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Decisione

38.2014.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 marzo 2015Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi di aprile, maggio e giugno 2013 il Comune non era a conoscenza dove

l'assicurata risiedesse e giusta l'art. 24 CCS in assenza di indicazioni da

parte della stessa, il domicilio è comunque rimasto a __________.

Il 18 dicembre 2013, l'opponente ha presentato le proprie osservazioni al predetto accertamento, di cui si dirà, per

quanto necessario, in seguito.

4. Ora,

in merito a quanto indicato sopra, va precisato come il fatto di essersi

regolarmente annunciata presso il Comune di __________, non sia sufficiente per

ritenere l'interessata residente in Svizzera.

Infatti, per concludere

circa l'esistenza di un'effettiva dimora in Svizzera non è dunque determinante

il luogo nel quale l'assicurato si è annunciato, paga le imposte o adempie

altri obblighi civici (cfr. sentenza 13 marzo 2002 del Tribunale federale delle

assicurazioni [C 149/01], consid. 3; Prassi LADI B137). Non basta che

l'assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi

di disoccupato (cfr. STCA 38.2005.79 del 19 giugno 2006, consid. 2.6) e una

dimora destinata unicamente alla ricerca di lavoro non costituisce una

residenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (Boris Rubin, op. citata,

pag. 173). Infatti, un assicurato che soddisfa l'obbligo di controllo in

Svizzera, pur avendo il centro delle proprie relazioni personali all'estero,

non ha diritto all'ID (Prassi LADI B141).

Anche il fatto che

l'assicurata dal 13 marzo 2012 sia al beneficio di un permesso "B",

non è sufficiente a comprovare che la stessa sia residente in Svizzera, ai

sensi delle disposizioni relative all'assicurazione contro la disoccupazione.

Inoltre è emerso

chiaramente dalle dichiarazioni dell'interessata (cfr. verbale di audizione 13 settembre

2013) che ella i fine settimana e durante i giorni di libero rientra a __________

dove risiede la madre (in una casa di sua proprietà) e si reca anche a __________

per sostenere gli esami all'Università. Le dichiarazioni rilasciate dai signori

__________ e __________ trasmesse con l'opposizione e con l'intento di

dimostrare che il centro delle proprie relazioni personali era ed è in Svizzera

non sono idonee a sostenere tale tesi. Infatti, da un lato poiché, in presenza

di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle

dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le

conseguenze giuridiche e che le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono

integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le

contraddicono (cfr. STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010 e riferimenti citati).

Inoltre, la nuova versione dell'assicurata non trova conferma con il fatto che

la posta inviatale sia dall'URC che dall'UG è ritornata al mittente più volte e

che solamente su sollecitazione del consulente del personale, ella ha indicato

il nuovo indirizzo presso l'attuale datore di lavoro (cfr. Bilancio intermedio

e aggiornamento del Piano d'azione del 3 luglio 2013). Al riguardo, la

spiegazione fornita dalla signora RI 1, in particolare che la nuova titolare

dei contratto di locazione toglieva il suo nominativo dalla bucalettere, non

merita tutela, considerato che se ella fosse rientrata regolarmente a casa, si

sarebbe accorta di questo e avrebbe provveduto a rimetterlo immediatamente.

A conferma che ella in

Ticino non ha il centro dei propri interessi, vi è il fatto che ha dichiarato

di avere in Svizzera esclusivamente legami professionali (cfr. verbale di

audizione 13 settembre 2013). L'assicurata non è peraltro nemmeno iscritta

all'AIRE come cittadina __________ residente all'estero e non fa parte di

nessuna associazione o società, né abbonata ad alcun giornale.

L'assicurata non ha

modificato la propria residenza, rimanendo il centro dei propri interessi in __________,

ella se del caso, ha cambiato solo il proprio luogo di dimora ed ha continuato

a rientrare in __________ almeno una volta alla settimana, sia durante il

periodo lavorativo che durante la disoccupazione. E' dunque in __________

anziché in Svizzera che l'opponente ha la sua residenza effettiva. In concreto,

l'assicurata risulta essere una vera frontaliera che si reca almeno una volta

alla settimana nel proprio luogo di residenza, mentre __________ è solo un luogo

di residenza secondaria. (…)" (Doc. A, pagg. 4-5+6-7)

1.2. Contro questa decisione

l'assicurata, rappresentata dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al

TCA, nel quale ha chiesto di essere posta al beneficio delle indennità di

disoccupazione a far tempo dal 23 ottobre 2012.

A sostegno della propria

pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto che:

" (…)

Determinante, nella fattispecie che ci occupa, risulta essere la

concreta (e provata) centralità delle proprie relazioni personali in Ticino da

parte della ricorrente. Come rettamente evidenziato nella contestata decisione

su opposizione, "spetta all'assicurato rendere verosimile di avere la

residenza effettiva in Svizzera" (cfr. Prassi LADI B141; Boris Rubin,

Assurances-chômage, 2006, pag. 173 n. 401 e riferimento citato).

Nell'ordine, riportiamo e contestualizziamo le

argomentazioni dell'Ufficio giuridico della Sezione del Lavoro contenute nella

decisione su opposizione del 14 gennaio 2014:

La corrispondenza ritornata al mittente

(destinatario irreperibile)

L'Ufficio giuridico della Sezione del Lavoro - di

seguito UG - si limita ad evidenziare il fatto (peraltro non contestato dalla

ricorrente) secondo cui tre lettere sono state rispedite al mittente.

Già nel verbale di audizione del 13 settembre 2013

la ricorrente dichiarava di essersi trasferita in __________, in un

appartamento di proprietà dell'attuale datore di lavoro signor __________ dal 3

luglio 2013 per - citiamo - "problemi di convivenza con __________ "

(sua convivente in __________, unitamente

al compagno __________).

I problemi di convivenza con la signora __________ sono stati

sviluppati dalla ricorrente nell'opposizione datata 28 ottobre 2013:

"La convivenza con la signora __________ non si è mai basata su rapporti

cordiali: vi è il nutrito sospetto, sperimentato su più mesi, che la stessa

signora __________ "si divertisse" a togliere i nominativi dei

signori RI 1 e __________ con le conseguenze che hanno portato - tra l'altro -

all'emissione di un precetto esecutivo a carico dell'opponente per un premio

mensile di cassa malati non pagato (nessuna fattura, nessun richiamo e nessuna

diffida ricevuta)".

L'UG, alla luce di questo rilievo, non ha ritenuto opportuno

verificarne la fondatezza previa - ad esempio - audizione della signora __________

e del signor __________.

Al contrario, la ricorrente ha prodotto una dichiarazione datata

14 ottobre 2013, firmata dal signor __________ (all'epoca della sottoscrizione

della dichiarazione, non più compagno della ricorrente) che, al pto 3, conferma

quanto segue: "I rapporti con la signora __________ non sono mai stati

buoni: a più riprese abbiamo dovuto constatare che la medesima toglieva i

nostri nominativi dalla buca lettere creandoci non pochi disagi (ad esempio,

ricevere richiami di fatture che non avevamo mai ricevuto)".

Discrepanza dichiarazioni dell'Ufficio controllo abitanti

A precisa richiesta dell'UG, l'Ufficio controllo abitanti di __________

indicava, con lettera datata 1. luglio 2013, che l’assicurata "ha

lasciato l'appartamento in __________, nel mese di marzo 2013, e a tutt'oggi

non ci ha comunicato il nuovo recapito". Una indicazione che si è poi

rilevata in contraddizione con la notifica di cambio di indirizzo del 3 luglio

2013 e concomitante conferma di ospitalità del signor __________. Si rimanda

quindi al contenuto del certificato di dimora rilasciato dall'Ufficio Controllo

abitanti di __________ che porta la data 1. ottobre 2013 ("dal 01.04.2013

ai 03.07.2013 ha abitato in __________, con la signora __________ ") e

successive precisazioni dello stesso ufficio il 13

dicembre 2013 rilasciate su richiesta dell'UG.

Indizi d'interessi in __________

L'UG, con disarmante sicurezza, sostiene che "è emerso

chiaramente dalle dichiarazioni dell'interessata (cfr. verbale di audizione 13

settembre 2013) che ella i fine settimana e durante i giorni di libero rientra

a __________ dove risiede la madre (in una casa di sua proprietà) e si reca

anche a __________ per sostenere gli esami all'Università". Le

dichiarazioni della ricorrente rilasciata durante l'audizione del 13 settembre

2013 sono state: "Durante il fine settimana o quando non ero occupata

rientravo da mia madre. Preciso che rientro in __________ pure quando do gli

esami. Frequento infatti, fuori corso, l'Università di __________ e do

unicamente gli esami" e di seguito "soggiorno durante

la settimana a __________ e rientro da mia madre durante il fine

settimana".

La ricorrente rende visita e si fa invitare a pranzo

o cena da sua madre durante il fine settimana (come, osiamo immaginare, capita

spesso ad un domiciliato-disoccupato di __________ che rende visita alla madre

presso la di lei abitazione di __________).

In merito alla presunta permanenza in __________ per

motivi di studio, si ribadisce come la ricorrente risulta iscritta come

privatista fuori corso presso l'Università __________ di __________: tale

impegno Accademico si limita ad una presenza in quel di __________ ad un solo

giorno ogni 2 mesi per affrontare gli esami intermedi (peraltro, non

obbligatori in quanto lasciati a discrezione della privatista fuori corso).

L'UG, richiamando la consolidata e trasversale giurisprudenza, in

presenza di dichiarazioni contraddittorie deve privilegiare quelle rilasciate

nella prima ora. In questo modo, si evita di dovere valutare altre prove (vedi

dichiarazioni __________ e Giardino, così come le precisazioni in causa della

stessa ricorrente).

Vi è da chiedersi se, nell'audizione verbale del 13 settembre

2013, non fosse stato più indicato meglio sviluppare la generica domanda

"rientra in __________?".

La stessa domanda, posta in questi termini, provoca

una scontata - ma non diversamente interpretabile - risposta (ovvero, vado da

mia mamma durante il fine settimana e vado al campus Universitario di __________).

Non si poteva infatti chiedere, ad esempio, si ferma a dormire durante il fine

settimana presso la madre e, nell'affermativa, quando e con quale

frequenza?" così come "in quali termini e

modalità consisteva de facto "il rientro"

della ricorrente in quel di __________ come privatista fuori corso

all'Università __________?".

La documentazione prodotta, le precisazioni

dell'Ufficio Controllo abitanti e le dichiarazioni firmate dai signori __________

e __________, dovevano condurre l'UG a valutare la fattispecie in modo diametralmente

opposto. L'UG, ciò malgrado, ha fondato i propri

convincimenti su un apprezzamento complessivo

errato: "L'assicurata non ha modificato la propria residenza,

rimanendo il centro dei propri interessi in __________, ella se del caso, ha

cambiato solo il proprio luogo di dimora ed ha continuato a rientrare almeno

una volta alla settimana, sia durante il periodo lavorativo che durante la

disoccupazione. E' dunque in __________ anziché in Svizzera che l'opponente ha la

sua residenza effettiva, in concreto, l'assicurata risulta essere una vera

frontaliera che si reca almeno una volta alla settimana nel proprio luogo di

residenza, mentre __________ è solo un luogo di residenza

secondaria".

Nessuna prova, accertamento UG carente e, contestualmente, un assunto non

aderente alla realtà dei fatti!"

(Doc. I)

1.3. Nella sua risposta del 10

marzo 2014 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

1.4. L’11 marzo 2014 la Sezione

del lavoro ha prodotto un certificato medico redatto il 3 marzo 2014 dalla

Dott. __________, in cui quale luogo di residenza dell’assicurata, che seppur

cancellato risulta ancora leggibile, è stato indicato “__________” (cfr. doc.

V; 48).

1.5. Il rappresentante

dell’insorgente, il 24 marzo 2014, ha trasmesso copia di alcuni documenti

relativi all’assicurata, e meglio della patente di circolazione svizzera datata

24 febbraio 2014, della carta grigia del 20 febbraio 2014 attestante il

possesso di un’automobile immatricolata in Svizzera e della dichiarazione di

residenza a __________ firmata da __________ l’11 febbraio 2014 e dall’arch. __________

il 14 marzo 2014 (cfr. doc. VII; B1-3).

1.6. La Sezione del lavoro, il 1°

aprile 2014, ha precisato che i passi amministrativi intrapresi dall’assicurata

nel febbraio 2014, come pure la dichiarazione di residenza dell’11 febbraio,

rispettivamente 14 marzo 2014 non sono idonei a modificare le conclusione a cui

è giunta con la decisione su opposizione del 14 gennaio 2014 (cfr. doc. IX).

1.7. Il doc. IX è stato inviato

per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).

Considerandi

2.1

Oggetto della presente

vertenza è la questione di sapere se l’assicurata dal 23 ottobre 2012 abbia

diritto oppure no a delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

Uno dei presupposti da

adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

In

una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e

riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA (dal

1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel

contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non di un domicilio

civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

Così, nel caso che era

chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un

cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva

a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

Questo Tribunale, in una

sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con giudizio C 130/93

del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di

disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.

In un'ulteriore sentenza

del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i

criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo

internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata intorno all'art.

8.

cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168

dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione

dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS

0.822.726

; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

Contestualmente il TFA ha

pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto

all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come

all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante

questo tempo, il centro delle proprie relazioni.

Nel

caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e

rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

" (…)

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente

rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il

"Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto

affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui

si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava

durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva

per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante

una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice

di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.

(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

In una

sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 5,

l’Alta Corte ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera,

rilevando:

" (…)

3.

3.1

Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon

l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que

l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en

faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465

consid. 2a p. 466; 115 V 448

consid. 1b p. 449). (…)

3.3

(…) Il convient donc, préalablement, de trancher

le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par

l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé,

même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme,

résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué

successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans

discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde

et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient

régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de

l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1

publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de

diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de

soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une

résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans

lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait

visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était

interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a

déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de

résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa

télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul

intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de

l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de

ses intérêts personnels se trouvait en France. Par conséquent, il n'avait pas

droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation

interne suisse. (…)“

Al

risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza

8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un

permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento

occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi

effetti personali.

In una

sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione per un

mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in

Svizzera rilevando:

" (…)

4.1

L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere

seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva

risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,

ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza

durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine

gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile

accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal

marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in

considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin

dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto

quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e

mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di

aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica

Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile

che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo

marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo

precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano

da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il

soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,

che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale.

(…)"

In una sentenza 38.2013.35

del 4 settembre 2013 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto a beneficiare

delle indennità di disoccupazione. Le motivazioni sono state così riassunte

nella RtiD I-2014 pag. 376-377:

" (…)

In effetti, anche se da una serie di elementi (versamento mensile

all'amico che lo ospitava di fr. 500.--; controllo di polizia – dal 15 al 29

novembre 2012 – da cui è emerso che l'assicurato risiedeva effettivamente in

Ticino; separazione giudiziale chiesta dal medesimo e dalla moglie il 24

settembre 2012 postulando l'assegnazione dei figli congiunta e il collocamento

stabile presso la residenza della madre; messa all'asta il 12 novembre 2012

della casa coniugale; autorizzazione rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di

vivere separati; frequentazione da parte dell'assicurato in Ticino della chiesa

evangelica e iscrizione in una palestra; visite regolari ai figli rientrando

sempre la sera in Ticino) risulta che lo stesso, almeno dall'inoltro

dell'istanza di separazione nel settembre 2012, risiedeva in Svizzera, il

centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e

sorella che gli metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere

all'estero.

Del resto in Svizzera l'assicurato non è membro di nessuna

associazione o società, e non è abbonato a nessun giornale, salvo a quello

sindacale che è peraltro destinato a tutti gli associati (e quindi anche ai

lavoratori frontalieri).

Egli non ha, pertanto, diritto a indennità di disoccupazione dal

luglio 2012, non essendo adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c

LADI in relazione con l'art. 12 LADI."

In un'altra sentenza

38.2013.73

del 6 agosto 2014 il TCA è arrivato alla medesima conclusione nel

caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in Svizzera, senza avere

con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua famiglia risiedeva in

Italia.

Questa giurisprudenza è

poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia, che ha

un'abitazione di sua proprietà in Italia, presso la quale ritorna

settimanalmente e in un'altra località, sempre in Italia, situata a pochi

chilometri di distanza, vivono la moglie da cui è separato da molti anni, e i

suoi due figli.

Infine con sentenza

38.2014.51

del 15 dicembre 2014 questa Corte ha confermato il diniego del

diritto a indennità di disoccupazione a un assicurato in quanto non aveva la

residenza in Svizzera. Egli, avendo dichiarato di tornare presso la propria

famiglia all’estero in un Paese UE durante il fine settimana, e quindi

rientrando nel Paese UE una volta per settimana, andava considerato, come

rettamente stabilito dalla Sezione del lavoro, quale vero lavoratore

frontaliere.

L’assicurato aveva così

diritto alle prestazioni di disoccupazione in quel Paese UE.

Del resto in quello Stato

si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto familiari.

2.2

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente

l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), modificata nel luglio 2013

conformemente a quanto figura nella Prassi LADI, ha indicato che:

" RISIEDERE

IN SVIZZERA

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI

Principio ê

B135 Per

aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in

Svizzera.

Egli

deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine

quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità

giornaliera.

Nozione di “risiedere in svizzera” ê

B136 Secondo

la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non

ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli

articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del

diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma

secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale.

(Decisione del TFA del 6 marzo 2006, C 290/03).

Questa

nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente

dal loro permesso di soggiorno.

Il

riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre

condizioni:

● risiedere effettivamente in Svizzera;

● avere l’intenzione di continuare a risiedervi;

e

● avervi

contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali.

Residenza e idoneità al collocamento ê

B137 Gli

stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un

permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività

lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta,

anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola

si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini

stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La

cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali

preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.

L’autorizzazione

a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento

dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (Prassi LADI ID B230 segg.

e Circolare ID 883 E15).

Þ Giurisprudenza

8C_479/2011

del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in

Svizzera)

Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID

B342) ê

B138 Un

soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle

indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta

facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel

caso di un’assegnazione.

Valutazione

dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

B139 Si

constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta

e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un permesso

di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di residenza effettiva

in Svizzera. In caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i

controlli necessari in tal senso.

B140 Infatti,

per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere

una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le

autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:

● cambiamento

dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento

o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

● indirizzo presso terzi;

● indicazione

nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero

come indirizzo di contatto.

B141 Se

la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli

accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o

provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a

sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).

Se la

cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la

residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della

polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza

amministrativa (art. 32 LPGA).

Þ Esempi

Un

assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro

delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi

per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o

per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è

determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie

altri obblighi civici.

Uno

straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera

unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo

rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di

disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una

possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni

personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il

fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.

Þ Giurisprudenza

-8C_791/2011

del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)

-8C_658/2012

del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un

materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui

vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni

personali altrove)

-8C_777/2010

del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato,

nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in

Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”

Nella

Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009

sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1°

aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che:

" (…)

Momento di acquisizione e durata dello status di

lavoratore frontaliero

A34 Lo status di lavoratore frontaliero deve essere

acquisito prima dell’insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel

corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza

in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di

occupazione per esercitarvi l’attività iniziale, non è un lavoratore frontaliero.

Costituiscono

un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso

dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la

propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito

non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività;

essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è

giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito

uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono

stabiliti e in cui risiedono.

A35 Un trasferimento durante un periodo di

disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero.

A36 La durata dello status di lavoratore

frontaliero o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di

principio, irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione

i casi in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell’insorgere della

disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si

tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.

(…)

RESIDENZA

Art. 1 lett. j RB; Art.

11.

RA

Definizione

A76 Per

residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.

A77 La

nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1

lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere

distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di

lavoratori frontalieri).

A78 Anche

il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c

LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel

senso di domicilio secondo il diritto civile.

Le

nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in

Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in

larga misura.

Importanza della residenza

A79 La

nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della

legislazione applicabile (capitolo D).

Per i

disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente

(lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano

dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La determinazione

della residenza e quindi la valutazione della condizione di lavoratore

frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della determinazione

della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).

Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza

A80 Poiché

la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo

65.

RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato

dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite

un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i

lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una

famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.

A81 La

decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo

eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione

dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che

esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno

Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.

A82 In

generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella

decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano

in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui

lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi

lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.

A83 Vale

il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego fisso.

Determinazione della residenza

A84 La

determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene

solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La

persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei

seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale, ecc. La determinazione

della residenza compete alla cassa.

A85 Conformemente

all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti

fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:

• durata

e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto:

frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il

mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso

un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per

constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante

un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività

autonoma;

• situazione della persona in oggetto, inclusi

• il tipo

e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo

ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata

di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata

dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in

un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse

pianificato.

Indicano

ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il

mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:

a) l’attività

all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale

o del miglioramento delle competenze linguistiche;

b) l’attività

all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio

accademico);

c) l’attività

era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.

• la

situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri

mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il

mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per

ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro

degli interessi vitali;

• lo svolgimento di un’attività non remunerata;

• nel caso degli studenti, la fonte di reddito;

• la

situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un

appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera

durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a

lungo nello stesso posto ed era ben integrata;

• lo

Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

Se

l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà

della persona in base a una valutazione della situazione in generale,

considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.

Þ Esempio

Un

lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in un

alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza principale

e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad essere in

Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività subordinata

all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la Svizzera.

Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza

A86 Per

stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono

collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri

determinanti per trovare un accordo17.

A87 Se

gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi

in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica

l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per

l’erogazione provvisoria di prestazioni.”

In una Direttiva del 24

ottobre 2013 denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore

frontaliere vero, atipico" la SECO si è così espressa:

" Ai sensi

dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento

883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori

frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione

europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza

dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era

ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è

più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore

frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione

legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come

"lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in

quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in

disoccupazione completa spetta orma senza eccezioni allo stato di

residenza."

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del

13.

febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1

pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.

1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de

l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in

RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF

133.

II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.3

Nella presente fattispecie RI

1.

ha lavorato presso la __________ quale barista e servizio ai tavoli dal 1°

febbraio 2011 al 21 ottobre 2012 quando l’esercizio pubblico è stato chiuso __________

(cfr. doc. 2/11; 2/12; 30; 12).

Nei due contratti di

lavoro conclusi con la __________ nel gennaio 2011 e nell’agosto 2011 è stato

indicato che l’assicurata era residente in __________ a __________ (__________;

cfr. doc. 2/11; 2/12).

Dal 13 marzo 2012 la

medesima ha beneficiato di un permesso B di dimora UE/AELS valido per tutta la

Svizzera. Quale indirizzo risultava “__________” (cfr. doc. 31).

Il 23 ottobre 2012 la

ricorrente si è iscritta in disoccupazione dichiarando una disponibilità

lavorativa del 100% (cfr. doc. 45; 46).

Nel formulario “Analisi

del profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” sottoscritto

dall’assicurata il 30 ottobre 2012 quale indirizzo di residenza è stato

indicato __________ (cfr. doc. 46).

La ricorrente, il 18

dicembre 2012, ha concluso con la __________ un contratto di lavoro a tempo

indeterminato con inizio il 21 dicembre 2012 in qualità di barmann a metà tempo (cfr. doc. 2/13).

Il 27 giugno 2013 la

Sezione del lavoro, visto che la corrispondenza trasmessa all’indirizzo di __________

era ritornata più volte a quest’ultima e all’URC con la specificazione

“destinatario irreperibile” (cfr. doc. 27; 32-35), ha chiesto all’Ufficio

controllo abitanti della Città di __________ se l’insorgente era ancora a quel

momento residente in __________ e in caso di risposta negativa, da quale data e

a quale indirizzo si era trasferita (cfr. doc. 25).

L’Ufficio controllo

abitanti di __________, il 1° luglio 2013, ha risposto che RI 1, arrivata il 1° marzo 2012 da __________, aveva lasciato l’appartamento in __________ senza

comunicare un nuovo recapito (cfr. doc. 23).

Il 3 luglio 2013 l’Ufficio

controllo abitanti ha inoltre precisato, su richiesta della Sezione del lavoro

(cfr. doc. 22), che l’assicurata aveva lasciato l’appartamento in __________

nel mese di marzo 2013 senza annunciare un nuovo indirizzo (cfr. doc. 21).

Da una nota incarto del 3

luglio 2013 della Sezione del lavoro emerge che il consulente URC della

ricorrente ha informato che il nuovo indirizzo di quest’ultima, comunicato su

sua richiesta in occasione del colloquio di consulenza di quel giorno, era __________

(cfr. doc. 20).

L’invio a __________ di

una lettera della Sezione del lavoro del 4 luglio 2013 è ritornato al mittente

con l’indicazione che il destinatario era irreperibile all’indirizzo indicato

(cfr. doc. 18; 19).

La Sezione del lavoro, il

24.

luglio 2013, ha conseguentemente richiesto alla ricorrente copia del

contratto di locazione relativo alla residenza in __________, una dichiarazione

del locatore attestante la durata esatta del contratto, copia del contratto di

locazione relativo alla residenza in __________ e un’attestazione di domicilio

(cfr. doc. 16).

Il 1° agosto 2013

l’assicurata ha risposto tramite un messaggio di posta elettronica:

" (…)

Per quanto riguarda la richiesta di copia del contratto di

locazione relativo alla residenza in __________, avevo già fornito

documentazione adeguata risalente la data di inizio di assicurazione

disoccupati, sia a Voi, sia all'Ufficio abitanti preposto. In aggiunta, non

avendo un rapporto roseo con la mia ex coinquilina, (motivo del mio

trasferimento) ho buttato tutto ciò che riguarda quella locazione.

In relazione, invece, alla residenza di __________, ho fornito

immediatamente documentazione idonea, sia all'Ufficio abitanti __________, sia

il foglio timbrato da quest'ultimo che ho consegnato al mio consulente, sia

l'allegata dichiarazione del proprietario di casa che allego a questa mail.

Infine, quando mi ha mandato queste lettere non avevo avuto ancora

il tempo di attaccare il mio nome alla cassetta della posta. Stavo traslocando

e mi è passato di mente." (Doc. 15)

A tale messaggio di posta

elettronica è stata allegata la seguente dichiarazione del 3 luglio 2013:

" Io

sottoscritto __________ nato a __________ dichiaro che RI 1 nata a __________

11/12/85 risiede presso __________ dalla data odierna.” (Doc. 15/1)

Il 13 settembre 2013 la

ricorrente è stata sentita dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si

evince che:

" (…)

Quando si è iscritta in disoccupazione?

Adr: il 23 ottobre 2012

Può indicare i suoi numeri telefonici?

Adr: cellulare: __________ (abbonamento orange)

A cosa corrisponde il numero telefonico __________

dal quale ha contattato il nostro Ufficio?

Adr: al cellulare __________ (__________)

Può indicare un eventuale indirizzo di posta

elettronica?

Adr: __________

Dove ha lavorato prima della sua iscrizione al

collocamento?

Adr: presso la __________ di __________ (__________)

Durante quale periodo è stata occupata?

Adr: dal 1° febbraio 2011 al 21 ottobre 2012.

Quale è il motivo della disdetta del rapporto di

lavoro?

Adr: cessazione dell'attività per ordine della

magistratura.

Dove risiedeva quando lavorava presso l'ultimo

datore di lavoro?

Adr: inizialmente in un appartamento presso

la __________. Mi sono spostata in seguito presso __________. Qui disponevo di

una camera. Da settembre 2012 mi sono trasferita in __________. In questo caso

vivevo in un appartamento con il signor __________ e in seguito con la signora __________.

Dove risiede normalmente dalla sua iscrizione in disoccupazione?

Adr.: inizialmente in __________. Titolare del contratto di

locazione era il signor __________ e in seguito __________. Visti i problemi di

convivenza con __________ mi sono trasferita in __________, in un appartamento

di proprietà del signor __________ dal 3 luglio 2013. Ho a disposizione un

appartamento indipendente al pianterreno.

E' iscritta all'AIRE?

Adr: no

Di quanti locali è composto l'appartamento di __________? Qual è

l'affitto mensile? Vi è un contratto di locazione? Chi ha stipulato il

contratto di locazione?

Adr: 2 locali. Non verso alcun canone di locazione e non vi è

nessun contratto di locazione. Il signor __________ è il mio attuale datore di

lavoro.

Vive da sola nell'appartamento di __________?

Adr: sì.

Ha a disposizione una camera?

Adr: sì.

Dove risiede la sua famiglia?

Adr.: mia madre risiede a __________.

In casa propria?

Adr: sì.

Quando era occupata presso l'ultimo datore di lavoro quando

rientrava dalla sua famiglia?

Adr: durante il fine settimana o quando non ero occupata rientravo

da mia madre. Preciso che rientro in __________ pure quando do gli esami.

Frequento infatti, fuori corso, l'Università __________ di __________ e do

unicamente gli esami.

Dalla data d'iscrizione al collocamento quando rientra dalla sua

famiglia?

Adr: soggiorno durante la settimana a __________ e rientro da mia

madre durante il fine settimana.

Ha figli?

Adr: no.

Ha un veicolo? Targa?

Adr: sì, ho un veicolo __________ immatricolato in __________ (non

ricordo la targa)

Quale è la sua Cassa malattia?

Adr: __________

Chi è il suo medico curante?

Adr: nessuno

Esercita un'attività lavorativa? Dove? Da quando? Durante quali

giorni?

Adr: sono occupata a metà tempo presso il __________ (giovedì,

venerdì e sabato dalle 17.00 alle 01.00).

Durante quale giorni soggiorna presso la sua famiglia?

Adr.: durante il fine settimana.

Qual è la durata settimanale del soggiorno in Ticino?

Adr.: durante la settimana sono a __________ e soggiorno presso

l'appartamento di proprietà del mio datore di lavoro.

Quali legami ha con la Svizzera?

Adr: professionali.

E' membro di società, associazioni o altri enti? quali?

Adr: no.

E' abbonata a giornali o riviste? quali?

Adr: no.

Come effettua le sue ricerche di lavoro?

Adr.: per iscritto e di persona.

Ha un collegamento internet?

Adr: sì.

Prendo atto dei due scritti dell'Ufficio controllo abitanti di __________

del 1° luglio 2013 e dichiaro quanto segue:

contesto l'affermazione dell'Ufficio controllo abitanti in quanto

ho vissuto in __________ fino al 2 luglio 2013. Considerato che il signor __________,

intestatario del contratto di locazione, ha lasciato

l'appartamento a fine marzo 2013, è subentrata __________. Presumibilmente

l'Ufficio controllo abitanti ha considerato che pure la sottoscritta avrebbe

abbandonato l'appartamento.

Vi sono stati alcuni problemi con la nuova titolare del contratto,

la quale ha provveduto a togliere il mio nome dalla buca delle lettere. Per

questo motivo la corrispondenza ritornava al mittente.

Confermo che fino all'inizio di luglio 2013 ho risieduto

regolarmente presso l'appartamento di __________. Partecipavo alle spese di

gestione dell'appartamento.

Nell'appartamento, oltre alla sottoscritta, viveva la signora __________

e __________, il mio ex compagno.

Prendo pure atto che l'Ufficio giuridico, oltre a prospettare una

decisione relativa a una sanzione, esaminerà i presupposti della residenza in

Svizzera. Visto che tale presupposto è una delle condizioni da cui dipende il

diritto alle indennità di disoccupazione, questa decisione - se non fossi

ritenuta residente in Svizzera - comporterebbe la negazione del diritto alle

indennità.

Confermo che l'Ufficio giuridico mi ha dato la possibilità, in

occasione di quest'audizione, di prendere visione dei documenti formanti il mio

incarto." (Doc. 12)

Con decisione del 27

settembre 2013 la Sezione del lavoro ha stabilito che RI 1 non ha diritto alle

indennità di disoccupazione dal 23 ottobre 2012, poiché la medesima risulta

essere una vera lavoratrice frontaliera (cfr. doc. 3; consid. 1.1.).

Il 28 ottobre 2013

l’insorgente, rappresentata dall’RA 1, ha interposto opposizione contro il

provvedimento del 27 settembre 2013 (cfr. doc. 2).

All’opposizione sono state

annesse, in particolare, due dichiarazioni datate entrambe 14 ottobre 2013,

redatte graficamente in modo analogo e firmate da __________, dall’ottobre 2012

direttore con firma individuale della __________ (cfr. estratto RC reperibile

al sito www.zefix.ch), e da __________ del seguente tenore:

" Io

sottoscritto __________ nato a __________ residente in __________

DICHIARO

così richiesto dalla

signora RI 1:

1) Sono

proprietario dell'appartamento di 4.5 locali situato in __________ dove risiedo

unitamente a mia moglie e ai miei due figli.

2) Dall'inizio

del mese di luglio 2013 vive con noi RI 1, mia dipendente presso il __________

di mia proprietà con un grado di occupazione del 50% dal mese di dicembre 2012.

3) La signora RI

1.

accede presso il suo alloggio - nel piano ammezzato inferiore - attraverso la

porta principale del mio appartamento (entrata unica).

4) La decisione

di ospitare temporaneamente e a titolo gratuito la signora RI 1 presso il mio

appartamento era subordinato al fatto che, in modo repentino e per motivi suoi

personali, aveva manifestato la sua decisione di lasciare definitivamente la

Svizzera. Non volendo perdere questa valida collaboratrice, ho ritenuto

necessario offrirle ospitalità presso la mia famiglia.

La signora Alessandra Di Simone mi ha inoltre segnalato che nelle

prossime settimane - salvo imprevisti prima della conclusione del contratto di

locazione – andrà ad abitare in un altro appartamento a __________ con una sua

conoscente.

Confermo che durante la settimana, salvo qualche domenica durante

le quali rende visita alla mamma in __________ oppure per quei sporadici giorni

ogni due mesi che si reca in __________ per dare esami universitari da

privatista, la medesima risiede effettivamente e conduce la sua vita a __________."

(Doc. 2/4)

e

" Io

sottoscritto, __________, nato il 23.09.1983 a __________ e residente a __________

DICHIARO

come richiesto dalla

signora RI 1:

1) Ho convissuto

con la signora RI 1 durante il periodo dal settembre 2012 a Giugno 2013 presso l'appartamento in un appartamento di 3.5 locali locato al signor __________,

nostro comune amico, in __________.

2) Il contratto

di locazione era poi stato rilevato dalla signora __________, laddove la stessa

viveva, nella misura in cui il signor __________ ha dovuto – per motivi

famigliari (nascita di un figlio) – trovare una soluzione abitativa più consona

e indipendente.

3) I rapporti

con la signora __________ non sono mai stati buoni: a più riprese, abbiamo

dovuto constatare che la medesima toglieva i nostri nominativi dalla buca

lettere creandoci non pochi disagi (ad esempio, ricevere richiami di fatture

che non avevamo mai ricevuto).

4) La convivenza

con la signora RI 1 si è conclusa verso la fine del mese di giugno 2013.

Confermo inoltre che per tutto il periodo di convivenza,

conducevamo assieme la nostra vita professionale a __________ (lavoravamo

assieme presso il ritrovo __________, chiuso __________) così come la nostra

vita privata (vivevamo a __________ di fatto risp. escludo categoricamente

l'esistenza di una residenza fittizia). Il nostro centro degli interessi

professionali, affettivi e relazionali era __________."

(Doc. 2/5)

La Sezione del lavoro, in

seguito, ha esperito alcuni accertamenti, segnatamente il 26 novembre 2013 ha nuovamente interpellato l’Ufficio controllo abitanti di __________ (cfr. doc. 11).

Tale Ufficio, il 3

dicembre 2013, ha quindi indicato che RI 1:

" (…)

Risiede a __________:

- dal

01/03/2012, giunta da __________, a tutt’oggi.

- dal

01/03/2012 al 23/10/2012 in __________, __________;

- dal

24/10/2012 al 02/07/2013 in __________, __________;

- dal

03/07/2013 a tutt’oggi in __________, __________."

(Doc. 10/1)

La Sezione del lavoro,

riscontrata una contraddizione tra le attestazioni del 1° luglio 2013 (cfr.

doc. 23) e quelle del 3 dicembre 2013, ha chiesto ragguagli all’Ufficio controllo abitanti (cfr. doc. 9), il quale, il 9 dicembre 2013, ha confermato che il certificato corretto è quello del 3 dicembre 2013 (cfr. doc. 8), allegando

copia dello scritto del 9 novembre 2012 con cui la locatrice dello stabile __________

in __________, tramite il proprio rappresentante, ha risposto affermativamente

alla richiesta dell’inquilino __________ di dare alloggio all’assicurata e a __________

(cfr. doc. 8/1), copia del contratto di locazione concluso tra, da una parte,

la ricorrente e da __________, dall’altra, __________ nel febbraio 2012 con

inizio il 1° marzo 2012 e scadente il 1° gennaio 2015 relativo all’appartamento

di due locali in __________ (cfr. doc. 8/2), nonché copia della dichiarazione

del 3 luglio 2013 di __________ già citata (cfr. doc. 8/4=doc. 15/1).

Il 13 dicembre 2013

l’Ufficio controllo abitanti di __________, su richiesta della Sezione del

lavoro (cfr. doc. 7), ha inviato ulteriori documenti, in particolare una

dichiarazione del 13 dicembre 2013 intestata “a chi di dovere” del seguente

tenore:

" Io

sottoscritto __________ (per __________ attualmente in ospedale), ex

proprietario di __________, vi comunico che la signora RI 1 è entrata in __________

il 01.03.2012 lasciando l’appartamento il 24.10.2012." (Doc. 6/3)

Inoltre è stata prodotta

la “Notifica di cambio indirizzo” datata 3 luglio 2013 in cui è indicato quale vecchio indirizzo __________, quale data della mutazione il 3 luglio

2013.

e come nuovo indirizzo __________ (cfr. doc. 6/8).

L’Ufficio controllo

abitanti, il 13 dicembre 2013, ha comunque evidenziato che “per quanto

attiene ai mesi di aprile, maggio e giugno 2013, non siamo a conoscenza dove

l’interessata risiedesse, e in assenza di indicazioni da parte della stessa, il

domicilio forzatamente è rimasto a __________ (art. 24 CCS)” (cfr. doc. 6).

Con decisione su

opposizione del 14 gennaio 2014 la Sezione del lavoro ha confermato il

precedente provvedimento del 27 settembre 2013 con cui all’assicurata è stato

negato il diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 23 ottobre 2012,

difettando il presupposto della residenza in Svizzera (cfr. doc. A; consid.

1.1

).

2.4

Attentamente esaminate le

carte processuali questa Corte constata che l’assicurata (nata l’11 dicembre

1985; cfr. doc. 46), dal marzo 2012 quando ha ottenuto il permesso B di dimora

UE/AELS (cfr. doc. 31; precedentemente risultava essere residente a __________;

cfr. doc. 2/11; 2/12) al 14 gennaio 2014, data dell’emanazione della decisione

su opposizione impugnata che delimita temporalmente il potere

cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr.

STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31

gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile

2005.

consid. 2), non disponeva in Svizzera di una soluzione alloggiativa

stabile.

Più specificatamente dal

permesso di dimora risulta quale indirizzo della ricorrente nel marzo 2012 l’__________

(cfr. doc. 31).

Sempre nel mese di marzo

2012.

l’assicurata ha sottoscritto, insieme a __________, allora compagno della

stessa, un contratto di locazione relativo a un appartamento a __________ in __________

di due locali con prima scadenza nel gennaio 2015 e una pigione di fr. 1'600.--

mensili (cfr. doc. 8/2).

Tuttavia la locazione è

durata soltanto sei mesi fino all’ottobre 2012 (cfr. doc. 6/3: dichiarazione __________

del 13 dicembre 2013; consid. 2.3.).

In effetti al momento

dell’iscrizione per il collocamento nell’ottobre 2012 l’insorgente ha fornito

un altro indirizzo, e meglio __________ (cfr. doc. 46).

Il contratto di locazione

concernente l’appartamento dove alloggiava l’assicurata a tale indirizzo era,

però, stato concluso dapprima, fino al marzo 2013, da __________ e in un

secondo tempo, da aprile 2013, da __________, i quali hanno unicamente ospitato

la ricorrente e __________ con l’accordo della locatrice (cfr. doc. 6/6; 6/7;

12).

Avendo problemi con __________,

conduttrice dell’appartamento in __________ a __________, come dall’assicurata

stessa affermato (cfr. doc. 12), dal mese di luglio 2013 RI 1 si è trasferita

da sola (ovvero senza __________) a __________ dove ha avuto a disposizione in __________

a titolo gratuito un appartamento nell’abitazione di __________ con accesso

attraverso la porta principale dell’appartamento di quest’ultimo.

__________, che risiedeva

in __________ con sua moglie e i loro due figli, è il direttore del __________

presso il quale la ricorrente lavorava a metà tempo dal mese di dicembre 2012 (cfr.

consid. 2.3.; doc. 2/13; 12; 2/4; 15/1).

Inoltre è più volte

accaduto, quando l’assicurata alloggiava sia a __________ in __________ che a __________

in __________, che la posta inviatale da parte della Sezione del lavoro e dell’URC

sia ritornata al mittente in quanto la destinataria risultava irreperibile

(cfr. doc. 35; 33; 27; 18).

E’ vero che, come emerge

dalle risultanze fattuali appena esposte, l’assicurata, nel periodo

determinante (ottobre 2012-gennaio 2014), ha avuto in Ticino una relazione con __________

fino al mese di giugno 2013 (cfr. doc. 2/5).

E’ altrettanto vero e

decisivo, però, che il 13 settembre 2013, in sede di audizione davanti alla Sezione del lavoro, la ricorrente ha dichiarato di rientrare da sua madre che vive

a __________, in un’abitazione di sua proprietà durante il fine settimana o

quando non era occupata (cfr. doc. 12).

In particolare

all’esplicita domanda “Dalla data d’iscrizione al collocamento quando

rientra dalla sua famiglia?”, l’assicurata ha risposto di soggiornare

durante la settimana a __________ e di rientrare da sua madre durante il fine

settimana (cfr. doc. 12; consid. 2.3.).

L’affermazione

dell’insorgente è chiara e non si presta a più possibili interpretazioni, a differenza

di quanto sembra intendere la parte ricorrente (cfr. doc. I pag. 5).

In effetti l’assicurata,

precisando di soggiornare, in particolare dall’iscrizione in disoccupazione del

23.

ottobre 2012 (cfr. doc. 45, 46), durante la settimana a __________ e di

rientrare nei fine settimana dalla madre, ha indicato di non risiedere in

Ticino durante i fine settimana, bensì in __________.

Il TCA non ignora che la

medesima ha indicato di lavorare dal dicembre 2012 il giovedì, il venerdì e il

sabato dalle 17:00 all’1:00 (cfr. doc. 12).

Tuttavia, da un lato, ciò

non le impediva oggettivamente di recarsi in __________ durante i fine

settimana, visto che in ogni caso il sabato lavorava unicamente nel tardo

pomeriggio/sera e che __________ dista da __________ soltanto __________ km

(cfr. www.viamichelin.it).

Dall’altro, l’assicurata

alla domanda “durante quali giorni soggiorna presso la sua famiglia?”, postale

dall’amministrazione immediatamente dopo che la stessa aveva specificato in

quali giorni era attiva presso il __________, ha nuovamente ribadito “durante

il fine settimana” (cfr. doc. 12; consid. 2.3.).

L’insorgente, sempre il 13

settembre 2013, alla domanda della Sezione del lavoro “Quali legami ha con

la Svizzera?” ha del resto risposto unicamente “professionali” (cfr.

doc. 12).

La medesima ha, poi,

indicato di non essere membro di società, associazioni o altri enti in

Svizzera, né di essere abbonata a giornali o riviste.

Ne discende che la

relazione intrattenuta in Ticino dall’assicurata, peraltro conclusasi già nel

giugno 2013, non ha in ogni caso raggiunto un’intensità tale da farla

rinunciare al rientro ogni fine settimana a __________ e da spingerla a creare

in Svizzera legami di natura diversa da quella esclusivamente professionale

(cfr. doc. 12).

La ricorrente ha pure negato

di avere un medico curante in Svizzera (cfr. doc. 12).

A quest’ultimo riguardo

giova evidenziare che l’assicurata, nel dicembre 2012, ha subito un intervento ginecologico presso il blocco operatorio di __________ (cfr. doc. 44).

L’insorgente, nel

settembre 2013, ha, altresì, dichiarato di possedere un veicolo __________

immatricolato in __________ (cfr. doc. 12).

In effetti una licenza di

circolazione relativa a un’automobile __________ è stata emessa a suo favore

solamente nel febbraio 2014 (cfr. doc. B2).

Riporta la data del

febbraio 2014 anche la licenza di condurre svizzera intestata alla medesima

(cfr. doc. B1).

L’assicurata frequenta,

poi, fuori corso l’Università __________ di __________, dove si reca per

sostenere i relativi esami ogni due mesi (cfr. doc. 12; 2).

Davanti alla Sezione del

lavoro, nel settembre 2013, l’interessata ha infine dichiarato di non essere iscritta

all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (cfr. doc. 12).

In simili condizioni il

TCA, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità

preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF

9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo

2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°

marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.

360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), deve concludere che nel periodo

in questione (ottobre 2012 – gennaio 2014), conformemente a quanto stabilito

dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. A), RI 1 deve essere ritenuta una vera

lavoratrice frontaliera, visto che rientrava in __________ una volta per

settimana (cfr. i punti A24 e A28 della Circolare della SECO riprodotta al

consid. 2.2).

L'art. 1 lett. f del

Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce infatti che si intende per «lavoratore

frontaliero» qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma

in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna

in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

L'art. 65 cpv. 2 del

Regolamento n. 883/2004 prevede che la persona che si trova in disoccupazione

completa (al riguardo cfr. decisione U3 emessa dalla Commissione amministrativa

per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sciale il 12 giugno 2009, pubblicata in

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 106/45) e che, nel corso della sua

ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso

dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o

ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello

Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova

in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione

degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua

ultima attività subordinata o autonoma.

L'art. 65 cpv. 5 lett. a

del Regolamento n. 883/2004 stabilisce che il disoccupato di cui al paragrafo

2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello

Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione

durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono

erogate dall'istituzione del luogo di residenza.

In quanto lavoratore

frontaliero che si trova in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett.

c LADI), situazione diversa da quella del lavoro ridotto (cfr. art. 1a lett. b

LADI), l’insorgente ha così diritto alle prestazioni di disoccupazione in __________.

In quel paese risulta trovarsi,

del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto

di quelli familiari.

A ragione, dunque, nella

decisione su opposizione del 14 gennaio 2014 la Sezione del lavoro ha stabilito

che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12

LADI, così come definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1) e

dalla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.2), non è in concreto realizzato

(cfr. al riguardo STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012

ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2014.51

del 15 dicembre 2014; STCA 38.2014.15 del 6 ottobre 2014; STCA 38.2014.10 del 6

agosto 2014; STCA 38.2013.73 del 6 agosto 2014; STCA 38.2013.40 del 15 gennaio

2014; STCA 38.2013.37 dell’11 novembre 2013; STCA 38.2012.51 del 30 settembre

2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre

2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376; STCA 38.2011.12 del 22 giugno

2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011).

Ulteriori accertamenti non

sono necessari (valutazione anticipata delle prove; SVR 2003 IV Nr. 1; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009;

STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio

2006, consid. 3.2; STFA H 180/03 dell’11 ottobre 2004 consid. 3.1.1.).

2.5

A titolo

abbondanziale è utile rilevare che in una sentenza C 124/06 del 25

gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD

II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la sentenza 38.2005.88 del 28

marzo 2006 emessa da questa Corte, l’Alta Corte ha stabilito che un lavoratore frontaliere,

cittadino svizzero residente in Italia, in disoccupazione completa, non ha

diritto, dal profilo del diritto interno, di iscriversi in disoccupazione in

Svizzera in quanto non vi risiede. In applicazione del diritto internazionale,

e meglio del vReg. CEE 1408/71 e della relativa giurisprudenza della CGCE

(giurisprudenza Miethe), invece, un assicurato può

fare capo all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera – sempre che

soddisfi gli ulteriori presupposti legali previsti dalla LADI – qualora abbia

eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami

personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori

possibilità di reinserimento professionale. In una siffatta evenienza, il

lavoratore va considerato diverso dal «vero» frontaliere di cui all’art. 71 n.

1.

lett. a p.to ii, il quale beneficia esclusivamente delle prestazioni dello

Stato di residenza. Egli è piuttosto assimilabile ai frontalieri «non veri» ai

sensi dell’art. 71 n. 1 lett. b p.to ii, ossia a quelle persone per le quali il

luogo di occupazione e quello di residenza non coincidono, ma che, a differenza

dei frontalieri «veri», non rientrano almeno una volta alla settimana al loro

luogo di residenza. I frontalieri «non veri» dispongono di un diritto di

opzione tra le prestazioni dello Stato di impiego e quelle dello Stato di

residenza. Il frontaliere «vero» ma atipico non ha invece un incondizionato

diritto di scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata

demandata alle autorità giudiziarie nazionali.

In

quel caso di specie l’assicurato è stato ritenuto un frontaliere «vero» ma

atipico e gli è stata, quindi, riconosciuta la possibilità di rivolgersi

all’assicurazione disoccupazione svizzera, in quanto esistono stretti legami

personali e professionali con la Svizzera. In particolare egli, sessantenne

celibe, senza figli e, nonostante le conoscenze molto buone della lingua

italiana, di madre lingua tedesca, è socio attivo di associazioni svizzere, è

abbonato a giornali svizzeri che riceve presso un fermo posta in Svizzera,

incontra regolarmente ex colleghi e amici in Svizzera, dove si trova peraltro

anche il suo dentista. L’assicurato si è, del resto, trasferito in un paese in

prossimità della frontiera svizzera dopo aver trascorso la maggior parte della

sua vita in Svizzera. Inoltre egli, eccezione fatta per un breve periodo dal

1966.

al 1969, ha effettuato tutta la sua formazione e la carriera professionale

in Svizzera, prevalentemente nella Svizzera tedesca.

La giurisprudenza Miethe

sviluppata quando era ancora in vigore il vReg. 1408/71 non è più applicabile

ai lavoratori frontalieri che sottostanno al nuovo Reg. 883/2004 che ha

sostituito, con effetto per la Svizzera dal 1° aprile 2012, il vReg. 1408/71.

Il

versamento delle prestazioni ai veri frontalieri in disoccupazione spetta ormai

senza eccezioni allo Stato di residenza.

Differente è

la situazione per i veri lavoratori frontalieri che sottostanno alla

Convenzione AELS a cui il Reg. 1408/71 e la giurisprudenza Miethe restano

applicabili (cfr. sentenza C-443/11 dell’11 aprile 2013 emanata dalla Corte di

giustizia dell’Unione europea Direttiva della SECO del 24 ottobre 2013 relativa

al Reg. 883/2004).

In una

sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9 pag.

27, il Tribunale federale ha, del resto, osservato:

" (…)

2.4

On signalera au

passage que la jurisprudence Miethe n'est que partiellement

prise en compte sous le régime du nouveau règlement n° 883/2004. La CJUE a en

effet jugé que, par suite de l'entrée en vigueur dudit règlement, les dispositions

applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient pas être

interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe: s'agissant d'un travailleur

frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec l'Etat membre de

son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose

dans cet Etat des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l'art. 65

doit être compris en ce sens qu'il permet à un tel travailleur de se mettre de

manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi dudit Etat non

pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais

uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement; demeurent

réservées les dispositions transitoires de l'art. 87 par. 8 du règlement n o 883/2004

(arrêt du 11 avril 2013 C-443/11 Jeltes et autres contre Raad van

bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen destiné à

la publication au Recueil). Cette jurisprudence, liée à l'application dudit

règlement n'est toutefois pas applicable en l'espèce ( supra consid.

3.

). Il s'agit ainsi d'examiner si la jurisprudence Miethe peut

s'appliquer en l'espèce."

In concreto l’assicurata, contrariamente alla fattispecie di cui

alla STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, non avrebbe potuto, in

ogni caso, essere considerata un frontaliero “vero” ma atipico che

poteva beneficiare dell’assicurazione disoccupazione svizzera, invece di quella

dello Stato di residenza. Infatti non risulta che l’insorgente abbia conservato

in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) dei legami personali e

professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di

reinserimento professionale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti