38.2014.26
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27 agosto 2014Italiano30 min
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Raccomandata
Incarto
n.
38.2014.26
MP/RS
Lugano
27 agosto 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Massimo Piemontesi, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 aprile 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 11 marzo 2014 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione
dell’11 marzo 2014 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il precedente provvedimento del 13 febbraio 2013 (cfr. doc. 3) con il quale aveva negato a RI
1 il diritto alle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, in ragione
del mancato rispetto dell’obbligo generale di diminuire il danno (cfr. doc. A).
1.2. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato l’erogazione delle indennità
per insolvenza richieste.
In via eventuale l’assicurata
ha chiesto a questo Tribunale - in previsione di un’eventuale futura azione di
responsabilità civile nei confronti dell’avv. __________ -, di voler indicare a
quanto ammonterebbe il diritto alle indennità per insolvenza a cui ella avrebbe
diritto nel caso in cui la domanda fosse stata accolta (cfr. doc. I, pag. 4).
La patrocinatrice della ricorrente
sostiene che all’assicurata non si possa rimproverare di non aver fatto il
possibile per recuperare il suo credito salariale, in quanto ella aveva
affidato questo compito al suo legale di allora, l’avv. __________. A sostegno
della propria tesi, RI 1 afferma quanto segue:
“ (…)
Da tutti i documenti
prodotti contestualmente alla domanda di indennità del 20/29 gennaio 2014 così
come in sede di opposizione, e qui offerti in edizione, risulta evidente
come la signora RI 1 avesse fatto quanto si poteva ragionevolmente pretendere
da lei, e pure pagando un onorario al suo avvocato, per tutelare i propri
diritti rispetto al datore di lavoro, e che l’avesse fatto tempestivamente.
Essa non ha mai voluto rinunciare a fare valere i propri diritti, anzi, ha
continuato invano a sollecitare il proprio avvocato perché li facesse valere.
L’unico errore della signora RI 1 è quello di essersi fidata e di aver
continuato a fidarsi di un professionista male informato, l’avv. __________
appunto.
Dal canto mio, non ero
patrocinatrice né della signora RI 1, né del signor __________, quello che
potevo fare per collaborare con l’avv. __________ ritengo di averlo fatto. Ho
cercato di raggiungere il collega prima di promuovere la causa di fallimento in
vista dello stralcio, e, quando mi ha infine richiamato, oltre un mese dopo la
mia E-Mail e soltanto dopo che era stato sollecitato a farlo dalla sua
mandante, l’ho pure edotto sul fatto che sarebbe bastato lo stralcio di una
procedura di fallimento.
Risulta perciò palese
che, da parte della signora RI 1, non c’è mai stata alcuna rinuncia al
procedimento di esecuzione, e che essa ha continuato ad interessarsene e a
sollecitare il proprio legale, purtroppo inutilmente. Essa sarebbe peraltro
disposta tuttora a proseguire l’esecuzione (ex art. 88 cpv. 2 LEF, un’istanza
di rigetto andrebbe inoltrata a breve), ma, stando alla E-Mail della signora __________
del 14 febbraio 2014, non servirebbe a nulla in quanto gli sforzi non sarebbero
più tempestivi.” (cfr. doc. I pag.3-4).
La rappresentante dell’assicurata
ha infine presentato istanza di gratuito patrocinio allegando all’atto
ricorsuale della documentazione a comprova della ristrettezza economica della
sua assistita (cfr. doc. I pag. 5 + F).
1.3. Nella sua risposta di causa
del 2 ottobre 2013 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i seguenti punti:
a) in data 02
febbraio 2012 è stato sottoscritto un contratto di lavoro con la Spettabile __________;
la società ha assunto la Signora RI 1 a decorrere dal 06 febbraio 2012 con un
salario lordo di fr. 3'200 mensili ed un’occupazione pari al 100%;
b) l'attività si è protratta fino al 31 maggio 2013;
c) la Signora RI 1 non è stata retribuita per il periodo di lavoro svolto dal 01 gennaio 2013 al 31
maggio 2013
d) agli atti
risulta che la ricorrente ha spiccato un precetto esecutivo il 29 aprile 2013;
e) Dal 30
aprile 2013 nulla è più stato fatto da parte della Signora RI 1 a tutela dei
suoi interessi salariali;
f) Il 30 gennaio
2014 la ricorrente presenta alla Cassa una richiesta d’indennità per insolvenza
in quanto, nel frattempo, un altro creditore della società aveva chiesto il
fallimento della __________ ma la procedura era stata stralciata per mancato
anticipo delle spese (manifesto indebitamento);
g) Con
decisione di cassa del 13 febbraio 2014 è stato negato all’assicurata il
diritto alle indennità per insolvenza poiché dalla fine del rapporto di lavoro
non ha intrapreso sforzi sufficienti e tempestivi a salvaguardia dei suoi
crediti salariali;
h) In sede di
opposizione, patrocinata dall’avv. RA 1, comunica alla Cassa che lei si è
sempre attivata verso il suo ex patrocinatore avv. __________ per sollecitare
l’incasso del dovuto e che, in buona fede, si è sempre fidata dei consigli
dell’avv. __________;
i) Tramite
scritto dell’11 aprile 2014 è stato inoltrato a codesto lodevole Tribunale
formale ricorso;
j) A mente
della Cassa non sono emersi elementi atti a modificare il precedente giudizio e
a giustificare il fatto di non aver intrapreso sforzi sufficienti e tempestivi
a salvaguardia dei propri crediti salariali;
k) La Cassa non entra nel merito della verifica di eventuali colpe o negligenze di terzi, si limita
a constatare che agli atti risultano insufficienti gli sforzi effettuati a
salvaguardia dei crediti salariali;
l) Si
ricorda, però, che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono
sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali
hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010
del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell’11 maggio 2009; DLA
2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1.dell’8 maggio
2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA
39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
Da quanto precede la Cassa trae il convincimento che la Signora RI
1, dopo aver cessato l'attività il 31 maggio 2013, non abbia salvaguardato i
suoi interessi continuando la procedura esecutiva. Così facendo non ha
ottemperato ai requisiti posti dall'art. 55 cpv. 1 LADI. (…)" (cfr. doc. III).
1.4. Con scritto del 12 maggio 2014 l'assicurata, per il tramite della sua rappresentante, ha trasmesso al TCA ulteriori mezzi di prova
a sostegno della propria tesi (cfr. doc. V).
Il 21 maggio 2014 la Cassa si è riconfermata nelle sue tesi e allegazioni ed ha precisato che “per quanto riguarda la richiesta di definire
l’ammontare delle indennità d’insolvenza che sarebbero state accordate (nel
caso di diritto), possiamo confermare che l’importo complessivo sarebbe
ammontato a fr. 11'854.70.” (cfr. doc. VII).
1.5. RI 1 ha trasmesso al TCA la
decisione del 20 maggio 2014 della Pretura di __________ cresciuta in giudicato
con la quale è stata rigettata l’opposizione al precetto esecutivo fatto
spiccare da RI 1 nei confronti del suo ex datore di lavoro __________ di __________
(in seguito: __________), per l’incasso di parte del suo credito salariale (cfr.
doc. IX).
La Cassa, preso atto del contenuto dello scritto 24 maggio 2014 della ricorrente e della
decisione di rigetto dell’opposizione ivi allegata, ha confermato la propria
posizione senza nulla aggiungere (cfr. doc. XII).
1.6. Il 23 luglio 2014
l’insorgente ha trasmesso a questo Tribunale la lettera d’insinuazione del
credito da lei inoltrata all’Ufficio Esecuzione e Fallimenti di __________,
nella procedura di fallimento aperta contro il suo ex datore di lavoro (cfr.
doc. XIII).
Con scritto del 24 luglio
2014 il TCA ha trasmesso alla Cassa la lettera del 23 luglio 2014
dell’insorgente, con facoltà di presentare eventuali osservazioni (cfr. doc.
XIV). La parte resistente, con scritto del 25 agosto 2014, ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni (cfr. doc. XV).
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. La
giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2;
DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Nella presente fattispecie
la decisione su opposizione dell’11 marzo 2014 verte esclusivamente sul
principio del diritto all’indennità per insolvenza dell’assicurata. Ogni altra
questione, in particolare concernente l’entità delle indennità per insolvenza
che potrebbe percepire l’assicurata in caso di diritto, esula dalla presente
causa.
Il TCA rileva quindi che
la richiesta eventuale formulata dalla ricorrente, non essendo una questione trattata
nella decisione su opposizione, deve essere respinta in ordine in quanto irricevibile
(cfr. STCA 38.2013.75 del 16 giugno 2014 consid. 2.2.).
Il TCA prende comunque atto che
con scritto del 21 maggio 2014, la Cassa ha quantificato in fr. 11'854.70 le
indennità per insolvenza che andrebbero accordate a RI 1 in caso di diritto (cfr.
doc. VII).
Nel merito
2.3. L’art. 55 cpv. 1 LADI prevede
che:
" Il
lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni
provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di
lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura.
Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa
del suo diritto."
In una sentenza pubblicata
in DLA 2002 pag. 190 seg. Il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
sottolineato che l’obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore,
menzionato all’art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del
rapporto di lavoro, quando il datore di lavoro non versa – o non versa
interamente – il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita.
L’obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo
scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo
caso. Non si esige necessariamente che l’assicurato avvii senza indugio
un’esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un’azione contro
quest’ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo equivoco e
riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito
salariale.
Contravviene al proprio
obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all’indennità per
insolvenza, l’assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere
il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l’incasso del
proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia
che il datore di lavoro sia i grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi
finanziari.
In una sentenza C 121/03
del 2 settembre 2003 l’Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato
l’obbligo di ridurre il danno l’assicurato che aveva rivendicato il versamento
del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato
gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le
modalità con le quali fare valere le sue pretese.
In una sentenza C 231/06
del 5 dicembre 2005, pubblicata in DLA 2007 p. 49 seg., l’Alta Corte ha
stabilito che l’obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata,
contemplato all’art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene
sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le
prestazioni a causa del fatto che l’assicurato ha violato l’obbligo di
diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave:
occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se
l’assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti
necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni
caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza
del termine di pagamento di trenta giorni, l’assicurato non procede contro il
suo precedente datore di lavoro avviando una procedura d’esecuzione o
intentando un’azione legale contro di lui.
In un’altra sentenza
8C_682/2009 del 23 ottobre 2009, pubblicata in DLA 2012 p. 46 seg., il
Tribunale federale ha stabilito che un rifiuto di versare prestazioni motivato
da una violazione dell’obbligo di ridurre il danno secondo l’art. 55 cpv. 1
LADI presuppone che si possa rimproverare all’assicurato una colpa intenzionale
o una grave negligenza. L’assicurato che fa valere soltanto oralmente dei
crediti salariali accumulati durante un periodo di sei mesi commette una grave
negligenza e viola in tal modo il suo obbligo di ridurre il danno. Il fatto che
abbia un legame di parentela con il suo datore di lavoro non cambia la
situazione.
In una sentenza
8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere nove
mesi prima di fare valere le sue pretese salariali.
In una
sentenza 8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la
necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere
in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una
pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.
In una sentenza
8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto
dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha
adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi
salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però
seguito un periodo di inattività di 13 mesi.
In una sentenza
8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva
violato l'obbligo di ridurre il danno, rilevando:
" 5.
Le recourant invoque une appréciation arbitraire des
faits ainsi qu'une violation des art. 51 al. 1 et 55 al. 1 LACI. Il fait valoir
que sur la base des faits établis par la juridiction cantonale, à savoir la
conclusion d'une transaction extrajudiciaire le 7 février 2011 dans laquelle
l'employeur s'est engagé à régler les salaires impayés, une mise en demeure
écrite du 11 janvier 2012 par laquelle il a sommé l'employeur d'exécuter la
transaction dans les 10 jours et les réclamations orales entre la fin du mois
de juin 2011 et le mois de janvier 2012, il était arbitraire de considérer
qu'il n'avait pas rempli son obligation de réduire le dommage.
6.
En l'espèce, les rapports de travail ont
initialement pris fin le 30 novembre 2010 et ce, pour des motifs économiques.
L'assuré a cependant continué de travailler sans percevoir de salaire jusqu'au
31 janvier 2011. Le 7 février 2011, les parties ont signé une convention par
laquelle l'employeur s'est engagé à payer jusqu'au 30 juin 2011 les salaires
afférents aux mois de décembre 2010 et janvier 2011 ainsi que le 13
ème salaire de l'année 2010. Par lettre du 11 janvier 2012, le recourant a
mis son employeur en demeure de lui verser les arriérés de salaire tels que
fixés dans la convention du 7 février 2011.
Il ressort de cet état de fait qu'entre le 30 juin
2011 et le 11 janvier 2012, le recourant est resté totalement inactif.
L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au
regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de
réduire le dommage. Le recourant allègue toutefois qu'au cours de cette
période, il a procédé à des réclamations orales. Supposées avérées, ces
interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire
le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre
2003, et C 367/01 du 12 avril 2002). Compte tenu de ce qui précède, la
juridiction cantonale n'a pas violé le droit en retenant que l'absence de
démarches de l'assuré pendant plus de six mois constituait une violation de
l'obligation de réduire le dommage et, partant, entraînait la perte du droit à
l'indemnité en cas d'insolvabilité.
Mal fondé, le recours doit être rejeté."
In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014
ALV Nr. 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha
violato l’obbligo di ridurre il danno per avere atteso cinque mesi prima di
fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
Infine, in una
sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, la nostra Massima Istanza ha ritenuto
insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da
un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di
lavoro emanata dall’’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di
fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito,
ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti
esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
2.4. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito: SECO), quale autorità di sorveglianza che
deve adoperarsi per garantire un’applicazione uniforme del diritto ed impartire
le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004,
consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell’8 agosto
2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° p. 61), sulla Prassi ML/AD 2004/1
ha pubblicato una direttiva del seguente tenore:
" Direttiva
Campo: IDI
Rubrica: Obbligo di diminuire il danno
Articolo: 55 cpv. 1 LADI
_______________________________________________________
Obbligo di diminuire il danno prima e dopo lo scioglimento del
rapporto di lavoro
1. Secondo
l’art. 55 capoverso 1 LADI il lavoratore, nella procedura di fallimento o di
pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi
diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi di
averlo surrogato nella procedura.
Successivamente egli deve assistere la
cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
2. Secondo la
giurisprudenza federale, l’insolvenza del datore di lavoro al momento dello
scioglimento del rapporto di lavoro non costituisce più un presupposto del
diritto all’IDI.
In merito alla questione di sapere a
quanto tempo possono risalire lo scioglimento del rapporto di lavoro e i
crediti salariali nei confronti del datore di lavoro insolvente per
giustificare ancora un diritto all’IDI se viene avviata una procedura di
esecuzione forzata, il TFA ha precisato che occorre rinunciare a fissare un
termine. Una chiara limitazione nel tempo del diritto all’IDI potrebbe
rivelarsi ingiusta se la dichiarazione di fallimento o la domanda di
pignoramento dovesse essere ritardata a lunga scadenza per motivi indipendenti
dalla volontà delle persone assicurate. La prescrizione dei crediti che
risultano da rapporti di lavoro previsti dall’articolo 128 cifra 3 CO
costituisce pertanto l’unico limite temporale del diritto all’indennità per
insolvenza.
3. Per contro,
il versamento dell’IDI resta subordinato alla condizione che la dichiarazione
di fallimento o la presentazione della domanda di pignoramento sia stata
comunque ritardata per motivi sui quali la persona assicurata non poteva avere
alcun influsso. Questa condizione deriva dall’obbligo generale di diminuire il
danno che si concretizza nell’articolo 55 capoverso 1 LADI.
4. Adempiere il
proprio obbligo di diminuire il danno significa che la persona assicurata deve
dare, entro un lasso di tempo adeguato, segnali inequivocabili che permettano
alla cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione di rivendicare
Fatti
i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto
esecutivo, ecc.).
5. Di
conseguenza il diritto all’IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo
utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del
rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di
realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.
6. In linea di
massima l’assicurato è soggetto all’obbligo di diminuire il danno già prima
dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non versa più
il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di
subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare
l’obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno
elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione
dello stesso.
Occorre che la cassa valuti nei
singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile
attendersi che l’assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue
pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in
particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali
per adempiere l’obbligo di diminuire il danno.
Dopo lo scioglimento del rapporto di
lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l’assicurato adempie
l’obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della
rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in
quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non
ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo
momento, è definitivamente sicura che non esiste più certezza di incassare i
crediti salariali.
Dalla giurisprudenza sviluppata finora
risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro
costituisce già una violazione dell’obbligo di diminuire il danno.”
2.5. Nell’evenienza concreta dalla
documentazione agli atti emerge che l'assicurata ha lavorato per la __________
(in seguito __________.) in qualità di impiegata amministrativa dal 6 febbraio
2012 al 31 maggio 2013, senza ricevere il salario per i mesi di gennaio,
febbraio, marzo, aprile e maggio 2013 (cfr. doc. 50).
RI 1, per il tramite
dell’avv. __________, a partire dal mese di febbraio 2013 ha sollecitato a più riprese il datore di lavoro al versamento dei salari non pagati (cfr. doc.
5; 9; 15; 17; 19). A seguito del fallito tentativo di recuperare il proprio
credito salariale in via extragiudiziale, la ricorrente, sempre rappresentata
dall’avv. __________, ha fatto spiccare nei confronti della __________. un
precetto esecutivo con richiesta di pagamento dei salari di gennaio, febbraio e
marzo 2013 (cfr. doc. 27).
Il
legale che allora patrocinava RI 1, l’avv. __________, con messaggio di posta
elettronica del 13 maggio 2013 ha avvertito la sua mandante della necessità di
promuovere alla Pretura di __________ un’istanza di rigetto dell’opposizione (cfr.
doc. 26).
L’avv. __________, con
e-mail del 15 maggio 2013 ha inoltre riferito alla sua cliente che:
" (…). Se
non promuoviamo l’istanza di rigetto il precetto rimane fermo e interrompe la
prescrizione del suo credito. Non continuando non otterremo il pagamento e/o il
fallimento della società e quindi non potrà fare capo all’insolvenza.” (cfr. doc. 28).
Dagli elementi agli atti
risulta, poi, che il patrocinatore della ricorrente con messaggio di posta
elettronica del 3 giugno 2013 ha chiesto alla sua cliente di fornirgli la
documentazione necessaria per l’allestimento dell’istanza di rigetto
dell’opposizione (cfr. doc. 29). L’assistente dell’avv. __________ con
messaggio di posta elettronica del 12 luglio 2013 ha confermato a RI 1 di aver ricevuto il versamento d’acconto delle spese legali e la
documentazione richiesta in precedenza e che nei giorni seguenti il legale
avrebbe trasmesso alla Pretura l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione
(cfr. doc. 31).
L’avv.
RA 1, che a quel tempo rappresentava il signor __________ il quale vantava
anch’egli, RI 1, dei crediti salariali nei confronti della __________., con
e-mail del 3 ottobre 2013 ha scritto all’avv. __________ quanto segue:
" Egregio
Collega,
la sua assistente mi dice che attualmente è impegnato, percui mi
permetto di scriverle due righe, chiedendole cortesemente di chiamarmi quando
avrà tempo.
Il signor __________ si è rivolto a me perché difenda i suoi
interessi. __________ mi riferisce che un trattamento analogo a quello che gli
è stato riservato dal suo ex datore di lavoro lo avrebbero subito anche i
signori __________ e RI 1, che il mio assistito mi dice essere rappresentati da
Lei.
Dall’estratto UEF, stato 27.9.2013, che ho ricevuto lunedì,
riguardo ai due signori di cui sopra risulta soltanto che la __________ A ha
presentato opposizione ai rispettivi PE.
Mi sembrerebbe utile allinearsi per evitare azioni scoordinate o
doppioni inutili. (…)” (cfr. doc. 33)
L’avv. RA 1
nell’ambito del mandato di patrocinio legale del signor __________, il 28
ottobre 2013 ha promosso alla Pretura di __________ un’istanza di fallimento
senza preventiva esecuzione nei confronti della __________., in seguito
stralciata dai ruoli il 21 novembre 2013 a causa del mancato pagamento dell’anticipo delle spese processuali da parte dell’istante (cfr. doc. 59).
Il 16 gennaio
2014, dopo aver saputo che il signor __________ in seguito allo stralcio della
procedura di fallimento (cfr. doc. 59) era riuscito ad ottenere dalla Cassa le
indennità per insolvenza, RI 1 si è rivolta all’avv. RA 1 al fine di ottenere
anch’essa lo stesso trattamento.
Il 20 gennaio
2014 l’avv. SRA 1 ha formulato alla Cassa una domanda di indennità per
insolvenza per conto di RI 1 (cfr. doc. 72), poi completata con gli scritti del
29 gennaio 2014 (cfr. doc. 56) e del 3 febbraio 2014 (cfr. doc. 41) con i
relativi documenti allegati.
Con decisione
formale del 13 febbraio 2014, l’Istituto delle Assicurazioni Sociali ha
respinto la richiesta di indennità per insolvenza di RI 1 con la motivazione
che gli sforzi da lei messi in atto per recuperare il credito salariale presso
l’ex datore di lavoro non possono essere considerati adeguati e tempestivi
(cfr. doc. 3).
Al fine di
valutare se impugnare o meno la predetta decisione, la legale della ricorrente
con e-mail del 14 febbraio 2014 ha chiesto alla signora __________, funzionaria
incaricata della pratica, se la decisione fosse stata sempre negativa nel caso
in cui i suoi assistiti (RI 1 e __________) avessero continuato in quel momento
la procedura esecutiva per l’incasso del credito salariale (cfr. doc. 39 pag.
1-2).
La
funzionaria, con messaggio di posta elettronica del 14 febbraio 2014 ha risposto come segue:
"
(…) purtroppo continuare ora le esecuzioni non servirebbe a
nulla. Con il precetto di aprile/maggio 2013 e un’eventuale istanza di febbraio
2014, vorrebbe dire che gli assicurati son stati inattivi per ben 9 mesi,
pertanto la decisione sarebbe comunque negativa perché gli sforzi non sono
stati tempestivi.” (cfr. doc. 39 pag. 1).
Considerandi
RI 1 ha quindi
impugnato la predetta decisione dapprima mediante opposizione (cfr. doc. 2),
poi, visto l’esito negativo, mediante ricorso al TCA (cfr. doc. I). Ella sostiene
che non ci sia mai stata da parte sua alcuna rinuncia a procedere in via
esecutiva e giudiziaria all’incasso del suo credito salariale, ma che a tal
fine si fosse rivolta al suo legale di allora, l’avv. __________ (cfr. doc. 2
pag. 3; I pag. 3).
La ricorrente
afferma in sostanza che l’ex mandatario, nonostante le continue sollecitazioni,
non avrebbe agito prontamente a tutela dei suoi interessi a seguito dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo fatto spiccare a carico della __________. In
particolare RI 1 si riferisce al mancato promovimento dell’istanza di rigetto
dell’opposizione e/o dell’istanza di fallimento senza preventiva esecuzione ex
art. 190 ss LEF con susseguente richiesta di stralcio, in quanto - come
avvenuto nell’analogo caso del signor __________ (cfr. doc. 59) - ai fini
dell’ottenimento delle indennità per insolvenza sarebbe stata sufficiente una
tale decisione.
L’assicurata
fonda inoltre il suo atto ricorsuale sul fatto che essendo lei cittadina __________
e non avendo esperienza in contenziosi con datori di lavoro, quindi, essendo più
esposta rispetto ad una persona svizzera in simili condizioni, aveva un motivo
accresciuto di riporre totale fiducia a un avvocato del posto (cfr. doc. I pag.
4). L’unico errore della ricorrente sarebbe stato “quello di essersi
fidata e di aver continuato a fidarsi di un professionista male informato,
l’avv. __________ appunto” (cfr. doc. I pag. 3).
2.6
Chiamato ora a pronunciarsi,
questo Tribunale ritiene che gli sforzi compiuti dall'assicurata per ottenere
quanto dovuto siano insufficienti.
Infatti, dal primo e unico atto
esecutivo promosso dalla ricorrente il 29 aprile 2013 (cfr. doc. 27) al momento
della richiesta di indennità per insolvenza inoltrata il 20/30 gennaio 2014 (cfr.
doc. 72; 56) sono trascorsi ben 9 mesi, ciò che per giurisprudenza costante
della nostra Massima Corte, oltre che per la Prassi LADI, consiste in una grave violazione dell’obbligo di diminuire il danno (cfr.
consid. 2.3.; 2.4.).
Lasciando trascorrere un così
lungo lasso di tempo l’assicurata non ha infatti dato segnali inequivocabili
che permettessero alla Cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma
intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati. L’assicurata
avrebbe dovuto mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo
per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i
salari arretrati.
Giova inoltre ribadire che
la nostra Alta Corte, in una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza a un’assicurata, la quale, inizialmente
ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi
salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però
seguito un periodo di inattività di 13 mesi (cfr. consid. 2.3.).
Nella concreta evenienza,
tenuto conto dell’inattività di ben 9 mesi tra il precetto esecutivo fatto
spiccare e la domanda di indennità per insolvenza, lo sforzo messo in atto
dalla ricorrente per tutelare i suoi crediti salariali nei confronti dell’ex
datore di lavoro non risulta essere né adeguato né sufficiente ai sensi
dell’art. 55 cpv. 1 LADI.
L’argomento
ricorsuale della ricorrente secondo cui ella non avrebbe mai rinunciato ai suoi
crediti salariali, ma che avrebbe affidato l’incarico di far valere i suoi
diritti nei confronti della __________ al legale di allora avv. __________,
sollecitandolo ripetutamente ma invano a proseguire nella procedura esecutiva,
non può portare ad una diversa soluzione.
Si ricorda infatti che, per
costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle
azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare
valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid.
2.2
; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr.
3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con
sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003;
STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).
2.7
Deve ancora essere verificato
se la ricorrente può essere posta al beneficio del gratuito patrocinio (cfr.
doc. I pag. 5).
Secondo l’art. 28 cpv. 2
Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta
dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge
sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3
cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e
dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione
al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il TCA, nella presente
fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del
10.
ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26
settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid.
3b).
Tale presupposto difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di
condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella
causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B.
Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato,
Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva
che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un
criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito,
il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di
essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente
ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27
maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005;
STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non
pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.
2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad
art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla
luce della LADI e della giurisprudenza federale e cantonale pubblicata nel sito
www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché in riviste
specialistiche, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente
sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione
dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto ai
considerandi precedenti, l’assicurata - consapevole del lungo lasso di tempo
trascorso tra il primo e unico atto esecutivo nei confronti della __________. e
la domanda di indennità per insolvenza formulata ben 9 mesi più tardi –
considerato, da un lato, la solida e severa prassi e giurisprudenza in ambito
di indennità per insolvenza (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), dall’altro, la costante
giurisprudenza secondo cui gli assicurati devono sopportare le conseguenze
delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di
fare valere i propri diritti (cfr. consid. 2.6.), doveva o poteva riconoscere
di primo acchito che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr.
DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA
35.2002.12
del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).
Al riguardo cfr. pure STCA
38.2013.40
del 15 gennaio 2014 consid. 2.5. e STCA 38.2013.73 del 6 agosto
2014.
In simili condizioni, non
essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la
domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
2.8
Alla luce di tutto quanto
esposto, occorre concludere che la ricorrente non ha diritto alle indennità per
insolvenza postulate con richiesta del 20/30 gennaio 2014.
La decisione su
opposizione dell’11 marzo 2014 deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto
ricevibile, è respinto.
2. L'istanza tendente alla
concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3.Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti