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38.2014.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 giugno 2014Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

38.2014.12

rs

Lugano

2 giugno 2014

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2014 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 gennaio 2014 emanata da

Cassa CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione

del 7 gennaio 2014 la Cassa Disoccupazione CO 1 (di seguito: la Cassa) ha

confermato la precedente decisione del 10 ottobre 2013 (cfr. doc. 12=A6) con

cui ha negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione dal 10 settembre 2013, in quanto entro il termine quadro per il periodo di contribuzione (10.09.2011 – 9.09.2013) non

poteva comprovare i 12 mesi di contribuzione richiesti, bensì unicamente 11.894

mesi di contribuzione (dal 19 luglio al 17 maggio 2012, dal 7 gennaio al 6

marzo 2013 e dal 1° maggio al 17 giugno 2013) e non poteva essere esonerato dal

periodo di contribuzione (cfr. doc. A1).

1.2. Contro la decisione su

opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha

fatto valere quanto segue:

" (…)

Nel mese di ottobre mi sono

recato alla Cassa __________ dopo che erano esaurite le mie indennità per

chiedere spiegazioni su quello che sarebbe accaduto in futuro. Mi è stato detto

che il mio termine quadro scadeva a febbraio se non erro. E che comunque per

avere diritto alla disoccupazione dovevo lavorare entro i prossimi 24 mesi

almeno 12 mesi. In merito a questa informazione io mi sono convinto giustamente

che da quella data dovevano passare altri due anni per poter maturare il

diritto alle nuove indennità. Come in effetti è vero, questo l‘ho capito solo a

settembre del 2013 quando mi sono iscritto alla disoccupazione. La differenza è

che io nel periodo precedente ottobre 2012 quando sono esaurite le indennità ho

lavorato per più di un anno. Sfruttando a mio favore la possibilità di

usufruire del guadagno intermedio, infatti credo che l’informazione che mi è

stata data non ha tenuto conto di questo particolare determinante, in quanto i

conteggio dei mesi si fa a ritroso del giorno in cui ti iscrivi alla

disoccupazione e non i due anni successivi alla fine delle indennità. Chi mi ha

informato mi ha convinto con il suo dire che da quel momento dovevo lavorare

almeno 12 mesi nei prossimi 24. Sono venuto a conoscenza di cosa invece era

vero solo quando ho incontrato un imprenditore che nel dialogare mi ha riferito

che io non ero ben informato circa le disposizioni in merito. E che il

conteggio veniva fatto a ritroso, che quindi mi invitava a recarmi all’uff.

della Disoccupazione per informarmi in merito. A questo punto ho fatto

opposizione alla decisione della Cassa, in quanto se mi fossi iscritto nel

periodo immediatamente (n.d.r.: successivo) all’ultimo impiego avevo

11,894 indennità a mio favore come anche la Cassa ha dichiarato. La mia domanda

è quale dovrebbe essere il motivo per il quale io non mi sono iscritto alla

Disoccupazione avendone diritto, come tutti fanno. Va da sé che non mi sono interessato

perché convinto di dover aspettare che arrivasse ottobre 2014 e nel frattempo

dovevo aver lavorato almeno 12 mesi come mi è stato detto. Nessuno mi ha

spiegato che lavorando pur sfruttando il guadagno intermedio si considera il fatto

che tu lavori e basta. Quindi vengono conteggiate tutte le giornate lavorative

che si svolgono.

(…)” (Doc. I)

1.3. La Cassa, in risposta, ha

postulato la reiezione dell’impugnativa con sostanzialmente le medesime

argomentazioni di cui si è avvalsa nella decisione su opposizione (cfr. doc.

III).

Considerandi

2.1

Oggetto del

contendere è la questione di sapere se l’assicurato abbia diritto o meno

all’apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni a

decorrere dal 10 settembre 2013.

L’art. 9 cpv. 1 LADI

prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di

contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non

disponga altrimenti.

In virtù del cpv. 2 il

termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono

adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Il termine quadro per il

periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9

cpv. 3 LADI).

Secondo il cpv. 4 se il

termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo

l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente

applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge

non disponga altrimenti.

Riguardo all’art. 9 cpv. 4

LADI cfr. STF 8C_957/2011 del 22 novembre 2011, pubblicata in DLA 2012 N. 10

pag. 284.

2.2

L'assicurato ha diritto

all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato

dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett.

e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1

LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine

quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione

soggetta a contribuzione.

L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI

stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la

disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato

obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività

dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per

la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al

periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale

dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione

soggetta a contribuzione e di aver percepito durante almeno dodici mesi un

salario determinate ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS (cfr. DTF 122 V 249,

consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell’applicazione

di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella

procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di

compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88,

consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR],

Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e

Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987,

Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).

In

una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte, precisando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che, dal profilo del periodo di contribuzione, la

sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio,

l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di

contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le

sentenze che ne sono seguite) non deve dunque essere intesa nel senso che, in

aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova

che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante

per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

Al

riguardo cfr. anche DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008.

L'art. 14 LADI, che regola

l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1

che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone

che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi

complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti

motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:

a. formazione

scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno

dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;

b.

malattia (art. 3 LPGA), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a

condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;

c.

soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o

d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.

In merito al rapporto tra

l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag.

269.

segg., il TFA ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione

dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto

al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

Contestualmente il TFA ha

pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con

periodi di esonero.

Cfr. pure STF C 25/07 del

22.

novembre 2007.

2.3

Nell’evenienza

concreta dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha aperto un

termine quadro per la riscossione di prestazioni il 1° marzo 2011 con scadenza

il 28 febbraio 2013.

Il diritto alle

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione di 260 indennità si è

esaurito nell’ottobre 2012 (cfr. doc. A1; III).

Il 10 settembre 2013 il

ricorrente si è nuovamente annunciato per il collocamento, postulando

l’erogazione di prestazioni a far tempo da quella medesima data e dichiarando

una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 1).

Risulta, inoltre, che l’insorgente

ha lavorato dal 19 luglio 2011 al 17 maggio 2012 a tempo pieno presso __________ quale venditore proattivo (cfr. doc. 3), dal 7 gennaio al 6

marzo 2012 presso la __________ secondo il piano di lavoro della ditta presso

il quale era collocato a prestito in qualità di “agent retail” (cfr. doc. 5) e

dal 1° maggio al 17 giugno 2013 a tempo pieno presso la __________ quale

collaboratore per il servizio esterno (cfr. doc. 6; 12).

Con decisione del 10

ottobre 2013 la Cassa ha deciso che l’assicurato dal 10 settembre 2013 non era

indennizzabile, poiché non aveva compiuto il periodo di contribuzione minimo,

bensì poteva comprovare unicamente 11.894 mesi di contribuzione (8.307 mesi

presso __________, 2.074 mesi presso __________ e 1.513 mesi presso __________)

e non poteva essere esonerato dallo stesso (cfr. doc. 12=A6; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato

confermato dalla parte resistente con decisione su opposizione del 7 gennaio

2014.

(cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

L'assicurato ha contestato

quanto stabilito dalla parte resistente, facendo valere che la Cassa,

nell’ottobre 2012, gli avrebbe detto che il suo termine quadro per la

riscossione delle prestazioni LADI scadeva a febbraio 2013 e che per avere

nuovamente diritto a indennità di disoccupazione avrebbe dovuto lavorare almeno

12.

mesi nei successivi 24 mesi.

Egli ha aggiunto di aver

saputo che tale informazione non era corretta quando ha incontrato un

imprenditore che l’avrebbe reso attento al riguardo, precisando che il

conteggio dei mesi di contribuzione veniva effettuato a ritroso, ossia nei due

anni precedenti. Il ricorrente ha asserito di essere stato quindi convinto a

torto di dover attendere fino ad ottobre 2014 prima di reiscriversi in

disoccupazione e che nel frattempo doveva aver lavorato per almeno 12 mesi

(cfr. doc. I; consid. 1.2.).

2.4

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte ritiene dapprima utile evidenziare che giusta l’art. 9 cpv. 4 LADI se il termine quadro per la riscossione è

scaduto e l’assicurato pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, sono

nuovamente applicabili termini quadro biennali alla riscossione della

prestazione e al periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.1.; DLA 2012 N. 10

pag. 284).

Inoltre giusta l’art. 9

cpv. 2 LADI il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel

quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

L’art. 9 cpv. 3 LADI

prevede poi che il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due

anni prima di tale giorno (cfr. consid. 2.1.).

Nel caso

concreto, pertanto, rettamente all’insorgente, che ha di nuovo postulato

l’erogazione di indennità di disoccupazione dal 10 settembre 2013 dopo che il

primo termine quadro per la riscossione di prestazioni era scaduto il 28

febbraio 2013 e il relativo diritto a indennità si era esaurito nel mese di

ottobre 2012 (cfr. doc. AI; III), sono stati applicati ancora una volta termini

quadro di due anni, in particolare per il periodo di contribuzione (dal 10

settembre 2011 al 9 settembre 2013).

Nel nuovo

termine quadro per il periodo di contribuzione (10 settembre 2011 - 9 settembre

2013) - che ai sensi degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI deve essere

adempiuto tramite lo svolgimento di un’occupazione soggetta a contribuzione

durante almeno 12 mesi (cfr. consid. 2.2.) - è incontestato che il ricorrente

ha lavorato soltanto per 11.894 mesi, e meglio dal 19 luglio 2011 al 17

maggio 2012 presso __________ __________, dal 7 gennaio al 6 marzo 2013 presso

la __________ __________ e dal 1° maggio al 17 giugno 2013 la __________ (cfr.

doc. 3; 5; 6; 12; consid. 2.3.).

Per quanto attiene al

calcolo del periodo di 11.984 mesi, giova rilevare che l’art. 11 cpv. 1 e 2

OADI prevede che è considerato mese di contribuzione ogni mese civile intero,

durante il quale l’assicurato è soggetto a contribuzione e che i periodi di

contribuzione inferiori a un mese civile intero sono addizionati. 30 giorni

civili sono reputati un mese di contribuzione.

La Prassi LADI emessa

dalla SECO nell’ottobre 2012 ai punti B149-B152, il cui tenore corrisponde ai

punti B149-B152 della Circolare concernente l’indennità di disoccupazione

(circolare ID) del gennaio 2007, enuncia inoltre che

" Calcolo

del periodo di contribuzione

Art. 11 OADI

B149 È considerato mese di contribuzione ogni mese civile

intero durante il quale l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro. A

tale proposito è irrilevante il modo in cui egli è stato occupato: regolarmente

o irregolarmente, a ore o alla giornata, a tempo parziale o a tempo pieno (p.

es. contratto di lavoro su chiamata, contratto ad interim o temporaneo presso

la stessa agenzia). Se l’assicurato ha lavorato per lo stesso datore di lavoro

e per tutti i mesi, può essere computata l’intera durata del rapporto di

lavoro. I periodi in cui l’assicurato non ha potuto accettare un impiego in

seguito ad esempio a malattia o infortunio sono altresì considerati periodi di

contribuzione (B164).

B150 I periodi di contribuzione inferiori a un mese civile

intero vengono addizionati. 30 giorni civili sono considerati un mese di

contribuzione. Se l’inizio o la fine dell’attività soggetta a contribuzione non

coincide con l’inizio o la fine di un mese civile, i giorni lavorativi

corrispondenti vengono convertiti in giorni civili mediante il fattore 1,4.

Sono considerati giorni lavorativi soltanto i giorni dal lunedì al venerdì.

Vengono pure convertiti in periodi di contribuzione i giorni lavorativi in cui

l’assicurato non ha lavorato durante il rapporto di lavoro. I giorni di lavoro

che coincidono con un sabato o una domenica sono consi-derati giorni lavorativi

se in totale non superano 5 giorni di lavoro a settimana. Il fattore

summenzionato è il risultato della conversione dei 5 giorni lavorativi in 7

giorni civili (7 : 5 = 1.4).

ð Esempio

Secondo l’attestato del datore di lavoro, il rapporto di lavoro è

durato complessivamente dal 17.2. al 15.8.2012:

17.2

-28.2. = 8 giorni lavorativi x

1,4=11,2 giorni civili

1.3

-31.7 = 5 mesi

1.8

-15.8. = 11 giorni lavorativi x

1,4=15,4 giorni civili

Il periodo di contribuzione equivale pertanto a 5 mesi e 26,6

giorni civili.

(…)

B151 Il totale dei giorni civili

computati quali periodo di contribuzione non può in alcun caso essere

arrotondato in modo da soddisfare il periodo minimo di contribuzione richiesto

dalla legge, anche se manca soltanto una frazione di giorno per raggiungere

tale perio-do (DTF 122 V 256).

B152 Se un rapporto di lavoro è durato

un mese intero (è iniziato ad esempio il 13 di un me-se e si è concluso il 12

del mese seguente), non è necessario convertire i giorni lavora-tivi in giorni

civili; in tal caso bisogna computare un mese di contribuzione intero.”

In concreto il ricorrente,

nel termine quadro 10 settembre 2011 - 9 settembre 2013, presso __________,

per la quale ha lavorato dal 19 luglio 2011 al 17 maggio 2012, ha compiuto un periodo di contribuzione di 8 mesi e 9,20 giorni civili [7 mesi da ottobre 2011

ad aprile 2012 + 21 giorni civili a settembre 2011 (15 giorni lavorativi x 1,4)

+ 18.20 giorni civili a maggio 2012 (12 giorni lavorativi x 1,4). La somma dei

giorni civili di settembre 2011 e maggio 2012 corrisponde a 1 mese (21 +9) e

9,20 giorni civili. Complessivamente 8 mesi e 9,20 giorni civili].

Presso __________ l’assicurato,

dal 7 gennaio al 6 marzo 2013, ha compiuto un periodo di contribuzione di 2

mesi e 2,20 giorni civili [1 mese a febbraio 2013 + 26,60 giorni civili a

gennaio 2013 (19 giorni lavorativi x 1,4) + 5,60 giorni civili a marzo 2013 (4

giorni lavorativi x 1,4). La somma dei giorni civili di gennaio e marzo 2013

corrisponde a 1 mese (26,60 +3,40) e 2,20 giorni civili. Globalmente 2 mesi e

2,20 giorni civili].

Presso __________

l’insorgente, dal 1° maggio al 17 giugno 2013, ha compiuto un periodo di contribuzione di 1 mese e 15,40 giorni civili [1 mese a maggio 2013 +

15,40 giorni civili di giugno 2013 (11 giorni lavorativi x 1,4)].

Complessivamente il

periodo di contribuzione dell’assicurato dal 10 settembre 2011 - 9 settembre

2013.

è, quindi, pari a 11 mesi e 26,80 giorni civili (8 mesi e 9,20 giorni

civili presso __________ + 2 mesi e 2,20 giorni civili presso __________ + 1

mese e 15,40 giorni civili presso __________, ovvero a 11.89 mesi

(26.80 giorni civili corrispondono a 0,89 mesi. In effetti 26.80 giorni civili

corrispondono al 89% di un mese di contribuzione di 30 giorni civili).

Ne discende

che l’assicurato, potendo comprovare nel termine quadro determinante (10 settembre

2011.

– 9 settembre 2013) unicamente un periodo di contribuzione di 11.894

mesi, non ha ossequiato il periodo minimo di contribuzione di 12

mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.

2.5

Il ricorrente

sostiene, in buona sostanza, di essersi riannunciato per il collocamento solo

nel mese di settembre 2013, invece che al termine dell’ultimo impiego nel giugno

2013.

(l'amministrazione ha indicato che in tal caso il periodo di

contribuzione di almeno 12 mesi sarebbe stato ossequiato, cfr. doc. A1; III),

in quanto la Cassa, quando si è recato presso la medesima nell’ottobre 2012

allorché si è estinto il suo diritto all’indennità di disoccupazione relative

al precedente termine quadro per la riscossione delle prestazioni (1° marzo

2011.

– 28 febbraio 2013), gli avrebbe comunicato che per avere diritto

nuovamente alle prestazioni LADI avrebbe dovuto lavorare almeno 12 mesi nei

successivi 24 mesi. Solo in seguito, grazie all’incontro con un imprenditore

che l’ha reso attento al riguardo, si sarebbe accorto dell’errore (cfr. doc.

I).

L’assicurato, con tali

affermazioni, ha quindi asserito di aver creduto di dover adempiere il periodo

di contribuzione minimo di 12 mesi nei 24 mesi successivi all’ottobre 2012.

Un’informazione sbagliata

fornita da un’autorità permette, a determinate condizioni, la tutela della

buona fede di un assicurato.

Il diritto alla protezione

della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere

che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è

garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità,

allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata

giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:

1.

l'autorità deve essere

intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

2.

l'autorità ha agito o

creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

l'assicurato non deve

essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

4.

l'informazione errata ha

indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è

pregiudizievole;

5.

la legge non è stata

modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(cfr. STF 9C_918/2007 del

14.

gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005, consid. 3.1.; STFA

C 270/04 del 4 luglio 2005,

consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del

28.

gennaio

2004, consid. 2; STFA C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid.

2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique

VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3,

RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155,

DLA 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de

droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de

droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109;

Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

Nell’evenienza concreta il

ricorrente non ha sostanziato quanto sostenuto circa il fatto che la Cassa gli

avrebbe indicato nell’ottobre 2012, ovvero quando si è estinto il suo diritto

alle indennità di disoccupazione relative al termine quadro per la riscossione

di prestazioni LADI 1° marzo 2011 – 28 febbraio 2013, che per aprire un nuovo

termine quadro per la riscossione di indennità di disoccupazione avrebbe dovuto

comprovare un periodo di contribuzione di almeno 12 mesi nei 24 mesi successivi

(all’ottobre 2012).

L’insorgente è, per di

più, rimasto vago in merito alla persona che gli avrebbe fornito tale

indicazione.

In

effetti egli non ha fornito le relative generalità.

Inoltre l’assicurato, se è

vero che nell’opposizione dell’11 ottobre 2013 ha comunque affermato che si sarebbe trattato presso la Cassa di una ragazza di bella presenza

alta con i capelli scuri (cfr. doc. 13), nello scritto del 10 dicembre 2013

inviato alla parte resistente (cfr. doc. 15) che l’aveva interpellato, il 3

dicembre 2013, riguardo ai motivi per i quali finito il rapporto di lavoro non

si è recato all’URC o alla Cassa per avere informazioni in merito

all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc 14), come pure nel ricorso

(cfr. doc. I) non ha più ribadito tali specificazioni, limitandosi ad affermare

in modo generico che qualcuno presso la Cassa l’avrebbe informato in tal modo.

Questa

Corte ritiene, pertanto, alquanto improbabile che la Cassa abbia fornito all’assicurato

l’indicazione da lui pretesa.

In effetti appare

quantomeno inverosimile che una funzionaria (o un funzionario) della Cassa

abbia comunicato un’informazione simile all’assicurato, posto come tale modo di

agire sarebbe in contraddizione con l’usuale prassi della Cassa e in

particolare sarebbe contraria all’art. 9 cpv. 2, 3 e 4 LADI.

Come visto, infatti, questa

disposizione legale prevede, da un lato, che, se il termine

quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo l’indennità

di disoccupazione, sono nuovamente applicabili termini quadro biennali alla

riscossione della prestazione e al periodo di contribuzione (cfr. consid. 2.1.,

2.4

). Dall’altro, che il termine quadro per la riscossione decorre dal

primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla

prestazione e il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due

anni prima di tale giorno.

L’informazione che

l’assicurato asserisce di aver ricevuto, ossia di poter chiedere l’apertura di

un nuovo termine quadro per la riscossione delle prestazioni dopo l’estinzione

del diritto alle indennità (in casu nell’ottobre 2012) qualora potesse

comprovare 12 mesi di contribuzione nei 24 mesi successivi all’estinzione del

diritto precedente alle indennità, sarebbe perciò del tutto contraria a quanto

contemplato dalla LADI in modo chiaro e univoco.

Risulta, conseguentemente,

del tutto improbabile che una funzionaria (o un funzionario) della Cassa abbia

consigliato in tal modo l’assicurato.

Le affermazioni del ricorrente a proposito

delle asserite informazioni errate ricevute da parte della Cassa, che non sono

state peraltro comprovate con ulteriori validi mezzi probatori, non meritano,

dunque, di essere seguite.

Inoltre nel caso in cui

l’assicurato avesse mal compreso delle indicazioni da parte della Cassa,

avrebbe dovuto chiedere delucidazioni al riguardo, soprattutto ritenuto che tra

il momento in cui l’assicurato asserisce di aver ricevuto l’informazione in

questione nell’ottobre 2012 e la fine della sua ultima occupazione presso __________

sono trascorsi ulteriori otto mesi.

In simili condizioni la buona fede del

ricorrente ai sensi dell’art. 9 Cost. non può essere tutelata.

Giova, peraltro,

osservare, in relazione all’art. 27 cpv. 1 LPGA che sancisce, in

particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale

e permanente di fornire informazioni, che attualmente gli assicurati

possono far capo a ogni tipo di informazione anche tramite internet,

consultando i siti delle varie Casse, dell’amministrazione federale - www.seco.admin.ch

- e del cantone -

ww3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Prestazioni_Assicurazionedisoccupazione.htm

(cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 7; STCA 38.2013.12 del 7 agosto

2013).

2.6

Dato quanto precede, l’insorgente, come visto, nel termine quadro determinante (10 settembre

2011.

– 9 settembre 2013) non ha ossequiato il periodo minimo di contribuzione

di 12 mesi ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI.

Il ricorrente nemmeno può

essere esonerato dal compimento del periodo di contribuzione ex art. 14 LADI,

in quanto, in casu, non entra in linea di conto alcuno motivo di esenzione.

Egli non ha, peraltro,

preteso il contrario.

L’assicurato non ha,

pertanto, diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 10 settembre

2013.

Di conseguenza questa

Corte non può che tutelare la decisione su opposizione impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti