38.2014.10
Negato ID da 7/13: non adempiuto art.8 cpv.1 lett.c LADI. Non falso frontaliere.Anche ammettendo resid. in CH,secondo prob.prep.non intenzione di risiedere durevolm.in CH e non centro delle proprie re
6 agosto 2014Italiano57 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.10
dc/sc
Lugano
6 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 dicembre 2013 emanata
da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, si è iscritto in
disoccupazione il 18 giugno 2013 ed ha iniziato il controllo della
disoccupazione dal 1° luglio 2013 (termine quadro 1° luglio 2013 – 30 giugno
2015), con un guadagno assicurato di fr. 9'625.--, alla ricerca di un impiego a
tempo pieno quale __________, __________, __________, __________ (cfr. doc. 21
e doc. A punto 1).
Con decisione su
opposizione del 19 dicembre 2013 la Sezione del lavoro, Ufficio giuridico, ha
confermato la precedente decisione del 9 settembre 2013 (cfr. doc. 4), e ha
negato all'assicurato il diritto all'indennità di disoccupazione, per carenza
del presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, rilevando:
" (…)
3.1 Nel caso
concreto, ritenuto che l'assicurato rientra nella categoria di un falso
lavoratore frontaliere, è necessario valutare se lo stesso adempia il
presupposto fondamentale del mantenimento della dimora in Svizzera, la cui
determinazione avviene in base all'applicazione analogica dei principi
attinenti la residenza effettiva.
Con
l'opposizione in esame l'assicurato contesta quanto deciso dall'UG con
decisione 9 settembre 2013, facendo valere la propria residenza effettiva in
Svizzera ai sensi della LADl.
L'assicurato
è cittadino __________ e dal 11 giugno 2012, è beneficiario di un Permesso di
dimora "B" UE/AELS, valido sino al 30 giugno 2017.
Va
rilevato innanzitutto che prima dell'iscrizione in disoccupazione, l'assicurato
ha avuto un'unica esperienza lavorativa in Svizzera, di breve durata,
precisamente con l' __________. In particolare, il rapporto lavorativo iniziato
il
1.
aprile 2012 si è concluso il 30 giugno 2013, a seguito della disdetta del 10 dicembre 2012, con il quale l'assicurato già da tale data è stato dispensato dal
prestare le proprie mansioni lavorative quale __________.
Per
quanto riguarda la situazione abitativa dell'opponente, dall'audizione
personale dello stesso del 21 agosto 2013 e dalla documentazione agli atti
emerge segnatamente che:
- da
aprile 2012 fino ad inizio giugno 2012 ha alloggiato presso l'Albergo __________, le cui spese venivano pagate dal datore di lavoro, così come previsto dal
contratto di lavoro;
- dal 11
giugno 2012 a metà febbraio 2013 ha abitato presso l'appartamento di proprietà dell'__________,
sito in __________, i cui costi venivano sostenuti dal datore di lavoro, che ha
dovuto lasciare su richiesta della __________;
- a
seguito della richiesta postulata al datore di lavoro il 22 gennaio 2013, l'assicurato ha alloggiato a titolo gratuito, dal 4 marzo 2013 al 19 giugno 2013 presso
un'altra abitazione di proprietà del __________, sita in __________ a __________,
che ha condiviso con I'allora __________ della __________ di __________, signor
__________ e per un paio di settimane anche col signor __________, __________
della __________. L'opponente, dichiara che nell'appartamento in questione,
aveva a disposizione una stanza ed usufruiva in comune col signor __________
dei servizi, della cucina e del salotto;
- l'opponente
afferma che a causa delle vicende dell' __________ e quasi a scadenza del
contratto di lavoro ha lasciato l'appartamento sito in __________ e si è
trasferito presso l'abitazione della signora __________, ubicata in via __________,
dove ha dimorato dal 19 giugno al 22 luglio 2013 e dove aveva a disposizione a
titolo gratuito di una stanza ed in comune usufruiva dei servizio, della cucina
e del salotto;
- da
metà luglio 2013 l'assicurato afferma di abitare nell'appartamento sito in __________,
di cui produce un contratto di locazione del 15 luglio 2013, con effetto dal 1.
agosto 2013, di durata indeterminata (disdicibile con preavviso di 3 mesi,
prima scadenza il 1. agosto 2013 (recte: 2014)). L'appartamento in questione è
composto da 2.5 locali e la pigione mensile corrisponde a CHF 850.-
(comprensivi di spese accessorie). L'assicurato produce copia di un ordine di
pagamento istituito presso la __________ per la corresponsione del canone di locazione
ed una ricevuta di pagamento di CHF 3'000.- concernente il deposito di
garanzia.
Innanzitutto
si constata che da aprile 2012 a circa metà luglio 2013, l'assicurato ha dimorato in Ticino, per differenti brevi periodi in sistemazioni abitative
precarie, segnatamente in albergo, in appartamenti messi a disposizione dalla __________
- coabitando con altre persone – ed ospitato a titolo gratuito presso
l'abitazione di un'amica. Tali soluzioni abitative transitorie ed il fatto che
l'opponente fosse spesso assente all'estero (assenze documentate), anche per
ragioni legate alla specificità della professione esercitata e ricercata, denotano
che lo stesso per il periodo in questione non avesse costituito una dimora
stabile e duratura in Svizzera.
Mentre
si rileva, che nel periodo immediatamente successivo all'iscrizione al
collocamento, (avvenuta il 1. luglio 2013), l'opponente ha siglato un contratto
di locazione il 15 luglio 2013 per un appartamento sito in __________, dando
l'impressione di aver costituito la propria dimora effettiva in Svizzera.
Nonostante ciò, si ritiene che l'alloggio in questione reperito dall'assicurato,
sia finalizzato, a dimostrare una presenza costante e duratura dello stesso sul
territorio, mentre in realtà appare funzionale a soddisfare i propri obblighi
di controllo quale disoccupato, al fine di poter beneficiare delle prestazioni
assicurative.
3.2 Ulteriori
elementi sono a sfavore della tesi secondo cui l'interessato dimori in
Svizzera.
In
particolare, sia il contratto di lavoro stipulato con l' __________ il 1.
aprile 2012 che la lettera di licenziamento del 10 dicembre 2012, indicano __________,
quale indirizzo dell'assicurato.
Peraltro,
giova mettere in evidenza, la richiesta che l'opponente formula nello scritto
(e-mail) del 22 febbraio 2013 al signor ____________________, in particolare "(...)
lo ad oggi sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno rilasciato
dalle autorità competenti svizzere (Ufficio stranieri). Ora affinché il
permesso continui ad avere efficacia, è necessario che, sia all'Ufficio
Stranieri che all'Ufficio controllo abitanti, venga comunicato ufficialmente
dall' __________ che io sono ancora domiciliato in __________ fino al 30 giugno
prossimo, ovvero fino alla scadenza del contratto in essere tra le parti.
Ovviamente ciò significherebbe anche ripristinare il mio cognome sulla
'bucalettere", oltre a quello della persona che attualmente abita in __________
(...)".
Inoltre,
tenuto conto della specificità della professione del signor RI 1, si deve
constatare ch'egli, sia precendentemente che successivamente all'iscrizione in
disoccupazione, si è recato all'estero per esigenze professionali in modo
frequente e continuato.
Anche
per quanto concerne le ricerche di lavoro svolte dall'opponente, si rileva che
il maggior numero sono orientate al mercato estero, prevalentemente in __________,
dove lo stesso ha
intrapreso
e consolidato la propria esperienza professionale negli ultimi venticinque
anni.
Infine,
tenuto conto che per i falsi lavoratori frontalieri vengono esaminati in modo
meno restrittivo i presupposti della residenza, è opportuno comunque
evidenziare che la moglie e la figlia (ventenne) dell'opponente risiedono a __________,
in un appartamento il cui canone di locazione di Euro 900.- viene corrisposto
dallo stesso. Anche i genitori dell'opponente risiedono a __________.
In
conclusione, anche gli elementi poch'anzi indicati avvalorano il convincimento
che l'assicurato non abbia l'intenzione di dimorare in Svizzera.
4. Pertanto,
visto quanto esposto, benché l'opponente si sia messo a disposizione del
servizio pubblico di collocamento, considerata la durata e la continuità della
residenza in __________ prima del trasferimento in Svizzera, della breve
esperienza professionale in Svizzera, delle precarie ed instabili soluzioni
abitative reperite dall'opponente, degli importanti ed attuali legami
famigliari in __________, è necessario concludere - secondo l'abituale criterio
della probabilità preponderante valide nell'ambito delle assicurazioni sociali
- che il presupposto necessario della dimora in Svizzera non possa essere
ritenuto ossequiato.
L'assicurato
non ha pertanto diritto all'indennità di disoccupazione dalla sua iscrizione in
disoccupazione (1. luglio 2013)." (Doc. A)
1.2. Contro questa decisione
l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore
contesta che la sua residenza sia in __________, a __________, e sostiene che
essa è invece situata in Svizzera, a __________, e rileva:
" (…)
Pertanto, uno dei presupposti fondamentali da adempiere per avere
diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è la
residenza in Svizzera.
Dall'esame degli atti in nostro possesso, riteniamo di poter
affermare che questa condizione è stata ottemperata dal nostro assistito.
Egli si è da subito attivato, dal momento dell'esonero, nella
ricerca di un lavoro in Svizzera. In tale sforzo è stato anche coadiuvato dai
signori __________ e __________ (pag. 2, verbale di audizione 21.08.2013).
Gli atti all'incarto dimostrano che egli, contrariamente a quanto
sostenuto dall'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, ha continuato (e
continua) a vivere in Svizzera.
Da giugno 2012 fino a metà giugno 2013 l'assicurato occupava due
abitazioni messe a disposizione dell' __________. In precedenza,
da aprile 2012 ad inizio giugno 2012, abitava in una stanza presso l'Albergo __________
(stanza pagata da __________ come da contratto di lavoro).
A tal proposito, è bene precisare che la possibilità di occupare
un'abitazione i cui costi erano a carico del datore di lavoro, era una
prerogativa contemplata dai vari benefit previsti dal contratto che lo legava
all' __________.
Ad ogni buon conto, dalla metà di luglio 2013, egli occupa un
appartamento sito in __________ (con regolare contratto di locazione, locatori:
__________ ed __________).
__________ risiede effettivamente in Svizzera!
Anche la carta di identità __________ in suo possesso, del resto,
indica una residenza in Svizzera (= __________ /CH).
Il fatto che sia contratto di lavoro che la lettera di
licenziamento indichino l'indirizzo di __________, è dovuto, come del resto
spiegato dall'assicurato, alla circostanza che al momento della stipula del
contratto di lavoro l'assicurato aveva fornito questo recapito.
In Ticino, i posti di sua abituale frequentazione sono:
• __________ e annesso ristorante, Ristorante __________,
Ristorante __________ e bar del __________;
• __________,
• __________.
II personale di servizio di questi esercizi pubblici può riferire
in merito alla frequenza delle visite effettuate dall'assicurato.
Oltretutto, rileviamo che RI 1 ha prodotto una corposa documentazione
per dimostrare la sua effettiva residenza in Svizzera: scontrini per i pasti,
per l'acquisto di mobilia, estratti-conto Master Card e Visa, ecc....
Egli desidera precisare, inoltre, che non corrisponde al vero che
le sue ricerche di lavoro sono prevalentemente orientate al mercato estero, in
particolare in __________.
Egli si sta adoperando fattivamente per reperire un'attività
lavorativa in Svizzera." (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 26
febbraio 2014 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso (cfr. doc.
III).
1.4. Il 25 giugno 2014 il
Consulente dell'URC di __________ __________ ha inviato al TCA un messaggio di
posta elettronica del seguente tenore:
" …
confermiamo che l'assicurato a tutt'oggi è iscritto presso il nostro Ufficio di
collocamento di __________ come persona alla ricerca di un impiego. Lo stesso
ha partecipato con regolarità ai colloqui di consulenza, ha seguito le nostre
istruzioni ed ha consegnato mensilmente le comprove degli sforzi fatti per
trovare occupazione." (Doc. V)
Il 4 luglio 2014 l'URC di __________ ha trasmesso al TCA l'incarto completo dell'assicurato (cfr. doc. VII).
Il 7 luglio 2014 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per consultare e presentare
osservazioni in merito.
Il 23 luglio 2014 il
rappresentante dell'assicurato ha comunicato di rinunciare ad esaminare
l'incarto (cfr. doc. IX).
Lo stesso giorno anche la
Sezione del lavoro ha comunicato al TCA di già conoscere l'incarto URC e di non
avere osservazioni da presentare in merito (cfr. doc. X).
1.5. Il 30 luglio 2014 il
rappresentante dell'assicurato ha trasmesso al TCA uno scritto, con un allegato
(B), trasmessi per conoscenza all'amministrazione (cfr. doc. XII), del seguente
tenore:
" Inviamo in
allegato, copia di un "contratto di prestazione d'opera
professionale" sottoscritto tra signor RI 1 e la società __________ (__________).
La prestazione, come si evince dalla lettura del contratto, viene
svolta interamente in Svizzera.
Questa circostanza avvalora la posizione da sempre sostenuta dal
nostro assistito: egli continua a vivere e risiedere in Svizzera."
(Doc. XI)
2.1. Oggetto
della vertenza è la questione di sapere se l’assicurato dal 1° luglio 2013 abbia
diritto oppure no a delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione
è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
In
una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e
riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA (dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel
contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non di un domicilio
civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era
chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un
cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva
a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo Tribunale, in una
sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con giudizio C 130/93
del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di
disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.
In un'ulteriore sentenza
del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i
criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo
internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata intorno all'art.
8 cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168
dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione
dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS
0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
Contestualmente il TFA ha
pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto
all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come
all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante
questo tempo, il centro delle proprie relazioni.
Nel
caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e
rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente
rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il
"Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto
affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui
si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava
durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva
per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante
una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice
di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.
(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012
ALV Nr. 5, l’Alta Corte ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in
Svizzera, rilevando:
" (…)
3.
3.1 Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon
l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que
l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en
faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465
consid. 2a p. 466; 115 V 448
consid. 1b p. 449). (…)
3.3 (…) Il convient donc, préalablement, de trancher
le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par
l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé,
même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme,
résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué
successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans
discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde
et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient
régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de
l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1
publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de
diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de
soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une
résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans
lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait
visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était
interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a
déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de
résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa
télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul
intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de
l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de
ses intérêts personnels se trouvait en France. Par conséquent, il n'avait pas
droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation
interne suisse. (…)“
Al
risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza
8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un
permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento
occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi
effetti personali. Il Tribunale federale si è così
espresso:
" 5.2 Trotz offenkundig erheblicher Zweifel am konkreten
Aufenthaltsort des Versicherten hat die Vorinstanz mit
Blick auf Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG und die einschlägige Rechtsprechung (vgl.
E. 3 hievor) ohne Verletzung von Bundesrecht zutreffend erkannt, dass der
tatsächliche Lebensmittelpunkt des Beschwerdegegners im fraglichen Zeitraum
angesichts der polizeilich gemeldeten Wohnadresse, des tatsächlichen
Aufenthaltes des Versicherten anlässlich des nicht vorangemeldeten
Kontrollbesuches sowie des von September bis 6. November 2011 in der Firma L.________ ausgeübten Zwischenverdienstes auch unter Berücksichtigung der übrigen
Umstände (vgl. auch E. 4.2 hievor) nach wie vor im Raum Y.________ lag und
demzufolge jedenfalls das Anspruchserfordernis von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG
auch ab 2. September 2011 - entgegen der Kasse - erfüllt war. Nachdem auch die
Eltern und die Schwester des Beschwerdegegners schriftlich dessen amtlich
verzeichnete Wohnadresse in der elterlichen Wohnung an der Adresse Z.________
in Y.________ bestätigten, hat das kantonale Gericht in zulässiger
antizipierter Beweiswürdigung und insbesondere ohne Verletzung des
Untersuchungsgrundsatzes (Art. 61 lit. c ATSG) auf die Befragung weiterer
Auskunftspersonen und die Durchführung der beantragten mündlichen Verhandlung
verzichtet, zumal die Beschwerdeführerin weder geltend macht noch entsprechende
Anhaltspunkte ersichtlich sind, dass der Versicherte ab 2. September 2011
seinen Lebensmittelpunkt weg von seiner Wohnadresse an der Adresse Z.________
in Y.________ ins Ausland verlegt hätte. Der Anspruch auf rechtliches Gehör im
Sinne von Art. 29 Abs. 2 BV schliesst es nicht aus, dass das Gericht das
Beweisverfahren schliesst, wenn es aufgrund bereits abgenommener Beweise seine
Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in vorweggenommener Beweiswürdigung
annehmen kann, dass seine Überzeugung durch weitere Beweiserhebungen nicht
geändert würde (BGE 124 I 208 E. 4a S. 211; 131 I 153
E. 3 S. 157).”
In una sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in
disoccupazione per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che
l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:
" (…)
4.1. L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere
seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva
risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,
ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza
durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine
gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile
accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal
marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in
considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin
dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto
quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e
mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di
aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica
Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile
che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo
marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo
precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano
da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il
soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,
che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale.
(…)"
2.2. La
Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente
l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), modificata nel luglio 2013
conformemente a quanto figura nella Prassi LADI, ha indicato che:
" RISIEDERE
IN SVIZZERA
Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI
Principio ê
B135 Per
aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in
Svizzera.
Egli
deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine
quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità
giornaliera.
Nozione di “risiedere in svizzera” ê
B136 Secondo
la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non
ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli
articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del
diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma
secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale.
(Decisione del TFA del 6 marzo 2006, C 290/03).
Questa
nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente
dal loro permesso di soggiorno.
Il
riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre
condizioni:
● risiedere effettivamente in Svizzera;
● avere l’intenzione di continuare a risiedervi;
e
● avervi
contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali.
Residenza e idoneità al collocamento ê
B137 Gli
stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un
permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività
lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta,
anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola
si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini
stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La
cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali
preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.
L’autorizzazione
a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento
dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (Prassi LADI ID B230 segg.
e Circolare ID 883 E15).
Þ Giurisprudenza
8C_479/2011
del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in
Svizzera)
Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID
B342) ê
B138 Un soggiorno
non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle indennità per
tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta facilmente reperibile
ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel caso di un’assegnazione.
Valutazione
dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê
B139 Si
constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta
e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un permesso
di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di residenza effettiva
in Svizzera. In caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i
controlli necessari in tal senso.
B140 Infatti,
per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere
una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le
autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:
● cambiamento
dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento
o subito prima dell’inizio della disoccupazione;
● indirizzo presso terzi;
● indicazione
nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero
come indirizzo di contatto.
B141 Se
la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli
accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o
provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a
sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).
Se la
cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la
residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della
polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza
amministrativa (art. 32 LPGA).
Þ Esempi
Un
assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro
delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi
per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o
per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è
determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie
altri obblighi civici.
Uno
straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera
unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo
rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di
disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una
possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni
personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il
fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.
Þ Giurisprudenza
-8C_791/2011
del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)
-8C_658/2012
del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un
materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui
vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni
personali altrove)
-8C_777/2010
del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato,
nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in
Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”
Nella
Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009
sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1°
aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che:
" (…)
LAVORATORE FRONTALIERO
Art. 1 lett. F, art. 65 RB;
art. 56 RA
Definizione
A24 Per lavoratore frontaliero, secondo l'articolo 1 lettera f RB si
intende qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata (n. marg. A4
segg.) o autonoma (n. marg. A 52 segg.) in uno Stato membro (che non deve per
forza coincidere con lo Stato membro competente) e che risiede in un altro
Stato membro (n. marg. A76 segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni
giorno o almeno una volta la settimana.
A25 L'articolo 65 paragrafo 2 RB opera inoltre una distinzione fra
lavoratore frontaliero «falso». Quest'ultimo è definito
all'articolo 65 paragrafo 2 ultimo periodo «[…] diverso dal lavoratore
frontaliero». I dettagli per la differenziazione sono riportati ai n. marg. A27
segg.
Determinazione della residenza
A26 I lavoratori frontalieri, sia veri sia falsi, sono caratterizzati dal
fatto che il luogo di lavoro differisce dal luogo di residenza. La
determinazione della residenza è dunque di importanza decisiva. Essa avviene in
base ai n. marg. A76 segg.
Veri lavoratori frontalieri: pendolari
giornalieri e settimanali
A27 Pendolare giornaliero: è considerato vero lavoratore frontaliero colui
che è attivo professionalmente in uno Stato ma risiede in un altro Stato, nel
quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di norma non dimora (cfr. residenza secondaria;
n. marg. A76 seg.) nello Stato in cui lavora e il luogo dell'attività
professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina al confine.
A28 Pendolare settimanale: sono considerati veri lavoratori frontalieri
anche i pendolari settimanali, che dimorano nello Stato in cui lavorano nei
giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza solamente nei giorni
liberi.
Per
dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, a tali persone devono
essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali
persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).
Falsi lavoratori frontalieri
A29 È considerato falso lavoratore frontaliero colui che è attivo
professionalmente in uno Stato e risiede in un altro Stato nel quale non torna
ameno una volta la settimana.
Per rientrare nella categoria di veri lavoratori frontalieri, a questi
lavoratori manca il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale
(pendolare).
Per
dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, anche a tali persone devono
essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali
persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).
A30 Secondo la decisione U2 della Commissione amministrativa, rientrano
nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri in particolare:
· le persone che
lavorano a bordo di una nave (art. 11 par. 4 RB);
· le persone che
normalmente esercitano la loro attività in due o più Stati membri (art. 13 RB);
· le persone cui si
applica un accordo come quello menzionato all'articolo 16 paragrafo 1 RB,
se nel corso della loro
ultima attività, esse risiedono in uno Stato membro diverso da quello
competente (ai fini dell'obbligo di assicurazione).
A31 La decisioni U2 non fornisce un elenco esaustivo dei beneficiari. Il
presupposto valido anche per questa categoria – che una persona risieda nello
Stato in cui lavora (n. marg. A80 segg.) può essere confutata considerando
tutte le circostanze per ogni singolo caso. Per una valutazione in merito
devono essere osservati i criteri riportati al n. marg. A80.
A32 Se i falsi lavoratori frontalieri rivendicano un diritto alle
prestazioni dell'AD nello Stato di provenienza, spetta a loro rendere
verosimile il fatto che nello Stato dell'ultima attività non hanno fissato la
propria dimora con l'intenzione di rimanervi durevolmente (= residenza).
A33 In ragione del presupposto che una persona abbia vissuto nello Stato
in cui ha lavorato, in caso di disoccupazione completa la persona in questione
ha diritto alle prestazioni dello Stato dell'ultima attività se si mette a
disposizione degli uffici del lavoro di tale Stato (art. 65 par. 2 terzo
periodo in combinato disposto con par. 5 RB).
(…)
RESIDENZA
Art. 1 lett. j RB; Art. 11
RA
Definizione
A76 Per
residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.
A77 La
nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1
lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere
distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di lavoratori
frontalieri).
A78 Anche
il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c
LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel
senso di domicilio secondo il diritto civile.
Le
nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in
Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in
larga misura.
Importanza della residenza
A79 La
nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della
legislazione applicabile (capitolo D).
Per i
disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente
(lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano
dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La
determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di
lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della
determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).
Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza
A80 Poiché
la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo
65 RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato
dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite
un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i
lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una
famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.
A81 La
decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo
eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione
dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che
esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno
Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.
A82 In
generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella
decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano
in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui
lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi
lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.
A83 Vale
il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego
fisso.
Determinazione della residenza
A84 La
determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene
solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La
persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei
seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale, ecc. La determinazione
della residenza compete alla cassa.
A85 Conformemente
all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti
fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:
• durata
e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto:
frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il
mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso
un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per
constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante
un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività
autonoma;
• situazione della persona in oggetto, inclusi
• il tipo
e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo
ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata
di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata
dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in
un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse
pianificato.
Indicano
ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il
mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:
a) l’attività
all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale
o del miglioramento delle competenze linguistiche;
b) l’attività
all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio
accademico);
c) l’attività
era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.
• la
situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri
mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il
mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per
ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro
degli interessi vitali;
• lo svolgimento di un’attività non remunerata;
• nel caso degli studenti, la fonte di reddito;
• la
situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un
appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera
durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a
lungo nello stesso posto ed era ben integrata;
• lo
Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.
Se
l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà
della persona in base a una valutazione della situazione in generale,
considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.
Þ Esempio
Un
lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in
un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza
principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad
essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività subordinata
all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la Svizzera.
Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza
A86 Per
stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono
collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri
determinanti per trovare un accordo17.
A87 Se
gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi
in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica
l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per
l’erogazione provvisoria di prestazioni.
Falsi
lavoratori frontalieri con residenza all'estero: residenza in Svizzera non
necessaria.
A88 I
falsi lavoratori frontalieri che avevano un'attività subordinata in
Svizzera ma sono residenti all'estero possono far valere il proprio diritto
all'ID in Svizzera in virtù della facoltà di scelta concessa all'articolo 65
RB.
A89 Per
l'esercizio di tale facoltà si presuppone unicamente che la persona si metta a
disposizione del servizio pubblico di collocamento dello Stato nel quale
richiede le prestazioni.
Sono
competenti gli organi esecutivi (URC, cassa) del territorio nel quale si
trovava luogo di dimora della persona in oggetto. Se non è presente un luogo di
dimora determinante la sede dell'ultimo datore di lavoro della persona.
A90 Il
diritto alle prestazioni non può essere messo in discussione appellandosi al
fatto che la persona è residente all'estero. Gli Stati contraenti non devono
fissare presupposti della disponibilità dell'assicurato (condizione della
residenza) in modo così restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare
residenza e dunque rendere vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve
derogare ai requisiti restrittivi fissati all'articolo 8 capoverso 1 lettera c
LADI.
A91 L'articolo
7 RB prevede in combinato disposto con l'articolo 63 RB, per quanto riguarda i
lavoratori frontalieri, l'abolizione delle clausole di residenza.
A92 Il
requisito della residenza in Svizzera secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera
c LADI decade quindi per lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il
diritto all'indennità in Svizzera. Tali persone devono soddisfare le
prescrizioni di controllo in Svizzera; l'autorità cantonale decide nel singolo
caso se le prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora
in Svizzera."
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del
13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.
4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.
514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.
1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois,
"Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag.
77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en
droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les
mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.
296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF
133 II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
Fatti
I 167 consid. 4.3)."
2.3. Nella presente fattispecie
dagli atti dell'incarto emerge che RI 1, nato nel __________, è in possesso di
un permesso di dimora B UE/ALS valido fino al 30 giugno 2017 con entrata in
Svizzera l'11 giugno 2012 (cfr. doc. 23).
Egli ha lavorato dal 1°
aprile 2012 al 30 giugno 2013 come __________ (cfr. doc. 19 punto 1A: "Il __________
funge da responsabile dell'__________, ovvero del __________ (__________, __________,
__________, __________, ecc.) dei __________ di __________ ") presso __________,
nel frattempo dichiarata in fallimento.
L'assicurato è stato
licenziato il 10 dicembre 2012, con dispensa di prestare le proprie mansioni
lavorative fino al 30 giugno 2013 (cfr. doc. 18).
Sentito
dall'amministrazione il 21 agosto 2013 RI 1 ha dichiarato:
" Sono
venuto a lavorare in Svizzera per motivi professionali, ho avuto un colloquio a
__________ con il presidente dell'__________, signor __________, mi ha fatto
una proposta d'assunzione interessante quale __________ e ho accettato.
Si è trattato della mia prima esperienza professionale
all'estero, in precedenza ho sempre lavorato in __________ ricoprendo varie
funzioni in ambito __________.
Ho lavorato quale __________ per l'__________ dal
01.04.2012 al 10.12.2012 data in cui sono stato esonerato con effetto
immediato. Il contratto di lavoro è rimasto valido fino al 30.06.2013. Per le vicende
a voi note non ho ancora ricevuto il salario di giugno per intero e
parzialmente per marzo, aprile e maggio.
Per divergenze sui miei metodi di lavoro sono stato
sollevato dal mio incarico di __________.
La lettera del 10.12.2012 porta il mio indirizzo
privato di __________ in quanto al momento della stipula del contratto di
lavoro avevo fornito questo indirizzo. Il presidente __________ mi aveva
convocato presso i suoi uffici di __________ e mi aveva comunicato a voce la
sua decisione di sollevarmi dall'incarico, in seguito presso il mio ufficio di __________
ho ricevuto tramite fax la lettera di esonero immediato dall'incarico di __________
e la disdetta del contratto di lavoro per il 30.06.2013. Nei giorni successivi
questa lettera mi è stata consegnata a mano e da me controfirmata. Qualche
giorno più tardi è arrivata la lettera a __________.
Dall'11.12.2012 al 30.06.2013 non ho più lavorato
per l'__________.
Da aprile 2012 fino a circa inizio giugno 2012 ho
abitato presso l'Albergo __________, la stanza veniva pagata dal __________
come da contratto di lavoro.
Da giugno 2012 fino a metà giugno 2013 ho abitato
presso due abitazioni a disposizione dell'__________. La prima in __________ e la
successiva in __________.
Per queste due abitazioni non sono in possesso dei
contratti d'affitto in quanto erano dell'__________. Gli appartamenti erano
completamente arredati.
Dal momento dell'esonero ho dovuto restituire
progressivamente i vari benefit su loro richiesta.
L'appartamento in __________ che occupavo da solo
l'ho dovuto lasciare a metà febbraio 2013 su richiesta del __________.
Il 22.02.2013 ho scritto al signor __________ e ho
chiesto la possibilità di poter usufruire di un loro appartamento fino al
momento in cui avrei trovato una sistemazione.
Visti i buoni rapporti con il presidente mi è stato
concesso di usufruire gratuitamente dell'appartamento in __________ previa
autorizzazione dell'__________ signor __________ che in quel momento occupava
l'appartamento. Avevo a disposizione una stanza e in comune al signor __________
usufruivo dei servizi, della cucina e del salotto. Per un paio di settimane
l'appartamento è stato occupato anche dal signor __________ __________ dell'__________.
Dal momento dell'esonero fino alla scadenza del
contratto di lavoro con l'__________ ho continuato a vivere in Svizzera negli
indirizzi menzionati. Ho effettuato diverse trasferte in Svizzera interna e
all'estero per la ricerca di un nuovo posto di lavoro.
A causa delle vicende dell'__________ e quasi giunti
alla scadenza del contratto ho lasciato l'appartamento in __________ e mi sono
trasferito in __________. Il signor __________ proprietario dello stabile e la
signora __________i sono amici e mi hanno messo a disposizione una stanza. Ho
abitato per circa un mese con la signora __________ la quale mi ha messo a
disposizione gratuitamente una stanza e in comune usufruivo dei servizi, della
cucina e del salotto.
Fino a metà luglio 2013 ho abitato in __________ e
in seguito mi sono trasferito presso il nuovo appartamento in __________
Dal momento dell'esonero mi sono concentrato nella
ricerca di un lavoro in Svizzera assieme al signor __________ e il signor __________.
Da metà luglio 2013 vivo in __________.
Vivo da solo e ho arredato l'appartamento (ho
acquistato i mobili della cucina, del salotto, della camera da letto).
Da metà luglio fino ad oggi sono stato due volte a __________
presso la mia famiglia, il 23.07 era a __________ per un __________ di __________,
il giorno seguente ero a __________ presso la famiglia e il giorno seguente
sono rientrato a __________.
Il 31.07 ho avuto un colloquio di lavoro a __________,
la sera ho preso il treno per __________ e la mattina del 01.08 ero a __________
venerdì 02.08 ero a __________ e ho fatto delle visite mediche, il 03.08 sono
rientrato in Svizzera e mi sono fermato a __________ per assistere ad una __________
di __________.
La posta viene ritirata da me giornalmente.
Non sono in possesso di un'auto e mi sposto con il
treno.
La spesa per alimentari la faccio dove capita, alla __________
__________ o negozi annessi a stazioni di servizio.
Ho un cellulare __________ e uno Svizzero (ricarica
con Lebara).
Fino ad oggi non ho avuto problemi particolari di
salute e quindi in caso di necessità faccio capo alla struttura di ematologia
del __________ dove sono in cura da 27 anni.
Sono assicurato presso la __________.
Passo le mie giornate nella ricerca di lavoro,
seguendo le __________ tramite __________ oppure recandomi direttamente allo __________.
In __________ pago un affitto di euro 900.- per
l'appartamento occupato da mia moglie e da mia figlia.
Mia moglie lavora a __________ mentre mia figlia di
20 anni al momento è senza lavoro.
I miei genitori vivono in __________ a __________.
In Svizzera non ho parenti, solo alcune amicizie
nate con l'impiego presso l'__________." (doc. 14)
2.4. Chiamato ora a pronunciarsi
il TCA rileva innanzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto
dall'amministrazione (cfr. consid. 1.1), l'assicurato, che si è trasferito a __________
dal mese di aprile 2012 e che è in possesso di un permesso B valido fino al 30
giugno 2017 (cfr. doc. 23), non deve essere qualificato come falso frontaliero
ai sensi dell'art. 65 cpv. 2 terza frase del Reg. 883/2004.
L'art. 65 del Regolamento citato
è dedicato alle prestazioni spettanti ai disoccupati che risiedevano in uno
Stato membro diverso dello Stato competente.
Al riguardo il cpv. 2,
prevede che:
" La persona
si trova in disoccupazione completa che, nel corso della sua ultima attività
subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato
membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale
Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di
residenza.
Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in
disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione degli
uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima
attività subordinata o autonoma.
Il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna
nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del
lavoro nell'ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto."
Sulla nozione di
"frontalieri veri" e "non veri" cfr. DTF 133 V 169
(176-177); STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 3.2.2; DTF 131 V 222
consid. 6.2 e seguenti (a proposito di un assicurato britannico attivo quale
lavoratore distaccato in Svizzera); SECO "Circolare relativa alle
ripercussioni dei Regolamenti CE/883/2004 e 987/2009 sull'assicurazione contro
la disoccupazione (Circ. ID 883) A29 – "per dimostrare la condizione di
lavoratore frontaliero, anche a tali lavoratori devono essere posti requisiti
severi" e A80 – "la competenza dello Stato di residenza costituisce
un'eccezione al principio della competenza dello Stato dell'ultima
attività"; SECO Direttiva del 24 ottobre 2013 "Regolamento 883 – Fine
dello status di "lavoratore frontaliero vero, atipico" e allegata
sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11, causa F.P.
Jeltes e altri dell'11 aprile 2013 in particolare consid. 22 e 27; sentenza
della Corte di giustizia della Corte europea C-308/94 (Naruschawicus; a
proposito di una pubblica dipendente belga residente in Germania; B. Kahil-Wolff
– P.Y. Greber, "Sécurité sociale: aspects de droit national, international
et européen" Ed. Helbing & Lichtenhanh – Bruylant –
L.G.D.J., 2006 pag. 339; B. Rubin, "Commentaire de la loi sur
l'assurance-chômage". Ed. Schultess, Ginevra-Zurigo-Basilea 2014
pag. 683).
Come ricorda
il Tribunale federale della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri
(frontalieri "non veri") fanno infatti parte segnatamente i
lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti
internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul
territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa
frontaliera (cfr. DTF 133 V 176; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).
Questo non è
manifestamente il caso dell'assicurato il quale nell'aprile 2012, si è
stabilito in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa dipendente di durata
determinata (1.4.2012-30.6.2013), con possibilità di rinnovo per gli anni
successivi (cfr. Doc. 19 punto 2A).
2.5. Come visto
(cfr. 2.1. e 2.2.) per avere diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro
la disoccupazione in Svizzera non basta risiedere in Svizzera ma occorre avere l'intenzione
di continuare a risiedervi e avere nel contempo nel nostro paese il centro dei
propri interessi personali (cfr. STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011,
pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V
465; STCA 38.2013.40 del 15 gennaio 2014; STCA 38.2013.37 dell’11 novembre
2013; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68
pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67
pag. 376; STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno
2011; B. Rubin "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage; Ed.
Schultess 2014 pag. 77).
Ora, anche ammettendo che
l'assicurato risiedesse effettivamente in Svizzera nel periodo successivo
all'iscrizione in disoccupazione visto in particolare il contratto di locazione
per l'appartamento sito al __________ del 17 luglio 2013 (cfr. doc. 102-106),
sebbene già a dicembre 2012 fosse stato licenziato e liberato dall'obbligo di
prestare la propria attività lavorativa fino al termine del contratto di lavoro,
il 30 giugno 2013 (al riguardo cfr. doc. 45-94 e doc. 117-159 e la STCA
38.2011.10 del 16 giugno 2011 nella quale l'amministrazione aveva controllato
il consumo di elettricità di un assicurato per concludere che in realtà egli non
risiedeva in Svizzera), resta il fatto che RI 1 non aveva l'intenzione di
risiedervi durevolmente e non aveva neppure qui il centro delle proprie
relazioni personali.
Al riguardo va rilevato
che l'assicurato, __________, fino al momento dell'iscrizione per il
collocamento aveva sempre lavorato in __________ (cfr. doc. 10-13) salvo per il
periodo 1° aprile 2012 – 30 giugno 2013 con dispensa dal prestare la propria
attività lavorativa dal 10 dicembre 2012 a seguito dell'esonero (cfr. doc. 18).
Nell'incarto richiamato
dall' URC di __________ figura un "Report Attività RI 1 " allestito
giorno per giorno dal quale risulta che l'assicurato, dopo il licenziamento,
durante il mese di dicembre 2012 ha soggiornato in __________ e pochi giorni in
Svizzera (cfr. doc. 120-121); nel gennaio 2013 egli è rimasto quasi tutto il
mese in __________ salvo alcuni giorni in Ticino (doc. 126-127), nel febbraio
2013 egli ha soggiornato in __________ e a __________ (cfr. doc. 150-151);
mentre in marzo egli ha soggiornato alcuni giorni in __________a, a __________,
e il resto del tempo in __________ e in Svizzera (cfr. doc. 177).
Dal "Report Attività __________
" risulta poi che in aprile 2013 l'assicurato ha soggiornato per la
maggior parte del tempo in __________ e in __________ (__________) e per pochi
giorni in Svizzera (doc. 74-75), in maggio 2013 la maggior parte del tempo in __________
Considerandi
e pochi giorni a __________ e a __________ (cfr. doc. 76-77) mentre in giugno
2013, la maggior parte del tempo in __________ e qualche giorno a __________
(cfr. doc. 78-79).
Dall'incarto URC di __________
emerge poi che le ricerche di lavoro sono state svolte soprattutto sul mercato
del lavoro estero (cfr. aprile-maggio 2013: 5 ricerche in __________ – doc.
15-19; aprile –giugno 2013: 6 ricerche di cui una in Svizzera – doc. 26-40; luglio
2013: 13 ricerche di cui 4 in Svizzera – doc. 257; agosto 2013: 13 ricerche di
cui 3 in Svizzera – doc. 6-7; settembre 2013 5 in Svizzera – di cui una già conteggiata in agosto – e 4 all'estero, cfr. doc. 169-170; ottobre
2013.
9 ricerche di cui 4 in Svizzera e 5 all'estero – doc. 164-165; novembre
2013.
8 ricerche di cui una in Svizzera – doc. 189; dicembre 2013: 9 ricerche di
cui 5 all'estero e 3 in Svizzera – doc. 223-224; gennaio 2014: 10 ricerche di
cui una in Svizzera – doc. 227-228; febbraio 2014: 8 ricerche di lavoro di cui
quattro in Svizzera – doc. 236-237).
Nel mese di febbraio 2014
egli ha reperito un impiego a tempo parziale per un datore di lavoro estero (la
società __________ __________) in qualità di __________ nel __________ per il
periodo 25 febbraio – 25 giugno 2014 e per un compenso di 2'500 € mensili (cfr.
doc. B e doc. 231-234).
Nel periodo dal 27
febbraio 2014 al 12 marzo l'assicurato è stato inabile al lavoro per malattia
ed è stato curato presso un ospedale di __________, il __________ (cfr. doc.
230; 238-244).
Per il mese di marzo 2014 RI
1.
ha consegnato 5 ricerche di lavoro effettuate all'estero (doc. 247-249); per
il mese di aprile il ricorrente ha comprovato 8 ricerche di cui 7 all'estero;
per il mese di maggio 2014 ha comprovato 9 ricerche di lavoro di cui una in
Svizzera, peraltro già conteggiata in aprile (cfr. 253-254).
Da notare che quasi tutte
le ricerche di lavoro sono state svolte quale __________, __________, __________,
__________ e __________.
Vi è pure una ricerca
quale consulente per le vendite __________ (agosto 2013).
Per quel che riguarda le
relazioni personali del ricorrente, dal verbale di audizione del 21 agosto 2013
emerge che la moglie e la figlia ventenne dell'assicurato e i suoi genitori
vivono in __________ a __________, mentre in Svizzera non ha parenti ma solo
alcune amicizie nate con l'impiego presso l'__________ (cfr. consid. 1.3).
Al momento in cui nel
febbraio 2014 ha avuto problemi di salute il ricorrente si è fatto curare a __________
in __________ pur essendo assicurato presso una cassa malati svizzera (cfr. consid.
2.3
).
Alla luce di quanto appena
esposto il TCA deve concludere che l'assicurato in realtà non aveva intenzione
di continuare a risiedere durevolmente in Svizzera, dopo l'unico breve periodo
di lavoro effettivo nel nostro paese e non vi aveva neppure il centro delle
proprie relazioni personali (cfr. DTF 133 V 137 consid. 4.5; DTF 131 V 222
consid. 7.4).
Visti gli
elementi appena analizzati, questo Tribunale deve così concludere, in applicazione dell’abituale criterio della
probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr.
STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid.
3.
; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF
126.
V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che
l’assicurato non risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI
in relazione all'art. 12 LADI.
Giova, del
resto, ricordare che per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza
in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato ritorni regolarmente in
Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato.
Infatti
nella STFA C 290/03 del 6 marzo 2006 l'Alta Corte si è così espressa: “(…) Das Fortdauern des gewöhnlichen Aufenthalts in der Schweiz setzt
aber unter anderem voraus, dass trotz Unterbrüchen des tatsächlichen
Aufenthaltes weiterhin eine enge Verbindung mit der hiesigen Arbeitswelt
besteht (nicht veröffentlichtes Urteil G. vom 30. November 1999, C 183/99; vgl. auch BGE 125 V 469). Keinesfalls genügt es für die Bejahung eines gewöhnlichen
Aufenthalts, wenn sich der Bezug zur Schweiz auf die regelmässige Rückkehr
zwecks Erfüllung der Kontrollvorschriften beschränkt (z. B. nicht veröffentlichtes
Urteil H. vom 30. Dezember 1997, C 272/96). (…)”.
Secondo la giurisprudenza
federale non è neppure sufficiente avere rapporti d’amicizia in Svizzera "ritenuto
come l'esistenza di rapporti d'amicizia sia una situazione certamente non
insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani attivi per un certo
periodo nel nostro Paese" (STF 8C-656/2009 del 14 aprile 2010).
La decisione
su opposizione del 19 dicembre 2013 emessa dalla Sezione del lavoro deve, di
conseguenza, essere confermata.
2.6
A titolo abbondanziale va
ricordato che un ulteriore presupposto per il riconoscimento del diritto
all'indennità di disoccupazione è che l'assicurato sia idoneo al collocamento
(cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f LADI).
A norma dell’art. 15 cpv.
1.
LADI, il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e
autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a
provvedimenti di reintegrazione.
L'idoneità al collocamento
deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista.
Oggettivamente
l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e
mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.;
STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid.
3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag.
63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216,
entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die
Arbeitslosen-versicherung", Schultess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984,
pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).
Soggettivamente la sua
situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere
collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità
dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi
dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento,
ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più
strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18
maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001
consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag.
265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58
e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388;
DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA
1992.
pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V
217.
consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF
109.
V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38,
40, 1982 n. 2).
L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al
collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di
un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di
assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008
consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).
Vi è invece inidoneità al
collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari
non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo
pretende un datore di lavoro.
Assicurati che, a causa di
ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare
soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali,
possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto
condizionatamente.
Quando l'assicurato è
talmente limitato nella scelta di un occupazione da rendere molto incerto il
ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al
collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha
nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA
C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998
consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 59; DTF
120.
V 388, DLA 1992 pag. 123, DTF 112 V 137 consid. 3, DTF 112 V 217, DLA 1986
n. 21 e n. 26; per il vecchio diritto cfr.: DTF 110 V 208, 109 V 275 consid. 2;
DLA 1982 n. 10, 1980 n. 38, 1979 n. 7, 1977 n. 16 e n. 27).
L'idoneità al collocamento
dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di
norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).
Riguardo a quest'ultimo
aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di
un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il
diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV
Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA
1993/1994, pag. 12; vedi inoltre Nussbaumer, op. cit., cifra marginale 217,
pag. 87 e Gerhards, "Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz",
Vol. I, note 10 e 55 all'art. 15).
L'idoneità al collocamento
non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie
tra l'idoneità al collocamento e l'inidoneità al collocamento (idoneità
parziale).
L'art. 16 LADI stabilisce
che:
" 1Al
fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare
senza indugio qualsiasi occupazione.
2Non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa
dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:
a. non è
conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei
contratti collettivi o normali di lavoro;
b. non tiene
convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente
dell'assicurato;
c. non è
conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute
dell'assicurato;
d. compromette
considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione,
sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
e. è svolta in
un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo
di lavoro;
f. necessita di
un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il
rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di
lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile
l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte
dell'assicurato;
g. implica da
parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera
l'ambito dell'occupazione garantita;
h. è svolta in un'azienda
che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove
assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;
i. procura
all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato,
salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24
(guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio
regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata
un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno
assicurato.
3Se l'assicurato ha una capacità lavorativa ridotta, il
capoverso 2 lettera a non è applicabile. Un'attività la cui rimunerazione è
inferiore a ciò che dovrebbe essere in base alla capacità lavorativa ridotta è esclusa
dall'obbligo di accettazione.
3bisIl capoverso 2 lettera b non si applica alle
persone minori di 30 anni."
L'art.
17.
cpv. 1 LADI prevede, in particolare, che è compito dell'assicurato cercare
lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente.
E' vero, dunque, che le
ricerche devono essere svolte nelle professioni per le quali l'assicurato si è
iscritto per il collocamento. E’altrettanto vero che esse devono, però, essere
estese pure in altri lavori adeguati (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni
compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della
giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona
2000, pag. 27).
Il TCA, per costante
giurisprudenza, ha stabilito che il disoccupato, durante alcuni mesi ha il
diritto di essere reinserito nella propria professione. Successivamente però
deve essere disposto anche a lavorare al di fuori della professione appresa
(cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 27 e riferimenti ivi menzionati).
L'obbligo di cercare al di
fuori della propria professione si impone comunque già nel primo periodo di
ricerca segnatamente in caso di bisogno, allorché la situazione sul
mercato del lavoro è difficile, ovvero quando mancano offerte di impiego
corrispon-denti al proprio profilo professionale (cfr. STFA C 184/03 del 22
ottobre 2003).
Il Tribunale
federale, nella sentenza 8C_ 278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.3.,
pubblicata in DTF 139 V 524, ha riaffermato che gli assicurati
professionalmente qualificati, nel periodo antecedente l’annuncio per il
collocamento, hanno il diritto di limitare le ricerche di impiego dapprima al
loro ambito professionale specifico, specificando, tuttavia, che ciò vale
purché il settore in
questione offra posti liberi.
Nella presente fattispecie
RI 1 si è iscritto per il collocamento dichiarando di cercare lavoro __________
/ __________ / __________ / __________. Quale regione di ricerca di lavoro è
stata indicata la Svizzera e il __________. Per quel che riguarda la mobilità
egli ha indicato "pendolare", con la precisazione che il cambio del
luogo di residenza non è possibile (cfr. doc. 21 pag. 6).
Quando ha iniziato il
controllo della disoccupazione (il 1° luglio 2013) il ricorrente aveva già
beneficiato di 6 mesi (gennaio-giugno 2013) nei quali era ancora legato di un
contratto di lavoro, ma comunque liberato dall'obbligo di prestare la propria
attività lucrativa.
Se in quel periodo era conforme
alla giurisprudenza che egli cercasse un impiego nella sua attività precedente
(cfr. DTF 139 V 524), sin dal primo giorno dal controllo della disoccupazione
egli avrebbe invece dovuto estendere le ricerche sul mercato del lavoro
svizzero anche e soprattutto in altre attività per lui adeguate (egli è peraltro
ragioniere diplomato, cfr. doc. 22) viste le rare possibilità di impiego effettive
nel nostro paese nelle attività da lui indicate e tenuto conto dell'elevato
guadagno assicurato (fr. 9'625.--; cfr. doc. A1 punto 1).
Ci si potrebbe così
chiedere se il presupposto dell'idoneità al collocamento è adempiuto oppure no
rispettivamente, ed eventualmente, fino a quando (cfr. il verbale del colloquio
di consulenza del 9 agosto 2013, doc. 42 inc. URC di __________; sul tema cfr.
SVR 2007 ALV Nr. 6; C 244/05 del 22 novembre 2006; DLA 2004 pag. 275; DLA 2001
pag. 232; D. Cattaneo, "Sport et assurances sociales" in CGRSS n°
45-2010 pag. 119 seg. (132-136)).
Questa questione può
rimanere aperta in quanto indipendentemente dal presupposto dell'art. 8 cpv. 1
lett. f LADI, peraltro neppure esaminato dall'amministrazione, quello dell'art.
8.
cpv. 1 lett. c non è comunque realizzato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti