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Decisione

38.2014.10

Negato ID da 7/13: non adempiuto art.8 cpv.1 lett.c LADI. Non falso frontaliere.Anche ammettendo resid. in CH,secondo prob.prep.non intenzione di risiedere durevolm.in CH e non centro delle proprie re

6 agosto 2014Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

I 167 consid. 4.3)."

2.3. Nella presente fattispecie

dagli atti dell'incarto emerge che RI 1, nato nel __________, è in possesso di

un permesso di dimora B UE/ALS valido fino al 30 giugno 2017 con entrata in

Svizzera l'11 giugno 2012 (cfr. doc. 23).

Egli ha lavorato dal 1°

aprile 2012 al 30 giugno 2013 come __________ (cfr. doc. 19 punto 1A: "Il __________

funge da responsabile dell'__________, ovvero del __________ (__________, __________,

__________, __________, ecc.) dei __________ di __________ ") presso __________,

nel frattempo dichiarata in fallimento.

L'assicurato è stato

licenziato il 10 dicembre 2012, con dispensa di prestare le proprie mansioni

lavorative fino al 30 giugno 2013 (cfr. doc. 18).

Sentito

dall'amministrazione il 21 agosto 2013 RI 1 ha dichiarato:

" Sono

venuto a lavorare in Svizzera per motivi professionali, ho avuto un colloquio a

__________ con il presidente dell'__________, signor __________, mi ha fatto

una proposta d'assunzione interessante quale __________ e ho accettato.

Si è trattato della mia prima esperienza professionale

all'estero, in precedenza ho sempre lavorato in __________ ricoprendo varie

funzioni in ambito __________.

Ho lavorato quale __________ per l'__________ dal

01.04.2012 al 10.12.2012 data in cui sono stato esonerato con effetto

immediato. Il contratto di lavoro è rimasto valido fino al 30.06.2013. Per le vicende

a voi note non ho ancora ricevuto il salario di giugno per intero e

parzialmente per marzo, aprile e maggio.

Per divergenze sui miei metodi di lavoro sono stato

sollevato dal mio incarico di __________.

La lettera del 10.12.2012 porta il mio indirizzo

privato di __________ in quanto al momento della stipula del contratto di

lavoro avevo fornito questo indirizzo. Il presidente __________ mi aveva

convocato presso i suoi uffici di __________ e mi aveva comunicato a voce la

sua decisione di sollevarmi dall'incarico, in seguito presso il mio ufficio di __________

ho ricevuto tramite fax la lettera di esonero immediato dall'incarico di __________

e la disdetta del contratto di lavoro per il 30.06.2013. Nei giorni successivi

questa lettera mi è stata consegnata a mano e da me controfirmata. Qualche

giorno più tardi è arrivata la lettera a __________.

Dall'11.12.2012 al 30.06.2013 non ho più lavorato

per l'__________.

Da aprile 2012 fino a circa inizio giugno 2012 ho

abitato presso l'Albergo __________, la stanza veniva pagata dal __________

come da contratto di lavoro.

Da giugno 2012 fino a metà giugno 2013 ho abitato

presso due abitazioni a disposizione dell'__________. La prima in __________ e la

successiva in __________.

Per queste due abitazioni non sono in possesso dei

contratti d'affitto in quanto erano dell'__________. Gli appartamenti erano

completamente arredati.

Dal momento dell'esonero ho dovuto restituire

progressivamente i vari benefit su loro richiesta.

L'appartamento in __________ che occupavo da solo

l'ho dovuto lasciare a metà febbraio 2013 su richiesta del __________.

Il 22.02.2013 ho scritto al signor __________ e ho

chiesto la possibilità di poter usufruire di un loro appartamento fino al

momento in cui avrei trovato una sistemazione.

Visti i buoni rapporti con il presidente mi è stato

concesso di usufruire gratuitamente dell'appartamento in __________ previa

autorizzazione dell'__________ signor __________ che in quel momento occupava

l'appartamento. Avevo a disposizione una stanza e in comune al signor __________

usufruivo dei servizi, della cucina e del salotto. Per un paio di settimane

l'appartamento è stato occupato anche dal signor __________ __________ dell'__________.

Dal momento dell'esonero fino alla scadenza del

contratto di lavoro con l'__________ ho continuato a vivere in Svizzera negli

indirizzi menzionati. Ho effettuato diverse trasferte in Svizzera interna e

all'estero per la ricerca di un nuovo posto di lavoro.

A causa delle vicende dell'__________ e quasi giunti

alla scadenza del contratto ho lasciato l'appartamento in __________ e mi sono

trasferito in __________. Il signor __________ proprietario dello stabile e la

signora __________i sono amici e mi hanno messo a disposizione una stanza. Ho

abitato per circa un mese con la signora __________ la quale mi ha messo a

disposizione gratuitamente una stanza e in comune usufruivo dei servizi, della

cucina e del salotto.

Fino a metà luglio 2013 ho abitato in __________ e

in seguito mi sono trasferito presso il nuovo appartamento in __________

Dal momento dell'esonero mi sono concentrato nella

ricerca di un lavoro in Svizzera assieme al signor __________ e il signor __________.

Da metà luglio 2013 vivo in __________.

Vivo da solo e ho arredato l'appartamento (ho

acquistato i mobili della cucina, del salotto, della camera da letto).

Da metà luglio fino ad oggi sono stato due volte a __________

presso la mia famiglia, il 23.07 era a __________ per un __________ di __________,

il giorno seguente ero a __________ presso la famiglia e il giorno seguente

sono rientrato a __________.

Il 31.07 ho avuto un colloquio di lavoro a __________,

la sera ho preso il treno per __________ e la mattina del 01.08 ero a __________

venerdì 02.08 ero a __________ e ho fatto delle visite mediche, il 03.08 sono

rientrato in Svizzera e mi sono fermato a __________ per assistere ad una __________

di __________.

La posta viene ritirata da me giornalmente.

Non sono in possesso di un'auto e mi sposto con il

treno.

La spesa per alimentari la faccio dove capita, alla __________

__________ o negozi annessi a stazioni di servizio.

Ho un cellulare __________ e uno Svizzero (ricarica

con Lebara).

Fino ad oggi non ho avuto problemi particolari di

salute e quindi in caso di necessità faccio capo alla struttura di ematologia

del __________ dove sono in cura da 27 anni.

Sono assicurato presso la __________.

Passo le mie giornate nella ricerca di lavoro,

seguendo le __________ tramite __________ oppure recandomi direttamente allo __________.

In __________ pago un affitto di euro 900.- per

l'appartamento occupato da mia moglie e da mia figlia.

Mia moglie lavora a __________ mentre mia figlia di

20 anni al momento è senza lavoro.

I miei genitori vivono in __________ a __________.

In Svizzera non ho parenti, solo alcune amicizie

nate con l'impiego presso l'__________." (doc. 14)

2.4. Chiamato ora a pronunciarsi

il TCA rileva innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto

dall'amministrazione (cfr. consid. 1.1), l'assicurato, che si è trasferito a __________

dal mese di aprile 2012 e che è in possesso di un permesso B valido fino al 30

giugno 2017 (cfr. doc. 23), non deve essere qualificato come falso frontaliero

ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 terza frase del Reg. 883/2004.

L'art. 65 del Regolamento citato

è dedicato alle prestazioni spettanti ai disoccupati che risiedevano in uno

Stato membro diverso dello Stato competente.

Al riguardo il cpv. 2,

prevede che:

" La persona

si trova in disoccupazione completa che, nel corso della sua ultima attività

subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato

membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale

Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di

residenza.

Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in

disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli

uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima

attività subordinata o autonoma.

Il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna

nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del

lavoro nell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto."

Sulla nozione di

"frontalieri veri" e "non veri" cfr. DTF 133 V 169

(176-177); STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 3.2.2; DTF 131 V 222

consid. 6.2 e seguenti (a proposito di un assicurato britannico attivo quale

lavoratore distaccato in Svizzera); SECO "Circolare relativa alle

ripercussioni dei Regolamenti CE/883/2004 e 987/2009 sull'assicurazione contro

la disoccupazione (Circ. ID 883) A29 – "per dimostrare la condizione di

lavoratore frontaliero, anche a tali lavoratori devono essere posti requisiti

severi" e A80 – "la competenza dello Stato di residenza costituisce

un'eccezione al principio della competenza dello Stato dell'ultima

attività"; SECO Direttiva del 24 ottobre 2013 "Regolamento 883 – Fine

dello status di "lavoratore frontaliero vero, atipico" e allegata

sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11, causa F.P.

Jeltes e altri dell'11 aprile 2013 in particolare consid. 22 e 27; sentenza

della Corte di giustizia della Corte europea C-308/94 (Naruschawicus; a

proposito di una pubblica dipendente belga residente in Germania; B. Kahil-Wolff

– P.Y. Greber, "Sécurité sociale: aspects de droit national, international

et européen" Ed. Helbing & Lichtenhanh – Bruylant –

L.G.D.J., 2006 pag. 339; B. Rubin, "Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage". Ed. Schultess, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014

pag. 683).

Come ricorda

il Tribunale federale della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri

(frontalieri "non veri") fanno infatti parte segnatamente i

lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti

internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul

territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa

frontaliera (cfr. DTF 133 V 176; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

Questo non è

manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012, si è

stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata

determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni

successivi (cfr. Doc. 19 punto 2A).

2.5. Come visto

(cfr. 2.1. e 2.2.) per avere diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro

la disoccupazione in Svizzera non basta risiedere in Svizzera ma occorre avere l'intenzione

di continuare a risiedervi e avere nel contempo nel nostro paese il centro dei

propri interessi personali (cfr. STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011,

pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V

465; STCA 38.2013.40 del 15 gennaio 2014; STCA 38.2013.37 dell’11 novembre

2013; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68

pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67

pag. 376; STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno

2011; B. Rubin "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage; Ed.

Schultess 2014 pag. 77).

Ora, anche ammettendo che

l'assicurato risiedesse effettivamente in Svizzera nel periodo successivo

all'iscrizione in disoccupazione visto in particolare il contratto di locazione

per l'appartamento sito al __________ del 17 luglio 2013 (cfr. doc. 102-106),

sebbene già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di

prestare la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro,

il 30 giugno 2013 (al riguardo cfr. doc. 45-94 e doc. 117-159 e la STCA

38.2011.10 del 16 giugno 2011 nella quale l'amministrazione aveva controllato

il consumo di elettricità di un assicurato per concludere che in realtà egli non

risiedeva in Svizzera), resta il fatto che RI 1 non aveva l'intenzione di

risiedervi durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle proprie

relazioni personali.

Al riguardo va rilevato

che l'assicurato, __________, fino al momento dell'iscrizione per il

collocamento aveva sempre lavorato in __________ (cfr. doc. 10-13) salvo per il

periodo 1° aprile 2012 – 30 giugno 2013 con dispensa dal prestare la propria

attività lavorativa dal 10 dicembre 2012 a seguito dell'esonero (cfr. doc. 18).

Nell'incarto richiamato

dall' URC di __________ figura un "Report Attività RI 1 " allestito

giorno per giorno dal quale risulta che l'assicurato, dopo il licenziamento,

durante il mese di dicembre 2012 ha soggiornato in __________ e pochi giorni in

Svizzera (cfr. doc. 120-121); nel gennaio 2013 egli è rimasto quasi tutto il

mese in __________ salvo alcuni giorni in Ticino (doc. 126-127), nel febbraio

2013 egli ha soggiornato in __________ e a __________ (cfr. doc. 150-151);

mentre in marzo egli ha soggiornato alcuni giorni in __________a, a __________,

e il resto del tempo in __________ e in Svizzera (cfr. doc. 177).

Dal "Report Attività __________

" risulta poi che in aprile 2013 l'assicurato ha soggiornato per la

maggior parte del tempo in __________ e in __________ (__________) e per pochi

giorni in Svizzera (doc. 74-75), in maggio 2013 la maggior parte del tempo in __________

Considerandi

e pochi giorni a __________ e a __________ (cfr. doc. 76-77) mentre in giugno

2013, la maggior parte del tempo in __________ e qualche giorno a __________

(cfr. doc. 78-79).

Dall'incarto URC di __________

emerge poi che le ricerche di lavoro sono state svolte soprattutto sul mercato

del lavoro estero (cfr. aprile-maggio 2013: 5 ricerche in __________ – doc.

15-19; aprile –giugno 2013: 6 ricerche di cui una in Svizzera – doc. 26-40; luglio

2013: 13 ricerche di cui 4 in Svizzera – doc. 257; agosto 2013: 13 ricerche di

cui 3 in Svizzera – doc. 6-7; settembre 2013 5 in Svizzera – di cui una già conteggiata in agosto – e 4 all'estero, cfr. doc. 169-170; ottobre

2013.

9 ricerche di cui 4 in Svizzera e 5 all'estero – doc. 164-165; novembre

2013.

8 ricerche di cui una in Svizzera – doc. 189; dicembre 2013: 9 ricerche di

cui 5 all'estero e 3 in Svizzera – doc. 223-224; gennaio 2014: 10 ricerche di

cui una in Svizzera – doc. 227-228; febbraio 2014: 8 ricerche di lavoro di cui

quattro in Svizzera – doc. 236-237).

Nel mese di febbraio 2014

egli ha reperito un impiego a tempo parziale per un datore di lavoro estero (la

società __________ __________) in qualità di __________ nel __________ per il

periodo 25 febbraio – 25 giugno 2014 e per un compenso di 2'500 € mensili (cfr.

doc. B e doc. 231-234).

Nel periodo dal 27

febbraio 2014 al 12 marzo l'assicurato è stato inabile al lavoro per malattia

ed è stato curato presso un ospedale di __________, il __________ (cfr. doc.

230; 238-244).

Per il mese di marzo 2014 RI

1.

ha consegnato 5 ricerche di lavoro effettuate all'estero (doc. 247-249); per

il mese di aprile il ricorrente ha comprovato 8 ricerche di cui 7 all'estero;

per il mese di maggio 2014 ha comprovato 9 ricerche di lavoro di cui una in

Svizzera, peraltro già conteggiata in aprile (cfr. 253-254).

Da notare che quasi tutte

le ricerche di lavoro sono state svolte quale __________, __________, __________,

__________ e __________.

Vi è pure una ricerca

quale consulente per le vendite __________ (agosto 2013).

Per quel che riguarda le

relazioni personali del ricorrente, dal verbale di audizione del 21 agosto 2013

emerge che la moglie e la figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori

vivono in __________ a __________, mentre in Svizzera non ha parenti ma solo

alcune amicizie nate con l'impiego presso l'__________ (cfr. consid. 1.3).

Al momento in cui nel

febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si è fatto curare a __________

in __________ pur essendo assicurato presso una cassa malati svizzera (cfr. consid.

2.3

).

Alla luce di quanto appena

esposto il TCA deve concludere che l'assicurato in realtà non aveva intenzione

di continuare a risiedere durevolmente in Svizzera, dopo l'unico breve periodo

di lavoro effettivo nel nostro paese e non vi aveva neppure il centro delle

proprie relazioni personali (cfr. DTF 133 V 137 consid. 4.5; DTF 131 V 222

consid. 7.4).

Visti gli

elementi appena analizzati, questo Tribunale deve così concludere, in applicazione dell’abituale criterio della

probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.

STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid.

3.

; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF

126.

V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che

l’assicurato non risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI

in relazione all'art. 12 LADI.

Giova, del

resto, ricordare che per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza

in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato ritorni regolarmente in

Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato.

Infatti

nella STFA C 290/03 del 6 marzo 2006 l'Alta Corte si è così espressa: “(…) Das Fortdauern des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz setzt

aber unter anderem voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen

Aufenthaltes weiterhin eine enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt

besteht (nicht veröffentlichtes Urteil G. vom 30. November 1999, C 183/99; vgl. auch BGE 125 V 469). Keinesfalls genügt es für die Bejahung eines gewöhnlichen

Aufenthalts, wenn sich der Bezug zur Schweiz auf die regelmässige Rückkehr

zwecks Erfüllung der Kontrollvorschriften beschränkt (z. B. nicht veröffentlichtes

Urteil H. vom 30. Dezember 1997, C 272/96). (…)”.

Secondo la giurisprudenza

federale non è neppure sufficiente avere rapporti d’amicizia in Svizzera "ritenuto

come l'esistenza di rapporti d'amicizia sia una situazione certamente non

insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani attivi per un certo

periodo nel nostro Paese" (STF 8C-656/2009 del 14 aprile 2010).

La decisione

su opposizione del 19 dicembre 2013 emessa dalla Sezione del lavoro deve, di

conseguenza, essere confermata.

2.6

A titolo abbondanziale va

ricordato che un ulteriore presupposto per il riconoscimento del diritto

all'indennità di disoccupazione è che l'assicurato sia idoneo al collocamento

(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).

A norma dell’art. 15 cpv.

1.

LADI, il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e

autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a

provvedimenti di reintegrazione.

L'idoneità al collocamento

deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.

Oggettivamente

l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e

mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.;

STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid.

3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag.

63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,

entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die

Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,

pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente la sua

situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere

collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità

dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi

dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,

ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più

strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18

maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001

consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag.

265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58

e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388;

DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA

1992.

pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V

217.

consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF

109.

V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38,

40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al

collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di

un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di

assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008

consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al

collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari

non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo

pretende un datore di lavoro.

Assicurati che, a causa di

ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare

soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,

possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto

condizionatamente.

Quando l'assicurato è

talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il

ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al

collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha

nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA

C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998

consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF

120.

V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986

n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2;

DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).

L'idoneità al collocamento

dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di

norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo a quest'ultimo

aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di

un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il

diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV

Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA

1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217,

pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",

Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).

L'idoneità al collocamento

non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie

tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità

parziale).

L'art. 16 LADI stabilisce

che:

" 1Al

fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare

senza indugio qualsiasi occupazione.

2Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa

dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a. non è

conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei

contratti collettivi o normali di lavoro;

b. non tiene

convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente

dell'assicurato;

c. non è

conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute

dell'assicurato;

d. compromette

considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,

sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e. è svolta in

un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo

di lavoro;

f. necessita di

un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il

rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di

lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile

l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte

dell'assicurato;

g. implica da

parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera

l'ambito dell'occupazione garantita;

h. è svolta in un'azienda

che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove

assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i. procura

all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,

salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24

(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio

regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata

un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno

assicurato.

3Se l'assicurato ha una capacità lavorativa ridotta, il

capoverso 2 lettera a non è applicabile. Un'attività la cui rimunerazione è

inferiore a ciò che dovrebbe essere in base alla capacità lavorativa ridotta è esclusa

dall'obbligo di accettazione.

3bisIl capoverso 2 lettera b non si applica alle

persone minori di 30 anni."

L'art.

17.

cpv. 1 LADI prevede, in particolare, che è compito dell'assicurato cercare

lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente.

E' vero, dunque, che le

ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali l'assicurato si è

iscritto per il collocamento. E’altrettanto vero che esse devono, però, essere

estese pure in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni

compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della

giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona

2000, pag. 27).

Il TCA, per costante

giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni mesi ha il

diritto di essere reinserito nella propria professione. Successivamente però

deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della professione appresa

(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi menzionati).

L'obbligo di cercare al di

fuori della propria professione si impone comunque già nel primo periodo di

ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la situazione sul

mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di impiego

corrispon-denti al proprio profilo professionale (cfr. STFA C 184/03 del 22

ottobre 2003).

Il Tribunale

federale, nella sentenza 8C_ 278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.3.,

pubblicata in DTF 139 V 524, ha riaffermato che gli assicurati

professionalmente qualificati, nel periodo antecedente l’annuncio per il

collocamento, hanno il diritto di limitare le ricerche di impiego dapprima al

loro ambito professionale specifico, specificando, tuttavia, che ciò vale

purché il settore in

questione offra posti liberi.

Nella presente fattispecie

RI 1 si è iscritto per il collocamento dichiarando di cercare lavoro __________

/ __________ / __________ / __________. Quale regione di ricerca di lavoro è

stata indicata la Svizzera e il __________. Per quel che riguarda la mobilità

egli ha indicato "pendolare", con la precisazione che il cambio del

luogo di residenza non è possibile (cfr. doc. 21 pag. 6).

Quando ha iniziato il

controllo della disoccupazione (il 1° luglio 2013) il ricorrente aveva già

beneficiato di 6 mesi (gennaio-giugno 2013) nei quali era ancora legato di un

contratto di lavoro, ma comunque liberato dall'obbligo di prestare la propria

attività lucrativa.

Se in quel periodo era conforme

alla giurisprudenza che egli cercasse un impiego nella sua attività precedente

(cfr. DTF 139 V 524), sin dal primo giorno dal controllo della disoccupazione

egli avrebbe invece dovuto estendere le ricerche sul mercato del lavoro

svizzero anche e soprattutto in altre attività per lui adeguate (egli è peraltro

ragioniere diplomato, cfr. doc. 22) viste le rare possibilità di impiego effettive

nel nostro paese nelle attività da lui indicate e tenuto conto dell'elevato

guadagno assicurato (fr. 9'625.--; cfr. doc. A1 punto 1).

Ci si potrebbe così

chiedere se il presupposto dell'idoneità al collocamento è adempiuto oppure no

rispettivamente, ed eventualmente, fino a quando (cfr. il verbale del colloquio

di consulenza del 9 agosto 2013, doc. 42 inc. URC di __________; sul tema cfr.

SVR 2007 ALV Nr. 6; C 244/05 del 22 novembre 2006; DLA 2004 pag. 275; DLA 2001

pag. 232; D. Cattaneo, "Sport et assurances sociales" in CGRSS n°

45-2010 pag. 119 seg. (132-136)).

Questa questione può

rimanere aperta in quanto indipendentemente dal presupposto dell'art. 8 cpv. 1

lett. f LADI, peraltro neppure esaminato dall'amministrazione, quello dell'art.

8.

cpv. 1 lett. c non è comunque realizzato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti