38.2014.24
Cassa sospeso a tit.cautel.vers.ID ad ass.:convinta che prest.non dovute. Non sosp.causa al TCA fino a esito vert.penale. Esame sommario della sosp.cautel. Rich.di rest.ad ass.non inveros. Int.Cassa a
28 maggio 2014Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.24
rs/sc
Lugano
28 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 1° aprile 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 marzo 2014 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 ha iniziato a percepire
indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2013 nella misura del 100% sulla base
di un guadagno assicurato di fr. 10'500.-- mensili (cfr. doc. Q; B).
La CassaCO 1 (in seguito:
la Cassa), il 18 dicembre 2013, ha emesso una decisione con cui ha sospeso a
titolo cautelativo con effetto immediato il versamento delle indennità di
disoccupazione a favore di RI 1.
Tale provvedimento è stato
motivato come segue:
" (…)
In data 30 settembre 2013 la Cassa è stata da lei interpellata al
fine di ottenere, testualmente, "un resoconto dell'indagine avvenuta
per l'accertamento del mio diritto alle indennità e più precisamente dalle 260
alle 400 indennità" da presentare alla Pretura di __________ nell'ambito
della causa che la vedeva coinvolto quale dipendente della __________ nei
confronti di __________ quale assicuratore
perdita di guadagno in caso di malattia.
Si è così evidenziata la necessità di verificare l'effettivo
guadagno nelle sue precedenti attività. Ne sono pertanto scaturite la richiesta
della documentazione all'incarto di __________ sulla base della procura da lei
rilasciata rispettivamente una nuova valutazione della documentazione agli
atti. Dagli accertamenti esperiti sono emerse incongruenze di importanza tale
da avere obbligato la Cassa a segnalare il caso il 6 novembre 2013 al Ministero
pubblico.
Con scritto 29 novembre 2013 il Procuratore pubblico incaricato, a
seguito della segnalazione e dopo avere analizzato la documentazione trasmessa,
ha ritenuto esservi effettivamente "indizi sufficienti per poter
procedere all'apertura dell'istruzione ai sensi dell'art. 309 CPF". Le
ipotesi di reato sono truffa (art. 146 CP), in subordine infrazione alla LADI
(art. 105 LADI), nonché falsità in
documenti (art. 251 CP).
Nemmeno in occasione dell'interrogatorio del 12 dicembre 2013 è
stato possibile fare chiarezza sull'effettivo abbandono della posizione analoga
a quella di un datore di lavoro e sull'effettivo versamento dello stipendio.
Nella concreta fattispecie, quanto precede permette alla Cassa di
ritenere, con un sufficiente grado di verosimiglianza così come richiesto in
materia di assicurazioni sociali, che la percezione di prestazioni come sinora
versate non è giustificata.
In attesa del completamento dell'istruttoria, si giustifica
pertanto la sospensione cautelativa delle indennità.
La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva. Al proposito
si rileva che l'immediata esecutività è ammessa in considerazione della
prevedibile difficoltà nell'eventuale recupero delle prestazioni, come
dell'interesse generale - giudicato preponderante rispetto a quello
dell'assicurato - ad una corretta esecuzione delle assicurazioni sociali e
volto ad evitare che siano versate delle prestazioni indebite.
Avendo la presente decisione di sospensione carattere provvisorio,
le risultanze dell'istruttoria in corso e meglio le conseguenze sulla
sussistenza o no del diritto in oggetto saranno rese note in occasione
dell'emissione della successiva decisione finale." (Doc. B)
1.2. Il 14 marzo 2014 la Cassa ha
emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato quanto
stabilito con il provvedimento del 18 dicembre 2013, e meglio la sospensione
con effetto a decorrere dal 1° dicembre 2013 delle indennità di disoccupazione.
L’opposizione interposta dall’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, è stata inoltre
respinta nella misura in cui tendeva al ripristino dell’effetto sospensivo e
gli è stato negato il gratuito patrocinio per la procedura davanti alla Cassa.
Nella decisione su
opposizione la Cassa ha, in particolare, rilevato che:
" (…)
3.
In fase di opposizione non sono emersi nuovi elementi atti a
modificare la decisione 18 dicembre 2013. Si osserva in particolare, con
riferimento alle argomentazioni dell'opponente, che il procedimento penale in
corso riguarda entrambe le citate attività dell'assicurato.
Secondo quanto già esposto con la decisione impugnata e con
riferimento ai fondati sospetti – ritenuti validi anche in ambito penale –che
depongono per l'assenza dei presupposti per il diritto alla continuazione del
versamento delle indennità in oggetto, occorre pertanto concludere che la
misura adottata dall'amministrazione è giustificata a fronte e del rischio di
versare delle prestazioni indebitamente e di quello di non recuperarle in via
di restituzione.
È quindi a giusta ragione che la Cassa ha sospeso in via cautelare
il diritto a dette prestazioni con immediata esecutività e senza dover
attendere l'esito del procedimento penale, sussistendo sia l'urgenza sia
l'interesse preponderante. Visto quanto precede, la decisione impugnata va
confermata.
Si osserva poi, a titolo abbondanziale, che ciò non implica un
pregiudizio irreparabile.
Qualora l'esito degli accertamenti dovesse portare alla conferma
delle indennità, le stesse verrebbero infatti versate retroattivamente per
tutto il periodo interessato. Si rende in ogni caso attento l'assicurato che
l'inoltro di un eventuale successivo ricorso non modifica gli obblighi di
controllo per la durata della procedura. (…)" (doc. D)
1.3. Contro la decisione su
opposizione RI 1, sempre assistito dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo
ricorso al TCA, nel quale ha formulato le seguenti richieste:
"
1. Al ricorso è concesso l’effetto sospensivo.
2. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza il versamento
delle indennità giornaliere di disoccupazione in favore di RI 1 è ripristinato.
Subordinatamente, il
diritto alle 260 indennità giornaliere di disoccupazione relative all’indennità
svolta presso __________ è confermato.
3. RI 1 è messo a beneficio dell’assistenza
giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________, per la prima e la
seconda istanza.
4. Protestate spese e
ripetibili.” (Doc. I, pag. 1)
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’assicurato ha segnatamente addotto:
" (…)
6. Il ricorrente
è un imprenditore che dal 1 giugno 2009 al 30 giugno 2012 ha lavorato in qualità
di direttore amministrativo e direttore generale presso la __________.
7. Il 14 giugno 2012 egli ha presentato le proprie
dimissioni alfine di
accettare la nomina a direttore
generale in seno alla __________ a far tempo dal 1 settembre 2012.
8. A far tempo
dal 2009, il gruppo __________ si è occupato principalmente dello sviluppo del
progetto __________, in seguito rilevato dalla __________.
9. Presso la __________,
RI 1 percepiva un salario mensile di CHF 12'500.00, versati tramite bonifico
bancario.
10. Lo
stipendio presso la __________, pari a CHF 25'000.00, veniva invece
percepito in contanti.
11. A seguito del
fallimento del progetto in territorio ticinese, il ricorrente, che ha investito
per alcuni anni la totalità delle proprie energie e risorse nell'attività, in
data 18 febbraio 2013 è stato licenziato con effetto al 31 marzo 2013.
12. Durante il
mese di aprile 2013 RI 1 si è quindi annunciato alla CO 1 (di seguito: CAD).
13. É opportuno
rilevare che attualmente RI 1 non riveste più alcuna funzione in seno alle
summenzionate società.
14. Inoltre, i pacchetti
azionari delle società già di proprietà del ricorrente sono stati
interamente ceduti a __________.
(…)
… durante l'estate 2013, la
CAD ha sottoposto il ricorrente ad una lunga e attenta serie di
accertamenti, comprendenti l'intervento della SECO (i cui rapporti non
hanno ancora potuto essere visionati dallo scrivente legale, essendogli stato
negato l'accesso agli atti anche in sede amministrativa).
17. Alla luce
delle risultanze degli accertamenti, RI 1 è stato messo a beneficio delle
indennità di disoccupazione retroattivamente a far tempo dal 1° aprile 2013.
18. In
un primo tempo, tali indennità giornaliere (per un massimo di 260) furono
concesse unicamente per l'attività lavorativa svolta dall'opponente presso la __________.
19. Una
volta conclusi ulteriori accertamenti, la copertura è stata estesa anche per
l'attività svolta presso la __________.
20. A inizio settembre 2013,
tenuto conto dell'ulteriore periodo di
contribuzione, la CAD ha infatti aumentato
retroattivamente a far tempo dal 1° aprile 2013, da 260 a 400 il numero massimo di indennità giornaliere ai sensi dell'art. 27 LADI.
21. A seguito
dell'esposto penale 6 novembre 2013 della CAD, il Ministero pubblico ha
ritenuto opportuno procedere all'apertura dell'istruzione e convocare __________
a un verbale di interrogatorio in veste di imputato per i reati di truffa (art.
146 CP), subordinatamente infrazione alla Legge federale sull'assicurazio-ne
contro la disoccupazione (art. 105 LADI) e falsità in documenti (art. 251 CP).
22. Solo con
decisione 18 dicembre 2013, la CAD sospende il versamento delle
indennità di disoccupazione e rivela, benché sommariamente, i motivi alla
base del summenzionato esposto penale.
23. Tale modo
di agire risulta strettamente incomprensibile: se vi fossero stati motivi per
presentare una denuncia penale, la CAD doveva immediatamente sospendere le
indennità, non attendere un mese mezzo.
24. Era pure
doveroso indicare con precisione i fatti nuovi, che hanno portato la CAD a
mutare la sua posizione.
25. Nulla di tutto questo è avvenuto.
(…)
35. Confrontato
alla decisione di sospensione, il ricorrente ha formulato tempestiva opposizione
in data 20 dicembre 2013 (art. 52 LPGA), riservandosi la possibilità
presentare una completa motivazione dopo aver preso visione dell'intero
incarto.
36. Purtroppo, l'incarto trasmesso dalla CAD era manifestamente
incompleto.
37. Con scritto 21
gennaio 2014, il ricorrente ha sollecitato la trasmissione della
documentazione mancante, ed in particolare dei rapporti della SECO, i documenti
relativi all'incarto __________ e l'esposto penale 6 novembre 2013.
38. In data 24/27
gennaio 2014, la CAD ha negato l'accesso all'incarto completo richiamando la
decisione del Ministero pubblico 17 dicembre 2013 che nega l'accesso agli atti
in sede penale.
39. A titolo
abbondanziale, si rileva che attualmente, in materia di accesso agli atti, vi è
una procedura di reclamo pendente davanti alla Corte dei reclami penali.
40. Lo
scrivente legale non ha quindi ancora potuto prendere conoscenza della
documentazione completa sulla base della quale la CAD ha fondato le proprie
decisioni.
(…)
47. Il ricorrente contesta che vi siano fondati dubbi circa
l'effettivo
abbandono della posizione analoga a
quella di un datore di lavoro, rispettivamente l'effettivo versamento di uno
stipendio.
48. Infatti, come
illustrato precedentemente in dettaglio, RI 1 è stato messo a beneficio delle
indennità disoccupazione dopo essere stato oggetto di una minuziosa
procedura di accertamenti volti a verificare l'effettivo diritto alla
disoccupazione e aver prodotto una voluminosa documentazione relativa al
proprio operato in seno alle società.
49. Oltre a ciò,
non è mai stato indicato con chiarezza e completezza quali nuovi elementi
appresi successivamente avrebbero obbligato la CAD a tornare sui propri passi e
presentare in data 6 novembre 2013 un esposto penale nei confronti del
ricorrente, sospendendo, di conseguenza, il versamento delle indennità di
disoccupazione.
50. A mente di chi
scrive, il contenzioso tra il ricorrente e __________ (già a conoscenza della
CAD durante l'estate 2013) non presenta alcun legame con il presente oggetto di
causa.
51. La questione
relativa al mancato versamento delle indennità per perdita di guadagno a
seguito di un periodo di malattia, non può rappresentare la giustificazione
dell'interruzione del versamento delle indennità di disoccupazione e la
segnalazione del caso al Ministero pubblico.
52. Riassumendo,
a far tempo dal suo licenziamento , RI 1 non riveste più alcuna carica in seno
alle società e il pagamento regolare dei salari è stato accertato.
53. Le condizioni
dell' art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (applicabile alla fattispecie per
analogia) sono pertanto adempiute.
54. In assenza di
indizi sufficientemente concreti si chiede che il versamento delle indennità
sia ripristinato.
55. In sede di
opposizione, in via subordinata, RI 1 ha chiesto che almeno il versamento delle
260 indennità giornaliere relative al periodo di contribuzione presso la
__________ venisse ripristinato.
56. Nella sua
decisione, la CAD indica che i due periodi di contribuzione (prima
presso la __________, poi presso la __________) sono entrambi oggetto del
procedimento penale pendente e che per tale motivo non è possibile procedere a ragionamenti
separati.
57. In risposta,
si osserva che il versamento del salario in favore di RI 1 da parte della __________
è provato dalla documentazione bancaria prodotta già in sede di
accertamenti.
58. Pertanto, non
è contestabile che RI 1 abbia percepito un salario e nemmeno che egli non
occupi più alcuna posizione dirigenziale o altro presso la __________
59. Le perplessità, benché
totalmente contestate, dovrebbero quindi
interessare unicamente l'attività
lavorativa svolta dal ricorrente alle dipendenze della __________ A, per
la quale lo stipendio veniva corrisposto in contanti, rendendo difficile la
determinazione del flusso di denaro tra RI 1 e la società. (…)" (Doc. I,
pag. 2-3; 3-4; 5-6; 6-8)
1.4. Il 5 maggio 2014 la __________
RA 1 ha trasmesso il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria
rilasciato dal Comune di __________ (cfr. doc. IV).
1.5. In risposta la Cassa ha
postulato:
" (…)
In ogni caso
La domanda di ripristino dell'effetto sospensivo è respinta.
In via principale
La procedura ricorsuale contro la decisione su opposizione 14
marzo 2014 della Cassa di disoccupazione è sospesa in attesa dell'esito
finale nella parallela procedura penale ed in ogni caso in attesa della
chiusura dell'istruttoria attualmente in corso presso Ministero pubblico.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui,
nonostante tutto quanto esposto, non si dovesse concludere essere presenti
giustificati motivi per la sospensione della causa:
1. Il ricorso è,
in ogni sua richiesta (principale e subordinata), respinto. Viene pertanto
confermata la decisione su opposizione impugnata 14 marzo 2014.
2. Non si assegnano ripetibili." (Doc. V)
La Cassa ha, in
particolare, confermato i contenuti e le conclusioni della decisione del 18
dicembre 2013, rispettivamente della decisione su opposizione del 14 marzo
2014, fondate su un apprezzamento diligente delle prove che ha permesso di
giungere – con una verosimiglianza preponderante – alla convinzione che le
prestazioni inizialmente riconosciute e versate non siano in realtà dovute.
Al riguardo la parte
resistente, da un lato, ha ribadito che in effetti nemmeno in occasione
dell’interrogatorio del 12 dicembre 2013 sia stato possibile fare chiarezza
sull’effettivo versamento dello stipendio e sull’effettivo abbandono della
posizione analoga a quella di un datore di lavoro, circostanze oggetto di
accertamenti in sede penale.
Dall’altro, ha evidenziato
che decidere altrimenti (ripristinare il versamento delle indennità), nelle
circostanze del caso equivarrebbe negli effetti a imporle di continuare ad
anticipare il versamento di prestazioni per le quali non è accertato il diritto
(cfr. doc. V pag. 5).
1.6. Il 15 maggio 2014 la RA 156,
dopo aver comunicato, allegando la relativa sentenza, che in data 30 aprile
2014 la Corte dei reclami penali del Tribunale d’appello ha accolto il ricorso
di RI 1, riconoscendogli la facoltà di accedere all’intero incarto penale e che
il Procuratore pubblico con scritto del 9 maggio 2014 ha confermato l’accesso agli atti, ha chiesto che la Cassa produca il proprio incarto completo,
compresa la documentazione facente parte dell’incarto penale (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII senza allegati è
stato inviato per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. VIII).
In ordine
2.1. L’emanazione del presente
giudizio rende priva di oggetto la domanda del ricorrente di accordare effetto
sospensivo al ricorso (cfr. doc. I pag. 1; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011
consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del
26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA
38.2013.2 dell’11 settembre 2013 consid. 2.11.).
2.2. La Cassa, con la risposta di
causa, ha chiesto di sospendere la presente procedura fino all’esito della
vertenza penale a carico di RI 1.
Al riguardo la parte
resistente ha rilevato che:
" (…)
Una sospensione che appare giustificata e
per motivi di economia processuale (evitando così la ripetizione di
provvedimenti istruttori, ritenuto a fortiori ratione trattarsi di
misure istruttorie proprie al ministero pubblico), ma soprattutto in
considerazione di come le risultanze in ambito penale permetteranno di statuire
sulle questioni decisive per gli esiti della presente causa (posizione in seno
alle società ed esercizio effettivo di una attività dipendente rispettivamente
effettiva corresponsione di un salario e conseguente perdita di guadagno). Ciò
entro un termine che può essere giustificato ragionevole considerato come gli
accertamenti presso il ministero pubblico siano già in atto.
In altri termini, una decisione concernente
il diritto al versamento delle prestazioni in oggetto non solo potrebbe essere
influenzata in modo determinante dagli accertamenti incorso rispettivamente
dall’esito del procedimento pensale a carico dell’insorgente, ma ne dipende in
quanto i fatti stabiliti in sede penale hanno piena rilevanza anche dal profilo
del diritto delle assicurazioni sociali.” (Doc. IV pag. 3)
In effetti nei confronti
di RI 1 risulta essere in corso un procedimento penale.
Dal ricorso
dell’assicurato emerge, segnatamente che:
" (…)
21. A seguito
dell'esposto penale 6 novembre 2013 della CAD, il Ministero pubblico ha
ritenuto opportuno procedere all'apertura dell'istruzione e convocare RI
1 a un verbale di interrogatorio in veste di imputato per i reati di truffa
(art. 146 CP), subordinatamente infrazione alla Legge federale
sull'assicurazio-ne contro la disoccupazione (art. 105 LADI) e falsità in
documenti (art. 251 CP).” (Doc. I pag. 4)
Per costante
giurisprudenza federale, la sospensione della procedura davanti al giudice
delle assicurazioni sociali osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29
cpv. 1 Cost. fed. ed è ammessa solo eccezionalmente, in particolare se si
tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di
statuire su una questione decisiva. Il giudice adito dispone di un certo
margine di apprezzamento nel ponderare gli interessi delle parti, fermo
restando però che nei casi limite l'esigenza di celerità prevale sugli altri
interessi (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STF U
286/05 del 31 gennaio 2007; DTF 130 V 90; DTF 119 II 386
consid. 1b pag. 388; RSAS 2007 pag. 73 consid. 4.1 [B
143/05]).
In concreto la richiesta
di sospensione della causa diviene priva d'oggetto con l'emanazione del
presente giudizio (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010; STCA 42.2013.2 del
24 febbraio 2014 consid. 2.1.; STCA 38.2013.41 del 12 settembre 2013 consid.
2.2.).
Giova, in ogni caso,
evidenziare che sia nella procedura relativa all’assicurazione contro la
disoccupazione, che nella vertenza penale si pone la questione di sapere se
l’assicurato ha oppure no diritto alle indennità di disoccupazione che ha
percepito dal mese di aprile 2013. Certamente una condanna in ambito penale
implicherebbe l’ammissione che il medesimo ha ricevuto le prestazioni della
LADI o parti di esse a torto. Tuttavia un giudizio di proscioglimento non
significherebbe ancora che a livello della procedura concernente
l’assicurazione contro la disoccupazione non vi siano i presupposti per
procedere a una revisione processuale della decisione con cui il ricorrente è
stato posto al beneficio di indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2013.
Inoltre nel caso di specie
non risultano elementi che permettano di stabilire, perlomeno
approssimativamente, entro quale termine si possa concludere la procedura
penale.
In simili condizioni, non
vi sono sufficienti ragioni per considerare che l’esito del procedimento penale
in corso permetta di decidere questioni decisive per il presente litigio entro
un termine ragionevole (cfr. STF 8C_982/2009 del 5 luglio 2010; STFA B 143/05
del 24 maggio 2006).
Nel merito
2.3. La decisione con cui
l’amministrazione disciplina in maniera provvisoria un determinato rapporto
giuridico, segnatamente quando dispone la sospensione provvisoria (a titolo
cautelativo) di prestazioni, è una decisione finale (RCC 1988 p. 548;
Schlauri, Grundstrukturen des nichtstreitigen Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Verfah-rensfragen in der
Sozialversicherung, 1996, p. 61; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 141). In particolare costituisce decisione
finale munita di condizione risolutiva la decisione che sospende provvisoriamente
l’erogazione di prestazioni in attesa dell’esito di ulteriori accertamenti
atti a chiarire definitivamente la situazione (cfr. STFA I 406/ 01 del 31
agosto 2001; SVR 1995 IV n. 41; DTF 111 V 223, 107 V 29; cfr. anche sentenza 29
ottobre 2004 del Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich nella causa M.,
in: www.swisslex.ch). Una siffatta decisione obbliga quindi l’amministrazione a
riformare la prima decisione se in esito ai successivi atti istruttori emergono
elementi che permettono un diverso apprezzamento della fattispecie e di
conseguenza la resa di una altra decisione, i cui effetti possono essere fatti
risalire retroattivamente al massimo alla data fissata dalla prima decisione (cfr.
RCC 1982 p. 252, 1988 p. 548; DTF 111 V 225).
Nel caso in
esame con decisione del 18 dicembre 2013 la Cassa, sospettando una riscossione
illecita di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, ha
sospeso, a titolo cautelativo e con effetto dal 1° dicembre 2013, l’erogazione delle
indennità di disoccupazione di cui RI 1 è al beneficio (cfr. doc. B).
Tale
provvedimento, a seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato il 20
dicembre 2013/21 gennaio 2014, è stato confermato dalla decisione su
opposizione del 14 marzo 2014 (cfr. doc. D).
In particolare
la parte resistente ha precisato, da una parte, di essere giunta, con una
verosimiglianza preponderante, alla convinzione che le prestazioni inizialmente
riconosciute e versate non siano in realtà dovute in ragione di fondati dubbi
circa l’effettivo abbandono della posizione analoga a quella di un datore di
lavoro, rispettivamente circa l’effettivo versamento di stipendi che hanno
condotto a una segnalazione al Ministero pubblico, il quale ha proceduto
all’apertura dell’istruzione a carico di RI 1 per i reati di truffa
(art. 146 CP), subordinatamente infrazione alla Legge federale
sull'assicurazione contro la disoccupazione (art. 105 LADI) e falsità in
documenti (art. 251 CP; cfr. doc. B; I; V).
Dall’altra, che
la sospensione veniva effettuata in attesa del complemento istruttorio (cfr.
doc. B).
Infine, la
Cassa ha evidenziato che qualora l’esito degli accertamenti dovesse portare alla
conferma delle indennità, le stesse verrebbero versate retroattivamente per
tutto il periodo interessato (cfr. doc. D pag. 2).
Stante
quanto sopra, la decisione su opposizione del 14 marzo 2014 costituisce una
decisione finale munita di condizione risolutiva ai sensi della summenzionata
giurisprudenza.
2.4. Lo scopo della
sospensione cautelativa è quello di evitare che a un assicurato, nel caso in
cui una fattispecie non sia stata completamente chiarita, continuino a essere
versate prestazioni alle quali non ha eventualmente più diritto e di cui in
seguito non potrebbe più venire richiesta la restituzione (cfr. STFA I 406/01
del 31 agosto 2001 consid. 4a).
In tale caso
risulta evidente un interesse rilevante dell’amministrazione a evitare nel
limite del possibile una richiesta di restituzione di prestazioni implicante il
rischio di non recuperare la pretesa.
In linea di
principio a questo interesse va accordata priorità rispetto a quello dell’assicurato
tendente al ripristino dell’erogazione delle prestazioni, allorché non è da
prendere in considerazione con probabilità preponderante che l’assicurato nel
procedimento principale risulti vincente. Ciò vale di massima anche qualora la
sospensione dei pagamenti ponga l’assicurato nella condizione di ricorrere
all’assistenza sociale (cfr. STFA I 406/01 del 31 agosto 2001 consid. 4b; STFA
Fatti
I 328/96 del 14 ottobre 1996).
In concreto la Cassa ha
indicato che, da accertamenti esperiti tra ottobre e novembre 2013 contestuali
alla verifica dell’effettivo guadagno dell’assicurato nelle sue precedenti
attività, sono emerse incongruenze tali da obbligarla a segnalare il caso il 6
novembre 2013 al Ministero pubblico.
Al riguardo va rilevato,
da un lato, che il Procuratore pubblico incaricato ha ritenuto esservi
effettivamente indizi sufficienti per aprire nei confronti di RI 1 l’istruzione
in relazione alle ipotesi di reato di truffa, in subordine infrazione alla
LADI, nonché falsità in documenti.
Dall’altro, che nemmeno in
occasione dell’interrogatorio del 12 dicembre 2013 è stato possibile fare
chiarezza sull’effettivo abbandono della posizione analoga a quella di un datore
di lavoro e sull’effettivo versamento dello stipendio (cfr. doc. B) e che il
procedimento penale è tuttora pendente (cfr. doc. VII).
In simili condizioni,
ritenuto che nella presente procedura concernente la sospensione a titolo
cautelativo delle indennità di disoccupazione si impone un esame sommario della
fattispecie (cfr. STFA I 406/01 del 31 agosto 2001 consid. 4 bb), occorre
concludere che in casu non risulta probabile in modo preponderante che
l’assicurato risulti vincente nella procedura principale. Una richiesta di
restituzione da parte dell’amministrazione non si rivela, pertanto,
inverosimile e perciò l’interesse di quest’ultima a evitare una domanda di
rimborso richiesta non perde di rilevanza.
Di conseguenza l’interesse
della Cassa a non essere confrontata con l’irrecuperabilità degli importi che
potrebbero essere chiesti in restituzione si rivela nella presente evenienza
preponderante rispetto a quello dell’assicurato alla continuazione del
versamento delle indennità di disoccupazione.
2.5. Il patrocinatore di RI 1,
pendente causa, ha chiesto, a seguito della sentenza del 30 aprile 2014 della
Corte dei reclami penali con cui è stato accolto il ricorso dell’insorgente,
riconoscendogli la facoltà di accedere all’intero incarto penale, che la Cassa
produca il proprio incarto completo, compresa la documentazione facente parte
dell’incarto penale (cfr. doc. VII).
Nella presente evenienza,
alla luce degli elementi risultanti dalle carte processuali, in particolare del
fatto che il Ministero pubblico abbia comunque ritenuto esservi indizi
sufficienti per procedere all’istruzione in relazione alle ipotesi di reato di
truffa, subordinatamente infrazione alla LADI e falsità in documenti, e
considerato che, come visto, una sospensione cautelativa delle prestazioni
risulta giustificata quando da un esame sommario delle circostanze fattuali emerge
che l’interesse dell’amministrazione a evitare di essere confrontata con l’irrecuperabilità
di prestazioni erogate a torto è preponderante rispetto a quello
dell’assicurato alla continuazione del versamento anche se il relativo blocco
lo pone in condizioni di necessità tali da richiedere l’intervento della
pubblica assistenza (cfr. consid. 2.4.), il TCA può emanare il proprio
giudizio, senza che si riveli necessario richiamare dalla Cassa tutti i
documenti facenti parte dell’incarto del ricorrente, ossia anche quelli che
riguardano il procedimento penale.
In proposito giova
rilevare che il rappresentante dell’assicurato stesso nello scritto del 15
maggio 2014 ha indicato che il Procuratore pubblico, con scritto del 9 maggio 2014, ha in ogni caso confermato da parte sua l’accesso agli atti deciso dalla Corte dei reclami
penali il 30 aprile 2014 (cfr. doc. VII).
Di conseguenza la
richiesta dell’insorgente a che la Cassa produca il proprio incarto completo,
compresa la documentazione facente parte dell’incarto penale deve essere
respinta.
A tale proposito è utile
rammentare che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,
in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato
(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove
(cfr. STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7
dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del
16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA H 411/01 del 5 marzo
2003; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;
STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;
STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.6. Alla luce di tutto quanto
esposto, la Cassa ha a ragione nei confronti di RI 1 sospeso a titolo
cautelativo, in attesa degli accertamenti del caso, il versamento delle
indennità di disoccupazione dal 1° dicembre 2013.
La decisione su
opposizione del 14 marzo 2014 deve, conseguentemente, essere confermata.
2.7. L’insorgente ha postulato la
concessione dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA
1 (cfr. doc. I pag. 1).
Considerandi
La domanda del ricorrente
di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito
patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione
disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA; art. 29
cpv. 1 Lptca).
Secondo l’art. 28 cpv. 2
Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta
dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3
cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e
dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione
al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il TCA, nella presente
fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del
10.
ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26
settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid.
3b).
Tale presupposto difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000
nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251;
B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e
commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva
che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un
criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito,
il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di
essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente
ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27
maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005;
STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non
pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.
2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad
art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla
luce dei principi vigenti in ambito di misure cautelari e in particolare della
giurisprudenza federale pubblicata nel sito www.bger.ch,
la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata
all'insuccesso già al momento della presentazione del ricorso, in quanto le
prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di
perdere la causa.
In effetti, come esposto
ai considerandi precedenti, dalla documentazione agli atti emerge in modo
chiaro, in primo luogo, che non è probabile in modo preponderante che
l’assicurato risulti vincente nella procedura principale, ossia non si rivela
altamente verosimile la fondatezza del suo diritto alle indennità di disoccupazione.
In secondo luogo, che conseguentemente l’interesse della Cassa a evitare di
essere confrontata con l’irrecuperabilità degli importi delle indennità che
potrebbero essere chiesti in restituzione al ricorrente è predominante rispetto
all’interesse di quest’ultimo alla continuazione del versamento delle indennità
di disoccupazione.
Inoltre gli elementi
fattuali della fattispecie non lasciano spazio al potere di apprezzamento del
TCA.
Di primo acchito, dunque,
si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito
favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio
2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).
In simili condizioni, non
essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la
domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
2.8
L’insorgente ha pure
postulato il gratuito patrocinio per la procedura di opposizione (cfr. doc. I
pag. 1).
L'art. 37 LPGA, relativo
alla rappresentanza e patrocinio nella procedura davanti all'assicuratore prevede:
" La parte può farsi rappresentare, se non deve
agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui l’urgenza di
un’inchiesta non lo escluda. (cpv. 1)
L’assicuratore può
esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura
scritta. (cpv. 2)
Finché la parte non
revochi la procura l’assicuratore comunica con il rappresentante. (cpv. 3)
Se le circostanze lo
esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito. (cpv. 4)"
Qualora dunque un
assicurato non disponga di sufficienti mezzi finanziari, le sue conclusioni non
siano sprovviste di possibilità di successo e la lite non sia priva di
difficoltà di ordine fattuale o giuridico, egli ha diritto al gratuito
patrocinio nella procedura di opposizione del diritto delle assicurazioni
sociali (cfr. SVR 2004 EL Nr. 4).
Al riguardo cfr. anche
STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag. 70-71; RtiD
I-2005 N. 46 pag. 177.
In casu, stante quanto
esposto al considerando precedente in merito al fatto che il procedimento non
aveva probabilità di esito favorevole, il gratuito patrocinio deve essere
negato anche per la procedura di opposizione.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. L’istanza tendente alla
concessione del gratuito patrocinio sia per la procedura ricorsuale dinanzi al
TCA che per la procedura di opposizione è respinta.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti