38.2014.22
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20 agosto 2014Italiano34 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.22
rs
Lugano
20 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2014 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 21 febbraio 2014 emanata
da
Ufficio regionale di collocamento,
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 21 febbraio 2014 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in
seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 20 dicembre 2013 (cfr.
doc. 7) con cui aveva sospeso RI 1 per sei giorni dal diritto alle indennità di
disoccupazione a causa di insufficienti ricerche nei mesi di settembre e
novembre 2013 precedenti l’annuncio per il collocamento del 2 dicembre 2013
(cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su
opposizione del 21 febbraio 2014 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA (cfr. doc. I), nel quale ha chiesto, in via principale, l’annullamento
della sanzione inflittagli e, in via subordinata, la riduzione della
sospensione a un giorno.
A motivazione della
propria pretesa ricorsuale l’insorgente, dopo aver precisato di essere stato
licenziato il 28 agosto 2013, ha addotto che i dettagli in merito alle regole
in ambito di ricerche di lavoro (numero, ramo di attività, ecc.) gli sono state
date al momento del colloquio con la sua consulente il 12 dicembre 2013.
Egli ha, inoltre, indicato
di aver compiuto nei periodi precedenti l’iscrizione in disoccupazione delle
ricerche sia nell’ambito della sua attività usuale che al di fuori della sua
professione che adempiono le condizioni di qualità e di quantità.
L’assicurato ha osservato
che sempre più datori di lavoro si oppongono a rilasciare, nel caso di
un’avvenuta ricerca di lavoro, qualsivoglia giustificativo sia questo il timbro
apposto sull’apposito formulario piuttosto che una risposta scritta, impedendo
così di comprovare tali sforzi.
Il ricorrente ha, inoltre,
rilevato che l’URC, visto che nella valutazione delle ricerche di lavoro
beneficia di un certo margine di apprezzamento, doveva tener conto di tutti gli
elementi oggettivi e soggettivi del caso di specie, in particolar modo della
sua età, delle sue competenze professionali specifiche relative a una sola
professione, delle ovvie difficoltà del mercato del lavoro e del fatto che le
ricerche sono state svolte in più settori siccome nella sua professione gli
studi odontotecnici si avvalgono preferibilmente di manodopera frontaliera.
A mente dell’insorgente ciò
non è però avvenuto, in quanto l’amministrazione non ha considerato in maniera
adeguata la sua situazione personale alla luce della quale le ricerche di
impiego avrebbero dovuto essere ritenute sufficienti (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta dell’11
aprile 2014 l'URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’assicurato deve o meno essere sospeso dal diritto all’indennità di
disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di settembre e
novembre 2013 precedenti l’iscrizione in disoccupazione.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente
un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è
stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori
della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto
invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio
luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di
ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presenta-re al servizio
competente le prove documentali relative alle ricer-che di lavoro intraprese
(cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo
l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato
deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di
domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26
cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato
deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo
di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno
lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine
senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in
considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro
dell'assicurato."
La LADI ha,
dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue
possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale
principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta
revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge
sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di
ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione
(cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische
Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p.
48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti
per trovare lavoro.
Se non
adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.
1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se
non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr.
STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C
221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30
cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della
Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn,
Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).
La giurisprudenza ha
stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che
non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede
l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno
2010).
Per costante
giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve
attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05
del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di
cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige
anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge
stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono
discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei
validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato
deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a
partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare
una nuova occupazione (cfr. STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del
28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA
C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti
degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza".
Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16ss.; vedi
pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con
un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare
da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del
rapporto di lavoro (cfr. Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre
1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo,
op. cit., pag. 17).
2.4. Per stabilire se un
assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non
è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche
effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con
riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene
all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero
minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta
Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3
luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto
quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che
la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego
al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del
29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una
sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la
propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a
fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir
compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence
considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe
suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne
peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement
quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard
des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant
parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006
consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF
8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524.
Sulle modalità
con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda
innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al
servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr.
art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA
1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non
prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così
venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i
diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato,
alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio
competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del
29.1.92 nella causa E.R., non pubblicata).
Concretamente
ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare
all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore
di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile
l'avvenuta ricerca.
In caso di
ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco
dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è
necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo
"timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra
forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del
28.1.1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere
indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto
per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P.,
pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato
potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1°
luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio
federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di
rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato
potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca
segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in
caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato
deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca, mediante una successiva
conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 p. 95).
In una sentenza del 20
marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
p. 156ss., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Riguardo ai lavoratori
anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ribadito che
essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.
Infatti secondo l'art. 17
cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi
gli assicurati di una certa età. Per principio dunque l'obbligo di cercare
lavoro esiste anche per loro (cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; RDAT 1986
pag. 174; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).
L'art. 17 cpv. 1 LADI
stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può
ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione
tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e
professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro
(cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,
pag. 28-29).
Il TCA constata che il TFA
in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha ribadito, trattandosi nel
caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la necessità di considerare l'età,
la formazione e la situazione del mercato del lavoro.
La stessa Alta Corte nella
decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., accogliendo il ricorso di una Cassa
di disoccupazione contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali
del Canton Zurigo che aveva annullato la sanzione di tre giorni di sospensione
inflitta a un'assicurata di 54 anni a causa di insufficienti ricerche di lavoro
in un mese, ha inoltre rilevato che:
" Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei
Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen
durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu
Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten,
hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten
(ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O.,. N 14 zu Art.
17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und
nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)
Anche relativamente
ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella
commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso
di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi
dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un periodo
di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità minima di 2
giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA (cfr. STFA C
151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).
L’Alta
Corte, in una sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, concernente un assicurato
nato nel 1939 che era stato sospeso per cinque giorni a causa di insufficienti
ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di novembre 2000, ha comunque confermato l’entità della sanzione.
Con giudizio
C 275/05 del 6 novembre 2006 la nostra Massima istanza ha, poi, confermato la
sospensione di nove giorni inflitta a un assicurato nato nel 1942 per
insufficienti ricerche di impiego nel periodo di disdetta da luglio a ottobre
2002, sottolineando che soprattutto i disoccupati più anziani, per i quali è
più problematico il reperimento di un posto di lavoro, sono tenuti a effettuare
ricerche di impiego in modo più intenso.
2.6. Secondo l'art. 30
cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità
della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o,
nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La
sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua
durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù
dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto
all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per
determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli
ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale
federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des
circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être
mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses
démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas
suivies en dépit de leur pertinence".
Per
quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione
fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una
sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo successivo i parametri del SECO e
della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di
lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi
successivi, visto l'art. 45
cpv. 2 bis OADI (cfr. Prassi LADI/ID D72 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono
conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”,
p. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono
regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA
ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del
25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio
2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA
C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.7. Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti si evince che l’assicurato (__________1960; cfr. doc.
2), odontotecnico, ha lavorato presso la __________ dal 1998 al 30 novembre
2013 (cfr. doc. 2; 1).
Infatti il suo contratto
di impiego è stato disdetto dal datore di lavoro il 28 agosto 2013 con effetto
dal 30 novembre 2013 (cfr. doc. 1).
Il 2 dicembre 2013
l’insorgente si è iscritto in disoccupazione, rivendicando il diritto alle
prestazioni LADI con effetto da quella data (cfr. doc. 3).
Al momento dell’annuncio
per il collocamento l’URC ha rilevato che il ricorrente, per quanto concerne gli
ultimi tre mesi precedenti la disoccupazione, ha comprovato cinque ricerche di
lavoro per il mese di settembre 2013, dieci ricerche per il mese di ottobre
2013 e quattro ricerche per il mese di novembre 2013 (cfr. doc. 5).
Il consulente del
personale, il 12 dicembre 2013, gli ha inviato una “Richiesta di giustificazione”
con cui l’ha invitato a motivare, entro il 18 dicembre 2013, il fatto di avere
intrapreso, dal profilo quantitativo, insufficienti sforzi al fine di reperire
una nuova occupazione nei mesi di settembre e novembre 2013, allegando
l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
Il collocatore ha pure
precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso
sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv.
1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel
caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata
(cfr. doc. 5).
Il 17 dicembre 2013
all’URC è pervenuta la risposta dell’assicurato in cui quest’ultimo ha indicato
di aver consegnato per i mesi di settembre e novembre 2013 più di quattro
ricerche. Egli ha inoltre chiesto di ritenere validi i suoi sforzi non essendo
stato a conoscenza del fatto che le ricerche di lavoro non potevano essere
fatte nello stesso complesso industriale, nello stesso paese, nella stessa via,
lo stesso giorno ecc. e considerato anche che all’età di 53 anni gli è preclusa
la possibilità di candidarsi ad offerte di lavoro con il limite massimo di età
di 40 anni.
Il ricorrente ha poi
asserito di aver ricevuto le informazioni circa le modalità di ricerca in
occasione del colloquio di consulenza del 12 dicembre 2013.
Il medesimo ha infine allegato
delle risposte a ricerche di impiego effettuate nel 2013 e nel 2012 (cfr. doc.
6).
Dal profilo
procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito
dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA
(al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con
decisione formale del 20 dicembre 2013, indicando di non poter prendere in
considerazione quanto esposto nella risposta alla “Richiesta di
giustificazione”, ha sospeso il ricorrente dal diritto alle indennità di
disoccupazione per sei giorni (cfr. doc. 7.; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato
confermato con decisione su opposizione del 21 febbraio 2014 (cfr. doc. A1;
consid. 1.1.).
2.8. In concreto l’URC,
considerando le ricerche di lavoro effettuate dall’assicurato nel periodo settembre
– novembre 2013 precedente l’annuncio per il collocamento a partire dal 2
dicembre 2013, ha ritenuto validi gli sforzi compiuti nel mese di ottobre 2013
(dieci ricerche; cfr. doc. 5; 4).
L’amministrazione ha, invece,
considerato insufficienti dal profilo quantitativo le ricerche intraprese nei
mesi di settembre e novembre 2013 (cfr. doc. 5; 7; A1).
Per quanto attiene al mese
di settembre 2013 questa Corte rileva che dal relativo formulario “Prova
degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” (cfr. doc. 4) emerge che
l’insorgente ha svolto cinque ricerche di impiego, e meglio si è candidato il
12 settembre 2013 presso __________ quale venditore-magazziniere e presso la __________
come venditore, il 14 settembre 2013 presso __________ in qualità di venditore,
il 19 settembre 2013 presso __________ sempre quale venditore e il 23 settembre
2013 presso __________.
In relazione a
quest’ultimo sforzo non è stato indicato per quale funzione l’assicurato si è
proposto.
Tutte e cinque le ricerche,
poi, sono state effettuate di persona.
Dal modulo “Prova degli
sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” afferente al mese di novembre
2013 risulta che anche in questo mese l’assicurato ha compiuto cinque
ricerche di impiego. Più precisamente il medesimo ha postulato in qualità di
odontotecnico il 10 novembre 2013 presso il __________, il 12 presso __________
e il 15 presso __________ __________. Inoltre egli il 25 novembre 2013 si è
candidato come magazziniere presso __________ macchine agricole - motoslitte -
quadri cicli di __________ e il 28 novembre 2013 presso __________ (cfr. doc.
4).
Al riguardo è dapprima
utile ribadire (cfr. consid. 2.4.) che la LADI non prevede un numero minimo di
ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La
giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e
non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo
vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per
tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987; STCA 38.2005.51 del 6 ottobre
2005 consid. 2.12.).
L'Alta
Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3
luglio 2003), ha comunque precisato che occorre valutare nel singolo caso
concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato,
sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici
ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; DTF 139 V 524 consid.
2.1.4.; STF 8C_306/2013 del 5 giugno 2013; STF 8C_589/2009 del 28
giugno 2010; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del
29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.7.; STCA 38.2012.32 del 24 settembre
2012 consid. 2.11.; STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.9.
In questo
senso e in questa misura, considerando che la prassi amministrativa federale
esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese,
l’amministrazione ha un certo margine di apprezzamento - citato dal ricorrente
(cfr. doc. I) - per stabilire, tenendo conto di tutte le circostanze del
singolo caso, segnatamente della situazione particolare dell’assicurato (età, formazione, ecc.) e del mercato del lavoro, se il numero
specifico di ricerche effettuate mensilmente sia sufficiente o meno dal profilo
quantitativo e qualitativo (cfr. DTF 139 V 524 consid. 2.1.4.; Prassi LADI ID
emessa dalla SECO valida dall’ottobre 2012).
Deve essere, inoltre, evidenziato
che l’insorgente ha compiuto le ricerche di settembre 2013 tra il 12 e il 23
del mese, più specificatamente due lo stesso giorno il 12 settembre, una il 14
settembre, una il 19 e una il 23 settembre 2013 (cfr. doc. 4).
Nel novembre 2013
l’assicurato non ha effettuato sforzi tendenti al reperimento di un’occupazione
nei primi dieci giorni del mese. In effetti le ricerche di novembre 2013 sono
state effettuate dal 10 al 28 (cfr. doc. 4).
In proposito giova
osservare che le ricerche vanno svolte in modo continuo durante tutto l'arco
del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA 38.2012.59 del 4 febbraio
2013 consid. 2.8.; STCA 38.2011.4 del 8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA
38.2007.53 del 25 ottobre 2007; STCA 38.2002.111 del 25 novembre 2002; STCA
38.2002.1 del 29 luglio 2002; D. Cattaneo, op. cit., pag. 27).
Relativamente
all’aspetto qualitativo degli sforzi intrapresi dall’assicurato va, poi, rilevato
che questo Tribunale ha già indicato in più occasioni la necessità di compiere
ricerche mirate rispondendo agli annunci apparsi sui giornali (cfr., ad
esempio, STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.36 del
10 dicembre 2012 consid. 2.7. - il TF ha dichiarato inammissibile il ricorso
inoltrato contro tale sentenza dall’assicurata con giudizio 8C_1017/2012 del 10
dicembre 2012; 38.2008.72 del 18 marzo 2009; STCA 38.2003.18 del 19 gennaio
2004 consid. 2.12; STCA 38.2006.4 del 12 giugno 2006 consid. 2.12.).
Il
ricorrente, per contro, nel mese di settembre 2013 ha svolto unicamente ricerche candidandosi spontaneamente di persona. Per il mese di novembre
2013 tre ricerche su cinque sono delle candidature spontanee (cfr. doc. 4).
Le ricerche effettuate
dall’assicurato nel mese di settembre 2013 sono, del resto, state svolte tutte
nella zona limitrofa al suo domicilio di __________, e meglio a __________ e __________
(cfr. doc. 4). Anche gli sforzi relativi al mese di novembre 2013 concernono prevalentemente
posti datori di lavoro ubicati a __________ e __________, quindi in prossimità
del suo domicilio.
In effetti soltanto due
ricerche di impiego sono state indirizzate a potenziali datori di lavoro di __________
e __________ (cfr. doc. 4).
In simili condizioni le
ricerche di lavoro compiute nel mese di settembre 2013 e nel mese di novembre
2013, pur riconoscendo il fatto che l’assicurato ha cercato anche in altri settori
professionali rispetto al suo abituale, non si rivelano sufficientemente valide.
Per quanto concerne la
circostanza che l’assicurato abbia compiuto alcune ricerche di lavoro anche nei
mesi precedenti la disdetta di fine agosto 2013, già nel 2012 e nel 2013 (cfr.
doc. 6) giova segnalare che la costante giurisprudenza federale prevede che un
assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni
singolo periodo di controllo e che non si possono compiere insufficienti
ricerche in un mese (periodo di controllo), fondandosi sul fatto che sforzi più
intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti o che verranno effettuati nei
mesi successivi (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C
254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001).
Tale principio non
risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile
2005 consid. 2.3.2).
Infine le difficoltà del
mercato del lavoro menzionate dall’insorgente (cfr. doc. I) non consentono di
attenuare l’obbligo degli assicurati di ricercare un impiego. Al contrario richiedono
sforzi maggiori al fine di reperire una nuova occupazione, ritenuto che
determinante non è la prospettiva di successo delle ricerche di lavoro, bensì
l’intensità con la quale le stesse vengono compiute (cfr. STF C 16/07 del 22
febbraio 2007 consid. 3.1.; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.3; DTF
124 V 234).
Di conseguenza occorre concludere che il ricorrente, nei
mesi di settembre 2013 e novembre 2013, ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).
Tale violazione implica,
di principio, la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla
base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.3.).
2.9. Il ricorrente ha fatto valere
di avere ricevuto le indicazioni in merito alle regole connesse all’obbligo di
cercare un impiego (numero, ramo di attività, ecc.) soltanto in occasione del
colloquio di consulenza del 12 dicembre 2013 (cfr. doc. I; 6; 8).
Questo Tribunale deve,
perciò, esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un
determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nel
periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione possa costituire, nel caso di
specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente in relazione ai mesi
di settembre e di novembre 2013.
L'art. 27
della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi
delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono
tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito
ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei
confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o
adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,
il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne
la tariffa.
3 Se un assicuratore
constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni
di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27
LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere
collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto
soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò
che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia
(cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C
192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131
V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH
Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306);
Fatti
E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,
Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);
R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les
organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.
524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",
2. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).
In materia
di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha
apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di
informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle
disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003
pag. 307).
Il capoverso 1 dell’art.
27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti
di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su
richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene
fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive,
inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006
consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag.
194).
Per quanto attiene al
diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che
ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca,
gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007
pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza
dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da
non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA.
Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve
riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).
Inoltre tale diritto non è
limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto
con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a
diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha
richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op.
cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).
Questo Tribunale, in una
sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata
in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di
lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo
l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve
essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di
disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un
impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo
obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per
chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A
quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il
dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere
ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei
per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate
prestazioni.
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04
del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato
ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la
presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato
all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio
regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per
poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati
devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il
diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento
avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza
non permetteva di collocarlo.
Il TFA ha, tuttavia,
accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti
al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto
essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era
disposto a posticiparlo.
In caso affermativo,
l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione - implicante la
tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Considerandi
In proposito cfr. pure STF
8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006; STFA C
157/05 del 28 ottobre 2005.
Inoltre, in una sentenza C
138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare
un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con
l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr.
art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo
di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche
antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.
2.10
Nel caso di specie non è
ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27
LPGA da parte dell’URC.
In primo
luogo, non risulta che l’assicurato abbia contattato l’amministrazione nel
periodo di disdetta per ottenere delucidazioni circa i diritti e gli obblighi
dei disoccupati.
In
secondo luogo, in ogni caso l'Alta Corte ha stabilito che il
dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di
comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una
precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da
parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere
sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e
pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006
consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 citata al consid. 2.10.; STFA C
50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005
consid. 5.2.1.).
Nella sentenza C 14/06 del
6.
settembre 2006, appena menzionata, la nostra Massima istanza ha deciso che
non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato
per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
In particolare è stato
stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza
che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in
disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il
primo colloquio di consulenza.
Inoltre nel giudizio
8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già citato
sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi dal non avere
compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di insufficienti nel
periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere saputo di dovere
cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di non essere stato
reso attento a tale obbligo.
L’insorgente
non può, conseguentemente, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente
lite, da un’eventuale non conoscenza del dovere di effettuare un
determinato numero di ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione
in disoccupazione.
2.11
Alla luce di tutto quanto
esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto all’indennità di
disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per insufficienti ricerche
di lavoro nei mesi di settembre e novembre 2013.
2.12
Per quanto concerne l’entità
della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato sei giorni di sospensione dal
diritto alle indennità di disoccupazione (3 giorni di sospensione per settembre
2013.
+ 3 giorni per novembre 2013; cfr. consid. 1.1.; doc. A1; 7).
Normalmente, in base alle
direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di
insufficienti ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione
ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.6.).
Per quanto attiene
all’asserzione del ricorrente secondo cui deve essere tenuto conto della sua
età (cfr. doc. I), è utile evidenziare che, essendo nato nel 1960, egli al
momento dei fatti aveva 53 anni.
Tale età secondo la
giurisprudenza federale non può essere considerata un’età avanzata permettente
una riduzione della sanzione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.
consid. 2.5.).
Al riguardo giova in ogni
caso ricordare, da una parte, che comunque i lavoratori anziani non sono
esentati dal compiere ricerche di lavoro.
Dall’altra,
che l’età di un assicurato rende meno probabili le possibilità di esito
favorevole delle ricerche di impiego, ma non impedisce di cercare lavoro in
modo più intenso. Determinante, infatti, è unicamente l’intensità con la quale
si svolgono le ricerche e non il relativo successo (cfr. consid. 2.5.; STFA C
275/05 del 6 novembre 2006; STFA C 298/00 dell’11 giugno 2001 consid. 3.a; DTF
124.
V 234).
Tutto
ben considerato, la penalità di sei giorni di sospensione dal diritto all’indennità
di disoccupazione per insufficienti ricerche nei mesi di settembre e novembre 2013, in concreto, risulta quindi conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il
Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati
motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52
consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2).
La decisione su
opposizione del 21 febbraio 2014 contestata deve, pertanto, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti