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Decisione

38.2013.7

Negato ILR a ditta del settore impianti elettrici,telefonia.Azienda correlata all'edilizia(applicaz.stessi criteri giurispr.).Concorr.accresciuta,tasso cambio fr.-euro(da tempo fissato a fr.1.20),decesso amm.deleg.grosso cliente=normale rischio aziendale.Non AD assumere rischio dumping salariale

18 giugno 2013Italiano51 min

Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia

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Numero d'incarto:

38.2013.7

Data decisione, Autorità:

18.06.2013, TCA

Titolo:

Negato ILR a ditta del settore impianti elettrici,telefonia.Azienda correlata all'edilizia(applicaz.stessi criteri giurispr.).Concorr.accresciuta,tasso cambio fr.-euro(da tempo fissato a fr.1.20),decesso amm.deleg.grosso cliente=normale rischio aziendale.Non AD assumere rischio dumping salariale

INDENNITÀ PER LAVORO RIDOTTO

art. 31segg. LADI

art. 33 cpv. 1 LADI

Raccomandata

Incarto n.

38.2013.7

DC/sc

Lugano

18 giugno

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei

giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 febbraio 2013

di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30

gennaio 2013 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la

disoccupazione

ritenuto, in

fatto

1.1. Il 19

dicembre 2012 la ditta RI 1, attiva nel settore degli impianti elettrici,

telefonia, telematici, quadri elettrici, ha inoltrato una domanda di lavoro

ridotto per il periodo dal 14 gennaio al 30 aprile 2013 per 3 dei 9 dipendenti

attivi nel settore d'esercizio "montatori elettricisti" facendo

valere la mancanza di ordinazioni e sottolineando di partecipare sempre ai

concorsi pubblici e di avere contattato delle ditte per prestito mano d'opera,

ricevendo risposte negative. La ditta ha inoltre precisato di ritenere

temporanea la perdita di lavoro in quanto spera che le offerte di lavoro si

possano concretizzare (cfr. Doc. A7).

Il 7

gennaio 2013 l'amministrazione ha posto alcuni quesiti alla ditta (cfr. Doc.

A5) la quale ha risposto l'11 gennaio 2013 (cfr. Doc. A6).

1.2. Il 30

gennaio 2013 la Sezione del lavoro, Ufficio giuridico ha emesso una decisione

su opposizione con la quale ha confermato la precedente decisione del 21

gennaio 2013 (cfr. Doc. A4) e si è opposta al versamento di indennità per

lavoro ridotto in quanto ritiene che le circostanze invocate (mancanza di

ordinazioni, forte concorrenza nel settore, prezzi sottocosto, posticipo di

lavori o mancata delibera) oltre a non essere imprevedibili, visto che sono già

state invocate nei precedenti annunci, fanno pure parte del normale rischio

aziendale (cfr. Doc. A1).

1.3. Contro la

decisone su opposizione __________ ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA

nel quale chiede che gli venga riconosciuto il diritto all'indennità per lavoro

ridotto e rileva in particolare:

"

(…)

1. Le

ditte d'impianti elettrici non fanno parte del settore edilizia, ne per

contratto o affinità di lavoro, le stesse sono sottoposte a un contratto

collettivo autonomo riconosciuto a livello nazionale. Il coinvolgimento nel

settore della costruzione della ditta è al massimo del 5% sul costo della

costruzione e quindi incide all'interno della ditta tra il 40-45%.

2. La

mancanza di ordinazioni che è iniziata già a settembre 2012 peggiorando e non

accenna a migliorare è anche dovuta al settore delle fabbriche che a causa

della crisi dovuta al franco forte, non ricevendo ordinazioni hanno ridotto al

minimo indispensabile la manutenzione e investimenti di ammodernamento, questo

per la nostra ditta risulta essere una grave perdita di ordinazioni (30-40%).

3. Le

banche e uffici sulla piazza Ticinese non investono nell'ammodernamento di

strutture quali reti informatiche e telematiche e questo comporta pure una

perdita di ordinazioni (20-30%).

Tutte queste perdite di ordinazioni creano

problemi occupazionali all'interno della ditta.

Da parte nostra stiamo cercando di risolvere la

situazione telefonando ripetutamente i nostri clienti ed eventualmente cercare

con colleghi il prestito mano d'opera, ma purtroppo si ricevono risposte

negative. (…)" (Doc. I)

1.4. Nella sua

risposta del 4 marzo 2013 la Sezione del lavoro propone di respingere il

ricorso e rileva in particolare:

"

(…)

2. Con

il presente gravame l'interessata sostiene in buona sostanza che l'UG, a torto,

avrebbe deciso in applicazione ei criteri sviluppati dalla giurisprudenza e

dottrina nell'ambito dell'edilizia.

In particolare, a suo

dire, le ditte d'impianti elettrici non farebbero parte del settore edile "ne

per contratto o affinità di lavoro", essendo le stesse "sottoposte

a un contratto collettivo autonomo riconosciuto a livello nazionale".

Ora, come sostenuto

dalla ricorrente, le ditte in parola sottostanno al CCL nel ramo svizzero

dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni e

non vengono annoverato nel settore dell'edilizia principale (cfr. l'art. 2 cpv.

1 Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale Svizzera, CNM 2008,

2008 – 2010). Va tuttavia precisato che la giurisprudenza sviluppata dal

Tribunale federale nell'ambito dell'indennità per lavoro ridotto per il settore

edile, vale analogamente per le imprese attive in un settore correlato con

l'edilizia, ovvero nell'edilizia accessoria (Baunebengewerbe, cfr. STF C 237/06

del 6 marzo 2007 consid. 2). Tale principio si applica indipendentemente

dall'importanza del coinvolgimento dell'impresa nel settore della costruzione.

3. In

concreto, la ditta RI 1 dichiara di essere attiva nel campo degli "impianti

elettrici, telefonia telematica, quadri elettrici" (cfr. Preannuncio

di lavoro ridotto 19.12.2012 pto. 9°, doc. 8). Lo scopo societario indicato

dalla medesima nel registro di commercio prevede segnatamente la progettazione

e la realizzazione di impianti elettrici, quadri elettrici, telefoni federali,

impianti di allarme, impianti per la ricezione radio e TV.

In base alla

nomenclatura generale delle attività economiche 2008 (NOGA 2008) dell'ufficio

federale di statistica, l'azienda in parola figura classificata con il Codice

Genere NOGA 432100 Installazione di impianti elettrici nel Registro

delle imprese e degli stabilimenti RIS (cfr. sito BurWeb (Betriebs – und

Unternehmensregister), stato 28.02.2013, dettagli dell'unità locale, doc. 14).

Il Genere NOGA 432100, quale sottogruppo della Divisione NOGA 43 Lavori di

costruzione specializzati, rientra nella Sezione NOGA F Costruzioni

(cfr. estratto classificazione NOGA, doc. 15).

L'attribuzione al

settore dell'edilizia accessoria, categoria lavori di installazione, ci

cui nel Notiziario statistico 2012-32, citato al punto 3 della decisione

impugnata, avviene in base alla classificazione utilizzata dal KOF Centro di

ricerche congiunturali del Politecnico di Zurigo, che si base sul codice

NOGA. Secondo le informazioni assunte presso l'Ufficio di statistica,

Giubiasco, (cfr. corrispondenza elettronica 07/09.09.2009 UG/Dante Caprara,

doc. 16; coll. tel. 28.02.13 Sezione del lavoro/Davide Moser, UST) nel settore

dell'edilizia principale vengono annoverate l'edilizia (Divisione NOGA 41) ed

il genio civile (Divisione NOGA 42), in quella accessoria (Divisione NOGA 43

Lavori di costruzione specializzati) i lavori di installazione, corrispondente

al Gruppo NOGA 432, ed i lavori di completamento corrispondente al Gruppo NOGA

433.

Oltre ai precitati

criteri formali è opportuno sottolineare come, concretamente, la ricorrente

indichi il motivo dell'introduzione del lavoro ridotto nella "Mancanza

di ordinazione", il cui volume risulterebbe diminuito, "in

quanto l'attuale situazione economica ritarda e blocca l'inizio di nuove

costruzione" (cfr. Preannuncio di lavoro ridotto 19.12.2012, pto. 10c,

11a, doc. 8).

Visto quanto precede

occorre concludere che l'azienda in parola è da ritenersi impresa attiva

nell'edilizia accessoria, sottocomparto lavori di installazione. Quanto

indicato dalla ditta nello scritto 11 gennaio 2013 (doc. 6), in risposta a

quesiti posto dall'UG in data 7 gennaio 2013 (doc. 7) e nel ricorso in esame,

non permette di giungere ad una conclusione diversa. A margine va poi precisato

come in occasione del precitato accertamento le domande siano state formulate

in modo aperto, senza predisporre le risposte in relazione ad un determinato

settore.

Per quanto attiene

all'asserita perdita di lavoro indiretta, dovuta alla mancanza di ordinazioni

in ragione del franco forte nel settore delle fabbriche, le quali avrebbero

ridotto a loro volta le ordinazioni (cfr. atto ricorsuale), si osserva come ciò

nulla tolga alla caratteristica del lavoro fornito dall'azienda in parola.

Inoltre, l'apprezzamento del franco, nella misura in cui sussiste, e le

conseguenze che ne derivano, non possono più dirsi, a distanza di un anno e

mezzo del loro verificarsi, imprevedibili. Essi rientrerebbero pertanto nel

normale rischio aziendale, conformemente ai principi esposti al punto 2 della

decisione impugnata. (…)" (Doc. III)

1.5. Il 7 marzo

2013 la ditta ha ancora rilevato:

"

(…)

1) Le

ditte di impianti elettrici non fanno parte in nessuna maniera del settore

edile, in quanto come già detto è solo una parte di più o meno il 40/45% il

lavoro svolto nel settore dell'edilizia.

2) La

nostra ditta come già ripetuto risente in maniera preponderante la

"mancanza di ordinazioni" in quanto e qui si può dire anche il nome

un grosso cliente "__________" che comprende __________ e __________,

a causa del decesso del suo amministratore delegato avvenuto 11.11.2011, con la

nuova direzione ha momentaneamente sospeso ogni investimento sul piano di

ammodernamento previsto negli anni 2013/2014.

Perdendo al momento

un cliente così importane è normale che la nostra ditta ne risenta in modo

predominante e quindi manca l'ordinazione.

3) Le

fabbriche in Ticino non investono più nelle manutenzioni e ammodernamenti visto

che ora si comincia a risentire in maniera predominante che il franco forte

crea seri problemi di esportazione, e quindi si risparmia su tutto.

Consideriamo quante ditte hanno nel 2012 chiuso o spostato la loro attività

all'estero? (…)" (Doc. V)

Al

riguardo la Sezione del lavoro si è così espressa:

"

(…)

Osserviamo come la ricorrente porti un fatto

nuovo (mancanza di ordinazione __________, pto. 2), non menzionato in

precedenza e non comprovato, di cui si ignora, se si tratti di aspettative o

lavori acquisiti e disdetti, rispettivamente sospesi.

Pertanto, riconfermando quanto espresso nella

risposta di causa 4 marzo 2013 si propone la reiezione del ricorso in esame e

la conferma della decisone impugnata." (Doc. VII)

1.6. Il 2 maggio

2013 il Presidente del TCA ha chiesto alla Sezione del lavoro di indicare quali

sono stati i motivi per cui nel febbraio e nel marzo 2010 non si è opposta al

versamento di indennità per lavoro ridotto (cfr. Doc. IX).

Il 13

maggio 2013 il Capoufficio dell'Ufficio giuridico, avv. __________, ha così

risposto:

"

Oltre a quanto prodotto in sede di risposta di

causa (doc. 9 e 10) non disponiamo di altri documenti relativi all'esame della

pratica specifica.

Va però rilevato, tenuto conto del periodo in cui

sono state emesse le decisioni, che per la valutazione dei due preannunci in

questione hanno certamente avuto grande rilevanza il contesto particolarmente

negativo del mercato del lavoro nel corso del 2009 e del 2010 (cfr. grafico

evoluzione lavoro ridotto annesso; il documento completo La Situazione del

mercato del lavoro nel Cantone Ticino 04/2013 è consultabile su www.ti.ch/lavoro), la comunicazione 6

novembre 2009 della seco RHT: motifs conjoncturels et structurels de la

perte de travail / risque normal d'exploration et caractère saisonnier e

l'andamento della cifra d'affari (fatturato e previsioni) annunciato

dell'impresa." (Doc. X)

Il 15

maggio 2013 il TCA ha assegnato alla ditta RI 1 un termine di 10 giorni per

formulare osservazioni scritte (cfr. Doc. XI). La ricorrente è rimasta silente.

in

diritto

2.1. I

presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art.

31 LADI.

Questa

disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni

materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse

negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

Le

condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i

lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è

integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a. sono

soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione

e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione

nell'AVS;

b. la perdita di

lavoro è computabile (art. 32);

c. il rapporto di

lavoro non è stato disdetto;

d. la perdita di

lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la

diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

Secondo

il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i

presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può

essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

Fatti

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del

datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

c. le persone che,

come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo

dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le

decisioni del datore di lavoro, come

anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.2. Secondo

l'art. 32 cpv. 1 LADI:

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi

economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo

di conteggio è di almeno il 10 per cento delle

ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda."

Per

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è invece computabile una perdita di lavoro:

" a. se è dovuta a misure d'organizzazione aziendale, come lavori di pulizia,

di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre

interruzioni dell'esercizio, usuali e

ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del

rischio aziendale del datore di

lavoro;

b. se è usuale nel

ramo, nella professione o nell'azienda oppure se è causata da

oscillazioni stagionali del grado d'occupazione;

c. in quanto cada in

giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere

soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o

vacanze aziendali;

d. se il lavoratore

non accetta il lavoro ridotto e dev'essere pertanto rimunerato secondo il

contratto di lavoro;

e. in quanto

concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da

un rapporto di tirocinio o al servizio di un'organizzazione per

lavoro temporaneo oppure;

f. se è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell'azienda in cui

lavora l'assicurato."

Scopo

delle citate norme é di evitare la traslazione delle spese inerenti i rischi

aziendali all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. Messaggio del

Consiglio federale del 2 luglio 1980, in FF 1980 III pag. 531; cfr. pure il Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale, “Efficacia

delle indennità per lavoro ridotto”, in FF N. 10, 16 marzo 1999, pag.

1628-1643).

2.3. Secondo

l'art. 33 cpv. 1 LADI non è computabile la perdita di lavoro dovuta a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Per "normale rischio

aziendale" si intende il pericolo di subire delle perdite per motivi

legati alla sfera interna dell'azienda (ad esempio: difetti nei macchinari,

problemi con il personale, errori di organizzazione) o per motivi esterni (ad

esempio la situazione del mercato), che ogni impresa ha e che è di conseguenza

in grado di calcolare o di prevenire o combattere con opportune contromisure

(cfr. G. Gerhards: "Kommentar zum Arbeitslosenversicherung (AVIG)",

Ed. Paul Haupt Berna e Stoccarda, 1987, Vol. I, pag. 426-428; STFA C 264/03 del

2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2002

pag. 59, DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA 1999 pag. 48 e 204;

DLA 1998 pag. 290; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b, pag. 58; DLA 1995 pag.

117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Infatti,

la giurisprudenza federale ha stabilito che le perdite di lavoro che possono

colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell’azienda e

devono di regola essere assunti da quest’ultima. Soltanto se esse presentano un

carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per

lavoro ridotto (cfr. STFA C 121/05 dell’11 agosto 2005; STFA C 189/02 del 15

marzo 2004; SVR 2003 ALV Nr. 9; DLA 2000 pag. 53, consid. 4b, pag. 57 e 58; DLA

1999 pag. 204, consid. 2a, pag. 206; DLA 1996/1997 pag. 54, consid. 2b aa),

pag. 58; DLA 1995 pag. 117, consid. 1b, pag. 119 e 120).

Nella

citata sentenza C 189/02 del 15 marzo 2004, relativa ad una ditta attiva nel

settore delle materie plastiche, più precisamente nella produzione di lastre in

bicarbonato, che aveva introdotto il lavoro ridotto adducendo che la continua

fluttuazione dei prezzi, sia per quanto concerne la materia prima, come pure

per il prodotto finito, avrebbe indotto la clientela a procrastinare le

ordinazioni, l’Alta Corte ha confermato il rifiuto delle prestazioni, affermando:

"

(…)

Trattasi segnatamente di perdite di lavoro

abituali che, secondo l'esperienza, sopravvengono periodicamente e possono

colpire ogni datore di lavoro. Ogni azienda deve quindi affrontare tali

evenienze ed essere in grado di prevederle, prevenirle o combatterle con

opportuni provvedimenti. Soltanto se le perdite denotano un carattere

eccezionale o straordinario possono dar diritto al versamento di un'indennità

per lavoro ridotto (DLA 1998 no. 50 pag. 291 consid. 1,

1996/1997 no. 11 pag. 58 consid. 2b/aa e riferimenti; cfr. anche Gerhards,

Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I,

pag. 426 segg., note 64-70).

(…)

Alla pronuncia cantonale deve essere prestata

adesione anche nella misura in cui ha concluso che i motivi addotti dalla

società a sostegno della domanda di indennità per lavoro ridotto - fluttuazione

dei prezzi, differimento delle commesse - rientravano, conformemente alla giurisprudenza,

nel normale rischio aziendale e non erano quindi risarcibili dall'assicurazione

contro la disoccupazione."

In

un’altra sentenza C 246/06 del 16 luglio 2007, il Tribunale federale ha

ricordato che:

"

(…)

Il concetto di normalità deve essere definito con

riferimento all'attività specifica espletata dall'azienda e meglio deve tener

conto delle sue peculiarità. In tale contesto il criterio della prevedibilità

assume un significato determinante (DTF 119 V 500 consid. 1; DLA 1999 no. 10

pag. 48, 1998 no. 50 pag. 290, 1995 no. 20 pag. 117). (…)"

Nel

settore dell’edilizia la costante giurisprudenza ha stabilito che differimenti

di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non

imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti

nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta

a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze

(STFA inedita 6 settembre 1985 nella causa P.; STFA inc. AD 214/87 del 12

ottobre 1988).

In una

decisione pubblicata in DLA 1995 N. 20 pag. 117 il TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale, TF) ha sottolineato che è innegabile che nell'edilizia le

perdite di lavoro dovute alla necessità di differire lavori a causa

dell'insolvenza del committente, da un lato, e al ritardo di un progetto in

seguito ad una procedura d'opposizione pendente e alla forte concorrenza,

costituiscono rischi normali dell'azienda ed ha rilevato in particolare quanto

segue:

«En ce qui concerne les variations du taux d'occupation dues à une

situation concurrentielle tendue, la Cour de céans a jugé que la perte du travail qui en

résulte est susceptible de toucher chaque employeur d'une même branche économique (arrêt non publié M. du 29 juin 1989, C 25/89). Par ailleurs, il faut éviter que l'intervention de l'assu­rance-chômage entrave la concurrence par une redistribution des coûts et des revenus des entreprises

structurellement fortes à celles qui le sont moins (sur ces questions, cf. Brügger, Die Kurzarbeits­entschädig als arbeitslosenversicherungsrechtliche Präventiv­massnahme, th. Berne 1993, p. 70). Or, en l'espèce, la recourante produit un

tableau comparatif de soumissions présentées par onze entreprises, relatives à la construction d'un trottoir. Certes, en

admettant que ce document soit

représentatif de la situation régnant sur l'ensemble du marché de la

construction dans la région concernée, on constate que l'offre la plus

avantageuse est sensiblement

inférieure à l'offre présentée par la recourante. Il n'en demeure pas moins que Ia ­proposition de cette dernière se situe parmi les quatre offres les

plus élevées présentées en l'occurrence, de sorte que la perte du marché en

cause ne saurait être attribuée à d'éventuelles manoeuvres de

«dumping» pratiquées par les entreprises concurrentes. On doit bien plutôt admettre que la diminution du taux

d'occupation subie par la recourante est due à une situation concurrentielle

tendue, dont l'assurance-chômage

n'a pas à répondre.»

2.4. Applicando la giurisprudenza

federale esposta al considerando precedente, questo Tribunale, in una sentenza

38.2007.71 del 4 luglio 2007 il TCA ha confermato il rifiuto di indennità per

lavoro ridotto ad una impresa di costruzioni confrontata con l'assenza di ordinazioni

a corto termine e il posticipo di lavori già programmati a causa di ricorsi.

In una sentenza C 246/06

del 16 luglio 2007 il Tribunale federale ha accolto un ricorso della SECO

contro una decisione del TCA che aveva approvato l'operato della Sezione del

lavoro che non si era opposta, nel principio, al riconoscimento di indennità

per lavoro ridotto ad una ditta attiva in particolare nella produzione di

bancali in legno.

L'Alta Corte ha stabilito

che le circostanze invocate dall'azienda rientravano nel normale rischio

aziendale, rilevando:

"

5.2 Questa Corte non condivide le conclusioni

dei primi giudici nel ritenere che la situazione creatasi alla X.________ SA

non fosse prevedibile. Infatti, da quanto precede emerge che la ditta era

confrontata con misure di riorganizzazione aziendale e con lavori di

riparazione usuali per un'azienda che inizia un'attività nuova.

La società da subito si era dovuta confrontare

con problemi sia di produzione quantitativa dei pallet - in quanto i macchinari

in dotazione della società invece di produrre 2'000 unità giornaliere, come

aveva valutato il produttore italiano, leader mondiale del settore, era in

grado di sfornare dalle 600 alle 700 unità - sia perché i macchinari erano

sovente guasti.

In sostanza, sin dall'inizio dell'attività della

società vi è stato un problema con il taglio del legno, che produceva scarti

superiori a quelli previsti, e con il funzionamento dei macchinari, che per

motivi tecnici si bloccavano. Nemmeno con i molteplici interventi dei tecnici

della ditta produttrice è stato possibile risolvere tale problema.

Ora, i costi di tali disfunzioni - ossia

l'inadeguatezza del macchinario rispettivamente degli interventi tecnici volti

ad ottimizzarne la produzione dal profilo quantitativo e qualitativo, senza

peraltro che il consiglio di amministrazione ne fosse messo tempestivamente a

conoscenza e potesse quindi intervenire con l'autorevolezza che gli compete per

combatterle in modo efficace, ad esempio procedendo in via giudiziale contro il

venditore degli impianti per inadempimento delle qualità promesse - non possono

essere caricati all'assicurazione contro la disoccupazione, come giustamente

sostiene il seco, perché secondo un consolidato principio giurisprudenziale,

condiviso dalla dottrina, le aritmie di funzionamento affrontate dalla X.________

SA rientrano nei normali rischi aziendali del datore di lavoro (v. consid.

3.1), atteso comunque che per l'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI la perdita di

lavoro deve essere temporanea (nel senso di pochi mesi e non di oltre 6 mesi).

Non è infatti ragionevolmente sostenibile

finanziare con denaro pubblico i tempi morti, peraltro assai dispersivi dal

profilo temporale, intercorsi in vista del reperimento di finanziamenti

esterni. T.________ SA ha difatti affermato in sede di osservazioni

all'opposizione interposta dal seco avverso la decisione 11 novembre 2005, che

le conseguenze di un rifiuto all'ottenimento del lavoro ridotto sarebbero state

con ogni probabilità il fallimento di T.________ SA in quanto gli azionisti non

intendevano effettuare nuove iniezioni di denaro fresco nella società e gli

accordi con l'azionista di M.________, società italiana attiva nel medesimo

settore, dovevano subire modifiche sostanziali, visto che tutti gli attivi

della società sottostavano a una riserva di proprietà da parte della creditrice

e che quindi i proventi di qualsiasi vendita di attivi dovevano andare

esclusivamente all'istituto di credito.

Se il consiglio d'amministrazione della società è

intervenuto in ritardo (cambiando, dopo circa un anno, due responsabili della

produzione) o se le trattative con finanziatori esterni si sono prolungate (per

questioni burocratiche) oltre i tempi ragionevolmente ipotizzabili, questo non

può di certo determinare un finanziamento con denaro pubblico ad opera delle

assicurazioni sociali quando, come nel caso di specie, vengono a mancare i

presupposti per beneficiare delle indennità per lavoro ridotto. Infatti,

l'azienda si sarebbe dovuta tutelare direttamente contro il venditore dei

macchinari (il produttore S.________, leader mondiale italiano) per farsi

risarcire il danno causato dall'inadempimento contrattuale, ritenuto altresì

che doveva preoccuparsi tempestivamente in vista del reperimento di

finanziamenti esterni alla ditta non essendo ovviamente reputato congruo un

lasso di tempo oltre i sei mesi."

In una sentenza 38.2008.67

del 12 febbraio 2009 il TCA ha confermato una decisione su opposizione della

Sezione del lavoro la quale, accogliendo un'opposizione della SECO contro una

sua precedente decisione positiva, ha negato ad un'impresa di costruzioni il

diritto all'indennità per lavoro.

In quell'occasione il TCA

si è così espresso:

"

Nell'evenienza concreta l'impresa X ha

sostanzialmente addotto, quali motivi per l'introduzione del lavoro ridotto, la

dilazione delle decisioni di delibera di lavori, la mancanza di offerte e la

mancata assegnazione di appalti (cfr. consid. 1.3, Doc. 5 e Doc. 12).

Ora, come giustamente sottolineato dalla SECO e

dalla Sezione del lavoro, la costante giurisprudenza federale ha stabilito che

tali circostanze fanno parte del normale rischio aziendale (cfr. consid. 2.4)

per cui la perdita di lavoro non è computabile (cfr. pure STCA 38.2008.9 del 29

aprile 2008; STCA 38.2007.28 dell'8 agosto 2007; STCA 38.2007.21 del 4 luglio

2007; STCA 38.2007.41 del 1° ottobre 2007).

A nulla di diverso può portare la circostanza che

l'oscillazione della cifra d'affari rispetto alla media del quadriennio sia

superiore al 25% (su questa questione cfr. STF C 302/05 del 25 luglio 2007 e

STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008).

Infatti, i motivi dell'ingente riduzione della

cifra di affari fatta registrare dalla ditta (39.48%; cfr. consid. 1.2) nel

caso presente sono da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio

aziendale, per cui la perdita di lavoro non è computabile.

Alla luce di quanto qui sopra esposto questo

Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata."

In una

sentenza 38.2009 2 del 1° aprile 2009, sempre relativa ad un'impresa di

costruzioni, il TCA ha confermato il rifiuto di riconoscere il diritto ad

indennità per lavoro ridotto ad una ditta che aveva invocato come in passato,

la dilazione della delibera di lavori.

In una

sentenza 38.2009.11 del 24 giugno 2009 il TCA ha approvato l'operato della

Sezione del lavoro che aveva rifiutato di riconoscere ad un'impresa di

costruzioni il diritto alle indennità per lavoro ridotto in quanto i motivi da

lei invocati (contrazione del volume di lavoro e lentezza della committenza nelle

decisioni), per costante giurisprudenza federale fanno parte del normale

rischio aziendale.

In

quell'occasione il TCA ha pure fatto riferimento, sia ad una direttiva della

SECO dell'aprile 2009 (cfr. consid. 2.5), sia ad un comunicato stampa della Società

svizzera degli impresari costruttori, sezione Ticino, del 16 giugno 2009

("Imprese di costruzione ticinesi: buone le riserve di lavoro, ora sono

attesi i cantieri anticiclici").

Infine,

in quel caso, il TCA ha sottolineato che pure il ritardo della concessione di

una licenza edilizia e l'introduzione della moratoria concordataria da parte

della ditta facevano parte del normale rischio aziendale del datore di lavoro.

In una

sentenza 38.2009.14 del 6 agosto 2009 il TCA ha confermato la decisione su

opposizione con la quale l'amministrazione ha negato il diritto alle indennità

per lavoro ridotto ad uno studio di ingegneria che aveva introdotto il lavoro

ridotto facendo valere il netto calo del numero di capitolati inerenti le opere

di genio civile e l'allungamento dei tempi di decisione per l'inizio dei

lavori.

In

quell'occasione il TCA ha rilevato che la costante riduzione della cifra

d'affari del 2005 e la notevole fluttuazione della cifra d'affari da un mese

all'altro sono ulteriori aspetti che permettono di concludere che la perdita di

lavoro fatta valere dalla ditta è di ascrivere a circostanze rientranti nel

normale rischio aziendale.

In una

sentenza 38.2009.77 del 27 maggio 2010 il TCA ha negato il diritto

all'indennità per lavoro ridotto ad una ditta attiva nel settore dell'edilizia,

argomentando:

"

(…)

Innanzitutto, a proposito del blocco

dell'ampliamento e del cambiamento di destinazione di rustici nel nostro

Cantone, a seguito di sistematici ricorsi dell'autorità federale, si tratta, secondo

la giurisprudenza federale esposta al consid. 2.3, di circostanze rientranti

nel normale rischio aziendale (su questo tema, cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6224 del 26 maggio 2009 sull'approvazione del Piano di utilizzazione

cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC – PEIP); Rapporto

della Commissione speciale per la pianificazione del territorio sul messaggio

citato del 27 aprile 2010 in particolare pag. 24-25; Risposta del 4 maggio 2010

all'interrogazione parlamentare n. 2167 del 23 marzo 2010 "Rustici: in

piena crisi economica Berna blocca tutte le nuove domande di trasformazione e

mette in difficoltà le piccole imprese delle nostre Valli"; sentenza TRAM

52.2006.228 del 29 gennaio 2009; sentenza 90.2007.52 del 3 ottobre 2007;

sentenza TRAM 52.2007.51 del 26 giugno 2007).

Come rilevato dall'amministrazione (cfr. Doc.

XXIII, pag. 2) una perdita di lavoro dovuta a questo motivo non appare neppure

imprevedibile (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI) per un datore di lavoro attivo

nel settore dell'edilizia.

Da questo profilo a giusta ragione la Sezione del lavoro ha dunque respinto la richiesta d'indennità per lavoro ridotto presentata

dalla X.

Per quel che concerne le modalità con le quali

l'amministrazione tiene in generale conto della situazione congiunturale nel

settore dell'edilizia, nel corso del dibattimento del 15 aprile 2010, il capo

della Sezione del lavoro, __________ si è così espresso:

" (…)

Già nella primavera 2009 e quindi prima della direttiva della SECO del

novembre 2009 la Sezione del lavoro si era evidentemente accorta della crisi

che stava colpendo molte aziende soprattutto nel settore industriale. Sono

stati toccati anche altri settori, ad esempio quello dei viaggi. La Sezione del lavoro si è quindi interrogata su quale fosse la situazione reale nel settore

dell'edilizia. In tale settore all'inizio della crisi e cioè fino alla fine del

2008 aveva ricevuto delle indicazioni confortanti da parte della SSIC. Nella

primavera 2009 alla ripresa delle normali attività dopo il calo stagionale la Sezione del lavoro ha constatato che diverse aziende del settore avevano inoltrato delle

domande di indennità per lavoro ridotto. I dati dell'USTAT e i colloqui con la SSIC ci avevano confermato che effettivamente anche in quel settore vi erano delle

difficoltà. Per questo motivo abbiamo ritenuto che anche nell'edilizia il

motivo della crisi congiunturale a quel momento fosse dato per cui la Sezione del lavoro ha riconosciuto le indennità per lavoro ridotto a quelle aziende che inoltre

facevano valere dei motivi atti a dimostrare la straordinarietà della perdita

di lavoro.

Il signor __________, rispondendo al presidente del TCA, precisa che

per il periodo successivo i dati statistici e le informazioni della SSIC hanno

permesso di stabilire che quel che si temeva in primavera in realtà non si è

realizzato e il settore ha tenuto. Per questo motivo l'aspetto congiunturale

non è stato ritenuto decisivo per l'esame delle richieste di indennità per

lavoro ridotto.

(…)

Invitato dal presidente del TCA a spiegare che cosa è cambiato tra il

momento della domanda e quello del prolungo nel caso concreto, il sig. __________

precisa che gli indicatori successivi sottolineavano una sostanziale tenuta del

settore edile, peraltro confermata anche da quanto constatato dalla Sezione del

lavoro stessa in altri ambiti, ad esempio i lavoratori distaccati sono sempre

aumentati.

Rispondendo al presidente del TCA, i rappresentati della Sezione del

lavoro sottolineano che la SECO non ha mai formulato nei loro confronti delle

critiche per un'interpretazione troppo restrittiva della legge. Semmai è stata la Sezione del lavoro ad auspicare una interpretazione più larga delle direttive.

I rapp. della Sezione del lavoro affermano pure di non avere mai

sentito delle critiche circa un'applicazione troppo restrittiva della Legge da

parte del TCA.

Il presidente del TCA, con riferimento alla risposta del 2.3.2010 del

CdS ad un'interpellanza del 28.11.2009, chiede al sig. __________ di precisare

se le 30 richieste accolte nel 2009 sono relative soprattutto alla prima parte

dell'anno oppure no. Il sig. __________ risponde che verosimilmente si, quando

era stata fornita ai funzionari che si occupano di questo aspetto l'indicazione

di cui ha parlato in precedenza proprio per garantire un'applicazione uniforme.

Il presidente del TCA chiede al sig. __________ una sua considerazione

sulle critiche che a volte si sentono secondo cui i dati statistici tengono

conto solo delle grosse aziende. Il capo della Sezione del lavoro risponde che

in realtà nel nostro Cantone vi è una maggioranza di piccole imprese (circa il

90%). Al riguardo il sig. __________ precisa che in Ticino vi sono 395 imprese

e che solo 100 fanno parte della SSIC (per essere membri bisogna pagare dei

contributi). Quindi i sondaggi vengono effettuati all'interno della Società

dove vi sono ditte che impiegano molti dipendenti (ad esempio __________ e __________,

che assieme contano circa 1'000 dipendenti).

Il sig. __________ precisa che i dati USTAT raccolgono invece tutti i

dati e che gli altri elementi a disposizione della Sezione del lavoro (ad

esempio i collocamenti nel settore dell'edilizia) davano indicazioni positive.

I dati attuali (notiziario statistico USTAT del 22 febbraio 2010

relativo al 4° trimestre 2009) confermano ancora maggiormente la situazione

positiva.

(…)

Il signor __________ rileva che subito dopo avere emesso un comunicato

sostanzialmente positivo sulla situazione dell'edilizia in agosto 2009, la SSIC due settimane dopo ne ha pubblicato un'altro nel quale sottolineava che anche per le

grosse imprese vi erano delle difficoltà all'orizzonte.

Egli rileva pure che negli ultimi messi dell'anno sono aumentati i

fallimenti nel settore dell'edilizia. (…)" (Doc. XXII)

Dagli atti dell'incarto e da quanto è emerso nel

corso dell'udienza occorre dunque concludere, che le statistiche ufficiali e

gli altri indicatori utilizzati dall'amministrazione, attestavano che la

situazione congiunturale nel settore dell'edilizia in generale, nella seconda

metà del 2009, non era considerata grave.

Certamente la motivazione di crisi congiunturale,

a quel momento, "non era preponderante vista la buona situazione nel

settore specifico" (cfr. Doc. XXII, p. 2).

In questo la situazione per la X, al momento

della nuova domanda, era diversa rispetto alla prima parte dell'anno, nel quale

visti gli indicatori negativi per il settore dell'edilizia in generale e la

notevole entità della perdita di lavoro subita dall'azienda in questione, la

ditta era stata posta al beneficio delle indennità per lavoro ridotto.

A ragione dunque, secondo questo Tribunale,

l'amministrazione ha ritenuto che il riferimento alla crisi economica a livello

internazionale non basta, da sola, a riconoscere alla ricorrente il diritto

alle indennità per lavoro ridotto a partire dal 1° agosto 2009.

Infine, l'amministrazione ha negato il diritto

alle indennità per lavoro ridotto sottolineando che l'allungamento dei tempi di

decisione in relazione all'inizio dei lavori è una circostanza usuale

nel settore edile.

Effettivamente, secondo la giurisprudenza federale e cantonale

(cfr. consid. 2.3 e 2.4) il differimento dei lavori da parte dei committenti fa

parte del normale rischio aziendale del datore di lavoro.

La direttiva della SECO del 6 novembre 2009, dopo avere ribadito

questo aspetto, ha comunque sottolineato che "se subentra una perdita di

lavoro, un crollo della domanda o una recessione economica che oltrepassa il

quadro abituale e normale previsto dalla legge, si tratta di circostanze

straordinarie che non possono più essere imputate al rischio aziendale

abituale" e che "per molte imprese l'attuale crisi economica comporta

una serie di difficoltà che oltrepassano il carattere usuale" (cfr.

consid. 2.5).

Per le piccole imprese attive nel settore dell'edilizia si pone

dunque la questione di sapere se la perdita di lavoro dovuta alla decisione di

posticipare determinati lavori già assegnati da parte di clienti per timore

degli effetti sulla loro persona o sulla loro famiglia della crisi economica

(perdita del posto di lavoro, riduzione dello stipendio o del reddito da

indipendente) fa ancora parte oppure no del normale rischio aziendale (a

proposito della ricorrente, cfr. consid. 1.5).

In sede di dibattimento al riguardo sono state sviluppate le

seguenti considerazioni:

" (…)

L'avv. __________ conferma che quale terzo motivo l'amministrazione ha

esposto l'allungamento dei tempi di decisione da parte di potenziali clienti

che fa parte del normale rischio aziendale.

Al riguardo il presidente del TCA rileva che in alcuni suoi scritti il

sig. __________ ha sottolineato che la crisi economica generale ha spinto certi

clienti per i quali erano anche già stati allestiti dei preventivi a

procrastinare i lavori proprio per l'insicurezza intervenuta.

Su questo aspetto il signor __________ rileva che se già in precedenza

vi erano dei potenziali clienti che avevano qualche timore ad investire, il

problema è esploso a seguito della crisi di __________. A partire da questo

momento le persone hanno difficoltà ad investire nel settore dell'edilizia.

Il presidente del TCA chiede al sig. __________ se è possibile tenere

conto di questo aspetto (insicurezza del comune cittadino a causa della crisi e

quindi rinvio di investimenti nel settore dell'edilizia) nel valutare il

concetto di normale rischio aziendale per la ditta.

Il sig. __________ ribadisce di avere da una parte discusso anche con

la SECO a suo tempo per permettere un'applicazione il più larga possibile della

Legge e d'altra parte che una risposta alla domanda non è possibile fornirla

immediatamente sui due piedi. Forse si potrebbe ipotizzare di chiedere delle

conferme alle persone che si trovano in questa situazione sui motivi per cui

hanno rinunciato ai lavori. (…)" (Doc. XXII)

Secondo questo Tribunale la questione appena evocata può rimanere

aperta nella presente fattispecie, visti gli altri validi motivi posti alla

base della decisione su opposizione impugnata e ritenuto il fatto che, con lo

scioglimento del contratto di lavoro dei due dipendenti, è venuto a mancare lo

scopo principale delle indennità per lavoro ridotto che è quello di conservare

i posti di lavoro (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI: "la perdita di lavoro

è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro

potranno essere conservati i loro posti di lavoro" e Doc. XXII: "Il signor X precisa di avere aperto la sua ditta nel 2006, di avere

avuto dall'inizio i due dipendenti per i quali è stata inoltrata la richiesta

di indennità e di avere avuto negli scorsi anni fino a 8 dipendenti che hanno

poi lasciato la ditta per andare a lavorare in altre imprese secondo anche le

loro aspettative. Precisa di collaborare con alcune altre piccole imprese con

le quali viene diviso il macchinario. Rileva di avere fatto tutto il possibile

per mantenere questi collaboratori ma di avere poi dovuto licenziarli. Per

fortuna sembra esserci uno spiraglio positivo e così a maggio verranno

riassunti".

La Sezione del lavoro è comunque invitata ad approfondire tale

questione al momento di esaminare ulteriori domande di lavoro ridotto, in

particolare quelle inoltrate da imprese edili di piccole dimensioni.

In conclusione e per i motivi sopra esposti la decisione su

opposizione dell'11 settembre 2009 deve così essere confermata."

Le sentenze cantonali

citate sono cresciute incontestate in giudicato e non sono dunque state

contestate davanti al Tribunale federale né dalle imprese ricorrenti né

dall'autorità di vigilanza.

L'unica decisione

contestata dalla SECO è stata quella in cui il TCA aveva approvato l'operato

della Sezione del lavoro che aveva riconosciuto ad una ditta il diritto alle

indennità per lavoro ridotto.

2.5. In

una direttiva dell'aprile 2009, pubblicata in Prassi LADI 2009 pag. 17, la SECO ha rilevato:

"

ILR E CRISI CONGIUNTURALE

A causa del previsto rallentamento congiunturale

occorre attendersi un aumento delle domande di indennità per lavoro ridotto. Le

disposizioni legali in vigore hanno mostrato, in occasione dei precedenti

periodi di indebolimento della congiuntura, tutta la loro utilità quale mezzo

per evitare brusche riduzioni del personale.

Sebbene le esperienze fatte finora siano

positive, rimane comunque evidente che, nella situazione attuale, il diritto

all'indennità debba essere esaminato alla luce delle condizioni stabilite dalla

legge e dall'ordinanza come pure secondo la Circolare ILR.

Di conseguenza le autorità preposte

all'esecuzione devono esaminare attentamente se le condizioni del diritto sono

soddisfatte. Il semplice riferimento all'esistenza di una crisi finanziaria non

è sufficiente per giustificare un diritto all'indennità per lavoro ridotto. Lo

stesso vale quando una diminuzione dei redditi non corrisponde a una perdita di

lavoro.

Per questo motivo occorre accordare un'attenzione

particolare ai motivi, previsti dalla legge, che escludono la computabilità

della perdita di lavoro, quali gli aspetti stagionali o il carattere usuale

della perdita di lavoro del ramo in questione, la professione o l'azienda."

In una

Direttiva denominata "Motivi congiunturali e strutturali per la perdita di

lavoro / rischio aziendale abituale e stagionalità "del 6 novembre 2009,

pubblicata nella Prassi LADI 2010 fogli 4-6, la SECO si è così espressa:

"

Alcuni rappresentanti dei settori economici si

sono rivolti a noi facendoci notare, da un lato, che le domande per

l'introduzione del lavoro ridotto verrebbero trattate in modo disuguale dai

Cantoni e che, dall'altro, ad alcuni rami del settore dei servizi e

dell'edilizia questo diritto verrebbe negato categoricamente.

Secondo l'attuale stato delle conoscenze, alcuni

Cantoni negano l'introduzione del lavoro ridotto, adducendo che

● sussistono

motivi strutturali e non congiunturali, o

● la perdita di lavoro è causata da motivi che rientrano nel rischio

aziendale abituale del datore di lavoro, o

● la perdita di

lavoro è causata da motivi stagionali.

1. Osservazioni di carattere giuridico

Secondo l'articolo

110 LADI, la SECO provvede, in quanto autorità di vigilanza, all'applicazione

uniforme del diritto. Essa tiene, pertanto, a ribadire i seguenti principi.

a.

Considerazioni generali

L'obiettivo principale

dell'indennità per lavoro ridotto è quello di evitare la disoccupazione tramite

il mantenimento di posti di lavoro (art. 31 cpv. 3 lett. d LADI; DTF 120 V

526). Lo scopo preventivo dell'indennità per lavoro ridotto influenza quindi in

maniera determinante l'interpretazione delle disposizioni riguardanti questo

tipo di prestazione (circolare ILR, n. marg. A2).

Lo strumento

dell'indennità per lavoro ridotto è a disposizione di tutti i settori economici

in modo equo.

b.

Perdita di lavoro dovuta a motivi

economici

Considerandi

II diritto

all'indennità per lavoro ridotto sussiste soltanto se la perdita di lavoro può

essere ricondotta a motivi economici (art. 31 cpv. 1 lett. b in combinato

disposto con art. 32 cpv. 1 lett. a LADI).

La LADI non precisa la nozione di «motivi

economici». Tuttavia, essa va intesa in senso lato, in modo conforme alla

prassi e alla giurisprudenza e in considerazione del carattere preventivo

dell'indennità per lavoro ridotto (cfr. suddetto punto

1a) e può comprendere motivi sia congiunturali che

strutturali (n. marg. C2 circolare ILR).

In generale, per motivo

economico s'intende una diminuzione della domanda dei beni o servizi

normalmente offerti da un'impresa. Ma anche i fattori che sono influenzati

direttamente dal mercato o che non si ripercuotono sulla posizione di un

prodotto sul mercato sono di natura economica.

Le restrizioni legali a

cui si accompagna I'IRL, ossia la durata provvisoria (art. 31 cpv. 1 lett. d

LADI), l'inevitabilità della perdita di lavoro (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI)

nonché la durata massima dell'indennità per lavoro ridotto (art. 35 LADI)

mirano a evitare che questo strumento serva a ritardare i necessari cambiamenti

strutturali. La giurisprudenza parte dal presupposto che la perdita di lavoro

sia presumibilmente temporanea e che grazie all'introduzione del lavoro ridotto

i posti di lavoro possano essere conservati, salvo che vi siano indizi concreti

che facciano supporre il contrario (DTF 111 V 385 f. consid. 2b).

ln base alle suddette

considerazioni, un rifiuto

motivato dal fatto che la perdita di lavoro sarebbe dovuta

a motivi strutturali è legittimo solamente se nei 12

mesi precedenti la richiesta è subentrata una modifica (diminuzione) duratura

della domanda (p. es. prolungamento dell'intervallo dì

servizio nell'industria automobilistica). In tal caso

la richiesta viene respinta anche perché la perdita di lavoro non è di natura

provvisoria.

c.

Rischio aziendale abituale, consuetudine settoriale, professionale o

aziendale, stagionalità

Secondo l'articolo 33

LADI, non sussiste il diritto all'indennità per lavoro ridotto tra l'altro

quando la perdita di lavoro è causata da circostanze che rientrano

nell'abituale rischio aziendale del datore di lavoro, se è usuale nel ramo,

nella professione o nell'azienda, o se è causata da oscillazioni stagionali del grado d'occupazione.

I suddetti motivi di

esclusione dal diritto all'indennità sono strettamente legati tra di loro, per

cui non è possibile ed è persino inutile tentare di differenziarli (n. marg.

D10 circolare ILR).

Per rischio aziendale

abituale e consuetudine settoriale, professionale e aziendale si intendono le

perdite di lavoro «normali», ossia quelle che risaputamente si verificano a

scadenze regolari e in modo ripetuto e che quindi sono prevedibili e, in vari

modi, calcolabili. Un rischio «normale» non può, secondo la giurisprudenza,

essere determinato in base a un criterio applicabile a tutte le aziende, ma

deve essere stabilito nei singoli casi in base all'attività specifica

dell'azienda e alla situazione che la caratterizza (DTF 119 V 498; n. marg. D2

e D3 circolare ILR).

Questo vale anche per

le aziende di servizi e per le imprese del settore dell'edilizia e dei suoi

rami accessori, che non sono escluse a priori dal diritto all'indennità per

lavoro ridotto (cfr. punto 1a).

È vero che in entrambi i settori le fluttuazioni delle ordinazioni sono usuali

e non giustificano di regola una perdita

di lavoro computabile (n. marg.

direttiva ILR). Inoltre, nell'edilizia e nei suoi rami

accessori le oscillazioni di natura stagionale (in particolare il calo delle

ordinazioni d'inverno) sono considerate abituali, per cui le perdite di lavoro

che ne risultano non sono computabili (n. marg. D11 circolare ILR). Oltretutto succede spesso in questi settori che i

termini siano posticipati su richiesta del committente o per altre ragioni e

quindi, anche in questo caso un'eventuale perdita di lavoro risultante non può essere computata (n. marg. Circolare

ILR). Queste circostanze, tuttavia,

non comportano un'esclusione assoluta dal diritto all'indennità per lavoro ridotto per le imprese attive in tali settori. In caso di

oscillazioni stagionali del grado d'occupazione, il servizio cantonale formula

unicamente, in sede di autorizzazione, una riserva secondo cui le ore di lavoro

che vengono meno a causa di tali oscillazioni stagionali abituali non possono

essere indennizzate (n. marg. D12 circolare ILR). Inoltre, anche in questi

settori valgono i seguenti principi.

Se subentra una perdita

di lavoro, un crollo della domanda o una recessione economica che oltrepassa il

quadro abituale e normale previsto dalla legge, si tratta di circostanze

straordinarie che non possono più essere imputate al rischio aziendale

abituale. Tali circostanze legittimano la computabilità della perdita di lavoro

e danno quindi - in presenza delle ulteriori premesse - il diritto

all'indennità per lavoro ridotto (n. marg. D9 ultima frase, nonché n. marg. D11

circolare ILR).

2.

Conseguenze per la valutazione

di domande d'introduzione del lavoro ridotto

Per molte imprese,

l'attuale crisi economica comporta serie difficoltà che oltrepassano il carattere usuale e normale di

cui sopra. Il conseguente crollo della domanda può essere considerato

straordinario e quindi legittimare il computo delle perdite di lavoro."

In

un'altra direttiva del 1° settembre 2011 denominata "Lavoro ridotto –

franco forte" la SECO si è così espressa:

"

Ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a

LADI, le perdite di lavoro rientranti nella sfera normale del rischio aziendale

non sono computabili. Sono considerate "perdite di lavoro riconducibili

alla sfera normale del rischio aziendale" le perdite di lavoro usuali che

avvengono in modo regolare e ricorrente e che di conseguenza sono prevedibili e

possono essere calcolate in anticipo dall'azienda. Di conseguenza, sono

computabili solo nel caso in cui tali perdite assumono un carattere

eccezionale.

Mentre le variazioni del corso di cambio

valutario rientrano nella sfera normale del rischio aziendale, l'apprezzamento

del franco svizzero sull'euro e sul dollaro, registrato nel corso delle ultime

settimane, assume un carattere straordinario sia per la durata che per la sua

portata. Di conseguenza le perdite di lavoro che ne conseguono possono essere

prese in considerazione per la domanda di lavoro ridotto (ILR).

È opportuno considerare inoltre che un calo del

fatturato non accompagnato da perdite di lavoro non dà diritto a l'ILR.

D'altronde, se il valore del franco dovesse

stabilizzarsi a lungo termine a un livello elevato, tale circostanza non

potrebbe più essere considerata temporanea, tale da giustificare la concessione

dell'ILR (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI). In questo caso, la SECO procederebbe,

in tempi utili, con la pubblicazione di una nuova direttiva in merito.

Riteniamo tuttavia che il franco sia attualmente sopravvalutato e confidiamo

nel fatto che la Banca nazionale intraprenderà quanto necessario al fine di

riportarlo ad un livello più basso."

Le direttive

amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il

giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 25 gennaio 2007 nella causa

H, C 124/06). Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione

nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle

disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 132

V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF

127.

V 57 consid. 3a; STFA del 22 agosto 2000 nella causa C.-G., I 102/00, DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve invece

scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr.

DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA dell'8 maggio 2001 nella causa Z., H 183/00;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.

5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b,

pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4

consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures

applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.6

Nel nostro

Cantone, il 2 marzo 2010 il Consiglio di Stato ha così risposto ad

un'interpellanza parlamentare del 28 novembre 2009 sul tema "Agevolare il

lavoro ridotto anche nell'edilizia e dell'artigianato":

"

nella vostra interpellanza sollevate una

questione che è già stata affrontata a più riprese lo scorso anno e che ha già

ricevuto diverse rassicurazioni da parte del Consiglio di Stato.

La presunta rigidità della Sezione del lavoro

nella concessione di indennità per lavoro ridotto è una questione che non trova

riscontro nella realtà. Infatti, negli ultimi 12 mesi sono state concesse

indennità per lavoro ridotto a livelli molto elevati, il nostro Cantone è

risultato quello che ne ha concesse più di tutti gli altri Cantoni.

In 12 mesi sono stati versati quasi 70 milioni

alle aziende ticinesi tramite indennità per lavoro ridotto, a sostegno delle

aziende in difficoltà: ciò dimostra senza dubbio che le indennità per lavoro

ridotto sono il più rapido e consistente ammortizzatore sociale in caso di

crisi economica. Queste indennità hanno riguardato soprattutto l'attività

industriale d'esportazione (la prima a subire in modo massiccio le conseguenze

della crisi), ma nessun ramo economico è rimasto escluso a priori.

Per quanto riguarda più specificatamente il

settore dell'edilizia e dell'artigianato, i dati da voi richiesti sono i

seguenti: da gennaio a dicembre 2009 sono state presentate circa 100 richieste

attinenti al settore edile principale o affini ad esso, circa 30 richieste sono

state accolte interamente o parzialmente, 60 respinte e in una decina di casi

le domande sono state abbandonate.

La trentina di richieste accolte dimostrano che

non vi è alcuna preclusione nei confronti del settore della costruzione, mentre

i motivi alla base delle 60 richieste respinte sono riconducibili a cause

giudicate non straordinarie e pertanto non indennizzabili, come ad esempio: la

mancata delibera di lavori a causa della concorrenza da parte di altre

aziende; i ritardi nelle delibere; i ritardi nell'esecuzione di lavori già

acquisiti; l'acquisizione di nuovi lavori che non prendono avvio

immediatamente; impedimenti nell'esecuzione di lavori di natura legale oppure

cali di lavoro troppo modesti per giustificare il riconoscimento del diritto.

Sono, quelle elencate, tutte situazioni - spesso

combinate tra loro - per le quali esiste una consolidata giurisprudenza. Anche le decisioni

contestate, e valutate nel corso del 2009 dall'autorità giudiziaria, sono state

essenzialmente confermate.

La questione delle limitate indennità concesse

per lavoro ridotto in relazione al settore delle costruzioni va piuttosto

ricondotta a quanto da voi correttamente affermato, cioè che l'edilizia è stata

finora fortunatamente e sostanzialmente risparmiata dalla crisi. Questo è un

dato oggettivo confermato dall'ultimo notiziario statistico dell'Ufficio

cantonale di statistica (USTAT). pubblicato il 9 dicembre scorso, oltre che dall'indagine congiunturale del KOF sul

settore delle costruzioni relativo al IV trîmestre 2009

(intitolato: "Stabilità e cospicue riserve di lavoro"). Il medesimo

parere è stato ribadito a più riprese dai responsabili cantonali della Società

svizzera degli impresari costruttori.

È chiaro che la situazione

di sostanziale - positiva - tenuta del settore, potrebbe nei prossimi mesi

modificarsi. Se tale fosse il caso, il Consiglio di Stato assicura che le

decisioni della Sezione del lavoro in merito alle indennità per lavoro ridotto

ne terranno conto, conformemente alla Legge ed alle direttive federali, come

fatto finora. Va da sé che ciò vale anche in riferimento alla comunicazione

della SECO da voi indicata nella quarta domanda della

vostra interpellanza."

2.7

Nella

presente fattispecie, invitata dall'amministrazione ad illustrare in dettaglio

le cause della "mancanza di ordinazioni" che l'ha portata a

introdurre il lavoro ridotto, la ditta ricorrente ha rilevato che ciò è dovuto

"ai pezzi sottocosto che girano sulla piazza ticinese", alla forte concorrenza

e alla mancata delibera di lavori da parte dei committenti (cfr. Doc. A6).

Chiamato

ora a pronunciarsi il TCA ricorda innanzitutto che, a ragione,

l'amministrazione ha classificato l'azienda ricorrente tra quelle correlate con

l'edilizia ("Baunebengewerbe", cfr. STF C 237/06 del 6 marzo 2007), alle quali vanno

applicati i medesimi criteri giurisprudenziali sviluppati a proposito del

settore principale (cfr. sul tema le considerazioni dell'amministrazione

riprodotte al consid. 1.4).

Inoltre,

per quel che concerne la situazione del mercato del lavoro nel settore

specifico, che va esaminata in modo prospettivo situandosi al momento in cui la

Sezione del lavoro ha emesso la decisione su opposizione (cfr. STFA C 248/03

del 19 dicembre 2003), nel periodo in questione (14 gennaio – 30 aprile 2013)

non si registrava nel nostro Cantone per le imprese di installazione una

situazione di particolare difficoltà, almeno a breve termine.

Nel

comunicato dell'Ufficio di statistica del 3 dicembre 2012 "Indagine

congiunturale costruzioni. Ottobre e terzo trimestre 2012" pubblicato sul

"Notiziario statistico 2012-32" figura in particolare quanto segue:

"

Meno prospero per contro il periodo attraversato

dalle aziende d'installazione, che patiscono il calo degli ordinativi. Il 23%

degli intervistati recrimina una flessione dell'attività (a fronte del 13% che

ne sbandiera un aumento). Il livello d'occupazione è complessivamente diminuito

nel corso del trimestre ed è giudicato a ottobre ancora in lieve eccesso. Malgrado

i risultati trimestrali non siamo entusiasmanti, la situazione degli affari

permane buona secondo il 47% degli operatori, a fronte di un 10% che la giudica

cattiva.

In prospettiva, gli operatori delle

imprese d'installazione, forti di 4,7 mesi di riserve di lavoro, si attendono

una crescita degli ordinativi, stabilità nei livelli di attività e possibili

aumenti di personale nel prossimo trimestre; a sei mesi una situazione degli

affari inalterata. Decisamente più pessimistiche le aspettative emanate dagli

imprenditori delle aziende di completamento, che prevedono a tre mesi

diminuzioni sia degli ordinativi che dell'attività, con possibili ripercussioni

negative sui livelli d'impiego.

A sei mesi indicano un peggioramento della

situazione degli affari."

Dal

comunicato del 13 marzo 2013 "Indagine congiunturale Costruzioni Ticino,

gennaio 2013 e quarto trimestre 2012" risulta avere che:

"

Edilizia accessoria

Più allegra per contro l'evoluzione congiunturale

marcata dall'edilizia accessoria.

Come nei trimestri precedenti, a rinvigorire il

comparto è prevalentemente il dinamismo conferito dalle aziende dedite ai

lavori di completamento, dove il 30% delle imprese registra un aumento

dell'attività (a fronte del calo lamentato dal 2%). Evoluzione positiva sostenuta

dall'aumento degli ordinativi, il cui volume è giudicato adeguato.

Parallelamente, il livello d'occupazione, invariato nel corso del trimestre, è

giudicato a gennaio in eccesso. Pertanto i giudizi di gennaio circa la

situazione degli affari sono buoni per il 35% degli interpellati, nè buoni nè

cattivi per il 61% e cattivi per il 4%. Toni più pacati per quanto riguarda il

sottocomparto delle ditte d'installazione, che seguitano a marciare sul posto.

Il livello invariato degli ordinativi, il cui

volume è giudicato leggermente elevato, conferisce perlomeno stabilità

all'attività (secondo quanto dichiarato dal 93% degli operatori) che interrompe

dunque il tenue ma costante calo avvertito da inizio 2012.

Inoltre, l'occupazione, aumentata nel corso del

trimestre, è giudicata a gennaio leggermente insufficiente. Nello stesso mese,

oltre la metà degli imprenditori giudica buona la situazione egli affari, il

46% nè buona nè cattiva e solo il 2% cattiva.

Le prospettive degli

operatori attivi nelle aziende d'installazione delineano a tre mesi cali degli

ordinativi e dell'attività, senza ripercussioni sui livelli d'impiego; a sei

mesi un deterioramento della situazione degli affari. Gli imprenditori delle

aziende di completamento sono più ottimisti e prevedono a tre mesi una crescita

degli ordinativi e dell'attività, e stabilità degli impieghi; a sei mesi una

situazione degli affari inalterata."

La

situazione economica generale è dunque diversa rispetto a quella che aveva

giustificato nel 2010 il riconoscimento del diritto ad indennità per lavoro

ridotto alla ricorrente (cfr. consid. 1.5).

Va

d'altra parte rilevato che la ditta ha fatto valere i motivi della mancanza di

ordinazioni in modo assai generico.

L'oscillazione

delle commesse nel corso dell'anno, i differimenti di termini voluti dal

committente e le mancate delibere da parte degli stessi, sono circostanze che,

per costante giurisprudenza, appartengono al normale rischio aziendale (cfr.

consid. 2.3 e 2.4).

La

medesima considerazione vale per la situazione di concorrenza accresciuta e per

il tasso di cambio tra franco e euro (cfr. sul tema STF 8C_267/2012 del 28

settembre 2012 consid. 3.6:

"

3.6

Mit Blick auf die Wechselkursproblematik hat

die Vorinstanz zu Recht ihrem Entscheid die Zeitspanne zugrunde gelegt, für

welche die Beschwerdeführerin Kurzarbeitsentschädigung beantragt hat (Mai bis

September 2010). Die Sachlage, welche das SECO zur (am 6. September 2011

verschickten) Weisung hinsichtlich möglichem Anspruch auf

Kurzarbeitsentschädigung bei anhaltender Frankenstärke und darauf

zurückzuführende Umsatzrückgänge mit entsprechenden Arbeitsausfällen veranlasst

hat, ist mit der vorliegenden Situation nicht zu vergleichen. Das kantonale

Gericht hat zutreffenderweise darauf hingewiesen, dass die Frankenstärke

gegenüber dem Euro im Spätsommer 2011 mit einem Kurs von Euro/CHF 1.1334 am 1.

September 2011 viel ausgeprägter gewesen war als im Zeitraum Mai 2010 (1.4326)

bis September 2010 (1.3404). Wenn das kantonale Gericht diese Kursschwankungen

von rund 10 % gegenüber dem jahrelang üblichen Wechselkurs Euro/CHF von 1.50

noch dem normalen Betriebsrisiko zuordnete, verletzt dies Bundesrecht nicht,

zumal auch das SECO mit durch Währungsdifferenzen begründete Auftragsrückgänge

gemäss seiner Weisung vom 6. September 2011 erst seit dem 1. September 2011 als ausserordentliche Situation ansieht, welche

Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung rechtfertigen kann.").

Su

quest'ultimo aspetto va rilevato il lungo tempo trascorso dall'entrata in

vigore della direttiva specifica della SECO (cfr. consid. 2.4) ed il fatto che

il tasso di cambio è ormai da tempo fissato a fr. 1.20, ciò che non permette

più di considerare la forza del franco un motivo straordinario ed

imprevedibile (cfr. STCA 38.2012.77 del 29 maggio 2013).

Inoltre, a proposito della

presenza di ditte che non praticano prezzi corretti, il TCA sottolinea che tale

grave problema deve effettivamente venire affrontato e risolto attraverso

adeguate misure. Non è tuttavia compito dell'assicurazione contro la disoccupazione

assumere rischi legati a delle distorsioni del mercato del lavoro, in

particolare per quel che riguarda il dumping salariale e il mancato pagamento

di oneri sociali (cfr. al riguardo le considerazioni della Sezione del lavoro

ai Doc. A4 e A1).

Infine, anche la

circostanza relativa al decesso dell'amministratore delegato di un grosso

cliente che avrebbe spinto la direzione a sospendere ogni investimento sul piano

di ammodernamento previsto negli anni 2013 e 2014 fa parte del normale rischio

aziendale (cfr. DTF 138 V 333 nella quale l'Alta Corte è arrivata a questa

conclusione nel caso del decesso dalla figura emblematica di un complesso

musicale).

Per i motivi appena

esposti la decisione su opposizione del 30 gennaio 2013 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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