38.2014.23
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
8 maggio 2014Italiano16 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.23
rs
Lugano
8 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso per ritardata giustizia del 27 marzo
2014 di
RI 1
contro
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 21 agosto
2013 la Cassa (in seguito: la Cassa), a seguito del riconoscimento da parte
dell’assicurazione invalidità a RI 1, che ha percepito indennità di
disoccupazione dal 2 febbraio 2011, di un quarto di rendita con effetto
retroattivo dal maggio 2010 al dicembre 2011, di una rendita d’invalidità
intera con effetto retroattivo dal gennaio 2012 al gennaio 2013 e di una mezza
rendita con effetto retroattivo dal febbraio al luglio 2013 (cfr. doc. A10), ha
stabilito che le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione
versate in troppo all’assicurato a far tempo dal mese di febbraio 2011, corrispondenti
a fr. 20’666.30, devono essergli chieste in restituzione come segue:
" (…)
- Una
parte delle suddette prestazioni per un valore di CHF 8'958.45 deve essere
restituita. Tale importo sarà compensato direttamente con le prestazioni
dell’assicurazione invalidità.
- Una
seconda parte per il valore massimo di CHF 11'707.85 dovrà essere restituita e
compensata con eventuali prestazioni della previdenza professionale. L’importo
definitivo sarà determinato nel momento in cui l’inizio e l’entità di un’eventuale
rendita verrà comunicato alla Cassa.
- Un
eventuale complemento non esigibile sarà messo a carico del fondo di
compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.” (Doc. A9)
1.2. Il 16 settembre 2013
l’assicurato, con due atti distinti, ha interposto opposizione contro la
decisione del 21 agosto 2013 (cfr. doc. A8) e ha inoltrato alla Cassa una
domanda di condono, chiedendo il rimborso della somma di fr. 8'958.45 compensati
con la rendita AI retroattiva. A quest’ultimo riguardo egli ha asserito di
essere confrontato con molteplici problemi finanziari, iniziati nel 2009 quando
a seguito di malattia ha dovuto abbandonare la sua attività lavorativa di
dirigente/gommista della __________ e che la procedura AI ha necessitato di
parecchio tempo a causa dei controlli e delle perizie mediche predisposte (cfr.
doc. A7).
1.3. Il 15 ottobre 2013
l’assicurato ha sollecitato la Cassa a definire la questione relativa al
condono (cfr. doc. A6).
La Cassa, il 16 ottobre 2013, ha inviato a RI 1 il seguente scritto:
" (…)
In data 16 settembre 2013 lei ha presentato
opposizione alla decisione di restituzione, oggetto anche della domanda di
condono, per questi motivi, conformemente alle disposizioni in materia occorre
che prima sia evasa l’opposizione e solo in seguito per il tramite della Sezione
del lavoro, potrà essere decisa la domanda di condono.” (Doc. A5)
1.4. Il 10 gennaio 2014 la Cassa
ha emanato una decisione su opposizione con cui ha accolto l’opposizione
interposta il 16 settembre 2013 dall’assicurato contro la decisione del 21
agosto 2013 (cfr. doc. A8). Con tale provvedimento dell’importo versato in
troppo a titolo di indennità di disoccupazione a decorrere dal mese di febbraio
2011 di complessivi fr. 20'666.30 è stata chiesta la restituzione di fr.
8'821.10 già compensati con le prestazioni dell’assicurazione invalidità,
mentre la rimanenza di fr. 11'845.20 è stata ritenuta non esigibile, precisando
che sarebbe stata messa a carico del fondo di compensazione dell’assicurazione
contro la disoccupazione.
La Cassa ha motivato la
decisione su opposizione, rilevando, da una parte, che dalle dovute verifiche è
emerso che effettivamente il calcolo della compensazione con rendite
retroattive dell’AI è stato effettuato in modo errato, e meglio, come fatto
valere nell’opposizione, per alcuni mesi è stato richiesto un importo maggiore
alla rendita mensile stabilita dalla rendita. Ragione per cui l’importo di fr.
137.35 è stato richiesto in eccesso e deve essere restituito all’assicurato.
Dall’altra, per quanto
attiene all’eventuale compensazione con l’assicurazione LPP, è stato appurato
che è stato ritirato un capitale di fr. 65'316.20 e che la rendita, ottenuta
convertendo il capitale, è iniziata a decorrere nel mese di dicembre 2012,
ossia in un periodo in cui l’assicurato non era più al beneficio delle
indennità di disoccupazione. Pertanto non può essere più chiesta alcuna
compensazione (cfr. doc. A3).
La decisione su
opposizione del 10 gennaio 2014 è cresciuta in giudicato incontestata (cfr.
doc. 10).
1.5. Con scritti del 30 gennaio,
rispettivamente del 4 marzo 2014 l’assicurato ha nuovamente sollecitato la Cassa
a evadere la propria domanda di condono (cfr. doc. A1; A2).
1.6. L’assicurato, il 27 marzo 2014, ha inoltrato un ricorso per ritardata giustizia nei confronti della Cassa, chiedendo che il TCA
ordini a quest’ultima di emettere una decisione in merito alla domanda di
condono e osservando che:
" dopo oltre
4 anni dalla prima domanda (26.05.2009), in data 21.08.2013 mi è stata
recapitata la decisione AI che esplica effetto retroattivo al 01.05.2010.
Ciò ha comportato problemi di compensazione
con le prestazioni IPG versate nel frattempo, come pure ha fatto nascere il
diritto a una domanda di condono. Rinvio, per i dettagli, all’informativa CO 1
del 21.08.2013.
Il 16.09.2013, ossia in tempo utile, ho
inoltrato opposizione invocando un errore formale contenuto nella tabella
proposta da CO 1 e, nella stessa data ho formulato domanda di condono,
trovandomi in ristrettezze finanziarie dovute, in particolare, alle lungaggini
di tutta la procedura AI.
L’opposizione aveva esito positivo, come
alla decisione CO 1 del 10.01.2014.
Mentre invece la domanda di condono, per
ragioni a me non note, è rimasta senza seguito, nonostante le mie
sollecitatorie del 30.01.2014 e del 04.03.2014 (quest’ultima in forma
raccomandata).
(…)” (Doc. I)
1.7. La Cassa, in risposta, ha chiesto
che il ricorso per ritardata giustizia venga respinto con argomenti di cui si
dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
Fatti
1.8. Il 2 maggio 2014 l’assicurato
ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova, confermando, a scanso di
equivoci, di voler far valere il suo diritto di chiedere il condono della
trattenuta praticata sulla rendita AI e ribadendo che le lungaggini temporali
dell’AI nell’emanare la propria decisione l’hanno posto in una situazione di
profondo disagio economico (cfr. doc. V).
1.9. Il doc. V è stato trasmesso
per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).
Considerandi
In ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12.
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21.
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2
Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA,
il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda
dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è
diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si
occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V
147.
consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato
a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29
cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo
ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria
competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto
dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle
altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p.
409.
e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di
complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il
comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312
consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte,
all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a
decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure
ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non
possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,
essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un
sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;
spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale
da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle
regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui
la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere
semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio
generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche
nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina
e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa
soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa
prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori
supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza
notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto
se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das
Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti
alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una
procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una
valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento
del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica
soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il
proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di
un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver
ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente
superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente
pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003
consid. 4.1).
2.3
In una sentenza I 841/02 del
25.
giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V 411 segs., il Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha ammesso
l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della
Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una
procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata
presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza
impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il
TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di
un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui
l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare
la decisione di sua competenza.
Nella RAMI 1997 U 286, p.
339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un
tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una
causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia
a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella stessa
pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a
decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei
denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20
Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als
Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine
Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine
unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits
hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40
Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
Più di recente, l’Alta
Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un
tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello
scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi
al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso
cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione
contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è
trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e
l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in
una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e
in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non
presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per
contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli
allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata
giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale
ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un
minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del
28.
settembre 2009).
2.4
Questa Corte osserva
innanzitutto che la questione relativa alla legittimazione attiva e passiva
delle parti va esaminata d’ufficio (cfr. STF 9C_14/2010 del 21 maggio 2010
consid. 3.1.; STF 9C_40/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 3.2.1.).
Inoltre la legittimazione
attiva e la legittimazione passiva non sono delle condizioni di procedura che
determinano l’ammissibilità di una procedura, bensì dei presupposti di merito.
In caso di inadempienza di
una di queste condizioni, la causa non è irricevibile, ma deve essere respinta,
indipendentemente dalla realizzazione degli elementi oggettivi della pretesa (cfr.
STF 9C_14/2010 del 21 maggio 2010 consid. 3.1.; STF 9C_40/2009 del 27 gennaio
2010.
consid. 3.2.1.
Per quanto concerne una
richiesta di condono della restituzione di indennità percepite a torto
nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione, l’art. 95 cpv. 3 LADI enuncia
che la Cassa sottopone la domanda di condono, per decisione, al servizio
cantonale.
In effetti ai sensi dell’art.
85.
cpv. 1 lett. e il servizio cantonale decide i casi sottopostigli dalle casse
secondo, segnatamente, l’art. 95 cpv. 3 LADI.
Giusta l’art. 2c lett. b
del Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul
sostegno ai disoccupati (RL-rilocc) l’Ufficio giuridico della Sezione del
lavoro è competente a decidere i
casi sottopostigli per esame dalle casse di disoccupazione (art. 85 cpv. 1
lett. e LADI), ossia quindi anche le domande di condono.
Ciò è peraltro stato
indicato anche nella decisione del 21 agosto 2013 che, oltre al rimedio
giuridico dell’opposizione, prevede la possibilità di domandare il condono alla
Cassa la quale sottopone la richiesta per decisione all’autorità cantonale
(cfr. doc. A9).
La Cassa, nello scritto
del 16 ottobre 2013 indirizzato all’assicurato, ha poi specificato che la
domanda di condono è decisa per il tramite della Sezione del lavoro (cfr. doc.
A5).
Ne discende che competente
a esaminare la domanda di condono interposta da RI 1 il 16 settembre 2013 e a
emettere la relativa decisione è l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro
al quale la Cassa sottopone, ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 LADI, la relativa
richiesta formulata dall’assicurato.
In concreto l’assicurato
ha, per contro, inoltrato un ricorso per ritardata giustizia nel pronunciarsi
in merito alla sua domanda di condono nei confronti della Cassa (cfr. consid.
1.6
), la quale non è competente a pronunciarsi nel merito di una richiesta di
condono e a emanare una decisione al riguardo.
In
proposito è utile ricordare che in
caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il
Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole
la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (cfr. U. Kieser,
Verwaltungsverfahren, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, nota
507.
p. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110) e che nell’ambito
del condono nell’assicurazione contro la disoccupazione l’ingiunzione di
emettere una decisione deve essere fatta all’Ufficio giuridico della Sezione
del lavoro, competente a tale riguardo.
Alla luce di quanto
esposto, nel caso di specie deve essere negata la legittimazione passiva della
Cassa e il ricorso per ritardata giustizia deve conseguentemente essere
respinto.
2.5
A titolo abbondanziale, giova
in ogni caso rilevare che per costante giurisprudenza federale è possibile
pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in
giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in
quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26
febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5
novembre 2009).
In casu la
decisione su opposizione del 10 gennaio 2014 relativa alla restituzione di
indennità di disoccupazione percepite dal febbraio 2011 tramite compensazione
con rendite AI retroattive è cresciuta in giudicato incontestata, come
attestato da questa Corte il 12 marzo 2014 (cfr. doc. 10).
Inoltre la Cassa, nella
risposta di causa, ha indicato di aver trasmesso l’incarto alla centrale di __________
il 18 marzo 2014 per sottoporre il caso (la domanda di condono del 16 settembre
2013) alla Sezione del lavoro di Bellinzona (cfr. doc. III).
Nella concreta evenienza,
il TCA constata che tra la crescita in giudicato della decisione su opposizione
del 10 gennaio 2014, la trasmissione alla centrale di __________ della Cassa
per sottoporre la domanda di condono all’Ufficio giuridico della Sezione del
lavoro e l’inoltro del ricorso per ritardata giustizia (27 marzo 2014), sono
trascorsi meno di 2 mesi.
In simili condizioni, alla
luce dei precedenti giurisprudenziali evocati al considerando 2.3., questa
Corte ritiene che nell’evenienza concreta non si sia comunque in presenza di un
ritardo ingiustificato nei confronti dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti