38.2014.25
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8 ottobre 2014Italiano55 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.25
rs
Lugano
8 ottobre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 aprile 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 10 marzo 2014 emanata da
Cassa CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
del 10 marzo 2014 la CO 1 (di seguito la Cassa) ha confermato la precedente
decisione del 4 ottobre 2013 (cfr. doc. 81) con cui aveva stabilito che a RI 1
non poteva essere riconosciuto il diritto all’indennità di disoccupazione a
fare tempo dal 12 settembre 2013, in quanto non subiva una perdita di lavoro
computabile, visto che l’attività su chiamata a ore svolta presso due datori di
lavoro durante il precedente termine quadro per la riscossione delle
prestazioni si era trasformata in attività normale (cfr. doc. A1).
Nella decisione su
opposizione è stato precisato che:
" (…)
La Cassa ha quindi effettuato questi due
conteggi (n.d.r.: della media delle ore di lavoro prestate mensilmente
durante il periodo di riferimento di 12 mesi rispettivamente di 5 anni
precedenti l’eventuale nuovo diritto al secondo termine quadro che sarebbe
potuto partire dal 13 settembre 2013) verificando l’ultimo anno di attività
dell’assicurata (da agosto 2013 a settembre 2012) rispettivamente gli ultimi 5
anni per tentare di ottenere una oscillazione inferiore al 20%.
Sulla base della documentazione presente
nell’incarto, in particolare i vari attestato su guadagno intermedio, emerge
chiaramente che l’assicurata ha avuto una variazione importante tale da
superare la soglia del 20% che permette di considerare normale il tempo di
lavoro effettuato dalla Sig.ra RI 1.
Superando quindi la soglia prevista in
deroga al principio della non computabilità dei contratti su chiamata,
purtroppo non è possibile accogliere l’opposizione presentata dall’Avv. RA 1 e
quindi la decisione della Sezione di __________ viene confermata.” (Doc. A1).
1.2. Contro la decisione su
opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha interposto un
tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’apertura di un nuovo termine quadro per
l’erogazione di indennità di disoccupazione a far tempo dal 12 settembre 2013,
nonché che il guadagno assicurato per il nuovo biennio sia fissato in fr.
1'720.--, in subordine in fr. 1'371.20 mensili.
L’insorgente ha inoltre
postulato l’ammissione al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I pag.
6).
A sostegno delle proprie
pretese ricorsuali l’assicurata ha segnatamente addotto di aver lavorato quale
aiuto domestico presso la madre __________ per un salario mensile di fr. 818.55
fino al suo decesso quando ha perso l’impiego.
La stessa ha poi indicato
che durante il primo termine quadro per la riscossione di prestazioni (dal 13
settembre 2011 al 12 settembre 2013) ha affiancato all’occupazione presso la
ditta __________, che svolgeva già quando era attiva presso la madre, alcune
altre attività a tempo parziale (presso __________, quale babysitter a __________
e come aiuto domestico a __________).
La ricorrente sostiene che
tali impieghi non siano su chiamata, benché lei stessa per errore
sull’Attestato del datore di lavoro del 16 settembre 2013 siglato dalla ditta __________
abbia indicato che la durata del lavoro era su chiamata e negli attestati
vidimati dagli altri datori di lavoro - precompilati sempre dalla medesima -
figuri che non era stata concordata alcuna “durata settimanale del lavoro”.
L’insorgente ha rilevato che, in effetti, tutte le attività esercitate a tempo
parziale durante il termine quadro biennale erano pianificate secondo un’agenda
temporale definita di comune accordo tra lei e i suoi datori di lavoro. A mente
della stessa la pluralità di datori di lavoro esclude l’eventualità che si
tratti di impieghi su chiamata: l’avessero chiamata contemporaneamente in due,
come avrebbe potuto soddisfare le loro richieste?
La ricorrente ha, inoltre,
osservato che la decisione impugnata sbaglia nel considerare le varie attività
a tempo parziale nel suo insieme e non singolarmente.
La medesima ha precisato
che le ore svolte presso __________ nel luglio 2013 (29,25 ore) sono
notevolmente inferiori a quelle prestate usualmente (44,04 media mensile su 12
mesi da settembre 2012 a settembre 2013 a esclusione di luglio 2013), poiché in tale mese ha effettuato un periodo di vacanza. Ritiene, pertanto, che sia
ragionevole escludere tale mese dal computo della media. Secondo l’insorgente,
ritenuta una media mensile – escluso luglio 2013 - di 44,04 h e introducendo la
variazione di -/+ 20% la forchetta oscilla tra 35,50 ore (-20%) e 52,85 ora
(+20%) e per il periodo settembre 2012 – settembre 2013 (escluso luglio 2013) solo
il mese di novembre 2012 (53,00) sfugge lievemente per eccesso al tasso di
oscillazione del 20%.
La ricorrente ha rilevato
che il lavoro come babysitter a __________ presso la signora __________ è
iniziato nel marzo 2013 e si è interrotto durante le vacanze scolastiche del
bambino accudito (luglio e agosto 2013), nelle quali si è occupata di lui a
tempo pieno una ragazza alla pari. La stessa è del parere che, dunque, i mesi di
luglio e agosto 2013 non possano rientrare nel computo della media delle ore
svolte.
Per quanto attiene agli
incarichi presso il __________ e come aiuto domestico a __________ l’insorgente
concede che la fluttuazione mensile è, al contrario degli altri due lavori,
piuttosto irregolare. La stessa, in proposito, ha però fatto valere di non
poter essere penalizzata per essersi procacciata, nell’intento di rimediare
alla propria disoccupazione, anche attività “irregolari” (e comunque non su
chiamata).
Infine la ricorrente
ritiene che le indicazioni della SECO (B97), riprese dalla Cassa, non possano
essere seguite, siccome la variazione percentuale ammessa dalla SECO (+/-20% su
12 mesi e +/-10% su 6 mesi) è anacronistica vista la flessibilità che
contraddistingue l’odierno mondo del lavoro. Secondo la medesima tali
percentuali andrebbero raddoppiate a +/-40% su 12 mesi e +/-20% su 6 mesi (cfr.
doc. I).
1.3. Il 16 aprile 2014 l’avv. RI 1,
per conto della sua assistita, ha trasmesso copia del certificato municipale
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria preavvisato favorevolmente nel mese
di ottobre 2013 con della documentazione.
Egli ha specificato che la
situazione finanziaria dell’assicurata non ha subito mutamenti sostanziali se
non che non percepisce più le indennità di disoccupazione (cfr. IV + bis).
1.4. La
Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.5. Il 25 luglio 2014 l’avv. RA 1
ha sollecitato l’evasione del ricorso inoltrato dalla ricorrente contro la
decisione su opposizione del 10 marzo 2014 (cfr. doc. VII).
1.6. Il TCA, il 29 luglio 2014, ha chiesto alla Cassa di trasmettere i conteggi relativi alle oscillazioni delle ore di lavoro
dell’assicurata (riferite agli ultimi dodici mesi, rispettivamente gli ultimi
cinque anni precedenti la nuova richiesta di indennità di disoccupazione), come
pure la tabella delle ore svolte presso __________ negli ultimi cinque anni
antecedenti la nuova domanda di prestazioni LADI (cfr. doc. VIII).
La Cassa ha prontamente dato
seguito a tale richiesta il 30 luglio 2014 (cfr. doc. IX + A-E).
1.7. I doc. IX + A-E sono stati
inviati alla parte ricorrente per osservazioni.
Inoltre alla stessa è
stato chiesto:
" (…)
in relazione alla domanda di gratuito patrocinio, voglia per
cortesia, inoltre, elencare e comprovare con debita documentazione i redditi,
la sostanza e le spese mensili attuali della sua assistita, nonché trasmetterci
il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria dell’ottobre 2013 completo
(comprensivo della pag. 2).
(…)” (Doc. X)
1.8. Il 12 agosto 2014
l’assicurata, tramite il proprio rappresentate, ha preso posizione in merito ai
doc. IX + A-E (cfr. doc. XI).
1.9. La parte resistente si è
espressa al riguardo con scritto del 27 agosto 2014 (cfr. doc. XIII) che è
stato trasmesso per conoscenza all’avv. RI 1 (cfr. doc. XIV).
1.10. Il 10 settembre 2014 la parte
ricorrente ha inviato la documentazione mancante relativa alla domanda di
gratuito patrocinio (cfr. doc. XV + bis).
In ordine
2.1. La
giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2;
DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente fattispecie
la decisione su opposizione del 10 marzo 2014 verte esclusivamente sul rifiuto
di aprire a favore della ricorrente un nuovo termine quadro dal 13 settembre
2013.
Ogni altra questione, in
particolare concernente l’entità dell’eventuale guadagno assicurato per il
nuovo termine quadro di riscossione delle prestazioni LADI (cfr. doc. I pag.
5), esula dalla presente causa.
Di conseguenza questa
Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quella che attiene
alla correttezza o meno di negare all’assicurata l’apertura di un nuovo termine
quadro a fare tempo dal 13 settembre 2013.
Nel merito
2.2. Perché un assicurato possa
pretendere le indennità di disoccupazione egli deve, tra l’altro, essere
disoccupato totalmente o parzialmente e subire una perdita di lavoro
computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e lett. b LADI).
Secondo
l’art. 11 cpv. 1 LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita
di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.
Il cpv. 3 di questa
disposizione stabilisce ancora che non è computabile la perdita di lavoro per
la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello
scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.
In base alla delega
generale di cui all’art. 109 LADI il Consiglio federale ha stabilito che è
considerato giorno lavorativo intero la quinta parte della durata settimanale
del lavoro, che l’assicurato ha normalmente compiuto durante il suo ultimo
rapporto di lavoro (cfr. art. 4 cpv. 1 OADI).
2.3. Secondo
la giurisprudenza federale chiunque si impegna a fornire un lavoro su chiamata
durante un periodo indeterminato è vincolato da un contratto di lavoro fondato
su un'occupazione a tempo parziale. L'orario di lavoro basato su una
convenzione speciale è considerato normale, sicché l'assicurato non subisce
alcuna perdita di lavoro, rispettivamente alcuna perdita di guadagno
computabile, durante il periodo in cui non viene chiamato (cfr. STF 8C_379/2010
del 28 febbraio 2011 consid. 1.2., pubblicata n DLA 2011 N. 9 pag. 149; DLA
1991 N. 7 pag. 80).
In una sentenza C 174/93
del 23 febbraio 1996, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale) ha confermato il precedente giudizio con il
quale questo Tribunale aveva rifiutato di versare l'indennità di disoccupazione
a un'assicurata che non era più stata chiamata durante il periodo di disdetta
del contratto di lavoro.
In quelle circostanze
l'assicurata, invece di annunciarsi in disoccupazione, doveva far valere le sue
pretese salariali direttamente nei confronti del precedente datore di lavoro
visto che, secondo l'art. 11 cpv. 3 LADI, non è computabile la perdita di
lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a
cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.
Non trovava neppure
applicazione l'art. 29 LADI il quale prevede il pagamento delle indennità di
disoccupazione in caso di dubbi circa le pretese derivanti dal contratto di
lavoro.
Il TFA ha fatto propria
anche l'opinione dell'allora UFIAML (Ufficio federale dell’industria, delle
arti e mestieri e del lavoro, oggi SECO, Segretaria di Stato dell’economia)
secondo cui l'assicurazione contro la disoccupazione non può avere come scopo
quello di sostituirsi agli obblighi che incombono al datore di lavoro, e ciò
neppure nel caso in cui sia difficile fondare pretese salariali nei confronti
di un datore che l'assicurata non ha provveduto a mettere debitamente in mora.
2.4. In una sentenza pubblicata in
DLA 1995 N. 9 pag. 45, la nostra Massima Istanza ha precisato la sua
giurisprudenza relativa al diritto all'indennità di disoccupazione per i
lavoratori su chiamata.
In quella sentenza l’Alta
Corte ha innanzitutto stabilito che se un lavoratore si è impegnato nei
confronti di un datore di lavoro a fornire un lavoro su chiamata per una durata
indeterminata e se queste chiamate diminuiscono, si può derogare al principio
della non computabilità della perdita di lavoro e di guadagno quando il
lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante durante un periodo
prolungato. In questo caso, il tempo di lavoro effettivo è considerato normale.
Il TFA ha al proposito
inoltre osservato che tanto più le chiamate sono regolari quanto più il periodo
di riferimento può essere breve. Per contro, se la frequenza delle chiamate
varia da un mese all'altro e la durata degli impieghi subisce notevoli
fluttuazioni, il periodo di riferimento sarà più lungo. L'orario di lavoro
normale non può essere calcolato semplicemente sulla media, ma occorre tener
conto del fatto che il lavoro su chiamata è stato fornito durante un periodo
prolungato e più o meno costantemente.
Nel caso che era chiamata
a giudicare la nostra Massima Istanza ha così negato che si era in presenza di
un tempo normale di lavoro trattandosi di un assicurato che aveva fatto
registrare delle variazioni elevate dell'orario di lavoro, che oscillavano
(nell'ipotesi più favorevole) del 37% verso l'alto e del 28% verso il basso
rispetto alla media (cfr. DLA 1995 N 9, consid. 3b/bb pag. 50-51).
Il TFA si è riconfermato
in questa giurisprudenza nel giudizio C 304/05 del 20
gennaio 2006. Chiamato a pronunciarsi nel caso di un assicurato che, oltre
a insegnare regolarmente a tempo parziale, effettuava delle ore di supplenza su
chiamata e che ha rivendicato il diritto alle indennità di disoccupazione
durante i mesi di luglio e agosto 2004 nei quali non era stato chiamato a
svolgere supplenze, l’Alta Corte ha sviluppato, in particolare, le seguenti
considerazioni:
" (…)
En effet, la caisse a tenu compte, en l'espèce,
d'une période de référence de onze mois soit juin 2003 et les mois de septembre
2003 à juin 2004 (les mois de juillet et août 2003 n'étant pas pris en compte
en raison des vacances scolaires). Sur la base du calendrier de remplacements
fourni par l'employeur, elle a établi que durant cette période le recourant a
réalisé dans son activité sur appel un salaire mensuel moyen de 1'799 fr. 67.
Les salaires obtenus durant les onze mois considérés se sont élevés à 655 fr.,
1'081 fr. 50, 1'862 fr. 50, 745 fr., 2'309 fr. 50, 596 fr., 2'533 fr., 4'301
fr. 70, 2'160 fr. 50, 1'415 fr. 50 et 372 fr. 50. Par rapport au salaire
mensuel moyen, les variations mensuelles vont de moins 79.30 % (juin 2004) à
plus 139.03 % (mars 2004). Au regard de la jurisprudence (ATF 107 V 59; DTA
1995 no 9 p. 45; arrêt D. du 7 mars 2002 [C 284/00]) ces taux -importants - de
fluctuations permettent de conclure à l'absence d'une perte de travail pouvant
être prise en considération, pour une période de l'année, relativement courte,
durant laquelle le recourant n'est pas appelé. Quoi qu'il en soit, il faut
relever que l'employeur n'a pas mis fin au travail sur appel, mais que celui-ci
est par la force des choses suspendu pendant les vacances scolaires. Le fait
que l'intéressé n'est pas appelé durant les périodes de vacances est inhérent à
la nature de son contrat de travail sur appel et s'inscrit donc dans son temps
de travail normal.
(…).” (cfr. STFA C 304/05 del 20 gennaio 2006)
Questo
Tribunale, in una decisione pubblicata in RDAT II – 1996 N. 75 pag. 259, ha ritenuto computabile la perdita di lavoro nel caso di un’assicurata che, per venire incontro
alle esigenze del datore di lavoro e per evitare di restare totalmente
disoccupata, ha accettato, in sostituzione di un contratto di lavoro a tempo
parziale, un contratto di lavoro su chiamata (non prevedente un minimo di ore
lavorative). In quel caso l’assicurata aveva subito una drastica riduzione del
numero di ore lavorative.
Il TCA, in un’altra
sentenza 38.2000.30 del 24 luglio 2000, non ha invece ritenuto computabile la
perdita di lavoro in quanto l’assicurato aveva diritto al suo salario dal
datore di lavoro.
In una sentenza 38.2005.69 del 20 febbraio 2006 questa Corte ha ritenuto non
computabile la perdita di lavoro subita da un'assicurata, di professione aiuto
domiciliare, rilevando:
" Ora, anche
avuto riguardo alla lunga durata dell’impiego, vista la variazione dei salari complessivi
annuali e ritenuta l’oscillazione delle ore lavorate per mese, questo Tribunale
deve concludere che l’assicurata non è stata chiamata in modo più o meno
costante durante un periodo prolungato. Di conseguenza il tempo effettivo di
lavoro non può essere ritenuto normale (cfr. consid. 2.6).
Infatti, se si volessero prendere in considerazione i 12 mesi
prima dell’iscrizione per il collocamento (meglio il periodo da marzo 2004 a febbraio 2005) allora la media delle ore mensili dell’assicurata ammonterebbe circa 36.20 ore
e l’oscillazione varierebbe verso l’alto del circa 73% (ipotesi più favorevole
62.50 ore di giugno 2004) e verso il basso del circa 87% rispettivamente del
circa 56% (a seconda che si tenga conto delle 4.5 ore di luglio 2004 o delle 16
ore di gennaio 2005).
Se si volesse poi tenere conto solo degli ultimi 6 mesi prima
dell’iscrizione al collocamento (settembre 2004 - febbraio 2005) allora la
media sarebbe di circa 36 ore mensili e la variazione oscillerebbe verso l’alto
circa del 43% (ipotesi più favorevole 51.50 ore di ottobre 2004) e verso il
basso circa del 65% (viste le 16 ore di febbraio 2005).
Anche volendo considerare solo l’anno 2004 la media delle ore
mensili dell’assicurata ammonta a circa 38.20 ore e l’oscillazione varierebbe
verso l’alto circa del 64% (ipotesi più favorevole 62.50 ore di giugno 2004) e
verso il basso circa dell'88% o circa del 48% (a seconda che si tenga conto
delle 4.5 ore di luglio 2004 o delle 19.75 ore di gennaio 2004).
Se si volessero poi considerare solo gli ultimi 6 mesi del 2004
(luglio – dicembre 2004) allora la media delle ore mensili dell’assicurata
ammonta a circa 36.50 ore e l’oscillazione varierebbe verso l’alto circa del
41% (ipotesi più favorevole 51.50 ore di ottobre 2004) e verso il basso circa
del 78% o circa del 7% (a seconda che si tenga conto delle 4.5 ore di luglio
2004 o delle 34 ore di agosto 2004).
In simili circostanze, conformemente alla giurisprudenza federale
citata e alla Circolare del SECO (cfr. consid. 2.4, 2.5 e 2.6), non sono quindi
date le premesse affinché, nel caso di un assicurato vincolato da un contratto
di lavoro su chiamata a tempo indeterminato, possa essere ritenuta computabile
la perdita di lavoro allorquando le chiamate diminuiscono."
Infine, in una sentenza
38.2005.75 del 24 aprile 2006, il TCA ha ritenuto computabile la perdita di
lavoro subita da un'assicurata che era stata chiamata a sostituire per un lungo
periodo un collaboratore di __________.
Al riguardo questo
Tribunale ha rilevato quanto segue:
" La
giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.6) ha precisato che se un lavoratore si
è impegnato nei confronti di un datore di lavoro a fornire un lavoro su
chiamata per una durata indeterminata e se queste chiamate diminuiscono, si può
derogare al principio della non computabilità della perdita di lavoro e di
guadagno quando il lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante
durante un periodo prolungato. In questo caso, il tempo di lavoro effettivo è
considerato normale.
Rispondendo ad alcune domande poste dal TCA il responsabile Centro
Servizi Personale __________ e un altro dipendente dell'azienda __________
hanno dichiarato che l’assicurata ha supplito l’assenza prolungata di un loro
collaboratore in modo costante durante il periodo dal 1° giugno 2003 al 21
maggio 2005 (cfr. doc. X e XI, vedi pure consid. 1.9).
Durante quel periodo, secondo il formulario “Obblighi di servizio”
(cfr. doc. 12), che serve (come dichiarato dalla stessa __________; cfr. doc.
20) “(…) a stabilire gli orari di lavoro dei dipendenti (…)”, l’assicurata
doveva prestare un totale di 28.30 ore settimanali.
Gli stessi collaboratori della __________ hanno inoltre fornito
valide e circostanziate spiegazioni circa i motivi per i quali durante i mesi
di maggio, luglio, ottobre e dicembre 2004 le ore prestate dall’assicurata
hanno subito una sensibile oscillazione rispetto alla forchetta in cui si erano
mosse in precedenza (meglio rispetto al minimo di 107, 33 ore nel mese di
novembre 2004 e il massimo di 123 ore del mese di aprile 2005). Essi hanno
inoltre precisato che, anche se in misura minore, pure la cadenza delle
domeniche, dei giorni festivi infrasettimanali e la differente durata dei mesi
di calendario contribuiscono alle oscillazioni delle ore mensili retribuite.
In particolare il responsabile del Centro Servizi __________ e
l'altro collaboratore hanno dichiarato che nei mesi di maggio, luglio e ottobre
2004 l’assicurata ha usufruito di periodi di vacanza pianificati e che nel mese
di dicembre 2004 è stata chiamata ad effettuare delle ore supplementari per
un’ulteriore supplenza (cfr. doc. X e XI, vedi pure consid. 1.9).
Ora, considerato il lungo periodo (dal 1° giugno 2003 al 21 maggio
2005) in cui l’assicurata è stata chiamata a supplire in modo costante un
collaboratore della __________ e ad assumerne i suoi obblighi e viste le
motivazioni addotte dal datore di lavoro in merito alle fluttuazioni registrate
nei mesi di maggio, luglio, ottobre e dicembre 2004, questo Tribunale deve
concludere che l’assicurata è stata chiamata in modo più o meno costante
durante un periodo prolungato.
Dal 1° giugno 2003 (inizio della supplenza fissa prolungata e
costante) la situazione lavorativa dell’assicurata si è dunque effettivamente
modificata rispetto al periodo in cui ella ha lavorato in modo irregolare e in
base alle saltuarie e improvvise supplenze che era stata chiamata ad
effettuare.
Di conseguenza, vista la giurisprudenza federale citata (cfr.
consid. 2.6), a mente del TCA il tempo effettivo di lavoro deve essere ritenuto
normale e la perdita di lavoro, riconducibile alla fine della supplenza
prolungata e costante, computabile.
In simili circostanze la decisione su opposizione impugnata va
annullata e gli atti retrocessi alla Cassa affinché se sono dati ulteriori
presupposti del diritto (cfr. art. 8 cpv. 1 LADI), versi all’assicurata le
indennità di disoccupazione richieste a partire dal 27 maggio 2005."
Sul tema
cfr. D. Cattaneo, "Nouveautés en matière d'assurance-chômage" in Quoi
de neuf en droit social? Collection de l'IRAL n. 34. Ed. Stämpfli
SA, Berna 2009, pag 67 seg. (79-84).
2.5. La
Segretaria di Stato dell’economia (SECO), nella Circolare concernente
l’indennità di disoccupazione (ID), (versione italiana del gennaio 2002), sul
tema “Perdita di lavoro durante un contratto di lavoro su chiamata”, ha
stabilito quanto segue:
" Principio della non computabilità
B46 In
un contratto di lavoro su chiamata le parti in causa convengono che il tempo di
lavoro dipende dal volume di lavoro: ciò significa che il lavoratore è occupato
di volta in volta, secondo le necessità, senza avere il diritto di vedersi
assegnare il lavoro. Siccome non è stata convenuto contrattualmente alcun tempo
di lavoro minimo, questa forma di lavoro su chiamata non garantisce al
lavoratore un determinato volume di occupazione e quindi nemmeno un determinato
reddito: di conseguenza egli non subisce, nei periodi in cui non è chiamato a
lavorare, alcuna perdita di lavoro o perdita di guadagno ai sensi dell’art. 11
cpv. 1 LADI. Infatti vi è perdita di lavoro computabile soltanto se il datore
di lavoro e il lavoratore hanno convenuto un orario di lavoro settimanale
normale.
Se,
come prevede il contratto, il salariato lavora unicamente su chiamata del
datore di lavoro e non è tenuto ad accettare le offerte di lavoro, il tempo di
lavoro che risulta da tale accordo speciale deve essere considerato normale, di
modo che il lavoratore non ha diritto all’indennità di disoccupazione per il
periodo in cui non è chiamato a lavorare.
Deroga a questo principio
B47 La
giurisprudenza ammette deroghe a questo principio se il tempo di lavoro
prestato su chiamata prima dell’interruzione dell’occupazione presenta un
carattere regolare, senza oscillazioni considerevoli, sull’arco di un periodo
abbastanza lungo. Per determinare la durata normale del lavoro occorre, in
linea di massima, prendere quale periodo di osservazione gli ultimi 12 mesi del
rapporto di lavoro o, se tale rapporto è durato meno di 12 mesi, tutto il
periodo in questione. Al di sotto di 6 mesi di occupazione è impossibile
determinare una durata normale del lavoro.
B48 Affinché
un orario di lavoro possa essere considerato normale, occorre che le sue
oscillazioni mensili non superino il 20%, in più o in meno, della media delle
ore di lavoro prestate mensilmente durante il periodo di osservazione di dodici
mesi oppure il 10% se tale periodo dura soltanto sei mesi. Se il periodo di
osservazione è inferiore a dodici mesi, ma superiore a sei, il tasso massimo di
oscillazione ammesso deve essere adeguato proporzionalmente: per un periodo di
osservazione di otto mesi, per esempio, questo tasso è pari al 13% (20%: 12 x
8).
Nel
caso in cui le oscillazioni superino, anche se solo per un mese, il tetto
ammesso, non è più possibile parlare di durata normale del lavoro e, di
conseguenza, sia la perdita di lavoro che la perdita di guadagno non possono
essere computate.”
(cfr. Circolare ID, gennaio 2002, B46-B48)
Nella versione aggiornata
in francese del gennaio 2003 viene, inoltre, indicato che:
" (…)
ð Le TFA a été appelé à se prononcer sur un contrat de travail sur appel
où les fluctuations du temps de travail par rapport à la moyenne annuelle ne
dépassaient pas 10%. Dans ce cas, il a admis un temps de travail normal.
ð Dans un autre cas, le temps de travail présentait sur 17 mois des
fluctuations mensuelles allant jusqu'à 37% vers le haut et 28% vers le bas. Le
TFA a jugé ces fluctuations manifestement trop importantes pour pouvoir en
inférer un temps de travail normal.
(cfr. Circulaire IC, Janvier 2003, B48 in fine)
Nella già
citata sentenza C 304/05 del 20 gennaio 2006 il TFA ha lasciato aperta la
questione di sapere se questa direttiva è conforme alla legge oppure no ("Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de se prononcer sur la légalité de
cette directive, en tant qu'elle fixe un plafond de 20%, respectivement de 10
%, pour les fluctuations mensuelles permettant une indemnisation de la perte de
gain").
In una sentenza del 16 novembre 2005 il Tribunale cantonale delle
assicurazioni del Cantone di Basilea-Campagna ha stabilito che tale direttiva è
contraria alla legge in quanto il riferimento alle fluttuazioni mensili non
permette di determinare correttamente il tempo normale di lavoro di assicurati
legati da diversi anni (in quel caso da 14 anni) da un contratto di lavoro a
tempo parziale che non garantisce un numero di ore di lavoro costante. In tale
ipotesi occorre riferirsi al numero di ore di lavoro annuali e non a quelle
mensili.
In quel caso
di specie il Tribunale cantonale, visto che era stato effettuato un calcolo
soltanto in relazione alle fluttuazioni mensili ritenuto un tempo di
osservazione di un anno, ha deciso che non era accertato in modo definitivo che
le oscillazioni relative all’orario di lavoro fossero tali da escludere un
tempo normale di lavoro in considerazione dei molti anni di attività, per cui
senza ulteriori accertamenti non si poteva negare il diritto alle indennità di
disoccupazione. Gli atti sono, pertanto, stati rinviati all’amministrazione per
determinare nuovamente se si era in presenza di un tempo normale di lavoro
facendo riferimento al numero di ore di lavoro annuali confrontate con una
media annuale su cinque anni (ritenuto un rapporto di impiego di 14 anni).
Con giudizio
C 9/06 del 12 maggio 2006, pubblicato in SVR 2006 ALV Nr. 29 pag. 99, la Prima
Camera del TFA ha confermato la sentenza cantonale, considerando contraria alla
legge la direttiva della SECO (p.tp B47) nella misura in cui fa riferimento a
un periodo di osservazione di soli 12 mesi anche nel caso di assicurati legati
da un contratto di lavoro che dura da diversi anni. In quest'ultimo caso, per
determinare la durata normale di lavoro, occorre riferirsi piuttosto al numero
di ore di lavoro annuali ed esaminare in che misura tale numero si scosta dalla
media annuale.
Al riguardo
giova segnalare che la SECO, interpellata dal Presidente di questa Corte nel
mese di giugno 2006, nell’ambito di una vertenza in cui andava determinato se
un’assicurata - attiva quale insegnante con un
contratto di lavoro a tempo parziale senza garanzia di un numero di ore di lavoro
mensili - presentava o meno una perdita di lavoro computabile, al
fine di sapere se avesse già informato gli organi di applicazione della LADI
della nuova giurisprudenza federale e se la direttiva relativa all’indennità di
disoccupazione (citata sopra) fosse già stata adattata alla medesima (cfr. STCA
38.2005.101 dell’11 settembre 2006, consid. 1.7.), ha rilevato:
" Con
riferimento alla sua lettera del 21 giugno scorso, le comunichiamo che non è
prevista alcuna modifica della nostra circolare ID 2003 sul punto di questione
del lavoro su chiamata, ed in particolare della cifra marginale B 47.
Infatti riteniamo che la sua formulazione (segnatamente con
l'indicazione "grundsätzlich", "en principe", "in
linea di massima") sia sufficiente per indicare che in certi casi un
periodo di osservazione più lungo può essere preso in considerazione. Peraltro,
in caso di dubbio, gli incarti vengono trasmessi dalle casse al nostro ufficio,
il quale, dopo esame, decide se si tratta di attività su chiamata e se la cifra
marginale B47 va applicata."
Il tenore dei p.ti B95-B97
della Circolare ID emessa dalla SECO nel gennaio 2007 risulta, infatti, il
medesimo di quello dei p.ti B47 e B48 della Circolare del 2002 (2003).
Nemmeno la Prassi
LADI/B95-B97 dell’ottobre 2012 che ha sostituito la Circolare ID del gennaio
2007, è stata sostanzialmente modificata.
La SECO, però, elencando
delle sentenze del Tribunale federale al riguardo, ha aggiunto il seguente
riferimento:
" DTFA del
26.7.2007, C 266/06 (un periodo di riferimento di 12 mesi per determinare il
tempo di lavoro normale è conforme alla legge. Per i rapporti di lavoro di
durata pluriennale ci si può basare sulle ore di lavoro annuali e
sull’oscillazione rispetto alla media annuale.” (Prassi LADI/B97 in fine)
2.6. Le direttive
amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il
giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012
consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137
V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1
pag. 181).
Quest’ultimo
deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste
ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili
giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V
286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229
consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF
125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d,
pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268
= DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice
deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali
in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001;
DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR
1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag.
267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid.
4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.
514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117
V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16
consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid.
1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux
requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de
l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in
RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de
réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing
& Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la
giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte
limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da
leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza
2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive,
ha ricordato che:
" Simili
atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la
parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi
diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o
la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per
le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive
riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in
cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più
specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da
un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i
presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una
determinata prestazione (DTF
133 II 305 consid. 8.1; 133
V 394 consid. 3.3; 130
V 163 consid. 4.3.1; 128
Fatti
I 167 consid. 4.3)."
2.7. Quanto stabilito nella
sentenza C 9/06 del 12 maggio 2006, pubblicata in SVR 2006 ALV N. 29 pag. 99, è
stato confermato dal Tribunale federale nel giudizio C 266/06 del 26 luglio
2007, pubblicato in SVR 2008 ALV Nr. 3 pag. 6, menzionato pure, come visto
(cfr. consid. 2.5. in fine), nella Prassi LADI p.to B97 dell’ottobre
2012.
In effetti in quest’ultima
sentenza la nostra Massima Istanza, se, da una parte, ha affermato che la
prassi secondo cui per determinare un tempo normale di lavoro ci si riferisce a
un periodo di osservazione di 12 mesi è conforme alla legge e alla giurisprudenza,
dall’altra, ha ricordato che nel caso di rapporti di impiego di lunga durata si
esamina il numero di ore di lavoro annuali e le oscillazioni rispetto alla
media annuale.
Con sentenza 8C_379/2010
del 28 febbraio 2011, pubblicata in DLA 2011 N. 9 pag. 149, l’Alta Corte, in
relazione a un caso in cui a un assicurato al quale era stato negato il diritto
all’indennità di disoccupazione, poiché l’attività esercitata era un lavoro su
chiamata che non aveva presentato un carattere sufficientemente regolare
durante i 12 mesi precedenti la data a partire dalla quale erano state chieste
le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione (fluttuazioni
mensili superanti 9 volte il tasso del 20% in più o in meno del numero medio
ottenuto sul periodo di riferimento di 12 mesi), ha confermato la sentenza
cantonale, rilevando che solo l’attività indipendente era durata dal 1999 al
2005, mentre le attività dipendenti si estendevano da poco più di due anni
l’una e da meno di due anni l’altra.
Il TF ha indicato che,
perciò, i rapporti di impiego non erano di una durata tale da permettere di
distanziarsi dal principio secondo cui il periodo di riferimento di 12 mesi è
sufficiente per stabilire il tempo normale di lavoro.
L’Alta Corte ha, in ogni
caso, osservato che le variazioni di remunerazione da un anno all’altro erano
di un’ampiezza tale, che il metodo di calcolo proposto dalla ricorrente facendo
riferimento alla giurisprudenza di cui alla STF C 9/06 non permetteva comunque
di ammettere l’esistenza di un’attività regolare.
In proposito cfr. pure STF
8C_625/2013 del 23 gennaio 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 1 pag. 62.
Questa Corte, nella
sentenza 38.2005.101 dell’11 settembre 2006, citata sopra (cfr. consid. 2.5.),
nella quale ha per la prima volta riprodotto la sentenza federale del 12 maggio
2006 (C 9/06), ha effettuato il confronto delle oscillazioni orarie su base
mensile nel caso di un'assicurata il cui rapporto di impiego durava da 30 mesi
e si è così espressa:
" A tale proposito e con riferimento alla recente sentenza del TFA,
riprodotta al consid. 2.6, questo Tribunale ritiene che in un caso come quello
presente in cui al momento dell'inoltro della domanda di disoccupazione il
rapporto di lavoro durava da 30 mesi (dal 1° settembre 2002 alla fine di
febbraio 2005) si giustifica ancora limitare il periodo di osservazione delle
oscillazioni degli ultimi 12 mesi e non al confronto delle ore svolte
annualmente (cfr. la sentenza citata "Der in Rz B47 Satz 2 des
Kreisschreibens festgelegte Beobachtungszeitraum von 12 Monaten steht
grundsätzlich weder zu Gesetz und Verordnung noch zur Gerichtspraxis in
Widerspruch und erscheint für kürzere Arbeitsverhältnisse angemessen.")."
Da notare
che il criterio delle variazioni mensili è stato considerato dal TFA
relativamente a un rapporto di lavoro durato 7 mesi (cfr. DLA 1995 ALV pag.
50-51).
Il TCA, inoltre, con
sentenza 38.2006.13 del 27 novembre 2006, massimata in RtiD I-2007 N. 57 pag. 225, ha dapprima ricordato, da un lato, che nel caso di contratti di lavoro che non garantiscono un
numero minimo di ore lavorative da svolgere, la perdita di lavoro è computabile
soltanto se il lavoratore è chiamato in modo più o meno costante durante un
periodo prolungato. Dall’altro, che quando il rapporto di impiego dura da
diversi anni il confronto delle ore svolte annualmente va effettuato con un
periodo di osservazione pluriannuale e che, quindi, la direttiva del SECO,
nella misura in cui fa riferimento a un periodo di osservazione di dodici mesi
anche per gli assicurati legati da un contratto di lavoro da diversi anni, è in
effetti contraria alla legge come stabilito dal Tribunale federale con giudizio
C 9/06 del 12 maggio 2006.
Questo Tribunale, in quel
caso di specie, ha poi considerato di lunga durata il rapporto di impiego
(contratto di lavoro a tempo parziale senza garanzia di un numero di ore di
lavoro mensili nel settore della ristorazione), in quanto al momento della
riduzione delle ore di lavoro durava da 3 anni e 8 mesi.
Le oscillazioni orarie
sono state così confrontate su base annua con un periodo di osservazione di tre
anni. Visto che la variazione delle ore è sempre stata inferiore al 20%,
l’orario di lavoro è stato ritenuto normale e la perdita di lavoro computabile.
Non essendo adempiute le
condizioni per una riconsiderazione della decisione con cui all’assicurata
erano state corrisposte le indennità di disoccupazione, questa Corte ha deciso
che l’importo percepito non andava restituito.
Il criterio delle
oscillazioni annuali è stato applicato dal TCA anche nella sentenza 38.2006.12
del 27 novembre 2006, relativa a un’altra assicurata attiva nel settore
alberghiero che lavorava per lo stesso datore di lavoro da più di 6 anni e 5
mesi. Il diritto all’indennità di disoccupazione è stato riconosciuto.
Nel giudizio 38.2006.42
del 14 dicembre 2006, per contro, questa Corte ha lasciato aperta la questione
di sapere quale criterio specifico applicare, in quanto nelle due ipotesi
(esame delle oscillazioni annuali o mensili) la variazione era eccessiva e di
conseguenza l’orario di lavoro non risultava normale.
Infine con sentenza 38.2012.63
del 18 giugno 2013 il TCA, nel caso di un’assicurata con due rapporti di
impiego di lunga durata (di 9 anni, rispettivamente di 5 anni e mezzo) su
chiamata che si era annunciata in disoccupazione a seguito della riduzione
delle ore lavorative, ha stabilito che erroneamente la Cassa aveva esaminato
l’oscillazione delle ore mensili, invece della variazione delle ore annuali con
un periodo di osservazione di cinque anni.
Gli atti sono stati
rinviati alla Cassa per effettuare, relativamente a ciascun rapporto di lavoro,
i calcoli dell’oscillazione delle ore annuali, considerando gli ultimi cinque
anni di attività lavorativa dell’assicurata ed emettere una nuova decisione in
merito al diritto della medesima alle indennità di disoccupazione.
Questa Corte ha precisato
che, qualora perlomeno in relazione a uno dei due rapporti di impiego l’orario
di lavoro fosse risultato normale, ossia l’oscillazione delle ore annue si
fosse rivelata inferiore del 20%, avrebbe dovuto essere concluso che
l’assicurata aveva subito una perdita di lavoro computabile.
Riguardo al
tema lavoro su chiamata e perdita di lavoro cfr. pure D. Cattaneo,
“Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social ? Ed. Stämpli SA, Berna 2009 pag. 67 segg. (79-84).
2.8. Nel
caso di attività su chiamata accettate per ridurre il danno che vengono svolte
durante periodi di controllo relativi a un termine quadro per la riscossione di
prestazioni aperto a seguito della perdita di un’occupazione e la cui
retribuzione vale quale guadagno intermedio, più a lungo dura il rapporto di
impiego su chiamata, più bisogna supporre che per l’assicurato la nuova
situazione lavorativa assume un carattere normale e più il principio di
riduzione del danno perde la sua pertinenza (cfr. STF 8C_783/2012 del 25 aprile
2013 consid. 5.1., pubblicata in DTF 139 V 259; STF C 266/06 del 26 luglio
2007, pubblicato in SVR 2008 ALV Nr. 3 pag. 6).
In simili
condizioni il reddito derivante da un rapporto di lavoro su chiamata non va più
considerato quale guadagno intermedio
(l’assicurato
non può beneficiare di alcuna compensazione), poiché si considera, di
principio, che con l’attività su chiamata in questione l’assicurato non subisce
una perdita di lavoro computabile. La sola eccezione si verifica quando
l’impiego su chiamata durante un lungo periodo si rivela essenzialmente
costante (cfr. STF 8C_783/2012 del 25 aprile 2013 consid. 5.3.1., pubblicata in
DTF 139 V 259).
In particolare con giudizio 8C_783/2012 del 25 aprile 2013 consid.
5.3.1., pubblicato in DTF 139 V 259, l’Alta Corte ha deciso che a causa
della sua lunga durata un rapporto di lavoro su chiamata intrapreso (dal
1.1.2009) durante un termine quadro (21.1.2008-20.1.2010) e ugualmente
conteggiato come guadagno intermedio nel successivo termine quadro
(19.2.2010-18.2.2012) per la riscossione della prestazione, non può, in
occasione del nuovo esame delle condizioni per l'eventuale apertura di un ulteriore
termine quadro (3° TQ), essere qualificato come un'attività esercitata
transitoriamente allo scopo di ridurre il danno. In tale caso vige il principio
secondo il quale la perdita di lavoro non è computabile a meno che l’impiego su
chiamata fosse costante durante un lungo periodo.
In quel caso di specie le
oscillazioni orarie erano troppo ampie per considerare normale il tempo di
lavoro effettivamente svolto.
Pertanto, confermando la
sentenza cantonale, il Tribunale federale ha stabilito che l’assicurata dal 19
febbraio 2012, difettando una perdita di lavoro computabile, non aveva diritto
alle indennità di disoccupazione.
La nostra
Massima Istanza, con sentenza 8C_46/2014 del 24 aprile 2014, pubblicata in DLA
2014 N. 5 pag. 137 e in SVR 2014 ALV Nr. 8 pag. 23, ha ribadito che un’occupazione a tempo parziale esercitata per diversi anni come rapporto di
lavoro permanente in base alle esigenze del datore di lavoro (lavoro su
chiamata) e computata come guadagno intermedio non corrisponde più al concetto
di riduzione del danno e perde il carattere di “attività transitoria”, per cui
in questo contesto l’assicurazione contro la disoccupazione non può che
concedere una protezione sociale limitata nel tempo.
In quel caso
di specie il Tribunale federale, accogliendo il ricorso di una Cassa di
disoccupazione, ha negato l’apertura di un terzo termine quadro per la
riscossione di prestazioni dal 1° ottobre 2012 a un assicurato che si era iscritto in disoccupazione il 30 giugno 2008 e che dal 1° novembre
2008 aveva assunto un’occupazione su chiamata in un hotel considerata guadagno
intermedio anche nel successivo termine quadro dal 1° settembre 2010 al 31
agosto 2012.
In effetti,
visto che l’attività su chiamata durava da quattro anni, secondo l’Alta Corte
aveva perso il suo carattere di sostegno provvisorio, anche perché non erano
presenti circostanze - come ad esempio il reperimento di un’ulteriore attività
a tempo parziale per completare l’impiego su chiamata già esistente oppure il
tentativo di concordare con il datore di lavoro un tempo di lavoro normale -
tali da far rovesciare questa presunzione e giungere a una diversa conclusione.
2.9. La SECO, nella
Prassi LADI ID valida dal 1° ottobre 2012 ai punti B97a e B97b, ha indicato:
" Rapporti
di lavoro accettati per ridurre il danno
B97a Sia in
occasione dell’apertura di un primo termine quadro che di un termine quadro
suc-cessivo occorre determinare quanto può durare un rapporto di lavoro su
chiamata, originariamente accettato nel quadro dell’obbligo di riduzione del
danno e che ora si protrae, senza che il diritto all’indennità debba essere
negato a causa della mancanza di una perdita di lavoro computabile.
B97b Né la LADI
né l’OADI indicano a partire da quando un rapporto di lavoro su chiamata
comporta una negazione del diritto all’indennità a causa della mancanza di una
perdita di lavoro. Per questo motivo non è possibile stabilire una durata di
riferimento che possa applicarsi a tutti i casi analoghi. In linea di principio
va tenuto presente che un rapporto di lavoro su chiamata accettato nel quadro
dell’obbligo di riduzione del danno non com-porta sistematicamente
un'esclusione del diritto all’indennità. Tuttavia, più a lungo dura il rapporto
di lavoro su chiamata, più bisogna supporre che per l’assicurato la nuova
situazione lavorativa assume un carattere normale e più il principio di
riduzione del danno perde la sua pertinenza. A titolo indicativo, un’attività
su chiamata che dura da oltre un anno può essere ritenuta normale e i periodi
in cui l’assicurato non è chiamato a lavorare non comportano quindi una perdita
di lavoro computabile.
Se un
rapporto di lavoro su chiamata non può più essere considerato come una
riduzio-ne del danno, sono determinanti le B95 segg.
ð Esempi
Primo termine quadro
- Una
persona perde il suo posto di lavoro al 100 %, dopo di che accetta un rapporto
di la-voro su chiamata senza annunciarsi subito alla disoccupazione. Dopo 7
mesi si annuncia alla disoccupazione senza rinunciare all’attività su chiamata.
Il diritto deve essere riconosciuto poiché il rapporto di lavoro su chiamata è
stato accettato nel quadro dell’obbligo di riduzione del danno.
- Se la
medesima persona si annuncia alla disoccupazione soltanto dopo 20 mesi, senza
rinunciare al lavoro su chiamata, il diritto all’indennità deve essergli negato
in quanto non vi è più una perdita di lavoro computabile poiché l’attività su
chiamata si è trasformata in attività normale.
Termine quadro successivo
- Se
durante il termine quadro per la riscossione della prestazione una persona
accetta un’attività su chiamata per contribuire alla riduzione del danno, essa
percepisce le indennità compensative. Se, per il termine quadro successivo, ha
maturato soltanto un periodo di contribuzione proveniente da un'attività su chiamata
e se tale attività continua, il diritto all’indennità per tale termine quadro
deve essere negato a causa della mancanza di una perdita di lavoro computabile.
La persona non può più appellarsi all’obbligo di riduzione del danno poiché
l’attività su chiamata si è trasformata in attività normale.”
In merito al
valore delle direttive cfr. consid. 2.6.
2.10. Nella presente
evenienza dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 è attiva, dal
2002, quale venditrice per la ditta __________ (cfr. doc. 8; 2).
Dall’”Attestato del datore
di lavoro” del 16 settembre 2011 risulta che la durata del lavoro era di circa
9 ore alla settimana, con la precisazione scritta a mano “e su chiamata”.
Alla richiesta “Genere del
rapporto di lavoro” è stata, inoltre, apposta una crocetta sulla casella “impiego
su chiamata” (cfr. doc. 9).
Dal settembre 2011 al
settembre 2013 la retribuzione riconosciuta all’assicurata era pari a fr. 20
all’ora (cfr. doc. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41,
44, 47, 51, 55, 60, 65, 69, 73, 76, 79).
Dal marzo
2004 al luglio 2011 l’assicurata ha pure lavorato quale aiuto domestico presso
la madre, __________ (1928) – quest’ultima al beneficio di un assegno per
grandi invalidi (AGI) di grado medio e di un sussidio cantonale quale contributo
per il mantenimento a domicilio (cfr. doc. 5; 6) -, per circa 14-20 ore alla
Considerandi
settimana a seconda del lavoro da svolgere (cfr. doc. 3).
Il rapporto
di lavoro è terminato alla fine di luglio 2011 a seguito del ricovero della madre, della conseguente entrata nella casa anziani di __________
(cfr. doc. 7) e del successivo decesso (cfr. doc. I).
Il 13 settembre 2011
l’insorgente si è conseguentemente annunciata per il collocamento a far tempo
da quella data (cfr. doc. 1).
Nella “Domanda d’indennità
di disoccupazione” indirizzata alla Cassa l’assicurata ha precisato di
percepire ancora un reddito da attività dipendente, svolgendo l’attività a ore
presso __________ (cfr. doc. 2).
All’insorgente è stato
aperto un termine quadro per la riscossione delle indennità di disoccupazione
dal 13 settembre 2011 al 12 settembre 2013 (cfr. doc. A1).
Durante il periodo
settembre 2011 – settembre 2013 l’assicurata, parallelamente all’occupazione
presso __________, ha svolto delle ulteriori attività a ore.
Più precisamente dalle
carte processuali si evince che dal novembre 2012 all’aprile 2013 è stata
attiva quale collaboratrice domestica a __________ per un salario orario di fr.
25.
--. Sugli “Attestati di guadagno intermedio” è sempre stato risposto
negativamente alla domanda “Con la persona assicurata è stata convenuta una
durata settimanale di lavoro?” (cfr. doc. 42; 45; 48; 52; 56; 61; I pag. 3).
Dal gennaio all’agosto
2013.
la ricorrente ha lavorato pure presso il negozio il __________ quale
venditrice per un salario orario di fr. 20.--.
Anche in questo caso sugli
“Attestati di guadagno intermedio” è sempre stato risposto “no” al quesito “Con
la persona assicurata è stata convenuta una durata settimanale di lavoro?”
(cfr. doc. 49; 53; 57; 62; 66; 70; 74; 77; I pag. 3).
Infine dal marzo al giugno
2013.
e nel mese di settembre 2013 l’insorgente è stata attiva come babysitter
presso la signora __________. La sua retribuzione ammontava a fr. 22.--
all’ora.
Sugli “Attestati di guadagno
intermedio” è sempre stato risposto negativamente alla domanda “Con la persona
assicurata è stata convenuta una durata settimanale di lavoro?” (cfr. 58; 63;
67; 71; 80).
La Cassa, con decisione 4
ottobre 2013, ha negato alla ricorrente l’apertura di un nuovo termine quadro,
escludendo l’erogazione di prestazioni successivamente al 12 settembre 2013, in quanto non subiva una perdita di lavoro computabile, siccome l’attività su chiamata svolta durante
il termine quadro di riscossione precedente e continuata presso due datori di
lavoro anche a quel momento si era trasformata in attività normale (cfr. doc.
81).
Con decisione su opposizione
del 10 marzo 2014 la parte resistente ha confermato il proprio precedente
provvedimento, rilevando che dalla verifica dell’ultimo anno di attività,
rispettivamente degli ultimi cinque anni, l’oscillazione oraria è risultata
superiore al 20%, di modo che non è possibile derogare al principio della non
computabilità della perdita di lavoro in caso di contratti su chiamata (cfr.
doc. A1).
2.11
Chiamata a pronunciarsi in
merito alla fattispecie, questa Corte osserva dapprima che l’art. 9 cpv. 1 LADI
prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di
contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non
disponga altrimenti.
In virtù del cpv. 2 il
termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono
adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il termine quadro per il
periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9
cpv. 3 LADI).
Secondo il cpv. 4 se il
termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo
l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente
applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge
non disponga altrimenti.
Riguardo all’art. 9 cpv. 4
LADI cfr. STF 8C_957/2011 del 22 novembre 2011, pubblicata in DLA 2012 N. 10
pag. 284.
Questa Corte evidenzia che
i termini quadro una volta stabiliti sono definitivi e non possono essere
modificati.
Con giudizio pubblicato in
DTF 126 V 368 = DLA 2001 pag. 220, il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha, ad esempio, stabilito che se
un assicurato percepisce l'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 29
cpv. 1 LADI, la successiva realizzazione, completa o parziale, delle pretese di
salario o di risarcimento, la cui esistenza o il cui soddisfacimento erano
dubbi, non comporta mai un differimento dell'inizio del termine quadro.
Sul carattere definitivo
dei termini quadro dopo che sono stati stabiliti la nostra Massima Istanza,
nella sentenza appena citata, ha, in particolare, osservato che il termine
quadro per la riscossione di prestazioni delimita la pretesa di un assicurato
dal profilo temporale e fissa una volta per tutte il lasso di tempo
determinante per la durata e l’entità delle prestazioni.
In
un'altra decisione pubblicata in DTF 127 V 475, il TFA ha confermato la propria
giurisprudenza ed ha precisato che l'inizio del termine quadro per la
riscossione della prestazione inizialmente fissato fa stato salvo laddove
risulti in seguito, dal profilo del riesame o della revisione processuale, che
le indennità di disoccupazione erano state riconosciute e versate indebitamente
in quanto uno o più presupposti del diritto non erano adempiuti. Ciò vale ad
esempio per l'idoneità al collocamento (pure in applicazione dell'art. 15 cpv. 3 OADI), ma non, invece, per quanto
attiene al riconoscimento di indennità di disoccupazione giusta l'art. 29 cpv. 1 LADI (cfr. DTF 123 V 368).
Al riguardo
cfr. pure STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 4.2.1.; STFA C 147/03 del
16.
ottobre 2003; STFA C265/02 del 26 maggio 2003; STFA C 224/03 del 1° marzo
2004.
E’ pertanto
escluso che l’assicurata possa beneficiare delle indennità di disoccupazione non
consumate relative al primo termine quadro (13.9.2011-12.9.2013, cfr.
doc. VIbis).
In effetti,
come visto, i termini quadro una volta definiti restano tali, anche dal profilo
della riscossione delle prestazioni (cfr. consid. 2.3.; DLA 2012 N. 10 pag. 284
consid. 4.2.).
In proposito cfr. pure
STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013.
2.12
Va, pertanto, esaminato se
l’assicurata ha diritto oppure no all’apertura di nuovo termine quadro di
riscossione delle prestazioni successivamente al 12 settembre 2013.
Giova, innanzitutto, ribadire
che l’insorgente, quando nel marzo 2004 ha iniziato a lavorare a __________ presso la madre come aiuto domestico, era già attiva presso __________ dal 2002
(cfr. consid. 2.10.).
L’occupazione a ore presso
__________, definita nell’”Attestato del datore di lavoro” del 16 settembre
2011.
quale attività su chiamata (cfr. doc. 9; consid. 2.10.), non ha pertanto
impedito all’assicurata di cercare e accettare un ulteriore impiego a tempo
parziale in aggiunta al primo lavoro.
Il fatto, quindi, che non
fosse stabilita una durata oraria settimanale con __________ non significa che
il datore di lavoro pretendesse che l’assicurata fosse disponibile al 100% nei
suoi confronti.
Al contrario, come le
circostanze fattuali lo dimostrano, è stato possibile svolgere entrambe le
attività (presso __________ e presso la madre).
Al riguardo va evidenziato,
da una parte, che in effetti, allorché l’insorgente si è iscritta in
disoccupazione nel settembre 2011, dopo aver perso il lavoro presso la madre,
la Cassa le ha aperto un termine quadro per la riscossione delle prestazioni.
Dall’altra, che durante i
periodi di controllo (del TQ 13.9.2011 – 12.9.2013), e meglio a partire dal
novembre 2012, parallelamente all’occupazione presso __________ l’assicurata ha
reperito altre attività a ore (cfr. consid. 2.10.).
E’ altresì utile specificare
che nei mesi di marzo e aprile 2013 la ricorrente, oltre all’impiego di
venditrice presso __________, è stata attiva anche presso altri tre datori di
lavoro, ovvero presso il __________ come venditrice, quale babysitter presso
una famiglia di __________ e in qualità di aiuto domestico a __________ (cfr.
doc. 55; 56; 57; 58; 60; 61; 62; 63; I pag. 3).
Del resto dalla tabella
delle ore di lavoro mensili/annuali svolte dall’assicurata presso __________ dal
settembre 2008 all’agosto 2013 e allestita dalla Cassa (cfr. doc. IXD) emerge
che il numero di ore di lavoro negli ultimi cinque anni prima della nuova
domanda di indennità di disoccupazione, tranne per l’anno da settembre 2008 ad
agosto 2009 (variazione: - 38.68% rispetto alla media su cinque anni di 476.70
ore/anno), negli anni 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 è rimasto più
o meno costante, e meglio la variazione delle ore annuali complessive è
oscillata verso l’alto del 15.37% al massimo da settembre 2010 ad agosto 2011 (+4.08
da settembre 2011 ad agosto 2012; +5.60 da settembre 2012 ad agosto 2013) e
verso il basso dello 0.46 da settembre 2009 ad agosto 2010.
Inoltre negli ultimi
cinque anni - dal settembre 2008 all’agosto 2013 -, ritenuto per un lavoro a
tempo pieno un numero di ore pari a 173 ore circa (8 ore al giorno x 21,7; cfr.
art. 40a OADI), il numero più elevato di ore svolte mensilmente presso __________
è stato di 80 ore nel gennaio 2010, pari a comunque a meno di un metà tempo, e
il numero di ore mensili meno elevato è stato di 8.50 ore nel mese di maggio
2010.
(cfr. doc. IXD).
Ne discende che precedentemente
all’apertura del primo termine quadro per la riscossione delle prestazioni LADI
del 13 settembre 2011, come pure durante quest’ultimo (13.9.2011-12.9.2013) il
volume di ore è stato costante e ha consentito all’assicurata di svolgere altre
occupazioni a tempo parziale.
In simili condizioni,
presentando l’attività presso __________ - iniziata molti anni prima (2002)
dell’apertura (13.9.2011), a seguito della perdita del lavoro a tempo parziale
presso sua madre, del primo termine quadro - un carattere regolare e
considerato che la stessa non ha mai impedito l’esercizio parallelo di altri
lavori né precedentemente né successivamente all’iscrizione in disoccupazione, occorre
concludere che tale impiego di per sè non ostacola l’apertura di un secondo
termine quadro.
L’attività presso __________
non è stata peraltro reperita nel quadro dell’obbligo di riduzione del danno,
per cui non torna applicabile il principio secondo cui più a lungo dura il
rapporto di lavoro su chiamata, più bisogna supporre che per l’assicurato la
nuova situazione lavorativa assume un carattere normale e più il principio
della riduzione del danno perde la sua pertinenza (cfr. consid. 2.8., 2.9.).
2.13
Relativamente alle ulteriori
attività lavorative quale aiuto domestico a __________, come venditrice presso
il __________ e in qualità di babysitter a __________ iniziate durante il
termine quadro di riscossione delle prestazioni 13 settembre 2011 – 12
settembre 2013, al più presto dal mese di novembre 2012 (cfr. doc. 42; I pag.
3), la ricorrente sostiene, contrariamente a quanto preteso dalla Cassa, che non
si tratti di lavori su chiamata, in quanto se è vero che l’orario di impiego
subiva delle oscillazioni, è pur vero che le stesse dipendevano non
dall’arbitrio dei datori di lavoro, ma dalla reciproca volontà e disponibilità
delle parti. Al riguardo la medesima ha precisato che, come attestato anche da __________
del __________ e da __________ (cfr. doc. 85), tutte le attività a tempo
parziale esercitate durante il termine quadro biennale erano pianificate
secondo un’agenda temporale definita di comune accordo tra lei e i sui datori
di lavoro (cfr. doc. I pag. 2).
La questione di sapere se
effettivamente le attività svolte quale aiuto domestico a __________, come
venditrice presso il __________ e in qualità di babysitter a __________ siano
dei lavori su chiamata oppure no può in concreto restare insoluta.
Per inciso giova comunque
osservare che secondo l’Alta Corte al fine dell’applicazione della
giurisprudenza secondo cui, allorché in un contratto di lavoro le parti
convengono che la durata del lavoro dipende dal volume del lavoro, ossia il
lavoratore è occupato di volta in volta secondo le necessità, il tempo di
lavoro che risulta da tale accordo speciale deve essere considerato normale e
il lavoratore non subisce alcuna perdita di lavoro computabile nel periodo in
cui non è chiamato a lavorare (cfr. consid. 2.3.segg.) non è determinante se il
rapporto di impiego sia da qualificare quale lavoro a tempo parziale o lavoro
su chiamata.
Decisivo è piuttosto il
fatto che non sia garantito dal datore di lavoro alcun tempo minimo di lavoro
(cfr. STFA C3/01 del 9 ottobre 2001 consid. 2 b) cc)).
Nel caso di specie, come
esposto sopra (cfr. consid. 2.10.), l’assicurata ha in effetti reperito le
occupazioni svolte a __________, __________ e __________ durante il periodo di
disoccupazione, e meglio l’attività quale aiuto domestico a __________ è
iniziata nel novembre 2012, l’impiego quale venditrice presso il __________ è
cominciato nel mese di gennaio 2013 e l’occupazione quale babysitter a __________
ha avuto inizio nel mese di marzo 2013 (cfr. doc. 42; 49; 58; I pag. 3).
La giurisprudenza del
Tribunale federale prevede che nel caso di attività su chiamata
accettate per ridurre il danno che vengono svolte durante periodi di controllo
relativi a un termine quadro per la riscossione di prestazioni aperto a seguito
della perdita di un’occupazione e la cui retribuzione vale quale guadagno
intermedio, più a lungo dura il rapporto di impiego su chiamata, più bisogna
supporre che per l’assicurato la nuova situazione lavorativa assume un
carattere normale e più il principio di riduzione del danno perde la sua
pertinenza (cfr. consid. 2.8.).
L’Alta Corte,
nelle sentenze 8C_783/2012 del 25 aprile 2013, pubblicata in DTF 139 V 259 e 8C_46/2014 del 24 aprile 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 5 pag. 137 e
in SVR 2014 ALV Nr. 8 pag. 23, ha poi sottolineato che un’occupazione a tempo
parziale esercitata per diversi anni come rapporto di lavoro permanente
in base alle esigenze del datore di lavoro (lavoro su chiamata) e computata
come guadagno intermedio non corrisponde più al concetto di riduzione del danno
e perde il carattere di “attività transitoria”, per cui in questo contesto
l’assicurazione contro la disoccupazione non può che concedere una protezione
sociale limitata nel tempo.
In quei casi
di specie la nostra Massima Istanza ha negato l’apertura di un terzo
termine quadro per la riscossione di prestazioni a degli assicurati le cui
attività su chiamata reperite per ridurre il danno durante il primo termine
quadro venivano svolte da diversi anni, e meglio poco più di tre anni nel primo
caso e poco meno di quattro anni nel secondo caso. Dopo un così lungo periodo
difettava una perdita di lavoro computabile.
Il Tribunale federale non
ha però criticato, nemmeno a titolo abbondanziale, il fatto che nei primi due
termini quadro tali attività fossero state considerate quale guadagno
intermedio (cfr. consid. 2.8.).
Nella
presente evenienza le attività lavorative a ore reperite dalla ricorrente
durante il primo termine quadro per la riscossione delle prestazioni (cfr.
consid. 2.10.), anche volendo considerare che continuassero al momento della
richiesta di apertura di un secondo termine quadro a partire dal 13 settembre
2013.
(dagli atti risulta che l’impiego a __________ è stato esercitato dal
novembre 2012 all’aprile 2013 e l’occupazione presso il __________ da gennaio
ad agosto 2013; cfr. doc.42, 45, 48, 49, 52, 53, 56, 57, 61, 62, 66, 70, 74,
77, I pag. 3), sono state svolte per un periodo inferiore all’anno,
essendo iniziate il lavoro di aiuto domestico a __________ nel novembre 2012,
l’attività di venditrice presso il __________ nel gennaio 2013 e l’impiego quale
babysitter a __________ nel marzo 2013 (cfr. doc. 42; 49; 58; I pag. 3).
Va, inoltre,
evidenziato il fatto che l’assicurata nel termine quadro 13 settembre 2011 - 12
settembre 2013 ha comunque reperito diverse occupazioni a ore per tentare di
completare l’impiego presso __________ iniziato nel 2002 (cfr. consid. 2.8.;
STF 8C_46/2014 del 24 aprile 2014, pubblicata in DLA 2014 N. 5 pag. 137 e in
SVR 2014 ALV Nr. 8 pag. 23, dove l’assenza del reperimento di un’ulteriore
attività a tempo parziale per completare l’impiego su chiamata già esistente
confermava che l’impiego su chiamata che durava da quattro anni aveva perso il
suo carattere di sostegno provvisorio).
Di
conseguenza, in applicazione della giurisprudenza federale relativa alle
attività su chiamata accettate per ridurre il danno (cfr. consid. 2.8.), gli
impieghi svolti dalla ricorrente nel primo termine quadro vanno ancora considerati
come provvisori e accettati in ossequio all’obbligo di riduzione del danno.
In simili condizioni
occorre concludere che l’assicurata dal 12 settembre 2013 subisce ancora una
perdita di lavoro computabile e che, nel caso in cui tutti i presupposti per
avere diritto alle indennità di disoccupazione siano adempiuti, i redditi
conseguiti tramite l’eventuale esercizio delle attività iniziate nel termine
quadro 13 settembre 2011 - 12 settembre 2011 andranno considerati quale
guadagno intermedio.
La decisione
su opposizione del 10 marzo 2014 con cui all’assicurata è stato negato il
diritto alle indennità di disoccupazione a decorrere dal 12 settembre 2013 è,
conseguentemente, da annullare.
Gli atti
vanno trasmessi all'amministrazione, affinché ammesso il presupposto dell'art.
8.
cpv. 1 lett. b LADI, verifichi se sono adempiute anche le altre condizioni
per il riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione
successivamente al 12 settembre 2013.
2.14
Vincente in causa, la
ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’500.--
a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. art. 61 lett. g
LPGA; 30 Lptca).
Visto l'esito della
vertenza e il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito
patrocinio (cfr. doc. I) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid.
6.
e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011
del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto
ricevibile, è accolto e la decisione su opposizione del 10 marzo 2014 è
annullata.
§ RI
1 adempie il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. b LADI.
§§ Gli
atti sono trasmessi alla Cassa di disoccupazione affinché esamini l'adempimento
degli altri presupposti del diritto all'indennità.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà alla
ricorrente l’importo di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa), ciò
che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti