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Decisione

38.2013.9

Rettam.Cassa determinato guadagno assicurato non considerando bonus di fr. 67'023.Infatti bonus riconosciuto all'ass.x una circost.registrata una sola volta alla cessaz.dell'att.(avere trasferito in modo efficiente att.all'estero)e non x buon andam.esercizio 2010.Imp.non normalm.riscosso (v.entità)

2 settembre 2013Italiano13 min

conferma di un efficiente lavoro svolto per il trasferimento dell'attività in __________.

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Numero d'incarto:

38.2013.9

Data decisione, Autorità:

02.09.2013, TCA

Titolo:

Rettam.Cassa determinato guadagno assicurato non considerando bonus di fr. 67'023.Infatti bonus riconosciuto all'ass.x una circost.registrata una sola volta alla cessaz.dell'att.(avere trasferito in modo efficiente att.all'estero)e non x buon andam.esercizio 2010.Imp.non normalm.riscosso (v.entità)

GRATIFICA O GRATIFICAZIONE

GUADAGNO ASSICURATO

art. 23 LADI

art. 37 OADI

Raccomandata

Incarto n.

Fatti

38.2013.9

DC/sc

Lugano

2 settembre

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

composto dei

giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2013

di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 11

gennaio 2013 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la

disoccupazione

ritenuto, in

fatto

1.1. RI 1 si è

annunciata in disoccupazione il 3 gennaio 2011 dopo avere lavorato come

impiegata responsabile ufficio presso la "__________" di __________

dal 24 aprile 1982 al 31 dicembre 2010 (cfr. Doc. 3).

In data 6

febbraio 2012 la Cassa disoccupazione CO 1 ha fissato il guadagno assicurato in

fr. 8'068.-- con la seguente motivazione:

"

(…)

Dalla documentazione in nostro possesso si rileva

che l'assicurata, prima dell'annuncio in disoccupazione, ha esercitato

un'attività lucrativa presso __________ di __________ con un salario mensile di

fr. 7'447.00 più indennità tredicesima.

Alla fine del rapporto di lavoro l'assicurata ha

ricevuto un bonus di fr. 67'023.00; da informazioni in nostro possesso risulta

che tale bonus è stato versato a seguito della risoluzione del rapporto di

lavoro, come una sorta di indennità di uscita, e non è da mettere in relazione

al buon andamento dell'esercizio dell'anno 2010.

Pertanto, in base alle direttive

dell'assicurazione contro la disoccupazione, questo importo non può essere

preso in considerazione per il calcolo del guadagno assicurato." (Doc. A7)

La Cassa

di disoccupazione ha confermato il guadagno assicurato nella decisione su

opposizione dell'11 gennaio 2013 nella quale ha rilevato:

"

(…)

Su richiesta della Cassa, la Fiduciaria __________,

in data 16 maggio 2012, comunicava che purtroppo il direttore __________ è

mancato di recente e quindi potevano rispondere sulla base delle informazioni

che hanno potuto raccogliere. Precisano che, come indicato sulla lettera di

licenziamento, l'azienda ha effettuato il pagamento di un bonus condizionato

alla disponibilità della dipendente di collaborare attivamente ad un

trasferimento efficiente dell'attività in __________.

Per ossequiare il diritto di essere udito, lo

scritto veniva sottoposto all'assicurata che, con lettera del 26 maggio 2012

precisava che il bonus di fine anno 2010 le era stato riconosciuto come

conferma di un efficiente lavoro svolto per il trasferimento dell'attività in __________.

(…)

Dopo aver verificato con attenzione i vari

documenti prodotti dall'assicurata e dopo aver nuovamente sentito la Fiduciaria

__________, nella loro qualità di liquidatori della __________, non si può che

confermare l'operato della Sezione in quanto appare chiaro che questo bonus è

stato versato a seguito di un efficiente trasferimento dell'attività in __________

e non in seguito al buon andamento dell'esercizio 2010 che tra l'altro, visto

la chiusura della succursale, non è sicuramente andato in maniera positiva.

Inoltre, come emerge chiaramente dalla disdetta, qualora l'assicurata avesse

interrotto il suo impiego durante il preavviso, alfine di reperire una nuova

occupazione, il pagamento del bonus non si sarebbe effettuato proprio per

chiarire che non aveva nulla a che fare con l'andamento economico

dell'esercizio 2010. (…)" (Doc. A1)

1.2. Contro la

decisione su opposizione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA

nel quale chiedo che il bonus di fr. 67'025.-- per l'anno 2010 da lei ricevuto

venga integrato per fissare il guadagno assicurato.

Dopo

avere ricordato che nella documentazione in suo possesso tale cifra è stata

sempre discussa, concordata confermata e definita come bonus e non come

"indennità d'uscita" al termine del rapporto di lavoro, la ricorrente

ha rilevato:

"

(…)

1) Premetto

che gli scritti e le conversazioni tra la Cassa di Disoccupazione, il Direttore

della __________. __________ e la __________ sono sempre stati molto

contradditori, con diverse inesattezze, con continui cambiamenti di versioni

(anche da chi aveva compiti rappresentativi e non esecutivi nell'ambito

dell'ufficio) che non possono assolutamente giustificare la decisione di

"comodo" della Cassa di Disoccupazione di non riconoscermi il bonus

aziendale.

2) La

Cassa di Disoccupazione e più precisamente il Signor __________

"dimentica" di puntualizzare che l'ultimo scritto del Direttore __________

a me inviato in data 29 settembre 2011 dove venivano elencati tutti i bonus

aziendali degli ultimi 6 anni di lavoro (ricevuti nel 2005, 2006, 2007, 2008,

2010) dimostrava chiaramente che anche quello dell'anno 2010 era stato

considerato a tutti gli effetti bonus aziendale.

Quindi

a sproposito il Signor __________ cita una sentenza del 26 giugno 2006 del Tribunale

Federale perché lui ritiene che la mia nel 2010 è stata l'unica gratifica

perché si è verificata una circostanza particolare (chiusura dell'ufficio).

3) Nell'azienda

dove lavoravo si era gratificati con un bonus di fine anno anche per aver portato

a termine progetti più o meno importanti che non necessariamente avevano una

durata di 12 mesi e indipendentemente dal buon andamento dell'azienda!

Il

bonus del 2010 è stato finanziariamente più consistente rispetto agli altri bonus

perchè mi sono trovata in qualità di responsabile dell'ufficio a gestire oltre

all'enorme mole di lavoro per la migrazione dei dati (avevamo in gestione circa

4000 persone) anche a gestire e motivare persone che si sarebbero trovate dopo

4 mesi senza un lavoro.

4) L'8

marzo 2012 ho inviato copia della lettera summenzionata (29 settembre 2011)

alla Cassa di Disoccupazione la quale trovandosi chiaramente spiazzata ha

provveduto in data 16 aprile 2012 ad inviare una lettera al Direttore __________

richiedendogli testualmente se cortesemente poteva confermare quali delle due

versioni da lui fornite fosse quella corretta.

Purtroppo

il Direttore __________ è venuto a mancare e quindi non ha potuto dire o

scrivere quali delle sue due versioni fosse quella corretta." (Doc. I)

1.3. Nella sua

risposta del 4 marzo 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso (cfr. Doc.

III).

1.4. Il 14 marzo 2013 l'assicurata ha inviato un tempestivo scritto al TCA, accompagnato da ulteriore documentazione

(cfr. Doc. V, B1-B4), al quale la Cassa ha risposto il 27 marzo 2013 (cfr. Doc.

VII).

in

diritto

2.1. Oggetto del

contendere è la questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno

stabilito in fr. 8068.-- il guadagno assicurato della ricorrente.

Secondo

l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante

nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo

di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni

contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al

lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a

quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è

considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale

stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

In virtù

e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al

periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha

stabilito che il guadagno assicurato

è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione

(art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione

(art. 37 cpv. 1 OADI).

Il

guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici

mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della

prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso

1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

Il

periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di

guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla

disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per

almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr.

art. 37 cpv. 3 OADI).

Se il

salario varia in seguito all’orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato

è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all’orario

annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).

In una

sentenza C 139/05 del 26 giugno 2006, pubblicata in DLA 2006 n. 27 pag. 305-307 l'Alta Corte ha stabilito che una gratifica straordinaria convenuta nel contratto di lavoro,

versata in circostanze molto particolari che si sono verificate una sola volta

in occasione della cessazione dell’attività della società, non rientra nella

definizione del salario normalmente riscosso ai sensi dell’articolo 23

capoverso 1 LADI. Tale gratifica non può pertanto essere inclusa nel calcolo

del guadagno assicurato.

Al

riguardo l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

4.2 En l'espèce, on peut douter que le «bonus de

présence» perçu par L.________ ait le caractère d'une gratification comme l'ont

considéré les premiers juges. Par gratification, il faut en effet entendre,

selon l'art. 322d CO, une rétribution spéciale accordée en sus du salaire par

l'employeur à certaines occasions telles Noël ou la fin de l'exercice annuel.

Or, dans le cas présent et aux dires même de l'assuré, la fixation contractuelle

du bonus était destinée à garantir à l'employeur l'engagement et la motivation

de ses employés pour les trois mois d'activité restants avant la fermeture

définitive de l'établissement en Suisse. Quoi qu'il en soit et indépendamment

de la qualification juridique qu'un juge civil pourrait être amené à retenir

ici, on doit donner raison au seco. A examiner les conditions salariales de

l'assuré auprès de X.________ SA depuis 1998, on constate que celui-ci n'a

jamais obtenu un salaire mensuel de base supérieur à 7'000 fr. (7'183 fr. 80 si

l'on tient compte de la participation de l'employeur à la prime de

l'assurance-maladie). Il ne ressort pas non plus du dossier que l'assuré aurait

régulièrement été mis au bénéfice d'une gratification d'une telle importance depuis

octobre 1998. Par ailleurs, il n'apparaît pas que L.________ aurait, sous le

nouveau contrat de travail de durée déterminée, assumé des responsabilités plus

importantes ou que ses conditions de travail auraient subi un changement

significatif par rapport aux années précédentes. Le seul fait que le paiement

du montant de 21'000 fr. était soumis à la réalisation de certains objectifs

n'est à cet égard pas décisif. L'ensemble de ces éléments permettent de

conclure que le «bonus de présence» procédait de circonstances tout à fait

particulières qui ne se sont produites qu'une fois, à l'occasion de la

cessation d'activité de la société. Dans cette mesure, on ne peut pas parler de

salaire «obtenu normalement» au sens de l'art. 23 al. 1 LACI et c'est à juste

titre que la caisse n'en a pas tenu compte dans la fixation du gain assuré de

l'intéressé. (….)

A proposito

di un bonus, incluso nel guadagno assicurato, cfr. la STF 8C_757/2011 del 21

dicembre 2011.

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se il bonus di fr. 67'025 ricevuto dall’assicurata deve o

no essere ritenuto un salario normalmente riscosso ai sensi dell’art. 23 cpv. 1

LADI.

La lettera di disdetta del

contratto di lavoro del 31 agosto 2010 ha il seguente tenore:

"

Lei è stata informata verbalmente che la

Direzione della __________, intende consolidare le sue attività amministrative

in Europa e questo porterà alla chiusura della succursale di __________ della __________.

Con questa lettera del 31 agosto 2010, le vengono

dati quattro mesi di preavviso per il suo licenziamento che avrà effetto dal 31

dicembre 2010.

Per conto della __________ desideriamo

ringraziarla per il lavoro svolto durante il periodo d’impiego e desideriamo

sottolineare che questa chiusura è puramente dovuta a ragioni operative e non al

lavoro del personale durante tutti gli anni di attività della succursale di __________,

che è stato invece eccellente.

Sappiamo che la chiusura dell’ufficio di __________

sarà una delusione per lei, tuttavia, in questo periodo di transizione, le

chiederemmo di continuare a lavorare con la stessa professionalità che ha

dimostrato in passato.

Siamo ovviamente ben consapevoli che continueremo

ad avere personale di bordo che dovrà essere impiegato sulle navi della __________

tra oggi e la fine dell’anno ed in loro rispetto chiediamo la sua assistenza e

collaborazione durante il trasferimento delle relative informazioni e

documentazioni all’ufficio in __________.

Il suo impiego proseguirà fino alla fine

dell’anno e a quel tempo, dopo la conferma di un efficiente trasferimento

dell’attività all’ufficio in __________, le sarà corrisposto un ulteriore bonus

equivalente a otto mesi di retribuzione con deduzioni delle usuali trattenute

per gli oneri sociali.

Se desiderasse invece interrompere il suo impiego

prima della fine dell’anno, per cercare un nuovo lavoro, il pagamento del bonus

non sarà effettuato.” (doc.A4 ).

Al punto 17 del’ “Attestato

del datore di lavoro” figura l’indicazione secondo cui l’assicurata ha ricevuto

un “bonus aziendale 2010” di fr. 67'023 (cfr. doc.A5 ).

In uno scritto del 29

settembre 2011 il datore di lavoro si è così espresso:

"

Come richiesto, le confermiamo con la presente

che è sempre stata consuetudine all’interno della nostra azienda ringraziare i

nostri dipendenti del loro buon operato con un versamento di una gratifica.

Elenchiamo qui di seguito i versamenti effettuati

a suo favore nel corso degli ultimi anni:

ANNO IMPORTO IN CHF

2005

2'839.20

2006

2'531.10

2007

2'632.50

2008 2'737.80

2009

-

2010 67'023.00” (doc.A6).

Rispondendo alla Cassa di

disoccupazione (cfr. doc. 9 ), il 27 gennaio 2012 i liquidatori della

succursale di __________ della ditta hanno rilevato:

"

(…)

Considerandi

2.

È da escludere che tale bonus sia da mettere in relazione con

il buon andamento dell’esercizio 2010 visto che la società ha deciso la

chiusura della succursale con la fine dell’anno in parola.

Va rilevato come la società non aveva dei ricavi propri ma unicamente

dei rimborsi delle spese da parte della casa madre per l’attività di servizio

svolta dalla succursale di __________. (…)” (doc. A9)

Alla luce di questi fatti,

il TCA deve concludere che il bonus in questione è stato riconosciuto

all’assicurata per avere trasferito in modo efficiente l’attività in __________

e non per il buon andamento dell’esercizio 2010.

Si tratta dunque di una

circostanza che si è registrata una sola volta al momento della cessazione

dell’attività della ditta, come nel caso già deciso dall’Alta Corte (cfr.

consid. 2.1).

Tale importo non rientra

dunque tra quelli normalmente riscossi dalla ricorrente, per cui la decisione

su opposizione dell’11 gennaio 2013 deve essere confermata.

Questa conclusione è

peraltro giustificata dall’entità dell’importo, assai più elevato dai bonus percepiti

in passato dall’assicurata, ma non nel 2009.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

é respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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