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Decisione

38.2014.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 dicembre 2014Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i calcoli dell’oscillazione delle ore annuali, considerando gli ultimi cinque

anni di attività lavorativa dell’assicurata ed emettere una nuova decisione in

merito al diritto della medesima alle indennità di disoccupazione.

Questa Corte ha precisato

che, qualora perlomeno in relazione a uno dei due rapporti di impiego l’orario

di lavoro fosse risultato normale, ossia l’oscillazione delle ore annue si

fosse rivelata inferiore del 20%, avrebbe dovuto essere concluso che

l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile.

2.5. Nella presente

evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 dal 1° aprile 2009 è stato

attivo presso la __________ di __________ quale operatore filing (video, cfr.

doc. 6).

Dall’estratto del RC

risulta che scopo della __________ è:

" La

produzione e l'ideazione di filmati e musiche, la rappresentanza e il commercio

di articoli informatici ed elettronici, il noleggio di materiale audio e video

professionale, il prestito personale e ogni altra attività connessa con lo

scopo sociale.” (cfr. doc. 9; www.zefix.ch)

Da quanto appena esposto

si evince che la società, specializzata nella produzione e ideazione di filmati

e musiche, prestava anche personale.

In effetti l’assicurato,

negli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, ha concluso con la __________ dei contratti di missione (i relativi contratti quadro che sono parte integrante dei

contratti di missione sono stati sottoscritti dalle parti il 20 aprile 2009, il

17 dicembre 2010, il 1° gennaio 2012 e il 1° gennaio 2013; cfr. doc. A5-A9) concernenti

missioni da effettuare presso un’azienda cliente della __________, e meglio

presso la __________ quale operatore filing con luogo della missione __________

o una destinazione indicata sul piano di servizio TSI (cfr. doc. A5-A9).

Dai relativi contratti di

missione agli atti risulta che nel 2009 e nel 2010 lo stipendio era

giornaliero, mentre dal 2011 al 2013 orario.

Nel 2009, dal 20 aprile al

31 dicembre 2009, sono stati garantiti al ricorrente 50 giorni di lavoro (cfr.

doc. A5), nel 2010, dal 4 gennaio al 31 marzo 2010, 25 giorni di lavoro (cfr.

doc. A6), da gennaio a dicembre 2011 sono state garantite 800 ore suddivise in

100 entrate in servizio (cfr. doc. A7), da gennaio a dicembre 2012 120 entrate

in servizio (cfr. doc. A8) e da gennaio a dicembre 2013 pure 120 entrate in servizio

(cfr. doc. A9).

L’assicurato sostiene di

avere sempre lavorato, dal 2009 al 2012, da un minimo di 120 giornate all’anno

a salire fino a raggiungere le 200 giornate circa negli anni 2011 e 2012. Al

riguardo il medesimo ha precisato che nel 2011 e nel 2012 i giorni garantiti

dal contratto ammontavano a 100 e 120 per anno, ai quali si sono aggiunte circa

dalle 60 alle 80 giornate, raggiungendo così le 160-200 giornate circa di

servizio (cfr. doc. I; 2).

Per il 2013 egli ha fatto

valere di aver lavorato unicamente il numero di giornate garantite dal

contratto di missione, ovvero 120 (cfr. doc. A9), e di averle esaurite nel mese

di ottobre 2013 (cfr. doc. I; 2).

In effetti dai formulari

“Indicazioni della persona assicurata” e “Attestato di guadagno intermedio”

afferenti ai mesi di novembre e dicembre 2013 si evince che in questi due mesi

l’insorgente non ha mai lavorato (cfr. doc. 13, 14; 15).

Egli, di conseguenza, il

1° novembre 2013 si è annunciato per il collocamento, dichiarando una

disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 4).

La Cassa, con decisione

del 27 novembre 2013, confermata dalla decisione su opposizione del 7 gennaio 2014, ha negato all’assicurato il diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° novembre

2013, non presentando alcuna perdita di lavoro computabile (cfr. doc. A3; A1;

consid. 1.1.).

2.6. Chiamato a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, il TCA ritiene utile evidenziare che il

diritto svizzero ammette la possibilità di concludere i cosiddetti contratti a catena

("Kettenverträge"), e meglio rapporti di lavoro a tempo determinato

che si susseguono tra loro (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 9 maggio

1984 sull'iniziativa popolare «concernente la protezione dei lavoratori dai

licenziamenti nel diritto del contratto di lavoro» e sulla revisione delle

disposizioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro nel Codice delle

obbligazioni, FF 1984 pag. 536).

D’altra

parte, però, l'art. 2 cpv. 2 CC, che vieta l'abuso di diritto, si oppone alla

conclusione di contratti con le citate

modalità se non vi è alcun motivo oggettivo e se lo scopo perseguito è quello

di eludere le disposizioni sulla protezione della disdetta o di impedire la

venuta in essere di pretese giuridiche riconducibili ad una durata minima del

rapporto di lavoro (vedi ad es. art. 324a, 335c, 336c, 339b CO; DLA 2001 N. 6

pag. 80; DTF 119 V 48; STF 8C_514/2011 del 27 marzo 2012 consid. 6.1.; DTF 129

III 618; Rehbinder, Commentario bernese, n. 12 all'art. 334).

In tale

ipotesi i rapporti di lavoro a tempo determinato vengono trasformati in

rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

L'intenzione di eludere la

legge può essere considerata comprovata quando nessun motivo ragionevole

giustifica la conclusione ripetuta di contratti limitati nel tempo (cfr. STF 8C_514/2011 del 27 marzo 2012 consid. 6.1.; STFA C 293/00 del 15

gennaio 2001 consid. 2a; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a ed.

Zurigo 2006, n. 7 ad art. 334).

In ogni

caso, di principio, non sussiste un abuso di diritto nella successione di due

contratti di lavoro di durata determinata (cfr. DLA 2001 N. 6 pag. 80 consid.

2c).

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2012.67 del 17 gennaio 2013.

La presente

fattispecie, è contraddistinta da rapporti di lavoro susseguitisi per più di quattro

anni sulla base di cinque contratti successivi conclusi tra l’assicurato e la __________

cfr. doc. A5-A9).

In casu questi contratti a catena ("Kettenverträge") vanno

ritenuti legittimi.

In effetti

il fatto che la __________ sia una società che ha come scopo sociale, tra

l’altro, il prestito di personale e la circostanza che i contratti di missione

siano stati conclusi per l’attività di operatore filing presso la __________,

Considerandi

ossia presso un’azienda le cui esigenze di servizio per determinati compiti non

sono sempre programmabili sul medio-lungo periodo, costituiscono dei motivi

ragionevoli per la conclusione ripetuta di contratti limitati nel tempo.

2.7

Questo Tribunale rileva,

inoltre, che dai certificati di salario annuali rilasciati dalla __________

risulta che lo stipendio annuo del 2009 di fr. 34'930.89 corrisponde a circa

117.

giornate di lavoro (fr. 34'930.89 : fr. 297/giorno; cfr. doc. A5; A11),

pari a 936 ore (117 x 8 ore; cfr. doc. A7: contratto di missione per il 2011 da

cui risulta che 800 ore costituiscono 100 entrate in servizio, ossia 8 ore per

entrata), quando per il periodo 20 aprile – 31 dicembre 2009 le giornate

garantite dal contratto sono state 50 (cfr. doc. A5) e per il lasso di tempo

dal 1° gennaio al 30 aprile 2009 l’accordo di collaborazione intercorso

direttamente tra la __________ e l’assicurato prevedeva che i giorni lavorativi

sarebbero stati al massimo 65 (cfr. doc. A4).

Il salario annuo per il

2010.

di fr. 38'346.95 si riferisce a circa 129 giornate di lavoro (fr.

38'346.95 : fr. 296.02/giorno, cfr. doc. A6; A12), pari a 1'032 ore (129 x 8

ore), allorché i giorni garantiti dal contratto di missione relativo al periodo

di tre mesi dal 4 gennaio al 31 marzo 2010 erano 25 (cfr. doc. A6),

corrispondenti a 100 giorni annui (25 x 4 trimestri).

Il salario del 2011

corrisponde a circa 1’378 ore di servizio (fr. 52'921.92 : fr. 38.39/ora; cfr.

doc. A7), pari a circa 172 giornate lavorative (1'378 : 8 ore), mentre le

entrate in servizio garantite dal relativo contratto di missione erano 100

(cfr. doc. A7).

Il salario del 2012

corrisponde invece, a circa 1'286 ore di servizio (fr. 49'229.44 : fr.

38.

/ora; cfr. doc. A8), pari a circa 161 giornate lavorative (1'286 : 8 ore),

quando le entrate in servizio garantite dal contratto di missione per il 2012

erano 120 (cfr. doc. A8).

Ne discende che il numero

delle giornate di lavoro effettuate negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, è superiore

al numero garantito dai relativi contratti di missione, e meglio per il 2009 117

invece delle 115 massime, per il 2010 129 invece delle 100 garantite, per il

2011.

172 invece di 100 e per il 2012 161 invece di 120.

I contratti di missione

dal 2009 al 2013 in questione, contemplando un numero garantito di giorni di

lavoro (cfr. doc. A5-A9), prevedono la garanzia per il collaboratore di un

numero minimo di ore lavorative. Ciò significa, da un lato, che al

lavoratore doveva essere data la possibilità di lavorare almeno per il numero

di giorni/ore previsto dagli accordi. Dall’altro, che al medesimo secondo le

esigenze di servizio potevano comunque essere conferite ulteriori giornate lavorative,

aumentando il tempo totale di lavoro.

In simili condizioni,

visto che dal 2009 al 2012 all’assicurato, durante ogni anno, sono sempre state

attribuite giornate di lavoro, e quindi ore lavorative, in misura maggiore del

numero garantito dai relativi contratti di missione –, questa Corte, tutto ben

considerato, ritiene che nel caso di specie per motivi di equità possa trovare

applicazione la giurisprudenza concernente il diritto all’indennità di

disoccupazione per i lavoratori su chiamata.

Secondo tale

giurisprudenza nel caso di un lavoro su chiamata la perdita di lavoro è

computabile soltanto se il lavoratore è chiamato in modo più o meno costante (le

oscillazioni orarie non superano il 20% in più o in meno) durante un periodo

prolungato. In questo caso il tempo di lavoro effettivo è considerato normale.

Inoltre, quando il rapporto di impiego dura da diversi anni, il confronto delle

ore svolte annualmente va effettuato con un periodo di osservazione

pluriannuale e non semplicemente facendo riferimento a un periodo di

osservazione di dodici mesi.

2.8

In concreto al

momento dell’inoltro della domanda di disoccupazione, il 1° novembre 2013, la

collaborazione con la __________ durava, in maniera continuata, da più di 4

anni (dal 20 aprile 2009 al 1° novembre 2013, cfr. doc. A5-A9; A12).

Tale

collaborazione, essendo superiore ai quattro anni, deve essere considerata di

lunga durata ai sensi della giurisprudenza federale di cui alla sentenza del 12

maggio 2006, C 9/06, pubblicata in SVR 2006 ALV N.29 pag. 99 (cfr. consid. 2.4.).

Pertanto, in

casu, il periodo di osservazione delle oscillazioni non va limitato agli ultimi

dodici mesi, ma deve essere effettuato il confronto delle ore svolte

annualmente con un periodo di osservazione di tre anni, e meglio dal mese di

novembre 2010 al mese di ottobre 2013.

In proposito

è utile ribadire che la sentenza C 9/06 del 12 maggio 2006, con cui il l’Alta

Corte ha avallato il criterio delle oscillazioni annuali, concerne il caso di

un assicurato il cui rapporto di lavoro durava da quattordici anni. In quel

caso l’Alta Corte ha ritenuto adeguato un periodo di osservazione di cinque

anni.

Il criterio

delle oscillazioni annuali è stato pure utilizzato dalla nostra Massima Istanza

in un caso in cui il rapporto di lavoro durava da 4 o 5 anni (cfr. le sentenze

citata in DLA 1995 pag. 49), nonché in un altro in cui esso durava da 6 anni

(cfr. STFA C 284/00 del 7 marzo 2002).

Tale

parametro è stato applicato anche dal TCA, in particolare, nella sentenza

38.2006.13

del 27 novembre 2006, massimata in Rtid I-2007 N. 57 pag. 225. In quel caso di specie questo Tribunale ha considerato

di lunga durata il rapporto di impiego nel settore della ristorazione, in

quanto al momento della riduzione delle ore di lavoro durava da 3 anni e 8

mesi.

Le oscillazioni orarie

sono state così confrontate su base annua con un periodo di osservazione di tre

anni (cfr. consid. 2.4.).

La documentazione agli

atti non permette, tuttavia, di determinare il numero totale di ore lavorative

svolte dal ricorrente da novembre 2010 a ottobre 2011, da novembre 2011 a ottobre 2012 e da novembre 2012 a ottobre 2013, poiché non è dato sapere il

numero effettivo di giorni/ore effettuate per ogni mese nel periodo in

questione.

Ne consegue che senza

esperire ulteriori approfondimenti non risulta possibile calcolare la media delle ore di lavoro registrata dall’assicurato durante il lasso di

tempo di osservazione di tre anni e pertanto nemmeno stabilire se

l’oscillazione delle ore annue nei tre anni da esaminare (da novembre 2010 a ottobre 2013) sia sempre stata inferiore al 20% oppure no.

Ulteriori

verifiche si impongono, quindi, al fine di determinare se nel caso in esame si

è in presenza di un orario normale di lavoro e, conseguentemente, se l’assicurato

subisce o meno una perdita di lavoro computabile a decorrere dal 1° novembre

2013.

Qualora

l’orario di lavoro risulti normale, ossia l’oscillazione delle ore annue -

risultante dal confronto delle ore complessive di ogni anno (da novembre

2010.

a ottobre 2011, da novembre 2011 a ottobre 2012 da novembre 2012 a ottobre 2013) con la media annuale delle ore calcolata sui tre anni

(da novembre 2010 a ottobre 2013) - sia inferiore al 20%, andrà concluso che

l’assicurato subisce una perdita di lavoro computabile.

2.9

In simili

condizioni, nell’evenienza concreta si giustifica l’annullamento della

decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti alla Cassa, perché

effettui i calcoli della variazione oraria su base annua considerando gli

ultimi tre anni di attività lavorativa dell’assicurato per la __________ con

servizio presso la __________, ossia il periodo dal mese di novembre 2010 al

mese di ottobre 2013, e si pronunci nuovamente in merito al diritto del

ricorrente alle indennità di disoccupazione.

A

quest’ultimo riguardo va osservato che, qualora nel caso dell’insorgente

dovesse essere ammessa una perdita di lavoro computabile ai sensi degli art. 8

cpv. 1 lett. b e 11 LADI, prima di emettere una nuova decisione, andranno

esaminati anche gli ulteriori presupposti da adempiere per avere diritto alle

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. art. 8 LADI).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla Cassa perché proceda come indicato ai consid. 2.8. e 2.9.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti