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Decisione

38.2013.75

Inizio periodo di disoccupazione dopo periodo di attesa speciale (art. 6cpv.1 OADI). Scopo dei PPP e dei PML in generale. PPP durante periodo attesa non consente all'ass. di posticip. decorrenza dirit

16 giugno 2014Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i periodi di attesa imposti dall’art. 18 LADI, il quale dispone che:

" 1Il diritto

all’indennità inizia dopo un periodo di attesa di cinque giorni di

disoccupazione controllata. Per le persone che non hanno obblighi di

mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni il periodo di attesa è

differenziato ed è di:

a. 10

giorni per un guadagno assicurato compreso tra 60 001 e 90 000 franchi;

b. 15

giorni per un guadagno assicurato compreso tra 90 001 e 125 000 franchi;

c. 20 giorni per un guadagno assicurato superiore a

125 000 franchi.

1bis Per evitare casi di rigore, il Consiglio federale eccettua dal periodo

di attesa determinati gruppi di assicurati.

2 Le

persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 14) possono

riscuotere per la prima volta l’indennità di disoccupazione nel termine quadro

soltanto dopo un periodo di attesa di 12 mesi al massimo stabilito dal

Consiglio federale. Questo periodo di attesa speciale si aggiunge al periodo di

attesa generale fissato nel capoverso 1.

3 Se

l’assicurato diventa disoccupato alla fine di un’attività stagionale o alla

fine di un’attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti

di posto di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata, la perdita di

lavoro non è computata durante un periodo di attesa stabilito dal Consiglio

federale.

4 …

5 …"

L’art. 6 cpv. 1 - 1ter

OADI definisce la durata dei periodi di attesa speciali ai quali devono

sottostare gli assicurati esonerati dall’obbligo di contribuzione ai sensi

dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI in connessione se del caso con un motivo di

cui all’art. 14 cpv. 1 lett. b o c LADI (cfr. art. 18 cpv. 2 LADI). Essi, a

norma del cpv. 1 di questo articolo, devono compiere un periodo di attesa di

120 giorni.

Il cpv. 1 dell’art. 6 OADI

prevede che gli assicurati esonerati dall’obbligo di contribuzione (art. 14

LADI), durante i periodi di attesa speciali di 120 giorni, possono partecipare

a dei periodi di pratica professionale ai sensi dell’art. 64a cpv. 1 lett. b

LADI, a condizione che il tasso di disoccupazione medio degli ultimi 6 mesi in

Svizzera sia superiore al 3,3%.

Il summenzionato articolo 64a

LADI definisce i provvedimenti di occupazione temporanea previsti dalla LADI ed

ha il seguente tenore:

" 1Per

provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni

temporanee nell'ambito di:

a. programmi di

istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non

devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;

b. pratiche

professionale in imprese o nell'amministrazione; in caso di disoccupazione

elevata il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un

periodo di attesa secondo l’articolo 18 capoverso 2 partecipino a pratiche

professionali;

c. semestri di

motivazione per gli assicurati che al termine della scuola dell’obbligo sono

alla ricerca di un posto di formazione, se non dispongono di una formazione

professionale completa e hanno concluso la scuola senza aver conseguito un

diploma di maturità.

2L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per

analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1

lettera a.

3L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile

per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il

capoverso 1 lettera b.

4Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso

1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea

secondo il capoverso 1 lettera c.

5Il Consiglio federale fissa il contributo mensile per

le persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di

attesa."

Ai sensi dell’art. 59b

cpv. 1 LADI, relativo a prestazioni in caso di partecipazione a provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro e in vigore dal 1° luglio 2003, l’assicurazione

versa agli assicurati indennità giornaliere per i giorni durante i

quali, in virtù di una decisione del servizio competente, partecipano a un provvedimento

di formazione o di occupazione o si dedicano a preparare un’attività lucrativa

indipendente secondo l’articolo 71a.

L’art. 98 OADI, riferito

all’art. 64a cpv. 1 lett. b LADI, dispone che:

" Gli

assicurati di cui all'articolo 6 capoverso 1ter che partecipano a un

periodo di pratica professionale hanno diritto a un contributo corrispondente

all'indennità giornaliera minima di cui all'articolo 81b durante il

periodo di attesa."

L’art. 81b OADI fissa le

indennità giornaliere minime riservate agli assicurati che partecipano a un

programma di occupazione ai sensi dell’art. 64a cpv. 1 lett. a o b. in fr.

102.--.

2.7. Una volta superato il periodo

di attesa, l’assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione, il cui

numero dipende dal periodo di contribuzione e dall’età dell’assicurato, così

come definito nell’art. 27 LADI:

" 1Entro

il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di

indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al

periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).

2L’assicurato ha diritto a:

a. 260

indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione

di 12 mesi in totale;

b. 400

indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione

di 18 mesi in totale;

c. 520

indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione

minimo di 24 mesi e:

1. ha

compiuto 55 anni, o

Considerandi

2.

riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di

invalidità del 40 per cento.

3Il Consiglio federale può aumentare di 120

unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al

massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti

disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento

dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta

generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del

lavoro.

4Le persone esonerate dall’adempimento del

periodo di contribuzione hanno diritto a 90 indennità giornaliere al massimo.

5.

..

5bisLe persone minori di 25 anni che non hanno

un obbligo di mantenimento nei confronti di figli hanno diritto a 200 indennità

giornaliere al massimo."

2.8

Nell’evenienza concreta dalla

documentazione agli atti emerge che l’assicurata, la quale ha concluso la sua

formazione Bachelor in lavoro sociale presso la SUPSI nell’estate 2012 (cfr. docc. 7 e 8), il 28 settembre 2012, si è iscritta in

disoccupazione presso l’URC di __________, rivendicando il diritto

all’indennità di disoccupazione da quella data (cfr. docc. 4 e 5).

L’8 gennaio 2013 l’URC di __________

ha assegnato alla ricorrente un periodo di pratica professionale (di seguito:

PPP) presso il Comune di __________ a far tempo dal 7 gennaio 2013 per la

durata di sei mesi, ovvero fino al 5 luglio 2013 (cfr doc. 11).

In data 16 gennaio 2013 la Cassa ha trasmesso alla ricorrente la comunicazione delle principali condizioni del diritto

all’indennità di disoccupazione dalla quale risulta, tra le altre cose, che RI

1.

doveva sottostare a un periodo di attesa speciale di 120 giorni giusta gli

artt. 18 cpv. 2 LADI e 6 cpv. 1 OADI (cfr. consid 2.6), allo scadere del quale

aveva diritto a 90 indennità giornaliere di disoccupazione (doc. 10).

L’assicurata ha quindi

trascorso una prima parte del periodo di attesa speciale, dal 28 settembre 2012 a inizio gennaio 2013, senza percepire alcuna indennità di disoccupazione, ai sensi degli art.

18.

LADI e 6 OADI (cfr. doc. 17.1-4).

Dal 7 gennaio 2013, mentre

il periodo di attesa speciale non era ancora finito, l’assicurata ha iniziato a

percepire le indennità giornaliere minime pari a fr. 102.-- (art. 81 b OADI)

per il PPP svolto, così come disposto dall’art. 98 OADI (cfr. docc. 11 e 17.5).

Scaduti i 120 giorni di

attesa in data 20 marzo 2013, per l’assicurata ha preso inizio il suo diritto

alle 90 indennità giornaliere, che, come da decisione della Cassa del 16

settembre 2013, confermata dalla decisione su opposizione del 29 ottobre 2013,

si sono esaurite in data 31 luglio 2013 (cfr. doc. 1 e B).

L’assicurata contesta

l’operato della convenuta, affermando che il suo diritto alle indennità

giornaliere doveva iniziare il 6 luglio 2013 ed essere protratto fino al mese

di novembre 2013, poiché, come le avrebbe confermato un consulente della Cassa,

il suo diritto alle 90 indennità giornaliere “ordinarie” di disoccupazione

sarebbe dovuto cominciare soltanto al termine del PPP (cfr. doc. I pag. 2).

2.9

Chiamato ora a pronunciarsi

in merito alla fattispecie, il TCA ritiene innanzitutto utile evidenziare che

con la terza revisione della LADI, entrata in vigore nel 2003, il legislatore

ha soppresso la distinzione tra indennità giornaliere “ordinarie” e indennità

giornaliere speciali che venivano erogate in favore degli assicurati che

prendevano parte a dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (di

seguito: PML; cfr. RU 2003 p. 1728 ss; STF 8C_796/2007 del 22 ottobre 2008

consid.5.2.4.).

Prima della terza

revisione della legge, l’art. 59b vLADI prevedeva che:

" 1Gli assicurati riscuotono indennità

giornaliere speciali per i giorni durante i quali partecipano a provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro su ordine o con l’accordo del servizio ufficiale

competente.

2Le indennità giornaliere speciali sono calcolate

conformemente all’articolo 22; sono indipendenti dal numero massimo d’indennità

di cui all’articolo 27 capoverso 2 lettera a. Sono versate fino alla scadenza

del termine quadro per la riscossione delle prestazioni per quanto la presente

legge non disponga altrimenti.

3Se partecipa a un programma di occupazione temporanea

ai sensi dell’articolo 72 e con una quota di formazione inferiore al 40 per

cento, l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera minima di 102

franchi. Se il tasso di occupazione in un programma di occupazione temporanea è

inferiore al 100 per cento, l’indennità giornaliera minima è ridotta in modo

corrispondente."

Con

l’abolizione delle indennità giornaliere speciali il legislatore ha voluto

abolire la consuetudine - sbagliata - delle Casse di disoccupazione, che

consisteva nell’esaurire le indennità “ordinarie” di disoccupazione, prima di

mettere in atto i PML, con i quali erano erogate all’assicurato le indennità

giornaliere speciali (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la

revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28

febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1975).

Questa prassi aveva quale

conseguenza negativa di svuotare di portata gli obbiettivi attesi dai PML

descritti all’art. 59 cpv. 2 LADI, i quali, per essere efficaci, devono essere

messi in atto appena possibile e a prescindere dal diritto dell’assicurato a

percepire le indennità giornaliere ordinarie.

A tal proposito il

Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 13/05 del 24 agosto

2005, pubblicata in DTF 131 V 286, si è così espresso:

" La

soppressione delle indennità giornaliere speciali è stata voluta per eliminare

la prassi, precedentemente troppo spesso adottata, di assegnare un assicurato a

un provvedimento inerente al mercato del lavoro soltanto quando questi esauriva

le sue indennità normali. Si è quindi voluto fare in modo che l’assicurato

potesse partecipare quanto prima a un provvedimento inerente al mercato del

lavoro (FF 2001 2009)."

Come menzionato in

precedenza (cfr. consid. 2.3), tra i principali obbiettivi della LADI vi è

quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella

esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"

(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Il periodo di PPP di cui

ha beneficiato l’assicurata è stato introdotto dalla LADI con lo scopo di

facilitare l’entrata nel mondo del lavoro delle persone disoccupate al termine

del loro periodo di formazione scolastica o universitaria. Conformemente

all’art. 59 cpv. 2 LADI tale misura è finalizzata a migliorare l’idoneità al

collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole

integrazione nel mondo del lavoro (cpv. 2 lett. a) e a diminuire il rischio di

una disoccupazione giovanile di lunga durata (cpv. 2 lett. c). Inoltre i

disoccupati al termine del loro periodo formativo, con la partecipazione ai PPP

hanno la possibilità di acquisire esperienza professionale (art. 59 cpv. 2

lett. d), che va certamente a vantaggio della loro competitività sul mercato

del lavoro in cui cercano collocamento.

A fronte di quanto

precede, è a torto che la ricorrente sostiene che i PML e nel caso concreto dei

PPP prolunghino il diritto degli assicurati alle indennità di disoccupazione

(cfr. doc. I pag. 3). Come già evidenziato in precedenza, con la terza

revisione della LADI il legislatore ha voluto evitare il persistere dell’errata

consuetudine messa in atto dalle Casse, proprio per permettere di garantire

l’efficienza dei PML e dei suoi obbiettivi prefissi dall’art. 59 cpv. 2 LADI,

tra i quali non figura quello di prolungare il diritto alle indennità

giornaliere dell’assicurato.

Giova inoltre segnalare

che la nostra massima Corte, in merito alle indennità giornaliere versate

all’assicurato durante il periodo di PML, nella STF 8C_796/2007 del 22 ottobre

2008, al consid. 5.2.4., ha sostenuto che le indennità versate durante il un

provvedimento inerente al mercato del lavoro sono computate nel numero massimo

di indennità giornaliere previste dall’art. 27 LADI.

2.10

Nel caso in esame, questo TCA

ritiene che la Cassa a giusta ragione abbia stabilito la data della fine del

diritto dell’assicurata alle indennità di disoccupazione al 31 luglio 2013.

Il diritto alle 90

indennità giornaliere spettanti a RI 1, a norma dell’art. 27 cpv. 4 LADI,

essendo stata esonerata dal periodo di contribuzione per formazione scolastica

(cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a LADI), ha rettamente preso inizio alla fine del suo

periodo di attesa speciale di 120 giorni (art. 6 OADI), ovvero al 20 marzo

2013, quando l’assicurata stava ancora svolgendo il PPP iniziato il 7 gennaio

2013.

e della durata di 6 mesi. Le 90 indennità giornaliere di cui ha

beneficiato l’assicurata si sono quindi esaurite in data 23 luglio 2013.

Nel periodo precedente,

ossia dal 7 gennaio al 20 marzo 2013, durante il suo periodo di attesa - in

cui, per definizione, l’assicurato non avrebbe diritto ad alcun compenso – la

ricorrente ha beneficiato dell’opportunità di partecipare a un PPP, percependo

le indennità giornaliere minime a norma degli art. 81 e 98 OADI.

Come già menzionato, il

periodo di PPP non ha l’obiettivo di prolungare il periodo di indennità

giornaliere di disoccupazione spettanti a un assicurato giusta l'art. 27 LADI,

tant’è che la giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di

stabilire che le indennità percepite durante questo periodo vanno computate nel

numero massimo di indennità giornaliere a cui ha diritto l’assicurato (cfr. STF

8C_796/2007 del 22 ottobre 2008, consid. 5.2.4.).

La circostanza che il 7

gennaio 2013 la ricorrente, durante il periodo di attesa speciale (120 giorni),

abbia iniziato un PPP, percependo nei 120 giorni le indennità giornaliere

minime, non implica, perciò, né il prolungamento del suo diritto alle indennità

giornaliere (che è iniziato a decorrere dalla fine del periodo di attesa

speciale di 120 giorni), né l’aumento del numero massimo delle stesse che, a

norma dell’art. 27 cpv. 4 LADI, è pari a 90 (cfr. doc. 10).

A tal proposito, il TCA

ritiene utile rilevare che la nostra massima Corte nella STF 8C_754/2012 del 15

marzo 2013, pubblicata al DTF 139 V 212, relativa a un assicurato al quale è

stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, in quanto non aveva

ossequiato il periodo di contribuzione minimo essendo stato occupato presso

un’associazione di integrazione professionale e sociale, il Tribunale federale

ha stabilito che, nonostante l’art.23 cpv. 3bis LADI secondo il suo tenore letterale

e la sistematica della legge si riferisca soltanto alla determinazione del

guadagno assicurato, è incontestato che una persona che svolge un’attività

compresa nel campo d’applicazione di tale disposto (provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro finanziati dall’ente pubblico), non adempie alcun periodo di

contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.

L’Alta Corte, dopo aver

ricordato che lo scopo della LADI è di combattere la disoccupazione esistente e

favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro, ha

precisato che l’art. 23 cpv. 3bis LADI deve impedire che le autorità sociali

organizzino programmi occupazionali finalizzati, invece che al reinserimento

lavorativo, soltanto a generare periodi di contribuzione.

Il TF ha, inoltre,

sottolineato, da un lato, che gli assicurati che partecipano a un provvedimento

inerente al mercato del lavoro secondo gli art. 59 segg. LADI non percepiscono

un salario, bensì delle indennità giornaliere giusta l’art. 59b cpv. 1 LADI.

Dall’altro, che è ovvio

che una tale indennità giornaliera anche senza l’art. 23 cpv. 3bis LADI non

influisce sul calcolo del guadagno assicurato, né fa sorgere un periodo di

contribuzione.

L’Alta Corte ha così

concluso che l’art. 38 cpv. 1 LADI secondo cui tutti i provvedimenti di

integrazione completamente o parzialmente finanziati dall’ente pubblico

rientrano nel campo di applicazione dell’art. 23 cpv. 3bis LADI è conforme alla

legge.

Applicando questa

giurisprudenza alla presente fattispecie, come è stato giudicato dall’Alta

Corte che con la partecipazione a un PML l’assicurato non adempie alcun periodo

di contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI, in quanto lo scopo di tali

provvedimenti è quello di integrare la persona nel mondo del lavoro e non

quello di generare periodi di contribuzione, analogamente e a maggior ragione,

l’assicurato che prende parte a un periodo di PPP (provvedimento facente parte

dei PML), non può ragionevolmente pretendere che ciò abbia quale scopo di

posticipare l’inizio del suo diritto alle indennità giornaliere di

disoccupazione ex art. 27 LADI, prolungando in questo modo la durata

complessiva delle prestazioni LADI a suo favore.

2.11

Nell’atto ricorsuale

l’insorgente ha sostenuto che durante un colloquio con l’URC, il suo consulente

__________ le avrebbe spiegato che “il periodo lavorativo trascorso e

remunerato in modalità PPP, non avrebbe “intaccato” le 90 indennità di

disoccupazione “classica”. Dal 07.01.2013 al 05.07.2013 la signora RI 1 avrebbe

ricevuto le indennità previste dalle misure attive, in regime di PPP e in

seguito, al termine del PPP, avrebbe potuto beneficiare delle “normali”

indennità di disoccupazione per un massimo di 90 indennità, cosa che l’avrebbe

traghettata, in assenza di un posto di lavoro, almeno fino a novembre 2013” (cfr. doc. I pag. 2).

L’insorgente ha quindi

sostenuto di aver ricevuto un’errata informazione o una carente consulenza da

parte degli organi competenti, in merito alla durata effettiva del suo diritto

alle indennità di disoccupazione.

L’art.

27.

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

" 1Gli assicuratori e gli organi esecutivi

delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono

tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla

consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia

gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i

loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono

ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di

emolumenti e stabilirne la tariffa.

3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi

congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li

informa immediatamente."

L'art. 27

LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere

collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto

soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò

che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia

(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre

2005.

consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31;

STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C

157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und

Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,

"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und

Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.

Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524.

seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",

ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).

In materia

di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il capoverso

1.

dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente

nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire

unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a

cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi,

direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006

consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002

pag. 194).

Per quanto

concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va

segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli

fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.

DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale

diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.

Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).

Il TF, con

sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel

prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si

trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle

prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza

ai sensi dell'art. 27 LPGA.

Dall’art. 27

LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa,

occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione

nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da

cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.

2.12

In concreto, dagli elementi

agli atti risulta in primo luogo che con un e-mail del 8 settembre 2013

trasmessa al consulente dell’URC, __________, la ricorrente ha affermato:

" (…)

Ritengo che il mio diritto alle indennità giornaliere non possa

essersi esaurito al termine della mia Pratica Professionale (PPP), e che queste

debbano essermi riconosciute solo a partire dal termine del PPP.

Questo in linea con quanto indicato nel art. 4a della L-Rilocc e

sul relativo regolamento d’applicazione; nonché espressamente specificato sul

relativo sito del Cantone Ticino (http://www4.ti.ch/dfe/de/sdl/servizi/periodo-di-pratica-professionale-ppp-per-giovani-al-primo-impiego/),

dove si menziona che questa misura di inserimento professionale è integralmente

finanziata dalla Confederazione e dal Cantone:

"La

Confederazione, con la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI)

e il Cantone Ticino, con la Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno

ai disoccupati (L-Rilocc), si assumono integralmente i costi derivanti dai PPP

per la durata massima di 6 mesi."

Come tale il mio regolare diritto alle indennità giornaliere di

disoccupazione non sarebbe dunque dovuto essere intaccato durante il periodo

dal 7.1.2013 al 5.7.2013. (…)” (cfr. doc. 15 pag. 2).

L'assicurata non ha però

rimproverato al consulente di aver ricevuto da lui informazioni errate (cfr.

doc. 15 pag. 2-3).

In secondo luogo, dagli

atti risulta che nella dichiarazione scritta del 24 ottobre 2013 rilasciata

alla Cassa nell’ambito della procedura di opposizione (cfr. doc 14), il

consulente dell’URC __________ ha affermato che:

“(…) In riferimento alle osservazioni della signora RI 1 posso

dire che probabilmente ho dato delle informazioni relative ai giorni di attesa

all’assicurata (non ricordo quando).

Di regola, quando spiego agli assicurati che si annunciano per

studio, comunico che durante i giorni attesa si può partecipare a delle

pratiche professionali e che durante questi giorni si riceve un’indennità e nel

contempo si consumano i giorni di attesa.

Mi ricordo che per un caso (potrebbe essere quello della signora RI

1) che ha chiesto ulteriori dettagli sulla durata delle pratiche professionali

e ho riferito che avevamo avuto un caso che la durata della pratica aveva

superato il periodo dei 120 giorni di attesa, ma non mi sembra di aver detto

all’assicurata che la pratica non avrebbe consumato i 90 giorni “normali”."

(cfr. doc. 14, la sottolineatura è del redattore).

In simili condizioni,

anche volendo considerare che sia stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA o che sia

stata fornita un’informazione errata, ipotesi in ogni caso scarsamente verosimili

considerato quanto appena esposto (cfr. doc. 15 pag 2-3 e doc. 14), ciò non

implica automaticamente che all’assicurata vada riconosciuto il diritto alle

indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid.

2.4.2

).

Infatti, un’informazione

sbagliata fornita da un’autorità permette, solo a determinate condizioni, la

tutela della buona fede di un assicurato.

La

violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA va equiparata al rilascio di

un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag.

31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto

riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di

fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie

particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

Il diritto

alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al

cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa

eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal

principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una

lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

1.

l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di

persone determinate;

2.

l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta;

4.

l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o

un'omissione che gli è pregiudizievole;

5.

la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata

data.

(cfr. STF

9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA del 25 ottobre 2005 nella

causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C

270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse

der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del

29.

agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65,

consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121,

Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195

consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT

I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509,

pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag.

217ss).

La condizione

secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare

un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio in una

sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così precisata:

" (…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen

wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu

berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich

sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem darauf

folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen werden

kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die Kausalität

fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder

rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die

Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine

andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler,

Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies. , Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S.

242)."

Tale

presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02

del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni

erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase

di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione

delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva

continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha

indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in

disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto

diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali

prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto

la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente

l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale

versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e

95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

L’Alta Corte

non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C

177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente

ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto

richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività

lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva

avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel

caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non

avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione

contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata

ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito

dell’errata informazione da parte dell’autorità.

2.13

Nella presente

evenienza questa Corte ritiene che non sarebbe comunque soddisfatto il

presupposto secondo cui la mancata informazione deve avere indotto l’assicurata

ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.

In concreto,

infatti, non si vede in cosa possa essere consistito il comportamento pregiudizievole

assunto dall’insorgente, nella misura in cui la conoscenza o meno della durata

massima del diritto alle indennità di disoccupazione non deve avere effetti sul

comportamento che l'assicurata è tenuta ad adottare.

L'atteggiamento

dell'assicurata non poteva essere diverso a seconda che sapesse o meno che il

suo diritto alle 90 indennità giornaliere si sarebbe esaurito al 23 luglio

2013.

Ella doveva, in effetti, comunque fare il suo possibile per ridurre il

danno nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Al riguardo

va ricordato che l'obbligo della riduzione del danno è un importante principio

del diritto delle assicurazioni sociali, in particolare dell'assicurazione

contro la disoccupazione (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979

p. 323; DTF 129 V 460; DTF 123 V 39; STFA C 213/03 del 6 gennaio 2004).

Di transenna

va rilevato che il TFA in una sentenza C 18/03 del 13 febbraio 2004,

concernente l'inidoneità al collocamento di un'assicurata che voleva dedicarsi

completamente a un'attività in proprio e la negazione del diritto a indennità

speciali ai sensi dell'art. 71a LADI, in quanto la fase di progettazione

dell'attività lucrativa indipendente era già stata attuata, ha deciso che anche

nell'ipotesi in cui la consulente del personale dell'assicurata le avesse

effettivamente rilasciato un'informazione erronea, ovvero di poter richiedere

delle indennità speciali retroattivamente, la buona fede dell'assicurata non

doveva essere tutelata, poiché essa non aveva comunque adottato alcuna

disposizione particolare confidando nell'indicazione ricevuta

dall'amministrazione.

Inoltre

questo TCA non ritiene adempiuto nemmeno il presupposto secondo cui

l’assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta.

RI 1 è stata

informata dalla Cassa tramite scritto del 16 gennaio 2013 - data in cui aveva

già iniziato il suo periodo di PPP – che avrebbe avuto diritto alle 90

indennità giornaliere allo spirare dei 120 giorni di attesa (cfr. doc. 10).

Dagli atti

di causa non è chiaro il momento in cui l’assicurata avrebbe ricevuto

l’asserita informazione errata da parte del consulente (né se l’abbia

effettivamente ricevuta, cfr. doc. 15 pag. 2-3). Comunque sia, a partire dal 16

gennaio 2013, l’assicurata - essendo a conoscenza del contenuto del predetto

scritto, ovvero dell’inizio e della durata delle sue indennità di

disoccupazione - avrebbe dovuto e potuto riconoscere che l’eventuale

informazione del consulente discordava con quanto contenuto nella comunicazione

ufficiale della Cassa (doc. 10). L’assicurata, in simili condizioni, avrebbe

quindi perlomeno dovuto interpellare quanto prima la Cassa, chiedendo delle precisazioni circa l’inizio e la durata massima del suo diritto alle

indennità di disoccupazione (doc. 10).

La

ricorrente è invece restata inattiva fino al mese di settembre 2013 (doc. 15

pag. 2-3), pertanto, anche per questo motivo, ella non può prevalersi della

protezione della buona fede ai sensi dell’art. 9 Cost.

Infine,

occorre evidenziare che RI 1 non poteva ignorare la durata massima del suo

diritto alle indennità giornaliere, poiché ogni mese il saldo delle indennità

di disoccupazione residue era riportato nei conteggi originali ricevuti dalla

Cassa alla fine di ogni periodo di controllo (cfr. doc. 17.1-11).

La censura

sollevata dalla ricorrente, secondo la quale il saldo dei conteggi durante il

periodo in cui svolgeva la PPP era sempre pari a 90 non può essere seguita

(cfr. doc. I pag. 2 + E). Va piuttosto condivisa la constatazione esposta dalla

convenuta in sede di risposta, ovvero che i conteggi attraverso i quali

l’assicurata avrebbe dovuto controllare il saldo decrescente delle indennità

residue, sono quelli originali inviati ogni mese alla ricorrente e prodotti

agli atti dalla Cassa al doc. 17.1-11, i quali riportano il saldo delle

indennità di disoccupazione rimanenti alla fine di ogni periodo di controllo. I

conteggi prodotti dall’insorgente al doc. I + E, sono infatti delle copie

richieste dall’assicurata durante il mese di agosto 2013, come si può notare

dal fatto che per ogni mese di controllo, da gennaio a luglio 2013, i contatori

sono sempre fermi al mese di agosto 2013, data in cui la ricorrente ha chiesto

le copie dei conteggi alla Cassa (cfr. doc. I + E in fondo a ogni mese).

2.14

Alla luce

di tutto quanto esposto, il TCA ritiene che a giusta ragione la Cassa ha stabilito l’esaurimento del numero massimo di 90 indennità giornaliere di

disoccupazione della ricorrente al 31 luglio 2013.

La decisione su

opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è respinto.

2. Non si percepiscono tassa

di giustizia, mentre le spese son poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti