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Decisione

38.2014.28

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 agosto 2014Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i salari non ancora pagati (sollecito scritto, ottenimento di un precetto

esecutivo, ecc.).

5. Di

conseguenza il diritto all’IDI decade se il lavoratore non fa valere in tempo

utile i propri crediti salariali, sia prima che dopo lo scioglimento del

rapporto di lavoro, o rinuncia a qualsiasi procedimento allo scopo di

realizzare i crediti salariali che non è più sicuro di incassare.

6. In linea di

massima l’assicurato è soggetto all’obbligo di diminuire il danno già prima

dello scioglimento del rapporto di lavoro, se il datore di lavoro non versa più

il salario o glielo corrisponde soltanto in parte, per cui deve attendersi di

subire una perdita di salario. Tuttavia le esigenze che deve soddisfare

l’obbligo di diminuire il danno da parte della persona assicurata sono meno

elevate prima dello scioglimento del rapporto di lavoro che dopo la risoluzione

dello stesso.

Occorre che la cassa valuti nei

singoli casi, tenendo conto di tutte le circostanze, in quale misura è

possibile attendersi che l’assicurato intraprenda i passi necessari per

realizzare le sue pretese salariali già prima dello scioglimento del rapporto

di lavoro e in particolare entro quale termine egli debba far valere i suoi crediti

salariali per adempiere l’obbligo di diminuire il danno.

Dopo lo scioglimento del rapporto di

lavoro, la cassa deve valutare in modo più severo se l’assicurato adempie

l’obbligo di diminuire il danno – soprattutto in riferimento al criterio della

rapidità di azione. Una valutazione più severa è tanto più giustificata, in

quanto la persona assicurata, non disponendo più di un contratto di lavoro, non

ha più alcun motivo di non rivendicare il salario non pagato e, a questo

momento, è definitivamente sicura che non esiste più certezza di incassare i

crediti salariali.

Dalla giurisprudenza sviluppata finora

risulta che il fatto di attendere tre mesi dopo la fine del rapporto di lavoro

costituisce già una violazione dell’obbligo di diminuire il danno.”

2.5. Nell’evenienza concreta dalla

documentazione agli atti emerge che l'assicurato ha lavorato per la __________

(in seguito __________.) in qualità di tecnico dal 26 marzo 2012 al 28 febbraio

2013, senza ricevere il salario completo per il mese di dicembre 2012 e senza

percepire alcunché per il lavoro svolto nei mesi di gennaio e febbraio 2013

(cfr. doc. 7).

RI 1, per il tramite

dell’avv. __________, a partire dal mese di marzo 2013 ha sollecitato il datore di lavoro al versamento dei salari non pagati (cfr. doc. 5).

A seguito del fallito

tentativo di recuperare il proprio credito salariale in via extragiudiziale, il

ricorrente, sempre rappresentato dall’avv. __________, ha fatto spiccare nei

confronti della __________ un precetto esecutivo con richiesta di pagamento

delle sue spettanze salariali (cfr. doc. 13).

Il

legale che allora patrocinava RI 1, l’avv. __________, con messaggio di posta

elettronica del 13 maggio 2013 ha avvertito il suo mandante della necessità di

promuovere alla Pretura di __________ un’istanza di rigetto dell’opposizione

interposta dal suo ex datore di lavoro. Il legale ha inoltre chiesto al suo

cliente il pagamento di un anticipo delle spese legali previste per procedere

in tal senso (cfr. doc. 4b).

Il ricorrente, con messaggio

di posta elettronica del 4 luglio 2013, ha chiesto all’avv. __________ informazioni circa gli ulteriori passi procedurali previsti a seguito dell’inoltro

dell’istanza di rigetto dell’opposizione (cfr. doc. 4a).

Lo stesso giorno, la

segretaria dello studio legale dell’avv. __________ ha risposto alla richiesta

di RI 1 per conto dell’avvocato, informandolo che:

" (…). Per

quanto riguarda la procedura di rigetto provvisorio dell’opposizione verrà

assegnato un termine alla controparte (15/20 giorni) per presentare eventuali

osservazioni. Successivamente sarà possibile presentare replica o duplica.

Infine, verrà emessa la sentenza, la quale, una volta cresciuta in

giudicato ci permetterà di procedere con il proseguimento dell’esecuzione e la

richiesta di fallimento della società. (…)” (cfr.

doc. 4a).

L’avv. RA 1 -

che a quel tempo rappresentava il signor __________ il quale vantava anch’egli

come RI 1 e __________ dei crediti salariali nei confronti della __________. -, nell’ambito del mandato di patrocinio legale del

signor __________, il 28 ottobre 2013 ha promosso alla Pretura di __________ un’istanza di fallimento senza preventiva esecuzione nei confronti della __________.

Con decisione del 21 novembre 2013, detta procedura è stata stralciata dai ruoli

a causa del mancato pagamento da parte dell’istante dell’anticipo delle spese

processuali (cfr. doc. 12).

Per quanto

risulti al ricorrente, l’avv. __________ non ha mai presentato l’istanza di

rigetto provvisorio dell’opposizione all’autorità competente (cfr. doc. I pag.

4).

Il 21 gennaio

2014, dopo aver saputo che il signor __________ in seguito allo stralcio della

procedura di fallimento (cfr. doc. 12) era riuscito ad ottenere dalla Cassa le

indennità per insolvenza, RI 1 si è rivolto all’avv. RA 1 al fine di ottenere

anch’egli lo stesso trattamento.

Il 3 febbraio

2014 l’avv. RA 1 ha formulato alla Cassa una domanda di indennità per

insolvenza per conto di RI 1 con i relativi documenti allegati (cfr. doc. 6-21).

Con decisione

formale del 13 febbraio 2014, l’Istituto delle Assicurazioni Sociali ha

respinto la richiesta di indennità per insolvenza di RI 1 con la motivazione

che gli sforzi da lui messi in atto per recuperare il credito salariale presso

l’ex datore di lavoro non possono essere considerati adeguati e tempestivi

(cfr. doc. 3).

Al fine di

valutare se impugnare o no la predetta decisione, la legale del ricorrente con

e-mail del 14 febbraio 2014 ha chiesto alla signora __________, funzionaria

incaricata della pratica, se la decisione fosse stata sempre negativa nel caso

in cui i suoi assistiti (RI 1 e __________) avessero continuato in quel momento

la procedura esecutiva per l’incasso dei loro crediti salariali (cfr. doc. 39

pag. 1-2).

La

funzionaria, con messaggio di posta elettronica del 14 febbraio 2014 ha risposto come segue:

"

(…) purtroppo continuare ora le esecuzioni non servirebbe a

nulla. Con il precetto di aprile/maggio 2013 e un’eventuale istanza di febbraio

2014, vorrebbe dire che gli assicurati son stati inattivi per ben 9 mesi,

pertanto la decisione sarebbe comunque negativa perché gli sforzi non sono

stati tempestivi.” (cfr. doc. 39 pag. 1).

RI 1 ha

quindi impugnato la predetta decisione dapprima mediante opposizione (cfr. doc.

2), poi, visto l’esito negativo, mediante ricorso al TCA (cfr. doc. I). Egli

sostiene che non ci sia mai stata da parte sua alcuna rinuncia a procedere in

via esecutiva e giudiziaria all’incasso del suo credito salariale, ma che a tal

fine si fosse rivolto al suo legale di allora, l’avv. __________ (cfr. doc. 2

Considerandi

pag. 3; I pag. 3).

Il ricorrente

afferma in sostanza che l’ex mandatario, nonostante le continue sollecitazioni,

non avrebbe agito prontamente a tutela dei suoi interessi a seguito

dell’opposizione interposta al precetto esecutivo fatto spiccare a carico della

__________. In particolare l’assicurato si riferisce al mancato promovimento

dell’istanza di rigetto dell’opposizione e/o dell’istanza di fallimento senza

preventiva esecuzione ex art. 190 ss LEF con susseguente richiesta di stralcio,

in quanto - come avvenuto nell’analogo caso del signor __________ (cfr. doc. 12)

- ai fini dell’ottenimento delle indennità per insolvenza sarebbe stata

sufficiente una tale decisione (cfr. doc. I pag. 4).

RI 1 fonda

inoltre il suo atto ricorsuale sul fatto che essendo lui cittadino __________ e

non avendo esperienza in contenziosi con datori di lavoro, quindi, essendo più

esposto rispetto ad una persona svizzera in simili condizioni, aveva un motivo

accresciuto di riporre totale fiducia a un avvocato del posto (cfr. doc. I pag.

5). L’unico errore del ricorrente sarebbe stato “quello di essersi

fidato e di aver continuato a fidarsi di un professionista male informato,

l’avv. __________ appunto” (cfr. doc. I pag. 4).

2.6

Chiamato ora a pronunciarsi,

questo Tribunale ritiene che gli sforzi compiuti dall'assicurato per ottenere

quanto dovuto siano insufficienti.

Infatti, dal primo e unico atto

esecutivo promosso dal ricorrente il 15 maggio 2013 (cfr. doc. 13) al momento

della richiesta di indennità per insolvenza inoltrata il 3 febbraio 2014 (cfr.

doc. 6) sono trascorsi quasi 9 mesi, ciò che per giurisprudenza costante della

nostra Massima Corte, oltre che per la Prassi LADI, consiste in una grave violazione dell’obbligo di diminuire il danno (cfr. consid. 2.3.; 2.4.).

Lasciando trascorrere un così lungo

lasso di tempo l’assicurato non ha infatti dato segnali inequivocabili che

permettessero alla Cassa di riconoscere oggettivamente la sua ferma intenzione

di rivendicare i salari non ancora pagati. Il ricorrente avrebbe

dovuto mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per

esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari

arretrati.

Giova inoltre ribadire che

la nostra Alta Corte, in una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza a un’assicurata, la quale, inizialmente

ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi

salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però

seguito un periodo di inattività di 13 mesi (cfr. consid. 2.3.).

Nella concreta evenienza,

tenuto conto dell’inattività di quasi 9 mesi tra il precetto esecutivo fatto

spiccare e la domanda di indennità per insolvenza, lo sforzo messo in atto

dall’assicurato per tutelare i suoi crediti salariali nei confronti dell’ex

datore di lavoro non risulta essere né adeguato né sufficiente ai sensi

dell’art. 55 cpv. 1 LADI.

L’argomento

ricorsuale di RI 1 secondo cui egli non avrebbe mai rinunciato ai suoi crediti

salariali, ma che avrebbe affidato l’incarico di far valere i suoi diritti nei

confronti della __________. al legale di allora avv. __________, sollecitandolo

ripetutamente ma invano a proseguire nella procedura esecutiva, non può portare

ad una diversa soluzione.

Si ricorda infatti che, per

costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle

azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare

valere i propri diritti (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid.

2.2

; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr.

3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con

sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003;

STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

2.7

Deve ancora essere verificato

se il ricorrente può essere posto al beneficio del gratuito patrocinio (cfr.

doc. I pag. 6).

Secondo l’art. 28 cpv. 2

Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta

dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

Inoltre giusta l’art. 3

cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e

dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione

al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il TCA, nella presente

fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del

10.

ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26

settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid.

3b).

Tale presupposto difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STFA del 26 settembre 2000

nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251;

B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e

commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

A tal proposito si osserva

che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un

criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito,

il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di

essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente

ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27

maggio 2010;8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005;

STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non

pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid.

2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad

art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto, alla

luce della LADI e della giurisprudenza federale e cantonale pubblicata nel sito

www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché in riviste

specialistiche, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente

sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione

dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, come esposto ai

considerandi precedenti, l’assicurato - consapevole del lungo lasso di tempo

trascorso tra il primo e unico atto esecutivo nei confronti della __________. e

la domanda di indennità per insolvenza formulata quasi 9 mesi più tardi –

considerato, da un lato, la solida e severa prassi e giurisprudenza in ambito

di indennità per insolvenza (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), dall’altro, la costante

giurisprudenza secondo cui gli assicurati devono sopportare le conseguenze

delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di

fare valere i propri diritti (cfr. consid. 2.6.), doveva o poteva riconoscere

di primo acchito che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr.

DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA

35.2002.12

del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

Al riguardo cfr. pure STCA

38.2013.40

del 15 gennaio 2014 consid. 2.5. e STCA 38.2013.73 del 6 agosto

2014.

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

2.8

Alla luce di tutto quanto esposto,

occorre concludere che il ricorrente non ha diritto alle indennità per

insolvenza postulate con richiesta del 3 febbraio 2014.

La decisione su

opposizione dell’11 marzo 2014 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, in quanto

ricevibile, è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione del gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti