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Decisione

38.2014.25

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

8 ottobre 2014Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I 167 consid. 4.3)."

2.7. Quanto stabilito nella

sentenza C 9/06 del 12 maggio 2006, pubblicata in SVR 2006 ALV N. 29 pag. 99, è

stato confermato dal Tribunale federale nel giudizio C 266/06 del 26 luglio

2007, pubblicato in SVR 2008 ALV Nr. 3 pag. 6, menzionato pure, come visto

(cfr. consid. 2.5. in fine), nella Prassi LADI p.to B97 dell’ottobre

2012.

In effetti in quest’ultima

sentenza la nostra Massima Istanza, se, da una parte, ha affermato che la

prassi secondo cui per determinare un tempo normale di lavoro ci si riferisce a

un periodo di osservazione di 12 mesi è conforme alla legge e alla giurisprudenza,

dall’altra, ha ricordato che nel caso di rapporti di impiego di lunga durata si

esamina il numero di ore di lavoro annuali e le oscillazioni rispetto alla

media annuale.

Con sentenza 8C_379/2010

del 28 febbraio 2011, pubblicata in DLA 2011 N. 9 pag. 149, l’Alta Corte, in

relazione a un caso in cui a un assicurato al quale era stato negato il diritto

all’indennità di disoccupazione, poiché l’attività esercitata era un lavoro su

chiamata che non aveva presentato un carattere sufficientemente regolare

durante i 12 mesi precedenti la data a partire dalla quale erano state chieste

le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (fluttuazioni

mensili superanti 9 volte il tasso del 20% in più o in meno del numero medio

ottenuto sul periodo di riferimento di 12 mesi), ha confermato la sentenza

cantonale, rilevando che solo l’attività indipendente era durata dal 1999 al

2005, mentre le attività dipendenti si estendevano da poco più di due anni

l’una e da meno di due anni l’altra.

Il TF ha indicato che,

perciò, i rapporti di impiego non erano di una durata tale da permettere di

distanziarsi dal principio secondo cui il periodo di riferimento di 12 mesi è

sufficiente per stabilire il tempo normale di lavoro.

L’Alta Corte ha, in ogni

caso, osservato che le variazioni di remunerazione da un anno all’altro erano

di un’ampiezza tale, che il metodo di calcolo proposto dalla ricorrente facendo

riferimento alla giurisprudenza di cui alla STF C 9/06 non permetteva comunque

di ammettere l’esistenza di un’attività regolare.

In proposito cfr. pure STF

8C_625/2013 del 23 gennaio 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 1 pag. 62.

Questa Corte, nella

sentenza 38.2005.101 dell’11 settembre 2006, citata sopra (cfr. consid. 2.5.),

nella quale ha per la prima volta riprodotto la sentenza federale del 12 maggio

2006 (C 9/06), ha effettuato il confronto delle oscillazioni orarie su base

mensile nel caso di un'assicurata il cui rapporto di impiego durava da 30 mesi

e si è così espressa:

" A tale proposito e con riferimento alla recente sentenza del TFA,

riprodotta al consid. 2.6, questo Tribunale ritiene che in un caso come quello

presente in cui al momento dell'inoltro della domanda di disoccupazione il

rapporto di lavoro durava da 30 mesi (dal 1° settembre 2002 alla fine di

febbraio 2005) si giustifica ancora limitare il periodo di osservazione delle

oscillazioni degli ultimi 12 mesi e non al confronto delle ore svolte

annualmente (cfr. la sentenza citata "Der in Rz B47 Satz 2 des

Kreisschreibens festgelegte Beobachtungszeitraum von 12 Monaten steht

grundsätzlich weder zu Gesetz und Verordnung noch zur Gerichtspraxis in

Widerspruch und erscheint für kürzere Arbeitsverhältnisse angemessen.")."

Da notare

che il criterio delle variazioni mensili è stato considerato dal TFA

relativamente a un rapporto di lavoro durato 7 mesi (cfr. DLA 1995 ALV pag.

50-51).

Il TCA, inoltre, con

sentenza 38.2006.13 del 27 novembre 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 57 pag. 225, ha dapprima ricordato, da un lato, che nel caso di contratti di lavoro che non garantiscono un

numero minimo di ore lavorative da svolgere, la perdita di lavoro è computabile

soltanto se il lavoratore è chiamato in modo più o meno costante durante un

periodo prolungato. Dall’altro, che quando il rapporto di impiego dura da

diversi anni il confronto delle ore svolte annualmente va effettuato con un

periodo di osservazione pluriannuale e che, quindi, la direttiva del SECO,

nella misura in cui fa riferimento a un periodo di osservazione di dodici mesi

anche per gli assicurati legati da un contratto di lavoro da diversi anni, è in

effetti contraria alla legge come stabilito dal Tribunale federale con giudizio

C 9/06 del 12 maggio 2006.

Questo Tribunale, in quel

caso di specie, ha poi considerato di lunga durata il rapporto di impiego

(contratto di lavoro a tempo parziale senza garanzia di un numero di ore di

lavoro mensili nel settore della ristorazione), in quanto al momento della

riduzione delle ore di lavoro durava da 3 anni e 8 mesi.

Le oscillazioni orarie

sono state così confrontate su base annua con un periodo di osservazione di tre

anni. Visto che la variazione delle ore è sempre stata inferiore al 20%,

l’orario di lavoro è stato ritenuto normale e la perdita di lavoro computabile.

Non essendo adempiute le

condizioni per una riconsiderazione della decisione con cui all’assicurata

erano state corrisposte le indennità di disoccupazione, questa Corte ha deciso

che l’importo percepito non andava restituito.

Il criterio delle

oscillazioni annuali è stato applicato dal TCA anche nella sentenza 38.2006.12

del 27 novembre 2006, relativa a un’altra assicurata attiva nel settore

alberghiero che lavorava per lo stesso datore di lavoro da più di 6 anni e 5

mesi. Il diritto all’indennità di disoccupazione è stato riconosciuto.

Nel giudizio 38.2006.42

del 14 dicembre 2006, per contro, questa Corte ha lasciato aperta la questione

di sapere quale criterio specifico applicare, in quanto nelle due ipotesi

(esame delle oscillazioni annuali o mensili) la variazione era eccessiva e di

conseguenza l’orario di lavoro non risultava normale.

Infine con sentenza 38.2012.63

del 18 giugno 2013 il TCA, nel caso di un’assicurata con due rapporti di

impiego di lunga durata (di 9 anni, rispettivamente di 5 anni e mezzo) su

chiamata che si era annunciata in disoccupazione a seguito della riduzione

delle ore lavorative, ha stabilito che erroneamente la Cassa aveva esaminato

l’oscillazione delle ore mensili, invece della variazione delle ore annuali con

un periodo di osservazione di cinque anni.

Gli atti sono stati

rinviati alla Cassa per effettuare, relativamente a ciascun rapporto di lavoro,

i calcoli dell’oscillazione delle ore annuali, considerando gli ultimi cinque

anni di attività lavorativa dell’assicurata ed emettere una nuova decisione in

merito al diritto della medesima alle indennità di disoccupazione.

Questa Corte ha precisato

che, qualora perlomeno in relazione a uno dei due rapporti di impiego l’orario

di lavoro fosse risultato normale, ossia l’oscillazione delle ore annue si

fosse rivelata inferiore del 20%, avrebbe dovuto essere concluso che

l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile.

Riguardo al

tema lavoro su chiamata e perdita di lavoro cfr. pure D. Cattaneo,

“Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social ? Ed. Stämpli SA, Berna 2009 pag. 67 segg. (79-84).

2.8. Nel

caso di attività su chiamata accettate per ridurre il danno che vengono svolte

durante periodi di controllo relativi a un termine quadro per la riscossione di

prestazioni aperto a seguito della perdita di un’occupazione e la cui

retribuzione vale quale guadagno intermedio, più a lungo dura il rapporto di

impiego su chiamata, più bisogna supporre che per l’assicurato la nuova

situazione lavorativa assume un carattere normale e più il principio di

riduzione del danno perde la sua pertinenza (cfr. STF 8C_783/2012 del 25 aprile

2013 consid. 5.1., pubblicata in DTF 139 V 259; STF C 266/06 del 26 luglio

2007, pubblicato in SVR 2008 ALV Nr. 3 pag. 6).

In simili

condizioni il reddito derivante da un rapporto di lavoro su chiamata non va più

considerato quale guadagno intermedio

(l’assicurato

non può beneficiare di alcuna compensazione), poiché si considera, di

principio, che con l’attività su chiamata in questione l’assicurato non subisce

una perdita di lavoro computabile. La sola eccezione si verifica quando

l’impiego su chiamata durante un lungo periodo si rivela essenzialmente

costante (cfr. STF 8C_783/2012 del 25 aprile 2013 consid. 5.3.1., pubblicata in

DTF 139 V 259).

In particolare con giudizio 8C_783/2012 del 25 aprile 2013 consid.

5.3.1., pubblicato in DTF 139 V 259, l’Alta Corte ha deciso che a causa

della sua lunga durata un rapporto di lavoro su chiamata intrapreso (dal

1.1.2009) durante un termine quadro (21.1.2008-20.1.2010) e ugualmente

conteggiato come guadagno intermedio nel successivo termine quadro

(19.2.2010-18.2.2012) per la riscossione della prestazione, non può, in

occasione del nuovo esame delle condizioni per l'eventuale apertura di un ulteriore

termine quadro (3° TQ), essere qualificato come un'attività esercitata

transitoriamente allo scopo di ridurre il danno. In tale caso vige il principio

secondo il quale la perdita di lavoro non è computabile a meno che l’impiego su

chiamata fosse costante durante un lungo periodo.

In quel caso di specie le

oscillazioni orarie erano troppo ampie per considerare normale il tempo di

lavoro effettivamente svolto.

Pertanto, confermando la

sentenza cantonale, il Tribunale federale ha stabilito che l’assicurata dal 19

febbraio 2012, difettando una perdita di lavoro computabile, non aveva diritto

alle indennità di disoccupazione.

La nostra

Massima Istanza, con sentenza 8C_46/2014 del 24 aprile 2014, pubblicata in DLA

2014 N. 5 pag. 137 e in SVR 2014 ALV Nr. 8 pag. 23, ha ribadito che un’occupazione a tempo parziale esercitata per diversi anni come rapporto di

lavoro permanente in base alle esigenze del datore di lavoro (lavoro su

chiamata) e computata come guadagno intermedio non corrisponde più al concetto

di riduzione del danno e perde il carattere di “attività transitoria”, per cui

in questo contesto l’assicurazione contro la disoccupazione non può che

concedere una protezione sociale limitata nel tempo.

In quel caso

di specie il Tribunale federale, accogliendo il ricorso di una Cassa di

disoccupazione, ha negato l’apertura di un terzo termine quadro per la

riscossione di prestazioni dal 1° ottobre 2012 a un assicurato che si era iscritto in disoccupazione il 30 giugno 2008 e che dal 1° novembre

2008 aveva assunto un’occupazione su chiamata in un hotel considerata guadagno

intermedio anche nel successivo termine quadro dal 1° settembre 2010 al 31

agosto 2012.

In effetti,

visto che l’attività su chiamata durava da quattro anni, secondo l’Alta Corte

aveva perso il suo carattere di sostegno provvisorio, anche perché non erano

presenti circostanze - come ad esempio il reperimento di un’ulteriore attività

a tempo parziale per completare l’impiego su chiamata già esistente oppure il

tentativo di concordare con il datore di lavoro un tempo di lavoro normale -

tali da far rovesciare questa presunzione e giungere a una diversa conclusione.

2.9. La SECO, nella

Prassi LADI ID valida dal 1° ottobre 2012 ai punti B97a e B97b, ha indicato:

" Rapporti

di lavoro accettati per ridurre il danno

B97a Sia in

occasione dell’apertura di un primo termine quadro che di un termine quadro

suc-cessivo occorre determinare quanto può durare un rapporto di lavoro su

chiamata, originariamente accettato nel quadro dell’obbligo di riduzione del

danno e che ora si protrae, senza che il diritto all’indennità debba essere

negato a causa della mancanza di una perdita di lavoro computabile.

B97b Né la LADI

né l’OADI indicano a partire da quando un rapporto di lavoro su chiamata

comporta una negazione del diritto all’indennità a causa della mancanza di una

perdita di lavoro. Per questo motivo non è possibile stabilire una durata di

riferimento che possa applicarsi a tutti i casi analoghi. In linea di principio

va tenuto presente che un rapporto di lavoro su chiamata accettato nel quadro

dell’obbligo di riduzione del danno non com-porta sistematicamente

un'esclusione del diritto all’indennità. Tuttavia, più a lungo dura il rapporto

di lavoro su chiamata, più bisogna supporre che per l’assicurato la nuova

situazione lavorativa assume un carattere normale e più il principio di

riduzione del danno perde la sua pertinenza. A titolo indicativo, un’attività

su chiamata che dura da oltre un anno può essere ritenuta normale e i periodi

in cui l’assicurato non è chiamato a lavorare non comportano quindi una perdita

di lavoro computabile.

Se un

rapporto di lavoro su chiamata non può più essere considerato come una

riduzio-ne del danno, sono determinanti le B95 segg.

ð Esempi

Primo termine quadro

- Una

persona perde il suo posto di lavoro al 100 %, dopo di che accetta un rapporto

di la-voro su chiamata senza annunciarsi subito alla disoccupazione. Dopo 7

mesi si annuncia alla disoccupazione senza rinunciare all’attività su chiamata.

Il diritto deve essere riconosciuto poiché il rapporto di lavoro su chiamata è

stato accettato nel quadro dell’obbligo di riduzione del danno.

- Se la

medesima persona si annuncia alla disoccupazione soltanto dopo 20 mesi, senza

rinunciare al lavoro su chiamata, il diritto all’indennità deve essergli negato

in quanto non vi è più una perdita di lavoro computabile poiché l’attività su

chiamata si è trasformata in attività normale.

Termine quadro successivo

- Se

durante il termine quadro per la riscossione della prestazione una persona

accetta un’attività su chiamata per contribuire alla riduzione del danno, essa

percepisce le indennità compensative. Se, per il termine quadro successivo, ha

maturato soltanto un periodo di contribuzione proveniente da un'attività su chiamata

e se tale attività continua, il diritto all’indennità per tale termine quadro

deve essere negato a causa della mancanza di una perdita di lavoro computabile.

La persona non può più appellarsi all’obbligo di riduzione del danno poiché

l’attività su chiamata si è trasformata in attività normale.”

In merito al

valore delle direttive cfr. consid. 2.6.

2.10. Nella presente

evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 è attiva, dal

2002, quale venditrice per la ditta __________ (cfr. doc. 8; 2).

Dall’”Attestato del datore

di lavoro” del 16 settembre 2011 risulta che la durata del lavoro era di circa

9 ore alla settimana, con la precisazione scritta a mano “e su chiamata”.

Alla richiesta “Genere del

rapporto di lavoro” è stata, inoltre, apposta una crocetta sulla casella “impiego

su chiamata” (cfr. doc. 9).

Dal settembre 2011 al

settembre 2013 la retribuzione riconosciuta all’assicurata era pari a fr. 20

all’ora (cfr. doc. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,

44, 47, 51, 55, 60, 65, 69, 73, 76, 79).

Dal marzo

2004 al luglio 2011 l’assicurata ha pure lavorato quale aiuto domestico presso

la madre, __________ (1928) – quest’ultima al beneficio di un assegno per

grandi invalidi (AGI) di grado medio e di un sussidio cantonale quale contributo

per il mantenimento a domicilio (cfr. doc. 5; 6) -, per circa 14-20 ore alla

Considerandi

settimana a seconda del lavoro da svolgere (cfr. doc. 3).

Il rapporto

di lavoro è terminato alla fine di luglio 2011 a seguito del ricovero della madre, della conseguente entrata nella casa anziani di __________

(cfr. doc. 7) e del successivo decesso (cfr. doc. I).

Il 13 settembre 2011

l’insorgente si è conseguentemente annunciata per il collocamento a far tempo

da quella data (cfr. doc. 1).

Nella “Domanda d’indennità

di disoccupazione” indirizzata alla Cassa l’assicurata ha precisato di

percepire ancora un reddito da attività dipendente, svolgendo l’attività a ore

presso __________ (cfr. doc. 2).

All’insorgente è stato

aperto un termine quadro per la riscossione delle indennità di disoccupazione

dal 13 settembre 2011 al 12 settembre 2013 (cfr. doc. A1).

Durante il periodo

settembre 2011 – settembre 2013 l’assicurata, parallelamente all’occupazione

presso __________, ha svolto delle ulteriori attività a ore.

Più precisamente dalle

carte processuali si evince che dal novembre 2012 all’aprile 2013 è stata

attiva quale collaboratrice domestica a __________ per un salario orario di fr.

25.

--. Sugli “Attestati di guadagno intermedio” è sempre stato risposto

negativamente alla domanda “Con la persona assicurata è stata convenuta una

durata settimanale di lavoro?” (cfr. doc. 42; 45; 48; 52; 56; 61; I pag. 3).

Dal gennaio all’agosto

2013.

la ricorrente ha lavorato pure presso il negozio il __________ quale

venditrice per un salario orario di fr. 20.--.

Anche in questo caso sugli

“Attestati di guadagno intermedio” è sempre stato risposto “no” al quesito “Con

la persona assicurata è stata convenuta una durata settimanale di lavoro?”

(cfr. doc. 49; 53; 57; 62; 66; 70; 74; 77; I pag. 3).

Infine dal marzo al giugno

2013.

e nel mese di settembre 2013 l’insorgente è stata attiva come babysitter

presso la signora __________. La sua retribuzione ammontava a fr. 22.--

all’ora.

Sugli “Attestati di guadagno

intermedio” è sempre stato risposto negativamente alla domanda “Con la persona

assicurata è stata convenuta una durata settimanale di lavoro?” (cfr. 58; 63;

67; 71; 80).

La Cassa, con decisione 4

ottobre 2013, ha negato alla ricorrente l’apertura di un nuovo termine quadro,

escludendo l’erogazione di prestazioni successivamente al 12 settembre 2013, in quanto non subiva una perdita di lavoro computabile, siccome l’attività su chiamata svolta durante

il termine quadro di riscossione precedente e continuata presso due datori di

lavoro anche a quel momento si era trasformata in attività normale (cfr. doc.

81).

Con decisione su opposizione

del 10 marzo 2014 la parte resistente ha confermato il proprio precedente

provvedimento, rilevando che dalla verifica dell’ultimo anno di attività,

rispettivamente degli ultimi cinque anni, l’oscillazione oraria è risultata

superiore al 20%, di modo che non è possibile derogare al principio della non

computabilità della perdita di lavoro in caso di contratti su chiamata (cfr.

doc. A1).

2.11

Chiamata a pronunciarsi in

merito alla fattispecie, questa Corte osserva dapprima che l’art. 9 cpv. 1 LADI

prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di

contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non

disponga altrimenti.

In virtù del cpv. 2 il

termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono

adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

Il termine quadro per il

periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9

cpv. 3 LADI).

Secondo il cpv. 4 se il

termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo

l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente

applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge

non disponga altrimenti.

Riguardo all’art. 9 cpv. 4

LADI cfr. STF 8C_957/2011 del 22 novembre 2011, pubblicata in DLA 2012 N. 10

pag. 284.

Questa Corte evidenzia che

i termini quadro una volta stabiliti sono definitivi e non possono essere

modificati.

Con giudizio pubblicato in

DTF 126 V 368 = DLA 2001 pag. 220, il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha, ad esempio, stabilito che se

un assicurato percepisce l'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 29

cpv. 1 LADI, la successiva realizzazione, completa o parziale, delle pretese di

salario o di risarcimento, la cui esistenza o il cui soddisfacimento erano

dubbi, non comporta mai un differimento dell'inizio del termine quadro.

Sul carattere definitivo

dei termini quadro dopo che sono stati stabiliti la nostra Massima Istanza,

nella sentenza appena citata, ha, in particolare, osservato che il termine

quadro per la riscossione di prestazioni delimita la pretesa di un assicurato

dal profilo temporale e fissa una volta per tutte il lasso di tempo

determinante per la durata e l’entità delle prestazioni.

In

un'altra decisione pubblicata in DTF 127 V 475, il TFA ha confermato la propria

giurisprudenza ed ha precisato che l'inizio del termine quadro per la

riscossione della prestazione inizialmente fissato fa stato salvo laddove

risulti in seguito, dal profilo del riesame o della revisione processuale, che

le indennità di disoccupazione erano state riconosciute e versate indebitamente

in quanto uno o più presupposti del diritto non erano adempiuti. Ciò vale ad

esempio per l'idoneità al collocamento (pure in applicazione dell'art. 15 cpv. 3 OADI), ma non, invece, per quanto

attiene al riconoscimento di indennità di disoccupazione giusta l'art. 29 cpv. 1 LADI (cfr. DTF 123 V 368).

Al riguardo

cfr. pure STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1.; STFA C 147/03 del

16.

ottobre 2003; STFA C265/02 del 26 maggio 2003; STFA C 224/03 del 1° marzo

2004.

E’ pertanto

escluso che l’assicurata possa beneficiare delle indennità di disoccupazione non

consumate relative al primo termine quadro (13.9.2011-12.9.2013, cfr.

doc. VIbis).

In effetti,

come visto, i termini quadro una volta definiti restano tali, anche dal profilo

della riscossione delle prestazioni (cfr. consid. 2.3.; DLA 2012 N. 10 pag. 284

consid. 4.2.).

In proposito cfr. pure

STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013.

2.12

Va, pertanto, esaminato se

l’assicurata ha diritto oppure no all’apertura di nuovo termine quadro di

riscossione delle prestazioni successivamente al 12 settembre 2013.

Giova, innanzitutto, ribadire

che l’insorgente, quando nel marzo 2004 ha iniziato a lavorare a __________ presso la madre come aiuto domestico, era già attiva presso __________ dal 2002

(cfr. consid. 2.10.).

L’occupazione a ore presso

__________, definita nell’”Attestato del datore di lavoro” del 16 settembre

2011.

quale attività su chiamata (cfr. doc. 9; consid. 2.10.), non ha pertanto

impedito all’assicurata di cercare e accettare un ulteriore impiego a tempo

parziale in aggiunta al primo lavoro.

Il fatto, quindi, che non

fosse stabilita una durata oraria settimanale con __________ non significa che

il datore di lavoro pretendesse che l’assicurata fosse disponibile al 100% nei

suoi confronti.

Al contrario, come le

circostanze fattuali lo dimostrano, è stato possibile svolgere entrambe le

attività (presso __________ e presso la madre).

Al riguardo va evidenziato,

da una parte, che in effetti, allorché l’insorgente si è iscritta in

disoccupazione nel settembre 2011, dopo aver perso il lavoro presso la madre,

la Cassa le ha aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni.

Dall’altra, che durante i

periodi di controllo (del TQ 13.9.2011 – 12.9.2013), e meglio a partire dal

novembre 2012, parallelamente all’occupazione presso __________ l’assicurata ha

reperito altre attività a ore (cfr. consid. 2.10.).

E’ altresì utile specificare

che nei mesi di marzo e aprile 2013 la ricorrente, oltre all’impiego di

venditrice presso __________, è stata attiva anche presso altri tre datori di

lavoro, ovvero presso il __________ come venditrice, quale babysitter presso

una famiglia di __________ e in qualità di aiuto domestico a __________ (cfr.

doc. 55; 56; 57; 58; 60; 61; 62; 63; I pag. 3).

Del resto dalla tabella

delle ore di lavoro mensili/annuali svolte dall’assicurata presso __________ dal

settembre 2008 all’agosto 2013 e allestita dalla Cassa (cfr. doc. IXD) emerge

che il numero di ore di lavoro negli ultimi cinque anni prima della nuova

domanda di indennità di disoccupazione, tranne per l’anno da settembre 2008 ad

agosto 2009 (variazione: - 38.68% rispetto alla media su cinque anni di 476.70

ore/anno), negli anni 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 è rimasto più

o meno costante, e meglio la variazione delle ore annuali complessive è

oscillata verso l’alto del 15.37% al massimo da settembre 2010 ad agosto 2011 (+4.08

da settembre 2011 ad agosto 2012; +5.60 da settembre 2012 ad agosto 2013) e

verso il basso dello 0.46 da settembre 2009 ad agosto 2010.

Inoltre negli ultimi

cinque anni - dal settembre 2008 all’agosto 2013 -, ritenuto per un lavoro a

tempo pieno un numero di ore pari a 173 ore circa (8 ore al giorno x 21,7; cfr.

art. 40a OADI), il numero più elevato di ore svolte mensilmente presso __________

è stato di 80 ore nel gennaio 2010, pari a comunque a meno di un metà tempo, e

il numero di ore mensili meno elevato è stato di 8.50 ore nel mese di maggio

2010.

(cfr. doc. IXD).

Ne discende che precedentemente

all’apertura del primo termine quadro per la riscossione delle prestazioni LADI

del 13 settembre 2011, come pure durante quest’ultimo (13.9.2011-12.9.2013) il

volume di ore è stato costante e ha consentito all’assicurata di svolgere altre

occupazioni a tempo parziale.

In simili condizioni,

presentando l’attività presso __________ - iniziata molti anni prima (2002)

dell’apertura (13.9.2011), a seguito della perdita del lavoro a tempo parziale

presso sua madre, del primo termine quadro - un carattere regolare e

considerato che la stessa non ha mai impedito l’esercizio parallelo di altri

lavori né precedentemente né successivamente all’iscrizione in disoccupazione, occorre

concludere che tale impiego di per sè non ostacola l’apertura di un secondo

termine quadro.

L’attività presso __________

non è stata peraltro reperita nel quadro dell’obbligo di riduzione del danno,

per cui non torna applicabile il principio secondo cui più a lungo dura il

rapporto di lavoro su chiamata, più bisogna supporre che per l’assicurato la

nuova situazione lavorativa assume un carattere normale e più il principio

della riduzione del danno perde la sua pertinenza (cfr. consid. 2.8., 2.9.).

2.13

Relativamente alle ulteriori

attività lavorative quale aiuto domestico a __________, come venditrice presso

il __________ e in qualità di babysitter a __________ iniziate durante il

termine quadro di riscossione delle prestazioni 13 settembre 2011 – 12

settembre 2013, al più presto dal mese di novembre 2012 (cfr. doc. 42; I pag.

3), la ricorrente sostiene, contrariamente a quanto preteso dalla Cassa, che non

si tratti di lavori su chiamata, in quanto se è vero che l’orario di impiego

subiva delle oscillazioni, è pur vero che le stesse dipendevano non

dall’arbitrio dei datori di lavoro, ma dalla reciproca volontà e disponibilità

delle parti. Al riguardo la medesima ha precisato che, come attestato anche da __________

del __________ e da __________ (cfr. doc. 85), tutte le attività a tempo

parziale esercitate durante il termine quadro biennale erano pianificate

secondo un’agenda temporale definita di comune accordo tra lei e i sui datori

di lavoro (cfr. doc. I pag. 2).

La questione di sapere se

effettivamente le attività svolte quale aiuto domestico a __________, come

venditrice presso il __________ e in qualità di babysitter a __________ siano

dei lavori su chiamata oppure no può in concreto restare insoluta.

Per inciso giova comunque

osservare che secondo l’Alta Corte al fine dell’applicazione della

giurisprudenza secondo cui, allorché in un contratto di lavoro le parti

convengono che la durata del lavoro dipende dal volume del lavoro, ossia il

lavoratore è occupato di volta in volta secondo le necessità, il tempo di

lavoro che risulta da tale accordo speciale deve essere considerato normale e

il lavoratore non subisce alcuna perdita di lavoro computabile nel periodo in

cui non è chiamato a lavorare (cfr. consid. 2.3.segg.) non è determinante se il

rapporto di impiego sia da qualificare quale lavoro a tempo parziale o lavoro

su chiamata.

Decisivo è piuttosto il

fatto che non sia garantito dal datore di lavoro alcun tempo minimo di lavoro

(cfr. STFA C3/01 del 9 ottobre 2001 consid. 2 b) cc)).

Nel caso di specie, come

esposto sopra (cfr. consid. 2.10.), l’assicurata ha in effetti reperito le

occupazioni svolte a __________, __________ e __________ durante il periodo di

disoccupazione, e meglio l’attività quale aiuto domestico a __________ è

iniziata nel novembre 2012, l’impiego quale venditrice presso il __________ è

cominciato nel mese di gennaio 2013 e l’occupazione quale babysitter a __________

ha avuto inizio nel mese di marzo 2013 (cfr. doc. 42; 49; 58; I pag. 3).

La giurisprudenza del

Tribunale federale prevede che nel caso di attività su chiamata

accettate per ridurre il danno che vengono svolte durante periodi di controllo

relativi a un termine quadro per la riscossione di prestazioni aperto a seguito

della perdita di un’occupazione e la cui retribuzione vale quale guadagno

intermedio, più a lungo dura il rapporto di impiego su chiamata, più bisogna

supporre che per l’assicurato la nuova situazione lavorativa assume un

carattere normale e più il principio di riduzione del danno perde la sua

pertinenza (cfr. consid. 2.8.).

L’Alta Corte,

nelle sentenze 8C_783/2012 del 25 aprile 2013, pubblicata in DTF 139 V 259 e 8C_46/2014 del 24 aprile 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 5 pag. 137 e

in SVR 2014 ALV Nr. 8 pag. 23, ha poi sottolineato che un’occupazione a tempo

parziale esercitata per diversi anni come rapporto di lavoro permanente

in base alle esigenze del datore di lavoro (lavoro su chiamata) e computata

come guadagno intermedio non corrisponde più al concetto di riduzione del danno

e perde il carattere di “attività transitoria”, per cui in questo contesto

l’assicurazione contro la disoccupazione non può che concedere una protezione

sociale limitata nel tempo.

In quei casi

di specie la nostra Massima Istanza ha negato l’apertura di un terzo

termine quadro per la riscossione di prestazioni a degli assicurati le cui

attività su chiamata reperite per ridurre il danno durante il primo termine

quadro venivano svolte da diversi anni, e meglio poco più di tre anni nel primo

caso e poco meno di quattro anni nel secondo caso. Dopo un così lungo periodo

difettava una perdita di lavoro computabile.

Il Tribunale federale non

ha però criticato, nemmeno a titolo abbondanziale, il fatto che nei primi due

termini quadro tali attività fossero state considerate quale guadagno

intermedio (cfr. consid. 2.8.).

Nella

presente evenienza le attività lavorative a ore reperite dalla ricorrente

durante il primo termine quadro per la riscossione delle prestazioni (cfr.

consid. 2.10.), anche volendo considerare che continuassero al momento della

richiesta di apertura di un secondo termine quadro a partire dal 13 settembre

2013.

(dagli atti risulta che l’impiego a __________ è stato esercitato dal

novembre 2012 all’aprile 2013 e l’occupazione presso il __________ da gennaio

ad agosto 2013; cfr. doc.42, 45, 48, 49, 52, 53, 56, 57, 61, 62, 66, 70, 74,

77, I pag. 3), sono state svolte per un periodo inferiore all’anno,

essendo iniziate il lavoro di aiuto domestico a __________ nel novembre 2012,

l’attività di venditrice presso il __________ nel gennaio 2013 e l’impiego quale

babysitter a __________ nel marzo 2013 (cfr. doc. 42; 49; 58; I pag. 3).

Va, inoltre,

evidenziato il fatto che l’assicurata nel termine quadro 13 settembre 2011 - 12

settembre 2013 ha comunque reperito diverse occupazioni a ore per tentare di

completare l’impiego presso __________ iniziato nel 2002 (cfr. consid. 2.8.;

STF 8C_46/2014 del 24 aprile 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 5 pag. 137 e in

SVR 2014 ALV Nr. 8 pag. 23, dove l’assenza del reperimento di un’ulteriore

attività a tempo parziale per completare l’impiego su chiamata già esistente

confermava che l’impiego su chiamata che durava da quattro anni aveva perso il

suo carattere di sostegno provvisorio).

Di

conseguenza, in applicazione della giurisprudenza federale relativa alle

attività su chiamata accettate per ridurre il danno (cfr. consid. 2.8.), gli

impieghi svolti dalla ricorrente nel primo termine quadro vanno ancora considerati

come provvisori e accettati in ossequio all’obbligo di riduzione del danno.

In simili condizioni

occorre concludere che l’assicurata dal 12 settembre 2013 subisce ancora una

perdita di lavoro computabile e che, nel caso in cui tutti i presupposti per

avere diritto alle indennità di disoccupazione siano adempiuti, i redditi

conseguiti tramite l’eventuale esercizio delle attività iniziate nel termine

quadro 13 settembre 2011 - 12 settembre 2011 andranno considerati quale

guadagno intermedio.

La decisione

su opposizione del 10 marzo 2014 con cui all’assicurata è stato negato il

diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 12 settembre 2013 è,

conseguentemente, da annullare.

Gli atti

vanno trasmessi all'amministrazione, affinché ammesso il presupposto dell'art.

8.

cpv. 1 lett. b LADI, verifichi se sono adempiute anche le altre condizioni

per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione

successivamente al 12 settembre 2013.

2.14

Vincente in causa, la

ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’500.--

a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61 lett. g

LPGA; 30 Lptca).

Visto l'esito della

vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito

patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid.

6.

e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011

del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è accolto e la decisione su opposizione del 10 marzo 2014 è

annullata.

§ RI

1 adempie il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. b LADI.

§§ Gli

atti sono trasmessi alla Cassa di disoccupazione affinché esamini l'adempimento

degli altri presupposti del diritto all'indennità.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa verserà alla

ricorrente l’importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa), ciò

che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti