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Decisione

38.2014.2

Negato finanziam. di un corso di tedesco in Germania.Ass.frequentato corso per cui TCA entra nel merito.AD finanzia corso all'estero solo quando in CH non poss.trovarne uno.Per ass. possibile frequent

22 maggio 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i corsi, cfr. STCA 38.2003.83 del 3 febbraio 2004 e STCA 38.2004.12 del 2

aprile 2004).

2.3. Il TCA è chiamato a stabilire

se il corso di tedesco frequentato dal ricorrente debba o meno essere

finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione.

In tale contesto va

preliminarmente ricordato che il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza

revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre

2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno

2003 pag. 1728 segg.).

Questa revisione della

LADI (al riguardo cfr. DTF 131 V 288) non ha sostanzialmente modificato i

provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati

estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

Tali provvedimenti si sono

rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione

e dunque sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente

la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28

febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972:

" (…)

In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC

recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con

la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto

mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"

Pertanto, la

giurisprudenza (cfr. consid. 2.5) concernente il vecchio Capitolo 6 della LADI,

che agli art. 59-75 LADI regolava le "Prestazioni per provvedimenti

destinati a prevenire e a combattere la disoccupazione" (provvedimenti

inerenti al mercato del lavoro), mantiene pienamente la sua validità anche dopo

l'entrata in vigore della terza revisione della LADI.

In questo senso si è

pronunciata anche l'Alta Corte, nella sentenza C 209/04 del 10 dicembre 2004, in particolare per quanto riguarda il nuovo tenore dell’art. 59 cpv. 2 LADI, che ha ripreso i

concetti che figuravano al vecchio art. 59 cpv. 1 e cpv. 3 LADI.

Al riguardo cfr. anche SVR

2005 ALV Nr. 6; SVR 2005 ALV Nr. 9; DTF 131 V 286.

2.4. Fra gli scopi principali

dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la

disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la

reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a

cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo

obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto

una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti

di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione,

di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di

formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di

occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di

provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione,

assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti

settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa

indipendente).

Il nuovo art. 59 LADI

fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del

lavoro e prevede che:

" 1

L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla

disoccupazione.

2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono

volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso

difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono

in particolare:

a. migliorare

l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una

rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere

le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga

durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che

adempiono:

a. i

presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga

altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento in

questione.

4 I servizi competenti collaborano con gli organi

dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati

invalidi."

All'art. 59

cpv. 2 viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a

prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti

possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del

mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di

prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr.

STFA C 209/04, consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02,

consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del

Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione

obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio

1980; FF 1980 III 469 segg.).

Il nuovo art. 60 LADI

concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e

stabilisce che:

" 1

Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o

collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché

aziende di esercitazione e pratiche di formazione.

2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere

prestazioni:

a. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;

b. le persone

direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 62 capoverso 2.

3 Chi intende partecipare a un corso di propria

iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda

motivata corredata degli atti necessari.

4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il

medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al

collocamento.

5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente

legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i

principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione

professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato

del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato

del lavoro uniforme e trasparente."

2.5. In conformità con il

principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al

mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente

imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie

di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N.

12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38,

consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid.

1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31;

DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D.

Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,

1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato

che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le

prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto

deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una

reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157;

DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid.

1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398,

consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di

"nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N.

17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima

formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8

gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale

generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza

disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid.

1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

Non deve

neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per

l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N.

16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni

di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre

l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di

disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile

assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2

Considerandi

LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA;

DLA 1985 N. 21, pag. 164).

L'assicurato

deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o

deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8

LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

Ma,

soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento

di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V

197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N.

28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987

N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA

1985.

pag. 176 e 179).

Le spese

derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di

riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte

soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità

(cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il

corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81

cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma

prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato

possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie

per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag.

111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).

Infine le

spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte

soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole

raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se

non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e

nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998

N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella

causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in DLA 1986 N.

31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N.

36, pag. 172).

L'accertamento

dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3

LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda

è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986

N. 36, pag. 172).

2.6

In una sentenza C 124/01 del

18.

marzo 2002 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale, TF) ha respinto la richiesta di un assicurato di

frequentare un corso intensivo di tedesco in Germania, rilevando:

" b) L'art.

60.

LACI règle le droit aux prestations du travailleur qui participe à un cours

en vue d'une reconversion, d'un perfectionnement ou d'une intégration

professionnelle.

S'agissant du genre et de l'étendue des prestations, l'art. 61 al.

3.

LACI dispose que la caisse rembourse aux participants qui en apportent la

preuve les frais indispensables occasionnés par l'écolage et le matériel de

cours ainsi que par les voyages entre le domicile et le lieu du cours. Elle

leur verse, en outre, une subvention convenable pour les frais d'entretien et

de logement à l'endroit où se déroule le cours. Le Conseil fédéral règle les

détails.

En ce qui concerne l'octroi des prestations prévues par l'art. 61

LACI, une pratique restrictive se justifie lorsqu'il s'agit de cours suivis à

l'étranger, étant donné les difficultés que présentent dans ce cas l'examen de

la qualité et du caractère approprié à son but du cours envisagé, ainsi que le

contrôle de la fréquentation effective du cours par l'assuré. En outre, le

séjour de celui-ci à l'étranger entrave dans une certaine mesure la recherche

d'un emploi, puisqu'il entraîne l'éloignement de l'intéressé du marché suisse

du travail. A cela s'ajoute le fait que l'assuré n'a droit - comme dans le cas

des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité - qu'aux mesures

nécessaires, aptes à atteindre le but de la reconversion, du perfectionnement

ou de l'intégration professionnels, mais non pas à celles qui paraissent les

meilleures selon les circonstances du cas

concret. En conséquence, des cours de langue à l'étranger ne

peuvent être mis à la charge de l'assurance-chômage que s'il n'existe pas en

Suisse de moyens utiles et adéquats d'atteindre le but visé par un tel cours,

éventualité qui ne sera réalisée qu'exceptionnellement étant donné les

nouvelles méthodes didactiques et techniques utilisées de nos jours dans ce

domaine. Le cas échéant, il resterait de surcroît à vérifier si, selon toute

probabilité, l'aptitude au placement est effectivement améliorée de manière

importante dans le cas particulier par un perfectionnement accompli dans un but

professionnel précis (ATF 112 V 399 ss

consid. 1b et les références; Thomas Nussbaumer, in : Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Arbeitslosenversicherung, p. 214, ch. m. 571 et

la note n° 1140).

2.

- Tenant compte des bonnes connaissances de l'allemand déjà

acquises par l'assuré, ainsi que des moyens actuels dans l'apprentissage d'une

langue (cours intensifs, leçons particulières dispensés par des professeurs de

langue allemande), les premiers juges ont considéré que le recourant aurait

facilement pu améliorer son expression orale avec le même succès et à moindre

frais en demeurant en Suisse. En outre, il n'est pas démontré que, sans le

cours litigieux, le placement de l'intéressé serait impossible ou très

difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Enfin, rien ne

prouve que la fréquentation du cours était appropriée, nécessaire et

spécialement destinée à promouvoir l'aptitude au placement du recourant.

Cela est contesté par le recourant, qui reproche aux premiers

juges de n'avoir pas tenu compte des délais auxquels il devait faire face dans

le cadre de sa candidature auprès de X.________. Or, vu son statut de chômeur,

sa disponibilité devait être immédiate, au plus tôt dès son retour d'Allemagne

et au plus tard pour le début de l'automne.

Il ne pouvait ainsi pas attendre l'automne pour effectuer un stage

de langue et l'éventualité qu'un cours de langue à l'étranger fût mis à la

charge de l'assurance-chômage à titre exceptionnel était réalisée.

Il existe en Suisse diverses possibilités d'apprendre l'allemand,

qui est enseigné dans de nombreuses écoles de langues. Il est possible d'y suivre

des cours intensifs.

Quelles qu'aient été les connaissances de base du recourant dans

la langue allemande, et quel que soit le niveau de connaissances de cette

langue qu'exigeait l'emploi de responsable du Secrétariat romand de X.________

pour lequel il était candidat, la nécessité de suivre un cours en Allemagne

n'est, en l'espèce, nullement établie.

L'enseignement dont le recourant avait besoin aurait pu lui être

dispensé également en Suisse, sans compromettre pour autant le résultat que

l'intéressé en attendait au regard de ses chances d'obtenir l'emploi qu'il

avait postulé.

Certes, l'apprentissage de l'allemand en Allemagne présente des

avantages; cependant, ainsi qu'on l'a vu, l'assurance sociale ne saurait

accorder les mesures les meilleures dans chaque cas, mais seulement celles qui

sont nécessaires et suffisantes pour atteindre le but recherché.

C'est donc à bon droit que la demande du recourant a

été rejetée, le point de savoir si les conditions du droit aux prestations

(art. 59 et 60 LACI) sont remplies dans le cas particulier pouvant demeurer

indécis."

In un'altra

sentenza 8C_600/2008 del 6 febbraio 2009 il Tribunale federale ha confermato il

rifiuto delle prestazioni per un corso nel settore del marketing in Francia,

rilevando:

" 5.

5.1

Les allégations du recourant ne permettent pas de s'écarter du

point de vue des premiers juges selon lequel l'assuré dispose d'une expérience

en matière de vente, de gestion, de management dans les secteurs médical et

pharmaceutique, suffisante pour retrouver un emploi indépendamment de la

formation dont il a demandé la prise en charge. Ainsi, l'assuré a travaillé du

15.

novembre 2000 au 31 décembre 2001 en qualité de « Key Account Manager » et

du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006 en qualité de responsable régional pour

la Suisse romande au service de l'entreprise actuellement dénommée W.________

AG. Compte tenu du parcours professionnel de l'assuré, le cours « CESA

Marketing » paraît certes un complément utile, de nature à améliorer son

aptitude au placement. Il ne constitue toutefois pas une mesure nécessaire à la

réinsertion de l'assuré sur le marché du travail.

Quoi qu'il en soit, une pratique restrictive se justifie lorsqu'il

s'agit de cours suivis à l'étranger, étant donné les difficultés que présentent

dans ce cas l'examen de la qualité et du caractère approprié à son but du cours

envisagé, ainsi que le contrôle de la fréquentation effective du cours par

l'assuré (BORIS RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures

cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, no 7.2.3.5, p. 606). En outre, le

séjour de celui-ci à l'étranger entrave dans une certaine mesure la recherche

d'un emploi, puisqu'il entraîne l'éloignement de l'intéressé du marché suisse

du travail. A cela s'ajoute le fait que l'assuré n'a droit qu'aux mesures

nécessaires, aptes à atteindre le but de la reconversion, du perfectionnement

ou de l'intégration professionnels, mais non pas à celles qui paraissent les

meilleures selon les circonstances du cas concret (THOMAS NUSSBAUMER, Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd., no 667;

RUBIN, op. cit., no 7.2.3.4, p. 605). En conséquence, des cours de formation à

l'étranger ne peuvent être mis à la charge de l'assurance-chômage que s'il

n'existe pas en Suisse de moyens utiles et adéquats d'atteindre le but visé par

un tel cours (cf. arrêts [du Tribunal fédéral] C 172/06 du 12 juillet 2007;

arrêts du [Tribunal fédéral des assurances] C 44/04 du 8 juin 2004 et C 124/01

du 18 mars 2002; NUSSBAUMER, op. cit., no 693). Rien de tel n'est établi en

l'espèce."

La

Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nella Prassi LADI concernente i Provvedimenti

relativi al mercato del lavoro, a proposito dei corsi individuali all'estero,

ha rilevato:

" C15a La ricerca di un corso deve avvenire

principalmente a livello

svizzero, ragion per cui i

corsi all'estero, di norma, non sono ammessi;

se in Svizzera non fosse

possibile trovare un corso che risponda alle esigenze può essere accolta, a

titolo eccezionale, la frequenza di un corso all'estero. Il corso deve

contribuire a migliorare in maniera tangibile e concreta la situazione

dell'assicurato. A titolo di esempio citiamo il caso in cui il corso

costituisce una condizione per l'ottenimento di un contratto di lavoro;

per le transazioni

finanziarie è indispensabile che l'organizzatore del corso all'estero sia

titolare di un conto bancario o postale in Svizzera o sia disposto ad aprirne

uno.

Se le circostanze lo richiedono,

contattare il settore TCAM."

2.7

Nella presente

fattispecie il TCA può esimersi dall'esaminare la questione di sapere se la

frequentazione del corso di tedesco era imposta oppure no da motivi inerenti la

situazione del mercato del lavoro (sul tema vede pure la STF 8C_478/2013

dell'11 aprile 2014).

Infatti,

come visto (cfr. consid. 2.6), la giurisprudenza federale permette il

finanziamento da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione di un corso

all'estero, soltanto eccezionalmente, qualora non sia possibile trovarne uno

in Svizzera.

Ora, nella

presente fattispecie, era senz'altro possibile per l'assicurato cercare e

frequentare un corso intensivo di tedesco nella Svizzera interna. Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, dall'accertamento

compiuto dal TCA, è emerso che il datore di lavoro non aveva imposto

all'assicurato di frequentare un corso intensivo in Germania (cfr. consid. 1.4).

La decisione

su opposizione del 9 dicembre 2013 deve pertanto essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti