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Decisione

38.2014.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 maggio 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

1.8. Il 2 maggio 2014 l’assicurato

ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova, confermando, a scanso di

equivoci, di voler far valere il suo diritto di chiedere il condono della

trattenuta praticata sulla rendita AI e ribadendo che le lungaggini temporali

dell’AI nell’emanare la propria decisione l’hanno posto in una situazione di

profondo disagio economico (cfr. doc. V).

1.9. Il doc. V è stato trasmesso

per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VI).

Considerandi

In ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12.

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21.

dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2

Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA,

il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda

dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

Secondo l’Alta Corte, vi è

diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si

occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa é competente (cfr. DTF 114 V

147.

consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il ritardo ingiustificato

a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29

cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo

ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria

competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto

dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle

altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p.

409.

e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di

complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il

comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312

consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte,

all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a

decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure

ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non

possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,

essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un

sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;

spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale

da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle

regole (DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Il principio secondo cui

la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere

semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche

nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina

e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza

notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto

se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti

alla giurisprudenza federale).

Nell’ambito di una

procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una

valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento

del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica

soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il

proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di

un esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver

ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente

superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente

pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003

consid. 4.1).

2.3

In una sentenza I 841/02 del

25.

giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V 411 segs., il Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha ammesso

l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della

Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una

procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata

presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza

impugnata).

Nella DTF 125 V 188ss., il

TFA ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di

un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui

l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare

la decisione di sua competenza.

Nella RAMI 1997 U 286, p.

339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un

tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una

causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia

a partire dall'evasione di un atto di ricusa).

In quella stessa

pronunzia, il TFA ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a

decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:

" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei

denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20

Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als

Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete es eine

Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)

Più di recente, l’Alta

Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un

tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello

scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi

al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso

cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione

contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è

trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e

l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in

una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e

in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non

presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per

contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli

allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata

giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale

ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un

minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del

28.

settembre 2009).

2.4

Questa Corte osserva

innanzitutto che la questione relativa alla legittimazione attiva e passiva

delle parti va esaminata d’ufficio (cfr. STF 9C_14/2010 del 21 maggio 2010

consid. 3.1.; STF 9C_40/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 3.2.1.).

Inoltre la legittimazione

attiva e la legittimazione passiva non sono delle condizioni di procedura che

determinano l’ammissibilità di una procedura, bensì dei presupposti di merito.

In caso di inadempienza di

una di queste condizioni, la causa non è irricevibile, ma deve essere respinta,

indipendentemente dalla realizzazione degli elementi oggettivi della pretesa (cfr.

STF 9C_14/2010 del 21 maggio 2010 consid. 3.1.; STF 9C_40/2009 del 27 gennaio

2010.

consid. 3.2.1.

Per quanto concerne una

richiesta di condono della restituzione di indennità percepite a torto

nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione, l’art. 95 cpv. 3 LADI enuncia

che la Cassa sottopone la domanda di condono, per decisione, al servizio

cantonale.

In effetti ai sensi dell’art.

85.

cpv. 1 lett. e il servizio cantonale decide i casi sottopostigli dalle casse

secondo, segnatamente, l’art. 95 cpv. 3 LADI.

Giusta l’art. 2c lett. b

del Regolamento della legge sul rilancio dell’occupazione e sul

sostegno ai disoccupati (RL-rilocc) l’Ufficio giuridico della Sezione del

lavoro è competente a decidere i

casi sottopostigli per esame dalle casse di disoccupazione (art. 85 cpv. 1

lett. e LADI), ossia quindi anche le domande di condono.

Ciò è peraltro stato

indicato anche nella decisione del 21 agosto 2013 che, oltre al rimedio

giuridico dell’opposizione, prevede la possibilità di domandare il condono alla

Cassa la quale sottopone la richiesta per decisione all’autorità cantonale

(cfr. doc. A9).

La Cassa, nello scritto

del 16 ottobre 2013 indirizzato all’assicurato, ha poi specificato che la

domanda di condono è decisa per il tramite della Sezione del lavoro (cfr. doc.

A5).

Ne discende che competente

a esaminare la domanda di condono interposta da RI 1 il 16 settembre 2013 e a

emettere la relativa decisione è l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro

al quale la Cassa sottopone, ai sensi dell’art. 95 cpv. 3 LADI, la relativa

richiesta formulata dall’assicurato.

In concreto l’assicurato

ha, per contro, inoltrato un ricorso per ritardata giustizia nel pronunciarsi

in merito alla sua domanda di condono nei confronti della Cassa (cfr. consid.

1.6

), la quale non è competente a pronunciarsi nel merito di una richiesta di

condono e a emanare una decisione al riguardo.

In

proposito è utile ricordare che in

caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il

Tribunale ordina all’assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole

la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (cfr. U. Kieser,

Verwaltungsverfahren, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, nota

507.

p. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110) e che nell’ambito

del condono nell’assicurazione contro la disoccupazione l’ingiunzione di

emettere una decisione deve essere fatta all’Ufficio giuridico della Sezione

del lavoro, competente a tale riguardo.

Alla luce di quanto

esposto, nel caso di specie deve essere negata la legittimazione passiva della

Cassa e il ricorso per ritardata giustizia deve conseguentemente essere

respinto.

2.5

A titolo abbondanziale, giova

in ogni caso rilevare che per costante giurisprudenza federale è possibile

pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in

giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in

quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 9C_211/2009 del 26

febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5

novembre 2009).

In casu la

decisione su opposizione del 10 gennaio 2014 relativa alla restituzione di

indennità di disoccupazione percepite dal febbraio 2011 tramite compensazione

con rendite AI retroattive è cresciuta in giudicato incontestata, come

attestato da questa Corte il 12 marzo 2014 (cfr. doc. 10).

Inoltre la Cassa, nella

risposta di causa, ha indicato di aver trasmesso l’incarto alla centrale di __________

il 18 marzo 2014 per sottoporre il caso (la domanda di condono del 16 settembre

2013) alla Sezione del lavoro di Bellinzona (cfr. doc. III).

Nella concreta evenienza,

il TCA constata che tra la crescita in giudicato della decisione su opposizione

del 10 gennaio 2014, la trasmissione alla centrale di __________ della Cassa

per sottoporre la domanda di condono all’Ufficio giuridico della Sezione del

lavoro e l’inoltro del ricorso per ritardata giustizia (27 marzo 2014), sono

trascorsi meno di 2 mesi.

In simili condizioni, alla

luce dei precedenti giurisprudenziali evocati al considerando 2.3., questa

Corte ritiene che nell’evenienza concreta non si sia comunque in presenza di un

ritardo ingiustificato nei confronti dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti