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Decisione

38.2013.78

A ragione l'Uff. misure attive ha chiesto a una ditta la restituz.degli assegni per il perido di introduzione.Non sono adempiuti i relativi presupposti.Decisivo lo sciogliento del contratto di lavoro

17 aprile 2014Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i sei mesi e che il signor __________ ha avuto la possibilità

effettiva d'integrarsi in un nuovo campo lavorativo con successo,

acquisendo la possibilità di ottenere un nuovo impiego con nuove qualifiche.

Tenuto conto di quanto precede e in particolar modo

dell'ammissione del datore di lavoro di aver licenziato il signor __________

per motivi economici, si ribadisce che il criterio determinante per

l'ottenimento della misura è l'interesse del lavoratore a ottenere

un'occupazione durevole, fattore quest'ultimo che mediante l'interruzione del

contratto di lavoro, non è stato rispettato." (doc. A11)

1.4. Contro la decisione

su opposizione la ditta RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel

quale chiede che venga annullata la richiesta di rimborso delle prestazioni

versate dall'assicurazione contro la disoccupazione.

La ditta

sottolinea in particolare che l'interruzione del rapporto di lavoro "ha di

fatto decorrenza oltre la fine del piano d'introduzione e per intero oltre il

sesto mese d'impiego". L'azienda rileva inoltre di avere offerto a __________

una continuazione dell'impiego al 50%, accettata dal dipendente, ma non dal

consulente del personale che gli avrebbe vietato "espressamente di

continuare il rapporto lavorativo con l'attuale datore di lavoro chiedendogli

d'avvisarlo in sua presenza".

In

conclusione la ricorrente rileva:

" (…)

I presupposti per la restituzione degli assegni

impugnati dall'Ufficio delle Misure Attive dati gli articoli 59, 59a, 59b cpv.

3,59c, 65 e 66 LADI, art. 90 OADI, e gli art. 25 LPGA e 95 OADI, base legale

per la restituzione degli assegni, non valgono poiché sono stati rispettati

dalla RI 1, in quanto:

1.

Gli accordi del piano d'introduzione sono stati rispettati, infatti

l'interruzione del rapporto di lavoro con l'assicurato non è avvenuta durante

il periodo d'introduzione come affermato dall'Ufficio delle misure attive bensì

al termine di questo, come da accordi pattuiti e scritti in data 8 maggio 2013

(allegato nr. 9). I dettagli del piano d'introduzione con termine il 30/08/2013

sono controfirmati dall'Ufficio delle misure attive in data 08/05/2013. Il

licenziamento durante il periodo d'introduzione è un presupposto indispensabile

per esigere legalmente la restituzione degli assegni, e non esiste nel nostro

caso, indipendentemente dal fatto che l'Ufficio delle misure attive tiene a

ribadire e accentuare le cause economiche del licenziamento.

2.

L'Ufficio delle misure attive è stato interpellato previamente in ogni caso,

come richiesto dal loro documento di concessione degli API. Il colloquio

telefonico risultò pertanto infruttuoso in quanto l'Ufficio delle misure

attive, rappresentato dal funzionario __________ per tale pratica, si mostrò

impassibile a scendere a compromessi, tranne che per una restituzione rateale

degli assegni API.

3.

L'interruzione del rapporto di lavoro è scaturita in buona fede da parte del

datore di lavoro e una restituzione degli assegni comporterebbe gravi

difficoltà alla ditta (LPGA art. 25). La ditta si ritrovava e si ritrova

tuttora sull'orlo della chiusura definitiva, con nessun impiegato da fine

agosto in poi, e con il titolare che di propria tasca accredita nuovi fondi

alla ditta per evitare l'insolvenza." (Doc. I)

1.5. Nella sua risposta del 15

gennaio 2014 l'UMA chiede di respingere il ricorso (cfr. doc. V).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06

del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Il 1°

luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo

2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002

pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

Questa revisione della

LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della

legge del 1995.

Questi provvedimenti si

sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la

disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale,

Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la

disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12

giugno 2001, pag. 1972):

" (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC

recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con

la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto

mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata (…)."

Pertanto, la

giurisprudenza concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI, che agli art.

59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti destinati a

prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo l'entrata

in vigore della terza revisione della LADI (cfr. la STFA C 209/04 del 10

dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59

cpv. 2 LADI, che ha ripreso i concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1

e cpv. 3 LADI, la STFA

C 56/04 del 10 gennaio

2005.

e la STFA C 77/04 del 24 dicembre 2004.

2.3

Fra gli scopi principali

dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la

disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la

reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a

cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo

obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto

una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti

di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione,

di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di

formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di

occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di

provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,

assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti

settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa

indipendente).

Il nuovo art. 59 LADI

fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro e prevede che:

" 1

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla

disoccupazione.

2.

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono

volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso

difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono

in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga

durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3.

Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che

adempiono:

a. i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento in

questione.

4.

I servizi competenti collaborano con gli organi

dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati

invalidi."

All'art. 59

cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a

prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti

possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del

mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di

prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr.

STFA del 10 dicembre 2004 nella causa F., C 209/04, consid. 2; le STFA del 5

agosto 2003 nelle cause A., C 200/02 e A., C 201/02, consid. 1, la

giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una

nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e

l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

2.4

In particolare, quale

provvedimento speciale, agli art. 65 e 66 LADI sono regolamentati gli assegni

per il periodo d’introduzione, l’ammontare e la durata degli stessi.

Questa misura, che tende a

favorire la reintegrazione professionale dei disoccupati, consiste

nell'attribuzione di assegni per il periodo di introduzione in un nuovo lavoro.

I presupposti del diritto

a ricevere queste prestazioni sono così enumerati all'art. 65 LADI:

" Agli assicurati difficilmente collocabili, che assolvono un periodo

d’introduzione in un’azienda e ricevono un salario ridotto, possono essere

concessi assegni per il periodo d’introduzione se:

a. ...

b. il salario ridotto corrisponde almeno alla prestazione lavorativa fornita

durante questo periodo e

c. l’assicurato, dopo l’introduzione, può contare su un impiego alle

condizioni usuali nel ramo e nella regione, tenuto, se del caso, conto di una

capacità lavorativa durevolmente ridotta."

Nel tenore in vigore fino

al 30 giugno 2003 l’art. 65 lett. a LADI prevedeva, quale ulteriore condizione,

che: “essi adempiono il presupposto giusta l’articolo 60 capoverso 1 lettera

b;”.

Al riguardo, nel Messaggio

del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione

contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 2.1, in FF 2001 N. 23 del

12.

giugno 2001, pag. 2013 si legge che:

" (…)

Art. 65 Assegni per il periodo d’introduzione

La lettera a è contemplata nella clausola generale prevista

dall’art. 59 capoverso 3, motivo per cui non deve più essere menzionata.

(…)." (cfr. FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2013)

L'OADI, al cpv. 1

dell'art. 90, definisce così la nozione di "assicurato difficilmente

collocabile":

"

1.

Un assicurato

è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del

mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego

poiché:

a. è in età avanzata;

b. è impedito fisicamente, psichicamente o

mentalmente;

c. ha cattivi precedenti professionali;

d. ha già riscosso 150 indennità giornaliere."

Gli

assegni di introduzione coprono la differenza tra il salario effettivo e il

salario normale che l'assicurato può pretendere al termine del periodo di

introduzione, tenuto conto della sua capacità lavorativa, ma al massimo il 60 %

del salario normale (art. 66 cpv. 1 LADI).

La legge pone dunque una

serie di condizioni affinché possano essere concessi gli assegni dell'art. 65 LADI (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Basilea e Francoforte sul Meno 1992,

p. 467 e seg.).

Innanzitutto

deve trattarsi di assicurati difficilmente collocabili (prima condizione).

Poi, deve trattarsi di

persone che necessitano di un periodo di introduzione in un'azienda e che

ricevono perciò un salario ridotto (seconda condizione).

Inoltre tali assicurati

devono adempiere i presupposti secondo l’art. 8 per quanto la legge non

disponga altrimenti (terza condizione). Il salario ridotto deve corrispondere

almeno alla prestazione lavorativa da loro fornita durante questo periodo

(quarta condizione). Infine, gli assicurati, dopo l'introduzione, devono poter

contare su un impiego alle condizioni usuali, tenuto, se del caso, conto di una

capacità lavorativa durevolmente ridotta (quinta condizione).

Secondo l'art. 66 cpv. 2

LADI, durante il termine quadro, gli assegni di introduzione sono pagati per

sei mesi al massimo; in casi eccezionali, soprattutto per disoccupati in una

certa età, per dodici mesi al massimo.

Il Consiglio federale

disciplina i particolari.

Secondo l'art. 90 cpv. 1

bis OADI gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per

un periodo di dodici mesi al massimo se, in base alla situazione personale

dell'assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell'introduzione al lavoro non

possa essere raggiunto in sei mesi.

Su queste disposizioni,

cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 131 no. 167 e pag. 478 no. 804; G.

Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz", Volume

III, Berna-Stoccarda-Vienna 1993, pag. 1306-1307, nos. 8-9 e Th. Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit.

Ed.

Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco 2007, il quale rileva in

particolare che:

" Definitive Zusage: Die Versicherte Person

muss schliesslich nach der Einarbeitung mit einer Anstellung zu orts- und

brachenüblichen Bedingungen, allenfalls unter Berücksichtigung einer dauernd

verminderten Leistungsfähigkeit, rechnen können. Entgegen dem Gesetzeswortlaut

und um die dauerhafte Eingliederung nicht illusorisch werden zu lassen, ist

hier definitive Zusage für die Einstellung nach Abschluss der

Einarbeitungsphase zu fordern, und zwar in Form eines unbefristeten

Arbeitsverhältnisses. Zu Recht räumt Art. 90 Abs. 3 AVIV daher der kantonalen

Amtsstelle die Befugnis ein, eine schriftliche Anstellungszusage zu verlangen.

Diese ändert aber nichts daran, dass der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis

während der Einarbeitungszeit auflösen kann. Sofern en hiefür keine plausiblen

Gründe vorbringen kann oder damit gegen Bedingungen der schriftlichen

Vereinbarung (art. 90 Abs. 3 AVIV) verstösst, ist er als Leistungsempfänger

rückerstattungspflichtig."

(N° 737 pag. 2400-2401)

2.5

In una

sentenza pubblicata in DTF 124 V 246 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale Federale, TF) ha, in particolare,

sottolineato:

" (…)

b) Bien que les assurés soient eux-mêmes titulaires

du droit aux allocations d'initiation au travail (voir consid. 1 ci-dessus),

celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; ce dernier les verse à son

tour à l'assuré avec le salaire convenu (art. 90 al. 4 OACI). Si l'employeur

résilie les rapports de travail, le droit à l'indemnité prend fin

immédiatement. La pratique administrative envisage la restitution des

prestations par l'employeur lorsque celui-ci résilie le contrat pendant la

durée de l'initiation au travail sans pouvoir se prévaloir de «motifs graves»,

c'est-à-dire, en principe, de justes motifs au sens de l'art. 337 CO

(circulaire de l'Office fédéral du développement économique et de l'emploi,

anciennement Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail,

relative aux mesures de marché du travail [MMT], valable depuis le 1er

juin 1997, partie J n° 27; voir aussi DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen

gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51).

Le problème si pose de

manière différente en cas de résiliation pendant le temps d'essai. Dans cette

éventualité, la suppression des prestations n'aura en principe pas d'effet

rétroactif. Le temps d'essai doit en effet fournir aux parties l'occasion de

préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur

permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se

conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus

longue période (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 2ème

édition, note 1 ad art. 335b CO; BRÜHWILER, Kommentar Einzelarbeitsvertrag 2ème

édition, note 1 ad art. 335b CO). Quant au but des allocations d'initiation au

travail, il est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont

le placement est fortement entravé (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; CATTANEO, Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève

1992, n° 780 ss, p. 467). Le droit est subordonné, on l'a vu, à la condition

qu'au terme de la période d'initiation, l'assuré puisse escompter un engagement

aux conditions usuelles dans la branche et la région, compte tenu, le cas

échéant, d'une capacité de travail durablement restreinte (art. 65 let. c

LACI). L'autorité cantonale peut exiger que cette condition fasse l'objet d'un

contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI).

Au regard des

engagements que l'employeur est ainsi amené à prendre, celui-ci doit pouvoir,

sans encourir le remboursement de prestations d'assurance, s'en libérer pendant

le temps d'essai, si les rapport contractuels noués entre les parties ne

répondent pas à son attente (dans ce sens: FREIBURGHAUS, ibidem). Dans le même

ordre d'idées, on peut relever que la jurisprudence tient aussi compte du but

du temps d'essai, dans le sens d'une atténuation de la faute, quand il s'agit

de décider si le droit d'un assuré â l'indemnité de chômage doit être suspendu,

lorsque ce dernier a lui-même résilié le contrat de travail pendant le temps

d'essai, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi (arrêt

non publié C. du 5 décembre 1995). Tout au plus faut-il réserver, en l'espèce,

le cas où l'employeur a agi avec légèreté ou de manière abusive, notamment en

concluant le contrat avec l'intention dissimulée de mettre fin rapidement aux

rapports de travail (cf. GERHARDS, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], vol. II, note 30

ad art. 65-67 LACI).

(…)." (cfr. DTF 124 V 246, consid. 3b, pag.

248-249)

In un’altra sentenza del

27.

marzo 2000 nella causa D. SA, pubblicata in DTF 126 V 42 in SVR ALV Nr. 26, il TFA, in un caso in cui il riconoscimento del diritto agli assegni per il

periodo di introduzione era stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo

cui il rapporto di lavoro non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di

prova e in assenza di causa grave), durante il periodo di introduzione o nei

tre mesi successivi, ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,

l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli

assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è

subordinata la revoca di una decisione.

Al riguardo l'Alta Corte

si è così espressa:

" (…)

2.

- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13

mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une

restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors

du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans

les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce

sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire,

appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; GRISEL,

Traité de droit administratif, vol. I, p. 408). Elle est tout à fait admissible

au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de

personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit

également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un

subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF

112.

V 251 sv. consid. 3b; THOMAS NUSSBAUMER,

Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, ch. 583; DANIELE CATTANEO, Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, no 780 ss, p. 467 ss).

L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement

aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période

d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90

al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations

perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant

l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette

restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II,

n. 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs,

elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (DIETER FREIBURGHAUS,

Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p.

51).

La restitution ne peut toutefois pas être exigée

quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que

celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de

s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246). (…)."

(cfr. DTF 126 V 42, consid. 2a, pag. 45)

Nel caso che era chiamato

a giudicare ha, in particolare, sottolineato quanto segue:

" (…)

3.

‑ a) En l'espèce, les deux contrats de

travail en cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps d'essai)

avant l'expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période d'initiation,

fixé par l'office régional de placement dans ses décisions. Il s'agit donc de

savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs.

Sont notamment considérées comme de justes motifs

toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent

pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de

travail (art. 337 al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement

particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Un

tel manquement suppose que le travailleur ait violé soit l'une de ses

obligations au travail, soit son devoir de fidelité. Si le manquement est moins

grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété

malgré un avertissement (ATF 121 III 472 consid. 4d et les arrêts cités).

b) Dans le cas de J., l'employeur a invoqué des

griefs d'ordre général ‑ au demeurant contestés par l'intéressée ‑

liés à la qualité du travail fourni. A l'évídence il ne s'agit pas de

manquements pouvant justifier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré

des absences répétées de la travaiIleuse, il ne peut pas être retenu comme un

juste motif de résiliation. A l'exception, semble-t-il, d'une brève absence

motivée par le décès du frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient

dues à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler au sens de

l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait iustifier le licenciement immédiat du

travailleur (art. 337 al. 3 CO).

En ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun

reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait

qu'il n'était pas en mesure de procurer suffisamment de travail à l'assurée, en

raison du manque de développement d'un secteur d'activité de la société, ne

saurait le dispenser de son obligation de restituer.

S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, peu

de temps après le début de la période d'initiation, de garantir un emploi

durable au salarié, en raison d'un manque de travail, cela démontre que le but

du versement des allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà

versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui justifierait une

renonciation à restitution dans un tel cas.

c) En conséquence, l'office régional de placement

était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers juges, de réclamer

à la recourante la restitution des allocations versées.

(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag.

46-47)

In una sentenza 38.2004.65

del 9 marzo 2005 il TCA ha confermato la decisione su opposizione con la quale

l'amministrazione ha stabilito che gli assegni per il periodo di introduzione

versati a una ditta dovevano essere restituiti, argomentando:

" Anche

nella propria “Opposizione”, il cui contenuto è stato sostanzialmente ripreso

nell’atto di ricorso, la ditta ha sostenuto che lo scioglimento del rapporto di

lavoro è dovuto alla mancanza del lavoro nel settore immobiliare (revoca di

mandati) (cfr. doc. 7 e I).

Ora, i motivi addotti alla disdetta del rapporto di lavoro con X

(motivi d’ordine economico e in nessun modo riconducibili a manchevolezze

particolarmente gravi da parte del lavoratore, quali la violazioni dei propri

obblighi e il suo dovere di fedeltà), non configurano una causa grave ai sensi

dell’art. 337 CO (cfr. consid. 2.7. Vedi pure: DTF 127 III 310, consid. 3, pag.

313-314; DTF 127 III 153; STF del 28 marzo 2001 nella causa X SA contro L.,4C.349/2000, consid. 3a; STF del 13 agosto 2001 nella causa X contro A.,4C.116/2001, consid. 3b e DLA 2002 pag. 25).

Nella già citata DTF 126 V 42, la nostra Massima Istanza ha del

resto rilevato che:

" (…)

En

ce qui concerne K., l'employeur n'a formulé aucun reproche susceptible d'entrer

dans les prévisions de l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de

procurer suffisamment de travail à l'assurée, en raison du manque de

développement d'un secteur d'activité de la société, ne saurait le dispenser de

son obligation de restituer.

(…)." (cfr. DTF 126 V 42, consid. 3a, pag. 47)

Di conseguenza la ditta non poteva sciogliere il contratto di

lavoro, come invece ha fatto (cfr. doc. 11/H), durante il periodo

d’introduzione.

Nella più volte citata DTF 126 V 42, il TFA, in un caso in cui il

riconoscimento del diritto agli assegni per il periodo di introduzione era

stato sottoposto alla condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro

non doveva venire disdetto (al di fuori del tempo di prova e in assenza di

causa grave), durante il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, ha

stabilito che se questo presupposto non è realizzato, l'amministrazione può

chiedere al datore di lavoro la restituzione degli assegni percepiti, a

prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è subordinata la revoca di una

decisione.

In simili condizioni la decisione impugnata deve dunque essere

confermata (per un caso analogo cfr. STCA del 27 gennaio 2005 nella causa M.

SA, inc. 38.2004.56).

Il diritto alla protezione della buona fede di cui all'art. 9

Cost. fed. - che permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le

proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi - è garantito e impone

all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché essa,

intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate,

era competente a rilasciarle, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza

e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nelle

informazione ricevute egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza

pregiudizio (cfr. STFA del 28 gennaio 2004 nella causa Arbeitslosenkasse der

Gewerkschaft Bau & Industrie GBI c/ A., C 218/03, consid. 2; STFA del 29

agosto 2002 nella causa Amt für Arbeit St. Gallen c/ S., C 25/02; STFA del 22

agosto 2000 nella causa B., C 116/00; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la

giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag.

21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag.

368.

consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLA 1992 p. 106,

DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit

administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit

administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger,

Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

Nel caso concreto, dalla “Decisione relativa agli

assegni per il periodo d’introduzione” e dagli accertamenti effettuati dalla

Sezione del lavoro Ufficio giuridico (cfr. doc. 11/F e consid. 1.5), è emerso

che l’amministrazione ha informato correttamente la ditta ricorrente riguardo

alle possibili conseguenze che il licenziamento della signora X durante il

periodo d’introduzione avrebbe potuto avere.

In particolare alla ditta ricorrente non è mai stato

garantito che, in una tale evenienza, non le sarebbe stata chiesta la

restituzione degli API così come espressamente previsto nella decisione

relativa agli stessi."

In una sentenza C 332/99

del 17 aprile 2000, il TFA ha, tra l’altro, ricordato che:

" (…)

Va inoltre rilevato che gli assegni per il periodo

d'introduzione devono essere vincolati a condizioni severe e rimanere limitati,

per evitare una compressione dei salari, nonché un sussidiamento dei datori di

lavoro (cfr. FF 1980 III pag. 543; Nussbaumer, Arbeitslosen-versicherung, in:

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marg.

583; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. Il, pag.

660, nota 20).

Tali prestazioni possono essere concesse solo se la

collocazione (recte: il collocamento) dell'assicurato è fortemente ostacolata e

in quanto esista una indicazione in rapporto con il mercato del lavoro. Questa

doppia condizione permette di evitare che prestazioni delle assicurazioni

sociali siano fornite a fini che non hanno alcun rapporto con l'assicurazione

disoccupazione, il cui scopo non può per certo essere quello di assumere, in

modo generale, le spese determinate dall'inserimento nelle specialità aziendali

del datore di lavoro, cui incombe in linea di principio siffatto onere nei

processi lavorativi usuali richiesti ai propri dipendenti (DTF 112 V 252

consid. 3b).

(…)."

La nostra Massima Istanza

ha così rifiutato il riconoscimento dal diritto agli assegni per il periodo di

introduzione ad un architetto, argomentando:

" (…)

Tutta la documentazione agli atti testimonia per

contro con chiarezza che la ricorrente fonda la sua richiesta di prestazioni

non tanto su motivi riferiti ad incapacità o a carenze pratiche professionali

del lavoratore, ma unicamente a temporanei problemi finanziari della ditta. Va

in particolare rilevato che il 26 marzo 1999 - a poco più di un mese

dall'assunzione di X. e in evidente contraddizione con le asserite presunte

carenze di capacità professionali di quest'ultimo - Z e il nuovo dipendente

dell'omonima SA vengono iscritti quali soci gerenti della I. S.a.g.l., ciascuno

con firma individuale e con una quota di fr. 5'000.--.

Orbene, se è vero che gli assegni per il periodo di

introduzione possono essere concessi più volte entro il termine quadro, in

particolare quando dopo la perdita del posto di lavoro è necessario un

ulteriore periodo di introduzione presso il nuovo datore di lavoro (Nussbaumer,

op. cit., cifra marg. 594 in fine), in concreto è di tutta evidenza che X. non

necessitava di questo ulteriore periodo di introduzione, che peraltro non deve

essere confuso con l'abituale periodo di inserimento nel nuovo ambiente

lavorativo a carico del datore di lavoro e non della legge contro la

disoccupazione. Infatti, l'averlo voluto quale socio gerente dimostra, per atti

concludenti, che la Z. SA l'ha considerato, praticamente da subito,

sufficientemente qualificato, responsabile inserito nell'ambiente lavorativo.

Non va neppure dimenticato che la riduzione dell'orario di lavoro dal 100% al

20%, effettuata per il solo mese di giugno 1999, è stata - per ammissione

stessa della ricorrente - una mossa strategica finalizzata all'ottenimento

delle prestazioni sociali. Questo modo di operare è per certo contrario ai

principi stabiliti dalla legge sulla disoccupazione, che tende a favorire

l'inserimento nel mondo lavorativo del disoccupato e non a concedere

finanziamenti gratuiti o facilitazioni equivalenti a ditte in difficoltà

d'ordine finanziario. Si noti infine che la X. SA già beneficia dei sussidi

previsti dalla legge cantonale ticinese sul rilancio dell'occupazione e sul

sostegno ai disoccupati nella misura del 50% dall'11 gennaio 1999.

c) Ne consegue che non sono dati i presupposti per

la concessione di assegni di introduzione a favore di X. (…)."

(cfr. STFA C 322/99 del 17 aprile 2000)

2.6

In una sentenza 8C_818/2011

del 26 gennaio 2012 il Tribunale federale ha confermato la decisione con la

quale è stata chiesta la restituzione degli assegni per il periodo d‘introduzione

nel settore della ristorazione ed ha rilevato:

" (…)

Come ricordato dal primo giudice, nella fattispecie esaminata in DTF 126 V 42, in cui

il riconoscimento degli assegni in questione era stato sottoposto alla

condizione risolutiva secondo cui il rapporto di lavoro non doveva venire

disdetto, al di fuori del tempo di prova e in assenza di causa grave, durante

il periodo di introduzione o nei tre mesi successivi, il Tribunale federale

(delle assicurazioni) ha stabilito che se questo presupposto non è realizzato,

l'amministrazione può chiedere al datore di lavoro la restituzione degli

assegni percepiti, a prescindere dall'adempimento dei requisiti cui è

subordinata la revoca di una decisione.

La presente fattispecie è analoga a quella trattata in DTF 126 V 42. Nella

decisione di assegnazione degli assegni del 13 luglio 2010 l'Ufficio delle misure attive ha infatti precisato che in caso di disdetta del contratto di

lavoro senza motivi gravi (art. 337 cpv. 2 CO) durante il periodo di

introduzione (dopo il periodo di prova) e non concordata con l'autorità

cantonale, questa poteva richiedere al datore di lavoro il rimborso degli

assegni versati. Ora, come giustamente rilevato dalla pronuncia cantonale, la

ricorrente ha sciolto il rapporto di lavoro con C.________ prima della fine del

periodo di introduzione, invocando motivi economici. La disdetta non è stata

concordata con l'amministrazione. Gli argomenti addotti successivamente dalla

ricorrente per giustificare il licenziamento (vacanze prolungate in Thailandia,

assenza per malattia non comprovata da certificato medico), oltre a essere

contestati, non figurano nella lettera di disdetta del rapporto di lavoro del

30.

dicembre 2010, dove veniva anzi sottolineato non essere la rescissione del

contratto avvenuta per incapacità dell'interessato, ma per sole ragioni economiche.

Giusta l'art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore

possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause

gravi. Per il suo capoverso 2, è considerata causa grave, in particolare, ogni

circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la

disdetta che abbia a continuare nel contratto. A tal proposito, il giudice

cantonale ha pertinentemente osservato che motivi economici non configurano una

causa grave ai sensi del citato disposto. Di conseguenza, ha concluso l'istanza

precedente, non avendo la società insorgente rispettato la condizione

risolutiva posta al momento della concessione degli assegni per il periodo

d'introduzione, a ragione l'Ufficio delle misure attive ne ha chiesto la

restituzione. (…)"

Il

Tribunale federale è giunto alla stessa conclusione in una sentenza 8C_688/2011

del 9 febbraio 2012 nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

" 4.

Questo Tribunale non vede valido motivo per scostarsi dalla

valutazione del primo giudice. Privo di pertinenza ai fini del giudizio è

segnatamente l'argomento ricorsuale secondo cui determinante sarebbe nel

presente contesto non già il momento in cui la disdetta è stata notificata (1°

marzo 2011), bensì quello a partire dal quale la stessa ha esplicato i suoi

effetti (30 aprile 2011), data quest'ultima di un mese posteriore alla fine del

periodo d'introduzione (31 marzo 2011). Il tenore letterale della suddetta

clausola inclusa nella decisione di assegnazione degli assegni è chiara e non

lascia spazio a un'interpretazione nel senso inteso dalla ricorrente. Giova

inoltre ricordare alla società insorgente che lo scopo dell'erogazione degli

assegni non è semplicemente quello di garantire l'impiego al disoccupato per

l'intero periodo di introduzione. L'art. 65 LADI stabilisce infatti che agli

assicurati difficilmente collocabili possono essere concessi gli assegni in

questione se, dopo il periodo d'introduzione, possono contare su un impiego

alle condizioni usuali nel ramo e nella regione (lett. c)."

2.7

Nella presente fattispecie

risulta dagli atti che __________ è stato posto al beneficio di assegni per il

periodo di introduzione dal 6 marzo 2013 presso la ditta RI 1, attiva nel

settore dell'edilizia.

Scopo della misura era di

introdurre l'assicurato, montatore di impianti di riscaldamento, sugli aspetti

tecnici indispensabili che fanno parte di una nuova costruzione (cfr. doc. 2).

Ora, come visto (cfr.

consid. 2.5 e 2.6), secondo la costante giurisprudenza federale, dei motivi

economici non configurano una causa grave ai sensi dell'art. 337 CO.

Di conseguenza, non avendo

la ditta RI 1 rispettato la condizione risolutiva posta al momento della

concessione degli API, a ragione l'UMA ne ha chiesto la restituzione.

La decisione su

opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

Al riguardo

va peraltro sottolineato che, secondo il Tribunale federale, decisivo è lo

scioglimento del contratto di lavoro durante il periodo d'introduzione e non la

scadenza del periodo di disdetta del contratto dopo la conclusione della stesso

(cfr. STF 8C_688/2011 del 9 febbraio 2012 riprodotto al consid. 2.6). Del resto

neppure la prosecuzione duratura del rapporto di lavoro a tempo parziale

risulta realmente credibile se solo si considera che lo stesso titolare

dell'azienda "nel corso di tutta l'attività della ditta (novembre 2012 –

agosto 2013) non ha percepito alcuna remunerazione salariale malgrado abbia

lavorato al 100% e oltre per l'amministrazione della ditta" (cfr. doc. I).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti