38.2014.18
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20 marzo 2014Italiano18 min
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Numero d'incarto:
38.2014.18
Data decisione, Autorità:
20.03.2014, TCA
Titolo:
Dec.inicid.con cui SdL negato ES all'oppos.contro dec.di inid.al colloc.Rettam.SdL respinto ist.di sospendere effetti dec.inid.e di erogare consegu.ID. Né sono dati presupposti x pronunciare delle mis.provvis.posit.Int.ammin.a non anticipare prest.prepond.Non chiaro esito finale in merito a idoneità
EFFETTO SOSPENSIVO
IDONEITÀ AL COLLOCAMENTO
MISURE PROVVISIONALI
art. 100 cpv. 4 LADI
art. 52 LPGA
art. 11 OPGA
art. 55 agg. 56 PA
Raccomandata
Incarto n.
38.2014.18
rs/DC
Lugano
20 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris
Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2014
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione incidentale del 19 febbraio
2014 emanata da
Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Con sentenza
38.2014.7 del 12 febbraio 2014 questa Corte ha accolto, in quanto ricevibile, il
ricorso interposto il 29 gennaio 2014 da RI 1, rappresentato da RA 1,
contro la decisione incidentale del 9 gennaio 2014 con cui la Sezione del
lavoro aveva sospeso la procedura di opposizione interposta il 18 dicembre 2013
dall’assicurato contro la decisione del 6 dicembre 2013 con cui l’amministrazione
l’aveva ritenuto inidoneo al collocamento dal 16 settembre 2013, in quanto non disponibile per il mercato del lavoro essendo impegnato, da tale data, presso la __________
in una formazione “__________” della durata di tre anni a tempo pieno
considerata formazione di base, in attesa della decisione definitiva in merito
alla vertenza allora pendente davanti a questo Tribunale relativa
all’assunzione del corso presso la __________ da parte dell’assicurazione
contro la disoccupazione.
Il TCA, in
primo luogo, è entrato nel merito del ricorso, considerando che in applicazione
della recente giurisprudenza federale poteva restare aperta la questione di
sapere se la decisione incidentale del 9 gennaio 2014 procurasse o meno a
quest’ultimo un pregiudizio irreparabile, visto che nel caso di specie tale
sospensione poteva comunque implicare una ritardata giustizia.
In
secondo luogo, questa Corte, dopo aver osservato che una sentenza definitiva in
ambito di finanziamento della formazione presso la __________ da parte
dell’assicurazione contro la disoccupazione non avrebbe implicato la
risoluzione di elementi essenziali e decisivi per statuire in ambito di
idoneità al collocamento, sulla base del principio di celerità e dell'interesse
fondamentale dell'assicurato a che il proprio diritto o meno ad indennità di
disoccupazione venisse chiarito al più presto, ha stabilito che la
posticipazione a tempi non chiaramente definibili dell’evasione
dell’opposizione in attesa di una decisione definitiva in merito al finanziamento
del corso presso la __________ da parte della LADI costituiva una ritardata
giustizia ai sensi della giurisprudenza federale.
Questo
Tribunale ha, pertanto, trasmesso gli atti alla Sezione del lavoro affinché emettesse
una decisione su opposizione riguardo all’opposizione dell’assicurato del 18
dicembre 2013 e si pronunciasse immediatamente sulla sua richiesta di effetto
sospensivo in merito alla decisione di inidoneità al collocamento formulata con
il ricorso del 29 gennaio 2014, nonché con l’opposizione del 18 dicembre 2013.
1.2. A seguito
della sentenza 38.2014.7 del 12 febbraio 2014 la Sezione del lavoro, con
decisione incidentale del 19 febbraio 2014, ha respinto l’istanza tendente alla concessione dell’effetto sospensivo all’opposizione interposta contro la decisione
del 6 dicembre 2013 con cui l’assicurato è stato ritenuto inidoneo al
collocamento dal 16 settembre 2013 (cfr. doc. A).
1.3. Questa
Corte, il 20 febbraio 2014, con giudizio 38.2013.69 ha, poi, respinto, in
quanto ricevibile, il ricorso di RI 1, sempre assistito da RA 1, inoltrato
contro la decisione su opposizione del 18 ottobre 2013 con cui l’Ufficio
regionale di collocamento di __________ ha negato il finanziamento del corso “__________”
frequentato dall’assicurato presso la __________.
Il TCA, da
una parte, ha ritenuto che già soltanto per la sua durata (tre anni) e
per la sua organizzazione (6 ore al giorno da lunedì a venerdì) tale corso non
poteva essere considerato quale provvedimento tendente ad un perfezionamento
professionale o a una riqualificazione a carico dell'assicurazione
disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI, bensì quale nuova formazione.
Alquanto
dubbia risultava pure la realizzazione della condizione secondo cui il
collocamento deve essere intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro.
Il
finanziamento del corso presso la __________ del costo complessivo di fr.
10'500.-- nemmeno sarebbe risultato rispettoso del principio della
proporzionalità.
Dall’altra,
questo Tribunale ha deciso che la formazione “__________”, la quale risulta differente
dalla formazione professionale di base quale informatico AFC, non prevedendo la
conclusione di alcun contratto di tirocinio, non poteva in ogni caso essere
svolta usufruendo degli assegni di formazione ai sensi degli art. 66a segg.
LADI.
1.4. Contro la
decisione incidentale del 19 febbraio 2014 l’assicurato, rappresentato da RA 1,
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo il ripristino delle
prestazioni derivanti dalla LADI.
Nell’impugnativa,
dopo aver ricordato i principi che disciplinano l’ammissibilità di un ricorso
contro una decisione incidentale, l’insorgente ha, in particolare, evidenziato
che l’art. 52 LPGA non contempla una regolamentazione in merito all’effetto
sospensivo dell’opposizione (cfr. doc. I).
1.5. La Sezione
del lavoro, il 10 marzo 2014, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, per
quanto ricevibile, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto (cfr. doc. III).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF
H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
2.2. Giusta
l’art. 52 cpv. 1 LPGA, le decisioni amministrative possono essere impugnate
entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha
notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.
L’art. 56
LPGA prevede che:
" Le
decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono
essere impugnate mediante ricorso.(cpv. 1)
Il
ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. (cpv.
2)
Contro le
decisioni incidentali non è dato, dunque, il rimedio dell’opposizione bensì del
ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. U.Kieser, ATSG-Kommentar,
2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 52, n. 29-30).
La LPGA,
tuttavia, non contempla alcunché relativamente alla questione di sapere se e
quando vanno emesse decisioni incidentali e se le stesse possono essere
impugnate in modo indipendente.
Ciò non
significa che con l’adozione della LPGA si sia voluto prescindere dalla
condizione di ricevibilità del pregiudizio irreparabile di cui all’art. 46 PA
(cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.).
Nei
lavori preparatori infatti non risulta alcuna indicazione in tal senso. Al
contrario il legislatore ha affermato di non voler introdurre alcun cambiamento
con l’art. 56 LPGA (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; FF
1991 II 263; U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n. 9).
Ne
discende che in virtù di un principio giuridico generale anche nel caso di
decisioni incidentali che ricadono nel campo di applicazione della LPGA deve
essere avantutto esaminata la condizione di ammissibilità del danno
irreparabile (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 3.4.; DTF 132 V 93 consid. 6.1.; U. Kieser, op. cit., ad art. 56, n.
10).
Per ammettere un pregiudizio irreparabile è sufficiente un interesse
di fatto, segnatamente un mero interesse economico.
Secondo
la giurisprudenza l’esistenza di un pregiudizio irreparabile non si giudica
facendo riferimento a un solo criterio. In particolare il tribunale giudicante
non può limitarsi a considerare irreparabile unicamente il pregiudizio a cui
non si può rimediare completamente neppure con una decisione finale favorevole
al ricorrente (cfr. STFA H 111/06 del 22 novembre 2006 consid. 4.1.; SVR 1997
ALV Nr. 84 pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 93 pag. 281; U. Kieser, op. cit.,
ad art. 56, n. 10).
2.3. Nella
presente evenienza la problematica relativa all’ammissibilità del ricorso
interposto dall’assicurato contro la decisione incidentale del 19 febbraio 2014
con cui la Sezione del lavoro ha respinto l’istanza di concessione dell’effetto
sospensivo all’opposizione inoltrata contro la decisione di diniego
dell’idoneità al collocamento a far tempo dal 16 settembre 2013 emessa il 6
dicembre 2013 (cfr. doc. I; A), ossia la questione di sapere se la decisione
incidentale del 19 febbraio 2014 procuri o meno al ricorrente un pregiudizio
irreparabile, non merita ulteriori approfondimenti.
In effetti il ricorso, anche
qualora risulti ammissibile, deve in ogni caso essere respinto nel merito.
Nel
merito
2.4. L’art. 52
LPGA non contempla una regolamentazione in merito all’effetto sospensivo
dell’opposizione (cfr. U. Kieser, op.cit., ad art. 52, n. 27; P. Forster,
AHV-Beitragsrecht - Materiell - und verfahrensrechtliche Grundlagen; Abgrenzung
zwischen selbständig und unselbstständig erwerbstätigen Personen, Ed. Schulthess
2007, p. 215).
L’art. 11
cpv. 1 OPGA prevede che l’opposizione ha effetto sospensivo, salvo i casi in
cui:
a. il
ricorso contro una decisione su opposizione non ha effetto
sospensivo in virtù della legge;
b.
l’assicuratore ha tolto l’effetto sospensivo nella sua decisione;
c. la
decisione ha una conseguenza giuridica il cui effetto non
può
essere sospeso.
Giusta l’art. 11 cpv. 2
OPGA, poi, l’assicuratore può su domanda o di moto proprio togliere l’effetto
sospensivo oppure ristabilirlo se l’aveva tolto con la decisione. Tale domanda
dev’essere trattata immediatamente.
Ai sensi
dell’art. 100 cpv. 4 LADI:
"
Le opposizioni o i ricorsi contro le decisioni prese
conformemente agli articoli 15 e 30 non hanno effetto sospensivo.”
L’Alta
Corte, con la DTF 126 V 407, ha stabilito che il ricorso contro decisioni con
cui è stata negata l’idoneità al collocamento, le quali escludendo
l’adempimento di una delle condizione da ossequiare per avere diritto all’indennità
di disoccupazione sono delle decisioni negative, non può avere effetto
sospensivo. Se del caso possono essere ordinate delle misure provvisionali
postive (cfr. DTF 117 V 185 consid. 1b).
In dottrina B. Rubin
(Assurance-chômage, 2° ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, p.to 3.9.10) rileva
quanto segue:
"
3.9.10.1 Généralités
Afin d’éviter d’éventuelles
décisions de restitution d’indemnité de chômage perçues indûment, les caisses
de chômage bloquent le versement des indemnités tant que la procédure d’examen
de l’aptitude au placement n’est pas clôturée par une décision entrée en force.
Il peut parfois s’écouler beaucoup de temps jusqu’à ce qu’une telle décision
soit rendue, par exemple lorsque l’intéressé fait recours contre la décision
d’inaptitude au placement. Il se pose alors la question de savoir si la
pratique des caisses de chômage, consistant à suspendre le versement de
l’indemnité de chômage durant la procédure, est correcte (ch. 3.9.10.2). La
même question peut se poser lorsque la décision d’inaptitude au placement fait
l’objet d’un recours. Le cas échéant, il convient de se demander si le
recourant peut conserver son droit à l’indemnité de chômage en déposant une
requête de mesures provisionnelles (ch. 3.9.10.3).
A noter à cet égard qu’une
décision d’inaptitude au placement, décision dite négative, ne put pas avoir
d’effet suspensif. Tout au plus pourrait-elle faire l’objet d’une requête de
mesures provisionnelles. Nous verrons qu’une telle demande ne put pas être
admise.
3.9.10.2 Solution en
procédure administrative non contentieuse
En droit des assurances
sociales, il appartient à la personne qui requiert des prestations de rendre
vraisemblable qu’elle en remplit les conditions d’octroi. La charge de la
preuve lui incombe. La situation est inversée en matière de suspension de
l’indemnité de chômage puisqu’il appartient alors à l’autorité de rendre
vraisemblable, au degré requis, que l’assuré a commis une faute. Toujours
est-il qu’en procédure d’examen de l’aptitude au placement, tant qu’il existe
un doute, il faut admettre que l’assuré n’a pas rendu vraisemblable qu’il
remplissait cette condition du droit.
Par ailleurs, l’indemnité de
chômage est versé sous forme d’indemnités journalières (art. 21 LACI). En
outre, le contrôle de conditions du droit à l’indemnité et du respect des
conditions d’exercice de ce droit est effectué régulièrement, dans le cadre des
périodes dites de contrôle qui durent un mois (art. 27a OACI).
Le système d’indemnisation
dans l’assurance-chômage est donc différent de celui d’autres assurances
sociales, qui versent leurs prestations sous forme de rente, sur la base d’une
décision ayant des effets sur une longue durée. En définitive, le système
d’indemnisation découlant de l’assurance-chômage requiert que la condition de
l’aptitude au placement, ainsi que toutes les autres conditions du droit à
l’indemnité (art. 8 al. 1 LACI), soient rendues vraisemblables par l’assuré, ce
qui légitime les caisses à interrompre le versement des prestations tant que
tel n’est pas le cas.
3.9.10.3 Solution en cas
de contentieux (opposition et recours)
Dans la mesure où, en vertu
de l’art. 100 al. 4 LACI, les oppositions, les recours et les recours de droit
administratif contre les décisions prises en vertu de l’art. 15 LACI n’ont pas
d’effet suspensif, l’opposition ou le recours empêche toute continuation de
l’indemnisation par mesure provisionnelle.”
2.5. In concreto la Sezione del lavoro, con decisione del 6
dicembre 2013, non ha ritenuto RI 1 idoneo al collocamento ai sensi dell’art.
15 cpv. 1 LADI (“Il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace
e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a
provvedimenti di reintegrazione.”) dal 16 settembre 2013 (cfr. consid. 1.1.).
In virtù
degli art. 11 cpv. 1 lett. a OPGA e 100 cpv. 4 LADI, nonché della giurisprudenza
federale (cfr. consid. 2.4.), l’opposizione contro la decisione di inidoneità
al collocamento del 6 dicembre 2013 non ha effetto sospensivo.
Ne
discende che a ragione la Sezione del lavoro, con decisione incidentale del 19
febbraio 2104, ha respinto l’istanza dell’insorgente di sospendere gli effetti
della decisione del 6 dicembre 2013 e erogargli conseguentemente le indennità
di disoccupazione.
Va,
peraltro, evidenziato che nel caso di specie, essendo l’effetto sospensivo
escluso ex lege (art. 11 cpv. 1 lett. a OPGA e 100 cpv. 4 LADI) e non in quanto
era stato tolto dall’amministrazione, la Sezione del lavoro nemmeno poteva
ripristinarlo.
2.6. Nel caso di
specie nemmeno sono dati i presupposti per pronunciare delle misure
provvisionali positive pendente la procedura di opposizione (cfr. consid.
2.5.).
Al riguardo va evidenziato
che, per quanto concerne i presupposti per l’assegnazione di
misure provvisionali positive, l’Alta Corte ha stabilito che i principi
giurisprudenziali enunciati riguardo all’art. 55 della Legge federale sulla
procedura amministrativa - PA (effetto sospensivo; cfr. DTF 110 V 45, DTF 105 V
268, DTF 98 V 222) - l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA non ha
modificato la precedente giurisprudenza in materia di ritiro dell’effetto
sospensivo di opposizioni e ricorsi fondata sulla PA (cfr. STFA I 46/04 del 24
febbraio 2004, pubblicata in HAVE 2004 pag. 127, RAMI 2004 U 521 pag. 447segg.,
consid. 2) - sono applicabili, per analogia, nell’ambito dell’art. 56 PA
(misure provvisionali), considerata la stretta connessione esistente fra
effetto sospensivo ed altri provvedimenti cautelari (cfr. RAMI 2004 U 521 pag.
447segg., consid. 2; DTF 117 V 191 consid. 2b).
L'autorità
chiamata a decidere in merito al ritiro dell’effetto sospensivo ex art. 55 PA
oppure ad ordinare delle misure cautelari giusta l'art. 56 PA, deve in ogni
caso esaminare se i motivi a favore di un'immediata esecutorietà della
decisione appaiano più importanti rispetto a quelli che possono condurre a una soluzione contraria. A questo
proposito, l'autorità interessata gode di un certo margine d'apprezzamento.
Di
regola, essa fonderà la propria decisione sui fatti che emergono dalla
documentazione a sua disposizione, senza procedere a degli ulteriori
accertamenti, onde evitare dispendio di tempo. Trattandosi della ponderazione
degli interessi a favore oppure contrari a un’immediata esecutorietà, possono
avere una certa importanza le prospettive chiare circa l'esito finale della
vertenza principale (cfr. STFA U 283/05 del 21 ottobre 2005 consid. 2.2 e
riferimenti ivi citati).
Allorché
non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito finale della vertenza occorre
ritenere che, per principio, l'interesse dell'amministrazione è predominante
quando il rischio di non poter recuperare le prestazioni versate pendente causa
è concreto (cfr. DTF 119 V p. 507 consid. 4). Questo rischio è infatti
prioritario rispetto all'interesse dell'assicurato di poter beneficiare delle
prestazioni assicurative durante la procedura ricorsuale (cfr. Ordinanza del
TFA del 3.2.93 in re J.B. pag. 5, in materia di assicurazione disoccupazione)
al fine di non dover far capo all'assistenza (RAMI 1997 pag. 159 consid. 4).
Nella
sentenza K 8/96 dell'11 febbraio 1997, parzialmente pubblicata in DTF 123 V
39ss., la nostra Massima Istanza, constatato che la decisione impugnata era di
natura negativa, ha verificato se la ponderazione degli interessi in gioco
giustificava la pronuncia di misure provvisionali positive, considerando finalmente
preponderante l'interesse dell'autorità amministrativa:
"
(…).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha
avuto modo di giudicare che evidente appare l'interesse dell'amministrazione a
evitare misure di restituzione di prestazioni laddove potrebbe rivelarsi che
esse sono state versate indebitamente. In questo contesto è stato in
particolare accennato alle difficoltà d'ordine amministrativo collegate al
recupero delle prestazioni versate a torto (DTF 119 V 507 consid. 4 e i
riferimenti ivi citati). Per quanto attiene al pregiudizio che il rifiuto di
misure provvisionali positive potrebbe causare all'assicurato, occorre
stabilire se, in via di massima, un'improvvisa cessazione dell'erogazione di
indennità giornaliere comporta conseguenze tali da compromettere la sua
situazione finanziaria e da costringerlo a prendere provvedimenti onerosi o
altre disposizioni da lui non esigibili ragionevolmente. A questo proposito, il
Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di statuire che
l'interesse dell'assicurato a non dover far capo, durante la procedura
giudiziaria, all'autorità assistenziale non è preponderante rispetto a quello
dell'amministrazione a non dover anticipare il versamento delle prestazioni (DTF
119 V 507 consid. 4 e riferimenti).
Fatti
I principi di giurisprudenza suesposti devono
trovare applicazione anche nel presente caso. Considerato l'insieme degli
elementi in esame, bisogna ammettere che l'interesse della Cassa malati H. è
preponderante rispetto a quello dell'assicurato. Ne deriva che, per quanto
riguarda il periodo posteriore al 31 dicembre 1995, in favore dell'assicurato neppure possono essere pronunciate misure provvisionali
positive."
(STFA
succitata, consid. 4 non pubblicato).
La
priorità di principio dell’interesse dell’amministrazione rispetto a quello
degli assicurati è ancora stata riconosciuta dal Tribunale federale in alcune
altre sentenze (cfr., ad esempio, STF 8C_110/2008 del 7 maggio 2008 consid. 2.3
e riferimento ivi citato; STFA I 4/05 del 20 gennaio 2005 consid. 4.2, 75/04
del 16 aprile 2004 consid. 4.1).
2.7. Nel caso
concreto l’interesse dell’amministrazione a non dovere anticipare il versamento
delle prestazioni LADI, che potrebbe rivelarsi effettuato indebitamente con
relative difficoltà di recupero, risulta preponderante rispetto a quello
dell’assicurato - entrato in Svizzera il 15 ottobre 2012 proveniente dalla __________
e in possesso di un permesso di dimora UE/AELS (cfr. STCA 38.2013.69 del 20
febbraio 2014 consid. 2.10.) - a non dovere far capo, in corso di procedura,
Considerandi
all'autorità assistenziale.
Inoltre
un esame sommario della documentazione agli atti (cfr. pure inc. 38.2014.7) non
permette di stabilire in modo chiaro e univoco quale sarà l’esito finale della
vertenza in merito all’inidoneità al collocamento a far tempo dal 16 settembre
2013.
L’assegnazione
in via cautelare, durante la procedura di opposizione, delle indennità di
disoccupazione chieste dall’assicurato non serve del resto in alcun modo a
conservare provvisoriamente uno stato di fatto o di diritto. Qualora infatti
l’opposizione venisse accolta, il ricorrente percepirebbe le prestazioni con
effetto retroattivo senza subire alcun pregiudizio. Per gli stessi motivi,
inoltre, alcun interesse giuridico in gioco è minacciato.
Giova,
infine, osservare che in dottrina Rubin ritiene che nella misura in cui, in
virtù dell’art. 100 cpv. 4 LADI, l’opposizione contro una decisione di
inidoneità al collocamento emessa sulla base dell’art. 15 LADI, analogamente
alla presente evenienza (cfr. consid. 1.1.; 1.2.; 2.5.), non ha effetto
sospensivo, non è possibile erogare indennità di disoccupazione mediante una
misura provvisionale (cfr. consid. 2.5.), ossia non è possibile eludere l’art.
100.
cpv. 4 LADI tramite un provvedimento cautelare.
In simili
condizioni, non può essere dato seguito alla richiesta dell’assicurato di
erogargli, a titolo provvisionale, le indennità di disoccupazione (per alcuni
casi analoghi in ambito di assicurazione contro gli infortuni e assicurazione
invalidità cfr. STCA 35.2013.47 del 3 ottobre 2013; STCA 32.2005.162 del 19
ottobre 2005).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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