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Decisione

38.2014.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

20 agosto 2014Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung,

Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318);

R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les

organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag.

524 seg. (527); U. Kieser, "ATSG - Kommentar",

2. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407).

In materia

di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha

apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di

informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle

disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003

pag. 307).

Il capoverso 1 dell’art.

27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti

di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su

richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene

fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive,

inserzioni, internet, ecc. (cfr. STFA C 241/04 del 9 maggio 2006

consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag.

194).

Per quanto attiene al

diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che

ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca,

gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007

pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza

dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da

non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA.

Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve

riferirsi al caso specifico (cfr. FF 1999 IV 3953).

Inoltre tale diritto non è

limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto

con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a

diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha

richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. U. Kieser, op.

cit., ad art. 27 n. 29 pag. 405).

Questo Tribunale, in una

sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata

in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di

lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo

l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve

essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di

disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un

impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo

obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per

chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.

A

quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il

dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere

ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei

per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate

prestazioni.

In

particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04

del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato

ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la

presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato

all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio

regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per

poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati

devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il

diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento

avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza

non permetteva di collocarlo.

Il TFA ha, tuttavia,

accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti

al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto

essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era

disposto a posticiparlo.

In caso affermativo,

l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione - implicante la

tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le

prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Considerandi

In proposito cfr. pure STF

8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006; STFA C

157/05 del 28 ottobre 2005.

Inoltre, in una sentenza C

138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare

un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con

l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr.

art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo

di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche

antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.

2.10

Nel caso di specie non è

ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27

LPGA da parte dell’URC.

In primo

luogo, non risulta che l’assicurato abbia contattato l’amministrazione nel

periodo di disdetta per ottenere delucidazioni circa i diritti e gli obblighi

dei disoccupati.

In

secondo luogo, in ogni caso l'Alta Corte ha stabilito che il

dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di

comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una

precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da

parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere

sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e

pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006

consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 citata al consid. 2.10.; STFA C

50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005

consid. 5.2.1.).

Nella sentenza C 14/06 del

6.

settembre 2006, appena menzionata, la nostra Massima istanza ha deciso che

non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato

per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.

In particolare è stato

stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza

che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in

disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il

primo colloquio di consulenza.

Inoltre nel giudizio

8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già citato

sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi dal non avere

compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di insufficienti nel

periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere saputo di dovere

cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di non essere stato

reso attento a tale obbligo.

L’insorgente

non può, conseguentemente, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente

lite, da un’eventuale non conoscenza del dovere di effettuare un

determinato numero di ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione

in disoccupazione.

2.11

Alla luce di tutto quanto

esposto, il ricorrente deve essere sospeso dal diritto all’indennità di

disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per insufficienti ricerche

di lavoro nei mesi di settembre e novembre 2013.

2.12

Per quanto concerne l’entità

della penalità, l’URC ha inflitto all’assicurato sei giorni di sospensione dal

diritto alle indennità di disoccupazione (3 giorni di sospensione per settembre

2013.

+ 3 giorni per novembre 2013; cfr. consid. 1.1.; doc. A1; 7).

Normalmente, in base alle

direttive in vigore, la sanzione inflitta dall'amministrazione in caso di

insufficienti ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione

ammonta a un minimo di tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.6.).

Per quanto attiene

all’asserzione del ricorrente secondo cui deve essere tenuto conto della sua

età (cfr. doc. I), è utile evidenziare che, essendo nato nel 1960, egli al

momento dei fatti aveva 53 anni.

Tale età secondo la

giurisprudenza federale non può essere considerata un’età avanzata permettente

una riduzione della sanzione ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr.

consid. 2.5.).

Al riguardo giova in ogni

caso ricordare, da una parte, che comunque i lavoratori anziani non sono

esentati dal compiere ricerche di lavoro.

Dall’altra,

che l’età di un assicurato rende meno probabili le possibilità di esito

favorevole delle ricerche di impiego, ma non impedisce di cercare lavoro in

modo più intenso. Determinante, infatti, è unicamente l’intensità con la quale

si svolgono le ricerche e non il relativo successo (cfr. consid. 2.5.; STFA C

275/05 del 6 novembre 2006; STFA C 298/00 dell’11 giugno 2001 consid. 3.a; DTF

124.

V 234).

Tutto

ben considerato, la penalità di sei giorni di sospensione dal diritto all’indennità

di disoccupazione per insufficienti ricerche nei mesi di settembre e novembre 2013, in concreto, risulta quindi conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.6.).

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza, il

Giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati

motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 123 V 152 consid. 2; DLA 1998 no. 10 pag. 52

consid. 2; STF C 153/06 del 12 marzo 2007 consid. 2.2).

La decisione su

opposizione del 21 febbraio 2014 contestata deve, pertanto, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari,

deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti