38.2014.16
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23 marzo 2015Italiano67 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.16
rs/DC/sc
Lugano
23 marzo 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 febbraio 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 gennaio 2014 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 22 ottobre
2012 (cfr. doc. 1/9), confermata dalla decisione su opposizione del 24 gennaio
2013 (cfr. doc. 1/5) cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa di
disoccupazione __________ (in seguito la Cassa) ha chiesto ad RI 1, a seguito
del riesame del suo incarto sulla base dell’estratto del conto individuale
prodotto dalla Cassa __________, la restituzione della somma di fr. 6'564.25
corrispondenti a indennità di disoccupazione versate indebitamente in ragione
dell’attività lavorativa per il Comune di __________ (gennaio 2010: fr. 399.25)
e per il __________ (gennaio 2010: fr. 250.--; dicembre 2010: fr. 250.--) non
indicate sui formulari IPA, del numero di ore di supplenza quale insegnante
durante i mesi di gennaio e febbraio 2010 superiore a quanto inizialmente
attestato alla cassa dal datore di lavoro (90 ore di supplenza tra il 18
gennaio e il 24 febbraio 2010) e del computo inesatto da parte della Cassa
dell’indennità vacanze per i docenti.
1.2. Con ulteriore decisione del 15
maggio 2013 la Sezione del lavoro ha parzialmente accolto la domanda di condono
della somma di fr. 6'564.25 interposta dall’assicurato il 20 novembre 2012
(cfr. doc. 1/1), diminuendo l’ammontare da restituire alla Cassa a fr.
3'143.40.
A motivazione del proprio
provvedimento l’amministrazione ha osservato:
" (…)
- nell’ambito del
riesame dell’incarto dell’assicurato, sulla base dell’estratto conto
individuale prodotto dalla Cassa __________, la Cassa ha rilevato come per il
mese di gennaio 2010 l’assicurato abbia omesso di annunciare un reddito di CHF
399.25 ottenuto presso il Comune di __________ e un reddito di CHF 250.00
ottenuto presso il __________. (…).
La Cassa ha
inoltre rilevato che un reddito per supplenze svolte dal 18 gennaio 2010 al 24
febbraio 2010 non era stato considerato per il calcolo di eventuali indennità
compensative in quanto l’attestato su guadagno intermedio non era stato
prodotto.
(…)
- nel caso in
esame il mancato tempestivo annuncio alla Cassa dell'attività svolta presso il __________
e il Comune di __________ non è scusabile. L'assicurato è infatti tenuto a
consegnare mensilmente il formulario "Indicazioni della persona
assicurata" (IPA), notificando qualsiasi cambiamento della propria
situazione di disoccupato. All'atto della compilazione di questo formulario per
il mese di gennaio 2010, il signor RI 1 avrebbe dovuto segnalare tali attività.
Alla domanda n. 1 ha invece risposto negativamente.
Considerato inoltre che per i mesi di
gennaio e febbraio 2010 la Cassa ha considerato guadagno intermedio di
parecchio inferiore a quello realmente conseguito dall'assicurato, il signor RI
1 non poteva ignorare che tali prestazioni erano versate a torto. Avrebbe quindi
dovuto informarsi immediatamente presso la Cassa circa la legittimità delle
prestazioni percepite. Le indennità chieste in restituzione per i mesi di
gennaio e febbraio 2010 sono quindi state ottenute a seguito di una grave
negligenza, pertanto, non essendo adempiuto il requisito della buona fede, la
domanda di condono – limitatamente all'importo di CHF 3'143.40 - non può essere
accolta. Si osserva che per il mese di dicembre 2010 non è possibile rilevare
se l'annuncio dell'attività sia stato effettuato o meno in quanto la Cassa non
è più in possesso del modulo IPA relativo a tale periodo di conteggio;
- appurata
invece la buona fede per quanto concerne le indennità chieste in restituzione
per i mesi di aprile, maggio e giugno 2010, nonché gennaio, marzo e aprile 2011, in cui la Cassa ha calcolato erroneamente il diritto alle indennità a favore del signor RI 1,
pari a CHF 3'170.85 e non potendo accertare la mancanza di buona fede in
relazione alle indennità percepite in eccesso per il mese di dicembre 2010 (CHF
250.00), resta da esaminare la questione a sapere se la restituzione di tali
prestazioni cagionerebbe per il l'assicurato una situazione economico
finanziaria di grave rigore.
L'esame di tale aspetto si fonda
sulle circostanze che prevalgono al momento in cui la decisione di restituzione
passa in giudicato, adattate per dodici mesi.
Secondo le disposizioni dell'art. 5
cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'articolo 25 cpv. 1 LPGA è data
quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1965
sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità (LPC) e le spese supplementari di cui al cpv. 4
superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Tenuto conto dei principi sopra
esposti e in base alla documentazione prodotta dall'assicurato, si giunge al
risultato inequivocabile che la restituzione della prestazione indebitamente
percepita, pari a CHF 3'420.85, cagionerebbe per il signor RI 1 una situazione
economica di grave rigore." (Doc. 9)
1.3. A seguito dell’opposizione
interposta personalmente dall’assicurato il 5 giugno 2013 (cfr. doc. 10), la
Sezione del lavoro, il 20 gennaio 2014, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha confermato il provvedimento del 15 maggio 2013, poiché in
relazione alle attività di insegnante supplente nei mesi di gennaio e febbraio
2010, di sorvegliante __________ nel mese di gennaio 2010 e di giornalista nel
mese di febbraio 2010 non è adempiuto il presupposto della buona fede, a
prescindere dalla situazione economica dell’assicurato.
Al riguardo
l’amministrazione ha rilevato:
" (…)
3.1 Con la
decisione contestata l'importo da restituire è stato fissato in CHF 3143.40
relativi ai seguenti redditi non annunciati alla Cassa:
- attività
di supplente per il mese di gennaio 2010 non considerate al momento del primo conteggio
(CHF 1'225.05)
- attività
di supplente per il mese di febbraio 2010 non considerate al momento del primo conteggio
(CHF 1269.10)
- attività
quale sorvegliante __________ per il mese di gennaio 2010 (CHF 399.25)
- attività
per il __________ per il mese di febbraio 2010 (CHF 250).
Tutte le altre posizioni (calcolo
indennità vacanze docenti, attività per il __________ del dicembre 2010), nella
misura in cui la domanda di condono è stata parzialmente accolta, non
necessitano di essere ulteriormente esaminate e la valutazione può limitarsi
agli aspetti ancora litigiosi.
In merito all'importo non condonato
ed alle singole attività va osservato quanto segue.
3.2 L'attività
per l'Ufficio dell'insegnamento medio superiore, come indicato dalla Cassa di disoccupazione
nella decisione su opposizione del 24 gennaio 2013, è stata effettivamente indicata
dall'interessato sui formulari ufficiali Indicazioni della persona assicurata
(IPA) del mese di gennaio e febbraio 2010, tuttavia l'ammontare eccessivo delle
indennità di disoccupazione per i mesi in questione avrebbe dovuto risultare
immediatamente evidente per il beneficiario. Infatti egli sapeva - a differenza
della Cassa di disoccupazione - quante ore di supplenza aveva prestato durante
Fatti
i due mesi in questione e dunque l'errore nella comunicazione delle ore svolte
(indicazione erronea di sole 20 ore) non poteva passare inosservato
all'assicurato. Questo almeno non tanto per il numero di ore annunciate dal datore
di lavoro, ma per l'ammontare delle indennità di disoccupazione ricevute da
sommare al salario di sua spettanza per le ore d'insegnamento svolte. La
percezione delle indennità in eccesso per l'attività quale docente non può
dunque essere ritenuta come avvenuta in buona fede. L'assicurato avrebbe dovuto
e potuto segnalare spontaneamente e tempestivamente la discrepanza alla cassa
di disoccupazione.
3.3 L'attività
quale sorvegliante di museo svolta durante il mese di gennaio 2010 non è stata indicata
sul formulario IPA del relativo mese e pertanto il mancato computo da parte
della cassa di disoccupazione è direttamente ascrivibile alla violazione dell'obbligo
d'informazione da parte dell'assicurato.
La semplice e chiara domanda n. 1 di
detti formulari non lascia alcuno spazio a dubbi o esitazioni, la domanda"
ha infatti il seguente tenore: ha lavorato per uno o più datori di lavoro?
e chiede di precisare i periodi e il nome del datore di lavoro in caso di
risposta affermativa. L'assicurato non può pertanto prevalersi del fatto di
avere segnalato alla propria consulente di avere svolto un attività lavorativa
per giustificare la mancata comunicazione alla cassa di un'informazione
importate per il calcolo delle indennità dovute.
3.4 Anche
l'attività quale giornalista relativa al mese di febbraio 2010 non è stata - a
torto - indicata sul relativo formulario IPA ed il pagamento erroneo va posto
in diretta relazione con tale violazione dell'informazione. (…)" (Doc. A)
1.4. Contro la decisione su
opposizione del 20 gennaio 2014 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1 dello studio
legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto di
essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio, nonché, in via principale, l’accoglimento integrale della domanda
di condono e, in via subordinata, l’accertamento della perenzione della pretesa
di restituzione (cfr. doc. I pag. 12-13).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’assicurato ha segnatamente addotto:
" (…)
Incredibilmente, nonostante il signor RI 1 abbia sempre fornito
tutte le informazioni corrette ai suoi consulenti, che lo hanno aiutato
concretamente nella compilazione dei formulari mensili, l'autorità
è giunta ad imputargli addirittura una negligenza grave (!) per il fatto che
durante due mesi (gennaio e febbraio 2010) la Cassa stessa fosse incorsa in un proprio
errore, considerando un guadagno intermedio inferiore rispetto a quello
effettivamente conseguito. Circostanza questa che, stando a quanto asserito
dall'autorità, non poteva essere ignorata dal signor RI 1, il quale avrebbe
dovuto informarsi presso la cassa circa la legittimità delle prestazioni percepite.
Di contraltare, per tutti gli altri mesi nei quali la Cassa aveva
calcolato erroneamente il diritto alle indennità a favore del signor RI 1,
l'autorità ne ha riconosciuto la buona fede ed il diritto al condono in virtù
del fatto che, oltre a questa prima condizione, la restituzione delle
prestazioni avrebbe causato per l'assicurato una situazione economica e
finanziaria di rigore. Si richiama l'attenzione sul foglio di calcolo annesso
alla decisione che concludeva per il condono integrale di tutti i CHF 6'564,25
richiesti al signor Stephani (cfr. pag. 1, in alto a destra, e a pag. 2 la crocetta sul campo "condonata" al posto di quello "parzialmente
condonata").
Per quanto attiene all'attività di sorvegliante al museo per il
Comune di __________ e per quanto attiene all'attività di giornalista per il __________,
il mancato inserimento nei formulari di tali importi è solo ed unicamente da
ascrivere al fatto che sono stati proprio i consulenti dell'URC a indicare al
signor RI 1 che tali importi non dovevano essere considerati rilevanti, siccome
da classificare alla stregua di rimborsi spese (non raggiungendo l'importo di
CHF 2'000.- annui che, stando a quanto comunicato al signor RI 1, era la soglia
limite al di sopra della quale sarebbero diventati dei redditi da considerare).
Riguardo all'attività di docente supplente per i mesi di gennaio e
febbraio 2010 l'autorità, pur riconoscendo che il signor RI 1 l'avesse concretamente
e correttamente indicata, è giunta ad imputargli una negligenza grave per il
fatto che egli avrebbe dovuto accorgersi dell'ammontare eccessivo delle
indennità versate. Il tutto non già considerando gli importi concreti in
gioco e le circostanze del caso concreto (in particolare il fatto che anche
nei mesi seguenti la Cassa sia insorta in un errore) bensì partendo dal
presupposto di doversi conformare acriticamente ad una sentenza del Tribunale
federale (menzionata a pag. 3 della decisione 15 maggio 2013), emanata
in relazione ad un caso che nulla aveva a che fare con quello oggetto della
presente procedura (sic). (…)" (Doc. I, pag. 6-7)
" (…)
Nel caso concreto, a fronte delle censure addotte, non può esservi
dubbio alcuno in merito al fatto che l'Ufficio giuridico avrebbe
necessariamente dovuto accertare concretamente come è avvenuta la compilazione
dei formulari, analizzare gli stessi - di cui si chiede la produzione in
questa sede per il tramite del richiamo dei vari incarti - e chiarire se e
quali indicazioni siano state date dai consulenti dell'URC al signor RI 1.
L'autorità decidente è poi incorsa in un accertamento
manifestamente
errato negando la buona fede dell'assicurato, ancorché la stessa
sia
manifesta, visto che egli ha sempre fornito tutte le informazioni
richieste, compilando correttamente i formulari e, tralasciando gli importi
relativi ai piccoli importi percepiti dal Comune di __________ e dal __________
unicamente su suggerimento dei consulenti dell'URC. A ben vedere è del tutto
scioccante che non si sappia concretamente da dove sia scaturito l'errore.
L'autorità non ha poi in particolare tenuto conto degli importi
concretamente in gioco, dai quali il ricorrente non avrebbe certo
potuto rendersi conto che l'autorità gli aveva versato più del dovuto. In tutta
evidenza, applicando acriticamente per analogia una sentenza del Tribunale
federale, che nulla aveva a che fare con il caso oggetto della presente
procedura, l'autorità ha probabilmente superato la soglia dell'arbitrio.
Prove: doc. A1 ; cs..
11. Perenzione del diritto alla restituzione
Anche volendo fare astrazione da
tutti i motivi indicati nei considerandi precedenti, che giustificano
(ampiamente) l'annullamento della decisione, l'autorità è incorsa in errore non
considerando che la pretesa di restituzione era perenta, visto che la richiesta
di restituzione è stata presentata tardivamente.
L'art. 95 LADI regola la restituzione
delle prestazioni indebitamente versate. La disposizione in questione rinvia
all'art. 25 LPGA, il cui cpv. 2 prevede che il diritto alla restituzione si
estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di
assicurazione ha avuto conoscenza del fatto e, in ogni caso al più tardi cinque
anni dopo il versamento della prestazione. La giurisprudenza ha già avuto modo
di stabilire che si tratta di termini di perenzione, che non possono essere
sospesi né interrotti e devono essere applicati d'ufficio.
Disponendo di tutte le informazioni
determinanti la Cassa avrebbe tutt'al più dovuto impiegare al massimo un paio
di mesi per verificare la situazione e avanzare la propria richiesta. Avendolo
fatto con due anni e mezzo di ritardo si deve necessariamente giungere alla
conclusione che la pretesa fosse nel frattempo già andata (da tempo) perenta.
Al riguardo si osserva che non è in virtù di fatti o informazioni nuovo che la
Cassa ha avanzato la propria pretesa nell'ottobre del 2012, bensì sulla scorta
dei dati (completi) che l'assicurato le aveva fornito.
Quest'ulteriore ragione impone
l'annullamento della decisione qui avversata, giacché la pretesa di
restituzione era già perenta al momento in cui la cassa l'ha notificata
all'assicurato. (…)" (Doc. I, pag. 9-11)
1.5. Nella sua risposta del 17
marzo 2014 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere l’impugnativa con
argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.
doc. VI).
1.6. Il 24 marzo 2014 l’avv. RI 1,
per conto dell’assicurato, ha trasmesso il certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria preavvisato favorevolmente dal Municipio di __________,
a cui è stata allegata della documentazione (cfr. doc. VIII+bis).
1.7. L’assicurato, sempre
patrocinato dall’avv. RA 1, il 15 aprile 2014 ha presentato un atto di replica in cui ha in particolare evidenziato che nella decisione su
opposizione del 24 gennaio 2013 è stato indicato che il reddito proveniente da
un’attività esercitata a titolo di guadagno intermedio deve essere computato
nel periodo di controllo durante il quale la prestazione lavorativa è
effettivamente fornita. Di conseguenza a mente del ricorrente gli importi
considerati dalla Cassa avrebbero dovuto essere conteggiati in precedenza e
non nei mesi nei quali sono stati versati.
Inoltre l’insorgente ha
fatto valere di non aver saputo quante ore aveva effettivamente lavorato in
ogni singolo mese, né sapeva a quanto ammontasse l’importo orario corrisposto
ai docenti supplenti. Egli, pertanto, esclude di aver potuto prendere in
considerazione che l’amministrazione era incorsa in un errore.
Egli ha, poi, asserito:
" (…)
II ricorrente contesta di aver mai affermato che gli sarebbe stato
comunicato da parte dei funzionari dell'URC "di non
comunicare redditi di piccola entità" (cfr. risposta 17 marzo 2014,
pag. 5). Quello che il ricorrente ha sempre coerentemente sostenuto è invece di
aver discusso con i funzionari dell'URC dei controversi importi percepiti dal
Comune di __________ e dal __________ e di aver in particolare discusso se gli stessi
andassero o meno indicati nei formulari, trovando infine l'avallo alla conclusione
di non indicarli nei formulari. (…)" (Doc. XI, pag. 18)
Infine l’insorgente ha
censurato il modo di procedere della Sezione del lavoro che pendente causa ha
interpellato i consulenti del personale __________ e __________, trasmettendo
loro il testo del suo ricorso e ha chiesto lo stralcio dagli atti delle
relative risposte fornite tramite messaggi di posta elettronica, in quanto,
indipendentemente dal loro contenuto, questi ultimi non sono stati firmati
(cfr. doc. XI).
1.8. La Sezione del lavoro ha
preso posizione al riguardo con la duplica del 5 maggio 2014 (cfr. doc. XIII).
1.9. Il doc. XIII è stato inviato
per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XIV).
1.10. Pendente causa questa Corte,
in riferimento alla domanda di gratuito patrocinio formulata da RI 1
contestualmente al ricorso, ha posto alcuni quesiti all’avv. RA 1 in merito
alla situazione finanziaria dell’assicurato, richiedendo la produzione di
alcuni documenti (cfr. doc. XV)
Il patrocinatore
dell’insorgente ha risposto il 12 dicembre 2014, inviando la documentazione
richiesta (cfr. doc. XVI; C1-9).
1.11. Il 5 febbraio 2015, il TCA ha
posto alcuni quesiti a __________ della Cassa disoccupazione __________ (cfr.
doc. XVII).
__________ ha risposto il
10 febbraio 2015 (cfr. doc. XVIII).
1.12. La Sezione del lavoro, il 17
febbraio 2015, si è riconfermata integralmente nelle considerazioni e
conclusioni esposte in sede di risposta e di duplica (cfr. doc. XX).
1.13. L’avv. RA 1, per conto
dell’assicurato, ha preso posizione con scritto del 26 febbraio 2015 in merito all’accertamento esperito da questo Tribunale presso la Cassa (cfr. doc. XXI).
1.14. Il doc. XX è stato trasmesso
al patrocinatore del ricorrente per conoscenza (cfr. doc. XXII), mentre il doc.
XXI è stato inviato per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XXIII).
Considerandi
2.1
Oggetto del contendere è la
questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione o meno negato all’assicurato
il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di fr. 3'143.40 (cfr.
consid. 1.2.) corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite indebitamente
nei mesi di gennaio e febbraio 2010.
2.2
Il ricorrente
ha innanzitutto contestato la decisione su opposizione del 20 gennaio 2014
emessa dalla Sezione del lavoro per motivi d’ordine formale.
Una lesione
del diritto di essere sentito è stata fatta valere implicitamente, sostenendo
che l’amministrazione avrebbe violato l’obbligo di motivazione, non
confrontandosi nella decisione formale del 15 maggio 2013, né nella decisione
su opposizione del 20 gennaio 2014 con le censure da lui proposte (cfr. doc. I
pag. 7, 8).
Il diritto
di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la
pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di
pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli
argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità,
nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non
pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea
della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso,
impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se
brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno
dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è
tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di
diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni
di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_112/2010 del 15 febbraio
2011.
consid. 3.2.; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid, 2.1.; STFA H 192/00
del 10 giugno 2002; DTF 121 III 331 consid. 3b;
Albertini, Der verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im
Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con
numerosi rinvii).
Nella
presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti,
questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della
decisione del 15 maggio 2013 e della decisione su opposizione del 20 gennaio
2014.
impugnata, atteso che da queste ultime emerge chiaramente il motivo per
cui la Sezione del lavoro ha negato all’insorgente il condono della
restituzione della somma di fr. 3'143.40, corrispondenti alle indennità di
disoccupazione percepite nei mesi di gennaio e febbraio 2010 (cfr. doc. 1/71;
1/72; 1/75; 1/76), ovvero il mancato tempestivo annuncio alla Cassa delle
attività svolte presso il __________ e il Comune di __________, come pure
l’indicazione di un numero di ore di insegnamento inferiore a quello effettivo
con la conseguenza di un calcolo non corretto del guadagno intermedio realmente
conseguito dall’assicurato da parte della Cassa (cfr. doc. 9; A).
Del resto l’insorgente,
patrocinato dall’avv. RA 1, ha potuto rendersi conto, in particolare, della
portata della decisione su opposizione emessa nei suoi confronti, visto che
l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.
La censura sollevata dal
ricorrente non risulta, dunque, fondata.
2.3
Nella presente fattispecie il
ricorrente ha fatto valere che la pretesa di restituzione era perenta, visto
che la richiesta di rimborso sarebbe stata presentata tardivamente (cfr. doc.
I; XI).
La decisione su
opposizione del 24 gennaio 2013 con la quale la Cassa ha confermato il proprio
ordine di restituzione del 22 ottobre 2012 (cfr. consid.1.1.) è cresciuta in
giudicato incontestata.
Alla luce della
giurisprudenza federale qualsiasi richiesta che implichi il dover chinarsi, in
questa sede, sul provvedimento del 24 gennaio 2013 è irricevibile.
In effetti la perenzione
di un diritto, benché la stessa debba essere constatata d’ufficio, è una
questione di merito (cfr. STFA H 341/00 del 15 marzo 2001 consid. 3).
Pertanto, visto che il
TCA, a seguito dell’irricevibilità delle domande inerenti all’ordine di
rimborso, non entra in materia per quanto concerne l’ordine di restituzione,
nemmeno può pronunciarsi sulla relativa perenzione.
Al riguardo nella sentenza
H 341/00 del 15 marzo 2001 l’Alta Corte, confermando l’irricevibilità di
un’azione di disconoscimento di debito, in quanto la decisione della cassa di
compensazione con cui era stato richiesto il pagamento del danno subito ai
sensi dell’art. 52 LAVS era passata in giudicato incontestata e costituiva così
un titolo di rigetto definitivo, ha precisato:
" (…)
3.
- Le recourant soutient que les premiers juges
devaient, sans égard à la recevabilité de sa demande, constater d'office la
nullité de la décision de l'intimée du 20 janvier 1999, en raison de la péremption
de son droit à demander la réparation du dommage (art. 82 RAVS). Toutefois, la
péremption d'un droit, même si elle doit être constatée d'office, est une
question de fond. Comme la juridiction cantonale ne devait pas entrer en
matière sur l'action du recourant, elle n'avait pas à se prononcer sur la
péremption invoquée ni à déterminer si une telle péremption aurait, cas
échéant, constitué un motif de nullité de la décision de l'intimée du 20
janvier 1999. Sur ce point également, le recours doit être
rejeté."
In tale
contesto è, poi, utile segnalare che il Tribunale federale, in una
sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ricordato che:
" (…)
Per prassi costante, una decisione amministrativa
viziata è, di regola, unicamente annullabile. Se, quindi, non viene impugnata
tempestivamente, essa diviene formalmente definitiva e non può più venire
contestata. Solo di rado una simile decisione è nulla, cioè non esplica effetto
alcuno (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii; Grisel, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, volume I, pag. 421; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte 1990, n. 40 B I,
pag. 118; Moor, Droit administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, pag. 310).
Ciò è segnatamente il caso se il vizio è particolarmente grave, è evidente o
perlomeno facilmente riconoscibile e, infine, l'accertamento della nullità non
mette in serio pericolo la sicurezza del diritto (sentenze 2A.18/2007 dell'8
agosto 2007, consid. 2.4 e 2.5, e 5P.178/2003 del 2 giugno 2003, consid. 3.2; DTF 116 Ia 215 consid. 2c pag. 219; 104 Ia 172
consid. 2c pag. 176 con rinvii). Di norma, vengono considerati vizi
particolarmente gravi taluni errori di procedura, quali l'incompetenza
dell'autorità giudicante. Gli errori riguardanti il contenuto invece causano
raramente la nullità dell'atto (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii), e meglio solo se sono eccezionalmente
gravi; ciò si verifica, ad esempio, quando l'atto diviene, in pratica, privo di
effetto e meglio impossibile da eseguire, insensato, immorale (sentenza 5P.178/2003
succitata, consid. 3.2; Rhinow/Krähenmann, op. cit., n. 40 B V e, pag. 121)
oppure in contrasto con un divieto assoluto posto dalla Costituzione (si veda
in proposito Moor, op. cit., pag. 321), ad esempio nel caso in cui una
decisione non abbia alcuna base legale (Knapp, Précis de droit administratif,
4a ed., Basilea/Francoforte 1991, n. 1219; si confronti anche sentenza
2A.18/2007 succitata, consid. 2.4 e 2.5). Del resto se così non fosse e meglio
se ogni illegalità riguardante il merito provocasse la nullità della decisione,
l'organo esecutivo si sostituirebbe di fatto all'autorità decisionale (sentenza
5P.178/2003 succitata; Imboden, Der nichtige Staatsakt, Zurigo 1944, pag. 137).
Il Tribunale federale non ha per esempio ritenuto nulla la
decisione tendente a prelevare contributi di miglioria malgrado il diritto di
tassare fosse perento (RDAT 1996 I n. 49 pag. 138 consid. 5). Secondo l'alta
Corte trattandosi di un errore riguardante il contenuto si doveva dar prova di
grande riserbo nell'ammettere la nullità (DTF 104 Ia 172 consid.
2c pag. 176 con rinvii; Rhinow/Krähenmann, op. cit., n. 40 B V e, pag. 121;
Moor, op. cit., pag. 321; Knapp, op. cit., n. 1219); inoltre in concreto i
lavori erano stati eseguiti e i proprietari dei fondi ne avevano beneficiato.
Il solo fatto che l'autorità comunale aveva disatteso un termine di perenzione,
seppur grave, non permetteva di ammettere la nullità della procedura
d'imposizione. Pure il Tribunale federale delle assicurazioni si era già
espresso in tal senso al consid. 4b della sentenza pubblicata in RCC 1988 pag.
260.
(H 116/86), in cui, non considerando un termine di perenzione, restituiva
dei contributi ad un assicurato (si confronti anche la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni H 335/95 del 22 maggio 1997, secondo cui una
decisione di fissazione dei contributi non è nulla, ma soltanto annullabile,
anche se emessa dopo la scadenza del termine di perenzione)."
La nostra
Massima Istanza, in una sentenza P 67/03 del 25 ottobre 2004, ha così deciso che in sede di ricorso contro il diniego di condonare l’obbligo di restituire
delle prestazioni complementari percepite a torto, non era possibile, vista la
crescita in giudicato incontestata della decisione di restituzione, entrare in
materia sull’eccezione di perenzione del diritto di chiedere il rimborso.
Al riguardo cfr. pure STF
8C_670/2014 del 30 dicembre 2014 consid. 2 e STCA 38.2007.2 del 21 marzo 2007
consid. 2.4.
Alla luce
della giurisprudenza appena esposta questo Tribunale ritiene che, poiché la
decisione su opposizione del 24 gennaio 2013 che ha confermato l’ordine di
restituzione del 22 ottobre 2012 è passata in giudicato incontestata, non è
possibile ora, nel contesto del ricorso contro il diniego del condono, esaminare
la fondatezza o meno dell’eccezione di perenzione.
La
medesima considerazione vale pure riguardo alla censura formulata
dall’assicurato secondo cui gli importi computati dalla Cassa nel calcolo
relativo all’ordine di restituzione a titolo di guadagno intermedio per i mesi
di gennaio e febbraio 2010 avrebbero dovuto essere conteggiati per dei mesi
precedenti, siccome il reddito proveniente da un’attività esercitata a titolo
di guadagno intermedio deve essere tenuto conto nel periodo di controllo
durante il quale la prestazione lavorativa è effettivamente fornita (cfr. doc.
XI; consid. 1.7.).
In
effetti, come visto, essendo passata in giudicato incontestata la decisione su
opposizione del 24 gennaio 2013 che ha confermato l’ordine di restituzione del
22.
ottobre 2012, le domande inerenti al rimborso di indennità di disoccupazione
si rivelano irricevibili.
2.4
L’insorgente ha tuttavia
sostenuto di non avere interposto ricorso contro la decisione su opposizione
del 24 gennaio 2013 relativa alla restituzione, in quanto un funzionario della
Cassa Disoccupazione __________, e meglio __________, gli aveva esplicitamente
indicato che la richiesta di condono, a fronte della sua situazione economica, “avrebbe
dovuto poter trovare accoglimento” (cfr. doc. I pag. 5).
Al riguardo il TCA costata
innanzitutto che l’assicurato, nonostante nel ricorso abbia indicato che,
scioccato dall’ordine di restituzione del 22 ottobre 2012, si è rivolto alla
Cassa, la quale, tramite un suo collaboratore, gli avrebbe consigliato di
presentare unicamente una domanda di condono (cfr. doc. I pag. 5), ha comunque
inoltrato il 20 novembre 2012, oltre alla domanda di condono, anche
un’opposizione contro il provvedimento del 22 ottobre 2012 (cfr. doc. 1/1).
Avendo già pendente la
domanda di condono del 20 novembre 2012, egli, dopo l’emanazione della
decisione su opposizione del 24 gennaio 2013, ha deciso di non impugnare tale provvedimento davanti al TCA.
Pendente causa questa
Corte ha interpellato __________, responsabile regionale e capo dell’ufficio di
pagamento della Cassa Disoccupazione __________, chiedendogli, segnatamente, se
corrisponde al vero che egli ha detto all’assicurato, successivamente
all’emanazione nei suoi confronti dell’ordine di restituzione del 22 ottobre
2012, di inoltrare unicamente una domanda di condono, in quanto la stessa, a
fronte della sua situazione economica e delle particolari circostanze che si
erano verificate, “avrebbe sicuramente dovuto trovare accoglimento”
(cfr. doc. XI pag. 5; doc. XVII).
Il 10 febbraio 2015 __________
ha risposto di non ricordare, a distanza di alcuni anni, se abbia o meno detto
all’assicurato che un’eventuale domanda di condono avrebbe trovato accoglimento
(cfr. doc. XVIII).
La questione di sapere
cosa il funzionario della Cassa abbia effettivamente indicato al ricorrente non
merita di ulteriori approfondimenti, in quanto, anche nell’ipotesi più
favorevole all’assicurato, ossia che __________ gli abbia prospettato un
accoglimento della sua domanda di condono e quindi che egli, a seguito di tale
affermazione, abbia rinunciato a impugnare davanti al TCA la decisione su
opposizione relativa alla restituzione, le contestazioni dell’assicurato a
proposito della restituzione vanno respinte, in quanto la richiesta della Cassa
è tempestiva e il conteggio del guadagno intermedio per i mesi di gennaio e
febbraio 2010 è avvenuto correttamente.
2.5
L’art. 25 cpv. 2 LPGA prevede
che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere
dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma
al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili
alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla
giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (cfr. DTF 130 V
318).
In una sentenza C 17/03
del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 l’Alta Corte ha
sottolineato che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto
conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di
un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova
dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti
per una restituzione erano dati.
Cfr. pure STF 9C_795/2009
del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD
I-2011 N. 47 pag. 212 segg.
In una sentenza pubblicata
in DTF 110 V 304 il TFA, statuendo sull'art. 47 cpv. 2 vLAVS, i cui principi
valevano anche nell'ambito d'applicazione dell'art. 95 vLADI (cfr. SVR 1997 ALV
Nr. 84, consid. 2c, pag. 256), ha pure precisato che qualora la restituzione
sia addebitabile a un errore dell'amministrazione, l'anno di perenzione inizia
non il giorno in cui l'errore è stato commesso, bensì quello in cui la medesima
autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo, con l'attenzione da essa
ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, rendersi conto di
tale errore (cfr. DTF 110 V 304, consid. 2b, pag. 305-307; cfr. anche cfr. STF
8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2.; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010
consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47
pag. 212 segg.; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72
pag. 306).
L’Alta Corte ha ribadito
tale principio in una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003, consid. 2.1.,
pubblicata in RDAT II-2003 N. 72, relativa all’assicurazione contro la
disoccupazione, in cui ha precisato che:
" (…)
In proposito l'istanza precedente ha correttamente
precisato che in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di
una prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è stato
commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo
tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in
cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza
della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione
ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 383 consid. 1 e 385 consid. 2c)."
Al riguardo cfr. pure STCA
35.2005.83
del 13 giugno 2005, consid. 2.6.-2.7., massimata in RtiD I-2007 N.
44.
pag. 187.
Quando l'amministrazione
deve, con ulteriori accertamenti, completare le conoscenze necessarie per
fondare la pretesa di restituzione il termine annuale di perenzione inizia dal
momento in cui l’autorità, applicando l’impegno da essa esigibile, avrebbe
potuto completare le sue informazioni così da poter far valere la propria
pretesa di rimborso (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 in cui l’Alta Corte ha indicato che di regola viene considerato adeguato un termine di 4 mesi
per le necessarie verifiche; STF 9C_503/2010 del 26 agosto 2011 con cui il TF
ha confermato il giudizio cantonale che ha ritenuto adeguato, per l’organo
esecutivo responsabile della protezione civile, un termine di due mesi per
determinare la somma delle indennità di perdita di guadagno – IPG; cfr. pure STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010 consid. 3.2.2.; STF 9C_534/2009 del 4
febbraio 2010; DTF 112 V 180).
2.6
In concreto
questa Corte pendente causa ha chiesto a __________ quale sia stato il
motivo (e quando si è verificato) che ha dato avvio al riesame dell’incarto
dell’assicurato e che ha fatto richiedere il suo estratto conto individuale AVS
pervenuto alla Cassa nel luglio 2012 (cfr. doc. XVII).
Il
funzionario della Cassa, il 10 febbraio 2015, ha risposto:
" (…)
2.
Ogni
anno la SECO chiede alle casse di disoccupazione di verificare gli incarti di
quegli assicurati, sul cui estratto AVS di due anni prima figurano dei rapporti
di lavoro non considerati dalla cassa di disoccupazione a titolo di guadagno
intermedio. Questi controlli in atto oramai da alcuni anni intendono combattere
il lavoro nero. Non tutti i casi verificati conducono tuttavia ad una decisione
di restituzione, perché l’assicurato non ha annunciato un impiego; in diversi
casi i datori di lavoro non hanno semplicemente annunciato alla competente
cassa AVS la fine corretta dei rapporti di lavoro.
Nel
caso specifico la cassa ha avuto comunicazione degli incarti da verificare nel
corso dei primi mesi dell’anno 2012, ciò che ha dato avvio alla nostra
richiesta dell’estratto conto individuale AVS. (…)" (Doc. XVIII)
Ritenuto che
il termine di perenzione relativa è, ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, di un
anno a decorrere dal momento in cui l’istituto
d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto e visto che la
richiesta da parte della SECO di verificare l’incarto del ricorrente è giunta
alla Cassa all’inizio del 2012, allorché la Cassa ha emanato l’ordine di restituzione
del 22 ottobre 2012 (cfr. doc. 1/9; consid. 1.1.), il
diritto alla restituzione delle indennità di disoccupazione che il ricorrente
ha indebitamente riscosso a seguito del computo del guadagno intermedio
conseguito quale insegnante supplente e tramite le attività svolte per il
Comune di __________ e il __________ nei mesi di gennaio e febbraio 2010 (cfr. consid. 1.1.) non era in ogni caso perento.
Per quanto
attiene alla censura dell’assicurato secondo cui gli importi computati
dalla Cassa nel calcolo relativo all’ordine di restituzione a titolo di
guadagno intermedio per i mesi di gennaio e febbraio 2010 avrebbero dovuto
essere conteggiati per dei mesi precedenti, siccome il reddito proveniente da
un’attività esercitata a titolo di guadagno intermedio deve essere tenuto conto
nel periodo di controllo durante il quale la prestazione lavorativa è
effettivamente fornita (cfr. doc. XI; consid. 1.7.), va osservato che nel caso
concreto rettamente la Cassa ha considerato i guadagni derivanti dalle attività
menzionate nei mesi di gennaio e febbraio 2010.
In effetti, a prescindere
dalla questione di sapere se gli introiti derivanti da attività lavorative
effettuate in un determinato periodo ma retribuite successivamente possano
essere computati nel mese in cui avviene il pagamento o debbano essere tenuti
in considerazione per il mese in cui è stata svolta l’occupazione, dalle carte
processuali risulta che il ricorrente ha svolto le attività menzionate proprio
nei mesi di gennaio e/o febbraio 2010.
Dal 21 gennaio all’11
febbraio 2010 egli ha lavorato quale docente supplente in __________ presso la
Scuola __________ per 20 ore e dal 18 gennaio al 24 febbraio 2010 presso il __________
di __________ per 90 ore (cfr. doc. 1/23; 1/24).
Inoltre la collaborazione
esterna con il __________ ha avuto luogo nel febbraio 2010 (cfr. doc. 1/30).
Nel conto salario per
l’anno 2010 relativo all’insorgente allestito dal Comune di __________ è, poi,
stata indicata una paga, quale sorvegliante __________, per il mese di gennaio
2010.
di fr. 399.25 (cfr. doc. 1/28).
A quest’ultimo riguardo
giova, del resto, rilevare che l’11 dicembre 2009 l’assicurato, con un
messaggio di posta elettronica, ha informato il consulente __________ che da
quel momento fino al 16 gennaio 2010 avrebbe lavorato presso il __________ di __________
(cfr. doc. 17.1) e il 15 gennaio 2010 l’ha avvisato di aver terminato da poco
la precedente attività parziale per il __________ (cfr. doc. 17).
2.7
L'art. 95 LADI regola la
restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di
questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di
restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui
all'articolo 55 e 59c cpv. 4.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA
stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
La giurisprudenza federale
sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva
tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr.
STFA C 174/04 del 27 aprile 2005; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,
ad art 25, n. 45).
L'art. 4 OPGA regola il
condono.
Se il beneficiario era in
buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia
completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).
Determinante per il
riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di
restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su
domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi,
deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata
in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).
Sul condono è pronunciata
una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).
L'art. 5 OPGA definisce
cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:
" 1 La grave difficoltà ai
sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a
norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le
spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti
secondo la LPC.
2.
Per
il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:
a. per le persone che vivono a casa:
1.
quale
importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo
secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso
1.
lettera a LPC,
2.
quale
pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui
all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;
b. per
le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali,
4800.
franchi l’anno;
c. per
tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la
versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle
cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.
3.
La
franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c
LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari
di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv.
1.
lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è
computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è
tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno
in un istituto.
4.
Sono
computati come spese supplementari:
a. per le persone sole, 8000 franchi;
b. per i coniugi, 12 000 franchi;
c. per
gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o
dell’AI, 4000 franchi per figlio.”
Secondo la legge, dunque,
perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che
siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato
ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la restituzione gli
imporrebbe una grave difficoltà.
Quindi, qualora difetti
una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.
2.8
La buona fede presuppone che
l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta
ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua
negligenza.
Per quel che concerne la
buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come
presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno
determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di
informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.
Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del
27.
gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C
130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38,
consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14,
consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112
V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
2.9
Con l'entrata in vigore della
LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di
informare e di annunciare, è stato abrogato.
L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".
Gli assicurati e il loro
datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie
leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).
Colui
che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le
informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le
prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).
Chi
pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte
le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le
assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le
informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a
prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni
(cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).
L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".
L’avente diritto, i suoi
congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare
all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi
cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per
l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha
l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni
determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.
31.
cpv. 2 LPGA).
Il dovere di informare
deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.
Devono essere fornite, di
conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle
condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01
del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).
Secondo la giurisprudenza
federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete
sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo
calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).
2.10
In una sentenza
C 292/02 del 15 marzo 2004 – decisione resa dopo che il TFA aveva già
confermato il giudizio con il quale questo Tribunale ha concluso che
l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile al 50% e ha
rinviato gli atti all’amministrazione per il nuovo computo dell’importo da
restituire – l’Alta Corte ha confermato anche il giudizio con il quale il TCA
ha negato all’assicurata il condono dell’importo chiestole in restituzione in
quanto la stessa non era in buona fede.
In
quell’occasione il TFA ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:
" (…) si tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo
continuato a lavorare presso la società dell'allora marito e ad avere
sottaciuto tale circostanza all'amministrazione, possa avere riscosso in buona
fede le indennità di disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.
4.2
In una sentenza pubblicata in DLA 1998 no. 14 pag. 70, questa
Corte ha già avuto modo di stabilire che costituisce una grave negligenza -
escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - il fatto di
lavorare - seppur a titolo gratuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un
anno per conto della ditta del proprio figlio senza informare la cassa di
disoccupazione.
4.3
La presente fattispecie - così come accertata da questo
Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi giudicata. Ne
consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il condono
dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, già
solo per questo motivo merita di essere disatteso. (…)"
In una sentenza C 70/03
del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa a un
assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente
un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che
egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi
collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del
caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza
segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del
conteggio manifestamente troppo elevato.
L’Alta Corte, visto
l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito
della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece
percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza
lieve.
In
un’ulteriore sentenza C 2/07 del 6 marzo 2007 la nostra Massima Istanza ha deciso,
contrariamente alla Corte cantonale, che a un’assicurata che aveva
correttamente comunicato alla Cassa il 23 agosto 2004 che dal 19 agosto 2004
era a disposizione per il collocamento soltanto in misura del 50% avendo
iniziato una formazione commerciale non andava riconosciuta la buona fede al
momento in cui aveva percepito le indennità di disoccupazione relative ai mesi successivi
all’informazione da lei fornita chiestele in restituzione e che quindi doveva
esserle negato il condono.
In effetti
allorché aveva ricevuto le prestazioni LADI, avrebbe dovuto con l’attenzione da
lei esigibile rendersi conto che l’importo delle stesse non era stato adeguato
(ridotto) e dunque che non le spettavano perlomeno in parte. Non sono stati ritenuti
motivi atti a giustificare il mancato avviso alla Cassa la morte del padre,
rispettivamente il fatto di doversi prendere cura della madre e del fratello,
come pure l’impegno scolastico. Il TFA ha peraltro osservato che la circostanza
di non prestare la dovuta attenzione ai versamenti effettuati a suo favore
dall’assicurazione disoccupazione e il fatto di non controllare la posta e i
conteggi non potevano essere valutati quale negligenza lieve.
Con sentenza
8C_807/2007 del 18 agosto 2008 l’Alta Corte ha, infine, respinto il ricorso di
un assicurato al quale era stato negato il condono della restituzione della
somma di fr. 5'776.30, chiesta, in quanto era emerso che egli aveva lavorato
senza annunciare tale attività.
All’assicurato
è stata negata la buona fede, poiché, anche se, come da lui sostenuto, avesse
effettivamente avvertito il suo consulente in merito a tale occupazione, aveva
comunque risposto sempre negativamente alla domanda di sapere se esercitava
un’attività lucrativa dipendente o indipendente, ossia una questione
determinante per il calcolo dell’indennità da parte della cassa di
disoccupazione.
Nulla, poi,
consentiva di concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di
rispondere negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività
lavorativa.
L’assicurato,
del resto, non poteva ragionevolmente credere che la cassa fosse al corrente
della sua attività. In assenza di attestati di guadagno intermedio o
certificati di salario forniti dall’assicurato, la cassa non poteva conoscere
l’importo effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi
motivi per pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state
calcolate tenendo conto del reddito in questione.
2.11
Nell’evenienza
concreta la Sezione del lavoro ha negato ad RI 1 il condono della restituzione
della somma di fr. 3'143.40 corrispondenti a indennità di disoccupazione
percepite nei mesi di gennaio e febbraio 2010, non potendo essergli
riconosciuta la buona fede, in quanto, da un lato, non ha tempestivamente
annunciato alla Cassa l’attività svolta presso il __________ e il Comune di __________
quale sorvegliante di __________. In particolare non ha indicato tali
occupazioni sul Formulario “Indicazioni della persona assicurata”. Dall’altro,
benché abbia indicato sui formulari di gennaio e febbraio 2010 l’attività
svolta per l’Ufficio dell’insegnamento medio superiore, non ha adeguato il
numero di ore di supplenza effettivamente svolte rispetto a quello segnalato
inizialmente.
Considerato che per i mesi
di gennaio e febbraio 2010 la Cassa ha considerato un guadagno intermedio di
parecchio inferiore a quello realmente conseguito dall'assicurato, quest’ultimo,
a mente della parte resistente, non poteva ignorare che tali prestazioni erano
versate a torto (cfr. doc. 9; A).
L’assicurato ha contestato
l’operato dell’amministrazione, asserendo di aver sempre segnalato qualsiasi
impiego e relative entrate alla consulente del personale e di aver sempre
annunciato il guadagno intermedio.
Egli ha precisato di aver
informato la consulente del personale in particolare dei due importi ricevuti
dal __________ e dal Comune di __________. A quest’ultimo proposito ha
puntualizzato che, trattandosi di rimborsi spese per un lavoro precedentemente
svolto e denunciato come guadagno intermedio per una mostra in occasione dei
mondiali di ciclismo, la consulente gli avrebbe detto che non dovevano essere
denunciati se non raggiungevano una certa cifra annua e se erano dei versamenti
“una tantum”.
L’insorgente ha, inoltre,
aggiunto di aver compilato tutti i formulari che ha inoltrato solo dopo averli
verificati con i consulenti dell’URC, ai quali ha sempre fornito tutte le
informazioni determinanti (cfr. doc. doc. 1/1; I).
2.12
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che nei formulari
Indicazioni della persona assicurata per il mese di gennaio e per il mese di
febbraio 2010, allestiti il 3 febbraio 2010, rispettivamente il 5 marzo 2010,
il ricorrente ha indicato di aver lavorato per l’Ufficio dell’insegnamento
medio superiore dal 15 al 31 gennaio 2010 e dal 1° al 28 febbraio 2010 (cfr.
doc. 1/73; 1/69).
Da un Rapporto di
supplenza allestito dall’Ufficio dell’insegnamento medio superiore l’11
febbraio 2010 e sottoscritto dal ricorrente si evince che quest’ultimo dal 21
gennaio all’11 febbraio 2010 ha effettuato, quale supplente nella materia di __________
presso la __________ 20 ore (cfr. doc. 1/24).
Da un ulteriore Rapporto
del 5 marzo 2010 sempre controfirmato dall’assicurato risulta, poi, che questi
dal 18 gennaio al 24 febbraio 2010 ha svolto presso il __________ di __________,
sempre come supplente in __________, 90 ore (cfr. doc. 1/23).
Inoltre, come peraltro
rilevato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. XIII pag. 3-4), questo Tribunale
constata, da una parte, che dall’estratto conto bancario dell’assicurato emerge
che a suo favore sono stati effettuati dei bonifici da parte della Cassa
cantonale delle finanze per l’attività di supplente di fr. 1’1’41.05 il 24
febbraio 2010 e di fr. 5'134.55 il 24 marzo 2010 (cfr. doc. B2).
Dall’altra parte, il TCA
rileva che nel mese di maggio 2010 all’insorgente, iscritto in disoccupazione
dal 10 agosto 2009 (cfr. doc. 1/77; 1/81) e che conosceva l’ammontare del
proprio guadagno assicurato di fr. 2'818.--, in quanto risultante dalla
Comunicazione delle principali condizioni del diritto all’indennità di
disoccupazione del 9 settembre 2009 (cfr. doc. 27), sono stati inviati i
conteggi delle indennità di disoccupazione relative al mese di gennaio 2010 di
fr. 1'624.30 (cfr. doc. 1/76) e al mese di febbraio 2010 di fr. 1'519.10 (cfr.
doc. 1/72), per complessivi fr. 3'143.40 corrispostigli sul suo conto bancario
il 19 maggio 2010 (cfr. doc. B2).
In tali conteggi è stato indicato
che per il mese di gennaio 2010 il guadagno intermedio lordo era di fr. 515.85
(cfr. doc. 1/76), mentre per il mese di febbraio 2010 ammontava a fr. 537.30
(cfr. doc. 1/72).
In simili condizioni
questo Tribunale ritiene che l’insorgente, prestando l’attenzione da lui
ragionevolmente esigibile alla situazione contingente, e in particolare ai conteggi
allestiti per i mesi di gennaio e febbraio 2010 dalla Cassa nel maggio 2010,
ovvero posteriormente al bonifico dei salari quale insegnante supplente di fr. 1’1’41.05
il 24 febbraio 2010 e di fr. 5'134.55 il 24 marzo 2010 (cfr. doc. B2), nonché
alle somme risultanti dagli estratti conto bancari sia relative agli stipendi
versatigli dal Cantone, che concernenti gli importi delle indennità LADI per i
mesi in questione, avrebbe potuto e dovuto rendersi conto che i guadagni
intermedi lordi considerati dall’amministrazione per il mese di gennaio 2010 di
fr. 515.85 (cfr. doc. 1/76) e per il mese di febbraio 2010 di fr. 537.30 (cfr.
doc. 1/72) al fine di determinare l’importo delle indennità di disoccupazione a
cui egli aveva diritto erano troppo esigui.
Il ricorrente poteva e
doveva, quindi, riconoscere, da questo profilo, l'illegittimità del versamento
delle indennità di disoccupazione per i mesi di gennaio e febbraio 2010.
La mancata comunicazione
alla Cassa, se non del numero esatto di ore effettuate quale insegnante
supplente, dei redditi conseguiti tramite tale attività e corrispostigli nei
mesi di febbraio e marzo 2010 costituisce, pertanto, conformemente alla legge e
alla giurisprudenza citata al consid. 2.10., una negligenza grave che implica
l’esclusione della buona fede.
L’affermazione
dell’assicurato, secondo cui non avrebbe saputo quante ore aveva realmente
lavorato in ogni singolo mese, né sapeva a quanto ammontasse l’importo orario
corrisposto ai docenti supplenti (cfr. doc. XI), non gli è di ausilio alcuno.
In effetti, come appena
esposto, egli avrebbe dovuto comunque informare la Cassa dei guadagni ottenuti
quale insegnante supplente, di cui era al corrente al più tardi dal mese di
marzo 2010.
2.13
Per quanto concerne gli
importi ricevuti per le attività svolte presso il __________ e il Comune di __________,
dai documenti agli atti, e meglio dall’estratto del conto individuale
dell’assicurato emesso dalla Cassa __________ nel luglio 2012, risulta che il
ricorrente nel 2010 ha ricevuto fr. 399.-- dal Comune di __________ e fr.
500.
-- dalla Fondazione __________ (cfr. doc. 1/35).
In effetti, come visto
sopra (cfr. consid. 2.10.), nel conto salario per l’anno 2010 relativo
all’insorgente allestito dal Comune di __________ è stata indicata una paga,
quale sorvegliante __________, per il mese di gennaio 2010 di fr. 399.25 (cfr.
doc. 1/28).
Inoltre il __________, il
10.
marzo 2010, ha attestato che l’assicurato nel febbraio 2010 ha percepito fr. 250.-- per una collaborazione esterna (cfr. doc. 1/29; 1/30).
Egli ha guadagnato
ulteriori fr. 250.-- per un’ulteriore rubrica nel dicembre 2010 (cfr. doc.
1/31).
Nei formulari Indicazioni
della persona assicurata relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2010, compilati
il 3 febbraio 2010, rispettivamente il 5 marzo 2010, il ricorrente non ha però
indicato alcunché riguardo allo svolgimento di un’attività per il Comune di __________,
né per il __________ (cfr. doc. 1/69, 1/73).
Nemmeno sono stati
prodotti attestati di guadagno intermedio in relazione alle due attività
menzionate.
Lo svolgimento di
un’attività lavorativa costituisce un fatto determinante ai fini del diritto
alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, già dal profilo
dell’idoneità al collocamento e della computabilità della perdita di lavoro (cfr.
art. 8 cpv. 1 lett. f, 15, 8 cpv. 1 lett. b, 11 LADI).
All’assicurato, come a
qualsiasi persona posta nella sua situazione, non poteva sfuggire che per gli
organi chiamati ad applicare la LADI era fondamentale sapere che aveva
esercitato delle attività lucrative, al fine di determinarsi circa il suo
diritto alle indennità di disoccupazione, e più in particolare circa
l’estensione di tale diritto.
Tali circostanze dovevano,
quindi, essere comunicate senza indugio all’amministrazione, ciò che non è
invece avvenuto.
2.14
Il ricorrente, a
giustificazione della mancata segnalazione delle entrate percepite dal Comune
di __________ e dal __________ nei mesi di gennaio e febbraio 2010, ha affermato che tale omissione sarebbe da ascrivere alle indicazioni fornitegli da parte dei
consulenti dell’URC secondo cui gli importi ricevuti non dovevano essere
considerati rilevanti, siccome da classificare alla stregua di rimborsi spese,
non raggiungendo l'importo di CHF 2'000.- annui che, stando a quanto comunicatogli
era la soglia limite al di sopra della quale sarebbero diventati dei redditi da
considerare.
Egli ha, pure, evidenziato
che la sua buona fede è manifesta, visto che ha sempre fornito tutte le
informazioni richieste, compilando correttamente i formulari e, tralasciando
gli importi relativi alle piccole somme percepite dal Comune di __________ e
dal __________ unicamente su suggerimento dei consulenti dell'URC (cfr.
doc. I pag. 6, 9).
Il 10 marzo 2014 l’avv__________,
capoufficio dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, ha interpellato i
consulenti del personale __________ e __________ che hanno seguito l’insorgente
nei mesi di gennaio e febbraio 2010 (cfr. doc. 16; 17), specificando che
stavano trattando un caso relativo a una domanda di condono, come segue:
" (…)
Il tutto ruota attorno a redditi conseguiti
durante la disoccupazione e chiesti in restituzione dalla disoccupazione. Viene
fatto più volte riferimento al fatto che gli IPA sarebbero stati compilati con
la vostra supervisione e che dei redditi minori (guardiano museo, redazione di
alcuni articoli per il __________) non siano stati segnalati su vostra
indicazione.
Sulla base della prassi normalmente in uso
per quanto riguarda le informazioni relative al calcolo e il versamento delle prestazioni
(rinvio alla CD) e dei documenti a GED (in particolare verbali colloquio 15
gennaio 2010 e 19 febbraio 2010) avevo concluso che la PCI aveva segnalato di
avere lavorato ma senza altre discussioni o istruzioni da parte vostra.
I fatti sono purtroppo piuttosto lontani
nel tempo (2010), tuttavia vi chiedo di leggere attentamente il ricorso (v. in
particolare p.to 3 pag. 3 e 4; p.to pag. 5; p.to 6 pag. 6) e dirmi cosa vi
ricordate e se è esatto quanto sostenuto dal ricorrente.
(…)" (Doc. 19)
__________, il medesimo
giorno, ha risposto quanto segue:
" (…)
Io non controllavo sistematicamente i
formulari IPA del Signor RI 1, raccomando sempre di compilarli in maniera
veritiera in quanto si tratta di un’autocertificazione. Non ho l’abitudine di
controllarli, sono sicura che tale procedura non venisse svolta regolarmente.
All’assicurato è sempre stato detto di
indicare tutte le attività svolte (sia dipendenti che indipendenti) nel
formulario IPA. Ricordo che aveva dei problemi legati al fatto che i diversi
datori di lavoro versavano lo stipendio in momenti diversi, per tale motivo gli
è sempre stato detto, come avviene regolarmente, di rivolgersi alla cassa
disoccupazione per i chiarimenti dei pagamenti e come dichiarare il guadagno
intermedio.
Ad ogni assicurato viene sempre detto di
notificare qualsiasi entrata alla cassa disoccupazione, anche al signor RI 1,
da parte mia è stato ribadito questo concetto. Sul fatto che importi inferiori a
2'000.- annui non devono essere notificati alla cassa, a me suona veramente
nuovo, siccome non è una nozione a me nota, sicuramente da parte mia non ha
avuto questa informazione.
(…)" (Doc. 20)
Sempre il 10 marzo 2010 __________
ha invece indicato che:
" Mi ricordo
sicuramente dell’assicurato.
C’è qualcosa che mi sfugge, perché:
al momento dell’iscrizione, 23.10.2009,
l’assicurato aveva dichiarato verbalmente il lavoro presso il “__________”
(vedi scheda manoscritta vecchio archivio a GED) ma alla domanda formale
riguardante la disponibilità al collocamento ha risposto di NON avere alcuna
attività.
Forse la discussione sui 2000 franchi annui
esentati dall’AVS era avvenuta in questo contesto e gli avevo fatto presente
che per quanto ricordavo dalla mia formazione, era necessario chiedere
esplicitamente questo esonero, ma sicuramente non sono stato in grado di dargli
istruzioni precise, rimandandolo quindi alla cassa disoccupazione per ulteriori
chiarimenti.
Ritenevo in quel momento che l’indicazione
3A (parzialmente disoccupato con attività lavorativa a tempo parziale) avrebbe
automaticamente indotto la cassa disoccupazione a chiedere ragguagli sul
guadagno intermedio. E gli avevo sicuramente chiarito le diverse competente
cassa/URC.
Per la vicenda __________, gli avevo
ulteriormente risposto che la questione di sapere se si trattasse di un reddito
accessorio, un rimborso spese come da lui asserito o un guadagno intermedio
andava chiarita con la sua cassa disoccupazione e non con il sottoscritto.
Mi ha chiesto comunque un parere e gli ho
detto che essendo lui giornalista probabilmente si trattava di un guadagno
intermedio. Al che, con fare insistente, e, a mio parere, altezzoso, ha ripreso
la litania del “io lo so meglio di voi”.
Nel prolungarsi del colloquio - veramente
lungo e intenso – a un certo punto mi avrebbe (qui il ricordo si fa confuso)
mostrato l’IPA dicendo” quindi va bene così” – non l’ho nemmeno guardato ma
credo, nell’esasperazione, di avergli detto di prendersi le sue responsabilità
e che per il sottoscritto la cifra era di entità minima e non degna di ulteriore
interesse.
(…)" (Doc. 21)
L’assicurato, nella
replica prodotta dopo la risposta di causa, ha contestato di aver affermato che
gli sarebbe stato comunicato da parte dei funzionari dell'URC di non comunicare
redditi di piccola entità, precisando che ciò che ha sempre coerentemente
sostenuto è invece di aver discusso con i funzionari dell'URC dei controversi
importi percepiti dal Comune di __________ e dal __________ e di aver in
particolare discusso se gli stessi andassero o meno indicati nei formulari,
trovando infine l'avallo alla conclusione di non indicarli nei formulari (cfr.
doc. XI pag. 18).
2.15
Il ricorrente ha censurato il
modo di procedere della Sezione del lavoro che ha interpellato i consulenti URC
pendente causa, trasmettendo loro il testo del suo ricorso e ha chiesto lo
stralcio dagli atti delle relative risposte fornite tramite messaggi di posta
elettronica, in quanto, indipendentemente dal loro contenuto, questi ultimi non
sono stati firmati (cfr. doc. XI).
Questo Tribunale ritiene
che effettivamente, visto l’effetto devolutivo del ricorso (cfr. STF
8C_284/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.2.2.; DTF 127 V 228 consid. 2.b.aa),
la Sezione del lavoro non avrebbe dovuto procedere a degli atti istruttori
pendente la procedura ricorsuale al TCA, né tantomeno inviare all’URC il
ricorso dell’assicurato.
Considerato che già
nell’opposizione l’assicurato ha fatto valere di essere stato consigliato dai
consulenti URC circa il fatto di non segnalare i redditi ottenuti dal Comune di
__________ e dal __________ (cfr. doc. 10), in applicazione dell’art. 43 LPGA
(cfr. STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3.; DTF 136 V 113 consid.
5.2
), l’amministrazione avrebbe semmai dovuto procedere agli approfondimenti
del caso durante la procedura di opposizione.
Alla luce di quanto appena
esposto, gli esiti degli accertamenti esperiti dalla Sezione del lavoro presso
i consulenti del personale verranno ignorati dal TCA.
La Sezione del lavoro ha
osservato (cfr. doc. XIII pag. 6) che è prassi costante degli URC invitare gli
assicurati a rivolgersi alla propria cassa di disoccupazione per chiarire
aspetti riguardanti il conteggio delle indennità - e quindi il computo di
eventuali guadagni intermedi - e il relativo pagamento, siccome sono le Casse gli
organi competenti, in particolare, per quanto attiene alle prestazioni (cfr.
art. 81 cpv. 1 lett. c LADI) e non gli URC a cui, giusta l’art. 2a RL-rilocc,
compete invece:
" 1Gli
uffici regionali di collocamento (URC) sono competenti per:
a) la consulenza
e il collocamento dei disoccupati (art. 85 cpv. 1 lett. a LADI);
b) decidere in
merito all’attribuzione di provvedimenti di formazione, di occupazione e
speciali ai sensi della LADI, non riservati per competenza ad altra autorità
(art. 85 cpv. 1 lett. b LADI);
c) assegnare
occupazioni adeguate e impartire istruzioni agli assicurati (art. 85 cpv. 1
lett. c LADI);
d) eseguire le
prescrizioni di controllo della LADI (art. 85 cpv. 1 lett. f LADI);
e) sospendere
gli assicurati dal diritto alle prestazioni in relazione alle ricerche di
lavoro, al mancato rispetto di istruzioni e delle prescrizioni di controllo di
loro competenza sino ad un massimo di 18 giorni (art. 85 cpv. 1 lett. g LADI).
f) ricevere
l’annuncio personale in disoccupazione dell’assicurato (art. 19 OADI)."
Gli URC sono a conoscenza del
principio fondamentale secondo cui ogni attività lavorativa - anche se non
remunerata - deve essere annunciata.
In effetti in una sentenza pubblicata in DLA 1998 no. 14 pag. 70, l’Alta
Corte ha già avuto modo di stabilire che costituisce una grave negligenza -
escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - il fatto di
lavorare - seppur a titolo gratuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un
anno per conto della ditta del proprio figlio senza informare la cassa di
disoccupazione.
Al riguardo cfr. pure STFA
C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 4.2., già citata al consid. 2.10.
In simili condizioni, il
TCA ritiene assai improbabile che l’insorgente abbia ricevuto dai funzionari
dell’URC un’informazione secondo cui non era tenuto ad annunciare i redditi
provenienti da attività lavorative, in quanto estremamente esigui.
La sua buona fede non può,
perciò, essere tutelata ai sensi dell’art. 9 Cost.
Omettendo di indicare i
guadagni conseguiti tramite le attività per il Comune di __________ e il __________,
l’assicurato ha commesso una negligenza grave.
Del resto, vista anche la
sua formazione e le sue occupazioni nell’ambito del giornalismo e
dell’insegnamento, il ricorrente non poteva non rendersi conto che non
rispondendo correttamente alla chiara domanda riportata nei formulari “Indicazioni
della persona assicurata, e meglio “Ha lavorato per uno o più datori di
lavoro?” (cfr. doc. 1/73; 1/69), assumeva un comportamento contrario alla
buona fede.
In proposito va ribadito
(cfr. consid. 2.10.) che il Tribunale federale, in una sentenza
8C_807/2007 del 18 agosto 2008, ha respinto il ricorso di un assicurato al
quale era stato negato il condono. In quel caso è stata esclusa la buona fede,
poiché, anche se l’assicurato avesse effettivamente avvertito il suo consulente
in merito alla sua attività lavorativa, come da lui sostenuto, egli aveva
comunque risposto sempre negativamente alla domanda di sapere se esercitava
un’attività lucrativa dipendente o indipendente.
Nulla, poi,
consentiva di concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di
rispondere negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività
lavorativa.
L’assicurato,
del resto, non poteva ragionevolmente credere che la Cassa fosse al corrente
della sua occupazione. In assenza di attestati di guadagno intermedio o
certificati di salario forniti dall’assicurato, la cassa non poteva conoscere
l’importo effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi
motivi per pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state
calcolate tenendo conto del reddito in questione.
Contestualmente
l’Alta Corte ha osservato:
" (…)
4.1
Les premiers juges ont nié la bonne foi de
l'assuré. Ils ont constaté, d'une part, que ce dernier avait omis d'informer
les organes de l'assurance-chômage de son activité au service de la société
X.________ SA et que, d'autre part, il avait fait des déclarations contraires à
la vérité en répondant par la négative sur chacune des cartes de contrôle, à la
question de savoir s'il exerçait une activité lucrative dépendante ou
indépendante. Partant, la juridiction cantonale a considéré que l'intéressé
avait violé son obligation de renseigner, même s'il avait parlé au préalable de
son activité à son conseiller.
Reprenant pour l'essentiel l'argumentation invoquée
en instance cantonale, le recourant conteste avoir commis une négligence grave.
Il prétend avoir informé régulièrement son conseiller en placement sur son activité
pour le compte de la société X.________ SA et sur les gains intermédiaires
réalisés durant la période en cause; dès lors, il ne se considère pas
responsable de la non-communication de ces éléments à la caisse. En outre,
comme il était toujours au chômage, il a continué à remplir les cartes de
contrôle en indiquant qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative, conformément
aux recommandations de son conseiller. D'ailleurs, il fait valoir qu'étant
donné le montant peu élevé des versements de la caisse, il avait toutes les
raisons de penser que les revenus perçus au service de X.________ SA étaient
bien pris en considération pour la fixation de ses indemnités mensuelles. Selon
lui, la caisse était donc au courant de son activité lucrative.
4.2
Les seules allégations du recourant, selon
lesquelles il a informé régulièrement son conseiller de son activité lucrative,
ne sont pas suffisantes pour considérer que les faits importants pour le
jugement de la cause ont été constatés en violation du droit au sens de l'art.
95.
LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).
Quoi qu'il en soit, même en admettant que
l'intéressé a annoncé ladite activité à son conseiller, il n'en demeure pas
moins qu'il a toujours répondu négativement à la question de savoir s'il
exerçait une activité lucrative dépendante ou indépendante, soit une question
déterminante pour le calcul de l'indemnité par la caisse de chômage. Certes, il est constant que le conseiller en placement de l'assuré
lui a demandé de continuer à remplir les cartes de contrôle. Toutefois, rien ne
permet d'inférer que son conseiller lui aurait suggéré de répondre par la
négative à la question relative à l'exercice d'une activité lucrative. (…)"
(STF 8C_807/2007 del 18 agosto 2008 consid. 4.1.-4.2.; le sottolineature
sono del redattore)
Nella
presente fattispecie va sottolineato che il ricorrente nella replica ha comunque
contestato quanto riportato dalla Sezione del lavoro nella risposta di
causa, ossia di aver affermato che gli sarebbe stato comunicato
da parte dei funzionari dell'URC "di non comunicare redditi di piccola
entità" (cfr. doc. VI pag. 5), sostenendo di aver discusso con i
consulenti se gli importi percepiti dal Comune di __________ e dal __________
andassero o meno indicati nei formulari, trovando infine l’avvallo alla sua
conclusione di non segnalarli (cfr. doc. XI pag. 18; consid. 1.7.).
2.16
L’insorgente
ha chiesto l’audizione di alcuni testi, e meglio dei consulenti dell’URC che
l’hanno seguito nel periodo in cui ha percepito le indennità di disoccupazione
e di __________ della Cassa (cfr. doc. I pag. 14; XI pag. 24). Egli inoltre si
è dichiarato disponibile a essere sentito in sede di audizione personale (cfr.
doc. XXI pag. 2).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU,
ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga
rivolta.
Nel campo di applicazione
dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle
assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2
novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3,
la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata
anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente
garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del
2.
febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in
materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara
e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima
istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55
consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella
misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di
un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di
vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente
– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di
sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del
25.
gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid.
2).
L’Alta Corte ha, inoltre,
stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi
obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con
l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF
8C_504/2010 succitata).
Nella concreta evenienza -
contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non
ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una
richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle
risultanze probatorie, ma ha semplicemente postulato il proprio interrogatorio.
Egli ha, quindi, chiesto
l’assunzione di una nuova prova.
Conformemente, poi, alla
costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio
2011.
consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16
gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.;
STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H
103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01
del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202
consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
In concreto, ritenuto che i documenti
già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali
vigenti per quanto concerne il condono e in particolare il presupposto della
buona fede (cfr. consid. 2.7.-2.10.) consentono al TCA di emanare il proprio
giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle prove richieste, le
audizioni postulate, non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai
fini della risoluzione della vertenza.
Relativamente
alla richiesta di sentire __________ va rilevato che questo Tribunale, come
visto sopra, ha proceduto in ogni caso a sottoporgli delle domande alle quali
egli ha risposto il 10 febbraio 2015 (cfr. doc. XVII; XVIII).
L’avv. RA 1,
il 26 febbraio 2015, ha peraltro evidenziato che il ricorrente aveva postulato
l’audizione di __________ proprio per chiarire gli aspetti toccati nelle
domande che gli sono state rivolte in forma scritta dal TCA (cfr. doc. XXI).
Ne
discende che la richiesta dell’insorgente concernente la sua personale
audizione, nonché l’audizione dei testi deve essere respinta.
2.17
Alla luce di tutto quanto
esposto sopra, conformemente alla legge e alla giurisprudenza applicabile
all’evenienza concreta (cfr. consid. 2.6.), a mente di questo Tribunale, nel
caso dell’assicurato, deve essere esclusa la buona fede nella percezione delle
indennità di disoccupazione dei mesi di gennaio e febbraio 2010 (cfr. doc.
1/76; 1/72).
Venendo a mancare il primo
presupposto necessario al fine di poter ottenere il condono delle prestazioni
è, quindi, a ragione che la Sezione del lavoro ha respinto la relativa istanza.
La decisione su
opposizione del 20 gennaio 2014 va, conseguentemente, confermata.
2.18
Deve ancora essere verificato
se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con
gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 11, 13 e 14).
La domanda dell’insorgente
di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito
patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione
disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA; art. 29
cpv. 1 Lptca).
Secondo l’art. 28 cpv. 2
Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta
dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative."
Inoltre giusta l’art. 3
cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e
dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione
al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per valutare se un
assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza
federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del
minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13
p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va,
infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del
20.
settembre 2004).
Dalle carte
processuali, segnatamente dalla documentazione allegata al certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria, dal quale risulta il preavviso
favorevole del Comune di __________ (cfr. dod. VIIIbis), come pure dal
complemento istruttorio esperito da questo Tribunale nel dicembre 2014 (cfr.
doc. XV; XVI + C1-9), emerge che l’assicurato, che ha esaurito il diritto alle
indennità di disoccupazione (cfr. doc. I pag. 11), non ha entrate stabili,
bensì può contare unicamente su guadagni connessi a mandati saltuari di poca
entità, come ad esempio per il periodo settembre-dicembre 2014 gli è stato
assegnato un mandato di redazione di una biografia da parte dell’__________ con
un corrispettivo di fr. 1'000.-- (cfr. doc. XVI).
Da una
fattura dei premi emessa dalla cassa malati __________ l’8 novembre 2014
relativa al mese di dicembre 2014 si evince, del resto, che l’insorgente, con a
carico un premio di fr. 221.35 mensile, era al beneficio di un sussidio di fr.
225.70
al mese (cfr. doc. C8).
Ne discende
che l’assicurato può essere considerato indigente.
Visto che anche le altre
due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza
tendente alla concessione del gratuito patrocinio va accolta riservato l'eventuale
obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse
più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; art. 6 LAG; U. Kieser, ATSG -
Kommentar, 2° ed., Zurigo - Basilea - Ginevra 2009, ad art. 61, n. 110; relativamente
al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF;
art 152 cpv. 3 vOG; STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 10.2.; STF I
472/06 del 21 agosto 2007 consid. 7.2.; STFA K 146/03 del 4 maggio 2004 consid.
7.1
; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in
DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto
ricevibile, è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti