Lexipedia

Decisione

38.2013.73

Negato ID da 10.12:non adempiuto art.8 cpv.1 lett.c LADI.Anche ammettendo resid.in CH,centro dei suoi interessi,secondo prob.prepond.,ancora all'estero,dove vivevano moglie+figli,fino 8/13,quando tras

6 agosto 2014Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

i famigliari dell'interessato risultano essersi trasferiti in __________

(agosto 2013), il centro degli interessi del signor __________ debba essere

collocato in __________, dove risiedevano la moglie ed i figli in età

scolastica e dove rientrava regolarmente.

4.3 Rimane ora

da stabilire se il trasferimento in __________ della moglie e dei due figli

minorenni modifichi la situazione dell'assicurato dal profilo dell'assicurazione

contro la disoccupazione.

Con le osservazioni 3 ottobre 2013, l'assicurato ha prodotto gli scritti dell'ufficio jobcenter e dell'Ufficio per le famiglie di __________,

dai quali risulta che almeno di fatto, egli è effettivamente separato dalla

moglie, vivendo la stessa in __________ con i figli dall'agosto 2013. Anche

durante l'audizione personale del 22 ottobre 2013, l'interessato ha dichiarato che la moglie si è trasferita con i figli minorenni in __________ e

di essere separato di fatto dalla stessa, mentre i figli maggiorenni, vivono

con i rispettivi compagni a __________ e in __________. Inoltre egli ha

precisato di intrattenere, da qualche mese una relazione sentimentale con la

signora __________.

Alla luce di questi elementi risulta sufficientemente

verosimile che - almeno dall'agosto 2013 - siano venuti meno i legami

famigliari che permettevano di collocare il centro degli interessi in Italia, a

favore di un trasferimento e concentramento degli stessi in Ticino (residenza

effettiva ai sensi dei considerandi 2.3 e 2.4). Va poi pure rilevato che nel

mese di agosto, sebbene per un breve periodo, l'interessato ha lavorato in

Svizzera per la società __________ di __________ (__________).

Tuttavia, considerato che l'assicurato

si è reiscritto in disoccupa-zione solamente il 9 settembre 2013, sarà

possibile, se la cassa di disoccupazione riterrà adempiuti gli ulteriori

presupposti del diritto, ammettere il diritto alle indennità di disoccupazione

esclusivamente da tale data. (…)." (Doc. B, pag. 8-10)

1.3. Contro la decisione su

opposizione l’assicurato, patrocinato dall’avv. FRA 1, ha inoltrato un

tempestivo ricorso al TCA nel quale ha postulato l’annullamento del

provvedimento impugnato e che venga considerato senza limiti temporali residente

in Svizzera e quindi idoneo al collocamento.

Il ricorrente ha, inoltre,

postulato l’ammissione al beneficio della dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 5).

A sostegno delle proprie

pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto che:

" (…)

L'analisi effettuata dall'UG appare del tutto parziale: il

risultato cui giunge è quindi assolutamente inaccettabile.

Quantomeno da quando dispone del permesso B, e quindi dall'8

giugno 2012, il ricorrente ha costituito la Svizzera quale centro della sua

vita.

Di seguito vengono ripresi gli aspetti, che lo attestano e che

purtroppo non sono stati considerati per nulla dall'UG.

2. Innanzitutto,

l'UG non considera che il ricorrente come titolare del permesso B ha lavorato

in Svizzera prima di poi perdere il suo posto di lavoro.

Si fa in particolare riferimento

all'attività che il ricorrente ha svolto dal 14 novembre 2011 al 28 ottobre

2012 presso alcune ditte attive nel settore dell'edilizia.

Egli allora confidava di poter

continuare a lavorare come collaboratore temporaneo.

A giusto titolo l'8 giugno 2012 gli è

quindi stato concesso il permesso di dimora B.

3. Una volta

perso il lavoro, il ricorrente ha continuato ad avere in Svizzera il centro del

propri interessi, come lo aveva avuto in precedenza.

Nel 2012, rispettivamente nel 2013 i

suoi rapporti con la moglie risultavano in effetti ormai compromessi - e ormai

compromessi da tempo -, circostanza che egli ha sottolineato a più riprese

anche nelle proprie deposizioni, ma che non è stata ripresa concretamente nella

decisione impugnata.

Quando il ricorrente è rientrato dalla

__________ nel 2009, la famiglia vi era dunque ad esempio rimasta per un

ulteriore anno e mezzo (vedasi verbale di audizione 8 marzo 2013: "sono

infatti ufficialmente coniugato con mia moglie __________ ma di fatto siamo separati.

Anche quando abitavo ancora a __________ eravamo separati in casa. Anche nel

periodo in cui siamo stati in __________ abbiamo avuto un periodo di

separazione di quattro anni. Io ero infatti andato in __________ mentre lei era

rimasta a __________.").

La famiglia era in effetti unita solo formalmente.

Già prima di dare avvio ufficialmente

alle pratiche di separazione e di divorzio - ora pendenti come risulta dagli

atti -, ognuno dei coniugi faceva vita a sé, come risulta evidente dal trasferimento

della moglie del ricorrente in __________ a partire dall'agosto 2013.

E' d'altro canto impensabile che

moglie e figli si siano trasferiti in agosto 2013 in __________, senza che già nei mesi precedenti il matrimonio fosse compromesso e quindi

sussistesse solo formalmente.

Sin dai primi accertamenti la moglie

del ricorrente ha quindi a giusta ragione dato atto che egli non viveva più in

casa con lei.

4. A sostegno

delle tesi - contestate - dell'UG rimane quindi unicamente che egli rientrava

di quando in quando in __________ per incontrare i figli e accudire i cani.

Giova quindi sottolineare che da

subito il ricorrente ha precisato che pur rientrando di tanto in tanto in __________

per rendere visita ai figli e occuparsi dei cani, egli trascorreva prevalentemente

il suo tempo in Svizzera.

E che ciò sia vero risulta tra l'altro

dalla documentazione acquisita agli atti e relativa al conto postale aperto a

nome del ricorrente.

Vi risultano regolari prelievi in

Svizzera, per la maggior parte in Ticino.

Di certo, una persona che non risiede

in Ticino, non può vantare un accesso tanto regolare al postomat.

La richiesta del ricorrente va quindi

accolta riguardo pure alle seguenti precisazioni.

5. In effetti

con l'__________ il ricorrente ha da tempo interrotto i contatti: come risulta

dal verbale di audizione 8 marzo 2013, dopo 17 anni passati a lavorare in __________,

e meglio dal 1993 al 2009, nel 2013 (recte: 2010; cfr. doc. 3) il ricorrente ha

infatti iniziato a lavorare in Svizzera, inizialmente come frontaliero e di

seguito, appunto dal giugno 2012 a beneficio di un permesso B.

6. Al ricorrente

viene rimproverato di non svolgere in Svizzera attività in associazioni e/o sportive

(vedasi pagina 6 della decisione impugnata).

In effetti, il ricorrente nella

propria opposizione nel contempo precisa che "non ho nessun attaccamento

particolare con l'__________, dove ho soggiornato per brevissimo tempo negli

ultimi vent'anni e dove non svolgo nessun tipo di attività associativa,

sportiva né tantomeno politica".

All'opposizione 7 maggio 2013 nella

sua integralità si rinvia: nella stessa, le ragioni che oggi il ricorrente

ribadisce, sono infatti già indicate con chiarezza.

7. Nonostante il

ricorrente l'abbia a più riprese richiesto, né la sua attuale compagna, nè la portinaia

dello stabile ove egli risiede sono mai state sentite.

La loro audizione avrebbe potuto

permettere tra l'altro di chiarire i riscontri forniti dalla polizia comunale,

che attesta di non aver trovato l'auto del ricorrente in loco.

Ora in merito fanno innanzitutto stato

le osservazioni che il ricorrente ha inoltrato il 2 ottobre 2013, ove egli

precisa nel dettaglio dove si trovava quando è stato cercato (vedasi raccomandata

2 ottobre 2013, rispettivamente verbale di audizione 22 ottobre 2013, pagina 3).

Per ovviare all'accertamento lacunoso

dei fatti, alla presente viene pure allegata la dichiarazione sottoscritta sia

dalla signora __________ (doc. C).

Dalla stessa emerge che il ricorrente

ha da tempo fatto della Svizzera il centro della propria vita, cosicché il suo

ricorso va accolto. (…)" (Doc. I, pag. 2-4)

1.4. Nella sua risposta del 18 dicembre

2013 la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione del ricorso con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

Considerandi

2.1

Oggetto della vertenza è la

questione di sapere se l’assicurato, tra il 15 ottobre 2012 e il 9 settembre

2013, abbia diritto oppure no a delle prestazioni da parte dell’assicurazione

contro la disoccupazione per il periodo in cui era annunciato per il

collocamento (15 ottobre 2012-12 luglio 2013; cfr. doc. 47; 48).

Uno dei presupposti da

adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione

è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

In

una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e

riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA (dal

1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel

contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non di un domicilio

civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

Così, nel caso che era

chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un

cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva

a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

Questo Tribunale, in una

sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con giudizio C 130/93

del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di

disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.

In un'ulteriore sentenza

del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i

criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo

internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata intorno all'art.

8.

cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168

dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione

dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS

0.822.726

; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

Contestualmente il TFA ha

pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto

all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come

all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante

questo tempo, il centro delle proprie relazioni.

Nel

caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e

rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

" (…)

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente

rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il

"Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto

affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui

si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava

durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva

per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante

una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice

di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.

(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

In una sentenza

8C_270/2007 del 7 dicembre 2007 l’Alta Corte ha evidenziato quanto segue:

" (…)

2.

2.1

Gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG setzt der

Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung u.a. voraus, dass der Versicherte in der

Schweiz wohnt. Der Begriff des Wohnens in der Schweiz ist nicht im Sinne des

zivilrechtlichen Wohnsitzes (Art. 23 ff. ZGB) zu verstehen, sondern setzt den

gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz voraus; verlangt werden der tatsächliche

Aufenthalt in der Schweiz und die Absicht, diesen Aufenthalt während einer

gewissen Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt

der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 465 E. 2a S. 467, 115 V 448 E. 1b S. 449). Daran hat das auf den 1.

Januar 2003 in Kraft getretene ATSG nichts geändert, weil der in Art. 13 Abs. 1

ATSG umschriebene Wohnsitzbegriff auf die Arbeitslosenversicherung nicht Anwendung

findet. Eine ausdrückliche Abweichung von Art. 13 ATSG sieht Art. 12 AVIG zwar

lediglich für die in der Schweiz wohnenden Ausländer vor. Mangels eines

gegenteiligen gesetzgeberischen Willens hat die bisherige Praxis jedoch auch im

Rahmen der Anspruchsvoraussetzung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG weiterhin

Geltung (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2. Auflage, Basel 2007, S. 2233 Rz

181; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Zürich/Basel/Genf 2003, Rz 18 zu Art. 13).

2.2

Nach der Rechtsprechung setzt das Wohnen in

der Schweiz im Sinne von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht einen ununterbrochenen

tatsächlichen Aufenthalt im Inland voraus. Es genügt der gewöhnliche Aufenthalt

in der Schweiz. Das Fortdauern des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz

setzt aber unter anderem voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen

Aufenthalts weiterhin eine enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt besteht

(Urteile C 153/03 vom 22. September 2003 und C 183/99 vom 30. November 1999).

Im Urteil C 290/03 vom 6. März 2006 (SVR 2006 ALV Nr. 24 S. 82) stellte das

Eidgenössische Versicherungsgericht (heute Bundesgericht) fest, dass die

Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz auch während eines durch die

Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Ausland bedingten Auslandaufenthaltes

erfüllt sein kann.“

In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012

ALV Nr. 5, l’Alta Corte ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in

Svizzera, rilevando:

" (…)

3.

3.1

Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon

l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que

l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en

faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465

consid. 2a p. 466; 115 V 448

consid. 1b p. 449). (…)

3.3

(…) Il convient donc, préalablement, de trancher

le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par

l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé,

même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme,

résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué

successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans

discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde

et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient

régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de

l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1

publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de

diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de

soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une

résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans

lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait

visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était

interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a

déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de

résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa

télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul

intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de

l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de

ses intérêts personnels se trouvait en France. Par conséquent, il n'avait pas

droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation

interne suisse. (…)“

Al

risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza

8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un

permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento

occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi

effetti personali. Il Tribunale federale si è così

espresso:

" 5.2 Trotz offenkundig erheblicher Zweifel am konkreten

Aufenthaltsort des Versicherten hat die Vorinstanz mit

Blick auf Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG und die einschlägige Rechtsprechung (vgl.

E. 3 hievor) ohne Verletzung von Bundesrecht zutreffend erkannt, dass der

tatsächliche Lebensmittelpunkt des Beschwerdegegners im fraglichen Zeitraum

angesichts der polizeilich gemeldeten Wohnadresse, des tatsächlichen

Aufenthaltes des Versicherten anlässlich des nicht vorangemeldeten

Kontrollbesuches sowie des von September bis 6. November 2011 in der Firma L.________ ausgeübten Zwischenverdienstes auch unter Berücksichtigung der übrigen

Umstände (vgl. auch E. 4.2 hievor) nach wie vor im Raum Y.________ lag und

demzufolge jedenfalls das Anspruchserfordernis von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG

auch ab 2. September 2011 - entgegen der Kasse - erfüllt war. Nachdem auch die

Eltern und die Schwester des Beschwerdegegners schriftlich dessen amtlich

verzeichnete Wohnadresse in der elterlichen Wohnung an der Adresse Z.________

in Y.________ bestätigten, hat das kantonale Gericht in zulässiger

antizipierter Beweiswürdigung und insbesondere ohne Verletzung des

Untersuchungsgrundsatzes (Art. 61 lit. c ATSG) auf die Befragung weiterer

Auskunftspersonen und die Durchführung der beantragten mündlichen Verhandlung

verzichtet, zumal die Beschwerdeführerin weder geltend macht noch entsprechende

Anhaltspunkte ersichtlich sind, dass der Versicherte ab 2. September 2011

seinen Lebensmittelpunkt weg von seiner Wohnadresse an der Adresse Z.________

in Y.________ ins Ausland verlegt hätte. Der Anspruch auf rechtliches Gehör im

Sinne von Art. 29 Abs. 2 BV schliesst es nicht aus, dass das Gericht das

Beweisverfahren schliesst, wenn es aufgrund bereits abgenommener Beweise seine

Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener Beweiswürdigung

annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht

geändert würde (BGE 124 I 208 E. 4a S. 211; 131 I 153

E. 3 S. 157).”

In una sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in

disoccupazione per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che la

medesima risiedeva in Svizzera rilevando:

" (…)

4.1

L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere

seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva

risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,

ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza

durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine

gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile

accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal

marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in

considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin

dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto

quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e

mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di

aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica

Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile

che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo

marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo

precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano

da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il

soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,

che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale.

(…)"

2.2

La

Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente

l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), modificata nel luglio 2013

conformemente a quanto figura nella Prassi LADI, ha indicato che:

" RISIEDERE

IN SVIZZERA

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI

Principio ê

B135 Per

aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in

Svizzera.

Egli

deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine

quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità

giornaliera.

Nozione di “risiedere in svizzera” ê

B136 Secondo

la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non

ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli

articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del

diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma

secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale.

(Decisione del TFA del 6 marzo 2006, C 290/03).

Questa

nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente

dal loro permesso di soggiorno.

Il

riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre

condizioni:

● risiedere effettivamente in Svizzera;

● avere l’intenzione di continuare a risiedervi;

e

● avervi

contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali.

Residenza e idoneità al collocamento ê

B137 Gli

stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un

permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività

lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta,

anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola

si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini

stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La

cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali

preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.

L’autorizzazione

a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento

dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (Prassi LADI ID B230 segg.

e Circolare ID 883 E15).

Þ Giurisprudenza

8C_479/2011

del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in

Svizzera)

Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID

B342) ê

B138 Un

soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle

indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta

facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel

caso di un’assegnazione.

Valutazione

dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

B139 Si

constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta

e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un permesso

di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di residenza effettiva

in Svizzera. In caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i

controlli necessari in tal senso.

B140 Infatti,

per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere

una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le

autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:

● cambiamento

dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento

o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

● indirizzo presso terzi;

● indicazione

nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero

come indirizzo di contatto.

B141 Se

la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli

accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o

provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a

sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).

Se la

cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la

residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della

polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza

amministrativa (art. 32 LPGA).

Þ Esempi

Un

assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro

delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi

per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o

per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è

determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie

altri obblighi civici.

Uno

straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera

unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo

rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di

disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una

possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni

personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il

fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.

Þ Giurisprudenza

-8C_791/2011

del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)

-8C_658/2012

del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un

materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui

vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni

personali altrove)

-8C_777/2010

del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato,

nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in

Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”

Nella

Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009

sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1°

aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che:

" (…)

Momento di acquisizione e durata dello status di

lavoratore frontaliero

A34 Lo status di lavoratore frontaliero deve essere

acquisito prima dell’insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel

corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza

in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di

occupazione per esercitarvi l’attività iniziale, non è un lavoratore frontaliero.

Costituiscono

un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso

dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la

propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito

non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività;

essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è

giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito

uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono

stabiliti e in cui risiedono.

A35 Un trasferimento durante un periodo di

disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero.

A36 La durata dello status di lavoratore

frontaliero o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di

principio, irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione

i casi in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell’insorgere della

disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si

tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.

(…)

RESIDENZA

Art. 1 lett. j RB; Art.

11.

RA

Definizione

A76 Per

residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.

A77 La

nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1

lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere

distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di

lavoratori frontalieri).

A78 Anche

il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c

LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel

senso di domicilio secondo il diritto civile.

Le

nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in

Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in

larga misura.

Importanza della residenza

A79 La

nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della

legislazione applicabile (capitolo D).

Per i

disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente

(lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano

dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La

determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di

lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della

determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).

Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza

A80 Poiché

la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo

65.

RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato

dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite

un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i

lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una

famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.

A81 La

decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo

eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione

dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che

esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno

Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.

A82 In

generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella

decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano

in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui

lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi

lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.

A83 Vale

il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego fisso.

Determinazione della residenza

A84 La

determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene

solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La

persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei

seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale, ecc. La determinazione

della residenza compete alla cassa.

A85 Conformemente

all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti

fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:

• durata

e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto:

frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il

mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso

un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per

constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante

un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività

autonoma;

• situazione della persona in oggetto, inclusi

• il tipo

e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo

ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata

di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata

dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in

un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse

pianificato.

Indicano

ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il

mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:

a) l’attività

all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale

o del miglioramento delle competenze linguistiche;

b) l’attività

all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio

accademico);

c) l’attività

era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.

• la

situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri

mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il

mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per

ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro

degli interessi vitali;

• lo svolgimento di un’attività non remunerata;

• nel caso degli studenti, la fonte di reddito;

• la

situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un

appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera

durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a

lungo nello stesso posto ed era ben integrata;

• lo

Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

Se

l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà

della persona in base a una valutazione della situazione in generale,

considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.

Þ Esempio

Un

lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in un

alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza principale

e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad essere in

Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività subordinata

all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la Svizzera.

Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza

A86 Per

stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono

collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri determinanti

per trovare un accordo17.

A87 Se

gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi

in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica

l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per

l’erogazione provvisoria di prestazioni.”

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del

13.

febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1

pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.

1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,

"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.

77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en

droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF

133.

II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.3

Nella presente fattispecie

dagli atti dell'incarto emerge che RI 1, nato nel 1970, è stato al beneficio di

un permesso per confinanti CE/AELS valido per tutta la Svizzera di tipo G dal

14.

giugno 2010 e che quale suo indirizzo risultava dapprima __________, __________

(cfr. doc. 16/40; 16/46), in seguito, dal dicembre 2011, __________, __________

(cfr. doc. 16/31).

Dall’8 giugno 2012 l’assicurato

ha poi beneficiato di un permesso B di dimora UE/AELS (cfr. doc. 41). Quale

indirizzo in Svizzera egli ha indicato all’Ufficio della migrazione __________ __________

(__________; cfr. doc. 16/23) e nel mese di agosto 2012 __________ (cfr. doc.

16/20; 16/21; 41).

L’assicurato ha lavorato

dal 15 marzo 2010 al 31 marzo 2011 e dal 24 ottobre al 10 novembre 2011 come

operaio/aiuto lattoniere per la __________ (cfr. doc. 36/2; 36/4), da aprile a

settembre 2011 in qualità di asfaltatore/aiuto lattoniere presso la __________

(cfr. doc. 36/3) e dal novembre 2011 all’ottobre 2012 quale

lattoniere/isolatore presso __________ (cfr. doc. 36/5).

L’insorgente si è iscritto

in disoccupazione il 15 ottobre 2012 con effetto dal 29 ottobre 2012,

precisando di essere alla ricerca di un impiego al 100% (cfr. doc. 45).

Il 1° febbraio 2013 l’URC

di __________ ha trasmesso alla Sezione del lavoro una richiesta di verifica dell’idoneità

al collocamento dell’assicurato del seguente tenore:

" (…)

Il 28 settembre riceve disdetta da __________ del contratto di

incarico iniziato il 16 gennaio 2012. Il contratto che aveva firmato portava

l'indirizzo del domicilio a __________ dove l'assicurato viveva con la

famiglia. La disdetta invece al domicilio di __________. L'assicurato ha

ottenuto un permesso B il 08.06.2012. Nel corso del colloquio del 15 gennaio

abbiamo chiesto all'assicurato di inviarci copia del contratto di affitto che aveva

firmato per l'appartamento in cui vive. L'assicurato ci ha risposto che lui

condivide l'appartamento con una signora che è firmataria del contratto. Mi ha

confermato che la moglie continua a vivere in __________ e che continuano ad

essere sposati. Ho chiesto di inviarmi una documentazione che confermi il suo

domicilio. Il 24 gennaio ha inviato una dichiarazione della Sig.ra __________

che conferma che il marito risiede in Svizzera. Una dichiarazione della Sig.ra

di __________ che conferma che l'assicurato divide l'appartamento con lei. Da

un controllo nella banca dati MovPop la __________ risulta titolare di un

permesso G che scade nei prossimi mesi.

Domanda: quale è la residenza effettiva dell'assicurato? È da

ritenersi idoneo al collocamento?" (Doc. 39)

L’8 marzo 2013 il

ricorrente è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si

evince che:

" (…)

In passato ed in particolare dal 1993 al 2009 ho lavorato in __________.

Nel 2009 mi sono licenziato in quanto ero stato trasferito dalla ditta a __________

ma nel nuovo luogo di lavoro non mi trovavo bene in quanto il trattamento non

era buono come nel precedente stabilimento.

Sono quindi rientrato in __________ inizialmente a __________ per

poi trasferirmi a __________ dove ho reperito un appartamento nel sedime di una

ditta (ex appartamento del custode) dove avevo la possibilità di tenere i miei

cani di grossa taglia.

La mia famiglia, che si era trasferita in __________ con me, ha

continuato ad abitare in __________ per un anno e mezzo allo scopo di

permettere ai figli di finire le scuole ed in seguito si sono trasferiti a __________.

Dal 2010 al 2011 ho lavorato quale frontaliero per il tramite

della __________ Dal quale 2011 al settembre 2011 sono stato assunto fisso

dalla __________ ed in seguito dall'ottobre 2011 sono stato impiegato per mezzo

della __________.

Dal giugno 2012 sono in possesso del permesso di dimora B.

Inizialmente ho abitato a __________ presso una conoscente e dal 1. agosto 2012

ho trasferito il mio domicilio a __________o presso la signora __________.

Conosco la signora __________ da parecchi anni in quanto è una mia

compaesana. Quando abitavo a __________, anche lei era ospitata dalla signora __________.

Essendosi sistemata con il lavoro, la signora __________ ha preso

un appartamento a proprio nome a __________ e mi ha proposto di accogliermi

presso di lei.

Il contratto d'affitto è intestato alla signora __________ e non

sono in possesso di un'autorizzazione ad abitarvi in quanto nessuno ci ha mai

richiesto una tale autorizzazione.

L'appartamento è composto da due locali. Vi è una sola stanza che

condivido con la signora.

Non vi è alcun legame affettivo tra me e la signora __________ro.

Sono infatti ufficialmente coniugato con mia moglie __________ ma

di fatto siamo separati.

Anche quando abitavo ancora a __________ eravamo "separati in

casa".

Anche nel periodo in cui siamo stati in __________, abbiamo avuto

un periodo di separazione di 4 anni.

Io ero infatti andato in __________ mentre lei era rimasta a __________.

Mi sono annunciato per la prima volta in disoccupazione nel corso

del mese di ottobre 2012 in quanto ho ricevuto disdetta dalla __________. In

seguito ho ancora ricevuto un incarico temporaneo, ma attualmente sono ancora

senza impiego.

Da quanto sono iscritto in disoccupazione ho sempre ricevuto tutta

la corrispondenza inviatami ad eccetto dell'unica lettera tornata al mittente

il 02.01.2013.

Non so spiegare esattamente per quale motivo sia tornata indietro

ma sono cosciente che l'accesso al condominio potrebbe sfuggire ad un eventuale

postino nuovo.

Sono andato in posta a reclamare. Mi è stato indicato che è

possibile che fosse stato un postino nuovo.

Sulla comunicazione il mio consulente di riferimento signor __________

ha indicato che la signora __________ ha un permesso G che scadeva entro

qualche mese. In realtà la signora ha un permesso G con scadenza il 16.03.2017

(v. copia consegnata). Attualmente la signora è in possesso del permesso di

dimora B.

La signora __________ ha il padre comunque domiciliato in Svizzera

a __________.

Ho un natel che però non è intestato a me. Questo in quanto la

signora __________ mi ha proposto di passarmi un natel poiché per mezzo di una

promozione della __________ aveva la possibilità di averne lei due unitamente

al pacchetto tv e internet.

Io non ricevo nulla intestato a me, ma pago la quota fissa di fr.

90.00

alla signora.

Per quanto concerne l'affitto non vuole che le dia nulla.

Partecipo alle spese comuni.

Consegno copia della mia iscrizione all'A.I.R.E. da me richiesta

nel novembre 2012 non appena ricevuta una lettera in tal senso dalla Sezione

degli stranieri.

Ho quattro figli. Due sono maggiorenni e due minorenni.

Il figlio grande, di 24 anni, vive con la sua compagna e non

dipende da me.

La figlia di 20 anni abita con la madre e attualmente non lavora,

ma dovrebbe iniziare prossimamente un impiego.

Il terzo figlio ha 13 anni ed è ancora agli studi così come

l'ultimo figlio di 8 anni.

Mia moglie ha un impiego in prova in __________ quale badante.

Io devo contribuire al mantenimento di tutta la famiglia.

Ho un veicolo d'occasione acquistato in leasing e targato in

Svizzera.

Rientro spesso a __________ per via dei figli e dei cani di cui mi

devo occupare, ma di fatto risiedo più spesso in Svizzera.

La mia famiglia non si è trasferita in Svizzera in quanto sinora

non ho avuto dei contratti sicuri.

Qualora dovessi trovare una situazione lavorativa stabile, è mia

intenzione trasferire tutta la famiglia in Svizzera." (Doc. 23)

Con decisione del 16 aprile

2013.

la Sezione del lavoro ha stabilito che RI 1 non ha diritto alle indennità

di disoccupazione dal 15 ottobre 2012, poiché egli non ha la residenza in

Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in Italia (cfr. doc.

2/1; consid. 1.1.).

A seguito dell’opposizione

interposta personalmente il 7 maggio 2013 dall’insorgente (cfr. doc. 2), la

Sezione del lavoro ha esperito alcuni accertamenti.

In particolare

l’amministrazione, il 5 giugno 2013, ha chiesto a RI 1 di trasmettere, ritenuto

che il medesimo ha affermato di essere separato dalla moglie, la sentenza di

separazione o, nel caso in cui non fosse stata ancora emessa, l’istanza al

Tribunale competente (cfr. doc. 20).

L’assicurato, il 7 giugno 2013, ha risposto di essere sì separato di fatto dalla moglie, ma di non avere ancora inoltrato ad

alcun Tribunale una richiesta formale di separazione. Egli ha aggiunto che “(…)

La speranza in effetti è sempre quella che a breve termine ci si possa

riavvicinare e che lei possa, nel prossimo futuro poi venire qui in Ticino con

me” (Doc. 19).

Il 26 giugno 2013 la

Sezione del lavoro ha poi invitato la Polizia comunale di __________, in

ragione dei dubbi riguardo alla residenza effettiva dell’insorgente, a svolgere

dei controlli sull’arco di 2/3 settimane (cfr. doc. 16/3).

La polizia comunale di __________,

il 31 agosto 2013, ha comunicato di aver effettuato degli accertamenti al

domicilio dell’insorgente dal 1° luglio al 20 agosto 2013, in giorni e orari differenti senza tuttavia riscontrarne la presenza e che anche il suo veicolo

targato TI 236209 è risultato presente in una sola occasione, e meglio l’11

luglio 2013 alle ore 10.00 (cfr. doc. 16/1; 16/2).

Il 2 ottobre 2013

l’assicurato, preso conoscenza del rapporto della Polizia comunale di __________

trasmessogli dall’amministrazione (cfr. doc.16), ha rilevato che:

" (…)

Le risultanze del controllo, che a prima vista ho trovato

sorprendenti, sono verosimilmente da imputare alla circostanza che il controllo

è stato effettuato nel luogo errato. In effetti, di fronte al palazzo c'è un

parcheggio, ma tale parcheggio è utilizzato per lo più per il carico/scarico

delle merci. La mia vettura invece è parcheggiata nel mio posteggio privato che

è situato sulla parte dello stabile che si affaccia su via __________ (cfr.

Cartina allegata). Dal documento relativo al controllo, risulta che lo stesso è

stato effettuato su via __________. Pertanto, la mia vettura non è stata, né

avrebbe potuto essere individuata in tale luogo, se non qualora vi fosse passata

per qualche istante. Anche quando il controllo è stato esteso "nei

paraggi", difficilmente gli agenti hanno potuto vedere il veicolo, visto

che il posteggio è in posizione discosta.

In ogni caso, io sono sempre rimasto in Svizzera nel periodo

indicato, peraltro anche andando a lavorare a __________, come la ditta potrebbe

facilmente confermare.

Pur non capendo per quale ragione si dubiti della mia presenza in

Svizzera e si svolgano indagini tanto approfondite, e peraltro, purtroppo, mal

indirizzate, vi indico qui di seguito il dettaglio dei miei spostamenti nelle

date dei controlli, sperando che ciò possa contribuire a risolvere ogni vostro

eventuale residuo dubbio.

Qui di seguito, vi comunico i miei spostamenti nel periodo

interessato:

Giorno

Ora

Data

Descrizione

Lunedì

12.30

1.7.2013

Al lavoro, alla__________

Mercoledì

19.15

3.7.2013

A __________o a prendere la signora __________i

__________ al lavoro

Giovedì

22.45

4.7.2013

A via __________, a casa del padre della

signora __________

Venerdì

21.00

5.7.2013

A __________, a prendere la signora __________

al lavoro

Martedì

16.35

9.7.2013

A casa

Giovedì

10.00

11.7.2013

A casa

Mercoledì

21.00

17.7.2013

A casa

Lunedì

9.30

22.7.2013

Al lavoro __________

Mercoledì

21.20

31.7.2013

A __________, a casa del padre della

signora __________

Venerdì

17.50

2.8.2013

Portavo la signora signora __________ al

lavoro

Venerdì

21.30

9.8.2013

A __________, a casa del padre della

signora __________

Mercoledì

14.30

14.8.2013

Al lavoro a ____________________

Martedì

19.30

20.8.2013

Al lavoro __________

(…)" (Doc. 15)

Nel frattempo, il 22

agosto 2013 con effetto dal 12 luglio 2013, l’iscrizione per il collocamento

dell’assicurato è stata annullata avendo il medesimo reperito un’occupazione a

tempo determinato quale operaio di fabbrica per __________ (cfr. doc. 47; 13).

Egli si è riscritto in

disoccupazione il 9 settembre 2013 (cfr. doc. 48).

Davanti alla Sezione del

lavoro, il 22 ottobre 2013, ha nuovamente avuto luogo un’audizione del

ricorrente, in occasione della quale è emerso che:

" (…)

Mio figlio __________ abita attualmente nell'appartamento a __________a

insieme alla compagna __________ ed al figlio __________.

D: Chi si è trasferito in __________ della sua famiglia?

R: Mia moglie e i figli __________.

Mia figlia __________ si è trasferita in ____________________ con

il fidanzato.

D: Chi è il proprietario dell'appartamento di __________?

R: si tratta di un appartamento del custode di una fabbrica.

D: Dove sono attualmente i suoi cani?

R: Sono ancora a __________a e se ne occupa mio figlio.

D: Quando e per quale motivo la moglie e i figli si sono

trasferiti in __________?

R: Mia moglie se ne è andata in quanto noi eravamo separati.

Eravamo già separati quando mio figlio __________ aveva tre anni. Mia moglie ha

lasciato il lavoro in __________ ed in agosto 2013 verso il 10/11 se ne è

andata in __________ dove ha un'occupazione lavorativa. So che lavora in una

fabbrica ma non ho ulteriori informazioni. I miei figli hanno iniziato le

scuole in __________.

Come mai agli atti abbiamo solo il contratto della __________ (in seguito:

__________) del 16.07.2013 mentre in base alla nota telefonica 22.07.2013 del

signor __________ risulta aver iniziato l'attività il 22.07.2013?

Ho trovato il nominativo dell'agenzia in internet e mi sono

candidato. Ho quindi reperito l'occupazione per il 12.08.2013. Sono stato

richiamato prima in quanto mi hanno proposto di fare una settimana di lavoro a

luglio 2013 segnatamente dal 22.07.2013 come indicato nella nota telefonica

(22.07.2013) del consulente del personale.

D: Come ha fatto per l'appartamento in Svizzera tedesca?

R: Il signor __________, dell'agenzia, il quale abita a __________,

ha reperito una stanza presso l'Hotel __________ per alloggiarmi durante il

periodo d'occupazione. Mi era stato indicato che quando avrei iniziato ad

agosto 2013 mi avrebbero trovato un alloggio nelle vicinanze del luogo di

lavoro. Ma così non è stato.

Ho iniziato a lavorare il 12.08.2013 per due settimane. Al venerdì

sono rientrato a __________. Il sabato l'automobile si è rivelata rotta. Ho

quindi chiamato la ditta indicando che si trattava presumibilmente di un

problema limitato a qualche giorno. Mi hanno dato tempo sino al mercoledì per

risolvere il problema. Purtroppo il problema era più grave ed ho quindi

chiamato per avvisarli.

Non ho potuto riprendere il lavoro in quanto la stanza era a

trenta chilometri dal posto di lavoro e non avevo un mezzo per recarmi sul

posto di lavoro.

Viene osservato che vi è concomitanza tra l'inizio del lavoro a __________

ed il trasferimento della moglie in __________.

Dichiaro che si tratta solamente di una coincidenza e che non vi è

alcun nesso tra le due cose.

Da due mesi non vedo i miei figli ma li sento solamente al

telefono. Il figlio di 13 anni non vuole stare in __________ e vorrebbe

trasferirsi da me.

D: In che rapporti è con la signora __________?

R: Da qualche mese siamo assieme.

La signora __________ ha tre figli. Il figlio più grande vive

presso la nonna mentre gli altri due figli sono stati affidati.

Viene osservato che da tempo non svolge più ricerche d'impiego.

Dichiaro che sono senza soldi e che non ho i mezzi finanziari per

prendere il bus ed andare a cercare l'impiego.

(…)

In merito ai controlli effettuati dalla polizia l'assicurato

ribadisce che la prima settimana di luglio stava lavorando alla __________ SA.

La polizia non ha controllato nel parcheggio privato sito in Via __________. Il

parcheggio viene messo a disposizione gratuitamente dell'appartamento."

(Doc. 5)

Con decisione su

opposizione emessa il 25 ottobre 2013 la Sezione del lavoro ha parzialmente

accolto l’opposizione interposta dall’assicurato il 7 maggio 2013 (cfr. doc.

2), stabilendo che quest’ultimo ha la residenza effettiva in Svizzera dal mese

di agosto 2013 ed è idoneo e disponibile al collocamento dal 9 settembre 2013

(cfr. doc. B; consid. 1.2.).

2.4

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie questa Corte evidenzia, dapprima, che litigiosa è la

residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI

dell’assicurato nel periodo dal 15 ottobre 2012, quando si è iscritto per la

prima volta in disoccupazione, al mese di luglio 2013.

In effetti, come visto, la

Sezione del lavoro, con la decisione su opposizione impugnata, ha riconosciuto

la residenza effettiva in Svizzera dell’insorgente dal mese di agosto 2013,

ossia da quando quest’ultimo è effettivamente separato di fatto dalla moglie

che con i due figli minorenni si è trasferita in __________ (cfr. doc. B).

Dalle carte processuali, da

una parte, risulta che l’assicurato, perlomeno dall’agosto 2012 ha abitato in Svizzera, e meglio a __________ presso __________, come attestato dalla stessa

(cfr. doc. C).

In occasione

dell’audizione dell’8 marzo 2013 è, inoltre, emerso che egli possiede un’auto

targata in Svizzera (cfr. doc. 23; consid. 2.3.). In Ticino, nel Locarnese e

nel Luganese (__________), egli era poi solito prelevare denaro dal suo conto

postale e pagare con la postcard acquisti effettuati presso stazioni di benzina

prevalentemente a __________ (cfr. doc. 25; 7/1).

A quest’ultimo riguardo va

osservato che il ricorrente, nel periodo ottobre 2012 – aprile 2013, ha acquistato carburante circa cinque volte al mese per importi singoli in media di fr.

50/60.-- (cfr. 25; 7/1).

D'altra parte, emerge dagli

atti che in ogni caso il contratto di locazione relativo all’appartamento di __________

era stato concluso solo a nome di __________, che l’insorgente non riceveva

alcunché intestato a lui in Svizzera e che nemmeno il telefono cellulare era a

lui intestato, bensì alla signora __________ (cfr. doc. 23, consid. 2.3.).

Va, altresì, sottolineato

che dai controlli effettuati ad orari differenti (mattino, pomeriggio o sera)

nel periodo luglio-agosto 2013 la Polizia comunale di __________ ha appurato

che l’assicurato non si trovava nell’abitazione in __________ (cfr. doc. 16/2).

E’ vero che il ricorrente,

il 2 ottobre 2013, ha fornito delle spiegazioni in relazione alle sue assenze

(cfr. doc. 15; consid. 2.3.).

E’ altrettanto vero, però,

che anche nei giorni - il 9, l’11 e il 17 luglio 2013 - in cui egli ha indicato

di essere stato “a casa”, la Polizia non ha riscontrato la sua presenza, ad

eccezione dell’11 luglio 2013 allorché è stata rilevata la presenza della sua

auto (cfr. doc. 16/1; 16/2).

La censura formulata

dall’assicurato secondo cui il controllo sarebbe stato esperito nel luogo

errato (cfr. doc. 15) risulta infondata nella misura in cui, come peraltro

osservato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. B), la Polizia, l’11 luglio 2013, ha constatato la presenza della sua automobile. Se i controlli fossero stati svolti nel posto

sbagliato, non sarebbe stato possibile vedere la sua auto neppure l’11 luglio

2013.

Decisivo, ai fini

della soluzione della presente vertenza, è comunque il fatto che il ricorrente,

come dichiarato da lui stesso (cfr. doc. 23; 5; consid. 2.3.), non aveva alcuna

relazione sentimentale con __________ fino al mese di giugno/luglio 2013 (cfr.

doc. C: dichiarazione del 26 novembre 2013 di __________).

Egli, al contrario, fino

al mese di agosto 2013 quando la moglie e due (minorenni) dei quattro figli avuti

dalla coppia si sono trasferiti in __________ (cfr. doc. 5; consid. 2.3.), si

recava spesso in Italia, a __________ - che dista 37 km da __________o (cfr. www.it.viamichelin.ch/web/Itinerari) -,

dove viveva la sua famiglia (cfr. doc. 5, 23) “… per via dei figli e dei

cani di cui mi devo occupare” (cfr. doc. 23; consid. 2.3.).

In proposito è utile evidenziare

che durante l’audizione dell’8 marzo 2013 l’assicurato ha puntualizzato, da un

lato, che a quel momento i due figli minorenni - che si sono poi trasferiti in __________

con la madre - avevano 8, rispettivamente 13 anni ed erano entrambi ancora agli

studi. Dall’altro che a quell’epoca anche la figlia di 20 anni abitava a __________

con la mamma e i fratelli (cfr. doc. 23; consid. 2.3.).

Per quanto attiene

all’asserzione dell’insorgente dell’8 marzo 2013 secondo cui era già separato

di fatto dalla moglie e che anche quando abitava a __________ erano “separati

in casa” (cfr. doc. 23, consid. 2.3.), va osservato, in primo luogo, che

l’assicurato, interpellato in merito dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 20),

il 7 giugno 2013 ha indicato di essere sì separato di fatto dalla moglie, ma di

non avere ancora inoltrato ad alcun Tribunale una richiesta formale di

separazione. Egli ha aggiunto che “(…) La speranza in effetti è sempre

quella che a breve termine ci si possa riavvicinare e che lei possa, nel

prossimo futuro poi venire qui in Ticino con me” (Doc. 19).

Del resto l’8 marzo 2013

davanti alla Sezione del lavoro il ricorrente aveva già affermato che:

" (…) La mia famiglia non si è trasferita in Svizzera in

quanto sinora non ho avuto dei contratti sicuri. Qualora dovessi trovare una

situazione lavorativa stabile, è mia intenzione trasferire tutta la famiglia in

Svizzera.” (Doc. 23)

In secondo luogo, giova

rilevare che l’assicurato ha precisato che già in passato avevano avuto dei periodi

di separazione, ad esempio quando il primo dei loro quattro figli aveva tre

anni (cfr. doc. 23; 5; consid. 2.3.).

Gli stessi si sono

comunque sempre conclusi con un riavvicinamento della coppia.

In simili condizioni

questo Tribunale, senza che si rivelino necessari ulteriori approfondimenti

(valutazione anticipata delle prove; SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24

gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del

16.

gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2;

STFA H 180/03 dell’11 ottobre 2004 consid. 3.1.1.), deve concludere che nel

periodo in questione (ottobre 2012-luglio 2013), anche volendo ammettere che

l’assicurato risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi interessi personali,

soprattutto quelli familiari, in applicazione dell’abituale

criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni

sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF

8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2;

STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V

353.

consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ha

continuato a essere in __________, a __________ dove vivevano la moglie e i suoi

figli.

A ragione, dunque, nella

decisione su opposizione del 25 ottobre 2013 la Sezione del lavoro ha stabilito

che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12

LADI, così come definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1) e

dalla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.2), non è in concreto realizzato

fino al mese di agosto 2013 (cfr. al riguardo STF 8C_777/2010 del 20 giugno

2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF

125.

V 465; STCA 38.2013.40 del 15 gennaio 2014; STCA 38.2013.37 dell’11

novembre 2013; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014

N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014

N. 67 pag. 376; STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011; STCA 38.2011.10 del 16

giugno 2011).

2.5

Deve ancora essere verificato

se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 5).

In primo luogo, va

evidenziato che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione contro

la disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

In secondo luogo, secondo

l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito

patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza

giudiziaria.

L'art. 2 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre giusta l’art. 3

cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e

dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione

al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il TCA, nella presente

fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del

10.

ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre

2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000

nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251;

B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e

commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva

che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un

criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito,

il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di

essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27

maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005;

STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non

pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.

2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad

art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla

luce della LADI e della giurisprudenza federale e cantonale pubblicata nel sito

www.bger.ch,

rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché in riviste specialistiche, la

presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata

all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le

prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa.

In effetti, come esposto

ai considerandi precedenti, dalla rilevante documentazione agli atti, in

particolare dalle dichiarazioni rilasciate dall’assicurato stesso l’8 marzo

2013.

e il 7 giugno 2013, da un lato, circa il fatto che non avesse alcun legame

affettivo con Sonia Di Mauro fino all’estate 2013 (cfr. doc. 23; consid. 2.3.),

peraltro confermato dalla signora Di Mauro (cfr. doc. C), dall’altro, in merito

alla circostanza che si recava spesso a Germignaga per via dei figli (due

minorenni) e dei cani e alla sua speranza, nonostante l’indicazione di essere

già separato, di un ravvicinamento a breve termine con la moglie e di un

trasferimento di tutta la sua famiglia in Svizzera (cfr. doc. 23; 19; consid.

2.3

; 2.4.), emerge in modo indubbio che il ricorrente, nel periodo 15 ottobre

2012.

– luglio 2013, non aveva il centro dei suoi interessi familiari in

Svizzera, bensì ancora in Italia e che quindi non può vantare il diritto a

prestazioni LADI per quel lasso di tempo.

Inoltre gli elementi

fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del

TCA.

Di primo acchito, dunque,

si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito

favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio

2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2013.40

del 15 gennaio 2014 consid. 2.5., già citata al considerando

precedente.

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti