38.2013.73
Negato ID da 10.12:non adempiuto art.8 cpv.1 lett.c LADI.Anche ammettendo resid.in CH,centro dei suoi interessi,secondo prob.prepond.,ancora all'estero,dove vivevano moglie+figli,fino 8/13,quando tras
6 agosto 2014Italiano57 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2013.73
rs/sc
Lugano
6 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 ottobre 2013 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 16 aprile
2013 la Sezione del lavoro ha stabilito che RI 1 non ha diritto alle indennità
di disoccupazione dal 15 ottobre 2012, poiché egli non ha la residenza in
Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in Italia (cfr. doc.
2/1).
1.2. Il 25 ottobre 2013 la Sezione
del lavoro ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha parzialmente
accolto l’opposizione interposta dall’assicurato personalmente il 7 maggio 2013
(cfr. doc. 2), stabilendo che quest’ultimo ha la residenza effettiva in Svizzera
dal mese di agosto 2013 ed è idoneo e disponibile al collocamento dal 9
settembre 2013 (cfr. doc. B).
In particolare
l’amministrazione ha rilevato che:
" (…) va
precisato come il fatto di essersi regolarmente annunciato presso il Comune di __________,
non sia sufficiente per ritenere l'interessato residente in Svizzera.
Infatti, per concludere circa l'esistenza di un'effettiva dimora
in Svizzera non è dunque determinante il luogo nel quale l'assicurato si è
annunciato, paga le imposte o adempie altri obblighi civici (cfr. sentenza 13
marzo 2002 del Tribunale federale delle assicurazioni [C 149/01], consid. 3;
Prassi LADI B137). Non basta che l'assicurato ritorni regolarmente in Svizzera
allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STCA 38.2005.79
del 19 giugno 2006, consid. 2.6) e una dimora destinata unicamente alla ricerca
di lavoro non costituisce una residenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI (Boris Rubin, op. citata, pag. 173). Infatti, un assicurato che soddisfa
l'obbligo di controllo in Svizzera, pur avendo il centro delle proprie relazioni
personali all'estero, non ha diritto all'ID (Prassi LADI B141).
Anche il fatto che l'assicurato dall'8 giugno 2012 sia al
beneficio di un permesso "B", non è sufficiente a comprovare che lo
stesso sia residente in Svizzera, ai sensi delle disposizioni relative all'assicurazione
contro la disoccupazione.
Come detto nei precedenti considerandi (cfr. consid. 2.3.) il riconoscimento
della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre condizioni cumulative
(dimora effettiva in Svizzera, intenzione di continuare a risiedervi e avervi
il centro delle proprie relazioni personali).
Dagli accertamenti esperiti dalla Polizia di __________, è emerso
chiaramente che nel periodo in cui essi sono stati effettuati, segnatamente dal
1. luglio 2013 al 20 agosto 2013, ad eccezione dell'11 luglio 2013 (veicolo
presente), non è mai stata riscontrata la presenza dell'interessato in via __________.
Ammesso e non concesso che egli la prima settimana di luglio 2013 stesse
lavorando per la __________ (tramite la __________), osserviamo che i controlli
svolti in questa settimana sono avvenuti alla sera (3 luglio alle 19.15, 4
luglio alle 22.45 e 5 luglio alle 21.00) pertanto in orari in cui il lavoro era
terminato. Dal 22 luglio 2013 fino a fine luglio 2013 (ndr periodo in relazione
al quale non si dispone di nessuna documentazione) e dal 12 agosto per due
settimane egli lavorava a __________ e pertanto non era possibile riscontrarne
la presenza. Tuttavia, anche nel periodo in cui non era a __________,
segnatamente il 2 agosto alle ore 17.50 ed il 7 agosto alle ore 21.30 egli era assente.
Non merita tutela la contestazione dell'assicurato riguardo al
fatto che la Polizia non abbia controllato il posteggio corretto, considerato
che se così fosse, non avrebbe allora dovuto riscontrare la presenza
dell'automobile dell'interessato nemmeno l'11 luglio 2013 alle ore 10.00.
4.2 Per quanto
riguarda il centro delle relazioni personali è necessario distinguere almeno
due periodi.
In un primo periodo il centro delle
relazioni deve essere collocato in Italia. Infatti, come risulta dalle
dichiarazioni rilasciate dall'assicurato in occasione dell'audizione personale
dell'8 marzo 2013, egli aveva chiaramente indicato di rientrare regolarmente al
proprio domicilio in Italia per occuparsi dei figli (due minorenni) che
vivevano con la moglie a __________), dove frequentavano la scuola, e dei suoi
due cani. In tale circostanza, egli aveva pure dichiarato di non intrattenere
alcuna relazione con la signora __________ e di essere semplicemente ospitato
da quest'ultima. La pretesa separazione di fatto dalla moglie, ribadita in sede
d'opposizione, non è stata - malgrado la richiesta dell'amministrazione – in
alcuno modo comprovata e risulta essere una mera allegazione di parte.
Visto quanto precede, è necessario
concludere che dall'iscrizione in disoccupazione almeno sino al momento in cui
Fatti
i famigliari dell'interessato risultano essersi trasferiti in __________
(agosto 2013), il centro degli interessi del signor __________ debba essere
collocato in __________, dove risiedevano la moglie ed i figli in età
scolastica e dove rientrava regolarmente.
4.3 Rimane ora
da stabilire se il trasferimento in __________ della moglie e dei due figli
minorenni modifichi la situazione dell'assicurato dal profilo dell'assicurazione
contro la disoccupazione.
Con le osservazioni 3 ottobre 2013, l'assicurato ha prodotto gli scritti dell'ufficio jobcenter e dell'Ufficio per le famiglie di __________,
dai quali risulta che almeno di fatto, egli è effettivamente separato dalla
moglie, vivendo la stessa in __________ con i figli dall'agosto 2013. Anche
durante l'audizione personale del 22 ottobre 2013, l'interessato ha dichiarato che la moglie si è trasferita con i figli minorenni in __________ e
di essere separato di fatto dalla stessa, mentre i figli maggiorenni, vivono
con i rispettivi compagni a __________ e in __________. Inoltre egli ha
precisato di intrattenere, da qualche mese una relazione sentimentale con la
signora __________.
Alla luce di questi elementi risulta sufficientemente
verosimile che - almeno dall'agosto 2013 - siano venuti meno i legami
famigliari che permettevano di collocare il centro degli interessi in Italia, a
favore di un trasferimento e concentramento degli stessi in Ticino (residenza
effettiva ai sensi dei considerandi 2.3 e 2.4). Va poi pure rilevato che nel
mese di agosto, sebbene per un breve periodo, l'interessato ha lavorato in
Svizzera per la società __________ di __________ (__________).
Tuttavia, considerato che l'assicurato
si è reiscritto in disoccupa-zione solamente il 9 settembre 2013, sarà
possibile, se la cassa di disoccupazione riterrà adempiuti gli ulteriori
presupposti del diritto, ammettere il diritto alle indennità di disoccupazione
esclusivamente da tale data. (…)." (Doc. B, pag. 8-10)
1.3. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato, patrocinato dall’avv. FRA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale ha postulato l’annullamento del
provvedimento impugnato e che venga considerato senza limiti temporali residente
in Svizzera e quindi idoneo al collocamento.
Il ricorrente ha, inoltre,
postulato l’ammissione al beneficio della dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 5).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto che:
" (…)
L'analisi effettuata dall'UG appare del tutto parziale: il
risultato cui giunge è quindi assolutamente inaccettabile.
Quantomeno da quando dispone del permesso B, e quindi dall'8
giugno 2012, il ricorrente ha costituito la Svizzera quale centro della sua
vita.
Di seguito vengono ripresi gli aspetti, che lo attestano e che
purtroppo non sono stati considerati per nulla dall'UG.
2. Innanzitutto,
l'UG non considera che il ricorrente come titolare del permesso B ha lavorato
in Svizzera prima di poi perdere il suo posto di lavoro.
Si fa in particolare riferimento
all'attività che il ricorrente ha svolto dal 14 novembre 2011 al 28 ottobre
2012 presso alcune ditte attive nel settore dell'edilizia.
Egli allora confidava di poter
continuare a lavorare come collaboratore temporaneo.
A giusto titolo l'8 giugno 2012 gli è
quindi stato concesso il permesso di dimora B.
3. Una volta
perso il lavoro, il ricorrente ha continuato ad avere in Svizzera il centro del
propri interessi, come lo aveva avuto in precedenza.
Nel 2012, rispettivamente nel 2013 i
suoi rapporti con la moglie risultavano in effetti ormai compromessi - e ormai
compromessi da tempo -, circostanza che egli ha sottolineato a più riprese
anche nelle proprie deposizioni, ma che non è stata ripresa concretamente nella
decisione impugnata.
Quando il ricorrente è rientrato dalla
__________ nel 2009, la famiglia vi era dunque ad esempio rimasta per un
ulteriore anno e mezzo (vedasi verbale di audizione 8 marzo 2013: "sono
infatti ufficialmente coniugato con mia moglie __________ ma di fatto siamo separati.
Anche quando abitavo ancora a __________ eravamo separati in casa. Anche nel
periodo in cui siamo stati in __________ abbiamo avuto un periodo di
separazione di quattro anni. Io ero infatti andato in __________ mentre lei era
rimasta a __________.").
La famiglia era in effetti unita solo formalmente.
Già prima di dare avvio ufficialmente
alle pratiche di separazione e di divorzio - ora pendenti come risulta dagli
atti -, ognuno dei coniugi faceva vita a sé, come risulta evidente dal trasferimento
della moglie del ricorrente in __________ a partire dall'agosto 2013.
E' d'altro canto impensabile che
moglie e figli si siano trasferiti in agosto 2013 in __________, senza che già nei mesi precedenti il matrimonio fosse compromesso e quindi
sussistesse solo formalmente.
Sin dai primi accertamenti la moglie
del ricorrente ha quindi a giusta ragione dato atto che egli non viveva più in
casa con lei.
4. A sostegno
delle tesi - contestate - dell'UG rimane quindi unicamente che egli rientrava
di quando in quando in __________ per incontrare i figli e accudire i cani.
Giova quindi sottolineare che da
subito il ricorrente ha precisato che pur rientrando di tanto in tanto in __________
per rendere visita ai figli e occuparsi dei cani, egli trascorreva prevalentemente
il suo tempo in Svizzera.
E che ciò sia vero risulta tra l'altro
dalla documentazione acquisita agli atti e relativa al conto postale aperto a
nome del ricorrente.
Vi risultano regolari prelievi in
Svizzera, per la maggior parte in Ticino.
Di certo, una persona che non risiede
in Ticino, non può vantare un accesso tanto regolare al postomat.
La richiesta del ricorrente va quindi
accolta riguardo pure alle seguenti precisazioni.
5. In effetti
con l'__________ il ricorrente ha da tempo interrotto i contatti: come risulta
dal verbale di audizione 8 marzo 2013, dopo 17 anni passati a lavorare in __________,
e meglio dal 1993 al 2009, nel 2013 (recte: 2010; cfr. doc. 3) il ricorrente ha
infatti iniziato a lavorare in Svizzera, inizialmente come frontaliero e di
seguito, appunto dal giugno 2012 a beneficio di un permesso B.
6. Al ricorrente
viene rimproverato di non svolgere in Svizzera attività in associazioni e/o sportive
(vedasi pagina 6 della decisione impugnata).
In effetti, il ricorrente nella
propria opposizione nel contempo precisa che "non ho nessun attaccamento
particolare con l'__________, dove ho soggiornato per brevissimo tempo negli
ultimi vent'anni e dove non svolgo nessun tipo di attività associativa,
sportiva né tantomeno politica".
All'opposizione 7 maggio 2013 nella
sua integralità si rinvia: nella stessa, le ragioni che oggi il ricorrente
ribadisce, sono infatti già indicate con chiarezza.
7. Nonostante il
ricorrente l'abbia a più riprese richiesto, né la sua attuale compagna, nè la portinaia
dello stabile ove egli risiede sono mai state sentite.
La loro audizione avrebbe potuto
permettere tra l'altro di chiarire i riscontri forniti dalla polizia comunale,
che attesta di non aver trovato l'auto del ricorrente in loco.
Ora in merito fanno innanzitutto stato
le osservazioni che il ricorrente ha inoltrato il 2 ottobre 2013, ove egli
precisa nel dettaglio dove si trovava quando è stato cercato (vedasi raccomandata
2 ottobre 2013, rispettivamente verbale di audizione 22 ottobre 2013, pagina 3).
Per ovviare all'accertamento lacunoso
dei fatti, alla presente viene pure allegata la dichiarazione sottoscritta sia
dalla signora __________ (doc. C).
Dalla stessa emerge che il ricorrente
ha da tempo fatto della Svizzera il centro della propria vita, cosicché il suo
ricorso va accolto. (…)" (Doc. I, pag. 2-4)
1.4. Nella sua risposta del 18 dicembre
2013 la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Considerandi
2.1
Oggetto della vertenza è la
questione di sapere se l’assicurato, tra il 15 ottobre 2012 e il 9 settembre
2013, abbia diritto oppure no a delle prestazioni da parte dell’assicurazione
contro la disoccupazione per il periodo in cui era annunciato per il
collocamento (15 ottobre 2012-12 luglio 2013; cfr. doc. 47; 48).
Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione
è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
In
una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e
riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA (dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel
contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non di un domicilio
civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era
chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un
cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva
a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo Tribunale, in una
sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con giudizio C 130/93
del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di
disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.
In un'ulteriore sentenza
del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i
criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo
internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata intorno all'art.
8.
cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168
dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione
dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS
0.822.726
; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
Contestualmente il TFA ha
pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto
all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come
all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante
questo tempo, il centro delle proprie relazioni.
Nel
caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e
rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente
rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il
"Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto
affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui
si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava
durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva
per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante
una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice
di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.
(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una sentenza
8C_270/2007 del 7 dicembre 2007 l’Alta Corte ha evidenziato quanto segue:
" (…)
2.
2.1
Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG setzt der
Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung u.a. voraus, dass der Versicherte in der
Schweiz wohnt. Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist nicht im Sinne des
zivilrechtlichen Wohnsitzes (Art. 23 ff. ZGB) zu verstehen, sondern setzt den
gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus; verlangt werden der tatsächliche
Aufenthalt in der Schweiz und die Absicht, diesen Aufenthalt während einer
gewissen Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt
der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 465 E. 2a S. 467, 115 V 448 E. 1b S. 449). Daran hat das auf den 1.
Januar 2003 in Kraft getretene ATSG nichts geändert, weil der in Art. 13 Abs. 1
ATSG umschriebene Wohnsitzbegriff auf die Arbeitslosenversicherung nicht Anwendung
findet. Eine ausdrückliche Abweichung von Art. 13 ATSG sieht Art. 12 AVIG zwar
lediglich für die in der Schweiz wohnenden Ausländer vor. Mangels eines
gegenteiligen gesetzgeberischen Willens hat die bisherige Praxis jedoch auch im
Rahmen der Anspruchsvoraussetzung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG weiterhin
Geltung (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. Auflage, Basel 2007, S. 2233 Rz
181; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich/Basel/Genf 2003, Rz 18 zu Art. 13).
2.2
Nach der Rechtsprechung setzt das Wohnen in
der Schweiz im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht einen ununterbrochenen
tatsächlichen Aufenthalt im Inland voraus. Es genügt der gewöhnliche Aufenthalt
in der Schweiz. Das Fortdauern des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz
setzt aber unter anderem voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen
Aufenthalts weiterhin eine enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht
(Urteile C 153/03 vom 22. September 2003 und C 183/99 vom 30. November 1999).
Im Urteil C 290/03 vom 6. März 2006 (SVR 2006 ALV Nr. 24 S. 82) stellte das
Eidgenössische Versicherungsgericht (heute Bundesgericht) fest, dass die
Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz auch während eines durch die
Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Ausland bedingten Auslandaufenthaltes
erfüllt sein kann.“
In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012
ALV Nr. 5, l’Alta Corte ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in
Svizzera, rilevando:
" (…)
3.
3.1
Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon
l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que
l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en
faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465
consid. 2a p. 466; 115 V 448
consid. 1b p. 449). (…)
3.3
(…) Il convient donc, préalablement, de trancher
le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par
l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé,
même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme,
résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué
successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans
discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde
et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient
régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de
l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1
publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de
diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de
soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une
résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans
lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait
visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était
interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a
déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de
résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa
télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul
intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de
l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de
ses intérêts personnels se trouvait en France. Par conséquent, il n'avait pas
droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation
interne suisse. (…)“
Al
risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza
8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un
permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento
occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi
effetti personali. Il Tribunale federale si è così
espresso:
" 5.2 Trotz offenkundig erheblicher Zweifel am konkreten
Aufenthaltsort des Versicherten hat die Vorinstanz mit
Blick auf Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG und die einschlägige Rechtsprechung (vgl.
E. 3 hievor) ohne Verletzung von Bundesrecht zutreffend erkannt, dass der
tatsächliche Lebensmittelpunkt des Beschwerdegegners im fraglichen Zeitraum
angesichts der polizeilich gemeldeten Wohnadresse, des tatsächlichen
Aufenthaltes des Versicherten anlässlich des nicht vorangemeldeten
Kontrollbesuches sowie des von September bis 6. November 2011 in der Firma L.________ ausgeübten Zwischenverdienstes auch unter Berücksichtigung der übrigen
Umstände (vgl. auch E. 4.2 hievor) nach wie vor im Raum Y.________ lag und
demzufolge jedenfalls das Anspruchserfordernis von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG
auch ab 2. September 2011 - entgegen der Kasse - erfüllt war. Nachdem auch die
Eltern und die Schwester des Beschwerdegegners schriftlich dessen amtlich
verzeichnete Wohnadresse in der elterlichen Wohnung an der Adresse Z.________
in Y.________ bestätigten, hat das kantonale Gericht in zulässiger
antizipierter Beweiswürdigung und insbesondere ohne Verletzung des
Untersuchungsgrundsatzes (Art. 61 lit. c ATSG) auf die Befragung weiterer
Auskunftspersonen und die Durchführung der beantragten mündlichen Verhandlung
verzichtet, zumal die Beschwerdeführerin weder geltend macht noch entsprechende
Anhaltspunkte ersichtlich sind, dass der Versicherte ab 2. September 2011
seinen Lebensmittelpunkt weg von seiner Wohnadresse an der Adresse Z.________
in Y.________ ins Ausland verlegt hätte. Der Anspruch auf rechtliches Gehör im
Sinne von Art. 29 Abs. 2 BV schliesst es nicht aus, dass das Gericht das
Beweisverfahren schliesst, wenn es aufgrund bereits abgenommener Beweise seine
Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener Beweiswürdigung
annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht
geändert würde (BGE 124 I 208 E. 4a S. 211; 131 I 153
E. 3 S. 157).”
In una sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in
disoccupazione per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che la
medesima risiedeva in Svizzera rilevando:
" (…)
4.1
L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere
seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva
risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,
ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza
durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine
gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile
accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal
marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in
considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin
dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto
quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e
mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di
aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica
Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile
che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo
marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo
precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano
da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il
soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,
che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale.
(…)"
2.2
La
Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente
l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), modificata nel luglio 2013
conformemente a quanto figura nella Prassi LADI, ha indicato che:
" RISIEDERE
IN SVIZZERA
Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI
Principio ê
B135 Per
aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in
Svizzera.
Egli
deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine
quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità
giornaliera.
Nozione di “risiedere in svizzera” ê
B136 Secondo
la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non
ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli
articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del
diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma
secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale.
(Decisione del TFA del 6 marzo 2006, C 290/03).
Questa
nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente
dal loro permesso di soggiorno.
Il
riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre
condizioni:
● risiedere effettivamente in Svizzera;
● avere l’intenzione di continuare a risiedervi;
e
● avervi
contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali.
Residenza e idoneità al collocamento ê
B137 Gli
stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un
permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività
lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta,
anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola
si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini
stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La
cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali
preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.
L’autorizzazione
a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento
dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (Prassi LADI ID B230 segg.
e Circolare ID 883 E15).
Þ Giurisprudenza
8C_479/2011
del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in
Svizzera)
Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID
B342) ê
B138 Un
soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle
indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta
facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel
caso di un’assegnazione.
Valutazione
dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê
B139 Si
constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta
e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un permesso
di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di residenza effettiva
in Svizzera. In caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i
controlli necessari in tal senso.
B140 Infatti,
per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere
una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le
autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:
● cambiamento
dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento
o subito prima dell’inizio della disoccupazione;
● indirizzo presso terzi;
● indicazione
nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero
come indirizzo di contatto.
B141 Se
la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli
accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o
provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a
sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).
Se la
cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la
residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della
polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza
amministrativa (art. 32 LPGA).
Þ Esempi
Un
assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro
delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi
per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o
per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è
determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie
altri obblighi civici.
Uno
straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera
unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo
rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di
disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una
possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni
personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il
fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.
Þ Giurisprudenza
-8C_791/2011
del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)
-8C_658/2012
del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un
materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui
vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni
personali altrove)
-8C_777/2010
del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato,
nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in
Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”
Nella
Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009
sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1°
aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che:
" (…)
Momento di acquisizione e durata dello status di
lavoratore frontaliero
A34 Lo status di lavoratore frontaliero deve essere
acquisito prima dell’insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel
corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza
in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di
occupazione per esercitarvi l’attività iniziale, non è un lavoratore frontaliero.
Costituiscono
un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso
dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la
propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito
non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività;
essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è
giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito
uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono
stabiliti e in cui risiedono.
A35 Un trasferimento durante un periodo di
disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero.
A36 La durata dello status di lavoratore
frontaliero o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di
principio, irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione
i casi in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell’insorgere della
disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si
tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.
(…)
RESIDENZA
Art. 1 lett. j RB; Art.
11.
RA
Definizione
A76 Per
residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.
A77 La
nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1
lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere
distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di
lavoratori frontalieri).
A78 Anche
il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c
LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel
senso di domicilio secondo il diritto civile.
Le
nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in
Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in
larga misura.
Importanza della residenza
A79 La
nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della
legislazione applicabile (capitolo D).
Per i
disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente
(lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano
dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La
determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di
lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della
determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).
Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza
A80 Poiché
la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo
65.
RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato
dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite
un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i
lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una
famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.
A81 La
decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo
eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione
dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che
esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno
Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.
A82 In
generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella
decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano
in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui
lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi
lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.
A83 Vale
il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego fisso.
Determinazione della residenza
A84 La
determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene
solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La
persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei
seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale, ecc. La determinazione
della residenza compete alla cassa.
A85 Conformemente
all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti
fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:
• durata
e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto:
frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il
mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso
un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per
constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante
un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività
autonoma;
• situazione della persona in oggetto, inclusi
• il tipo
e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo
ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata
di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata
dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in
un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse
pianificato.
Indicano
ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il
mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:
a) l’attività
all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale
o del miglioramento delle competenze linguistiche;
b) l’attività
all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio
accademico);
c) l’attività
era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.
• la
situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri
mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il
mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per
ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro
degli interessi vitali;
• lo svolgimento di un’attività non remunerata;
• nel caso degli studenti, la fonte di reddito;
• la
situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un
appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera
durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a
lungo nello stesso posto ed era ben integrata;
• lo
Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.
Se
l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà
della persona in base a una valutazione della situazione in generale,
considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.
Þ Esempio
Un
lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in un
alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza principale
e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad essere in
Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività subordinata
all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la Svizzera.
Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza
A86 Per
stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono
collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri determinanti
per trovare un accordo17.
A87 Se
gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi
in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica
l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per
l’erogazione provvisoria di prestazioni.”
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del
13.
febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.
4.1
pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.
514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.
1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en
droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF
133.
II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
I 167 consid. 4.3)."
2.3
Nella presente fattispecie
dagli atti dell'incarto emerge che RI 1, nato nel 1970, è stato al beneficio di
un permesso per confinanti CE/AELS valido per tutta la Svizzera di tipo G dal
14.
giugno 2010 e che quale suo indirizzo risultava dapprima __________, __________
(cfr. doc. 16/40; 16/46), in seguito, dal dicembre 2011, __________, __________
(cfr. doc. 16/31).
Dall’8 giugno 2012 l’assicurato
ha poi beneficiato di un permesso B di dimora UE/AELS (cfr. doc. 41). Quale
indirizzo in Svizzera egli ha indicato all’Ufficio della migrazione __________ __________
(__________; cfr. doc. 16/23) e nel mese di agosto 2012 __________ (cfr. doc.
16/20; 16/21; 41).
L’assicurato ha lavorato
dal 15 marzo 2010 al 31 marzo 2011 e dal 24 ottobre al 10 novembre 2011 come
operaio/aiuto lattoniere per la __________ (cfr. doc. 36/2; 36/4), da aprile a
settembre 2011 in qualità di asfaltatore/aiuto lattoniere presso la __________
(cfr. doc. 36/3) e dal novembre 2011 all’ottobre 2012 quale
lattoniere/isolatore presso __________ (cfr. doc. 36/5).
L’insorgente si è iscritto
in disoccupazione il 15 ottobre 2012 con effetto dal 29 ottobre 2012,
precisando di essere alla ricerca di un impiego al 100% (cfr. doc. 45).
Il 1° febbraio 2013 l’URC
di __________ ha trasmesso alla Sezione del lavoro una richiesta di verifica dell’idoneità
al collocamento dell’assicurato del seguente tenore:
" (…)
Il 28 settembre riceve disdetta da __________ del contratto di
incarico iniziato il 16 gennaio 2012. Il contratto che aveva firmato portava
l'indirizzo del domicilio a __________ dove l'assicurato viveva con la
famiglia. La disdetta invece al domicilio di __________. L'assicurato ha
ottenuto un permesso B il 08.06.2012. Nel corso del colloquio del 15 gennaio
abbiamo chiesto all'assicurato di inviarci copia del contratto di affitto che aveva
firmato per l'appartamento in cui vive. L'assicurato ci ha risposto che lui
condivide l'appartamento con una signora che è firmataria del contratto. Mi ha
confermato che la moglie continua a vivere in __________ e che continuano ad
essere sposati. Ho chiesto di inviarmi una documentazione che confermi il suo
domicilio. Il 24 gennaio ha inviato una dichiarazione della Sig.ra __________
che conferma che il marito risiede in Svizzera. Una dichiarazione della Sig.ra
di __________ che conferma che l'assicurato divide l'appartamento con lei. Da
un controllo nella banca dati MovPop la __________ risulta titolare di un
permesso G che scade nei prossimi mesi.
Domanda: quale è la residenza effettiva dell'assicurato? È da
ritenersi idoneo al collocamento?" (Doc. 39)
L’8 marzo 2013 il
ricorrente è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si
evince che:
" (…)
In passato ed in particolare dal 1993 al 2009 ho lavorato in __________.
Nel 2009 mi sono licenziato in quanto ero stato trasferito dalla ditta a __________
ma nel nuovo luogo di lavoro non mi trovavo bene in quanto il trattamento non
era buono come nel precedente stabilimento.
Sono quindi rientrato in __________ inizialmente a __________ per
poi trasferirmi a __________ dove ho reperito un appartamento nel sedime di una
ditta (ex appartamento del custode) dove avevo la possibilità di tenere i miei
cani di grossa taglia.
La mia famiglia, che si era trasferita in __________ con me, ha
continuato ad abitare in __________ per un anno e mezzo allo scopo di
permettere ai figli di finire le scuole ed in seguito si sono trasferiti a __________.
Dal 2010 al 2011 ho lavorato quale frontaliero per il tramite
della __________ Dal quale 2011 al settembre 2011 sono stato assunto fisso
dalla __________ ed in seguito dall'ottobre 2011 sono stato impiegato per mezzo
della __________.
Dal giugno 2012 sono in possesso del permesso di dimora B.
Inizialmente ho abitato a __________ presso una conoscente e dal 1. agosto 2012
ho trasferito il mio domicilio a __________o presso la signora __________.
Conosco la signora __________ da parecchi anni in quanto è una mia
compaesana. Quando abitavo a __________, anche lei era ospitata dalla signora __________.
Essendosi sistemata con il lavoro, la signora __________ ha preso
un appartamento a proprio nome a __________ e mi ha proposto di accogliermi
presso di lei.
Il contratto d'affitto è intestato alla signora __________ e non
sono in possesso di un'autorizzazione ad abitarvi in quanto nessuno ci ha mai
richiesto una tale autorizzazione.
L'appartamento è composto da due locali. Vi è una sola stanza che
condivido con la signora.
Non vi è alcun legame affettivo tra me e la signora __________ro.
Sono infatti ufficialmente coniugato con mia moglie __________ ma
di fatto siamo separati.
Anche quando abitavo ancora a __________ eravamo "separati in
casa".
Anche nel periodo in cui siamo stati in __________, abbiamo avuto
un periodo di separazione di 4 anni.
Io ero infatti andato in __________ mentre lei era rimasta a __________.
Mi sono annunciato per la prima volta in disoccupazione nel corso
del mese di ottobre 2012 in quanto ho ricevuto disdetta dalla __________. In
seguito ho ancora ricevuto un incarico temporaneo, ma attualmente sono ancora
senza impiego.
Da quanto sono iscritto in disoccupazione ho sempre ricevuto tutta
la corrispondenza inviatami ad eccetto dell'unica lettera tornata al mittente
il 02.01.2013.
Non so spiegare esattamente per quale motivo sia tornata indietro
ma sono cosciente che l'accesso al condominio potrebbe sfuggire ad un eventuale
postino nuovo.
Sono andato in posta a reclamare. Mi è stato indicato che è
possibile che fosse stato un postino nuovo.
Sulla comunicazione il mio consulente di riferimento signor __________
ha indicato che la signora __________ ha un permesso G che scadeva entro
qualche mese. In realtà la signora ha un permesso G con scadenza il 16.03.2017
(v. copia consegnata). Attualmente la signora è in possesso del permesso di
dimora B.
La signora __________ ha il padre comunque domiciliato in Svizzera
a __________.
Ho un natel che però non è intestato a me. Questo in quanto la
signora __________ mi ha proposto di passarmi un natel poiché per mezzo di una
promozione della __________ aveva la possibilità di averne lei due unitamente
al pacchetto tv e internet.
Io non ricevo nulla intestato a me, ma pago la quota fissa di fr.
90.00
alla signora.
Per quanto concerne l'affitto non vuole che le dia nulla.
Partecipo alle spese comuni.
Consegno copia della mia iscrizione all'A.I.R.E. da me richiesta
nel novembre 2012 non appena ricevuta una lettera in tal senso dalla Sezione
degli stranieri.
Ho quattro figli. Due sono maggiorenni e due minorenni.
Il figlio grande, di 24 anni, vive con la sua compagna e non
dipende da me.
La figlia di 20 anni abita con la madre e attualmente non lavora,
ma dovrebbe iniziare prossimamente un impiego.
Il terzo figlio ha 13 anni ed è ancora agli studi così come
l'ultimo figlio di 8 anni.
Mia moglie ha un impiego in prova in __________ quale badante.
Io devo contribuire al mantenimento di tutta la famiglia.
Ho un veicolo d'occasione acquistato in leasing e targato in
Svizzera.
Rientro spesso a __________ per via dei figli e dei cani di cui mi
devo occupare, ma di fatto risiedo più spesso in Svizzera.
La mia famiglia non si è trasferita in Svizzera in quanto sinora
non ho avuto dei contratti sicuri.
Qualora dovessi trovare una situazione lavorativa stabile, è mia
intenzione trasferire tutta la famiglia in Svizzera." (Doc. 23)
Con decisione del 16 aprile
2013.
la Sezione del lavoro ha stabilito che RI 1 non ha diritto alle indennità
di disoccupazione dal 15 ottobre 2012, poiché egli non ha la residenza in
Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in Italia (cfr. doc.
2/1; consid. 1.1.).
A seguito dell’opposizione
interposta personalmente il 7 maggio 2013 dall’insorgente (cfr. doc. 2), la
Sezione del lavoro ha esperito alcuni accertamenti.
In particolare
l’amministrazione, il 5 giugno 2013, ha chiesto a RI 1 di trasmettere, ritenuto
che il medesimo ha affermato di essere separato dalla moglie, la sentenza di
separazione o, nel caso in cui non fosse stata ancora emessa, l’istanza al
Tribunale competente (cfr. doc. 20).
L’assicurato, il 7 giugno 2013, ha risposto di essere sì separato di fatto dalla moglie, ma di non avere ancora inoltrato ad
alcun Tribunale una richiesta formale di separazione. Egli ha aggiunto che “(…)
La speranza in effetti è sempre quella che a breve termine ci si possa
riavvicinare e che lei possa, nel prossimo futuro poi venire qui in Ticino con
me” (Doc. 19).
Il 26 giugno 2013 la
Sezione del lavoro ha poi invitato la Polizia comunale di __________, in
ragione dei dubbi riguardo alla residenza effettiva dell’insorgente, a svolgere
dei controlli sull’arco di 2/3 settimane (cfr. doc. 16/3).
La polizia comunale di __________,
il 31 agosto 2013, ha comunicato di aver effettuato degli accertamenti al
domicilio dell’insorgente dal 1° luglio al 20 agosto 2013, in giorni e orari differenti senza tuttavia riscontrarne la presenza e che anche il suo veicolo
targato TI 236209 è risultato presente in una sola occasione, e meglio l’11
luglio 2013 alle ore 10.00 (cfr. doc. 16/1; 16/2).
Il 2 ottobre 2013
l’assicurato, preso conoscenza del rapporto della Polizia comunale di __________
trasmessogli dall’amministrazione (cfr. doc.16), ha rilevato che:
" (…)
Le risultanze del controllo, che a prima vista ho trovato
sorprendenti, sono verosimilmente da imputare alla circostanza che il controllo
è stato effettuato nel luogo errato. In effetti, di fronte al palazzo c'è un
parcheggio, ma tale parcheggio è utilizzato per lo più per il carico/scarico
delle merci. La mia vettura invece è parcheggiata nel mio posteggio privato che
è situato sulla parte dello stabile che si affaccia su via __________ (cfr.
Cartina allegata). Dal documento relativo al controllo, risulta che lo stesso è
stato effettuato su via __________. Pertanto, la mia vettura non è stata, né
avrebbe potuto essere individuata in tale luogo, se non qualora vi fosse passata
per qualche istante. Anche quando il controllo è stato esteso "nei
paraggi", difficilmente gli agenti hanno potuto vedere il veicolo, visto
che il posteggio è in posizione discosta.
In ogni caso, io sono sempre rimasto in Svizzera nel periodo
indicato, peraltro anche andando a lavorare a __________, come la ditta potrebbe
facilmente confermare.
Pur non capendo per quale ragione si dubiti della mia presenza in
Svizzera e si svolgano indagini tanto approfondite, e peraltro, purtroppo, mal
indirizzate, vi indico qui di seguito il dettaglio dei miei spostamenti nelle
date dei controlli, sperando che ciò possa contribuire a risolvere ogni vostro
eventuale residuo dubbio.
Qui di seguito, vi comunico i miei spostamenti nel periodo
interessato:
Giorno
Ora
Data
Descrizione
Lunedì
12.30
1.7.2013
Al lavoro, alla__________
Mercoledì
19.15
3.7.2013
A __________o a prendere la signora __________i
__________ al lavoro
Giovedì
22.45
4.7.2013
A via __________, a casa del padre della
signora __________
Venerdì
21.00
5.7.2013
A __________, a prendere la signora __________
al lavoro
Martedì
16.35
9.7.2013
A casa
Giovedì
10.00
11.7.2013
A casa
Mercoledì
21.00
17.7.2013
A casa
Lunedì
9.30
22.7.2013
Al lavoro __________
Mercoledì
21.20
31.7.2013
A __________, a casa del padre della
signora __________
Venerdì
17.50
2.8.2013
Portavo la signora signora __________ al
lavoro
Venerdì
21.30
9.8.2013
A __________, a casa del padre della
signora __________
Mercoledì
14.30
14.8.2013
Al lavoro a ____________________
Martedì
19.30
20.8.2013
Al lavoro __________
(…)" (Doc. 15)
Nel frattempo, il 22
agosto 2013 con effetto dal 12 luglio 2013, l’iscrizione per il collocamento
dell’assicurato è stata annullata avendo il medesimo reperito un’occupazione a
tempo determinato quale operaio di fabbrica per __________ (cfr. doc. 47; 13).
Egli si è riscritto in
disoccupazione il 9 settembre 2013 (cfr. doc. 48).
Davanti alla Sezione del
lavoro, il 22 ottobre 2013, ha nuovamente avuto luogo un’audizione del
ricorrente, in occasione della quale è emerso che:
" (…)
Mio figlio __________ abita attualmente nell'appartamento a __________a
insieme alla compagna __________ ed al figlio __________.
D: Chi si è trasferito in __________ della sua famiglia?
R: Mia moglie e i figli __________.
Mia figlia __________ si è trasferita in ____________________ con
il fidanzato.
D: Chi è il proprietario dell'appartamento di __________?
R: si tratta di un appartamento del custode di una fabbrica.
D: Dove sono attualmente i suoi cani?
R: Sono ancora a __________a e se ne occupa mio figlio.
D: Quando e per quale motivo la moglie e i figli si sono
trasferiti in __________?
R: Mia moglie se ne è andata in quanto noi eravamo separati.
Eravamo già separati quando mio figlio __________ aveva tre anni. Mia moglie ha
lasciato il lavoro in __________ ed in agosto 2013 verso il 10/11 se ne è
andata in __________ dove ha un'occupazione lavorativa. So che lavora in una
fabbrica ma non ho ulteriori informazioni. I miei figli hanno iniziato le
scuole in __________.
Come mai agli atti abbiamo solo il contratto della __________ (in seguito:
__________) del 16.07.2013 mentre in base alla nota telefonica 22.07.2013 del
signor __________ risulta aver iniziato l'attività il 22.07.2013?
Ho trovato il nominativo dell'agenzia in internet e mi sono
candidato. Ho quindi reperito l'occupazione per il 12.08.2013. Sono stato
richiamato prima in quanto mi hanno proposto di fare una settimana di lavoro a
luglio 2013 segnatamente dal 22.07.2013 come indicato nella nota telefonica
(22.07.2013) del consulente del personale.
D: Come ha fatto per l'appartamento in Svizzera tedesca?
R: Il signor __________, dell'agenzia, il quale abita a __________,
ha reperito una stanza presso l'Hotel __________ per alloggiarmi durante il
periodo d'occupazione. Mi era stato indicato che quando avrei iniziato ad
agosto 2013 mi avrebbero trovato un alloggio nelle vicinanze del luogo di
lavoro. Ma così non è stato.
Ho iniziato a lavorare il 12.08.2013 per due settimane. Al venerdì
sono rientrato a __________. Il sabato l'automobile si è rivelata rotta. Ho
quindi chiamato la ditta indicando che si trattava presumibilmente di un
problema limitato a qualche giorno. Mi hanno dato tempo sino al mercoledì per
risolvere il problema. Purtroppo il problema era più grave ed ho quindi
chiamato per avvisarli.
Non ho potuto riprendere il lavoro in quanto la stanza era a
trenta chilometri dal posto di lavoro e non avevo un mezzo per recarmi sul
posto di lavoro.
Viene osservato che vi è concomitanza tra l'inizio del lavoro a __________
ed il trasferimento della moglie in __________.
Dichiaro che si tratta solamente di una coincidenza e che non vi è
alcun nesso tra le due cose.
Da due mesi non vedo i miei figli ma li sento solamente al
telefono. Il figlio di 13 anni non vuole stare in __________ e vorrebbe
trasferirsi da me.
D: In che rapporti è con la signora __________?
R: Da qualche mese siamo assieme.
La signora __________ ha tre figli. Il figlio più grande vive
presso la nonna mentre gli altri due figli sono stati affidati.
Viene osservato che da tempo non svolge più ricerche d'impiego.
Dichiaro che sono senza soldi e che non ho i mezzi finanziari per
prendere il bus ed andare a cercare l'impiego.
(…)
In merito ai controlli effettuati dalla polizia l'assicurato
ribadisce che la prima settimana di luglio stava lavorando alla __________ SA.
La polizia non ha controllato nel parcheggio privato sito in Via __________. Il
parcheggio viene messo a disposizione gratuitamente dell'appartamento."
(Doc. 5)
Con decisione su
opposizione emessa il 25 ottobre 2013 la Sezione del lavoro ha parzialmente
accolto l’opposizione interposta dall’assicurato il 7 maggio 2013 (cfr. doc.
2), stabilendo che quest’ultimo ha la residenza effettiva in Svizzera dal mese
di agosto 2013 ed è idoneo e disponibile al collocamento dal 9 settembre 2013
(cfr. doc. B; consid. 1.2.).
2.4
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie questa Corte evidenzia, dapprima, che litigiosa è la
residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI
dell’assicurato nel periodo dal 15 ottobre 2012, quando si è iscritto per la
prima volta in disoccupazione, al mese di luglio 2013.
In effetti, come visto, la
Sezione del lavoro, con la decisione su opposizione impugnata, ha riconosciuto
la residenza effettiva in Svizzera dell’insorgente dal mese di agosto 2013,
ossia da quando quest’ultimo è effettivamente separato di fatto dalla moglie
che con i due figli minorenni si è trasferita in __________ (cfr. doc. B).
Dalle carte processuali, da
una parte, risulta che l’assicurato, perlomeno dall’agosto 2012 ha abitato in Svizzera, e meglio a __________ presso __________, come attestato dalla stessa
(cfr. doc. C).
In occasione
dell’audizione dell’8 marzo 2013 è, inoltre, emerso che egli possiede un’auto
targata in Svizzera (cfr. doc. 23; consid. 2.3.). In Ticino, nel Locarnese e
nel Luganese (__________), egli era poi solito prelevare denaro dal suo conto
postale e pagare con la postcard acquisti effettuati presso stazioni di benzina
prevalentemente a __________ (cfr. doc. 25; 7/1).
A quest’ultimo riguardo va
osservato che il ricorrente, nel periodo ottobre 2012 – aprile 2013, ha acquistato carburante circa cinque volte al mese per importi singoli in media di fr.
50/60.-- (cfr. 25; 7/1).
D'altra parte, emerge dagli
atti che in ogni caso il contratto di locazione relativo all’appartamento di __________
era stato concluso solo a nome di __________, che l’insorgente non riceveva
alcunché intestato a lui in Svizzera e che nemmeno il telefono cellulare era a
lui intestato, bensì alla signora __________ (cfr. doc. 23, consid. 2.3.).
Va, altresì, sottolineato
che dai controlli effettuati ad orari differenti (mattino, pomeriggio o sera)
nel periodo luglio-agosto 2013 la Polizia comunale di __________ ha appurato
che l’assicurato non si trovava nell’abitazione in __________ (cfr. doc. 16/2).
E’ vero che il ricorrente,
il 2 ottobre 2013, ha fornito delle spiegazioni in relazione alle sue assenze
(cfr. doc. 15; consid. 2.3.).
E’ altrettanto vero, però,
che anche nei giorni - il 9, l’11 e il 17 luglio 2013 - in cui egli ha indicato
di essere stato “a casa”, la Polizia non ha riscontrato la sua presenza, ad
eccezione dell’11 luglio 2013 allorché è stata rilevata la presenza della sua
auto (cfr. doc. 16/1; 16/2).
La censura formulata
dall’assicurato secondo cui il controllo sarebbe stato esperito nel luogo
errato (cfr. doc. 15) risulta infondata nella misura in cui, come peraltro
osservato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. B), la Polizia, l’11 luglio 2013, ha constatato la presenza della sua automobile. Se i controlli fossero stati svolti nel posto
sbagliato, non sarebbe stato possibile vedere la sua auto neppure l’11 luglio
2013.
Decisivo, ai fini
della soluzione della presente vertenza, è comunque il fatto che il ricorrente,
come dichiarato da lui stesso (cfr. doc. 23; 5; consid. 2.3.), non aveva alcuna
relazione sentimentale con __________ fino al mese di giugno/luglio 2013 (cfr.
doc. C: dichiarazione del 26 novembre 2013 di __________).
Egli, al contrario, fino
al mese di agosto 2013 quando la moglie e due (minorenni) dei quattro figli avuti
dalla coppia si sono trasferiti in __________ (cfr. doc. 5; consid. 2.3.), si
recava spesso in Italia, a __________ - che dista 37 km da __________o (cfr. www.it.viamichelin.ch/web/Itinerari) -,
dove viveva la sua famiglia (cfr. doc. 5, 23) “… per via dei figli e dei
cani di cui mi devo occupare” (cfr. doc. 23; consid. 2.3.).
In proposito è utile evidenziare
che durante l’audizione dell’8 marzo 2013 l’assicurato ha puntualizzato, da un
lato, che a quel momento i due figli minorenni - che si sono poi trasferiti in __________
con la madre - avevano 8, rispettivamente 13 anni ed erano entrambi ancora agli
studi. Dall’altro che a quell’epoca anche la figlia di 20 anni abitava a __________
con la mamma e i fratelli (cfr. doc. 23; consid. 2.3.).
Per quanto attiene
all’asserzione dell’insorgente dell’8 marzo 2013 secondo cui era già separato
di fatto dalla moglie e che anche quando abitava a __________ erano “separati
in casa” (cfr. doc. 23, consid. 2.3.), va osservato, in primo luogo, che
l’assicurato, interpellato in merito dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 20),
il 7 giugno 2013 ha indicato di essere sì separato di fatto dalla moglie, ma di
non avere ancora inoltrato ad alcun Tribunale una richiesta formale di
separazione. Egli ha aggiunto che “(…) La speranza in effetti è sempre
quella che a breve termine ci si possa riavvicinare e che lei possa, nel
prossimo futuro poi venire qui in Ticino con me” (Doc. 19).
Del resto l’8 marzo 2013
davanti alla Sezione del lavoro il ricorrente aveva già affermato che:
" (…) La mia famiglia non si è trasferita in Svizzera in
quanto sinora non ho avuto dei contratti sicuri. Qualora dovessi trovare una
situazione lavorativa stabile, è mia intenzione trasferire tutta la famiglia in
Svizzera.” (Doc. 23)
In secondo luogo, giova
rilevare che l’assicurato ha precisato che già in passato avevano avuto dei periodi
di separazione, ad esempio quando il primo dei loro quattro figli aveva tre
anni (cfr. doc. 23; 5; consid. 2.3.).
Gli stessi si sono
comunque sempre conclusi con un riavvicinamento della coppia.
In simili condizioni
questo Tribunale, senza che si rivelino necessari ulteriori approfondimenti
(valutazione anticipata delle prove; SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24
gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del
16.
gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2;
STFA H 180/03 dell’11 ottobre 2004 consid. 3.1.1.), deve concludere che nel
periodo in questione (ottobre 2012-luglio 2013), anche volendo ammettere che
l’assicurato risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali,
soprattutto quelli familiari, in applicazione dell’abituale
criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni
sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF
8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;
STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V
353.
consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ha
continuato a essere in __________, a __________ dove vivevano la moglie e i suoi
figli.
A ragione, dunque, nella
decisione su opposizione del 25 ottobre 2013 la Sezione del lavoro ha stabilito
che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12
LADI, così come definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1) e
dalla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.2), non è in concreto realizzato
fino al mese di agosto 2013 (cfr. al riguardo STF 8C_777/2010 del 20 giugno
2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF
125.
V 465; STCA 38.2013.40 del 15 gennaio 2014; STCA 38.2013.37 dell’11
novembre 2013; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014
N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014
N. 67 pag. 376; STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011; STCA 38.2011.10 del 16
giugno 2011).
2.5
Deve ancora essere verificato
se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 5).
In primo luogo, va
evidenziato che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione contro
la disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).
In secondo luogo, secondo
l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito
patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza
giudiziaria.
L'art. 2 della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3
cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e
dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione
al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il TCA, nella presente
fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del
10.
ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre
2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000
nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251;
B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e
commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva
che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un
criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito,
il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di
essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente
ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27
maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005;
STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non
pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.
2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad
art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla
luce della LADI e della giurisprudenza federale e cantonale pubblicata nel sito
www.bger.ch,
rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché in riviste specialistiche, la
presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata
all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le
prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di
perdere la causa.
In effetti, come esposto
ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti, in
particolare dalle dichiarazioni rilasciate dall’assicurato stesso l’8 marzo
2013.
e il 7 giugno 2013, da un lato, circa il fatto che non avesse alcun legame
affettivo con Sonia Di Mauro fino all’estate 2013 (cfr. doc. 23; consid. 2.3.),
peraltro confermato dalla signora Di Mauro (cfr. doc. C), dall’altro, in merito
alla circostanza che si recava spesso a Germignaga per via dei figli (due
minorenni) e dei cani e alla sua speranza, nonostante l’indicazione di essere
già separato, di un ravvicinamento a breve termine con la moglie e di un
trasferimento di tutta la sua famiglia in Svizzera (cfr. doc. 23; 19; consid.
2.3
; 2.4.), emerge in modo indubbio che il ricorrente, nel periodo 15 ottobre
2012.
– luglio 2013, non aveva il centro dei suoi interessi familiari in
Svizzera, bensì ancora in Italia e che quindi non può vantare il diritto a
prestazioni LADI per quel lasso di tempo.
Inoltre gli elementi
fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del
TCA.
Di primo acchito, dunque,
si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito
favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio
2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2013.40
del 15 gennaio 2014 consid. 2.5., già citata al considerando
precedente.
In simili condizioni, non
essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la
domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti