38.2014.13
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30 marzo 2015Italiano60 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.13
rs/sc
Lugano
30 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 gennaio 2014 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 14 gennaio 2014 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione
del 27 settembre 2013 (cfr. doc. 3) con la quale aveva negato a RI 1,
iscrittasi per il collocamento dal 23 ottobre 2012, il diritto all’indennità di
disoccupazione per non avere la propria residenza in Svizzera ai sensi
dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in __________.
Al riguardo
l'amministrazione si è così espressa:
" (…)
3. Nel caso che
ci occupa, dalla documentazione versata in atti, emerge segnatamente quanto
segue.
A seguito dell'interruzione del
rapporto di lavoro con la ditta __________, avvenuta il 22 ottobre 2012, l'assicurata si è iscritta in disoccupazione a far tempo dal 23 ottobre 2012. Dal 21 dicembre
2012, ella lavora a tempo parziale (50%), come barmann, presso __________.
Dal 13 marzo 2012, l'interessata è titolare di un permesso "B" UE/AELS, valido sino al 12 marzo 2017.
Il 3 e il 21 maggio, il 13 e il 25
giugno 2013, la corrispondenza trasmessa alla signora RI 1 dall'URC è ritornata
al mittente con l'indicazione: "Il destinatario è irreperibile
all'indirizzo indicato". Lo stesso fatto si è verificato con la
documentazione inviatale dall'UG il 18 giugno e il 4 luglio 2013.
Rispondendo alla richiesta
d'informazione dell'UG, con scritto 1. luglio 2013 (pervenuta il 4 luglio 2013)
l'Ufficio controllo abitanti di __________ ha indicato che l'assicurata "ha
lasciato l'appartamento di __________, nel mese di marzo 2013, e a tutt'oggi
non ci ha comunicato il nuovo recapito (…)".
Con le osservazioni 1. agosto 2013, l'interessata ha indicato di non avere alcun contratto di locazione né per quanto riguarda
l'appartamento in __________ e nemmeno in __________, e di avere prodotto tutta
la documentazione necessaria, all'Ufficio controllo abitanti. Per quanto
riguarda l'ultima dimora, ella ha trasmesso la seguente dichiarazione: "Io
sottoscritto __________ nato a __________ dichiaro che RI 1 nata a __________
risiede presso __________ dalla data odierna, __________, 3 luglio 2013. __________
".
(…)
Considerato il nuovo
certificato di dimora prodotto dall'interessata con l'opposizione, l'UG ha esperito
degli accertamenti presso l'Ufficio controllo abitanti di __________, volto a
chiarire sulla base di quali documenti sono state effettuate le dichiarazioni e
dove risiedesse l'assicurata.
Il 13 dicembre 2013, l'Ufficio controllo abitanti, oltre a produrre la documentazione relativa agli spostamenti di
dimora dell'assicurata, in merito alle differenti informazioni indicate dall'autorità
comunale il 1. luglio 2013 - segnatamente che ella ha lasciato l'appartamento
in __________ senza comunicare il nuovo recapito, e il certificato di dimora 1.
ottobre 2013 con il quale veniva attestato che dal 1. aprile 2013 al 3 luglio 2013 ha vissuto in __________ a __________ con la signora __________ - ha precisato quanto segue.
Considerato che la __________, il 29 marzo 2013, ha notificato la partenza del signor __________, presso il quale era stata autorizzata a vivere
l'assicurata dalla proprietaria dell'appartamento in __________, hanno ritenuto
che anche la signora RI 1 fosse uscita dal predetto appartamento. Pertanto, per
Fatti
i mesi di aprile, maggio e giugno 2013 il Comune non era a conoscenza dove
l'assicurata risiedesse e giusta l'art. 24 CCS in assenza di indicazioni da
parte della stessa, il domicilio è comunque rimasto a __________.
Il 18 dicembre 2013, l'opponente ha presentato le proprie osservazioni al predetto accertamento, di cui si dirà, per
quanto necessario, in seguito.
4. Ora,
in merito a quanto indicato sopra, va precisato come il fatto di essersi
regolarmente annunciata presso il Comune di __________, non sia sufficiente per
ritenere l'interessata residente in Svizzera.
Infatti, per concludere
circa l'esistenza di un'effettiva dimora in Svizzera non è dunque determinante
il luogo nel quale l'assicurato si è annunciato, paga le imposte o adempie
altri obblighi civici (cfr. sentenza 13 marzo 2002 del Tribunale federale delle
assicurazioni [C 149/01], consid. 3; Prassi LADI B137). Non basta che
l'assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi
di disoccupato (cfr. STCA 38.2005.79 del 19 giugno 2006, consid. 2.6) e una
dimora destinata unicamente alla ricerca di lavoro non costituisce una
residenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (Boris Rubin, op. citata,
pag. 173). Infatti, un assicurato che soddisfa l'obbligo di controllo in
Svizzera, pur avendo il centro delle proprie relazioni personali all'estero,
non ha diritto all'ID (Prassi LADI B141).
Anche il fatto che
l'assicurata dal 13 marzo 2012 sia al beneficio di un permesso "B",
non è sufficiente a comprovare che la stessa sia residente in Svizzera, ai
sensi delle disposizioni relative all'assicurazione contro la disoccupazione.
Inoltre è emerso
chiaramente dalle dichiarazioni dell'interessata (cfr. verbale di audizione 13 settembre
2013) che ella i fine settimana e durante i giorni di libero rientra a __________
dove risiede la madre (in una casa di sua proprietà) e si reca anche a __________
per sostenere gli esami all'Università. Le dichiarazioni rilasciate dai signori
__________ e __________ trasmesse con l'opposizione e con l'intento di
dimostrare che il centro delle proprie relazioni personali era ed è in Svizzera
non sono idonee a sostenere tale tesi. Infatti, da un lato poiché, in presenza
di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle
dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le
conseguenze giuridiche e che le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono
integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le
contraddicono (cfr. STCA 38.2009.74 dell'8 marzo 2010 e riferimenti citati).
Inoltre, la nuova versione dell'assicurata non trova conferma con il fatto che
la posta inviatale sia dall'URC che dall'UG è ritornata al mittente più volte e
che solamente su sollecitazione del consulente del personale, ella ha indicato
il nuovo indirizzo presso l'attuale datore di lavoro (cfr. Bilancio intermedio
e aggiornamento del Piano d'azione del 3 luglio 2013). Al riguardo, la
spiegazione fornita dalla signora RI 1, in particolare che la nuova titolare
dei contratto di locazione toglieva il suo nominativo dalla bucalettere, non
merita tutela, considerato che se ella fosse rientrata regolarmente a casa, si
sarebbe accorta di questo e avrebbe provveduto a rimetterlo immediatamente.
A conferma che ella in
Ticino non ha il centro dei propri interessi, vi è il fatto che ha dichiarato
di avere in Svizzera esclusivamente legami professionali (cfr. verbale di
audizione 13 settembre 2013). L'assicurata non è peraltro nemmeno iscritta
all'AIRE come cittadina __________ residente all'estero e non fa parte di
nessuna associazione o società, né abbonata ad alcun giornale.
L'assicurata non ha
modificato la propria residenza, rimanendo il centro dei propri interessi in __________,
ella se del caso, ha cambiato solo il proprio luogo di dimora ed ha continuato
a rientrare in __________ almeno una volta alla settimana, sia durante il
periodo lavorativo che durante la disoccupazione. E' dunque in __________
anziché in Svizzera che l'opponente ha la sua residenza effettiva. In concreto,
l'assicurata risulta essere una vera frontaliera che si reca almeno una volta
alla settimana nel proprio luogo di residenza, mentre __________ è solo un luogo
di residenza secondaria. (…)" (Doc. A, pagg. 4-5+6-7)
1.2. Contro questa decisione
l'assicurata, rappresentata dall’RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA, nel quale ha chiesto di essere posta al beneficio delle indennità di
disoccupazione a far tempo dal 23 ottobre 2012.
A sostegno della propria
pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto che:
" (…)
Determinante, nella fattispecie che ci occupa, risulta essere la
concreta (e provata) centralità delle proprie relazioni personali in Ticino da
parte della ricorrente. Come rettamente evidenziato nella contestata decisione
su opposizione, "spetta all'assicurato rendere verosimile di avere la
residenza effettiva in Svizzera" (cfr. Prassi LADI B141; Boris Rubin,
Assurances-chômage, 2006, pag. 173 n. 401 e riferimento citato).
Nell'ordine, riportiamo e contestualizziamo le
argomentazioni dell'Ufficio giuridico della Sezione del Lavoro contenute nella
decisione su opposizione del 14 gennaio 2014:
La corrispondenza ritornata al mittente
(destinatario irreperibile)
L'Ufficio giuridico della Sezione del Lavoro - di
seguito UG - si limita ad evidenziare il fatto (peraltro non contestato dalla
ricorrente) secondo cui tre lettere sono state rispedite al mittente.
Già nel verbale di audizione del 13 settembre 2013
la ricorrente dichiarava di essersi trasferita in __________, in un
appartamento di proprietà dell'attuale datore di lavoro signor __________ dal 3
luglio 2013 per - citiamo - "problemi di convivenza con __________ "
(sua convivente in __________, unitamente
al compagno __________).
I problemi di convivenza con la signora __________ sono stati
sviluppati dalla ricorrente nell'opposizione datata 28 ottobre 2013:
"La convivenza con la signora __________ non si è mai basata su rapporti
cordiali: vi è il nutrito sospetto, sperimentato su più mesi, che la stessa
signora __________ "si divertisse" a togliere i nominativi dei
signori RI 1 e __________ con le conseguenze che hanno portato - tra l'altro -
all'emissione di un precetto esecutivo a carico dell'opponente per un premio
mensile di cassa malati non pagato (nessuna fattura, nessun richiamo e nessuna
diffida ricevuta)".
L'UG, alla luce di questo rilievo, non ha ritenuto opportuno
verificarne la fondatezza previa - ad esempio - audizione della signora __________
e del signor __________.
Al contrario, la ricorrente ha prodotto una dichiarazione datata
14 ottobre 2013, firmata dal signor __________ (all'epoca della sottoscrizione
della dichiarazione, non più compagno della ricorrente) che, al pto 3, conferma
quanto segue: "I rapporti con la signora __________ non sono mai stati
buoni: a più riprese abbiamo dovuto constatare che la medesima toglieva i
nostri nominativi dalla buca lettere creandoci non pochi disagi (ad esempio,
ricevere richiami di fatture che non avevamo mai ricevuto)".
Discrepanza dichiarazioni dell'Ufficio controllo abitanti
A precisa richiesta dell'UG, l'Ufficio controllo abitanti di __________
indicava, con lettera datata 1. luglio 2013, che l’assicurata "ha
lasciato l'appartamento in __________, nel mese di marzo 2013, e a tutt'oggi
non ci ha comunicato il nuovo recapito". Una indicazione che si è poi
rilevata in contraddizione con la notifica di cambio di indirizzo del 3 luglio
2013 e concomitante conferma di ospitalità del signor __________. Si rimanda
quindi al contenuto del certificato di dimora rilasciato dall'Ufficio Controllo
abitanti di __________ che porta la data 1. ottobre 2013 ("dal 01.04.2013
ai 03.07.2013 ha abitato in __________, con la signora __________ ") e
successive precisazioni dello stesso ufficio il 13
dicembre 2013 rilasciate su richiesta dell'UG.
Indizi d'interessi in __________
L'UG, con disarmante sicurezza, sostiene che "è emerso
chiaramente dalle dichiarazioni dell'interessata (cfr. verbale di audizione 13
settembre 2013) che ella i fine settimana e durante i giorni di libero rientra
a __________ dove risiede la madre (in una casa di sua proprietà) e si reca
anche a __________ per sostenere gli esami all'Università". Le
dichiarazioni della ricorrente rilasciata durante l'audizione del 13 settembre
2013 sono state: "Durante il fine settimana o quando non ero occupata
rientravo da mia madre. Preciso che rientro in __________ pure quando do gli
esami. Frequento infatti, fuori corso, l'Università di __________ e do
unicamente gli esami" e di seguito "soggiorno durante
la settimana a __________ e rientro da mia madre durante il fine
settimana".
La ricorrente rende visita e si fa invitare a pranzo
o cena da sua madre durante il fine settimana (come, osiamo immaginare, capita
spesso ad un domiciliato-disoccupato di __________ che rende visita alla madre
presso la di lei abitazione di __________).
In merito alla presunta permanenza in __________ per
motivi di studio, si ribadisce come la ricorrente risulta iscritta come
privatista fuori corso presso l'Università __________ di __________: tale
impegno Accademico si limita ad una presenza in quel di __________ ad un solo
giorno ogni 2 mesi per affrontare gli esami intermedi (peraltro, non
obbligatori in quanto lasciati a discrezione della privatista fuori corso).
L'UG, richiamando la consolidata e trasversale giurisprudenza, in
presenza di dichiarazioni contraddittorie deve privilegiare quelle rilasciate
nella prima ora. In questo modo, si evita di dovere valutare altre prove (vedi
dichiarazioni __________ e Giardino, così come le precisazioni in causa della
stessa ricorrente).
Vi è da chiedersi se, nell'audizione verbale del 13 settembre
2013, non fosse stato più indicato meglio sviluppare la generica domanda
"rientra in __________?".
La stessa domanda, posta in questi termini, provoca
una scontata - ma non diversamente interpretabile - risposta (ovvero, vado da
mia mamma durante il fine settimana e vado al campus Universitario di __________).
Non si poteva infatti chiedere, ad esempio, si ferma a dormire durante il fine
settimana presso la madre e, nell'affermativa, quando e con quale
frequenza?" così come "in quali termini e
modalità consisteva de facto "il rientro"
della ricorrente in quel di __________ come privatista fuori corso
all'Università __________?".
La documentazione prodotta, le precisazioni
dell'Ufficio Controllo abitanti e le dichiarazioni firmate dai signori __________
e __________, dovevano condurre l'UG a valutare la fattispecie in modo diametralmente
opposto. L'UG, ciò malgrado, ha fondato i propri
convincimenti su un apprezzamento complessivo
errato: "L'assicurata non ha modificato la propria residenza,
rimanendo il centro dei propri interessi in __________, ella se del caso, ha
cambiato solo il proprio luogo di dimora ed ha continuato a rientrare almeno
una volta alla settimana, sia durante il periodo lavorativo che durante la
disoccupazione. E' dunque in __________ anziché in Svizzera che l'opponente ha la
sua residenza effettiva, in concreto, l'assicurata risulta essere una vera
frontaliera che si reca almeno una volta alla settimana nel proprio luogo di
residenza, mentre __________ è solo un luogo di residenza
secondaria".
Nessuna prova, accertamento UG carente e, contestualmente, un assunto non
aderente alla realtà dei fatti!"
(Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 10
marzo 2014 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.4. L’11 marzo 2014 la Sezione
del lavoro ha prodotto un certificato medico redatto il 3 marzo 2014 dalla
Dott. __________, in cui quale luogo di residenza dell’assicurata, che seppur
cancellato risulta ancora leggibile, è stato indicato “__________” (cfr. doc.
V; 48).
1.5. Il rappresentante
dell’insorgente, il 24 marzo 2014, ha trasmesso copia di alcuni documenti
relativi all’assicurata, e meglio della patente di circolazione svizzera datata
24 febbraio 2014, della carta grigia del 20 febbraio 2014 attestante il
possesso di un’automobile immatricolata in Svizzera e della dichiarazione di
residenza a __________ firmata da __________ l’11 febbraio 2014 e dall’arch. __________
il 14 marzo 2014 (cfr. doc. VII; B1-3).
1.6. La Sezione del lavoro, il 1°
aprile 2014, ha precisato che i passi amministrativi intrapresi dall’assicurata
nel febbraio 2014, come pure la dichiarazione di residenza dell’11 febbraio,
rispettivamente 14 marzo 2014 non sono idonei a modificare le conclusione a cui
è giunta con la decisione su opposizione del 14 gennaio 2014 (cfr. doc. IX).
1.7. Il doc. IX è stato inviato
per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).
Considerandi
2.1
Oggetto della presente
vertenza è la questione di sapere se l’assicurata dal 23 ottobre 2012 abbia
diritto oppure no a delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
In
una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e
riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA (dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel
contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non di un domicilio
civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era
chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un
cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva
a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo Tribunale, in una
sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con giudizio C 130/93
del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di
disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.
In un'ulteriore sentenza
del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i
criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo
internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata intorno all'art.
8.
cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168
dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione
dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS
0.822.726
; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
Contestualmente il TFA ha
pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto
all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come
all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante
questo tempo, il centro delle proprie relazioni.
Nel
caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e
rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente
rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il
"Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto
affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui
si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava
durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva
per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante
una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice
di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.
(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una
sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 5,
l’Alta Corte ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera,
rilevando:
" (…)
3.
3.1
Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon
l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que
l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en
faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465
consid. 2a p. 466; 115 V 448
consid. 1b p. 449). (…)
3.3
(…) Il convient donc, préalablement, de trancher
le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par
l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé,
même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme,
résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué
successivement plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans
discontinuer en France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde
et sur lesquels il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient
régulièrement scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de
l'établissement de la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1
publié in : SJ 2005 I p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de
diverses prestations sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de
soutien familial, aide au logement), ce qui supposait nécessairement une
résidence dans ce pays. Il disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans
lequel toutefois, en raison de ses dimensions modestes, il ne pouvait
visiblement pas accueillir sa famille. A un contrôleur de la CAF qui s'était
interrogé en juillet 2002 sur la résidence effective de l'intéressé, celui-ci a
déclaré qu'il conservait une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de
résident sur territoire helvétique (déclaration relatée par la CAF dans sa
télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là clairement que ce seul
intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en Suisse. Au regard de
l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de doute que le centre de
ses intérêts personnels se trouvait en France. Par conséquent, il n'avait pas
droit aux prestations de l'assurance-chômage en application de la législation
interne suisse. (…)“
Al
risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza
8C_658/2012 del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un
permesso di domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento
occupato dai suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi
effetti personali.
In una
sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in disoccupazione per un
mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che l'assicurata risiedeva in
Svizzera rilevando:
" (…)
4.1
L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere
seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva
risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,
ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza
durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine
gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile
accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal
marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in
considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin
dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto
quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e
mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di
aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica
Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile
che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo
marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo
precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano
da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il
soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,
che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale.
(…)"
In una sentenza 38.2013.35
del 4 settembre 2013 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto a beneficiare
delle indennità di disoccupazione. Le motivazioni sono state così riassunte
nella RtiD I-2014 pag. 376-377:
" (…)
In effetti, anche se da una serie di elementi (versamento mensile
all'amico che lo ospitava di fr. 500.--; controllo di polizia – dal 15 al 29
novembre 2012 – da cui è emerso che l'assicurato risiedeva effettivamente in
Ticino; separazione giudiziale chiesta dal medesimo e dalla moglie il 24
settembre 2012 postulando l'assegnazione dei figli congiunta e il collocamento
stabile presso la residenza della madre; messa all'asta il 12 novembre 2012
della casa coniugale; autorizzazione rilasciata il 7 gennaio 2013 ai coniugi di
vivere separati; frequentazione da parte dell'assicurato in Ticino della chiesa
evangelica e iscrizione in una palestra; visite regolari ai figli rientrando
sempre la sera in Ticino) risulta che lo stesso, almeno dall'inoltro
dell'istanza di separazione nel settembre 2012, risiedeva in Svizzera, il
centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari (figli e
sorella che gli metteva pure a disposizione l'auto) ha continuato a essere
all'estero.
Del resto in Svizzera l'assicurato non è membro di nessuna
associazione o società, e non è abbonato a nessun giornale, salvo a quello
sindacale che è peraltro destinato a tutti gli associati (e quindi anche ai
lavoratori frontalieri).
Egli non ha, pertanto, diritto a indennità di disoccupazione dal
luglio 2012, non essendo adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI in relazione con l'art. 12 LADI."
In un'altra sentenza
38.2013.73
del 6 agosto 2014 il TCA è arrivato alla medesima conclusione nel
caso di un assicurato che ha abitato presso un'amica in Svizzera, senza avere
con lei nessuna relazione sentimentale, mentre la sua famiglia risiedeva in
Italia.
Questa giurisprudenza è
poi stata applicata anche in una sentenza 38.2014.15 del 6 ottobre 2014 a proposito di un assicurato che aveva quasi sempre lavorato soltanto in Italia, che ha
un'abitazione di sua proprietà in Italia, presso la quale ritorna
settimanalmente e in un'altra località, sempre in Italia, situata a pochi
chilometri di distanza, vivono la moglie da cui è separato da molti anni, e i
suoi due figli.
Infine con sentenza
38.2014.51
del 15 dicembre 2014 questa Corte ha confermato il diniego del
diritto a indennità di disoccupazione a un assicurato in quanto non aveva la
residenza in Svizzera. Egli, avendo dichiarato di tornare presso la propria
famiglia all’estero in un Paese UE durante il fine settimana, e quindi
rientrando nel Paese UE una volta per settimana, andava considerato, come
rettamente stabilito dalla Sezione del lavoro, quale vero lavoratore
frontaliere.
L’assicurato aveva così
diritto alle prestazioni di disoccupazione in quel Paese UE.
Del resto in quello Stato
si trovava, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità
preponderante, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto familiari.
2.2
La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente
l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), modificata nel luglio 2013
conformemente a quanto figura nella Prassi LADI, ha indicato che:
" RISIEDERE
IN SVIZZERA
Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI
Principio ê
B135 Per
aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in
Svizzera.
Egli
deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine
quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità
giornaliera.
Nozione di “risiedere in svizzera” ê
B136 Secondo
la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non
ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli
articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del
diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma
secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale.
(Decisione del TFA del 6 marzo 2006, C 290/03).
Questa
nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente
dal loro permesso di soggiorno.
Il
riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre
condizioni:
● risiedere effettivamente in Svizzera;
● avere l’intenzione di continuare a risiedervi;
e
● avervi
contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali.
Residenza e idoneità al collocamento ê
B137 Gli
stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un
permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività
lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta,
anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola
si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini
stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La
cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali
preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.
L’autorizzazione
a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento
dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (Prassi LADI ID B230 segg.
e Circolare ID 883 E15).
Þ Giurisprudenza
8C_479/2011
del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in
Svizzera)
Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID
B342) ê
B138 Un
soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle
indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta
facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel
caso di un’assegnazione.
Valutazione
dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê
B139 Si
constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta
e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un permesso
di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di residenza effettiva
in Svizzera. In caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i
controlli necessari in tal senso.
B140 Infatti,
per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere
una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le
autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:
● cambiamento
dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento
o subito prima dell’inizio della disoccupazione;
● indirizzo presso terzi;
● indicazione
nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero
come indirizzo di contatto.
B141 Se
la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli
accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o
provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a
sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).
Se la
cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la
residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della
polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza
amministrativa (art. 32 LPGA).
Þ Esempi
Un
assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro
delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi
per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o
per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è
determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie
altri obblighi civici.
Uno
straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera
unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo
rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di
disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una
possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni
personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il
fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.
Þ Giurisprudenza
-8C_791/2011
del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)
-8C_658/2012
del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un
materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui
vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni
personali altrove)
-8C_777/2010
del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato,
nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in
Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”
Nella
Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009
sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1°
aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che:
" (…)
Momento di acquisizione e durata dello status di
lavoratore frontaliero
A34 Lo status di lavoratore frontaliero deve essere
acquisito prima dell’insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel
corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza
in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di
occupazione per esercitarvi l’attività iniziale, non è un lavoratore frontaliero.
Costituiscono
un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso
dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la
propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito
non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività;
essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è
giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito
uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono
stabiliti e in cui risiedono.
A35 Un trasferimento durante un periodo di
disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero.
A36 La durata dello status di lavoratore
frontaliero o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di
principio, irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione
i casi in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell’insorgere della
disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si
tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.
(…)
RESIDENZA
Art. 1 lett. j RB; Art.
11.
RA
Definizione
A76 Per
residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.
A77 La
nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1
lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere
distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di
lavoratori frontalieri).
A78 Anche
il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c
LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel
senso di domicilio secondo il diritto civile.
Le
nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in
Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in
larga misura.
Importanza della residenza
A79 La
nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della
legislazione applicabile (capitolo D).
Per i
disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente
(lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano
dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La determinazione
della residenza e quindi la valutazione della condizione di lavoratore
frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della determinazione
della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).
Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza
A80 Poiché
la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo
65.
RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato
dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite
un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i
lavoratori migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una
famiglia che risiede in un altro Stato membro 14.
A81 La
decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo
eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione
dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che
esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno
Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.
A82 In
generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella
decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano
in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui
lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi
lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.
A83 Vale
il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego fisso.
Determinazione della residenza
A84 La
determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene
solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La
persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei
seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale, ecc. La determinazione
della residenza compete alla cassa.
A85 Conformemente
all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti
fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:
• durata
e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto:
frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il
mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso
un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per
constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante
un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività
autonoma;
• situazione della persona in oggetto, inclusi
• il tipo
e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo
ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata
di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata
dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in
un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse
pianificato.
Indicano
ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il
mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:
a) l’attività
all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale
o del miglioramento delle competenze linguistiche;
b) l’attività
all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio
accademico);
c) l’attività
era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.
• la
situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri
mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il
mantenimento della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per
ricongiungimento familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro
degli interessi vitali;
• lo svolgimento di un’attività non remunerata;
• nel caso degli studenti, la fonte di reddito;
• la
situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un
appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera
durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a
lungo nello stesso posto ed era ben integrata;
• lo
Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.
Se
l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà
della persona in base a una valutazione della situazione in generale,
considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.
Þ Esempio
Un
lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in un
alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza principale
e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad essere in
Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività subordinata
all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la Svizzera.
Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza
A86 Per
stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono
collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri
determinanti per trovare un accordo17.
A87 Se
gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi
in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica
l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per
l’erogazione provvisoria di prestazioni.”
In una Direttiva del 24
ottobre 2013 denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore
frontaliere vero, atipico" la SECO si è così espressa:
" Ai sensi
dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento
883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori
frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione
europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza
dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era
ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è
più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore
frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione
legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come
"lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in
quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in
disoccupazione completa spetta orma senza eccezioni allo stato di
residenza."
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del
13.
febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.
4.1
pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.
514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.
1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de
l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in
RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF
133.
II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
I 167 consid. 4.3)."
2.3
Nella presente fattispecie RI
1.
ha lavorato presso la __________ quale barista e servizio ai tavoli dal 1°
febbraio 2011 al 21 ottobre 2012 quando l’esercizio pubblico è stato chiuso __________
(cfr. doc. 2/11; 2/12; 30; 12).
Nei due contratti di
lavoro conclusi con la __________ nel gennaio 2011 e nell’agosto 2011 è stato
indicato che l’assicurata era residente in __________ a __________ (__________;
cfr. doc. 2/11; 2/12).
Dal 13 marzo 2012 la
medesima ha beneficiato di un permesso B di dimora UE/AELS valido per tutta la
Svizzera. Quale indirizzo risultava “__________” (cfr. doc. 31).
Il 23 ottobre 2012 la
ricorrente si è iscritta in disoccupazione dichiarando una disponibilità
lavorativa del 100% (cfr. doc. 45; 46).
Nel formulario “Analisi
del profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione” sottoscritto
dall’assicurata il 30 ottobre 2012 quale indirizzo di residenza è stato
indicato __________ (cfr. doc. 46).
La ricorrente, il 18
dicembre 2012, ha concluso con la __________ un contratto di lavoro a tempo
indeterminato con inizio il 21 dicembre 2012 in qualità di barmann a metà tempo (cfr. doc. 2/13).
Il 27 giugno 2013 la
Sezione del lavoro, visto che la corrispondenza trasmessa all’indirizzo di __________
era ritornata più volte a quest’ultima e all’URC con la specificazione
“destinatario irreperibile” (cfr. doc. 27; 32-35), ha chiesto all’Ufficio
controllo abitanti della Città di __________ se l’insorgente era ancora a quel
momento residente in __________ e in caso di risposta negativa, da quale data e
a quale indirizzo si era trasferita (cfr. doc. 25).
L’Ufficio controllo
abitanti di __________, il 1° luglio 2013, ha risposto che RI 1, arrivata il 1° marzo 2012 da __________, aveva lasciato l’appartamento in __________ senza
comunicare un nuovo recapito (cfr. doc. 23).
Il 3 luglio 2013 l’Ufficio
controllo abitanti ha inoltre precisato, su richiesta della Sezione del lavoro
(cfr. doc. 22), che l’assicurata aveva lasciato l’appartamento in __________
nel mese di marzo 2013 senza annunciare un nuovo indirizzo (cfr. doc. 21).
Da una nota incarto del 3
luglio 2013 della Sezione del lavoro emerge che il consulente URC della
ricorrente ha informato che il nuovo indirizzo di quest’ultima, comunicato su
sua richiesta in occasione del colloquio di consulenza di quel giorno, era __________
(cfr. doc. 20).
L’invio a __________ di
una lettera della Sezione del lavoro del 4 luglio 2013 è ritornato al mittente
con l’indicazione che il destinatario era irreperibile all’indirizzo indicato
(cfr. doc. 18; 19).
La Sezione del lavoro, il
24.
luglio 2013, ha conseguentemente richiesto alla ricorrente copia del
contratto di locazione relativo alla residenza in __________, una dichiarazione
del locatore attestante la durata esatta del contratto, copia del contratto di
locazione relativo alla residenza in __________ e un’attestazione di domicilio
(cfr. doc. 16).
Il 1° agosto 2013
l’assicurata ha risposto tramite un messaggio di posta elettronica:
" (…)
Per quanto riguarda la richiesta di copia del contratto di
locazione relativo alla residenza in __________, avevo già fornito
documentazione adeguata risalente la data di inizio di assicurazione
disoccupati, sia a Voi, sia all'Ufficio abitanti preposto. In aggiunta, non
avendo un rapporto roseo con la mia ex coinquilina, (motivo del mio
trasferimento) ho buttato tutto ciò che riguarda quella locazione.
In relazione, invece, alla residenza di __________, ho fornito
immediatamente documentazione idonea, sia all'Ufficio abitanti __________, sia
il foglio timbrato da quest'ultimo che ho consegnato al mio consulente, sia
l'allegata dichiarazione del proprietario di casa che allego a questa mail.
Infine, quando mi ha mandato queste lettere non avevo avuto ancora
il tempo di attaccare il mio nome alla cassetta della posta. Stavo traslocando
e mi è passato di mente." (Doc. 15)
A tale messaggio di posta
elettronica è stata allegata la seguente dichiarazione del 3 luglio 2013:
" Io
sottoscritto __________ nato a __________ dichiaro che RI 1 nata a __________
11/12/85 risiede presso __________ dalla data odierna.” (Doc. 15/1)
Il 13 settembre 2013 la
ricorrente è stata sentita dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si
evince che:
" (…)
Quando si è iscritta in disoccupazione?
Adr: il 23 ottobre 2012
Può indicare i suoi numeri telefonici?
Adr: cellulare: __________ (abbonamento orange)
A cosa corrisponde il numero telefonico __________
dal quale ha contattato il nostro Ufficio?
Adr: al cellulare __________ (__________)
Può indicare un eventuale indirizzo di posta
elettronica?
Adr: __________
Dove ha lavorato prima della sua iscrizione al
collocamento?
Adr: presso la __________ di __________ (__________)
Durante quale periodo è stata occupata?
Adr: dal 1° febbraio 2011 al 21 ottobre 2012.
Quale è il motivo della disdetta del rapporto di
lavoro?
Adr: cessazione dell'attività per ordine della
magistratura.
Dove risiedeva quando lavorava presso l'ultimo
datore di lavoro?
Adr: inizialmente in un appartamento presso
la __________. Mi sono spostata in seguito presso __________. Qui disponevo di
una camera. Da settembre 2012 mi sono trasferita in __________. In questo caso
vivevo in un appartamento con il signor __________ e in seguito con la signora __________.
Dove risiede normalmente dalla sua iscrizione in disoccupazione?
Adr.: inizialmente in __________. Titolare del contratto di
locazione era il signor __________ e in seguito __________. Visti i problemi di
convivenza con __________ mi sono trasferita in __________, in un appartamento
di proprietà del signor __________ dal 3 luglio 2013. Ho a disposizione un
appartamento indipendente al pianterreno.
E' iscritta all'AIRE?
Adr: no
Di quanti locali è composto l'appartamento di __________? Qual è
l'affitto mensile? Vi è un contratto di locazione? Chi ha stipulato il
contratto di locazione?
Adr: 2 locali. Non verso alcun canone di locazione e non vi è
nessun contratto di locazione. Il signor __________ è il mio attuale datore di
lavoro.
Vive da sola nell'appartamento di __________?
Adr: sì.
Ha a disposizione una camera?
Adr: sì.
Dove risiede la sua famiglia?
Adr.: mia madre risiede a __________.
In casa propria?
Adr: sì.
Quando era occupata presso l'ultimo datore di lavoro quando
rientrava dalla sua famiglia?
Adr: durante il fine settimana o quando non ero occupata rientravo
da mia madre. Preciso che rientro in __________ pure quando do gli esami.
Frequento infatti, fuori corso, l'Università __________ di __________ e do
unicamente gli esami.
Dalla data d'iscrizione al collocamento quando rientra dalla sua
famiglia?
Adr: soggiorno durante la settimana a __________ e rientro da mia
madre durante il fine settimana.
Ha figli?
Adr: no.
Ha un veicolo? Targa?
Adr: sì, ho un veicolo __________ immatricolato in __________ (non
ricordo la targa)
Quale è la sua Cassa malattia?
Adr: __________
Chi è il suo medico curante?
Adr: nessuno
Esercita un'attività lavorativa? Dove? Da quando? Durante quali
giorni?
Adr: sono occupata a metà tempo presso il __________ (giovedì,
venerdì e sabato dalle 17.00 alle 01.00).
Durante quale giorni soggiorna presso la sua famiglia?
Adr.: durante il fine settimana.
Qual è la durata settimanale del soggiorno in Ticino?
Adr.: durante la settimana sono a __________ e soggiorno presso
l'appartamento di proprietà del mio datore di lavoro.
Quali legami ha con la Svizzera?
Adr: professionali.
E' membro di società, associazioni o altri enti? quali?
Adr: no.
E' abbonata a giornali o riviste? quali?
Adr: no.
Come effettua le sue ricerche di lavoro?
Adr.: per iscritto e di persona.
Ha un collegamento internet?
Adr: sì.
Prendo atto dei due scritti dell'Ufficio controllo abitanti di __________
del 1° luglio 2013 e dichiaro quanto segue:
contesto l'affermazione dell'Ufficio controllo abitanti in quanto
ho vissuto in __________ fino al 2 luglio 2013. Considerato che il signor __________,
intestatario del contratto di locazione, ha lasciato
l'appartamento a fine marzo 2013, è subentrata __________. Presumibilmente
l'Ufficio controllo abitanti ha considerato che pure la sottoscritta avrebbe
abbandonato l'appartamento.
Vi sono stati alcuni problemi con la nuova titolare del contratto,
la quale ha provveduto a togliere il mio nome dalla buca delle lettere. Per
questo motivo la corrispondenza ritornava al mittente.
Confermo che fino all'inizio di luglio 2013 ho risieduto
regolarmente presso l'appartamento di __________. Partecipavo alle spese di
gestione dell'appartamento.
Nell'appartamento, oltre alla sottoscritta, viveva la signora __________
e __________, il mio ex compagno.
Prendo pure atto che l'Ufficio giuridico, oltre a prospettare una
decisione relativa a una sanzione, esaminerà i presupposti della residenza in
Svizzera. Visto che tale presupposto è una delle condizioni da cui dipende il
diritto alle indennità di disoccupazione, questa decisione - se non fossi
ritenuta residente in Svizzera - comporterebbe la negazione del diritto alle
indennità.
Confermo che l'Ufficio giuridico mi ha dato la possibilità, in
occasione di quest'audizione, di prendere visione dei documenti formanti il mio
incarto." (Doc. 12)
Con decisione del 27
settembre 2013 la Sezione del lavoro ha stabilito che RI 1 non ha diritto alle
indennità di disoccupazione dal 23 ottobre 2012, poiché la medesima risulta
essere una vera lavoratrice frontaliera (cfr. doc. 3; consid. 1.1.).
Il 28 ottobre 2013
l’insorgente, rappresentata dall’RA 1, ha interposto opposizione contro il
provvedimento del 27 settembre 2013 (cfr. doc. 2).
All’opposizione sono state
annesse, in particolare, due dichiarazioni datate entrambe 14 ottobre 2013,
redatte graficamente in modo analogo e firmate da __________, dall’ottobre 2012
direttore con firma individuale della __________ (cfr. estratto RC reperibile
al sito www.zefix.ch), e da __________ del seguente tenore:
" Io
sottoscritto __________ nato a __________ residente in __________
DICHIARO
così richiesto dalla
signora RI 1:
1) Sono
proprietario dell'appartamento di 4.5 locali situato in __________ dove risiedo
unitamente a mia moglie e ai miei due figli.
2) Dall'inizio
del mese di luglio 2013 vive con noi RI 1, mia dipendente presso il __________
di mia proprietà con un grado di occupazione del 50% dal mese di dicembre 2012.
3) La signora RI
1.
accede presso il suo alloggio - nel piano ammezzato inferiore - attraverso la
porta principale del mio appartamento (entrata unica).
4) La decisione
di ospitare temporaneamente e a titolo gratuito la signora RI 1 presso il mio
appartamento era subordinato al fatto che, in modo repentino e per motivi suoi
personali, aveva manifestato la sua decisione di lasciare definitivamente la
Svizzera. Non volendo perdere questa valida collaboratrice, ho ritenuto
necessario offrirle ospitalità presso la mia famiglia.
La signora Alessandra Di Simone mi ha inoltre segnalato che nelle
prossime settimane - salvo imprevisti prima della conclusione del contratto di
locazione – andrà ad abitare in un altro appartamento a __________ con una sua
conoscente.
Confermo che durante la settimana, salvo qualche domenica durante
le quali rende visita alla mamma in __________ oppure per quei sporadici giorni
ogni due mesi che si reca in __________ per dare esami universitari da
privatista, la medesima risiede effettivamente e conduce la sua vita a __________."
(Doc. 2/4)
e
" Io
sottoscritto, __________, nato il 23.09.1983 a __________ e residente a __________
DICHIARO
come richiesto dalla
signora RI 1:
1) Ho convissuto
con la signora RI 1 durante il periodo dal settembre 2012 a Giugno 2013 presso l'appartamento in un appartamento di 3.5 locali locato al signor __________,
nostro comune amico, in __________.
2) Il contratto
di locazione era poi stato rilevato dalla signora __________, laddove la stessa
viveva, nella misura in cui il signor __________ ha dovuto – per motivi
famigliari (nascita di un figlio) – trovare una soluzione abitativa più consona
e indipendente.
3) I rapporti
con la signora __________ non sono mai stati buoni: a più riprese, abbiamo
dovuto constatare che la medesima toglieva i nostri nominativi dalla buca
lettere creandoci non pochi disagi (ad esempio, ricevere richiami di fatture
che non avevamo mai ricevuto).
4) La convivenza
con la signora RI 1 si è conclusa verso la fine del mese di giugno 2013.
Confermo inoltre che per tutto il periodo di convivenza,
conducevamo assieme la nostra vita professionale a __________ (lavoravamo
assieme presso il ritrovo __________, chiuso __________) così come la nostra
vita privata (vivevamo a __________ di fatto risp. escludo categoricamente
l'esistenza di una residenza fittizia). Il nostro centro degli interessi
professionali, affettivi e relazionali era __________."
(Doc. 2/5)
La Sezione del lavoro, in
seguito, ha esperito alcuni accertamenti, segnatamente il 26 novembre 2013 ha nuovamente interpellato l’Ufficio controllo abitanti di __________ (cfr. doc. 11).
Tale Ufficio, il 3
dicembre 2013, ha quindi indicato che RI 1:
" (…)
Risiede a __________:
- dal
01/03/2012, giunta da __________, a tutt’oggi.
- dal
01/03/2012 al 23/10/2012 in __________, __________;
- dal
24/10/2012 al 02/07/2013 in __________, __________;
- dal
03/07/2013 a tutt’oggi in __________, __________."
(Doc. 10/1)
La Sezione del lavoro,
riscontrata una contraddizione tra le attestazioni del 1° luglio 2013 (cfr.
doc. 23) e quelle del 3 dicembre 2013, ha chiesto ragguagli all’Ufficio controllo abitanti (cfr. doc. 9), il quale, il 9 dicembre 2013, ha confermato che il certificato corretto è quello del 3 dicembre 2013 (cfr. doc. 8), allegando
copia dello scritto del 9 novembre 2012 con cui la locatrice dello stabile __________
in __________, tramite il proprio rappresentante, ha risposto affermativamente
alla richiesta dell’inquilino __________ di dare alloggio all’assicurata e a __________
(cfr. doc. 8/1), copia del contratto di locazione concluso tra, da una parte,
la ricorrente e da __________, dall’altra, __________ nel febbraio 2012 con
inizio il 1° marzo 2012 e scadente il 1° gennaio 2015 relativo all’appartamento
di due locali in __________ (cfr. doc. 8/2), nonché copia della dichiarazione
del 3 luglio 2013 di __________ già citata (cfr. doc. 8/4=doc. 15/1).
Il 13 dicembre 2013
l’Ufficio controllo abitanti di __________, su richiesta della Sezione del
lavoro (cfr. doc. 7), ha inviato ulteriori documenti, in particolare una
dichiarazione del 13 dicembre 2013 intestata “a chi di dovere” del seguente
tenore:
" Io
sottoscritto __________ (per __________ attualmente in ospedale), ex
proprietario di __________, vi comunico che la signora RI 1 è entrata in __________
il 01.03.2012 lasciando l’appartamento il 24.10.2012." (Doc. 6/3)
Inoltre è stata prodotta
la “Notifica di cambio indirizzo” datata 3 luglio 2013 in cui è indicato quale vecchio indirizzo __________, quale data della mutazione il 3 luglio
2013.
e come nuovo indirizzo __________ (cfr. doc. 6/8).
L’Ufficio controllo
abitanti, il 13 dicembre 2013, ha comunque evidenziato che “per quanto
attiene ai mesi di aprile, maggio e giugno 2013, non siamo a conoscenza dove
l’interessata risiedesse, e in assenza di indicazioni da parte della stessa, il
domicilio forzatamente è rimasto a __________ (art. 24 CCS)” (cfr. doc. 6).
Con decisione su
opposizione del 14 gennaio 2014 la Sezione del lavoro ha confermato il
precedente provvedimento del 27 settembre 2013 con cui all’assicurata è stato
negato il diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 23 ottobre 2012,
difettando il presupposto della residenza in Svizzera (cfr. doc. A; consid.
1.1
).
2.4
Attentamente esaminate le
carte processuali questa Corte constata che l’assicurata (nata l’11 dicembre
1985; cfr. doc. 46), dal marzo 2012 quando ha ottenuto il permesso B di dimora
UE/AELS (cfr. doc. 31; precedentemente risultava essere residente a __________;
cfr. doc. 2/11; 2/12) al 14 gennaio 2014, data dell’emanazione della decisione
su opposizione impugnata che delimita temporalmente il potere
cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr.
STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31
gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile
2005.
consid. 2), non disponeva in Svizzera di una soluzione alloggiativa
stabile.
Più specificatamente dal
permesso di dimora risulta quale indirizzo della ricorrente nel marzo 2012 l’__________
(cfr. doc. 31).
Sempre nel mese di marzo
2012.
l’assicurata ha sottoscritto, insieme a __________, allora compagno della
stessa, un contratto di locazione relativo a un appartamento a __________ in __________
di due locali con prima scadenza nel gennaio 2015 e una pigione di fr. 1'600.--
mensili (cfr. doc. 8/2).
Tuttavia la locazione è
durata soltanto sei mesi fino all’ottobre 2012 (cfr. doc. 6/3: dichiarazione __________
del 13 dicembre 2013; consid. 2.3.).
In effetti al momento
dell’iscrizione per il collocamento nell’ottobre 2012 l’insorgente ha fornito
un altro indirizzo, e meglio __________ (cfr. doc. 46).
Il contratto di locazione
concernente l’appartamento dove alloggiava l’assicurata a tale indirizzo era,
però, stato concluso dapprima, fino al marzo 2013, da __________ e in un
secondo tempo, da aprile 2013, da __________, i quali hanno unicamente ospitato
la ricorrente e __________ con l’accordo della locatrice (cfr. doc. 6/6; 6/7;
12).
Avendo problemi con __________,
conduttrice dell’appartamento in __________ a __________, come dall’assicurata
stessa affermato (cfr. doc. 12), dal mese di luglio 2013 RI 1 si è trasferita
da sola (ovvero senza __________) a __________ dove ha avuto a disposizione in __________
a titolo gratuito un appartamento nell’abitazione di __________ con accesso
attraverso la porta principale dell’appartamento di quest’ultimo.
__________, che risiedeva
in __________ con sua moglie e i loro due figli, è il direttore del __________
presso il quale la ricorrente lavorava a metà tempo dal mese di dicembre 2012 (cfr.
consid. 2.3.; doc. 2/13; 12; 2/4; 15/1).
Inoltre è più volte
accaduto, quando l’assicurata alloggiava sia a __________ in __________ che a __________
in __________, che la posta inviatale da parte della Sezione del lavoro e dell’URC
sia ritornata al mittente in quanto la destinataria risultava irreperibile
(cfr. doc. 35; 33; 27; 18).
E’ vero che, come emerge
dalle risultanze fattuali appena esposte, l’assicurata, nel periodo
determinante (ottobre 2012-gennaio 2014), ha avuto in Ticino una relazione con __________
fino al mese di giugno 2013 (cfr. doc. 2/5).
E’ altrettanto vero e
decisivo, però, che il 13 settembre 2013, in sede di audizione davanti alla Sezione del lavoro, la ricorrente ha dichiarato di rientrare da sua madre che vive
a __________, in un’abitazione di sua proprietà durante il fine settimana o
quando non era occupata (cfr. doc. 12).
In particolare
all’esplicita domanda “Dalla data d’iscrizione al collocamento quando
rientra dalla sua famiglia?”, l’assicurata ha risposto di soggiornare
durante la settimana a __________ e di rientrare da sua madre durante il fine
settimana (cfr. doc. 12; consid. 2.3.).
L’affermazione
dell’insorgente è chiara e non si presta a più possibili interpretazioni, a differenza
di quanto sembra intendere la parte ricorrente (cfr. doc. I pag. 5).
In effetti l’assicurata,
precisando di soggiornare, in particolare dall’iscrizione in disoccupazione del
23.
ottobre 2012 (cfr. doc. 45, 46), durante la settimana a __________ e di
rientrare nei fine settimana dalla madre, ha indicato di non risiedere in
Ticino durante i fine settimana, bensì in __________.
Il TCA non ignora che la
medesima ha indicato di lavorare dal dicembre 2012 il giovedì, il venerdì e il
sabato dalle 17:00 all’1:00 (cfr. doc. 12).
Tuttavia, da un lato, ciò
non le impediva oggettivamente di recarsi in __________ durante i fine
settimana, visto che in ogni caso il sabato lavorava unicamente nel tardo
pomeriggio/sera e che __________ dista da __________ soltanto __________ km
(cfr. www.viamichelin.it).
Dall’altro, l’assicurata
alla domanda “durante quali giorni soggiorna presso la sua famiglia?”, postale
dall’amministrazione immediatamente dopo che la stessa aveva specificato in
quali giorni era attiva presso il __________, ha nuovamente ribadito “durante
il fine settimana” (cfr. doc. 12; consid. 2.3.).
L’insorgente, sempre il 13
settembre 2013, alla domanda della Sezione del lavoro “Quali legami ha con
la Svizzera?” ha del resto risposto unicamente “professionali” (cfr.
doc. 12).
La medesima ha, poi,
indicato di non essere membro di società, associazioni o altri enti in
Svizzera, né di essere abbonata a giornali o riviste.
Ne discende che la
relazione intrattenuta in Ticino dall’assicurata, peraltro conclusasi già nel
giugno 2013, non ha in ogni caso raggiunto un’intensità tale da farla
rinunciare al rientro ogni fine settimana a __________ e da spingerla a creare
in Svizzera legami di natura diversa da quella esclusivamente professionale
(cfr. doc. 12).
La ricorrente ha pure negato
di avere un medico curante in Svizzera (cfr. doc. 12).
A quest’ultimo riguardo
giova evidenziare che l’assicurata, nel dicembre 2012, ha subito un intervento ginecologico presso il blocco operatorio di __________ (cfr. doc. 44).
L’insorgente, nel
settembre 2013, ha, altresì, dichiarato di possedere un veicolo __________
immatricolato in __________ (cfr. doc. 12).
In effetti una licenza di
circolazione relativa a un’automobile __________ è stata emessa a suo favore
solamente nel febbraio 2014 (cfr. doc. B2).
Riporta la data del
febbraio 2014 anche la licenza di condurre svizzera intestata alla medesima
(cfr. doc. B1).
L’assicurata frequenta,
poi, fuori corso l’Università __________ di __________, dove si reca per
sostenere i relativi esami ogni due mesi (cfr. doc. 12; 2).
Davanti alla Sezione del
lavoro, nel settembre 2013, l’interessata ha infine dichiarato di non essere iscritta
all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (cfr. doc. 12).
In simili condizioni il
TCA, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità
preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF
9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo
2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1°
marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag.
360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), deve concludere che nel periodo
in questione (ottobre 2012 – gennaio 2014), conformemente a quanto stabilito
dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. A), RI 1 deve essere ritenuta una vera
lavoratrice frontaliera, visto che rientrava in __________ una volta per
settimana (cfr. i punti A24 e A28 della Circolare della SECO riprodotta al
consid. 2.2).
L'art. 1 lett. f del
Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce infatti che si intende per «lavoratore
frontaliero» qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata o autonoma
in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna
in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
L'art. 65 cpv. 2 del
Regolamento n. 883/2004 prevede che la persona che si trova in disoccupazione
completa (al riguardo cfr. decisione U3 emessa dalla Commissione amministrativa
per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sciale il 12 giugno 2009, pubblicata in
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 106/45) e che, nel corso della sua
ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso
dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o
ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello
Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova
in disoccupazione completa può, a titolo supplementare, porsi a disposizione
degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua
ultima attività subordinata o autonoma.
L'art. 65 cpv. 5 lett. a
del Regolamento n. 883/2004 stabilisce che il disoccupato di cui al paragrafo
2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello
Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione
durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono
erogate dall'istituzione del luogo di residenza.
In quanto lavoratore
frontaliero che si trova in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett.
c LADI), situazione diversa da quella del lavoro ridotto (cfr. art. 1a lett. b
LADI), l’insorgente ha così diritto alle prestazioni di disoccupazione in __________.
In quel paese risulta trovarsi,
del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto
di quelli familiari.
A ragione, dunque, nella
decisione su opposizione del 14 gennaio 2014 la Sezione del lavoro ha stabilito
che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12
LADI, così come definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1) e
dalla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.2), non è in concreto realizzato
(cfr. al riguardo STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012
ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2014.51
del 15 dicembre 2014; STCA 38.2014.15 del 6 ottobre 2014; STCA 38.2014.10 del 6
agosto 2014; STCA 38.2013.73 del 6 agosto 2014; STCA 38.2013.40 del 15 gennaio
2014; STCA 38.2013.37 dell’11 novembre 2013; STCA 38.2012.51 del 30 settembre
2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre
2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376; STCA 38.2011.12 del 22 giugno
2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011).
Ulteriori accertamenti non
sono necessari (valutazione anticipata delle prove; SVR 2003 IV Nr. 1; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009;
STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio
2006, consid. 3.2; STFA H 180/03 dell’11 ottobre 2004 consid. 3.1.1.).
2.5
A titolo
abbondanziale è utile rilevare che in una sentenza C 124/06 del 25
gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD
II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la sentenza 38.2005.88 del 28
marzo 2006 emessa da questa Corte, l’Alta Corte ha stabilito che un lavoratore frontaliere,
cittadino svizzero residente in Italia, in disoccupazione completa, non ha
diritto, dal profilo del diritto interno, di iscriversi in disoccupazione in
Svizzera in quanto non vi risiede. In applicazione del diritto internazionale,
e meglio del vReg. CEE 1408/71 e della relativa giurisprudenza della CGCE
(giurisprudenza Miethe), invece, un assicurato può
fare capo all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera – sempre che
soddisfi gli ulteriori presupposti legali previsti dalla LADI – qualora abbia
eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami
personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori
possibilità di reinserimento professionale. In una siffatta evenienza, il
lavoratore va considerato diverso dal «vero» frontaliere di cui all’art. 71 n.
1.
lett. a p.to ii, il quale beneficia esclusivamente delle prestazioni dello
Stato di residenza. Egli è piuttosto assimilabile ai frontalieri «non veri» ai
sensi dell’art. 71 n. 1 lett. b p.to ii, ossia a quelle persone per le quali il
luogo di occupazione e quello di residenza non coincidono, ma che, a differenza
dei frontalieri «veri», non rientrano almeno una volta alla settimana al loro
luogo di residenza. I frontalieri «non veri» dispongono di un diritto di
opzione tra le prestazioni dello Stato di impiego e quelle dello Stato di
residenza. Il frontaliere «vero» ma atipico non ha invece un incondizionato
diritto di scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata
demandata alle autorità giudiziarie nazionali.
In
quel caso di specie l’assicurato è stato ritenuto un frontaliere «vero» ma
atipico e gli è stata, quindi, riconosciuta la possibilità di rivolgersi
all’assicurazione disoccupazione svizzera, in quanto esistono stretti legami
personali e professionali con la Svizzera. In particolare egli, sessantenne
celibe, senza figli e, nonostante le conoscenze molto buone della lingua
italiana, di madre lingua tedesca, è socio attivo di associazioni svizzere, è
abbonato a giornali svizzeri che riceve presso un fermo posta in Svizzera,
incontra regolarmente ex colleghi e amici in Svizzera, dove si trova peraltro
anche il suo dentista. L’assicurato si è, del resto, trasferito in un paese in
prossimità della frontiera svizzera dopo aver trascorso la maggior parte della
sua vita in Svizzera. Inoltre egli, eccezione fatta per un breve periodo dal
1966.
al 1969, ha effettuato tutta la sua formazione e la carriera professionale
in Svizzera, prevalentemente nella Svizzera tedesca.
La giurisprudenza Miethe
sviluppata quando era ancora in vigore il vReg. 1408/71 non è più applicabile
ai lavoratori frontalieri che sottostanno al nuovo Reg. 883/2004 che ha
sostituito, con effetto per la Svizzera dal 1° aprile 2012, il vReg. 1408/71.
Il
versamento delle prestazioni ai veri frontalieri in disoccupazione spetta ormai
senza eccezioni allo Stato di residenza.
Differente è
la situazione per i veri lavoratori frontalieri che sottostanno alla
Convenzione AELS a cui il Reg. 1408/71 e la giurisprudenza Miethe restano
applicabili (cfr. sentenza C-443/11 dell’11 aprile 2013 emanata dalla Corte di
giustizia dell’Unione europea Direttiva della SECO del 24 ottobre 2013 relativa
al Reg. 883/2004).
In una
sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 9 pag.
27, il Tribunale federale ha, del resto, osservato:
" (…)
2.4
On signalera au
passage que la jurisprudence Miethe n'est que partiellement
prise en compte sous le régime du nouveau règlement n° 883/2004. La CJUE a en
effet jugé que, par suite de l'entrée en vigueur dudit règlement, les dispositions
applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient pas être
interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe: s'agissant d'un travailleur
frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec l'Etat membre de
son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose
dans cet Etat des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l'art. 65
doit être compris en ce sens qu'il permet à un tel travailleur de se mettre de
manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi dudit Etat non
pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais
uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement; demeurent
réservées les dispositions transitoires de l'art. 87 par. 8 du règlement n o 883/2004
(arrêt du 11 avril 2013 C-443/11 Jeltes et autres contre Raad van
bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen destiné à
la publication au Recueil). Cette jurisprudence, liée à l'application dudit
règlement n'est toutefois pas applicable en l'espèce ( supra consid.
3.
). Il s'agit ainsi d'examiner si la jurisprudence Miethe peut
s'appliquer en l'espèce."
In concreto l’assicurata, contrariamente alla fattispecie di cui
alla STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, non avrebbe potuto, in
ogni caso, essere considerata un frontaliero “vero” ma atipico che
poteva beneficiare dell’assicurazione disoccupazione svizzera, invece di quella
dello Stato di residenza. Infatti non risulta che l’insorgente abbia conservato
in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) dei legami personali e
professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di
reinserimento professionale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti