38.2013.77
Conferm. dec. di rest. per ID percepiti a torto periodo 4.1.2010-30.6.2010, in cui ass. ha conseguito un guadagno intermedio quale consulente assicurativo, nonostante abbia incassato le provvigioni ac
1 settembre 2014Italiano56 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2013.77
MP/RS
Lugano
1 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Massimo Piemontesi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2013 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 ottobre 2013 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 28 ottobre 2013, la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la decisione del 13 novembre 2012 (cfr. doc. 3) con la quale ha chiesto a RI 1, iscrittosi in
disoccupazione con effetto dal 1° gennaio 2010, la restituzione di fr.
21'256.--, corrispondenti a indennità di disoccupazione versate in troppo dal 4
gennaio 2010 al 30 giugno 2010 (cfr. doc. A2; 65).
Tale provvedimento è stato
preso dalla Cassa dopo che, nel mese di maggio 2012, è venuta a conoscenza del
fatto che l’assicurato ha svolto un’attività lavorativa non dichiarata presso
la società __________ (di seguito: __________; dal 2013 __________), dal 4
gennaio al 30 giugno 2010, periodo in cui era regolarmente iscritto in
disoccupazione (cfr. doc. A).
1.2. Contro questa decisione
l'assicurato, rappresentato dall’avvRA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA nel quale chiede che la decisione su opposizione venga annullata. A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha, segnatamente,
addotto:
" (…)
2. A seguito
della decisione qui impugnata, previa richiesta (doc. 3), RI 1 ha potuto
prendere atto di documentazione che non ne era più in possesso e di cui nemmeno
ricordava l’esistenza.
Infatti è
sulla base di quella documentazione che la Cassa CO 1 è giunta alla conclusione che il rapporto di lavoro era iniziato con la firma dell “accordo
complementare al contratto di agenzia __________ bonus per agenti a tempo pieno
con linearizzazione” (doc. 4), sottoscritto dal signor RI 1 in data
12.12.2009, ma dall’__________ solo in data 24.06.2010!
Tale fatto
non è indifferente o ininfluente.
Il punto 2.1
dell’accordo, infatti, recita: il contratto inizia con la data della sua
sottoscrizione da parte dell’__________”. Di conseguenza è pacifico che il
contratto ha avuto inizio solo dal 26 giugno 2010, tecnicamente riportato al
successivo 1 luglio 2010. Inoltre tale accordo era complementare a un contratto
di agenzia che in data 12.12.2009 non era stato sottoscritto!
3. Come sempre
affermato da RI 1 nei suoi scritti, l’assunzione presso l’__________ è avvenuta
con inizio dal 1° luglio 2010 ed essa è stata preceduta da un periodo di
“formazione irregolare” di fatto messa in atto dal mese di febbraio 2010 e fino
al 26 giugno 2010, periodo durante il quale RI 1 non ha percepito nessun
contributo, indennizzo o provvigione.
4. Anche i
motivi per cui RI 1 non ha autocertificato tale fatto, sono stati dettagliatamente
già descritti e sono qui riassunti:
a. E’ stata la stessa __________,
a conoscenza dello stato giuridico di disoccupato di RI 1, ad aver detto a RI 1
di non autocertificare nulla, non avendo ancora sottoscritto l’accordo di cui
al precedente punto 2.
b. Nel periodo
gennaio-giugno 2010, RI 1 non ha percepito realmente nulla dall’__________.
L’importo ricevuto in data 29.07.2010, è stata la conseguenza della
sottoscrizione dell’accordo da parte dell’__________ di data 26 giugno 2010.
Non fosse stato sottoscritto, RI 1, benché a conoscenza che le condizioni per
essere assunto prevedevano comunque il superamento del primo test modulare a
partire dal 17 maggio 2010 (doc. 5), non avrebbe ricevuto nulla.
5. Giuridicamente
l’impegno di RI 1 per il periodo da gennaio a giugno 2010 presso l’__________
poteva solo essere definito solo di occupazione di/per prova unilaterale,
d’impegno per una valutazione a essere assunto. Neppure può essere definito di
stage, giacché il datore di lavoro non aveva ancora sottoscritto il suo impegno
ad assumere e rimunerare, e men che meno attività lucrativa soggetta a computo
di guadagno intermedio.
Per questo RI 1 nulla
deve restituite per computo di guadagno intermedio. (…)” (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 18
dicembre 2013 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.4. La rappresentante del
ricorrente, il 10 gennaio 2014, ha richiesto quale ulteriore mezzo di prova
l’audizione testimoniale di __________, responsabile del team __________ nel
periodo in cui l’insorgente era alle dipendenze di detta società (cfr. doc. V).
2.1. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr.
21’256.--, corrispondente a indennità di disoccupazione versate di
troppo dalla Cassa durante il periodo tra il 4 gennaio 2010 e il 30 giugno 2010
(cfr. doc. A2; 65).
Va dapprima segnalato che
il 1° aprile 2011 è entrata in vigore la quarta revisione della LADI, accettata
dal popolo il 26 settembre 2010 (cfr. FF N. 38 del 23 settembre 2008 pag. 6761
segg.; RU N. 12 del 22 marzo 2011 pag. 1167 segg.).
Nel diritto delle
assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al
momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr.
STFA C 333/05 del 6 marzo 2006 consid. 1; DTF 130 V 445; DTF 129 V 1, consid.
1.2, pag. 4; DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 466, consid. 1, pag.
467; DTF 126 V 163, consid. 4b, pag. 166).
Nel caso in esame, la Cassa ha ordinato la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite dall’assicurato
dal 4 gennaio al 30 giugno 2010.
Si tratta di prestazioni
riferite ad un periodo antecedente al 1° aprile 2011, per cui si applicano le
norme valide fino al 31 marzo 2011.
2.2. L'art. 95 LADI regola la
restituzione di prestazioni e prevede al cpv. 1 che la domanda di restituzione
è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis
capoverso 4.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Fatti
I principi
giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA
anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida
di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF
130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione
presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una
revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni
(cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006
p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la
revisione sono esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la
giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25
giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004;
STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla
revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve
procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato
quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad
una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF U 409/06
del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF
127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le
decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono
essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono
successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano
essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid.
4).
Inoltre, l’amministrazione
può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF U 408/06
del 25 giugno 2007).
Questi principi si
applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una
decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa
giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore
presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello
dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40,
pag. 208.
2.3. Secondo
l’art. 24 cpv. 1 LADI, che non è stato modificato in occasione della quarta
revisione della LADI, è considerato guadagno intermedio il reddito proveniente
da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene
entro un periodo di controllo. L’assicurato ha diritto alla compensazione della
perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22.
Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito
proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù dell’art. 24 cpv.
3 LADI, il cui tenore non è stato modificato a far tempo dal 1° aprile 2011, è
considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio
ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale
per la professione ed il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno
accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il guadagno
intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI deve essere inteso nel senso di salario
lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno
intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di
"Bruttolohn"; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e
2.4.).
In una sentenza pubblicata
in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg. e in DTF 120 V 233 seg., il Tribunale
federale delle assicurazioni ha stabilito che tutte le forme di attività
dipendente, comprese in passato sotto le diverse norme relative al lavoro a
tempo parziale (art. 18 cpv. 1 in relazione con l'art. 22 seg. LADI), al
guadagno intermedio (vecchio art. 24 LADI), e del lavoro sostitutivo (vecchio
art. 25 LADI), costituiscono l'oggetto del nuovo art. 24 LADI (cfr. consid.
2.5.).
In tale contesto, dopo
avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di
lavoro la nostra Massima Istanza ha stabilito che l'assicurato ha diritto
all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata
ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.
Pertanto, secondo il TFA,
se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta -
specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività
che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di
disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. SVR 1994
ALV Nr. 20 p. 46-47).
In una sentenza pubblicata
in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TFA ha stabilito che nel caso di
assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si
determina mediante il divisore 21,7. Se il guadagno giornaliero lordo é
inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i
presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3
sono quindi adempiuti.
Sul tema
cfr. pure STFA C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio
2005.
2.4. A proposito del
diritto a beneficiare dell'indennità di disoccupazione per gli assicurati che
svolgono una formazione, in una decisione pubblicata in DLA 2001 N. 29
pag. 230 la nostra Massima Istanza si è confermata nella propria giurisprudenza
pubblicata in DTF 122 V 265 e DLA 1990 N. 22 pag. 139 e ha ribadito che un
assicurato che frequenta un corso che non soddisfa le condizioni previste
all’articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto all’indennità di disoccupazione
se adempie i presupposti del diritto secondo l’art. 8 LADI.
In particolare egli deve
proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto ad interrompere senza
indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta un’opportunità
d’impiego.
In caso contrario, egli
non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro, per cui
l’idoneità al collocamento deve essere negata.
Al riguardo cfr. pure STFA C 132/04 dell’11 ottobre 2004 e STFA C 122/04 del 17 novembre
2004.
In una sentenza C 126/05
del 10 ottobre 2005 l’Alta Corte ha confermato il giudizio con cui questo
Tribunale aveva tutelato l’operato dell’amministrazione che aveva ritenuto un
assicurato inidoneo al collocamento dal settembre 2003 per avere intrapreso a
partire dal 1° settembre 2003 una formazione di tecnico in radiologia a tempo
pieno che gli impediva di garantire la sufficiente disponibilità sul mercato
del lavoro.
Contestualmente la nostra
Massima Istanza ha ribadito che:
" 1.
Secondo giurisprudenza, un assicurato che, come nel
caso di specie (si veda a tal proposito il verbale di chiarimento 21 novembre
2003, dal quale emerge come l'assicurato, peraltro titolare di un attestato
federale di capacità quale impiegato di commercio, e il suo rappresentante
legale, dopo essere stati informati dalla consulente del personale dell'Ufficio
regionale di collocamento [URC] di L.________, abbiano espressamente rinunciato
a compilare la documentazione necessaria per ricevere un assegno di formazione e
quindi per ottenere una relativa decisione formale), durante la propria
disoccupazione, frequenta un corso senza che si realizzino le condizioni di cui
agli art. 59 segg. LADI, conserva il diritto alle indennità di disoccupazione
solo nella misura in cui adempie i presupposti di cui all'art. 8 LADI. In
particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto a
interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si
presenta un'opportunità d'impiego. In caso contrario, egli non può essere
considerato disponibile sul mercato del lavoro e l'idoneità al collocamento
deve essergli negata (DTF 122 V 265; DLA 2001 pag. 230, 1990 no. 22 pag. 139). Ai fini di tale valutazione
occorre esaminare l'aspetto oggettivo e soggettivo dell'idoneità al
collocamento (SVR 1997 ALV no. 87 pag. 265).
Con riferimento all'aspetto oggettivo, va rilevato
che la frequentazione di un corso a tempo pieno esclude di principio
l'accettazione di un'attività lucrativa. L'idoneità al collocamento può
pertanto essere unicamente ammessa se risulta chiaramente che l'assicurato è
oggettivamente disposto e in grado di interrompere in qualsiasi momento il
corso per intraprendere un'attività lucrativa. Le semplici allegazioni
dell'assicurato non sono sufficienti. Per contro, occorre richiedere una
conferma facilmente verificabile della direzione della scuola nella quale si
accenni pure alle eventuali conseguenze finanziarie legate a un'interruzione
del corso. Dal profilo soggettivo, deve risultare che l'assicurato ha
proseguito le sue ricerche di lavoro in maniera qualitativamente e
quantitativamente corretta. Le esigenze in tema di disponibilità e di
flessibilità sono maggiormente accresciute laddove si tratta di esaminare la
situazione di un assicurato che segue un corso di propria iniziativa e a
proprie spese (DTF 122 V 266 consid. 4).(…)"
Con giudizio 8C_126/2014
dell’8 luglio 2014 consid. 3.2., già citato sopra, la nostra Massima istanza ha
ricordato, da un lato, che la disponibilità di un assicurato ad abbandonare un
corso per assumere un’attività lavorativa deve essere valutata sulla base di
criteri oggettivi. Dall’altro, che le dichiarazioni di volontà dell’assicurato
di per sé non sono sufficienti a dimostrare la sua disponibilità in tal senso e
che quest’ultima, nonché la sua flessibilità vanno esaminate sulla scorta di
esigenze più severe.
In proposito cfr. pure STF
8C_246/2014 del 24 giugno 2014 consid. 2.
2.5. Nella presente
evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato è stato alle dipendenze
della __________ quale collaboratore del servizio esterno dal 1°marzo 2007 al
31 maggio 2008 (cfr. doc. 135).
Il rapporto d’impiego è
stato, infatti, disdetto dall’istituto assicurativo il 7 dicembre 2007 con
decorrenza dal 29 febbraio 2008. A causa di un infortunio non professionale
avvenuto in data 29 febbraio 2008 la fine del contratto di lavoro è stata poi
posticipata al 31 maggio 2008 (cfr. doc. 135; 349).
Durante il termine di
disdetta l’assicurato era impedito nel lavoro al 100% a causa di malattia (cfr.
doc. 449). Con certificato medico del 22 aprile 2009 il dott. med. __________,
specialista FMH in medicina generale, ha dichiarato che RI 1 a partire dal 28
febbraio 2008 era in cura presso il suo studio medico e che era inabile al
lavoro nella massima misura fino al 29 febbraio 2009 (cfr. doc. 334). Il dott.
med. __________, specialista FMH in psichiatria e in psicoterapia, nel
certificato medico del 30 marzo 2009, ha confermato che a partire dal 4 settembre 2009 l’assicurato era in cura presso il suo studio medico specialistico
e che a far tempo dal 1 marzo 2009 era tornato abile al lavoro al 100% (cfr.
doc.336).
L’insorgente, allo scadere
del periodo di malattia, si è annunciato per il collocamento presso l’URC di __________
(cfr. doc. 390), il quale ha confermato la registrazione della persona alla
ricerca d’impiego a partire dal 1° marzo 2009 (cfr. doc. 393).
A seguito dell’assunzione
presso l’agenzia __________ in qualità di consulente finanziario a tempo pieno
a partire dal 1° luglio 2010 (cfr. doc. 54), con effetto dal 30 giugno 2010
l’iscrizione in disoccupazione dell’assicurato è stata annullata (cfr. doc.
63).
Il 28 giugno 2011 RI 1 ha
disdetto il suo contratto di agenzia che lo legava alla __________ con effetto
al 31 luglio 2011 (cfr. doc. 96).
Durante il mese di maggio 2012
il ricorrente si è nuovamente annunciato per il collocamento presso la Cassa di disoccupazione __________. Quest'ultima, con scritto del 15 maggio 2012, ha invitato l’ex datore di lavoro del richiedente, la __________ a trasmettergli il
modulo “Attestato del datore di lavoro”, unitamente alle copie degli ultimi 12
conteggi di stipendio (cfr. doc. 100).
Nel corso del mese di
maggio del 2012 la Cassa, su segnalazione della Segreteria di Stato
dell’Economia, ha riscontrato delle incoerenze tra le indennità di
disoccupazione pagate all’assicurato e lo stipendio che egli ha ricevuto da
parte della __________ durante l’anno 2010. Infatti, la parte resistente,
visionando l’estratto del conto individuale AVS dell’insorgente, è venuta a
conoscenza del fatto che nel periodo di disoccupazione 4 gennaio - 30 giugno 2010
il ricorrente aveva percepito dei redditi da attività lavorativa esercitata
presso la __________ (cfr. doc. 83-89). La Cassa ha quindi chiesto alla __________ di fornirle precise indicazioni riguardo al periodo in cui RI 1 ha
lavorato presso di lei nell’anno 2010 (cfr. doc. 83).
Nel prosieguo degli
accertamenti del caso, la Cassa ha preso conoscenza del formulario “Attestato
del datore di lavoro” compilato dalla __________, dal quale si evince che RI 1
aveva lavorato alle dipendenze di detta società già a partire dal 4 gennaio
2010 (cfr. doc. 93).
La Cassa ha inoltre rilevato
dagli estratti delle provvigioni pagate dalla __________ nel 2010, che l’ex
datore di lavoro ha corrisposto delle provvigioni a RI 1 anche nei mesi di
marzo, aprile, maggio e giugno 2010, periodo in cui egli era regolarmente iscritto
in disoccupazione (cfr. doc. 98).
La Cassa – che credeva che
durante quel periodo RI 1 fosse impegnato presso l’__________ unicamente per
seguire un periodo di formazione pre-professionale -, con scritto 23 luglio 2012 ha invitato l’ex datore di lavoro ad informarla sulla durata, lo svolgimento e gli orari
della formazione seguita dall’assicurato durante il primo semestre del 2010 e
di precisare per quali periodi esatti sono stati versati gli stipendi di marzo
2010 (fr. 119.45), aprile 2010 (fr. 3’622.15), maggio 2010 (fr. 78.45) e giugno
2010 (fr. 5'308.75) e se si trattava di provvigioni o altro (cfr. doc. 76).
La __________ ha risposto
alla richiesta della Cassa del 23 luglio 2012 con messaggio di posta
elettronica del 3 agosto 2012 (cfr. doc. 20).
In tale scritto l’ex
datore di lavoro dell’insorgente ha spiegato che:
" gli agenti
cominciano a tempo parziale e tutto (recte: tutte) le provvigioni di questo
periodo vengono pagate nel primo mese che l’agente è a tempo pieno.”
La __________ ha poi
riferito che “Il signor RI 1 ha ricevuto il primo pagamento di CHF 19'000.- il
28.07.2010.” (cfr. doc. 20).
Preso atto di tali
informazioni, la resistente, con missiva del 31 ottobre 2012, ha interpellato RI 1 comunicandogli quanto segue:
" (…)
Fino a giugno 2010 ha percepito delle indennità di disoccupazione
al 100%.
A maggio 2012 abbiamo ricevuto una comunicazione di un versamento
all’AVS da parte di __________ durante il periodo di disoccupazione, gennaio
2010 – giugno 2010. Dopo ulteriori informazioni presso il datore di lavoro lo
stesso comunica che in parte si trattava di formazione abbinata a lavoro presso
dei clienti.
Per permetterci l’evasione della pratica, la invitiamo pertanto a
comunicarci per iscritto entro una settimana i motivi dettagliati per i
quali non ha dichiarato tempestivamente la sua attività da gennaio a giugno
2010 sui fogli di autocertificazione. (…)” (cfr.
doc. 75).
Non avendo ricevuto alcun
riscontro entro il termine impartito, il 13 novembre 2012 la Cassa ha emanato una decisione di restituzione dal seguente contenuto:
“(…)
la Cassa CO 1 le ha versato le indennità giornaliere di
disoccupazione durante l’anno 2010.
Da un controllo effettuato dalla Segreteria di Stato e
dell’Economia (SECO) di Berna è emerso che ha lavorato nei seguenti periodi :
- Gennaio
2010 – giugno 2010 – __________
Dopo aver effettuato ulteriori accertamenti ed averle richiesto le
motivazioni di tali omissioni, ad oggi non ha mai fornito alla Cassa una
risposta al nostro scritto raccomandato del 31.10.2012.
__________ è un datore di lavoro che paga dei salari basati su
provvigioni. La Cassa deve quindi calcolare un minimo di Fr. 3'360.-- mensili
per ogni mese lavorato/periodo di formazione.
In considerazione di quanto sopra, abbiamo provveduto a
ricalcolare il suo diritto alle indennità di disoccupazione.
L’importo di Fr. 21'256.-- non le era dovuto e deve
pertanto essere chiesto in restituzione.
Voglia ritornarci l’importo di Fr. 21'256.-- tramite
l’allegata polizza di versamento informandola che è possibile chiedere una
dilazione del pagamento dell’importo richiesto in restituzione. (…)” (cfr. doc. 65).
RI 1 tramite scritto del
14 novembre 2012 ha interposto formale opposizione alla predetta decisione,
sostenendo che ha iniziato la sua attività lavorativa presso la __________
soltanto a partire dal 1° luglio 2010, che prima dell’assunzione ha dovuto
seguire una formazione “irregolare” che consisteva nell’accompagnare il suo
superiore, il signor __________ nella sua attività e che durante quel periodo
non ha mai percepito nessuna provvigione da parte della __________ (cfr. doc.
51).
Nel corso della procedura di
opposizione, l’amministrazione ha eseguito ulteriori accertamenti sia presso l’ex
datore di lavoro, che presso il diretto interessato (cfr. doc. 42; 33).
Dalle indagini effettuate
presso la __________ (già __________ è emerso che gli agenti sono di norma
assunti come professionisti indipendenti che organizzano liberamente e
autonomamente la loro attività e i loro orari di lavoro. L’ex datore di
lavoro ha poi confermato di non avere nessun controllo sugli orari di lavoro
adottati dagli agenti e che non sia possibile determinare quanto tempo impieghi
un collaboratore per lo studio durante il periodo di formazione obbligatoria
(cfr. doc. 35).
Inoltre, l’ex datore di
lavoro ha confermato che RI 1 durante la sua formazione obbligatoria svolgeva
anche un’attività lavorativa e che l’importo di fr. 19'000 versato al
ricorrente il 28 luglio 2010 era inerente alle prestazioni da lui svolte durante
il periodo tra il 4 gennaio e il 27 luglio 2010 (cfr. doc. 35).
L’amministrazione ha quindi
trasmesso la risposta della __________ (già __________) all’insorgente, dandogli
facoltà di presentare le sue osservazioni (cfr doc. 33).
Con scritto del 21 febbraio
2013 (cfr. doc. 32) RI 1 ha ribadito la sua posizione, ovvero, di essere stato
assunto dalla __________ soltanto a partire dal mese di luglio 2010 e di aver
percepito le provvigioni soltanto a partire dalla sua assunzione. Il ricorrente
ha poi sostenuto che prima di quella data, era attivo presso la __________ soltanto
per svolgere un periodo di formazione che consisteva nel “seguire-accompagnare” il suo superiore __________
presso i clienti, al fine di essere valutato sulle sue capacità (cfr. doc. 32).
Oltre a ciò, l’assicurato ha dichiarato
che sono stati i responsabili stessi della __________ a consigliargli di non
modificare il suo statuto di persona in cerca d’impiego durante quel periodo,
posto che la sua assunzione non era certa e che durante il periodo di
formazione “irregolare” non avrebbe comunque percepito nessun salario né
provvigione. Il ricorrente ha aggiunto poi che i conteggi delle provvigioni
della __________ relative al mese di marzo, aprile, maggio e giugno 2010 attestano
solo la sua formazione e il fatto di non aver percepito nessuna provvigione
fino al 30 giugno 2010 (cfr. doc. 32).
La Cassa, dopo aver preso atto della presa di posizione 21 febbraio 2013 dell’assicurato (doc.
32), ha ritenuto necessario ottenere da quest’ultimo ulteriori informazioni
riguardo al periodo di formazione svolto presso la __________ ed il 1° marzo
2013 gli ha sottoposto le seguenti domande (cfr. doc. 32):
" (…)
· In quali giorni ed
orari ha frequentato la formazione?
· Quanto tempo ha dedicato privatamente allo
studio e alla preparazione?
· In quali giorni ed orari si è recato dai
“clienti” sia durante il periodo di formazione che dopo?
· Esiste un’agenda degli
appuntamenti che ci può inviare in copia?
· Quanti appuntamenti ha sostenuto in tutto
il periodo? Quale era la durata degli appuntamenti? (…)”.
A tale richiesta, il 9 marzo
2013, RI 1 ha risposto come segue:
" (…)
- gli orari ed
i giorni di formazione erano stabiliti dalla direzione in base a corsi (moduli)
da conseguire per poter ottenere il posto di lavoro e conseguire i diplomi per
poter in seguito operare per __________.
- Il tempo
dedicato allo studio era parecchio in quanto se non si passavano i moduli non
si sarebbe potuto ottenere l’impiego presso la società.
- Gli
appuntamenti erano concordati con il superiore, il quadro, nel mio caso Sig. __________,
accompagnava agli appuntamenti e faceva vedere il modo di lavorare.
- Non ho più
un’agenda di quegli appuntamenti che, erano appunto fissati con il superiore
per la formazione.
- Non ricordo
il numero degli appuntamenti che ho effettuato, la durata poteva variare da 1
ora ad un paio di ore.
Ribadisco che era ordine della
società impartito dal direttore sig. __________ di restare iscritti in
disoccupazione in quanto in quel periodo eravamo in piena formazione e, secondo
__________ dovevamo annunciarci solamente alla conferma contrattuale e quindi,
nel mio caso il 1° luglio!
Tutti i dipendenti venivano istruiti
in tale maniera dalla direzione di __________ che, non garantendo l’assunzione se
non al conseguimento del diploma, dava indicazione chiara di operare in tale
maniera con ogni nuovo collega che giungeva dalla disoccupazione e questo
tramite il suo direttore Sig. __________.
Io ho operato in maniera corretta
secondo le indicazioni della società __________ e notificando la mia assunzione
come confermatami da contratto dal 1 luglio e dichiarando ogni provento
conseguito senza nulla nascondere. (…)” (cfr. doc. 29)
Esperiti gli accertamenti
del caso, la Cassa, in data 28 ottobre 2013 con decisione su opposizione, ha
confermato interamente la precedente decisione di restituzione, motivando la
propria risoluzione con gli argomenti che seguono:
" (…)
Durante il mese di maggio 2012 siamo venuti a conoscenza del fatto
che ha svolto un’attività lavorativa dal 4 gennaio 2010 al 30 giugno 2010
(attività continuata anche successivamente a tale data) presso la Spettabile __________.
Tale attività non era stata mai indicata sui formulari
“indicazione della persona assicurata” dei mesi di gennaio, febbraio, marzo,
aprile, maggio e giugno 2010 e neanche comunicata alla Cassa di disoccupazione.
La Cassa, tramite lettera raccomandata del 31 ottobre 2012, le ha
richiesto i motivi dell’omissione di dichiarare l’attività lavorativa; lei non
ha mai risposto a tale scritto.
Dopo gli accertamenti effettuati dalla Cassa, è stata emanata una
decisione di restituzione in data 13 novembre 2012.
In data 17 dicembre 2012 ha interposto formale opposizione.
In seguito alla sua opposizione la Cassa ha provveduto ad effettuare maggiori accertamenti sia presso __________ sia con lei.
(…)
Nel presente caso la questione che si pone è di sapere se
l’attività da lei effettuata, nei primi tempi in cui lavorava presso l’__________,
sia da considerare come stage. Va rilevato che dal momento della firma del
contratto (12.12.2009), era impiegato della ditta __________. Detto contratto
indica che il collaboratore deve sottostare regolarmente a corsi di formazione.
Conseguentemente, i corsi di formazione effettuati all’inizio del contratto
devono essere annoverati all’iniziazione usuale, nonché essere retribuiti.
Oltretutto, il fatto che mentre seguiva i corsi fosse impedito di lavorare
appare del tutto irrilevante, considerato che nel tempo restante procacciava
clienti accompagnato dal suo supervisore, trovandosi in tal modo occupato a
tempo pieno.
Infine, va rammentato che l’attività di agente della __________
consiste in un’attività rimunerata su commissione. Pertanto, l’investimento in
termini di tempo di lavoro non corrisponde al guadagno effettivo, ragione per
cui appare incontrollabile e deve essere qualificata di attività a tempo pieno.
L’orario di un’attività lavorativa deve risultare controllabile al
momento in cui viene deciso in merito al diritto alle indennità compensative di
un assicurato e non a posteriori, ovvero dopo lo svolgimento di un determinato
numero di ore al giorno/mese.
A mente della Cassa ed in base alla documentazione in possesso non
risulta controllabile l’attività lavorativa da lei svolta presso __________,
confermata anche dal fatto che sia il suo ex datore di lavoro, sia lei, non
siete stati in grado di fornire documentazione atta a modificare tale tesi.
(…)” (cfr. doc. A2).
2.6. Il TCA è
chiamato a stabilire se le provvigioni conteggiate dalla __________ inerenti
alle prestazioni svolte da RI 1 nel periodo tra il 4 gennaio al 30 giugno 2010,
consistano in guadagno intermedio da dedurre dalle indennità giornaliere che
egli ha percepito in quel periodo e che dovranno in tal caso essere perlomeno parzialmente
restituite.
In caso
affermativo, questo Tribunale dovrà poi stabilire se l’amministrazione ha
calcolato correttamente l’importo chiesto in restituzione.
Sul
principio della restituzione, il TCA evidenzia che è tenuto alla
restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale,
da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve
restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge.
Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la
scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato
era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il
problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura
successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo
2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre 2002; STFA P 40/99 del 16 maggio
2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung
unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea
1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
Il fatto,
poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla cassa è
ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia
imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di
calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere
tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di
prestazioni versate a torto (cfr. STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2;
DTF 124 V 382 consid. 1).
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.
2.7. Nella presente fattispecie per
quanto riguarda le entrate percepite da RI 1 svolgendo l’attività di consulente
finanziario presso la __________ da gennaio a giugno 2010, è
utile dapprima ricordare che giusta l’art. 24 cpv. 1 LADI è considerato
guadagno intermedio il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente
o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo (cfr.
consid. 2.4.).
Il TCA
rileva che, già soltanto per gli elementi menzionati in precedenza (consid. 2.5.),
appare dimostrato che durante il periodo di disoccupazione gennaio – giugno
2010 RI 1 svolgeva un’attività lavorativa soggetta a provvigioni per conto
della __________ (cfr. doc. 88; 98).
Ciò è stato peraltro
confermato a piu riprese dallo stesso ex datore di lavoro. La prima
volta nella compilazione del formulario “Attestato del datore di lavoro”,
la __________ ha indicato che dal 4 gennaio 2010 RI 1 era impiegato presso di
lei a tempo parziale, mentre a partire dal 1 luglio 2010 a tempo pieno (cfr. doc. 93).
Poi, in
risposta alla richiesta della Cassa del 23 luglio 2012 (cfr. doc. 76), la
signora __________ della __________, con e-mail del 3 agosto 2012 (cfr. doc.
20) ha, da una parte trasmesso i conteggi delle provvigioni accumulate da RI 1 durante
il periodo di prova (cfr. doc. 36-40), i quali dimostrano che l’insorgente era
registrato nella contabilità di __________ già durante il periodo di
disoccupazione svolgendo per essa un’attività soggetta a remunerazione.
Dall’altra, ha confermato che ogni agente della __________ inizia la sua
attività a tempo parziale e che le provvigioni relative a quel periodo vengono
conteggiate su un conto di compensazione e pagate nel primo mese in cui
l’agente è assunto a tempo pieno. La signora __________, ha precisato poi che RI
1 ha ricevuto il primo pagamento di fr. 19'000.- il 28 luglio 2010, ovvero dopo
il primo mese di lavoro a tempo pieno. Da ciò si evince, dunque, facilmente che
le prerformances che il ricorrente ha accumulato durante il periodo in
cui era iscritto in disoccupazione gli sono state corrisposte dalla __________ sottoforma
di provvigioni soltanto il 27/28 luglio 2010 (cfr. doc. 40; 20), unitamente a
quelle relative al mese di luglio in cui aveva lavorato a tempo pieno.
Infine, l’ex datore di
lavoro, dando seguito alle richieste di informazioni della Cassa pendente
procedura di opposizione del 15 gennaio 2013 (cfr. doc. 42), in risposta alla
precisa domanda n. 3 “Durante la formazione, il Sig. RI 1 svolgeva anche
un’attività lavorativa?”, con scritto dell’8 febbraio 2013, ha risposto affermativamente (cfr. doc. 35). Nello stesso scritto la __________ (già __________),
ha nuovamente confermato che l’importo di fr. 19'000.- versato a RI 1 era
inerente alle provvigioni guadagnate durante il periodo tra il 4 gennaio e il
27 luglio 2010 (cfr. doc. 35, punto 4.; 40 Provisionsabrechnung del 27.07.2010
alla voce “Auszahlung Sondervorschuss” – 19'000).
In esito a
quanto precede, questo Tribunale ritiene realizzate le condizioni per quanto
attiene al principio della restituzione di prestazioni percepite indebitamente
durante il periodo di disoccupazione 4 gennaio – 30 giugno 2010.
La tesi
ricorsuale secondo la quale l’attività lavorativa presso la __________ sarebbe
iniziata solo in data 24 giugno 2010, dopo la sottoscrizione dell’“accordo
complementare al contratto di agenzia __________ bonus per agenti a tempo pieno
con linearizzazione” (doc. A4), conformemente al suo punto 2.1. (cfr. I
pag. 1) non merita di essere seguita.
Quanto affermato
dal ricorrente è atto solamente a dimostrare che con la sottoscrizione del
citato accordo da parte della __________ il 24 giugno 2010 (doc. A4), RI 1 è
stato assunto in qualità di agente a tempo pieno. L’assunzione al 100% a
partire dal 1° luglio 2010 è peraltro confermata dalla lettera di assunzione
sottoscritta dal responsabile del Team __________ di __________, __________
(doc. 54).
Tuttavia, ciò non
toglie che prima di diventare agente a tempo pieno, l’assicurato abbia svolto
un’attività lavorativa per la __________ a tempo parziale.
A tal proposito giova infatti
evidenziare che il punto 2.2. dell’accordo complementare (cfr. doc. A4) cita
che “L’agente può iniziare a lavorare per __________ a titolo di attività
accessoria”.
Inoltre, il “Contratto di
Agenzia” sottoscritto da RI 1 il 12 dicembre 2009 e dalla __________ il 24
giugno 2010, contratto base che reggeva il rapporto di agenzia esistente tra il
ricorrente e la __________ al punto 8 relativo all’inizio e alla durata del
contratto indica: “Il presente contratto entra in vigore con la sua
sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti. Se già prima dell’inizio
del contratto sono state svolte delle attività per __________, o sono state
intermediate delle proposte, le disposizioni contrattuali valgono con effetto
retroattivo per l’inizio di detta attività”. (cfr. doc. 212, sottolineature
a opera del redattore).
Da quanto
precede appare quindi chiaro che, nonostante la sottoscrizione del Contratto di
Agenzia (doc. 208-214) e dell’Accordo complementare (cfr. doc. A4) sia avvenuta
in data 24 giugno 2010, già prima di quella data RI 1 svolgeva un’attività
lavorativa accessoria soggetta a provvigioni presso la __________.
2.8. Nemmeno l’argomento
ricorsuale secondo cui il ricorrente non avrebbe conseguito guadagno intermedio
poiché durante il primo semestre del 2010 ha svolto unicamente una formazione “irregolare” durante la quale non ha percepito nessun compenso può essere fatto
proprio dal TCA (cfr. doc. I pag. 2).
Innanzitutto, dalle carte
processuali emerge che il ricorrente non è stato in grado di dimostrare come
fosse strutturata di preciso la sua formazione obbligatoria presso la __________.
Egli ha semplicemente affermato a più riprese che si trattava di una formazione
“irregolare” iniziata nel mese di febbraio 2010 che consisteva nel seguire
presso i clienti il suo superiore della __________, il signor __________, al
fine di essere valutato sulle sue capacità lavorative (cfr. doc. I pag. 2; 51;
32). Egli ha inoltre dichiarato che i giorni dedicati alla formazione (intesa
nel senso stretto del termine) “erano stabiliti dalla direzione in base ai
moduli da conseguire per poter ottenere il posto di lavoro e conseguire i
diplomi per poter in seguito operare per __________” e che il tempo da lui
dedicato allo studio era parecchio in ragione dell’importanza del superamento
dei moduli al fine di venire assunti a tempo pieno (cfr. doc. 29). Inoltre il
ricorrente, in relazione all’organizzazione della parte pratica della sua
formazione (seguire il superiore presso i clienti) ha sostenuto che gli
appuntamenti presso i clienti erano concordati con il suo superiore il quale lo
accompagnava e gli mostrava il modo di lavorare, di non avere più un agenda con
le date degli appuntamenti e di non ricordare il numero degli appuntamenti che
ha avuto (cfr. doc. 29).
Comunque sia, al fine di
valutare se, nel principio, RI 1 debba oppure no restituire delle prestazioni
ricevute dalla Cassa, la questione di sapere come fosse precisamente
organizzata la formazione presso __________ è ininfluente. Decisivo è invece il
fatto che durante il periodo di disoccupazione gennaio – giugno 2010 l'assicurato ha svolto un’attività lavorativa.
Sia che venga denominata
attività lavorativa a tempo parziale (cfr. doc. 93) o accessoria (cfr. A4 punto
2.3.), oppure formazione “irregolare” o “periodo di prova unilaterale d’impiego
per una valutazione a essere assunto” (cfr. doc. I pag. 2), resta il fatto che
l’attività svolta durante questo periodo era soggetta a provvigioni (cfr. doc.
35-40; 88; 98).
A tal proposito giova
anche rilevare che l’accordo complementare al punto 3.1. relativo alla modalità
di retribuzione prevede che “L’agente riceve per la sua attività le regolari
provvigioni previste per il suo livello nel piano dei livelli di retribuzione e
di carriera. Se interviene un accompagnatore di consulenza, l’agente riceve
al massimo 5.--/U, in base alle norme per gli accompagnatori di consulenza.”
(cfr. doc. A4 sottolineatura a opera del redattore).
Questo conferma, una volta
di più, che anche durante il periodo di formazione “irregolare” RI 1 accumulava
delle provvigioni.
Va peraltro ricordato che,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale citata al considerando 2.4.
(DLA 2001 N. 29 pag. 230), un assicurato che frequenta un corso che non
soddisfa le condizioni previste all’articolo 59 segg. LADI ha comunque diritto
all’indennità di disoccupazione se adempie i presupposti del diritto secondo
l’art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed
essere disposto ad interrompere senza indugio il corso non preso a carico
dall’amministrazione se si presenta un’opportunità d’impiego. In caso
contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro,
per cui l’idoneità al collocamento deve essere negata.
Nella presente fattispecie,
dalle carte processuali risulta che il periodo di formazione e il superamento
del primo modulo formativo erano delle condizioni indispensabili per
l’assunzione a tempo pieno presso la __________ (cfr. doc. I pag. 2).
A fronte di ciò, appare
altamente verosimile che il ricorrente non sarebbe comunque stato disposto ad
interrompere detta formazione poiché ciò sarebbe equivalso a rinunciare al
posto di lavoro a tempo pieno presso la __________.
Da quanto precede discende che,
nell’ipotesi in cui fosse accertata con precisione la partecipazione di RI 1 a
una formazione presso la __________ durante il periodo in cui era iscritto in
disoccupazione, egli sarebbe stato idoneo al collocamento con un grado di
disponibilità del mercato del lavoro corrispondente al tempo non dedicato alla
formazione. Da ciò ne deriverebbe quindi che - avendo il ricorrente percepito
dalla Cassa durante il periodo gennaio-giugno 2010 delle indennità giornaliere
piene (in quanto iscritto in disoccupazione quale persona in ricerca d’impiego
con disponibilità del mercato del lavoro a tempo pieno, cfr. doc. 393) -
l’importo che sarebbe tenuto a restituire a titolo di prestazioni percepite di
troppo sarebbe in definitiva maggiore a quello stabilito dalla Cassa nella
decisione impugnata. Infatti, in simili condizioni, l’assicurato durante il
periodo di disoccupazione gennaio – giugno 2010 non avrebbe dovuto ricevere le
indennità giornaliere piene, bensì corrispondenti alla sua effettiva
disponibilità nel mercato del lavoro.
Quindi, volendo
considerare tale ipotesi al caso concreto, l’importo da restituire alla Cassa
sarebbe costituito dall’importo corrispondente alle indennità giornaliere piene
per la percentuale di tempo dedicato alla formazione, sommato all’ammontare
percepito in troppo a seguito del guadagno intermedio per la percentuale di
tempo in cui lavorava. Ciò aggraverebbe la situazione del ricorrente il quale
sarebbe tenuto a restituire un importo maggiore.
2.9. Altrettanto irrilevante è il
fatto che il ricorrente non ha percepito nessuna provvigione fino al 27 luglio
2010 (cfr. doc. I pag. 2). Infatti, il punto 3.3 dell’accordo complementare
menziona che “Gli affari già soggetti a provvigione vengono pagati per la prima
volta alla fine del 1° mese in qualità di agente a tempo pieno. Durante la fase
di prova quale attività secondaria le provvigioni vengono accumulate sul conto
di compensazione.” (cfr. doc. A4 pag.1, sottolineature a opera del redattore).
Ciò è appunto avvenuto nella presente fattispecie in cui il ricorrente, attivo almeno
dal mese di febbraio 2010 presso __________ (stando a quanto da lui affermato
nell’atto ricorsuale, cfr. I pag. 2), nel periodo di prova durante il quale,
oltre a seguire e superare i moduli formativi necessari per essere in seguito
assunto a tempo pieno, procacciava clienti sotto la sorveglianza del suo
responsabile __________. Le provvigioni relative a quel periodo sono state poi
corrisposte, come previsto nell’accordo complementare al punto 3.3. e come
confermato dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. 20; 35), solo alla fine del
primo mese in cui il ricorrente ha lavorato in qualità di agente a tempo pieno
(cfr. doc. 40 provisionsabrechnung del 27.07.2010 alla voce “Auszahlung
Sondervorschuss” – 19'000).
L’ulteriore argomento
sollevato dal ricorrente secondo cui, se non avesse superato l’esame del primo
modulo non sarebbe stato assunto e di conseguenza non avrebbe ricevuto le
provvigioni relative ai mesi da gennaio a giugno 2010 (cfr. doc. I pag. 2) è
anch’esso irrilevante poiché, in definitiva, il ricorrente a partire dal 1°
luglio 2010 è stato assunto a tempo pieno percependo a fine luglio 2010 anche
le provvigioni relative al periodo di prova/formazione “irregolare” (cfr. doc.
35 punto 4; 36-40).
Conseguentemente le
entrate connesse allo svolgimento dell’occupazione presso la __________
andavano considerate nel calcolo delle indennità di disoccupazione a cui
l’assicurato aveva diritto.
Nella presente fattispecie
sono pertanto adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid.
2.2.).
In effetti nel giugno 2012,
quando la Cassa ha saputo dell’attività svolta presso la __________, sono
emersi dei fatti nuovi atti a indurre a una conclusione giuridica diversa
rispetto al calcolo iniziale delle indennità di disoccupazione.
Relativamente
al mancato computo del guadagno intermedio, il ricorrente, che nei
formulari “Indicazioni della persona assicurata” concernenti i mesi da gennaio
a giugno 2010 (cfr. doc. 527-537) ha sempre risposto negativamente alle domande
n. 1 e 2 “Ha lavorato per uno o più datori di lavoro?” e “Ha
esercitato un’attività indipendente?”, da un profilo oggettivo, ha perciò
effettivamente percepito a torto parte delle indennità di disoccupazione
afferenti ai periodi da gennaio a giugno 2010.
Va, infine, respinta pure
l’argomentazione ricorsuale sollevata da RI 1 secondo la quale sarebbero stati
i responsabili della __________ a conoscenza del suo statuto di persona in
cerca di impiego tra gennaio e giugno 2010, a consigliargli di non annunciare nulla alla Cassa in relazione alla sua attività. Oltre a non trovare riscontro
alcuno negli elementi agli atti al di fuori delle sue allegazioni di parte,
l’insorgente, se davvero avesse ricevuto una simile direttiva, avrebbe dovuto esporre
la sua situazione all'amministrazione.
A tal proposito, va comunque
ribadito che a questo stadio di procedura di restituzione di prestazioni, è
irrilevante sapere se l’assicurato era in buona fede oppure no quando ha
ricevuto l’indebita prestazione. Tale questione sarà, semmai, oggetto di esame
nell’ambito della procedura successiva di condono (cfr. DTF 122 V 134 consid.
2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STFA P 17/02 del 2 dicembre
2002; STFA P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000;
Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den
Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).
2.10. Occorre ora
stabilire se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.
L’insorgente né nell’atto
ricorsuale, né nelle precedenti prese di posizione, non ha mai sollevato
obiezioni riguardo ai parametri presi in considerazione dalla Cassa per il
calcolo degli importi chiesti in restituzione (cfr. doc. I; 51; 32; 29; 22).
Secondo
l’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza
tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente
almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il guadagno
assicurato.
Il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), in una
decisione C 134/99 del 3 agosto 1999 ha confermato il precedente giudizio del
TCA che, nel caso di un assicurato impiegato quale agente assicurativo, dopo
aver rilevato che non si può tener conto del guadagno effettivamente conseguito
se esso risulta inferiore al minimo d’esistenza, ma si deve prendere in
considerazione un guadagno ipotetico corrispondente al salario minimo per il
rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta, ha considerato
quale guadagno ipotetico l’importo di fr. 2’750.-- pari al salario minimo per
il rilascio di un permesso di lavoro nella professione concreta.
La nostra Massima istanza
ha, in particolare, rilevato che:
" (...)
1. - La presente lite verte sul tema di sapere se il guadagno intermedio,
per il calcolo della perdita di guadagno determinante ai fini di stabilire il
diritto all’indennità di disoccupazione, debba in ogni caso corrispondere
almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo in cui l’attività è
esercitata, o se invece da prendere in considerazione a questo scopo possa
essere, secondo le circostanze, il reale reddito percepito dall’assicurato
durante il periodo di controllo.
Considerandi
2.
- a) Nell’impugnato giudizio l’autorità di ricorso cantonale
ha correttamente indicato che è considerato guadagno intermedio, ai sensi
dell’art. 24 cpv. 1 LADI, il reddito proveniente da un’attività lucrativa
dipendente o indipendente ottenuto dal disoccupato entro un periodo di
controllo. Giusta il cpv. 3 di questa norma, é considerata perdita di guadagno
la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma
corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione ed il luogo, e il
guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non é preso in
considerazione.
La precedente istanza ha pure illustrato in modo
pertinente i principi di giurisprudenza sviluppati in questo contesto. Essa in
particolare ha ricordato come non vi sia retribuzione conforme agli usi
professionale o locali in caso di lavoro sostitutivo quando risulti
inequivocabilmente che un assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite
effettuate non possa, per mesi, conseguire un guadagno corrispondente al minimo
d’esistenza nonostante il massimo impegno (DLA 1986 no. 22 pag. 89 consid. 2;
cfr. pure DTF 120 V 245 consid. 3c; SVR 1994 ALV no. 22 pag. 51 consid. 6b). In
altri casi, il Tribunale federale delle assicurazioni, ha stabilito che si
doveva prendere in considerazione, per il calcolo della perdita di guadagno del
disoccupato, un salario ipotetico di fr. 2’750.-- corrispondente al salario
minimo richiesto per il rilascio di un permesso di lavoro a manodopera estera
non domiciliata per svolgere l’attività di rappresentante (sentenze inedite 31
dicembre 1998 in re C., C 53/98, e 18 dicembre 1995 in re G., C 213/95; cfr. DLA 1998 no. 33 pag. 181 consid. 2, pag. 182 consid. 3a, pag. 183
consid. 3c).
b) La Corte cantonale si è fondata sulla summenzionata
prassi per ritenere che nel caso di specie si doveva, ai fini del calcolo della
perdita di guadagno determinante per il diritto all’indennità di
disoccupazione, prendere in considerazione un guadagno intermedio ipotetico di
fr. 2’750.--. (...)"
Contestualmente il TFA ha
pure ribadito che l’esigenza della conformità all’uso professionale e locale si
riferisce tanto al guadagno proveniente da un’attività lucrativa dipendente
quanto al reddito che il disoccupato ottiene esercitando un’attività lucrativa
indipendente (cfr. pure RDAT II-1999, N. 74, pag. 265; SVR 1998 ALV N. 10, pag.
31.
consid. 3; DTF 122 V 367, pag. 369 consid. 5 = DLA 1998, n. 25, pag. 134
consid. 5 e DTF 120 V 518 consid. 4).
Inoltre l’Alta Corte ha
stabilito che per calcolare la compensazione della differenza che deve
eventualmente essere versata a un lavoratore a tempo pieno rimunerato su
provvigione, che svolge la sua attività quale consulente nel servizio esterno,
occorre computare il salario conforme agli usi professionali e locali - salario
minimo per collaboratori di impresa nel servizio esterno fr. 20.--/ora - a
partire dall’inizio del rapporto di lavoro, anche se non ha conseguito alcun
reddito durante i primi mesi. Non esiste alcuna disposizione legale né
giurisprudenza su cui basare il computo della retribuzione soltanto al termine
di un periodo transitorio di tre mesi (cfr. DLA 1998 N 33 pag. 179).
Dunque il salario conforme
agli usi professionali e locali va applicato sin dal primo giorno d’inizio
dell’attività.
Sempre il TFA, in una
decisione non pubblicata del 31 dicembre 1998, ha pure ribadito che deve essere presa in considerazione la circostanza che un’attività
rimunerata a provvigioni venga esercitata a tempo parziale.
Con giudizio C 135/98 del
5.
giugno 2001, pubblicato in DLA 2002 N. 13 pag. 108, l’Alta Corte ha ribadito
che le indennità compensative in caso di guadagno intermedio vanno calcolate in
base al salario usuale per la professione e il luogo, anche se l’assicurato non
consegue alcun guadagno o se realizza un guadagno minimo.
Infine in
una sentenza C 65/01 del 21 giugno 2001 il Tribunale federale delle
assicurazioni, confermando quanto deciso dal TCA, e meglio che nel caso di
un’assicurata che mentre era iscritta in disoccupazione ha concluso un
contratto con cui si impegnava a effettuare conversazioni telefoniche tramite
un numero di servizio, venendo retribuita con un compenso di fr. 0.60 al minuto
(fr. 574.-- per il mese di marzo 2000) il guadagno intermedio del mese di marzo
doveva corrispondere al salario di riferimento nella professione specifica e
non al guadagno realmente percepito, ha osservato:
" (…) Nella sua giurisprudenza esso ha infatti avuto occasione di
rilevare che, quando un assicurato retribuito proporzionalmente alle vendite
effettuate non può conseguire un salario corrispondente al minimo esistenziale
nonostante il massimo impegno, tale retribuzione non può essere considerata conforme agli usi
professionali o locali in caso di lavoro sostitutivo (DTF 120 V 245 consid. 3c; DLA 1998 n.
33.
pag. 182 consid. 2 e riferimenti). Questa Corte ha ulteriormente precisato
che, qualora non venga raggiunto quanto è usuale per la professione ed il
luogo, occorre, procedendo al confronto tra guadagno intermedio e guadagno
assicurato, fondarsi sul salario che corrisponde almeno all'aliquota usuale per
la professione ed il luogo, anziché su quello effettivo.
In siffatta evenienza, l'assicurato ha diritto alla
compensazione della differenza tra il guadagno assicurato e il salario
corrispondente agli usi professionali e locali
(DTF 120 V 253 consid. 5e; DLA 1998 n.
33.
pag. 182 consid. 2 e riferimenti).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, per
potere ritenere una retribuzione conforme agli
usi professionali, è necessario che
l'assicurato che consegue un guadagno intermedio nella professione appresa
venga remunerato secondo i parametri validi per i rappresentanti - con relativa
formazione - di tale mestiere. Per converso, nell'ambito di attività non
apprese sono applicabili i salari medi nella branca in questione (DTF 120 V 245 consid. 3c, 252 consid.
5e, 513 consid. 8e; DLA 1998 n. 33 pag. 182 consid. 2).
(…) con l'inserimento del criterio dell'uso professionale e
locale giusta l’art. 24 cpv. 3 LADI, si è voluto impedire che datore di lavoro
e lavoratore disoccupato, esercitando del dumping salariale, pattuiscano
stipendi inadeguati a pregiudizio dell'assicurazione di disoccupazione - alla
quale il lavoratore si rivolge per colmare la differenza salariale -, e quindi
a discapito della collettività (DTF 120 V 245 consid.
3c; DLA 1998 n. 33 pag. 181 consid. 2).” (La sottolineatura è del redattore)
La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Circolare concernente l'indennità di
disoccupazione (Circolare ID) in vigore dal gennaio 2007 al p.to C134 ha
indicato che:
" Se il salario versato per l’attività espletata a titolo di guadagno
intermedio non è conforme agli usi professionali e locali, la cassa deve
adeguarlo al salario in uso per questo genere di impiego.
La cassa stabilisce se la rimunerazione è conforme
agli usi professionali e locali basandosi sulle disposizioni legali, la
statistica dei salari, i salari in uso nell’azienda o nel settore, i contratti
tipo o i contratti collettivi di lavoro. All’occorrenza, può anche far capo
alle direttive emesse dalle associazioni professionali.
Un salario conforme agli usi professionali e locali
va computato sin dall'inizio di un'attività espletata a titolo di guadagno
intermedio, anche se nel corso dei primi mesi non viene percepito alcun
reddito.
Nel caso di una rimunerazione commisurata alle
prestazioni (provvigione), non si può parlare di rimunerazione conforme agli
usi professionali e locali se il guadagno realizzato dall’assicurato non
corrisponde al lavoro prestato.
Può succedere che un assicurato, al fine di
adempiere il suo obbligo di ridurre il danno, accetti di svolgere a titolo di
"periodo di pratica" un’attività normale la cui rimunerazione non è
conforme agli usi professionali e locali. In questo caso, le indennità
compensative vanno calcolate sulla base delle aliquote usuali per la professione
e il luogo.
Nel caso in cui il guadagno assicurato debba essere
ricalcolato nell’ambito di un nuovo termine quadro, verrà preso in
considerazione invece il salario effettivamente versato.
Giurisprudenza
DLA 1998 n. 33 pag. 179
segg.; DLA 1998 n. 49 pag. 286 segg.; DTFA, causa S. del 14.6.2004, C 297/03;
DTFA, causa B. del 5.6.2001, C 135/98; DTFA, causa B. del 9.6.2000, C 385/99;
DTFA, causa N. del 19.10.2004, C 230/03.”
Giova evidenziare che la Prassi LADI/ID C134, valida dal gennaio 2013 - che ha sostituito il p.to C138 della Circolare
ID del 2007 - corrisponde al tenore del testo precedente.
Relativamente alla
giurisprudenza è tuttavia stato precisato che:
" Giurisprudenza
DLA 1998 n. 33 pag. 179 (Nel caso di un
collaboratore che lavora a provvigione, l’eventuale diritto alla compensazione
della perdita di guadagno va determinato prendendo in considerazione un salario
conforme agli usi professionali e locali sin dall’inizio del rapporto di
lavoro, anche se nei primi mesi non è stato percepito alcun reddito)
DTFA del 27.7.2005, C 308/02 (Un‘attività non può
essere considerata quale guadagno intermedio se non mira ad evitare la
disoccupazione, ma viene anzitutto svolta a scopo formativo, ossia per
acquisire conoscenze e competenze professionali)
DTF del 3.4.2009,8C_774/2008 (Anche se l’assicurato
non percepisce alcun reddito o ne percepisce solo uno esiguo, va computato un
salario usuale per la professione o il ramo)”
2.11
Quando – come in
concreto – la retribuzione viene fissata in provvigioni, non si può parlare di
rimunerazione conforme agli usi professionali e locali se il guadagno
realizzato dall’assicurato non corrisponde al lavoro prestato.
Nel caso di
specie al fine di valutare se la retribuzione ricevuta dalla __________ sia
conforme agli usi professionali e locali bisogna innanzitutto stabilire il
tempo di lavoro dell’assicurato, e meglio se si è trattato di un’attività a
tempo parziale o a tempo pieno.
Al riguardo
va osservato che il contratto concluso dall’insorgente con la __________ nel giugno
2010, quali norme generiche, prevede che l’agente è un lavoratore indipendente
a tempo pieno, e che il passaggio dell’attività a tempo parziale o viceversa è
possibile soltanto a partire dalla data del consenso scritto della __________
(cfr. doc. 208 p.ti 2.1.; 2.3.).
Il contratto
menzionato non contempla alcunché a titolo specifico riguardo al tempo di
lavoro dell’assicurato.
E’ vero che
nell’Attestato del datore di lavoro del 22 maggio 2012 concernente il periodo 4
gennaio – 30 giugno 2010 la __________ ha indicato che si trattava di un
rapporto di lavoro a tempo parziale (cfr. doc. 93).
E’
altrettanto vero, tuttavia, che al p.to 6 dei menzionati Attestati è stato
precisato che “l’agente sceglie liberamente gli orari d’attività. Non viene
fatto un rapporto delle ore.” (cfr. doc. 93).
Inoltre
l’ex datore di lavoro del ricorrente, rispondendo alla domanda n. 1 della Cassa
di cui allo scritto del 15 gennaio 2013 volta a sapere in quali giorni RI 1 ha
svolto la sua attività lavorativa durante il periodo tra il mese di gennaio e
giugno 2010 (cfr. doc. 42), ha risposto che “L’agente è attivo per __________
(ex __________) come professionista indipendente. Cioè l’agente può scegliere
liberamente l’organizzazione, gli orari e il luogo della propria attività.
L’agenzia __________ (ex __________) non può determinare i giorni ed orari
della propria attività degli agenti.” (cfr. doc. 35, sottolineatura a opera
del redattore).
In aggiunta, come già
menzionato in precedenza (cfr. consid. 2.10.), il ricorrente, malgrado gli sia
stato chiesto esplicitamente di fornire i dettagli della sua attività presso __________
durante il primo semestre del 2010 (cfr. doc. 30), non ha saputo dimostrare
come fosse organizzata la sua formazione “irregolare”, in particolare quante
ore al giorno avesse dedicato alla parte teorica e quante alla parte pratica.
Non aiuta a tal fine il programma “FORMAZIONE PROFESSIONALE –Classe II / 2010” allegato all’atto ricorsuale (cfr. doc. A5). Dallo stesso si evince unicamente che per partecipare
al primo test modulare necessario per essere ingaggiato a tempo pieno (cfr.
doc. I pag. 2), RI 1 ha dovuto investire 3,5 giorni tra il 17 maggio e il 7
giugno 2010 (cfr. doc, A5 prima casella). Questo documento, da solo, non è quindi
sufficiente agli occhi del TCA per ritenere l’attività svolta dal ricorrente
presso la __________ durante il periodo che ha preceduto l’assunzione a tempo
pieno, come attività a tempo parziale.
In simili
condizioni, ritenuta la specificità della funzione di consulente finanziario
ricoperta dall’insorgente in seno alla __________, risulta che l’orario
concernente l’attività esercitata dall’assicurato nel periodo in cui era
iscritto in disoccupazione non fosse controllabile.
Non
risultando controllabile il relativo orario, tale attività deve essere
considerata a tempo pieno (cfr. STFA C 107/05 del 18 luglio 2006; B. Rubin, "Assurance-chômage".
Ed. Schultess, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 332).
In proposito
cfr. pure STCA 38.2012.75 del 28 novembre 2013 consid. 2.13.-2.15; 38.2012.3
del 20 febbraio 2013 consid. 2.6.-2.7., massimata in RtiD II-2013 n. 82 pag.
400.
2.12
Il lavoro svolto
dal ricorrente presso la __________ durante il periodo tra gennaio e giugno
2010, come previsto dall’accordo complementare (cfr. doc. A4 punto 3.3.) e come
dichiarato dall’ex datore di lavoro (cfr. doc. 20; 35), è stato retribuito soltanto
dopo l’inizio della sua attività lavorativa a tempo pieno tramite il versamento
del 28 luglio 2010 di fr. 19'000 (cfr. doc. 40 Provisionsabrechnung
del 27.07.2010 alla voce “Auszahlung Sondervorschuss” – 19'000). Tale importo era composto dalle provvigioni accumulate sul conto di
compensazione durante il periodo che ha preceduto la sua assunzione a tempo
pieno e dalle provvigioni guadagnate durante il primo mese (luglio 2010) in cui
RI 1 era attivo quale agente a tempo pieno.
Dagli
elementi agli atti risulta comunque che l’assicurato durante il periodo di
formazione “irregolare”, nei mesi di gennaio e febbraio 2010 non ha accumulato
nessuna provvigione, mentre per il mese di marzo ha accumulato sul conto di
compensazione (cfr. doc. A4 punto 3.3. seconda frase) provvigioni per fr. 119.45,
per il mese di aprile per fr. 3'622.15, per il mese di maggio per fr. 78.45 e
per il mese di giugno per fr. 5'308.75 (cfr. doc. 98).
Il TCA
rileva che tra le provvigioni accumulate durante il periodo in questione,
soltanto quelle riguardanti il mese di aprile 2010 (fr. 3'622.15) e il mese di
giugno 2010 (fr. 5'308.75) appaiono essere proporzionate a un lavoro svolto a
tempo pieno (cfr. consid. 2.11.-2.13), mentre le restanti no.
Per quanto
riguarda i redditi accumulati non proporzionati a un lavoro svolto a tempo
pieno, come pure per i mesi in cui il ricorrente non ha percepito nulla, deve
essere applicata la remunerazione forfettaria conforme agli usi professionali e
locali (cfr. DLA 2002 N. 13 pag. 108; 1998 N. 33 pag. 179; cfr. consid.
2.13
-2.14.).
La questione
di sapere se per il computo del guadagno intermedio dei mesi di aprile e giugno
2010.
occorra invece tener conto dei redditi effettivi oppure no, può rimanere
irrisolta. Infatti, se si tenesse conto degli importi effettivi accumulati
durante i mesi di aprile e giugno 2010 – che sono maggiori rispetto a quelli
forfettari conformi agli usi professionali e locali - si aggraverebbe la
situazione del ricorrente, il quale, in definitiva, sarebbe tenuto a restituire
alla Cassa un importo più elevato.
Anche per i
mesi di aprile e giugno 2010, va dunque applicata una remunerazione
forfettaria conforme agli usi comuni.
La Cassa, in casu, ha tenuto conto quale salario conforme agli usi professionali e locali
di fr. 3'360.--, corrispondenti a fr. 154.85 al giorno (fr. 3’360.-- : 21,7;
cfr. doc. 68-73; consid. 2.6.; art. 40a OADI).
Il
TCA rileva che l’ammontare di fr. 3'360.-- corrisponde all’importo di fr. 20.--
all’ora moltiplicato per 42 ore settimanali, pari a fr. 840.-- considerato per
4.
settimane (fr. 20 x 42 h x 4 settimane = fr. 3'360.--).
L’applicazione del salario
minimo per collaboratori nel settore della consulenza finanziaria attivi nel
servizio esterno di fr. 20.--/ora (cfr. C 139/06 del 13 ottobre 2006 consid.
2.2
; consid. 2.13.) risulta corretta se si pone mente, da una parte, al fatto
che l’assicurato – il quale del resto in precedenza è stato attivo quale
collaboratore del servizio esterno presso __________ Compagnia d’assicurazioni
(cfr. doc. 345; consid. 2.7.) – per la __________ ha svolto l’attività di
agente / consulente finanziario.
Dall’altra, alla sentenza
8C_774/2008 del 3 aprile 2009 con cui il TF ha confermato il salario ipotetico
di fr. 20/ora applicato a un “wine broker” la cui attività consisteva nel
concludere e negoziare affari per il suo datore di lavoro, rilevando che tale
funzione era assimilabile a un’occupazione svolta in seno al servizio esterno
di un’impresa.
Di
conseguenza va confermato l’importo di fr. 154.85 computato dalla Cassa quale
guadagno intermedio giornaliero conforme agli usi professionali e locali per
ricalcolare le indennità compensative spettanti all’assicurato nei mesi di
gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2010 (cfr. doc. 67).
2.13
Alla luce di
tutto quanto esposto discende che, tenendo conto dei guadagni intermedi
conseguiti presso la __________ calcolati facendo riferimento alla retribuzione
conforme agli usi professionali e locali di fr.
154.85
al giorno (cfr. consid. 2.14.) per i mesi di gennaio,
febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2010, l’insorgente per il mese di
gennaio 2010 aveva diritto a indennità di disoccupazione di fr. 2’593.75 invece
di fr. 3'732.85 versati, per il mese di febbraio 2010 aveva diritto a fr.
2'352.65 invece di fr. 5'742.85 corrisposti, per il mese di marzo 2010 aveva
diritto a fr. 3'075.80 invece di fr. 6'604.30 versati, per il mese di aprile
2010.
aveva diritto a fr. 2'834.80 invece di fr. 6'317.20 erogati, per il mese
di maggio 2010 aveva diritto a fr. 2'599.45 invece di fr. 6'030.00 versati e
per il mese di giugno non aveva diritto ad alcuna indennità (per cui dovrà
restituire l’intero importo ricevuto dalla Cassa per quel mese di fr.
6'285.25).
Di
conseguenza l’importo di fr. 21'256.-- (fr. 34'712.45 indennità ricevute - fr.
13'456.45 indennità di diritto; cfr. doc. 67) chiesto in restituzione a titolo
di indennità di disoccupazione percepite indebitamente dal 4 gennaio al 30
giugno 2010 si rivela corretto.
2.14
Il
ricorrente ha chiesto l’audizione testimoniale del signor __________,
responsabile dell’Agenzia __________ e quadro superiore del ricorrente durante
il periodo in cui era agente della __________ (cfr. doc. V).
Ritenuto che i documenti già presenti
all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali vigenti per quanto
concerne, segnatamente, i presupposti per l’obbligo di restituzione di
prestazioni percepite indebitamente ai sensi dell’art. 25 LPGA (cfr. consid. 2.3.)
consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che
l’assunzione dell’ulteriore prova richiesta non potrebbe mettere in luce nuovi
elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
In
effetti, come esposto al considerando precedente, che l’assicurato fosse anche
in formazione presso la __________ o meno è ininfluente, visto che in ogni caso
la restituzione dovrebbe essere confermata. Pertanto, quanto potrebbe invocare
il signor __________ circa la suddivisione del tempo durante la formazione
“irregolare” si rivelerebbe irrilevante ai fini della soluzione della presente
vertenza.
Di conseguenza la richiesta del
ricorrente concernente l’audizione del teste deve essere respinta.
A tale
proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF
8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid.
5.3
; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; STFA H 411/01 del 5
marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio
2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001;
STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27
ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.15
La decisione su opposizione
impugnata deve pertanto essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti