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38.2014.17

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 novembre 2015Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati

dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto

l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid.

3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

L'obbligo

di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una

riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state

attribuire le prestazioni (cfr. sentenza C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V

110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

La

riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53

LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore

(cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8

febbraio 2005).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA, STF

U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N°

14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

Più

precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in

giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore

scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non

potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011

consid. 4).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2

LPGA, STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid.

1.1).

Circa

l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione,

ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, vedi

pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno

2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

2.6. Il Tribunale federale, in una

sentenza 8C_824/2013 del 30 settembre 2014, pubblicata in DLA 2015 N. 1 pag.

65, ha evidenziato che ai sensi dell’art. 40b OADI, nel caso di assicurati che

subiscono, a cagione del loro stato di salute, una menomazione della loro

capacità lucrativa durante la disoccupazione o immediatamente prima, è

determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente. A

causa della precedenza accordata all’assicurazione invalidità rispetto ad altri

assicuratori sociali nel calcolo dell’invalidità, una disposizione dell’ufficio

AI relativa all’aumento del grado d’invalidità rappresenta un nuovo fatto

d’importanza giuridica in termini di motivi di revisione processuale

conformemente all’art. 53 cpv. 1 LPGA, che autorizza la cassa di disoccupazione

a fissare una riduzione del guadagno assicurato in conformità al grado

d’invalidità aumentato calcolato dall’ufficio AI.

Inoltre con sentenza

8C_746/2014 del 23 marzo 2015, pubblicata in DLA 2015 N. 8 pag. 165, l’Alta

Corte, da una parte, ha ricordato che secondo la giurisprudenza la successiva

assegnazione di una rendita d’invalidità viene considerata un fatto nuovo

importante che consente di rivedere le prestazioni assegnate nell’ambito di una

revisione procedurale. Ciò implica una revisione materiale illimitata in cui è

possibile anche una correzione retroattiva (ex tunc; art. 53 LPGA).

Dall’altra, ha osservato

che di conseguenza in quella fattispecie (a un assicurato era stata chiesta la

restituzione di parte delle indennità di disoccupazione percepite a seguito del

riconoscimento del diritto a una mezza rendita AI per un grado di invalidità

del 50% con effetto retroattivo) a ragione la Corte cantonale aveva stabilito

che era necessario riesaminare tutte le prestazioni dell’assicurazione contro

la disoccupazione dall’assegnazione delle prestazioni sotto l’aspetto del

guadagno assicurato ridotto del 50%. Da ciò è risultato che, siccome il

guadagno assicurato era sceso sotto fr. 60 001, il tempo di attesa era passato

da dieci a cinque giorni (art. 18 cpv. 1 lett. a LADI). Inoltre, ai sensi dell’art.

22 cpv. 2 lett. c LADI a contrario, per un grado di invalidità del 50% è

risultato un diritto all’indennità giornaliera dell’80% anziché del 70% del

guadagno assicurato.

In simili condizioni il TF

ha confermato il giudizio della Corte cantonale che, accogliendo il ricorso

dell’assicurato contro l’ordine di restituzione delle prestazioni AD, ha

rinviato gli atti alla Cassa perché effettuasse un nuovo calcolo delle

prestazioni da restituire a seguito dell’assegnazione di una mezza rendita AI

2.7. Giusta

l’art. 95 cpv. 1bis LADI, in vigore dal 1° luglio 2003, l’assicurato che ha

ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo stesso

periodo rendite o indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità, della

previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952 sulle

indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione militare,

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro

le malattie o assegni familiari legali è tenuto al rimborso delle indennità

giornaliere versate per lo stesso periodo dall'assicurazione contro la

disoccupazione. In deroga all'articolo 25 capoverso 1 LPGA, l'importo da

restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso

periodo dalle istituzioni summenzionate.

L’art.

94 cpv. 1 e 2 LADI prevede poi che le restituzioni e le prestazioni esigibili

in virtù della presente legge possono essere compensate reciprocamente così

come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere esigibili dell'AVS,

dell'assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della

legge del 25 settembre 1952 sulle

indennità di perdita di guadagno, dell'assicurazione militare,

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione contro

le malattie, nonché con prestazioni complementari dell'AVS/AI e con assegni

familiari previsti dalla legge (cpv. 1).

Se

una cassa ha annunciato la compensazione di una prestazione esigibile a

un'altra assicurazione sociale, quest'ultima non può più liberarsi versando le

prestazioni all'assicurato. Questa regola vale anche nel caso inverso (cpv. 2).

Per

quanto attiene all’art. 95 cpv. 1bis LADI dal Messaggio concernente la

revisione della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 28

febbraio 2001, in FF 2001 pag. 1967 segg., in cui è stato specificato che

questo nuovo capoverso contribuisce a semplificare il lavoro amministrativo e

le relazioni tra l’assicurazione e gli assicurati, emerge che:

"

Art. 95 Restituzione di prestazioni

Capoverso 1bis (nuovo):

secondo l’articolo 15 capoverso 3 OADI, l’assicurato che presenta una domanda

all’assicurazione per l’invalidità o a un’altra assicurazione sociale è

considerato idoneo al collocamento sino alla decisione di tale assicurazione.

Se l’AI riconosce retroattivamente un grado

d’invalidità, l’assicurazione contro la disoccupazione esigerà la restituzione

delle prestazioni conformemente al grado di invalidità riconosciuto. Se la

restituzione avviene mediante compensazione, non vi sono problemi. Per contro,

la regola attuale che consiste nel far rimborsare dall’assicurato la parte non

coperta dalla compensazione risulta non solo problematica ma a volte anche

traumatica. La nuova disposizione intende cambiare questa situazione.”

(FF 2001 pag. 2026)

In

una sentenza 8C_517/2009 del 25 maggio 2010, pubblicata in DTF 136 V 195,

l’Alta Corte, in un caso in cui ha stabilito che se l'assicurazione invalidità

in caso di un grado d'invalidità del 63% versa una rendita intera al posto di

tre quarti di rendita in conseguenza del contemporaneo diritto a una rendita

per vedova o vedovo dell'AVS, il tasso d'invalidità rimane elemento di

riferimento per l'adeguamento del guadagno assicurato e per la determinazione

di un eventuale diritto della cassa disoccupazione di chiedere la restituzione,

ha precisato che secondo il Messaggio del Consiglio federale l’introduzione

dell’art. 95 cpv. 1bis LADI, in vigore dal luglio 2003, permette di evitare che

un assicurato debba essere tenuto al rimborso della parte concernente la

pretesa di restituzione non coperta dalla compensazione.

Ci

si è così attenuti al principio della congruenza temporale secondo cui la

restituzione (art. 95 cpv. 1bis LADI) e la compensazione (art. 94 cpv. 1 LADI)

vanno limitate alle prestazioni che vengono erogate

per lo stesso periodo.

2.8. Nella presente evenienza

dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 si è iscritto in disoccupazione

con effetto dal 1° ottobre 2010, aprendo un primo termine quadro per la

riscossione delle prestazione e percependo regolarmente le relative indennità

fino al mese di dicembre 2010 (cfr. doc. III; 1; 2).

L’assicurato ha nuovamente

ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione a far tempo dal 1° aprile

2013, aprendo un secondo termine quadro e ricevendo prestazioni fino al mese di

ottobre 2013 (cfr. doc. III; 30; 31).

Il 10 febbraio 2010 RI 1

aveva inoltrato una domanda di prestazioni all’assicurazione

invalidità.

Con un

progetto d’assegnazione di rendita dell’8 maggio 2013, l’Ufficio AI ha comunicato

all’assicurato che gli sarebbe stata erogata una mezza rendita AI con un grado

di invalidità del 55% dal 1° giugno 2010 al 28 febbraio 2011 versata dal

1° agosto 2010 essendo la domanda tardiva secondo l’art. 29 cpv. 1 LAI e una rendita intera con un grado del 100% dal 1° marzo 2011 al 31

maggio 2013. Dal 1° giugno 2013 invece non sussiste più il diritto alla

rendita, a fronte di un grado d’invalidità dell’11% (cfr. doc. 40).

Il 21 agosto

2013 la Cassa di disoccupazione ha richiesto alla Cassa di compensazione __________

di compensare i pagamenti retroattivi dell’AI (dal 1° agosto 2010 al 31 maggio

2013 per un totale di fr. 93’293.--) con le indennità di disoccupazione

anticipate da ottobre a dicembre 2010 e da aprile a maggio 2013 per un totale di

fr. 6'888.10 (cfr. doc. 42).

Con

decisione del 21 agosto 2013 la Cassa ha poi stabilito che le prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione versate in troppo all’assicurato

per i periodi ottobre – dicembre 2010 e aprile-maggio 2013, corrispondenti a

fr. 6'888.10, dovevano essere chieste in restituzione, e meglio tale somma doveva

essere rimborsata direttamente con gli arretrati che l’assicurazione invalidità

ancora doveva all’insorgente (cfr. consid. 1.1.; doc. 43).

La Cassa, il 3 febbraio

2014, ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha modificato il

provvedimento del 21 agosto 2013, “nel senso che l’importo da restituire

dall’Assicurazione invalidità (AI) ammonta a Frs. 6'193.35 netti mentre il

saldo, ammontante a Frs. 694.75, verrà richiesto alla Compagnia di

Assicurazione LPP”.

Tale provvedimento è stato

motivato dal fatto che il totale della cifra da richiedere in restituzione

ammonta sì a fr. 6'888.10 netti, tuttavia, visto che la rendita AI ammontava al

massimo a fr. 1'503.-- mensili per l’anno 2010, per il mese di novembre 2010

non si poteva compensare l’intero importo di restituzione dell’assicurazione

disoccupazione ma unicamente l’importo della rendita (cfr. consid. 1.2.; doc.

50).

L’Ufficio

AI, con decisione del 25 febbraio 2014, ha confermato integralmente il progetto

d’assegnazione di rendita dell’8 maggio 2013 (diritto a una mezza rendita AI

con un grado d’invalidità del 55% da giugno 2010 a febbraio 2011 e a una

rendita intera con un grado del 100% da marzo 2011 a maggio 2013) e ha

proceduto alla compensazione delle rendite AI arretrate con le prestazioni

dell’assicurazione contro la disoccupazione fornite per i periodi ottobre – dicembre

2010 e aprile – maggio 2013, versando alla Cassa fr. 6'880.10 (cfr. doc. 51).

Con sentenza

32.2014.40 del 31 agosto 2015 questa Corte ha respinto il ricorso

dell’assicurato inoltrato contro il provvedimento del 25 febbraio 2014,

stabilendo che l’Ufficio AI gli ha correttamente attribuito una mezza

rendita d’invalidità dal 1° giugno 2010 e una rendita intera dal 1° marzo 2011

fino al 30 maggio 2013. Per quanto attiene al periodo in cui all’assicurato è

stata riconosciuta una mezza rendita, ovvero dal 1° giugno 2010, il TCA ha, tuttavia,

determinato un grado d’invalidità, non del 55% come fissato

dall’amministrazione, bensì del 59%, percentuale che dà comunque diritto a una

mezza rendita d’invalidità.

Il giudizio del TCA è

cresciuto in giudicato incontestato.

A seguito del versamento

dell’intera somma di fr. 6'880.10 da parte della Cassa di compensazione, la

parte resistente, nel marzo 2014, ha rimborsato all’assicurato l’importo di fr.

694.70 (cfr. consid. 1.3.; doc. III) corrispondente alla somma da richiedere

all’Assicurazione LPP (cfr. consid. 1.2.; doc. 50).

2.9. Nel caso di specie il

ricorrente si è effettivamente annunciato per il collocamento a decorrere dal

1° ottobre 2010, ossia successivamente all’inoltro, nel febbraio 2010, di una

domanda di prestazioni AI (cfr. consid. 2.8.).

Le indennità

di disoccupazione versate a far tempo dall’ottobre 2010 devono, pertanto,

essere considerate come degli anticipi da parte della Cassa di disoccupazione

Considerandi

fino al momento del riconoscimento del diritto a prestazioni AI (cfr. consid.

2.2

).

Con progetto

di assegnazione di rendita del maggio 2013, confermato con decisione del 23

febbraio 2014, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita rendita

AI con un grado d’invalidità del 55% da giugno 2010 a febbraio 2011 e una

rendita intera con un grado del 100% da marzo 2011 a maggio 2013 (cfr. doc. 40;

51; consid. 2.8.).

L’insorgente,

visto che è stato posto al beneficio di una mezza rendita dell’AI,

rispettivamente di una rendita intera per i medesimi periodi in cui ha

percepito delle indennità giornaliere di disoccupazione, deve restituire queste

ultime conformemente all’art. 95 cpv. 1bis LADI e alla relativa giurisprudenza

(cfr. consid. 2.7.; STFA C 137/04 del 9 maggio 2005 consid. 4).

L’assegnazione

di una rendita AI retroattiva per il lasso di tempo giugno 2010 – maggio 2013

costituisce peraltro un fatto nuovo che giustifica una revisione processuale

delle decisioni (materiali) di erogazione delle indennità di disoccupazione

(cfr. consid. 2.5.).

A

quest’ultimo proposito cfr. la STF 8C_824/2013 del 30 settembre 2014,

pubblicata in DLA 2015 N. 1 pag. 65 e la STF 8C_746/2014 del 23 marzo 2015,

pubblicato in DLA 2015 N. 8 pag. 165, citate al consid. 2.6.; STCA 38 2013.55

del12 maggio 2014.

Giova pure

rilevare che in una sentenza C 53/02 del 14 novembre 2002 l’Alta Corte ha

accolto il ricorso di una cassa di disoccupazione, stabilendo che un assicurato

aveva percepito in troppo le indennità di disoccupazione dal maggio 1998 al

maggio 2000 a seguito dell’assegnazione, con progetto del 26 ottobre 2000

confermato dalla decisione del 3 aprile 2001, di una mezza rendita AI dal 2

settembre 1997.

Visto che il

riconoscimento di una mezza rendita AI era un fatto nuovo che configurava un

motivo di revisione del provvedimento con cui all’assicurato erano state

attribuite le indennità di disoccupazione, la decisione di restituzione di

prestazioni LADI emessa dalla cassa il 19 febbraio 2001 risultava corretta.

2.10

Come visto

sopra, la Cassa, dopo aver indicato che, a seguito del riconoscimento di una mezza

rendita d’invalidità per un grado di invalidità del 55% dal giugno 2010 e di

una rendita intera per un grado del 100% dal marzo 2011 fino al maggio 2013 da

parte dell’assicurazione invalidità, risultava versata in troppo per i mesi da

ottobre a dicembre 2010 (in quanto era stato considerato un guadagno

assicurato più elevato di quello risultato a seguito del riconoscimento della

mezza rendita AI; cfr. doc. 50; X) e da aprile a maggio 2013 (poiché a

seguito dell’attribuzione della rendita intera l’insorgente risultava inidoneo

al collocamento) la somma di complessivi fr. 6’880.10 a titolo di indennità di

disoccupazione, ha stabilito l’obbligo di restituzione, tramite compensazione

con gli arretrati dovuti dall’AI, dell’importo di fr. 6'193.35. La somma di

fr. 694.75 sarebbe stata richiesta all’assicurazione LPP.” (cfr. consid.

1.2

; doc. 50).

Riguardo al

periodo da ottobre a dicembre 2010 va dapprima evidenziato che il TCA con

sentenza 32.2014.40 del 31 agosto 2015, cresciuta incontestata in giudicato,

benché abbia confermato la decisione del 25 febbraio 2014 dell’Ufficio AI, ha

determinato dal mese di giugno 2010 un grado di invalidità, non del 55%

come fissato dall’amministrazione, bensì del 59% (cfr. consid. 2.8.).

Dal profilo della LADI ciò

implicherebbe una capacità lucrativa rimanente ai sensi dell’art. 40b OADI del 41%,

invece del 45% stabilito dalla parte resistente (cfr. doc. 50; III; X), e

quindi una maggiore riduzione del guadagno assicurato rispetto a quella

applicata dalla Cassa per determinare l’importo da restituire, nonché un

peggioramento della posizione del ricorrente.

Questo

Tribunale, valutate tutte le circostanze dell’evenienza concreta e ritenuta la

differenza di lieve entità della capacità lucrativa rimanente del 41% anziché

del 45%, rinuncia a considerare ai fini della soluzione della presente vertenza

la modifica risultante dalla sentenza 32.2014.40.

In effetti il TCA il quale

può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio di un

ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e

averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (cfr. art. 61

lett. d LPGA; art. 20 Lptca; DTF 122 V 166; STF U478/06 del 25 aprile 2007), può

rinunciare a effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si

tratta unicamente di una facoltà (cfr. STF U 410/06 del 7 dicembre 2007; STFA U

192/02 del 23 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; DTF 119 V 249; STCA

38.2012.75

del 28 novembre 2013 consid. 2.16.).

2.11

Occorre,

dunque, ora stabilire se la somma complessiva di fr. 6'888.10, corrispondenti a

indennità di disoccupazione percepite a torto sia corretta e se a ragione o

meno la Cassa abbia chiesto alla Cassa di compensazione AVS di compensare con

rendite AI retroattive l’importo di fr. 6'193.55 (cfr. consid. 2.8.; 2.10.).

In concreto, ritenuto, da

una parte, che nel caso di assicurati che subiscono, a cagione

del loro stato di salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante

la disoccupazione o immediatamente prima, è determinante il guadagno che

corrisponde alla capacità lucrativa rimanente (cfr. consid. 2.3.; 2.4.),

dall’altra, che, per quanto concerne i mesi da ottobre a dicembre 2010,

l’invalidità presentata dal ricorrente era pari al 55% (cfr. doc. 51), a

ragione la Cassa ha adeguato l’importo del guadagno assicurato relativo a tali

mesi, diminuendolo da fr. 5'534 a fr. 2'490, ossia riducendolo alla percentuale

di abilità al lavoro residua del 45% (cfr. doc. X).

L’indennità di

disoccupazione spettante all’insorgente per i mesi di ottobre, novembre e

dicembre 2010 va, perciò, calcolata facendo riferimento a un guadagno

assicurato di fr. 2'490, anziché fr. 5'534 come inizialmente computato dalla

Cassa (cfr. doc. X; 54).

Questo modo di procedere non

presta il fianco a critica alcuna (cfr. consid. 2.3.; 2.4.). Del resto

l’insorgente non ha censurato specificatamente l’entità del guadagno assicurato

ridotto (cfr. doc. I; V; XII)

Per i mesi di aprile e

maggio 2013, per contro, in cui il grado di invalidità dell’assicurato è

del 100% (cfr. doc. 51), il ricorrente è risultato inidoneo al collocamento

(cfr. consid. 2.2.).

Di conseguenza all’insorgente,

a seguito dell’assegnazione da parte dell’AI di una rendita intera retroattiva

- dal marzo 2011 al maggio 2013 - per un grado di invalidità del 100%, per i

mesi di aprile e maggio 2013 non spetta alcuna prestazione LADI (cfr. STCA

38.2013.55

del 12 maggio 2014), come rettamente deciso dalla Cassa (cfr. doc.

50; III).

2.12

Giova poi

ribadire che giusta l’art. 95 cpv. 1 bis LADI quando un assicurato che

ha ricevuto indennità di disoccupazione e che successivamente riceve per lo

stesso periodo rendite o indennità giornaliere dell'assicurazione invalidità è tenuto al rimborso delle indennità giornaliere versate per lo

stesso periodo dall'assicurazione contro la disoccupazione, l'importo da

restituire è limitato alla somma delle prestazioni versate per lo stesso

periodo dalle istituzioni summenzionate (cfr. consid. 2.7.).

Nel caso di specie,

considerato, da una parte, che l’importo sottoposto a restituzione deve essere

proporzionale al grado di incapacità di guadagno subito dall’assicurato (cfr.

consid. 2.2.), dall’altra, che il grado di invalidità del ricorrente nei

periodi in cui ha percepito le indennità di disoccupazione era del 55% da

ottobre a dicembre 2010 e del 100% da aprile a maggio 2013 (cfr. doc. 51), la

Cassa ha stabilito che l’insorgente ha percepito a torto, per i mesi da

ottobre a dicembre 2010, la somma di fr. 4'890.90, corrispondente

alla differenza tra la somma delle indennità di disoccupazione inizialmente

erogate e calcolate su un guadagno assicurato di fr. 5'534 di complessivi fr.

11'334.05 (fr. 3'368.85 per ottobre 2010 + fr. 4'688.50 per novembre 2010 e

fr. 3'276.70 per dicembre 2010; cfr. doc. 50) e la somma delle indennità

conteggiate sulla base di un guadagno assicurato ridotto al 45% di fr. 2'490 di

fr. 6'443.15 (fr. 2'158 per ottobre 2010 + fr. 2'490.75 per novembre

2010.

+ fr. 1'794.40 per dicembre 2010; cfr. consid. 2.11.; 50; III; X).

Per i mesi di aprile e

maggio 2013 la parte resistente ha determinato l’ammontare di indennità di

disoccupazione ricevute indebitamente dall’insorgente in fr. 1'997.20,

pari alla somma delle intere indennità di disoccupazione relative all’arco di

tempo aprile-maggio 2013 (fr. 1'276.40 per aprile 2013 + fr. 720.80 per maggio

2013; cfr. doc. 50; consid. 2.11.).

Alla luce di quanto

esposto sopra (cfr. consid. 2.2.-2.7.; 2.11.), i conteggi effettuati dalla

Cassa si rivelano corretti.

Globalmente

per i periodi ottobre - dicembre 2010 e aprile - maggio 2013 l’importo

percepito a torto dall’assicurato ammonta, quindi, a fr. 6'888.10 (fr.

4'890.90 + fr. 1'997.20), come deciso dalla parte resistente (cfr. doc. 50;

III).

A ragione,

tuttavia, la Cassa, in applicazione dell’art. 95 cpv. 1bis LADI secondo

cui l'importo di indennità di disoccupazione da restituire è limitato alla

somma delle prestazioni versate per lo stesso periodo dall’assicurazione

invalidità, ha poi limitato la somma da compensare con le rendite AI retroattive

a fr. 6'193.35 (cfr. consid. 1.2.; doc. 50).

In effetti per il mese di

novembre 2010 l’importo percepito a torto è pari a fr. 2'197.75 (fr. 4'668.50

indennità di disoccupazione inizialmente versate - fr. 2'490.75 indennità

spettanti all’assicurato tenendo conto di un guadagno assicurato ridotto al

45%; cfr. doc. 50; III; X) ed è superiore all’ammontare della rendita AI

retroattiva di fr. 1'503 (cfr. doc. 51).

E’

possibile, dunque, per il mese di novembre 2010 chiedere la restituzione delle

indennità di disoccupazione limitatamente alla somma delle prestazioni versate

per lo stesso periodo dall’assicurazione invalidità (art. 95 cpv. 1bis LADI),

ossia fr. 1’503.-- che risulta essere inferiore di fr. 694.75 alla somma

ricevuta indebitamente per tale mese (fr. 2'197.75).

Ne discende

che dall’ammontare globale di indennità di disoccupazione percepite a torto

dall’assicurato nei periodi ottobre-dicembre 2010 e aprile - maggio 2013 di fr.

6'888.10 deve essere dedotto l’importo di fr. 694.75.

La somma di fr.

6'193.35 (fr. 6'888.10 - fr. 694.75) corrisponde a quanto chiesto in

compensazione dalla Cassa all’assicurazione invalidità.

La parte

resistente ha precisato che l’ammontare di fr. 694.75 dovrà essere compensato

con le prestazioni dell’assicurazione LPP (cfr. consid.1.2.; doc. 50).

2.13

In relazione

alla compensazione effettuata giova evidenziare che è vero che in linea

generale la compensazione con la rendita può essere operata solo nella misura

in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale

riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 136 V 286; DTF

131.

V 249; DTF 115 V 343 consid. 2c; STCA 32.2010.188 consid. 2.6.).

E’

altrettanto vero, tuttavia, che con sentenza 8C_14/2012 del 17 settembre 2012,

pubblicata in DTF 138 V 402 e SVR 2013 IV Nr. 5 pag. 9, la nostra Massima

istanza ha stabilito che, nel caso di pagamento retroattivo di rendite

per periodi precedenti, la salvaguardia del minimo esistenziale non dev'essere

presa in considerazione quale limite di compensazione laddove la rendita

assegnata a titolo retroattivo sostituisce semplicemente una rendita

riconosciuta per un periodo precedente e le due prestazioni si escludono

vicendevolmente.

Ne discende che nella

concreta fattispecie, in cui l’anticipo a titolo provvisorio di indennità di

disoccupazione nei periodi ottobre-dicembre 2010 e aprile-maggio 2013 in attesa

di una decisione da parte dell’Ufficio AI in relazione alla domanda di

prestazioni AI formulata dal ricorrente il 10 febbraio 2010 (cfr. consid. 2.8.)

è diventato, perlomeno parzialmente, indebito a seguito dell’assegnazione al

medesimo di una mezza rendita intera AI con grado di invalidità del 55% a

titolo retroattivo per il periodo giugno 2010 - febbraio 2011 e di una rendita

intera AI per il lasso di tempo marzo 2011 – maggio 2013 (cfr. consid. 2.8.),

rettamente la Cassa non ha esaminato se la compensazione avrebbe intaccato

oppure no il minimo vitale dell’assicurato.

2.14

Questa Corte non

ignora il fatto che il ricorrente abbia asserito a più riprese che la

restituzione non si giustifica dal momento che non vi sarebbe alcun sovraindennizzo

(cfr. doc. I; XII).

Ai

sensi dell’art. 69 cpv. 1 LPGA il concorso di prestazioni delle

varie assicurazioni sociali non deve provocare un sovraindennizzo dell’avente

diritto. Per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate soltanto le

prestazioni di medesima natura e destinazione fornite all’avente diritto in

base all’evento dannoso.

Vi è sovraindennizzo se le prestazioni sociali legalmente dovute

superano il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato in

seguito all’evento assicurato, incluse le spese supplementari provocate dallo

stesso evento ed eventuali diminuzioni di reddito subite da congiunti (cpv. 2).

Le prestazioni pecuniarie sono ridotte dell’importo del

sovraindennizzo. Sono esenti da riduzioni le rendite dell’assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione per l’invalidità nonché gli

assegni per grandi invalidi e per menomazione dell’integrità. Per le

prestazioni in capitale è tenuto conto del valore della corrispondente rendita

(cpv. 3).

L’art.

69.

LPGA persegue lo scopo di impedire il sovraindennizzo e di evitare quindi che

l’importo complessivo delle prestazioni corrisposte all’interessato da parte

d’assicuratori sociali diversi superi l’ammontare del danno determinante, ossia

il guadagno di cui l’assicurato è stato presumibilmente privato

in seguito all’evento assicurato (cfr. U. Kieser,

ATSG Kommentar, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 69, n. 5, 16, 38;

DTF 121 V 132).

In casu, per quanto

attiene all’assicurazione contro la disoccupazione, non entra in considerazione

il concetto di sovrindennizzo.

In effetti, come visto

sopra, l’assicurazione contro la disoccupazione prende a carico un assicurato

che si è annunciato all’assicurazione invalidità soltanto a titolo

provvisorio (cfr. art. 70 cpv. 1 e 2 lett. b LPGA; consid. 2.2.).

Quando, in

seguito, l’altro assicuratore sociale competente eroga delle prestazioni, la

correzione interviene secondo gli art. 94 cpv. 2 LADI (compensazione) e 95 LADI

(restituzione di prestazioni; cfr. consid. 2.2.).

In concreto non si è,

perciò, confrontati con prestazioni legalmente dovute contemporaneamente per il

medesimo evento. E’ solo in quest’ultima fattispecie che si pone la questione

di evitare un sovrindennizzo.

2.15

Infine il TCA

rileva che nel ricorso è stato indicato che “…si

chiede, laddove la decisione fosse corretta, che il signor RI 1 sia posto a

beneficio del condono” (doc. I pag. 2).

Al riguardo va osservato,

in primo luogo, che per costante giurisprudenza federale è possibile

pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in

giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in

quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26

febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5

novembre 2009 ; STCA 38.2011.45 del 23 novembre 2011; STCA 38.2011.91 del 1°

febbraio 2012).

In secondo luogo, che

giusta l’art. 95 cpv. 3 LADI la Cassa sottopone una domanda di condono, per decisione,

al servizio cantonale (cfr. doc. III pag. 3).

E’ ad ogni

modo utile evidenziare che la nostra Massima

Istanza ha posto un principio secondo cui il condono di un rimborso (cfr. art.

25.

cpv. 1 LPGA; consid. 2.5.) non può essere preso in considerazione ove le

prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con delle prestazioni

dello stesso valore, dovute a un altro titolo durante il medesimo periodo di

tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una compensazione. L'Alta

Corte ha sottolineato che si tratta di un principio generale del diritto

federale delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_130/2008 dell’11 luglio 2008

consid. 3.2.; STFA C 101/05 del 26 giugno 2006 consid. 2.2.; DLA

2000.

N. 38 pag. 202; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297;

DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).

2.16

Alla luce di

tutto quanto esposto, la decisione su opposizione del 3 febbraio 2014 deve

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti