavoro.

A mente

del ricorrente ciò dovrebbe far riflettere sulla richiesta di riqualificazione

in un settore dove mancano informatici, quando invece nel settore alberghiero è

sempre più difficile trovare lavoro per personale non qualificato.

L’insorgente

ritiene, inoltre, considerate la sua formazione in __________, nonché l’esperienza

pluriennale acquisita nel suo Paese di origine nel ramo informatico, che il “__________”

presso la __________ costituisca una riqualifica professionale e non una

formazione di base (cfr. doc. I).

2.11

Chiamato ora

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA rileva dapprima che

l’assicurato ha censurato il fatto che, mentre la sua domanda di poter frequentare

il corso presso la __________ è stata presentata il 13 giugno 2013, la decisione

di rifiuto dell’URC è stata emessa soltanto il 23 settembre 2013 (cfr. doc. I

pag. 2).

Dalla

documentazione agli atti emerge che, come rettamente fatto valere dall’amministrazione

(cfr. doc. III), la richiesta del corso è stata completata dall’assicurato il

29.

agosto 2013 (cfr. doc. 2).

Pertanto,

in ogni caso, non può essere mossa alcuna critica nei confronti dell’URC per

avere emanato la relativa decisione il 23 settembre 2013.

2.12

In merito al

finanziamento del corso richiesto dall'assicurato giusta l'art. 60 LADI, va

ribadito che i costi di una formazione di base non devono essere assunti

dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.6.; 2.7.).

La

delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e

riconversione, come visto, è fluttuante, siccome una medesima misura può

presentare le caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è

determinante, dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso

concreto, tenuto conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit.,

pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275).

Conformemente

a quanto esposto sopra (cfr. consid. 2.8.), un criterio importante per valutare

se un corso deve o meno essere finanziato dall'assicurazione contro la

disoccupazione è la durata dello stesso.

Infatti l’Alta

Corte ha precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale

perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata

limitata a un anno (cfr. STF C 19/07 del 16 luglio 2007 consid. 2.2.; STFA C

11/02 del 22 marzo 2004 consid. 3.3.; 7.1.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320-321

n°467).

In concreto il corso “__________” presso la __________ si estende dal settembre 2013 al settembre

2016.

(cfr. doc. 2), ossia su un totale di tre anni.

La durata

di tre anni corrisponde al triplo del limite annuale previsto dalla

giurisprudenza in ambito di misure inerenti il mercato del lavoro ed è quindi

indicativa di una formazione di base non finanziabile dall’assicurazione contro

la disoccupazione.

Al

riguardo va ricordato che l’Alta Corte, con sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 ha confermato il giudizio del TCA secondo cui la durata di due anni del corso di massaggiatrice

medica era eccessiva.

Analogamente

la nostra Massima Istanza, in una sentenza C 280/02 del 18 novembre 2003, ha considerato quale formazione di base un corso di durata biennale in pedagogia sociale.

Inoltre

nella DTF 103 V 106 il TFA ha ritenuto troppo elevata la durata della

formazione di architetto di tre anni presso la Scuola d’architettura

dell’Università di Ginevra nel caso di un assicurato che per parecchi anni

aveva svolto la sua professione di architetto-tecnico STS.

Secondo giurisprudenza e

dottrina i provvedimenti di cui all'art. 59 LADI perseguono, in effetti, lo

scopo di ottenere un adeguamento rapido alle necessità del mercato del lavoro.

Una misura di una certa durata potrebbe pertanto rivelarsi superata al momento

della sua concretizzazione, in quanto il mercato potrebbe essersi nel frattempo

di nuovo modificato. Di conseguenza gli effetti positivi auspicati

sull'idoneità al collocamento verrebbero vanificati (cfr. STFA C 11/02 del 22

marzo 2004 consid. 7.1.).

E’ vero che la

giurisprudenza prevede pure la possibilità di eccezioni alla regola del limite

annuale, in caso, ad esempio, di corsi estensivi (cfr. consid. 2.8.).

Nella presente evenienza,

tuttavia, non ci si trova confrontati con un corso di questo genere, bensì,

eventualmente, con una formazione avente carattere intensivo.

Dalle carte processuali si

evince, infatti, che la frequenza scolastica è pari a circa sei ore ogni giorno

dal lunedì al venerdì (cfr. doc. 2).

Non si tratta, pertanto, di

un corso a tempo parziale, come ad esempio un corso serale o un corso che si

svolge durante i fine settimana, ma di una formazione a tempo pieno.

Ne discende che già

soltanto per la sua durata e per la sua organizzazione il corso di “__________” intrapreso dall'assicurato non può essere

considerato quale provvedimento tendente ad un perfezionamento professionale o

a una riqualificazione a carico dell'assicurazione disoccupazione ai sensi

degli art. 59 segg. LADI, bensì quale nuova formazione (cfr. STF C 11/02 del 22

marzo 2004 consid. 7.1.).

Alla luce

della giurisprudenza federale citata questo Tribunale deve concludere che il

percorso formativo scelto dall'assicurato, non può andare a carico

dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.7. in fine).

2.13

Giova, inoltre,

comunque evidenziare che, nonostante il ricorrente abbia asserito di non avere

alcuna formazione nel ramo della ristorazione (cfr. doc. I), le ultime

occupazioni svolte dal medesimo concernono proprio tale ambito professionale.

Più

precisamente egli ha lavorato quale aiuto cucina presso il __________ di __________

dal 13 aprile al 30 giugno 2013 e presso __________, __________ di __________ dal

20.

maggio al 30 settembre 2013 quale __________ a ore, conseguendo guadagno

intermedio (cfr. doc. 1; B pag. 5; cfr. STFA C 280/02 del 18 novembre 2003

consid. 2.2.).

D’altra

parte, dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione entrano comunque

per lui in considerazione anche altre attività al di fuori del settore della

ristorazione (cfr. l'art. 16 cpv. 1 LADI secondo cui "al fine di ridurre

il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio

qualsiasi occupazione"; DTF 139 V 524) e anche a carattere stagionale

(cfr. D. Cattaneo, op.cit., pag. 357 e sentenze citate).

Nell'evenienza

concreta risulta, perciò, alquanto dubbia pure la realizzazione della

condizione secondo cui il collocamento deve essere intralciato per motivi

inerenti al mercato del lavoro (cfr. consid. 2.5 e 2.6).

2.14

Va, altresì,

osservato che è vero che il Bachelor presso la __________, come ogni misura

professionale, grazie alle conoscenze aggiuntive apporta vantaggi sul mercato

del lavoro (cfr. STFA C 280/02 del 18 novembre 2003 consid. 2.2.).

E’

altrettanto vero, però, che anche nel diritto delle assicurazioni sociali vige

il principio della proporzionalità, il quale presuppone che la misura preveda degli

adeguati mezzi rispetto al raggiungimento dello scopo e che tra lo scopo e i

mezzi esista un rapporto ragionevole, in particolare per quel che concerne il

rapporto costi-benefici (cfr. STFA C 280/02 del 18 novembre 2003 consid. 2.2.).

In

concreto, in primo luogo, il corso della durata di tre anni costa

complessivamente fr. 10'500.-- (cfr. doc. 2).

In

secondo luogo, agli atti risulta che, benché nella dichiarazione di intenti del

17.

luglio 2013 formulata dall’assicurato e dalla RA 1 - suo rappresentante - fosse

stato indicato che l’associazione RA 1 era disposta ad assumere il ricorrente

quale apprendista informatico e che la firma del contratto era subordinata

all’iscrizione dell’insorgente alla __________ (cfr. doc. H), al momento

dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro del 5 novembre 2013 non era

stato concluso alcun contratto.

Il

rappresentante dell’assicurato durante tale audizione ha motivato l’assenza di

un contratto con il fatto che l’associazione RA 1 non ha la competenza per

formare un apprendista informatico (cfr. doc. E pag 4).

Anche dal

ricorso si evince che nessun contratto di impiego è stato concluso a favore

dell’insorgente (cfr. doc. I pag. 5).

Il

finanziamento del corso presso la __________, dunque, nemmeno risulterebbe rispettoso

del principio della proporzionalità.

2.15

Infine il TCA

rileva che l’insorgente nella propria impugnativa ha addotto che, siccome per

costante giurisprudenza gli art. 59 e 60 LADI privilegiano il conseguimento di

un attestato federale di capacità e in Ticino, non esistendo una scuola di

apprendisti per il ramo informatico, il Cantone ha lasciato alla __________ il

compito di formare gli informatici in tutte le specializzazioni, la sua

richiesta si inserisce perfettamente nell’applicazione di questi articoli di

legge. Il rappresentante dell'assicurato ha peraltro esplicitamente richiamato

l'art. 90 a OADI (cfr. doc. I; consid. 1.3).

Come

visto al considerando precedente, inoltre, nella dichiarazione di intenti del

17.

luglio 2013 formulata dall’assicurato e dalla RA 1 – il rappresentante del

ricorrente ha indicato che l’associazione RA 1 era disposta ad assumere il

ricorrente quale apprendista informatico (cfr. doc. H).

A questo

proposito è utile ricordare che l’Alta Corte, nella sentenza C 11/02, già

citata sopra, nella quale ha stabilito che la durata di due anni del corso di

massaggiatrice medica è eccessiva dal profilo degli art. 59 e 60 LADI, ha tra

l’altro osservato che:

"

(…)

8.

La ricorrente sostiene tuttavia che pure la formazione quale aiuto

familiare ha durata biennale, ma ciò nonostante viene riconosciuta dall'URC.

8.1

Dagli atti emerge che il corso in questione sarebbe stato

riconosciuto in base a quanto previsto all'art. 66a cpv. 1 LADI, nel tenore

vigente sino al 1° luglio 2003, secondo cui l'assicurazione può concedere

assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che:

a. adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 60 capoverso

1.

lettera b;

b. hanno almeno 30 anni e

c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno

notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione.

Per l'art. 66b LADI, nel frattempo abrogato mediante modifica del

22.

marzo 2002, entrata in vigore il 1° luglio 2003, gli assegni sono concessi

unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma

di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione (cpv.

1). La formazione deve corrispondere alle capacità dell'assicurato e

migliorarne l'idoneità al collocamento (cpv. 2).

Al riguardo va precisato che non vengono ammesse unicamente

formazioni riconosciute a livello federale dalla legge federale del 19 aprile

1978.

sulla formazione professionale (LFP), bensì tutte le formazioni assegnanti

un certificato di capacità federale oppure equivalente (DLA 1999 no. 37 pag.

217).

L'art. 66c cpv. 1 LADI prevede poi che il datore di lavoro paga al

lavoratore un salario pari almeno al corrispondente salario d'apprendista e che

tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale.

L'art. 90a cpv. 2 OADI precisa infine che il contratto di

formazione è concluso, conformemente alla LFP, in forma di contratto di

tirocinio. Secondo la giurisprudenza ciò significa unicamente che il contratto

di formazione deve rispettare le condizioni quadro definite da questa legge

(DLA 1999 no. 37 pag. 217).

8.2

Per quanto riguarda ora la formazione di massaggiatore medico,

contrariamente a quella di aiuto familiare, la Corte cantonale ha confermato

l'opinione dell'amministrazione, non essendo a suo dire possibile concludere un

contratto di tirocinio ed essendo unicamente prevista la partecipazione a due

stage, la cui remunerazione viene versata a titolo facoltativo.

9.

Alla luce della documentazione agli atti l'opinione dei primi

giudici può senz'altro essere condivisa.

In effetti dagli atti emerge da un lato che per frequentare la

formazione di aiuto familiare e, meglio, di operatore socio-assistenziale è

necessario concludere un contratto di tirocinio con la scuola competente ai

sensi della LFP.

Dall'altro lato, la formazione di massaggiatore medico - che si

compone di un primo anno, in cui si assimila la necessaria teoria e pratica

scolastica, e di un secondo, in cui, oltre a frequentare la scuola, vengono

eseguiti due stage della durata di quattro rispettivamente sei mesi -

presuppone la conclusione di un contratto di ammissione al biennio di

formazione professionale e due contratti con gli istituti in cui vengono

eseguiti gli stage. Non si può tuttavia affermare che venga concluso un

contratto di formazione in forma di contratto di tirocinio ai sensi della LFP:

non risulta infatti che esso venga approvato da un'autorità cantonale. Inoltre,

non è previsto che il datore di lavoro, presso cui l'interessato esegue gli

stage, rispettivamente la scuola presso cui acquisisce la propria formazione,

debbano versare una remunerazione ai sensi dell'art. 66c cpv. 1 LADI (si vedano

in proposito le sentenze del 18 novembre 2003 in re K., C 280/02, consid. 4 e dell'11 marzo 1999 in re S., C 418/98, consid. 2c−d).

Non è poi stato dimostrato, con il grado della verosimiglianza

valido nelle assicurazioni sociali, che l'attestato rilasciato dalla scuola sia

equivalente ad un attestato federale.

Infine risulta dagli atti che al momento della pronuncia della

decisione amministrativa l'assicurata non aveva ancora compiuto trent'anni, ai

sensi dell'art. 66a cpv. 1 lett. b LADI.

10.

In simili condizioni, si deve senz'altro concludere che nemmeno

sono adempiuti, in concreto, i presupposti per riconoscere, a favore

dell'assicurata, degli assegni di formazione alfine di frequentare il corso

quale massaggiatrice medica (…)”.

Il TCA

rileva che, contrariamente a quanto asserito dalla parte ricorrente, in Ticino esiste

la formazione professionale di informatico finalizzata al conseguimento

dell’attestato federale di capacità (AFC) di informatico.

Tale

formazione professionale di base (tirocinio) implica un primo anno a tempo

pieno alla __________ di __________, con attività presso il datore di lavoro

nei periodi di vacanze scolastiche. Dal secondo anno inizia regolarmente

l'attività presso il datore di lavoro e la frequenza della __________ di __________

(corsi a blocchi) e i corsi interaziendali presso il __________ (cfr. __________).

Tale formazione professionale di base quale informatico AFC non

corrisponde a quella seguita dall’assicurato in ambito informatico presso la __________

(cfr. __________), che risulta peraltro della durata di tre anni a tempo pieno

e non prevede la conclusione di alcun contratto di formazione in forma di

contratto di tirocinio (cfr. doc. 2).

Visto che

gli assegni di formazione sono un provvedimento inerente al mercato del lavoro

che presuppone, oltre all'adempimento di altre condizioni, che sia stato

concluso un contratto di tirocinio (cfr. art. 90a OADI), anche nell'ipotesi in

cui gli altri presupposti enunciati agli art. 66a segg. LADI fossero adempiuti,

la formazione “__________” non può in ogni caso essere svolta usufruendo degli

assegni di formazione.

2.16

Alla luce di

tutto quanto esposto, occorre concludere che a ragione l’URC ha negato di

finanziare il corso “__________” frequentato dall’assicurato presso la __________.

La

decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce

tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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