38.2014.15
Negato dt a ID:non adempiuto art.8 cpv.1 lett.c LADI. Anche ammettendo resid.in CH(in CH c.que non alloggio stabile e all'estero propr.di immob.),secondo prob.prep.centro inter.pers.,soprattutto famil
6 ottobre 2014Italiano54 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.15
rs/sc
Lugano
6 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 gennaio 2014 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 21 gennaio 2014 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione
del 28 ottobre 2013 (cfr. doc. 9) con la quale aveva negato a RI 1, iscrittosi
per il collocamento dal __________, il diritto all’indennità di disoccupazione per
non avere la propria residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c
LADI, bensì in __________ (cfr. doc. B).
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA nel quale ha postulato l’annullamento della medesima,
nonché della decisione del 28 ottobre 2013 e che venga ritenuto idoneo al
collocamento con il conseguente riconoscimento dei presupposti per essere posto
al beneficio delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. I pag. 10).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’insorgente ha, segnatamente, addotto che è incontestato
che la sua famiglia risiede in __________, e meglio a __________.
L’assicurato, tuttavia,
non comprende come sia possibile per la Sezione del lavoro che il centro dei
suoi interessi sia ove risiede la famiglia, ossia a __________ e nello stesso
tempo a __________ dove è proprietario di un immobile.
Egli sostiene che il
centro dei suoi interessi sia, al contrario, in Ticino.
Al riguardo egli ha
precisato, da un lato, di aver iniziato la propria attività lavorativa in Ticino
nel mese di gennaio 2013 a seguito della conclusione di un contratto di impiego
con la (fallita) ____________________. Dall’altro, di aver proprio agli inizi
del 2013 trasferito il proprio centro professionale e i suoi interessi a __________.
Egli ha indicato di aver, in effetti, soggiornato per dieci giorni nel mese di
gennaio 2013 presso __________, poiché non era ancora a sua disposizione un
appartamento che la società stava organizzando. In seguito è rimasto
nell’appartamento messogli a disposizione dalla società fallita fino al 10
luglio 2013, data in cui è stato costretto a liberarlo a causa della disdetta
da parte dell’Ufficiale preposto al fallimento della società __________.
Il ricorrente ha osservato
che a quel momento egli è comunque rimasto in Ticino ospite da amici per oltre
un mese e mezzo a __________ mentre cercava nuove collaborazioni lavorative e
che non appena avutane la possibilità si è trasferito a __________ in comodato
d’uso presso uno zio dove risiede effettivamente, come si evince dalle
dichiarazioni di personalità di un certo peso che nulla avevano d’interesse a
dichiarare il falso.
In proposito egli ha
specificato che per questi vicini, vista la contiguità degli immobili e
contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione, non era certo
impossibile o poco verosimile accorgersi della sua presenza o meno, non
essendovi tra le altre cose e tra gli immobili barriere architettoniche atte a
impedire la vista.
A mente dell’assicurato
se, come viene asserito dall’amministrazione, nulla più lo legava alla Svizzera
e in particolare al Cantone Ticino risulta inspiegabile la sua permanenza e
presa di residenza in seguito a __________: la realtà è che egli aveva il
centro dei propri interessi proprio in Svizzera – Ticino.
L’insorgente ritiene, poi,
che non stia alla Sezione del lavoro disquisire o anche solo imputare una
qualche conseguenza per il fatto che lui e la moglie non abbiano intrapreso le
procedure giudiziarie atte a rendere pubblica o nota la loro separazione. Quel
che conta, secondo l’assicurato, è che vivono e sono ormai separati di fatto
dal 2004.
Per quel che riguarda i
figli, egli ha asserito che sono più che maggiorenni e accuditi – per quanto
possano essere accuditi dei figli ormai inseriti nel mondo del lavoro e
universitario – sia prima che ora dalla moglie.
L’assicurato ha, inoltre,
prodotto un albero genealogico e delle schede di dati personali dei suoi
parenti defunti (estrapolati dal Comune di __________) da cui risulta che tutti
Fatti
i suoi parenti sono di nazionalità svizzera e hanno vissuto da tempi memori in
Svizzera, anche nella parte tedesca per quanto concerne i parenti materni, e
sono sepolti, quelli defunti, nel cimitero di __________.
Il ricorrente, quanto alla
questione del rientro nei weekend alla casa di __________, ha rilevato di aver
ben spiegato che tale affermazione va intesa nel senso che egli non rientrava
in tale località ogni weekend, ma solo saltuariamente per poter verificare lo
stato dell’immobile.
Egli ha evidenziato, per
dimostrare maggiormente il suo legame e inserimento nel tessuto ticinese, di
aver sempre partecipato a trasmissioni televisive e a interviste, come pure di
aver lavorato nei media e altro sempre in correlazione con la sua attività
legata al mondo del calcio, che principalmente si svolge nei fine settimana. A parere
dell’insorgente è, dunque, oltremodo, impensabile seguire la tesi della Sezione
del lavoro quanto al suo rientro fine-settimanale a __________.
Relativamente alle spese
per l’immobile di __________, pari a Euro 12'000, l’assicurato ha osservato, da
un lato, di possedere una casa plurifamiliare acquistata nel 2003, in precedenza appartenuta alla sua famiglia e che la somma di Euro 12'000 annui si riferisce al
mutuo, il quale si dovrebbe estinguere nel 2023. Dall’altro, che come visto la
casa è stata acquistata ben prima di trasferirsi in Svizzera e che vi sono diverse
persone, svizzere e non, che acquistano all’estero o sono proprietarie
all’estero di abitazioni (magari di famiglia) di cui pagano un mutuo per
mantenere e acquisire negli anni l’intera proprietà, senza per questo
considerare che vi sia l’intenzione di risiedervi stabilmente.
Il ricorrente ha concluso
asserendo che la documentazione dimostra che, a partire dal momento in cui ha
iniziato l’attività in Svizzera, ha spostato qui il proprio centro d’interessi,
sia a livello lavorativo, che a livello di vita quotidiana, mentre non ha più
alcun interesse (e dunque nemmeno una residenza) su suolo __________. Egli ha
precisato di essere, del resto, in possesso di un permesso B, di far fronte
agli oneri assicurativi (cassa malati) e di acquistare anche servizi (ad
esempio telefonia) da fornitori svizzeri.
L’insorgente ha, infine,
prodotto dei contratti di collaborazione con la società __________ e un nuovo
contratto di locazione relativo a un nuovo appartamento reperito a __________ a
far tempo dal marzo 2014.
A questo riguardo il
medesimo ha indicato che la sistemazione a __________ si è rivelata comunque
momentanea, volendo ritornare dove vi sono i suoi preminenti interessi, ossia
nel __________ (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 17
marzo 2014 la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione del ricorso con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. III).
1.4. Il 31 marzo 2014
l’assicurato, tramite l’avv. RA 1 ha prodotto alcuni documenti (doc. O – AA) e
ha presentato un atto di replica.
In particolare è stato osservato
che il ricorrente, fino a che non è stato informato dal comune di __________, non
era a conoscenza del fatto che i locali di __________ non sono ad uso abitativo
- benché dotati di cucina, acqua calda, riscaldamento, wc e doccia -, bensì
commerciale. Al riguardo è stato precisato che il rappresentante legale della
società che gestisce i locali ha affermato che vi è stata la firma del
contratto, la presa in possesso dei locali e solo in un secondo tempo si è
appreso della diversa destinazione degli stessi (uso commerciale) per un errore
non imputabile all’insorgente.
E’ stato evidenziato che,
pertanto, nessun sotterfugio o domicilio fittizio era nelle intenzioni del
ricorrente (cfr. doc. V).
1.5. La Sezione del lavoro ha
presentato la propria duplica il 14 aprile 2014 (cfr. doc. VII).
1.6. Il 15 aprile 2014 l’avv. __________
ha trasmesso copia di un nuovo contratto di locazione relativo a un
appartamento di un locale ad __________ a decorrere dal 1° aprile 2014, del versamento
del relativo deposito, del pagamento della prima pigione di fr. 580.--, dell’attestazione
di domicilio del Comune di __________ e dell’accredito del salario di marzo
2014 da parte della __________ di fr. 649.35 (cfr. doc. VIII; BB1-5).
1.7. Il patrocinatore
dell’assicurato si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con scritto
del 22 aprile 2014 (cfr. doc. XI).
1.8. Il 6 maggio 2014 la Sezione
del lavoro ha riconfermato quanto esposto nella risposta di causa del 17 marzo
2014 e nello scritto del 14 aprile 2014.
L’amministrazione ha,
inoltre, osservato che è solamente dal 1° aprile 2014, data di inizio del nuovo
contratto di locazione, che si può eventualmente considerare che l’assicurato
ha reperito una soluzione abitativa stabile, ma che ciò non cambia il fatto che
la sua residenza effettiva e il centro dei propri interessi rimangono in __________
(cfr. doc. XII).
1.9. Pendente causa questa Corte
ha richiamato dall’URC di __________ l’incarto completo dell’assicurato (cfr.
doc. XV).
Il 7 agosto 2014 l’URC di __________
ha trasmesso quanto richiesto precisando che la documentazione allegata è stata
elaborata da collaboratori attivi negli URC di __________, __________ e __________,
siccome l’assicurato dal suo annuncio per il collocamento ha controllato la
disoccupazione nei tre URC menzionati (cfr. doc. XVI + bis 1-40).
1.10. L’avv. RA 1, dopo aver preso
visione degli atti degli URC, ha presentato le proprie osservazioni il 18
agosto 2014 (cfr. doc. XVIII).
1.11. La Sezione del lavoro ha
comunicato di non procedere alla consultazione dell’incarto URC (possedendolo
già in forma elettronica) e di non avere alcunché da formulare al riguardo con
scritto del 20 agosto 2014 (cfr. doc. XIX), il quale è stato senza indugio
inviato per conoscenza al patrocinatore dell’insorgente (cfr. doc. XX).
1.12. Il 1° settembre 2014
l’amministrazione si è espressa in merito al doc. XVIII della parte ricorrente
(cfr. doc. XXII).
1.13. Il doc. XXII è stato trasmesso
per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. XXIII).
1.14. L’avv. RA 1, il 30 settembre 2014, ha sollecitato l’evasione del ricorso inoltrato dal ricorrente contro la decisione su
opposizione del 21 gennaio 2014 (cfr. doc. XXIV).
Considerandi
2.1
Oggetto della presente
vertenza è la questione di sapere se l’assicurato dal __________ abbia diritto
oppure no a delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la
disoccupazione.
Uno dei presupposti da
adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la
disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
In
una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e
riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures
préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA (dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel
contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non di un domicilio
civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).
Così, nel caso che era
chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un
cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva
a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.
Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).
Questo Tribunale, in una
sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con giudizio C 130/93
del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di
disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.
In un'ulteriore sentenza
del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i
criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo
internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata intorno all'art.
8.
cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168
dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione
dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS
0.822.726
; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).
Contestualmente il TFA ha
pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto
all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come
all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante
questo tempo, il centro delle proprie relazioni.
Nel
caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e
rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:
" (…)
Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente
rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il
"Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto
affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui
si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava
durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva
per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.
In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante
una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice
di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.
(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)
In una
sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 5,
l’Alta Corte ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera,
rilevando:
" (…)
3.
3.1
Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon
l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que
l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en
faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465
consid. 2a p. 466; 115 V 448
consid. 1b p. 449). (…)
3.3
(…) Il convient donc, préalablement, de trancher
le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par
l'art. 8 al. 1 let. c LACI.
A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé,
même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme,
résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué successivement
plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans discontinuer en
France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde et sur lesquels
il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient régulièrement
scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement de
la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I
p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations
sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au
logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il
disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de
ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A
un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence
effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en
Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique (déclaration
relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là
clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en
Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de
doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France. Par
conséquent, il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en
application de la législation interne suisse. (…)“
Al
risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012
del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di
domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai
suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali. Il Tribunale federale si è così espresso:
" 5.2 Trotz offenkundig erheblicher Zweifel am konkreten
Aufenthaltsort des Versicherten hat die Vorinstanz mit
Blick auf Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG und die einschlägige Rechtsprechung (vgl.
E. 3 hievor) ohne Verletzung von Bundesrecht zutreffend erkannt, dass der
tatsächliche Lebensmittelpunkt des Beschwerdegegners im fraglichen Zeitraum
angesichts der polizeilich gemeldeten Wohnadresse, des tatsächlichen
Aufenthaltes des Versicherten anlässlich des nicht vorangemeldeten Kontrollbesuches
sowie des von September bis 6. November 2011 in der Firma L.________ ausgeübten Zwischenverdienstes auch unter Berücksichtigung der übrigen Umstände (vgl. auch
E. 4.2 hievor) nach wie vor im Raum Y.________ lag und demzufolge jedenfalls
das Anspruchserfordernis von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG auch ab 2. September
2011.
- entgegen der Kasse - erfüllt war. Nachdem auch die Eltern und die
Schwester des Beschwerdegegners schriftlich dessen amtlich verzeichnete
Wohnadresse in der elterlichen Wohnung an der Adresse Z.________ in Y.________
bestätigten, hat das kantonale Gericht in zulässiger antizipierter
Beweiswürdigung und insbesondere ohne Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes
(Art. 61 lit. c ATSG) auf die Befragung weiterer Auskunftspersonen und die Durchführung
der beantragten mündlichen Verhandlung verzichtet, zumal die Beschwerdeführerin
weder geltend macht noch entsprechende Anhaltspunkte ersichtlich sind, dass der
Versicherte ab 2. September 2011 seinen Lebensmittelpunkt weg von seiner
Wohnadresse an der Adresse Z.________ in Y.________ ins Ausland verlegt hätte.
Der Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 29 Abs. 2 BV schliesst es
nicht aus, dass das Gericht das Beweisverfahren schliesst, wenn es aufgrund
bereits abgenommener Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in
vorweggenommener Beweiswürdigung annehmen kann, dass seine Überzeugung durch
weitere Beweiserhebungen nicht geändert würde (BGE 124 I 208 E. 4a S. 211; 131 I 153
E. 3 S. 157).”
In una sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in
disoccupazione per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che
l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:
" (…)
4.1
L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere
seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva
risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,
ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza
durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine
gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile
accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.
La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal
marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in
considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin
dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto
quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e
mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di
aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica
Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile
che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo
marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo
precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano
da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il
soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,
che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale.
(…)"
2.2
La
Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente
l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), modificata nel luglio 2013
conformemente a quanto figura nella Prassi LADI, ha indicato che:
" RISIEDERE
IN SVIZZERA
Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI
Principio ê
B135 Per
aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in
Svizzera.
Egli
deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine
quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità
giornaliera.
Nozione di “risiedere in svizzera” ê
B136 Secondo
la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non
ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli
articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del
diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma
secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale.
(Decisione del TFA del 6 marzo 2006, C 290/03).
Questa
nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente
dal loro permesso di soggiorno.
Il
riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre
condizioni:
● risiedere effettivamente in Svizzera;
● avere l’intenzione di continuare a risiedervi;
e
● avervi
contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali.
Residenza e idoneità al collocamento ê
B137 Gli
stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un
permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività
lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta,
anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola
si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini
stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La
cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali
preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.
L’autorizzazione
a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento
dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (Prassi LADI ID B230 segg.
e Circolare ID 883 E15).
Þ Giurisprudenza
8C_479/2011
del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in
Svizzera)
Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID
B342) ê
B138 Un
soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle
indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta
facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel
caso di un’assegnazione.
Valutazione
dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê
B139 Si
constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta
e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un permesso
di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di residenza effettiva
in Svizzera. In caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i
controlli necessari in tal senso.
B140 Infatti,
per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere
una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le
autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:
● cambiamento
dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento
o subito prima dell’inizio della disoccupazione;
● indirizzo presso terzi;
● indicazione
nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero
come indirizzo di contatto.
B141 Se
la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli
accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o
provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a
sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).
Se la
cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la
residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della
polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza
amministrativa (art. 32 LPGA).
Þ Esempi
Un
assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro
delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi
per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o
per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è
determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie
altri obblighi civici.
Uno
straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera
unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo
rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di
disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una
possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni
personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il
fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.
Þ Giurisprudenza
-8C_791/2011
del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)
-8C_658/2012
del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un
materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui
vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni
personali altrove)
-8C_777/2010
del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato,
nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in
Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”
Nella
Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009
sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1°
aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che:
" (…)
LAVORATORE FRONTALIERO
Art. 1 lett. F, art. 65 RB;
art. 56 RA
Definizione
A24 Per lavoratore frontaliero, secondo l'articolo 1 lettera f RB si
intende qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata (n. marg. A4
segg.) o autonoma (n. marg. A 52 segg.) in uno Stato membro (che non deve per
forza coincidere con lo Stato membro competente) e che risiede in un altro
Stato membro (n. marg. A76 segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni
giorno o almeno una volta la settimana.
A25 L'articolo 65 paragrafo 2 RB opera inoltre una distinzione fra
lavoratore frontaliero «falso». Quest'ultimo è definito
all'articolo 65 paragrafo 2 ultimo periodo «[…] diverso dal lavoratore
frontaliero». I dettagli per la differenziazione sono riportati ai n. marg. A27
segg.
Determinazione della residenza
A26 I lavoratori frontalieri, sia veri sia falsi, sono caratterizzati dal
fatto che il luogo di lavoro differisce dal luogo di residenza. La
determinazione della residenza è dunque di importanza decisiva. Essa avviene in
base ai n. marg. A76 segg.
Veri lavoratori frontalieri: pendolari
giornalieri e settimanali
A27 Pendolare giornaliero: è considerato vero lavoratore frontaliero colui
che è attivo professionalmente in uno Stato ma risiede in un altro Stato, nel
quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di norma non dimora (cfr. residenza
secondaria; n. marg. A76 seg.) nello Stato in cui lavora e il luogo
dell'attività professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina
al confine.
A28 Pendolare settimanale: sono considerati veri lavoratori frontalieri
anche i pendolari settimanali, che dimorano nello Stato in cui lavorano nei
giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza solamente nei giorni
liberi.
Per
dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, a tali persone devono
essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali
persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).
(…)
Momento di acquisizione e durata dello status di
lavoratore frontaliero
A34 Lo status di lavoratore frontaliero deve essere
acquisito prima dell’insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel
corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza
in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di
occupazione per esercitarvi l’attività iniziale, non è un lavoratore
frontaliero.
Costituiscono
un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso
dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la
propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito
non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività;
essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è
giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito
uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono
stabiliti e in cui risiedono.
A35 Un trasferimento durante un periodo di
disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero.
A36 La durata dello status di lavoratore
frontaliero o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di
principio, irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione
i casi in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell’insorgere della
disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si
tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.
(…)
RESIDENZA
Art. 1 lett. j RB; Art.
11.
RA
Definizione
A76 Per
residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.
A77 La
nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1
lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere
distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di
lavoratori frontalieri).
A78 Anche
il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c
LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel
senso di domicilio secondo il diritto civile.
Le
nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in
Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in
larga misura.
Importanza della residenza
A79 La
nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della
legislazione applicabile (capitolo D).
Per i
disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente
(lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano
dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La
determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di
lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della
determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).
Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza
A80 Poiché
la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo
65.
RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato
dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite
un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori
migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una famiglia che
risiede in un altro Stato membro 14.
A81 La
decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo
eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione
dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che
esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno
Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.
A82 In
generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella
decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano
in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui
lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi
lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.
A83 Vale
il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego
fisso.
Determinazione della residenza
A84 La
determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene
solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La
persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei
seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale, ecc. La determinazione
della residenza compete alla cassa.
A85 Conformemente
all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti
fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:
• durata
e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto:
frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il
mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso
un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per
constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante
un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività
autonoma;
• situazione della persona in oggetto, inclusi
• il tipo
e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo
ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata
di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata
dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in
un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse
pianificato.
Indicano
ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il
mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:
a) l’attività
all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale
o del miglioramento delle competenze linguistiche;
b) l’attività
all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio
accademico);
c) l’attività
era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.
• la
situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri
mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il mantenimento
della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per ricongiungimento
familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro degli interessi
vitali;
• lo svolgimento di un’attività non remunerata;
• nel caso degli studenti, la fonte di reddito;
• la
situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un
appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera
durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a
lungo nello stesso posto ed era ben integrata;
• lo
Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.
Se
l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà
della persona in base a una valutazione della situazione in generale,
considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.
Þ Esempio
Un
lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in
un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza
principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad
essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività
subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la
Svizzera.
Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza
A86 Per
stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono
collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri
determinanti per trovare un accordo17.
A87 Se
gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi
in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica
l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per
l’erogazione provvisoria di prestazioni.”
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono
vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del
13.
febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.
4.1
pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286.
consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125.
V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997.
ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.
514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.
1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de
l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in
RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza,
infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una
pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze
(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una
sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF
133.
II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
I 167 consid. 4.3)."
2.3
Nella presente fattispecie
dagli atti dell'incarto, e in particolare dal suo curriculum vitae (cfr. doc.
22/6), emerge che RI 1 nato nel __________ (cfr. doc. 26), dal 1976 al 2005 è
stato sempre attivo professionalmente in __________, quale __________,
rispettivamente __________, __________, __________ (ad esempio per il __________
del __________ del __________, del __________a, del __________e, del __________,
della __________a, __________ del __________), nonché insegnante presso il
Collegio.
Nel 2005/2006, al
beneficio di un permesso per frontalieri di tipo G, egli ha lavorato per __________
(cfr. doc. VII; V).
Dal relativo contratto di
durata determinata emerge che l’assicurato dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006
è stato attivo quale __________ per ____________________.
Quale indirizzo del
ricorrente risulta (cfr. doc. P).
In seguito dal 2006 al
2012.
RI 1 è stato attivo quale __________ per __________ __________ (__________e
__________) e __________, come pure __________, per __________ ____________________
(cfr. doc. 22/6).
Il 28 dicembre 2012 il
ricorrente ha concluso un contratto di lavoro con la __________ (la società è
stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del
Distretto di __________ del __________ a far tempo dal __________. Il
fallimento pronunciato con decreto pretorile del __________ è stato, però,
annullato con decreto del __________ emanato dalla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. La SA è poi stata
nuovamente sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della
Pretura del Distretto di __________ del __________ a far tempo dal __________;
cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch) di durata determinata dal
1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014 in qualità di assistente del __________,
responsabile dell’amministrazione generale della società con mansioni
organizzative e operative. La retribuzione convenuta tra le parti ammontava a
fr. 8'000.-- netti al mese (cfr. doc. 22/5).
Dal 23 gennaio 2013
l’assicurato ha beneficiato di un permesso B di dimora UE/AELS. Quale indirizzo
risulta __________, __________ (cfr. doc. 30=36/6).
A seguito della prima
pronuncia di fallimento della __________ nell’aprile 2013, l’assicurato si è iscritto
in disoccupazione presso l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________
il 25 aprile 2013 con effetto dal 3 maggio 2013.
Visto
che il fallimento __________ è stato annullato dalla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello, l’annuncio per il collocamento ha iniziato
a decorrere dall’effettiva pronuncia di fallimento del __________ con effetto
dal __________, ossia da quest’ultima data (cfr. doc. XVI bis 1; 24; 26).
Il 3 settembre 2013
l’Ufficio di esecuzioni e fallimenti di __________ ha, in effetti, inviato
all’assicurato la seguente lettera:
" Con la presente
la informiamo che con decisione del __________, della Lodevole Pretura del
Distretto di __________, è stato pronunciato il fallimento della società citata
in epigrafe, a far tempo dal giorno lunedì __________.
Quale dipendente della fallita la invitiamo a voler prendere atto
che l'Amministrazione del fallimento, rappresentata dallo scrivente Ufficio, le
dà immediata disdetta del rapporto di lavoro, per cui a datare dal __________ è
licenziato.
Le sue pretese salariali potranno essere fatte valere in sede di
liquidazione." (Doc. 25)
Il 24 settembre 2013 l’URC
di __________ ha trasmesso alla Sezione del lavoro una richiesta di verifica
dell’idoneità al collocamento dell’insorgente del seguente tenore:
" Il Signor RI
1.
è in possesso di un permesso B CE/AELS valido fino al 22.01.2018 e rilasciato
in data 23.01.2013 a seguito dell'assunzione in qualità di Assistente del __________,
responsabile dell'amministrazione generale della società con mansioni
organizzative ed operative, a far stato dal 01.01.2013 presso l' __________.
Si è iscritto presso l'URC di __________ cautelativamente
nell'ambito della procedura fallimentare ____________________ a partire dal __________.
Successivamente in seguito al trasferimento di domicilio nel __________,
si è annunciato all'URC di __________.
Durante il primo colloquio di consulenza con la sottoscritta, ha
consegnato un accordo di comodato d'uso gratuito, informandomi che vive
nell'appartamento di proprietà dello zio, 2.5 locali di __________ e che moglie
e 2 figli vivono a __________.
Domanda:
Alla luce di quanto sopra, l'assicurato può essere ritenuto idoneo
al collocamento segnatamente ad essere residente in Svizzera?"
(Doc. 22)
Il 4 ottobre 2013 il
ricorrente è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si
evince che:
" (…)
D: In quale misura è disposto ad esercitare
un'attività lucrativa?
R: a tempo pieno
D: Quali attività è disposto ad esercitare?
R: __________
D: Quale è la professione appresa?
R: docente e __________
D: Dove ha lavorato prima della sua iscrizione al
collocamento?
R: presso __________ __________
D: Quale era il salario convenuto contrattualmente?
R: CHF 8'000.00 mensili netti.
Il datore di lavoro mi ha inoltre fornito un
appartamento arredato/non arredato, il quale è stato riconsegnato il 10 luglio 2013, in seguito alla disdetta di tutti i contratti di affitto stipulati dall'__________ in seguito
alla situazione finanziaria della società.
D: Durante quale periodo è stato occupato?
R: dal 1 ° gennaio 2013 al 1 ° settembre 2013
D: con quale permesso di lavoro è stato occupato
prima di ottenere il permesso" B? (dal 1° gennaio 2013 ai 22 gennaio 2013)
R:
D: Con quali mansioni?
R: assistente del __________ della società,
responsabile dell'amministrazione generale della società con mansioni
organizzative ed operative.
D: Quale attività ha svolto prima di quella presso
l'__________ __________?
R: mi sono occupato di __________ per le __________
del __________ e dell__________, tra dicembre 2004 e giugno 2012. Ero
dipendente inizialmente dell'__________ __________ ed in seguito del __________.
D: Si trattava di un'attività salariata oppure di
un'attività indipendente?
R: Si trattava di un'attività salariata. Ero
vincolato da contratti a progetto, con una durata di due anni a contratto.
D: Quali erano le sue mansioni?
R: mi occupavo di trovare __________ per la prima __________
e per il settore primavera.
D: Chi ha dato la disdetta del rapporto di lavoro
con l' __________? In quale forma? In quale data? Con quale decorrenza?
R: l'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,
il __________ con decorrenza __________, in forma scritta.
D: Quale è il motivo della disdetta del rapporto di
lavoro?
R: fallimento della società, pronunciato dalla
Pretura di __________ il __________ con effetto __________.
D: Dove risiedeva prima di ottenere il permesso di
dimora?
R: __________ (__________).
D: Dove risiedeva quando lavorava presso l' __________?
R: __________, in uno degli appartamenti locati dal
mio datore di lavoro e precedentemente dal signor __________, mio predecessore
in società. Preciso che la locazione era pagata direttamente dal mio datore di
lavoro. Durante i primi quindici giorni di gennaio 2013 ho risieduto all'____________________
in quanto l'appartamento non era ancora libero.
Dalla seconda metà di gennaio 2013 ho preso possesso
dell'appartamento. Non sono in grado di precisare poiché sul permesso di dimora
risulta l'entrata in Svizzera il 23 gennaio 2013, in quanto formalmente già dal 1° gennaio 2013 ero occupato presso l'__________ e risiedevo a __________.
D: Dove risiede normalmente 1° settembre 2013?
R: a __________, in un appartamento di proprietà di
mio zio di 2 ½ locali. Vista la
difficile situazione economica dovuta all'insolvenza del mio datore di lavoro e
visto come l'appartamento di __________ non è più disponibile, ho avuto la
possibilità di essere ospitato nel suo appartamento.
Lo stesso già arredato. Preciso che mio zio, __________,
si è trasferito, dal 2 aprile 2013, presso la Casa per anziani di __________.
Lo stesso è quindi utilizzato unicamente dal sottoscritto.
D: Quando si è trasferito all'attuale indirizzo?
R: il 1° settembre 2013. Preciso che dal 10 luglio
2013.
ho dovuto abbandonare l'appartamento di __________. Da allora e fino a
trovare questa soluzione soggiornavo presso amici e conoscenti, oppure in
albergo. La mia intenzione è quella di tornare a __________, appena avrò
sistemato la mia situazione economica.
D: E' iscritto all'__________? Da quale data?
R: il 30 settembre 2013 mi sono iscritto all'__________.
D: A cosa corrisponde l'indirizzo di __________ (__________)?
R: alla mia residenza __________. Si tratta
dell'abitazione in cui vivevo prima di' trasferirmi a __________. E' una casa
plurifamiliare di mia proprietà, acquistata nel 2003. La stessa è appartenuta
in precedenza alla mia famiglia: La stessa mi costa circa 12'000.00 € all'anno.
Il mutuo dovrebbe estinguersi nel 2023.
L'abitazione apparteneva in precedenza alla mia
famiglia. Attualmente non è abitata. La utilizzo io saltuariamente.
D: l'abitazione è di sua proprietà?
R: sì
D: Chi risiede attualmente a questo indirizzo?
R: vi ho risieduto io prima di trasferirmi in
Svizzera.
D: Di quanti locali è composto l'appartamento a __________?
R: 2 ½ locali
D: A quanto ammonta l'affitto mensile?
R: lo utilizzo a titolo gratuito
D: Ha sottoscritto un contratto di locazione? Chi
lo ha stipulato?
R: no
D: Vive da solo nell'appartamento di __________?
R: sì
D: Dispone di una camera da letto? Dove dorme?
R: sì, dispongo di una camera.
D: Dove consuma normalmente i pasti?
R: __________
D: Come sono regolate le spese di locazione?
R: non verso alcun canone di locazione né pago
spese.
D: Ha figli? Può fornire le generalità?
R: sì, __________ (1985, professione) e __________
(1987, studente universitario).
D: Dove risiedono sua moglie ed i vostri figli? .
R: __________, in appartamento di proprietà mia e
di mia moglie (50 h ciascuno)
D: Sua moglie svolge attività lavorativa? Dove?
R: è pensionata
D: I suoi figli frequentano le scuole? Quali?
R: __________ è studente Universitario a __________,
__________ svolge un'attività lavorativa in __________.
D: Per quale motivo non risiede con la famiglia?
R: in quanto sono separato di fatto da mia moglie
da circa 15 anni. Non abbiamo mai inoltrato pratiche di divorzio. La nostra è
una separazione consensuale.
D: Durante quali giorni lei risiede all'indirizzo
di R__________?
R: sono regolarmente a __________, solo durante il
fine settimana vado a __________.
D: Durante quali giorni soggiorna al suo indirizzo
in __________?
R: durante il fine settimana.
D: Qual è la durata settimanale del soggiorno in
Ticino?
R: sono regolarmente in Ticino durante la
settimana. Giro comunque spesso in tutta la Svizzera per cercare lavoro.
D: Ha un veicolo? Targa?
R: sì, il signor __________ mi ha donato una
vettura di sua proprietà, che usavo io quando ero occupato per l'__________.
Una Ford __________ __________.
D: Quale è la sua Cassa malattia?
R: __________
D: Chi è il suo medico curante?
R: il dr. __________
D: Quali legami ha con la Svizzera?
R: professionali. Il mio obiettivo è quello di
trovare un posto di lavoro in Svizzera e continuare a risiedervi stabilmente.
D: E' membro di società, associazioni o altri enti
con o senza scopo di lucro?
R: no
D: E' abbonato a giornali o riviste? quali?
R: no
D: Come effettua le sue ricerche di lavoro?
R: contatto direttamente le società di __________
svizzere, tuttavia cerco anche attività anche in __________.
D: Ha un collegamento internet?
R: sì. (…)" (Doc. 17)
Con decisione del 28
ottobre 2013 la Sezione del lavoro ha stabilito che RI 1 non ha diritto alle
indennità di disoccupazione, poiché egli non ha la residenza in Svizzera ai
sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in __________ (cfr. doc. 9;
consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato
confermato dalla decisione su opposizione del 21 gennaio 2014 (cfr. doc. B;
consid. 1.1.).
2.4
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie questa Corte ritiene utile dapprima rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità
della decisione su opposizione deferitagli sulla base dei fatti intervenuti
fino al momento in cui essa è stata emanata (cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.;
DTF 129 V 1; DTF 121 V 366; STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_18/2010
del 7 ottobre 2010 consid. 4; STFA U 29/04 dell’8 novembre 2005).
Di
conseguenza rilevante ai fini della presente vertenza è lo stato di fatto come
si presentava fino al 21 gennaio 2014.
In concreto, come esposto
al considerando precedente, RI 1 ha lavorato dal 1976 quasi esclusivamente in __________.
E’ vero che nel 2005/2006
è stato alle dipendenze dell’__________ __________ per un periodo di durata
determinata - dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 -, peraltro già prefissato
nel contratto di impiego (cfr. doc. P; consid. 2.3.).
E’ altrettanto vero, però,
che a quel momento l’insorgente era al beneficio unicamente di un permesso per
frontalieri di tipo G (cfr. consid. 2.3.).
In effetti egli risiedeva
a __________ (__________), come indicato quale indirizzo nel contratto di
lavoro con l’__________ (cfr. doc. P).
A __________ - che dista __________
da __________, rispettivamente __________ da __________ (cfr. www.it.viamichelin.ch/web/Itinerari) -, il ricorrente è
proprietario dal 2003 di un immobile appartenuto in precedenza alla sua
famiglia. Lo stesso gli costa annualmente circa Euro 12'000 di mutuo che dovrebbe
estinguersi nel 2023 (cfr. doc. 17; I pag. 7).
Dalle carte processuali, e
meglio da un “certificato di residenza storico” rilasciato dal Comune di __________
il 20 novembre 2013, si evince che l’assicurato, che dal 1987 era residente a __________,
il 13 gennaio 2004 si è trasferito a __________ (cfr. doc. 6/6).
A __________ - che dista __________
da __________ (cfr. www.it.viamichelin.ch/web/Itinerari) -
vivono la moglie e i suoi due figli, nati nel 1985 e nel 1987, in un appartamento di proprietà sua e della consorte in ragione del 50% ciascuno (cfr. doc. 6/8;
17).
Il ricorrente ha precisato
di essere separato di fatto dalla moglie da una quindicina anni, ma di non aver
avviato una procedura di divorzio (cfr. doc. I, 17), come d’altronde attestato
anche da quest’ultima il 21 novembre 2013 (cfr. doc. 6/5).
L’insorgente quando alla
fine di dicembre 2012 ha concluso il contratto di lavoro con l’ __________, di
durata determinata dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014 e che in seguito si è
rilevato di durata alquanto breve visto il fallimento della società nell’agosto
2013.
(cfr. cosid. 2.3.), non ha reperito una sistemazione alloggiativa stabile,
bensì ha ricorso a dimore di fortuna.
Infatti l’assicurato ha soggiornato
dal 4 al 14 gennaio 2013 presso l’__________ (cfr. doc. 6/2), per poi
trasferirsi in un appartamento in __________ messogli a disposizione dall’__________
la quale pagava direttamente la pigione. Nel luglio 2013 egli ha dovuto
lasciare questa abitazione a seguito della disdetta da parte dell’Ufficiale
preposto al fallimento della SA.
In seguito l’insorgente ha
soggiornato presso amici e conoscenti oppure in albergo e dal 1° settembre 2013 ha avuto la possibilità di essere ospitato a __________ nell’appartamento arredato di 2½ locali
di proprietà di suo zio, __________, in virtù di un “accordo di comodato d’uso
gratuito”, in quanto lo zio si era trasferito dal 2 aprile 2013 in una Casa per anziani (cfr. doc. I; 17; 22/1, 6/3).
Egli è rimasto a __________
fino al febbraio 2014, quando ha dovuto lasciare l’appartamento a seguito del
rientro da __________ al termine degli studi universitari del nipote (figlio
della figlia del signor __________ cfr. doc. U; V pag. 3).
In occasione
dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro del 4 ottobre 2013 (cfr. doc.
17, consid. 2.3.) il ricorrente, a precise domande postegli, ha così risposto:
" (…)
D: Durante quali giorni lei risiede all'indirizzo
di __________?
R: sono regolarmente a __________, solo durante il
fine settimana vado a __________.
D: Durante quali giorni soggiorna al suo indirizzo
in __________?
R: durante il fine settimana.
D: Qual è la durata settimanale del soggiorno in
Ticino?
R: sono regolarmente in Ticino durante la
settimana. Giro comunque spesso in tutta la Svizzera per cercare lavoro.
(…)” (Doc. 17)
Egli ha, pertanto,
dichiarato di risiedere a __________ in settimana e di recarsi nei fine
settimana a __________.
Nell’opposizione l’allora
patrocinatore dell’assicurato per conto di quest’ultimo ha sì osservato che:
" (…)
Il signor RI 1 con la risposta (n.d.r.:
“sono regolarmente a __________, solo durante il fine
settimana vado a __________”; cfr. doc. 17) data intendeva segnalare
all’interrogante di recarsi effettivamente a __________, e che in tal caso lo
faceva nei fine settimana. Non intendeva però affatto indicare che ciò avveniva
“ogni fine settimana” (come vuole intendere la contestata decisione): egli in
realtà non vi si recava affatto in maniera regolare ma del tutto saltuaria
quanto sporadica, e ciò soprattutto con la finalità di procedere a dei
controlli occasionali dell’immobile per verificarne il suo stato e per
preservarlo da furti, danneggiamento o quant’altro. In particolar modo, il mio
cliente evidenza che il pernottamento presso la casa di __________ non è
assolutamente la regola settimanale, anzi, a ben vedere, lo stesso costituisce
l’eccezione. Va parimenti sottolineato che al momento della rilettura del
verbale il mio cliente ha espressamente richiesto all’estensore del documento
di precisare il suo pensiero nei termini sopra indicati, ma ciò non è stato
fatto; (…)" (Doc. 6 pag. 4-5)
La questione di sapere se
l’assicurato ha effettivamente o meno chiesto al redattore del verbale di precisare
il suo pensiero riguardo al suo soggiorno durante i fine settimana in __________
non merita di ulteriori approfondimenti.
In effetti determinante ai
fini della risoluzione della presente vertenza risulta la circostanza che in
ogni caso il ricorrente non si è rifiutato di firmare il verbale del 4 ottobre
2013, bensì l’ha sottoscritto senza apporvi la minima riserva o osservazione
(cfr. doc. 17).
Ciò, nell’ipotesi in cui l’insorgente
non avesse effettivamente condiviso il tenore del verbale, risulta ancor più
incomprensibile ritenuto il suo profilo professionale, come peraltro
evidenziato dall’amministrazione (cfr. doc. B).
In proposito è utile
rilevare che le dichiarazioni rilasciate nel mese di dicembre 2013 dai signori __________,
__________ e __________ di __________ secondo cui l’assicurato dal settembre
2013.
risiedeva regolarmente a __________ (cfr. doc. 3/1; 3/2; 3/3) non
escludono che nei fine settimana il medesimo si recasse a __________.
Nemmeno il fatto asserito
dall’insorgente che nei fine settimana era attivo in Svizzera a seguire le __________
dei __________, in Ticino o oltre Gottardo (cfr. doc. 6 pag. 5) configura un
valido motivo per non ritenere possibile che nei fine settimana egli risiedesse
in __________.
Come sottolineato
dall’amministrazione (cfr. doc. B), infatti l’attività di seguire le __________
non significa che al termine non potesse rientrare a __________,
rispettivamente che non potesse partire da tale località per andare a __________.
Va, altresì, evidenziato
che l’iscrizione __________ con effetto retroattivo al 23 gennaio 2013 è stata
comunque richiesta solo il 30 settembre 2013 e ha avuto luogo il 4 ottobre 2013
(cfr. doc. 14; 15; 16; Z).
Il
TCA rileva che il 25 settembre 2013 l’assicurato era stato convocato dalla
Sezione del lavoro per la propria audizione per il 4 ottobre 2013 (cfr. doc. 21;
17).
In sede di audizione
davanti alla Sezione del lavoro l’assicurato, alla domanda “quali legami ha con
la Svizzera”, ha risposto di avere legami professionali. Inoltre il medesimo ha
indicato di non essere membro di società, associazioni o altri enti con o senza
scopo di lucro (ad eccezione della federazione Svizzera di bocce come da
lettera del 10 settembre 2013 di quest’ultima; cfr. doc. 6/10) e di non essere
abbonato a riviste o giornali (cfr. doc. 17 pag. 4).
Il TCA non ignora che
l’assicurato ha dichiarato di avere legami di parentela in Svizzera, in Ticino
e in Svizzera tedesca (cfr. doc. D).
Tuttavia si tratta di
ascendenti defunti o comunque di parenti con i quali non è stato comprovato, ma
nemmeno allegato, che intercorrano strette relazioni.
Decisivo è, invece, il
fatto che i suoi parenti stretti, ovvero i due figli e la moglie, vivono in __________.
Infine è utile osservare
che le ricerche di lavoro svolte dal ricorrente si sono indirizzate
prevalentemente verso l’attività di __________ (cfr. doc. XVIbis 23 segg.),
ossia in un settore professionale che non presenta molti sbocchi concreti.
Per inciso va rilevato che
i contratti di collaborazione con la __________ relativi a consulenza e
promozione commerciale conclusi nel gennaio 2014 sono di durata limitata dal 27
gennaio al 7 febbraio 2014, rispettivamente dal 10 febbraio 2014 al 9 febbraio
2015.
e verosimilmente concernono un grado di occupazione esiguo, visto che il
compenso pattuito era di fr. 1'000.-- al mese (cfr. doc. M; N) e nel mese di
marzo 2014 l’accredito del salario è stato di fr. 649.35 (cfr. doc. BB5).
Visti gli elementi appena
analizzati, questa Corte ritiene che esistano già dubbi sulla residenza
effettiva in Svizzera dell’assicurato (cfr. consid. 2.2.).
In ogni caso, il TCA deve
concludere che nel periodo in questione (settembre 2013 – gennaio 2014), anche
volendo ammettere che l’insorgente risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi
interessi personali, soprattutto quelli familiari, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel
settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo
2011.
consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3
pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),
ha continuato a essere in __________.
A ragione, dunque, nella
decisione su opposizione del 21 gennaio 2014 la Sezione del lavoro ha stabilito
che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12
LADI, così come definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1) e dalla
prassi amministrativa (cfr. consid. 2.2), non è in concreto realizzato (cfr. al
riguardo STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5;
STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2014.10 del 6
agosto 2014; STCA 38.2013.73 del 6 agosto 2014; STCA 38.2013.40 del 15 gennaio
2014; STCA 38.2013.37 dell’11 novembre 2013; STCA 38.2012.51 del 30 settembre
2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre
2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376; STCA 38.2011.12 del 22 giugno
2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011).
Ulteriori accertamenti non
sono necessari (valutazione anticipata delle prove; SVR 2003 IV Nr. 1; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009;
STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio
2006, consid. 3.2; STFA H 180/03 dell’11 ottobre 2004 consid. 3.1.1.),
2.5
A titolo
abbondanziale è utile rilevare che in una sentenza C 124/06 del 25
gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD
II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la sentenza 38.2005.88 del 28
marzo 2006 emessa da questa Corte, l’Alta Corte ha stabilito che un lavoratore frontaliere,
cittadino svizzero residente in Italia, in disoccupazione completa, non ha
diritto, dal profilo del diritto interno, di iscriversi in disoccupazione in
Svizzera in quanto non vi risiede. In applicazione del diritto internazionale,
e meglio del vReg. CEE 1408/71 e della relativa giurisprudenza della CGCE
(giurisprudenza Miethe), invece, un assicurato può
fare capo all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera – sempre che
soddisfi gli ulteriori presupposti legali previsti dalla LADI – qualora abbia
eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami
personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori
possibilità di reinserimento professionale. In una siffatta evenienza, il
lavoratore va considerato diverso dal «vero» frontaliere di cui all’art. 71 n.
1.
lett. a p.to ii, il quale beneficia esclusivamente delle prestazioni dello
Stato di residenza. Egli è piuttosto assimilabile ai frontalieri «non veri» ai
sensi dell’art. 71 n. 1 lett. b p.to ii, ossia a quelle persone per le quali il
luogo di occupazione e quello di residenza non coincidono, ma che, a differenza
dei frontalieri «veri», non rientrano almeno una volta alla settimana al loro
luogo di residenza. I frontalieri «non veri» dispongono di un diritto di
opzione tra le prestazioni dello Stato di impiego e quelle dello Stato di
residenza. Il frontaliere «vero» ma atipico non ha invece un incondizionato
diritto di scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata
demandata alle autorità giudiziarie nazionali.
In
quel caso di specie l’assicurato è stato ritenuto un frontaliere «vero» ma
atipico e gli è stata, quindi, riconosciuta la possibilità di rivolgersi
all’assicurazione disoccupazione svizzera, in quanto esistono stretti legami
personali e professionali con la Svizzera. In particolare egli, sessantenne
celibe, senza figli e, nonostante le conoscenze molto buone della lingua
italiana, di madre lingua tedesca, è socio attivo di associazioni svizzere, è
abbonato a giornali svizzeri che riceve presso un fermo posta in Svizzera,
incontra regolarmente ex colleghi e amici in Svizzera, dove si trova peraltro
anche il suo dentista. L’assicurato si è, del resto, trasferito in un paese in
prossimità della frontiera svizzera dopo aver trascorso la maggior parte della
sua vita in Svizzera. Inoltre egli, eccezione fatta per un breve periodo dal
1966.
al 1969, ha effettuato tutta la sua formazione e la carriera professionale
in Svizzera, prevalentemente nella Svizzera tedesca.
La giurisprudenza Miethe
sviluppata quando era ancora in vigore il vReg. 1408/71 non è più applicabile
ai lavoratori frontalieri che sottostanno al nuovo Reg. 883/2004 che ha
sostituito, con effetto per la Svizzera dal 1° aprile 2012, il vReg. 1408/71.
Il versamento delle prestazioni ai veri frontalieri in disoccupazione
spetta ormai senza eccezioni allo Stato di residenza.
Differente è
la situazione per i veri lavoratori frontalieri che sottostanno alla
Convenzione AELS a cui il Reg. 1408/71 e la giurisprudenza Miethe restano
applicabili (cfr. sentenza C-443/11 dell’11 aprile 2013 emanata dalla Corte di
giustizia dell’Unione europea Direttiva della SECO del 24 ottobre 2013 relativa
al Reg. 883/2004).
In una
sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 il Tribunale federale ha, del resto,
osservato:
" (…)
2.4
On signalera au
passage que la jurisprudence Miethe n'est que partiellement
prise en compte sous le régime du nouveau règlement n° 883/2004. La CJUE a en
effet jugé que, par suite de l'entrée en vigueur dudit règlement, les
dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient
pas être interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe :
s'agissant d'un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a
conservé avec l'Etat membre de son dernier emploi des liens personnels et
professionnels tels qu'il dispose dans cet Etat des meilleures chances de
réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il
permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la
disposition des services de l'emploi dudit Etat non pas en vue d'obtenir dans
ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier
des services de reclassement; demeurent réservées les dispositions transitoires
de l'art. 87 par. 8 du règlement n o 883/2004 (arrêt du 11
avril 2013 C-443/11 Jeltes et autres contre Raad van bestuur van het
Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen destiné à la publication
au Recueil). Cette jurisprudence, liée à l'application dudit règlement n'est
toutefois pas applicable en l'espèce ( supra consid. 3.1). Il
s'agit ainsi d'examiner si la jurisprudence Miethe peut
s'appliquer en l'espèce."
In concreto l’assicurato, contrariamente alla fattispecie di cui
alla STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, non avrebbe potuto, in
ogni caso, essere considerato un frontaliero “vero” ma atipico che
poteva beneficiare dell’assicurazione disoccupazione svizzera, invece di quella
dello Stato di residenza. Infatti non risulta che l’insorgente abbia conservato
in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) dei legami personali e
professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di
reinserimento professionale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti