38.2013.70
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26 marzo 2014Italiano22 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
38.2013.70
Data decisione, Autorità:
26.03.2014, TCA
Titolo:
Sosp. dal dt all'ind.di disoccup.Assic.,il 18.10.13 h 9 quando era previsto un coll.di consul.,era malata.Amm.non sanzionato x assenza,bensì x non aver tempestiv.avvisato.Preso conttato con URC il 21.10.13 solo dopo aver ricevuto rich.di giust.Sanz.di 5 gg,visto che 4 mesi prima già sosp.,confermata
OBBLIGO DI COLLABORARE
SANZIONE
art. 17 LADI
art. 30 cpv. 1 let. d LADI
art. 30 cpv. 3 LADI
art. 21 agg. 22 OADI
accomandata
Incarto n.
38.2013.70
DC/sc
Lugano
26 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2013
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 15
novembre 2013 emanata da
Ufficio regionale di collocamento, ____________
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con
decisione su opposizione del 15 novembre 2013 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 28
ottobre 2013 (cfr. Doc. A3) con la quale ha sospeso RI 1 per 5 giorni dal
diritto all'indennità di disoccupazione per non essersi presentata ad un
colloquio di consulenza previsto per il 18 ottobre 2013 alle ore 9:00, senza
comunicare in anticipo la sua assenza.
Al
riguardo l'amministrazione si è così espressa:
"
(…)
Solo dopo il ricevimento della nostra presa di
posizione, l'assicurata comunica che non ha potuto presenziare al colloquio a
causa della sua inabilità e produce la relativa certificazione. L'URC procede
di sospendere l'assicurata per il mancato avviso tempestivo: ora nel presente
caso al di là del fatto che l'avviso della sua inabilità lavorativa sia stata
provata con un certificato medico rilasciato in data 21 ottobre 2013 dal Dr.
Med. __________ – specialista FMH – __________, si ritiene che l'assicurata non
preannunciando la sua assenza abbia violato l'obbligo di informare previsto
della LADI. Le motivazioni esposte nell'atto d'opposizione che la sua
situazione di salute era tale da non essere in grado di avvisare il suo
consulente (o almeno un suo famigliare), non può essere ritenuta verosimile.
Dagli atti in nostro possesso, risulta che si sia recata dal proprio medico
solo il 21 ottobre 2013 tre giorni dopo la sua indisposizione."
(doc. A4)
1.2. Contro la
decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, nel quale chiede la revoca o almeno una riduzione della sanzione
affermando in particolare:
"
(…)
Infatti il giorno dell'appuntamento mi trovavo a
letto con febbre alta, nausea, e avevo passato la notte stando male.
L'appuntamento era alle 9.00 del mattino di
Venerdì e pur avendo ammesso di essermene dimenticata, a causa del mio stato di
salute, non è stato minimamente preso in considerazione infliggendomi una
sanzione che giudico troppo severa.
Nella decisione dell'ufficio di collocamento si
dice anche che ne ho comunicato i motivi dopo la loro presa di posizione;
questo è falso ne ho informato telefonicamente la mattina del 21 parlando con
una funzionaria, spiegandole il mio stato di salute, che mi ha istruito su come
inviare il certificato medico e giustificare la mia assenza su un "foglio
di giustificazione" da compilare. (…)" (Doc. I)
1.3. Nella sua
risposta del 9 dicembre 2013 l'URC propone di respingere il ricorso (cfr. doc.
III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’URC, a ragione oppure no, ha sospeso l’assicurata per
cinque giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere
annunciato la sua assenza al colloquio di consulenza del 18 ottobre 2013.
L'art. 17
cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che, dopo essersi annunciato
personalmente per il collocamento al servizio competente, l'assicurato deve
osservare le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
L'art. 17
cpv. 3 LADI, nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito dell'entrata in vigore della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, precisa
che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato
a partecipare a colloqui di consulenza.
L'art. 21
OADI ("consulenza e controllo"), in vigore dal 1° gennaio 2000,
prevede che:
"
Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve
presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il
servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire
di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente.
(cpv. 1)
Il servizio competente fissa le date dei
colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)
Registra per ogni assicurato le date in cui
si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui
risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)
Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si
svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"
L'art. 22
OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di
controllo":
"
Il primo colloquio di consulenza e di controllo
si svolge entro quindici giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato
per il collocamento al Comune o al servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente effettua un
colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato almeno una volta al
mese. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al
collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)
Se l'assicurato esercita un'attività a
tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria
secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca
almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo.
(cpv. 3)
Il servizio competente stabilisce d'intesa
con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un
giorno. (cpv. 4)."
Secondo
l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità
se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio
competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è
sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto
l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso
impossibile l’esecuzione o lo scopo.
2.3. In una
sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA 2000 pag. 101
segg., il TFA ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire
se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un
colloquio di consulenza o di controllo.
Fatti
I
medesimi criteri sono applicabili per analogia pure alla mancata presenza a una
seduta informativa.
Le
principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella
decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una
sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito
che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha
osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non
per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha
dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato.
Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato
puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In una
successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha
nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano
certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la
dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza
federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non
presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli
non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi
più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.
In
quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione,
poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era
intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma
immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio
di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre
avuto un atteggiamento corretto e puntuale.
Per
contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TFA ha confermato la
sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato
l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato
subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa
richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
Considerandi
in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si
trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la
penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse
giustificata.
In
un'altra sentenza C 327/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TFA ha
annullato una decisione di sospensione di 3 giorni, ritenendo più adeguata una
sanzione di 10 giorni. Un'assicurata non si era presentata a un colloquio di
consulenza, poiché lei e il marito avevano confuso le date degli
appuntamenti. Secondo l'Alta Corte tale circostanza non legittima l'assenza
a un colloquio, per cui il comportamento dell'assicurata è sanzionabile. Una
penalità più severa si giustificava, inoltre, poiché un mese prima dei fatti in
questione l'assicurata era già stata sospesa per 5 giorni per non aver presenziato
ad un appuntamento.
Nella
sentenza sopra citata del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata in DLA
2000.
pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sul
caso di un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di controllo
fissato per il giorno di venerdì 11 dicembre 1998. Visto che i precedenti
appuntamenti avevano sempre avuto luogo l'ultimo giovedì del mese tra le ore
18.00
e le 19.00 l'assicurato aveva supposto che per il mese di dicembre, a
causa delle feste natalizie, il colloquio si sarebbe svolto giovedì 17. L'assicurato ha pure affermato che, benché gli fosse stata consegnata brevi manu una
comunicazione scritta, a seguito di un cambiamento del consulente del
personale, non era stato adeguatamente informato circa la data
dell'appuntamento.
Il TFA ha
accolto il ricorso dell'assicurato contro la sospensione di 10 giorni dal
diritto all'indennità di disoccupazione, poiché nonostante la disattenzione,
egli aveva provato con il suo comportamento generale di prendere molto sul
serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni. Infatti
oltre ad aver presenziato a tutti i colloqui del 1998, egli aveva sempre
adempiuto diligentemente i suoi doveri di controllo fin dal primo termine
quadro, iniziato il 1° settembre 1993. Pertanto, a mente del TFA, anche la
circostanza che l'assicurato era stato sospeso nel febbraio 1998 per aver
rifiutato un'occupazione adeguata, era in questo contesto irrilevante.
Il TFA,
in una sentenza C 206/03 del 4 dicembre 2003, ha confermato la sospensione di 6 giorni inflitta ad un assicurato che non si era presentato a
un colloquio di consulenza il 13 febbraio 2003, al quale era stato convocato
per iscritto l'11 dicembre 2002. La circostanza addotta dall'assicurato a sua
discolpa, relativa al fatto che durante le feste natalizie del 2002, trascorse
in X, lo avessero derubato, oltre che dei soldi e delle carte di credito, anche
della sua agenda, non è infatti stata ritenuta una valida giustificazione, in
quanto egli, dopo il furto, avrebbe dovuto e potuto informarsi presso l'ufficio
di collocamento in merito ai suoi appuntamenti e provvedere al fine di
presenziarvi. Inoltre il 6 gennaio 2003 all'assicurato era comunque stato
inviato per posta A un ulteriore avviso riguardante il colloquio del 13
febbraio 2003.
In una
sentenza C 123/04 del 18 luglio 2005 l'Alta Corte nel caso di un assicurato che
non si era presentato a un colloquio presso l'URC a causa di una dimenticanza,
ha confermato che nella fattispecie una sospensione del diritto alle indennità
non era giustificata.
Infatti,
nonostante nel termine quadro per la riscossione delle prestazioni l’assicurato
avesse già ricevuto un avvertimento avendo compromesso la propria assunzione,
il suo comportamento nell’ultimo anno precedente la mancata partecipazione
all’incontro con l’amministrazione era sempre stato irreprensibile. Inoltre il
giorno seguente l’appuntamento, egli si era scusato spontaneamente per la sua
assenza.
In una
sentenza C 241/06 dell'11 gennaio 2007 il Tribunale federale ha confermato la
propria giurisprudenza e si è così espresso:
"
2.2
Wohl kommt den Beratungs- und
Kontrollgesprächen eine wichtige Bedeutung zu. Davon hängt indessen nicht ab,
ob und wie ein Fristversäumnis allenfalls zu ahnden ist (vgl. Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, Bern 1988, N 29 zu
Art. 30; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung,
Diss. Zürich 1998, S. 87 und 146).
Nach der Rechtsprechung liegt ein mit einer
Einstellung zu sanktionierendes Verhalten insbesondere dann vor, wenn ein
Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde, nicht aber, wenn
ein Versicherter den Termin irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit
nicht eingehalten und durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine
Pflichten als Arbeitsloser
und Leistungsbezüger ernst nimmt (ARV 2000
Nr. 21 S. 103 f. Erw. 3a mit Hinweisen)."
In
quell'occasione l'Alta Corte ha confermato la sanzione di 5 giorni di penalità
inflitta ad un'assicurata per non essersi presentata ad un nuovo appuntamento
fissato su sua richiesta e per non essersi neppure tempestivamente scusata.
In una sentenza
8C_469/2010 del 9 febbraio 2011 l'Alta Corte ha annullato la sospensione
inflitta ad un'assicurata che è arrivata in ritardo ad un colloquio di
consulenza avvertendo in anticipo telefonicamente il suo consulente ed ha
rilevato:
"
2.2
Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié
de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu
dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses
obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel
est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à
l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un
éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt
8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009
p. 271).
2.3
Selon les constatations cantonales, l'après-midi
du 12 février 2009, l'intimée a appelé l'ORP à 15 heures 10 pour annoncer
qu'elle se présenterait avec dix minutes de retard. Or elle est arrivée sur
place à 15 heures 30, moment auquel le conseiller devait recevoir une autre
personne, de sorte que l'entretien n'a pas pu avoir lieu. L'assurée a expliqué
avoir pris du retard lors de son rendez-vous à l'Association X.________, lequel
avait été fixé au début du même après-midi. On doit admettre, contrairement à
ce qu'allègue l'office recourant que la situation de l'intimée est comparable à
celle d'un assuré qui a oublié de se rendre à un entretien. L'intimée a pris la
peine de prévenir par téléphone l'ORP du fait qu'elle arriverait avec un
certain retard. Certes le retard en question a fait échouer l'entretien avec son
conseiller de l'ORP. Cet échec résulte d'une mauvaise planification de ses
activités, dès lors qu'elle a agendé deux rendez-vous en début d'après-midi le
même jour. Comme l'expose l'office recourant, rien n'aurait empêché
l'intéressée d'abréger sa visite à l'Association X.________ pour se rendre à
temps à l'ORP, quitte à y revenir plus tard pour terminer son entretien.
Cependant, la situation de l'intimée ne saurait être appréciée de manière plus
sévère que celle d'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil
et qui s'en excuse spontanément (cf arrêt 265/06 du 14 novembre 2007 consid.
4.
). Par ailleurs, le seul manquement connu de l'assurée remonte au 16 août
2007.
(cf. décision sur opposition du 28 août 2009, p. 3 avant dernier paragraphe).
L'office recourant indique que l'assurée a été également sanctionnée pour
insuffisance de recherches d'emploi au mois de janvier 2009. Il s'agit là d'un
fait nouveau au sens de l'art. 99 al. 1 LTF qui ne peut être présenté dès lors
qu'il ne résulte pas du jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois. Dans la mesure où le manquement à retenir remonte à plus
d'une année, il découle des principes exposés ci-dessus, qu'aucune sanction ne
saurait être infligée à l'intimée pour l'échec de l'entretien de conseil du 12
février 2009."
Su
questo tema cfr. pure la STCA 38.2010.59 del 10 gennaio 2011.
In una sentenza 8C_697/2012
del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185 seg., il Tribunale
federale ha stabilito che secondo la giurisprudenza il fatto di non presentarsi
a un colloquio di consulenza e di controllo senza giustificazione non
costituisce di per sé un comportamento passibile di sospensione se l'assicurato
nei dodici mesi precedenti a tale inadempimento ha rispettato i propri obblighi
di disoccupato e a posteriori si è scusato spontaneamente per l'assenza. Nella
fattispecie, tuttavia, nel corso dell'anno che ha preceduto la mancata presenza
al colloquio di consulenza e di controllo, per due volte l'assicurato non aveva
soddisfatto i propri obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni.
In una sentenza
8C_125/2013 del 29 agosto 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 350 seg., il
Tribunale federale ha stabilito che se nel quadro dei provvedimenti inerenti al
mondo del lavoro l’URC iscrive il disoccupato a un corso di lingua tedesca e
fissa un colloquio di consulenza e controllo nell'orario del corso, al
disoccupato non può essere imputata la violazione degli obblighi poiché era
inevitabile che una delle due misure previste non potesse essere assolta. Se
l'assicurato adduce un valido motivo per l'assenza al colloquio di consulenza,
non sussiste una violazione degli obblighi ai sensi dell'articolo 30 capoverso
1.
lettera d LADI.
L'Alta Corte ha così
annullato la sanzione inflitta ad un'assicurata che non si è presentata ad un
appuntamento di consulenza in quanto doveva partecipare a un corso di tedesco.
Inoltre, secondo il Tribunale federale, visto che l'assicurata aveva inviato al
consulente del personale un messaggio di posta elettronica a tale proposito,
non era necessario che gli telefonasse.
2.4
Secondo
l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla
gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo
o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI),
soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V
150).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal
diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della
prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45
cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato
senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha
rifiutato un lavoro idoneo.
2.5
Riguardo
alla durata della sospensione il TFA ha dichiarato contrarie alla legge le
direttive dell'UFSEL (oggi SECO) concernenti i giorni di sospensione da applicare
per la mancata presenza a un colloquio (per un diverso parere, cfr. D.
Cattaneo, op. cit., pag. 53-54).
In una
sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, l'Alta Corte ha in
particolare rilevato:
"
(…)
Aus dem Umstand, dass die
Beratungs- und Kontrollgespräche zweimal im Monat und damit rechnerisch rund
alle zwei Wochen stattfinden, kann nicht gefolgert werden, dass pro verpassten
RAV-Termin eine Einstellung von gründsätzlich zehn Tagen Dauer anzuordnen ist.
Mit seiner Betrachtungsweise verkennt das BWA nämlich, dass sich die
Einstellungsdauer gemäss Gesetz nach wie vor nach dem Verschulden bemisst (Art.
30.
Abs. 3 Satz 3 AVIG). Es geht daher nicht an, die Dauer nach Massgabe des
theoretisch zwischen zwei RAV-Terminen liegenden Zeitabstandes festzulegen.
Insofern ist die Weisung in ALV-P 97/1, Blatt 10, nicht
bundesrechtskonform." (STFA C 268/98 Hm del 22
dicembre 1998)
Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha riconfermato questa giurisprudenza
nella già menzionata sentenza del 2 settembre 1999 nella causa R., pubblicata
in DLA 2000 pag. 101 e segg.
2.6
Va
riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato
dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo
hanno una grande importanza (cfr. STFA C 268/98 del 22 dicembre 1998; STFA C
327/98 del 22 dicembre 1998; STFA C 336/98 del 22 dicembre 1998).
Infatti,
la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per
reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare
l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per
ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.
f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI in vigore dal 1° gennaio 2000). Per
questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle
date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.
La
giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare
(mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del
7.
agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).
Il
compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una
corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con
i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti
abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al
collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla
Sezione del lavoro (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 49).
Infine,
ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano
"timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola
volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di
questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale
della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la
LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa
la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui mensili di
consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare
questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi
dell'art. 22 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° gennaio 2000, il servizio competente
effettua almeno una volta al mese (cfr. consid. 2.3.).
2.7
Nell'evenienza
concreta risulta dagli atti dell'incarto che RI 1 è stata convocata per un
colloquio di consulenza previsto per il 18 ottobre 2013 alle ore 9:00 (cfr.
doc. 1).
L'assicurata
non si è presentata all'appuntamento con il consulente del personale in quanto
era "malata a casa con influenza intestinale" (cfr. doc. 1 e allegato
certificato medico del dr. med. __________ del 21 ottobre 2013 che attesta
un'inabilità al lavoro del 100% dal 17 ottobre 2013 al 19 ottobre 2013),
rispettivamente "mi trovavo a letto con febbre alta, nausea e avevo
passato la notte stando male" (Doc. I).
Con la
decisione su opposizione qui impugnata l'amministrazione non ha sanzionato
l'assicurata per l'assenza al colloquio di consulenza, bensì per non avere
tempestivamente avvisato l'URC di __________ (sul tema cfr. STCA 28.2013.57 del
13.
febbraio 2014).
Chiamato
ora a pronunciarsi il TCA non può che confermare, nel suo principio, la
decisione dell'URC di __________ in quanto la ricorrente non solo non ha
avvisato (o direttamente o tramite un suo conoscente o familiare, cfr. doc. A2
"giovedì 17 mi sono sentita male mentre ero al lavoro e sono stata portata
a casa nel pomeriggio") ma ha preso contatto telefonico con
l'amministrazione il 21 ottobre alle 10:52 (cfr. doc. A3) soltanto dopo avere
ricevuto la richiesta di giustificazione del 18 ottobre 2013 (cfr. doc. 1a).
Anche i 5
giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione devono essere
confermati in quanto, quattro mesi prima, la ricorrente era già stata
sanzionata per non avere iniziato un provvedimento relativo al mercato del
lavoro (cfr. doc. III).
In simili
condizioni la decisione su opposizione del 15 novembre 2013 deve essere
confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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