38.2013.75
Inizio periodo di disoccupazione dopo periodo di attesa speciale (art. 6cpv.1 OADI). Scopo dei PPP e dei PML in generale. PPP durante periodo attesa non consente all'ass. di posticip. decorrenza dirit
16 giugno 2014Italiano41 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2013.75
MP/RS/sc
Lugano
16 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Massimo Piemontesi, giurista
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 novembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 29 ottobre 2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 29 ottobre 2013 la Cassa di Disoccupazione CO 1 (di seguito: la Cassa) ha
confermato la precedente decisione del 16 settembre 2013 con la quale è stato
comunicato a RI 1 l’esaurimento del numero massimo di 90 indennità giornaliere
di disoccupazione il 31 luglio 2013 (cfr. doc. B). La Cassa ha così motivato la sua decisione:
" (…)
Nel caso concreto l’iscrizione a collocamento è avvenuta il 28
settembre 2013 (recte: 2012, n.d.r.), per 71 giorni ha scontato i giorni di
attesa conformemente alle disposizioni già menzionate.
Dal 7 gennaio 2013 ha iniziato un periodo di pratica professionale
che è durato fino al 5 luglio 2013.
Fino allo spirare dei giorni di attesa è stato calcolato un contributo
di CHF 102.--, corrispondente all’indennità giornaliera minima (49 giorni
corrispondenti al 19 marzo 2013).
Dal 20 marzo 2013 al 5 luglio 2013 ha usufruito delle 90 indennità di disoccupazione di CHF 101.60 e il supplemento di CHF 0.40 per
raggiungere l’indennità giornaliera minima.
Infine ha usufruito dal luglio 2013 al 23 luglio 2013 le indennità
giornaliere rimanenti con una indennità giornaliera di CHF 101.60.
A mente della cassa, con maggiore attenzione, avrebbe potuto
accorgersi dai conteggi mensili che il suo saldo dei giorni di diritto
diminuiva ad ogni pagamento del periodo di controllo.
Il conteggio di febbraio 2013 indica un diritto rimanente di 90
giorni, marzo 2013 82 giorni, aprile 2013 60 giorni, maggio 2013 37 giorni,
giugno 2013 17 giorni fino all’esaurimento dei giorni di diritto avvenuto il
luglio 2013.
Contrariamente a quanto indicato in sede di opposizione un periodo
di pratica professionale non ha lo scopo di “prolungare” il diritto alle
prestazioni ma bensì, come già indicato, mira a favorire la reintegrazione
degli assicurati nel mondo del lavoro permettendo loro di acquisire esperienze
professionali e allacciare contatti nell’ambito della loro professione o di
un’attività.
In merito alla L-rilocc si tratta di un aiuto finanziario adottato
dal Cantone a favore delle ditte che impiegano giovani nell’ambito delle PPP.
Tale aiuto copre la partecipazione finanziaria stabilita dalla
LADI.
Dopo un esame approfondito dei fatti determinanti e in
applicazione delle disposizioni di legge menzionate, la cassa respinge la sua
opposizione. Il 31 luglio 2013 lei ha esaurito il numero massimo di 90
indennità giornaliere di disoccupazione. (…)” (cfr. doc. 3)
1.2. Con atto ricorsuale del 27
novembre 2013, RI 1, rappresentata dalla RA 1, ha tempestivamente impugnato la
decisione su opposizione del 29 ottobre 2013 davanti al TCA, chiedendo di
riformare la predetta decisione nel senso di riconoscere l’inizio del suo
diritto alle 90 indennità giornaliere a far tempo dal 6 luglio 2013, giorno seguente
alla data in cui ha preso fine il suo periodo di pratica professionale (di
seguito: PPP). In particolare il patrocinatore della ricorrente ha sostenuto
che:
" (…)
Col 23.07.2013 sono cessate tutte le prestazioni di
disoccupazione. E con grande sorpresa della signora RI 1 che, secondo quanto le
era stato spiegato dal consulente della Cassa, il periodo lavorativo trascorso
e remunerato in “modalità PPP”, non avrebbe “intaccato” le 90 indennità di
disoccupazione “classica”. Dal 07.01.2013 al 05.07.2013 la signora RI 1 avrebbe
ricevuto le indennità previste dalle misure attive, in regime di PPP e in
seguito, al termine del PPP, avrebbe potuto beneficiare delle “normali”
indennità di disoccupazione per un massimo di 90 indennità, cosa che l’avrebbe
traghettata, in assenza di un posto di lavoro, almeno fino a novembre 2013.
(…)” (cfr. doc. I, pag. 2).
L’insorgente inoltre ha
affermato quanto segue:
" (…)
Posto che il periodo effettuato nell’ambito delle misure attive in
regime di PPP, finalizzato a creare le premesse per trovare un impiego e
evitare il cronicizzarsi di una disoccupazione di lunga durata – facile per i
neolaureati alla ricerca del primo impiego e che, per giunta, debbono
sottostare anche a un periodo d’attesa di 120 giorni – allunga il periodo alle
prestazioni, siamo dell’avviso che alla signora RI 1 debbano essere corrisposte
le indennità di disoccupazione pari a 90 indennità a partire dal 06.07.2013 in
poi, a cessazione del PPP.
Se così non fosse, mal si capirebbe il senso di partecipare a un
programma PPP. (…)” (cfr. doc. I, pag. 3)
Infine, nell’atto ricorsuale
l’insorgente ha sostenuto di essere stata inserita in una classe d’indennità
errata, essendo ella titolare di un diploma universitario professionale che le
darebbe diritto a indennità giornaliere pari a fr. 153.--, invece dei fr.
102.--che le sono stati riconosciuti dalla Cassa (cfr. doc. I a pag. 3 e 4).
1.3. La Cassa in sede di risposta ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. La
giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2;
DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella
presente fattispecie la decisione su opposizione del 29 ottobre 2013 verte
esclusivamente sulla data dell’esaurimento del numero massimo di indennità
giornaliere (cfr. doc. 3).
Ogni altra questione, in
particolare concernente l’entità dell’importo forfetario attribuito all’assicurata
(cfr. doc. I pag. 3 e 4), esula dalla presente causa.
Infatti, il TCA constata
che la decisione formale della Cassa del 16 settembre 2013 riguarda unicamente
la data dell’esaurimento delle indennità di disoccupazione dell’assicurata (cfr.
doc. 1). Del resto, RI 1, nell’atto di opposizione del 11 ottobre 2013 (doc.
2), con le sue motivazioni e conclusioni si riferiva esclusivamente alla data
d’inizio e alla durata delle sue indennità giornaliere di disoccupazione, senza
alcun riferimento o contestazione in merito all’ammontare delle stesse.
Il TCA prende comunque atto che
la Cassa nella risposta di causa ha dichiarato quanto segue:
" (…)
In merito alla questione della quota globale stabilita dalla Cassa
si rileva che questo argomento è nuovo e non è stato trattato nell’opposizione.
Al momento dell’iscrizione al collocamento e l’istruzione della
pratica di disoccupazione il diploma datato 27.09.2012 (indicato come Doc. C)
non è mai stato consegnato alla cassa.
La stessa, nello stabilire la quota globale si è basata
sull’attestazione fatta dalla scuola in data 2 agosto 2012 e l’attestato di
frequenza SUPSI dell’8 gennaio 2013 dove viene indicata la frequenza ma non il
conseguimento del diploma.
Non appena in possesso del citato diploma la cassa provvederà ad
riesaminare la pratica. (…)” (doc. II, pag. 5)
Nel merito
2.3. Oggetto della presente
vertenza è la questione di sapere se correttamente oppure no la Cassa ha stabilito la data dell’esaurimento delle indennità giornaliere di disoccupazione
della ricorrente al 31 luglio 2013.
Il 1° luglio 2003 è
entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata
dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502
segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della
LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del
lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della
legge del 1995.
Questi provvedimenti si
sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la
disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale,
Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12
giugno 2001, pag. 1972):
" (…)
In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC
recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con
la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto
mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Anche la quarta revisione
della LADI del 19 marzo 2011, in vigore dal 1° aprile 2011, non ha apportato
sostanziali modifiche ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Pertanto, la
giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.
59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a
prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata
in vigore della terza revisione della LADI (cfr. STFA 209/04 del 10 dicembre
2004; STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004; STFA
C 56/04 del 10 gennaio
2005).
2.4. Fra gli scopi principali dell'assicurazione
contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione
incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione
rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo
il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie
di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti
di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di
perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di
formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di
occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di
provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,
assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti
settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa
indipendente).
L’art. 59 LADI fissa i
principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e
prevede che:
" 1
L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla
disoccupazione.
1bis I provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i
provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione
4).
1ter Le persone direttamente
minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di
cui all’articolo 60.
1quater Su richiesta del
Cantone, l'ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a
provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla
disoccupazione nell'ambito di licenziamenti collettivi.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono
volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso
difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono
in particolare:
a. migliorare
l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una
rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere
le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata;
o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze
professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che
adempiono:
a. i
presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga
altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in
questione.
3bis Gli assicurati che hanno più
di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono
partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla
conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione,
indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi
dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati
invalidi."
2.5. Secondo l'art.
8 cpv. 1 lett. e LADI, l'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione,
se, tra l’altro, ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo
di contribuzione.
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il
periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha
svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L’art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di
contribuzione, prevede al cpv. 1 che:
" sono
esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro
il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi complessivamente,
non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e
non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:
a. formazione
scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno
dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;
b. malattia
(art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione
che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;
c. soggiorno in
un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al
lavoro o in un istituto svizzero analogo.”
In
merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata
in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle
regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo
l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13
LADI.
Contestualmente
il TFA ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione
con periodi di esonero.
Cfr.
pure STF C 25/07 del 22 novembre 2007.
2.6. La persona che
intende beneficiare delle indennità di disoccupazione, deve inoltre rispettare
Fatti
i periodi di attesa imposti dall’art. 18 LADI, il quale dispone che:
" 1Il diritto
all’indennità inizia dopo un periodo di attesa di cinque giorni di
disoccupazione controllata. Per le persone che non hanno obblighi di
mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni il periodo di attesa è
differenziato ed è di:
a. 10
giorni per un guadagno assicurato compreso tra 60 001 e 90 000 franchi;
b. 15
giorni per un guadagno assicurato compreso tra 90 001 e 125 000 franchi;
c. 20 giorni per un guadagno assicurato superiore a
125 000 franchi.
1bis Per evitare casi di rigore, il Consiglio federale eccettua dal periodo
di attesa determinati gruppi di assicurati.
2 Le
persone esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione (art. 14) possono
riscuotere per la prima volta l’indennità di disoccupazione nel termine quadro
soltanto dopo un periodo di attesa di 12 mesi al massimo stabilito dal
Consiglio federale. Questo periodo di attesa speciale si aggiunge al periodo di
attesa generale fissato nel capoverso 1.
3 Se
l’assicurato diventa disoccupato alla fine di un’attività stagionale o alla
fine di un’attività in una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti
di posto di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata, la perdita di
lavoro non è computata durante un periodo di attesa stabilito dal Consiglio
federale.
4 …
5 …"
L’art. 6 cpv. 1 - 1ter
OADI definisce la durata dei periodi di attesa speciali ai quali devono
sottostare gli assicurati esonerati dall’obbligo di contribuzione ai sensi
dell’art. 14 cpv. 1 lett. a LADI in connessione se del caso con un motivo di
cui all’art. 14 cpv. 1 lett. b o c LADI (cfr. art. 18 cpv. 2 LADI). Essi, a
norma del cpv. 1 di questo articolo, devono compiere un periodo di attesa di
120 giorni.
Il cpv. 1 dell’art. 6 OADI
prevede che gli assicurati esonerati dall’obbligo di contribuzione (art. 14
LADI), durante i periodi di attesa speciali di 120 giorni, possono partecipare
a dei periodi di pratica professionale ai sensi dell’art. 64a cpv. 1 lett. b
LADI, a condizione che il tasso di disoccupazione medio degli ultimi 6 mesi in
Svizzera sia superiore al 3,3%.
Il summenzionato articolo 64a
LADI definisce i provvedimenti di occupazione temporanea previsti dalla LADI ed
ha il seguente tenore:
" 1Per
provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni
temporanee nell'ambito di:
a. programmi di
istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non
devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche
professionale in imprese o nell'amministrazione; in caso di disoccupazione
elevata il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un
periodo di attesa secondo l’articolo 18 capoverso 2 partecipino a pratiche
professionali;
c. semestri di
motivazione per gli assicurati che al termine della scuola dell’obbligo sono
alla ricerca di un posto di formazione, se non dispongono di una formazione
professionale completa e hanno concluso la scuola senza aver conseguito un
diploma di maturità.
2L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per
analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1
lettera a.
3L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile
per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il
capoverso 1 lettera b.
4Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso
1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea
secondo il capoverso 1 lettera c.
5Il Consiglio federale fissa il contributo mensile per
le persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di
attesa."
Ai sensi dell’art. 59b
cpv. 1 LADI, relativo a prestazioni in caso di partecipazione a provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro e in vigore dal 1° luglio 2003, l’assicurazione
versa agli assicurati indennità giornaliere per i giorni durante i
quali, in virtù di una decisione del servizio competente, partecipano a un provvedimento
di formazione o di occupazione o si dedicano a preparare un’attività lucrativa
indipendente secondo l’articolo 71a.
L’art. 98 OADI, riferito
all’art. 64a cpv. 1 lett. b LADI, dispone che:
" Gli
assicurati di cui all'articolo 6 capoverso 1ter che partecipano a un
periodo di pratica professionale hanno diritto a un contributo corrispondente
all'indennità giornaliera minima di cui all'articolo 81b durante il
periodo di attesa."
L’art. 81b OADI fissa le
indennità giornaliere minime riservate agli assicurati che partecipano a un
programma di occupazione ai sensi dell’art. 64a cpv. 1 lett. a o b. in fr.
102.--.
2.7. Una volta superato il periodo
di attesa, l’assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione, il cui
numero dipende dal periodo di contribuzione e dall’età dell’assicurato, così
come definito nell’art. 27 LADI:
" 1Entro
il termine quadro per la riscossione (art. 9 cpv. 2), il numero massimo di
indennità giornaliere è determinato in base all’età dell’assicurato e al
periodo di contribuzione (art. 9 cpv. 3).
2L’assicurato ha diritto a:
a. 260
indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione
di 12 mesi in totale;
b. 400
indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione
di 18 mesi in totale;
c. 520
indennità giornaliere al massimo se può comprovare un periodo di contribuzione
minimo di 24 mesi e:
1. ha
compiuto 55 anni, o
Considerandi
2.
riscuote una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di
invalidità del 40 per cento.
3Il Consiglio federale può aumentare di 120
unità al massimo il numero di indennità giornaliere e prolungare di due anni al
massimo il termine quadro per la riscossione per gli assicurati divenuti
disoccupati durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento
dell’età che dà diritto alla rendita AVS e il cui collocamento risulta
generalmente impossibile o molto difficile per motivi inerenti al mercato del
lavoro.
4Le persone esonerate dall’adempimento del
periodo di contribuzione hanno diritto a 90 indennità giornaliere al massimo.
5.
..
5bisLe persone minori di 25 anni che non hanno
un obbligo di mantenimento nei confronti di figli hanno diritto a 200 indennità
giornaliere al massimo."
2.8
Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti emerge che l’assicurata, la quale ha concluso la sua
formazione Bachelor in lavoro sociale presso la SUPSI nell’estate 2012 (cfr. docc. 7 e 8), il 28 settembre 2012, si è iscritta in
disoccupazione presso l’URC di __________, rivendicando il diritto
all’indennità di disoccupazione da quella data (cfr. docc. 4 e 5).
L’8 gennaio 2013 l’URC di __________
ha assegnato alla ricorrente un periodo di pratica professionale (di seguito:
PPP) presso il Comune di __________ a far tempo dal 7 gennaio 2013 per la
durata di sei mesi, ovvero fino al 5 luglio 2013 (cfr doc. 11).
In data 16 gennaio 2013 la Cassa ha trasmesso alla ricorrente la comunicazione delle principali condizioni del diritto
all’indennità di disoccupazione dalla quale risulta, tra le altre cose, che RI
1.
doveva sottostare a un periodo di attesa speciale di 120 giorni giusta gli
artt. 18 cpv. 2 LADI e 6 cpv. 1 OADI (cfr. consid 2.6), allo scadere del quale
aveva diritto a 90 indennità giornaliere di disoccupazione (doc. 10).
L’assicurata ha quindi
trascorso una prima parte del periodo di attesa speciale, dal 28 settembre 2012 a inizio gennaio 2013, senza percepire alcuna indennità di disoccupazione, ai sensi degli art.
18.
LADI e 6 OADI (cfr. doc. 17.1-4).
Dal 7 gennaio 2013, mentre
il periodo di attesa speciale non era ancora finito, l’assicurata ha iniziato a
percepire le indennità giornaliere minime pari a fr. 102.-- (art. 81 b OADI)
per il PPP svolto, così come disposto dall’art. 98 OADI (cfr. docc. 11 e 17.5).
Scaduti i 120 giorni di
attesa in data 20 marzo 2013, per l’assicurata ha preso inizio il suo diritto
alle 90 indennità giornaliere, che, come da decisione della Cassa del 16
settembre 2013, confermata dalla decisione su opposizione del 29 ottobre 2013,
si sono esaurite in data 31 luglio 2013 (cfr. doc. 1 e B).
L’assicurata contesta
l’operato della convenuta, affermando che il suo diritto alle indennità
giornaliere doveva iniziare il 6 luglio 2013 ed essere protratto fino al mese
di novembre 2013, poiché, come le avrebbe confermato un consulente della Cassa,
il suo diritto alle 90 indennità giornaliere “ordinarie” di disoccupazione
sarebbe dovuto cominciare soltanto al termine del PPP (cfr. doc. I pag. 2).
2.9
Chiamato ora a pronunciarsi
in merito alla fattispecie, il TCA ritiene innanzitutto utile evidenziare che
con la terza revisione della LADI, entrata in vigore nel 2003, il legislatore
ha soppresso la distinzione tra indennità giornaliere “ordinarie” e indennità
giornaliere speciali che venivano erogate in favore degli assicurati che
prendevano parte a dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (di
seguito: PML; cfr. RU 2003 p. 1728 ss; STF 8C_796/2007 del 22 ottobre 2008
consid.5.2.4.).
Prima della terza
revisione della legge, l’art. 59b vLADI prevedeva che:
" 1Gli assicurati riscuotono indennità
giornaliere speciali per i giorni durante i quali partecipano a provvedimenti
inerenti al mercato del lavoro su ordine o con l’accordo del servizio ufficiale
competente.
2Le indennità giornaliere speciali sono calcolate
conformemente all’articolo 22; sono indipendenti dal numero massimo d’indennità
di cui all’articolo 27 capoverso 2 lettera a. Sono versate fino alla scadenza
del termine quadro per la riscossione delle prestazioni per quanto la presente
legge non disponga altrimenti.
3Se partecipa a un programma di occupazione temporanea
ai sensi dell’articolo 72 e con una quota di formazione inferiore al 40 per
cento, l’assicurato ha diritto a un’indennità giornaliera minima di 102
franchi. Se il tasso di occupazione in un programma di occupazione temporanea è
inferiore al 100 per cento, l’indennità giornaliera minima è ridotta in modo
corrispondente."
Con
l’abolizione delle indennità giornaliere speciali il legislatore ha voluto
abolire la consuetudine - sbagliata - delle Casse di disoccupazione, che
consisteva nell’esaurire le indennità “ordinarie” di disoccupazione, prima di
mettere in atto i PML, con i quali erano erogate all’assicurato le indennità
giornaliere speciali (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la
revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28
febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1975).
Questa prassi aveva quale
conseguenza negativa di svuotare di portata gli obbiettivi attesi dai PML
descritti all’art. 59 cpv. 2 LADI, i quali, per essere efficaci, devono essere
messi in atto appena possibile e a prescindere dal diritto dell’assicurato a
percepire le indennità giornaliere ordinarie.
A tal proposito il
Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 13/05 del 24 agosto
2005, pubblicata in DTF 131 V 286, si è così espresso:
" La
soppressione delle indennità giornaliere speciali è stata voluta per eliminare
la prassi, precedentemente troppo spesso adottata, di assegnare un assicurato a
un provvedimento inerente al mercato del lavoro soltanto quando questi esauriva
le sue indennità normali. Si è quindi voluto fare in modo che l’assicurato
potesse partecipare quanto prima a un provvedimento inerente al mercato del
lavoro (FF 2001 2009)."
Come menzionato in
precedenza (cfr. consid. 2.3), tra i principali obbiettivi della LADI vi è
quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella
esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro"
(cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Il periodo di PPP di cui
ha beneficiato l’assicurata è stato introdotto dalla LADI con lo scopo di
facilitare l’entrata nel mondo del lavoro delle persone disoccupate al termine
del loro periodo di formazione scolastica o universitaria. Conformemente
all’art. 59 cpv. 2 LADI tale misura è finalizzata a migliorare l’idoneità al
collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole
integrazione nel mondo del lavoro (cpv. 2 lett. a) e a diminuire il rischio di
una disoccupazione giovanile di lunga durata (cpv. 2 lett. c). Inoltre i
disoccupati al termine del loro periodo formativo, con la partecipazione ai PPP
hanno la possibilità di acquisire esperienza professionale (art. 59 cpv. 2
lett. d), che va certamente a vantaggio della loro competitività sul mercato
del lavoro in cui cercano collocamento.
A fronte di quanto
precede, è a torto che la ricorrente sostiene che i PML e nel caso concreto dei
PPP prolunghino il diritto degli assicurati alle indennità di disoccupazione
(cfr. doc. I pag. 3). Come già evidenziato in precedenza, con la terza
revisione della LADI il legislatore ha voluto evitare il persistere dell’errata
consuetudine messa in atto dalle Casse, proprio per permettere di garantire
l’efficienza dei PML e dei suoi obbiettivi prefissi dall’art. 59 cpv. 2 LADI,
tra i quali non figura quello di prolungare il diritto alle indennità
giornaliere dell’assicurato.
Giova inoltre segnalare
che la nostra massima Corte, in merito alle indennità giornaliere versate
all’assicurato durante il periodo di PML, nella STF 8C_796/2007 del 22 ottobre
2008, al consid. 5.2.4., ha sostenuto che le indennità versate durante il un
provvedimento inerente al mercato del lavoro sono computate nel numero massimo
di indennità giornaliere previste dall’art. 27 LADI.
2.10
Nel caso in esame, questo TCA
ritiene che la Cassa a giusta ragione abbia stabilito la data della fine del
diritto dell’assicurata alle indennità di disoccupazione al 31 luglio 2013.
Il diritto alle 90
indennità giornaliere spettanti a RI 1, a norma dell’art. 27 cpv. 4 LADI,
essendo stata esonerata dal periodo di contribuzione per formazione scolastica
(cfr. art. 14 cpv. 1 lett. a LADI), ha rettamente preso inizio alla fine del suo
periodo di attesa speciale di 120 giorni (art. 6 OADI), ovvero al 20 marzo
2013, quando l’assicurata stava ancora svolgendo il PPP iniziato il 7 gennaio
2013.
e della durata di 6 mesi. Le 90 indennità giornaliere di cui ha
beneficiato l’assicurata si sono quindi esaurite in data 23 luglio 2013.
Nel periodo precedente,
ossia dal 7 gennaio al 20 marzo 2013, durante il suo periodo di attesa - in
cui, per definizione, l’assicurato non avrebbe diritto ad alcun compenso – la
ricorrente ha beneficiato dell’opportunità di partecipare a un PPP, percependo
le indennità giornaliere minime a norma degli art. 81 e 98 OADI.
Come già menzionato, il
periodo di PPP non ha l’obiettivo di prolungare il periodo di indennità
giornaliere di disoccupazione spettanti a un assicurato giusta l'art. 27 LADI,
tant’è che la giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di
stabilire che le indennità percepite durante questo periodo vanno computate nel
numero massimo di indennità giornaliere a cui ha diritto l’assicurato (cfr. STF
8C_796/2007 del 22 ottobre 2008, consid. 5.2.4.).
La circostanza che il 7
gennaio 2013 la ricorrente, durante il periodo di attesa speciale (120 giorni),
abbia iniziato un PPP, percependo nei 120 giorni le indennità giornaliere
minime, non implica, perciò, né il prolungamento del suo diritto alle indennità
giornaliere (che è iniziato a decorrere dalla fine del periodo di attesa
speciale di 120 giorni), né l’aumento del numero massimo delle stesse che, a
norma dell’art. 27 cpv. 4 LADI, è pari a 90 (cfr. doc. 10).
A tal proposito, il TCA
ritiene utile rilevare che la nostra massima Corte nella STF 8C_754/2012 del 15
marzo 2013, pubblicata al DTF 139 V 212, relativa a un assicurato al quale è
stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, in quanto non aveva
ossequiato il periodo di contribuzione minimo essendo stato occupato presso
un’associazione di integrazione professionale e sociale, il Tribunale federale
ha stabilito che, nonostante l’art.23 cpv. 3bis LADI secondo il suo tenore letterale
e la sistematica della legge si riferisca soltanto alla determinazione del
guadagno assicurato, è incontestato che una persona che svolge un’attività
compresa nel campo d’applicazione di tale disposto (provvedimenti inerenti al
mercato del lavoro finanziati dall’ente pubblico), non adempie alcun periodo di
contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.
L’Alta Corte, dopo aver
ricordato che lo scopo della LADI è di combattere la disoccupazione esistente e
favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro, ha
precisato che l’art. 23 cpv. 3bis LADI deve impedire che le autorità sociali
organizzino programmi occupazionali finalizzati, invece che al reinserimento
lavorativo, soltanto a generare periodi di contribuzione.
Il TF ha, inoltre,
sottolineato, da un lato, che gli assicurati che partecipano a un provvedimento
inerente al mercato del lavoro secondo gli art. 59 segg. LADI non percepiscono
un salario, bensì delle indennità giornaliere giusta l’art. 59b cpv. 1 LADI.
Dall’altro, che è ovvio
che una tale indennità giornaliera anche senza l’art. 23 cpv. 3bis LADI non
influisce sul calcolo del guadagno assicurato, né fa sorgere un periodo di
contribuzione.
L’Alta Corte ha così
concluso che l’art. 38 cpv. 1 LADI secondo cui tutti i provvedimenti di
integrazione completamente o parzialmente finanziati dall’ente pubblico
rientrano nel campo di applicazione dell’art. 23 cpv. 3bis LADI è conforme alla
legge.
Applicando questa
giurisprudenza alla presente fattispecie, come è stato giudicato dall’Alta
Corte che con la partecipazione a un PML l’assicurato non adempie alcun periodo
di contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI, in quanto lo scopo di tali
provvedimenti è quello di integrare la persona nel mondo del lavoro e non
quello di generare periodi di contribuzione, analogamente e a maggior ragione,
l’assicurato che prende parte a un periodo di PPP (provvedimento facente parte
dei PML), non può ragionevolmente pretendere che ciò abbia quale scopo di
posticipare l’inizio del suo diritto alle indennità giornaliere di
disoccupazione ex art. 27 LADI, prolungando in questo modo la durata
complessiva delle prestazioni LADI a suo favore.
2.11
Nell’atto ricorsuale
l’insorgente ha sostenuto che durante un colloquio con l’URC, il suo consulente
__________ le avrebbe spiegato che “il periodo lavorativo trascorso e
remunerato in modalità PPP, non avrebbe “intaccato” le 90 indennità di
disoccupazione “classica”. Dal 07.01.2013 al 05.07.2013 la signora RI 1 avrebbe
ricevuto le indennità previste dalle misure attive, in regime di PPP e in
seguito, al termine del PPP, avrebbe potuto beneficiare delle “normali”
indennità di disoccupazione per un massimo di 90 indennità, cosa che l’avrebbe
traghettata, in assenza di un posto di lavoro, almeno fino a novembre 2013” (cfr. doc. I pag. 2).
L’insorgente ha quindi
sostenuto di aver ricevuto un’errata informazione o una carente consulenza da
parte degli organi competenti, in merito alla durata effettiva del suo diritto
alle indennità di disoccupazione.
L’art.
27.
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1Gli assicuratori e gli organi esecutivi
delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono
tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla
consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia
gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i
loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono
ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di
emolumenti e stabilirne la tariffa.
3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi
congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li
informa immediatamente."
L'art. 27
LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere
collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto
soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò
che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre
2005.
consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31;
STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C
157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und
Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof,
"Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und
Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R.
Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524.
seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",
ad art. 27 pag. 317 e pag. 318-321).
In materia
di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il capoverso
1.
dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente
nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire
unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a
cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi,
direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006
consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002
pag. 194).
Per quanto
concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va
segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli
fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr.
DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di
competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse
fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore
della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la
consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre tale
diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno
stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza
deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la
persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U.
Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 18 pag. 321).
Il TF, con
sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel
prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si
trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle
prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza
ai sensi dell'art. 27 LPGA.
Dall’art. 27
LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa,
occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione
nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da
cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.
2.12
In concreto, dagli elementi
agli atti risulta in primo luogo che con un e-mail del 8 settembre 2013
trasmessa al consulente dell’URC, __________, la ricorrente ha affermato:
" (…)
Ritengo che il mio diritto alle indennità giornaliere non possa
essersi esaurito al termine della mia Pratica Professionale (PPP), e che queste
debbano essermi riconosciute solo a partire dal termine del PPP.
Questo in linea con quanto indicato nel art. 4a della L-Rilocc e
sul relativo regolamento d’applicazione; nonché espressamente specificato sul
relativo sito del Cantone Ticino (http://www4.ti.ch/dfe/de/sdl/servizi/periodo-di-pratica-professionale-ppp-per-giovani-al-primo-impiego/),
dove si menziona che questa misura di inserimento professionale è integralmente
finanziata dalla Confederazione e dal Cantone:
"La
Confederazione, con la legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI)
e il Cantone Ticino, con la Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno
ai disoccupati (L-Rilocc), si assumono integralmente i costi derivanti dai PPP
per la durata massima di 6 mesi."
Come tale il mio regolare diritto alle indennità giornaliere di
disoccupazione non sarebbe dunque dovuto essere intaccato durante il periodo
dal 7.1.2013 al 5.7.2013. (…)” (cfr. doc. 15 pag. 2).
L'assicurata non ha però
rimproverato al consulente di aver ricevuto da lui informazioni errate (cfr.
doc. 15 pag. 2-3).
In secondo luogo, dagli
atti risulta che nella dichiarazione scritta del 24 ottobre 2013 rilasciata
alla Cassa nell’ambito della procedura di opposizione (cfr. doc 14), il
consulente dell’URC __________ ha affermato che:
“(…) In riferimento alle osservazioni della signora RI 1 posso
dire che probabilmente ho dato delle informazioni relative ai giorni di attesa
all’assicurata (non ricordo quando).
Di regola, quando spiego agli assicurati che si annunciano per
studio, comunico che durante i giorni attesa si può partecipare a delle
pratiche professionali e che durante questi giorni si riceve un’indennità e nel
contempo si consumano i giorni di attesa.
Mi ricordo che per un caso (potrebbe essere quello della signora RI
1) che ha chiesto ulteriori dettagli sulla durata delle pratiche professionali
e ho riferito che avevamo avuto un caso che la durata della pratica aveva
superato il periodo dei 120 giorni di attesa, ma non mi sembra di aver detto
all’assicurata che la pratica non avrebbe consumato i 90 giorni “normali”."
(cfr. doc. 14, la sottolineatura è del redattore).
In simili condizioni,
anche volendo considerare che sia stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA o che sia
stata fornita un’informazione errata, ipotesi in ogni caso scarsamente verosimili
considerato quanto appena esposto (cfr. doc. 15 pag 2-3 e doc. 14), ciò non
implica automaticamente che all’assicurata vada riconosciuto il diritto alle
indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid.
2.4.2
).
Infatti, un’informazione
sbagliata fornita da un’autorità permette, solo a determinate condizioni, la
tutela della buona fede di un assicurato.
La
violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA va equiparata al rilascio di
un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag.
31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto
riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di
fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie
particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).
Il diritto
alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al
cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa
eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal
principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una
lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti
1.
l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di
persone determinate;
2.
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3.
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza
dell'informazione ricevuta;
4.
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o
un'omissione che gli è pregiudizievole;
5.
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata
data.
(cfr. STF
9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA del 25 ottobre 2005 nella
causa B. e B., K 107/05 consid. 3.1.; STFA del 4 luglio 2005 nella causa M., C
270/04, consid. 3.3.1.; STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse
der Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del
29.
agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; DTF 121 V 65,
consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121,
Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195
consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT
I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509,
pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag.
217ss).
La condizione
secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare
un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio in una
sentenza C 344/00 del 6 settembre 2001 è stata così precisata:
" (…) Bei der Prüfung des Kriteriums, ob Dispositionen getroffen
wurden, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können, ist zu
berücksichtigen, dass die Auskunft für das Verhalten des Betroffenen ursächlich
sein muss. Ein Kausalzusammenhang zwischen der behördlichen Auskunft und dem darauf
folgenden Handeln der betroffenen Person ist gegeben, wenn angenommen werden
kann, diese hätte sich ohne die Auskunft anders verhalten. Die Kausalität
fehlt, wenn der Adressat bereits vor der Auskunftserteilung nicht wieder
rückgängig zu machende Dispositionen getroffen hat, er sich auch ohne die
Auskunft zu den gleichen Dispositionen entschlossen hätte, oder wenn ihm eine
andere, günstigere Handlungsmöglichkeit gar nicht offen stand (Weber-Dürler,
Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 102 f.; dies. , Falsche Auskünfte von Behörden, in: ZBl 1991 S. 16; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Nr. 75 B III Ziff. 3c/2 S.
242)."
Tale
presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02
del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni
erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase
di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione
delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva
continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha
indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in
disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto
diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali
prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto
la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente
l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale
versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e
95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.
L’Alta Corte
non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C
177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente
ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto
richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività
lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva
avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel
caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non
avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione
contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata
ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito
dell’errata informazione da parte dell’autorità.
2.13
Nella presente
evenienza questa Corte ritiene che non sarebbe comunque soddisfatto il
presupposto secondo cui la mancata informazione deve avere indotto l’assicurata
ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.
In concreto,
infatti, non si vede in cosa possa essere consistito il comportamento pregiudizievole
assunto dall’insorgente, nella misura in cui la conoscenza o meno della durata
massima del diritto alle indennità di disoccupazione non deve avere effetti sul
comportamento che l'assicurata è tenuta ad adottare.
L'atteggiamento
dell'assicurata non poteva essere diverso a seconda che sapesse o meno che il
suo diritto alle 90 indennità giornaliere si sarebbe esaurito al 23 luglio
2013.
Ella doveva, in effetti, comunque fare il suo possibile per ridurre il
danno nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Al riguardo
va ricordato che l'obbligo della riduzione del danno è un importante principio
del diritto delle assicurazioni sociali, in particolare dell'assicurazione
contro la disoccupazione (cfr. Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979
p. 323; DTF 129 V 460; DTF 123 V 39; STFA C 213/03 del 6 gennaio 2004).
Di transenna
va rilevato che il TFA in una sentenza C 18/03 del 13 febbraio 2004,
concernente l'inidoneità al collocamento di un'assicurata che voleva dedicarsi
completamente a un'attività in proprio e la negazione del diritto a indennità
speciali ai sensi dell'art. 71a LADI, in quanto la fase di progettazione
dell'attività lucrativa indipendente era già stata attuata, ha deciso che anche
nell'ipotesi in cui la consulente del personale dell'assicurata le avesse
effettivamente rilasciato un'informazione erronea, ovvero di poter richiedere
delle indennità speciali retroattivamente, la buona fede dell'assicurata non
doveva essere tutelata, poiché essa non aveva comunque adottato alcuna
disposizione particolare confidando nell'indicazione ricevuta
dall'amministrazione.
Inoltre
questo TCA non ritiene adempiuto nemmeno il presupposto secondo cui
l’assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza
dell'informazione ricevuta.
RI 1 è stata
informata dalla Cassa tramite scritto del 16 gennaio 2013 - data in cui aveva
già iniziato il suo periodo di PPP – che avrebbe avuto diritto alle 90
indennità giornaliere allo spirare dei 120 giorni di attesa (cfr. doc. 10).
Dagli atti
di causa non è chiaro il momento in cui l’assicurata avrebbe ricevuto
l’asserita informazione errata da parte del consulente (né se l’abbia
effettivamente ricevuta, cfr. doc. 15 pag. 2-3). Comunque sia, a partire dal 16
gennaio 2013, l’assicurata - essendo a conoscenza del contenuto del predetto
scritto, ovvero dell’inizio e della durata delle sue indennità di
disoccupazione - avrebbe dovuto e potuto riconoscere che l’eventuale
informazione del consulente discordava con quanto contenuto nella comunicazione
ufficiale della Cassa (doc. 10). L’assicurata, in simili condizioni, avrebbe
quindi perlomeno dovuto interpellare quanto prima la Cassa, chiedendo delle precisazioni circa l’inizio e la durata massima del suo diritto alle
indennità di disoccupazione (doc. 10).
La
ricorrente è invece restata inattiva fino al mese di settembre 2013 (doc. 15
pag. 2-3), pertanto, anche per questo motivo, ella non può prevalersi della
protezione della buona fede ai sensi dell’art. 9 Cost.
Infine,
occorre evidenziare che RI 1 non poteva ignorare la durata massima del suo
diritto alle indennità giornaliere, poiché ogni mese il saldo delle indennità
di disoccupazione residue era riportato nei conteggi originali ricevuti dalla
Cassa alla fine di ogni periodo di controllo (cfr. doc. 17.1-11).
La censura
sollevata dalla ricorrente, secondo la quale il saldo dei conteggi durante il
periodo in cui svolgeva la PPP era sempre pari a 90 non può essere seguita
(cfr. doc. I pag. 2 + E). Va piuttosto condivisa la constatazione esposta dalla
convenuta in sede di risposta, ovvero che i conteggi attraverso i quali
l’assicurata avrebbe dovuto controllare il saldo decrescente delle indennità
residue, sono quelli originali inviati ogni mese alla ricorrente e prodotti
agli atti dalla Cassa al doc. 17.1-11, i quali riportano il saldo delle
indennità di disoccupazione rimanenti alla fine di ogni periodo di controllo. I
conteggi prodotti dall’insorgente al doc. I + E, sono infatti delle copie
richieste dall’assicurata durante il mese di agosto 2013, come si può notare
dal fatto che per ogni mese di controllo, da gennaio a luglio 2013, i contatori
sono sempre fermi al mese di agosto 2013, data in cui la ricorrente ha chiesto
le copie dei conteggi alla Cassa (cfr. doc. I + E in fondo a ogni mese).
2.14
Alla luce
di tutto quanto esposto, il TCA ritiene che a giusta ragione la Cassa ha stabilito l’esaurimento del numero massimo di 90 indennità giornaliere di
disoccupazione della ricorrente al 31 luglio 2013.
La decisione su
opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto
ricevibile, è respinto.
2. Non si percepiscono tassa
di giustizia, mentre le spese son poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti