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Decisione

38.2014.24

Cassa sospeso a tit.cautel.vers.ID ad ass.:convinta che prest.non dovute. Non sosp.causa al TCA fino a esito vert.penale. Esame sommario della sosp.cautel. Rich.di rest.ad ass.non inveros. Int.Cassa a

28 maggio 2014Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I 328/96 del 14 ottobre 1996).

In concreto la Cassa ha

indicato che, da accertamenti esperiti tra ottobre e novembre 2013 contestuali

alla verifica dell’effettivo guadagno dell’assicurato nelle sue precedenti

attività, sono emerse incongruenze tali da obbligarla a segnalare il caso il 6

novembre 2013 al Ministero pubblico.

Al riguardo va rilevato,

da un lato, che il Procuratore pubblico incaricato ha ritenuto esservi

effettivamente indizi sufficienti per aprire nei confronti di RI 1 l’istruzione

in relazione alle ipotesi di reato di truffa, in subordine infrazione alla

LADI, nonché falsità in documenti.

Dall’altro, che nemmeno in

occasione dell’interrogatorio del 12 dicembre 2013 è stato possibile fare

chiarezza sull’effettivo abbandono della posizione analoga a quella di un datore

di lavoro e sull’effettivo versamento dello stipendio (cfr. doc. B) e che il

procedimento penale è tuttora pendente (cfr. doc. VII).

In simili condizioni,

ritenuto che nella presente procedura concernente la sospensione a titolo

cautelativo delle indennità di disoccupazione si impone un esame sommario della

fattispecie (cfr. STFA I 406/01 del 31 agosto 2001 consid. 4 bb), occorre

concludere che in casu non risulta probabile in modo preponderante che

l’assicurato risulti vincente nella procedura principale. Una richiesta di

restituzione da parte dell’amministrazione non si rivela, pertanto,

inverosimile e perciò l’interesse di quest’ultima a evitare una domanda di

rimborso richiesta non perde di rilevanza.

Di conseguenza l’interesse

della Cassa a non essere confrontata con l’irrecuperabilità degli importi che

potrebbero essere chiesti in restituzione si rivela nella presente evenienza

preponderante rispetto a quello dell’assicurato alla continuazione del

versamento delle indennità di disoccupazione.

2.5. Il patrocinatore di RI 1,

pendente causa, ha chiesto, a seguito della sentenza del 30 aprile 2014 della

Corte dei reclami penali con cui è stato accolto il ricorso dell’insorgente,

riconoscendogli la facoltà di accedere all’intero incarto penale, che la Cassa

produca il proprio incarto completo, compresa la documentazione facente parte

dell’incarto penale (cfr. doc. VII).

Nella presente evenienza,

alla luce degli elementi risultanti dalle carte processuali, in particolare del

fatto che il Ministero pubblico abbia comunque ritenuto esservi indizi

sufficienti per procedere all’istruzione in relazione alle ipotesi di reato di

truffa, subordinatamente infrazione alla LADI e falsità in documenti, e

considerato che, come visto, una sospensione cautelativa delle prestazioni

risulta giustificata quando da un esame sommario delle circostanze fattuali emerge

che l’interesse dell’amministrazione a evitare di essere confrontata con l’irrecuperabilità

di prestazioni erogate a torto è preponderante rispetto a quello

dell’assicurato alla continuazione del versamento anche se il relativo blocco

lo pone in condizioni di necessità tali da richiedere l’intervento della

pubblica assistenza (cfr. consid. 2.4.), il TCA può emanare il proprio

giudizio, senza che si riveli necessario richiamare dalla Cassa tutti i

documenti facenti parte dell’incarto del ricorrente, ossia anche quelli che

riguardano il procedimento penale.

In proposito giova

rilevare che il rappresentante dell’assicurato stesso nello scritto del 15

maggio 2014 ha indicato che il Procuratore pubblico, con scritto del 9 maggio 2014, ha in ogni caso confermato da parte sua l’accesso agli atti deciso dalla Corte dei reclami

penali il 30 aprile 2014 (cfr. doc. VII).

Di conseguenza la

richiesta dell’insorgente a che la Cassa produca il proprio incarto completo,

compresa la documentazione facente parte dell’incarto penale deve essere

respinta.

A tale proposito è utile

rammentare che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7

dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del

16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA H 411/01 del 5 marzo

2003; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.6. Alla luce di tutto quanto

esposto, la Cassa ha a ragione nei confronti di RI 1 sospeso a titolo

cautelativo, in attesa degli accertamenti del caso, il versamento delle

indennità di disoccupazione dal 1° dicembre 2013.

La decisione su

opposizione del 14 marzo 2014 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.7. L’insorgente ha postulato la

concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA

1 (cfr. doc. I pag. 1).

Considerandi

La domanda del ricorrente

di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito

patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione

disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA; art. 29

cpv. 1 Lptca).

Secondo l’art. 28 cpv. 2

Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta

dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre giusta l’art. 3

cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e

dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione

al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il TCA, nella presente

fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del

10.

ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid.

3b).

Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000

nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251;

B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e

commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva

che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un

criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito,

il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di

essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27

maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005;

STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non

pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.

2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad

art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla

luce dei principi vigenti in ambito di misure cautelari e in particolare della

giurisprudenza federale pubblicata nel sito www.bger.ch,

la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata

all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le

prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di

perdere la causa.

In effetti, come esposto

ai considerandi precedenti, dalla documentazione agli atti emerge in modo

chiaro, in primo luogo, che non è probabile in modo preponderante che

l’assicurato risulti vincente nella procedura principale, ossia non si rivela

altamente verosimile la fondatezza del suo diritto alle indennità di disoccupazione.

In secondo luogo, che conseguentemente l’interesse della Cassa a evitare di

essere confrontata con l’irrecuperabilità degli importi delle indennità che

potrebbero essere chiesti in restituzione al ricorrente è predominante rispetto

all’interesse di quest’ultimo alla continuazione del versamento delle indennità

di disoccupazione.

Inoltre gli elementi

fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del

TCA.

Di primo acchito, dunque,

si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito

favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio

2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

2.8

L’insorgente ha pure

postulato il gratuito patrocinio per la procedura di opposizione (cfr. doc. I

pag. 1).

L'art. 37 LPGA, relativo

alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore prevede:

" La parte può farsi rappresentare, se non deve

agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di

un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)

L’assicuratore può

esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura

scritta. (cpv. 2)

Finché la parte non

revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)

Se le circostanze lo

esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"

Qualora dunque un

assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non

siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di

difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito

patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni

sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).

Al riguardo cfr. anche

STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag. 70-71; RtiD

I-2005 N. 46 pag. 177.

In casu, stante quanto

esposto al considerando precedente in merito al fatto che il procedimento non

aveva probabilità di esito favorevole, il gratuito patrocinio deve essere

negato anche per la procedura di opposizione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. L’istanza tendente alla

concessione del gratuito patrocinio sia per la procedura ricorsuale dinanzi al

TCA che per la procedura di opposizione è respinta.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti