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Decisione

38.2014.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 febbraio 2015Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

I corsi si

svolgevano di regola sull’arco di giornate intere dalle 9:00 alle 17:00, nel mese

di aprile 2013 il 2, il 3, il 9, il 10, il 12 e il 16, nel mese di maggio 2013

soltanto il 27, nel mese di giugno 2013 il 13, il 20, il 21, il 25 e il 26, nel

mese di luglio 2013 il 2 e il 3, nel mese di agosto 2013 il 16, il 23, il 26 e

il 29 e nel mese di settembre 2013 il giorno 25 (cfr. doc. 9/3).

Il costo

della formazione presso la scuola __________ ammontante a fr. 7'560.-- era già

stato interamente saldato dal ricorrente nel mese di aprile 2013 (cfr. doc. 6).

Come visto

sopra, compilando la “Dichiarazione per assicurati iscritti ad una

formazione, un perfezionamento o ad una riqualifica professionale” il 9 marzo

2013, l’assicurato ha affermato, da una parte, di non essere disponibile,

qualora avesse reperito un impiego o gliene fosse stato assegnato uno, a interrompere

la formazione nell’ambito immobiliare che avrebbe avuto inizio il 2 aprile

2013. Dall’altra, che non era possibile un’interruzione anticipata di tale

formazione (cfr. doc. 9/2; 5).

Ne discende che da inizio

aprile 2013 l’assicurato, impegnato con l’attività per la __________ e la

formazione presso la scuola __________ di __________, non era disponibile a

cercare e accettare un’occupazione.

Il medesimo,

da inizio aprile 2013, risulta pertanto inidoneo al collocamento.

Tale conclusione

non è peraltro contestata, visto che l’assicurato ha comunque chiesto sia con

l’opposizione (cfr. doc. 3), che con il ricorso (cfr. doc. I), che gli venga

riconosciuta l’idoneità al collocamento unicamente per il periodo dal 18 al 31

marzo 2013.

2.10. Per quanto

attiene al lasso di tempo dal 18 al 31 marzo 2013, il TCA constata che

l’assicurato, già il 22 gennaio 2013, aveva indicato nel modulo “Analisi del

profilo della persona in cerca d’impiego e Piano d’azione”, senza alcuna

riserva, che a marzo 2013 avrebbe dato l’esame di __________ (cfr. doc. 12 pag.

3).

Il 20

febbraio 2013, in occasione del colloquio di consulenza, ha poi dichiarato che

avrebbe sostenuto l’esame di __________ il 4 aprile 2013 (cfr. doc. 10).

Inoltre

durante l’audizione dell’11 aprile 2013 davanti alla Sezione del lavoro egli ha

affermato che inizialmente al datore di lavoro (__________) non poteva

garantire il 100%, in quanto stava studiando per l’esame di __________ (__________)

che ha poi superato il 4 aprile 2013 e che dal 5 aprile 2013 è tornato

disponibile al 100% (cfr. doc. 6; 6/1).

Il 22 marzo

2013 l’insorgente, benché l’avesse già corrisposta nel settembre 2011, ha del resto nuovamente pagato la tassa di fr. 1'000.-- per l’esame di __________ (cfr. doc.

3/3).

Da quanto

appena esposto risulta la ferma intenzione dell’assicurato di affrontare

all’inizio di aprile 2013 l’esame di __________ e perciò di prepararsi al

riguardo nel periodo antecedente.

In effetti

soltanto con l’opposizione interposta contro la decisione del 22 aprile 2013 di

inidoneità al collocamento dal 18 marzo 2013 il ricorrente ha fatto valere per

la prima volta di aver lavorato dal 18 marzo 2013 alla fine di quel mese al 50%

perché si stava preparando all’esame in questione, ma che, se ci fosse stata

l’opportunità di un altro impiego a tempo parziale, avrebbe rinunciato

all’esame, visto che era possibile ritirarsi fino al giorno precedente la prova

(cfr. doc. 3; A3 p.to 11).

Unicamente

poi con la replica al TCA l’assicurato ha indicato che già nel 2012, dopo non

avere superato l’esame nel settembre 2011, aveva rinunciato per due volte a

ripeterlo, così che per lui non rappresentava problema alcuno la possibilità di

ritirarsi (cfr. doc. V).

In proposito è utile

evidenziare che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora

prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere

accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando

Considerandi

ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo

tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se

esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF

121.

V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT

II-1994 pag. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in

der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Tale

principio non è applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi

nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, pag. 546 consid. 3.3.4; STFA U

236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce

pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta

maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il

richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).

In casu l’asserzione

dell’assicurato secondo cui nel periodo dal 18 al 31 marzo 2013,

mentre lavorava per la __________ soltanto al 50% al fine di prepararsi

all’esame di __________, se ci fosse stata l’opportunità di un altro impiego a

tempo parziale, avrebbe rinunciato a tale esame non risulta motivata da

alcuna convincente argomentazione, per cui non vi è ragione di distanziarsi

dalla sua versione iniziale, ossia che in quell’arco di tempo non

poteva garantire alla __________ il 100% (e dunque nemmeno poteva garantire a

un altro potenziale datore di lavoro il 50% non utilizzato in quel periodo

presso la __________), poiché stava studiando per l’esame di __________ con

la ferma volontà di sostenerlo il 4 aprile 2013 (cfr. doc. 10; 6).

In caso contrario, non si

comprende perché il 22 marzo 2013 abbia nuovamente corrisposto la tassa dell’esame

quando (nel caso in cui non l’avesse già pagata nel settembre 2011) avrebbe

potuto versarla fino al giorno precedente la prova (cfr. doc. A3 p.to 11).

La

dichiarazione del 2 maggio 2013 della __________ (cfr. doc. 3/1) non è poi di

ausilio alcuno per il ricorrente, come d’altronde l’ulteriore attestazione del

16.

febbraio 2014 (cfr. doc. A2).

Nella prima

dichiarazione, infatti, il datore di lavoro ha esclusivamente indicato che dal

18.

al 31 marzo 2013 l’insorgente ha lavorato al 50% e nella seconda ha aggiunto

solamente che l’attività a tempo parziale dal 18 al 31 marzo 2013 era stata

convenuta verbalmente in occasione della firma del contratto del 28 gennaio

2013.

(cfr. doc. A2).

Quanto

affermato dal datore di lavoro circa l’attività al 50% è semplicemente in

correlazione con il fatto che in quel periodo l’assicurato preparava l’esame di

__________, come d’altronde sempre asserito da quest’ultimo (cfr. doc. I; 6),

ma nulla dice sulla sua pretesa disponibilità a rinunciare all’esame e quindi

alla relativa preparazione.

L’intenzione

dell’insorgente era, di conseguenza, quella di sostenere l’esame di __________.

Egli non era

disposto, nel periodo 18 - 31 marzo 2013, a cercare e accettare un impiego a

tempo parziale, visto che si stava preparando per tale prova.

Non si vede

peraltro il motivo per il quale il ricorrente abbia convenuto una riduzione del

tempo di lavoro con la __________, con la quale aveva da poco concluso - alla

fine del mese di gennaio 2013 - un contratto di lavoro di durata indeterminata

che prevedeva anche lo svolgimento di una formazione nel settore immobiliare

dal 2 aprile 2014 che non voleva interrompere (cfr. doc. 9/2), se non per

affrontare l’esame di __________ che già dal 2011 desiderava superare (cfr.

doc. V).

D’altronde

il contratto di impiego con la __________ prevede che il dipendente durante la

durata del contratto non può, senza il consenso scritto della società, svolgere

attività esterne o indipendenti (cfr. doc. 11 p.to 15).

L’insorgente

mai ha prodotto un tale consenso, né la Sagl nelle sue dichiarazioni del maggio

2013.

e del febbraio 2014 ne ha fatto accenno alcuno.

L’inidoneità

al collocamento dal 18 al 31 marzo 2013 dell’assicurato va, inoltre, confermata

anche alla luce dell’alquanto breve periodo (due settimane) in cui il

ricorrente sarebbe stato eventualmente disponibile per il mercato del lavoro

(cfr. consid. 2.4.).

In concreto la

situazione del ricorrente che disponeva di un contratto di lavoro di durata

indeterminata con effetto dal 18 marzo 2013 e che ha contestualmente beneficiato

da parte del suo datore di lavoro di una riduzione del tempo di lavoro al 50% dal

18.

al 31 marzo 2013 è infatti differente dal caso di un assicurato che ha

trovato e accettato un posto di lavoro appropriato anche se non immediatamente

disponibile, la cui idoneità al collocamento deve essere valutata in maniera

meno rigida (cfr. consid. 2.5.).

In simili

condizioni, occorre concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha

ritenuto l’insorgente inidoneo al collocamento dal 18 al 31 marzo 2013.

La decisione su

opposizione del 21 gennaio 2014 impugnata deve conseguentemente essere

confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti