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Decisione

38.2013.77

Conferm. dec. di rest. per ID percepiti a torto periodo 4.1.2010-30.6.2010, in cui ass. ha conseguito un guadagno intermedio quale consulente assicurativo, nonostante abbia incassato le provvigioni ac

1 settembre 2014Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA

anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida

di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF

130 V 318 consid. 5).

L'obbligo di restituzione

presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una

revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni

(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006

p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La riconsiderazione e la

revisione sono esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la

giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25

giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004;

STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

Analogamente alla

revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve

procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato

quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad

una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06

del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF

127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più precisamente le

decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono

essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono

successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano

essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.

4).

Inoltre, l’amministrazione

può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06

del 25 giugno 2007).

Questi principi si

applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una

decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa

giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).

Circa l'ulteriore

presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello

dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40,

pag. 208.

2.3. Secondo

l’art. 24 cpv. 1 LADI, che non è stato modificato in occasione della quarta

revisione della LADI, è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente

da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene

entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della

perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22.

Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito

proveniente da un’attività lucrativa indipendente.

In virtù dell’art. 24 cpv.

3 LADI, il cui tenore non è stato modificato a far tempo dal 1° aprile 2011, è

considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio

ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale

per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno

accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.

Il guadagno

intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI deve essere inteso nel senso di salario

lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno

intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di

"Bruttolohn"; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e

2.4.).

In una sentenza pubblicata

in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg., il Tribunale

federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività

dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a

tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al

guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio

art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid.

2.5.).

In tale contesto, dopo

avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di

lavoro la nostra Massima Istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto

all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata

ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.

Pertanto, secondo il TFA,

se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta -

specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività

che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di

disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994

ALV Nr. 20 p. 46-47).

In una sentenza pubblicata

in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito che nel caso di

assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si

determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo é

inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i

presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3

sono quindi adempiuti.

Sul tema

cfr. pure STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio

2005.

2.4. A proposito del

diritto a beneficiare dell'indennità di disoccupazione per gli assicurati che

svolgono una formazione, in una decisione pubblicata in DLA 2001 N. 29

pag. 230 la nostra Massima Istanza si è confermata nella propria giurisprudenza

pubblicata in DTF 122 V 265 e DLA 1990 N. 22 pag. 139 e ha ribadito che un

assicurato che frequenta un corso che non soddisfa le condizioni previste

all’articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione

se adempie i presupposti del diritto secondo l’art. 8 LADI.

In particolare egli deve

proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto ad interrompere senza

indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta un’opportunità

d’impiego.

In caso contrario, egli

non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro, per cui

l’idoneità al collocamento deve essere negata.

Al riguardo cfr. pure STFA C 132/04 dell’11 ottobre 2004 e STFA C 122/04 del 17 novembre

2004.

In una sentenza C 126/05

del 10 ottobre 2005 l’Alta Corte ha confermato il giudizio con cui questo

Tribunale aveva tutelato l’operato dell’amministrazione che aveva ritenuto un

assicurato inidoneo al collocamento dal settembre 2003 per avere intrapreso a

partire dal 1° settembre 2003 una formazione di tecnico in radiologia a tempo

pieno che gli impediva di garantire la sufficiente disponibilità sul mercato

del lavoro.

Contestualmente la nostra

Massima Istanza ha ribadito che:

" 1.

Secondo giurisprudenza, un assicurato che, come nel

caso di specie (si veda a tal proposito il verbale di chiarimento 21 novembre

2003, dal quale emerge come l'assicurato, peraltro titolare di un attestato

federale di capacità quale impiegato di commercio, e il suo rappresentante

legale, dopo essere stati informati dalla consulente del personale dell'Ufficio

regionale di collocamento [URC] di L.________, abbiano espressamente rinunciato

a compilare la documentazione necessaria per ricevere un assegno di formazione e

quindi per ottenere una relativa decisione formale), durante la propria

disoccupazione, frequenta un corso senza che si realizzino le condizioni di cui

agli art. 59 segg. LADI, conserva il diritto alle indennità di disoccupazione

solo nella misura in cui adempie i presupposti di cui all'art. 8 LADI. In

particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto a

interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si

presenta un'opportunità d'impiego. In caso contrario, egli non può essere

considerato disponibile sul mercato del lavoro e l'idoneità al collocamento

deve essergli negata (DTF 122 V 265; DLA 2001 pag. 230, 1990 no. 22 pag. 139). Ai fini di tale valutazione

occorre esaminare l'aspetto oggettivo e soggettivo dell'idoneità al

collocamento (SVR 1997 ALV no. 87 pag. 265).

Con riferimento all'aspetto oggettivo, va rilevato

che la frequentazione di un corso a tempo pieno esclude di principio

l'accettazione di un'attività lucrativa. L'idoneità al collocamento può

pertanto essere unicamente ammessa se risulta chiaramente che l'assicurato è

oggettivamente disposto e in grado di interrompere in qualsiasi momento il

corso per intraprendere un'attività lucrativa. Le semplici allegazioni

dell'assicurato non sono sufficienti. Per contro, occorre richiedere una

conferma facilmente verificabile della direzione della scuola nella quale si

accenni pure alle eventuali conseguenze finanziarie legate a un'interruzione

del corso. Dal profilo soggettivo, deve risultare che l'assicurato ha

proseguito le sue ricerche di lavoro in maniera qualitativamente e

quantitativamente corretta. Le esigenze in tema di disponibilità e di

flessibilità sono maggiormente accresciute laddove si tratta di esaminare la

situazione di un assicurato che segue un corso di propria iniziativa e a

proprie spese (DTF 122 V 266 consid. 4).(…)"

Con giudizio 8C_126/2014

dell’8 luglio 2014 consid. 3.2., già citato sopra, la nostra Massima istanza ha

ricordato, da un lato, che la disponibilità di un assicurato ad abbandonare un

corso per assumere un’attività lavorativa deve essere valutata sulla base di

criteri oggettivi. Dall’altro, che le dichiarazioni di volontà dell’assicurato

di per sé non sono sufficienti a dimostrare la sua disponibilità in tal senso e

che quest’ultima, nonché la sua flessibilità vanno esaminate sulla scorta di

esigenze più severe.

In proposito cfr. pure STF

8C_246/2014 del 24 giugno 2014 consid. 2.

2.5. Nella presente

evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato è stato alle dipendenze

della __________ quale collaboratore del servizio esterno dal 1°marzo 2007 al

31 maggio 2008 (cfr. doc. 135).

Il rapporto d’impiego è

stato, infatti, disdetto dall’istituto assicurativo il 7 dicembre 2007 con

decorrenza dal 29 febbraio 2008. A causa di un infortunio non professionale

avvenuto in data 29 febbraio 2008 la fine del contratto di lavoro è stata poi

posticipata al 31 maggio 2008 (cfr. doc. 135; 349).

Durante il termine di

disdetta l’assicurato era impedito nel lavoro al 100% a causa di malattia (cfr.

doc. 449). Con certificato medico del 22 aprile 2009 il dott. med. __________,

specialista FMH in medicina generale, ha dichiarato che RI 1 a partire dal 28

febbraio 2008 era in cura presso il suo studio medico e che era inabile al

lavoro nella massima misura fino al 29 febbraio 2009 (cfr. doc. 334). Il dott.

med. __________, specialista FMH in psichiatria e in psicoterapia, nel

certificato medico del 30 marzo 2009, ha confermato che a partire dal 4 settembre 2009 l’assicurato era in cura presso il suo studio medico specialistico

e che a far tempo dal 1 marzo 2009 era tornato abile al lavoro al 100% (cfr.

doc.336).

L’insorgente, allo scadere

del periodo di malattia, si è annunciato per il collocamento presso l’URC di __________

(cfr. doc. 390), il quale ha confermato la registrazione della persona alla

ricerca d’impiego a partire dal 1° marzo 2009 (cfr. doc. 393).

A seguito dell’assunzione

presso l’agenzia __________ in qualità di consulente finanziario a tempo pieno

a partire dal 1° luglio 2010 (cfr. doc. 54), con effetto dal 30 giugno 2010

l’iscrizione in disoccupazione dell’assicurato è stata annullata (cfr. doc.

63).

Il 28 giugno 2011 RI 1 ha

disdetto il suo contratto di agenzia che lo legava alla __________ con effetto

al 31 luglio 2011 (cfr. doc. 96).

Durante il mese di maggio 2012

il ricorrente si è nuovamente annunciato per il collocamento presso la Cassa di disoccupazione __________. Quest'ultima, con scritto del 15 maggio 2012, ha invitato l’ex datore di lavoro del richiedente, la __________ a trasmettergli il

modulo “Attestato del datore di lavoro”, unitamente alle copie degli ultimi 12

conteggi di stipendio (cfr. doc. 100).

Nel corso del mese di

maggio del 2012 la Cassa, su segnalazione della Segreteria di Stato

dell’Economia, ha riscontrato delle incoerenze tra le indennità di

disoccupazione pagate all’assicurato e lo stipendio che egli ha ricevuto da

parte della __________ durante l’anno 2010. Infatti, la parte resistente,

visionando l’estratto del conto individuale AVS dell’insorgente, è venuta a

conoscenza del fatto che nel periodo di disoccupazione 4 gennaio - 30 giugno 2010

il ricorrente aveva percepito dei redditi da attività lavorativa esercitata

presso la __________ (cfr. doc. 83-89). La Cassa ha quindi chiesto alla __________ di fornirle precise indicazioni riguardo al periodo in cui RI 1 ha

lavorato presso di lei nell’anno 2010 (cfr. doc. 83).

Nel prosieguo degli

accertamenti del caso, la Cassa ha preso conoscenza del formulario “Attestato

del datore di lavoro” compilato dalla __________, dal quale si evince che RI 1

aveva lavorato alle dipendenze di detta società già a partire dal 4 gennaio

2010 (cfr. doc. 93).

La Cassa ha inoltre rilevato

dagli estratti delle provvigioni pagate dalla __________ nel 2010, che l’ex

datore di lavoro ha corrisposto delle provvigioni a RI 1 anche nei mesi di

marzo, aprile, maggio e giugno 2010, periodo in cui egli era regolarmente iscritto

in disoccupazione (cfr. doc. 98).

La Cassa – che credeva che

durante quel periodo RI 1 fosse impegnato presso l’__________ unicamente per

seguire un periodo di formazione pre-professionale -, con scritto 23 luglio 2012 ha invitato l’ex datore di lavoro ad informarla sulla durata, lo svolgimento e gli orari

della formazione seguita dall’assicurato durante il primo semestre del 2010 e

di precisare per quali periodi esatti sono stati versati gli stipendi di marzo

2010 (fr. 119.45), aprile 2010 (fr. 3’622.15), maggio 2010 (fr. 78.45) e giugno

2010 (fr. 5'308.75) e se si trattava di provvigioni o altro (cfr. doc. 76).

La __________ ha risposto

alla richiesta della Cassa del 23 luglio 2012 con messaggio di posta

elettronica del 3 agosto 2012 (cfr. doc. 20).

In tale scritto l’ex

datore di lavoro dell’insorgente ha spiegato che:

" gli agenti

cominciano a tempo parziale e tutto (recte: tutte) le provvigioni di questo

periodo vengono pagate nel primo mese che l’agente è a tempo pieno.”

La __________ ha poi

riferito che “Il signor RI 1 ha ricevuto il primo pagamento di CHF 19'000.- il

28.07.2010.” (cfr. doc. 20).

Preso atto di tali

informazioni, la resistente, con missiva del 31 ottobre 2012, ha interpellato RI 1 comunicandogli quanto segue:

" (…)

Fino a giugno 2010 ha percepito delle indennità di disoccupazione

al 100%.

A maggio 2012 abbiamo ricevuto una comunicazione di un versamento

all’AVS da parte di __________ durante il periodo di disoccupazione, gennaio

2010 – giugno 2010. Dopo ulteriori informazioni presso il datore di lavoro lo

stesso comunica che in parte si trattava di formazione abbinata a lavoro presso

dei clienti.

Per permetterci l’evasione della pratica, la invitiamo pertanto a

comunicarci per iscritto entro una settimana i motivi dettagliati per i

quali non ha dichiarato tempestivamente la sua attività da gennaio a giugno

2010 sui fogli di autocertificazione. (…)” (cfr.

doc. 75).

Non avendo ricevuto alcun

riscontro entro il termine impartito, il 13 novembre 2012 la Cassa ha emanato una decisione di restituzione dal seguente contenuto:

“(…)

la Cassa CO 1 le ha versato le indennità giornaliere di

disoccupazione durante l’anno 2010.

Da un controllo effettuato dalla Segreteria di Stato e

dell’Economia (SECO) di Berna è emerso che ha lavorato nei seguenti periodi :

- Gennaio

2010 – giugno 2010 – __________

Dopo aver effettuato ulteriori accertamenti ed averle richiesto le

motivazioni di tali omissioni, ad oggi non ha mai fornito alla Cassa una

risposta al nostro scritto raccomandato del 31.10.2012.

__________ è un datore di lavoro che paga dei salari basati su

provvigioni. La Cassa deve quindi calcolare un minimo di Fr. 3'360.-- mensili

per ogni mese lavorato/periodo di formazione.

In considerazione di quanto sopra, abbiamo provveduto a

ricalcolare il suo diritto alle indennità di disoccupazione.

L’importo di Fr. 21'256.-- non le era dovuto e deve

pertanto essere chiesto in restituzione.

Voglia ritornarci l’importo di Fr. 21'256.-- tramite

l’allegata polizza di versamento informandola che è possibile chiedere una

dilazione del pagamento dell’importo richiesto in restituzione. (…)” (cfr. doc. 65).

RI 1 tramite scritto del

14 novembre 2012 ha interposto formale opposizione alla predetta decisione,

sostenendo che ha iniziato la sua attività lavorativa presso la __________

soltanto a partire dal 1° luglio 2010, che prima dell’assunzione ha dovuto

seguire una formazione “irregolare” che consisteva nell’accompagnare il suo

superiore, il signor __________ nella sua attività e che durante quel periodo

non ha mai percepito nessuna provvigione da parte della __________ (cfr. doc.

51).

Nel corso della procedura di

opposizione, l’amministrazione ha eseguito ulteriori accertamenti sia presso l’ex

datore di lavoro, che presso il diretto interessato (cfr. doc. 42; 33).

Dalle indagini effettuate

presso la __________ (già __________ è emerso che gli agenti sono di norma

assunti come professionisti indipendenti che organizzano liberamente e

autonomamente la loro attività e i loro orari di lavoro. L’ex datore di

lavoro ha poi confermato di non avere nessun controllo sugli orari di lavoro

adottati dagli agenti e che non sia possibile determinare quanto tempo impieghi

un collaboratore per lo studio durante il periodo di formazione obbligatoria

(cfr. doc. 35).

Inoltre, l’ex datore di

lavoro ha confermato che RI 1 durante la sua formazione obbligatoria svolgeva

anche un’attività lavorativa e che l’importo di fr. 19'000 versato al

ricorrente il 28 luglio 2010 era inerente alle prestazioni da lui svolte durante

il periodo tra il 4 gennaio e il 27 luglio 2010 (cfr. doc. 35).

L’amministrazione ha quindi

trasmesso la risposta della __________ (già __________) all’insorgente, dandogli

facoltà di presentare le sue osservazioni (cfr doc. 33).

Con scritto del 21 febbraio

2013 (cfr. doc. 32) RI 1 ha ribadito la sua posizione, ovvero, di essere stato

assunto dalla __________ soltanto a partire dal mese di luglio 2010 e di aver

percepito le provvigioni soltanto a partire dalla sua assunzione. Il ricorrente

ha poi sostenuto che prima di quella data, era attivo presso la __________ soltanto

per svolgere un periodo di formazione che consisteva nel “seguire-accompagnare” il suo superiore __________

presso i clienti, al fine di essere valutato sulle sue capacità (cfr. doc. 32).

Oltre a ciò, l’assicurato ha dichiarato

che sono stati i responsabili stessi della __________ a consigliargli di non

modificare il suo statuto di persona in cerca d’impiego durante quel periodo,

posto che la sua assunzione non era certa e che durante il periodo di

formazione “irregolare” non avrebbe comunque percepito nessun salario né

provvigione. Il ricorrente ha aggiunto poi che i conteggi delle provvigioni

della __________ relative al mese di marzo, aprile, maggio e giugno 2010 attestano

solo la sua formazione e il fatto di non aver percepito nessuna provvigione

fino al 30 giugno 2010 (cfr. doc. 32).

La Cassa, dopo aver preso atto della presa di posizione 21 febbraio 2013 dell’assicurato (doc.

32), ha ritenuto necessario ottenere da quest’ultimo ulteriori informazioni

riguardo al periodo di formazione svolto presso la __________ ed il 1° marzo

2013 gli ha sottoposto le seguenti domande (cfr. doc. 32):

" (…)

· In quali giorni ed

orari ha frequentato la formazione?

· Quanto tempo ha dedicato privatamente allo

studio e alla preparazione?

· In quali giorni ed orari si è recato dai

“clienti” sia durante il periodo di formazione che dopo?

· Esiste un’agenda degli

appuntamenti che ci può inviare in copia?

· Quanti appuntamenti ha sostenuto in tutto

il periodo? Quale era la durata degli appuntamenti? (…)”.

A tale richiesta, il 9 marzo

2013, RI 1 ha risposto come segue:

" (…)

- gli orari ed

i giorni di formazione erano stabiliti dalla direzione in base a corsi (moduli)

da conseguire per poter ottenere il posto di lavoro e conseguire i diplomi per

poter in seguito operare per __________.

- Il tempo

dedicato allo studio era parecchio in quanto se non si passavano i moduli non

si sarebbe potuto ottenere l’impiego presso la società.

- Gli

appuntamenti erano concordati con il superiore, il quadro, nel mio caso Sig. __________,

accompagnava agli appuntamenti e faceva vedere il modo di lavorare.

- Non ho più

un’agenda di quegli appuntamenti che, erano appunto fissati con il superiore

per la formazione.

- Non ricordo

il numero degli appuntamenti che ho effettuato, la durata poteva variare da 1

ora ad un paio di ore.

Ribadisco che era ordine della

società impartito dal direttore sig. __________ di restare iscritti in

disoccupazione in quanto in quel periodo eravamo in piena formazione e, secondo

__________ dovevamo annunciarci solamente alla conferma contrattuale e quindi,

nel mio caso il 1° luglio!

Tutti i dipendenti venivano istruiti

in tale maniera dalla direzione di __________ che, non garantendo l’assunzione se

non al conseguimento del diploma, dava indicazione chiara di operare in tale

maniera con ogni nuovo collega che giungeva dalla disoccupazione e questo

tramite il suo direttore Sig. __________.

Io ho operato in maniera corretta

secondo le indicazioni della società __________ e notificando la mia assunzione

come confermatami da contratto dal 1 luglio e dichiarando ogni provento

conseguito senza nulla nascondere. (…)” (cfr. doc. 29)

Esperiti gli accertamenti

del caso, la Cassa, in data 28 ottobre 2013 con decisione su opposizione, ha

confermato interamente la precedente decisione di restituzione, motivando la

propria risoluzione con gli argomenti che seguono:

" (…)

Durante il mese di maggio 2012 siamo venuti a conoscenza del fatto

che ha svolto un’attività lavorativa dal 4 gennaio 2010 al 30 giugno 2010

(attività continuata anche successivamente a tale data) presso la Spettabile __________.

Tale attività non era stata mai indicata sui formulari

“indicazione della persona assicurata” dei mesi di gennaio, febbraio, marzo,

aprile, maggio e giugno 2010 e neanche comunicata alla Cassa di disoccupazione.

La Cassa, tramite lettera raccomandata del 31 ottobre 2012, le ha

richiesto i motivi dell’omissione di dichiarare l’attività lavorativa; lei non

ha mai risposto a tale scritto.

Dopo gli accertamenti effettuati dalla Cassa, è stata emanata una

decisione di restituzione in data 13 novembre 2012.

In data 17 dicembre 2012 ha interposto formale opposizione.

In seguito alla sua opposizione la Cassa ha provveduto ad effettuare maggiori accertamenti sia presso __________ sia con lei.

(…)

Nel presente caso la questione che si pone è di sapere se

l’attività da lei effettuata, nei primi tempi in cui lavorava presso l’__________,

sia da considerare come stage. Va rilevato che dal momento della firma del

contratto (12.12.2009), era impiegato della ditta __________. Detto contratto

indica che il collaboratore deve sottostare regolarmente a corsi di formazione.

Conseguentemente, i corsi di formazione effettuati all’inizio del contratto

devono essere annoverati all’iniziazione usuale, nonché essere retribuiti.

Oltretutto, il fatto che mentre seguiva i corsi fosse impedito di lavorare

appare del tutto irrilevante, considerato che nel tempo restante procacciava

clienti accompagnato dal suo supervisore, trovandosi in tal modo occupato a

tempo pieno.

Infine, va rammentato che l’attività di agente della __________

consiste in un’attività rimunerata su commissione. Pertanto, l’investimento in

termini di tempo di lavoro non corrisponde al guadagno effettivo, ragione per

cui appare incontrollabile e deve essere qualificata di attività a tempo pieno.

L’orario di un’attività lavorativa deve risultare controllabile al

momento in cui viene deciso in merito al diritto alle indennità compensative di

un assicurato e non a posteriori, ovvero dopo lo svolgimento di un determinato

numero di ore al giorno/mese.

A mente della Cassa ed in base alla documentazione in possesso non

risulta controllabile l’attività lavorativa da lei svolta presso __________,

confermata anche dal fatto che sia il suo ex datore di lavoro, sia lei, non

siete stati in grado di fornire documentazione atta a modificare tale tesi.

(…)” (cfr. doc. A2).

2.6. Il TCA è

chiamato a stabilire se le provvigioni conteggiate dalla __________ inerenti

alle prestazioni svolte da RI 1 nel periodo tra il 4 gennaio al 30 giugno 2010,

consistano in guadagno intermedio da dedurre dalle indennità giornaliere che

egli ha percepito in quel periodo e che dovranno in tal caso essere perlomeno parzialmente

restituite.

In caso

affermativo, questo Tribunale dovrà poi stabilire se l’amministrazione ha

calcolato correttamente l’importo chiesto in restituzione.

Sul

principio della restituzione, il TCA evidenzia che è tenuto alla

restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale,

da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve

restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge.

Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la

scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato

era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il

problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura

successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo

2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio

2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung

unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea

1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

Il fatto,

poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla cassa è

ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia

imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di

calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere

tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di

prestazioni versate a torto (cfr. STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2;

DTF 124 V 382 consid. 1).

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.

2.7. Nella presente fattispecie per

quanto riguarda le entrate percepite da RI 1 svolgendo l’attività di consulente

finanziario presso la __________ da gennaio a giugno 2010, è

utile dapprima ricordare che giusta l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato

guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente

o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo (cfr.

consid. 2.4.).

Il TCA

rileva che, già soltanto per gli elementi menzionati in precedenza (consid. 2.5.),

appare dimostrato che durante il periodo di disoccupazione gennaio – giugno

2010 RI 1 svolgeva un’attività lavorativa soggetta a provvigioni per conto

della __________ (cfr. doc. 88; 98).

Ciò è stato peraltro

confermato a piu riprese dallo stesso ex datore di lavoro. La prima

volta nella compilazione del formulario “Attestato del datore di lavoro”,

la __________ ha indicato che dal 4 gennaio 2010 RI 1 era impiegato presso di

lei a tempo parziale, mentre a partire dal 1 luglio 2010 a tempo pieno (cfr. doc. 93).

Poi, in

risposta alla richiesta della Cassa del 23 luglio 2012 (cfr. doc. 76), la

signora __________ della __________, con e-mail del 3 agosto 2012 (cfr. doc.

20) ha, da una parte trasmesso i conteggi delle provvigioni accumulate da RI 1 durante

il periodo di prova (cfr. doc. 36-40), i quali dimostrano che l’insorgente era

registrato nella contabilità di __________ già durante il periodo di

disoccupazione svolgendo per essa un’attività soggetta a remunerazione.

Dall’altra, ha confermato che ogni agente della __________ inizia la sua

attività a tempo parziale e che le provvigioni relative a quel periodo vengono

conteggiate su un conto di compensazione e pagate nel primo mese in cui

l’agente è assunto a tempo pieno. La signora __________, ha precisato poi che RI

1 ha ricevuto il primo pagamento di fr. 19'000.- il 28 luglio 2010, ovvero dopo

il primo mese di lavoro a tempo pieno. Da ciò si evince, dunque, facilmente che

le prerformances che il ricorrente ha accumulato durante il periodo in

cui era iscritto in disoccupazione gli sono state corrisposte dalla __________ sottoforma

di provvigioni soltanto il 27/28 luglio 2010 (cfr. doc. 40; 20), unitamente a

quelle relative al mese di luglio in cui aveva lavorato a tempo pieno.

Infine, l’ex datore di

lavoro, dando seguito alle richieste di informazioni della Cassa pendente

procedura di opposizione del 15 gennaio 2013 (cfr. doc. 42), in risposta alla

precisa domanda n. 3 “Durante la formazione, il Sig. RI 1 svolgeva anche

un’attività lavorativa?”, con scritto dell’8 febbraio 2013, ha risposto affermativamente (cfr. doc. 35). Nello stesso scritto la __________ (già __________),

ha nuovamente confermato che l’importo di fr. 19'000.- versato a RI 1 era

inerente alle provvigioni guadagnate durante il periodo tra il 4 gennaio e il

27 luglio 2010 (cfr. doc. 35, punto 4.; 40 Provisionsabrechnung del 27.07.2010

alla voce “Auszahlung Sondervorschuss” – 19'000).

In esito a

quanto precede, questo Tribunale ritiene realizzate le condizioni per quanto

attiene al principio della restituzione di prestazioni percepite indebitamente

durante il periodo di disoccupazione 4 gennaio – 30 giugno 2010.

La tesi

ricorsuale secondo la quale l’attività lavorativa presso la __________ sarebbe

iniziata solo in data 24 giugno 2010, dopo la sottoscrizione dell’“accordo

complementare al contratto di agenzia __________ bonus per agenti a tempo pieno

con linearizzazione” (doc. A4), conformemente al suo punto 2.1. (cfr. I

pag. 1) non merita di essere seguita.

Quanto affermato

dal ricorrente è atto solamente a dimostrare che con la sottoscrizione del

citato accordo da parte della __________ il 24 giugno 2010 (doc. A4), RI 1 è

stato assunto in qualità di agente a tempo pieno. L’assunzione al 100% a

partire dal 1° luglio 2010 è peraltro confermata dalla lettera di assunzione

sottoscritta dal responsabile del Team __________ di __________, __________

(doc. 54).

Tuttavia, ciò non

toglie che prima di diventare agente a tempo pieno, l’assicurato abbia svolto

un’attività lavorativa per la __________ a tempo parziale.

A tal proposito giova infatti

evidenziare che il punto 2.2. dell’accordo complementare (cfr. doc. A4) cita

che “L’agente può iniziare a lavorare per __________ a titolo di attività

accessoria”.

Inoltre, il “Contratto di

Agenzia” sottoscritto da RI 1 il 12 dicembre 2009 e dalla __________ il 24

giugno 2010, contratto base che reggeva il rapporto di agenzia esistente tra il

ricorrente e la __________ al punto 8 relativo all’inizio e alla durata del

contratto indica: “Il presente contratto entra in vigore con la sua

sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti. Se già prima dell’inizio

del contratto sono state svolte delle attività per __________, o sono state

intermediate delle proposte, le disposizioni contrattuali valgono con effetto

retroattivo per l’inizio di detta attività”. (cfr. doc. 212, sottolineature

a opera del redattore).

Da quanto

precede appare quindi chiaro che, nonostante la sottoscrizione del Contratto di

Agenzia (doc. 208-214) e dell’Accordo complementare (cfr. doc. A4) sia avvenuta

in data 24 giugno 2010, già prima di quella data RI 1 svolgeva un’attività

lavorativa accessoria soggetta a provvigioni presso la __________.

2.8. Nemmeno l’argomento

ricorsuale secondo cui il ricorrente non avrebbe conseguito guadagno intermedio

poiché durante il primo semestre del 2010 ha svolto unicamente una formazione “irregolare” durante la quale non ha percepito nessun compenso può essere fatto

proprio dal TCA (cfr. doc. I pag. 2).

Innanzitutto, dalle carte

processuali emerge che il ricorrente non è stato in grado di dimostrare come

fosse strutturata di preciso la sua formazione obbligatoria presso la __________.

Egli ha semplicemente affermato a più riprese che si trattava di una formazione

“irregolare” iniziata nel mese di febbraio 2010 che consisteva nel seguire

presso i clienti il suo superiore della __________, il signor __________, al

fine di essere valutato sulle sue capacità lavorative (cfr. doc. I pag. 2; 51;

32). Egli ha inoltre dichiarato che i giorni dedicati alla formazione (intesa

nel senso stretto del termine) “erano stabiliti dalla direzione in base ai

moduli da conseguire per poter ottenere il posto di lavoro e conseguire i

diplomi per poter in seguito operare per __________” e che il tempo da lui

dedicato allo studio era parecchio in ragione dell’importanza del superamento

dei moduli al fine di venire assunti a tempo pieno (cfr. doc. 29). Inoltre il

ricorrente, in relazione all’organizzazione della parte pratica della sua

formazione (seguire il superiore presso i clienti) ha sostenuto che gli

appuntamenti presso i clienti erano concordati con il suo superiore il quale lo

accompagnava e gli mostrava il modo di lavorare, di non avere più un agenda con

le date degli appuntamenti e di non ricordare il numero degli appuntamenti che

ha avuto (cfr. doc. 29).

Comunque sia, al fine di

valutare se, nel principio, RI 1 debba oppure no restituire delle prestazioni

ricevute dalla Cassa, la questione di sapere come fosse precisamente

organizzata la formazione presso __________ è ininfluente. Decisivo è invece il

fatto che durante il periodo di disoccupazione gennaio – giugno 2010 l'assicurato ha svolto un’attività lavorativa.

Sia che venga denominata

attività lavorativa a tempo parziale (cfr. doc. 93) o accessoria (cfr. A4 punto

2.3.), oppure formazione “irregolare” o “periodo di prova unilaterale d’impiego

per una valutazione a essere assunto” (cfr. doc. I pag. 2), resta il fatto che

l’attività svolta durante questo periodo era soggetta a provvigioni (cfr. doc.

35-40; 88; 98).

A tal proposito giova

anche rilevare che l’accordo complementare al punto 3.1. relativo alla modalità

di retribuzione prevede che “L’agente riceve per la sua attività le regolari

provvigioni previste per il suo livello nel piano dei livelli di retribuzione e

di carriera. Se interviene un accompagnatore di consulenza, l’agente riceve

al massimo 5.--/U, in base alle norme per gli accompagnatori di consulenza.”

(cfr. doc. A4 sottolineatura a opera del redattore).

Questo conferma, una volta

di più, che anche durante il periodo di formazione “irregolare” RI 1 accumulava

delle provvigioni.

Va peraltro ricordato che,

secondo la giurisprudenza del Tribunale federale citata al considerando 2.4.

(DLA 2001 N. 29 pag. 230), un assicurato che frequenta un corso che non

soddisfa le condizioni previste all’articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto

all’indennità di disoccupazione se adempie i presupposti del diritto secondo

l’art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed

essere disposto ad interrompere senza indugio il corso non preso a carico

dall’amministrazione se si presenta un’opportunità d’impiego. In caso

contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro,

per cui l’idoneità al collocamento deve essere negata.

Nella presente fattispecie,

dalle carte processuali risulta che il periodo di formazione e il superamento

del primo modulo formativo erano delle condizioni indispensabili per

l’assunzione a tempo pieno presso la __________ (cfr. doc. I pag. 2).

A fronte di ciò, appare

altamente verosimile che il ricorrente non sarebbe comunque stato disposto ad

interrompere detta formazione poiché ciò sarebbe equivalso a rinunciare al

posto di lavoro a tempo pieno presso la __________.

Da quanto precede discende che,

nell’ipotesi in cui fosse accertata con precisione la partecipazione di RI 1 a

una formazione presso la __________ durante il periodo in cui era iscritto in

disoccupazione, egli sarebbe stato idoneo al collocamento con un grado di

disponibilità del mercato del lavoro corrispondente al tempo non dedicato alla

formazione. Da ciò ne deriverebbe quindi che - avendo il ricorrente percepito

dalla Cassa durante il periodo gennaio-giugno 2010 delle indennità giornaliere

piene (in quanto iscritto in disoccupazione quale persona in ricerca d’impiego

con disponibilità del mercato del lavoro a tempo pieno, cfr. doc. 393) -

l’importo che sarebbe tenuto a restituire a titolo di prestazioni percepite di

troppo sarebbe in definitiva maggiore a quello stabilito dalla Cassa nella

decisione impugnata. Infatti, in simili condizioni, l’assicurato durante il

periodo di disoccupazione gennaio – giugno 2010 non avrebbe dovuto ricevere le

indennità giornaliere piene, bensì corrispondenti alla sua effettiva

disponibilità nel mercato del lavoro.

Quindi, volendo

considerare tale ipotesi al caso concreto, l’importo da restituire alla Cassa

sarebbe costituito dall’importo corrispondente alle indennità giornaliere piene

per la percentuale di tempo dedicato alla formazione, sommato all’ammontare

percepito in troppo a seguito del guadagno intermedio per la percentuale di

tempo in cui lavorava. Ciò aggraverebbe la situazione del ricorrente il quale

sarebbe tenuto a restituire un importo maggiore.

2.9. Altrettanto irrilevante è il

fatto che il ricorrente non ha percepito nessuna provvigione fino al 27 luglio

2010 (cfr. doc. I pag. 2). Infatti, il punto 3.3 dell’accordo complementare

menziona che “Gli affari già soggetti a provvigione vengono pagati per la prima

volta alla fine del 1° mese in qualità di agente a tempo pieno. Durante la fase

di prova quale attività secondaria le provvigioni vengono accumulate sul conto

di compensazione.” (cfr. doc. A4 pag.1, sottolineature a opera del redattore).

Ciò è appunto avvenuto nella presente fattispecie in cui il ricorrente, attivo almeno

dal mese di febbraio 2010 presso __________ (stando a quanto da lui affermato

nell’atto ricorsuale, cfr. I pag. 2), nel periodo di prova durante il quale,

oltre a seguire e superare i moduli formativi necessari per essere in seguito

assunto a tempo pieno, procacciava clienti sotto la sorveglianza del suo

responsabile __________. Le provvigioni relative a quel periodo sono state poi

corrisposte, come previsto nell’accordo complementare al punto 3.3. e come

confermato dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. 20; 35), solo alla fine del

primo mese in cui il ricorrente ha lavorato in qualità di agente a tempo pieno

(cfr. doc. 40 provisionsabrechnung del 27.07.2010 alla voce “Auszahlung

Sondervorschuss” – 19'000).

L’ulteriore argomento

sollevato dal ricorrente secondo cui, se non avesse superato l’esame del primo

modulo non sarebbe stato assunto e di conseguenza non avrebbe ricevuto le

provvigioni relative ai mesi da gennaio a giugno 2010 (cfr. doc. I pag. 2) è

anch’esso irrilevante poiché, in definitiva, il ricorrente a partire dal 1°

luglio 2010 è stato assunto a tempo pieno percependo a fine luglio 2010 anche

le provvigioni relative al periodo di prova/formazione “irregolare” (cfr. doc.

35 punto 4; 36-40).

Conseguentemente le

entrate connesse allo svolgimento dell’occupazione presso la __________

andavano considerate nel calcolo delle indennità di disoccupazione a cui

l’assicurato aveva diritto.

Nella presente fattispecie

sono pertanto adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid.

2.2.).

In effetti nel giugno 2012,

quando la Cassa ha saputo dell’attività svolta presso la __________, sono

emersi dei fatti nuovi atti a indurre a una conclusione giuridica diversa

rispetto al calcolo iniziale delle indennità di disoccupazione.

Relativamente

al mancato computo del guadagno intermedio, il ricorrente, che nei

formulari “Indicazioni della persona assicurata” concernenti i mesi da gennaio

a giugno 2010 (cfr. doc. 527-537) ha sempre risposto negativamente alle domande

n. 1 e 2 “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?” e “Ha

esercitato un’attività indipendente?”, da un profilo oggettivo, ha perciò

effettivamente percepito a torto parte delle indennità di disoccupazione

afferenti ai periodi da gennaio a giugno 2010.

Va, infine, respinta pure

l’argomentazione ricorsuale sollevata da RI 1 secondo la quale sarebbero stati

i responsabili della __________ a conoscenza del suo statuto di persona in

cerca di impiego tra gennaio e giugno 2010, a consigliargli di non annunciare nulla alla Cassa in relazione alla sua attività. Oltre a non trovare riscontro

alcuno negli elementi agli atti al di fuori delle sue allegazioni di parte,

l’insorgente, se davvero avesse ricevuto una simile direttiva, avrebbe dovuto esporre

la sua situazione all'amministrazione.

A tal proposito, va comunque

ribadito che a questo stadio di procedura di restituzione di prestazioni, è

irrilevante sapere se l’assicurato era in buona fede oppure no quando ha

ricevuto l’indebita prestazione. Tale questione sarà, semmai, oggetto di esame

nell’ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid.

2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre

2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000;

Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den

Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

2.10. Occorre ora

stabilire se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.

L’insorgente né nell’atto

ricorsuale, né nelle precedenti prese di posizione, non ha mai sollevato

obiezioni riguardo ai parametri presi in considerazione dalla Cassa per il

calcolo degli importi chiesti in restituzione (cfr. doc. I; 51; 32; 29; 22).

Secondo

l’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza

tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente

almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno

assicurato.

Il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), in una

decisione C 134/99 del 3 agosto 1999 ha confermato il precedente giudizio del

TCA che, nel caso di un assicurato impiegato quale agente assicurativo, dopo

aver rilevato che non si può tener conto del guadagno effettivamente conseguito

se esso risulta inferiore al minimo d’esistenza, ma si deve prendere in

considerazione un guadagno ipotetico corrispondente al salario minimo per il

rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta, ha considerato

quale guadagno ipotetico l’importo di fr. 2’750.-- pari al salario minimo per

il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta.

La nostra Massima istanza

ha, in particolare, rilevato che:

" (...)

1. - La presente lite verte sul tema di sapere se il guadagno intermedio,

per il calcolo della perdita di guadagno determinante ai fini di stabilire il

diritto all’indennità di disoccupazione, debba in ogni caso corrispondere

almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo in cui l’attività è

esercitata, o se invece da prendere in considerazione a questo scopo possa

essere, secondo le circostanze, il reale reddito percepito dall’assicurato

durante il periodo di controllo.

Considerandi

2.

- a) Nell’impugnato giudizio l’autorità di ricorso cantonale

ha correttamente indicato che è considerato guadagno intermedio, ai sensi

dell’art. 24 cpv. 1 LADI, il reddito proveniente da un’attività lucrativa

dipendente o indipendente ottenuto dal disoccupato entro un periodo di

controllo. Giusta il cpv. 3 di questa norma, é considerata perdita di guadagno

la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma

corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il

guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non é preso in

considerazione.

La precedente istanza ha pure illustrato in modo

pertinente i principi di giurisprudenza sviluppati in questo contesto. Essa in

particolare ha ricordato come non vi sia retribuzione conforme agli usi

professionale o locali in caso di lavoro sostitutivo quando risulti

inequivocabilmente che un assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite

effettuate non possa, per mesi, conseguire un guadagno corrispondente al minimo

d’esistenza nonostante il massimo impegno (DLA 1986 no. 22 pag. 89 consid. 2;

cfr. pure DTF 120 V 245 consid. 3c; SVR 1994 ALV no. 22 pag. 51 consid. 6b). In

altri casi, il Tribunale federale delle assicurazioni, ha stabilito che si

doveva prendere in considerazione, per il calcolo della perdita di guadagno del

disoccupato, un salario ipotetico di fr. 2’750.-- corrispondente al salario

minimo richiesto per il rilascio di un permesso di lavoro a manodopera estera

non domiciliata per svolgere l’attività di rappresentante (sentenze inedite 31

dicembre 1998 in re C., C 53/98, e 18 dicembre 1995 in re G., C 213/95; cfr. DLA 1998 no. 33 pag. 181 consid. 2, pag. 182 consid. 3a, pag. 183

consid. 3c).

b) La Corte cantonale si è fondata sulla summenzionata

prassi per ritenere che nel caso di specie si doveva, ai fini del calcolo della

perdita di guadagno determinante per il diritto all’indennità di

disoccupazione, prendere in considerazione un guadagno intermedio ipotetico di

fr. 2’750.--. (...)"

Contestualmente il TFA ha

pure ribadito che l’esigenza della conformità all’uso professionale e locale si

riferisce tanto al guadagno proveniente da un’attività lucrativa dipendente

quanto al reddito che il disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa

indipendente (cfr. pure RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag.

31.

consid. 3; DTF 122 V 367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998, n. 25, pag. 134

consid. 5 e DTF 120 V 518 consid. 4).

Inoltre l’Alta Corte ha

stabilito che per calcolare la compensazione della differenza che deve

eventualmente essere versata a un lavoratore a tempo pieno rimunerato su

provvigione, che svolge la sua attività quale consulente nel servizio esterno,

occorre computare il salario conforme agli usi professionali e locali - salario

minimo per collaboratori di impresa nel servizio esterno fr. 20.--/ora - a

partire dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se non ha conseguito alcun

reddito durante i primi mesi. Non esiste alcuna disposizione legale né

giurisprudenza su cui basare il computo della retribuzione soltanto al termine

di un periodo transitorio di tre mesi (cfr. DLA 1998 N 33 pag. 179).

Dunque il salario conforme

agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo giorno d’inizio

dell’attività.

Sempre il TFA, in una

decisione non pubblicata del 31 dicembre 1998, ha pure ribadito che deve essere presa in considerazione la circostanza che un’attività

rimunerata a provvigioni venga esercitata a tempo parziale.

Con giudizio C 135/98 del

5.

giugno 2001, pubblicato in DLA 2002 N. 13 pag. 108, l’Alta Corte ha ribadito

che le indennità compensative in caso di guadagno intermedio vanno calcolate in

base al salario usuale per la professione e il luogo, anche se l’assicurato non

consegue alcun guadagno o se realizza un guadagno minimo.

Infine in

una sentenza C 65/01 del 21 giugno 2001 il Tribunale federale delle

assicurazioni, confermando quanto deciso dal TCA, e meglio che nel caso di

un’assicurata che mentre era iscritta in disoccupazione ha concluso un

contratto con cui si impegnava a effettuare conversazioni telefoniche tramite

un numero di servizio, venendo retribuita con un compenso di fr. 0.60 al minuto

(fr. 574.-- per il mese di marzo 2000) il guadagno intermedio del mese di marzo

doveva corrispondere al salario di riferimento nella professione specifica e

non al guadagno realmente percepito, ha osservato:

" (…) Nella sua giurisprudenza esso ha infatti avuto occasione di

rilevare che, quando un assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite

effettuate non può conseguire un salario corrispondente al minimo esistenziale

nonostante il massimo impegno, tale retribuzione non può essere considerata conforme agli usi

professionali o locali in caso di lavoro sostitutivo (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n.

33.

pag. 182 consid. 2 e riferimenti). Questa Corte ha ulteriormente precisato

che, qualora non venga raggiunto quanto è usuale per la professione ed il

luogo, occorre, procedendo al confronto tra guadagno intermedio e guadagno

assicurato, fondarsi sul salario che corrisponde almeno all'aliquota usuale per

la professione ed il luogo, anziché su quello effettivo.

In siffatta evenienza, l'assicurato ha diritto alla

compensazione della differenza tra il guadagno assicurato e il salario

corrispondente agli usi professionali e locali

(DTF 120 V 253 consid. 5e; DLA 1998 n.

33.

pag. 182 consid. 2 e riferimenti).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per

potere ritenere una retribuzione conforme agli

usi professionali, è necessario che

l'assicurato che consegue un guadagno intermedio nella professione appresa

venga remunerato secondo i parametri validi per i rappresentanti - con relativa

formazione - di tale mestiere. Per converso, nell'ambito di attività non

apprese sono applicabili i salari medi nella branca in questione (DTF 120 V 245 consid. 3c, 252 consid.

5e, 513 consid. 8e; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2).

(…) con l'inserimento del criterio dell'uso professionale e

locale giusta l’art. 24 cpv. 3 LADI, si è voluto impedire che datore di lavoro

e lavoratore disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscano

stipendi inadeguati a pregiudizio dell'assicurazione di disoccupazione - alla

quale il lavoratore si rivolge per colmare la differenza salariale -, e quindi

a discapito della collettività (DTF 120 V 245 consid.

3c; DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2).” (La sottolineatura è del redattore)

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare concernente l'indennità di

disoccupazione (Circolare ID) in vigore dal gennaio 2007 al p.to C134 ha

indicato che:

" Se il salario versato per l’attività espletata a titolo di guadagno

intermedio non è conforme agli usi professionali e locali, la cassa deve

adeguarlo al salario in uso per questo genere di impiego.

La cassa stabilisce se la rimunerazione è conforme

agli usi professionali e locali basandosi sulle disposizioni legali, la

statistica dei salari, i salari in uso nell’azienda o nel settore, i contratti

tipo o i contratti collettivi di lavoro. All’occorrenza, può anche far capo

alle direttive emesse dalle associazioni professionali.

Un salario conforme agli usi professionali e locali

va computato sin dall'inizio di un'attività espletata a titolo di guadagno

intermedio, anche se nel corso dei primi mesi non viene percepito alcun

reddito.

Nel caso di una rimunerazione commisurata alle

prestazioni (provvigione), non si può parlare di rimunerazione conforme agli

usi professionali e locali se il guadagno realizzato dall’assicurato non

corrisponde al lavoro prestato.

Può succedere che un assicurato, al fine di

adempiere il suo obbligo di ridurre il danno, accetti di svolgere a titolo di

"periodo di pratica" un’attività normale la cui rimunerazione non è

conforme agli usi professionali e locali. In questo caso, le indennità

compensative vanno calcolate sulla base delle aliquote usuali per la professione

e il luogo.

Nel caso in cui il guadagno assicurato debba essere

ricalcolato nell’ambito di un nuovo termine quadro, verrà preso in

considerazione invece il salario effettivamente versato.

Giurisprudenza

DLA 1998 n. 33 pag. 179

segg.; DLA 1998 n. 49 pag. 286 segg.; DTFA, causa S. del 14.6.2004, C 297/03;

DTFA, causa B. del 5.6.2001, C 135/98; DTFA, causa B. del 9.6.2000, C 385/99;

DTFA, causa N. del 19.10.2004, C 230/03.”

Giova evidenziare che la Prassi LADI/ID C134, valida dal gennaio 2013 - che ha sostituito il p.to C138 della Circolare

ID del 2007 - corrisponde al tenore del testo precedente.

Relativamente alla

giurisprudenza è tuttavia stato precisato che:

" Giurisprudenza

DLA 1998 n. 33 pag. 179 (Nel caso di un

collaboratore che lavora a provvigione, l’eventuale diritto alla compensazione

della perdita di guadagno va determinato prendendo in considerazione un salario

conforme agli usi professionali e locali sin dall’inizio del rapporto di

lavoro, anche se nei primi mesi non è stato percepito alcun reddito)

DTFA del 27.7.2005, C 308/02 (Un‘attività non può

essere considerata quale guadagno intermedio se non mira ad evitare la

disoccupazione, ma viene anzitutto svolta a scopo formativo, ossia per

acquisire conoscenze e competenze professionali)

DTF del 3.4.2009,8C_774/2008 (Anche se l’assicurato

non percepisce alcun reddito o ne percepisce solo uno esiguo, va computato un

salario usuale per la professione o il ramo)”

2.11

Quando – come in

concreto – la retribuzione viene fissata in provvigioni, non si può parlare di

rimunerazione conforme agli usi professionali e locali se il guadagno

realizzato dall’assicurato non corrisponde al lavoro prestato.

Nel caso di

specie al fine di valutare se la retribuzione ricevuta dalla __________ sia

conforme agli usi professionali e locali bisogna innanzitutto stabilire il

tempo di lavoro dell’assicurato, e meglio se si è trattato di un’attività a

tempo parziale o a tempo pieno.

Al riguardo

va osservato che il contratto concluso dall’insorgente con la __________ nel giugno

2010, quali norme generiche, prevede che l’agente è un lavoratore indipendente

a tempo pieno, e che il passaggio dell’attività a tempo parziale o viceversa è

possibile soltanto a partire dalla data del consenso scritto della __________

(cfr. doc. 208 p.ti 2.1.; 2.3.).

Il contratto

menzionato non contempla alcunché a titolo specifico riguardo al tempo di

lavoro dell’assicurato.

E’ vero che

nell’Attestato del datore di lavoro del 22 maggio 2012 concernente il periodo 4

gennaio – 30 giugno 2010 la __________ ha indicato che si trattava di un

rapporto di lavoro a tempo parziale (cfr. doc. 93).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che al p.to 6 dei menzionati Attestati è stato

precisato che “l’agente sceglie liberamente gli orari d’attività. Non viene

fatto un rapporto delle ore.” (cfr. doc. 93).

Inoltre

l’ex datore di lavoro del ricorrente, rispondendo alla domanda n. 1 della Cassa

di cui allo scritto del 15 gennaio 2013 volta a sapere in quali giorni RI 1 ha

svolto la sua attività lavorativa durante il periodo tra il mese di gennaio e

giugno 2010 (cfr. doc. 42), ha risposto che “L’agente è attivo per __________

(ex __________) come professionista indipendente. Cioè l’agente può scegliere

liberamente l’organizzazione, gli orari e il luogo della propria attività.

L’agenzia __________ (ex __________) non può determinare i giorni ed orari

della propria attività degli agenti.” (cfr. doc. 35, sottolineatura a opera

del redattore).

In aggiunta, come già

menzionato in precedenza (cfr. consid. 2.10.), il ricorrente, malgrado gli sia

stato chiesto esplicitamente di fornire i dettagli della sua attività presso __________

durante il primo semestre del 2010 (cfr. doc. 30), non ha saputo dimostrare

come fosse organizzata la sua formazione “irregolare”, in particolare quante

ore al giorno avesse dedicato alla parte teorica e quante alla parte pratica.

Non aiuta a tal fine il programma “FORMAZIONE PROFESSIONALE –Classe II / 2010” allegato all’atto ricorsuale (cfr. doc. A5). Dallo stesso si evince unicamente che per partecipare

al primo test modulare necessario per essere ingaggiato a tempo pieno (cfr.

doc. I pag. 2), RI 1 ha dovuto investire 3,5 giorni tra il 17 maggio e il 7

giugno 2010 (cfr. doc, A5 prima casella). Questo documento, da solo, non è quindi

sufficiente agli occhi del TCA per ritenere l’attività svolta dal ricorrente

presso la __________ durante il periodo che ha preceduto l’assunzione a tempo

pieno, come attività a tempo parziale.

In simili

condizioni, ritenuta la specificità della funzione di consulente finanziario

ricoperta dall’insorgente in seno alla __________, risulta che l’orario

concernente l’attività esercitata dall’assicurato nel periodo in cui era

iscritto in disoccupazione non fosse controllabile.

Non

risultando controllabile il relativo orario, tale attività deve essere

considerata a tempo pieno (cfr. STFA C 107/05 del 18 luglio 2006; B. Rubin, "Assurance-chômage".

Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 332).

In proposito

cfr. pure STCA 38.2012.75 del 28 novembre 2013 consid. 2.13.-2.15; 38.2012.3

del 20 febbraio 2013 consid. 2.6.-2.7., massimata in RtiD II-2013 n. 82 pag.

400.

2.12

Il lavoro svolto

dal ricorrente presso la __________ durante il periodo tra gennaio e giugno

2010, come previsto dall’accordo complementare (cfr. doc. A4 punto 3.3.) e come

dichiarato dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. 20; 35), è stato retribuito soltanto

dopo l’inizio della sua attività lavorativa a tempo pieno tramite il versamento

del 28 luglio 2010 di fr. 19'000 (cfr. doc. 40 Provisionsabrechnung

del 27.07.2010 alla voce “Auszahlung Sondervorschuss” – 19'000). Tale importo era composto dalle provvigioni accumulate sul conto di

compensazione durante il periodo che ha preceduto la sua assunzione a tempo

pieno e dalle provvigioni guadagnate durante il primo mese (luglio 2010) in cui

RI 1 era attivo quale agente a tempo pieno.

Dagli

elementi agli atti risulta comunque che l’assicurato durante il periodo di

formazione “irregolare”, nei mesi di gennaio e febbraio 2010 non ha accumulato

nessuna provvigione, mentre per il mese di marzo ha accumulato sul conto di

compensazione (cfr. doc. A4 punto 3.3. seconda frase) provvigioni per fr. 119.45,

per il mese di aprile per fr. 3'622.15, per il mese di maggio per fr. 78.45 e

per il mese di giugno per fr. 5'308.75 (cfr. doc. 98).

Il TCA

rileva che tra le provvigioni accumulate durante il periodo in questione,

soltanto quelle riguardanti il mese di aprile 2010 (fr. 3'622.15) e il mese di

giugno 2010 (fr. 5'308.75) appaiono essere proporzionate a un lavoro svolto a

tempo pieno (cfr. consid. 2.11.-2.13), mentre le restanti no.

Per quanto

riguarda i redditi accumulati non proporzionati a un lavoro svolto a tempo

pieno, come pure per i mesi in cui il ricorrente non ha percepito nulla, deve

essere applicata la remunerazione forfettaria conforme agli usi professionali e

locali (cfr. DLA 2002 N. 13 pag. 108; 1998 N. 33 pag. 179; cfr. consid.

2.13

-2.14.).

La questione

di sapere se per il computo del guadagno intermedio dei mesi di aprile e giugno

2010.

occorra invece tener conto dei redditi effettivi oppure no, può rimanere

irrisolta. Infatti, se si tenesse conto degli importi effettivi accumulati

durante i mesi di aprile e giugno 2010 – che sono maggiori rispetto a quelli

forfettari conformi agli usi professionali e locali - si aggraverebbe la

situazione del ricorrente, il quale, in definitiva, sarebbe tenuto a restituire

alla Cassa un importo più elevato.

Anche per i

mesi di aprile e giugno 2010, va dunque applicata una remunerazione

forfettaria conforme agli usi comuni.

La Cassa, in casu, ha tenuto conto quale salario conforme agli usi professionali e locali

di fr. 3'360.--, corrispondenti a fr. 154.85 al giorno (fr. 3’360.-- : 21,7;

cfr. doc. 68-73; consid. 2.6.; art. 40a OADI).

Il

TCA rileva che l’ammontare di fr. 3'360.-- corrisponde all’importo di fr. 20.--

all’ora moltiplicato per 42 ore settimanali, pari a fr. 840.-- considerato per

4.

settimane (fr. 20 x 42 h x 4 settimane = fr. 3'360.--).

L’applicazione del salario

minimo per collaboratori nel settore della consulenza finanziaria attivi nel

servizio esterno di fr. 20.--/ora (cfr. C 139/06 del 13 ottobre 2006 consid.

2.2

; consid. 2.13.) risulta corretta se si pone mente, da una parte, al fatto

che l’assicurato – il quale del resto in precedenza è stato attivo quale

collaboratore del servizio esterno presso __________ Compagnia d’assicurazioni

(cfr. doc. 345; consid. 2.7.) – per la __________ ha svolto l’attività di

agente / consulente finanziario.

Dall’altra, alla sentenza

8C_774/2008 del 3 aprile 2009 con cui il TF ha confermato il salario ipotetico

di fr. 20/ora applicato a un “wine broker” la cui attività consisteva nel

concludere e negoziare affari per il suo datore di lavoro, rilevando che tale

funzione era assimilabile a un’occupazione svolta in seno al servizio esterno

di un’impresa.

Di

conseguenza va confermato l’importo di fr. 154.85 computato dalla Cassa quale

guadagno intermedio giornaliero conforme agli usi professionali e locali per

ricalcolare le indennità compensative spettanti all’assicurato nei mesi di

gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2010 (cfr. doc. 67).

2.13

Alla luce di

tutto quanto esposto discende che, tenendo conto dei guadagni intermedi

conseguiti presso la __________ calcolati facendo riferimento alla retribuzione

conforme agli usi professionali e locali di fr.

154.85

al giorno (cfr. consid. 2.14.) per i mesi di gennaio,

febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2010, l’insorgente per il mese di

gennaio 2010 aveva diritto a indennità di disoccupazione di fr. 2’593.75 invece

di fr. 3'732.85 versati, per il mese di febbraio 2010 aveva diritto a fr.

2'352.65 invece di fr. 5'742.85 corrisposti, per il mese di marzo 2010 aveva

diritto a fr. 3'075.80 invece di fr. 6'604.30 versati, per il mese di aprile

2010.

aveva diritto a fr. 2'834.80 invece di fr. 6'317.20 erogati, per il mese

di maggio 2010 aveva diritto a fr. 2'599.45 invece di fr. 6'030.00 versati e

per il mese di giugno non aveva diritto ad alcuna indennità (per cui dovrà

restituire l’intero importo ricevuto dalla Cassa per quel mese di fr.

6'285.25).

Di

conseguenza l’importo di fr. 21'256.-- (fr. 34'712.45 indennità ricevute - fr.

13'456.45 indennità di diritto; cfr. doc. 67) chiesto in restituzione a titolo

di indennità di disoccupazione percepite indebitamente dal 4 gennaio al 30

giugno 2010 si rivela corretto.

2.14

Il

ricorrente ha chiesto l’audizione testimoniale del signor __________,

responsabile dell’Agenzia __________ e quadro superiore del ricorrente durante

il periodo in cui era agente della __________ (cfr. doc. V).

Ritenuto che i documenti già presenti

all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti per quanto

concerne, segnatamente, i presupposti per l’obbligo di restituzione di

prestazioni percepite indebitamente ai sensi dell’art. 25 LPGA (cfr. consid. 2.3.)

consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che

l’assunzione dell’ulteriore prova richiesta non potrebbe mettere in luce nuovi

elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

In

effetti, come esposto al considerando precedente, che l’assicurato fosse anche

in formazione presso la __________ o meno è ininfluente, visto che in ogni caso

la restituzione dovrebbe essere confermata. Pertanto, quanto potrebbe invocare

il signor __________ circa la suddivisione del tempo durante la formazione

“irregolare” si rivelerebbe irrilevante ai fini della soluzione della presente

vertenza.

Di conseguenza la richiesta del

ricorrente concernente l’audizione del teste deve essere respinta.

A tale

proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF

8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.

5.3

; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5

marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio

2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001;

STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27

ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.15

La decisione su opposizione

impugnata deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti