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Decisione

38.2014.15

Negato dt a ID:non adempiuto art.8 cpv.1 lett.c LADI. Anche ammettendo resid.in CH(in CH c.que non alloggio stabile e all'estero propr.di immob.),secondo prob.prep.centro inter.pers.,soprattutto famil

6 ottobre 2014Italiano54 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi parenti sono di nazionalità svizzera e hanno vissuto da tempi memori in

Svizzera, anche nella parte tedesca per quanto concerne i parenti materni, e

sono sepolti, quelli defunti, nel cimitero di __________.

Il ricorrente, quanto alla

questione del rientro nei weekend alla casa di __________, ha rilevato di aver

ben spiegato che tale affermazione va intesa nel senso che egli non rientrava

in tale località ogni weekend, ma solo saltuariamente per poter verificare lo

stato dell’immobile.

Egli ha evidenziato, per

dimostrare maggiormente il suo legame e inserimento nel tessuto ticinese, di

aver sempre partecipato a trasmissioni televisive e a interviste, come pure di

aver lavorato nei media e altro sempre in correlazione con la sua attività

legata al mondo del calcio, che principalmente si svolge nei fine settimana. A parere

dell’insorgente è, dunque, oltremodo, impensabile seguire la tesi della Sezione

del lavoro quanto al suo rientro fine-settimanale a __________.

Relativamente alle spese

per l’immobile di __________, pari a Euro 12'000, l’assicurato ha osservato, da

un lato, di possedere una casa plurifamiliare acquistata nel 2003, in precedenza appartenuta alla sua famiglia e che la somma di Euro 12'000 annui si riferisce al

mutuo, il quale si dovrebbe estinguere nel 2023. Dall’altro, che come visto la

casa è stata acquistata ben prima di trasferirsi in Svizzera e che vi sono diverse

persone, svizzere e non, che acquistano all’estero o sono proprietarie

all’estero di abitazioni (magari di famiglia) di cui pagano un mutuo per

mantenere e acquisire negli anni l’intera proprietà, senza per questo

considerare che vi sia l’intenzione di risiedervi stabilmente.

Il ricorrente ha concluso

asserendo che la documentazione dimostra che, a partire dal momento in cui ha

iniziato l’attività in Svizzera, ha spostato qui il proprio centro d’interessi,

sia a livello lavorativo, che a livello di vita quotidiana, mentre non ha più

alcun interesse (e dunque nemmeno una residenza) su suolo __________. Egli ha

precisato di essere, del resto, in possesso di un permesso B, di far fronte

agli oneri assicurativi (cassa malati) e di acquistare anche servizi (ad

esempio telefonia) da fornitori svizzeri.

L’insorgente ha, infine,

prodotto dei contratti di collaborazione con la società __________ e un nuovo

contratto di locazione relativo a un nuovo appartamento reperito a __________ a

far tempo dal marzo 2014.

A questo riguardo il

medesimo ha indicato che la sistemazione a __________ si è rivelata comunque

momentanea, volendo ritornare dove vi sono i suoi preminenti interessi, ossia

nel __________ (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 17

marzo 2014 la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione del ricorso con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. III).

1.4. Il 31 marzo 2014

l’assicurato, tramite l’avv. RA 1 ha prodotto alcuni documenti (doc. O – AA) e

ha presentato un atto di replica.

In particolare è stato osservato

che il ricorrente, fino a che non è stato informato dal comune di __________, non

era a conoscenza del fatto che i locali di __________ non sono ad uso abitativo

- benché dotati di cucina, acqua calda, riscaldamento, wc e doccia -, bensì

commerciale. Al riguardo è stato precisato che il rappresentante legale della

società che gestisce i locali ha affermato che vi è stata la firma del

contratto, la presa in possesso dei locali e solo in un secondo tempo si è

appreso della diversa destinazione degli stessi (uso commerciale) per un errore

non imputabile all’insorgente.

E’ stato evidenziato che,

pertanto, nessun sotterfugio o domicilio fittizio era nelle intenzioni del

ricorrente (cfr. doc. V).

1.5. La Sezione del lavoro ha

presentato la propria duplica il 14 aprile 2014 (cfr. doc. VII).

1.6. Il 15 aprile 2014 l’avv. __________

ha trasmesso copia di un nuovo contratto di locazione relativo a un

appartamento di un locale ad __________ a decorrere dal 1° aprile 2014, del versamento

del relativo deposito, del pagamento della prima pigione di fr. 580.--, dell’attestazione

di domicilio del Comune di __________ e dell’accredito del salario di marzo

2014 da parte della __________ di fr. 649.35 (cfr. doc. VIII; BB1-5).

1.7. Il patrocinatore

dell’assicurato si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie con scritto

del 22 aprile 2014 (cfr. doc. XI).

1.8. Il 6 maggio 2014 la Sezione

del lavoro ha riconfermato quanto esposto nella risposta di causa del 17 marzo

2014 e nello scritto del 14 aprile 2014.

L’amministrazione ha,

inoltre, osservato che è solamente dal 1° aprile 2014, data di inizio del nuovo

contratto di locazione, che si può eventualmente considerare che l’assicurato

ha reperito una soluzione abitativa stabile, ma che ciò non cambia il fatto che

la sua residenza effettiva e il centro dei propri interessi rimangono in __________

(cfr. doc. XII).

1.9. Pendente causa questa Corte

ha richiamato dall’URC di __________ l’incarto completo dell’assicurato (cfr.

doc. XV).

Il 7 agosto 2014 l’URC di __________

ha trasmesso quanto richiesto precisando che la documentazione allegata è stata

elaborata da collaboratori attivi negli URC di __________, __________ e __________,

siccome l’assicurato dal suo annuncio per il collocamento ha controllato la

disoccupazione nei tre URC menzionati (cfr. doc. XVI + bis 1-40).

1.10. L’avv. RA 1, dopo aver preso

visione degli atti degli URC, ha presentato le proprie osservazioni il 18

agosto 2014 (cfr. doc. XVIII).

1.11. La Sezione del lavoro ha

comunicato di non procedere alla consultazione dell’incarto URC (possedendolo

già in forma elettronica) e di non avere alcunché da formulare al riguardo con

scritto del 20 agosto 2014 (cfr. doc. XIX), il quale è stato senza indugio

inviato per conoscenza al patrocinatore dell’insorgente (cfr. doc. XX).

1.12. Il 1° settembre 2014

l’amministrazione si è espressa in merito al doc. XVIII della parte ricorrente

(cfr. doc. XXII).

1.13. Il doc. XXII è stato trasmesso

per conoscenza all’avv. RA 1 (cfr. doc. XXIII).

1.14. L’avv. RA 1, il 30 settembre 2014, ha sollecitato l’evasione del ricorso inoltrato dal ricorrente contro la decisione su

opposizione del 21 gennaio 2014 (cfr. doc. XXIV).

Considerandi

2.1

Oggetto della presente

vertenza è la questione di sapere se l’assicurato dal __________ abbia diritto

oppure no a delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro la

disoccupazione.

Uno dei presupposti da

adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la

disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

In

una sentenza del 20 settembre 1989, pubblicata parzialmente in DTF 115 V 448 e

riportata integralmente da Cattaneo (cfr. "Les mesures

préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 422-424), il TFA (dal

1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che determinante, nel

contesto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è l'esistenza non di un domicilio

civile in Svizzera bensì della residenza effettiva (cfr. DTF 115 V 448-449).

Così, nel caso che era

chiamata a giudicare, la nostra Massima istanza giudiziaria ha stabilito che un

cittadino svizzero che aveva affittato un appartamento in Francia, ma risiedeva

a Ginevra, adempiva il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. D.

Cattaneo, op. cit., p. 424, no 685).

Questo Tribunale, in una

sentenza AD 79/93 dell'8 giugno 1993, confermata dal TFA con giudizio C 130/93

del 16 novembre 1993, ha invece negato il diritto alle indennità di

disoccupazione ad una lavoratrice frontaliera che non risiedeva in Svizzera.

In un'ulteriore sentenza

del 6 settembre 1999, pubblicata in DTF 125 V 465, il TFA, oltre a richiamare i

criteri e i principi applicabili all'interpretazione di un accordo

internazionale, ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata intorno all'art.

8.

cpv. 1 lett. c LADI non viola l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168

dell'organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione

dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988 (RS

0.822.726

; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991).

Contestualmente il TFA ha

pure ribadito la validità della propria giurisprudenza che subordina il diritto

all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera, così come

all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante

questo tempo, il centro delle proprie relazioni.

Nel

caso che era chiamata a giudicare, l'Alta Corte, accogliendo il ricorso e

rinviando gli atti all'amministrazione cantonale, ha poi concluso che:

" (…)

Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il ricorrente

rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera presso il

"Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto

affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo, da cui

si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA, abitava

durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si rileva

per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante

una costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice

di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.

(…)" (cfr. DTF 125 V 465, consid. 6, pag. 469-470)

In una

sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 5,

l’Alta Corte ha concluso che un assicurato non aveva la residenza in Svizzera,

rilevando:

" (…)

3.

3.1

Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon

l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que

l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en

faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 133 V 169 consid. 3 p. 172; 125 V 465

consid. 2a p. 466; 115 V 448

consid. 1b p. 449). (…)

3.3

(…) Il convient donc, préalablement, de trancher

le point de savoir si l'intimé remplissait ou non la condition prévue par

l'art. 8 al. 1 let. c LACI.

A ce propos, il y a lieu de constater que l'intimé,

même s'il logeait une partie de la semaine en Suisse, comme il l'affirme,

résidait tout de même la plupart du temps en France, où il avait loué successivement

plusieurs appartements à partir de l'année 2000. Il a vécu sans discontinuer en

France voisine avec ses trois enfants, dont il avait la garde et sur lesquels

il exerçait l'autorité parentale. Les trois enfants y étaient régulièrement

scolarisés (cf. sur l'importance dans ce contexte du rôle de l'établissement de

la famille, arrêt 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I

p. 501). Par ailleurs, l'intimé bénéficiait en France de diverses prestations

sociales (revenu minimum d'insertion, allocation de soutien familial, aide au

logement), ce qui supposait nécessairement une résidence dans ce pays. Il

disposait certes d'un pied-à-terre à Genève dans lequel toutefois, en raison de

ses dimensions modestes, il ne pouvait visiblement pas accueillir sa famille. A

un contrôleur de la CAF qui s'était interrogé en juillet 2002 sur la résidence

effective de l'intéressé, celui-ci a déclaré qu'il conservait une adresse en

Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique (déclaration

relatée par la CAF dans sa télécopie du 23 octobre 2008). Il signifiait par là

clairement que ce seul intérêt justifiait le maintien d'un point d'attache en

Suisse. Au regard de l'ensemble des circonstances, il ne fait dès lors pas de

doute que le centre de ses intérêts personnels se trouvait en France. Par

conséquent, il n'avait pas droit aux prestations de l'assurance-chômage en

application de la législation interne suisse. (…)“

Al

risultato opposto l’Alta Corte è giunta nella sentenza 8C_658/2012

del 15 febbraio 2013 nel caso di un assicurato, in possesso di un permesso di

domicilio (tipo C), che dormiva su un materasso in un appartamento occupato dai

suoi genitori e da sua sorella, senza che vi fossero i suoi effetti personali. Il Tribunale federale si è così espresso:

" 5.2 Trotz offenkundig erheblicher Zweifel am konkreten

Aufenthaltsort des Versicherten hat die Vorinstanz mit

Blick auf Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG und die einschlägige Rechtsprechung (vgl.

E. 3 hievor) ohne Verletzung von Bundesrecht zutreffend erkannt, dass der

tatsächliche Lebensmittelpunkt des Beschwerdegegners im fraglichen Zeitraum

angesichts der polizeilich gemeldeten Wohnadresse, des tatsächlichen

Aufenthaltes des Versicherten anlässlich des nicht vorangemeldeten Kontrollbesuches

sowie des von September bis 6. November 2011 in der Firma L.________ ausgeübten Zwischenverdienstes auch unter Berücksichtigung der übrigen Umstände (vgl. auch

E. 4.2 hievor) nach wie vor im Raum Y.________ lag und demzufolge jedenfalls

das Anspruchserfordernis von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG auch ab 2. September

2011.

- entgegen der Kasse - erfüllt war. Nachdem auch die Eltern und die

Schwester des Beschwerdegegners schriftlich dessen amtlich verzeichnete

Wohnadresse in der elterlichen Wohnung an der Adresse Z.________ in Y.________

bestätigten, hat das kantonale Gericht in zulässiger antizipierter

Beweiswürdigung und insbesondere ohne Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes

(Art. 61 lit. c ATSG) auf die Befragung weiterer Auskunftspersonen und die Durchführung

der beantragten mündlichen Verhandlung verzichtet, zumal die Beschwerdeführerin

weder geltend macht noch entsprechende Anhaltspunkte ersichtlich sind, dass der

Versicherte ab 2. September 2011 seinen Lebensmittelpunkt weg von seiner

Wohnadresse an der Adresse Z.________ in Y.________ ins Ausland verlegt hätte.

Der Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinne von Art. 29 Abs. 2 BV schliesst es

nicht aus, dass das Gericht das Beweisverfahren schliesst, wenn es aufgrund

bereits abgenommener Beweise seine Überzeugung gebildet hat und ohne Willkür in

vorweggenommener Beweiswürdigung annehmen kann, dass seine Überzeugung durch

weitere Beweiserhebungen nicht geändert würde (BGE 124 I 208 E. 4a S. 211; 131 I 153

E. 3 S. 157).”

In una sentenza 8C_797/2013 del 21 febbraio 2014, a proposito di un'assicurata che aveva svolto la professione di badante e che è rimasta in

disoccupazione per un mese e mezzo, il Tribunale federale ha stabilito che

l'assicurata risiedeva in Svizzera rilevando:

" (…)

4.1

L'argomentazione dell'istanza precedente non può essere

seguita. La Corte cantonale ha in particolare ritenuto che l'assicurata aveva

risieduto in Svizzera a partire dall'ottobre 2009 fino a fine gennaio 2012,

ossia durante quasi due anni e mezzo, per poi interrompere questa sua residenza

durante circa due mesi e mezzo e quindi riprenderla a contare da metà aprile 2012. L'istanza precedente ha evidentemente giudicato che l'assicurata durante il periodo da fine

gennaio a metà aprile aveva risieduto a C.________, in Italia. Simile

accertamento appare contrario al diritto federale, per i seguenti motivi.

La ricorrente sostiene di vivere da lungo tempo separata dal

marito, che abita in Italia. L'affermazione appare senz'altro credibile in

considerazione dell'ininterrotta residenza in Svizzera dell'interessata sin

dall'ottobre del 2009. Le ragioni che avrebbero in siffatte circostanze indotto

quest'ultima a interrompere questa sua residenza per la durata di due mesi e

mezzo appaiono alquanto dubbie, visto in particolare che l'insorgente spiega di

aver potuto soggiornare durante il periodo in parola presso la sua amica

Y.________, la quale conferma tale asserzione. Non appare pertanto plausibile

che l'interessata abbia per quel breve periodo ripreso a convivere con suo

marito a C.________, dopo che ciò non era avvenuto durante i due anni e mezzo

precedenti e neppure in seguito. Dal momento che le relazioni coniugali erano

da parecchio tempo turbate, come la ricorrente espone in maniera credibile, il

soggiorno presso un'amica appare assai più probabile, e anche comprensibile,

che non quello presso il marito, considerata la turbata unione coniugale.

(…)"

2.2

La

Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella Circolare concernente

l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), modificata nel luglio 2013

conformemente a quanto figura nella Prassi LADI, ha indicato che:

" RISIEDERE

IN SVIZZERA

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 12 LADI

Principio ê

B135 Per

aver diritto all’indennità di disoccupazione, l’assicurato deve risiedere in

Svizzera.

Egli

deve soddisfare questo presupposto non soltanto all’apertura del termine

quadro, ma anche durante tutto il periodo in cui percepisce l’indennità

giornaliera.

Nozione di “risiedere in svizzera” ê

B136 Secondo

la giurisprudenza costante, l’espressione "risiedere in Svizzera" non

ha esattamente la stessa accezione della nozione di domicilio definita agli

articoli 23 segg. del CC. La nozione di residenza in Svizzera, condizione del

diritto all’indennità, non va quindi intesa nel senso del diritto civile ma

secondo l’accezione fornita dalla giurisprudenza, ossia di dimora abituale.

(Decisione del TFA del 6 marzo 2006, C 290/03).

Questa

nozione si applica sia ai cittadini svizzeri sia a quelli stranieri, indipendentemente

dal loro permesso di soggiorno.

Il

riconoscimento della dimora abituale in Svizzera è subordinato a tre

condizioni:

● risiedere effettivamente in Svizzera;

● avere l’intenzione di continuare a risiedervi;

e

● avervi

contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali.

Residenza e idoneità al collocamento ê

B137 Gli

stranieri senza permesso di domicilio devono inoltre essere titolari di un

permesso di soggiorno valido che li autorizzi a esercitare un’attività

lucrativa. Se il permesso è scaduto, questa condizione non è più adempiuta,

anche se di fatto continuano a risiedere in Svizzera. Una deroga a tale regola

si impone se il cittadino straniero ne ha chiesto il rinnovo entro i termini

stabiliti e può aspettarsi di ottenerlo se trova un’occupazione adeguata. La

cassa di disoccupazione deve informarsi a tal fine presso le autorità cantonali

preposte al mercato di lavoro e presso le autorità di polizia degli stranieri.

L’autorizzazione

a esercitare un’attività lucrativa condiziona altresì l’idoneità al collocamento

dei cittadini stranieri senza permesso di domicilio (Prassi LADI ID B230 segg.

e Circolare ID 883 E15).

Þ Giurisprudenza

8C_479/2011

del 10.2.2012 (dottorando russo: il permesso di lavoro determina il soggiorno in

Svizzera)

Residenza e reperibilità (cfr. Prassi LADI ID

B342) ê

B138 Un

soggiorno non autorizzato all’estero implica la negazione del diritto alle

indennità per tutta la durata del soggiorno stesso, anche se l’assicurato resta

facilmente reperibile ed è in grado di rientrare rapidamente in Svizzera nel

caso di un’assegnazione.

Valutazione

dell’esistenza della residenza effettiva in Svizzera ê

B139 Si

constata che la mobilità della popolazione si è al giorno d’oggi notevolmente accresciuta

e che l’attestato rilasciato dal Comune, come pure l’esistenza di un permesso

di soggiorno o di domicilio, non costituiscono più una garanzia di residenza effettiva

in Svizzera. In caso di dubbio, spetta alle autorità esecutive eseguire i

controlli necessari in tal senso.

B140 Infatti,

per essere considerati «residenti in Svizzera» ai sensi della LADI non basta possedere

una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata località. Le

autorità esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:

● cambiamento

dell’indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento

o subito prima dell’inizio della disoccupazione;

● indirizzo presso terzi;

● indicazione

nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all’estero

come indirizzo di contatto.

B141 Se

la cassa appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli

accertamenti necessari. Spetta tuttavia all’assicurato rendere attendibile o

provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a

sua disposizione (fatture dell’elettricità, contratto di locazione, ecc.).

Se la

cassa, dopo aver ascoltato l’assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la

residenza di quest’ultimo in Svizzera, deve sollecitare l’intervento della

polizia o dei servizi cantonali competenti nell’ambito dell’assistenza

amministrativa (art. 32 LPGA).

Þ Esempi

Un

assicurato che soddisfa l’obbligo di controllo in Svizzera pur avendo il centro

delle proprie relazioni personali in Francia non ha diritto all’ID. I motivi

per cui, ad esempio, l’assicurato ha acquistato un appartamento in Francia o

per cui sua moglie non ha potuto stabilirsi in Svizzera sono irrilevanti; non è

determinante nemmeno il luogo nel quale l’assicurato paga le imposte o adempie

altri obblighi civici.

Uno

straniero titolare di un permesso di domicilio che si reca in Svizzera

unicamente per adempiere l’obbligo di controllo, ma che dimora per il tempo

rimanente presso la sua famiglia in Italia non ha diritto all’indennità di

disoccupazione. Non vi ha diritto nemmeno se fornisce la prova che ha una

possibilità di pernottamento in Svizzera. Il centro delle sue relazioni

personali resta presso la moglie e i figli all’estero. A tale proposito, il

fatto che egli abbia il domicilio fiscale in Svizzera è irrilevante.

Þ Giurisprudenza

-8C_791/2011

del 31.8.2012 (coppia francese con diversi alloggi in Francia e in Svizzera)

-8C_658/2012

del 15.2.2013 (residenza accettata, nonostante l’assicurato dormisse su un

materasso sistemato nel salotto di un appartamento di tre locali in cui

vivevano i suoi genitori e sua sorella e intrattenesse le sue relazioni

personali altrove)

-8C_777/2010

del 20.6.2011 (soggiorno in Svizzera non riconosciuto, poiché l’assicurato,

nonostante trascorresse alcune sere a settimana a Ginevra, viveva di fatto in

Francia con i suoi figli, dove questi ultimi erano anche scolarizzati)”

Nella

Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009

sull’assicurazione contro la disoccupazione (Circ. ID 883), in vigore dal 1°

aprile 2012, la SECO ha invece stabilito che:

" (…)

LAVORATORE FRONTALIERO

Art. 1 lett. F, art. 65 RB;

art. 56 RA

Definizione

A24 Per lavoratore frontaliero, secondo l'articolo 1 lettera f RB si

intende qualsiasi persona che esercita un'attività subordinata (n. marg. A4

segg.) o autonoma (n. marg. A 52 segg.) in uno Stato membro (che non deve per

forza coincidere con lo Stato membro competente) e che risiede in un altro

Stato membro (n. marg. A76 segg.), nel quale ritorna in linea di massima ogni

giorno o almeno una volta la settimana.

A25 L'articolo 65 paragrafo 2 RB opera inoltre una distinzione fra

lavoratore frontaliero «falso». Quest'ultimo è definito

all'articolo 65 paragrafo 2 ultimo periodo «[…] diverso dal lavoratore

frontaliero». I dettagli per la differenziazione sono riportati ai n. marg. A27

segg.

Determinazione della residenza

A26 I lavoratori frontalieri, sia veri sia falsi, sono caratterizzati dal

fatto che il luogo di lavoro differisce dal luogo di residenza. La

determinazione della residenza è dunque di importanza decisiva. Essa avviene in

base ai n. marg. A76 segg.

Veri lavoratori frontalieri: pendolari

giornalieri e settimanali

A27 Pendolare giornaliero: è considerato vero lavoratore frontaliero colui

che è attivo professionalmente in uno Stato ma risiede in un altro Stato, nel

quale rientra ogni giorno. Tale lavoratore di norma non dimora (cfr. residenza

secondaria; n. marg. A76 seg.) nello Stato in cui lavora e il luogo

dell'attività professionale e quello in cui vive si trovano in una zona vicina

al confine.

A28 Pendolare settimanale: sono considerati veri lavoratori frontalieri

anche i pendolari settimanali, che dimorano nello Stato in cui lavorano nei

giorni lavorativi e tornano nello Stato di residenza solamente nei giorni

liberi.

Per

dimostrare la condizione di lavoratore frontaliero, a tali persone devono

essere posti requisiti severi poiché di norma vale il presupposto che tali

persone abbiano la residenza nello Stato in cui lavorano (n. marg. A80 segg.).

(…)

Momento di acquisizione e durata dello status di

lavoratore frontaliero

A34 Lo status di lavoratore frontaliero deve essere

acquisito prima dell’insorgere (di fatto) della disoccupazione. Colui che, nel

corso della sua ultima attività subordinata, trasferisce la propria residenza

in un altro Stato membro e in seguito non rientra più nello Stato di

occupazione per esercitarvi l’attività iniziale, non è un lavoratore

frontaliero.

Costituiscono

un’eccezione i lavoratori che durante un periodo di inattività nel corso

dell’ultima attività subordinata (malattia, ferie, ecc.) trasferiscono la

propria residenza in un altro Stato membro per motivi familiari e in seguito

non tornano più nello Stato di occupazione per esercitarvi la propria attività;

essi rientrano nella categoria dei falsi lavoratori frontalieri. Ciò è

giustificato dal fatto che grazie al ricongiungimento familiare hanno da subito

uno stretto legame – principalmente personale – con il Paese nel quale si sono

stabiliti e in cui risiedono.

A35 Un trasferimento durante un periodo di

disoccupazione non conferisce lo status di lavoratore frontaliero.

A36 La durata dello status di lavoratore

frontaliero o il pendolarismo tipico dei lavoratori frontalieri è, in linea di

principio, irrilevante. Vanno tuttavia considerati con una certa attenzione

i casi in cui un cambio di residenza avviene poco prima dell’insorgere della

disoccupazione: è determinante stabilire, ricorrendo al n. marg. A76, se si

tratta di una nuova residenza o soltanto di una nuova dimora.

(…)

RESIDENZA

Art. 1 lett. j RB; Art.

11.

RA

Definizione

A76 Per

residenza si intende il luogo in cui una persona risiede abitualmente.

A77 La

nozione di residenza si contrappone a quella di dimora definita all’articolo 1

lettera k RB, intesa come residenza temporanea. La residenza deve dunque essere

distinta da un eventuale luogo di dimora (residenza secondaria nel caso di

lavoratori frontalieri).

A78 Anche

il concetto di residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c

LADI presuppone la residenza abituale in Svizzera e non è da intendersi nel

senso di domicilio secondo il diritto civile.

Le

nozioni di «residenza» secondo l’articolo 1 lettera j RB e di «risiedere in

Svizzera» secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI corrispondono in

larga misura.

Importanza della residenza

A79 La

nozione di residenza è di fondamentale importanza per la determinazione della

legislazione applicabile (capitolo D).

Per i

disoccupati che hanno vissuto in uno Stato diverso da quello competente

(lavoratori frontalieri), l’articolo 65 RB fissa norme particolari che derogano

dal principio della competenza dello Stato dell’ultima attività. La

determinazione della residenza e quindi la valutazione della condizione di

lavoratore frontaliero diventa di importanza fondamentale nel quadro della

determinazione della competenza nel settore dell'AD (D12 segg.).

Presupposto: Stato di attività = Stato di residenza

A80 Poiché

la determinazione della competenza dello Stato di residenza secondo l’articolo

65.

RB costituisce un’eccezione al principio della competenza dello Stato

dell’ultima attività, tale eccezione non deve essere applicata, tramite

un’interpretazione troppo ampia della nozione di residenza, a tutti i lavoratori

migranti occupati in uno Stato membro che continuano ad avere una famiglia che

risiede in un altro Stato membro 14.

A81 La

decisione U2 stabilisce che non sarebbe accettabile il fatto che, estendendo

eccessivamente il concetto di «residenza», il campo di applicazione

dell’articolo 65 RB venisse ampliato fino a includervi tutte le persone che

esercitano abbastanza stabilmente un’attività subordinata o autonoma in uno

Stato membro, lasciando le loro famiglie nel Paese di origine.

A82 In

generale si presuppone che i disoccupati che non vengono contemplati nella

decisione U2 e che al termine dell’attività in un altro Stato membro rientrano

in Svizzera, avevano quale luogo di dimora abituale (residenza) il luogo in cui

lavoravano e, di conseguenza, non possano appellarsi allo status di falsi

lavoratori frontalieri per rivendicare il diritto alle prestazioni.

A83 Vale

il presupposto che i lavoratori risiedono nel luogo in cui hanno un impiego

fisso.

Determinazione della residenza

A84 La

determinazione della residenza quale luogo di dimora abituale non avviene

solamente in base a criteri formali (certificato di domicilio, ecc.). La

persona deve essere interrogata in merito al luogo di residenza sulla base dei

seguenti criteri: pendolarismo, rientro settimanale, ecc. La determinazione

della residenza compete alla cassa.

A85 Conformemente

all’articolo 11 RA, che si basa sulla legislazione finora in vigore, i seguenti

fattori (lista non esaustiva) vanno valutati complessivamente:

• durata

e continuità della presenza nel territorio dello Stato membro in oggetto:

frequenti rientri anche al di fuori delle ferie (tempo libero) oppure il

mantenimento di relazioni sociali e professionali (ad es. presso

un’associazione) indicano il mantenimento della residenza in Svizzera. Per

constatare il mantenimento della residenza in Svizzera, è inoltre determinante

un ridotto numero di relazioni con lo Stato di occupazione o dell'attività

autonoma;

• situazione della persona in oggetto, inclusi

• il tipo

e le caratteristiche della o delle attività svolte, e in particolare il luogo

ove solitamente si svolge tale attività, la stabilità dell'attività e la durata

di ogni contratto di lavoro. È inoltre da valutare se lo scopo e la durata

dell’assenza, nonché il tipo di attività subordinata o autonoma intrapresa in

un altro Stato membro, lasciano concludere che il ritorno in Svizzera fosse

pianificato.

Indicano

ad esempio unicamente una dimora temporanea all’estero (e quindi il

mantenimento della residenza in Svizzera) i seguenti elementi:

a) l’attività

all’estero perseguiva principalmente lo scopo del perfezionamento professionale

o del miglioramento delle competenze linguistiche;

b) l’attività

all’estero aveva fin dall’inizio uno scopo ben definito (ad es. scambio

accademico);

c) l’attività

era limitata fin dall’inizio a un determinato periodo.

• la

situazione familiare e i legami familiari: lasciare la famiglia, i propri

mobili, nonché continuare ad essere iscritti nel comune di residenza indica il mantenimento

della residenza in Svizzera. Un cambio di residenza per ricongiungimento

familiare porta invece a un immediato cambiamento del centro degli interessi

vitali;

• lo svolgimento di un’attività non remunerata;

• nel caso degli studenti, la fonte di reddito;

• la

situazione abitativa della persona, in particolare la sua durata: conservare un

appartamento in Svizzera indica un mantenimento della residenza in Svizzera

durante il soggiorno all’estero, se prima di partire la persona ha vissuto a

lungo nello stesso posto ed era ben integrata;

• lo

Stato membro nel quale si considera che la persona abbia il domicilio fiscale.

Se

l’esame non porta ad alcun risultato definitivo, è determinante la volontà

della persona in base a una valutazione della situazione in generale,

considerando anche i motivi che l’hanno indotta a trasferirsi.

Þ Esempio

Un

lavoratore accetta un’attività subordinata in un altro Stato membro e vive in

un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro. La sua residenza

principale e la sua famiglia, dalla quale torna regolarmente, continuano ad

essere in Svizzera. Il modo in cui vive mostra che durante l’attività

subordinata all’estero il centro degli interessi vitali continuava a essere la

Svizzera.

Mancato accordo fra Stati sul luogo di residenza

A86 Per

stabilire il luogo di residenza di una persona gli Stati interessati devono

collaborare e, in caso di controversie, considerare tutti i criteri

determinanti per trovare un accordo17.

A87 Se

gli Stati non riescono a trovare un accordo in merito alla residenza e quindi

in merito alla competenza per il versamento delle prestazioni, si applica

l’articolo 6 RA. Tale articolo, al paragrafo 1, definisce le competenze per

l’erogazione provvisoria di prestazioni.”

Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono

vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del

13.

febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid.

4.1

pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo

deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste

ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili

giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V

286.

consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229

consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF

125.

V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,

pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268

= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice

deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali

in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;

DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR

1997.

ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.

267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.

4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117

V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16

consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.

1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux

requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de

l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in

RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de

réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing

& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza,

infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una

pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze

(DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In una

sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

" Simili

atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la

parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi

diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o

la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per

le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive

riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in

cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più

specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da

un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i

presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una

determinata prestazione (DTF

133.

II 305 consid. 8.1; 133

V 394 consid. 3.3; 130

V 163 consid. 4.3.1; 128

I 167 consid. 4.3)."

2.3

Nella presente fattispecie

dagli atti dell'incarto, e in particolare dal suo curriculum vitae (cfr. doc.

22/6), emerge che RI 1 nato nel __________ (cfr. doc. 26), dal 1976 al 2005 è

stato sempre attivo professionalmente in __________, quale __________,

rispettivamente __________, __________, __________ (ad esempio per il __________

del __________ del __________, del __________a, del __________e, del __________,

della __________a, __________ del __________), nonché insegnante presso il

Collegio.

Nel 2005/2006, al

beneficio di un permesso per frontalieri di tipo G, egli ha lavorato per __________

(cfr. doc. VII; V).

Dal relativo contratto di

durata determinata emerge che l’assicurato dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006

è stato attivo quale __________ per ____________________.

Quale indirizzo del

ricorrente risulta (cfr. doc. P).

In seguito dal 2006 al

2012.

RI 1 è stato attivo quale __________ per __________ __________ (__________e

__________) e __________, come pure __________, per __________ ____________________

(cfr. doc. 22/6).

Il 28 dicembre 2012 il

ricorrente ha concluso un contratto di lavoro con la __________ (la società è

stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della Pretura del

Distretto di __________ del __________ a far tempo dal __________. Il

fallimento pronunciato con decreto pretorile del __________ è stato, però,

annullato con decreto del __________ emanato dalla Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. La SA è poi stata

nuovamente sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto della

Pretura del Distretto di __________ del __________ a far tempo dal __________;

cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch) di durata determinata dal

1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014 in qualità di assistente del __________,

responsabile dell’amministrazione generale della società con mansioni

organizzative e operative. La retribuzione convenuta tra le parti ammontava a

fr. 8'000.-- netti al mese (cfr. doc. 22/5).

Dal 23 gennaio 2013

l’assicurato ha beneficiato di un permesso B di dimora UE/AELS. Quale indirizzo

risulta __________, __________ (cfr. doc. 30=36/6).

A seguito della prima

pronuncia di fallimento della __________ nell’aprile 2013, l’assicurato si è iscritto

in disoccupazione presso l’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________

il 25 aprile 2013 con effetto dal 3 maggio 2013.

Visto

che il fallimento __________ è stato annullato dalla Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d'appello, l’annuncio per il collocamento ha iniziato

a decorrere dall’effettiva pronuncia di fallimento del __________ con effetto

dal __________, ossia da quest’ultima data (cfr. doc. XVI bis 1; 24; 26).

Il 3 settembre 2013

l’Ufficio di esecuzioni e fallimenti di __________ ha, in effetti, inviato

all’assicurato la seguente lettera:

" Con la presente

la informiamo che con decisione del __________, della Lodevole Pretura del

Distretto di __________, è stato pronunciato il fallimento della società citata

in epigrafe, a far tempo dal giorno lunedì __________.

Quale dipendente della fallita la invitiamo a voler prendere atto

che l'Amministrazione del fallimento, rappresentata dallo scrivente Ufficio, le

dà immediata disdetta del rapporto di lavoro, per cui a datare dal __________ è

licenziato.

Le sue pretese salariali potranno essere fatte valere in sede di

liquidazione." (Doc. 25)

Il 24 settembre 2013 l’URC

di __________ ha trasmesso alla Sezione del lavoro una richiesta di verifica

dell’idoneità al collocamento dell’insorgente del seguente tenore:

" Il Signor RI

1.

è in possesso di un permesso B CE/AELS valido fino al 22.01.2018 e rilasciato

in data 23.01.2013 a seguito dell'assunzione in qualità di Assistente del __________,

responsabile dell'amministrazione generale della società con mansioni

organizzative ed operative, a far stato dal 01.01.2013 presso l' __________.

Si è iscritto presso l'URC di __________ cautelativamente

nell'ambito della procedura fallimentare ____________________ a partire dal __________.

Successivamente in seguito al trasferimento di domicilio nel __________,

si è annunciato all'URC di __________.

Durante il primo colloquio di consulenza con la sottoscritta, ha

consegnato un accordo di comodato d'uso gratuito, informandomi che vive

nell'appartamento di proprietà dello zio, 2.5 locali di __________ e che moglie

e 2 figli vivono a __________.

Domanda:

Alla luce di quanto sopra, l'assicurato può essere ritenuto idoneo

al collocamento segnatamente ad essere residente in Svizzera?"

(Doc. 22)

Il 4 ottobre 2013 il

ricorrente è stato sentito dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale si

evince che:

" (…)

D: In quale misura è disposto ad esercitare

un'attività lucrativa?

R: a tempo pieno

D: Quali attività è disposto ad esercitare?

R: __________

D: Quale è la professione appresa?

R: docente e __________

D: Dove ha lavorato prima della sua iscrizione al

collocamento?

R: presso __________ __________

D: Quale era il salario convenuto contrattualmente?

R: CHF 8'000.00 mensili netti.

Il datore di lavoro mi ha inoltre fornito un

appartamento arredato/non arredato, il quale è stato riconsegnato il 10 luglio 2013, in seguito alla disdetta di tutti i contratti di affitto stipulati dall'__________ in seguito

alla situazione finanziaria della società.

D: Durante quale periodo è stato occupato?

R: dal 1 ° gennaio 2013 al 1 ° settembre 2013

D: con quale permesso di lavoro è stato occupato

prima di ottenere il permesso" B? (dal 1° gennaio 2013 ai 22 gennaio 2013)

R:

D: Con quali mansioni?

R: assistente del __________ della società,

responsabile dell'amministrazione generale della società con mansioni

organizzative ed operative.

D: Quale attività ha svolto prima di quella presso

l'__________ __________?

R: mi sono occupato di __________ per le __________

del __________ e dell__________, tra dicembre 2004 e giugno 2012. Ero

dipendente inizialmente dell'__________ __________ ed in seguito del __________.

D: Si trattava di un'attività salariata oppure di

un'attività indipendente?

R: Si trattava di un'attività salariata. Ero

vincolato da contratti a progetto, con una durata di due anni a contratto.

D: Quali erano le sue mansioni?

R: mi occupavo di trovare __________ per la prima __________

e per il settore primavera.

D: Chi ha dato la disdetta del rapporto di lavoro

con l' __________? In quale forma? In quale data? Con quale decorrenza?

R: l'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________,

il __________ con decorrenza __________, in forma scritta.

D: Quale è il motivo della disdetta del rapporto di

lavoro?

R: fallimento della società, pronunciato dalla

Pretura di __________ il __________ con effetto __________.

D: Dove risiedeva prima di ottenere il permesso di

dimora?

R: __________ (__________).

D: Dove risiedeva quando lavorava presso l' __________?

R: __________, in uno degli appartamenti locati dal

mio datore di lavoro e precedentemente dal signor __________, mio predecessore

in società. Preciso che la locazione era pagata direttamente dal mio datore di

lavoro. Durante i primi quindici giorni di gennaio 2013 ho risieduto all'____________________

in quanto l'appartamento non era ancora libero.

Dalla seconda metà di gennaio 2013 ho preso possesso

dell'appartamento. Non sono in grado di precisare poiché sul permesso di dimora

risulta l'entrata in Svizzera il 23 gennaio 2013, in quanto formalmente già dal 1° gennaio 2013 ero occupato presso l'__________ e risiedevo a __________.

D: Dove risiede normalmente 1° settembre 2013?

R: a __________, in un appartamento di proprietà di

mio zio di 2 ½ locali. Vista la

difficile situazione economica dovuta all'insolvenza del mio datore di lavoro e

visto come l'appartamento di __________ non è più disponibile, ho avuto la

possibilità di essere ospitato nel suo appartamento.

Lo stesso già arredato. Preciso che mio zio, __________,

si è trasferito, dal 2 aprile 2013, presso la Casa per anziani di __________.

Lo stesso è quindi utilizzato unicamente dal sottoscritto.

D: Quando si è trasferito all'attuale indirizzo?

R: il 1° settembre 2013. Preciso che dal 10 luglio

2013.

ho dovuto abbandonare l'appartamento di __________. Da allora e fino a

trovare questa soluzione soggiornavo presso amici e conoscenti, oppure in

albergo. La mia intenzione è quella di tornare a __________, appena avrò

sistemato la mia situazione economica.

D: E' iscritto all'__________? Da quale data?

R: il 30 settembre 2013 mi sono iscritto all'__________.

D: A cosa corrisponde l'indirizzo di __________ (__________)?

R: alla mia residenza __________. Si tratta

dell'abitazione in cui vivevo prima di' trasferirmi a __________. E' una casa

plurifamiliare di mia proprietà, acquistata nel 2003. La stessa è appartenuta

in precedenza alla mia famiglia: La stessa mi costa circa 12'000.00 € all'anno.

Il mutuo dovrebbe estinguersi nel 2023.

L'abitazione apparteneva in precedenza alla mia

famiglia. Attualmente non è abitata. La utilizzo io saltuariamente.

D: l'abitazione è di sua proprietà?

R: sì

D: Chi risiede attualmente a questo indirizzo?

R: vi ho risieduto io prima di trasferirmi in

Svizzera.

D: Di quanti locali è composto l'appartamento a __________?

R: 2 ½ locali

D: A quanto ammonta l'affitto mensile?

R: lo utilizzo a titolo gratuito

D: Ha sottoscritto un contratto di locazione? Chi

lo ha stipulato?

R: no

D: Vive da solo nell'appartamento di __________?

R: sì

D: Dispone di una camera da letto? Dove dorme?

R: sì, dispongo di una camera.

D: Dove consuma normalmente i pasti?

R: __________

D: Come sono regolate le spese di locazione?

R: non verso alcun canone di locazione né pago

spese.

D: Ha figli? Può fornire le generalità?

R: sì, __________ (1985, professione) e __________

(1987, studente universitario).

D: Dove risiedono sua moglie ed i vostri figli? .

R: __________, in appartamento di proprietà mia e

di mia moglie (50 h ciascuno)

D: Sua moglie svolge attività lavorativa? Dove?

R: è pensionata

D: I suoi figli frequentano le scuole? Quali?

R: __________ è studente Universitario a __________,

__________ svolge un'attività lavorativa in __________.

D: Per quale motivo non risiede con la famiglia?

R: in quanto sono separato di fatto da mia moglie

da circa 15 anni. Non abbiamo mai inoltrato pratiche di divorzio. La nostra è

una separazione consensuale.

D: Durante quali giorni lei risiede all'indirizzo

di R__________?

R: sono regolarmente a __________, solo durante il

fine settimana vado a __________.

D: Durante quali giorni soggiorna al suo indirizzo

in __________?

R: durante il fine settimana.

D: Qual è la durata settimanale del soggiorno in

Ticino?

R: sono regolarmente in Ticino durante la

settimana. Giro comunque spesso in tutta la Svizzera per cercare lavoro.

D: Ha un veicolo? Targa?

R: sì, il signor __________ mi ha donato una

vettura di sua proprietà, che usavo io quando ero occupato per l'__________.

Una Ford __________ __________.

D: Quale è la sua Cassa malattia?

R: __________

D: Chi è il suo medico curante?

R: il dr. __________

D: Quali legami ha con la Svizzera?

R: professionali. Il mio obiettivo è quello di

trovare un posto di lavoro in Svizzera e continuare a risiedervi stabilmente.

D: E' membro di società, associazioni o altri enti

con o senza scopo di lucro?

R: no

D: E' abbonato a giornali o riviste? quali?

R: no

D: Come effettua le sue ricerche di lavoro?

R: contatto direttamente le società di __________

svizzere, tuttavia cerco anche attività anche in __________.

D: Ha un collegamento internet?

R: sì. (…)" (Doc. 17)

Con decisione del 28

ottobre 2013 la Sezione del lavoro ha stabilito che RI 1 non ha diritto alle

indennità di disoccupazione, poiché egli non ha la residenza in Svizzera ai

sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, bensì in __________ (cfr. doc. 9;

consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato

confermato dalla decisione su opposizione del 21 gennaio 2014 (cfr. doc. B;

consid. 1.1.).

2.4

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie questa Corte ritiene utile dapprima rilevare che il potere cognitivo del TCA è limitato alla valutazione della legalità

della decisione su opposizione deferitagli sulla base dei fatti intervenuti

fino al momento in cui essa è stata emanata (cfr. DTF 132 V 215 consid. 3.1.1.;

DTF 129 V 1; DTF 121 V 366; STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_18/2010

del 7 ottobre 2010 consid. 4; STFA U 29/04 dell’8 novembre 2005).

Di

conseguenza rilevante ai fini della presente vertenza è lo stato di fatto come

si presentava fino al 21 gennaio 2014.

In concreto, come esposto

al considerando precedente, RI 1 ha lavorato dal 1976 quasi esclusivamente in __________.

E’ vero che nel 2005/2006

è stato alle dipendenze dell’__________ __________ per un periodo di durata

determinata - dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 -, peraltro già prefissato

nel contratto di impiego (cfr. doc. P; consid. 2.3.).

E’ altrettanto vero, però,

che a quel momento l’insorgente era al beneficio unicamente di un permesso per

frontalieri di tipo G (cfr. consid. 2.3.).

In effetti egli risiedeva

a __________ (__________), come indicato quale indirizzo nel contratto di

lavoro con l’__________ (cfr. doc. P).

A __________ - che dista __________

da __________, rispettivamente __________ da __________ (cfr. www.it.viamichelin.ch/web/Itinerari) -, il ricorrente è

proprietario dal 2003 di un immobile appartenuto in precedenza alla sua

famiglia. Lo stesso gli costa annualmente circa Euro 12'000 di mutuo che dovrebbe

estinguersi nel 2023 (cfr. doc. 17; I pag. 7).

Dalle carte processuali, e

meglio da un “certificato di residenza storico” rilasciato dal Comune di __________

il 20 novembre 2013, si evince che l’assicurato, che dal 1987 era residente a __________,

il 13 gennaio 2004 si è trasferito a __________ (cfr. doc. 6/6).

A __________ - che dista __________

da __________ (cfr. www.it.viamichelin.ch/web/Itinerari) -

vivono la moglie e i suoi due figli, nati nel 1985 e nel 1987, in un appartamento di proprietà sua e della consorte in ragione del 50% ciascuno (cfr. doc. 6/8;

17).

Il ricorrente ha precisato

di essere separato di fatto dalla moglie da una quindicina anni, ma di non aver

avviato una procedura di divorzio (cfr. doc. I, 17), come d’altronde attestato

anche da quest’ultima il 21 novembre 2013 (cfr. doc. 6/5).

L’insorgente quando alla

fine di dicembre 2012 ha concluso il contratto di lavoro con l’ __________, di

durata determinata dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014 e che in seguito si è

rilevato di durata alquanto breve visto il fallimento della società nell’agosto

2013.

(cfr. cosid. 2.3.), non ha reperito una sistemazione alloggiativa stabile,

bensì ha ricorso a dimore di fortuna.

Infatti l’assicurato ha soggiornato

dal 4 al 14 gennaio 2013 presso l’__________ (cfr. doc. 6/2), per poi

trasferirsi in un appartamento in __________ messogli a disposizione dall’__________

la quale pagava direttamente la pigione. Nel luglio 2013 egli ha dovuto

lasciare questa abitazione a seguito della disdetta da parte dell’Ufficiale

preposto al fallimento della SA.

In seguito l’insorgente ha

soggiornato presso amici e conoscenti oppure in albergo e dal 1° settembre 2013 ha avuto la possibilità di essere ospitato a __________ nell’appartamento arredato di 2½ locali

di proprietà di suo zio, __________, in virtù di un “accordo di comodato d’uso

gratuito”, in quanto lo zio si era trasferito dal 2 aprile 2013 in una Casa per anziani (cfr. doc. I; 17; 22/1, 6/3).

Egli è rimasto a __________

fino al febbraio 2014, quando ha dovuto lasciare l’appartamento a seguito del

rientro da __________ al termine degli studi universitari del nipote (figlio

della figlia del signor __________ cfr. doc. U; V pag. 3).

In occasione

dell’audizione davanti alla Sezione del lavoro del 4 ottobre 2013 (cfr. doc.

17, consid. 2.3.) il ricorrente, a precise domande postegli, ha così risposto:

" (…)

D: Durante quali giorni lei risiede all'indirizzo

di __________?

R: sono regolarmente a __________, solo durante il

fine settimana vado a __________.

D: Durante quali giorni soggiorna al suo indirizzo

in __________?

R: durante il fine settimana.

D: Qual è la durata settimanale del soggiorno in

Ticino?

R: sono regolarmente in Ticino durante la

settimana. Giro comunque spesso in tutta la Svizzera per cercare lavoro.

(…)” (Doc. 17)

Egli ha, pertanto,

dichiarato di risiedere a __________ in settimana e di recarsi nei fine

settimana a __________.

Nell’opposizione l’allora

patrocinatore dell’assicurato per conto di quest’ultimo ha sì osservato che:

" (…)

Il signor RI 1 con la risposta (n.d.r.:

“sono regolarmente a __________, solo durante il fine

settimana vado a __________”; cfr. doc. 17) data intendeva segnalare

all’interrogante di recarsi effettivamente a __________, e che in tal caso lo

faceva nei fine settimana. Non intendeva però affatto indicare che ciò avveniva

“ogni fine settimana” (come vuole intendere la contestata decisione): egli in

realtà non vi si recava affatto in maniera regolare ma del tutto saltuaria

quanto sporadica, e ciò soprattutto con la finalità di procedere a dei

controlli occasionali dell’immobile per verificarne il suo stato e per

preservarlo da furti, danneggiamento o quant’altro. In particolar modo, il mio

cliente evidenza che il pernottamento presso la casa di __________ non è

assolutamente la regola settimanale, anzi, a ben vedere, lo stesso costituisce

l’eccezione. Va parimenti sottolineato che al momento della rilettura del

verbale il mio cliente ha espressamente richiesto all’estensore del documento

di precisare il suo pensiero nei termini sopra indicati, ma ciò non è stato

fatto; (…)" (Doc. 6 pag. 4-5)

La questione di sapere se

l’assicurato ha effettivamente o meno chiesto al redattore del verbale di precisare

il suo pensiero riguardo al suo soggiorno durante i fine settimana in __________

non merita di ulteriori approfondimenti.

In effetti determinante ai

fini della risoluzione della presente vertenza risulta la circostanza che in

ogni caso il ricorrente non si è rifiutato di firmare il verbale del 4 ottobre

2013, bensì l’ha sottoscritto senza apporvi la minima riserva o osservazione

(cfr. doc. 17).

Ciò, nell’ipotesi in cui l’insorgente

non avesse effettivamente condiviso il tenore del verbale, risulta ancor più

incomprensibile ritenuto il suo profilo professionale, come peraltro

evidenziato dall’amministrazione (cfr. doc. B).

In proposito è utile

rilevare che le dichiarazioni rilasciate nel mese di dicembre 2013 dai signori __________,

__________ e __________ di __________ secondo cui l’assicurato dal settembre

2013.

risiedeva regolarmente a __________ (cfr. doc. 3/1; 3/2; 3/3) non

escludono che nei fine settimana il medesimo si recasse a __________.

Nemmeno il fatto asserito

dall’insorgente che nei fine settimana era attivo in Svizzera a seguire le __________

dei __________, in Ticino o oltre Gottardo (cfr. doc. 6 pag. 5) configura un

valido motivo per non ritenere possibile che nei fine settimana egli risiedesse

in __________.

Come sottolineato

dall’amministrazione (cfr. doc. B), infatti l’attività di seguire le __________

non significa che al termine non potesse rientrare a __________,

rispettivamente che non potesse partire da tale località per andare a __________.

Va, altresì, evidenziato

che l’iscrizione __________ con effetto retroattivo al 23 gennaio 2013 è stata

comunque richiesta solo il 30 settembre 2013 e ha avuto luogo il 4 ottobre 2013

(cfr. doc. 14; 15; 16; Z).

Il

TCA rileva che il 25 settembre 2013 l’assicurato era stato convocato dalla

Sezione del lavoro per la propria audizione per il 4 ottobre 2013 (cfr. doc. 21;

17).

In sede di audizione

davanti alla Sezione del lavoro l’assicurato, alla domanda “quali legami ha con

la Svizzera”, ha risposto di avere legami professionali. Inoltre il medesimo ha

indicato di non essere membro di società, associazioni o altri enti con o senza

scopo di lucro (ad eccezione della federazione Svizzera di bocce come da

lettera del 10 settembre 2013 di quest’ultima; cfr. doc. 6/10) e di non essere

abbonato a riviste o giornali (cfr. doc. 17 pag. 4).

Il TCA non ignora che

l’assicurato ha dichiarato di avere legami di parentela in Svizzera, in Ticino

e in Svizzera tedesca (cfr. doc. D).

Tuttavia si tratta di

ascendenti defunti o comunque di parenti con i quali non è stato comprovato, ma

nemmeno allegato, che intercorrano strette relazioni.

Decisivo è, invece, il

fatto che i suoi parenti stretti, ovvero i due figli e la moglie, vivono in __________.

Infine è utile osservare

che le ricerche di lavoro svolte dal ricorrente si sono indirizzate

prevalentemente verso l’attività di __________ (cfr. doc. XVIbis 23 segg.),

ossia in un settore professionale che non presenta molti sbocchi concreti.

Per inciso va rilevato che

i contratti di collaborazione con la __________ relativi a consulenza e

promozione commerciale conclusi nel gennaio 2014 sono di durata limitata dal 27

gennaio al 7 febbraio 2014, rispettivamente dal 10 febbraio 2014 al 9 febbraio

2015.

e verosimilmente concernono un grado di occupazione esiguo, visto che il

compenso pattuito era di fr. 1'000.-- al mese (cfr. doc. M; N) e nel mese di

marzo 2014 l’accredito del salario è stato di fr. 649.35 (cfr. doc. BB5).

Visti gli elementi appena

analizzati, questa Corte ritiene che esistano già dubbi sulla residenza

effettiva in Svizzera dell’assicurato (cfr. consid. 2.2.).

In ogni caso, il TCA deve

concludere che nel periodo in questione (settembre 2013 – gennaio 2014), anche

volendo ammettere che l’insorgente risiedeva in Svizzera, il centro dei suoi

interessi personali, soprattutto quelli familiari, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel

settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo

2011.

consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3

pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195),

ha continuato a essere in __________.

A ragione, dunque, nella

decisione su opposizione del 21 gennaio 2014 la Sezione del lavoro ha stabilito

che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12

LADI, così come definito dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1) e dalla

prassi amministrativa (cfr. consid. 2.2), non è in concreto realizzato (cfr. al

riguardo STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5;

STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2014.10 del 6

agosto 2014; STCA 38.2013.73 del 6 agosto 2014; STCA 38.2013.40 del 15 gennaio

2014; STCA 38.2013.37 dell’11 novembre 2013; STCA 38.2012.51 del 30 settembre

2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre

2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376; STCA 38.2011.12 del 22 giugno

2011; STCA 38.2011.10 del 16 giugno 2011).

Ulteriori accertamenti non

sono necessari (valutazione anticipata delle prove; SVR 2003 IV Nr. 1; STF

8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009;

STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio

2006, consid. 3.2; STFA H 180/03 dell’11 ottobre 2004 consid. 3.1.1.),

2.5

A titolo

abbondanziale è utile rilevare che in una sentenza C 124/06 del 25

gennaio 2007, pubblicata in DTF 133 V 169, SVR 2007 ALV Nr. 10 pag. 33 e RtiD

II-2007 N. 45 pag. 227 segg., che ha confermato la sentenza 38.2005.88 del 28

marzo 2006 emessa da questa Corte, l’Alta Corte ha stabilito che un lavoratore frontaliere,

cittadino svizzero residente in Italia, in disoccupazione completa, non ha

diritto, dal profilo del diritto interno, di iscriversi in disoccupazione in

Svizzera in quanto non vi risiede. In applicazione del diritto internazionale,

e meglio del vReg. CEE 1408/71 e della relativa giurisprudenza della CGCE

(giurisprudenza Miethe), invece, un assicurato può

fare capo all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera – sempre che

soddisfi gli ulteriori presupposti legali previsti dalla LADI – qualora abbia

eccezionalmente conservato in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) legami

personali e professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori

possibilità di reinserimento professionale. In una siffatta evenienza, il

lavoratore va considerato diverso dal «vero» frontaliere di cui all’art. 71 n.

1.

lett. a p.to ii, il quale beneficia esclusivamente delle prestazioni dello

Stato di residenza. Egli è piuttosto assimilabile ai frontalieri «non veri» ai

sensi dell’art. 71 n. 1 lett. b p.to ii, ossia a quelle persone per le quali il

luogo di occupazione e quello di residenza non coincidono, ma che, a differenza

dei frontalieri «veri», non rientrano almeno una volta alla settimana al loro

luogo di residenza. I frontalieri «non veri» dispongono di un diritto di

opzione tra le prestazioni dello Stato di impiego e quelle dello Stato di

residenza. Il frontaliere «vero» ma atipico non ha invece un incondizionato

diritto di scelta, la decisione circa lo statuto applicabile essendo stata

demandata alle autorità giudiziarie nazionali.

In

quel caso di specie l’assicurato è stato ritenuto un frontaliere «vero» ma

atipico e gli è stata, quindi, riconosciuta la possibilità di rivolgersi

all’assicurazione disoccupazione svizzera, in quanto esistono stretti legami

personali e professionali con la Svizzera. In particolare egli, sessantenne

celibe, senza figli e, nonostante le conoscenze molto buone della lingua

italiana, di madre lingua tedesca, è socio attivo di associazioni svizzere, è

abbonato a giornali svizzeri che riceve presso un fermo posta in Svizzera,

incontra regolarmente ex colleghi e amici in Svizzera, dove si trova peraltro

anche il suo dentista. L’assicurato si è, del resto, trasferito in un paese in

prossimità della frontiera svizzera dopo aver trascorso la maggior parte della

sua vita in Svizzera. Inoltre egli, eccezione fatta per un breve periodo dal

1966.

al 1969, ha effettuato tutta la sua formazione e la carriera professionale

in Svizzera, prevalentemente nella Svizzera tedesca.

La giurisprudenza Miethe

sviluppata quando era ancora in vigore il vReg. 1408/71 non è più applicabile

ai lavoratori frontalieri che sottostanno al nuovo Reg. 883/2004 che ha

sostituito, con effetto per la Svizzera dal 1° aprile 2012, il vReg. 1408/71.

Il versamento delle prestazioni ai veri frontalieri in disoccupazione

spetta ormai senza eccezioni allo Stato di residenza.

Differente è

la situazione per i veri lavoratori frontalieri che sottostanno alla

Convenzione AELS a cui il Reg. 1408/71 e la giurisprudenza Miethe restano

applicabili (cfr. sentenza C-443/11 dell’11 aprile 2013 emanata dalla Corte di

giustizia dell’Unione europea Direttiva della SECO del 24 ottobre 2013 relativa

al Reg. 883/2004).

In una

sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 il Tribunale federale ha, del resto,

osservato:

" (…)

2.4

On signalera au

passage que la jurisprudence Miethe n'est que partiellement

prise en compte sous le régime du nouveau règlement n° 883/2004. La CJUE a en

effet jugé que, par suite de l'entrée en vigueur dudit règlement, les

dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient

pas être interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe :

s'agissant d'un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a

conservé avec l'Etat membre de son dernier emploi des liens personnels et

professionnels tels qu'il dispose dans cet Etat des meilleures chances de

réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il

permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la

disposition des services de l'emploi dudit Etat non pas en vue d'obtenir dans

ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier

des services de reclassement; demeurent réservées les dispositions transitoires

de l'art. 87 par. 8 du règlement n o 883/2004 (arrêt du 11

avril 2013 C-443/11 Jeltes et autres contre Raad van bestuur van het

Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen destiné à la publication

au Recueil). Cette jurisprudence, liée à l'application dudit règlement n'est

toutefois pas applicable en l'espèce ( supra consid. 3.1). Il

s'agit ainsi d'examiner si la jurisprudence Miethe peut

s'appliquer en l'espèce."

In concreto l’assicurato, contrariamente alla fattispecie di cui

alla STF C 124/06 del 25 gennaio 2007, non avrebbe potuto, in

ogni caso, essere considerato un frontaliero “vero” ma atipico che

poteva beneficiare dell’assicurazione disoccupazione svizzera, invece di quella

dello Stato di residenza. Infatti non risulta che l’insorgente abbia conservato

in Svizzera (Stato dell’ultima occupazione) dei legami personali e

professionali tali da disporre in questo Stato delle migliori possibilità di

reinserimento professionale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti