Lexipedia

Decisione

38.2014.26

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 agosto 2014Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto

esecutivo, ecc.).

5. Di

conseguenza il diritto all’IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo

utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di

realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

6. In linea di

massima l’assicurato è soggetto all’obbligo di diminuire il danno già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non versa più

il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di

subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare

l’obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno

elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione

dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei

singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è possibile

attendersi che l’assicurato intraprenda i passi necessari per realizzare le sue

pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro e in

particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti salariali

per adempiere l’obbligo di diminuire il danno.

Dopo lo scioglimento del rapporto di

lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l’assicurato adempie

l’obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della

rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in

quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non

ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo

momento, è definitivamente sicura che non esiste più certezza di incassare i

crediti salariali.

Dalla giurisprudenza sviluppata finora

risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro

costituisce già una violazione dell’obbligo di diminuire il danno.”

2.5. Nell’evenienza concreta dalla

documentazione agli atti emerge che l'assicurata ha lavorato per la __________

(in seguito __________.) in qualità di impiegata amministrativa dal 6 febbraio

2012 al 31 maggio 2013, senza ricevere il salario per i mesi di gennaio,

febbraio, marzo, aprile e maggio 2013 (cfr. doc. 50).

RI 1, per il tramite

dell’avv. __________, a partire dal mese di febbraio 2013 ha sollecitato a più riprese il datore di lavoro al versamento dei salari non pagati (cfr. doc.

5; 9; 15; 17; 19). A seguito del fallito tentativo di recuperare il proprio

credito salariale in via extragiudiziale, la ricorrente, sempre rappresentata

dall’avv. __________, ha fatto spiccare nei confronti della __________. un

precetto esecutivo con richiesta di pagamento dei salari di gennaio, febbraio e

marzo 2013 (cfr. doc. 27).

Il

legale che allora patrocinava RI 1, l’avv. __________, con messaggio di posta

elettronica del 13 maggio 2013 ha avvertito la sua mandante della necessità di

promuovere alla Pretura di __________ un’istanza di rigetto dell’opposizione (cfr.

doc. 26).

L’avv. __________, con

e-mail del 15 maggio 2013 ha inoltre riferito alla sua cliente che:

" (…). Se

non promuoviamo l’istanza di rigetto il precetto rimane fermo e interrompe la

prescrizione del suo credito. Non continuando non otterremo il pagamento e/o il

fallimento della società e quindi non potrà fare capo all’insolvenza.” (cfr. doc. 28).

Dagli elementi agli atti

risulta, poi, che il patrocinatore della ricorrente con messaggio di posta

elettronica del 3 giugno 2013 ha chiesto alla sua cliente di fornirgli la

documentazione necessaria per l’allestimento dell’istanza di rigetto

dell’opposizione (cfr. doc. 29). L’assistente dell’avv. __________ con

messaggio di posta elettronica del 12 luglio 2013 ha confermato a RI 1 di aver ricevuto il versamento d’acconto delle spese legali e la

documentazione richiesta in precedenza e che nei giorni seguenti il legale

avrebbe trasmesso alla Pretura l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione

(cfr. doc. 31).

L’avv.

RA 1, che a quel tempo rappresentava il signor __________ il quale vantava

anch’egli, RI 1, dei crediti salariali nei confronti della __________., con

e-mail del 3 ottobre 2013 ha scritto all’avv. __________ quanto segue:

" Egregio

Collega,

la sua assistente mi dice che attualmente è impegnato, percui mi

permetto di scriverle due righe, chiedendole cortesemente di chiamarmi quando

avrà tempo.

Il signor __________ si è rivolto a me perché difenda i suoi

interessi. __________ mi riferisce che un trattamento analogo a quello che gli

è stato riservato dal suo ex datore di lavoro lo avrebbero subito anche i

signori __________ e RI 1, che il mio assistito mi dice essere rappresentati da

Lei.

Dall’estratto UEF, stato 27.9.2013, che ho ricevuto lunedì,

riguardo ai due signori di cui sopra risulta soltanto che la __________ A ha

presentato opposizione ai rispettivi PE.

Mi sembrerebbe utile allinearsi per evitare azioni scoordinate o

doppioni inutili. (…)” (cfr. doc. 33)

L’avv. RA 1

nell’ambito del mandato di patrocinio legale del signor __________, il 28

ottobre 2013 ha promosso alla Pretura di __________ un’istanza di fallimento

senza preventiva esecuzione nei confronti della __________., in seguito

stralciata dai ruoli il 21 novembre 2013 a causa del mancato pagamento dell’anticipo delle spese processuali da parte dell’istante (cfr. doc. 59).

Il 16 gennaio

2014, dopo aver saputo che il signor __________ in seguito allo stralcio della

procedura di fallimento (cfr. doc. 59) era riuscito ad ottenere dalla Cassa le

indennità per insolvenza, RI 1 si è rivolta all’avv. RA 1 al fine di ottenere

anch’essa lo stesso trattamento.

Il 20 gennaio

2014 l’avv. SRA 1 ha formulato alla Cassa una domanda di indennità per

insolvenza per conto di RI 1 (cfr. doc. 72), poi completata con gli scritti del

29 gennaio 2014 (cfr. doc. 56) e del 3 febbraio 2014 (cfr. doc. 41) con i

relativi documenti allegati.

Con decisione

formale del 13 febbraio 2014, l’Istituto delle Assicurazioni Sociali ha

respinto la richiesta di indennità per insolvenza di RI 1 con la motivazione

che gli sforzi da lei messi in atto per recuperare il credito salariale presso

l’ex datore di lavoro non possono essere considerati adeguati e tempestivi

(cfr. doc. 3).

Al fine di

valutare se impugnare o meno la predetta decisione, la legale della ricorrente

con e-mail del 14 febbraio 2014 ha chiesto alla signora __________, funzionaria

incaricata della pratica, se la decisione fosse stata sempre negativa nel caso

in cui i suoi assistiti (RI 1 e __________) avessero continuato in quel momento

la procedura esecutiva per l’incasso del credito salariale (cfr. doc. 39 pag.

1-2).

La

funzionaria, con messaggio di posta elettronica del 14 febbraio 2014 ha risposto come segue:

"

(…) purtroppo continuare ora le esecuzioni non servirebbe a

nulla. Con il precetto di aprile/maggio 2013 e un’eventuale istanza di febbraio

2014, vorrebbe dire che gli assicurati son stati inattivi per ben 9 mesi,

pertanto la decisione sarebbe comunque negativa perché gli sforzi non sono

stati tempestivi.” (cfr. doc. 39 pag. 1).

Considerandi

RI 1 ha quindi

impugnato la predetta decisione dapprima mediante opposizione (cfr. doc. 2),

poi, visto l’esito negativo, mediante ricorso al TCA (cfr. doc. I). Ella sostiene

che non ci sia mai stata da parte sua alcuna rinuncia a procedere in via

esecutiva e giudiziaria all’incasso del suo credito salariale, ma che a tal

fine si fosse rivolta al suo legale di allora, l’avv. __________ (cfr. doc. 2

pag. 3; I pag. 3).

La ricorrente

afferma in sostanza che l’ex mandatario, nonostante le continue sollecitazioni,

non avrebbe agito prontamente a tutela dei suoi interessi a seguito dell’opposizione

interposta al precetto esecutivo fatto spiccare a carico della __________. In

particolare RI 1 si riferisce al mancato promovimento dell’istanza di rigetto

dell’opposizione e/o dell’istanza di fallimento senza preventiva esecuzione ex

art. 190 ss LEF con susseguente richiesta di stralcio, in quanto - come

avvenuto nell’analogo caso del signor __________ (cfr. doc. 59) - ai fini

dell’ottenimento delle indennità per insolvenza sarebbe stata sufficiente una

tale decisione.

L’assicurata

fonda inoltre il suo atto ricorsuale sul fatto che essendo lei cittadina __________

e non avendo esperienza in contenziosi con datori di lavoro, quindi, essendo più

esposta rispetto ad una persona svizzera in simili condizioni, aveva un motivo

accresciuto di riporre totale fiducia a un avvocato del posto (cfr. doc. I pag.

4). L’unico errore della ricorrente sarebbe stato “quello di essersi

fidata e di aver continuato a fidarsi di un professionista male informato,

l’avv. __________ appunto” (cfr. doc. I pag. 3).

2.6

Chiamato ora a pronunciarsi,

questo Tribunale ritiene che gli sforzi compiuti dall'assicurata per ottenere

quanto dovuto siano insufficienti.

Infatti, dal primo e unico atto

esecutivo promosso dalla ricorrente il 29 aprile 2013 (cfr. doc. 27) al momento

della richiesta di indennità per insolvenza inoltrata il 20/30 gennaio 2014 (cfr.

doc. 72; 56) sono trascorsi ben 9 mesi, ciò che per giurisprudenza costante

della nostra Massima Corte, oltre che per la Prassi LADI, consiste in una grave violazione dell’obbligo di diminuire il danno (cfr.

consid. 2.3.; 2.4.).

Lasciando trascorrere un così

lungo lasso di tempo l’assicurata non ha infatti dato segnali inequivocabili

che permettessero alla Cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma

intenzione di rivendicare i salari non ancora pagati. L’assicurata

avrebbe dovuto mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo

per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i

salari arretrati.

Giova inoltre ribadire che

la nostra Alta Corte, in una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza a un’assicurata, la quale, inizialmente

ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi

salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però

seguito un periodo di inattività di 13 mesi (cfr. consid. 2.3.).

Nella concreta evenienza,

tenuto conto dell’inattività di ben 9 mesi tra il precetto esecutivo fatto

spiccare e la domanda di indennità per insolvenza, lo sforzo messo in atto

dalla ricorrente per tutelare i suoi crediti salariali nei confronti dell’ex

datore di lavoro non risulta essere né adeguato né sufficiente ai sensi

dell’art. 55 cpv. 1 LADI.

L’argomento

ricorsuale della ricorrente secondo cui ella non avrebbe mai rinunciato ai suoi

crediti salariali, ma che avrebbe affidato l’incarico di far valere i suoi

diritti nei confronti della __________ al legale di allora avv. __________,

sollecitandolo ripetutamente ma invano a proseguire nella procedura esecutiva,

non può portare ad una diversa soluzione.

Si ricorda infatti che, per

costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle

azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare

valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid.

2.2

; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr.

3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con

sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003;

STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

2.7

Deve ancora essere verificato

se la ricorrente può essere posta al beneficio del gratuito patrocinio (cfr.

doc. I pag. 5).

Secondo l’art. 28 cpv. 2

Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta

dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre giusta l’art. 3

cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e

dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione

al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il TCA, nella presente

fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del

10.

ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid.

3b).

Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000 nella

causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B.

Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato,

Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva

che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un

criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito,

il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di

essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27

maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005;

STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non

pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.

2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad

art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla

luce della LADI e della giurisprudenza federale e cantonale pubblicata nel sito

www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché in riviste

specialistiche, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente

sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione

dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto ai

considerandi precedenti, l’assicurata - consapevole del lungo lasso di tempo

trascorso tra il primo e unico atto esecutivo nei confronti della __________. e

la domanda di indennità per insolvenza formulata ben 9 mesi più tardi –

considerato, da un lato, la solida e severa prassi e giurisprudenza in ambito

di indennità per insolvenza (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), dall’altro, la costante

giurisprudenza secondo cui gli assicurati devono sopportare le conseguenze

delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di

fare valere i propri diritti (cfr. consid. 2.6.), doveva o poteva riconoscere

di primo acchito che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr.

DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA

35.2002.12

del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2013.40

del 15 gennaio 2014 consid. 2.5. e STCA 38.2013.73 del 6 agosto

2014.

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

2.8

Alla luce di tutto quanto

esposto, occorre concludere che la ricorrente non ha diritto alle indennità per

insolvenza postulate con richiesta del 20/30 gennaio 2014.

La decisione su

opposizione dell’11 marzo 2014 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3.Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti