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38.2014.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 marzo 2015Italiano67 min

Source ti.ch

Fatti

i due mesi in questione e dunque l'errore nella comunicazione delle ore svolte

(indicazione erronea di sole 20 ore) non poteva passare inosservato

all'assicurato. Questo almeno non tanto per il numero di ore annunciate dal datore

di lavoro, ma per l'ammontare delle indennità di disoccupazione ricevute da

sommare al salario di sua spettanza per le ore d'insegnamento svolte. La

percezione delle indennità in eccesso per l'attività quale docente non può

dunque essere ritenuta come avvenuta in buona fede. L'assicurato avrebbe dovuto

e potuto segnalare spontaneamente e tempestivamente la discrepanza alla cassa

di disoccupazione.

3.3 L'attività

quale sorvegliante di museo svolta durante il mese di gennaio 2010 non è stata indicata

sul formulario IPA del relativo mese e pertanto il mancato computo da parte

della cassa di disoccupazione è direttamente ascrivibile alla violazione dell'obbligo

d'informazione da parte dell'assicurato.

La semplice e chiara domanda n. 1 di

detti formulari non lascia alcuno spazio a dubbi o esitazioni, la domanda"

ha infatti il seguente tenore: ha lavorato per uno o più datori di lavoro?

e chiede di precisare i periodi e il nome del datore di lavoro in caso di

risposta affermativa. L'assicurato non può pertanto prevalersi del fatto di

avere segnalato alla propria consulente di avere svolto un attività lavorativa

per giustificare la mancata comunicazione alla cassa di un'informazione

importate per il calcolo delle indennità dovute.

3.4 Anche

l'attività quale giornalista relativa al mese di febbraio 2010 non è stata - a

torto - indicata sul relativo formulario IPA ed il pagamento erroneo va posto

in diretta relazione con tale violazione dell'informazione. (…)" (Doc. A)

1.4. Contro la decisione su

opposizione del 20 gennaio 2014 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1 dello studio

legale RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto di

essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio, nonché, in via principale, l’accoglimento integrale della domanda

di condono e, in via subordinata, l’accertamento della perenzione della pretesa

di restituzione (cfr. doc. I pag. 12-13).

A sostegno delle proprie

pretese ricorsuali l’assicurato ha segnatamente addotto:

" (…)

Incredibilmente, nonostante il signor RI 1 abbia sempre fornito

tutte le informazioni corrette ai suoi consulenti, che lo hanno aiutato

concretamente nella compilazione dei formulari mensili, l'autorità

è giunta ad imputargli addirittura una negligenza grave (!) per il fatto che

durante due mesi (gennaio e febbraio 2010) la Cassa stessa fosse incorsa in un proprio

errore, considerando un guadagno intermedio inferiore rispetto a quello

effettivamente conseguito. Circostanza questa che, stando a quanto asserito

dall'autorità, non poteva essere ignorata dal signor RI 1, il quale avrebbe

dovuto informarsi presso la cassa circa la legittimità delle prestazioni percepite.

Di contraltare, per tutti gli altri mesi nei quali la Cassa aveva

calcolato erroneamente il diritto alle indennità a favore del signor RI 1,

l'autorità ne ha riconosciuto la buona fede ed il diritto al condono in virtù

del fatto che, oltre a questa prima condizione, la restituzione delle

prestazioni avrebbe causato per l'assicurato una situazione economica e

finanziaria di rigore. Si richiama l'attenzione sul foglio di calcolo annesso

alla decisione che concludeva per il condono integrale di tutti i CHF 6'564,25

richiesti al signor Stephani (cfr. pag. 1, in alto a destra, e a pag. 2 la crocetta sul campo "condonata" al posto di quello "parzialmente

condonata").

Per quanto attiene all'attività di sorvegliante al museo per il

Comune di __________ e per quanto attiene all'attività di giornalista per il __________,

il mancato inserimento nei formulari di tali importi è solo ed unicamente da

ascrivere al fatto che sono stati proprio i consulenti dell'URC a indicare al

signor RI 1 che tali importi non dovevano essere considerati rilevanti, siccome

da classificare alla stregua di rimborsi spese (non raggiungendo l'importo di

CHF 2'000.- annui che, stando a quanto comunicato al signor RI 1, era la soglia

limite al di sopra della quale sarebbero diventati dei redditi da considerare).

Riguardo all'attività di docente supplente per i mesi di gennaio e

febbraio 2010 l'autorità, pur riconoscendo che il signor RI 1 l'avesse concretamente

e correttamente indicata, è giunta ad imputargli una negligenza grave per il

fatto che egli avrebbe dovuto accorgersi dell'ammontare eccessivo delle

indennità versate. Il tutto non già considerando gli importi concreti in

gioco e le circostanze del caso concreto (in particolare il fatto che anche

nei mesi seguenti la Cassa sia insorta in un errore) bensì partendo dal

presupposto di doversi conformare acriticamente ad una sentenza del Tribunale

federale (menzionata a pag. 3 della decisione 15 maggio 2013), emanata

in relazione ad un caso che nulla aveva a che fare con quello oggetto della

presente procedura (sic). (…)" (Doc. I, pag. 6-7)

" (…)

Nel caso concreto, a fronte delle censure addotte, non può esservi

dubbio alcuno in merito al fatto che l'Ufficio giuridico avrebbe

necessariamente dovuto accertare concretamente come è avvenuta la compilazione

dei formulari, analizzare gli stessi - di cui si chiede la produzione in

questa sede per il tramite del richiamo dei vari incarti - e chiarire se e

quali indicazioni siano state date dai consulenti dell'URC al signor RI 1.

L'autorità decidente è poi incorsa in un accertamento

manifestamente

errato negando la buona fede dell'assicurato, ancorché la stessa

sia

manifesta, visto che egli ha sempre fornito tutte le informazioni

richieste, compilando correttamente i formulari e, tralasciando gli importi

relativi ai piccoli importi percepiti dal Comune di __________ e dal __________

unicamente su suggerimento dei consulenti dell'URC. A ben vedere è del tutto

scioccante che non si sappia concretamente da dove sia scaturito l'errore.

L'autorità non ha poi in particolare tenuto conto degli importi

concretamente in gioco, dai quali il ricorrente non avrebbe certo

potuto rendersi conto che l'autorità gli aveva versato più del dovuto. In tutta

evidenza, applicando acriticamente per analogia una sentenza del Tribunale

federale, che nulla aveva a che fare con il caso oggetto della presente

procedura, l'autorità ha probabilmente superato la soglia dell'arbitrio.

Prove: doc. A1 ; cs..

11. Perenzione del diritto alla restituzione

Anche volendo fare astrazione da

tutti i motivi indicati nei considerandi precedenti, che giustificano

(ampiamente) l'annullamento della decisione, l'autorità è incorsa in errore non

considerando che la pretesa di restituzione era perenta, visto che la richiesta

di restituzione è stata presentata tardivamente.

L'art. 95 LADI regola la restituzione

delle prestazioni indebitamente versate. La disposizione in questione rinvia

all'art. 25 LPGA, il cui cpv. 2 prevede che il diritto alla restituzione si

estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto di

assicurazione ha avuto conoscenza del fatto e, in ogni caso al più tardi cinque

anni dopo il versamento della prestazione. La giurisprudenza ha già avuto modo

di stabilire che si tratta di termini di perenzione, che non possono essere

sospesi né interrotti e devono essere applicati d'ufficio.

Disponendo di tutte le informazioni

determinanti la Cassa avrebbe tutt'al più dovuto impiegare al massimo un paio

di mesi per verificare la situazione e avanzare la propria richiesta. Avendolo

fatto con due anni e mezzo di ritardo si deve necessariamente giungere alla

conclusione che la pretesa fosse nel frattempo già andata (da tempo) perenta.

Al riguardo si osserva che non è in virtù di fatti o informazioni nuovo che la

Cassa ha avanzato la propria pretesa nell'ottobre del 2012, bensì sulla scorta

dei dati (completi) che l'assicurato le aveva fornito.

Quest'ulteriore ragione impone

l'annullamento della decisione qui avversata, giacché la pretesa di

restituzione era già perenta al momento in cui la cassa l'ha notificata

all'assicurato. (…)" (Doc. I, pag. 9-11)

1.5. Nella sua risposta del 17

marzo 2014 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere l’impugnativa con

argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr.

doc. VI).

1.6. Il 24 marzo 2014 l’avv. RI 1,

per conto dell’assicurato, ha trasmesso il certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria preavvisato favorevolmente dal Municipio di __________,

a cui è stata allegata della documentazione (cfr. doc. VIII+bis).

1.7. L’assicurato, sempre

patrocinato dall’avv. RA 1, il 15 aprile 2014 ha presentato un atto di replica in cui ha in particolare evidenziato che nella decisione su

opposizione del 24 gennaio 2013 è stato indicato che il reddito proveniente da

un’attività esercitata a titolo di guadagno intermedio deve essere computato

nel periodo di controllo durante il quale la prestazione lavorativa è

effettivamente fornita. Di conseguenza a mente del ricorrente gli importi

considerati dalla Cassa avrebbero dovuto essere conteggiati in precedenza e

non nei mesi nei quali sono stati versati.

Inoltre l’insorgente ha

fatto valere di non aver saputo quante ore aveva effettivamente lavorato in

ogni singolo mese, né sapeva a quanto ammontasse l’importo orario corrisposto

ai docenti supplenti. Egli, pertanto, esclude di aver potuto prendere in

considerazione che l’amministrazione era incorsa in un errore.

Egli ha, poi, asserito:

" (…)

II ricorrente contesta di aver mai affermato che gli sarebbe stato

comunicato da parte dei funzionari dell'URC "di non

comunicare redditi di piccola entità" (cfr. risposta 17 marzo 2014,

pag. 5). Quello che il ricorrente ha sempre coerentemente sostenuto è invece di

aver discusso con i funzionari dell'URC dei controversi importi percepiti dal

Comune di __________ e dal __________ e di aver in particolare discusso se gli stessi

andassero o meno indicati nei formulari, trovando infine l'avallo alla conclusione

di non indicarli nei formulari. (…)" (Doc. XI, pag. 18)

Infine l’insorgente ha

censurato il modo di procedere della Sezione del lavoro che pendente causa ha

interpellato i consulenti del personale __________ e __________, trasmettendo

loro il testo del suo ricorso e ha chiesto lo stralcio dagli atti delle

relative risposte fornite tramite messaggi di posta elettronica, in quanto,

indipendentemente dal loro contenuto, questi ultimi non sono stati firmati

(cfr. doc. XI).

1.8. La Sezione del lavoro ha

preso posizione al riguardo con la duplica del 5 maggio 2014 (cfr. doc. XIII).

1.9. Il doc. XIII è stato inviato

per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. XIV).

1.10. Pendente causa questa Corte,

in riferimento alla domanda di gratuito patrocinio formulata da RI 1

contestualmente al ricorso, ha posto alcuni quesiti all’avv. RA 1 in merito

alla situazione finanziaria dell’assicurato, richiedendo la produzione di

alcuni documenti (cfr. doc. XV)

Il patrocinatore

dell’insorgente ha risposto il 12 dicembre 2014, inviando la documentazione

richiesta (cfr. doc. XVI; C1-9).

1.11. Il 5 febbraio 2015, il TCA ha

posto alcuni quesiti a __________ della Cassa disoccupazione __________ (cfr.

doc. XVII).

__________ ha risposto il

10 febbraio 2015 (cfr. doc. XVIII).

1.12. La Sezione del lavoro, il 17

febbraio 2015, si è riconfermata integralmente nelle considerazioni e

conclusioni esposte in sede di risposta e di duplica (cfr. doc. XX).

1.13. L’avv. RA 1, per conto

dell’assicurato, ha preso posizione con scritto del 26 febbraio 2015 in merito all’accertamento esperito da questo Tribunale presso la Cassa (cfr. doc. XXI).

1.14. Il doc. XX è stato trasmesso

al patrocinatore del ricorrente per conoscenza (cfr. doc. XXII), mentre il doc.

XXI è stato inviato per conoscenza alla Sezione del lavoro (cfr. doc. XXIII).

Considerandi

2.1

Oggetto del contendere è la

questione di sapere se la Sezione del lavoro abbia a ragione o meno negato all’assicurato

il diritto al condono dell’obbligo di restituire la somma di fr. 3'143.40 (cfr.

consid. 1.2.) corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite indebitamente

nei mesi di gennaio e febbraio 2010.

2.2

Il ricorrente

ha innanzitutto contestato la decisione su opposizione del 20 gennaio 2014

emessa dalla Sezione del lavoro per motivi d’ordine formale.

Una lesione

del diritto di essere sentito è stata fatta valere implicitamente, sostenendo

che l’amministrazione avrebbe violato l’obbligo di motivazione, non

confrontandosi nella decisione formale del 15 maggio 2013, né nella decisione

su opposizione del 20 gennaio 2014 con le censure da lui proposte (cfr. doc. I

pag. 7, 8).

Il diritto

di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la

pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di

pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli

argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità,

nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non

pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea

della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso,

impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se

brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno

dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è

tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di

diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni

di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_112/2010 del 15 febbraio

2011.

consid. 3.2.; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid, 2.1.; STFA H 192/00

del 10 giugno 2002; DTF 121 III 331 consid. 3b;

Albertini, Der verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im

Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con

numerosi rinvii).

Nella

presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti,

questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della

decisione del 15 maggio 2013 e della decisione su opposizione del 20 gennaio

2014.

impugnata, atteso che da queste ultime emerge chiaramente il motivo per

cui la Sezione del lavoro ha negato all’insorgente il condono della

restituzione della somma di fr. 3'143.40, corrispondenti alle indennità di

disoccupazione percepite nei mesi di gennaio e febbraio 2010 (cfr. doc. 1/71;

1/72; 1/75; 1/76), ovvero il mancato tempestivo annuncio alla Cassa delle

attività svolte presso il __________ e il Comune di __________, come pure

l’indicazione di un numero di ore di insegnamento inferiore a quello effettivo

con la conseguenza di un calcolo non corretto del guadagno intermedio realmente

conseguito dall’assicurato da parte della Cassa (cfr. doc. 9; A).

Del resto l’insorgente,

patrocinato dall’avv. RA 1, ha potuto rendersi conto, in particolare, della

portata della decisione su opposizione emessa nei suoi confronti, visto che

l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.

La censura sollevata dal

ricorrente non risulta, dunque, fondata.

2.3

Nella presente fattispecie il

ricorrente ha fatto valere che la pretesa di restituzione era perenta, visto

che la richiesta di rimborso sarebbe stata presentata tardivamente (cfr. doc.

I; XI).

La decisione su

opposizione del 24 gennaio 2013 con la quale la Cassa ha confermato il proprio

ordine di restituzione del 22 ottobre 2012 (cfr. consid.1.1.) è cresciuta in

giudicato incontestata.

Alla luce della

giurisprudenza federale qualsiasi richiesta che implichi il dover chinarsi, in

questa sede, sul provvedimento del 24 gennaio 2013 è irricevibile.

In effetti la perenzione

di un diritto, benché la stessa debba essere constatata d’ufficio, è una

questione di merito (cfr. STFA H 341/00 del 15 marzo 2001 consid. 3).

Pertanto, visto che il

TCA, a seguito dell’irricevibilità delle domande inerenti all’ordine di

rimborso, non entra in materia per quanto concerne l’ordine di restituzione,

nemmeno può pronunciarsi sulla relativa perenzione.

Al riguardo nella sentenza

H 341/00 del 15 marzo 2001 l’Alta Corte, confermando l’irricevibilità di

un’azione di disconoscimento di debito, in quanto la decisione della cassa di

compensazione con cui era stato richiesto il pagamento del danno subito ai

sensi dell’art. 52 LAVS era passata in giudicato incontestata e costituiva così

un titolo di rigetto definitivo, ha precisato:

" (…)

3.

- Le recourant soutient que les premiers juges

devaient, sans égard à la recevabilité de sa demande, constater d'office la

nullité de la décision de l'intimée du 20 janvier 1999, en raison de la péremption

de son droit à demander la réparation du dommage (art. 82 RAVS). Toutefois, la

péremption d'un droit, même si elle doit être constatée d'office, est une

question de fond. Comme la juridiction cantonale ne devait pas entrer en

matière sur l'action du recourant, elle n'avait pas à se prononcer sur la

péremption invoquée ni à déterminer si une telle péremption aurait, cas

échéant, constitué un motif de nullité de la décision de l'intimée du 20

janvier 1999. Sur ce point également, le recours doit être

rejeté."

In tale

contesto è, poi, utile segnalare che il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ricordato che:

" (…)

Per prassi costante, una decisione amministrativa

viziata è, di regola, unicamente annullabile. Se, quindi, non viene impugnata

tempestivamente, essa diviene formalmente definitiva e non può più venire

contestata. Solo di rado una simile decisione è nulla, cioè non esplica effetto

alcuno (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii; Grisel, Traité de droit administratif,

Neuchâtel 1984, volume I, pag. 421; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte 1990, n. 40 B I,

pag. 118; Moor, Droit administratif, vol. II, 2a ed., Berna 2002, pag. 310).

Ciò è segnatamente il caso se il vizio è particolarmente grave, è evidente o

perlomeno facilmente riconoscibile e, infine, l'accertamento della nullità non

mette in serio pericolo la sicurezza del diritto (sentenze 2A.18/2007 dell'8

agosto 2007, consid. 2.4 e 2.5, e 5P.178/2003 del 2 giugno 2003, consid. 3.2; DTF 116 Ia 215 consid. 2c pag. 219; 104 Ia 172

consid. 2c pag. 176 con rinvii). Di norma, vengono considerati vizi

particolarmente gravi taluni errori di procedura, quali l'incompetenza

dell'autorità giudicante. Gli errori riguardanti il contenuto invece causano

raramente la nullità dell'atto (DTF 104 Ia 172 consid. 2c pag. 176 con rinvii), e meglio solo se sono eccezionalmente

gravi; ciò si verifica, ad esempio, quando l'atto diviene, in pratica, privo di

effetto e meglio impossibile da eseguire, insensato, immorale (sentenza 5P.178/2003

succitata, consid. 3.2; Rhinow/Krähenmann, op. cit., n. 40 B V e, pag. 121)

oppure in contrasto con un divieto assoluto posto dalla Costituzione (si veda

in proposito Moor, op. cit., pag. 321), ad esempio nel caso in cui una

decisione non abbia alcuna base legale (Knapp, Précis de droit administratif,

4a ed., Basilea/Francoforte 1991, n. 1219; si confronti anche sentenza

2A.18/2007 succitata, consid. 2.4 e 2.5). Del resto se così non fosse e meglio

se ogni illegalità riguardante il merito provocasse la nullità della decisione,

l'organo esecutivo si sostituirebbe di fatto all'autorità decisionale (sentenza

5P.178/2003 succitata; Imboden, Der nichtige Staatsakt, Zurigo 1944, pag. 137).

Il Tribunale federale non ha per esempio ritenuto nulla la

decisione tendente a prelevare contributi di miglioria malgrado il diritto di

tassare fosse perento (RDAT 1996 I n. 49 pag. 138 consid. 5). Secondo l'alta

Corte trattandosi di un errore riguardante il contenuto si doveva dar prova di

grande riserbo nell'ammettere la nullità (DTF 104 Ia 172 consid.

2c pag. 176 con rinvii; Rhinow/Krähenmann, op. cit., n. 40 B V e, pag. 121;

Moor, op. cit., pag. 321; Knapp, op. cit., n. 1219); inoltre in concreto i

lavori erano stati eseguiti e i proprietari dei fondi ne avevano beneficiato.

Il solo fatto che l'autorità comunale aveva disatteso un termine di perenzione,

seppur grave, non permetteva di ammettere la nullità della procedura

d'imposizione. Pure il Tribunale federale delle assicurazioni si era già

espresso in tal senso al consid. 4b della sentenza pubblicata in RCC 1988 pag.

260.

(H 116/86), in cui, non considerando un termine di perenzione, restituiva

dei contributi ad un assicurato (si confronti anche la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni H 335/95 del 22 maggio 1997, secondo cui una

decisione di fissazione dei contributi non è nulla, ma soltanto annullabile,

anche se emessa dopo la scadenza del termine di perenzione)."

La nostra

Massima Istanza, in una sentenza P 67/03 del 25 ottobre 2004, ha così deciso che in sede di ricorso contro il diniego di condonare l’obbligo di restituire

delle prestazioni complementari percepite a torto, non era possibile, vista la

crescita in giudicato incontestata della decisione di restituzione, entrare in

materia sull’eccezione di perenzione del diritto di chiedere il rimborso.

Al riguardo cfr. pure STF

8C_670/2014 del 30 dicembre 2014 consid. 2 e STCA 38.2007.2 del 21 marzo 2007

consid. 2.4.

Alla luce

della giurisprudenza appena esposta questo Tribunale ritiene che, poiché la

decisione su opposizione del 24 gennaio 2013 che ha confermato l’ordine di

restituzione del 22 ottobre 2012 è passata in giudicato incontestata, non è

possibile ora, nel contesto del ricorso contro il diniego del condono, esaminare

la fondatezza o meno dell’eccezione di perenzione.

La

medesima considerazione vale pure riguardo alla censura formulata

dall’assicurato secondo cui gli importi computati dalla Cassa nel calcolo

relativo all’ordine di restituzione a titolo di guadagno intermedio per i mesi

di gennaio e febbraio 2010 avrebbero dovuto essere conteggiati per dei mesi

precedenti, siccome il reddito proveniente da un’attività esercitata a titolo

di guadagno intermedio deve essere tenuto conto nel periodo di controllo

durante il quale la prestazione lavorativa è effettivamente fornita (cfr. doc.

XI; consid. 1.7.).

In

effetti, come visto, essendo passata in giudicato incontestata la decisione su

opposizione del 24 gennaio 2013 che ha confermato l’ordine di restituzione del

22.

ottobre 2012, le domande inerenti al rimborso di indennità di disoccupazione

si rivelano irricevibili.

2.4

L’insorgente ha tuttavia

sostenuto di non avere interposto ricorso contro la decisione su opposizione

del 24 gennaio 2013 relativa alla restituzione, in quanto un funzionario della

Cassa Disoccupazione __________, e meglio __________, gli aveva esplicitamente

indicato che la richiesta di condono, a fronte della sua situazione economica, “avrebbe

dovuto poter trovare accoglimento” (cfr. doc. I pag. 5).

Al riguardo il TCA costata

innanzitutto che l’assicurato, nonostante nel ricorso abbia indicato che,

scioccato dall’ordine di restituzione del 22 ottobre 2012, si è rivolto alla

Cassa, la quale, tramite un suo collaboratore, gli avrebbe consigliato di

presentare unicamente una domanda di condono (cfr. doc. I pag. 5), ha comunque

inoltrato il 20 novembre 2012, oltre alla domanda di condono, anche

un’opposizione contro il provvedimento del 22 ottobre 2012 (cfr. doc. 1/1).

Avendo già pendente la

domanda di condono del 20 novembre 2012, egli, dopo l’emanazione della

decisione su opposizione del 24 gennaio 2013, ha deciso di non impugnare tale provvedimento davanti al TCA.

Pendente causa questa

Corte ha interpellato __________, responsabile regionale e capo dell’ufficio di

pagamento della Cassa Disoccupazione __________, chiedendogli, segnatamente, se

corrisponde al vero che egli ha detto all’assicurato, successivamente

all’emanazione nei suoi confronti dell’ordine di restituzione del 22 ottobre

2012, di inoltrare unicamente una domanda di condono, in quanto la stessa, a

fronte della sua situazione economica e delle particolari circostanze che si

erano verificate, “avrebbe sicuramente dovuto trovare accoglimento”

(cfr. doc. XI pag. 5; doc. XVII).

Il 10 febbraio 2015 __________

ha risposto di non ricordare, a distanza di alcuni anni, se abbia o meno detto

all’assicurato che un’eventuale domanda di condono avrebbe trovato accoglimento

(cfr. doc. XVIII).

La questione di sapere

cosa il funzionario della Cassa abbia effettivamente indicato al ricorrente non

merita di ulteriori approfondimenti, in quanto, anche nell’ipotesi più

favorevole all’assicurato, ossia che __________ gli abbia prospettato un

accoglimento della sua domanda di condono e quindi che egli, a seguito di tale

affermazione, abbia rinunciato a impugnare davanti al TCA la decisione su

opposizione relativa alla restituzione, le contestazioni dell’assicurato a

proposito della restituzione vanno respinte, in quanto la richiesta della Cassa

è tempestiva e il conteggio del guadagno intermedio per i mesi di gennaio e

febbraio 2010 è avvenuto correttamente.

2.5

L’art. 25 cpv. 2 LPGA prevede

che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere

dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma

al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante. I principi applicabili

alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla

giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (cfr. DTF 130 V

318).

In una sentenza C 17/03

del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5 l’Alta Corte ha

sottolineato che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto

conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di

un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova

dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti

per una restituzione erano dati.

Cfr. pure STF 9C_795/2009

del 21 giugno 2010 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD

I-2011 N. 47 pag. 212 segg.

In una sentenza pubblicata

in DTF 110 V 304 il TFA, statuendo sull'art. 47 cpv. 2 vLAVS, i cui principi

valevano anche nell'ambito d'applicazione dell'art. 95 vLADI (cfr. SVR 1997 ALV

Nr. 84, consid. 2c, pag. 256), ha pure precisato che qualora la restituzione

sia addebitabile a un errore dell'amministrazione, l'anno di perenzione inizia

non il giorno in cui l'errore è stato commesso, bensì quello in cui la medesima

autorità avrebbe dovuto, in un secondo tempo, con l'attenzione da essa

ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, rendersi conto di

tale errore (cfr. DTF 110 V 304, consid. 2b, pag. 305-307; cfr. anche cfr. STF

8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2.; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010

consid. 3.2., pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12 pag. 35 e in RtiD I-2011 N. 47

pag. 212 segg.; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72

pag. 306).

L’Alta Corte ha ribadito

tale principio in una sentenza C 317/01 del 29 aprile 2003, consid. 2.1.,

pubblicata in RDAT II-2003 N. 72, relativa all’assicurazione contro la

disoccupazione, in cui ha precisato che:

" (…)

In proposito l'istanza precedente ha correttamente

precisato che in caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di

una prestazione) il termine non decorre dal momento in cui esso è stato

commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo

tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in

cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza

della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione

ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 383 consid. 1 e 385 consid. 2c)."

Al riguardo cfr. pure STCA

35.2005.83

del 13 giugno 2005, consid. 2.6.-2.7., massimata in RtiD I-2007 N.

44.

pag. 187.

Quando l'amministrazione

deve, con ulteriori accertamenti, completare le conoscenze necessarie per

fondare la pretesa di restituzione il termine annuale di perenzione inizia dal

momento in cui l’autorità, applicando l’impegno da essa esigibile, avrebbe

potuto completare le sue informazioni così da poter far valere la propria

pretesa di rimborso (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 in cui l’Alta Corte ha indicato che di regola viene considerato adeguato un termine di 4 mesi

per le necessarie verifiche; STF 9C_503/2010 del 26 agosto 2011 con cui il TF

ha confermato il giudizio cantonale che ha ritenuto adeguato, per l’organo

esecutivo responsabile della protezione civile, un termine di due mesi per

determinare la somma delle indennità di perdita di guadagno – IPG; cfr. pure STF 9C_999/2009 del 7 giugno 2010 consid. 3.2.2.; STF 9C_534/2009 del 4

febbraio 2010; DTF 112 V 180).

2.6

In concreto

questa Corte pendente causa ha chiesto a __________ quale sia stato il

motivo (e quando si è verificato) che ha dato avvio al riesame dell’incarto

dell’assicurato e che ha fatto richiedere il suo estratto conto individuale AVS

pervenuto alla Cassa nel luglio 2012 (cfr. doc. XVII).

Il

funzionario della Cassa, il 10 febbraio 2015, ha risposto:

" (…)

2.

Ogni

anno la SECO chiede alle casse di disoccupazione di verificare gli incarti di

quegli assicurati, sul cui estratto AVS di due anni prima figurano dei rapporti

di lavoro non considerati dalla cassa di disoccupazione a titolo di guadagno

intermedio. Questi controlli in atto oramai da alcuni anni intendono combattere

il lavoro nero. Non tutti i casi verificati conducono tuttavia ad una decisione

di restituzione, perché l’assicurato non ha annunciato un impiego; in diversi

casi i datori di lavoro non hanno semplicemente annunciato alla competente

cassa AVS la fine corretta dei rapporti di lavoro.

Nel

caso specifico la cassa ha avuto comunicazione degli incarti da verificare nel

corso dei primi mesi dell’anno 2012, ciò che ha dato avvio alla nostra

richiesta dell’estratto conto individuale AVS. (…)" (Doc. XVIII)

Ritenuto che

il termine di perenzione relativa è, ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, di un

anno a decorrere dal momento in cui l’istituto

d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto e visto che la

richiesta da parte della SECO di verificare l’incarto del ricorrente è giunta

alla Cassa all’inizio del 2012, allorché la Cassa ha emanato l’ordine di restituzione

del 22 ottobre 2012 (cfr. doc. 1/9; consid. 1.1.), il

diritto alla restituzione delle indennità di disoccupazione che il ricorrente

ha indebitamente riscosso a seguito del computo del guadagno intermedio

conseguito quale insegnante supplente e tramite le attività svolte per il

Comune di __________ e il __________ nei mesi di gennaio e febbraio 2010 (cfr. consid. 1.1.) non era in ogni caso perento.

Per quanto

attiene alla censura dell’assicurato secondo cui gli importi computati

dalla Cassa nel calcolo relativo all’ordine di restituzione a titolo di

guadagno intermedio per i mesi di gennaio e febbraio 2010 avrebbero dovuto

essere conteggiati per dei mesi precedenti, siccome il reddito proveniente da

un’attività esercitata a titolo di guadagno intermedio deve essere tenuto conto

nel periodo di controllo durante il quale la prestazione lavorativa è

effettivamente fornita (cfr. doc. XI; consid. 1.7.), va osservato che nel caso

concreto rettamente la Cassa ha considerato i guadagni derivanti dalle attività

menzionate nei mesi di gennaio e febbraio 2010.

In effetti, a prescindere

dalla questione di sapere se gli introiti derivanti da attività lavorative

effettuate in un determinato periodo ma retribuite successivamente possano

essere computati nel mese in cui avviene il pagamento o debbano essere tenuti

in considerazione per il mese in cui è stata svolta l’occupazione, dalle carte

processuali risulta che il ricorrente ha svolto le attività menzionate proprio

nei mesi di gennaio e/o febbraio 2010.

Dal 21 gennaio all’11

febbraio 2010 egli ha lavorato quale docente supplente in __________ presso la

Scuola __________ per 20 ore e dal 18 gennaio al 24 febbraio 2010 presso il __________

di __________ per 90 ore (cfr. doc. 1/23; 1/24).

Inoltre la collaborazione

esterna con il __________ ha avuto luogo nel febbraio 2010 (cfr. doc. 1/30).

Nel conto salario per

l’anno 2010 relativo all’insorgente allestito dal Comune di __________ è, poi,

stata indicata una paga, quale sorvegliante __________, per il mese di gennaio

2010.

di fr. 399.25 (cfr. doc. 1/28).

A quest’ultimo riguardo

giova, del resto, rilevare che l’11 dicembre 2009 l’assicurato, con un

messaggio di posta elettronica, ha informato il consulente __________ che da

quel momento fino al 16 gennaio 2010 avrebbe lavorato presso il __________ di __________

(cfr. doc. 17.1) e il 15 gennaio 2010 l’ha avvisato di aver terminato da poco

la precedente attività parziale per il __________ (cfr. doc. 17).

2.7

L'art. 95 LADI regola la

restituzione di prestazioni.

Secondo il cpv. 1 di

questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di

restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui

all'articolo 55 e 59c cpv. 4.

L'art. 25 cpv. 1 LPGA

stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e

verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

La giurisprudenza federale

sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva

tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr.

STFA C 174/04 del 27 aprile 2005; U. Kieser, ATSG Kommentar, Schulthess 2003,

ad art 25, n. 45).

L'art. 4 OPGA regola il

condono.

Se il beneficiario era in

buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia

completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente

concesse (cfr. art. 4 cpv. 1 OPGA).

Determinante per il

riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di

restituzione passa in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su

domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi,

deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata

in giudicato (cfr. art. 4 cpv. 4 OPGA).

Sul condono è pronunciata

una decisione (cfr. art. 4 cpv. 5 OPGA).

L'art. 5 OPGA definisce

cosa si intende con "gravi difficoltà" e recita:

" 1 La grave difficoltà ai

sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a

norma della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari

all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) e le

spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti

secondo la LPC.

2.

Per

il calcolo delle spese riconosciute ai sensi del capoverso 1 sono computati:

a. per le persone che vivono a casa:

1.

quale

importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale: l’importo massimo

secondo le categorie di cui all’articolo 3b capoverso

1.

lettera a LPC,

2.

quale

pigione di un appartamento: l’importo massimo secondo le categorie di cui

all’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPC;

b. per

le persone che vivono in un istituto: quale importo per le spese personali,

4800.

franchi l’anno;

c. per

tutti, quale importo forfetario per l’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie: il premio massimo per la rispettiva categoria secondo la

versione vigente dell’ordinanza del DFI3 sui premi medi cantonali dell’assicurazione delle

cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari.

3.

La

franchigia per gli immobili conformemente all’articolo 3c capoverso 1 lettera c

LPC ammonta a 75 000 franchi. Il computo della sostanza nel caso di beneficiari

di una rendita di vecchiaia che vivono in un istituto o un ospedale (art. 3c cpv.

1.

lett. c LPC) ammonta a un decimo. Nel caso di persone parzialmente invalide è

computato solo il reddito effettivo ottenuto dall’attività lucrativa. Non è

tenuto conto di un’eventuale limitazione cantonale delle spese per il soggiorno

in un istituto.

4.

Sono

computati come spese supplementari:

a. per le persone sole, 8000 franchi;

b. per i coniugi, 12 000 franchi;

c. per

gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o

dell’AI, 4000 franchi per figlio.”

Secondo la legge, dunque,

perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione, è necessario che

siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:

- l'interessato

ha percepito la prestazione indebita in buona fede;

- la restituzione gli

imporrebbe una grave difficoltà.

Quindi, qualora difetti

una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.

2.8

La buona fede presuppone che

l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta

ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua

negligenza.

Per quel che concerne la

buona fede, la giurisprudenza ha precisato che la stessa, intesa come

presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno

determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di

informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave.

Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_865/2008 del

27.

gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C

130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38,

consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14,

consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112

V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).

2.9

Con l'entrata in vigore della

LPGA al 1° gennaio 2003 il vecchio art. 96 LADI, che regolava l'obbligo di

informare e di annunciare, è stato abrogato.

L'art. 28 LPGA regola la "Collaborazione nell'esecuzione".

Gli assicurati e il loro

datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie

leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

Colui

che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le

informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le

prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi

pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte

le persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le

assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le

informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a

prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni

(cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31 LPGA regola la "Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente diritto, i suoi

congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare

all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi

cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per

l’erogazione di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha

l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni

determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.

31.

cpv. 2 LPGA).

Il dovere di informare

deve dunque essere sempre rispettato da parte dei beneficiari di prestazioni.

Devono essere fornite, di

conseguenza, tutte le indicazioni necessarie per valutare l'adempimento delle

condizioni da ossequiare per avere diritto alle indennità (cfr. STFA C 104/01

del 25 luglio 2001, consid. 2 in fine).

Secondo la giurisprudenza

federale è peraltro irrilevante se le informazioni inveritiere o incomplete

sono causali per l'erogazione delle prestazioni assicurative o del relativo

calcolo (cfr. DTF 123 V 151 consid. 1b; DLA 1993/1994 N. 3 pag. 21).

2.10

In una sentenza

C 292/02 del 15 marzo 2004 – decisione resa dopo che il TFA aveva già

confermato il giudizio con il quale questo Tribunale ha concluso che

l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile al 50% e ha

rinviato gli atti all’amministrazione per il nuovo computo dell’importo da

restituire – l’Alta Corte ha confermato anche il giudizio con il quale il TCA

ha negato all’assicurata il condono dell’importo chiestole in restituzione in

quanto la stessa non era in buona fede.

In

quell’occasione il TFA ha sviluppato, tra l’altro, le seguenti considerazioni:

" (…) si tratta ora di esaminare se la ricorrente, pur avendo

continuato a lavorare presso la società dell'allora marito e ad avere

sottaciuto tale circostanza all'amministrazione, possa avere riscosso in buona

fede le indennità di disoccupazione di cui è chiesta la restituzione.

4.2

In una sentenza pubblicata in DLA 1998 no. 14 pag. 70, questa

Corte ha già avuto modo di stabilire che costituisce una grave negligenza -

escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - il fatto di

lavorare - seppur a titolo gratuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un

anno per conto della ditta del proprio figlio senza informare la cassa di

disoccupazione.

4.3

La presente fattispecie - così come accertata da questo

Tribunale - non si differenzia sostanzialmente da quella ivi giudicata. Ne

consegue che il ricorso di P.________, volto ad ottenere il condono

dell'obbligo di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, già

solo per questo motivo merita di essere disatteso. (…)"

In una sentenza C 70/03

del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa a un

assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente

un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che

egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell’assenza di qualsiasi

collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del

caso assicurativo. Infatti l’assicurato aveva incassato le prestazioni senza

segnalare l’errore all’amministrazione e senza informarsi sui motivi del

conteggio manifestamente troppo elevato.

L’Alta Corte, visto

l’evidente divario fra il probabile guadagno perso dall’assicurato a seguito

della disoccupazione e le prestazioni dell’assicurazione disoccupazione invece

percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza

lieve.

In

un’ulteriore sentenza C 2/07 del 6 marzo 2007 la nostra Massima Istanza ha deciso,

contrariamente alla Corte cantonale, che a un’assicurata che aveva

correttamente comunicato alla Cassa il 23 agosto 2004 che dal 19 agosto 2004

era a disposizione per il collocamento soltanto in misura del 50% avendo

iniziato una formazione commerciale non andava riconosciuta la buona fede al

momento in cui aveva percepito le indennità di disoccupazione relative ai mesi successivi

all’informazione da lei fornita chiestele in restituzione e che quindi doveva

esserle negato il condono.

In effetti

allorché aveva ricevuto le prestazioni LADI, avrebbe dovuto con l’attenzione da

lei esigibile rendersi conto che l’importo delle stesse non era stato adeguato

(ridotto) e dunque che non le spettavano perlomeno in parte. Non sono stati ritenuti

motivi atti a giustificare il mancato avviso alla Cassa la morte del padre,

rispettivamente il fatto di doversi prendere cura della madre e del fratello,

come pure l’impegno scolastico. Il TFA ha peraltro osservato che la circostanza

di non prestare la dovuta attenzione ai versamenti effettuati a suo favore

dall’assicurazione disoccupazione e il fatto di non controllare la posta e i

conteggi non potevano essere valutati quale negligenza lieve.

Con sentenza

8C_807/2007 del 18 agosto 2008 l’Alta Corte ha, infine, respinto il ricorso di

un assicurato al quale era stato negato il condono della restituzione della

somma di fr. 5'776.30, chiesta, in quanto era emerso che egli aveva lavorato

senza annunciare tale attività.

All’assicurato

è stata negata la buona fede, poiché, anche se, come da lui sostenuto, avesse

effettivamente avvertito il suo consulente in merito a tale occupazione, aveva

comunque risposto sempre negativamente alla domanda di sapere se esercitava

un’attività lucrativa dipendente o indipendente, ossia una questione

determinante per il calcolo dell’indennità da parte della cassa di

disoccupazione.

Nulla, poi,

consentiva di concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di

rispondere negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività

lavorativa.

L’assicurato,

del resto, non poteva ragionevolmente credere che la cassa fosse al corrente

della sua attività. In assenza di attestati di guadagno intermedio o

certificati di salario forniti dall’assicurato, la cassa non poteva conoscere

l’importo effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi

motivi per pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state

calcolate tenendo conto del reddito in questione.

2.11

Nell’evenienza

concreta la Sezione del lavoro ha negato ad RI 1 il condono della restituzione

della somma di fr. 3'143.40 corrispondenti a indennità di disoccupazione

percepite nei mesi di gennaio e febbraio 2010, non potendo essergli

riconosciuta la buona fede, in quanto, da un lato, non ha tempestivamente

annunciato alla Cassa l’attività svolta presso il __________ e il Comune di __________

quale sorvegliante di __________. In particolare non ha indicato tali

occupazioni sul Formulario “Indicazioni della persona assicurata”. Dall’altro,

benché abbia indicato sui formulari di gennaio e febbraio 2010 l’attività

svolta per l’Ufficio dell’insegnamento medio superiore, non ha adeguato il

numero di ore di supplenza effettivamente svolte rispetto a quello segnalato

inizialmente.

Considerato che per i mesi

di gennaio e febbraio 2010 la Cassa ha considerato un guadagno intermedio di

parecchio inferiore a quello realmente conseguito dall'assicurato, quest’ultimo,

a mente della parte resistente, non poteva ignorare che tali prestazioni erano

versate a torto (cfr. doc. 9; A).

L’assicurato ha contestato

l’operato dell’amministrazione, asserendo di aver sempre segnalato qualsiasi

impiego e relative entrate alla consulente del personale e di aver sempre

annunciato il guadagno intermedio.

Egli ha precisato di aver

informato la consulente del personale in particolare dei due importi ricevuti

dal __________ e dal Comune di __________. A quest’ultimo proposito ha

puntualizzato che, trattandosi di rimborsi spese per un lavoro precedentemente

svolto e denunciato come guadagno intermedio per una mostra in occasione dei

mondiali di ciclismo, la consulente gli avrebbe detto che non dovevano essere

denunciati se non raggiungevano una certa cifra annua e se erano dei versamenti

“una tantum”.

L’insorgente ha, inoltre,

aggiunto di aver compilato tutti i formulari che ha inoltrato solo dopo averli

verificati con i consulenti dell’URC, ai quali ha sempre fornito tutte le

informazioni determinanti (cfr. doc. doc. 1/1; I).

2.12

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte rileva dapprima che nei formulari

Indicazioni della persona assicurata per il mese di gennaio e per il mese di

febbraio 2010, allestiti il 3 febbraio 2010, rispettivamente il 5 marzo 2010,

il ricorrente ha indicato di aver lavorato per l’Ufficio dell’insegnamento

medio superiore dal 15 al 31 gennaio 2010 e dal 1° al 28 febbraio 2010 (cfr.

doc. 1/73; 1/69).

Da un Rapporto di

supplenza allestito dall’Ufficio dell’insegnamento medio superiore l’11

febbraio 2010 e sottoscritto dal ricorrente si evince che quest’ultimo dal 21

gennaio all’11 febbraio 2010 ha effettuato, quale supplente nella materia di __________

presso la __________ 20 ore (cfr. doc. 1/24).

Da un ulteriore Rapporto

del 5 marzo 2010 sempre controfirmato dall’assicurato risulta, poi, che questi

dal 18 gennaio al 24 febbraio 2010 ha svolto presso il __________ di __________,

sempre come supplente in __________, 90 ore (cfr. doc. 1/23).

Inoltre, come peraltro

rilevato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. XIII pag. 3-4), questo Tribunale

constata, da una parte, che dall’estratto conto bancario dell’assicurato emerge

che a suo favore sono stati effettuati dei bonifici da parte della Cassa

cantonale delle finanze per l’attività di supplente di fr. 1’1’41.05 il 24

febbraio 2010 e di fr. 5'134.55 il 24 marzo 2010 (cfr. doc. B2).

Dall’altra parte, il TCA

rileva che nel mese di maggio 2010 all’insorgente, iscritto in disoccupazione

dal 10 agosto 2009 (cfr. doc. 1/77; 1/81) e che conosceva l’ammontare del

proprio guadagno assicurato di fr. 2'818.--, in quanto risultante dalla

Comunicazione delle principali condizioni del diritto all’indennità di

disoccupazione del 9 settembre 2009 (cfr. doc. 27), sono stati inviati i

conteggi delle indennità di disoccupazione relative al mese di gennaio 2010 di

fr. 1'624.30 (cfr. doc. 1/76) e al mese di febbraio 2010 di fr. 1'519.10 (cfr.

doc. 1/72), per complessivi fr. 3'143.40 corrispostigli sul suo conto bancario

il 19 maggio 2010 (cfr. doc. B2).

In tali conteggi è stato indicato

che per il mese di gennaio 2010 il guadagno intermedio lordo era di fr. 515.85

(cfr. doc. 1/76), mentre per il mese di febbraio 2010 ammontava a fr. 537.30

(cfr. doc. 1/72).

In simili condizioni

questo Tribunale ritiene che l’insorgente, prestando l’attenzione da lui

ragionevolmente esigibile alla situazione contingente, e in particolare ai conteggi

allestiti per i mesi di gennaio e febbraio 2010 dalla Cassa nel maggio 2010,

ovvero posteriormente al bonifico dei salari quale insegnante supplente di fr. 1’1’41.05

il 24 febbraio 2010 e di fr. 5'134.55 il 24 marzo 2010 (cfr. doc. B2), nonché

alle somme risultanti dagli estratti conto bancari sia relative agli stipendi

versatigli dal Cantone, che concernenti gli importi delle indennità LADI per i

mesi in questione, avrebbe potuto e dovuto rendersi conto che i guadagni

intermedi lordi considerati dall’amministrazione per il mese di gennaio 2010 di

fr. 515.85 (cfr. doc. 1/76) e per il mese di febbraio 2010 di fr. 537.30 (cfr.

doc. 1/72) al fine di determinare l’importo delle indennità di disoccupazione a

cui egli aveva diritto erano troppo esigui.

Il ricorrente poteva e

doveva, quindi, riconoscere, da questo profilo, l'illegittimità del versamento

delle indennità di disoccupazione per i mesi di gennaio e febbraio 2010.

La mancata comunicazione

alla Cassa, se non del numero esatto di ore effettuate quale insegnante

supplente, dei redditi conseguiti tramite tale attività e corrispostigli nei

mesi di febbraio e marzo 2010 costituisce, pertanto, conformemente alla legge e

alla giurisprudenza citata al consid. 2.10., una negligenza grave che implica

l’esclusione della buona fede.

L’affermazione

dell’assicurato, secondo cui non avrebbe saputo quante ore aveva realmente

lavorato in ogni singolo mese, né sapeva a quanto ammontasse l’importo orario

corrisposto ai docenti supplenti (cfr. doc. XI), non gli è di ausilio alcuno.

In effetti, come appena

esposto, egli avrebbe dovuto comunque informare la Cassa dei guadagni ottenuti

quale insegnante supplente, di cui era al corrente al più tardi dal mese di

marzo 2010.

2.13

Per quanto concerne gli

importi ricevuti per le attività svolte presso il __________ e il Comune di __________,

dai documenti agli atti, e meglio dall’estratto del conto individuale

dell’assicurato emesso dalla Cassa __________ nel luglio 2012, risulta che il

ricorrente nel 2010 ha ricevuto fr. 399.-- dal Comune di __________ e fr.

500.

-- dalla Fondazione __________ (cfr. doc. 1/35).

In effetti, come visto

sopra (cfr. consid. 2.10.), nel conto salario per l’anno 2010 relativo

all’insorgente allestito dal Comune di __________ è stata indicata una paga,

quale sorvegliante __________, per il mese di gennaio 2010 di fr. 399.25 (cfr.

doc. 1/28).

Inoltre il __________, il

10.

marzo 2010, ha attestato che l’assicurato nel febbraio 2010 ha percepito fr. 250.-- per una collaborazione esterna (cfr. doc. 1/29; 1/30).

Egli ha guadagnato

ulteriori fr. 250.-- per un’ulteriore rubrica nel dicembre 2010 (cfr. doc.

1/31).

Nei formulari Indicazioni

della persona assicurata relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2010, compilati

il 3 febbraio 2010, rispettivamente il 5 marzo 2010, il ricorrente non ha però

indicato alcunché riguardo allo svolgimento di un’attività per il Comune di __________,

né per il __________ (cfr. doc. 1/69, 1/73).

Nemmeno sono stati

prodotti attestati di guadagno intermedio in relazione alle due attività

menzionate.

Lo svolgimento di

un’attività lavorativa costituisce un fatto determinante ai fini del diritto

alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, già dal profilo

dell’idoneità al collocamento e della computabilità della perdita di lavoro (cfr.

art. 8 cpv. 1 lett. f, 15, 8 cpv. 1 lett. b, 11 LADI).

All’assicurato, come a

qualsiasi persona posta nella sua situazione, non poteva sfuggire che per gli

organi chiamati ad applicare la LADI era fondamentale sapere che aveva

esercitato delle attività lucrative, al fine di determinarsi circa il suo

diritto alle indennità di disoccupazione, e più in particolare circa

l’estensione di tale diritto.

Tali circostanze dovevano,

quindi, essere comunicate senza indugio all’amministrazione, ciò che non è

invece avvenuto.

2.14

Il ricorrente, a

giustificazione della mancata segnalazione delle entrate percepite dal Comune

di __________ e dal __________ nei mesi di gennaio e febbraio 2010, ha affermato che tale omissione sarebbe da ascrivere alle indicazioni fornitegli da parte dei

consulenti dell’URC secondo cui gli importi ricevuti non dovevano essere

considerati rilevanti, siccome da classificare alla stregua di rimborsi spese,

non raggiungendo l'importo di CHF 2'000.- annui che, stando a quanto comunicatogli

era la soglia limite al di sopra della quale sarebbero diventati dei redditi da

considerare.

Egli ha, pure, evidenziato

che la sua buona fede è manifesta, visto che ha sempre fornito tutte le

informazioni richieste, compilando correttamente i formulari e, tralasciando

gli importi relativi alle piccole somme percepite dal Comune di __________ e

dal __________ unicamente su suggerimento dei consulenti dell'URC (cfr.

doc. I pag. 6, 9).

Il 10 marzo 2014 l’avv__________,

capoufficio dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, ha interpellato i

consulenti del personale __________ e __________ che hanno seguito l’insorgente

nei mesi di gennaio e febbraio 2010 (cfr. doc. 16; 17), specificando che

stavano trattando un caso relativo a una domanda di condono, come segue:

" (…)

Il tutto ruota attorno a redditi conseguiti

durante la disoccupazione e chiesti in restituzione dalla disoccupazione. Viene

fatto più volte riferimento al fatto che gli IPA sarebbero stati compilati con

la vostra supervisione e che dei redditi minori (guardiano museo, redazione di

alcuni articoli per il __________) non siano stati segnalati su vostra

indicazione.

Sulla base della prassi normalmente in uso

per quanto riguarda le informazioni relative al calcolo e il versamento delle prestazioni

(rinvio alla CD) e dei documenti a GED (in particolare verbali colloquio 15

gennaio 2010 e 19 febbraio 2010) avevo concluso che la PCI aveva segnalato di

avere lavorato ma senza altre discussioni o istruzioni da parte vostra.

I fatti sono purtroppo piuttosto lontani

nel tempo (2010), tuttavia vi chiedo di leggere attentamente il ricorso (v. in

particolare p.to 3 pag. 3 e 4; p.to pag. 5; p.to 6 pag. 6) e dirmi cosa vi

ricordate e se è esatto quanto sostenuto dal ricorrente.

(…)" (Doc. 19)

__________, il medesimo

giorno, ha risposto quanto segue:

" (…)

Io non controllavo sistematicamente i

formulari IPA del Signor RI 1, raccomando sempre di compilarli in maniera

veritiera in quanto si tratta di un’autocertificazione. Non ho l’abitudine di

controllarli, sono sicura che tale procedura non venisse svolta regolarmente.

All’assicurato è sempre stato detto di

indicare tutte le attività svolte (sia dipendenti che indipendenti) nel

formulario IPA. Ricordo che aveva dei problemi legati al fatto che i diversi

datori di lavoro versavano lo stipendio in momenti diversi, per tale motivo gli

è sempre stato detto, come avviene regolarmente, di rivolgersi alla cassa

disoccupazione per i chiarimenti dei pagamenti e come dichiarare il guadagno

intermedio.

Ad ogni assicurato viene sempre detto di

notificare qualsiasi entrata alla cassa disoccupazione, anche al signor RI 1,

da parte mia è stato ribadito questo concetto. Sul fatto che importi inferiori a

2'000.- annui non devono essere notificati alla cassa, a me suona veramente

nuovo, siccome non è una nozione a me nota, sicuramente da parte mia non ha

avuto questa informazione.

(…)" (Doc. 20)

Sempre il 10 marzo 2010 __________

ha invece indicato che:

" Mi ricordo

sicuramente dell’assicurato.

C’è qualcosa che mi sfugge, perché:

al momento dell’iscrizione, 23.10.2009,

l’assicurato aveva dichiarato verbalmente il lavoro presso il “__________”

(vedi scheda manoscritta vecchio archivio a GED) ma alla domanda formale

riguardante la disponibilità al collocamento ha risposto di NON avere alcuna

attività.

Forse la discussione sui 2000 franchi annui

esentati dall’AVS era avvenuta in questo contesto e gli avevo fatto presente

che per quanto ricordavo dalla mia formazione, era necessario chiedere

esplicitamente questo esonero, ma sicuramente non sono stato in grado di dargli

istruzioni precise, rimandandolo quindi alla cassa disoccupazione per ulteriori

chiarimenti.

Ritenevo in quel momento che l’indicazione

3A (parzialmente disoccupato con attività lavorativa a tempo parziale) avrebbe

automaticamente indotto la cassa disoccupazione a chiedere ragguagli sul

guadagno intermedio. E gli avevo sicuramente chiarito le diverse competente

cassa/URC.

Per la vicenda __________, gli avevo

ulteriormente risposto che la questione di sapere se si trattasse di un reddito

accessorio, un rimborso spese come da lui asserito o un guadagno intermedio

andava chiarita con la sua cassa disoccupazione e non con il sottoscritto.

Mi ha chiesto comunque un parere e gli ho

detto che essendo lui giornalista probabilmente si trattava di un guadagno

intermedio. Al che, con fare insistente, e, a mio parere, altezzoso, ha ripreso

la litania del “io lo so meglio di voi”.

Nel prolungarsi del colloquio - veramente

lungo e intenso – a un certo punto mi avrebbe (qui il ricordo si fa confuso)

mostrato l’IPA dicendo” quindi va bene così” – non l’ho nemmeno guardato ma

credo, nell’esasperazione, di avergli detto di prendersi le sue responsabilità

e che per il sottoscritto la cifra era di entità minima e non degna di ulteriore

interesse.

(…)" (Doc. 21)

L’assicurato, nella

replica prodotta dopo la risposta di causa, ha contestato di aver affermato che

gli sarebbe stato comunicato da parte dei funzionari dell'URC di non comunicare

redditi di piccola entità, precisando che ciò che ha sempre coerentemente

sostenuto è invece di aver discusso con i funzionari dell'URC dei controversi

importi percepiti dal Comune di __________ e dal __________ e di aver in

particolare discusso se gli stessi andassero o meno indicati nei formulari,

trovando infine l'avallo alla conclusione di non indicarli nei formulari (cfr.

doc. XI pag. 18).

2.15

Il ricorrente ha censurato il

modo di procedere della Sezione del lavoro che ha interpellato i consulenti URC

pendente causa, trasmettendo loro il testo del suo ricorso e ha chiesto lo

stralcio dagli atti delle relative risposte fornite tramite messaggi di posta

elettronica, in quanto, indipendentemente dal loro contenuto, questi ultimi non

sono stati firmati (cfr. doc. XI).

Questo Tribunale ritiene

che effettivamente, visto l’effetto devolutivo del ricorso (cfr. STF

8C_284/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.2.2.; DTF 127 V 228 consid. 2.b.aa),

la Sezione del lavoro non avrebbe dovuto procedere a degli atti istruttori

pendente la procedura ricorsuale al TCA, né tantomeno inviare all’URC il

ricorso dell’assicurato.

Considerato che già

nell’opposizione l’assicurato ha fatto valere di essere stato consigliato dai

consulenti URC circa il fatto di non segnalare i redditi ottenuti dal Comune di

__________ e dal __________ (cfr. doc. 10), in applicazione dell’art. 43 LPGA

(cfr. STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3.; DTF 136 V 113 consid.

5.2

), l’amministrazione avrebbe semmai dovuto procedere agli approfondimenti

del caso durante la procedura di opposizione.

Alla luce di quanto appena

esposto, gli esiti degli accertamenti esperiti dalla Sezione del lavoro presso

i consulenti del personale verranno ignorati dal TCA.

La Sezione del lavoro ha

osservato (cfr. doc. XIII pag. 6) che è prassi costante degli URC invitare gli

assicurati a rivolgersi alla propria cassa di disoccupazione per chiarire

aspetti riguardanti il conteggio delle indennità - e quindi il computo di

eventuali guadagni intermedi - e il relativo pagamento, siccome sono le Casse gli

organi competenti, in particolare, per quanto attiene alle prestazioni (cfr.

art. 81 cpv. 1 lett. c LADI) e non gli URC a cui, giusta l’art. 2a RL-rilocc,

compete invece:

" 1Gli

uffici regionali di collocamento (URC) sono competenti per:

a) la consulenza

e il collocamento dei disoccupati (art. 85 cpv. 1 lett. a LADI);

b) decidere in

merito all’attribuzione di provvedimenti di formazione, di occupazione e

speciali ai sensi della LADI, non riservati per competenza ad altra autorità

(art. 85 cpv. 1 lett. b LADI);

c) assegnare

occupazioni adeguate e impartire istruzioni agli assicurati (art. 85 cpv. 1

lett. c LADI);

d) eseguire le

prescrizioni di controllo della LADI (art. 85 cpv. 1 lett. f LADI);

e) sospendere

gli assicurati dal diritto alle prestazioni in relazione alle ricerche di

lavoro, al mancato rispetto di istruzioni e delle prescrizioni di controllo di

loro competenza sino ad un massimo di 18 giorni (art. 85 cpv. 1 lett. g LADI).

f) ricevere

l’annuncio personale in disoccupazione dell’assicurato (art. 19 OADI)."

Gli URC sono a conoscenza del

principio fondamentale secondo cui ogni attività lavorativa - anche se non

remunerata - deve essere annunciata.

In effetti in una sentenza pubblicata in DLA 1998 no. 14 pag. 70, l’Alta

Corte ha già avuto modo di stabilire che costituisce una grave negligenza -

escludente di conseguenza il riconoscimento della buona fede - il fatto di

lavorare - seppur a titolo gratuito - regolarmente a metà tempo e per quasi un

anno per conto della ditta del proprio figlio senza informare la cassa di

disoccupazione.

Al riguardo cfr. pure STFA

C 292/02 del 15 marzo 2004 consid. 4.2., già citata al consid. 2.10.

In simili condizioni, il

TCA ritiene assai improbabile che l’insorgente abbia ricevuto dai funzionari

dell’URC un’informazione secondo cui non era tenuto ad annunciare i redditi

provenienti da attività lavorative, in quanto estremamente esigui.

La sua buona fede non può,

perciò, essere tutelata ai sensi dell’art. 9 Cost.

Omettendo di indicare i

guadagni conseguiti tramite le attività per il Comune di __________ e il __________,

l’assicurato ha commesso una negligenza grave.

Del resto, vista anche la

sua formazione e le sue occupazioni nell’ambito del giornalismo e

dell’insegnamento, il ricorrente non poteva non rendersi conto che non

rispondendo correttamente alla chiara domanda riportata nei formulari “Indicazioni

della persona assicurata, e meglio “Ha lavorato per uno o più datori di

lavoro?” (cfr. doc. 1/73; 1/69), assumeva un comportamento contrario alla

buona fede.

In proposito va ribadito

(cfr. consid. 2.10.) che il Tribunale federale, in una sentenza

8C_807/2007 del 18 agosto 2008, ha respinto il ricorso di un assicurato al

quale era stato negato il condono. In quel caso è stata esclusa la buona fede,

poiché, anche se l’assicurato avesse effettivamente avvertito il suo consulente

in merito alla sua attività lavorativa, come da lui sostenuto, egli aveva

comunque risposto sempre negativamente alla domanda di sapere se esercitava

un’attività lucrativa dipendente o indipendente.

Nulla, poi,

consentiva di concludere che il suo consulente gli avesse suggerito di

rispondere negativamente alla domanda relativa all’esercizio di un’attività

lavorativa.

L’assicurato,

del resto, non poteva ragionevolmente credere che la Cassa fosse al corrente

della sua occupazione. In assenza di attestati di guadagno intermedio o

certificati di salario forniti dall’assicurato, la cassa non poteva conoscere

l’importo effettivamente conseguito, di modo che l’assicurato non aveva validi

motivi per pensare che le indennità di disoccupazione versategli erano state

calcolate tenendo conto del reddito in questione.

Contestualmente

l’Alta Corte ha osservato:

" (…)

4.1

Les premiers juges ont nié la bonne foi de

l'assuré. Ils ont constaté, d'une part, que ce dernier avait omis d'informer

les organes de l'assurance-chômage de son activité au service de la société

X.________ SA et que, d'autre part, il avait fait des déclarations contraires à

la vérité en répondant par la négative sur chacune des cartes de contrôle, à la

question de savoir s'il exerçait une activité lucrative dépendante ou

indépendante. Partant, la juridiction cantonale a considéré que l'intéressé

avait violé son obligation de renseigner, même s'il avait parlé au préalable de

son activité à son conseiller.

Reprenant pour l'essentiel l'argumentation invoquée

en instance cantonale, le recourant conteste avoir commis une négligence grave.

Il prétend avoir informé régulièrement son conseiller en placement sur son activité

pour le compte de la société X.________ SA et sur les gains intermédiaires

réalisés durant la période en cause; dès lors, il ne se considère pas

responsable de la non-communication de ces éléments à la caisse. En outre,

comme il était toujours au chômage, il a continué à remplir les cartes de

contrôle en indiquant qu'il n'exerçait pas d'activité lucrative, conformément

aux recommandations de son conseiller. D'ailleurs, il fait valoir qu'étant

donné le montant peu élevé des versements de la caisse, il avait toutes les

raisons de penser que les revenus perçus au service de X.________ SA étaient

bien pris en considération pour la fixation de ses indemnités mensuelles. Selon

lui, la caisse était donc au courant de son activité lucrative.

4.2

Les seules allégations du recourant, selon

lesquelles il a informé régulièrement son conseiller de son activité lucrative,

ne sont pas suffisantes pour considérer que les faits importants pour le

jugement de la cause ont été constatés en violation du droit au sens de l'art.

95.

LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).

Quoi qu'il en soit, même en admettant que

l'intéressé a annoncé ladite activité à son conseiller, il n'en demeure pas

moins qu'il a toujours répondu négativement à la question de savoir s'il

exerçait une activité lucrative dépendante ou indépendante, soit une question

déterminante pour le calcul de l'indemnité par la caisse de chômage. Certes, il est constant que le conseiller en placement de l'assuré

lui a demandé de continuer à remplir les cartes de contrôle. Toutefois, rien ne

permet d'inférer que son conseiller lui aurait suggéré de répondre par la

négative à la question relative à l'exercice d'une activité lucrative. (…)"

(STF 8C_807/2007 del 18 agosto 2008 consid. 4.1.-4.2.; le sottolineature

sono del redattore)

Nella

presente fattispecie va sottolineato che il ricorrente nella replica ha comunque

contestato quanto riportato dalla Sezione del lavoro nella risposta di

causa, ossia di aver affermato che gli sarebbe stato comunicato

da parte dei funzionari dell'URC "di non comunicare redditi di piccola

entità" (cfr. doc. VI pag. 5), sostenendo di aver discusso con i

consulenti se gli importi percepiti dal Comune di __________ e dal __________

andassero o meno indicati nei formulari, trovando infine l’avvallo alla sua

conclusione di non segnalarli (cfr. doc. XI pag. 18; consid. 1.7.).

2.16

L’insorgente

ha chiesto l’audizione di alcuni testi, e meglio dei consulenti dell’URC che

l’hanno seguito nel periodo in cui ha percepito le indennità di disoccupazione

e di __________ della Cassa (cfr. doc. I pag. 14; XI pag. 24). Egli inoltre si

è dichiarato disponibile a essere sentito in sede di audizione personale (cfr.

doc. XXI pag. 2).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU,

ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine

ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per

legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di

carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga

rivolta.

Nel campo di applicazione

dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle

assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2

novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3,

la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata

anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente

garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del

2.

febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in

materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara

e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima

istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55

consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella

misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di

un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di

vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente

– o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di

sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del

25.

gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid.

2).

L’Alta Corte ha, inoltre,

stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi

obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con

l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF

8C_504/2010 succitata).

Nella concreta evenienza -

contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non

ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una

richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle

risultanze probatorie, ma ha semplicemente postulato il proprio interrogatorio.

Egli ha, quindi, chiesto

l’assunzione di una nuova prova.

Conformemente, poi, alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca

l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle

prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere

considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero

modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad

assumere altre prove (cfr. SVR 2003 IV Nr. 1; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio

2011.

consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16

gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.;

STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H

103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11 gennaio 2002; STFA U 257/01

del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre 2001; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In concreto, ritenuto che i documenti

già presenti all’inserto, come pure i principi legali e giurisprudenziali

vigenti per quanto concerne il condono e in particolare il presupposto della

buona fede (cfr. consid. 2.7.-2.10.) consentono al TCA di emanare il proprio

giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle prove richieste, le

audizioni postulate, non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai

fini della risoluzione della vertenza.

Relativamente

alla richiesta di sentire __________ va rilevato che questo Tribunale, come

visto sopra, ha proceduto in ogni caso a sottoporgli delle domande alle quali

egli ha risposto il 10 febbraio 2015 (cfr. doc. XVII; XVIII).

L’avv. RA 1,

il 26 febbraio 2015, ha peraltro evidenziato che il ricorrente aveva postulato

l’audizione di __________ proprio per chiarire gli aspetti toccati nelle

domande che gli sono state rivolte in forma scritta dal TCA (cfr. doc. XXI).

Ne

discende che la richiesta dell’insorgente concernente la sua personale

audizione, nonché l’audizione dei testi deve essere respinta.

2.17

Alla luce di tutto quanto

esposto sopra, conformemente alla legge e alla giurisprudenza applicabile

all’evenienza concreta (cfr. consid. 2.6.), a mente di questo Tribunale, nel

caso dell’assicurato, deve essere esclusa la buona fede nella percezione delle

indennità di disoccupazione dei mesi di gennaio e febbraio 2010 (cfr. doc.

1/76; 1/72).

Venendo a mancare il primo

presupposto necessario al fine di poter ottenere il condono delle prestazioni

è, quindi, a ragione che la Sezione del lavoro ha respinto la relativa istanza.

La decisione su

opposizione del 20 gennaio 2014 va, conseguentemente, confermata.

2.18

Deve ancora essere verificato

se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con

gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 11, 13 e 14).

La domanda dell’insorgente

di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito

patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione

disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA; art. 29

cpv. 1 Lptca).

Secondo l’art. 28 cpv. 2

Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta

dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative."

Inoltre giusta l’art. 3

cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e

dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione

al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per valutare se un

assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza

federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del

minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13

p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va,

infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del

20.

settembre 2004).

Dalle carte

processuali, segnatamente dalla documentazione allegata al certificato per

l’ammissione all’assistenza giudiziaria, dal quale risulta il preavviso

favorevole del Comune di __________ (cfr. dod. VIIIbis), come pure dal

complemento istruttorio esperito da questo Tribunale nel dicembre 2014 (cfr.

doc. XV; XVI + C1-9), emerge che l’assicurato, che ha esaurito il diritto alle

indennità di disoccupazione (cfr. doc. I pag. 11), non ha entrate stabili,

bensì può contare unicamente su guadagni connessi a mandati saltuari di poca

entità, come ad esempio per il periodo settembre-dicembre 2014 gli è stato

assegnato un mandato di redazione di una biografia da parte dell’__________ con

un corrispettivo di fr. 1'000.-- (cfr. doc. XVI).

Da una

fattura dei premi emessa dalla cassa malati __________ l’8 novembre 2014

relativa al mese di dicembre 2014 si evince, del resto, che l’insorgente, con a

carico un premio di fr. 221.35 mensile, era al beneficio di un sussidio di fr.

225.70

al mese (cfr. doc. C8).

Ne discende

che l’assicurato può essere considerato indigente.

Visto che anche le altre

due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio va accolta riservato l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse

più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; art. 6 LAG; U. Kieser, ATSG -

Kommentar, 2° ed., Zurigo - Basilea - Ginevra 2009, ad art. 61, n. 110; relativamente

al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF;

art 152 cpv. 3 vOG; STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 10.2.; STF I

472/06 del 21 agosto 2007 consid. 7.2.; STFA K 146/03 del 4 maggio 2004 consid.

7.1

; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in

DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti